Appunti del corso di Metodologia della Scienza Giuridica del Prof. Carcaterra a cura di Alessandra Lumaca Secondo trimestre A.A. 2006 – Università LUISS Guido Carli Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 2 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Prima Parte Prima lezione Il corso di metodologia della scienza giuridica si occupa, per quanto concerne la prima parte, della teoria generale del diritto, trattata nel libro 'Corso di filosofia del diritto', mentre, la seconda parte attiene all'analisi dei procedimenti argomentativi, la quale verrà presentata attraverso dei seminari e delle dispense fornite dal professor Carcaterra. Per quanto concerne la filosofia del diritto, abbiamo a che fare con una disciplina molto antica che riflette sul diritto e che divenne propriamente autonoma a partire dal settecento, in Germania. E' difficile definire esaurientemente tale disciplina, in quanto, può presentarsi sotto diverse interpretazioni a seconda del significato attribuito al diritto stesso. In ogni caso, i suoi spazi di ricerca sono tre: i)il diritto nella sua oggettività ed universalità, il quale ci porta a studiare con prevalenza i concetti giuridici fondamentali e costanti. ii)la teoria della giustizia che riporta al filone di ricerca più antico e complesso riguardante la filosofia in genere e corrispondente alla domanda:'' che cosa è il diritto?''', e più precisamente ''che cosa è, in generale il diritto positivo o vigente)''. iii)la metafisica del diritto, disciplina che studia il ruolo del diritto all'interno della vita degli uomini e risponde alle seguenti domande:''1.qual'è il fondamento ontologico del diritto?2.perché il diritto è una costante di riferimento nella vita sociale dell'uomo?3.quali sono i rapporti fra il diritto e le altre strutture attraverso le quali gli uomini vivono organizzandosi? La domanda fondamentale alla quale inizialmente dobbiamo rispondere è che cos'è la metodologia di una scienza? La metodologia di una qualsiasi scienza è il modo in cui la scienza stessa opera; gli strumenti di cui si serve. Questo discorso si può fare per qualsiasi scienza, prendiamo in considerazione, per esempio, la fisica; disciplina nella quale si presentano una serie di problemi, ai quali, lo scienziato cerca di trovare una soluzione. Per risolvere un problema di fisica, lo scienziato lavora, agendo concretamente e senza enunciare o riflettere su ciò che ha fatto, una volta che ha compiuto una determinata operazione. La riflessione è solo successiva e non rientra nella sfera d'interesse dello scienziato, bensì è compito della metodologia. Quando uno scienziato, per esempio, si occupa del cambiamento di temperatura di un metallo si comporta in questa maniera: i)in primis, si rifa ad una legge fisica come, in questo caso, alla legge di dilatazione termica, la quale presenta una forma caratteristica; una particolare struttura logica.. Se A.. allora B.. ( ossia, se il metallo A è stato sottoposto ad un aumento di temperatura, allora questo subirà conseguenzialmente una dilatazione). N.B. Naturalmente all'interno di questa determinata struttura logica vengono utilizzati e presupposti alcuni concetti tecnici, come il concetto di massa, volume, etc. Nella scienza giuridica, il procedimento seguito è del tutto simile. In effetti, anche in questo disciplina, abbiamo la necessità di risolvere dei problemi ed in particolare, quello riguardante l'obbiettivo finale della scienza giuridica stessa, ossia l'applicazione al caso concreto. Il diritto partendo da certi fatti, si domanda, quali conseguenze giuridiche scaturiscono dagli stessi( domanda del Quid iuris). Ma che cos'è propriamente il diritto? Bisogna precisare che la parola 3 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 'diritto', risulta essere alquanto ambigua dal punto di vista terminologico ed a seconda di come si usa, presuppone esiti del tutto differenti. Per esempio, nella frase ''nell'attuale diritto italiano, i cittadini hanno diritto all'assistenza'', nel primo caso, si coglie il diritto nel suo insieme, parlando propriamente di diritto oggettivo, mentre, nel secondo caso, si fa riferimento alla posizione soggettiva interna di un diritto, ossia il diritto soggettivo. Inoltre, per quanto concerne la domanda sopra presentata, che, come abbiamo specificato, rientra nell'ambito del diritto oggettivo, si possono dare tre risposte che rientrano in tre concezioni differenti: i)le concezioni giusnaturaliste.. Secondo tali concezioni non positivistiche, il diritto viene presentato come un insieme di principi ideali, che esistono a priori prima di qualsiasi atto umano; ossia l'insieme dei principi di giustizia che sono desumibili dalla natura dell'uomo o delle cose. Le leggi non sono imposte agli uomini, ma sono negli uomini, ossia sono connaturati alla loro natura. Dunque, essa definisce il diritto giusto ma non quello positivo o vigente. Si tratta, in ogni caso, di una concezione antichissima che rimanda a Platone, Aristotele ed agli stoici, che ha avuto successo anche nel medioevo grazie San Tommaso e che si lega ad altri nomi importanti come quelli di Hobbes, Grozio, Rousseau, Locke e forse Kant, anche se probabilmente sarebbe meglio definirlo un giusnaturazionalista. Concezione nella quale, la stessa teoria generale ha trovato le sue prime formulazioni ma che, tuttavia, nella definizione del diritto oggettivo, ha poi lasciato il posto ad altre teorie. ii)le concezioni sociologiche.. Secondo le concezioni sociologiche, le quali accusarono di astrattezza la concezione normativistica, il diritto consiste in fatti sociali concreti. Anche qui non esiste una sola concezione sociologica del diritto, ma diverse dottrine di ispirazione sociologica, delle quali le più note sono l'istituzionalismo e il realismo giuridico. 2.1.Istituzionalismo. L'istituzionalismo identifica il diritto come il fatto sociale per eccellenza, la stessa società organizzata. Diritto e società vanno sempre insieme, ubi ius ibi societas e viceversa. Le norme, non sono, dunque, secondo questa teoria, la prima fonte della giuridicità, perché, a loro volta, esse sono creature ed elementi di una istituzione. I principali esponenti dell'istituzionalismo, furono Santi Romani , professore di diritto amministrativo ed il francese, Hariou. La concezione istituzionalistica ha permesso di superare la concezione statalistica del diritto elaborato da Hegel( se c'è un diritto, c'è uno Stato e viceversa), la quale fuori una gran parte del diritto stesso e di introdurre il concetto di diritto internazionale. In effetti, una volta affermato, con la teoria istituzionalistica, che dovunque c'è una società organizzata, li c'è pure un diritto oggettivo, segue che, poiché ci sono società organizzate che non sono degli stati. Ci saranno forme di diritto non statuale. La dottrina istituzionalistica ha avuto una certa fortuna , specialmente nell'area del diritto pubblico e del diritto del lavoro. 2.2.Realismo giuridico.. Sorse all'inizio del novecento per opera di vari filosofi e giuristi(da ricordare è Holmes, anche giudice e presidente)soprattutto negli Stati Uniti, mentre con scarsa diffusione nell'Europa continentale. Il diritto non è la società nel suo complesso, ma quel fatto sociale costituito dal comportamento del giudice. Il diritto, come diceva Holmes, altro non è che l'insieme delle 4 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra sentenze emesse dai magistrati, cosicché conoscere il diritto è prevedere, in ciascun caso concreto, quella che potrà essere la decisione del giudice. . Nell'ambito dell'Europa continentale, il realismo giuridico non è stato mai applicato isolatamente ma sempre sintetizzato con il normativismo. iii)le concezioni normativistiche.. Il diritto è considerato come un insieme di norme, un ordinamento normativo, per lo più deciso da determinati soggetti od, in alcuni casi, da consuetudini. Anche nelle concezioni sociologiche, si parla di ordinamento, ma limitatamente di ordinamento sociale. Il punto di vista che caratterizza il normativismo è contenuto in quello che si può chiamare principio di normatività, secondo cui, la fonte delle qualità giuridiche e della giuridicità di un fatto è solo una norma. Ma che cos'è una norma? A questa domanda, la risposta varia, all'interno del normativismo; eppure un concetto generico comune c'è ed è che la norma è una proposizione prescrittiva. Il normativismo è probabilmente la concezione più diffusa, sia tra i filosofi del diritto, sia nella scienza giuridica italiana ed europea. Il normativismo, comunque, non rappresenta un'univoca concezione ma una corrente di pensiero al cui interno si sono mosse, su molti punti in contrasto fra loro, diverse concezioni più particolari, attraverso la cui dialettica hanno ricevuto approfondimento e chiarificazione, i concetti di norma, ordinamento e le condizioni specifiche della positività del diritto. Riflessioni. Ognuna delle tre concezioni ha una propria validità, cercando di risolvere, ognuna a proprio modo, il problema ontologico del diritto. Per chiarire le differenze fra le varie teorie, si può far riferimento a Karl Popper, il quale ha distinto tre mondi, che chiama mondo 1, mondo 2 e mondo 3. Il mondo 1 è il mondo dei fatti e degli oggetti materiali, il mondo 2 è il mondo degli atti e degli stati mentali e il mondo 3 è il mondo dei contenuti oggettivi della coscienza. Si può dire che mentre le teorie sociologiche tendono a spiegare il diritto come fatto del mondo 1, le teorie normativistiche coinvolgono nella loro spiegazione tutti e tre i mondi popperiani. Si può notare che la concezione normativistica recupera delle concezioni sociologiche gli elementi essenziali, il riferimento ai fatti storici e sociali e alla loro dinamica, ma li utilizza come condizioni non della giuridicità bensì della positività degli ordinamenti. Perciò, la concezione normativistica si muove in un orizzonte ontologico più ampio delle concezioni rivali. Il concetto di norma, in effetti, è un presupposto che, sebbene non consapevolizzato, sta alla base della stessa concezione istituzionalistica, e in questo senso il normativismo è compatibile e al tempo stesso fondamentale rispetto all'istituzionalismo. Principi essenziali del normativismo. La norma non è solo il contenuto, ma il fondamento del diritto stesso. Dire che un comportamento è obbligatorio, significa che c'è una norma che lo vieta ed i principi normativi,esistono solo dopo la creazione delle norme; se gli attributi giuridici di un oggetto dipendono da una norma, vuol dire che senza e prima della norma l'oggetto era privo di quegli attributi (principio di storicità). Ma cos'è una norma? La norma è una proposizione; in effetti, il carattere della semanticità è tipico delle proposizioni, queste hanno un contenuto che si riferisce a certi oggetti. Ma cos'è una proposizione ? Comunemente, una proposizione viene definita come un insieme di parole( enunciato) dotate di un certo significato. Enunciato e significato non solo la stessa cosa, anzi sono un po' come anima e corpo, e possono distinguersi, in quanto, un enunciato può avere più significati ed enunciati diversi possono avere lo stesso significato. Ma con quale di questi elementi coincide la norma? Secondo lo stesso senso comune, la norma si identifica con il significato. Le norme perciò, in quanto 5 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra entità che dicono, sono essenzialmente significati enunciabili (principio di esprimibilità): norma è un certo significato, espresso in qualche enunciato legislativo, ma non necessariamente espresso, bensì esprimibile, in quanto questo significato può essere manifestato anche attraverso comportamenti. I generi proposizionali sono tuttavia molteplici: a quale genere di proposizioni appartiene la norma? i)le proposizioni descrittive Per secoli, la proposizione descrittiva è stata considerata la proposizione per eccellenza. Queste servono per esprimere una conoscenza e sono le uniche che possono essere valutate vere o false. Di solito si esprimono all'indicativo, ma non sempre e non necessariamente. La norma, però, non può essere una proposizione descrittiva in quanto, questa afferma che la realtà ha certi caratteri oggettivamente ed indipendentemente dall'affermazione che la proposizione stessa ne compie; mentre, una norma, al contrario, è tale che la realtà acquista certi caratteri, proprio in dipendenza del fatto che la norma si riferisce a quella realtà. [momento della conoscenza] – SCIENZA ii)le proposizioni espressive Le proposizioni espressive contengono gli stati d'animo e ne suscitano altri nelle altre persone e sembrano non rispondere alla natura delle norme. [momento del sentimento] – ARTE iii)le proposizioni prescrittive. Le proposizioni prescrittive , le quali indicano quello che dobbiamo fare, espresse a volte in imperativo, anche se non necessariamente, sembrano corrispondere alla natura delle norme. Inoltre, bisogna considerare che abbiamo diversi tipi di imperativo( la supplica, la preghiera, la raccomandazione, l'istanza ed il comando). [momento della volontà] - AZIONE iiii)le proposizioni interrogative Queste proposizioni sembrerebbero risolversi nelle prescrittive. N.B. Le norme devono dirigere il comportamento umano, ci indicano cosa dobbiamo fare, ma non esistono solo norme prescrittive, basta pensare a quelle norme, relative all'organizzazione della società. Per quanto concerne gli strumenti, la scienza giuridica si serve di: i)leggi. Le leggi giuridiche si ricavano dall'osservazione del diritto. Ma che significa 'osservare' il diritto? Se si concepisce il diritto secondo la concezione sociologica, ricaviamo le leggi giuridiche molto similmente a quelle naturali. Per cui dire che esiste un danno, osserva come la società reagisce a quest'ultimo; osservazione per lo più di carattere approssimativo e statico. Se, invece, 'osserviamo' il diritto seguendo la concezione giusnaturalistica, risarcire un danno viene vista come la cosa giusta da fare. Nell'ultimo caso, infine, dire che esiste un risarcimento del danno presuppone l'esistenza di una norma che lo esige. ii)concetti tecnici giuridici . I concetti giuridici sono tanti, ma fra i tanti, bisogna compiere una distinzione: 2.1.i concetti giuridici variabili, sono quei concetti che cambiano da un ordinamento all'altro e possono presentarsi o no(es. Parlamento o concetto di schiavo). 6 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 2.2.i concetti giuridici costanti sono quelli di cui la scienza giuridica se ne serve sempre(concetto di potere, obbligo, diritto, legge, organo, potere, etc.). 2.3.i concetti comuni, quelli che sono connaturati al concetto stesso di diritto. iii)procedimenti logici. La logica giuridica si serve di due principali modi di ragionare: 3.1. per deduzione( se pensiamo al diritto come insieme di principi ideali, utilizziamo questo metodo) 3.2. per induzione( se pensiamo al diritto come fatto sociale, utilizziamo l'induzione pura o statistica). Se pensiamo al diritto come un insieme di norme, induzione e deduzione s'intrecciano, ponendosi il problema dell'interpretazione del testo giuridico. Seconda lezione ''La forza della legge sta nel comandare'' Questa frase di Modestino, esprime una concezione preesistente nel pensiero giuridico, la quale seppur sempre presente nella mente umana, ha trovato un'organizzazione sistematica solo in tempi più moderni, con THON ed AUSTIN. Introduzione al normativismo Come abbiamo già accennato, il normativismo considera il diritto come un insieme di norme e da ciò deriva il fatto che le questioni fondamentali affrontate dal normativismo stesso sia, per l'appunto, 1.il concetto di norma, 2.il modo di considerare l'origine della norma e 3.l'analisi dei rapporti che sussistano fra le stesse. Quindi, in sintesi, possiamo dire che il presupposto del normativismo è la norma, la quale conferisce giuridicità a qualunque cosa. Tripartizione del normativismo Il normativismo si suole suddividere in tre momenti: i)il primo, volontaristico, il quale rimanda a JOHN AUSTIN ed alla sua concezione di diritto come un insieme di comandi che scaturiscono dalla volontà di un sovrano. ii)il secondo, formalistico, facente riferimento a KELSEN, secondo il quale la norma deve avere una struttura determinata... SE C'E' A..ALLORA DEVE ESSERCI B..(struttura duale). iii)il terzo, realistico, il quale ci ricollega a OLIVERCRONA, ROSS e HART. AUSTIN (Allievo di BENTHAM, considerato il padre dell'utilitarismo.) 1.1.distinzione fra diritto positivo e naturale AUSTIN, ogniqualvolta parla di diritto intende il diritto positivo, ossia l'insieme delle regole stabiliti da superiori politici., il quale si distingue nettamente dal diritto naturale. N.B. Per diritto naturale, s'intende l'insieme di quelle regole o leggi, considerate collettivamente o in massa, legge divina o legge di Dio. 1.2.La legge come comando In particolare, AUSTIN, precisando il concetto di legge afferma: una legge è un comando, e un comando è l'espressione di un desiderio accompagnata dal proposito di infliggere un male, la sanzione, nel caso che il desiderio non venga soddisfatto; è nella soggezione alla possibilità di questo male che consiste l'essere ''obbligato''. 7 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra N.B. Un comando si distingue da altre espressioni di desiderio non per la forma nella quale il desiderio vien manifestato, ma per il potere ed il proposito, da parte di chi comanda, di infliggere un male o una sofferenza nel caso che il desiderio non venga soddisfatto. Per cui, essendo soggetto a un male se non ottempero alla volontà espressa da qualcuno, io sono vincolato o obbligato dall'altrui comando, mi trovo di conseguenza nel dovere di obbedirgli. COMANDO e DOVERE, quindi, sono termini correlativi; il significato dell'uno è implicito o presupposto nell'altro. HART critica profondamente tale aspetto della teoria normativistica, affermando che nessun sistema può reggersi sull'abitudine all'obbedienza. Seguendo il medesimo ragionamento, AUSTIN presenta il diritto come a)un insieme di comandi, b)assistiti da sanzioni coattive, emanati direttamente od indirettamente dal c)sovrano. a)Il comando è una prescrizione di carattere particolare, la forma più forte; prescrizione che è accompagnata dalla minaccia di un male in caso di violazione del comando stesso. b)Questo male è la sanzione, la quale è coattiva, in quanto può esser fatta valere anche attraverso l'uso della forza. c)Insieme di comandi che non sempre sono emanati direttamente dal sovrano, ma possono esserlo anche indirettamente , ossia dalle autorità dipendenti dal sovrano stesso; gerarchia dei comandi che, perciò, direttamente od indirettamente culmina nella figura del re. N.B. Questa teoria della gerarchia dei comandi non venne trattata in materia esauriente da Austin e proprio per questo, BRYCE, uno dei suoi commentari, cercò di spiegarla ed esplicitarla attraverso questo racconto. In un comune si richiede al possessore di una casa di pagare una imposta per la pavimentazione stradale. Egli domanda perché debba pagarla, e lo si rinvia alla risoluzione del consiglio comunale che la impone. Egli allora chiede quale autorità abbia il consiglio comunale per esigere l'imposta, e los i rinvia alla sezione della legge del Parlamento da cui il consiglio deriva i propri poteri. Se egli spinge oltre la sua curiosità quale diritto abbia il Parlamento per conferire questi poteri, l'esattore dell'imposte può solo rispondere che ognuno sa che, in Inghilterra, il Parlamento fa le leggi, e che, per legge, nessun'altra autorità può ignorare o interferire in qualche modo, con l'espressione della volontà del Parlamento, il quale è Sovrano. Concezione imperativistica di Austin Ogni legge positiva è posta da un sovrano individuale o collettivo, per uno o più membri della società politica indipendente nella quale costui o costoro sono sovrani. N.B. Per società politica ed indipendente, s'intende quella società che si viene a creare quando un determinato superiore umano, che non abbia a sua volta l'abitudine di obbedire a un altro superiore, riceve abituale obbedienza dalla maggior parte degli altri uomini di quella data società( necessarietà della concorrenza di questi due tratti, uno negativo e l'altro positivo). Sicché l'obbedienza abituale non sia resa dalla maggior parte dei suoi membri, e non sia resa da costoro a uno e uno stesso superiore, la società in questione o si trova nello stato di natura o anarchia oppure è divisa in due o più società politiche indipendenti. Ma chi è questo sovrano? Egli può essere i)il re, ii)un'assemblea come il Parlamento, o meglio, in Inghilterra, il re con il Parlamento o iii)il popolo. In generale, il sovrano è il soggetto che in un certo ambiente sociale è il più forte; egli disconosce qualsiasi autorità superiore e questo significa, anche, che è sottratto da ogni legge( 8 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra ''il re fa le leggi, ma la legge non fa il re) E' un soggetto al quale la società generalmente ed abitualmente presta obbedienza, ma che, da parte sua, non ha l'abitudine di obbedire ad altri esseri umani. Quindi, il suo potere deriva dalla sua forza politica e militare, e non giuridica. N.B. Nella teoria imperativistica di Austin, il concetto di sovrano e di norma, intesa come volontà del sovrano, sono stati fortemente attaccati e rifiutati, in quanto non corrispondenti alla realtà. Il sovrano è presentato come ''legibus soluto'', ma di fatto ciò non va. iii)Prendiamo il caso del popolo. Il popolo chi è, se non il destinatario delle leggi. Alcuni sostengono che quest'ultimo non sia il destinatario delle leggi quando eserciti la propria sovranità, attraverso le elezioni o la scelta dei rappresentanti. Ma tutte queste operazioni come possono avvenire al di fuori delle leggi?!Da ciò deduciamo, che il popolo non è legibus soluto. ii)Prendiamo il caso dell'assemblea, come farebbe questa a funzionare senza delle leggi?Così, arriviamo alla stessa conclusione di prima. i)Infine, prendiamo in considerazione il Tiranno; anche in questo caso, non tutte le volontà del sovrano diventano leggi, prima di tutto dalle sue volontà possono scaturire solo leggi di ordine pubblico ed inoltre, ciò non avviene necessariamente sempre. Per cui, in conclusione, ogni ente se ha carattere giuridico, lo deve ad una norma; ma, come abbiamo detto, la teoria imperativistica, sosteneva che il sovrano fosse al di fuori di ogni legge ed in tal modo, si veniva a creare una contraddizione insolubile al vertice dell'ordinamento fra la teoria imperativistica ed il principio di normatività. Concetto di comando I comandi non sono che la volontà di coloro che ci governano e le norme scaturiscono necessariamente dalla mente degli uomini e coincidono con la volontà del legislatore. N.B. Anche quest'affermazione di Austin non coincide completamente a realtà. se così fosse non si riuscirebbe a spiegare l'esistenza e la durata delle leggi; ce ne sono alcune che sono state approvate e volute cent'anni fa ed ancora oggi esistono. Quindi, le leggi, seppur nascano dalla mente dell'uomini, non possono coincidere con la volontà psicologica degli stessi, in quanto questa decade, mentre le leggi no. In effetti, una volta venutesi a creare, quest'ultime si oggettivizzano, acquistando un significato proprio ed organismi logici autonomi. Infine, per evitare il contrasto fra normativismo e concezione imperativistica, sopra accennato, si cercò di trovare una norma di copertura che non si collegasse ad un soggetto, il quale era collegato a sua volta ad un altro soggetto, fino all'infinito; ma una norma presupposta ma non posta da nessuno, una norma anonima. Soluzione che fu definitivamente teorizzata da Kelsen. Presupposto teorico che avvicina AUSTIN a KELSEN Il presupposto teorico accennato da AUSTIN e dal quale partirà lo stesso KELSEN è la struttura gerarchica, ossia il presentare l'ordinamento come una gerarchia di poteri e di norme, in cui ogni autorità e le rispettive norme trovano la loro giustificazione in autorità e norme superiori fino al sovrano ed ai suoi comandi immediati. KELSEN Visse in Austria nel novecento e si laureò in filosofia del diritto con una tesi sul ''De 9 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Monarchia '' di Dante. Fu filosofo, ma anche un giurista, un costituzionale che collaborò alla redazione della Costituzione di Weimar. Le opere più importanti sono: le due edizioni della ''dottrina pura del diritto''(1934). Kelsen costruisce la sua immagine del diritto, in qualche modo similmente ad Austin, rifacendosi alla scala gerarchica; ma ci sono tre differenze importantissime. Per Austin, il sovrano era il Parlamento o il tiranno attuale, mentre Kelsen lo riportava indietro, facendolo risalire al primo Costituente originario. La seconda differenza è che mentre la scala gerarchica di Austin culminava nella figura del sovrano, quella di Kelsen aveva un gradino in più e culminava nella norma che costituiva la copertura ai padri della Costituzione, non posta da nessuno ma presupposta. Lettura del professore. Kelsen immagina che un gendarme stia portando in prigione una certa persona ed anche qui ritorna la domanda perché:''perché ciò è stato prescritto da una norma la quale individua una sentenza, valida perché è stata creata da una legge penale, legittima poiché emanata in conformità con la Costituzione, valida perché si riallaccia alla costituzione originaria , la quale prescriveva che bisognava comportarsi come ritenevano i padri costituenti. Per cui, analizziamo approfonditamente gli aspetti prima menzionati, riferendoci limitatamente a Kelsen. i. Natura duale del diritto Kelsen offre la più lucida interpretazione del principio di normatività precisando la natura duale del diritto. Quest'ultimo presenta sempre due elementi: 1)l'aspetto reale ed esteriore, ossia un fatto sensibilmente percepibile in quanto si svolge nel tempo e nello spazio, quindi, un frammento di natura che è determinato dalla legge di casualità e 2)l'aspetto interiore, il quale qualifica il fatto naturale conferendogli giuridicità, la norma ed il suo significato (schema di qualificazione grazie al quale è possibile verificare l'esistenza del fatto stesso). ii. Struttura e senso della norma La norma deve avere una forma determinata. E questa forma, secondo Kelsen, è quella di una proposizione ipotetica, che a differenza della legge naturale o scientifica, esprime un dover essere,. Per cui, mentre la legge naturale dice: se c'è A allora è necessario che ci sia B; la legge giuridica dice: se c'è A allora deve esserci B. In conclusione, possiamo dire che la struttura che Kelsen dà alla norma è di tipo coercitivo in quanto in caso d'inosservanza del dato obbligo prevede una sanzione. Sanzione che sembra gravare con maggiore rilievo sull'applicatore stesso del diritto. iii. La norma non è un comando Una differenza con Austin che prima abbiamo scordato di sottolineare è proprio questa. Secondo Kelsen, la norma non può considerarsi un comando in quanto le mancano i requisiti di soggettività e volontà. In effetti, in primis, non possiamo individuare chi è il soggetto che l'ha posta in essere. a)La norma non coincide con la volontà del legislatore già nel procedimento cui viene deliberata ( in effetti, questa non scaturisce necessariamente da un atto di volontà). a1) La norma non coincide con la volontà della minoranza che le si oppone. a2)la norma non coincide neppure con la volontà della maggioranza che l'approva. In quanto, il più delle volte, i membri tale maggioranza, 10 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra conoscono il contenuto del disegno di legge solo superficialmente e di conseguenza, non si può ''volere'' qualcosa che si ignora completamente o parzialmente. b)Tanto meno la norma coincide con la volontà del legislatore dopo la sua approvazione, per il semplice fatto che votata la legge, i membri del parlamento passano ad altre questioni e cessano di volere il contenuto della legge. Quindi in conclusione, l'esistenza di una norma giuridica non è un fenomeno psicologico, tant'è che spesso si verifica effettivamente che una legge ''esista'', mentre coloro che l'avevano creata non ci sono più e non sono, per cui, più in grado di avere una volontà qualsiasi. Questa concetto rimanda all'idea di sistema giuridico come prodotto culturale. Il prodotto culturale ha come caratteristica fondamentale il fatto che seppur scaturendo sempre da un'idea dell'uomo, una volta creato e realizzato, assume una vita propria ed indipendente anche dal punto di vista logico – semantico, dicendo magari di più di ciò che aveva immaginato chi l'aveva posta in essere. a)permanenza b)indipendenza dal punto di vista logico-semantico c)capacità di subire modifiche pur non minacciandolo nella sua interezza. Quindi, per concludere, la norma è un comando depsicologizzato, impersonale ed anonimo, un comando che non implica una ''volontà'' nel senso psicologico del termine. 2.6.La gerarchia della validità delle norme di un ordinamento giuridico statuale e la sua norma fondamentale Il sistema giuridico è un insieme di norme che assumono una loro unitarietà. Ma cosa le lega fra loro? In effetti, bisogna capire che in una tale concezione, ogni norma a sua volta trova il fondamento della propria validità in una norma superiore,, in un sistema di rimandi che potrebbe andare all'infinito. Eppure, ciò non avviene perché Kelsen individua un punto di arrivo, non la semplice costituzione, ma la costituzione originaria presentata come norma fondamentale che prescrive di ubbidire ai ''padri della costituzione'', oltre la quale non si può andare. In questo modo, l'obbiettivo è quello di mostrare che le norme particolari sono state create in conformità della norma fondamentale. 2.7.Natura e funzione della norma fondamentale La norma fondamentale non è posta da alcuna autorità: è presupposta dal pensiero giuridico al fine di spiegare il potere normativo del primo costituente ed il carattere giuridico dell'ordinamento. Quindi, la norma fondamentale non è valida perché è stata creata in una data maniera da un atto giuridico, ma è valida perché è presupposta valida. 2.8.Il contenuto della norma fondamentale e l'efficacia dell'ordinamento i)Ma cosa dice la norma fondamentale ? Questa conferisce autorità ai costituenti originari semplicemente dicendo di obbedire alla Costituzione. ii)In che modo esiste?Chi dice che si deve ubbidire ai padri della Costituzione? La norma fondamentale non è prodotto né posta da nessuna autorità. Per quanto concerne la seconda domanda, non c'è nessuno che concretamente lo dica, ma è presupposta dal bisogno di comprendere giuridicamente qualcosa; chi lo sostiene è la scienza giuridica, è 11 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra un'esigenza trascendentale( il termine 'trascendentale' rimanda a Kant).In effetti, la norma fondamentale ha un a funzione logico-trascendentale, è una norma virtuale che non esiste ma che dobbiamo immaginare per esigenze della scienza giuridica. Una norma che non ha un soggetto dal lato attivo( irreale dal lato attivo), mentre dal lato passivo, esistono i destinatari e la necessità di obbedienza( situazione ambigua). Gran parte della dottrina di Kelsen fu assimilata, ma non tutte le sue tesi furono considerate convincenti. Il carattere ideale della norma fondamentale fu criticato. La norma fondamentale è veramente soltanto un frutto dell'immaginazione? La risposta sarebbe un NI, in effetti, quest'ultima non è propriamente vero che nasca senza soggetto, senza una volontà, per il semplice fatto che è una norma presente, seppur implicitamente, nelle menti di tutte le persone. Così criticando Kelsen, si arrivò al realismo normativistico. Terza lezione Il normativismo e tutte le sue possibilità di sintesi Realismo normativistico Per 'realismo normativistico' s'intende una sintesi fra realismo e normativismo. I rappresentanti più importanti del realismo normativistico furono: i)OLIVERCRONA ii)ROSS iii)HART La critica a Kelsen è che, pur ammettendo l'esistenza di una norma fondamentale, questa si presenta diversamente da come la delinea Kelsen; in effetti, si tratta di una norma che ha dei caratteri della consuetudine e che è conosciuta da tutti e tre, sebbene venga espressamente presentata solo da HART . Avendo citato la consuetudine, bisogna ricordare che questa consta di un carattere esterno, la reiterazione di un determinato comportamento, e di un carattere interno, l'opinio sea necessitas, ossia il credere quel dato comportamento ripetuto, doveroso ed obbligatorio. i)CARL OVERCRONA Filosofo svedese che scrisse due opere importanti: 1)''Il diritto come fatto''(1937), che già nel suo titolo esprime l'esigenza di fattualità del diritto stesso. 2)''Struttura dell'ordinamento giuridico''. 9.1.Critica dell'imperativismo: il diritto non è un vero comando. 9.2.Le norme come imperativi indipendenti. Egli critica la concezione imperativistica di Austin ed il concetto di norma come comando. Secondo lui, le norme non sono dei comandi, i quali implicherebbero delle relazioni personali fra chi comanda e chi è comandata, ma degli imperativi indipendenti, dei modelli di comportamento che esercitano una pressione sociale indipendentemente dalla presenza e dalla volontà di qualcuno che comandi. 9.3.La fonte dell'efficacia delle norme come imperativi indipendenti: il sentimento di 12 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra riverenza nei confronti della costituzione. OLIVERCRONA è molto attento alla psicologia sociale; la validità delle norme deriva non dalla volontà psicologica ma da un sentimento di rispetto per la Costituzione, un senso generale di reverenza, una radicata abitudine della popolazione nei confronti della norma fondamentale sulla quale egli non si sofferma( concezione intrisa di filosofia, ma ben diversa da quella di Austin). In effetti, presso tutti i popoli esiste un complesso di idee che riguardano il governo del paese, idee che vengono considerate ''obbligatorie'', e che quindi sono implicitamente obbedite( discorso della consuetudine). ii)ROSS Filosofo danese che fu anche allievo di Kelsen, il quale scrisse due opere importanti: 1)''Diritto e Giustizia''( 1958) 2)''Direttive e Norme''( 1968) 10.2.Le norme come direttive. Anche ROSS critica l'imperativismo di Austin. Egli considera il ''diritto valido'' come l'insieme astratto di idee normative che servono come schema di interpretazione dei fenomeni giuridici in azione, il che poi implica che queste norme siano effettivamente seguite perché esse sono sperimentate e sentite come socialmente vincolanti. Le norme, quindi, non sono dei comandi ma delle direttive, enunciati senza significato rappresentativo, ma con l'intento di esercitare un'influenza. Nell'ambito di queste direttive, Ross accenna ad una distinzione fra i)le norme di condotta aventi carattere di prescrizione e ii)le norme di competenza che stabiliscono i criteri di validità degli atti creando una competenza; distinzione che, subito dopo, si rimangia, in quanto, in fin dei conti, ROSS finisce per presentare le norme di competenza come norme di condotta indirettamente formulate. 10.4.I destinatari delle norme e la funzione del diritto. Ma questi imperativi a chi si rivolgono? Le norme, in realtà, sono delle direttive per i giudici, i quali devono applicarle e successivamente, i cittadini ricavano da queste in maniera derivata e per metafora, le istruzioni impartitegli. Da qui, una conseguenza molto importante: la funzione del diritto è disciplinare la sanzione la quale è coattiva, ossia l'organizzazione e la disciplinizzazione della forza regolando l'apparato coercitivo dello stato. Quindi, in conclusione, un sistema giuridico nazionale, considerato come un sistema valido di norme, può quindi essere definito come l'insieme effettivamente operanti nella mente del giudice poiché egli le sente come socialmente vincolanti e perciò le osserva. OLIVERCRONA e ROSS non hanno parlato esplicitamente della norma fondamentale, ma solo implicitamente. Mentre in maniera più esplicita ne parla sicuramente HART. iii)HART(inglese) professore ad Oxford di filosofia del diritto ma faceva anche l'avvocato. La sua opera più importante è intitolata: ''Concetto del diritto''( 1960). Anch'egli critica l'imperativismo ed il concetto di norma come effettiva volontà del legislatore. Inoltre egli contesta l'idea secondo la quale tutte le norme siano degli imperativi, delle 13 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra proposizioni a carattere prescrittivo. Abbiamo visto che già Ross aveva accennato ad una distinzione nell'ambito delle direttive fra quelle di condotta e di competenza, anche se poi l'aveva ritirata. Ma dopo HART tale distinzione fra norme primarie e secondaria diviene fondamentale e non può più essere trascurata. Una società caratterizzata dalle sole leggi primarie è una società limitata, una società pregiuridica, la quale difetta di incertezza, di staticità in quanto il soli metodi di mutamento di queste norme sono il lento processo di crescita ed il processo inverso di decadenza e di inefficienza; basta pensare alle controversie relative alla questione se una data norma sia o non sia stata violata, in ogni società del genere sorgeranno e dureranno in modo interminabile, se mancherà un organo specialmente autorizzato ad accertare il fatto della violazione. 11.2.Il diritto come unione di norme primarie e di norme secondarie. Una società complessa non può funzionare senza norme primarie e secondarie . L'individuo, dice HART, è proprio la fusione di questi due tipi di norme. Le norme primarie dicono che cosa gli individui devono fare o non fare, per cui, hanno carattere prescrittivo, mentre le norme secondarie , anche se HART non si addentra nella loro natura, sono differenti pur riguardando le norme primarie stesse. Quest'ultime servono ad accertare( norme di riconoscimento), introdurre, eliminare, variare la validità delle norme primarie( norme di mutamento) e determinare il fatto della loro violazione(norme di giudizio). ''Le norme del primo tipo che si può considerare il tipo fondamentale e primario, impongono agli uomini di compiere o di astenersi dal compiere certe azioni, che lo vogliono o no. Le norme dell'altro tipo sono in un certo senso sussidiarie o secondarie rispetto a quelle del primo tipo; infatti esse stabiliscono che gli uomini possano, mediante certi atti o certe parole, introdurre nuove forme del tipo primario, abrogarne o modificarne delle antiche, determinare in vari modi la loro incidenza o controllare le loro operazioni''. 11.3.La norma definitiva di riconoscimento. Al vertice delle norme secondarie c'è la norma definitiva di riconoscimento, questa è parallela alla norma fondamentale di Kelsen. La norma definitiva di HART ha il compito di stabilire i criteri in base ai quali viene asserita la validità delle altre norme dell'ordinamento. La norma di riconoscimento di solito non è dichiarata, ma ''usata''effettivamente dagli operatori giuridici. 11.4.Esistenza della norma di riconoscimento dell'ordinamento. Questa norma, però, non è una norma immaginaria come affermava Kelsen , ma il criterio di fatto seguito dai giudici nei tribunali e dagli altri funzionari. La norma di riconoscimento esiste come un dato di fatto: esiste in quanto il suo uso costituisce una prassi concorde..Perciò ciò che è essenziale a proposito è che vi sia un'accettazione ufficiale, condivisa da tutti i funzionari della norma di riconoscimento. Quindi, in conclusione, anche l'esistenza di un ordinamento giuridico nel suo complesso è un dato di fatto: esiste se le sue norme primarie sono generalmente obbedite e le sue norme secondarie sono effettivamente accettate ed usate. Quarta lezione IL NEOISTITUZIONALISMO i. WEINBERGER, austriaco, allievo di Kelsen. ii. MCCORMINCK, scozzese, allievo di Hart. Questi due filosofi si sono accorti che le loro idee erano molto simili e hanno scritto:”La teoria 14 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra istituzionale del diritto”. Loro cercano una sintesi fra il normativismo e l'istituzionalismo classico e la realizzano attraverso il concetto di fatto istituzionale.. Per spiegare il concetto di fatto istituzionale WEINBERGER e MCCORMINCK si rifanno al filosofo del linguaggio, John Searle, ad una filosofa inglese, Anscombe, e bisogna ricomprendere nella lista anche Ross, perché negli anni sessanta, quest'ultimo fece un'importante distinzione fra le 1.regulative rules e le 2.constitutive rules. La differenza fra questi due diversi tipi di regole sta nel rapporta fra la regola stessa e l'attività( esempio delle regole del parcheggio e delle regole del gioco degli scacchi). In effetti, da ciò deduciamo, che le regole prescrittive (=regulative rules) non determinano l'attività che disciplinano, mentre quelle costitutive (=constitutive rules) si presentano come una convinzione dell'esistenza e della concepibilità dell'attività che disciplinano. Naturalmente le regole costitutive le abbiamo anche al di fuori del campo dei giochi e nel diritto stesso. Quindi, mentre i fatti disciplinati dalle regole prescrittive, vengono chiamati fatti semplici, i fatti istituzionali sono propriamente quei fatti che esistono in virtù delle regole o di norme. Allora, la conseguenza di questa concezione è che il diritto è un fatto istituzionale, ossia un insieme di norme che sono in stretta correlazione con l'attività che disciplinano. 12.1.Il fine della teoria neoistuzionalistica. Leggiamo un passo iniziale della teoria istituzionale del diritto di WEINBERGER e MACCORMINCK, dove i due filosofi esplicitano il loro proposito(12.1 il fine della teoria istituzionalistica). ''Ciò che ci proponiamo di sviluppare è una teoria istituzionalistica del diritto che spieghi e dia conto dell'esistenza di norme, istituzioni giuridiche e di simili oggetti. Così possiamo affermare che Il nostro fine è di proporre uno sviluppo del normativismo in senso realistico distanziandoci da ogni tipo di pretesa kelseniana alla ''purezza'' della teoria. Dal punto di vista metodologico, noi ci poniamo molto più vicino all'opera di Hart che a quella di Kelsen, ma le nostre analisi nei loro aspetti specifici sono considerevolmente diverse anche da quelle di Hart.” 12.2.I fatti istituzionali. Sempre nello stesso passo, i due iniziano a spiegare il concetto di fatto istituzionale . ''Il termine stesso da noi utilizzato nel denominare la nostra impostazione teorica, istituzionalismo, rivela la nostra posizione ontologica (indagine sulla natura delle cose, sulla loro esistenza). I fatti giuridici ed i fatti sociali sono a nostro avviso, fatti istituzionali. La locuzione è tratta da Anscombe e da John Searle, sebbene ciascuno di noi analizzi tale concetto in maniera abbastanza differente. Il punto fondamentale è comunque chiaro. Ci sono fatti che hanno a che fare unicamente con l'esistenza fisica dell'universo materiale. Questo mondo è accessibile ai nostri sensi, e gli oggetti hanno qualche posizione nello spazio e qualche durata nel tempo. Tali fatti sono ''fatti bruti'' o ''semplici'', come direbbe il professore, i quali non dipendono in alcun modo dalla volontà, dalle convenzioni o dal disegno dell'uomo[...]Ma ci sono anche altre entità a cui, per quanto non siano oggetti materiali, concretamente ci riferiamo come esistenti( contratti, matrimoni, trattati, giochi e competizioni). In tali casi, l'esistenza comporta durata nel tempo a prescindere da una specifica posizione nello spazio e da specifiche caratteristiche fisiche. Essi sono fatti, giacché possono essere asseriti mediante asserzioni vere. Ma ciò che è asserito non è vero semplicemente a causa dello stato del mondo materiale, ma al contrario è vero in 15 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra virtù di un'interpretazione di quello che accade nel mondo. 12.3.Il diritto come fatto istituzionale. Se mai il diritto esiste, esso non esiste sul piano dei fatti bruti, bensì piuttosto sul piano dei fatti istituzionali. IL GIUSNATURALISMO Teoria che ha avuto secoli di fioritura, secondo la quale il diritto preesiste alla società, un insieme di principi ideali che sono parte integrante della natura umana. RONALD DWORKIN filoso americano che insegnò anche ad Oxford, dove fu chiamato come successore di Hart. In primo momento aderì alla stessa teoria di Hart, che può considerarsi una teoria positivistica, ma in un secondo momento se ne allontanò criticandola profondamente. Egli afferma che nel diritto la distinzione importante non è quella fra norme primarie e secondarie, ma fra norme e principi. La differenza è che I principi sono delle norme a carattere ben più grave, in secondo luogo, i principi non sono espressi, ossia hanno la forma latina dei brocardi. Per cui, hanno un'origine diversa; precedono l'ordinamento normativo, ponendosi come una sorta di espressione del diritto naturale e nascendo da esigenze morali e di giustizia alle quali si ispirano gli operatori giuridici. Fra questi principi, il più importante è quello di uguaglianza. In ogni caso, nonostante la diversità, le norme che scaturiscono dalla volontà di particolari organi ed i principi, diversi da quest'ultime, formano insieme il diritto e di conseguenza, devono comunque integrarsi. Una norma per quanto precisa possa essere nella sua formulazione, sarà sempre aperta a dubbi nella sua interpretazione, che potranno essere risolti soltanto rifacendosi all'interpretazione più vicina al relativo principio. Quindi, i principi influenzano l'interpretazione delle norme. IL REALISMO GIURIDICO PURO 1.Il realismo giusfilosofico: B.CROCE.. La concezione di CROCE è del tutto particolare ed autonoma rispetto a quelle finora affrontate. Croce nasce intorno al 1860 e vive fino alla metà del novecento. Inizia i suoi studi di giurisprudenza a Pescara, non portandoli mai a termine e successivamente, intraprende gli studi filosofici. A differenza degli altri filosofi, egli non vuole creare un sistema, ma nonostante questo presupposto iniziale, anch'egli, finisce inevitabilmente per costruirlo. Secondo Croce, la realtà è una sola, un unico spirito, che comprende due sottocategorie: 1.l'attività teorica e 2.l'attività pratica. In entrambi questi aspetti si presentano due momenti diversi: 1.un momento universale e 2.un momento individuale. 1)Il momento individuale dell'attività teorica prende il nome di ESTETICA, mentre quello universale, di LOGICA. 2)Il momento individuale dell'attività pratica viene chiamato ECONOMIA, mentre quello universale prende il nome di MORALE. In tutto questo sistema, notiamo che manca una parte autonoma per il diritto. Quest'ultimo dove rientra? Croce sostiene che il diritto riguarda l'attività pratica , rientrando nell'ECONOMIA.. 16 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Da questa considerazione deduciamo che il diritto non assume un aspetto molto rilevante, tant'è che Croce presenta il diritto come un insieme di norme che orientano l'azione degli individui senza avere una propria autonoma realtà. Quindi, possiamo immaginare le norme come dei programmi ed il diritto come il programma dell'azione della società. 3.1.- Le leggi e i programmi dell'individuo La legge è un atto volitivo che ha per contenuto una serie o classe di azioni. Questa definizione esclude anzitutto dal concetto di legge un carattere che di solito è considerato essenziale, la socialità; ossia estende il concetto di legge al caso dell'individuo isolato. La legge viene individualizzata in quanto lo stesso diritto rileva per il soggetto nella sua individualità. Le leggi devono considerarsi come dei veri e propri programmi, nessuno può farne a meno ed in tal modo, ogni uomo deve conoscere la legge, farla propria, ossia individualizzarla e solo così facendo, può passare dalla legge sociale a quella individuale (momento conoscitivo). Quindi, per meglio determinare, le sole leggi che realmente esistono sono quelle individuali. 3.2.- Identità delle leggi imperative, proibitive e permissive. Ogni legge è un comando; ma comandando, insieme, vieta l'azione opposta a quella prescritta e permette tutte le azioni che non contempla. In realtà, la legge essendo atto volitivo, iubet soltanto: il comando è un volere. E poiché ogni volere è insieme un non volere, la legge può esprimersi sia un volere in forma positiva che negativa. Inoltre, le leggi, come abbiamo già detto, sono volizioni di classi ossia prescrivono una serie di atti singoli, serie più o meno ricche, ma sempre invincibilmente limitate; onde una legge lascia sempre non volute, quindi né comandate né proibite, e di conseguenza permesse tutte le altre azioni che non possano mai essere oggetto di volontà. 3.3.- Irrealtà della legge. In quanto volizione di classe di azioni , ossia di contenuto generico ed astratto, la legge è volontà essa stessa astratta ed irreale.. Senonché volere un astratto equivale ad astrattamente volere; e volere astrattamente non è veramente volere, perché si vuole soltanto in concreto ed in una situazione determinata. Per cui, potremmo parlare di una sorta di pretesa volizione. Ciò che realmente si vuole non è già la legge, ma l'atto singolo che si compie sotto la legge, ossia l'esecuzione della legge.. In realtà, però, la legge, seppur si operi secondo essa, o si esegua o si applichi, rimane sempre irreale. Tant'è che le singole situazioni in cui si vuole e si opera, non possono essere mai prevedute dalla legge, e perciò non si può operare secondo essa, eseguirla od applicarla. Il caso reale è sempre una sorpresa, qualcosa che accade una volta sola e che viene conosciuto solamente quando accade. Tuttavia le leggi sono necessarie: la loro utilità è di essere preparatorie, orientative dell'azione. La legge non è volizione reale ed effettuale, anzi è volizione imperfetta e contraddittoria; ma appunto perciò preparazione alla volizione sintetica e perfetta. IL REALISMO GIURIDICO AMERICANO. l'aspetto comune che accomuna i filosofi che stiamo per trattare è la considerazione 17 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra pragmatica del diritto. HOLMES ''Scopo del nostro studio è quindi la predizione, ossia l'incidenza della forza pubblica tramite l'attività dei tribunali''. I diritti ed i doveri di cui la giurisprudenza si occupa non sono, essi pure, altro che profezie ''il cosiddetto dovere giuridico altro non è se non la predizione che, se taluno compie od omette di compiere una data cosa, subirà una condanna da parte di un tribunale''. Quindi, in conclusione, il diritto è ciò che le corti effettivamente faranno. LLEWELLYN Le norme sono ''regole di carta''; le ''regole reali'', i reali diritti sono nient'altro che le decisioni dei tribunali.. Per ''regole di carta''si intendono le regole giuridiche in senso tradizionale, ossia ciò che i libri dicono essere il ''diritto''. Le ''regole reali ed i diritti reali sono ciò che i tribunali decideranno in un determinato caso e niente più: non sono altro quindi che delle predizioni. J.FRANK. Consiglio di guardare le dispense su questo argomento, in quanto nella mia analisi mi limito a fissare gli aspetti principali in maniera sintetica. Prima della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, il ''diritto'' non è affatto certo. Nessuno può prevedere con certezza cosa deciderà la Corte. Quindi, il diritto, per l'uomo comune non addetto ai lavori, relativamente ad ogni specifico caso, non è altro che la decisione di un tribunale circa quel caso nella misura in cui tale decisione riguarda la singola persona. Il diritto dunque, per ogni situazione data, è a)il diritto vero e proprio, cioè una decisione specifica già presa, oppure b) il diritto probabile, il parere degli avvocati, una congettura riguardo a quella specifica decisione futura. ISTITUZIONALISMO. Gli istituzionalisti hanno una considerazione antitetica a quella di Kelsen, secondo la quale il diritto nasce solo successivamente all'organizzazione, intesa come società che solo in un secondo momento redige le sue norme. Le interpretazioni più rilevanti, nell'ambito dell'istituzionalismo, rimandano a Santi Romano ed a Hauriou, i quali differiscono limitatamente per il numero degli elementi costitutivi della società. Hauriou ne fa rientrare uno in più rispetto a Santi Romano, l'idea da realizzare, la quale secondo lo stesso filosofo racchiude in sé l'impulso originario dal quale è scaturita la società. Santi Romano, invece, considera questa idea come non individuabile e ne limita l'importanza, sostenendo che quest'ultima non può essere presentata come unica finalità dello Stato. SANTI ROMANO. 7.1-Il diritto non è solo una norma. Si è soliti definire il diritto come regola di condotta o norma soprattutto ai fini della pratica 18 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra più comune, ma ciò com'è naturale non esclude tale definizione non possa e non debba essere superata, mettendo in evidenza qualche altro aspetto del diritto, più fondamentale, e, soprattutto, antecedente.. 7.2.-Il diritto come ordinamento. Quando si fa riferimento al diritto dello Stato, ci troviamo di fronte ad una situazione che non può rimandare limitatamente alle norme, le quali sono originate, a loro volta, da un'organizzazione. Quindi questa situazione ci ricollega a qualcosa di più vivo ed animato; in altri termini, un ordinamento giuridico comprensivamente inteso come un'entità che si muove in parte secondo le norme ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in una scacchiera, le norme medesime. 7.3-Ordinamento, società, istituzione. Per precisare il concetto di ordinamento giuridico come organizzazione, occorre includere e conoscere a)il concetto di società, b)quello di diritto, c)ed infine, quello di ordine sociale, che comprende e supera l'insieme delle norme. a) Per società, non deve intendersi un semplice rapporto fra gli individui come sarebbe, per esempio, il rapporto di amicizia, ma un'entità che costituisca anche formalmente ed estrinsecamente, un'unità concreta, distinta dagli individui che in essa si comprendono. In altre parole, non c'è società, nel senso vero della parola, senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico( ubi societas ibi ius). b) Il concetto di diritto deve, in secondo luogo, contenere l'idea dell'ordine sociale: il che serve ad escludere ogni elemento che sia riconducibile al puro arbitrio o alla forza materiale, cioè non ordinata. c) In conclusione, il diritto prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui e che esso costituisce come unità, come ente a sé stante. Così inteso, il diritto-ordinamento si identifica con l'istituzione. Quindi, ogni ordinamento giuridico è un'istituzione e viceversa, ogni istituzione è un ordinamento giuridico. Per Istituzione, noi intendiamo ogni ente o corpo sociale. Inoltre, caratteristiche dell'istituzione sono: 1)la sua esistenza obbiettiva e concreta, 2)il suo manifestare la natura sociale e non puramente individuale dell'uomo. 3)La sua individualità; in effetti, l'istituzione è un ente chiuso, che può venire in considerazione in sé e per sé, appunto perché ha la propria individualità. 4)la sua permanenza nonostante il mutare dei suoi elementi. Perciò, essa può rinnovarsi, conservandosi la medesima e mantenendo la sua individualità. HAURIOU. Un'istituzione è un'idea di opera che si realizza in un ambiente sociale mediante l'organizzazione del potere che la munisce di organi e si sostiene per mezzo del consenso della comunità. Vi sono due tipi di istituzioni; 1.quelle che si personificano e 2.quelle che non si personificano. 19 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Noi studieremo solo le istituzioni -persone ossia le istituzioni corporative. Sono tre gli elementi di qualsiasi istituzione corporativa:1)l'idea dell'opera da realizzare in un gruppo sociale.2)il potere organizzato per la realizzazione dell'opera,3)le manifestazioni comunitarie che si producono nel gruppo sociale in rapporto all'idea ed alla sua realizzazione. 8.2-L'idea dell'opera da realizzare. L'idea dell'opera da realizzare definisce e caratterizza l'istituzione; come ogni idea, anche se si riflette in forme soggettive nelle coscienze individuali che vi aderiscono, essa ha un'esistenza obbiettiva e durevole, ed è grazie ad essa che l'istituzione è una realtà individuata e permanente. Non si deve confondere l'idea dell'opera da realizzare con quella di scopo né con quella di funzione, ma si potrebbe meglio identificare con la nozione di oggetto. Certamente l'idea oggettiva non verrà classificata in tutte le memorie secondo la medesima interpretazione; in effetti, bisogna accuratamente distinguere fra l'idea, considerata in sé stessa, ed i concetti soggettivi attraverso i quali essa è percepita dagli spiriti. Ciascuno spirito reagisce sull'idea e se ne fa un concetto. Malgrado la ''glossa'' che le aggiungono le concezioni soggettive di ciascuno degli aderenti, un'idea d'opera che si propaga nell'ambiente sociale possiede un'esistenza obbiettiva e d'altronde, proprio codesta obbiettività le permette di passare da uno spirito all'altro e di rifrangersi variamente in ciascuno di essi senza dissolversi e svanire. Inoltre, un altro punto fondamentale è che non c'è istituzione senza un gruppo di interessati. Questo può essere determinato dallo costrizione di un potere, ma grande importanza hanno l'ascendente che esercita l'idea e l'interesse dei membri al suo realizzarsi. Il gruppo degli interessati è, assieme agli organi di governo, il potere dell'idea intrapresa. 8.3-L'organizzazione del potere di governo. L'organizzazione del potere di governo, in base ai principi della separazione dei poteri( ossia una separazione di competenze; il potere deliberante per la deliberazione, quello esecutivo per l'esecuzione e quello di suffragio per il consenso) e della rappresentanza, coincide con l'organizzazione dell'istituzione ed è il principale mezzo per la realizzazione dell'idea. 8.4-Le manifestazioni comunitarie dell'idea. L'idea dell'opera si concretizza rifrangendosi e trovando adesione nelle coscienze soggettive che in essa si unificano. Questi movimenti di comunione non si risolvono completamente in manifestazioni della coscienza collettiva; sono le conoscenze individuali che si emozionano al contatto di un'idea comune. 8.5-Psicologia corporativa e psicologia individuale. Hauriou assimila l'istituzione corporativa alla personalità umana. Può darsi che l'essere umano consista essenzialmente in ''un'idea di opera da realizzare'', servita da un potere di governo e causante manifestazioni di comunione in un gruppo di esseri elementari. 20 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 8.6-la fondazione dell'istituzione. L'operazione di fondazione è la manifestazione della volontà comune dei fondatori( manifestazioni multiple emanate da ciascuno dei membri del gruppo fondatore che possono essere simultanee ma anche successive'') che produce come effetto giuridico l'esistenza dell'istituzione; la quale dura al di là della volontà dei fondatori in forza dell'idea direttiva e delle nuove adesioni che essa è capace di suscitare. 8.7-Istituzioni e regola di diritto. Le regole di diritto sono elementi secondari nel sistema giuridico ossia nell'istituzione :sono le istituzioni che producono le regole e non viceversa. 21 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Seconda Parte: FILOSOFIA DEL DIRITTO La struttura dell'ordinamento 1.Quali sono le leggi della scienza giuridica? -Struttura delle norme Le leggi sono delle norme e le norme, dal punto di vista normativistico, sono delle proposizioni che a certi fatti ricollegano determinate conseguenze. La parte relativa alla presentazione ed alla contemplazione del fatto si chiama fattispecie normativa, mentre quella relativa alle conseguenze o alla qualificazione della situazione, statuizione . Poi c'è anche il nesso di casualità normativo determinato dalla stessa norma, in quanto, dato il fatto seguono certe conseguenze o caratteristiche. Possiamo essere, però, più precisi, in realtà il legislatore quando enuncia la norma si serve di enunciati di cui noi possiamo ricostruirne il senso logico. La norma può, in particolare,essere enunciata dal legislatore assumendo due strutture diverse:, che sono poi le stesse che il libro riporta per quanto concerne le situazioni giuridiche. 1)struttura soggetto copula predicato A è B- gli A sono B. la prima formula è dovuta al gran utilizzo che se n'è fatto nella lingua italiana, a partire dagli stessi filosofi. A e B rappresentano rispettivamente la fattispecie concreta e la conseguenza, mentre è o sono, designa il nesso di causalità normativa. 2)Se A.. allora B. La seconda formula è forse dovuta a Kelsen. Dove A sta per il fatto dal quale dipende il verificarsi di un effetto giuridico, e si dice fattispecie concreta, B sta per la conseguenza giuridica, mentre il sintagma se allora designa quello che si suol dire, il nesso di causalità normativa . Le due formule sebbene diverse sono equivalenti e sono gli schemi più semplici che possono avere le norme. Così, possiamo dire, indifferentemente ''se qualcuno cagiona ad altri un danno ingiusto allora è obbligato al risarcimento del danno stesso'' oppure ''chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno stesso. Quelle fin qui analizzate sono, però, delle norme incomplete che tacciono dei casi complementari presentando delle lacune; in effetti, queste norme, tacciono dei casi non compresi nella fattispecie A, senza includerli nella disciplina B ma senza escluderli da essa. Per esempio, una norma che vieti la circolazione delle auto tace degli altri tipi di veicolo, che non include nel divieto, ma neppure dice che sono esclusi. Ma ci sono anche norme che presentano una struttura più complessa di quella finora evidenziata; si tratta delle norme complete, la cui struttura più complessa può essere ricondotta a negazioni, congiunzioni o disgiunzioni della sua struttura fondamentale o delle sue parti costitutive (fattispecie o statuizione). 3)strutture negative del tipo : gli A non sono B (se A allora non B); 4)strutture con fattispecie congiuntive del tipo: gli A, che siano A', sono B (se A ed A' allora B); 5)strutture congiuntive tra intere proposizioni normative, del tipo: gli A sono B e i non A non sono B (se A allora B e se non A allora non B); questa formula equivale a queste due forme: 22 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 6)gli A sono B e i B sono A (se A allora B e se B allora A); 7)gli A e solo essi, sono B (A se, e solo se, B). Quindi, in sintesi, la fattispecie costituisce il soggetto logico della norma. Generalmente essa si riferisce a quel fatto naturale che, nella sintesi col predicato con cui opera la statuizione o qualificazione, diventa fatto giuridico; anche se, in alcuni casi, molte norme nella loro fattispecie, fanno riferimento a fatti che già posseggono, in virtù di altre norme presupposte, una certa qualificazione giuridica. La fattispecie, allora può designare atti giuridici, persone giuridiche e persino, altre norme. La statuizione della norma rappresenta, nella sua struttura logica, il predicato. La statuizione è una parte della norma molto importante, in quanto determina le conseguenze e le caratteristiche giuridiche del fatto ed in quest'ambito, la classificazione più rilevante e tradizionale è quella che distingue le norme in primarie e secondarie. -Tipologia delle norme Le norme primarie sono quelle che stabiliscono come conseguenza, il sorgere di un obbligo, a carico di uno o di un altro soggetto dell'ordinamento; quelle che hanno la funzione di dirigere i comportamenti dell'uomo, dicono quello che si deve o non si deve fare ed assolvono la funzione di direzione. Ma nel diritto c'è anche la funzione di organizzazione, la quale è assolta dalle 2.norme secondarie, le quali differiscono dalle prime, perché sono quelle che stabiliscono effetti giuridici diversi dall'obbligo. Questa distinzione è risalente, anche se espressa con terminologia differente, a Del Vecchio, che tra le norme secondarie annoverava le norme esplicative, quelle abrogative e quelle permissive; ma divenne propriamente classica, solo con l'opera di Hart. 'Il diritto, egli ha sostenuto, è un insieme di norme primarie, che impongono obblighi in quanto riguardano le azioni che gli uomini devono fare o non fare, e di norme secondarie, che attribuiscono poteri o che riguardano le norme primarie stesse di cui determinano le condizioni di validità, di mutamento e di applicazione'. In Hart, come si può notare la classe delle norme primarie è ben definita con riferimento al concetto di obbligo, la classe delle norme secondarie, invece, è fluttuante e per il momento verrà definita solo in termini negativi: esse sono quelle norme che comportano conseguenze diverse da quelle consistenti nel sorgere di obblighi. - 1.Norme primarie - -concetti deontici fondamentali che scaturiscono dalle norme primarie. 1. Le norme primarie per esprimere quello che si deve o non si deve fare creano un concetto fondamentale, il concetto di obbligo. Per mezzo del concetto di obbligo, noi possiamo definire altri concetti, i concetti deontici fondamentali, attraverso un operatore logico elementare, la negazione. Occorre, però, distinguere due tipi di negazione in rapporto al concetto di obbligo:''io sono certo che non pioverà'', piuttosto che:''Io non sono certo che non pioverà''. Nel primo caso, abbiamo usato una negazione interna, è obbligatorio che non, nel secondo, una negazione esterna che precede l'intera proposizione, non è obbligatorio che. Se usiamo la negazione interna e quella esterna e poi tutt'e due, possiamo ottenere altri concetti di obbligo: quello di 1.divieto, di 2.permesso, di 3.facoltà e di 4.libertà. • 1.Se noi usiamo la negazione interna dell'obbligo 'è obbligatorio che non A', abbiamo l'equivalente concetto di divieto, 'A è vietato'. 23 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 2.Se noi usiamo la negazione esterna dell'obbligo, 'non è obbligatorio che A', abbiamo il concetto di 'facoltà, 'A è facoltativo ', ossia ''non è obbligatorio tenere quel comportamento''. Inoltre, occorre specificare che stiamo parlando di un concetto di facoltà debole, derivante dall'assenza di un obbligo, e perciò dall'inesistenza di una norma primaria che imponga un certo comportamento, non già il concetto di facoltà forte che scaturisce, viceversa, dalla presenza di una norma che, positivamente, conceda la facoltà stessa. • 3.Se noi usiamo la negazione interna ed esterna, 'non è obbligatorio che non A', ossia non è obbligatorio astenersi da A, A non è vietato, abbiamo il concetto di permesso, 'A è permesso'. Anche in questo caso, occorre specificare che questo concetto di permesso, non è il concetto di permesso forte, ma di concetto debole. Un'azione è permessa in senso debole in quanto nasce dalla mera assenza di una norma primaria che stabilisca il divieto. Un'azione è, invece, permessa in senso forte se c'è, positivamente, una norma che stabilisca che essa è permessa e non è vietata. • 4.Infine, il concetto di libertà; questo deriva dalla congiunzione della facoltà e del permesso. A è facoltativo e permesso, ossia 'A non è né obbligatorio né vietato', in questo senso 'A è libero'. Fra i sei concetti delucidati sussistono delle relazioni logiche e queste relazioni nascono da incompatibilità fra obbligo di fare e obbligo di non fare, fra divieto e permesso di fare. Occorre però distinguere due specie di incompatibilità: la contrarietà, che si ha quando due qualificazioni incompatibili possono essere entrambe false perché è possibile una qualificazione intermedia, e la contraddittorietà, che si ha quando di due qualificazioni incompatibili, una è necessariamente vera, perché non è possibile alcuna qualificazione intermedia. In base a questi concetti sono definibili altre categorie giuridiche generali, delle quali di speciale importanza sono quelle del diritto soggettivo, del diritto oggettivo, del soggetto di diritto, del rapporto giuridico e della capacità giuridica. (1.)Il diritto soggettivo è un interesse protetto mediante l'imposizione di un obbligo, o mediante l'interposizione di un doppio obbligo: l'obbligo sostanziale che l'interesse sia soddisfatto e l'obbligo sanzionatorio, che da parte della magistratura sia applicata una sanzione nell'ipotesi di violazione del primo obbligo. C'è una duplice classificazione dei diritti soggettivi: 1.la distinzione fra i diritti relativi ed assoluti; distinzione che scaturisce dal concetto di obbligo in connessione con un altro operatore logico, l'universale ed il particolare. I diritti assoluti sono quelli comportano un obbligo che grava su tutti. Mentre i diritti relativi si vantano nei confronti di alcuni soggetti. 2.La distinzione che si fonda sul carattere positivo o negativo dell'obbligo(obblighi positivi e negativi). Ci sono degli interessi che sono tutelati mediante obblighi negativi, obblighi di non fare, divieti che arrestano l'azione degli altri proteggendo l'interesse di un soggetto. Ma ci sono anche dei diritti tutelati da obblighi positivi, obblighi di cooperazione.. I diritti di rispetto, il cui principio giuridico è ravvisabile nella massima del neminem laedere, sono garantiti da obblighi negativi, mentre quelle di cooperazione da obblighi • 24 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra positivi. Questi due concetti, rispetto e cooperazione, sono molto importanti perché da essi nascono due categorie fondamentali, quella di libertà protetta e di solidarietà. La libertà protetta, che è il contenuto ed il risultato dei diritti di rispetto, è una libertà che si colloca ad un livello superiore rispetto alla libertà debole sopra delineata, essendo congiunzione di permesso e di facoltà protetta. I diritti di rispetto, sono normalmente, assoluti: essi sono ottenuti vincolando all'astensione da atti lesivi o di turbativa, tutti gli altri soggetti dell'ordinamento ed i più importanti sono: il diritto alla vita, il diritto alla libertà fisica e di coscienza, il diritto all'incolumità ed il diritto alla proprietà. I diritti di cooperazione, invece, sono importanti, in quanto promuovendo la collaborazione degli altri soggetti, creano a vantaggio del soggetto interessato, una rete di solidarietà. Di solito, i diritti di cooperazione sono soltanto relativi ed essi sono: il diritto all'assistenza, il diritto al soccorso, all'istruzione, all'educazione, al lavoro, etc. Negli Stati a regime liberale , prevalgono i diritti di rispetto che si rivendicano verso gli altri privati e verso lo stesso Stato, mentre gli obblighi positivi sono ridotti al minimo. Negli Stati a regime sociale, a partire dalla Rivoluzione Francese, oltre ai diritti di rispetto (o diritti di libertà), iniziarono ad affiancarsi ed a essere prevalenti i diritti di cooperazione( o diritti di solidarietà); diritti che comportano non solo la mutua cooperazione dei cittadini fra loro e nelle comunità intermedie, ma anche l'assegnazione di nuovi compiti allo Stato. Non c'è dubbio, in ogni caso, che gli obblighi negativi ed i corrispondenti diritti di rispetto abbiano una sorta di precedenza logica sugli obblighi positivi e sui corrispondenti diritti di cooperazione, dal momento che prima di chiedere o offrire collaborazione e solidarietà, occorre che sia garantita la nostra stessa esistenza e la nostra libertà d'azione. Ma la stessa personalità si sviluppa pienamente solo in una relazione positiva con gli altri, né può esistere un ordinamento che imponga soltanto astensioni. (2.)Ed una volta che abbiamo compreso il concetto di diritto soggettivo ed oggettivo, dobbiamo affrontare il concetto di soggetto di diritto, ossia qualsiasi ente, persona fisica o giuridica che, secondo l'ordinamento di cui si tratta, è e può essere titolare di diritti soggettivi. (3.)Inoltre, dati i concetti di diritto soggettivo e di obbligo è immediatamente dato il concetto di rapporto giuridico: rapporto giuridico è quella specifica relazione che si stabilisce tra un soggetto titolare di un diritto, soggetto attivo, ed il soggetto o i soggetti passivi, su cui grava il corrispondente obbligo. (4.)Infine, in connessione col concetto di rapporto giuridico, si determina il concetto di capacità giuridica, come capacità di divenire parte attiva o passiva di un rapporto giuridico. Esistono, però, anche altri concetti giuridici di cui la scienza giuridica si serve, sebbene non possano essere inclusi fra quest'ultimi, in quanto presuppongono l'esistenza di norme secondarie, per esempio il concetto di capacità d'agire , la quale presuppone il concetto di potere, ed il concetto di nullità. -funzione giuridica. - 2.Norme secondarie - Come abbiamo già detto, lo stesso Hart, che meglio di ogni altro analizzò la natura di queste 25 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra norme, ne offrì una classificazione molto ampia, mancando di precisarne il concetto. Tuttavia, Hart fece un'osservazione acuta, che può dire qualcosa di più sulla funzione delle norme secondarie. 'Il passaggio, egli ha detto, da un ordinamento in cui vigano soltanto norme primarie (pregiuridico), ad un ordinamento (specificatamente giuridico) in cui alle norme primarie si sovrappongono quelle secondarie, consiste nel passaggio da una società basata sulla mera consuetudine e sulla operatività spontanea delle regole ad una società che ha, invece, sviluppato una serie di norme riflesse, le norme secondarie ed un complesso di apparati legislativi, burocratici e giudiziari'. Da ciò desumiamo, dunque, che le norme secondarie suppliscono alla funzione di organizzazione; si parla di organizzazione a più livelli, in quanto queste norme organizzano soggetti, non naturali ma artificiali, concetti oppure organizzano tutte le altre norme nel quadro dell'ordinamento giuridico. -Tripartizione delle norme secondarie. Allora, le norme secondarie si possono suddividere in tre principali sottogruppi: 1.le norme di entificazione, chiamate da libro, norme di organizzazione in senso stretto, 2.le norme di qualificazione, e 3.le norme di validità, che sono le più importanti. 1.Le norme di entificazione (o di organizzazione in senso stretto), vengono chiamate così in quanto sono le norme che organizzano nuovi soggetti che non esistono in natura come per esempio le persone giuridiche.. Le norme di entificazione sono legate allo schema gli 'A sono B' , dove A, però, indica un nuovo soggetto, uffici, organi, intere istituzioni, di cui le norme di entificazione dispongono l'esistenza o la struttura. Si posso perciò distinguere, almeno dal punto di vista logico, due diversi tipi di norme di entificazione: 1.1.le norme di esistenza, le quali stabiliscono il se dell'esistenza di un ente , quindi istituiscono o sopprimono un ente e 1.2. le norme di struttura le quali non dispongono il se, ma il come dell'esistenza dell'ente, ossia stabiliscono appunto, la struttura e la composizione dell'ente stesso. Sono esempi di norme di struttura:'Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri(art.92 Cost.)'. 2.Le norme di qualificazione , chiamate dal libro, norme di qualificazione in senso stretto, sono quelle norme che assegnano un attributo giuridico, ossia una qualità ad una determinata categoria d'oggetti, soggetti, cose, fatti, etc. Degli esempi, potrebbero essere, l'art.59 Cost. Che conferisce la qualità di senatore a vita a coloro che siano stati Presidenti della Repubblica oppure l'art280 c.c. Che attribuisce ai figli nati fuori dal matrimonio la qualità difigli legittimi. Inoltre, le norme di qualificazione, a loro volta, si suddividono in due tipi: 2.1. le norme di qualificazione definitorie ; 2.2.le norme meramente attributive. La distinzione fra questi due tipi di norme è che le norme meramente attributive sono a struttura incompleta, in quanto tacciono dei casi non compresi nella fattispecie A. Inoltre, queste norme sussumono una categoria A con una categoria B ma senza identificare la prima con la seconda. Così, l'art.59 sussume la categoria degli ex Presidenti della Repubblica sotto la categoria dei senatori a vita, ma le classi non si identificano. Le norme definitorie, invece, sono a struttura completa, prevedendo sia gli A sia i non A, ai primi attribuendo, ai secondi negando. Le norme definitorie, di conseguenza, sono sempre composte da una parte inclusiva (gli A sono 26 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra B) ed una parte esclusiva (i non A non sono B). Ad esempio l'art.812 c.c. Contiene esplicitamente queste due parti: 'sono beni immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi', parte inclusiva, e 'sono mobili tutti gli altri beni'. Un'ultima distinzione, può derivare dal fatto che la definizione fornita dalle norme di qualificazione sia di tipo concettuale, classificatorio o mista. 3.Le norme di validità, infine, organizzano tutte le altre norme dell'intero ordinamento giuridico. Anche queste norme rispettano lo schema 'gli A sono B'' o 'se A allora B', dove gli A non denotano persone, cose, fatti o enti, ma specificatamente norme o atti normativi, per cui queste norme di validità, in realtà, sono norme che riguardano altre norme di cui dispongono la validità o l'invalidità. Mentre B, consiste nell'attribuzione della qualità di essere valido o invalido. -Precisazioni. Abbiamo detto che queste norme riguardano altre norme, ma possono riguardare anche gli atti normativi,ossia atti intesi a produrre norme. Però quando si dice che un atto normativo è valido, in realtà, si dice che sono valide le norme che nascono da quell'atto, e viceversa quando è invalido; invalide sono le norme scaturite dall'atto stesso. ✗ Bisogna, inoltre chiarire, che stiamo utilizzando il termine validità o invalidità in un senso più ampio rispetto all'uso che se ne fa nelle scienze giuridiche positive: la validità qui comprende anche l'efficacia e l'invalidità copre la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia. Che vuol dire allora che una norma è valida? Una norma valida è una norma che appartiene all'ordinamento giuridico, mentre una norma è invalida se non appartiene all'ordinamento giuridico. Le norme di validità possono, dunque, validare altre norme giuridiche introducendole nell'ordinamento o invalidarle escludendole dallo stesso ordinamento. Conseguenzialmente, nell'ambito delle norme di validità, bisogna distinguere fra: 3.1.norme di validazione ; 3.2.e norme di invalidazione. Però, dal punto di vista giuridico, anziché tecnico-operativo, c'è una distinzione più rilevante per il diritto, quella fra: 3.3.norme di trasformazione in senso lato, le quali tendono a disciplinare la possibilità della trasformazione, alcune volte favorendo il mutamento, altre schierandosi per il mantenimento 3.4.e norme di razionalizzazione , le quali operando ad un livello superiore, non si preoccupano della dinamica dell'ordinamento, ma della razionalizzazione delle altre norme, ossia dell'introdurre od escludere norme che la razionalità vorrebbe ci fossero o non ci fossero nell'ordinamento. Quindi, in sintesi, le norme di trasformazione ( chiamate dal libro, norme di mutamento)sono quelle dirette a stabilire le condizioni della possibilità o dell'impossibilità di un determinato mutamento. Mentre, le norme di razionalizzazione servono a razionalizzare tutte le norme dell'ordinamento. Le norme di validità, tenendo conto della distinzione fra le norme di trasformazione e di razionalizzazione, sono le norme di organizzazione che operano al livello più alto, riferendosi ✗ 27 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra all'intero ordinamento ed il culmine viene raggiunto proprio con le norme di razionalizzazione. - Le norme di trasformazione- N.B. Il professore le presenta seguendo due tappe fondamentali. -novelle legislative. Quelle presentate per prime, sono le 1.novelle legislative, le più semplici, le quali costituiscono un paradigma. Queste norme vengono definite novelle legislative perché innovano l'ordinamento in maniera estremamente esplicita e chiara. Sono metanorme ed in particolare, sono norme che si riferiscono ad unica norma ed in maniera esemplare e più esplicita possibile determinano l'esplosione o l'implosione dell'ordinamento. Sono quelle norme abrogative di singole altre norme, chiaramente invalidanti, le norme soppressive, le norme aggiuntive da considerarsi come norme validative , e quelle sostitutive, le quali cancellano la vecchia norma per introdurre quella nuova( sintesi fra funzione abrogativa ed aggiuntiva). Queste norme, quindi, sono il paradigma tipico del modo di operare delle norme di validità -norme di validazione od invalidazione. 2.Le seconde, sono quelle più complesse, le quali possono essere validative od invalidative. - Le norme di invalidazione Le norme di invalidazione sono quelle norme abrogative che riguardano un complesso di norme. ''Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge''. L'invalidazione, inoltre, può funzionare non solo guardando al passato, ma in qualche modo guardando al futuro. Per cui possiamo ritrovare norme che non invalidano norme che già ci sono, ma norme che precludono ciò che potrebbe venire in essere. In questo modo, nell'ambito dell'invalidazione, oltre alle norme abrogative, esistono anche le norme preclusive, le quali servono a mantenere e conservare evitando l'introduzione di norme che abbiano determinate caratteristiche. Un esempio tipico è l'articolo 139 della Costituzione. ''Non è possibile la revisione della forma costituzionale''. Perciò, sono precluse quelle norme che si propongono di modificare il regime costituzionale. -il concetto di nullità e di permesso forte. Ora grazie alle norme di invalidazione abrogative o preclusive possiamo formarci alcuni concetti. Si tratta di concetti che come già accennato non si spiegano con le sole norme primarie, ma bisognava giungere alle norme di validità. Il concetto di nullità , nonostante le tante discussioni della dottrina, la quale l'ha affiancata al non essere ed a una molteplicità di altre categorie metafisiche, nasce in parte dalle norme di invalidazione e da quelle definitorie.. In effetti; una norma o un atto normativo sono nulli quando un'altra norma li invalidi oppure può discendere dalla non corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie tipica, quale risulta configurata da una norma definitoria. Un'altra categoria esplicabile mediante norme di invalidazione è il concetto di permesso forte; ma prima di procedere, ricordiamo che cosa s'intendeva con il concetto di permesso debole già trattato precedentemente. Un comportamento è permesso in senso debole se non c'è nessuna norma che lo vieta. Però bisogna capire che ci sono dei permessi i quali non nascono dal fatto che non ci sono norme di obbligazione che li vietano ma soprattutto dal fatto che ci sono delle 28 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra norme che positivamente li dichiarano permessi. Il permesso forte nasce proprio da questa riflessione. Il professore propone come esempio l'art.16 Cost., che permette a tutti i cittadini la libera circolazione sul territorio nazionale e vieta al Parlamento e alle autorità amministrative di limitare questa libertà, rendendo illecito ed anche invalido, l'atto normativo che violi la libertà di circolazione dei cittadini (un atto è illecito se l'autore è passibile di punizione ed è invalido, se è privo di effetti). Naturalmente nell'ottica dell'imperativismo, secondo il quale l'ordinamento era il risultato di un insieme di imperativi, le norme permissive hanno sempre costituito un problema al quale bisognava trovare una soluzione od almeno una giustificazione. Così gli imperativisti, gente acuta, giunsero a sostenere che dire che un comportamento è permesso comporta un doppio divieto; in effetti, da un lato, significa dire agli altri cittadini che non devono interferire ed impedire con la forza e la violenza quel dato comportamento permesso, mentre, dall'altro lato, si riferisce alle autorità, vietandogli di proibire a loro volta con norme l'atto permesso. Si può pensare che una norma permissiva ammetta o rafforzi un certo atto agli occhi dei cittadini e delle autorità, ma c'è un elemento in più, quello secondo il quale la proibizione dell'atto permesso viene vista come invalida. Quindi, in conclusione, le norme permissive nascono da una norma la quale dichiara invalido l'atto di divieto, non punibile e vietato, ma propriamente invalido. - Le norme di validazione - Le norme di validazione sono quelle norme che trasformano l'ordinamento introducendo nuove norme ad un livello più complesso rispetto alle novelle legislative. Il professore per fare un esempio si riferisce all'articolo 10 della Costituzione. 'L'ordinamento italiano si adegua alle norme di diritto internazionale collettivamente riconosciute''. In particolare, di queste norme di validazione che introducono in blocco nuove norme nell'ordinamento, molto importanti sono quelle che attribuiscono potere. -Il concetto di potere. Il potere si può definire come la capacità che una norma attribuisce ad un soggetto, la capacità di produrre norme valide, in conformità alla propria decisione. Naturalmente, la norma attributiva del potere stabilisce i limiti entro i quali il potere stesso è esercitabile e le norme che esso pone sono valide nell'ordinamento. L'imperativismo si è trovato in difficoltà a spiegare la natura delle norme attributive di potere, eppure anche in questo caso si è giunti ad una conclusione che è parzialmente accettata. Il potere può essere spiegato parzialmente presentando le norme attributive di potere come norme primarie, speciali 'comandi di obbedienza'. Secondo questo punto di vista, quindi, conferire un potere normativo ad un soggetto su certe persone equivarrebbe a comandare a queste persone a obbedire a tutti gli imperativi di quel soggetto. Secondo questa logica, però, si può esercitare un potere solo attraverso degli imperativi mentre tutte le altre forme, le deroghe od i permessi non comporterebbero nessun potere. Una spiegazione più esauriente del concetto di potere, può trovarsi, sostituendo alla formula 'Si deve ubbidire ai padri supremi'', 'Tutte le norme che provengono da questo soggetto sono valide, fanno parte dell'ordinamento giuridico'. -il concetto di competenza e di capacità d'agire. 29 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra In connessione con quello di potere possono ora venire definiti molti altri concetti essenziali. La norma attributiva di poteri sottopone in genere il potere stesso ad alcune restrizioni e l'ambito entro il quale sono valide le modificazioni e le norme poste in essere dal soggetto, rappresenta il concetto di competenza.. Ma ci sono anche altri concetti che ora si possono spiegare, come quello di autorità e di capacità d'agire.. Si possono distinguere poteri normativi pubblici e poteri normativi privati. I poteri pubblici sono poteri attribuiti ad un soggetto od a più soggetti, poteri i quali sono destinati ad incidere sulla generalità. Sono per esempio le norme del Parlamento o quelle emanate da un sindaco od i decreti di un ministro. Il soggetto investito di questo potere viene chiamato autorità, in grado di modificare la sfera giuridica dei cittadini, di una classe più o meno ampia di soggetti. Quando, invece, il potere viene attribuito a soggetti che hanno il potere di emanare norme che incidano solamente sulla loro sfera giuridica o di persone che gli sono legate, allora questi sono poteri normativi privati ed il soggetto che detiene tali poteri è investito di capacità d'agire - Le norme di razionalizzazione Le norme di razionalizzazione sono principi generali dell'ordinamento i quali sono diretti ad armonizzare le norme nella totalità dell'ordinamento. Devono introdurre od escludere norme secondo il dettato della razionalità. Ma che cos'è la razionalità? Non è facile dirlo però possiamo fare una descrizione. C'è una razionalizzazione ideologica e c'è una razionalizzazione di natura diversa, logica. La razionalizzazione ideologica ha a che fare con la giustizia dell'ordinamento giuridico, che si esprime essenzialmente nel principio di eguaglianza. Però, come abbiamo detto c'èanche una razionalità logica, ci sono norme, in effetti, le quali cercano di assicurare la completezza e la coerenza dell'ordinamento stesso, in modo da conformarsi ai principi della stessa logica. I principi logici fondamentali sono 1.il principio di non contraddizione, 2.il principio del terzo escluso e 3.il principio di identità. Le norme di razionalizzazione logica tendono a far sì che l'ordinamento non abbia contraddizioni, che risponda alla domanda ''è così o no?'', in un modo o nell'altro, e alla fine ci deve essere una norma che determini l'identità dell'ordinamento. Quindi dovremo di seguito discutere sul 1.principio di eguaglianza, 2.di coerenza, 3 di completezza e 4.di identità. -Principio di razionalità ideologica: il principio di eguaglianza. Il principio di eguaglianza viene riconosciuto in quasi tutti gli ordinamenti giuridici. Non è un caso che è contenuto nell'articolo 3 della nostra Costituzione. Esso opera nell'ordinamento a due livelli; un livello più semplice, dove il principio di eguaglianza deve essere rispettato da tutti coloro che applicano la legge, i giudici soprattutto, basti pensare alla frase ''La legge è uguale per tutti'', per cui in questo contesto il principio di eguaglianza si identifica con il concetto di legalità. Un significato più preciso, però, il concetto di eguaglianza ce l'ha, quando è rivolto agli stessi legislatori. A questo livello,Il principio di eguaglianza, si presenta, senza dubbio come una norma primaria, un imperativo rivolto al legislatore, il quale non deve compiere discriminazioni a meno che non ve ne siano buone ragioni. Ma quando ci si rivolge ai legislatori gli imperativi funzionano fino ad un certo punto, una sanzione, nei confronti del legislatore, non esiste; bisogna, dunque, introdurre una norma secondaria che disponga circa la validità o l'invalidità delle norme che siano responsabili di irragionevole diseguaglianza. 30 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Come può di fatto funzionare il principio di eguaglianza? 1.Intervenendo con una norma che invalidi le discriminazioni ingiuste. 2. o validando una norma che ristabilisca l'equilibrio estendendo agli altri la norma che era stata prima ristretta ad alcuni. -Principio di non contraddizione. Le contraddizioni possono verificarsi e quando si verificano contraddizioni fra norme si parla di antinomie. Queste antinomie possono aversi fra due norme di obbligazione, fra una norma di obbligazione ed una secondaria o fra due norme secondarie. Quando c'è una contraddizione, l'unica soluzione è far prevalere una norma sull'altra, il che significa eliminare, invalidare, una delle due al fine di rispettare il principio di coerenza. Quali sono i criteri che il principio di coerenza adotta per decidere quale norma mantenere a discapito dell'altra? 1)Il principio lex superior derogat legi inferiori. Questo primo principio guarda la gerarchia delle norme. 'La legge superiore deroga quella inferiore', ossia sono invalide tutte le norme che contrastino con le norme gerarchicamente superiori. 2)Il principio lex posterior derogat lex priori. 'La legge successiva deroga quella precedente', o meglio questo principio dispone l'invalidità di norme precedenti in contrasto con norme successive emanate dalla stessa autorità o da autorità di pari livello. 3)Il principio lex specialis derogat generali. Il professore pone come esempio il problema delle pubblicazioni del matrimonio, queste devono sempre precedere il matrimonio tranne nel caso speciale dell'art. 101 del codice civile, quello di MATRIMONIO IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA. 'La legge speciale prevale sulla legge generale', in quanto introduce un'eccezione in quella generale. Alcune volte, può capitare, però, che fra questi stessi criteri ci siano delle collisioni ed in tali situazioni dette lacune, ci si affida al prudente apprezzamento del giudice. -Principio del terzo escluso. Avendo accennato il concetto di lacuna è indispensabile parlare dei principi di completezza, i quali hanno a che fare con il principio del terzo escluso. Mentre il principio di non contraddizione dice che, quando c'è un'alternativa fra A e non A, si deve compiere necessariamente una scelta per rispettare il principio di coerenza, secondo il principio del terzo escluso, di fronte ad un'alternativa fra A e non A, non solo non possiamo accettarli entrambi, ma non possiamo neanche tacere, il terzo non è dato. Allora ci sono dei principi che cercano di evitare queste situazioni nelle quali non si riesce a scegliere né l'una né l'altra soluzione, chiamate propriamente lacune dell'ordinamento. Ed ecco che si parla dei principi d'integrazione, i quali diversamente da quelli di coerenza, hanno la funzione di introdurre una nuova norma per integrare l'ordinamento e per giungere ad una risposta. Bisogna precisare, inoltre, che solo le norme a struttura incompleta danno vita a casi non previsti sebbene questo non comporti necessariamente che generino delle lacune. Nel caso che queste norme a struttura incompleta creino delle lacune, per risolvere il dilemma possiamo appellarci al principio di esclusione o al principio di analogia. Il principio di esclusione , chiamato dal libro 31 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra argomento a contrario, stabilisce che per i casi non contemplati vale la disciplina opposta a quella prevista. La norma N dice solo che gli A sono B, i C non sono A, dunque, vale la norma integrativa N' che i C non sono B. Il principio di analogia, invece, attribuisce ai casi non contemplati che siano, però, simili a quelli previsti, la stessa disciplina di quella prevista( esempio del regolamento delle stazioni ''i cani non possono entrare''). La norma N dice solo che gli A sono B, i C non sono A, dunque, vale la norma integrativa N' che i C sono B. Ma che vuol dire simili? Simili vuol dire ricompresi sotto la stessa ratio, ossia la finalità oggettiva, cui la norma è stata ispirata. Naturalmente i due principi non possono essere applicati allo stesso caso; essi sono alternativi. Generalmente, nell'ordinamento italiano, prevale il principio di analogia ma non in tutti i settori. Per esempio non nel diritto penale e non nella disciplina delle leggi eccezionali, per il semplice fatto che se la disciplina eccezionale si estendesse a casi simili, smetterebbe di essere eccezionale. -Principio di identità Il principio di identità, ''A è A'', è considerato dalla tradizione, il principio fondamentale. Il principio di identità potrebbe apparire ovvio, questo dice che ogni cosa è sé stessa e diversa da altre cose. Quindi, individua un oggetto in sé e distinto dagli altri oggetti. Nell'ordinamento giuridico il principio di identità si manifesta attraverso il principio di unità. Questo principio di unità non può non esistere e risulta essere analogo alla norma fondamentale di Kelsen per un certo aspetto mentre per un altro ne differisce. L'analogia con la norma fondamentale è che questa rimanda ad una funzione comune anche a quella che potrebbe svolgere il principio di identità nell'ordinamento. La differenza è che, per Kelsen, questa norma fondamentale è una prescrizione, mentre passando attraverso i vari filosofi, ricordando lo stesso Hart , il quale la presentava come una norma di riconoscimento al vertice delle norme secondarie, dobbiamo iniziare a pensarla come una definizione che genera e struttura l'ordinamento dicendo quali norme, o a quali condizioni le norme, sono valide nell'ordinamento stesso. Per preservare questa distinzione e per distinguerla dalla norma fondamentale di Kelsen, la chiameremo norma fondante, ossia una norma che definisce l'unità dell'ordinamento, l'ordinamento nel suo insieme distinguendolo dalla molteplicità degli altri ordinamenti. La norma fondante, come norma secondaria, suona più o meno così:'Appartengono all'ordinamento, ossia sono valide, tutte e soltanto le norme aventi la caratteristica di derivare direttamente od indirettamente dal costituente originario '. Abbiamo detto che questa norma è una definizione, ma se analizziamo meglio la natura di questa norma vi dovremmo ritrovare i caratteri tipici delle norme che compongono l'ordinamento giuridico. Quindi, sì è una definizione, appartiene alle norme di qualificazione, ma è anche una norma di validità, in quanto 32 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra si esprime in termini di validità che stiamo trattando, inoltre è una norma di entificazione di struttura poiché identifica l'ente giuridico per eccellenza, l'intero ordinamento giuridico. Può considerarsi anche una norma do obbligazione per il semplice fatto che dire che una norma è valida vuol dire anche che deve essere osservata; quindi l'elemento della prescrizione è implicito in questa definizione. Nella norma fondante possiamo distinguere due clausole: 1.una molto definitoria che esprime il senso dell'atto della creazione (contenuto), ed 2.una prescrittiva, secondo il quale si deve obbedire all'ordinamento rendendo positiva la legge. Il diritto è una sintesi di questi due momenti che influenzano sia il corpo normativo che la società. Quindi il diritto sembra congiungere, in altri termini, il normativismo ed il neoistituzionalismo. La natura logica delle norme. Le norme sono delle proposizioni. Ma a quale genere logico- proposizionale appartengono? Per oltre duemila anni e fino a non molto tempo fa, le proposizioni conosciute, era essenzialmente di tre tipi: 1.le proposizioni descrittive, la cui funzione è quella di dire come il mondo e le cose sono e che, sole possono essere verificate vere o false, 2. le proposizioni espressive, connesse con la sfera del sentimento che hanno lo scopo di manifestare gli stati d'animo del loquente o di suscitarne di analoghi nell'interlocutore e 3. le proposizioni prescrittive, che servono a dire come il mondo dovrebbe essere, e perciò, a far fare qualcosa a qualcuno. La tradizione imperativistica ha dovuto risolvere molte difficoltà quando si è trovata di fronte alle norme secondarie, alle quali era difficile dare un'interpretazione prescrittivistica od imperativistica, come avevano fino allora ardentemente sostenuto per quanto concerne le norme primarie. E' per questo motivo che l'imperativismo tradizionale ha tentato di ridurre le norme secondarie a norme primarie, compiendo molti tentativi di risoluzione che hanno portato, però, a risultati deludenti che corrispondono, a volte, a dei veri e propri errori. Sul nostro libro sono contenuti molti esempi di questi tentativi. L'imperativismo cercò di spiegare la natura delle norme definitorie ed abrogative. Secondo l'opinione più diffusa, le norme definitorie si rivelerebbero norme primarie inquanto ingiungerebbero a coloro che applicano le leggi di intendere certe parole in un modo determinato. Per quanto concerne le norme obbligatorie, queste secondo i normativisti, erano norme primarie perché: a)come si è detto da alcuni, obbligano a considerare abrogate certe altre norme. b)come si è detto da altri, comandano di abrogare certe altre norme. Ma queste concezioni generano degli errori, in quanto la norma abrogativa non comanda di abrogare, bensì abroga direttamente. Quindi, l'errore compiuto da questa seconda tesi consiste nel non spiegare l'elemento da definire, l'abrogare, ma eliminarlo risolvendo il problema con ''si comanda di abrogare''. Questo nuovo tipo di norme, le norme secondarie, dunque, devono corrispondere ad un diverso tipo logico- proposizionale; esse non sono né proposizioni prescrittive, né espressive, sebbene somiglino alle proposizioni prescrittive. Sia questo nuovo tipo di norme sia quelle prescrittive tendono entrambe ad un determinato effetto; ma mentre le proposizioni prescrittive tendono a tale effetto esercitando una pressione sul comportamento di qualcuno e così 33 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra realizzano il loro intento, questo nuovo tipo di proposizioni, le proposizioni costitutive, non esercitano una pressione verso nessuno in quanto sono loro stesse che lo costituiscono, nel momento stesso dell'entrata in vigore, ed è per questo che vengono chiamate norme costitutive; norme costitutive, perché dispongono quell'oggetto e quello si produce. Le norme costitutive realizzano il loro scopo in un solo atto, quello dell'emanazione della norma che è anche quello dell'esecuzione, non facendo appello all'obbedienza o alla collaborazione di alcuno. Quindi, le norme costitutive, non hanno dei veri o propri destinatari o per lo meno seppur sembrano esserci dei destinatari, questi non devono fare niente essendo semplicemente i soggetti sui quali si riversa un determinato effetto. Inoltre queste norme non avendo destinati in senso proprio e producendo effetti di natura ideale, non possono mai essere violate, né suscettibili di coazione. In sintesi, tutte le norme secondarie sono norme costitutive. Le norme di obbligazione prevedono un effetto giuridico che è il sorgere dell'obbligo e questo effetto giuridico lo producono immediatamente. Nelle norme di obbligazione abbiamo un effetto pratico ma produce anche, prima di esso, l'effetto giuridico dell'obbligo. Quindi, queste norme si distinguono dalle altre perché hanno un duplice effetto, uno pratico che può anche fallire, ed il sorgere dell'obbligo che è costituito dalla norma stessa. Possiamo quindi dire che tutte le norme, in ultima analisi, hanno un carattere costitutivo, anche quelle di obbligazione. L'idea della costitutività delle norme è balenata nella mente di molti filosofi e giuristi, anche riferendosi a tutte le norme. Il giurista Massimo Severo Giannini scrisse nel 1983 un libro di teoria generale, nel quale contestava l'idea che uno dei caratteri essenziali di tutte le norme fosse la coattività, la legittimità, in caso di violazione, di intervenire con la forza. Egli richiamando quelle che noi abbiamo chiamato le norme di organizzazione in senso stretto, disse che non aveva senso parlare di coazione e tanto meno di violazione. Egli utilizza come esempio la norme della Costituzione che riguardano la costituzione del parlamento, la creazione del ministero dell'ambiente chiedendosi quale sia il carattere coattivo ed in quale modo possano essere violate. Altri giuristi, invece, prendendo in considerazione l'intero ordinamento, dissero che tutte le norme di carattere privato o pubblico avevano carattere costitutivo. Il primo è Emilio Betti, il quale fu giurista ma anche filosofo. Egli disse per quanto concerne i negozi: 'la forza operativa dell'atto di autonomia privata, per esempio, potrebbe anche dirsi costitutiva per la sua stretta analogia con le pronunce costitutive'. E aggiunge:' nel contratto, la dichiarazione ha una funzione costitutiva di un contenuto che in essa è evidenziato: costitutiva nel senso che non si limita a rappresentarlo ma insieme lo pone in essere'. Un altro autore, Santi Romano, disse la stessa cosa a proposito delle leggi. Nell'esaminare i caratteri della legge, considerata da molti astratta, generale e coattiva, affermò: 'si suole dire che la legge ha per suo carattere la novità, cioè essa pone prescrizioni e determinazioni prima inesistenti, oppure quando, essendo già in vigore, le ripete, ne muta la fonte e quindi la rinnova'. Quello che c'è di vero in tale principio si esprime più esattamente dicendo che la legge è costitutiva dell'ordinamento giuridico, in senso che dei soggetti assumono un certo carattere in virtù della stessa legge. Il professore cita due giuristi, uno austriaco Reinach ed un altro tedesco. REINACH L'opera più importante di Reinach è ''i fondamenti a priori del diritto civile'. Egli notò il 34 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra carattere costitutivo prima di certe norme, poi di tutte ed arrivò a dire:'questa norma non è un'affermazione che possa essere vera o falsa perché non riguarda una realtà preesistente, ma neppure un comando come disastrosamente si suole pensare, è una determinazione, una disposizione che non ha destinatario e che effettua col suo stesso porsi la modificazione che è il suo significato intenzionale'. Reinach estende questo, poi, a tutte le norme, dicendo:'tutte sono disposizioni, fanno parte di quelli che egli chiama atti effettuativi, cioè atti che intendono effettuare ed eventualmente riescono ad effettuare, per mezzo del loro stesso porsi, qualche modificazione'. Questa teoria venne ripresa negli anni 60 da Karl Larenz. KARL LARENZ. Larenz era un filosofo tedesco che apparteneva al neorealismo. Egli, in un saggio, in particolare, si occupò delle proposizioni costitutive, riferendosi esplicitamente a Reinach ed affermando:'C'è una bella differenza fra gli imperativi e le disposizioni, nelle seconde, l'effetto scaturisce dalla stessa disposizione e non da un'attività che ad essa segue, mentre ciò non accade nelle prescrizioni, nelle quali l'effetto si produce in seguito al volontario adempimento della persona obbligata. Questo è importante perché evidenza che tutte le norme tendono a realizzare un effetto; il quale può consistere nel sorgere di un obbligo o in una situazione di genere diverso. Quando la norma ha un contenuto di obbligo, essa ha anche un senso prescrittivo, è una disposizione in quanto fa sorgere subito l'obbligo ma ha anche un effetto prescrittivo'. Siamo, quindi, giunti alla conclusione attraverso l'analisi di vari autori e filosofi che tutte le norme hanno un carattere speciale, una natura costitutiva. Sfortunatamente, però, questi filosofi non avendo a disposizione una tavola proposizionale flessibile conoscevano limitatamente due, tre tipi di proposizioni e poiché le proposizioni prescrittive erano le più adatte, questi stessi autori quando, poi, hanno cercato di spiegare la natura di queste proposizioni sono tornati al dover essere e così hanno perduto i passi avanti fino allora compiuti. Questa situazione non si generò per colpa degli uomini in generale, ma dipendeva strettamente dalla ancora mancata liberalizzazione della tavola proposizionale. Questa liberalizzazione fu realizzata una settantina di anni fa per merito di Wittengstein. WITTENGSTEIN. Filosofo austriaco, il quale fu padre di un movimento molto importante del novecento, il neoempirismo . In particolare Wittengstein ebbe due fasi: 1)Nella prima fase, che si può chiamare di positivismo logico, Wittengstein non solo non andò oltre dei tre generi proposizionali che conosciamo, prescrittive, descrittive ed espressive, ma addirittura disse che l'unico genere proposizionale effettivo era quello descrittivo, ossia il genere ed il linguaggio impiegato dalle scienze verso i quali, i neopositivisti concentravano la loro attenzione. 2)Il suo pensiero mutò quando andò ad insegnare a Cambridge , qui sotto le influenze dell'empirismo inglese e quelle provenienti dall'America, ammise questa liberalizzazione dei generi proposizionali. Ed in una delle sue ultime opere che è stata pubblicata postuma dopo la sua morte, ''Ricerche filosofiche'', in uno dei paragrafi più noti disse: ''C'è un infinità di proposizioni, e questa infinità non è data una volta per tutte perché è la società che 35 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra via via crea generi proposizionali a seconda delle sue esigenze. Quanti tipi di proposizioni ci sono? Di tali tipi ne esistono innumerevoli. E questa molteplicità non è qualcosa di fisso perché nuovi linguaggi sorgono ed altri invecchiano e vengono dimenticati.'' In questa molteplicità, egli individua: 1)comandare ed agire come comandato. 2)descrivere un oggetto. 3)costruire un oggetto secondo un disegno. 4)far congetture intorno ad un avvenimento o elaborare ipotesi che le mettano alla prova. 5)Inventare una storia.(potrebbe considerarsi una proposizione espressiva in parte, ma non completamente in quanto c'è in più un lavoro di immaginazione e creazione). 6)chiedere. 7)ringraziare. 8)imprecare. 9)salutare. 10)pregare. In questa elencazione esemplificativa di nuovi tipi proposizionali non sono contenute le proposizioni costitutive, sebbene questa liberalizzazione ci autorizza a pensare che possano esistere nuove proposizioni. Inoltre, è interessante osservare che questo atteggiamento di un maestro incoraggiò le ricerche logiche al di là delle proposizioni prescrittive. Un primo risultato di questa promozione di ricerca rimanda ad un lavoro di un inglese, J.Langshaw Austin ( il quale differisce dall'Austin tedesco ed imperativista), un filosofo dotato di una certa sensibilità anche giuridica. Egli scrisse un libro e poi, vari articoli che sintetizzavano il libro, che ha un titolo molto significativo: Tradotto nella prima edizione con la frase ''Quando il dire è fare''', mentre nella seconda traduzione prende il nome di ''Come fare cose con parole'''. Egli scoprì delle proposizioni che chiamò 'performatives'', degli enunciati assolutamente comuni ed ordinari, espressi solitamente alla prima persona singolare del presente indicativo attivo 'Io faccio qualcosa '. Il punto è che queste proposizioni non descrivono quello che il loquente sta facendo, bensì il performativo realizza l'azione che dice per lo stesso fatto di dirlo( tre esempi; 1.quello dell'uomo che pesta i piedi nel tram''vi chiedo scusa'', 2.il battesimo di una nave ''battezzo questa nave'', 3.matrimonio'' prendo come mio legittimo sposo''). Questi performativi differiscono, dunque, dalle proposizioni descrittive realizzando il fatto in virtù di quanto dicono. In particolare, Austin dice che quando si è in dubbio se una proposizione sia descrittiva o performativa, conviene utilizzare la clausola 'here by'( 'con le presenti parole') la quale quadrerà solo con un performativo. ''Con le presenti parole, vi chiedo scusa''. La stessa clausola può essere utilizzata per qualificare i verbi, e quadrerà solo con i verbi performativi.(chiedere scusa, battezzare, promettere, autorizzare, abdicare). Ci sono alcune distinzioni che sono importanti ed Austin segnala. Abbiamo detto che normalmente i performativi stanno alla prima persona dell'indicativo, ma si può utilizzare anche il passivo, così invece di dire ''vi autorizzo a fumare'', posso dire ''siete autorizzati a fumare'', oppure posso utilizzare la forma impersonale ''si autorizza a fumare''. Un'altra importante distinzione è quella fra i performativi espliciti, detti per intero o meglio quelli nei quali è 36 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra espresso sempre il verbo specificatamente performativo, che indica l'azione realizzata dal loquente, e quelli impliciti, nei quali il verbo performativo resta inespresso o sottinteso. ''Vi autorizzo a fumare''(performativo esplicito),''Fumate pure''(performativo implicito) ''vi prego di fare silenzio(performativo esplicito),''Fate silenzio''(performativo implicito). Inoltre, Austin individua cinque tipi di performativi, vi sono: (1) i verdittivi, quelli con i quali si emettono i verdetti( condanno, assolvo, dichiaro colpevoli), (2) gli esercitivi che sono utilizzati nell'esercizio di poteri( dichiaro chiusa l'assemblea, voto a favore di..), (3) gli impegnativi, quelli con i quali qualcuno si impegna( prometto, mi obbligo), (4) i performativi atteggiativi i quali esprimono l'atteggiamento del loquente nei rapporti sociali (accetto, respingo, protesto), (5) gli espositivi, i quali espongono l'atteggiamento che il loquente assume dichiarando una determinata azione( io dico, io affermo, io nego, io prego, io asserisco). Negli espositivi, viene messa in evidenza una struttura duale, la quale non esprime solo il contenuto ma anche la funzione. In definitiva, se vogliamo mettere in evidenza l'intera struttura della proposizione, dobbiamo usare l'espositivo. In effetti, in generale, ogni proposizione è composta di due livelli: un atto di dire che porta con sé la funzione specifica ed il contenuto di quell'atto. La forma generale di una proposizione espositiva è di questo tipo: ''Io dico che .. ''. Dove ''io dico'' esprime l'atto e la funzione, mentre quello che segue il 'che ' è il contenuto. Di solito, siamo portati a sottintendere il ''io dico'', ossia l'io + il verbo, ma se vogliamo avere una proposizione completa dobbiamo utilizzare la forma della proposizione espositiva, e così facendo, possiamo analizzare di nuovo tutte le proposizioni mettendole in questa forma. Nelle proposizioni descrittive, ''Io dico'' significa ''Io asserisco che ..'' Nelle proposizioni prescrittive.,''Io dico'' sta per ''Io prescrivo che..''(vi chiedo, intimo, ordino). Nelle proposizioni espressive.,''Io dico'' sta per ''Esprimo il mio sentimentodi..'' Poi ci sono alcune proposizioni nuove,'Io prometto'..'Io scommetto', le quali probabilmente corrispondono a quelle che Austin chiamava impegnative. Nelle proposizioni costitutive., il legislatore non dice la funzione che esse assolvono, ma come al solito solo il contenuto., 'Io stabilisco che..'..'Io dispongo(atto con il suo senso e significato)che..(contenuto)''. Di solito,in effetti, il legislatore si serve di espressioni abbreviate implicite le quali possono essere esplicitate. Allora qual'è la differenza fra le proposizioni costitutive e tutte le altre? La differenza è che in tutti gli altri performativi, si realizza l' 'io dico' ma non il contenuto, mentre i performativi costitutive realizzano l' 'io dico', ma anche il contenuto, compiendo una sorta di miracolo. L'esempio più chiaro, classico e testuale di performativo costitutivo è la formula romana della mancipatio, con la quale l'acquirente letteralmente dichiara 'dico che quest'uomo è mio'. La sua funzione e il suo effetto erano non semplicemente di realizzare il 'dico', ma appunto quello costitutivo e dispositivo, di far sì che la cosa divenisse di proprietà del loquente, ciò che automaticamente avveniva concorrendo le necessarie circostanze. 37 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Per questa ragione i costitutivi e, più in generale, i performativi di Austin non sono stati presi sul serio. Lo stesso Olivercrona riconobbe che, effettivamente, fin dall'antichità, gli uomini avevano avuto sempre l'impressione che enunciando certe espressioni si producessero certi effetti. Così, Roberto Scalpelli, un italiano, ironizzò..'fare cose con parole' è immaginabile solo con la magia. Proprio per questo, siamo tenuti ad affrontare questo problema: com'è possibile che disponendo qualcosa, chi pone le norme possa immediatamente realizzare quel qualcosa che dispone? Il professore ci ha detto che affronteremo il problema per gradi e la prima questione che tratteremo è quella dell'oggetto della creazione costitutiva. Le norme costitutive non creano un fatto naturale, ma una situazione giuridica, un oggetto materiale( un fatto naturale) che acquista un nuovo significato ed una nuova natura nel quadro di un insieme di regole( esempio della scatola di cartone che diviene un'urna alla luce delle leggi elettorali). Questo altro non è se non un corollario del normativismo, secondo il quale le cose diventano giuridiche in virtù dell'ordinamento giuridico che vi si riferisce e tale fenomeno, non si verifica esclusivamente nel diritto, ma un fenomeno che rileva anche nella più semplice quotidianità (esempio della moneta, di una serie di circoli che secondo la nostra cultura formano una croce). Quindi, le percezioni sono continuamente influenzate nel loro significato e nella propria natura dal contesto di idee che abbiamo dietro le spalle. Gli oggetti sono, in realtà, una sintesi fra un oggetto naturale ed un lavoro concettuale ed intellettuale. Nel diritto, le situazioni giuridiche si producono in modo del tutto simile, sebbene più articolato, e si presentano come il risultato di una sintesi fra un oggetto naturale ed il contenuto normativo dell'ordinamento. Per cui, 'creare una situazione giuridica' non vuol dire creare un fatto naturale in sé, ma operare validando o invalidando l'ordinamento giuridico nel suo contenuto. Questo è assolutamente chiaro nelle novelle: ogni norma è sempre accompagnata da una norma di validità che introduce o cancella una certa norma dall'ordinamento. Da ciò, comprendiamo che, in conclusione, l'oggetto delle costitutive è l'ORDINAMENTO GIURIDICO. Il senso dell'attività normativa non consiste nel prescrivere o qualificare direttamente, ma consiste nel disporre che la qualificazione e la prescrizione diventino legge, proposizioni valide, contenute nell'ordinamento giuridico. A questo punto, dobbiamo trarre due conclusioni: 1. l'oggetto dell'attività normativa è il contenuto dell'ordinamento, ossia l'ordinamento stesso; 2. appurato ciò, bisogna capire che genere d'oggetto sia l'ordinamento giuridico, affrontando un problema ontologico. Una legge vigente è un progetto che disciplina una particolare situazione giuridica, approvato dagli organi competenti. L'ordinamento giuridico nel suo complesso è il progetto che disciplina tutte le situazioni socialmente rilevanti, è nient'altro che un progetto di vita associata positivo in quanto prevede una sanzione. Questi due elementi sono gli stessi contenuti nella norma fondante; essa dicendo ''si deve osservare l'ordinamento x, il quale è fatto così'' presenta sia una clausola definitoria sia una clausola di dover essere che esprime l'ordine di rispettare e fare proprio l'ordinamento giuridico. L'ordinamento è un progetto di vita associata, un'idea. Tale concezione è fortemente 38 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra sostenuta da Hauriou. Il quale considerava il diritto un' istituzione ed in questo passo, letto dal professore, spiega il significato di istituzione. 'Una istituzione è un'idea di opera , che si realizza e dura giuridicamente in un ambiente sociale; in effetti, l'elemento più importante di ogni istituzione corporativa consiste, proprio, nella idea dell'opera da realizzare in un gruppo sociale o a suo vantaggio'. Dunque, il diritto è un'idea, un progetto di vita associata, il prodotto della cultura, sono dei prodotti culturali. Lo stesso ordinamento giuridico, sebbene più articolato è pur sempre un'idea di coesistenza sociale come nel caso di tutti gli altri progetti. Quindi, sono idee, ma quando si parla di idee si può pensare ai fenomeni psicologici, eppure gli ordinamenti giuridici non rientrano in questa categoria, si deve favorire l'aspetto oggettivo. Le norme e l'intero ordinamento giuridico non devono considerarsi degli atti di volontà dei legislatori come sostenevano gli imperativisti; certamente queste sono create dagli uomini, però, una volta prodotte, si oggettivano, iniziando ad avere una vita autonoma. Per autonomia s'intende indipendenza logico-semantica; la legge parla per conto proprio, dice sempre molto di più e spesso qualcosa di diverso dall'iniziale intenzione dell'autore, durando al di là della biografia dell'autore stesso (permanenza). Il diritto, dunque, essendo un prodotto culturale ( per prodotto culturale si intendono gli elementi ideali della cultura, persino le gaffes), rientra nella cultura, il quale è il regno della creazione. L'uomo è un animale culturale, in grado di creare nel mondo della cultura. Bisogna,però, distinguere l'effetto delle norme costitutive in due fasi: 1.il momento della creazione originaria e 2. il momento della modificazione successiva derivante dall'autorità. 1.Il momento originario dell'ordinamento, ossia la creazione ex novo. Chiunque abbia creato l'ordinamento ne è autore. La norma che crea l'ordinamento nel suo complesso è la norma fondante( avente un momento definitorio ed uno di dover essere), definendolo, strutturandolo ed individuandolo per quello che esso è. Ma com'è possibile che la norma fondante crei immediatamente l'ordinamento come lo dice? E' possibile, in quanto questa esprime l'atto dell'autore ed ogni autore, proprio per il fatto di essere tale, può creare come dice; egli lo crea, lo definisce e definendolo lo costituisce. L'autore dell'ordinamento giuridico, però, differisce dagli autori delle opere filosofiche, in quanto egli vuole e può dire 'L'opera nostra è questa''. Bene, è proprio a questo punto, che interviene la clausola del dover essere della norma fondante. 'Si deve osservare l'ordinamento che l'autore ha detto fatto così e così..'', la quale fa riferimento ad un altro portatore, l'intera comunità che manifesta la necessità di obbedienza al legislatore. Ed è proprio in virtù di questo sentimento che il diritto diventa positivo; sentimento che si identifica con la disposizione a far proprio l'ordinamento. C'è solo da spiegare un ultimo punto, in realtà, i padri della Costituzione non dicono 'questo è il nostro ordinamento', ma dicono 'questo è il vostro ordinamento', della comunità giuridica. Questa capacità dei padri della Costituzione si spiega per il fatto che nella Norma fondamentale c'è una seconda clausola, quella del dover essere, in virtù della quale 'si deve osservare l'ordinamento giuridico'. La comunità sta attendendo, ma già è predisposta a far proprie le disposizioni del futuro ordinamento. 2.Per quanto concerne il momento della modificazione, bisogna osservare che l'ordinamento giuridico viene modificato da persone diverse da quelle che l'hanno prodotto, per esempio, dal 39 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra legislatore; un terzo diverso dai padri costituenti. Ma come può spiegarsi questa forza?Il legislatore è autorizzato a ciò, in virtù della norma fondante che prevede il legislatore stesso. Con questo abbiamo concluso la parte della filosofia del diritto. 40 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Terza Parte: LA LOGICA prima lezione( 27 aprile 2007) PREMESSA Si dice che la logica è la scienza del ragionamento; questa esigenza di una consapevolezza e dell'uso del ragionamento, nel diritto, è un po' più stringente che in altri settori culturali. Noi sappiamo che le fonti della nostra intelligenza sono due: l'osservazione ed il ragionamento; osservazione di cui la scienza giuridica non si serve. Questo, in effetti, è un forte handicap per la giurisprudenza, il suo strumento fondamentale ed unico è il ragionamento. L'unica disciplina che l'eguaglia nell'essere ragionamento in sé per sé, è la matematica. Ma c'è una seconda ragione che determina il carattere stringente del diritto: la legge, che da una parte, esige che il giurista ragioni e che, dall'altra parte, sottopone essa stessa il ragionamento ad un controllo. Ci riferiamo agli art.132 e 125 dei codici di procedura: ''il giudice ha l'obbligo della motivazione della sentenza'', e agli art.360 e 605 del codice civile e penale, i quali dicono:'' il giudice superiore e persino la Cassazione devono controllare la correttezza del ragionamentodel giudice''. In sintesi, si può ragionare e motivare anche senza conoscere la logica, ma senza conoscere la logica, diventa molto più difficile controllare la correttezza del ragionamento,sapere perché e che cosa è sbagliato nel ragionamento dell'altra parte. La logica, però, non offre solo gli strumenti per un buon ragionamento, questa deve valutare anche, per esempio, se una proposizione ne implica un'altra, se due proposizioni sono equivalenti, ossia dicono la stessa cosa, verificare se un certo contesto contenga delle proposizioni che sono fra loro incompatibili, cioè se sia coerente o contraddittorio. Però, c'è da dire che la logica per fare tutte queste operazioni, deve compiere innanzitutto un'analisi strutturale e di valutazione. A noi interessa maggiormente il capitolo che si occupa dell'analisi strutturale e quello del ragionamento. Analisi della struttura di un ragionamento. Che cos'è un ragionamento?Il ragionamento è una forma di pensiero, però non tutti i pensieri sono ragionamenti. Per esempio, se io dico ''l'imputato è innocente'', per giungere a questo conclusione devo aver fatto un ragionamento precedente, nonostante ciò, però, quello che affermo non è un ragionamento; quello che enuncio è una semplice proposizione. Se invece dico, ''il testimone ha scagionato l'imputato che per tali ragioni è innocente'', allora questo sì che è un ragionamento. Il ragionamento è la forma più alta del pensiero, perché è la forma con la quale, noi, sulla base di certi dati, risolviamo un problema. I dati si chiamano premesse, la soluzione del problema si chiama conclusione. Il ragionamento può essere tacito o espresso; è tacito, quando è vissuto nell'azione senza esprimerlo in parole; quando è espresso, invece prende il nome di argomento ed il processo del ragionamento, espresso verbalmente, si chiama argomentazione. Diamo una definizione più precisa di ragionamento nei suoi elementi costitutivi. Il ragionamento è quel procedimento di pensiero, il quale a livello del senso comune e del linguaggio ordinario potrà essere espresso negli stili e nei modi più disparati e diversi, ma che può essere, però, rappresentato nella sua struttura logica, in una forma standard e generale, di questo tipo: 41 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra A, B, etc. Z La linea, solitamente sta ad indicare ''dunque''. Dove A, B, etc. sono le premesse, Z la conclusione, e ''dunque'' esprime il passaggio dalle premesse alla conclusione, ossia quello che si può chiamare nesso di consequenzialità. Es. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale. Tutti coloro che cagionano un danno ingiusto devonorisarcirlo, il convenuto ha cagionato un danno ingiusto, dunque il convenuto deve risarcirlo. Gli elementi costitutivi del ragionamento, dunque sono tre: premessa, conclusione e nesso di consequenzialità. Quella fin qui data è una lettura derivativa, la quale partendo dalle premesse attraverso il ''dunque'' giunge alla conclusione, ma esiste anche una lettura giustificativa; la quale partendo dalla conclusione, giunge attraverso il ''perché'' a fare appello alle premesse che si possono sostenere. Possiamo anche dire, allora: Es. Socrate è mortale perché è un uomo, tutti gli uomini sono mortali. Il convenuto deve risarcire il danno perché ha cagionato un danno ingiusto, tutti coloro che cagionano un danno ingiusto devono risarcirlo. Non c'è differenza fra la lettura derivativa e quella giustificativa , è come se si trasformasse una frase attiva nella forma passiva. -Gli argomenti composti.Gli argomenti composti possono essere fondamentalmente di due tipi: a catena o convergenti. Due argomenti si dicono 1.connessi a catena, quando la conclusione di uno costituisce le premesse o una delle premesse dell'altro; si dicono anche argomenti a cascata. A,B, etc. C, D, etc C, D, etc Z Questa connessione a catena serve a rinforzare la premessa di questo argomento conclusivo. Un esempio può essere quello di un inizio di formulazione di sentenza che enunci l'art.2043c.c.:'' Tutti coloro che hanno cagionato un danno ingiusto, sono obbligati al risarcimento'' e che concluda:''il convenuto ha cagionato un danno ingiusto, dunque, è obbligato a risarcirlo''. Ma se ci fermassimo a questo singolo argomento, questo sarebbefacilmente impugnabile. Perciò, bisogna giustificare la conclusione con un altro argomento, per esempio, affermandoche c'è stato un testimone, il quale è attendibile, che ha visto il convenuto investire con la propria auto l'attore. 2.Gli argomenti convergenti, sono argomenti che hanno premesse diverse ed indipendenti che, però, convergono sulla stessa conclusione. 42 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra A, B, etc. C, D, etc. Z Z Questa connessione convergente, serve a rinforzare il primo argomento, utilizzando un altro argomento che, da premesse diverse, giunge, però, sempre alla medesima conclusione. Un esempio giuridico è fornito dalla questione dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà. La scienza giuridica ha spiegato: ''Il diritto di proprietà è imprescrittibile, sia perché è un diritto su cosa propria, sia perché l'azione all'interno della proprietà, la rei vindicatio, è imprescrittibile. Ecco due argomenti che convergono sulla stessa conclusione formando un argomento composto. Ma abbiamo anche argomenti che sono contrapposti; ossia argomenti nei quali uno attacca l'argomento avversario; può attaccare l'argomento avversario in tutti i suoi elementi costitutivi: colpendo le premesse, la conclusione o il nesso. A,B rispetto a C, D ≠Z Z In questo caso, abbiamo un attacco alla conclusione, ma questo può rivolgersi anche ad una delle premesse, per esempio C, o nei confronti del nesso, sostenendo la sua non sussistenza. -Argomenti ordinari ed argomenti standard Un'altra distinzione molto importante è quella fra argomenti ordinari ed argomenti standard. Rifacendosi alla definizione di ragionamento, sopra menzionata, possiamo distinguere fra il modo in cui un argomento viene di fatto enunciato a livello del linguaggio comune ed ordinario, chiameremo questo, 1.argomento ordinario e vedremo le differenze che ci sono rispetto 2.all'argomento standard, espresso in formule standard approntate dalla logica. Potremmo benissimo dire, a livello del linguaggio comune, ''Socrate era un uomo, allora non sarà stato egli stesso mortale?''. Questo argomento che sembra quasi, però, non essere il frutto di un ragionamento, può essere tradotto nella sua forma standard: Es. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque, egli stesso è mortale. Gli argomenti di cui si servono gli avvocati, i giuristi, etc., non solo non sono formati da singoli argomenti, ma si presentano, tutti, nella forma ordinaria; in quanto gli argomenti standard, di cui noi ci serviamo, sono delle formulazioni, per ricostruire e mettere in evidenza le strutture degli argomenti ordinari. Gli argomenti standard, dunque, sono degli argomenti che precisano, esplicitano e completano gli argomenti ordinari. Naturalmente questa traduzione arricchisce il discorso perché fa emergere il profondo, il nascosto, il sottinteso del pensiero, ma allo stesso lo impoverisce, eliminando tutti quegli elementi che possono essere ridondanti dal punto di vista logico, ma espressivi nell'ambito del linguaggio ordinario. La Corte di Cassazione, a questo proposito ha stabilito:''L'obbligo della motivazione non implica che il giudice debba ricondurre nella sua decisione tutte le singole parti dei diversi sillogismi in cui viene a condensare il proprio ragionamento, perché, per esempio, alcune delle premesse sulle quali i sillogismi sono fondati, possono essere anche sottintese; in quanto è compito di chi legge, doverle, poi, agevolmente ricostruirle''. Questa è una sentenza magistrale che dice, per regola generale, di ragionare e 43 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra continuare a farlo in forma ordinaria, salvo i casi che richiedono una specifica valutazione. -Argomenti buoni e argomenti cattivi Complessivamente gli argomenti si possono classificare in buoni o cattivi, a seconda dei loro elementi costitutivi: le premesse, la conclusione ed il nesso di consequenzialità. Si pretende, in effetti, che le premesse e la conclusione siano vere e che il nesso di consequenzialità sussista. In realtà, però, le domande sono due, in quanto la veridicità della conclusione si deduce dalla veridicità delle premesse e dalla sussistenza del nesso: 1.le premesse sono vere? 2.il nesso di consequenzialità sussiste? Queste due domande vanno tenute ben distinte. - Ci sono argomenti che hanno le premesse completamente vere, la conclusione vera, ma manca il nesso. Es. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate era greco, quindi, Socrate era filosofo. Come possiamo osservare, manca una connessione fra le premesse e la conclusione e questo è il tipico modo di ragionare degli sciocchi, che dicono cose vere ma senza pertinenza . - Abbiamo, però, anche altri casi in cui, le premesse sono false e probabilmente anche la conclusione, ma il nesso sussiste. Es. Tutti i re hanno la barba di rame, io sono un re, dunque, io ha la barba di rame. Le premesse sono manifestatamente assurde, ma il filo logico c'è. Questo, forse, è il ragionamento del folle che, parte da stravaganze, ma una sua logica ce l'ha. Quando, si va a verificare se un certo argomento sia fondato, dunque, non si deve valutare un solo elemento, ma dobbiamo fare una doppia verifica: le premesse devono essere vere ed il nesso deve sussistere. La verifica della veridicità delle premesse è collegata alle varie discipline,la scienza, la medicina, il diritto. Mentre la verifica del nesso è completamente assorbita dalla logica. Il nesso può sussistere in due sensi: necessariamente o probabilmente... Es. PR Conclusione necessariamente Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque, necessariamente, è mortale. PR Conclusione +o – probabilmente Tutti gli smeraldi finora osservati sono verdi, dunque tutti gli smeraldi, anche quelli non osservati, + o – probabilmente, sono verdi. Questi due tipi di ragionamento definiscono rispettivamente la deduzione e l'induzione. La 44 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra deduzione è un ragionamento in cui il nesso di consequenzialità è un nesso certo, possiamo dunque dire ''necessariamente'', mentre nell'induzione , il nesso può essere soltanto più o meno probabile. Gli argomenti deduttivi possono essere validi o invalidi. Gli argomenti induttivi, possono essere più o meno probabilmente validi, ossia più o meno forti. Questa è la distinzione che si fa modernamente e bisogna cercare di non incorrere nell'errore, secondo il quale la distinzione fra la deduzione e l'induzione sia che, mentre la prima va dal generale al particolare, la seconda va dal generale al più generale. Questa osservazione, può sussistere alcune volte, ma non può essere considerata sempre vera. Santippe era moglie di Socrate, Socrate era un filosofo, dunque, Santippe era la moglie di un filosofo. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un argomento deduttivo, ma non abbiamo nessun passaggio dal generale al particolare. Lo stesso si può dimostrare per l'induzione, smentendo la costante presenza del passaggio dal generale al più generale. Tutti gli smeraldi finora osservati sono verdi, dunque, anche il prossimo smeraldo che osserverò, + o – probabilmente, sarà verde. In questo caso di induzione, come possiamo osservare, si passa dunque dal generale al particolare. Quindi, in conclusione, gli argomenti deduttivi e quelli induttivi, si distinguono in termini di necessarietà e di mera probabilità. seconda lezione (11 maggio 2007) Esempi di schemi deduttivamente validi. Sono degli schemi perché contengono delle variabili, però questi schemi, sebbene generali, valgono per tutti gli argomenti concreti che si possono tradurre con quegli schemi; si possono tradurre nel senso che al posto di a,b, c, possiamo mettere dei concreti enunciati. Questi schemi, sono schemi deduttivamente validi, ma per quanto concerne le premesse e la loro veridicità, non dicono niente; in effetti, ciò che rileva è il rapporto fra le premesse e le conclusioni, il nesso, e la correttezza di questo rapporto si trasmette a tutti gli argomenti concreti che possiamo impostare in quei determinati schemi. Gli schemi, dunque, non garantiscono la veridicità delle premesse, ma limitatamente la sussistenza del nesso. 1.- Sillogismo applicativo Tutti gli a sono b Es.Tutti gli uomini sono mortali x èa Socrate è un uomo, x èb dunque Socrate è mortale. Come vedremo il sillogismo applicativo è la struttura nucleare della sentenza. La sentenza ha una premessa che è, in fin dei conti, il riflesso di una norma''Tutti coloro che hanno 45 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra ragionamento nel giusto non sono imputabili'', poi c'è il dato di fatto ''il convenuto ha ragionato nel giusto'', ed in fine, c'è la conclusione, ossia il dispositivo della sentenza. 2.- Sillogismo disgiuntivo- questo argomento parte da un'alternativa e consiste nell'eliminare uno dei due termini dell'alternativa. La conclusione, dunque, è rappresentata dal termine che rimane. a ob ma non a b E' uno schema piuttosto importante anche nell'ambito dell'intelligenza e della fantasia umana. Chi ha una buona fantasia sa mettere insieme parecchie alternative ed ipotesi, naturalmente plausibili e rilevanti. Ma non basta, l'intelligenza umana è fatta anche di senso critico, una volta aperto il ventaglio delle ipotesi interviene il senso critico, per vedere quali di queste ipotesi siano compatibili con certe premesse e presupposti. Ora affronteremo tre schemi che utilizzano il periodo ipotetico ''Se allora''. 3.- Modus Ponens [MP]Se A allora B Es. Se ha piovuto allora è bagnato, ma A (protasi)ma effettivamente ha piovuto, B dunque il terreno sarà è bagnato. Questo schema ricorda una causalità scientifica, una causalità giuridica, può essere di vari tipi e di solito noi la sottintendiamo; in effetti, invece, di ripetere tutta la frase dell'esempio del nesso di causalità naturale sopra illustrato, diciamo ''ha piovuto, quindi è bagnato''. 4.- Modus Tollens- [MT] Se A allora B non B non A Noi di solito usiamo il congiuntivo imperfetto. Se fosse A sarebbe B, ma B non è, allora non è neanche A. Questo schema è molto importante nel diritto, in quanto è utilizzato per costruirel'alibi. ''Se l'imputato fosse colpevole allora si sarebbe trovato sul luogo del delitto (Se A allora B), ma sul luogo del delitto non c'era (non B), dunque, non è colpevole (non A)''. 5.-Sillogismo ipotetico- detto così, in quanto tutte le sue premesse sono formate da periodi ipotetici. E' una catena di condizionali ''se allora''. Se A allora B se B allora C se A allora C 46 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Questo schema dà la possibilità di ricavare da due norma, una terza. ''Se il creditore ha chiesto per iscritto l'adempimento del debito, allora il debitore è costituito in mora'' (Se A allora B). Se il debitore è costituito in mora, allora si ha interruzione della prescrizione del debito (Se B allora C). Se il creditore ha chiesto per iscritto l'adempimento del debito, allora si ha interruzione della prescrizione (Se A allora C). Una struttura che mette insieme alternative e periodi ipotetici è il: 6.-Dilemma costruttivo- a differenza degli altri, ha tre premesse, la prima è un'alternativa e le altre due, sono due periodi ipotetici. A oB Se A allora C A B Se B allora C in ogni caso, sempre, C C C Molti, anche fra persone competenti, dubitavano della rilevanza di questo schema. In realtà, invece, si tratta di un tipo di argomento largamente utilizzato, potremmo dire con tranquillità, fondamentale. Es. Una persona è morta ed ha redatto un testamento a favore di un terzo. Quelli che sarebbero i legittimi eredi trovano che in testamento è scritto in una calligrafia diversa da quella abituale del loro caro e allora chiamano un avvocato che, a sua volta, chiama un perito. Il perito fa una perizia calligrafica e giunge a questa conclusione: 1.O il testamento è stato contraffatto oppure il testamento è stato redatto dallo stesso testatore ma in un momento in cui non era in sé, in una situazione in cui non era più capace di intendere e di volere (A o B) A questo punto interviene l'avvocato: 2.se il testamento è stato contraffatto, allora è invalido (se A allora C), 3.se è stato scritto in un momento in cui si era persa la capacità d'intendere e di volere, allora è invalido (Se B allora C). Dunque, in ogni caso, il testamento è invalido. Questo ragionamento ha avuto illustri esempi fra i filosofi. Aristotele diceva''l'uomo per sua natura è un animale sociale'', mentre Hobbes pensava ''gli uomini per loro natura, sono nemici'' e proprio per superare questo stato di pericolosità, odio e sofferenza, si sottomettono al Leviatano, costituendo la società civile. Quindi potremmo dire: l'uomo è aristotelico o hobbesiano( A o B); se l'uomo è aristotelico questo formerà la società in maniera spontanea e pacifica (se A allora C), se l'uomo è hobbesiano, sebbene i contrasti, anch'esso si assocerà con gli altri per uscirne (se B allora C); dunque, in ogni caso, entrerà a far parte della società. Questo strumento realizza, in un certo senso, la sintesi degli opposti. Questi ragionamenti possono essere utilizzati in due modi per provare che un ragionamento sia deduttivamente valido: 47 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 1.una via diretta, che consiste nel provare che abbiamo ragione noi di fronte ad un reale od ipotetico oppositore; 2.una via indiretta, che consiste nel dimostrare che il nostro oppositore ha torto. Ipotizziamo una situazione nella quale, in un processo, difesa ed accusa siano d'accordo su certe premesse. Però mentre noi, dalle premesse pensiamo di giungere ad una certa conclusione; il nostro oppositore, non vede niente di male ad accettare le premesse, ma negare la conclusione. Si verifica una sorta di alternativa fra noi ed il nostro oppositore. (premesse) PR C ? non C * contraddizione Noi possiamo imporci, attraverso la via diretta, ossia dimostrando di avere ragione. Ma possiamo, conseguire lo stesso risultato, dimostrando che ha torto il nostro oppositore. Seguiamo la strada di destra, accettiamo le premesse ed attraverso le affermazioni scriteriate del nostro oppositore, giungiamo ad una conclusione che consiste in una contraddizione. Scovare una contraddizione significa riuscire a dimostrare che la linea di pensiero del nostro oppositore è impossibile ed insostenibile, e non resta altro che affermare, dato le premesse, di avere ragione. Questa procedimento che abbiamo compiuto si chiama Riduzione all'assoluto. Ritornando alla situazione precedente, nella quale la difesa e l'accusa concordano sulle premesse, pur sostenendo conclusioni opposte, facciamo un esempio pratico. C'è stata una rapina e bisogna stabilire chi vi ha partecipato. Le premesse accettate sia dalla difesa che dall'accusa sono: almeno uno dei due deve aver partecipato alla rapina; poi c'è il profilo di A, il quale è un timido, soggetto all'influenza di B, in quanto suo tutore. Quindi se vi ha partecipato A vi ha partecipato anche B. 1. A o B 2.Se A allora B AB o AB o AB o AB. non B A B * Noi accusa, sosteniamo che B vi abbia partecipato e diciamo che questo si deduce dalle premesse. 48 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Dall'altra parte vi è la difesa che continua a sostenere che B non vi ha partecipato. A questo punto, ipotizziamo tutte le possibili alternative, anche quelle sostenute dalla difesa: che vi abbiano partecipato entrambi, solo A, solo B, o nessuno dei due. Le ipotesi sono tante, ma possiamo escludere quelle impossibili rifacendosi alle premesse per giungere, infine, a dimostrare B. Quindi, dovendovi partecipare almeno uno di due, non è possibile che non vi ha partecipato nessuno. Inoltre, se vi ha partecipato A non è possibile, perché contraddirebbe le premesse, che non vi abbia partecipato B. Rimangono solo due casi possibili, in ciascuno dei quali, B vi ha partecipato. Questa è la via diretta. La via indiretta che alcune volte porta più facilmente al risultato, analizzale mosse della difesa per cercare di trovare le possibili contraddizioni. La difesa accetta le premessa, ma continua a sostenere come conclusione non B. Allora la prima premessa offre l'alternativa A o B, e la difesa sostenendo non B, giunge ad A. Ma osservando la seconda premessa, avendo ottenuto come primo risultato A, questo rimanda inevitabilmente a B. Per cui, la difesa si è contraddetta, in quanto, sostenendo non B è giunta a dimostrare B, secondo le premesse. Questo procedimento prende il nome: RAGIONAMENTO INDIRETTO O RIDUZIONE ALL'ASSURDO Esempi di schemi induttivi più o meno forti. Nei ragionamenti induttivi, il nesso di causalità può essere soltanto più o meno probabile.. Anche questi schemi utilizzano le variabili e si limitano a garantire la sussistenza del nesso, in questo caso, induttivo senza dire niente sulla veridicità, validità, necessarietà o probabilità delle premesse. 1.-Generalizzazione induttivaTutti gli A finora osservati sono B Es. Tutti gli smeraldi finora osservati sono probabilità verdi, dunque tutti gli smeraldi, tutti gli A sono B più o meno probabilmente, sono verdi. Tutti gli A finora osservati vengono presi come campione, mentre tutti gli altri A rappresenta la popolazione. In definitiva, questo schema non fa altro che proiettare i risultati ottenuti nel campione sull'intera popolazione; per questo si parla anche di proiezione. Questo procedimento è molto utilizzato nella scienza e nell'empirismo. La legge generale si ricava compiendo una generalizzazione di tutti i casi finora osservati. La nostra intelligenza, quella che sviluppiamo fin dall'infanzia, in effetti, si serve molto più dell'induzione che della deduzione. Ci bastano poche esperienze per generalizzare; generalizzazioni che in parte avvengono nella nostra mente, ma, in parte, anche nell'istinto. 2.-Generalizzazione statistica- chiamata in questo modo, in quanto il carattere della premessa, non è più generale, ma statistico ed in tal modo, possiamo fare un induzione probabilistica. L'n% di tutti gli A finora osservati è B prob. L'n% di tutti gli A è B Anche in questo secondo caso, l'n% di tutti gli A finora osservati è il campione, mentre l'n% di 49 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra tutti gli A, anche quelli non osservati, è la popolazione, sulla quale si proiettano i risultati ottenuti nel campione. Condizioni di forza della generalizzazione induttiva e statistica. 1.La descrizione del campione deve essere veridica (veridicità del campione). 2.Più il campione è numeroso, più è forte. Più sono i casi osservati e più è attendibile. E più aumentano i casi e più aumenta la probabilità (numerosità del campione). 3.Il campione deve essere rappresentativo dell'intera popolazione. Il campione è rappresentativo se è molto vario. Come si ottiene la varietà? Quasi con le estrazioni a sorte (varietà del campione). In conclusione, con la generalizzazione induttiva troviamo una legge generale; mentre con la generalizzazione statistica individuiamo una legge statistica, la quale ci dice la percentuale degli A che sono B. Ora se abbiamo una legge generale ''Tutti gli A sono B'' e vogliamo applicarla ad un caso concreto, dobbiamo utilizzare il sillogismo applicativo. Questo schema che utilizzando il sillogismo applicativo ci permette di passare da una legge generale ad un caso concreto, prende il nome di: 3.-Sillogismo statistico- [SS] L'n% di tutti gli A è B xèA probabilità( n%) xèB Il sillogismo statistico è parallelo al sillogismo applicativo, ma mentre l'ultimo conclude affermando ''dunque, necessariamente..'', il sillogismo statistico afferma ''dunque, probabilmente..''. 4.-Abduzione- In realtà, si tratta di un ragionamento che dalle conseguenze di un fatto risale all'esistenza del fatto stesso; ossia dagli effetti risale alle cause. E' un argomento piuttosto antico, lo conosceva Cicerone, il quale lo chiamava Argumentum ex conseguentibus, ma il suo nome attuale gli fu dato da Peirce , un logico matematico inglese, padre del pragmatismo, che lo teorizzò sistematicamente. Esso può essere spiegato bene attraverso un errore che si compie nella logica deduttiva; gli errori del nesso sono conosciuti come fallaci. Questa si chiama:Fallace dell'affermazione del conseguente. Modus Ponens Se A allora B Se A allora B Es. Se piove allora il terreno sarà bagnato, ma A ma B Il terreno è bagnato, allora ha piovuto. B A Se invertiamo i due termini, prima B e poi A, abbiamo una fallace dell'affermazione del conseguente. Si tratta di un errore logico deduttivo; non possiamo dire ''necessariamente'', ma possiamo utilizzare questo schema soltanto come ragionamento induttivo, attribuendogli solo la probabilità. 50 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Lo schema generale dell'abduzione allora può essere questo: Se c'è il fatto F allora ci sono le conseguenze C1, C2, etc..(se allora), se queste conseguenze C1,C2, effettivamente ci sono allora, con una certa probabilità c'è il fatto F Lo si può anche rappresentare anche come un ragionamento convergente. C1, C2... ci sono c'è F se c'è F allora c'è C1 probabilità se c'è F allora c'è C2 F Tutti gli effetti convertono sull'esistenza del fatto F. Evidentemente questi effetti e queste conseguenze funzionano da sintomo nel sistema del fatto, per cui possiamo chiamare questo argomento anche, argomento sintomatico o indiziario. Utilizzato soprattutto nella medicina; quando il medico fa la sua diagnosi, segue esattamente questo ragionamento. Se il malato ha l'influenza, per esempio, avrà una serie di sintomi, quelli indicati dal manuale di medicina; in particolare, nel caso concreto, il medico proprio partendo dall'osservazione dei sintomi, farà la sua diagnosi. Questo ragionamento viene utilizzato anche nel diritto, nell'ambito del processo indiziario. Noi, individuiamo vari indizi e risaliamo alla causa. La prima premessa è data da una sorta di legge che noi conosciamo, data questa legge noi andiamo a vedere quanti indizi ci sono e cerchiamo di ricavare il fatto che l'ha prodotti. Condizioni di forza dell'abduzione. 1.La probabilità a priori. La probabilità che c'era già prima di questo ragionamento. La probabilità a priori rafforza la probabilità. 2.I vari indizi devono essere significativi ed esclusivi. 3.Gli indizi devono essere numerosi. Quindi l'abduzione è un argomento che ricalca un errore deduttivo, che può trasformarsi in uno strumento di ricerca nell'ambito della logica induttiva, senza pretesa di nessuna necessarietà, ma con probabilità maggiore o minore. Le fallaci, dunque, come abbiamo potuto osservare, si caratterizzano per la non sussistenza del nesso e al tempo stesso per un forte carattere persuasivo che permette di nascondere bene questo sbaglio; sono, dunque, ragionamenti che non funzionano sia deduttivamente che induttivamente, ma che con degli aggiustamenti, possono diventare argomenti utili. Esistono vari tipi di fallaci. 1.Fallace dell'affermazione del conseguente. Se A allora B ma B A Utilizzando questo schema, incorriamo in un errore, logico deduttivo, se insistiamo a dire ''necessariamente'', mentre nell'ambito della logica induttiva, funziona, divenendo un 51 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra argomento utile. 2.Argumentum ad ignorantiam (argomento per mancanza di prove). Argomento che sostiene che una tesi è falsa per il semplice fatto che non è stata provata. Non è provato A Non è provato non A è falso A (non A) è falso non A (A) Il passaggio, però, da non provato a falso è arbitrario. Nonostante ciò, anche in questo caso, noi possiamo avere la possibilità di usarlo come argomento induttivo; così in qualche caso funziona. Però, questa fallace funziona certamente, se aggiungiamo questa premessa, per esempio nel diritto: ''Se non è provato A, allora è falso''. 3.Generalizzazione affrettata. Si tratta, dunque, di una generalizzazione induttiva o anche statistica, che non rispetta le condizioni di forza della generalizzazione. Ricordiamo quali sono le condizioni di forza della generalizzazione induttiva e statistica. 1.la veridicità del campione. 2.la numerosità del campione. 3.la rappresentatività del campione. Generalmente la generazione affrettata è dovuta alla scarsa numerosità del campione o alla non esatta descrizione del campione stesso. 4.Argumentum ab autoritate. L'argomento dell'autorità sbagliata consiste nel sostenere che una tesi sia vera, solo in quanto è stata affermata da qualcuno, per esempio da x. A è affermato da x A è vero L'argomento dell'autorità sbagliata è un ragionamento che fa leva sul fatto che il determinato x gode di una simpatia e popolarità. Simpatia, che per un meccanismo psicologico, si riflette e si traduce in fiducia per quella persona. Si tratta, in effetti, di un espediente di cui si serve la retorica, la propaganda e la pubblicità. Nella pubblicità per esempio si affida ad una bellissima attrice, la dichiarazione della bontà della cosa. Abbiamo a che fare con un ragionamento che funziona a livello psicologico, ma dal punto di vista logico non ha nessun valore, se x è una persona che ha qualità genericamente positive, ma se invece questa persona ha una competenza specifica in proposito, è attendibile, allora le cose cambiano. Per esempio, se noi citiamo Einstein, relativamente ad una tesi scientifica, e più precisamente nel campo della fisica, dobbiamo necessariamente riconoscere che egli è attendibile. Allora a questo punto, alla formula sopra presentata, dobbiamo 52 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra aggiungere qualcosa: A è affermato da x, che è attendibile A è vero naturalmente sottintendendo questa premessa, si passa dall'argomento fallace dell'autorità sbagliata, all'argomento di autorevolezza, che, in fin dei conti, è un sillogismo statistico. 'Per lo più, tutto ciò che è affermato da una persona attendibile è vero (massima di esperienza). Questo ragionamento lo ritroviamo continuamente; nella storia, nel diritto. La testimonianza si basa su una struttura logica di questo genere, su un argumentum ab autoritate, trasformato in un argomento di autorevolezza. Argumentum ad hominem. Si tratta di un attacco fatto alla persona, un argomento denigratorio . A è affermato da x Questo è l'argomento opposto al precedente,il quale denigrando la A non ha valore (non vero) persona, svaluta anche quello che dice. Qualche volta viene utilizzato anche nelle conversazioni. Per esempio, in molte trasmissioni televisive, l'interlocutore mette in ridicolo l'avversario, in modo che le affermazioni dello stesso cadano; gli getta il genere del ridicolo addosso oppure l'accusa di immoralità. Tutto quello che abbiamo detto sinora, sono considerazioni che riguardano la logica in generale. Adesso, proprio perché studiamo metodologia della scienza giuridica, facciamo, invece, un riferimento più sistematico al campo del diritto. Dunque, possiamo notare che gli schemi sinora illustrati, li ritroviamo nella scienzagiuridica. L'uso degli argomenti nel diritto. Nella scienza giuridica, in particolare, ci sono due momenti: 1.il momento della scienza giuridica pura, quello che possiamo trovare nei testi di diritto e che affrontano questioni di puro diritto (problemi di interpretazione e di validità delle norme). 2.Il momento della scienza giuridica applicata; questa è più ricca della prima, in quanto in questa non si trattano solo questioni di diritto, ma anche questioni di fatto. Allora, su quale terreno è più opportuno andare a rintracciare gli usi degli argomenti sinora illustrati? Evidentemente nel terreno della scienza giuridica applicata. E dove possiamo trovare il materiale più adeguato ad un esame di questo genere? Nel processo, nel quale si affrontano sempre questioni di diritto e questioni di fatto Ma che cosa sono le questioni di diritto e le questioni di fatto? La distinzione sembra ovvia, ma così non è, tant'è che è ancora aperta. 53 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Sono certamente questioni di diritto, l'interpretazione e la validità di una norma. Una certa norma è valida? Fa parte dell'ordinamento? E posto che appartiene all'ordinamento giuridico, qual'è il suo significato? Come interpretarla? Per quanto concerne le questioni di fatto, il problema sorge perché sembra molto difficile poter isolare una questione di fatto, le quali sono strettamente legate alle questioni di diritto. Supponiamo che in un processo si discuta se il convenuto abbia corrisposto gli alimenti ad un coniuge separato. Bé naturalmente deve esserci l'accertamento del fatto, ma prima dell'accertamento stesso, bisogna verificare la corrispondenza fra un certo comportamento e la specie legale, in altre termini, dobbiamo accertare che il comportamento che ipotizziamo sia previsto dalla norma. Dobbiamo, dunque, a monte risolvere una questione di diritto. Allora se noi ci domandiamo, ha il tale prestato gli alimenti? Questa è una questione mista, di diritto ma anche di fatto, e allora sembra che tutti gli accertamenti di fatto, essendo accertamenti rilevanti giuridicamente e, quindi, con una loro qualificazione giuridica, coinvolgano sempre una questione di diritto; la sussistenza di una norma e l'interpretazione della stessa. Da qui è nata la difficoltà di separazione sopra segnalata. Il professore espone una sua personale soluzione. Partiamo dal fatto chequando si pone una questione di fatto, nei termini sopra proposti, 'il tale ha corrisposto gli alimenti al coniuge?', la questione di fatto presuppone sempre una questione di diritto, il problema della qualificazione giuridica. La presupposizione della qualificazione giuridica, però, può verificarsi in due modi distinti: presuppone non ancora risolto il problema della qualificazione giuridica oppure lo può presupporre già risolto. Finché noi, non qualifichiamo il fatto giuridico, ci troviamo a dover affrontare tutt'e due i problemi. Viceversa se abbiamo compiuto la qualificazione del fatto giuridico, rimane solo una questione di mero fatto. Da questa discussione segue che sono questioni di puro fatto tutte le questioni che mirino all'accertamento di certi fatti di cui non sia più in discussione il problema della qualificazione giuridica. Esamineremo per primi gli argomenti di fatto. Si potrebbe pensare che nelle questioni di diritto si usi la deduzione e in quelle di fatto, l'induzione, forse prevalentemente è così, ma non possiamo darlo per certo in ogni situazione. Argomenti che si usano nelle questioni di fatto. Gli argomenti che si usano nelle questioni di fatto, si chiamano prove. La classificazione delle prove è un po' controversa, tradizionalmente gli argomenti di cui ci serve per provare un fatto, sono stati distinti in prove dirette (o rappresentative) ed in prove indirette (o non rappresentative). Le prove dirette sono le prove immediate del fatto e queste sono, le prove testimoniali e le prove documentali. Le prove indirette, ossia quelle non rappresentative, a loro volta, si distinguono in prove critiche, che sarebbero le prove dei periti, ed infine, la prove indiziarie. Questa classificazione è messa un po' in discussione, ed è stata accompagnata anche da una gerarchia : dalle prove dirette a quelle indirette; dunque, in caso di contrasto, prevale la prova diretta. Questo, però, è stato molto messo in discussione, dalla stessa Corte di Cassazione. La seconda osservazione che c'è da fare, è che queste sono le prove tipiche, ma c'è anche una grande quantità di prove che non sono indicate nel codice, le prove atipiche. Le 54 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra prove atipiche sono, per lo più, di carattere deduttivo e sono piuttosto importanti nel processo. Le prove atipiche. Le prove atipiche nella loro struttura, sono di carattere deduttivo. Il professore ne presenta due di questo genere, importanti nel processo; una ha la forma del sillogismo disgiuntivo; l'altra, del modus tollens SD L'assassino può essere la madre o la vicina, A oB ma la vicina non può essere, dunque è la madre. non B A Questo è quello che viene chiamato dai giornalisti,teorema, ma comunemente viene chiamata prova di esclusione. Il ragionamento è rigorosamente deduttivo, ma con questa espressione, non si dice niente riguardo alle premesse. Il ragionamento, in effetti, è solo plausibile , in quanto a rischio sono sempre le premesse; entrambe le premesse, in realtà, devono essere provate e giustificate da argomenti a cascata. MT Se A allora B non B non A Il modus tollens lo troviamo nell'alibi. L'alibi, è la prova della propria estraneità dal fatto, per mezzo della dimostrazione che si era impossibilitati a compierlo, in quanto ci si trovava in un altro luogo. Anche questo argomento è impeccabile per quanto riguarda il nesso, mentre resta sempre il dubbio per le premesse. Il modus tollens che si usa per l'alibi è generalmente più forte del SD. Proprio per questo la prova di esclusione, molte volte, viene usata dall'accusa, mentre il modus tollens, dalla difesa. Prove tipiche. Il professore scompone un po' la classificazione tradizionale delle prove, considerando per prime due prove dirette, quella testimoniale e documentale e per ultima, una prova indiretta, quella peritale. Queste prove hanno una struttura logica in comune. La testimonianza, quanto il documento e la perizia, vengono accolte sulla base di questo ragionamento: 'il testimone, il documento, il perito, ha detto una certa cosa e dunque, questa cosa è vera'. Ragionamento che corrisponde allo schema dell'argomento di autorevolezza, aggiungendo all'argomento fallace dell'autorità sbagliata, x è attendibile e la premessa che altro non è se non una massima di esperienza. A è affermato da x che è attendibile, A è vero 55 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra 1.Prova testimoniale. Nella prova testimoniale, che ha la struttura sopra nuovamente ricordata, x è il testimone, e quello che è affermato da x si presume vero, in quanto x è attendibile. In questo, come in tutti gli altri casi, la prima premessa, essendo una massima di esperienza 'Per lo più, tutto ciò che è affermato da una persone attendibile è vero', è abbastanza ovvia. Se vogliamo fare un attacco, conviene farlo all'attendibilità del testimone. La testimonianza è una scatola dentro la quale i meccanismi psicologici sono delicatissimi, poiché l'animo umano è soggetto a mille fattori variabilissimi e che possono rendere più o meno attendibili, la testimonianza stessa ; ma allo stesso tempo, noi della testimonianza non possiamo fare a meno. La testimonianza è uno strumento di prova di cui non ci serviamo solo nel diritto, ma anche nella storia e nella realtà in genere. In effetti, il mondo nel quale viviamo, ce lo siamo costruiti con la testimonianza. L'attendibilità dipende da parecchi fattori, di carattere in parte psicologico ed in parte logico. 1.Il testimone deve avere esperienza diretta. 2.Deve avere buone capacità percettive (esempio del daltonico). 3.Deve avere buona memoria. 4.Non deve essere influenzabile e questo dipende dalla sua identità. 5.Deve essere una persona moralmente affidabile. Deve essere uno che non abbia interesse a mentire. Inoltre ci sono degli indizi che possono far pensare o ad una confusione nella mente del testimone, o un interesse a coprir qualcosa se si contraddice. 2.Prova documentale. La prova documentale è abbastanza simile a quella testimoniale, con l'unica eccezione che qui, il testimone non parla a voce, ma attraverso un documento. X , dunque, è l'autore del documento. Il documento, come dice l'art.234 del codice di procedura penale, può essere anche una fotografia, una ripresa cinematografica, una registrazione fotografica, etc. Nel caso della prova documentale c'è un accertamento in più che bisogna fare, dimostrando che quel dato documento rimandi ad x e questo, si chiama prova dell'autenticità del documento. Dobbiamo, però, a questo punto, fare una distinzione; un conto è il documento privato; altro è il documento pubblico. Nel caso del documento privato, la situazioneè molto simile a quella della prova testimoniale, salvo l'aggiunta della necessità di accertare la validità. Invece, quando il documento è pubblico, le cose cambiano, cambia la struttura logica del ragionamento per via della presenza di precise regole introdotte dal diritto. L'art.2700 del c.c. afferma: 'L'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, non solo della veridicità di quanto è scritto, ma anche dell'autenticità'. La prima premessa dell'argomento, dunque, non è più una premessa statistica, ma una premessa generale, in quanto:'tutto ciò che è affermato da una persona che sia un pubblico ufficiale è vero ed autentico, in maniera assoluta'. Inoltre non si utilizza più l'argomento di autorevolezza, bensì ci troviamo nell'ambito del sillogismo applicativo. Tutto ciò che è affermato da un pubblico ufficiale è vero ed autentico, sempre che non vi sia 56 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra stata querela di falso. Il pubblico ufficiale (x) ha affermato questo (dunque) questo è vero. Così facendo, l'argomento sul quale si fonda la prova fornita dal documento, diventa propriamente un argomento apodittico. 3.Prova peritale. La prova peritale è la prova dei periti ai quali ci si può rivolgere quando non bastano le massime di esperienza o le testimonianze. X è appunto il perito. Occorre, però, in questa prova, distinguere due tipi di logiche: una logica interna della perizia ed una esterna. Il ragionamento che facciamo noi per fidarci del perito e che rientra nell'ambito della logica esterna, è di questo tipo: A è affermato da x che è attendibile, A è vero Nel caso della perizia, forse, ci dovrebbero essere maggiori ragioni di fiducia, proprio perché nel perito opera un certo ragionamento, ciò che non avviene nel testimone che è in balia dei suoi meccanismi psicologici. Secondo l'opinione del professore, fra un testimone che dice A ed una perizia che dice B, dovrebbe prevalere la perizia.Questo contrasta con la gerarchia tradizionale delle prove, che è stata in gran parte abbandonata. In ultima analisi, riguardo a questo proposito, possiamo dire che bisogna valutare caso per caso, anche se in linea generale, la perizia dovrebbe prevalere. Inoltre, proprio perché il perito ragiona ed il giudice, considerato peritus peritorum, può contestare la logica interna della perizia, risulta importante analizzare la struttura della logica interna del perito stesso. La logica interna, si serve di schemi diversi a seconda dei compiti affidategli. Al perito si può affidare il compito di elaborare una legge generale che poi noi giudici o avvocati applicheremo; se è una legge generale assoluta allora la otterrà per generalizzazione induttiva; se è una legge statistica la otterrà, invece, per generalizzazione statistica. Altre volte, invece, si chiede al perito di applicare egli stesso una legge generale assoluta o statistica ad un caso particolare, ossia gli si dà da accertare un certo caso. Per esempio, se un perito viene chiamato per fare una perizia riguardante le impronti digitali, questo per risolvere il caso affidatogli, dovrà applicare o una legge generale o una statistica. Se applicherà una legge generale assoluta si servirà di un sillogismo applicativo di carattere deduttivo. Ma potrà applicare anche una legge statistica, usata più frequentemente della prima. Per esempio in questo caso, applichiamo una legge statistica se diciamo: 'se due impronte hanno più di sedici punti caratteristici in comune, c'è una certa probabilità che le due impronte siano della stessa persona'. Per cui, per applicare una legge statistica, ci serviamo del sillogismo statistico. 57 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra ultima lezione(25 maggio 2007) 4.Prova indiziaria. La prova indiziaria l'abbiamo in qualche modo già affrontata parlando dell'abduzione. Ricordiamo: Modus Ponens Se A allora B ma A B Se A allora B ma B A E' la fallace dell'affermazione del conseguente, la quale non funziona deduttivamente, mentre induttivamente, può funzionare. L'abduzione è un argomento che ricalca la fallace dell'affermazione del conseguente, in quanto errore deduttivo, ma che può trasformarsi in uno strumento di ricerca nell'ambito della logica induttiva, senza pretesa di necessarietà, ma con probabilità maggiore o minore. L'abduzione è un ragionamento che dagli effetti di un fatto risale all'esistenza stessa del fatto. Se c'è il fatto F allora ci sono le conseguenze C1, C2, etc..(se allora), se queste conseguenze C1,C2, effettivamente ci sono allora, con una certa probabilità c'è il fatto F Questo argomento è ampiamente utilizzato e funziona da sintomo dell'esistenza stessa del fatto. Nel diritto, il senso sostanzialmente non cambia, a C1 e C2 basta sostituire I1, I2 etc. ed in tal modo otteniamo lo schema di quella che abbiamo presentato come prova indiziaria. Se c'è il fatto F allora ci sono gli indizi I1, I2, I3, etc. I1, I2, I3, probabilità F ' Se l'imputato è responsabile del furto, allora aveva bisogno di denaro (I1), aveva le chiavi dell'appartamento (I2), conosceva la combinazione della cassaforte (I3)'. Allora, da questi indizi, concludiamo che con una certa probabilità, l'imputato è responsabile del furto. Il ragionamento che facciamo continuamente nella prova indiziaria è quello dell'abduzione. E' un argomento antichissimo, ne fa un esempio anche lo stesso Cicerone. 'Se la vittima è stata uccisa con la spada, e tu fossi trovato con la spada insanguinata nel medesimo luogo, e nessuno fu visto al di fuori di te, e nessuno aveva motivo di ucciderla, e tu eri considerato un violento; possiamo avere ancora dubbi sull'autore del delitto?'. Alla prova indiziaria, il codice di procedura penale ed il codice civile, dedicano due articoli differenti per il contenuto. In particolare, nel codici civile, non si parla di indizi, ma di presunzioni. L'art.192 del codice di procedura penale, al secondo comma dice:' l'esistenza di un fatto non può essere riassunto da indizi a meno che, questi siano gravi, precisi e comportanti'. 58 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra L'art.2729 del codice civile, definendo le presunzioni semplici dice:' il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e comportanti'. Condizioni di forza dell'abduzione. 1)La probabilità a priori. Probabilità stabilita prima della prova indiziaria; in effetti, la prova indiziaria si inserisce sempre nel contesto di altre prove, e acquista più o meno forza a seconda che alle spalle abbia poche o molte prove. Possiamo fare l'esempio del medico che, dall'osservazione dei sintomi stabilisce la diagnosi; ma ancora prima dell'individuazione dei sintomi, la diagnosi si rinforza a priori, nel caso che il medico sappia che in quel determinato periodo, c'è un'epidemia di influenza. Come, per esempio, nel campo del diritto, i precedenti penali dell'indiziato costituiscono una probabilità a priori della prova indiziaria. 2)La selettività degli indizi. La significatività degli indizi, ossia questi devono essere strettamente connessi con il fatto. 3)La numerosità degli indizi. Va detto, però, che la Corte di Cassazione è titubante su questo punto:'non basterebbe un solo indizio?'. Dal punto di vista logico, un solo indizio potrebbe essere sufficiente, ma dipende tutto dalla probabilità a priori che c'è. Le questioni di diritto. Entreremo, adesso, nella logica delle questioni di diritto. Nell'ambito di queste questioni, come abbiamo già accennato, vi rientrano la validità e l'interpretazione delle norme. Il problema della validità delle norme, l'abbiamo già affrontato nella prima parte del corso, parlando di Kelsen, Hart, della gerarchia dei poteri, della norma fondamentale, fondanteetc, per cui non ci soffermeremo ancora su questo punto. Ricordiamo limitatamente che le norme valide sono quelle norme che appartengono all'ordinamento giuridico. Di maggiore interesse, invece, è la questione dell'interpretazione. Che cos'è l'interpretazione? L'interpretazione giuridica non è qualcosa di molto diverso dall'interpretazione che siamo indotti a fare di fronte ad un qualunque messaggio o testo, sia scritto che orale. Quando vogliamo interpretare un testo qualunque dobbiamo: 1.in primis, conoscere il codice linguistico , ossia il codice della lingua nella quale è stato redatto quel testo. Un codice linguistico ricomprende la grammatica, la sintassi e la semantica, cioè il vocabolario. (CRITERIO LINGUISTICO) 2.Però, ciò non basta, la frase o la parola sarebbe sbagliata se non fosse estrapolata dall'intero contesto nel quale la frase è contenuta. (CRITERIO SISTEMATICO) 3.Inoltre, dobbiamo tenere presenti le condizioni di fatto nelle quali il messaggio è stato redatto. Chiamiamo questo, criterio teleologico in quanto è diretto soprattutto a comprendere finalità e funzioni. (CRITERIO TELEOLOGICO) Nel diritto, tradizionalmente, l'interpretazione segue gli stessi criteri. 59 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Di fronte ad una norma, o ad una disposizione normativa, in effetti, bisogna conoscere in primis, il codice linguistico, la grammatica, la sintassi ed il lessico del linguaggio giuridico, in parte simile al linguaggio comune italiano ma non del tutto. Poi dobbiamo tenere presente l'intero corpo normativo, il sistema. 'Sarebbe incivile estrapolare una singola disposizione dall'intero contesto del diritto'. E questo fu quello che Emilio Betti citò, parlando del criterio sistematico come canone della totalità dell'interpretazione. Poi, abbiamo anche il criterio teleologico, perché il giurista deve tener conto anche della ratio legis, ossia la finalità per la quale una disposizione è stata emanata. In più, bisogna tener conto delle circostanze nelle quali la disposizione è stata applicata. Ma come lavora il giurista? Egli parte dalla lettura legis e giunge a quello che è il significato. Una cosa è quello che il testo testualmente dice ed altro, è il suo significato. Ora il passaggio dalla lettura al significato è quello che si dice lavoro interpretativo. Ci sono vari modi di ricostruire la logica del processo d'interpretazione; il professore ci indica un modo che è una catena di argomenti, di cui l'ultimo anello è un sillogismo disgiuntivo. Il giurista per cominciare legge, la lettura gli suscita un problema, in effetti, l'interpretazione scaturisce da un problema di comprensione, un dubbio; leggiamo una parola e non sappiamo se questa significa una cosa o l'altra. Noi siamo di fronti ad una pluralità di possibilità, di alternative, di ipotesi di interpretazione. L (criterio linguistico) S (criterio sistematico) T (criterio teleologico) + criteri che accompagnano sempre il giurista I1, I2, I3... (ipotesi ermeneutiche) non I2, non I3...(esclusione di ipotesi) dunque, I1 Non solo la scienza giuridica, ma qualunque lavoro di ricerca scientifica parte da un'ipotesi, o meglio da una pluralità d'ipotesi. Senza ipotesi, la scienza non va avanti; in effetti, queste possono considerarsi in parte il frutto della nostra fantasia; nascono per intuizione e non necessariamente presentano una logica. L'interprete deve figurarsi varie possibilità di interpretazione, suggeritegli dalla sua fantasia; ipotesi che gli serviranno per la risoluzione del problema. Un problema, però, può nascere solo se abbiamo una cultura alle spalle, così un giurista può formulare un problema giuridico, solo possedendo una cultura giuridica. A questo punto, il giurista mette insieme le premesse sopra presentate; le mette insieme perché inizia a confrontare ciascuna delle ipotesi che la sua fantasia gli ha suggerito con l'insieme dei criteri. Alcune di queste reggono, ma altre entrano in conflitto con questi criteri; ossia da questi criteri 60 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra si ricava la negazione di una certa ipotesi, in questo caso, di non I2, di non I3, finché ne resta una sola, I1. Quando ne resta una sola, non ci sono dubbi, quella è l'unica soluzione; soluzione superstite che enuncerà il giurista. Il professore fa due esempi, uno antico ed uno più recente. Quello più antico, rimanda a Cicerone. Cicerone si immagina che ci sia una legge la quale dica:'una meretrice non può possedere una corona d'oro, se la possiede si è messa all'asta'. Cicerone si chiede cosa voglia dire 'si è messa all'asta'. Si è messa all'asta la corona o la donna? Cicerone afferma:'che vada messa la donna all'asta è da escludere', in quanto questa ipotesi entra in contrasto con un principio generale dell'ordinamento romano. Dunque, soppressa una di queste ipotesi, non resta che la prima. L'altro esempio, quello più recente, rimanda a Ross. Ross, fa un esempio d'interpretazione. Egli suppone che una legge bandisca un concorso per l'assunzione di uomini e di donne che abbiano superato una certa prova tecnica. Qui, ci si pone daccapo un'alternativa. Chi deve sostenere la prova? 1.Ipotesi I1, gli uomini e le donne. 2.Ipotesi I2, le donne, ma non gli uomini. 3.Ipotesi I3, gli uomini, ma non le donne. -L'ipotesi I2, urta con il principio di eguaglianza dei sessi, sarebbe una discriminazione del tutto irragionevole. Quindi I2, va completamente eliminato. -L'ipotesi I3, oltre ad urtare con il principio di eguaglianza, violerebbe un principio letterale, grammaticale, in quanto il 'che' è più vicino alle donne che agli uomini e proprio per questo, casomai, dovrebbe riferirsi di più alle donne che agli uomini. Non resta, dunque, che la prima ipotesi. Questo procedimento può bloccarsi per due ragioni: a)quando tutte le ipotesi che sono state fatte cadano; cadono tutte perché le ipotesi sono in contrasto con l'una o con l'altra premessa. Questo può accadere nel caso che la nostra fantasia sia stata debole, per cui in questa situazione, è conveniente allargare il numero delle ipotesi, ed allora la nuova ipotesi probabilmente non cadrà come tutte le altre. Però, può anche succedere che per quanti sforzi la nostra fantasia faccia, non si riesca a trovare un'altra ipotesi ed allora, in quest'ultimo caso, ci si affida all'equo apprezzamento del giudice. b)quando sopravvivono più di una ipotesi. Il problema non ha avuto una soluzione definitiva, in quanto a seconda che si assuma una o l'altra ipotesi si avranno decisioni giudiziarie differenti. Allora, per scegliere, bisogna fare appello a dei principi che non sono contenuti nel sistema, ma sono esterni al sistema, per esempio alla coscienza giuridica dell'opinione pubblica. Ci sono altri due modi tipici di ragionare nell'ambito dell'interpretazione, l'argomento di analogia e l'argomento a contrario. Con l'argomento di analogia, si estende la fattispecie di una norma a tutti i casi simili; naturalmente tutti casi simili non previsti dalla norma. L'argomento a contrario, invece, dice che tutti i casi simili o non simili, non previsti da una 61 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra certa norma, presentano una disciplina opposta. C'è un'ultima forma di logica che riguarda la ricerca dei principi generali del diritto. Ne aveva parlato Ronald Dworkin; per questo filosofo, però, i principi generali del diritto erano esterni dall'ordinamento ed attinti dalla coscienza morale. Probabilmente, Dworkin non aveva presente la completa situazione dei principi generali. I principi generali devono considerarsi norme a carattere generalissimo che si trovano nella forma latina dei brocardi. Per esempio, 'non può essere invocata nessuna pena che non sia stata prevista precedentemente dalla legge'. Questi principi generali possono avere delle fonti esterne ed a queste si riferiva Dworkin( coscienza morale e diritto naturale); ma anche fonti interne, in senso che i principi e la loro origine possano trovare sede all'interno del sistema stesso. E quando trovano sede all'interno del sistema, può darsi che siano impliciti od espliciti; sono espliciti, per esempio, quando seguono il principio d'eguaglianza, principio disciplinato dall'art.3 della Cost.; sono impliciti, quando si riferiscono a norme nelle quali il principio si manifesta solo parzialmente. Allora bisogna esplicitarlo. Ma cose si esplicita un principio implicito nelle varie norme? La soluzione comunemente accettata è quella che rimanda alla generalizzazione induttiva, la quale permette di passare dal particolare al generale, o meglio all'affermazione del principio in generale. L'abduzione funziona anche in questo caso, come il sillogismo disgiuntivo può essere universalizzato per tutti i tipi di ricerca, lo stesso avviene per l'abduzione. Invece di ricavarlo per generalizzazione induttiva, noi possiamo ricavarlo considerarlo le singole parti di cui consta il principio, come indizi della presenza del principio stesso. Il ragionamento assume questa forma: Se F allora I1,I2,I3... I1,I2,I3... probabilità F Se il principio ha ispirato l'ordinamento, allora I1, I2, I3, ci devono essere, ci devono essere delle tracce. Effettivamente queste tracce si trovano, dunque molto probabilmente il principio ha ispirato l'ordinamento'. La struttura logica della sentenza. L'intero processo, si ricapitola nella sentenza. Cesare Beccaria nel suo libro 'Dei delitti e delle pene', descrisse così la struttura logica della sentenza: In ogni causa, si deve fare dal giudice, un sillogismo perfetto' e qui probabilmente giocava l'illusione illuministica che la ragione potesse arrivare alla certezza assoluta. Per cui, egli parla di sillogismo perfetto, di cui: 1. la premessa maggiore deve essere una legge generale. 2. la premessa minore deve essere conforme o non conforme alla legge. 3. la conclusione, la libertà o la pena. 62 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra Tutti gli A sono B, XèA xèB norma + = motivazione fatto decisione (dispositivo della sentenza) La struttura logica della sentenza, dunque, è costituita da un dispositivo e da due premesse, che sono la motivazione della sentenza. Che sia un sillogismo applicativo, Cesare Beccaria non l'aveva precisato, ma che si trattasse di un sillogismo giudiziario, sì. L'illuminismo, ben presto tramontò e con esso, la fiducia assoluta sulla ragione. Ci fu una vera e propria reazione all'illuminismo, che si manifestò nel novecento con lo scetticismo.. E da questo scetticismo e da un clima culturale, creatosi principalmente in Italia, si sono create una serie di critiche al sillogismo giudiziario; critiche dirette a dimostrare che la sentenza è, in realtà, priva di logica. Quindi, se da una parte avevamo Beccaria, esponente del logicismo giuridico; da quest'altra parte, abbiamo l'anti-logicismo. Queste critiche che sono state fatte, sono dovute, in parte, al clima neoidealistico che rimanda a Croce; il neoidealismo era piuttosto ostile alla logica. Calogero, allievo di Croce, aveva ereditato questa antipatia per la logica, sebbene egli stesso sia stato un attentissimo studioso della logica aristotelica ed antica. Egli si laureò prima in filosofia e poi, in giurisprudenza e scrisse un libro che ancora oggi è di una certa importanza, 'la logica del giudice e il suo controllo in Cassazione'. Ma tornando alle critiche, presentiamole: (1) La struttura sillogistica è artificiale ed artificiosa, nella realtà, non la troviamo. (2) Il procedimento attraverso il quale il giudice arriva alla sua conclusione, non ha niente a che fare con la logica. (3) Il procedimento del giudice non è logico perché non ha nulla di cogente; il diritto è sempre opinabile e provvisorio. Spiegazione delle critiche. (1)La struttura della sentenza è artificiosa, non esiste. La stessa struttura logica nella realtà non c'è, è solo un'invenzione per convincerci. Replica. La verità è che, noi dobbiamo, ancora una volta, distinguere fra il ragionamento quale è a livello testuale ed il suo significato implicito. Quando si dice che la sentenza ha una struttura logica, s'intende dire che questa struttura è implicita, e può essere ricostruita dalla logica in forma completa. Questo, in effetti, la Cassazione l'aveva riconosciuto ( rimando ad argomenti ordinari e standard). Per cui, la prima è obiezione non è rilevante, non lascia il segno. (2)La seconda obiezione è dovuta a Calogero. Egli sosteneva che il procedimento del giudice non 63 Alessandra Lumaca - Appunti di Metodologia della scienza giuridica, Prof. Carcaterra ha niente di logico. Si dice che il giudice faccia un sillogismo di questo genere, ma questo è un sillogismo di una banalità tale che potrebbe essere fatto da chiunque, non ci sarebbe bisogno di creare una magistratura. Quindi, non è questo che fa il magistrato; il magistrato intuisce una soluzione e poi, va a ricerca delle premesse ed in questa ricerca delle premesse, la logica non c'entra nulla. Replica. Il sillogismo in sé è una banalità, quello però che non è banale sono le catene di sillogismi (rimando all'esempio della rapina in banca). Dunque, non è vero che quando si fa logica si fanno cose banali. Per quanto concerne il compito che Calogero attribuisce al giudice, forse questo è più propriamente il compito dell'avvocato; ma ipotizzando che il giudice, alcune volte, compia queste operazioni, come farebbe a cercare le premesse senza utilizzare la logica? Dove andrebbe a cercarle? In sintesi, Calogero, sfortunatamente per lui, in questo caso, prende un granchio. (3)Il procedimento del giurista è un procedimento mai definitivo, non come la matematica. Replica. E' vero, nel diritto non c'è il rigore della matematica, ossia i ragionamenti del giudice o dei giuristi non sono ragionamenti assolutamente certi. Ma dire che un ragionamento non è assolutamente certo, non vuol dire che non si serva della logica, quello che lo rende incerto, sono solo le premesse. Dunque, il fatto che il procedimento giuridico non sia cogente, non significa che sia privo di logica. Questa è un'osservazione che può essere fatta solo da una persona che non conosce approfonditamente il diritto. Queste ipotesi seppur confutabili, non solo completamente prive di valore. Ed ora nel dire quali sono le caratteristiche e nell'integrare la struttura del sillogismo di Beccaria, noi le terremo presenti. Il sillogismo giudiziario : 1)ha una struttura logica che, però, non è visibile a livello del testo della sentenza. 2)ha sì una struttura logica ,ma in realtà non così semplice come l'aveva presentata Beccaria. Prima di arrivare all'ultimo anello di una serie di sillogismi, c'è tutto un processo ermeneutico; il momento di affermazione della norma dipende da una serie di premesse ed il fatto che venga asserito, dipende da una serie di premesse che testimoniano il fatto stesso. In realtà, la sentenza è un polisillogismo, una catena di sillogismi che culminano, probabilmente, in ultima istanza, in un sillogismo applicativo. Tutti gli A sono B PR1 xèA xèB Naturalmente, tutte queste catene di sillogismi non solo assolutamente certe e, da ciò, deriva il fatto che il carattere della sentenza non è apodittico, ma soltanto plausibile. E così, abbiamo concluso il Corso di metodologia della scienza giuridica. PR 64