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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 maggio 2010 (*)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura
combinata – Capitolo 84, nota 5, B – Adattatore contenente un chip di
memoria e destinato al collegamento fra una macchina programmatrice
automatica e i moduli elettronici da programmare – Voci 8471, 8473 e
8536»
Nel procedimento C-370/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con
decisione 10 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2008,
nella causa
Data I/O GmbH
contro
Hauptzollamt Hannover, già Bundesfinanzdirektion Südost,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra
P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15
ottobre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Data I/O GmbH, dall’avv. A. Linscheid, Rechtsanwältin;
– per lo Hauptzollamt Hannover, ex Bundesfinanzdirektion Südost, dal sig.
J. Winterfeld, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Bouyon e dal
sig. B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nota 5,
B, del capitolo 84 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»),
contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio
1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal
regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L
327, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Data
I/O GmbH (in prosieguo: la «Data I/O») e lo Hauptzollamt Hannover
(autorità doganale di Hannover), ex Bundesfinanzdirektion Südost, in
merito alla classificazione doganale di un adattatore contenente un chip di
memoria e destinato al collegamento fra una macchina programmatrice
automatica e i moduli elettronici da programmare.
Contesto normativo
La NC
3 La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14
giugno 1983, e il suo protocollo di emendamento, di data 24 giugno 1986,
sono stati approvati a nome della Comunità economica europea dalla
decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 La NC, introdotta dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul SA, di cui
riprende le voci e sottovoci a sei cifre. L’allegato I di tale regolamento
viene aggiornato dalla Commissione delle Comunità europee una volta
all’anno. Con il regolamento n. 1810/2004 quest’ultima ha adottato una
versione completa della NC, applicabile a partire dal 1° gennaio 2005.
5 La parte prima della
tale parte, al titolo
«[r]egole generali
«regole generali»),
NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In
I, dedicato alle regole generali, la Sezione A, intitolata
per l’interpretazione della [NC]» (in prosieguo: le
enuncia quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle
seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare
come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è
determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note
premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che
seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione
una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la
classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più
generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a
una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto
misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente degli
oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati
per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare,
rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente
specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione
più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti
dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in
assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui
classificazione non può essere effettuata in applicazione della
regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa
determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce
agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la
classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di
numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere
validamente prese in considerazione.
(...)».
6 La seconda parte della NC contiene una sezione XVI, preceduta da note così
formulate:
«(...)
2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e della nota
1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli
oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da
classificare conformemente alle regole seguenti:
a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei
capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473,
8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro
rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono
destinate;
(...)
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie
diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo,
nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse,
alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della
funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite
da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti,
dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per
assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa
in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l’insieme è da
classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l’applicazione delle note che precedono, il termine “macchine”
comprende le macchine, apparecchi, dispositivi e materiali diversi
citati nelle voci dei capitoli 84 o 85».
7 All’interno della sezione XVI si trova il capitolo 84, il quale riguarda, in
particolare, i reattori nucleari, le caldaie, le macchine, gli apparecchi e
congegni meccanici nonché le parti di queste macchine o apparecchi.
8 La nota 5 del capitolo 84 della NC così recita:
«(…)
B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono
presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile
di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E
appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema
completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti
requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un
sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b)
essere collegabile all’unità centrale di elaborazione,
direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
sia
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma − codici o
segnali − utilizzabil[e] dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione,
presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
(...)
E.
Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa
dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina
automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in
collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce
corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
9 Le voci e sottovoci del capitolo 84 della NC pertinenti ai fini della causa
principale sono le seguenti:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro
unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di
informazioni su supporto in forma codificata e macchine per
l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese
altrove:
(...)
8473 Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili)
riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle
macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:
(...)
8473 30 − Parti ed accessori di macchine della voce 8471:
8473 30 10 − − Assiemaggi elettronici
(...)
8473 30 90 − − Altri».
10 La sezione XVI della seconda parte della NC comprende altresì il capitolo 85
intitolato: macchine, apparecchi, materiale elettrico e loro parti;
apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di
registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e
parti ed accessori di questi apparecchi. Tale capitolo 85 contiene tra l’altro
le seguenti voci e sottovoci:
«8536 Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la
diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici
(per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di
sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente,
portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o
uguale a 1 000 V:
(...)
8536 90 - altri apparecchi:
(…)
8536 90 85 - - altri».
11 All’epoca dei fatti della causa principale, l’aliquota dei dazi doganali
all’importazione applicabile ai prodotti classificati alla sottovoce 8536 90
85 era del 2,3%, laddove gli apparecchi di cui alla sottovoce 8471 e 8473
beneficiavano dell’esenzione dai dazi.
Le note esplicative del SA
12 Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale
delle dogane, approva, alle condizioni stabilite dall’art. 8 della convenzione
internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione
delle merci, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal
comitato del SA.
13 Le note esplicative del SA, relative alla voce 8471, sono formulate nei
termini seguenti:
«I.– Macchine automatiche per il trattamento dell’informazione e loro
unità
Il trattamento dell’informazione consiste nel mettere in opera dati di ogni
specie, secondo diversi processi logici prestabiliti, per uno o più fini
determinati».
(...)
D.– Unità presentate isolatamente
Questa voce comprende anche le diverse unità costitutive dei sistemi di
trattamento dell’informazione presentati separatamente. Esse possono
presentarsi sotto forma di apparecchi posti in un contenitore distinto o
sotto forma di unità senza contenitore distinto, concepite per essere
inserite in un apparecchio (ad esempio nel circuito principale di un’unità
centrale di elaborazione). (…)
(...)
Un apparecchio può essere classificato nella presente voce come unità per
un sistema automatico di trattamento dell’informazione solo se:
1º) esercita una funzione di elaborazione dell’informazione;
2º) risponde ai requisiti posti dalla nota 5 B), del presente capitolo,
compresi quelli di cui al paragrafo introduttivo di tale nota; e
3º) non è escluso dalle disposizioni di cui alla nota 5 E) dello stesso
capitolo.
(...)
Indipendentemente dalle unità centrali di trattamento e d[a]lle unità di
entrata o di uscita, si possono citare come esempi di altre unità: (...)
4) Le unità di controllo o di adattamento come quelle destinate a compiere
l’interconnessione dell’unità centrale con le altre macchine numeriche
per il trattamento dell’informazione o con gruppi di unità di entrata o
di uscita che possono comprendere mensole di visualizzazione,
terminali lontani, ecc.
(…) Appartengono ugualmente a questa categoria le unità dette adattatori
di canali, che servono a collegare tra loro [due] sistemi numerici (due
reti locali, ad esempio).
(...)
II. – Lettori magnetici o ottici, macchine per disporre le informazioni su
supporto sotto forma codificata e macchine per il trattamento di
queste informazioni, non nominate né comprese altrove.
(...)
B. – Macchine per mettere l’informazione su supporto in forma codificata
(...)
4) Le macchine per l’introduzione di programmi fissi nei circuiti integrati
(programmatori). Le macchine suddette debbono trasferire in forma
codificata le informazioni contenute nella memoria interna [del
programmatore] verso i circuiti integrati da programmare. I
programmatori stampano per fusioni l’informazione su uno o più
circuiti integrati secondo diverse tecniche adatte ai tipi di circuiti
integrati programmabili che utilizzano.
Taluni programmatori presentano una caratteristica complementare
che permette all’utilizzatore di verificare per simulazione il risultato
della programmazione prima di registrare materialmente il
programma sul circuito integrato.
(...)
Parti e accessori
Con riserva delle disposizioni generali relative alla classificazione di parti
(…), le parti e accessori delle macchine compresi in questa voce sono da
classificare nella voce 8473».
14 Le note esplicative relative alla voce 8473 del SA, dedicata alle parti ed
accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come
destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi
delle voci da 8469 a 8472, sono formulate nel modo seguente:
«(...)
Con riserva delle disposizioni [generali] relative alla classificazione delle
parti (veggansi le considerazioni generali della sezione), questa voce
comprende le parti ed accessori destinati esclusivamente o principalmente
alle macchine delle voci dal n. 8469 al n. 8472.
Gli accessori di questa voce possono consistere sia in organi di
attrezzatura intercambiabili che rendono le macchine atte a un particolare
lavoro, sia in meccanismi che conferiscono loro delle possibilità
supplementari, sia ancora in dispositivi di natura tale da assicurare un
servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina.
Sono particolarmente compresi in questa voce:
(...)
9) i moduli di memoria elettronica [i moduli SIMM (moduli di memoria ad
un vettore di connessioni) e i moduli DIMM (p. es. moduli di memoria
a due vettori di connessione)] riconoscibili come esclusivamente o
principalmente destinati a delle macchine automatiche per
l’elaborazione dell’informazione non costituite da componenti discreti,
come richiesto dalla nota 5 B), [lett.] c), del capitolo 85, e aventi
funzione propria.
(…)».
15 Le note esplicative relative al capitolo 85 del SA, la cui la parte A, intitolata
«Portata generale e struttura del capitolo», rientra tra le considerazioni
generali, così recitano:
«Questo capitolo comprende l’insieme delle macchine ed apparecchi
elettrici e le loro parti, ad eccezione:
a) delle macchine ed apparecchi della natura di quelli previsti dal capitolo
84 dove sono da classificare anche se elettrici (…)».
16 Le note esplicative relative alla voce 8536 del SA, riguardanti gli apparecchi
per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione,
l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio
interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di
sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di
giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V, così dispongono:
«(...)
Questa voce comprende l’apparecchiatura elettrica costruita per una
tensione non superiore a 1 000 volt ed essenzialmente utilizzata nelle
abitazioni o nelle installazioni industriali. Questi apparecchi rientrano per
contro alla voce 8535 se costruiti per una tensione superiore a 1 000 volt.
Appartengono segnatamente a questa voce:
(...)
III. – Apparecchi per la diramazione, il collegamento o l’allacciamento
Questa apparecchiatura è utilizzata per congiungere tra loro diverse parti
di un circuito elettrico. Essa comprende segnatamente:
A) Le spine e prese di corrente, che servono a collegare ad un impianto
generalmente fisso un apparecchio o un elemento di installazione
mobile (...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
17 Nel corso del mese di luglio dell’anno 2005, la Data I/O chiedeva alla
Bundesfinanzdirektion Südost un parere vincolante di classificazione
doganale per un «adattatore per strumenti di programmazione PA T009»
che intendeva importare dagli Stati Uniti.
18 Dalla decisione di rinvio emerge che l’adattatore di cui trattasi permette di
programmare moduli di memoria e circuiti logici. Esso realizza un
collegamento tra il programmatore e i moduli elettronici da programmare,
rendendo possibile il trasferimento delle informazioni dalla macchina
programmatrice a tali moduli, i quali hanno forme e contatti elettrici
differenti e non possono essere collegati direttamente al programmatore.
Tale adattatore consiste in un circuito stampato, su cui sono montati
condensatori discreti, avente la forma di scheda di estensione, su cui sono
assemblati quattro zoccoli con linguette di contatto integrate. Esso
contiene inoltre un chip di memoria posto sulla scheda di adattamento che
memorizza il processo di programmazione registrando i progressi nel
lavoro e per il cui tramite tale processo può essere richiamato.
19 Il parere vincolante di classificazione doganale emesso il 27 luglio 2005
classificava il prodotto nella sottovoce 8536 90 85 della NC. Il ricorso
proposto dalla Data I/O contro tale parere, successivamente al rigetto del
reclamo che aveva presentato contro il medesimo, reclamo diretto ad
ottenere la classificazione del prodotto alla voce 8471 della NC o, in
subordine alla voce 8473 di tale nomenclatura, veniva respinto con
sentenza del Finanzgericht München.
20 Il giudice del rinvio, dinanzi al quale la Data I/O ha proposto un ricorso in
«Revision» contro tale sentenza, si domanda se, in considerazione della
normativa applicabile, l’adattatore non andrebbe piuttosto classificato alla
voce 8471 della NC.
21 Ciò premesso, il Bundesfinanzhof decideva di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nota 5, B, del capitolo 84 della [NC] sia da interpretare nel
senso che consente la classificazione alla voce 8471 della [NC] di un
adattatore elettrico la cui funzione è realizzare il collegamento
elettrico fra una macchina programmatrice automatica e i circuiti
elettronici da programmare.
2) In caso di soluzione negativa [alla prima questione] se il citato
adattatore sia quindi da classificare alla voce 8471 della [NC] se
contiene un chip di memoria, in cui il processo di programmazione
viene memorizzato e dal quale quest’ultimo può essere richiamato».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
22 A titolo preliminare, occorre constatare che la domanda di pronuncia
pregiudiziale non precisa se la funzione di collegamento elettrico tra il
programmatore e i moduli da programmare costituisca l’unica funzione
dell’adattatore oggetto della causa principale o se la registrazione del
processo di programmazione, che può essere successivamente richiamato,
debba essere considerata come una funzione aggiuntiva e distinta da
quella di collegamento. Il fascicolo presentato alla Corte non consente
neppure di stabilire se il chip di memoria possa essere richiamato senza
che l’adattatore sia collegato al programmatore.
23 Orbene, come ha rilevato lo stesso giudice del rinvio, dalla nota 3 della
sezione XVI della NC risulta che la classificazione delle combinazioni di
macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un
solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, è
effettuata tenendo conto della funzione principale che caratterizza il
complesso. Inoltre, in forza della nota 4 della medesima sezione, quando
una macchina o una combinazione di macchine è costituita da elementi
distinti, ma che assicurano una funzione ben determinata, l’insieme è da
classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
24 A tale riguardo, si deve ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio
pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione
consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli
permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi,
piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più
che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al
riguardo. Il giudice nazionale si trova in ogni caso in una posizione
migliore per farlo. Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una soluzione
utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali,
fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (v., in particolare,
sentenza 16 luglio 2009, causa C-56/08, Pärlitigu, Racc. pag. I-6719,
punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
25 Nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio spetta a quest’ultimo, da
un lato, accertare se l’adattatore oggetto della causa principale costituisca
una combinazione di macchine o una macchina composta da più elementi
che assicurano una funzione ben determinata oppure una pluralità di
funzioni diverse, nonché, dall’altro, decidere eventualmente quale sia la
funzione principale svolta da tale adattatore per poi procedere, in base a
tale funzione, alla classificazione di detto adattatore, nel rispetto dei criteri
definiti dalla Corte.
Nel merito
26 Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il
detto giudice chiede, in sostanza, se un adattatore, come quello di cui
trattasi nella causa principale, che svolge la funzione di collegamento
elettrico tra il programmatore e i moduli da programmare nonché la
funzione di registrazione del processo di elaborazione che può essere
successivamente richiamato, costituisca un’«unità» di una macchina
automatica di elaborazione dei dati ai sensi della nota 5, B, del capitolo 84
della NC e rientri pertanto nella voce 8471 di tale nomenclatura.
27 La Data I/O sostiene che l’adattatore oggetto della causa principale serve al
collegamento tra la macchina automatica di elaborazione dell’informazione
e il modulo elettronico da programmare in modo da consentire il
trasferimento di dati da questa macchina verso detto modulo. Inoltre,
sarebbe in grado di ritrasmettere dati e di immagazzinarli per permettere
a detta macchina di eseguire l’operazione di programmazione. Quindi, tale
prodotto dovrebbe essere classificato alla voce 8471 della NC.
28 Al contrario, fondandosi sulle note esplicative del SA, la Commissione
sostiene che un prodotto può essere considerato come un’unità di una
macchina di elaborazione dell’informazione, classificata alla voce 8471
della NC, solo se svolge anche una funzione di elaborazione
dell’informazione. Poiché tale funzione manca, l’adattatore oggetto della
causa principale non rientrerebbe in tale voce. Tuttavia, atteso che tale
adattatore contiene un chip di memoria che gli permette anche di
richiamare successivamente il processo di programmazione, il giudice del
rinvio dovrebbe accertare se le funzioni di registrazione e di richiamo dei
dati integrino o meno tale funzione di elaborazione dell’informazione.
29 Anzitutto, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante della Corte,
per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo
per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di
principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel
testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v.,
segnatamente, sentenza 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc.
pag. I-6675, punto 16, e 19 febbraio 2009, causa C-376/07, Kamino
International Logistics, Racc. pag. I-1167, punto 31).
30 Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione
e, riguardo al SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un
rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci
doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza 26
ottobre 2006, causa C-250/05, Turbon International, Racc. pag. I-10531,
punto 16, e 18 giugno 2009, causa C-173/08, Kloosterboer Services,
Racc. pag. I-5347, punto 25).
31 Per quanto riguarda in particolare la voce 8471 della NC, risulta dalla nota
5, B, del capitolo 84 della NC che, con riserva della nota 5, E, dello stesso
capitolo, per essere classificato in tale voce in quanto unità di una
macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, l’apparecchio
deve soddisfare i tre requisiti cumulativi enunciati dalle lett. a)-c), di detta
nota 5, B, cioè, in primo luogo, appartenere al tipo utilizzato
esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento
dell’informazione, in secondo luogo, essere direttamente o indirettamente
collegabile all’unità centrale di elaborazione e, in terzo luogo, essere atto a
ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema.
32 Il giudice del rinvio considera appurato, sulla base dei rilievi compiuti dal
Finanzgericht München, che l’adattatore oggetto della causa principale
soddisfa i primi due requisiti summenzionati. Tale giudice rileva altresì che
esso non svolge una specifica funzione, nel senso di cui alla detta nota 5,
E, che sarebbe in grado di svolgere indipendentemente da una macchina
automatica per l’elaborazione dell’informazione. Tuttavia, tale giudice si
chiede se, per poter essere considerato come un’unità di una macchina
automatica per l’elaborazione dell’informazione, tale adattatore soddisfi il
requisito enunciato alla nota 5, B, lett. c), di detto capitolo 84, cioè
«essere att[o] a ricevere o a fornire dati in una forma − codici o segnali −
utilizzabil[e] dal sistema».
33 Occorre constatare che la NC non contiene alcuna indicazione in merito al
modo in cui si deve intendere la nozione di «[attitudine] a ricevere o a
fornire dati in una forma − codici o segnali − utilizzabil[e] dal sistema».
34 Tuttavia, dal capitolo I, parte D, della nota esplicativa del SA riguardante la
voce 8471 della NC risulta in particolare che, secondo il punto 1 dell’ottavo
comma di tale parte, un prodotto può essere considerato come un’unità di
una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e
classificato alla stessa voce solo se svolge anche «una funzione di
elaborazione dell’informazione».
35 In merito alla nozione di «elaborazione dell’informazione», da un lato, il
primo comma di detto capitolo I prevede che siffatta elaborazione consiste
nel mettere in opera dati di ogni tipo, in sequenze logiche prestabilite e ad
uno o più fini determinati. D’altro lato, alla luce dell’impianto sistematico
di detta nota esplicativa e del contesto in cui si colloca, risulta che tale
nozione deve essere intesa come implicante, in linea di principio, lo
sfruttamento dei dati, come la registrazione, la modifica, la conservazione,
la conversione o l’edizione di essi.
36 Ne consegue che l’adattatore oggetto della causa principale, una delle cui
funzioni consiste nel registrare e nel conservare dati attraverso un chip di
memoria, soddisfa il requisito enunciato alla nota 5, B, lett. c), del capitolo
84 della NC, in quanto effettua un’elaborazione dell’informazione.
37 Nel caso in cui il giudice del rinvio, effettuando la verifica indicata al punto
25 della presente sentenza, giungesse alla conclusione che la funzione di
registrazione costituisce la funzione principale di un adattatore come
quello di cui trattasi nella controversia dinanzi ad esso pendente,
occorrerebbe allora ritenere che deve essere classificato alla voce 8471
della NC in quanto «unità» di macchine automatiche per l’elaborazione
dell’informazione.
38 In caso contrario, spetterebbe al giudice del rinvio stabilire se lo stesso
adattatore può essere considerato come una «parte» o un «accessorio» di
una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ed essere
classificato alla voce 8473 della NC, come sostiene in subordine la Data
I/O, oppure come un «apparecchio per il collegamento dei circuiti elettrici»
ed essere classificato alla voce 8536 della stessa nomenclatura, come
ipotizzano lo Hauptzollamt Hannover e la Commissione.
39 Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre precisare le
condizioni in presenza delle quali un prodotto può essere classificato nelle
due voci in esame.
40 Inoltre si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il
termine «parte», in base alla voce 8473 della NC, implica la presenza di
un insieme per il cui funzionamento questa è indispensabile (sentenza
Kloosterboer Services, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
41 D’altronde, per quanto riguarda il termine «accessorio», risulta dalle note
esplicative del SA con riferimento alla voce 8473 che «[g]li accessori di
questa voce, possono consistere sia in organi di attrezzatura
intercambiabili che rendono le macchine atte a un particolare lavoro, sia in
meccanismi che conferiscono loro delle possibilità supplementari, sia
ancora in dispositivi di natura tale da assicurare un servizio particolare in
relazione alla funzione principale della macchina». Tale nota riguarda,
segnatamente, «i moduli di memoria elettronici (…) riconoscibili come
esclusivamente o principalmente destinati a delle macchine automatiche
per l’elaborazione dell’informazione non costituite da componenti discreti».
42 È compito del giudice del rinvio stabilire se l’adattatore di cui trattasi nella
causa principale sia indispensabile al funzionamento della macchina
programmatrice o se costituisca un organo di attrezzatura che rende la
macchina atta a un particolare lavoro o un dispositivo tale da assicurare
un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina.
43 Solo nel caso in cui il detto adattatore non possa essere classificato né alla
voce 8471 né alla voce 8473 della NC occorrerebbe considerarlo come un
«apparecchio per il collegamento dei circuiti elettrici», rientrante pertanto
nella voce 8536 di tale nomenclatura, la cui formulazione si riferisce, in
particolare, agli «apparecchi per la diramazione, l’allacciamento o il
collegamento dei circuiti elettrici».
44 Infatti, risulta dalle note esplicative del SA relative al capitolo 85 della NC
che, ai sensi della parte A, primo comma, delle medesime, tale capitolo
«comprende l’insieme delle macchine ed apparecchi elettrici, nonché le
loro parti, ad eccezione (…) delle macchine ed apparecchi della natura di
quelli previsti dal capitolo 84, dove sono da classificare anche se elettrici».
Pertanto, l’adattatore di cui trattasi nella causa principale può essere
classificato alla voce 8536 di tale nomenclatura solo se non rientra nelle
voci 8471 e 8473 di quest’ultima.
45 Alla luce delle osservazioni che precedono, occorre risolvere le questioni
poste dichiarando che un adattatore come quello oggetto della causa
principale, che svolge la funzione di collegamento elettrico tra il
programmatore e i moduli da programmare nonché la funzione di
registrazione del processo di programmazione che può essere
successivamente richiamato, soddisfa il requisito di cui alla nota 5 B, lett.
c), del capitolo 84 della NC e deve essere classificato alla voce 8471 di
tale nomenclatura come «unità» di una macchina automatica per
l’elaborazione dell’informazione, purché la sua funzione principale consista
nell’effettuare un’elaborazione dell’informazione. Nel caso in cui tale
funzione manchi, siffatto adattatore deve essere classificato alla voce
8473 della nomenclatura in parola come «parte» o «accessorio» di una
macchina qualora sia, rispettivamente, indispensabile al funzionamento di
quest’ultima o costituisca un organo di attrezzatura che rende la macchina
atta a un particolare lavoro, o un meccanismo di natura tale da assicurare
un servizio particolare in relazione alla funzione principale di detta
macchina. Tale circostanza dovrà essere verificata dal giudice del rinvio.
Se tale adattatore non può essere classificato in alcuna delle due voci
doganali summenzionate, dovrebbe allora essere considerato come un
«apparecchio per il collegamento dei circuiti elettrici», rientrante quindi
nella voce 8536 della NC.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
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