Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica NOVI NUOTO Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto in merito dal Codice Civile articolo 36 e seguenti, nonchè nel rispetto della legislazione in materia di organizzazioni senza scopo di lucro e nel rispetto della normativa organica del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.), è costituita, con sede in Novi Ligure, attualmente in via Rosselli n. 2 una associazione sportiva denominata " ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOVI NUOTO " siglabile ove del caso " A.S.D. Novi Nuoto" ed operante nel settore del nuoto e delle altre attività acquatiche e subacquee. L'indirizzo della sede sociale potrà essere variato purchè con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, pur sempre restando nell'ambito del Comune di Novi Ligure. L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altre associazioni-a potrà affiliarsi ad Enti di promozione del nuoto, agli organismi aderenti al CONI, alle Federazioni ad esso aderenti ed alle leghe sportive e simili. Articolo 2 L'associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi a solidaristici per 1'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa persegue, pertanto, finalità di solidarietà ed educazione sociale mediante lo svolgimento delle attività di cui sopra e di quelle ad esse connesse, non ha alcun fine di lucro, non distribuisce durante tutta la vita dell'associazione nè direttamente, nè indirettamente gli eventuali utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o i capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuati a favore di ONLUS che possano far parte dell'associazione. Articolo 3 L'associazione ha per oggetto di: a) promuovere e sviluppare attraverso il nuoto ogni attività diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari b) promuovere e sviluppare 1'attività dilettantistica del nuoto e di tutti gli sport da esso derivati o connessi quali ad esempio i tuffi, 1'attività subacquea, la pallanuoto ed altri anche tramite l’ attività didattica sia per 1'avviamento che per la specializzazione e 1'agonistica. c) effettuare interventi per la sensibilizzazione della cittadinanza a degli enti alla mancanza di adeguate ed indispensabili strutture, nonché al migliore utilizzo di quelle esistenti d) gestire impianti propri o di terzi, adibiti a piscina ed eventuali palestre o altre strutture annesse e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare concorsi, manifestazioni ed altre iniziative sportive e/o culturali connesse con 1'attività natatoria f) indire corsi di avviamento al nuoto od alle altre attività ad esso assimilabili, attività motoria a di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi. L'associazione potrà inoltre: a) attivare a sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico e attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive b) allestire a gestire bar, tavole calde e fredde, punti di ristoro collegati agli impianti gestiti od alle manifestazioni curate c) allestire e gestire eventuali altre attività connesse agli impianti (negozi sportivi, impianti ricarica bombole, organizzazione viaggi specializzati ecc.) d) favorire lo sviluppo turistico di Novi e del Novese mediante 1'organizzazione di competizioni natatorie e/o connesse al nuoto in genere ed in specie. Articolo 4 I soci si distinguono in: Soci ordinari, soci ordinari atleti, soci ordinari genitori di minori atleti, Soci sostenitori, Soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto ed infine soci onorari senza diritto di voto ed esonerati dal pagamento della quota annuale. Sono soci ordinari senza distinzione di sesso razza, religione e/o nazionalità tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta a la loro domanda sia stata accettata dall'Organo Amministrativo Sono soci ordinari atleti tutti coloro che con la loro partecipazione all'attività agonistica contribuiscono a difendere i colori sociali e sono iscritti, tramite 1'associazione alle Federazioni Sportive con rilascio di relativa tessera federale Sono soci genitori di minori atleti tutti coloro che abbiano i loro figli minori iscritti nei corsi tecnico pratici organizzati dall'associazione e/o tesserati per l'associazione nelle varie discipline sportive La domanda di ammissione va presentata per iscritto all’ Organo Amministrativo indicando 1e proprie generalità, i propri interessi e/o 1e proprie capacità atletiche, nonchè l'accettazione incondizionata del presente statuto In caso di diniego 1'aspirante socio può fare ricorso all`assemblea che giudicherà inappellabilmente previo parere non vincolante dei probiviri E'diritto di ogni socio opporsi all'ammissione di un socio da parte del Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla stessa mediante ricorso scritto e motivato, inviato al collegio dei Probiviri i quali, istruita la pratica la sottoporranno al giudizio insindacabile dell’assemblea dei soci da convocarsi dal consiglio di amministrazione non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci,benemeriti coloro che sono stati riconosciuti tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione per avere contribuito con particolari benefici morali e materiali al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione. Sono soci onorari coloro che tali saranno riconosciuti dall'Assemblea dei soci. su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione. I Soci hanno diritto: 1) a difendere in competizioni ufficiali i colori sociali qualora inseriti nelle squadre con le quali 1'Associazione partecipa alle attività dilettantistiche nelle varie discipline sportive 2) a fruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione 3) alle eventuali pubblicazioni curate e/o edite dall'Associazione 4) a frequentare i locali dell'Associazione 3) a fruire di eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione. La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità di oltre un'annualità di quota o per indegnità dichiarata dal1'Assemblea dei Soci, previo deferimento al giudizio della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Collegio dei Probiviri e previo contraddittorio del socio a cui carico viene esperito il provvedimento. Articolo 5 Sono Organi dell'Associazione: a) 1'Assemblea dei Soci b) il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti e) il Collegio dei Probiviri Articolo 6 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta 1'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se dissenzienti. L'assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti i soci aventi diritto al voto purchè in regola con la quota associativa Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio o da terzi; ciascun socio non potrà essere portatore di più di quattro deleghe Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento dal vice presidente o, in mancanza di quest'ultimo da uno dei soci eletti dall'Assemblea L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 novembre per le decisioni di sua competenza Essa delibera sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno successivo, sul programma di attività, sulle linee d'azione dell'Associazione a su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei soci sulla nomina delle cariche sociali i cui candidati dovranno essere presentati dal Consiglio sia per acclamazione che per scrutinio segreto secondo le decisioni dell'assemblea medesima a su quant'altro ad esso riservato dalla legge o dal presente statuto Le Assemblee vengono indette dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato all'indirizzo dei soci quale risultante dal libro soci L'avviso potrà a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo essere anche pubblicato su giornali a tiratura nazionale e/o locale nonchè affisso a mezzo manifesti murali almeno quindici giorni prima della data fissata. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con 1a maggioranza dei voti dei presenti mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione 1'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti a le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei voti dei partecipanti alla medesima Delle riunioni dell'assemblea ordinaria deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario L'Assemblea straordinaria è convocata: a) dal Presidente quando ne ravvisi 1a necessità b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio o di almeno un terzo dei soci: il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data,l'ora e l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno la mètà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione,da indirsi un'ora dopo l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi per la validità pertanto dell'assemblea straordinaria per le modifiche statutarie occorre la presenza di tanti soci quanti necessari a formare la detta maggioranza. Articolo 7 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre sino ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, la quale prima della nomina determinerà pure il numero dei componenti il Consiglio medesimo. I membri restano in carica due anni a sono rieleggibili. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio qualora non vi abbia già provveduto 1'assemblea in sede di nomina elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Il Consiglio su deliberazione unanime dello stesso potrà nominare uno o più soci forniti di specifiche competenze a comporre il Comitato Esecutivo con funzioni consultive al Consiglio I1 Consiglio si raduna di norma due volte al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri the risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti sono sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni seguono immediatamente i membri eletti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione mezz'ora dopo 1'ora stabilita per la prima convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri purchè superiore ad un terzo degli stessi Le deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, di chi ne fa le veci I1 Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito delle linee d'azione deliberate dall'assemblea ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservato, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta,inoltre, al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, 1'ammissione di nuovi soci, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta. Le riunioni del consiglio sono pubbliche. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Articolo 8 Il Presidente è eletto, a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione, salvo non vi abbia provveduto 1'assemblea in sede di nomina del consiglio. La carica è gratuita. In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal vice Presidente e: in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio a l'uso della firma sociale ed il potere di compimento di tutti gli atti di Ordinaria Amministrazione rientranti nell'ambito delle deliberazioni prese dall'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e 1'Assemblea dei soci. Articolo 9 Il Segretario assiste il Presidente, redige i verbali delle relative riunioni: assicura 1'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. Articolo 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di esaminare almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta ne ravvisino la necessità la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Articolo 11 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti a votazione segreta ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto a di dirimere eventuali controversie tra singoli soci o tra questi e l'Organo Amministrativo, salvo quelle per legge non componibili al Collegio dei Probiviri, poi, sono sottoposte tutte le materia allo stesso riservate dal presente statuto I membri del Collegio sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Articolo 12 I proventi con i quali 1'Associazione provvede alla propria attività sono: 1) quote sociali quali annualmente stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione 2) contributi di enti pubblici quali regioni, provincie, comuni, federazioni sportive, Comitato Olimpico Nazionale o privati. 3)entrate varie 4) eventuali utili e/o avanzi di gestione relativi a precedenti esercizi. Articolo 13 L'anno sociale ed il relativo esercizio decorre dal primo ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio sociale verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell'anno in corso e quello preventivo per il successivo esercizio da presentare entrambi all'approvazione dell'assemblea dei soci da convocarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Articolo 14 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso esclusivamente dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria e con le modalità di cui all'articolo 6 del presente statuto. In tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute a scelta dell'assemblea in favore di ONLUS per essere destinate ad opere di valorizzazione dello sport dilettantistico, il tutto sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, sono devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede. Articolo 15 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme di legge, i regolamenti della Federazione Italiana del nuoto e delle eventuali altre Federazioni cui aderisca l'Associazione, il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 40 ed il codice civile. L’Associazione si uniformerà inoltre alle norme e alle direttive del CONI.