5 modello L’intervento Delega fiscale scomparsa per le casse MARCELLO COLLOCA Non v’è alcun dubbio che il rinnovamento di Cassa forense passa necessariamente attraverso la riscrittura delle funzioni dei suoi organi collegiali. Da qui, e per una completa informazione anche in prospettiva delle future elezioni per il loro rinnovamento, la necessità di chiudere il cerchio dell’informazione sulle relative modifiche statutarie, attraverso alcune brevi ultime riflessioni sulla composizione e sulle modalità di elezione, sui poteri e sulle funzioni assegnati al comitato dei delegati e al consiglio di amministrazione del nuovo statuto, approvato con decreto interministeriale del 23 dicembre 2003. Infatti, fissato in 80 il numero invariabile dei delegati da designare, al fine di evitare il rischio di un costante e fuori misura aumento dei componenti, il comitato sarà innanzitutto eletto in base al nuovo regolamento elettorale, attuativo dell’art. 12 dello statuto. Non più quindi collegi elettorali comprensivi di uno o più distretti di Corte d’appello, con assegnazione di un delegato ogni mille iscritti o frazione superiore a trecento, bensì collegi coincidenti con i distretti medesimi, indipendentemente dal «numero base», che diventa l’unico dato determinativo dei collegi. Confermata la durata in carica degli eletti in quattro anni dal loro effettivo insediamento, nel mentre è possibile la rielezione per non più di due volte consecutivamente, è stata a un tempo prevista l’incompatibilità con la carica di componente del Cnf e di componente della Giunta dell’Oua; incompatibilità da rimuoversi a pena di decadenza entro trenta giorni dal suo verificarsi. Di particolare interesse l’ampliamento delle competenze. Ai poteri tradizionali di adozione delle norme statutarie e regolamentari, di approvazione dei bilanci e dei criteri di indirizzo per l’amministrazione, particolarmente innovative sono state le previsioni di nuove funzioni: dall’elezione diretta fra i propri componenti del presidente della cassa, che si va ad aggiungere alla elezione diretta dei componenti del consiglio di amministrazione, alla determinazione dei criteri di individuazioContinua a pag. 2 Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano. Direttore responsabile Paolo Panerai. Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 Realizzato in collaborazione con la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Responsabile editoriale Marcello Colloca A un anno dall’approvazione della legge n. 80/03 manca il decreto delegato Il nuovo statuto rilancia il comitato delegati e il cda DI Supplemento al numero odierno di DI L MAURIZIO DE TILLA a delega fiscale approvata dal parlamento fin dall’aprile 2003 comprende importanti disposizioni che riguardano i professionisti e le loro Casse di previdenza. E queste disposizioni costituiscono impegni che le forze politiche hanno preso nei confronti dell’Adepp e delle 19 Casse aderenti, che rappresentano una platea di oltre 1.700.000 professionisti. In particolare la legge del 7/4/2003, n. 80 all’art. 3 comma 1, lettera C), n. 8) prevede la «revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo». Nello stesso articolo 3, comma 1, lettera D), n. 4), si prevede un «regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici e a Casse di previdenza privatizzate». La due questioni sollevate con le predette norme hanno forte rilevanza e costituiscono rimedi necessari per evitare palesi illegittimità e distorsioni nei sistemi previdenziali dei professionisti italiani. Il primo articolo citato riguarda l’annoso problema dei proventi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta da un professionista che vanno ricondotti alla sfera professionale in modo che i relativi contributi previdenziali confluiscano automaticamente nelle rispettive Casse di previdenza. La razionalità della soluzione introdotta come principio di delega appare di tutta evidenza e può riassumersi nel cosiddetto principio dell’attrazione secondo il quale, ogni qualvolta l’attività di lavoro autonomo richieda competenze riconducibili, anche in senso lato, alla sfera dell’attività professionale principale esercitata dal sog- getto percettore, essa costituisce, sotto il profilo dell’inquadramento fiscale e previdenziale, un tutt’uno con l’attività professionale, perdendo ogni sua autonoma rilevanza. Sotto il profilo strettamente previdenziale, peraltro, la logicità e fondatezza della tesi prospettata è confermata dal fatto, assolutamente indiscutibile, che i soggetti maggiormente danneggiati da una eventuale interpretazione distorta dall’at- venuta, nel corso del 2001, nel senso auspicato dalle Casse. Tuttavia, il definitivo chiarimento atteso con il decreto delegato è indispensabile, con riferimento a tutte le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte, in via accessoria, da un libero professionista già iscritto a una Cassa di previdenza, la cui contribuzione, per logica previdenziale, deve confluire nell’unica posizione pensionistica già esistente. Famiglia Carmignani tuale quadro normativo di riferimento sarebbero proprio i professionisti interessati, che vedrebbero assottigliarsi la tutela previdenziale a causa di un assurdo e illegittimo frazionamento della loro posizione previdenziale con conseguenze anche gravi sull’ammontare delle prestazioni. Sull’argomento una circolare interpretativa dell’Agenzia delle entrate, con riferimento ai compensi derivanti da amministratore e sindaco, è già inter- Il secondo principio di delega riguarda la questione del trattamento fiscale gravante sulle Casse di previdenza professionali. Come più volte sottolineato, l’attuale sistema di tassazione delle risorse degli enti produce, di fatto, in capo al pensionato una vera e propria doppia tassazione, del tutto inaccettabile. Infatti, la tassazione delle risorse dell’ente colpisce indifferentemente tutte le entrate della gestione corrente e straordi- naria, Questo comporta che i contributi degli iscritti che vengono impiegati in forme di investimento mobiliare e immobiliare, subiscono una tassazione piena sui rendimenti prodotti all’interno della Cassa professionale. I contributi e i rendimenti contribuiscono a formare gli importi erogati per le prestazioni pensionistiche che, a loro volta, subiscono una tassazione piena essendo equiparati a redditi di lavoro dipendente. È evidente, dunque, che l’attuale regime fiscale crea un’ingiustificata duplicazione dell’imposta che colpisce economicamente lo stesso ammontare di ricchezza, prima in capo alla Cassa professionale e poi, al momento dell’erogazione della pensione, in capo ai pensionati. Sempre in riferimento alla gestione del patrimonio delle Casse professionali e in riferimento alle conseguenze negative che l’iscritto indirettamente subisce, si evidenzia che il non assoggettamento a Iva, per mancanza del requisito soggettivo, delle Casse professionali produce, quale diretta conseguenza, un costo aggiuntivo derivante dalla indetraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi. La delega fiscale detta un principio che costituisce un primo passo verso l’eliminazione della doppia tassazione mediante una sostanziale equiparazione della tassazione gravante sulle Casse private dei professionisti a quella agevolata prevista per i fondi pensione integrativi. In questa logica il decreto delegato dovrebbe prevedere anche una graduale detassazione dei patrimoni delle Casse private, in quanto essi sono generati da montanti costituiti da contributi degli iscritti convenientemente investiti. I decreti legislativi di attuazione delle delega fiscale presentano certamente aspetti tecnici di particolare complessità che rischiano, però, di bloccare l’intero progetto, vanificando quanto di buono è stato previsto in sede di legge delega. Per evitare questo pericolo l’Adepp ha invitato il ministro Tremonti a dare attuazione almeno ai principi di più facile recepimento normativo, quali sono certamente quelli sopra ricordati. Allo stato, purtroppo, siamo costretti a registrare che, a quasi un anno dall’emanazione della delega, ancora nulla è stato fatto a favore delle Casse di previdenza dei professionisti e dei loro iscritti, nonostante gli impegni presi e la riconosciuta fondatezza delle questioni sollevate. 2 Marzo 2004 MODELLO 5 L’Agenzia entrate muta orientamento rispondendo a un interpello di un Fondo pensione bancario Paga l’Iva l’immobile della Cassa La gestione commerciale del mattone non è esente dall’imposta DI BENEDETTO SANTACROCE L’ Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello formulato dal Fondo pensione (nota protocollo n 954/22166 del 25 febbraio 2004) per il personale della Banca di Roma ha stabilito che la gestione di immobili (locazione o cessione) da parte di enti non commerciali costituisce, prescindendo dal fatto che la stessa venga realizzata in esecuzione delle finalità istituzionali dell’ente, attività commerciale rilevante ai fini dell’applicazione dell’Iva. Il principio è del tutto innovativo e si presenta, per quanto diremo, in netto contrasto con numerose precedenti pronunce dello stesso ministero dell’economia e delle finanze e non risponde a pieno al dettato normativo dell’art. 4 del dpr 633/72. Le conseguenze della pronuncia dell’Agenzia se non verrà rimeditata e adeguatamente ricollocata nella logica dell’attuale assetto normativo, potrebbe portare a gravi conseguenze per tutti quegli enti non commerciali che sono la quasi totalità, che nel tempo hanno trattato le specifiche operazioni «fuori campo Iva» (enti previdenziali, fondi pensione, enti religiosi… ecc.). L’interpretazione riguarda in modo diretto anche le Casse di previdenza dei professionisti e, quindi, anche la Cassa nazionale forense che, amministrando i contributi degli iscritti, ha investito nel tempo in immobili e, ora, gestisce questo patrimonio concedendo in locazione gli stessi. La risposta del fisco e l’attuale normativa. L’Agenzia delle entrate, in relazione, si ripete, a una richiesta formulata da un fondo pensione, sostiene che l’attività di locazione e di cessione posta in essere dal fondo essendo finalizzata allo sfruttamento del suo patrimonio concretizza una vera e propria attività commerciale rilevante ai fini Iva. Per l’Agenzia non risulta rilevante ai fini dell’applicazione dello specifico tributo il fatto che gli introiti vengono destinati a garantire le erogazioni previdenziali in esecuzione delle proprie finalità statutarie. A questo proposito l’Agenzia specifica chiaramente che la destinazione degli introiti non costituisce un elemento rilevante per l’applicazione dell’Iva. La posizione dell’Agenzia, anche se letta da diverse prospettive, non sembra del tutto condivisibile. In effetti, se da un lato è in- Segue da pag. 1 ne e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, alla costituzione e alla partecipazione a enti, società e organismi con finalità preordinate allo sviluppo culturale e sociale degli avvocati. Di altrettanto interesse le principali innovazioni previste per il consiglio di amministrazione, per i cui componenti è stata confermata la durata in carica per quattro anni, la non rieleggibilità per più di una volta e la incompatibilità con le funzioni di presidente, segretario e tesoriere dei consigli dell’Ordine. Ampliata infatti la struttura, il nuovo consiglio sarà composto dal presidente e da dieci consiglieri eletti dal comitato dei delegati, a scrutinio segreto e fra i suoi componenti che abbiano ricoperto la carica di delegato per almeno due anni anche in Comitati precedenti. Infine le funzioni: l’elezione fra i consiglieri dei due vicepresidenti e dei componenti la giunta esecutiva, la predisposizione dei bilanci, le proposte al comitato dei delegati dei criteri di individuazione e di ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti, la concreta amministrazione e la gestione del patrimonio della Cassa, finalizzate a garantirne l’equilibrio finanziario e l’integrità delle riserve legali. discutibile il fatto che la cessione o la locazione di immobili sia dal punto di vista astratto e oggettivo una attività commerciale rilevante ai fini Iva, non è, dall’altro, condivisibile la conclusione dell’assoggettamento a imposta delle specifiche operazioni nel caso in cui il patrimonio sia relativo a un ente non commerciale. In effetti, in questo caso opera l’esclusione di commercialità dell’operazione stessa prevista dall’art. 4 del dpr 633/72. Tale norma prevede che gli enti non commerciali siano tassati solo in ragione delle attività commerciali da loro poste in essere con espressa esclusione delle operazioni che si limitino a gestire il patrimonio che risulta strumentale al perseguimento dei fini propri dell’ente. È evidente che questa esclusione si sposa perfettamente con le condizioni soggettive di una Cassa di previdenza che ha un patrimonio immobiliare costituito a garanzia dei diritti previdenziali degli iscritti i cui frutti non possono avere natura commerciale, in quanto sono strumentalmente e direttamente finalizzati al raggiungimento dello scopo per cui la Cassa stessa è stata istituita. Ad avallo della nostra posizione, che come si è detto tro- va la sua forza nel dettato della normativa Iva, si evidenzia che la stessa amministrazione finanziaria ha, nel tempo, emanato numerose direttive che sostenevano in modo chiaro e univoco che l’attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione o la cessione di beni immobili, acquisiti e gestiti nell’ambito delle finalità istituzionali non è idonea di per sé a fare assumere agli enti stessi la soggettività passiva Iva, in quanto l’utilizzazione di tali beni ovvero la cessione di tali beni concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio d’impresa. In questo senso si ricordano a solo titolo esemplificativo (la circolare n 36 del 21 luglio 1989, la circolare 32 del 21 giugno 1991, la risoluzione 67/E del 23 maggio 2000 e la risoluzione 215/E del 20 dicembre 2001). Inoltre a chi obietta che la Cassa attraverso i suoi uffici ha creato un’organizzazione d’impresa, organizzazione necessaria per gestire il suo patrimonio immobiliare bisogna ricordare che la circolare 8 del 14 giugno 1993, oltre a ribadire quanto espresso dalle altre pronunce, sottolinea che anche l’esistenza di un’apposita struttura organizzata all’interno del- l’ente per la gestione del patrimonio immobiliare non può conferire all’attività natura commerciale, in quanto trattasi pur sempre di attività strumentale. Dunque, pur non condividendo la posizione dell’Agenzia, ma volendo giustificare il contenuto della stessa, si può dire che la posizione sostenuta dall’amministrazione si limita a considerare in modo astratto l’attività di gestione di un rilevante patrimonio immobiliare, in ragione di un soggetto un fondo pensione che volontariamente già riteneva commerciale la specifica attività. In altre parole la posizione dell’Agenzia trova, probabilmente, delle più intime ragioni nelle circostanze di fatto direttamente collegate al quesito proposto, circostanze che non sono, però, chiaramente esplicitate dalla nota. Quello che auspichiamo è che la posizione espressa nella nota venga tempestivamente ridefinita per non creare inutili dubbi per tutti quegli enti non commerciali, come le Casse di previdenza che nel tempo si sono comportate, secondo noi, in modo corretto, senza applicare alcuna Iva né in relazione ai canoni percepiti né alle somme ricevute per eventuali cessioni realizzate. Rinnovata la polizza sanitaria DI IGNAZIO LI GOTTI Per il quarto anno consecutivo è stata rinnovata la polizza sanitaria stipulata dalla Cassa forense con le Assicurazioni Generali a favore dei propri iscritti. Come è noto la polizza è stata studiata e realizzata per la copertura delle spese affrontate per i grandi interventi e i gravi eventi morbosi. COPERTURA AMPLIATA NEGLI ANNI La copertura assicurativa è stata via via ampliata fino a pervenire alle attuali garanzie. Chi nell’ambito della commissione paritetica prevista dal contratto ha seguito l’evolversi delle contestazioni e delle successive controversie può ben affermare che le previsioni favorevoli sono prevalse su possibili malcontenti. Basti considerare che nell’anno appena decorso la disamina si è limitata a 37 reclami, di cui soltanto uno è sfociato in arbitrato. Le decisioni favorevoli agli iscritti-assicurati hanno riguardato circa il 50% dei casi. Gli iscritti sono certamente ben consapevoli che non tutto quanto colpisce la salute può essere oggetto di garanzia assicurativa, ma, per quanto qui interessa, il campo di intervento è stato, e rimane, molto vasto specialmente dopo la estensione delle garanzie anche alle neoplasie. Il libretto con le condizioni di polizza viene recapitato a tutti gli iscritti unitamente a questo numero del tabloid «Mo- dello 5» e lo stesso, per la prima volta, contiene anche le condizioni di assicurazione a favore dei familiari degli iscritti. NUOVI MODULI ENTRO IL 31 MAGGIO Per questi ultimi, e per l’estensione a loro favore delle garanzie previste, sarà necessario che ogni iscritto spedisca il modulo di richiesta di estensione e operi il pagamento del relativo premio: il tutto entro e non oltre il 31 maggio 2004, a mezzo bonifico bancario o presso una qualunque agenzia delle Assicurazioni Generali. Infine, poiché nell’anno appena decorso sono state registrate alcune doglianze in ordine ai ricoveri e agli interventi in regime di assistenza convenzionata e diretta, è opportuno ricordare a tutti gli interessati la opportunità di accettare pre- ventivamente che la clinica e l’équipe medica che dovessero essere richieste di intervento siano completamente convenzionate. Per tali accertamenti e per le eventuali autorizzazioni preventive è opportuno contattare la centrale operativa al numero verde 800-800616. IN CASO DI RECLAMO. Per il caso di reclamo invece è rimasta operativa la Commissione paritetica composta dagli avv.ti Ignazio Li Gotti ed Edoardo Vinciguerra per la Cassa forense e dai dott. Bruno Trevisan e Maurizio Gottardi per le Assicurazioni Generali. Comunicazioni e/o reclami dovranno comunque essere sempre inviati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, via Ennio Quirino Visconti n. 8, 00193 Roma. Lettera agli Ordini Egregi Signori Presidenti Ordini Forensi Cari Colleghi, Vi informo che è stata rinnovata la polizza collettiva di tutela sanitaria riservata agli iscritti alla Cassa Forense. A tutti gli iscritti verrà trasmessa la brochure comprensiva del modulo di adesione volontaria per i familiari. La pubblicazione e l’invio avverrà con il numero di marzo del tabloid «Modello 5», entrambi come supplementi al quotidiano economico ItaliaOggi. Il premio della polizza è pagato direttamente dalla Cassa, mentre è a carico dell’iscritto l’eventuale estensione ai familiari. Vi ricordo che per quest’anno il termine previsto per l’adesione dei familiari è stato prorogato dal 31 marzo 2004 al 31 maggio 2004. Il modulo di adesione per quest’ultimi, pertanto, dovrà essere inviato alla Cassa forense, unitamente alla copia del bonifico, entro il 31 maggio 2004. In alternativa, sempre entro il 31 maggio 2004, gli iscritti potranno perfezionare l’adesione per i familiari rivolgendosi a una qualsiasi agenzia delle Generali. Con l’occasione, Vi giungano i miei migliori saluti. Avv. Maurizio de Tilla Marzo 2004 MODELLO 5 3 Parte la sperimentazione del processo on-line e si allarga il collegamento studi-uffici con Polis web Rete telematica per l’avvocatura Infocamere assicura accessi in tutte le cancellerie dei tribunali DI VITTORIO MORMANDO I l processo telematico, dopo tanti tentennamenti e tanti ostacoli, legati principalmente alla mancanza dei fondi, si avvia a iniziare la sua fase di sperimentazione in sordina in solo due sedi e, cioè, nei tribunali di Lamezia Terme e Bergamo. È certamente una fase delicata in cui dovranno essere testati i procedimenti e verificata la loro fruibilità da parte dell’avvocatura. Un metodo complesso o macchinoso scoraggerebbe i volontari e la farebbe fallire. In questa fase, perciò, è necessario essere molto attivi muovendo le necessarie critiche per eliminare carenze o complicazioni del sistema approntato dal ministero e messo a disposizione dalla società vincitrice della gara. Ho avuto la netta sensazione, da quanto ho avuto modo di vedere, che vi sono diverse difficoltà operative perché i tecnici che hanno predisposto il sistema non si sono posti dalla parte dell’utente avvocato ed hanno ragionato solo da tecnici; ciò che è facile e comprensibile per loro non lo è certamente per un avvocato. Non voglio, però, fare l’uccello del malaugurio. Cassa forense e Lextel stanno attivamente lavo- rando e hanno messo a disposizione degli sperimentatori ministeriali metodologie molto valide e, principalmente, di semplice e intuitivo utilizzo. Ma, in questo momento, è necessario porre la massima attenzione su una fase intermedia di realizzazione del processo telematico collegata con l’informatizzazione degli uffici giudiziari. È iniziata e sta prendendo corpo la realizzazione di Polis web.È un metodo non nuovo che ha visto la sua culla presso il tribunale di Bologna e consiste, nella buona sostanza, nel mettere a disposizione dell’avvocatura i dati dei registri di cancelleria e tutte le notizie riguardanti le cause dai provvedimenti ai fascicoli. La consultazione può avvenire direttamente nell’ambito delle sedi giudiziarie da appositi sportelli telematici senza alcun costo per l’avvocato. Tale sistema, certamente pratico, non risolve alcuni gravi problemi per l’avvocatura costretta a fare file davanti a un computer piuttosto che in cancelleria; sempre di file si tratta. Ciò che determina, invece, grande utilità è la possibilità di accesso ai dati direttamente da studio dal proprio computer. In questo momento il ruolo e la Le aziende scoprono il business informatica in studio funzione dei consigli dell’Ordine diventano di fondamentale importanza. L’accesso a Polis web è riservato, infatti, solo ed esclusivamente agli avvocati che potranno consultare i propri fascicoli quando è costituito nel giudizio (vi è anche un sistema per acquisire informazioni prima della costituzione). Il soggetto legittimato a certificare la qualità dell’avvocato è, infatti, solo ed esclusivamente il consiglio dell’Ordine e nessun altro; ciò in quanto la tenuta dell’Albo è per legge di competenza del consiglio e non è delegabile. Sta accadendo che qualche azienda, in particolare una, che opera nel campo dell’informatica, si sta attivando per acquisire il mercato degli avvocati che si genererà dalla disponibilità degli strumenti informatici nell’ambito della giustizia seguendo logiche di esclusivo interesse economico che prescindono, ovviamente, da quelli generali dell’avvocatura tutta (Ordini e avvocati). La logica economica porta ovviamente alla ricerca di acquisire come clienti gli Ordini con rilevante numero di iscritti, sia perché gli stessi possono sopportare i rilevanti costi economici che vengono proposti per la fornitura di apposito hardware, sia perché, gli stessi, avendo un rilevante numero di iscritti, sono più interessanti ai fini del profitto; ad ogni avvocato viene richiesto il pagamento di un canone annuale per il collegamen- Antiriciclaggio esteso agli avvocati DI GIOVANNI CERIELLO indicate, ma agisca quale consulente o difensore nell’ambito di un procedimento o per evitare lo stesso. La norma però, anziché chiarire, crea altri problemi in quanto ultronea se si considera che l’art. 2 al primo comma lett. t) impone ai professionisti ivi indicati l’obbligo di denuncia quando compiono o assistono nelle progettazioni. La lettura di tale norma potrebbe addirittura indurre a ritenere, contrariamente alle intenzioni, che al di fuori delle previsioni di cui al comma 3 l’obbligo previsto dal primo comma sussiste sempre: il che veramente appare di notevole illogicità. Attesa la vigenza, il conflitto tra le norme sulla riservatezza e segreto professionale di cui al rdl 1578/33 (che non risulta essere stato abrogato) e gli obblighi istituiti dal decreto legislativo 56/04, merita un’approfondita disamina nella sede istituzionale dell’avvocatura, cioè il Cnf, cui è demandato anche il compito di esprimere parere consultivo sull’emanando regolamento circa le modalità delle segnalazioni (art. 3 co. 2). Il 14 marzo è entrato in vigore il dlgs 20.02.2004 n. 56 (pubblicato in G.U. 28.02.04 n.49) il cui comma 1 dell’art. 2 lettera t) estende ai notai ed avvocati gli obblighi previsti per le operazioni sospette da dl 625/79, consistenti nell’identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazioni delle stesse, nei casi di una loro partecipazione attiva, diretta o indiretta, nelle prestazioni di operazioni finanziarie o immobiliari ovvero assistenza dei clienti nella «progettazione» o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di «titoli»; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla «gestione» o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione, Direttore editoriale o l’amministrazione di società, enGiovanni Romano (Roma) ti, trust o strutture analoghe. Superfluo sottolineare il peComitato di redazione sante impatto della normativa Giovanni Ceriello, Carlo Dolci, Salvatore Di Cristofalo, sull’obbligo al segreto professioPaolo Fusco, Vincenzo La Russa, Giuseppe A. Madeo, nale cui sono tenuti i professioRiccardo Marchio, Antonio Mastrangeli, Alberto Nalin, nisti avvocati. Vittorio Mormando, Mauro Poli Il legislatore, forse per scrupolo di coerenza, ha previsto nel comConsiglio d’amministrazione Cassa Forense ma 3 del citato articolo una dePresidente: Maurizio de Tilla roga allorquando il professioniConsiglieri: Filippo Bove, Maria Anna Alberti, Marcello sta, sia esso ragioniere, revisore, Colloca, Salvatore Di Cristofalo, Carlo Dolci, Ignazio Li notaio o avvocato, non abbia parGotti, Vittorio Mormando, Edoardo Vinciguerra te attiva nelle operazioni sopra 5 modello to con il proprio tribunale. Tali aziende, peraltro, non disponendo di una propria rete prevedono solo l’accesso alle cancellerie del tribunale di competenza. L’avvocato di Roma, a titolo di esempio, potrà accedere alle cancellerie di Roma e non anche di Latina, Viterbo, Milano, Napoli ecc. Cassa forense, come è noto, da tempo ha ritenuto di assicurare all’avvocatura servizi telematici efficaci ed a costi calmierati a mezzo della società Lextel che si avvale, tra l’altro, della struttura e della tecnologia di Infocamere (società consortile delle Camere di commercio). Il programma predisposto da Lextel e immediatamente fruibile e operativo, è quello di fornire a tutti indistintamente i consigli degli Ordini, da quello con il più elevato numero di iscritti a quello con meno iscritti, il necessario supporto tecnologico per consentire a tutti gli avvocati italiani di poter fruire dei servizi telematici che stanno trovando applicazione in ambito giudiziario in condizioni di assoluta parità e per tutte le sedi giudiziarie ed a costi contenuti ed uniformi. Infocamere, infatti, dispone di una rete telematica unica che, in condizioni di assoluta sicu- rezza, serve tutte le Camere di commercio. La rete di Infocamere è l’unica ad avere un punto di contatto con la rete unitaria della pubblica amministrazione e, quindi, anche con quella della Giustizia. Attualmente, infatti, la rete di Infocamere viene utilizzata da quella della giustizia, supportandola, per permettere il funzionamento del sistema di nomina dei difensori d’ufficio con interrogazione diretta attraverso internet di cui oggi si avvalgono oltre 100 sedi giudiziarie. La rete di Infocamere consentirà a tutti gli avvocati che si avvarranno del servizio di Polis web di accedere alle cancellerie, non solo del proprio tribunale, ma di tutti i tribunali e delle Corti d’appello in cui è attivato il Polis web pagando un solo canone di abbonamento annuale e non, come accade oggi, tanti canoni per quanti sono le sedi giudiziarie cui l’avvocato vuole accedere. L’intento della Cassa, a mezzo di Lextel, è quello di mettere al riparo Ordini ed avvocati da speculazioni commerciali fornendo un servizio strutturato, omogeneo e garantito. E non ci si venga a dire che Cassa forense deve tenersi lontana da queste iniziative... La Cassa lavora per prevenire speculazioni commerciali La lettera Intervengo con riferimento all’articolo «Serve una Confprofessioni per fare politica» di Mauro Rubino-Sammartano, pubblicato su Modello 5 nel mese di gennaio 2004, per esprimere alcune considerazioni personali. Condivido pienamente le argomentazioni espresse dall’autore, anche se noto, purtroppo, un crescente individualismo nell’esercizio quotidiano della professione forense, nel quale ognuno sembra sentire come «veri problemi» solo quelli che lo affliggono, disinteressandosi di quelli degli altri colleghi, senza considerare che il giorno seguente anche quelli precedentemente snobbati possono entrare a far parte dell’alveo dei «veri problemi». È sintomatico di tale modo di pensare la circostanza che le assemblee degli avvocati, pur frequentemente e regolarmente tenute dai cdo, si risolvono sempre più spesso con una fame di presenza di colleghi al punto da non superare sovente il 15% degli iscritti all’Albo. In tale contesto pensare a un «progetto-politico» è impresa un po’ ardua ma che, a mio avviso, vale la pena provare. Infatti, proprio la nascita di un progetto-politico potrebbe rappresentare il cemento unificante dell’avvocatura prima, delle libere professioni poi. Per realizzare questo è necessario prima di tutto che il progetto-politico appartenga a tutti, nel senso che tutti devono contribuire a realizzarlo in modo diretto ovvero indiretto. Ecco perché, andando oltre quello scritto dall’avv. Mauro Rubino Sammartano, a mio modesto avviso è fondamentale far nascere dei comitati spontanei su tutto il territorio nazionale, svincolati dai cdo locali, che rispondano unicamente a un comitato centrale unico per tutta la nazione, per poi andare a congresso nazionale e in quella sede ufficializzare la nascita del progetto-politico e la struttura che dovrà farlo vivere. In questo modo ritengo, e mi auguro, che l’avvocatura possa rappresentare il motore per la nascita e lo sviluppo della Confprofessioni, tenendo presente che la prossima tornata elettorale è molto più vicina di quel che si creda. avv. Danilo Vorticoso 4 Marzo 2004 MODELLO 5 Tutto quello che c’è da sapere sui servizi offerti agli iscritti dalla Cassa di previdenza e assistenza Guida alla previdenza dalla A alla Z Dalle pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia e inabilità DI PAOLO FUSCO L a Cassa di previdenza e assistenza forense corrisponde le seguenti pensioni: vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, ai superstiti, di reversibilità o indiretta. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto e decorrono dal primo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di anzianità, di inabilità e invalidità e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni di vecchiaia e ai superstiti, di reversibilità o indirette. PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Coloro che si cancellano senza avere maturato il diritto possono chiedere il rimborso del contributo soggettivo versato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 141/92. La pensione viene calcolata percentualmente sulla media dei più elevati redditi professionali netti dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef, fino al 31 dicembre 2001 tenuto conto dei più elevati dieci redditi negli ultimi 15 anni. Dal 1° gennaio 2002 viene calcolata tenendo conto dei più elevati 20 redditi negli ultimi 25 anni. La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell’iscritto, nell’anno solare anteriore a quello della decorrenza della pensione. La pensione viene corrisposta senza riduzioni in caso di prosecuzione da parte dell’iscritto nell’attività professionale. PENSIONE DI ANZIANITÀ La pensione di anzianità è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, con età di almeno 58 anni. La pensione di anzianità è corrisposta agli iscritti con anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per 40 anni indipendentemente dall’età. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dell’iscritto dagli albi ed è compatibile con l’iscrizione a qualsiasi altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi che sia diverso dall’albo degli avvocati, mentre è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro dipendente. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità. Le domande di pensione di anzianità presentate nel primo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno. Le domande presentate nel secondo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le domande presentate nel terzo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo e quelle presentate nel quarto trimestre dal 1° luglio dell’anno successivo. PENSIONE DI INABILITÀ La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrono le seguenti condizioni: - la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente o totale; - l’iscritto abbia il requisito dell’iscrizione e regolare contribuzione in atto, continuativamente da data anteriore al 40° anno di età; - l’iscrizione e la regolare contribuzione devono sussistere da almeno dieci anni se l’invalidità è causata da malattia e da almeno cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio; - la concessione della pensione di inabilità è subordinata al- la cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione. PENSIONE DI INVALIDITÀ La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo. Sussiste il diritto alla pensione di invalidità anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistono, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità dopo l’iscrizione, le quali abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. L’iscrizione e la regolare contribuzione devono sussistere continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; da dieci anni, se l’infermità deriva da malattia; da cinque anni, se l’infermità deriva da infortunio. La domanda va redatta sul modulo predisposto dalla Cassa con allegata certificazione medica attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, causa di tale riduzione e l’epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. Il calcolo della pensione viene effettuato con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia aumentando l’an- Dieci anni di attività per l’Organismo unitario DI MARIA LIMARDO* A dieci anni dal Congresso straordinario di Venezia, nel corso del quale venne delineato il «modello rappresentativo» dell’Organismo Unitario dell’avvocatura italiana, poi formalmente costituito a conclusione del Congresso di Maratea del 1995, è certamente possibile un primo bilancio delle attività e degli interventi realizzativi delle finalità che ne hanno determinato la costituzione. Attività e interventi che, nel quadro programmatico di lavoro degli organi collegiali, assemblea generale e giunta centrale, sono stati costantemente mirati ad attuare programmi tesi principalmente ad incidere sulle maggiori trasformazioni che investono la società italiana, prestando ogni attenzione soprattutto ai molteplici provvedimenti e alle progettualità che riguardano la professione di avvocato e l’azienda giustizia. Attività e interventi con l’obiettivo, da una parte, di intervenire costantemente nel dibattito politico e, dall’altra, di elaborare proposte di riforma organica del sistema giustizia: tutto ispirato sia ai deliberati dei Congressi nazionali forensi sia alle istanze, alle idee e alle proposte di tutte le componenti istituzionali e dell’associazionismo forense. Da qui il consolidarsi negli anni di una presenza e di una struttura nella quale confluiscono tutte le componenti dell’avvocatura, per poter manifestare dialetti- camente il proprio pensiero su tutti i temi più pressanti della professione e della giustizia, pur nel rispetto dell’autonomia di ciascuna componente. Da qui e ancora l’affermarsi di un soggetto politico idoneo a rappresentare l’avvocatura nella sua interezza, ponendosi come autorevole interlocutore delle istituzioni anche politiche del paese. Ed è proprio nell’impegno realizzativo di tali finalità di base che si sono collocati, e si collocano, e si sono realizzati, e ancora oggi si vanno realizzando, proprio i principali interventi della giunta centrale, nel quadro attuativo di quelle finalità programmatiche periodicamente deliberate dall’assemblea generale. Valgano le iniziative in tema di ammodernamento dell’ordinamento giudiziario, di riscrittura dell’ordinamento professionale, di corretta applicazione e aggiornamento delle tariffe professionali. Ribadendo infatti, in tema di ordinamento giudiziario, che l’intervento riformatore deve necessariamente tendere a realizzare un effettivo ed efficace ammodernamento e razionalizzazione del servizio, nel quadro più ampio di una riforma globale del sistema, la giunta centrale non ha mancato di sintetizzare, in un documento presentato ai rappresentanti delle istituzioni, la improcrastinabile necessità della separazione delle carriere, della presenza dell’avvocatura nei consigli giudiziari, del decentramento dei servizi del ministero della giustizia, della re- visione delle circoscrizioni, della diversa disciplina della magistratura onoraria. Richiamando i deliberati dei Congressi nazionali forensi di Firenze e di Palermo formale è stata richiesta al Consiglio nazionale forense la istituzione di un tavolo comune a tutte le rappresentanze dell’avvocatura per l’elaborazione di un unico disegno di legge di riforma dell’ordinamento professionale, ormai obsoleto da più di mezzo secolo. Infine, ma non ultimo, il problema dell’aggiornamento delle tariffe forensi ormai superate perché immutate dal 1993, soprattutto nel momento in cui ripetute sono le segnalazioni di episodi di violazione delle norme in materia, sia con riferimento alle «convenzioni» imposte da molti enti pubblici e grandi imprese, sia con riferimento alle liquidazioni operate da organi giudiziari in misura inadeguata e senza alcuna motivazione allorché in contrasto con i pareri di congruità espressi dai consigli dell’Ordine. Sono questi soltanto alcuni degli obiettivi stabili che la giunta centrale si propone e si impone di conseguire; ma, ad un tempo sono obiettivi sui quali è indispensabile l’impegno e l’operatività di tutti, per superare quegli ostacoli che quotidianamente si frappongono fra le istituzioni e quanti invece intendono operare nell’esclusivo interesse e per la tutela delle fondamentali libertà dei cittadini. * componente giunta Oua zianità effettiva di dieci anni fino a un massimo di 35; la misura della pensione è pari al 70% dell’intero; comunque è dovuto il 70% della pensione di vecchiaia minima. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per le pensioni dichiarate revisionabili, la Cassa può accertare ogni tre anni la persistenza dell’invalidità. La pensione di invalidità, confermata per due volte, non può essere revocata. Se il pensionato di invalidità rifiuta di sottoporsi a revisione, la pensione è sospesa. COMMUTAZIONE DI PENSIONE DI INVALIDITÀ IN PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITÀ E INABILITÀ Il pensionato per invalidità che prosegue l’esercizio della professione può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità a condizione che ne sussistano i requisiti. L’aggravamento delle condizioni di salute, che comporti un’incapacità totale e permanente all’esercizio della professione, consente di chiedere la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di invalidità, a condizione che l’iscritto richieda la cancellazione da tutti gli albi. (riproduzione riservata) REGOLE ASSISTENZA La prossima assemblea dei delegati adotterà il nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza. Già con deliberazioni del 28 ottobre 2000 e del 1° marzo 2002 la Cassa aveva proceduto al riordino del regolamento di assistenza; adottandone un nuovo testo per meglio venire incontro alle esigenze dei colleghi meno fortunati. Con nota del 23 febbraio 2004, il ministero del welfare ha approvato le due deliberazioni, a condizione che all’art. 21-bis, punto 5, dopo le parole «secondo bilancio» venissero aggiunte le seguenti: «Al fine di non superare i limiti di spesa fissati dall’art. 1, comma 2». Sono stati quindi valutati positivamente i profili di legittimità, ritenendosi che la somma destinata alle relative prestazioni non compromette l’equilibrio finanziario della gestione. Con il recepimento della indicata condizione, la Cassa potrà così attivarsi. Il testo sarà pubblicato nei prossimi numeri. a cura di Antonio Mastrangeli Marzo 2004 MODELLO 5 5 Il Servizio gestione patrimonio immobiliare illustra la vita dei proprietari della villa di Collesalvetti La storia della dinastia Carmignani La famiglia si è distinta in due secoli nel mondo accademico I llustre casata toscana che ha avuto il suo periodo di fulgore tra l’Ottocento e il Novecento, i Carmignani sono passati, nell’arco di una generazione, da agricoltori ad accademici e nobili. Ma a un’ascesa tanto irresistibile ha fatto seguito una parabola altrettanto repentina: diversi discendenti morti prematuramente hanno ridotto progressivamente il patrimonio genetico della dinastia, spingendo i vari eredi a liberarsi di parte dei beni, ridottisi alla fine, con l’ultima discendente diretta Giuliana, morta nel 1979 nubile e senza figli, a poco più della villa di Collesalvetti lasciata alla Cassa. Le più antiche notizie relative alla famiglia Carmignani risalgono agli inizi del XVIII secolo, nel corso del quale Giovanni Antonio, nato nel 1722, raggiunse un lusinghiero tenore di vita assumendo la conduzione di numerosi poderi nel contado pisano, di cui si può presumere che abbia progressivamente rilevato la proprietà. Probabilmente, colui che si può considerare il capostipite della famiglia Carmignani aveva già raggiunto una lusinghiera posizione sociale quando nel 1768, il 31 luglio, nacque il suo primogenito, Giovanni, che cercò dapprima di avviare alla carriera ecclesiastica. Tuttavia, nel 1790 troviamo il giovane Carmignani a esercitare come causidico a Firenze. Con l’avvento della Rivoluzione francese, anche Giovanni Carmignani divenne patriota, aderendo a un circolo fiorentino nel 1799. L’adesione al regime transalpino, peraltro piuttosto blanda, fu formalizzata dalla sua nomina a vicario governativo di San Miniato, mentre il più giovane fratello, Vincenzo, che nel 1801 si era laureato in scienze mediche e naturali, entrava nella Guardia nazionale repubblicana di Pisa. Ma le coccarde caddero dopo soli quattro mesi in Toscana, mentre crollavano le posizioni transalpine nell’intera penisola. La normalizzazione fu affidata dagli austriaci al Senato di Firenze, il collaborazionismo fu punito, e Giovanni Carmignani relegato per un breve periodo a Volterra. Quando i francesi tornarono, fu per restare. La vittoria di Napoleone a Marengo nel 1800 conferì ai transalpini il controllo della penisola, e diede avvio alla seconda fase repubblicana, che la successiva costituzione del regno d’Italia avrebbe reso non meno effimera della precedente. In realtà, la Toscana non cessò mai di avere un governo monocratico: dapprima, infatti, si costituì in regno d’Etruria fin dal 1801, poi, dopo l’assunzione della corona imperiale da parte del Bonaparte, nel 1807 fu divisa in tre dipartimenti e confluì nel regno italico, retto dal viceré Eugenio di Beauharnais. Nel 1809, infine, la regione tornò a essere granducato; ma la sua autonomia era puramente nominale e, come tutti gli altri dipartimenti, fu una mera appendice della Francia imperiale. La più stabile occupazione transalpina coincise con l’inizio della lunga carriera accademica di Giovanni Carmignani che, nel 1803, assunse la cattedra di diritto penale a Pisa. Anche Vincenzo Carmignani, dal canto suo, raggiunse un posto di primo piano nella vita cittadina di inizio secolo. Questi esercitava l’arte medica senza continuità e gratuitamente, a favore dei poveri, dedicandosi invece a tempo pieno allo studio dell’agronomia, della botanica e della meteorologia, nell’ambito delle quali pubblicò diversi scritti, che gli valsero una certa notorietà, nonché un premio da parte dell’Accademia dei georgofili. Accettò nel 1810, su incarico della pubblica autorità, «di perlustrare tutto il tratto di paese compreso nel dipartimento del Mediterraneo, e di riferire che ivi far si potesse a fine di promuovere l’industria dei popoli, ampliare il commercio, esplorare le naturali dovizie». Il lavoro, un chiaro riconoscimento alla sua variegata cultura, che tuttavia non gli consentì di ottenere una cattedra universitaria, portò alla stesura di una relazione nel 1811, i cui propositi furono in parte attuati. Quando Napoleone cadde, furono ben pochi a piangerlo. La Restaurazione non ebbe in Toscana i caratteri grettamente reazionari della maggior parte degli altri stati recuperati dai dinasti dell’era prenapoleonica. Grazie anche al cauto atteggiamento professato nel corso del dominio francese da Giovanni Carmignani, il ritorno degli Asburgo-Lorena nel 1814 non comportò modifiche sostanziali nello status dell’accademico. Nel 1840 lasciò la cattedra di diritto penale per passare a quella di filosofia del diritto, che mantenne fino al 1843, quattro anni prima della sua morte, avvenuta il 29 aprile 1847. Anche il fratello Vincenzo riuscì a guadagnarsi notevoli benemerenze, conseguendo nel 1839 la prestigiosa e remunerativa nomina di «cavaliere operaio della chiesa primaziale di Pisa», che lo rendeva responsabile della manutenzione degli edifici storici più prestigiosi della piazza dei Miracoli a Pisa. Nell’ambito dei doveri relativi a tale carica, promosse «la restaurazione del battistero e il ripristino del tempio allo stile architettonico originario», prima di spegnersi, dopo lunga malattia, nel 1859. Convenzioni bancarie 2004 Importo massimo finanziabile Rimborso BANCA POPOLARE DI SONDRIO Acquisto € 250.000 75% valore 80% costo Ristrutturaz.€ 150.000 80% costo 5, 7, 10, 15 e 20 anni Tasso interesse fisso (condizioni attuali) 5 anni 4,00% 7 anni 4,35% 10 anni 4,75% 15 anni 5,10% 20 anni 5,35% (tassi aggiornati al 10/03/2004) MUTUI BANCA INTESA Senza limite massimo, comunque fino all’80% del valore dell’immobile UNICREDIT (*) 75% del valore commerciale dell’immobile SANPAOLO IMI non superiore al 75% del valore di mercato dell’immobile 5, 7, 10, 15 (20 anni solo per tasso variabile) tasso fisso: 5, 7, 10, 15, 20 e 25 anni tasso variabile: da 4 a 15 anni 5,7,10,12,15 e 20 anni (25 anni solo per mutui a tasso variabile e mix) settore abitativo EuroIrs + 0,50 punti - es. base 09/03/04 5 anni: 3,75% 7 anni: 4,15% 10 anni: 4,55% 15 anni: 4,95% 20 anni: 5,20% 25 anni: 5,30% 5 anni: 4,65% 7 anni: 4,90% 10 anni: 5,25% 12 anni: 5,50% 15 anni: 5,50% 20 anni: 5,75% (*) 25 anni: 5,85% (*) “(*) valida solo per tasso fisso del “domus mix” altre destinazioni sino a 10 anni il 5,10% da 11 a 15 anni il 5,50% da 16 a 20 anni il 5,85% sino a 10 anni il 4,85% da 11 a 15 anni il 5,35% Tasso interesse variabile media aritmetica semplice Euribor (a scelta 1 o 6 mesi) + 1,00% della quotazione mensile di Euribor a sei mesi lettera + spread di 0,45 punti. Tasso di ingresso 2,60% (tassi aggiornati al 10/03/2004) Euribor (a scelta 3 o 6 mesi) + 0,50 punti da 5 a 10 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1% da 12 al 15 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1,05% 20 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1,25% 25 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1,40% Periodicità rata semestrale mensile o semestrale mensile, trimestrale o semestrale mensile Spese istruttoria € 150,00 franco spese di istruttoria pari a 0,50% dell’importo del mutuo, scontata del 75% 0,30%, comprensive della polizza obbligatoria per 10 anni Spese per ogni rata € 3,50 Estinzione anticipata commissione 0,75% per mutuo a tasso variabile commissione 1,50% commissione 1% sia per tasso fisso che variabile commissione 1% per mutuo commissione 3% per mutui a tasso fisso entro 2 anni dalla stipula a tasso variabile del contratto commissione 2% per mutuo a tasso fisso commissione 2% per mutui a tasso fisso oltre 2 anni dalla stipula del contratto franco per mutui a tasso variabile commissione 2% per mutui a tasso misto per mutuo a tasso fisso Mutuo a tasso misto Durata massima 15 anni, prevede un periodo iniziale di 3,4 o 5 anni - a scelta del mutuatario regolato ad un tasso fisso vantaggioso, mentre nel periodo successivo viene applicato un tasso variabile già stabilitò in contratto oppure viene concordato un nuovo tasso fisso da definire alla fine del primo periodo. Il tasso nominale annuo iniziale è: fisso per i primi 3 anni: 4,05% fisso per i primi 4 anni: 4,20% fisso per i primi 5 anni: 4,35% Mutuo assidomus 10 - con assicurazione aggiuntiva sulla persona Importo finanziabile: 80% del valore di mercato Rimborso: 10,15 e 20 anni tasso fisso: 10 anni 5,60% e 15 anni 5,75% tasso variabile: 10 anni euribor 3 mesi + spread 1,35% 15 anni euribor 3 mesi + spread 1,40% 20 anni euribor 3 mesi + spread 1,60% Spese istruttoria franco a cura di Carlo Dolci N.B. Per ottenere il mutuo è necessaria la regolarità dichiarativa e contributiva dell’iscritto. Le variazioni dei tassi non collegati ad indici ufficiali, ma all’andamento del mercato, saranno verificate con scadenza mensile e comunicate agli iscritti tramite Modello 5 (*) Condizioni riservate agli iscritti che aderiscono al conto Genius Dedicato Legis 6 Marzo 2004 MODELLO 5 Un convegno alla Cassa ha focalizzato l’attenzione sulle nuove frontiere dell’organizzazione Studi legali alla sfida del marketing Una scienza che non si esaurisce nella semplice pubblicità DI GIORGIO FREGNI I l 19/2/2004 si è svolto, presso l’auditorium della Cassa forense, un convegno nazionale sul tema «L’organizzazione e il marketing degli studi legali», organizzato dalla Cassa e da Eurojuris Italia (www.eurojuris.it). I ricordi e le testimonianze dirette di Guido Alpa circa il modo di svolgere la professione da parte del Calamandrei hanno suscitato una certa emozione nell’auditorium stracolmo di attentissimi professionisti, provenienti da ogni parte d’Italia, ma sembra prevalere la consapevolezza che la padronanza del diritto nei settori elettivi di attività non è più sufficiente per assicurare il conseguimento dei propri obiettivi professionali e che non è più possibile prescindere da un approccio meno improvvisato ad aspetti sin qui trascurati dell’erogazione del servizio legale: organizzazione e marketing, appunto. Quali le ragioni di questa avvertita necessità? Almeno tre: 1) l’accentuata concorrenza interprofessionale, per l’enorme aumento del numero degli avvocati e, in misura minore, per l’allargamento delle frontiere; 2) la concorrenza di altri professionisti (notai, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.); 3) una domanda di servizi legali sempre più diversificata e alla ricerca della massima qualità. Su di un punto tutti convengono: non si tratta di trasformarsi in imprenditori puri e semplici. Nessuno intende svilire l’importanza di un servizio come quello legale, che concorre ad assicurare l’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi della persona. Durante il convegno si è cercato, piuttosto, di capire in che modo alcuni aspetti tipicamente imprenditoriale (organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane, marketing ecc.) possano essere proficuamente utilizzati dagli avvocati. Fra i temi, non poteva mancare la questione se le attuali regole legali e deontologiche siano davvero funzionali al miglioramento della qualità del servizio. Inevitabile, in proposito, il confronto sui temi caldi delle tariffe, della pubblicità e delle società professionali. Quanto alla pubblicità, o meglio, quanto alla «comunicazione», i limiti sono già stati attenuati, in Italia, dalle modifiche all’articolo 17 del codice deontologico, ma, presto o tardi, dovremo adeguarci al codice degli avvocati Ue, che già ammette la pubblicità personale, mediante qualsiasi strumento di comunicazione (stampa, radio, televisione e altri). Del resto, sia la Cedu (cfr. caso Stambuck contro Germania, deciso con sentenza 17/10/2002) sia il tribunale di primo grado Ce (sentenza 28/3/2001) hanno enunciato chiaramente principi «liberistici», quali: non è legittimo comprimere aprioristicamente la libertà di espressione dei professionisti; la pubblicità, se effettuata in condizioni leali e secondo modalità adeguate, è un elemento importante della concorrenza su un determinato mercato, in quanto consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, la qualità delle loro prestazioni e il loro costo. Questo probabile scenario futuro non deve, però, preoccuparci troppo. Gli ordini, infatti, potranno evitare ogni eccesso, che danneggerebbe l’immagine dell’intera avvocatura, mediante i canoni fondamentali della dignità e del decoro. Ma ridurre l’oggetto del dibattito ai temi delle tariffe e della pubblicità sarebbe davvero fuorviante. Quello che davvero risulta indispensabile è assicurare che dell’avvocatura entrino a far parte professionisti capaci e preparati e che sia assicurata l’eticità dei loro comportamenti nonché la qualità complessiva del servizio erogato. Si è parlato anche della recente comunicazione della Ce del 9/2/2004. Di certo, l’avvocatura non deve preoccuparsi dell’ansia liberalizzatrice della commissione: siamo oramai 150 mila, talché di tutto si può parlare, fuorché di mancanza di concorrenza. Così come pare scontato che sia controproducente pretendere di ammorbidire le cosiddette barriere all’entrata nel mercato (id est mitigare la difficoltà dell’esame di abilitazione), laddove l’interesse pubblico impone, invece, che l’accesso alla professione forense sia riservato solo a soggetti capaci e meritevoli, stante l’importanza della funzione svolta. Piuttosto, è strano che all’occhio attento delle autorità garanti della concorrenza nazionali e internazionali dia così fastidio la «pagliuzza» delle tariffe e della pubblicità dell’avvocatura mentre non disturbi altrettanto (in proporzione) la «trave» di altre professioni, come per esempio il notariato dove, lì sì, la domanda e l’offerta si palesano come enormemente sbilanciate, con ogni conseguenza sui prezzi del servizio. Perché, per esempio, un avvocato non potrebbe essere abilitato a stipulare una compravendita immobiliare o almeno, ad autenticare una firma su di un atto negoziale? Questo sì (fra i moltissimi ipotizzabili) sarebbe un risultato di «marketing» importante per l’avvocatura e, forse, anche per i «consumatori», che certamente vedrebbero scendere vertiginosamente i prezzi di certi servizi. Questa si sarebbe vera e sensata liberalizzazione. I nuovi consigli degli ordini forensi Ordine Forense Presidente Segretario Tesoriere Ordine Forense Presidente Segretario Tesoriere Bari Benevento Cassino Crotone Lanciano Lanusei Lecce Lecco Macerata Melfi Milano Montepulciano Monza Napoli Nicosia Nocera Inferiore Nola Novara Nuoro Oristano Orvieto Padova Palermo Palmi Paola Parma Patti Pavia Perugia Pesaro Pescara Piacenza Pinerolo Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rossano Giovanni D’innella Umberto Del Basso De Caro Luigi Montanelli Peppino Vallone Antonio Minutolo Siro Anedda Antonio De Giorgi Francesca Rota Ubaldo Perfetti Raffaele Caggiano Paolo Giuggioli Arnaldo Paoletti Giovanni Ceriello Francesco Landolfo Filippo Mingrino Aniello Cosimato Lucia Sibilla Paolo Borgna dati non ancora pervenuti Luigi Greco Luciano Pascucci Giovanni Chiello Manlio Gallo Luigi Cardone Francesco Granata Maurizio P. Donelli Leone Elio Aquino Alfredo Tullio Anna Rosa Sindico Giuliano Di Demetrio Lucio Stenio de Benedictis Augusto Gruzza Giovanni Priotto Stefano Borsacchi Giancarlo Bellizzi Bruno Tomasini Giuseppe Spirito Paolo Massimo Cappelli Giorgio Assenza Roberto Fabbri Giuseppe Morabito Giacomo Beccari Antonio Belloni Gianfranco Nucci Alessandro Cassani Serafino Trento Gaetano Di Muro Andrea de Longis Giuseppe Di Mascio Luigi Villirilli Sandro Sala Fabrizio Demurtas Luigi Rella Enrico Azzoni Carlo Strinati Vincenzo Paolino Carlo Allorio Massimo Grotti Patrizio Villa Francesco Caia Antonino Farinella Anna De Nicola Alfonso Vocca Davide Monzani Giuseppe Barile Rosa De Stasio Pietro Conte Angela Maria De Renzo Marco Maria Di Domenico Enrico Mereu Raffaele Fatano Antonio Corti Renzo Tartuferi Donato Mancusi Cinzia Preti Massimiliano Barbanera Antonio Labombarda Roberto Fiore Giuseppe Artimagnella Luigi Ciancio Raffaele Barone Patrizia Maldivi Danilo Biasion Canzio Bonazzi Sergio De Meo Augusto Zampone Antonio Rienzo Giuseppe Corona Giulio Fumero Livio Sartore Gavino Arru Maria Dina Tore Sergio Finetti Antonio Lovisetto Enrico Sanseverino Carmen Borgese Mario Pace Adriano Coruzzi Benedetto Caiola Fernanda Ravetta Francesca Bagianti Francesco Maria Raffaelli Sandra Pantaleone Mauro Sonzini Linette Cotta Morandini Giuseppe Basoccu Fernando Paggetti Lia Coden Enzo Giuseppe Maria Sarli Angelo Massimo Pagnini Giuseppe Sgarioto Valeriana Maspei Pietro Catanoso Antonio Baiano Elena Leonardi Giovanni Scarpa Carlo Testa Giuseppe Farina Paolo Mirandola Vielmo Duo’ Bruno Salzarulo Elio Sticco Igino Cappelli Amerigo Montera Chiaffredo Peirone Bruno Di Giovanni Giancarlo Cugiolu (dati non ancora pervenuti) Giovanni Vaccaro Alessandro Lepri Pietro Romano Mario Ulisse Porta Paolo Feliziani Gabriele Tedeschi Angelo Esposito Sergio Pinna Divinangelo D’alesio Liborio Sabatino Renato Chiaranti Carlo Bartolini Silvio Beorchia Antonio Rossomando Gennaro Torrese Piero Moccagatta Bruno Pietro Logoluso Alberto Sinatra Franco Larentis Piero Barolo Maurizio Consoli Andrea Mascherin Paride Mascioli Francesco Bellucci Sergio Martelli Bernardo Masciarelli Lucio D’eletto Mauro Pizzigati Bruno Stefanetti Francesco Ferraris Aldo Bulgarelli Antonio Pontoriero Aldo Campesan Graziano Dulio (dati non ancora pervenuti) Clelia Cazzola Monica Dossi Giampiero Berti Giuseppe Trimonti Angelo Insero Michele Marcone Silviero Sica Maurizio Bonatesta Aldo Prevosto Daniela Pinna Vistoso Antonio Loy Guglielmo Santarelli Lorenzo Locatelli Giuseppe Bruno Antonio Guerisi Vito Caldiero Raffaele Iorio Carmelo Pirri Riccardo Ricotti Stefano Bogini Marco Paolini Alberto Migliorati Fabrizio Lucchini Rossana Veneziani Roberto Vallesi Giuseppe Alibrandi Aurelia Barna Michele Messina Mariano Domenico Mari Giuseppe Bussotto Guido Maffuccini Carmelo Marino Gianni Taglini Anna Maria Barbante Rodolfo Cicchetti Domenico Condello Amerigo Minnicelli Rovereto Rovigo S. Angelo dei Lombardi S. Maria Capua Vetere Sala Consilina Salerno Saluzzo Sanremo Sassari Savona Sciacca Siena Siracusa Sondrio Spoleto Sulmona Taranto Tempio Pausania Teramo Termini Imerese Terni Tivoli Tolmezzo Torino Torre Annunziata Tortona Trani Trapani Trento Treviso Trieste Udine Urbino Vallo della Lucania Varese Vasto Velletri Venezia Verbania Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Vigevano Viterbo Voghera Antonino Scaglione Alessandro Rolandi Luciano Puzzo Marina Cotelli Mauro Minci Giorgio Casacchia Aldo Feola Simonetta Abbondi Carlo Del Torto Nicola Muffoletto Giovan Paolo Ruggeri Anna Rita Magrini Piero Cella Guglielmo Preve Mario Alfetra Marina Cattaneo Nicola Giorgino Rino Aista Roberto Bertuol Massimo Sonego Furio Kobec Andrea Galimberti Michele Ambrosini Michele Antonio Barbato Andrea Lanata Luigi Moretta Aldo Rossetti Ennio Della Gaspera Sergio Napoletano Enzo Pozzolo Enrico Cascella Costantino Casuscelli Stefano Chiesa Pietro Giorgis Serafino Mazzotta Nicola Mini Antonio Bandiera Maurizio Carlo Scala Patrizia Frascarelli Raffaella Giacchesio Nicola Nardelli Roberto Stabile Guerino Ambrosini Carmelo Pace Arnaldo Giocondi Augusta Luciani Francesco Marcolini Dario Poto Carlo Zurlo Enrico Zani Francesco Logrieco Nino Piacentino Piergiorgio Sandri Ezio Galea Cinzia Torre Raffaele Conte Luciano Annibali Silverio Marchetti Maria Antonietta Averna Carlo Mario Scrignuoli Raffaele Marchetti Roberto Rossi Giovanni Aquino Sandra Cavezzale Simone Curi Santo Gusillo Barillà Roberto Zanellati Roberto Gavio Paolo Zambianchi Marzo 2004 MODELLO 5 7 CENTRO STUDI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA ITALIANA PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” DIPARTIMENTO DI TEORIA DELLO STATO UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” Ciclo di seminari di diritto dell’economia e nuovo diritto societario AUDITORIUM CASSA FORENSE - VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 6 INGRESSO GALLERIA - ROMA I. IL QUADRO NORMATIVO DELLE ASSICURAZIONI 14 aprile 2004 ORE 10.00-13.30 Prima sessione (Mattina) SEDUTA INAUGURALE INTRODUZIONE Avv. Maurizio de Tilla (Presidente Cassa Forense e Adepp) Avv. Remo Danovi (Presidente Consiglio Nazionale Forense) Avv. Ugo Operamolla (Coordinatore della Fondazione dell’Avvocatura Italiana) • Le assicurazioni e la globalizzazione dei mercati • Assicurazioni e diritto societario I rischi speciali • Il danno ambientale • Il danno esistenziale • Il danno da prodotti • Biotecnologie e trapianti • Dati personali e dati genetici • Infortuni • Rischi spaziali • Il danno da informazioni • Terrorismo INTRODUCE Pres. Giampaolo Sassi (Presidente INPS) On. Avv. Michele Vietti (Sottosegretario alla Giustizia) RELATORI Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Massimo Angrisani (Ordinario di Matematica Finanziaria e Scienze Attuariali - Università di Roma “ La Sapienza”) Prof. Avv. Giuseppe Conte (Straordinario di Diritto Privato - Università di Firenze) Prof. Cesare Mirabelli (Presidente Emerito della Corte Costituzionale) Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”) Dott. Giovanni Perissinotto (Amministratore Delegato Assicurazioni Generali) Prof. Avv. Paolo Vitucci (Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Vincenzo Zeno Zencovich (Ordinario di Diritto Privato Comparato - Università di Roma Tre) 14 aprile 2004 ORE 15.00-18.30 Seconda sessione (Pomeriggio) I SERVIZI E I PRODOTTI ASSICURATIVI • • • • Prodotti finanziari La previdenza integrativa Le polizze sanitarie I canali di distribuzione dei prodotti assicurativi • Le polizze vita RELATORI Dott. Marco Fusciani (Direttore Aratecnica Distribuzione e Consumerismo) Prof. Sergio Corbello (Presidente Assoprevidenza) Prof. Avv. Pietro Masi (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Roma Tor Vergata) Prof. Avv. Benedetto Santacroce (Studio Legale Tributario Santacroce) 21 aprile 2004 ORE 10.00-13.30/15.00 - 16.00 Terza sessione (Mattina e Pomeriggio) • La responsabilità del professionista • La responsabilità degli ordini professionali • La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società • La responsabilità delle società di revi- sione • La responsabilità delle società • Gli appalti • I rischi della P.A. • I rischi degli studi professionali INTRODUCE On. Bruno Tabacci (Presidente della Commissione Attività Produttive - Camera dei Deputati) RELATORI Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Napoli Federico II) Avv. Federico Bucci (Avvocato in Roma) Dott.ssa Antonietta Chiantia (Ricercatrice di Diritto Commerciale nell’Università di Messina) Prof. Avv. Giuseppe Conte (Straordinario di Diritto Privato - Università di Firenze) Prof. Avv. Fabio Foglia Manzillo (Docente di Diritto Penale dell’Economia - Seconda Università degli Studi di Napoli) Avv. Antonio Franchi (Avvocato in Milano - Studio Santa Maria) Not. Andrea Fusaro (Notaio nel distretto di Genova e Chiavari) Prof. Avv. Carlo Granelli (Ordinario di Diritto Privato - Università di Pavia) Prof. Avv. Francesco Caroleo Grimaldi (Docente Scuola Specializzazione - Università di Roma “La Sapienza”) Avv. Francesco Gianni (Managing Partner - Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners) Prof. Avv. Vincenzo Panuccio (Ordinario di Diritto Commerciale - Emerito dell’Università di Messina) Avv. Giuseppe Pedrizzi (Docente di Diritto Penale Tributario - Libera Università degli Studi “San Pio V”) Prof. Avv. Riccardo Sgobbo (Docente di Diritto Privato dell’Economia - Università di Napoli) 21 aprile 2004 ORE16.00-18.30 Quarta sessione (Pomeriggio) I CONTRATTI ASSICURATIVI • La conclusione del contratto • E-commerce • La vendita a distanza • Le clausole vessatorie • Le fideiussioni RELATORI Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Fernando Bocchini (Ordinario di Diritto Privato - Università di Napoli Federico II) Avv. Franco Estrangeros (Avvocato in Milano - Studio Ghidini, Girino e Associati) Prof. Avv. Gustavo Ghidini (Ordinario di Diritto Industriale - Università Luiss “Guido Carli”) Prof. Avv. Biagio Grasso (Ordinario di Diritto civile - Università di Napoli Federico II) Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Gabriele Racugno (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Cagliari) Avv. Francesco Ricci (Avvocato in Roma) 28 aprile 2004 ORE 10.00-13.30/ 15.00 - 16.00 Quinta sessione (Mattina e Pomeriggio) LA TUTELA DELL’ASSICURATO NEL MERCATO ASSICURATIVO E LE COMPETENZE DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA • Antitrust • • • Isvap Covip Dati personali La disciplina della concorrenza nel settore assicurativo • La disciplina comunitaria • La normativa nazionale • Il sindacato giurisdizionale INTRODUCE Pres. Giancarlo Giannini (Presidente ISVAP) Pres. Fabio Cerchiai (Presidente ANIA S.p.A.) RELATORI Prof. Avv. Francesco Barra Caracciolo (Professore Incaricato di Diritto dell’Informazione e dei mezzi di comunicazione - Università Luiss “Guido Carli” Roma) On. Giorgio Benvenuto (Componente Commissione Finanza - Camera dei Deputati) Prof. Avv. Giorgio Bernini (già Ordinario Università di Bologna - Special Counsel Studio Bernini associato a Baker & Mckenzie, Presidente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) Prof. Avv. Alfonso Celotto (Straordinario di Diritto Costituzionale - Università di Roma Tre) Prof. Sergio Corbello (Presidente Assoprevidenza) Avv. Piero Fattori (Avvocato in Roma) Prof. Avv. Lucio Francario (Presidente COVIP) Prof. Avv. Mario Libertini (Ordinario di Diritto Industriale - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Michele Siri (Professore di Diritto delle Assicurazioni - Università di Genova e CERAP Bocconi) 28 aprile 2004 ORE 16.00-18.30 Sesta sessione (Pomeriggio) • Il quadro normativo comunitario • La disciplina della concorrenza nel settore assicurativo negli orientamenti comunitari • Il testo unico delle assicurazioni • La riassicurazione • Le frodi nell’assicurazione RELATORI Avv. Dario Buzzelli (Docente di Di- Continua a pag. 8 8 Marzo 2004 ritto Civile - Università di Roma Tre) Avv. Luciano Di Via (Avvocato in Roma - Studio Bonelli, Erede, Pappalardo) Prof. Avv. Fabio Foglia Manzillo (Docente di Diritto Penale dell’Economia - Seconda Università degli Studi di Napoli) Dott. Felice Mummolo (Responsabile Servizio Antifrode Assicurativa Aree Speciali dell’Ania) Avv. Michele Roma (Avvocato in Roma - Docente della Scuola Forense Università di Roma Tre) In attesa di ulteriori adesioni II. SOCIETA’ E MERCATO FINANZIARIO 5 maggio 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-18.30 Settima sessione (Mattina e Pomeriggio) • Disciplina delle società quotate e nuovo diritto societario • Regolazione giuridica dell’economia finanziaria • Opa e Mercato • Disciplina delle imprese e dei servizi di investimento INTRODUCE Prof. Avv. Francesco Galgano (Ordinario di Diritto Privato Università di Bologna) Interviene: Pres. Pier Francesco Guarguaglini (Presidente e Amministratore Delegato Finmeccanica S.p.A.) RELATORI Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Napoli Federico II) Prof. Avv. Mario Bessone (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Francesco Carbonetti (Professore di Diritto Commerciale - Università Luiss “Guido Carli” Roma) Avv. Francesco Gianni (Managing Partner - Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners) Prof. Cesare Imbriani (Ordinario di Economia Politica, Direttore dell’Istituto di Economia e Finanza - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Berardino Libonati (Ordinario di Diritto Commerciale Università di Roma “La Sapienza”) Dott. Alessandro Panza (Direttore finanziario Finmeccanica S.p.A.) Prof. Avv. Carla Rabitti Bedogni (Professore di Diritto del Mercato Finanziario - Università di Roma “La Sapienza”) Pres. Luigi Rovelli (Presidente Sezione Corte Appello di Genova) Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso (Straordinario di Diritto Commerciale Università di Roma “La Sapienza”) Dott. Alfio Torrisi (Direttore Istituto Poligrafico Zecca dello Stato) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Ordinario di Diritto Privato Università di Roma “La Sapienza”) 12 maggio 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-18.30 Ottava sessione (Mattina e Pomeriggio) • Gestione di patrimoni in forma collettiva • Disciplina dei mercati regolamentati • Disciplina delle crisi • Abusivismo finanziario • Fondi immobiliari • Cartolarizzazioni • Equilibri finanziari delle società sportive INTERVIENE Pres. Pier Francesco Guarguaglini (Presidente e Amministratore Delegato Finmeccanica S.p.A.) RELATORI Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Straordinario di Diritto Penale nell’Università di Salerno - Segretario Generale per l’Europa I.C.E.P.S.) Avv. Maurizio de Tilla (Presidente Cassa Forense e Adepp) Avv. Ugo Operamolla (Coordinatore della Fondazione dell’Avvocatura Italiana) Prof. Gualtiero Tamburini (Docente di Economia Università di Bologna - Presidente Assoimmobiliare) Avv. Umberto Tracanella (già Presidente Cassa Forense) Prof. Avv. Andrea Zoppini (Straordinario di Diritto Privato Comparato Università Roma III) In attesa di ulteriori adesioni III. APPALTI PRIVATI E PUBBLICI MODELLO 5 • • Il Partnering Build Operate Transfer - Dalle concessioni ANAS ai mega progetti • Project Financing • Le Associazioni temporanee di imprese al vaglio del contenzioso • Prezzo Omnicomprensivo e Costs plus fee RELATORI Prof. Maria Claudia Andrini (Notaio del distretto di Viterbo e Rieti - Assistente Ordinario di Diritto Privato Università di Roma Tre) Prof. Avv. Ernesto Cesaro (Ordinario di Diritto Civile - Università di Napoli) Prof. Avv. Giuseppe De Palo (Docente di Teoria e Pratica del negoziato internazionale - Università di Roma “La Sapienza”) Dott. Claudio Fava (Vicepresidente C.F.A. group limited) Prof. Avv. Giovanni Iudica (Ordinario di Diritto Privato - Università Bocconi di Milano) Prof. Massimo Lo Cicero (Università Tor Vergata - Roma) Prof. Cesare Mirabelli (Presidente Emerito della Corte Costituzionale) Avv. M. Rubino-Sammartano (Presidente della Corte Arbitrale Europea - Strasburgo) 26 maggio 2004 ORE 15.00-18.30 Decima sessione (Pomeriggio) APPALTI PRIVATI • La direzioni dei lavori - dal conflitto alla collaborazione con l’impresa • Obblighi del committente e dell’appaltatore quanto alla verifica del sottosuolo e conseguenze di verifiche incomplete o errate • Le responsabilità dell’appaltatore • Il subappalto • La risoluzione del contratto RELATORI Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Straordinario di Diritto Penale nell’Università di Salerno - Segretario Generale per l’Europa I.C.E.P.S.) Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”) Avv. Michele Roma (Avvocato in Roma - Docente della Scuola Forense Università di Roma Tre) Avv. M. Rubino-Sammartano (Presidente della Corte Arbitrale Europea Strasburgo) In attesa di ulteriori adesioni 1 giugno 2004 ORE 10.00-13.30 Undicesima sessione (Mattina) APPALTI PUBBLICI • La competenza in materia di lavori pubblici dopo le pronunzie della Corte Costituzionale 302 e 303/2003 • L’ampliamento della giurisdizione amministrativa e la devoluzione ad arbitrato • La Camera Arbitrabile per i Lavori Pubblici dopo la pronunzia del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2003 • La progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche • L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici INTRODUCE Prof. Alberto de Roberto (Presidente del Consiglio di Stato) Pres. Francesco Garri (Presidente Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) RELATORI Prof. Ferruccio Auletta (Professore Associato di Diritto Processuale Civile - Università di Perugia) Prof. Avv. Anna Maria Bernini (Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato - Università di Bologna) On. Avv. Donato Bruno (Presidente Commissione Affari Costituzionali - Camera dei Deputati) Prof. Avv. Alfonso Celotto (Straordinario di Diritto Costituzionale - Università di Roma Tre) Prof. Fabio Cintioli (Consigliere di Stato) Prof. Avv. Alfredo Contieri (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Cassino) Prof. Avv. Massimo Luciani (Ordinario di istituzioni di Diritto Pubblico - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Mario Sanino (Docente di Diritto Amministrativo - Università di Roma “La Sapienza”) 1 giugno 2004 ORE 15.00-19.00 Dodicesima sessione (Pomeriggio) 26 maggio 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-16.00 Nona sessione (Mattina e Pomeriggio) APPALTI PRIVATI APPALTI PUBBLICI • La legge obiettivo e le modifiche al processo amministrativo in ma- teria di appalti La scelta del contraente - Il sistema delle gare • Appalto - Concorso - Licitazione Trattativa privata • L’offerta anomala • Aggiudicazione e formazione del contratto • La riserva dell’appaltatore alla luce del nuovo Regolamento e del nuovo Capitolato • Corrispettivo ed indennizzo • Garanzia RELATORI Prof. Avv. Alfredo Contieri (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Cassino) Prof. Avv. Antonio Maria Leozappa (Docente di Diritto Commerciale - Università di Lecce) Prof. Avv. Mario Libertini (Ordinario di Diritto Industriale - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università Luiss “Guido Carli” Roma) Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli (Ordinario di Diritto Pubblico Comparato - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Giancarlo Montedoro (Consigliere di Stato - Professore di Diritto Pubblico Generale Università Luiss “Guido Carli” Roma) Prof. Aristide Police (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Teramo) Prof. Avv. Mario Sanino (Docente di Diritto Amministrativo - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Gerardo Soricelli (Professore di Diritto Amministrativo - Università di Roma “La Sapienza”) • IV. BANCHE - DIRITTO ED ECONOMIA 9 giugno 2004 ORE 10.00-13.30 Tredicesima sessione (Mattina) • Introduzione - La nozione di mercato • I mercati finanziari - La borsa telematica • Le politiche comunitarie • Le attività finanziarie INTRODUCE Sen. Avv. Riccardo Pedrizzi (Presidente 6° Commissione Finanze e Tesoro) Interviene: Pres. Gabriele Galateri di Genola (Presidente Mediobanca) RELATORI Prof. Avv. Piero Schlesinger (Ordinario di Diritto Privato - Università Cattolica del Sacro Cuore) 9 giugno 2004 ORE 15.00-18.30 Quattordicesima sessione (Pomeriggio) • Il TUB • Il TUF • Il TU dei diritti dei consumatori RELATORI On. Giorgio Benvenuto (Componente Commissione Finanza - Camera dei Deputati) Prof. Avv. Massimo Miola (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Napoli) Prof. Avv. Mario Nuzzo (Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”) Pres. Luigi Rovelli (Presidente Sezione Corte Appello di Genova) Avv. Roberto Ulissi (Capo della Direzione IV - Dipartimento del Tesoro) In attesa di ulteriori adesioni 16 giugno 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-16.00 Quindicesima sessione (Mattina e Pomeriggio) • La riforma societaria • Le integrazioni alla riforma societaria e la disciplina delle società quotate • I gruppi bancari • I codici di condotta • I prodotti finanziari • La riforma del sistema fiscale statale • I criteri della legge delega sul riordino del regime impositivo dei redditi finanziari • L’introduzione dell’Ires e il nuovo trattamento fiscale delle azioni, delle obbligazioni e degli strumenti finanziari partecipativi RELATORI Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Napoli Federico II) Prof. Avv. Vincenzo Buonocore (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Salerno) Avv. Eugenio Caponi (Vice Presidente Vicario Unicredito Italiano) Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Straordinario di Diritto Penale nell’Università di Salerno - Segretario Generale per l’Europa I.C.E.P.S.) Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti (Professore di Diritto Tributario - Università di Brescia) Prof. Avv. Giuseppe De Palo (Docente di Teoria e Pratica del negoziato internazionale - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Franco Di Sabato (Ordinario di Diritto Commerciale - Università Luiss “Guido Carli” Roma) Not. Andrea Fusaro (Notaio nel distretto di Genova e Chiavari) Prof. Avv. Marcello Messori (Ordinario di Economia Politica - Università di Roma Tor Vergata) Prof. Avv. Paolo Montalenti (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Torino) Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Macerata) Prof. Avv. Mauro Pizzigati (Docente di Diritto Fallimentare - Università “Cà Foscari” di Venezia) Prof. Stefano Preda (Presidente Banca Esperia S.p.A.) Pres. Luigi Rovelli (Presidente Sezione Corte Appello di Genova) Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso (Straordinario di Diritto Commerciale - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Umberto Tombari (Straordinario di Diritto Commerciale - Università di Firenze) Prof. Avv. Victor Uckmar (Professore Emerito di Scienza delle finanze e Diritto Tributario - Università di Genova) 16 giugno 2004 ORE 16.00-19.00 Sedicesima sessione (Pomeriggio) • I contratti • Tecniche di negoziazione e di conclusione del contratto • La distribuzione dei prodotti finanziari e dei prodotti assicurativi • La gestione dei prodotti RELATORI Prof. Luigi Balestra (Associato di Diritto Privato - Università di Bologna) Prof. Avv. Anna Maria Bernini (Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato - Università di Bologna) Avv. Eugenio Caponi (Vice Presidente Vicario Unicredito Italiano) Prof. Avv. Sergio Maria Carbone (Ordinario di Diritto Internazionale - Università di Genova) Prof. Avv. Ernesto Cesaro (Ordinario di Diritto Civile - Università di Napoli) Prof. Avv. Renato Clarizia (Straordinario di Diritto Privato - Università di Roma Tre) Prof. Avv. Franco Di Sabato (Ordinario di Diritto Commerciale - Università Luiss “Guido Carli” Roma) Prof. Alessandro Penati (Ordinario di Finanza Aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore) 23 giugno 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-16.00 Diciassettesima sessione (Mattina e Pomeriggio) • I controlli • Vigilanza bancaria • Il ruolo della Consob INTRODUCE Prof. Avv. Francesco Capriglione (Ordinario di Diritto dell’Economia Università Luiss “Guido Carli” Roma) RELATORI Prof. Avv. Giovanni Arieta (Ordinario di Diritto Processuale Civile - Università di Camerino) Prof. Avv. Mario Bessone (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Avv. Marcello Condemi (Consulenza Legale della Banca d’Italia) Prof. Avv. Francesco De Santis (Straordinario di Diritto Processuale Civile - Università di Salerno) Avv. Luigi Desiderio (Capo Servizio Legale ISVAP) Avv. Luciano Di Via (Avvocato in Roma - Studio Bonelli, Erede, Pappalardo) Dott. Francesco Frasca (Capo del servizio Concorrenza, normativa e affari generali della Banca d’Italia) Prof. Avv. Giancarlo Montedoro (Consigliere di Stato - Professore di Diritto Pubblico Generale Università Luiss “Guido Carli” Roma) Prof.ssa Giuseppina Pellegrino (Professore di Diritto Commerciale - Università di Bari) Prof. Alberto Pera (Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners, già Segretario generale Autorità per la Concorrenza) Prof. Aristide Police (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Teramo) Prof. Avv. Carla Rabitti Bedogni (Professore di Diritto del Mercato Finanziario - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Marco Sepe (Notaio in Roma - Professore Associato di Diritto del Mercato Finanziario Università della “Tuscia” Viterbo) Prof. Avv. Vincenzo Troiano (Docente di Diritto del Mercato Finanziario - Università di Perugia) Avv. Roberto Ulissi (Capo della Direzione IV - Dipartimento del Tesoro) 23 giugno 2004 ORE 16.00-19.00 Diciottesima sessione (Pomeriggio) • La trasparenza dei contratti bancari • La trasparenza dei contratti assicurativi • La trasparenza nell’intermediazione finanziaria • Abusivismo bancario • Le tutele - Il recesso RELATORI Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Napoli Federico II) Avv. Dario Buzzelli (Docente di Diritto Civile - Università di Roma Tre) Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Straordinario di Diritto Penale nell’Università di Salerno - Segretario Generale per l’Europa I.C.E.P.S.) Prof. Avv. Renato Clarizia (Straordinario di Diritto Privato - Università di Roma Tre) Avv. Luigi Desiderio (Capo Servizio Legale ISVAP) Avv. Francesco Gianni (Managing Partner - Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners) Prof. Avv. Mario Nuzzo (Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Alessandro Penati (Ordinario di Finanza Aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore) Avv. Roberto Ulissi (Capo della Direzione IV - Dipartimento del Tesoro) 30 giugno 2004 ORE 10.00-13.00/15.00-17.00 Diciannovesima sessione (Mattina e Pomeriggio) • Partecipazione al capitale delle banche • Banche cooperative • Le clausole vessatorie • Il promotore finanziario • La responsabilità degli intermediari e dei promotori • La deontologia e il ruolo delle Commissioni regionali • Le correzioni del nuovo diritto societario • Riforma del diritto fallimentare • Conclusioni INTRODUCE Prof. Avv. Vincenzo Buonocore (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Salerno) RELATORI Prof. Avv. Ernesto Cesaro (Ordinario di Diritto Civile - Università di Napoli) Prof. Avv. Diego Corapi (Ordinario di Diritto Privato Comparato Università di Roma “La Sapienza”) Prof. Avv. Fabio Foglia Manzillo (Docente di Diritto Penale dell’Economia - Seconda Università degli Studi di Napoli) Avv. Dino Valenza (Docente di Diritto Fallimentare - Università di Teramo) In attesa di ulteriori relatori CONCLUSIONI Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”) Avv. Maurizio de Tilla (Presidente Cassa Forense e Adepp) Avv. Ugo Operamolla (Coordinatore della Fondazione dell’Avvocatura Italiana) Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”)