Mandato professionale per assistenza bilanci, consulenza e revisione

L’incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni meglio definite ed elencate in calce
alla presente ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Oggetto dell’incarico conferito è la prestazione convenuta e non il risultato derivante
dall’incarico stesso.
ART. 2 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE
LETTERA
D’INCARICO
PROFESSIONALE
Nell'esecuzione dell'incarico
il Ragioniere
Commercialista
deve attenersi alla normale
diligenza richiesta dalla
professione
e
nel
rispetto
dei
principi da essa emanati;
(assistenza bilanci, consulenza e revisione)
nell'espletamento dell'incarico egli potrà avvalersi, sotto la propria diretta responsabilità, di
personale dipendente eART.
collaboratori.
1 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO
ART. 3 - ESCLUSIONI
Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, con la presente viene conferito l'incarico
L’esecuzione
dell’incarico conferito non comprende operazioni di verifica volte al
di:
……………………………………………………………………………………………
rinvenimento di frodi. falsi o altre irregolarità, salvo che ciò non costituisca espressamente
oggetto dell'incarico .
ART. 4 - RESPONSABILITÀ SUCCESSIVE
Se non espressamente pattuito, il Ragioniere Commercialista non sarà tenuto ad informarvi
di variazioni di leggi o di altre disposizioni intervenute dopo il compimento dell'incarico, ne
potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze che dovessero derivare da tali
variazioni.
ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avente per oggetto prestazioni di carattere continuativo, si intende conferito per la
durata di …………. e tacitamente rinnovato per ...............................alle medesime
condizioni e cosi di seguito salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo lettera
raccomandata A.R. con preavviso di almeno ....................mesi.
ART. 6 - GLI ONORARI
Gli onorari e le competenze saranno quelli stabiliti dalle tariffe professionali in vigore al
momento della conclusione dell'incarico. Ogni deroga è salva in accordo con le relative
disposizioni.
ART. 7 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie relative che dovessero sorgere in esecuzione del presente incarico,
saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre arbitri liberi nominati, uno da
ciascuno delle parti ed il terzo, designato dai primi due ed in caso di disaccordo dal
presidente del Collegio dei ragionieri di ………………………... .
Il Collegio arbitrale giudicherà quale amichevole compositore e senza alcuna formalità, ed
il giudizio sarà inappellabile.
ART. 8 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto con il presente incarico, le parti fanno esplicito
riferimento alle norme di Legge, alle Norme Deontologiche ed in mancanza agli usi e alle
consuetudini.
Per accettazione e conferma.