PARERE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2002 nel quadro

IT
C 112/2
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
9.5.2002
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2002
nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio relativa al materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione
Apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini
(2002/C 112/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
I. Introduzione
1. Il presente parere si basa sulla direttiva 73/23/CEE del
Consiglio (1) relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva
«bassa tensione»). Esso si riferisce all'applicazione degli articoli 1, 2, 5 e 9 della medesima direttiva.
2. Il presente parere concerne i problemi evidenziati in relazione agli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai
bambini (2).
3. Dal 1999 gli Stati membri hanno ufficialmente notificato
alla Commissione l'adozione di più di 20 misure restrittive
dell'immissione in commercio di apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini ai sensi della procedura
di salvaguardia prevista dalla direttiva «bassa tensione». Gli
apparecchi di illuminazione oggetto di tali misure in generale hanno una tensione nominale superiore ai 24 V. Il
presente parere intende chiarire l'applicazione a questi prodotti della direttiva «bassa tensione» in riferimento al rischio di scosse elettriche.
4. Il problema della qualificazione di un apparecchio di illuminazione come «destinato ai bambini» dipende da una
valutazione caso per caso che tenga conto delle caratteristiche specifiche del prodotto interessato.
II. Valutazione della sicurezza degli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini nel contesto della
direttiva «bassa tensione»
5. Per gli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini le configurazioni di fornitura dell'elettricità da prendere in esame sono sostanzialmente due:
(1) GU L 77 del 26.3.1973, modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU
L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
(2) La norma europea EN 60598-20 «Apparecchi di illuminazione —
Parte 2-10: Prescrizioni particolari — Apparecchi di illuminazione
mobili destinati ai bambini» definisce un apparecchio di illuminazione destinato ai bambini come: «Un apparecchio d'illuminazione
che nell'uso normale può essere spostato da un luogo all'altro, pur
restando collegato alla rete di fornitura dell'elettriocità, e che è
costruito in modo da rappresentare una figura, una persona o un
animale che per il disegno e i materiali utilizzati puè essere trattato
dai bambini come un giocattolo». Esempi di tali apparecchi di illuminazione sono le luci notturne che utilizzano lampade ad incandescenza, nonché le riproduzione di persone, animali, edifici, auto o
treni con lampade ad incandescenza interne od esterne. La presente
definizione è attualmente oggetto di una revisione nel quadro del
processo di normalizzazione europea.
a) fornitura elettrica via cavo direttamente dalla presa (la
tensione nominale della fornitura dalle prese domestiche è di 230 V in corrente alternta secondo le norme
europee
HD 472
S1:1989
e
HD 472
S1:1989/A1:1995);
b) fornitura via cavo a meno di 24 V, in genere mediante
trasformatore, utilizzando un'unità di trasformatore a
spina che può essere inserita nella presa a 230 V.
Cavo e trasformatore vengono forniti con l'apparecchio
di illuminazione.
La direttiva «bassa tensione» 73/23/CEE specifica all'articolo 1 che essa disciplina il materiale elettrico destinato
ad essere adoperato per una tensione nominale compresa
fra 50 e 1 000 V in corrente alternata.
6. La direttiva «bassa tensione» disciplina pertanto:
a) l'apparecchio di illuminazione della prima configurazione [cfr. 5.a)];
b) solo il trasformatore della seconda configurazione
[cfr. 5.b)], quando l'apparecchio d'illuminazione e il
trasformatore non sono permanentemente collegati;
c) sia il trasformatore che l'apparecchio d'illuminazione
della seconda configurazione [cfr. 5.b)], quando il trasformatore e l'apparecchio d'illuminazione sono permanentemente collegati.
7. Il presente parere si riferisce unicamente agli apparecchi di
illuminazione destinati ai bambini di cui ai punti 6.a) e
6.c)
8. L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva «bassa tensione» fa
riferimento ad un elenco di obiettivi di sicurezza contenuto nell'allegato I della medesima direttiva. All'allegato I,
paragrafo 3, lettera c), uno dei principali elementi degli
obiettivi di sicurezza viene così descritto:
«In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine
tecnico affinché il materiale elettrico, nelle condizioni di
sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli
animali domestici e agli oggetti».
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9. Durante la normale utilizzazione gli apparecchi di illuminazione mobili possono essere facilmente spostati da un
luogo all'altro pur restando collegati alla rete di fornitura
dell'elettricità. Si ritiene che i bambini, indotti dalle caratteristiche attraenti di tali apparecchi di illuminazione, possano toccarli e spostarli anche se non sono stati concepiti
o manifestamente destinati ad essere utilizzati come giocattoli. Tali prodotti, purché non presentati come concepiti
o manifestamente destinati ad essere utilizzati a fini di
gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, non vengono
ritenuti giocattoli e non rientrano quindi nel campo d'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (1) concernente la sicurezza dei giocattoli (2). Quando gli apparecchi d'illuminazione vengono maneggiati da bambini, è prevedibile che possano essere sottoposti a sovraccarico meccanico, che a sua volta può provocare contatto diretto con
parti conduttrici.
10. Per soddisfare le prescrizioni delle direttiva «bassa tensione»
(cfr. 8) il fabbricante deve eseguire una valutazione del
rischio volta a garantire l'accettabilità del rischio di scosse
elettriche connesso all'uso prevedibile dell'apparecchio di
illuminazione.
11. Va rilevato che per i prodotti destinati ad essere utilizzati a
fini di gioco da bambini (giocattoli), la direttiva
88/378/CEE (direttiva sui giocattoli) ha introdotto un limite di tensione di 24 V per ridurre il rischio di scosse
elettriche.
Anche la norma europea EN 60598-2-10 «Apparecchi di
illuminazione — Parte 2-10: Prescrizioni particolari —
apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini»
richiede una tensione non superiore ai 24 V.
(1) Direttiva 88/378/CEE, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli (direttiva sui giocattoli).
(2) L'articolo 1 della direttiva 88/378/CEE (direttiva sui giocattoli) definisce i giocattoli come «qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età
inferiore ai 14 anni».
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12. In conseguenza della suddetta valutazione del rischio il
fabbricante deve adottare le misure atte a garantire che
venga adeguatamente affrontato il rischio di scosse elettriche connesso all'uso prevedibile dell'apparecchio di illuminazione destinato ai bambini:
a) Il fabbricante può utilizzare un trasformatore a spina o
mezzi analoghi per garantire che la tensione che alimenta l'apparecchio di illuminazione non superi i
24 V.
Pertanto gli apparecchi di illuminazione mobili destinati
ai bambini, alimentati via cavo a meno di 24 V — che
viene generata da un'unità comprendente trasformatore
e spina da inserire nella presa a 230 V — possono
soddisfare le prescrizioni della direttiva «bassa tensione»
(cfr. 8). Si può ottenere questo risultato applicando la
norma europea pertinente EN 60598-2-10 all'apparecchio d'illuminazione e la norma europea armonizzata
pertinente (EN 61558-serie) al trasformatore.
b) Anche altre tecnologie applicabili agli apparecchi di
illuminazione destinati a bambini, pur impiegando tensioni superiori ai 24 V, possono soddisfare le prescrizioni essenziali di sicurezza della direttiva «bassa tensione» 73/23/CEE. In tali casi occorre adottare speciali
precauzioni conformi a concetti di sicurezza e metodi
di prova adeguati, per prevenire il contatto diretto con
parti conduttrici in condizioni prevedibili di sovraccarico. Tali misure devono essere specificate nella documentazione tecnica.
13. Le autorità degli Stati membri devono tenere conto del
presente parere nel quadro della vigilanza sul mercato.