5
modello
L’intervento
Delega fiscale
scomparsa
per le casse
MARCELLO COLLOCA
Non v’è alcun dubbio che il rinnovamento di Cassa forense passa necessariamente attraverso
la riscrittura delle funzioni dei
suoi organi collegiali.
Da qui, e per una completa
informazione anche in prospettiva delle future elezioni per il
loro rinnovamento, la necessità
di chiudere il cerchio dell’informazione sulle relative modifiche
statutarie, attraverso alcune
brevi ultime riflessioni sulla
composizione e sulle modalità di
elezione, sui poteri e sulle funzioni assegnati al comitato dei
delegati e al consiglio di amministrazione del nuovo statuto,
approvato con decreto interministeriale del 23 dicembre 2003.
Infatti, fissato in 80 il numero invariabile dei delegati da designare, al fine di evitare il rischio di un costante e fuori misura aumento dei componenti, il
comitato sarà innanzitutto eletto in base al nuovo regolamento
elettorale, attuativo dell’art. 12
dello statuto.
Non più quindi collegi elettorali comprensivi di uno o più distretti di Corte d’appello, con assegnazione di un delegato ogni
mille iscritti o frazione superiore a trecento, bensì collegi coincidenti con i distretti medesimi,
indipendentemente dal «numero base», che diventa l’unico dato determinativo dei collegi.
Confermata la durata in carica degli eletti in quattro anni dal
loro effettivo insediamento, nel
mentre è possibile la rielezione
per non più di due volte consecutivamente, è stata a un tempo
prevista l’incompatibilità con la
carica di componente del Cnf e
di componente della Giunta dell’Oua; incompatibilità da rimuoversi a pena di decadenza entro
trenta giorni dal suo verificarsi.
Di particolare interesse l’ampliamento delle competenze.
Ai poteri tradizionali di adozione delle norme statutarie e
regolamentari, di approvazione
dei bilanci e dei criteri di indirizzo per l’amministrazione, particolarmente innovative sono
state le previsioni di nuove funzioni: dall’elezione diretta fra i
propri componenti del presidente della cassa, che si va ad aggiungere alla elezione diretta dei
componenti del consiglio di amministrazione, alla determinazione dei criteri di individuazioContinua a pag. 2
Spedizione in abbonamento postale
45%, art. 2, comma 20/b, legge
662/96 - Filiale di Milano. Direttore
responsabile Paolo Panerai.
Registrazione del tribunale
di Milano n. 602 del 31/7/91
Realizzato in collaborazione con la
CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Responsabile editoriale
Marcello Colloca
A un anno dall’approvazione della legge n. 80/03 manca il decreto delegato
Il nuovo statuto
rilancia
il comitato
delegati e il cda
DI
Supplemento al numero odierno di
DI
L
MAURIZIO DE TILLA
a delega fiscale approvata
dal parlamento fin dall’aprile 2003 comprende importanti disposizioni che riguardano i professionisti e le loro Casse di previdenza. E queste disposizioni costituiscono impegni che le forze politiche hanno
preso nei confronti dell’Adepp e
delle 19 Casse aderenti, che rappresentano una platea di oltre
1.700.000 professionisti.
In particolare la legge del
7/4/2003, n. 80 all’art. 3 comma
1, lettera C), n. 8) prevede la «revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti,
con inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al
reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo».
Nello stesso articolo 3,
comma 1, lettera D), n. 4),
si prevede un «regime differenziato di favore fiscale
per il risparmio affidato a
fondi pensione, a fondi etici e a Casse di previdenza
privatizzate».
La due questioni sollevate con le predette norme hanno forte rilevanza e costituiscono rimedi necessari per
evitare palesi illegittimità e
distorsioni nei sistemi previdenziali dei professionisti italiani.
Il primo articolo citato riguarda l’annoso problema dei
proventi derivanti da attività di
collaborazione coordinata e continuativa svolta da un professionista che vanno ricondotti alla sfera professionale in modo
che i relativi contributi previdenziali confluiscano automaticamente nelle rispettive Casse
di previdenza.
La razionalità della soluzione
introdotta come principio di delega appare di tutta evidenza e
può riassumersi nel cosiddetto
principio dell’attrazione secondo il quale, ogni qualvolta l’attività di lavoro autonomo richieda competenze riconducibili, anche in senso lato, alla sfera dell’attività professionale
principale esercitata dal sog-
getto percettore, essa costituisce, sotto il profilo dell’inquadramento fiscale e previdenziale, un tutt’uno con l’attività professionale, perdendo ogni sua
autonoma rilevanza.
Sotto il profilo strettamente
previdenziale, peraltro, la logicità e fondatezza della tesi prospettata è confermata dal fatto,
assolutamente indiscutibile,
che i soggetti maggiormente
danneggiati da una eventuale
interpretazione distorta dall’at-
venuta, nel corso del 2001, nel
senso auspicato dalle Casse.
Tuttavia, il definitivo chiarimento atteso con il decreto delegato è indispensabile, con riferimento a tutte le attività di
collaborazione coordinata e continuativa svolte, in via accessoria, da un libero professionista
già iscritto a una Cassa di previdenza, la cui contribuzione,
per logica previdenziale, deve
confluire nell’unica posizione
pensionistica già esistente.
Famiglia
Carmignani
tuale quadro
normativo di riferimento sarebbero proprio i professionisti interessati, che vedrebbero assottigliarsi la tutela
previdenziale a causa di un assurdo e illegittimo frazionamento della loro posizione previdenziale con conseguenze anche gravi sull’ammontare delle
prestazioni.
Sull’argomento una circolare
interpretativa dell’Agenzia delle entrate, con riferimento ai
compensi derivanti da amministratore e sindaco, è già inter-
Il secondo
principio di delega
riguarda la questione del trattamento fiscale gravante sulle
Casse di previdenza professionali.
Come più volte sottolineato,
l’attuale sistema di tassazione
delle risorse degli enti produce,
di fatto, in capo al pensionato
una vera e propria doppia tassazione, del tutto inaccettabile.
Infatti, la tassazione delle risorse dell’ente colpisce indifferentemente tutte le entrate della gestione corrente e straordi-
naria, Questo comporta che i
contributi degli iscritti che vengono impiegati in forme di investimento mobiliare e immobiliare, subiscono una tassazione
piena sui rendimenti prodotti
all’interno della Cassa professionale.
I contributi e i rendimenti
contribuiscono a formare gli importi erogati per le prestazioni
pensionistiche che, a loro volta,
subiscono una tassazione piena
essendo equiparati a redditi di
lavoro dipendente.
È evidente, dunque, che l’attuale regime fiscale crea un’ingiustificata duplicazione dell’imposta che colpisce economicamente lo stesso ammontare di
ricchezza, prima in capo alla
Cassa professionale e poi, al momento dell’erogazione della pensione, in capo ai pensionati.
Sempre in riferimento alla gestione del patrimonio delle Casse professionali e in riferimento alle conseguenze negative che
l’iscritto indirettamente subisce, si evidenzia che il non assoggettamento a Iva, per mancanza del requisito soggettivo,
delle Casse professionali produce, quale diretta conseguenza, un costo aggiuntivo derivante dalla indetraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti
di beni e servizi.
La delega fiscale detta un
principio che costituisce un primo passo verso l’eliminazione
della doppia tassazione mediante una sostanziale equiparazione della tassazione
gravante sulle Casse private dei professionisti a quella agevolata prevista per i
fondi pensione integrativi.
In questa logica il decreto
delegato dovrebbe prevedere anche una graduale detassazione dei patrimoni delle Casse private, in quanto essi sono generati da montanti
costituiti da contributi degli
iscritti convenientemente investiti.
I decreti legislativi di attuazione delle delega fiscale presentano certamente aspetti tecnici di particolare complessità
che rischiano, però, di bloccare
l’intero progetto, vanificando
quanto di buono è stato previsto
in sede di legge delega. Per evitare questo pericolo l’Adepp ha
invitato il ministro Tremonti a
dare attuazione almeno ai principi di più facile recepimento
normativo, quali sono certamente quelli sopra ricordati.
Allo stato, purtroppo, siamo
costretti a registrare che, a
quasi un anno dall’emanazione della delega, ancora nulla
è stato fatto a favore delle Casse di previdenza dei professionisti e dei loro iscritti, nonostante gli impegni presi e la riconosciuta fondatezza delle
questioni sollevate.
2
Marzo 2004
MODELLO 5
L’Agenzia entrate muta orientamento rispondendo a un interpello di un Fondo pensione bancario
Paga l’Iva l’immobile della Cassa
La gestione commerciale del mattone non è esente dall’imposta
DI
BENEDETTO SANTACROCE
L’
Agenzia delle Entrate in
risposta a un interpello formulato dal Fondo pensione (nota protocollo n 954/22166 del
25 febbraio 2004) per il personale della Banca di Roma ha
stabilito che la gestione di immobili (locazione o cessione) da
parte di enti non commerciali
costituisce, prescindendo dal
fatto che la stessa venga realizzata in esecuzione delle finalità istituzionali dell’ente, attività commerciale rilevante ai
fini dell’applicazione dell’Iva.
Il principio è del tutto innovativo e si presenta, per quanto diremo, in netto contrasto con
numerose precedenti pronunce
dello stesso ministero dell’economia e delle finanze e non risponde a pieno al dettato normativo dell’art. 4 del dpr 633/72.
Le conseguenze della pronuncia dell’Agenzia se non
verrà rimeditata e adeguatamente ricollocata nella logica
dell’attuale assetto normativo,
potrebbe portare a gravi conseguenze per tutti quegli enti
non commerciali che sono la
quasi totalità, che nel tempo
hanno trattato le specifiche
operazioni «fuori campo Iva»
(enti previdenziali, fondi pensione, enti religiosi… ecc.).
L’interpretazione riguarda in
modo diretto anche le Casse di
previdenza dei professionisti e,
quindi, anche la Cassa nazionale forense che, amministrando i contributi degli iscritti, ha investito nel tempo in immobili e, ora, gestisce questo
patrimonio concedendo in locazione gli stessi.
La risposta del fisco e l’attuale normativa.
L’Agenzia delle entrate, in relazione, si ripete, a una richiesta formulata da un fondo pensione, sostiene che l’attività di
locazione e di cessione posta in
essere dal fondo essendo finalizzata allo sfruttamento del suo
patrimonio concretizza una vera e propria attività commerciale rilevante ai fini Iva.
Per l’Agenzia non risulta rilevante ai fini dell’applicazione dello specifico tributo il fatto che gli introiti vengono destinati a garantire le erogazioni previdenziali in esecuzione
delle proprie finalità statutarie.
A questo proposito l’Agenzia
specifica chiaramente che la destinazione degli introiti non costituisce un elemento rilevante per l’applicazione dell’Iva.
La posizione dell’Agenzia, anche se letta da diverse prospettive, non sembra del tutto
condivisibile.
In effetti, se da un lato è in-
Segue da pag. 1
ne e ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti, alla costituzione e alla partecipazione a enti, società e organismi con finalità preordinate allo sviluppo culturale e
sociale degli avvocati.
Di altrettanto interesse le
principali innovazioni previste
per il consiglio di amministrazione, per i cui componenti è
stata confermata la durata in
carica per quattro anni, la non
rieleggibilità per più di una
volta e la incompatibilità con le
funzioni di presidente, segretario e tesoriere dei consigli dell’Ordine.
Ampliata infatti la struttura, il nuovo consiglio sarà composto dal presidente e da dieci
consiglieri eletti dal comitato
dei delegati, a scrutinio segreto e fra i suoi componenti che
abbiano ricoperto la carica di
delegato per almeno due anni
anche in Comitati precedenti.
Infine le funzioni: l’elezione
fra i consiglieri dei due vicepresidenti e dei componenti la
giunta esecutiva, la predisposizione dei bilanci, le proposte al
comitato dei delegati dei criteri di individuazione e di ripartizione dei rischi nella scelta
degli investimenti, la concreta
amministrazione e la gestione
del patrimonio della Cassa, finalizzate a garantirne l’equilibrio finanziario e l’integrità
delle riserve legali.
discutibile il fatto che la cessione o la locazione di immobili sia dal punto di vista astratto e oggettivo una attività commerciale rilevante ai fini Iva,
non è, dall’altro, condivisibile
la conclusione dell’assoggettamento a imposta delle specifiche operazioni nel caso in cui
il patrimonio sia relativo a un
ente non commerciale.
In effetti, in questo caso opera l’esclusione di commercialità
dell’operazione stessa prevista
dall’art. 4 del dpr 633/72. Tale
norma prevede che gli enti non
commerciali siano tassati solo
in ragione delle attività commerciali da loro poste in essere con espressa esclusione delle operazioni che si limitino a
gestire il patrimonio che risulta strumentale al perseguimento dei fini propri dell’ente.
È evidente che questa esclusione si sposa perfettamente
con le condizioni soggettive di
una Cassa di previdenza che ha
un patrimonio immobiliare costituito a garanzia dei diritti
previdenziali degli iscritti i cui
frutti non possono avere natura commerciale, in quanto sono strumentalmente e direttamente finalizzati al raggiungimento dello scopo per cui la Cassa stessa è stata istituita.
Ad avallo della nostra posizione, che come si è detto tro-
va la sua forza nel dettato della normativa Iva, si evidenzia
che la stessa amministrazione
finanziaria ha, nel tempo, emanato numerose direttive che sostenevano in modo chiaro e univoco che l’attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione o la cessione di
beni immobili, acquisiti e gestiti nell’ambito delle finalità
istituzionali non è idonea di per
sé a fare assumere agli enti
stessi la soggettività passiva
Iva, in quanto l’utilizzazione di
tali beni ovvero la cessione di
tali beni concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio d’impresa. In questo senso si ricordano a solo titolo esemplificativo (la circolare n 36 del 21 luglio 1989, la circolare 32 del 21
giugno 1991, la risoluzione 67/E
del 23 maggio 2000 e la risoluzione 215/E del 20 dicembre
2001).
Inoltre a chi obietta che la
Cassa attraverso i suoi uffici
ha creato un’organizzazione
d’impresa, organizzazione necessaria per gestire il suo patrimonio immobiliare bisogna
ricordare che la circolare 8 del
14 giugno 1993, oltre a ribadire quanto espresso dalle altre
pronunce, sottolinea che anche
l’esistenza di un’apposita struttura organizzata all’interno del-
l’ente per la gestione del patrimonio immobiliare non può
conferire all’attività natura
commerciale, in quanto trattasi pur sempre di attività strumentale.
Dunque, pur non condividendo la posizione dell’Agenzia,
ma volendo giustificare il contenuto della stessa, si può dire
che la posizione sostenuta dall’amministrazione si limita a
considerare in modo astratto
l’attività di gestione di un rilevante patrimonio immobiliare, in ragione di un soggetto un
fondo pensione che volontariamente già riteneva commerciale
la specifica attività. In altre parole la posizione dell’Agenzia
trova, probabilmente, delle più
intime ragioni nelle circostanze di fatto direttamente collegate al quesito proposto, circostanze che non sono, però, chiaramente esplicitate dalla nota.
Quello che auspichiamo è che
la posizione espressa nella nota venga tempestivamente ridefinita per non creare inutili
dubbi per tutti quegli enti non
commerciali, come le Casse di
previdenza che nel tempo si sono comportate, secondo noi, in
modo corretto, senza applicare
alcuna Iva né in relazione ai
canoni percepiti né alle somme
ricevute per eventuali cessioni
realizzate.
Rinnovata la polizza sanitaria
DI IGNAZIO
LI GOTTI
Per il quarto anno consecutivo è stata
rinnovata la polizza sanitaria stipulata
dalla Cassa forense con le Assicurazioni
Generali a favore dei propri iscritti.
Come è noto la polizza è stata studiata e realizzata per la copertura delle spese affrontate per i grandi interventi e i
gravi eventi morbosi.
COPERTURA AMPLIATA NEGLI
ANNI
La copertura assicurativa è stata via
via ampliata fino a pervenire alle attuali garanzie.
Chi nell’ambito della commissione paritetica prevista dal contratto ha seguito
l’evolversi delle contestazioni e delle successive controversie può ben affermare che
le previsioni favorevoli sono prevalse su
possibili malcontenti.
Basti considerare che nell’anno appena
decorso la disamina si è limitata a 37 reclami, di cui soltanto uno è sfociato in arbitrato.
Le decisioni favorevoli agli iscritti-assicurati hanno riguardato circa il 50% dei
casi.
Gli iscritti sono certamente ben consapevoli che non tutto quanto colpisce la salute può essere oggetto di garanzia assicurativa, ma, per quanto qui interessa, il
campo di intervento è stato, e rimane,
molto vasto specialmente dopo la estensione delle garanzie anche alle neoplasie.
Il libretto con le condizioni di polizza
viene recapitato a tutti gli iscritti unitamente a questo numero del tabloid «Mo-
dello 5» e lo stesso, per la prima volta,
contiene anche le condizioni di assicurazione a favore dei familiari degli iscritti.
NUOVI MODULI
ENTRO IL 31 MAGGIO
Per questi ultimi, e per l’estensione a
loro favore delle garanzie previste, sarà
necessario che ogni iscritto spedisca il modulo di richiesta di estensione e operi il
pagamento del relativo premio: il tutto
entro e non oltre il 31 maggio 2004, a
mezzo bonifico bancario o presso una qualunque agenzia delle Assicurazioni Generali.
Infine, poiché nell’anno appena decorso sono state registrate alcune doglianze
in ordine ai ricoveri e agli interventi in
regime di assistenza convenzionata e diretta, è opportuno ricordare a tutti gli interessati la opportunità di accettare pre-
ventivamente che la clinica e l’équipe medica che dovessero essere richieste di intervento siano completamente convenzionate.
Per tali accertamenti e per le eventuali autorizzazioni preventive è opportuno
contattare la centrale operativa al numero
verde 800-800616.
IN CASO DI RECLAMO.
Per il caso di reclamo invece è rimasta
operativa la Commissione paritetica composta dagli avv.ti Ignazio Li Gotti ed
Edoardo Vinciguerra per la Cassa forense e dai dott. Bruno Trevisan e Maurizio
Gottardi per le Assicurazioni Generali.
Comunicazioni e/o reclami dovranno comunque essere sempre inviati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, via Ennio Quirino Visconti n. 8,
00193 Roma.
Lettera agli Ordini
Egregi Signori
Presidenti Ordini Forensi
Cari Colleghi,
Vi informo che è stata rinnovata la polizza collettiva di tutela sanitaria riservata
agli iscritti alla Cassa Forense. A tutti gli iscritti verrà trasmessa la brochure comprensiva del modulo di adesione volontaria per i familiari. La pubblicazione e l’invio avverrà con il numero di marzo del tabloid «Modello 5», entrambi come supplementi al quotidiano economico ItaliaOggi. Il premio della polizza è pagato direttamente dalla Cassa, mentre è a carico dell’iscritto l’eventuale estensione ai familiari.
Vi ricordo che per quest’anno il termine previsto per l’adesione dei familiari è stato
prorogato dal 31 marzo 2004 al 31 maggio 2004. Il modulo di adesione per quest’ultimi, pertanto, dovrà essere inviato alla Cassa forense, unitamente alla copia del bonifico, entro il 31 maggio 2004. In alternativa, sempre entro il 31 maggio 2004, gli
iscritti potranno perfezionare l’adesione per i familiari rivolgendosi a una qualsiasi
agenzia delle Generali.
Con l’occasione, Vi giungano i miei migliori saluti. Avv. Maurizio de Tilla
Marzo 2004
MODELLO 5
3
Parte la sperimentazione del processo on-line e si allarga il collegamento studi-uffici con Polis web
Rete telematica per l’avvocatura
Infocamere assicura accessi in tutte le cancellerie dei tribunali
DI
VITTORIO MORMANDO
I
l processo telematico, dopo tanti
tentennamenti e tanti ostacoli,
legati principalmente alla mancanza dei fondi, si avvia a iniziare
la sua fase di sperimentazione in
sordina in solo due sedi e, cioè, nei
tribunali di Lamezia Terme e Bergamo.
È certamente una fase delicata
in cui dovranno essere testati i
procedimenti e verificata la loro
fruibilità da parte
dell’avvocatura. Un
metodo complesso o
macchinoso scoraggerebbe i volontari e
la farebbe fallire.
In questa fase, perciò, è necessario essere molto attivi muovendo le necessarie
critiche per eliminare carenze o complicazioni del sistema
approntato dal ministero e messo
a disposizione dalla società vincitrice della gara. Ho avuto la netta
sensazione, da quanto ho avuto
modo di vedere, che vi sono diverse difficoltà operative perché i tecnici che hanno predisposto il sistema non si sono posti dalla parte
dell’utente avvocato ed hanno ragionato solo da tecnici; ciò che è facile e comprensibile per loro non lo
è certamente per un avvocato.
Non voglio, però, fare l’uccello
del malaugurio. Cassa forense e
Lextel stanno attivamente lavo-
rando e hanno messo a disposizione degli sperimentatori ministeriali metodologie molto valide e,
principalmente, di semplice e intuitivo utilizzo.
Ma, in questo momento, è necessario porre la massima attenzione su una fase intermedia di
realizzazione del processo telematico collegata con l’informatizzazione degli uffici giudiziari. È iniziata e sta prendendo corpo la realizzazione di Polis web.È un metodo non nuovo che ha
visto la sua culla
presso il tribunale di
Bologna e consiste,
nella buona sostanza, nel mettere a disposizione dell’avvocatura i dati dei registri di cancelleria e
tutte le notizie riguardanti le cause
dai provvedimenti ai
fascicoli. La consultazione può avvenire direttamente nell’ambito delle sedi giudiziarie da appositi sportelli telematici
senza alcun costo per l’avvocato.
Tale sistema, certamente pratico,
non risolve alcuni gravi problemi
per l’avvocatura costretta a fare file davanti a un computer piuttosto che in cancelleria; sempre di file si tratta.
Ciò che determina, invece,
grande utilità è la possibilità di accesso ai dati direttamente da studio dal proprio computer.
In questo momento il ruolo e la
Le aziende
scoprono
il business
informatica
in studio
funzione dei consigli dell’Ordine
diventano di fondamentale importanza. L’accesso a Polis web è riservato, infatti, solo ed esclusivamente agli avvocati che potranno
consultare i propri fascicoli quando è costituito nel giudizio (vi è anche un sistema per acquisire informazioni prima della costituzione).
Il soggetto legittimato a certificare
la qualità dell’avvocato è, infatti,
solo ed esclusivamente il consiglio
dell’Ordine e nessun altro; ciò in
quanto la tenuta dell’Albo è per
legge di competenza del consiglio e
non è delegabile.
Sta accadendo che qualche
azienda, in particolare una, che
opera nel campo dell’informatica,
si sta attivando per acquisire il
mercato degli avvocati che si genererà dalla disponibilità degli strumenti informatici nell’ambito della giustizia seguendo logiche di
esclusivo interesse economico che
prescindono, ovviamente, da quelli generali dell’avvocatura tutta
(Ordini e avvocati).
La logica economica porta ovviamente alla ricerca di acquisire
come clienti gli Ordini con rilevante numero di iscritti, sia perché gli
stessi possono sopportare i rilevanti costi economici che vengono
proposti per la fornitura di apposito hardware, sia perché, gli stessi,
avendo un rilevante numero di
iscritti, sono più interessanti ai fini del profitto; ad ogni avvocato
viene richiesto il pagamento di un
canone annuale per il collegamen-
Antiriciclaggio esteso agli avvocati
DI
GIOVANNI CERIELLO
indicate, ma agisca quale consulente o difensore nell’ambito di un procedimento o per evitare lo stesso.
La norma però, anziché chiarire, crea altri problemi in quanto ultronea se si considera che l’art. 2
al primo comma lett. t) impone ai professionisti ivi
indicati l’obbligo di denuncia quando compiono o
assistono nelle progettazioni. La lettura di tale norma potrebbe addirittura indurre a ritenere, contrariamente alle intenzioni, che al di fuori delle previsioni di cui al comma 3 l’obbligo previsto dal primo comma sussiste sempre: il che veramente appare di notevole illogicità.
Attesa la vigenza, il conflitto tra le norme sulla riservatezza e segreto professionale di cui al
rdl 1578/33 (che non risulta essere stato abrogato) e gli obblighi istituiti dal decreto legislativo 56/04, merita un’approfondita disamina nella sede istituzionale dell’avvocatura, cioè il Cnf,
cui è demandato anche il compito di esprimere
parere consultivo sull’emanando regolamento circa le modalità delle segnalazioni (art. 3 co. 2).
Il 14 marzo è entrato in vigore il dlgs
20.02.2004 n. 56 (pubblicato in G.U. 28.02.04
n.49) il cui comma 1 dell’art. 2 lettera t) estende ai notai ed avvocati gli obblighi previsti per
le operazioni sospette da dl 625/79, consistenti
nell’identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazioni delle stesse, nei casi di
una loro partecipazione attiva, diretta o indiretta, nelle prestazioni di operazioni finanziarie o immobiliari ovvero assistenza dei clienti
nella «progettazione» o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni
immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di «titoli»;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla «gestione» o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione,
Direttore editoriale
o l’amministrazione di società, enGiovanni Romano (Roma)
ti, trust o strutture analoghe.
Superfluo sottolineare il peComitato di redazione
sante impatto della normativa
Giovanni Ceriello, Carlo Dolci, Salvatore Di Cristofalo,
sull’obbligo al segreto professioPaolo Fusco, Vincenzo La Russa, Giuseppe A. Madeo,
nale cui sono tenuti i professioRiccardo Marchio, Antonio Mastrangeli, Alberto Nalin,
nisti avvocati.
Vittorio Mormando, Mauro Poli
Il legislatore, forse per scrupolo di coerenza, ha previsto nel comConsiglio d’amministrazione Cassa Forense
ma 3 del citato articolo una dePresidente: Maurizio de Tilla
roga allorquando il professioniConsiglieri: Filippo Bove, Maria Anna Alberti, Marcello
sta, sia esso ragioniere, revisore,
Colloca, Salvatore Di Cristofalo, Carlo Dolci, Ignazio Li
notaio o avvocato, non abbia parGotti, Vittorio Mormando, Edoardo Vinciguerra
te attiva nelle operazioni sopra
5
modello
to con il proprio tribunale.
Tali aziende, peraltro, non disponendo di una propria rete prevedono solo l’accesso alle cancellerie del tribunale di competenza.
L’avvocato di Roma, a titolo di
esempio, potrà accedere alle cancellerie di Roma e non anche di
Latina, Viterbo, Milano, Napoli
ecc.
Cassa forense, come è noto, da
tempo ha ritenuto di assicurare
all’avvocatura servizi telematici
efficaci ed a costi calmierati a mezzo della società Lextel che si avvale, tra l’altro, della struttura e della tecnologia di Infocamere (società consortile delle Camere di
commercio).
Il programma predisposto da Lextel e
immediatamente
fruibile e operativo, è
quello di fornire a
tutti indistintamente i consigli degli Ordini, da quello con il
più elevato numero
di iscritti a quello con
meno iscritti, il necessario supporto
tecnologico per consentire a tutti
gli avvocati italiani di poter fruire
dei servizi telematici che stanno
trovando applicazione in ambito
giudiziario in condizioni di assoluta parità e per tutte le sedi giudiziarie ed a costi contenuti ed
uniformi. Infocamere, infatti, dispone di una rete telematica unica
che, in condizioni di assoluta sicu-
rezza, serve tutte le Camere di
commercio. La rete di Infocamere
è l’unica ad avere un punto di contatto con la rete unitaria della
pubblica amministrazione e,
quindi, anche con quella della
Giustizia. Attualmente, infatti, la
rete di Infocamere viene utilizzata
da quella della giustizia, supportandola, per permettere il funzionamento del sistema di nomina
dei difensori d’ufficio con interrogazione diretta attraverso internet di cui oggi si avvalgono oltre
100 sedi giudiziarie.
La rete di Infocamere consentirà a tutti gli avvocati che si avvarranno del servizio di Polis web
di accedere alle cancellerie, non solo del
proprio tribunale,
ma di tutti i tribunali e delle Corti d’appello in cui è attivato
il Polis web pagando
un solo canone di abbonamento annuale
e non, come accade
oggi, tanti canoni
per quanti sono le
sedi giudiziarie cui
l’avvocato vuole accedere.
L’intento della Cassa, a mezzo
di Lextel, è quello di mettere al riparo Ordini ed avvocati da speculazioni commerciali fornendo un
servizio strutturato, omogeneo e
garantito.
E non ci si venga a dire che Cassa forense deve tenersi lontana da
queste iniziative...
La Cassa
lavora per
prevenire
speculazioni
commerciali
La lettera
Intervengo con riferimento
all’articolo «Serve una Confprofessioni per fare politica»
di Mauro Rubino-Sammartano, pubblicato su Modello 5
nel mese di gennaio 2004, per
esprimere alcune considerazioni personali.
Condivido pienamente le argomentazioni espresse dall’autore, anche se noto, purtroppo, un crescente individualismo nell’esercizio quotidiano della professione forense, nel quale ognuno sembra sentire come «veri problemi» solo quelli che lo affliggono, disinteressandosi di
quelli degli altri colleghi, senza considerare che il giorno
seguente anche quelli precedentemente snobbati possono
entrare a far parte dell’alveo
dei «veri problemi».
È sintomatico di tale modo
di pensare la circostanza che
le assemblee degli avvocati,
pur frequentemente e regolarmente tenute dai cdo, si risolvono sempre più spesso con
una fame di presenza di colleghi al punto da non superare sovente il 15% degli
iscritti all’Albo.
In tale contesto pensare a
un «progetto-politico» è impresa un po’ ardua ma che, a
mio avviso, vale la pena provare.
Infatti, proprio la nascita
di un progetto-politico potrebbe rappresentare il cemento unificante dell’avvocatura prima, delle libere professioni poi.
Per realizzare questo è necessario prima di tutto che il
progetto-politico appartenga a
tutti, nel senso che tutti devono contribuire a realizzarlo in modo diretto ovvero indiretto. Ecco perché, andando oltre quello scritto dall’avv.
Mauro Rubino Sammartano,
a mio modesto avviso è fondamentale far nascere dei comitati spontanei su tutto il
territorio nazionale, svincolati dai cdo locali, che rispondano unicamente a un comitato centrale unico per tutta la nazione, per poi andare
a congresso nazionale e in
quella sede ufficializzare la
nascita del progetto-politico e
la struttura che dovrà farlo
vivere.
In questo modo ritengo, e
mi auguro, che l’avvocatura
possa rappresentare il motore per la nascita e lo sviluppo della Confprofessioni, tenendo presente che la prossima tornata elettorale è molto
più vicina di quel che si creda.
avv. Danilo Vorticoso
4
Marzo 2004
MODELLO 5
Tutto quello che c’è da sapere sui servizi offerti agli iscritti dalla Cassa di previdenza e assistenza
Guida alla previdenza dalla A alla Z
Dalle pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia e inabilità
DI
PAOLO FUSCO
L
a Cassa di previdenza e assistenza forense corrisponde le seguenti pensioni: vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, ai superstiti, di reversibilità o indiretta.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto e decorrono dal primo
giorno successivo a quello in cui
è avvenuta la presentazione
della domanda per le pensioni
di anzianità, di inabilità e invalidità e dal primo giorno del
mese successivo al verificarsi
dell’evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni di vecchiaia e ai superstiti, di reversibilità o indirette.
PENSIONE
DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia è corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età
dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Coloro che si cancellano senza avere maturato il
diritto possono chiedere il rimborso del contributo soggettivo
versato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 141/92.
La pensione viene calcolata
percentualmente sulla media
dei più elevati redditi professionali netti dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef, fino al 31
dicembre 2001 tenuto conto dei
più elevati dieci redditi negli
ultimi 15 anni.
Dal 1° gennaio 2002 viene calcolata tenendo conto dei più elevati 20 redditi negli ultimi 25
anni.
La misura della pensione non
può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell’iscritto, nell’anno solare anteriore a quello della decorrenza della pensione. La pensione viene corrisposta senza riduzioni in caso
di prosecuzione da parte dell’iscritto nell’attività professionale.
PENSIONE
DI ANZIANITÀ
La pensione di anzianità è
corrisposta agli iscritti che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, con età
di almeno 58 anni.
La pensione di anzianità è
corrisposta agli iscritti con anzianità di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa per 40
anni indipendentemente dall’età.
La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata
alla cancellazione dell’iscritto
dagli albi ed è compatibile con
l’iscrizione a qualsiasi altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi che sia diverso dall’albo degli avvocati,
mentre è incompatibile con
qualsiasi attività di lavoro dipendente.
Verificandosi uno dei casi di
incompatibilità la pensione di
anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.
Le domande di pensione di
anzianità presentate nel primo
trimestre possono accedere al
pensionamento dal 1° ottobre
dello stesso anno. Le domande
presentate nel secondo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le domande
presentate nel terzo trimestre
possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno
successivo e quelle presentate
nel quarto trimestre dal 1° luglio dell’anno successivo.
PENSIONE
DI INABILITÀ
La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrono le seguenti condizioni:
- la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia
esclusa a causa di malattia o
infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente
o totale;
- l’iscritto abbia il requisito
dell’iscrizione e regolare contribuzione in atto, continuativamente da data anteriore al
40° anno di età;
- l’iscrizione e la regolare contribuzione devono sussistere da
almeno dieci anni se l’invalidità è causata da malattia e da
almeno cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio;
- la concessione della pensione di inabilità è subordinata al-
la cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
PENSIONE
DI INVALIDITÀ
La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia
ridotta in modo continuativo
per infermità o difetto fisico o
mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo.
Sussiste il diritto alla pensione
di invalidità anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistono, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità dopo l’iscrizione, le quali abbiano provocato la riduzione a meno di
un terzo della capacità lavorativa. L’iscrizione e la regolare
contribuzione devono sussistere continuativamente da data
anteriore al compimento del 40°
anno di età; da dieci anni, se
l’infermità deriva da malattia;
da cinque anni, se l’infermità
deriva da infortunio.
La domanda va redatta sul
modulo predisposto dalla Cassa con allegata certificazione
medica attestante la riduzione
della capacità lavorativa a meno di un terzo, causa di tale riduzione e l’epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi.
Il calcolo della pensione viene effettuato con le stesse modalità previste per la pensione
di vecchiaia aumentando l’an-
Dieci anni di attività per l’Organismo unitario
DI
MARIA LIMARDO*
A dieci anni dal Congresso straordinario di Venezia, nel corso del quale venne
delineato il «modello rappresentativo»
dell’Organismo Unitario dell’avvocatura
italiana, poi formalmente costituito a conclusione del Congresso di Maratea del
1995, è certamente possibile un primo bilancio delle attività e degli interventi realizzativi delle finalità che ne hanno determinato la costituzione.
Attività e interventi che, nel quadro programmatico di lavoro degli organi collegiali, assemblea generale e giunta centrale, sono stati costantemente mirati ad
attuare programmi tesi principalmente ad
incidere sulle maggiori trasformazioni
che investono la società italiana, prestando
ogni attenzione soprattutto ai molteplici
provvedimenti e alle progettualità che riguardano la professione di avvocato e l’azienda giustizia.
Attività e interventi con l’obiettivo, da
una parte, di intervenire costantemente
nel dibattito politico e, dall’altra, di elaborare proposte di riforma organica del
sistema giustizia: tutto ispirato sia ai deliberati dei Congressi nazionali forensi sia
alle istanze, alle idee e alle proposte di
tutte le componenti istituzionali e dell’associazionismo forense.
Da qui il consolidarsi negli anni di una
presenza e di una struttura nella quale
confluiscono tutte le componenti dell’avvocatura, per poter manifestare dialetti-
camente il proprio pensiero su tutti i temi più pressanti della professione e della giustizia, pur nel rispetto dell’autonomia di ciascuna componente.
Da qui e ancora l’affermarsi di un soggetto politico idoneo a rappresentare l’avvocatura nella sua interezza, ponendosi
come autorevole interlocutore delle istituzioni anche politiche del paese.
Ed è proprio nell’impegno realizzativo
di tali finalità di base che si sono collocati, e si collocano, e si sono realizzati, e
ancora oggi si vanno realizzando, proprio
i principali interventi della giunta centrale, nel quadro attuativo di quelle finalità programmatiche periodicamente
deliberate dall’assemblea generale.
Valgano le iniziative in tema di ammodernamento dell’ordinamento giudiziario, di riscrittura dell’ordinamento professionale, di corretta applicazione e aggiornamento delle tariffe professionali.
Ribadendo infatti, in tema di ordinamento giudiziario, che l’intervento riformatore deve necessariamente tendere a
realizzare un effettivo ed efficace ammodernamento e razionalizzazione del servizio, nel quadro più ampio di una riforma globale del sistema, la giunta centrale non ha mancato di sintetizzare, in un
documento presentato ai rappresentanti
delle istituzioni, la improcrastinabile necessità della separazione delle carriere,
della presenza dell’avvocatura nei consigli giudiziari, del decentramento dei servizi del ministero della giustizia, della re-
visione delle circoscrizioni, della diversa
disciplina della magistratura onoraria.
Richiamando i deliberati dei Congressi
nazionali forensi di Firenze e di Palermo
formale è stata richiesta al Consiglio nazionale forense la istituzione di un tavolo comune a tutte le rappresentanze dell’avvocatura per l’elaborazione di un unico disegno di legge di riforma dell’ordinamento professionale, ormai obsoleto da
più di mezzo secolo.
Infine, ma non ultimo, il problema dell’aggiornamento delle tariffe forensi ormai superate perché immutate dal 1993,
soprattutto nel momento in cui ripetute
sono le segnalazioni di episodi di violazione delle norme in materia, sia con riferimento alle «convenzioni» imposte da
molti enti pubblici e grandi imprese, sia
con riferimento alle liquidazioni operate
da organi giudiziari in misura inadeguata e senza alcuna motivazione allorché in
contrasto con i pareri di congruità espressi dai consigli dell’Ordine.
Sono questi soltanto alcuni degli obiettivi stabili che la giunta centrale si propone e si impone di conseguire; ma, ad
un tempo sono obiettivi sui quali è indispensabile l’impegno e l’operatività di tutti, per superare quegli ostacoli che quotidianamente si frappongono fra le istituzioni e quanti invece intendono operare nell’esclusivo interesse e per la tutela
delle fondamentali libertà dei cittadini.
* componente giunta Oua
zianità effettiva di dieci anni
fino a un massimo di 35; la misura della pensione è pari al
70% dell’intero; comunque è dovuto il 70% della pensione di
vecchiaia minima. La decorrenza è dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda.
Per le pensioni dichiarate revisionabili, la Cassa può accertare ogni tre anni la persistenza dell’invalidità. La pensione
di invalidità, confermata per
due volte, non può essere revocata. Se il pensionato di invalidità rifiuta di sottoporsi a revisione, la pensione è sospesa.
COMMUTAZIONE
DI PENSIONE
DI INVALIDITÀ
IN PENSIONE
DI VECCHIAIA,
ANZIANITÀ E
INABILITÀ
Il pensionato per invalidità
che prosegue l’esercizio della
professione può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità a condizione che ne sussistano i requisiti. L’aggravamento delle
condizioni di salute, che comporti un’incapacità totale e permanente all’esercizio della professione, consente di chiedere
la concessione della pensione di
inabilità in sostituzione di quella di invalidità, a condizione che
l’iscritto richieda la cancellazione da tutti gli albi. (riproduzione riservata)
REGOLE ASSISTENZA
La prossima assemblea
dei delegati adotterà il
nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza.
Già con deliberazioni del
28 ottobre 2000 e del 1° marzo 2002 la Cassa aveva proceduto al riordino del regolamento di assistenza;
adottandone un nuovo testo per meglio venire incontro alle esigenze dei colleghi meno fortunati. Con
nota del 23 febbraio 2004, il
ministero del welfare ha
approvato le due deliberazioni, a condizione che all’art. 21-bis, punto 5, dopo
le parole «secondo bilancio» venissero aggiunte le
seguenti: «Al fine di non superare i limiti di spesa fissati dall’art. 1, comma 2».
Sono stati quindi valutati
positivamente i profili di
legittimità, ritenendosi
che la somma destinata alle relative prestazioni non
compromette l’equilibrio
finanziario della gestione.
Con il recepimento della
indicata condizione, la
Cassa potrà così attivarsi.
Il testo sarà pubblicato nei
prossimi numeri.
a cura
di Antonio Mastrangeli
Marzo 2004
MODELLO 5
5
Il Servizio gestione patrimonio immobiliare illustra la vita dei proprietari della villa di Collesalvetti
La storia della dinastia Carmignani
La famiglia si è distinta in due secoli nel mondo accademico
I
llustre casata toscana che ha
avuto il suo periodo di fulgore
tra l’Ottocento e il Novecento, i
Carmignani sono passati, nell’arco di una generazione, da agricoltori ad accademici e nobili. Ma a
un’ascesa tanto irresistibile ha
fatto seguito una parabola altrettanto repentina: diversi discendenti morti prematuramente
hanno ridotto progressivamente
il patrimonio genetico della dinastia, spingendo i vari eredi a liberarsi di parte dei beni, ridottisi alla fine, con l’ultima discendente
diretta Giuliana, morta nel 1979
nubile e senza figli, a poco più della villa di Collesalvetti lasciata alla Cassa.
Le più antiche notizie relative
alla famiglia Carmignani risalgono agli inizi del XVIII secolo, nel
corso del quale Giovanni Antonio,
nato nel 1722, raggiunse un lusinghiero tenore di vita assumendo la conduzione di numerosi poderi nel contado pisano, di cui si
può presumere che abbia progressivamente rilevato la proprietà. Probabilmente, colui che
si può considerare il capostipite
della famiglia Carmignani aveva
già raggiunto una lusinghiera posizione sociale quando nel 1768, il
31 luglio, nacque il suo primogenito, Giovanni, che cercò dapprima di avviare alla carriera ecclesiastica. Tuttavia, nel 1790 troviamo il giovane Carmignani a
esercitare come causidico a Firenze. Con l’avvento della Rivoluzione francese, anche Giovanni
Carmignani divenne patriota,
aderendo a un circolo fiorentino
nel 1799. L’adesione al regime
transalpino, peraltro piuttosto
blanda, fu formalizzata dalla sua
nomina a vicario governativo di
San Miniato, mentre il più giovane fratello, Vincenzo, che nel
1801 si era laureato in scienze
mediche e naturali, entrava nella
Guardia nazionale repubblicana
di Pisa. Ma le coccarde caddero
dopo soli quattro mesi in Toscana, mentre crollavano le posizioni
transalpine nell’intera penisola.
La normalizzazione fu affidata
dagli austriaci al Senato di Firenze, il collaborazionismo fu punito,
e Giovanni Carmignani relegato
per un breve periodo a Volterra.
Quando i francesi tornarono, fu
per restare. La vittoria di Napoleone a Marengo nel 1800 conferì
ai transalpini il controllo della penisola, e diede avvio alla seconda
fase repubblicana, che la successiva costituzione del regno d’Italia avrebbe reso non meno effimera della precedente. In realtà, la
Toscana non cessò mai di avere
un governo monocratico: dapprima, infatti, si costituì in regno
d’Etruria fin dal 1801, poi, dopo
l’assunzione della corona imperiale da parte del Bonaparte, nel
1807 fu divisa in tre dipartimenti
e confluì nel regno italico, retto
dal viceré Eugenio di Beauharnais. Nel 1809, infine, la regione
tornò a essere granducato; ma la
sua autonomia era puramente
nominale e, come tutti gli altri dipartimenti, fu una mera appendice della Francia imperiale. La più
stabile occupazione transalpina
coincise con l’inizio della lunga
carriera accademica di Giovanni
Carmignani che, nel 1803, assunse la cattedra di diritto penale a
Pisa. Anche Vincenzo Carmignani, dal canto suo, raggiunse un
posto di primo piano nella vita cittadina di inizio secolo. Questi
esercitava l’arte medica senza
continuità e gratuitamente, a favore dei poveri, dedicandosi invece a tempo pieno allo studio dell’agronomia, della botanica e della
meteorologia, nell’ambito delle
quali pubblicò diversi scritti, che
gli valsero una certa notorietà,
nonché un premio da parte dell’Accademia dei georgofili. Accettò nel 1810, su incarico della
pubblica autorità, «di perlustrare
tutto il tratto di paese compreso
nel dipartimento del Mediterraneo, e di riferire che ivi far si potesse a fine di promuovere l’industria dei popoli, ampliare il commercio, esplorare le naturali dovizie». Il lavoro, un chiaro riconoscimento alla sua variegata cultura,
che tuttavia non gli consentì di ottenere una cattedra universitaria, portò alla stesura di una relazione nel 1811, i cui propositi furono in parte attuati.
Quando Napoleone cadde, furono ben pochi a piangerlo. La Restaurazione non ebbe in Toscana i
caratteri grettamente reazionari
della maggior parte degli altri
stati recuperati dai dinasti dell’era prenapoleonica. Grazie anche
al cauto atteggiamento professato nel corso del dominio francese
da Giovanni Carmignani, il ritorno degli Asburgo-Lorena nel 1814
non comportò modifiche sostanziali nello status dell’accademico.
Nel 1840 lasciò la cattedra di diritto penale per passare a quella
di filosofia del diritto, che mantenne fino al 1843, quattro anni
prima della sua morte, avvenuta
il 29 aprile 1847. Anche il fratello
Vincenzo riuscì a guadagnarsi
notevoli benemerenze, conseguendo nel 1839 la prestigiosa e
remunerativa nomina di «cavaliere operaio della chiesa primaziale di Pisa», che lo rendeva responsabile della manutenzione
degli edifici storici più prestigiosi
della piazza dei Miracoli a Pisa.
Nell’ambito dei doveri relativi a
tale carica, promosse «la restaurazione del battistero e il ripristino del tempio allo stile architettonico originario», prima di spegnersi, dopo lunga malattia, nel
1859.
Convenzioni bancarie 2004
Importo massimo finanziabile
Rimborso
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Acquisto € 250.000 75% valore
80% costo
Ristrutturaz.€ 150.000 80% costo
5, 7, 10, 15 e 20 anni
Tasso interesse fisso (condizioni attuali) 5 anni
4,00%
7 anni
4,35%
10 anni
4,75%
15 anni
5,10%
20 anni
5,35%
(tassi aggiornati al 10/03/2004)
MUTUI
BANCA INTESA
Senza limite massimo, comunque
fino all’80% del valore dell’immobile
UNICREDIT (*)
75% del valore commerciale
dell’immobile
SANPAOLO IMI
non superiore al 75% del valore di mercato dell’immobile
5, 7, 10, 15 (20 anni solo per tasso variabile)
tasso fisso: 5, 7, 10, 15, 20 e 25 anni
tasso variabile: da 4 a 15 anni
5,7,10,12,15 e 20 anni (25 anni solo per mutui a tasso variabile e mix)
settore abitativo
EuroIrs + 0,50 punti - es. base 09/03/04
5 anni: 3,75%
7 anni: 4,15%
10 anni: 4,55%
15 anni: 4,95%
20 anni: 5,20%
25 anni: 5,30%
5 anni: 4,65%
7 anni: 4,90%
10 anni: 5,25%
12 anni: 5,50%
15 anni: 5,50%
20 anni: 5,75% (*)
25 anni: 5,85% (*)
“(*) valida solo per tasso fisso del “domus mix”
altre destinazioni
sino a 10 anni il 5,10%
da 11 a 15 anni il 5,50%
da 16 a 20 anni il 5,85%
sino a 10 anni il 4,85%
da 11 a 15 anni il 5,35%
Tasso interesse variabile
media aritmetica semplice
Euribor (a scelta 1 o 6 mesi) + 1,00%
della quotazione mensile di Euribor
a sei mesi lettera + spread di 0,45 punti.
Tasso di ingresso 2,60%
(tassi aggiornati al 10/03/2004)
Euribor (a scelta 3 o 6 mesi) + 0,50 punti da 5 a 10 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1%
da 12 al 15 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1,05%
20 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1,25%
25 anni: Euribor a 3 mesi + spread 1,40%
Periodicità rata
semestrale
mensile o semestrale
mensile, trimestrale o semestrale
mensile
Spese istruttoria
€ 150,00
franco spese di istruttoria
pari a 0,50% dell’importo del mutuo,
scontata del 75%
0,30%, comprensive della polizza obbligatoria per 10 anni
Spese per ogni rata
€ 3,50
Estinzione anticipata
commissione 0,75%
per mutuo a tasso variabile
commissione 1,50%
commissione 1% sia per tasso fisso
che variabile
commissione 1% per mutuo
commissione 3% per mutui a tasso fisso entro 2 anni dalla stipula
a tasso variabile
del contratto
commissione 2% per mutuo a tasso fisso commissione 2% per mutui a tasso fisso oltre 2 anni dalla stipula
del contratto
franco per mutui a tasso variabile
commissione 2% per mutui a tasso misto
per mutuo a tasso fisso
Mutuo a tasso misto
Durata massima 15 anni, prevede un periodo
iniziale di 3,4 o 5 anni - a scelta del mutuatario regolato ad un tasso fisso vantaggioso, mentre
nel periodo successivo viene applicato un tasso
variabile già stabilitò in contratto oppure viene
concordato un nuovo tasso fisso da definire
alla fine del primo periodo.
Il tasso nominale annuo iniziale è:
fisso per i primi 3 anni: 4,05%
fisso per i primi 4 anni: 4,20%
fisso per i primi 5 anni: 4,35%
Mutuo assidomus 10 - con assicurazione aggiuntiva sulla persona
Importo finanziabile: 80% del valore di mercato
Rimborso: 10,15 e 20 anni
tasso fisso: 10 anni 5,60% e 15 anni 5,75%
tasso variabile: 10 anni euribor 3 mesi + spread 1,35%
15 anni euribor 3 mesi + spread 1,40%
20 anni euribor 3 mesi + spread 1,60%
Spese istruttoria franco
a cura di Carlo Dolci
N.B. Per ottenere il mutuo è necessaria la regolarità dichiarativa e contributiva dell’iscritto. Le variazioni dei tassi non collegati ad indici ufficiali, ma all’andamento del mercato, saranno verificate con scadenza mensile e comunicate agli iscritti tramite Modello 5
(*) Condizioni riservate agli iscritti che aderiscono al conto Genius Dedicato Legis
6
Marzo 2004
MODELLO 5
Un convegno alla Cassa ha focalizzato l’attenzione sulle nuove frontiere dell’organizzazione
Studi legali alla sfida del marketing
Una scienza che non si esaurisce nella semplice pubblicità
DI
GIORGIO FREGNI
I
l 19/2/2004 si è svolto, presso
l’auditorium della Cassa forense, un convegno nazionale sul tema «L’organizzazione e il marketing degli studi legali», organizzato dalla Cassa e da Eurojuris Italia
(www.eurojuris.it).
I ricordi e le testimonianze dirette di Guido Alpa circa il modo di
svolgere la professione da parte
del Calamandrei hanno suscitato
una certa emozione nell’auditorium stracolmo di attentissimi
professionisti, provenienti da ogni
parte d’Italia, ma sembra prevalere la consapevolezza che la padronanza del diritto nei settori elettivi di attività non è più sufficiente
per assicurare il conseguimento
dei propri obiettivi professionali e
che non è più possibile prescindere
da un approccio meno improvvisato ad aspetti sin qui trascurati dell’erogazione del servizio legale: organizzazione e marketing, appunto. Quali le ragioni di questa avvertita necessità?
Almeno tre: 1) l’accentuata concorrenza interprofessionale, per
l’enorme aumento del numero degli avvocati e, in misura minore,
per l’allargamento delle frontiere;
2) la concorrenza di altri professionisti (notai, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.); 3) una domanda di servizi legali sempre più
diversificata e alla ricerca della
massima qualità. Su di un punto
tutti convengono: non si tratta di
trasformarsi in imprenditori puri
e semplici. Nessuno intende svilire l’importanza di un servizio come quello legale, che concorre ad
assicurare l’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia e
garantisce la tutela dei diritti e degli interessi della persona. Durante il convegno si è cercato, piuttosto, di capire in che modo alcuni
aspetti tipicamente imprenditoriale (organizzazione aziendale,
gestione delle risorse umane,
marketing ecc.) possano essere
proficuamente utilizzati dagli avvocati.
Fra i temi, non poteva mancare
la questione se le attuali regole legali e deontologiche siano davvero
funzionali al miglioramento della
qualità del servizio. Inevitabile, in
proposito, il confronto sui temi caldi delle tariffe, della pubblicità e
delle società professionali.
Quanto alla pubblicità, o meglio, quanto alla «comunicazione»,
i limiti sono già stati attenuati, in
Italia, dalle modifiche all’articolo
17 del codice deontologico, ma,
presto o tardi, dovremo adeguarci
al codice degli avvocati Ue, che già
ammette la pubblicità personale,
mediante qualsiasi strumento di
comunicazione (stampa, radio, televisione e altri). Del resto, sia la
Cedu (cfr. caso Stambuck contro
Germania, deciso con sentenza
17/10/2002) sia il tribunale di primo grado Ce (sentenza 28/3/2001)
hanno enunciato chiaramente
principi «liberistici», quali: non è
legittimo comprimere aprioristicamente la libertà di espressione
dei professionisti; la pubblicità, se
effettuata in condizioni leali e secondo modalità adeguate, è un elemento importante della concorrenza su un determinato mercato,
in quanto consente una migliore
valutazione dei meriti di ciascun
operatore, la qualità delle loro prestazioni e il loro costo.
Questo probabile scenario futuro non deve, però, preoccuparci
troppo. Gli ordini, infatti, potranno evitare ogni eccesso, che danneggerebbe l’immagine dell’intera
avvocatura, mediante i canoni fondamentali della dignità e del decoro. Ma ridurre l’oggetto del dibattito ai temi delle tariffe e della pubblicità sarebbe davvero fuorviante. Quello che davvero risulta indispensabile è assicurare che dell’avvocatura entrino a far parte
professionisti capaci e preparati e
che sia assicurata l’eticità dei loro
comportamenti nonché la qualità
complessiva del servizio erogato.
Si è parlato anche della recente
comunicazione della Ce del
9/2/2004. Di certo, l’avvocatura
non deve preoccuparsi dell’ansia
liberalizzatrice della commissione: siamo oramai 150 mila, talché
di tutto si può parlare, fuorché di
mancanza di concorrenza.
Così come pare scontato che sia
controproducente pretendere di
ammorbidire le cosiddette barriere all’entrata nel mercato (id est
mitigare la difficoltà dell’esame di
abilitazione), laddove l’interesse
pubblico impone, invece, che l’accesso alla professione forense sia
riservato solo a soggetti capaci e
meritevoli, stante l’importanza
della funzione svolta.
Piuttosto, è strano che all’occhio
attento delle autorità garanti della concorrenza nazionali e internazionali dia così fastidio la «pagliuzza» delle tariffe e della pubblicità
dell’avvocatura mentre non disturbi altrettanto (in proporzione)
la «trave» di altre professioni, come per esempio il notariato dove, lì
sì, la domanda e l’offerta si palesano come enormemente sbilanciate, con ogni conseguenza sui prezzi del servizio. Perché, per esempio, un avvocato non potrebbe essere abilitato a stipulare una compravendita immobiliare o almeno,
ad autenticare una firma su di un
atto negoziale? Questo sì (fra i
moltissimi ipotizzabili) sarebbe un
risultato di «marketing» importante per l’avvocatura e, forse, anche per i «consumatori», che certamente vedrebbero scendere vertiginosamente i prezzi di certi servizi. Questa si sarebbe vera e sensata liberalizzazione.
I nuovi consigli degli ordini forensi
Ordine Forense
Presidente
Segretario
Tesoriere
Ordine Forense
Presidente
Segretario
Tesoriere
Bari
Benevento
Cassino
Crotone
Lanciano
Lanusei
Lecce
Lecco
Macerata
Melfi
Milano
Montepulciano
Monza
Napoli
Nicosia
Nocera Inferiore
Nola
Novara
Nuoro
Oristano
Orvieto
Padova
Palermo
Palmi
Paola
Parma
Patti
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Piacenza
Pinerolo
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rossano
Giovanni D’innella
Umberto Del Basso De Caro
Luigi Montanelli
Peppino Vallone
Antonio Minutolo
Siro Anedda
Antonio De Giorgi
Francesca Rota
Ubaldo Perfetti
Raffaele Caggiano
Paolo Giuggioli
Arnaldo Paoletti
Giovanni Ceriello
Francesco Landolfo
Filippo Mingrino
Aniello Cosimato
Lucia Sibilla
Paolo Borgna
dati non ancora pervenuti
Luigi Greco
Luciano Pascucci
Giovanni Chiello
Manlio Gallo
Luigi Cardone
Francesco Granata
Maurizio P. Donelli
Leone Elio Aquino
Alfredo Tullio
Anna Rosa Sindico
Giuliano Di Demetrio
Lucio Stenio de Benedictis
Augusto Gruzza
Giovanni Priotto
Stefano Borsacchi
Giancarlo Bellizzi
Bruno Tomasini
Giuseppe Spirito
Paolo Massimo Cappelli
Giorgio Assenza
Roberto Fabbri
Giuseppe Morabito
Giacomo Beccari
Antonio Belloni
Gianfranco Nucci
Alessandro Cassani
Serafino Trento
Gaetano Di Muro
Andrea de Longis
Giuseppe Di Mascio
Luigi Villirilli
Sandro Sala
Fabrizio Demurtas
Luigi Rella
Enrico Azzoni
Carlo Strinati
Vincenzo Paolino
Carlo Allorio
Massimo Grotti
Patrizio Villa
Francesco Caia
Antonino Farinella
Anna De Nicola
Alfonso Vocca
Davide Monzani
Giuseppe Barile
Rosa De Stasio
Pietro Conte
Angela Maria De Renzo
Marco Maria Di Domenico
Enrico Mereu
Raffaele Fatano
Antonio Corti
Renzo Tartuferi
Donato Mancusi
Cinzia Preti
Massimiliano Barbanera
Antonio Labombarda
Roberto Fiore
Giuseppe Artimagnella
Luigi Ciancio
Raffaele Barone
Patrizia Maldivi
Danilo Biasion
Canzio Bonazzi
Sergio De Meo
Augusto Zampone
Antonio Rienzo
Giuseppe Corona
Giulio Fumero
Livio Sartore
Gavino Arru
Maria Dina Tore
Sergio Finetti
Antonio Lovisetto
Enrico Sanseverino
Carmen Borgese
Mario Pace
Adriano Coruzzi
Benedetto Caiola
Fernanda Ravetta
Francesca Bagianti
Francesco Maria Raffaelli
Sandra Pantaleone
Mauro Sonzini
Linette Cotta Morandini
Giuseppe Basoccu
Fernando Paggetti
Lia Coden
Enzo Giuseppe Maria Sarli
Angelo Massimo Pagnini
Giuseppe Sgarioto
Valeriana Maspei
Pietro Catanoso
Antonio Baiano
Elena Leonardi
Giovanni Scarpa
Carlo Testa
Giuseppe Farina
Paolo Mirandola
Vielmo Duo’
Bruno Salzarulo
Elio Sticco
Igino Cappelli
Amerigo Montera
Chiaffredo Peirone
Bruno Di Giovanni
Giancarlo Cugiolu
(dati non ancora pervenuti)
Giovanni Vaccaro
Alessandro Lepri
Pietro Romano
Mario Ulisse Porta
Paolo Feliziani
Gabriele Tedeschi
Angelo Esposito
Sergio Pinna
Divinangelo D’alesio
Liborio Sabatino
Renato Chiaranti
Carlo Bartolini
Silvio Beorchia
Antonio Rossomando
Gennaro Torrese
Piero Moccagatta
Bruno Pietro Logoluso
Alberto Sinatra
Franco Larentis
Piero Barolo
Maurizio Consoli
Andrea Mascherin
Paride Mascioli
Francesco Bellucci
Sergio Martelli
Bernardo Masciarelli
Lucio D’eletto
Mauro Pizzigati
Bruno Stefanetti
Francesco Ferraris
Aldo Bulgarelli
Antonio Pontoriero
Aldo Campesan
Graziano Dulio
(dati non ancora pervenuti)
Clelia Cazzola
Monica Dossi
Giampiero Berti
Giuseppe Trimonti
Angelo Insero
Michele Marcone
Silviero Sica
Maurizio Bonatesta
Aldo Prevosto
Daniela Pinna Vistoso
Antonio Loy
Guglielmo Santarelli
Lorenzo Locatelli
Giuseppe Bruno
Antonio Guerisi
Vito Caldiero
Raffaele Iorio
Carmelo Pirri
Riccardo Ricotti
Stefano Bogini
Marco Paolini
Alberto Migliorati
Fabrizio Lucchini
Rossana Veneziani
Roberto Vallesi
Giuseppe Alibrandi
Aurelia Barna
Michele Messina
Mariano Domenico Mari
Giuseppe Bussotto
Guido Maffuccini
Carmelo Marino
Gianni Taglini
Anna Maria Barbante
Rodolfo Cicchetti
Domenico Condello
Amerigo Minnicelli
Rovereto
Rovigo
S. Angelo dei Lombardi
S. Maria Capua Vetere
Sala Consilina
Salerno
Saluzzo
Sanremo
Sassari
Savona
Sciacca
Siena
Siracusa
Sondrio
Spoleto
Sulmona
Taranto
Tempio Pausania
Teramo
Termini Imerese
Terni
Tivoli
Tolmezzo
Torino
Torre Annunziata
Tortona
Trani
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Urbino
Vallo della Lucania
Varese
Vasto
Velletri
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo Valentia
Vicenza
Vigevano
Viterbo
Voghera
Antonino Scaglione
Alessandro Rolandi
Luciano Puzzo
Marina Cotelli
Mauro Minci
Giorgio Casacchia
Aldo Feola
Simonetta Abbondi
Carlo Del Torto
Nicola Muffoletto
Giovan Paolo Ruggeri
Anna Rita Magrini
Piero Cella
Guglielmo Preve
Mario Alfetra
Marina Cattaneo
Nicola Giorgino
Rino Aista
Roberto Bertuol
Massimo Sonego
Furio Kobec
Andrea Galimberti
Michele Ambrosini
Michele Antonio Barbato
Andrea Lanata
Luigi Moretta
Aldo Rossetti
Ennio Della Gaspera
Sergio Napoletano
Enzo Pozzolo
Enrico Cascella
Costantino Casuscelli
Stefano Chiesa
Pietro Giorgis
Serafino Mazzotta
Nicola Mini
Antonio Bandiera
Maurizio Carlo Scala
Patrizia Frascarelli
Raffaella Giacchesio
Nicola Nardelli
Roberto Stabile
Guerino Ambrosini
Carmelo Pace
Arnaldo Giocondi
Augusta Luciani
Francesco Marcolini
Dario Poto
Carlo Zurlo
Enrico Zani
Francesco Logrieco
Nino Piacentino
Piergiorgio Sandri
Ezio Galea
Cinzia Torre
Raffaele Conte
Luciano Annibali
Silverio Marchetti
Maria Antonietta Averna
Carlo Mario Scrignuoli
Raffaele Marchetti
Roberto Rossi
Giovanni Aquino
Sandra Cavezzale
Simone Curi
Santo Gusillo
Barillà
Roberto Zanellati
Roberto Gavio
Paolo Zambianchi
Marzo 2004
MODELLO 5
7
CENTRO STUDI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA ITALIANA PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI TEORIA DELLO STATO UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”
Ciclo di seminari di diritto dell’economia
e nuovo diritto societario
AUDITORIUM CASSA FORENSE - VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 6 INGRESSO GALLERIA - ROMA
I. IL QUADRO NORMATIVO
DELLE ASSICURAZIONI
14 aprile 2004 ORE 10.00-13.30
Prima sessione (Mattina)
SEDUTA
INAUGURALE
INTRODUZIONE
Avv. Maurizio de Tilla (Presidente
Cassa Forense e Adepp)
Avv. Remo Danovi (Presidente Consiglio Nazionale Forense)
Avv. Ugo Operamolla (Coordinatore
della Fondazione dell’Avvocatura Italiana)
•
Le assicurazioni e la globalizzazione dei mercati
•
Assicurazioni e diritto societario
I rischi speciali
•
Il danno ambientale
•
Il danno esistenziale
•
Il danno da prodotti
•
Biotecnologie e trapianti
•
Dati personali e dati genetici
•
Infortuni
•
Rischi spaziali
•
Il danno da informazioni
•
Terrorismo
INTRODUCE
Pres. Giampaolo Sassi (Presidente
INPS)
On. Avv. Michele Vietti (Sottosegretario alla Giustizia)
RELATORI
Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di
Diritto Civile - Università di Roma “La
Sapienza”)
Prof. Massimo Angrisani (Ordinario
di Matematica Finanziaria e Scienze
Attuariali - Università di Roma “ La Sapienza”)
Prof. Avv. Giuseppe Conte (Straordinario di Diritto Privato - Università
di Firenze)
Prof. Cesare Mirabelli (Presidente
Emerito della Corte Costituzionale)
Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario
di Diritto Privato - Università di Roma
“La Sapienza”)
Dott. Giovanni Perissinotto (Amministratore Delegato Assicurazioni Generali)
Prof. Avv. Paolo Vitucci (Ordinario
di Diritto Privato - Università di Roma
“La Sapienza”)
Prof. Avv. Vincenzo Zeno Zencovich (Ordinario di Diritto Privato Comparato - Università di Roma Tre)
14 aprile 2004 ORE 15.00-18.30
Seconda sessione (Pomeriggio)
I SERVIZI
E I PRODOTTI
ASSICURATIVI
•
•
•
•
Prodotti finanziari
La previdenza integrativa
Le polizze sanitarie
I canali di distribuzione dei prodotti
assicurativi
•
Le polizze vita
RELATORI
Dott. Marco Fusciani (Direttore Aratecnica Distribuzione e Consumerismo)
Prof. Sergio Corbello (Presidente Assoprevidenza)
Prof. Avv. Pietro Masi (Ordinario di
Diritto Commerciale - Università di Roma Tor Vergata)
Prof. Avv. Benedetto Santacroce
(Studio Legale Tributario Santacroce)
21 aprile 2004 ORE 10.00-13.30/15.00 - 16.00
Terza sessione (Mattina e Pomeriggio)
•
La responsabilità del professionista
•
La responsabilità degli ordini professionali
•
La responsabilità degli amministratori
e dei sindaci di società
•
La responsabilità delle società di revi-
sione
•
La responsabilità delle società
•
Gli appalti
•
I rischi della P.A.
•
I rischi degli studi professionali
INTRODUCE
On. Bruno Tabacci (Presidente della
Commissione Attività Produttive - Camera dei Deputati)
RELATORI
Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario di
Diritto Commerciale - Università di Napoli
Federico II)
Avv. Federico Bucci (Avvocato in Roma)
Dott.ssa Antonietta Chiantia (Ricercatrice
di Diritto Commerciale nell’Università di
Messina)
Prof. Avv. Giuseppe Conte (Straordinario di Diritto Privato - Università di Firenze)
Prof. Avv. Fabio Foglia Manzillo (Docente
di Diritto Penale dell’Economia - Seconda
Università degli Studi di Napoli)
Avv. Antonio Franchi (Avvocato in Milano - Studio Santa Maria)
Not. Andrea Fusaro (Notaio nel distretto
di Genova e Chiavari)
Prof. Avv. Carlo Granelli (Ordinario di Diritto Privato - Università di Pavia)
Prof. Avv. Francesco Caroleo Grimaldi
(Docente Scuola Specializzazione - Università di Roma “La Sapienza”)
Avv. Francesco Gianni (Managing Partner - Studio Gianni, Origoni, Grippo &
Partners)
Prof. Avv. Vincenzo Panuccio (Ordinario di Diritto Commerciale - Emerito dell’Università di Messina)
Avv. Giuseppe Pedrizzi (Docente di Diritto Penale Tributario - Libera Università degli Studi “San Pio V”)
Prof. Avv. Riccardo Sgobbo (Docente di
Diritto Privato dell’Economia - Università
di Napoli)
21 aprile 2004 ORE16.00-18.30
Quarta sessione (Pomeriggio)
I CONTRATTI
ASSICURATIVI
•
La conclusione del contratto
•
E-commerce
•
La vendita a distanza
•
Le clausole vessatorie
•
Le fideiussioni
RELATORI
Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di Diritto
Civile - Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Fernando Bocchini (Ordinario
di Diritto Privato - Università di Napoli Federico II)
Avv. Franco Estrangeros (Avvocato in
Milano - Studio Ghidini, Girino e Associati)
Prof. Avv. Gustavo Ghidini (Ordinario di
Diritto Industriale - Università Luiss “Guido
Carli”)
Prof. Avv. Biagio Grasso (Ordinario di Diritto civile - Università di Napoli Federico II)
Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Gabriele Racugno (Ordinario
di Diritto Commerciale - Università di Cagliari)
Avv. Francesco Ricci (Avvocato in Roma)
28 aprile 2004 ORE 10.00-13.30/ 15.00 - 16.00
Quinta sessione (Mattina e Pomeriggio)
LA TUTELA
DELL’ASSICURATO
NEL MERCATO
ASSICURATIVO
E LE COMPETENZE
DELLA AUTORITÀ
DI VIGILANZA
•
Antitrust
•
•
•
Isvap
Covip
Dati personali
La disciplina della concorrenza
nel settore assicurativo
•
La disciplina comunitaria
•
La normativa nazionale
•
Il sindacato giurisdizionale
INTRODUCE
Pres. Giancarlo Giannini (Presidente ISVAP)
Pres. Fabio Cerchiai (Presidente
ANIA S.p.A.)
RELATORI
Prof. Avv. Francesco Barra Caracciolo (Professore Incaricato di Diritto
dell’Informazione e dei mezzi di comunicazione - Università Luiss “Guido Carli” Roma)
On. Giorgio Benvenuto (Componente Commissione Finanza - Camera dei
Deputati)
Prof. Avv. Giorgio Bernini (già Ordinario Università di Bologna - Special Counsel Studio Bernini associato
a Baker & Mckenzie, Presidente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)
Prof. Avv. Alfonso Celotto (Straordinario di Diritto Costituzionale - Università di Roma Tre)
Prof. Sergio Corbello (Presidente Assoprevidenza)
Avv. Piero Fattori (Avvocato in Roma)
Prof. Avv. Lucio Francario (Presidente COVIP)
Prof. Avv. Mario Libertini (Ordinario
di Diritto Industriale - Università di
Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Michele Siri (Professore
di Diritto delle Assicurazioni - Università di Genova e CERAP Bocconi)
28 aprile 2004 ORE 16.00-18.30
Sesta sessione (Pomeriggio)
•
Il quadro normativo comunitario
•
La disciplina della concorrenza nel
settore assicurativo negli orientamenti comunitari
•
Il testo unico delle assicurazioni
•
La riassicurazione
•
Le frodi nell’assicurazione
RELATORI
Avv. Dario Buzzelli (Docente di Di-
Continua a pag. 8
8
Marzo 2004
ritto Civile - Università di Roma Tre)
Avv. Luciano Di Via (Avvocato in Roma - Studio Bonelli, Erede, Pappalardo)
Prof. Avv. Fabio Foglia Manzillo (Docente di Diritto Penale dell’Economia
- Seconda Università degli Studi di Napoli)
Dott. Felice Mummolo (Responsabile Servizio Antifrode Assicurativa Aree
Speciali dell’Ania)
Avv. Michele Roma (Avvocato in Roma - Docente della Scuola Forense
Università di Roma Tre)
In attesa di ulteriori adesioni
II. SOCIETA’ E MERCATO
FINANZIARIO
5 maggio 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-18.30
Settima sessione (Mattina e Pomeriggio)
•
Disciplina delle società quotate e
nuovo diritto societario
•
Regolazione giuridica dell’economia
finanziaria
•
Opa e Mercato
•
Disciplina delle imprese e dei servizi
di investimento
INTRODUCE
Prof. Avv. Francesco Galgano (Ordinario di Diritto Privato Università di Bologna)
Interviene:
Pres. Pier Francesco Guarguaglini
(Presidente e Amministratore Delegato
Finmeccanica S.p.A.)
RELATORI
Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario di
Diritto Commerciale - Università di Napoli Federico II)
Prof. Avv. Mario Bessone (Ordinario di
Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Francesco Carbonetti (Professore di Diritto Commerciale - Università Luiss “Guido Carli” Roma)
Avv. Francesco Gianni (Managing Partner - Studio Gianni, Origoni, Grippo &
Partners)
Prof. Cesare Imbriani (Ordinario di Economia Politica, Direttore dell’Istituto di
Economia e Finanza - Università di Roma
“La Sapienza”)
Prof. Avv. Berardino Libonati (Ordinario di Diritto Commerciale Università di
Roma “La Sapienza”)
Dott. Alessandro Panza (Direttore finanziario Finmeccanica S.p.A.)
Prof. Avv. Carla Rabitti Bedogni (Professore di Diritto del Mercato Finanziario
- Università di Roma “La Sapienza”)
Pres. Luigi Rovelli (Presidente Sezione
Corte Appello di Genova)
Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso
(Straordinario di Diritto Commerciale Università di Roma “La Sapienza”)
Dott. Alfio Torrisi (Direttore Istituto Poligrafico Zecca dello Stato)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Ordinario
di Diritto Privato Università di Roma “La
Sapienza”)
12 maggio 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-18.30
Ottava sessione (Mattina e Pomeriggio)
•
Gestione di patrimoni in forma collettiva
•
Disciplina dei mercati regolamentati
•
Disciplina delle crisi
•
Abusivismo finanziario
•
Fondi immobiliari
•
Cartolarizzazioni
•
Equilibri finanziari delle società sportive
INTERVIENE
Pres. Pier Francesco Guarguaglini
(Presidente e Amministratore Delegato
Finmeccanica S.p.A.)
RELATORI
Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Straordinario di Diritto Penale nell’Università
di Salerno - Segretario Generale per
l’Europa I.C.E.P.S.)
Avv. Maurizio de Tilla (Presidente Cassa Forense e Adepp)
Avv. Ugo Operamolla (Coordinatore
della Fondazione dell’Avvocatura Italiana)
Prof. Gualtiero Tamburini (Docente di
Economia Università di Bologna - Presidente Assoimmobiliare)
Avv. Umberto Tracanella (già Presidente Cassa Forense)
Prof. Avv. Andrea Zoppini (Straordinario di Diritto Privato Comparato Università Roma III)
In attesa di ulteriori adesioni
III. APPALTI PRIVATI
E PUBBLICI
MODELLO 5
•
•
Il Partnering
Build Operate Transfer - Dalle concessioni ANAS ai mega progetti
•
Project Financing
•
Le Associazioni temporanee di imprese al vaglio del contenzioso
•
Prezzo Omnicomprensivo e Costs
plus fee
RELATORI
Prof. Maria Claudia Andrini (Notaio
del distretto di Viterbo e Rieti - Assistente Ordinario di Diritto Privato Università di Roma Tre)
Prof. Avv. Ernesto Cesaro (Ordinario di Diritto Civile - Università di Napoli)
Prof. Avv. Giuseppe De Palo (Docente di Teoria e Pratica del negoziato internazionale - Università di Roma “La Sapienza”)
Dott. Claudio Fava (Vicepresidente
C.F.A. group limited)
Prof. Avv. Giovanni Iudica (Ordinario di Diritto Privato - Università Bocconi di Milano)
Prof. Massimo Lo Cicero (Università
Tor Vergata - Roma)
Prof. Cesare Mirabelli (Presidente
Emerito della Corte Costituzionale)
Avv. M. Rubino-Sammartano (Presidente della Corte Arbitrale Europea
- Strasburgo)
26 maggio 2004 ORE 15.00-18.30
Decima sessione (Pomeriggio)
APPALTI PRIVATI
•
La direzioni dei lavori - dal conflitto alla collaborazione con l’impresa
•
Obblighi del committente e dell’appaltatore quanto alla verifica del sottosuolo e conseguenze di verifiche
incomplete o errate
•
Le responsabilità dell’appaltatore
•
Il subappalto
•
La risoluzione del contratto
RELATORI
Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Straordinario di Diritto Penale nell’Università
di Salerno - Segretario Generale per
l’Europa I.C.E.P.S.)
Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario
di Diritto Privato - Università di Roma
“La Sapienza”)
Avv. Michele Roma (Avvocato in Roma - Docente della Scuola Forense Università di Roma Tre)
Avv. M. Rubino-Sammartano (Presidente della Corte Arbitrale Europea Strasburgo)
In attesa di ulteriori adesioni
1 giugno 2004 ORE 10.00-13.30
Undicesima sessione (Mattina)
APPALTI PUBBLICI
•
La competenza in materia di lavori
pubblici dopo le pronunzie della Corte
Costituzionale 302 e 303/2003
•
L’ampliamento della giurisdizione
amministrativa e la devoluzione ad
arbitrato
•
La Camera Arbitrabile per i Lavori
Pubblici dopo la pronunzia del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2003
•
La progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche
•
L’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici
INTRODUCE
Prof. Alberto de Roberto (Presidente del
Consiglio di Stato)
Pres. Francesco Garri (Presidente Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
RELATORI
Prof. Ferruccio Auletta (Professore Associato di Diritto Processuale Civile - Università di Perugia)
Prof. Avv. Anna Maria Bernini (Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato - Università di Bologna)
On. Avv. Donato Bruno (Presidente
Commissione Affari Costituzionali - Camera dei Deputati)
Prof. Avv. Alfonso Celotto (Straordinario di Diritto Costituzionale - Università di
Roma Tre)
Prof. Fabio Cintioli (Consigliere di Stato)
Prof. Avv. Alfredo Contieri (Ordinario di
Diritto Amministrativo - Università di Cassino)
Prof. Avv. Massimo Luciani (Ordinario
di istituzioni di Diritto Pubblico - Università
di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Mario Sanino (Docente di Diritto Amministrativo - Università di Roma
“La Sapienza”)
1 giugno 2004 ORE 15.00-19.00
Dodicesima sessione (Pomeriggio)
26 maggio 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-16.00
Nona sessione (Mattina e Pomeriggio)
APPALTI PRIVATI
APPALTI PUBBLICI
•
La legge obiettivo e le modifiche
al processo amministrativo in ma-
teria di appalti
La scelta del contraente - Il sistema delle gare
•
Appalto - Concorso - Licitazione Trattativa privata
•
L’offerta anomala
•
Aggiudicazione e formazione del
contratto
•
La riserva dell’appaltatore alla luce del nuovo Regolamento e del
nuovo Capitolato
•
Corrispettivo ed indennizzo
•
Garanzia
RELATORI
Prof. Avv. Alfredo Contieri (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Cassino)
Prof. Avv. Antonio Maria Leozappa
(Docente di Diritto Commerciale - Università di Lecce)
Prof. Avv. Mario Libertini (Ordinario
di Diritto Industriale - Università di
Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Filippo Lubrano (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università Luiss “Guido Carli” Roma)
Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli (Ordinario di Diritto Pubblico Comparato
- Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Giancarlo Montedoro
(Consigliere di Stato - Professore di
Diritto Pubblico Generale Università
Luiss “Guido Carli” Roma)
Prof. Aristide Police (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Teramo)
Prof. Avv. Mario Sanino (Docente di
Diritto Amministrativo - Università di
Roma
“La Sapienza”)
Prof. Gerardo Soricelli (Professore
di Diritto Amministrativo - Università
di Roma “La Sapienza”)
•
IV. BANCHE - DIRITTO ED
ECONOMIA
9 giugno 2004 ORE 10.00-13.30
Tredicesima sessione (Mattina)
•
Introduzione - La nozione di mercato
•
I mercati finanziari - La borsa telematica
•
Le politiche comunitarie
•
Le attività finanziarie
INTRODUCE
Sen. Avv. Riccardo Pedrizzi (Presidente 6° Commissione Finanze e Tesoro)
Interviene:
Pres. Gabriele Galateri di Genola
(Presidente Mediobanca)
RELATORI
Prof. Avv. Piero Schlesinger (Ordinario di Diritto Privato - Università Cattolica del Sacro Cuore)
9 giugno 2004 ORE 15.00-18.30
Quattordicesima sessione (Pomeriggio)
•
Il TUB
•
Il TUF
•
Il TU dei diritti dei consumatori
RELATORI
On. Giorgio Benvenuto (Componente Commissione Finanza - Camera dei
Deputati)
Prof. Avv. Massimo Miola (Ordinario di Diritto Commerciale - Università
di Napoli)
Prof. Avv. Mario Nuzzo (Ordinario di
Istituzioni di Diritto Privato - Università di Roma “La Sapienza”)
Pres. Luigi Rovelli (Presidente Sezione Corte Appello di Genova)
Avv. Roberto Ulissi (Capo della Direzione IV - Dipartimento del Tesoro)
In attesa di ulteriori adesioni
16 giugno 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-16.00
Quindicesima sessione (Mattina e Pomeriggio)
•
La riforma societaria
•
Le integrazioni alla riforma societaria e la disciplina delle società
quotate
•
I gruppi bancari
•
I codici di condotta
•
I prodotti finanziari
•
La riforma del sistema fiscale statale
•
I criteri della legge delega sul riordino del regime impositivo dei redditi finanziari
•
L’introduzione dell’Ires e il nuovo
trattamento fiscale delle azioni,
delle obbligazioni e degli strumenti
finanziari partecipativi
RELATORI
Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di
Diritto Civile - Università di Roma “La
Sapienza”)
Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario
di Diritto Commerciale - Università di
Napoli Federico II)
Prof. Avv. Vincenzo Buonocore (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Salerno)
Avv. Eugenio Caponi (Vice Presidente Vicario Unicredito Italiano)
Prof. Avv. Andrea R. Castaldo
(Straordinario di Diritto Penale nell’Università di Salerno - Segretario Generale per l’Europa I.C.E.P.S.)
Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti (Professore di Diritto Tributario - Università di Brescia)
Prof. Avv. Giuseppe De Palo (Docente di Teoria e Pratica del negoziato internazionale - Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Franco Di Sabato (Ordinario di Diritto Commerciale - Università Luiss “Guido Carli” Roma)
Not. Andrea Fusaro (Notaio nel distretto di Genova e Chiavari)
Prof. Avv. Marcello Messori (Ordinario di Economia Politica - Università di Roma Tor Vergata)
Prof. Avv. Paolo Montalenti (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Torino)
Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Ordinario di Diritto Commerciale - Università
di Macerata)
Prof. Avv. Mauro Pizzigati (Docente
di Diritto Fallimentare - Università “Cà
Foscari” di Venezia)
Prof. Stefano Preda (Presidente Banca Esperia S.p.A.)
Pres. Luigi Rovelli (Presidente Sezione Corte Appello di Genova)
Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso
(Straordinario di Diritto Commerciale
- Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Umberto Tombari (Straordinario di Diritto Commerciale - Università di Firenze)
Prof. Avv. Victor Uckmar (Professore Emerito di Scienza delle finanze e
Diritto Tributario - Università di Genova)
16 giugno 2004 ORE 16.00-19.00
Sedicesima sessione (Pomeriggio)
•
I contratti
•
Tecniche di negoziazione e di conclusione del contratto
•
La distribuzione dei prodotti finanziari e dei prodotti assicurativi
•
La gestione dei prodotti
RELATORI
Prof. Luigi Balestra (Associato di Diritto Privato - Università di Bologna)
Prof. Avv. Anna Maria Bernini (Professore Associato di Diritto Pubblico
Comparato - Università di Bologna)
Avv. Eugenio Caponi (Vice Presidente Vicario Unicredito Italiano)
Prof. Avv. Sergio Maria Carbone (Ordinario di Diritto Internazionale - Università di Genova)
Prof. Avv. Ernesto Cesaro (Ordinario di Diritto Civile - Università di Napoli)
Prof. Avv. Renato Clarizia (Straordinario di Diritto Privato - Università di
Roma Tre)
Prof. Avv. Franco Di Sabato (Ordinario di Diritto Commerciale - Università Luiss “Guido Carli” Roma)
Prof. Alessandro Penati (Ordinario
di Finanza Aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore)
23 giugno 2004 ORE 10.00-13.30/15.00-16.00
Diciassettesima sessione (Mattina e
Pomeriggio)
•
I controlli
•
Vigilanza bancaria
•
Il ruolo della Consob
INTRODUCE
Prof. Avv. Francesco Capriglione
(Ordinario di Diritto dell’Economia Università Luiss “Guido Carli” Roma)
RELATORI
Prof. Avv. Giovanni Arieta (Ordinario di Diritto Processuale Civile - Università di Camerino)
Prof. Avv. Mario Bessone (Ordinario di Diritto Civile - Università di Roma “La Sapienza”)
Avv. Marcello Condemi (Consulenza Legale della Banca d’Italia)
Prof. Avv. Francesco De Santis
(Straordinario di Diritto Processuale Civile - Università di Salerno)
Avv. Luigi Desiderio (Capo Servizio
Legale ISVAP)
Avv. Luciano Di Via (Avvocato in Roma - Studio Bonelli, Erede, Pappalardo)
Dott. Francesco Frasca (Capo del
servizio Concorrenza, normativa e affari generali della Banca d’Italia)
Prof. Avv. Giancarlo Montedoro
(Consigliere di Stato - Professore di
Diritto Pubblico Generale Università
Luiss “Guido Carli” Roma)
Prof.ssa Giuseppina Pellegrino (Professore di Diritto Commerciale - Università di Bari)
Prof. Alberto Pera (Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners, già Segretario generale Autorità per la Concorrenza)
Prof. Aristide Police (Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Teramo)
Prof. Avv. Carla Rabitti Bedogni (Professore di Diritto del Mercato Finanziario - Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Marco Sepe (Notaio in Roma - Professore Associato di Diritto del
Mercato Finanziario Università della
“Tuscia” Viterbo)
Prof. Avv. Vincenzo Troiano (Docente
di Diritto del Mercato Finanziario - Università di Perugia)
Avv. Roberto Ulissi (Capo della Direzione IV - Dipartimento del Tesoro)
23 giugno 2004 ORE 16.00-19.00
Diciottesima sessione (Pomeriggio)
•
La trasparenza dei contratti bancari
•
La trasparenza dei contratti assicurativi
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La trasparenza nell’intermediazione finanziaria
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Abusivismo bancario
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Le tutele - Il recesso
RELATORI
Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di
Diritto Civile - Università di Roma “La
Sapienza”)
Prof. Avv. Amedeo Bassi (Ordinario
di Diritto Commerciale - Università di
Napoli Federico II)
Avv. Dario Buzzelli (Docente di Diritto Civile - Università di Roma Tre)
Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Straordinario di Diritto Penale nell’Università
di Salerno - Segretario Generale per
l’Europa I.C.E.P.S.)
Prof. Avv. Renato Clarizia (Straordinario di Diritto Privato - Università di
Roma Tre)
Avv. Luigi Desiderio (Capo Servizio
Legale ISVAP)
Avv. Francesco Gianni (Managing
Partner - Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners)
Prof. Avv. Mario Nuzzo (Ordinario di
Istituzioni di Diritto Privato - Università
di Roma “La Sapienza”)
Prof. Alessandro Penati (Ordinario di
Finanza Aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore)
Avv. Roberto Ulissi (Capo della Direzione IV - Dipartimento del Tesoro)
30 giugno 2004 ORE 10.00-13.00/15.00-17.00
Diciannovesima sessione (Mattina e
Pomeriggio)
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Partecipazione al capitale delle
banche
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Banche cooperative
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Le clausole vessatorie
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Il promotore finanziario
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La responsabilità degli intermediari
e dei promotori
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La deontologia e il ruolo delle Commissioni regionali
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Le correzioni del nuovo diritto societario
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Riforma del diritto fallimentare
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Conclusioni
INTRODUCE
Prof. Avv. Vincenzo Buonocore (Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Salerno)
RELATORI
Prof. Avv. Ernesto Cesaro (Ordinario di Diritto Civile - Università di Napoli)
Prof. Avv. Diego Corapi (Ordinario
di Diritto Privato Comparato Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Avv. Fabio Foglia Manzillo (Docente di Diritto Penale dell’Economia
- Seconda Università degli Studi di Napoli)
Avv. Dino Valenza (Docente di Diritto Fallimentare - Università di Teramo)
In attesa di ulteriori relatori
CONCLUSIONI
Prof. Avv. Guido Alpa (Ordinario di
Diritto Civile - Università di Roma “La
Sapienza”)
Avv. Maurizio de Tilla (Presidente
Cassa Forense e Adepp)
Avv. Ugo Operamolla (Coordinatore
della Fondazione dell’Avvocatura Italiana)
Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario
di Diritto Privato - Università di Roma
“La Sapienza”)