IT C 112/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.5.2002 PARERE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2002 nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione Apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini (2002/C 112/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) I. Introduzione 1. Il presente parere si basa sulla direttiva 73/23/CEE del Consiglio (1) relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva «bassa tensione»). Esso si riferisce all'applicazione degli articoli 1, 2, 5 e 9 della medesima direttiva. 2. Il presente parere concerne i problemi evidenziati in relazione agli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini (2). 3. Dal 1999 gli Stati membri hanno ufficialmente notificato alla Commissione l'adozione di più di 20 misure restrittive dell'immissione in commercio di apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini ai sensi della procedura di salvaguardia prevista dalla direttiva «bassa tensione». Gli apparecchi di illuminazione oggetto di tali misure in generale hanno una tensione nominale superiore ai 24 V. Il presente parere intende chiarire l'applicazione a questi prodotti della direttiva «bassa tensione» in riferimento al rischio di scosse elettriche. 4. Il problema della qualificazione di un apparecchio di illuminazione come «destinato ai bambini» dipende da una valutazione caso per caso che tenga conto delle caratteristiche specifiche del prodotto interessato. II. Valutazione della sicurezza degli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini nel contesto della direttiva «bassa tensione» 5. Per gli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini le configurazioni di fornitura dell'elettricità da prendere in esame sono sostanzialmente due: (1) GU L 77 del 26.3.1973, modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). (2) La norma europea EN 60598-20 «Apparecchi di illuminazione — Parte 2-10: Prescrizioni particolari — Apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini» definisce un apparecchio di illuminazione destinato ai bambini come: «Un apparecchio d'illuminazione che nell'uso normale può essere spostato da un luogo all'altro, pur restando collegato alla rete di fornitura dell'elettriocità, e che è costruito in modo da rappresentare una figura, una persona o un animale che per il disegno e i materiali utilizzati puè essere trattato dai bambini come un giocattolo». Esempi di tali apparecchi di illuminazione sono le luci notturne che utilizzano lampade ad incandescenza, nonché le riproduzione di persone, animali, edifici, auto o treni con lampade ad incandescenza interne od esterne. La presente definizione è attualmente oggetto di una revisione nel quadro del processo di normalizzazione europea. a) fornitura elettrica via cavo direttamente dalla presa (la tensione nominale della fornitura dalle prese domestiche è di 230 V in corrente alternta secondo le norme europee HD 472 S1:1989 e HD 472 S1:1989/A1:1995); b) fornitura via cavo a meno di 24 V, in genere mediante trasformatore, utilizzando un'unità di trasformatore a spina che può essere inserita nella presa a 230 V. Cavo e trasformatore vengono forniti con l'apparecchio di illuminazione. La direttiva «bassa tensione» 73/23/CEE specifica all'articolo 1 che essa disciplina il materiale elettrico destinato ad essere adoperato per una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata. 6. La direttiva «bassa tensione» disciplina pertanto: a) l'apparecchio di illuminazione della prima configurazione [cfr. 5.a)]; b) solo il trasformatore della seconda configurazione [cfr. 5.b)], quando l'apparecchio d'illuminazione e il trasformatore non sono permanentemente collegati; c) sia il trasformatore che l'apparecchio d'illuminazione della seconda configurazione [cfr. 5.b)], quando il trasformatore e l'apparecchio d'illuminazione sono permanentemente collegati. 7. Il presente parere si riferisce unicamente agli apparecchi di illuminazione destinati ai bambini di cui ai punti 6.a) e 6.c) 8. L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva «bassa tensione» fa riferimento ad un elenco di obiettivi di sicurezza contenuto nell'allegato I della medesima direttiva. All'allegato I, paragrafo 3, lettera c), uno dei principali elementi degli obiettivi di sicurezza viene così descritto: «In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico, nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti». 9.5.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. Durante la normale utilizzazione gli apparecchi di illuminazione mobili possono essere facilmente spostati da un luogo all'altro pur restando collegati alla rete di fornitura dell'elettricità. Si ritiene che i bambini, indotti dalle caratteristiche attraenti di tali apparecchi di illuminazione, possano toccarli e spostarli anche se non sono stati concepiti o manifestamente destinati ad essere utilizzati come giocattoli. Tali prodotti, purché non presentati come concepiti o manifestamente destinati ad essere utilizzati a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, non vengono ritenuti giocattoli e non rientrano quindi nel campo d'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (1) concernente la sicurezza dei giocattoli (2). Quando gli apparecchi d'illuminazione vengono maneggiati da bambini, è prevedibile che possano essere sottoposti a sovraccarico meccanico, che a sua volta può provocare contatto diretto con parti conduttrici. 10. Per soddisfare le prescrizioni delle direttiva «bassa tensione» (cfr. 8) il fabbricante deve eseguire una valutazione del rischio volta a garantire l'accettabilità del rischio di scosse elettriche connesso all'uso prevedibile dell'apparecchio di illuminazione. 11. Va rilevato che per i prodotti destinati ad essere utilizzati a fini di gioco da bambini (giocattoli), la direttiva 88/378/CEE (direttiva sui giocattoli) ha introdotto un limite di tensione di 24 V per ridurre il rischio di scosse elettriche. Anche la norma europea EN 60598-2-10 «Apparecchi di illuminazione — Parte 2-10: Prescrizioni particolari — apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini» richiede una tensione non superiore ai 24 V. (1) Direttiva 88/378/CEE, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (direttiva sui giocattoli). (2) L'articolo 1 della direttiva 88/378/CEE (direttiva sui giocattoli) definisce i giocattoli come «qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni». C 112/3 12. In conseguenza della suddetta valutazione del rischio il fabbricante deve adottare le misure atte a garantire che venga adeguatamente affrontato il rischio di scosse elettriche connesso all'uso prevedibile dell'apparecchio di illuminazione destinato ai bambini: a) Il fabbricante può utilizzare un trasformatore a spina o mezzi analoghi per garantire che la tensione che alimenta l'apparecchio di illuminazione non superi i 24 V. Pertanto gli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini, alimentati via cavo a meno di 24 V — che viene generata da un'unità comprendente trasformatore e spina da inserire nella presa a 230 V — possono soddisfare le prescrizioni della direttiva «bassa tensione» (cfr. 8). Si può ottenere questo risultato applicando la norma europea pertinente EN 60598-2-10 all'apparecchio d'illuminazione e la norma europea armonizzata pertinente (EN 61558-serie) al trasformatore. b) Anche altre tecnologie applicabili agli apparecchi di illuminazione destinati a bambini, pur impiegando tensioni superiori ai 24 V, possono soddisfare le prescrizioni essenziali di sicurezza della direttiva «bassa tensione» 73/23/CEE. In tali casi occorre adottare speciali precauzioni conformi a concetti di sicurezza e metodi di prova adeguati, per prevenire il contatto diretto con parti conduttrici in condizioni prevedibili di sovraccarico. Tali misure devono essere specificate nella documentazione tecnica. 13. Le autorità degli Stati membri devono tenere conto del presente parere nel quadro della vigilanza sul mercato.