fondazione Villa Sacro Cuore - coniugi Preyer

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA E
FONDAZIONE “VILLA
SACRO
CUORE
–
CONIUGI
PREYER” –
ONLUS
PER
L’ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI
LAUREA IN INFERMIERISTICA
In attuazione della deliberazione n. …….. del ………………………. – esecutiva per l’art. 18, comma
9, della L.R. n. 33/2009;
TRA
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema (di seguito denominata Soggetto Promotore), con
sede in Via Ugo Dossena n. 2, 26013 Crema (CR) (C.F. e P.Iva n. 01629350198 ), rappresentata dal
Direttore Generale Dr. Luigi Ablondi.
E
La Fondazione “Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer” Onlus (di seguito denominata Soggetto Ospitante) con sede in Via Preyer, 20, Casalmorano - cap 26020 (Cr) (P.Iva 00814670196 - Cod. Fiscale
83001090196), rappresentata dal Presidente Sig. Galli Virgilio.
PREMESSO CHE
•
l’ASST di Crema è sede accreditata del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli
Studi di Milano, in esecuzione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 01/03/2012 dall’ex Azienda
Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema e successivamente autorizzato dalla Regione
Lombardia con nota del 19/09/2012, prot. N.H1.2012.0027067;
•
la convenzione attuativa di durata triennale per il funzionamento del CdL in Infermieristica con
l’Università degli Studi di Milano, è stata rinnovata, per il triennio A.A.2015/2016 –
A.A.2017/2018, con deliberazione n. 368 del 3 dicembre 2015;
•
l’ordinamento didattico del corso in argomento prevede l’effettuazione di tirocinio pratico
(attività professionalizzante) presso servizi di medicina generale, servizi di assistenza
geriatrica/cure sub acute e servizi di assistenza domiciliare;
•
nel su indicato Protocollo d’Intesa e nel successivo atto di rinnovo convenzionale, all’art. 2 è
espressamente previsto che le Istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell’attività di
formazione in oggetto, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali qualora non a
gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;
•
il presente accordo con la Fondazione “Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer” Onlus costituisce
atto applicativo dell’art. 2 del Protocollo d’Intesa;
1
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1) La Fondazione “Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer” Onlus, Soggetto Ospitante, che accoglie
gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica con sede presso l’ASST di Crema ai fini
dell’espletamento
dell’attività
di
tirocinio
pratico
(attività
professionalizzante)
prevista
dall’ordinamento didattico, mette a disposizione attrezzature, servizi e personale facenti capo alle sue
strutture.
Art. 2) La durata, il periodo di svolgimento e le modalità di tirocinio saranno concordati tra il
Dirigente di Sezione del Corso di Laurea e il Direttore della Struttura interessata del Soggetto
Ospitante.
Gli studenti sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento
dei dati personali, cui vengano a conoscenza durante il periodo di formazione presso l’Istituzione
sanitaria, secondo quanto previsto dal lgs n. 196/2003.
Art. 3) Il tirocinio, previsto per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica si svolge,
presso le strutture del Soggetto Ospitante, sotto la responsabilità di personale infermieristico. Le
funzioni di assistenza al tirocinio sono svolte dal personale infermieristico nell’ambito dell’orario di
servizio. Ove previsto, unitamente alle attività di tirocinio, tale personale concorre alla formulazione
del giudizio sul tirocinio degli studenti. La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita
in ottemperanza agli standard indicati dal Protocollo Regione/Università relativamente al rapporto
studenti/assistenti al tirocinio.
Art. 4) Qualora richiesto, il personale del Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti didattici,
scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Legale Rappresentante, può partecipare
al bando dell’Università degli Studi di Milano, per gli incarichi di docenza al Corso di Laurea in
Infermieristica - Sezione di Corso ASST di Crema. Al personale con incarico di docenza nei corsi
integrati dell’ordinamento del Corso di Laurea, sono dovuti, da parte del Soggetto Promotore, i
compensi relativi nell’entità prevista dalle disposizioni in materia.
Art. 5) La presente convenzione non comporta alcun onere per l’ASST di Crema in conseguenza
dell’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.
L’Università degli Studi di Milano, così come previsto dall’art. 8.2 della convenzione siglata con il
soggetto Promotore, garantisce agli studenti “idonee coperture assicurative contro gli infortuni in
termini analoghi a quanto previsto dal d.p.r. 30.6.1965 n.1124 e la copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi.”
Art. 6) Le parti danno atto che ai sensi delle leggi vigenti, il tirocinio non potrà comportare – in
nessun caso – l’insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente ed
il Soggetto Ospitante.
2
Art. 7) Il Soggetto Ospitante, ai sensi del D. Lgs 81/2008, garantisce le misure generali e specifiche
per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la
legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore
di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso dell’Azienda medesima.
L’ASST di Crema, in ottemperanza all’art. 8.5 della convenzione siglata con l’Università degli Studi
di Milano, certifica, per ciascun studente inviato per il tirocinio presso il Soggetto Ospitante, l’idoneità
specifica prevista dal D.Lgs 81/2008 inerente al Corso di Laurea, nonché, ai sensi della nota trasmessa
dalla Divisione Affari Legali dell’Università degli Studi di Milano del 26 settembre 2014 - prot.
0022588 – “l’informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi degli artt.
36 e 37 del medesimo D.lgs, stante l’equiparazione dello studente al lavoratore
Art. 8) La presente convenzione ha la durata di anni accademici tre a decorrere dall’anno accademico
2015/2016; la presente potrà essere rinnovata - per eguale periodo - previo accordo scritto delle parti.
E’ facoltà delle parti recedere dalla convenzione con preavviso scritto da notificarsi con almeno 60
giorni di preavviso.
Art. 9) Per qualunque controversia derivante dal presente atto, è eletto Foro giudiziario esclusivo
quello di Cremona.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. L’imposta di bollo, ai sensi dell’art.
2 tabella allegata al DPR 26/10/72 n. 642, è a carico dell’ASST di Crema.
Letto, confermato e sottoscritto
per l’ASST di Crema
per la Fondazione “Villa Sacro Cuore – Coniugi
Preyer” Onlus
Il Direttore Generale
Il Presidente
Dr. Luigi Ablondi
Sig. Virgilio Galli
3