Prov. RN - 2007 - Arpae Emilia

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STIMA DEI LIVELLI DI CAMPO MAGNETICO
PRODOTTO DA LINEE ELETTRICHE
AD ALTA E ALTISSIMA TENSIONE
SITUATE NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI
RELAZIONE
Sezione di Rimini
Rimini, Agosto 2007
Composizione del team di progetto
Anno 2007 per l’ARPA
Dr.
Dr.
Dr.ssa
S. R. de Donato
P. Bevitori
R. Monti
Responsabile del Progetto
Coordinatore del Progetto
Responsabile della Modellistica
Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
Sommario
1.
INTRODUZIONE .................................................................................................................................................. 2
2.
NORMATIVA........................................................................................................................................................ 2
3.
ALGORITMO DI CALCOLO ............................................................................................................................... 6
4.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ................................................................................................................ 10
5.
ELABORATI PRODOTTI ................................................................................................................................... 17
6.
CONCLUSIONI ................................................................................................................................................... 21
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
1.
INTRODUZIONE
Con convenzione n. 37 del 01.02.2006 la Provincia di Rimini ha affidato ad ARPA Sezione di
Rimini la realizzazione di un progetto consistente nella determinazione teorica dei livelli di campo
magnetico prodotto da elettrodotti ad alta ed altissima tensione presenti sull’intero territorio
provinciale.
La fase del progetto relativa alla determinazione del contributo totale delle linee elettriche site nella
Provincia di Rimini è stata realizzata utilizzando un modello di calcolo del campo magnetico
denominato EFC-400 (Magnetic and Electric Field Calculation) prodotto dalla Società Narda.
In tale modello è stato possibile implementare le curve altimetriche del territorio: in tal modo si
sono potute ottenere stime che tenessero conto anche delle diverse altezze del terreno.
I valori di campo magnetico calcolati sono stati importati nell’applicativo ArcView GIS 3.2.
Ciò ha permesso di rappresentare le curve di isolivello corrispondenti a diversi valori di campo
magnetico alle altezze di 1 metro e 7 metri dal suolo. Le mappe così realizzate sono state
sovrapposte alle carte territoriali (CTR) tramite ArcView GIS 3.2 e stampate in scala 1:5000.
2.
NORMATIVA
Il 22 febbraio 2001 è stata emanata in Italia la “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” i cui provvedimenti attuativi principali sono stati
emanati nel luglio 2003, n. 2 DPCM 8/07/2003, e pubblicati sulla G. U. n. 199 del 28/08/2003. La
legge allarga gli obiettivi di tutela, non limitandosi alla tutela della salute, ma tutelando anche
l’ambiente ed il paesaggio.
La tutela della salute, in particolare, viene conseguita:
a) attraverso la definizione dei tre differenti limiti, limiti di esposizione, valori di attenzione,
obiettivi di qualità, per gli impianti fissi sorgenti di inquinamento elettromagnetico ambientale;
b) tramite l’informazione agli utenti per gli impianti di uso domestico e anche per l’ambito
lavorativo; tale informazione è mirata a fornire tutte le notizie utili in merito alla distanza minima
consigliata dall’apparecchiatura, ai livelli di esposizione prodotti dalla stessa, alle prescrizioni di
sicurezza da rispettare.
Con questa legge, pertanto, vengono definiti o individuati gli strumenti che possono consentire la
riduzione dell’inquinamento elettromagnetico negli ambienti di vita: strumenti normativi,
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pianificatori, economici, strumenti per lo sviluppo delle tecnologie ed anche per l’educazione del
cittadino.
Per quanto concerne la definizione di valori limite, essa si basa su una protezione a più livelli.
• La protezione rispetto agli effetti sanitari accertati (effetti acuti) si realizza con la definizione dei
limiti di esposizione, ossia di quei “valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerati come valori di immissione che non devono essere superati in alcuna condizione di
esposizione”(art. 3, comma 1, lettera b);
• La protezione rispetto agli effetti a lungo termine si realizza con la definizione di valori di
attenzione, ossia di quel “valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato
come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei
luoghi adibiti a permanenze prolungate” (art. 3, comma 1, lettera c);
• Ai fini di una progressiva minimizzazione dell’ esposizione ai campi elettromagnetici, sempre
nell’ottica di una protezione da effetti a lungo termine e nella logica della “prudent avoidance”,
sono stati introdotti gli obiettivi di qualità, ossia valori di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerati come valori di emissione degli impianti e delle apparecchiature, da
conseguire nel breve, medio e lungo periodo (art. 3, comma 1, lettera d). Tali obiettivi di qualità
sono rappresentati dai criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per ottenere nel tempo una
riduzione delle esposizioni.
La legge quadro attribuisce competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni (art. 4 e
art. 8). Le Regioni a loro volta sono tenute a definire ulteriormente le competenze delle Province e
dei Comuni attraverso l’emanazione di apposite leggi regionali.
In particolare, le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale spettano
alle amministrazioni provinciali e comunali che le esercitano tramite le Agenzie Regionali e
Provinciali per la Protezione dell’ Ambiente (ARPA e APPA) (art. 14).
I decreti applicativi della legge quadro n. 36/2001 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz” e “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”) dispongono di un notevole contenuto specialistico per la
caratterizzazione dei campi elettromagnetici nell’ambiente, con prescrizioni che in certi casi sono
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vere e proprie norme tecniche o vi rimandano direttamente. La volontà del legislatore appare oggi
orientata decisamente in quest’ultimo senso, demandando direttamente al sistema delle Agenzie la
formulazione delle diverse procedure tecniche previste in attuazione dei decreti medesimi. Basta
richiamare l’art. 5 e l’art.6 comma 2 del DPCM 8/07/2003 riguardante la frequenza di rete (50 Hz)
in cui viene rispettivamente demandato ad APAT e al sistema agenziale ARPA/APPA il compito di
formulare le procedure di misura e valutazione per la determinazione del valore di induzione
magnetica ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell’ obiettivo di
qualità e di formulare una metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per
gli elettrodotti.
DPCM 08/07/03
Il DPCM 08/07/03, relativo ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati
dagli elettrodotti, modifica i valori limite previsti dal DPCM 23/04/92, integrato dal successivo
DPCM 28/09/95, abrogandone in quanto incompatibili le disposizioni, e definisce i parametri per la
determinazione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno delle quali non è consentita alcuna
destinazione di edifici che comportino una permanenza non inferiore a quattro ore (uso residenziale,
scolastico, sanitario). All’art. 3 il Decreto fissa il valore limite di esposizione per l’intensità di
induzione magnetica, pari a 100 μT e 5 kV/m per il campo elettrico. Prevede inoltre, a titolo di
misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, il valore di attenzione di 10
μT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni
di esercizio, da rispettarsi nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici
e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Infine, all’art. 4 dello stesso
Decreto, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici
generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per
l'induzione magnetica (sempre inteso come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle
normali condizioni di esercizio), da perseguirsi sia nella progettazione di nuovi elettrodotti in
corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore sia nella progettazione dei nuovi insediamenti e
delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel
territorio. La L. 36/01 prevede la presentazione alle Amministrazioni di competenza di Piani di
risanamento da parte dei gestori, allo scopo di adeguare le strutture al rispetto dei limiti e dei criteri
fissati dal citato DPCM. E’ ancora in attesa di emanazione il Decreto che dovrà determinare i criteri
di elaborazione dei Piani di risanamento (art. 4, comma 4, L 36/01).
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Si sottolinea comunque l’attuale situazione di transitorietà e di incertezza normativa, che non
permette di definire chiaramente i superamenti rispetto al DPCM 08/07/03, né di procedere
efficacemente agli eventuali risanamenti programmati, vista la mancata emanazione, ad oggi, sia
delle Linee Guida da elaborare a cura del sistema agenziale APAT-ARPA relative alle procedure di
misura e valutazione per l’individuazione dei superamenti del valore di attenzione e dell’obiettivo
di qualità, sia del Decreto attuativo della Legge Quadro 36/01, previsto all’art. 4, comma 4 della
stessa legge, che dovrebbe determinare i criteri di elaborazione dei piani di risanamento.
Ad oggi, inoltre, non è ancora stata definita dal sistema agenziale APAT-ARPA la metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, così come previsto all’articolo 6 del presente
Decreto.
Legge Regionale dell’Emilia - Romagna 31/10/2000 n. 30
In tema di basse frequenze (elettrodotti e impianti connessi), pur rimanendo alle Amministrazioni
centrali l’individuazione dei valori limite di esposizione nonché degli obiettivi di qualità, la L.R.
30/01 dell’Emilia Romagna indica un obiettivo di qualità di 0.2 μTesla raggiungibile tramite una
pianificazione urbanistica che preveda delle fasce di rispetto definite nei confronti degli elettrodotti
e degli edifici di nuova costruzione. Per l’esistente viene previsto un censimento di tutte le
situazioni in cui si realizza un valore superiore a 0.5 μTesla.
In Allegato, per completezza, si riporta interamente la Legge Regionale comprensiva quindi anche
della parte riguardante gli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e telefonia mobile con
tutte le modifiche apportate dalle successive Leggi regionali (L.R. 13 novembre 2001 n. 34, L.R.
13 novembre 2001 n. 38, L.R. 25 novembre 2002 n. 30) ed in particolare dalla recente L.R. 6 marzo
2007 n. 4.
Direttiva Regionale per l’applicazione della L.R. 30/00 (D.G.R. 197/2001)
La direttiva individua le fasce laterali per valori di 0.2 e 0.5 μTesla in funzione delle varie tipologie
di elettrodotti (art. 13.3, tabella n. 1 e 2 della lettera a).
Nella tabella seguente vengono riportate le dimensioni in metri della fascia laterale di rispetto per il
perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0.2 μTesla al ricettore.
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kV
Terna singola
Doppia terna
Doppia terna non
ottimizzata
ottimizzata
380
100
70
150
220
70
40
80
132
50
40
70
Nella tabella seguente vengono riportate le dimensioni in metri della fascia laterale di rispetto per
l’individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0.5 μTesla al ricettore.
Doppia terna
Doppia terna non
ottimizzata
ottimizzata
65
45
95
220
50
25
-
132
30
25
45
kV
Terna singola
380
La stessa direttiva specifica che nel caso di linee di tipologia non standard con tensione pari o
superiore a 15 kV (lettera c del punto 13.4) e nel caso di linee ed impianti elettrici ad alta e/o media
tensione coesistenti (lettera e del punto 13.4) l’ampiezza della fascia dovrà essere valutata
specificatamente attraverso l’utilizzo di modelli di calcolo.
L’articolo 13.3 della direttiva consente inoltre la definizione di ampiezze minori per qualunque
tipologia di impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica qualora si dimostri il
perseguimento dell’obiettivo di qualità così come definito al punto 13.1 della medesima direttiva.
La stessa DGR individua nel 50% della portata in corrente in servizio normale la corrente di
riferimento per le valutazioni suddette.
3.
ALGORITMO DI CALCOLO
Per il calcolo del contributo dei conduttori delle linee al campo magnetico totale generato in un
punto del territorio si è fatto riferimento ad un modello che, nell’ipotesi semplificativa di conduttori
rettilinei, paralleli fra loro e di lunghezza indefinita, fornisce gli stessi risultati di quello riportato
dalla norma CEI 211-4/1996.
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
In realtà tuttavia i conduttori di una linea assumono, fra due tralicci consecutivi, la forma di una
catenaria; inoltre possono presentarsi in configurazioni di non parallelismo.
In particolare la catenaria può essere descritta dall’equazione:
⎛ξ
⎞
z (ξ ) = k cosh⎜ + C1 ⎟ + C 2
⎝k
⎠
dove: ξ è l’asse orizzontale del piano verticale (z, ξ) su cui giace la catenaria;
C1 e C2 sono costanti di integrazione che vanno determinate in base alle coordinate dei punti
iniziale e finale della campata;
k è il parametro di tesatura pari al rapporto H/w fra la componente orizzontale della forza di
tensione lungo la linea (H [N], costante) e il peso per unità di lunghezza della fune w [N/m].
Nelle operazioni concrete di valutazione della catenaria si utilizza tuttavia un modello geometrico
semplificato consistente nel sostituire la catenaria con una parabola equivalente. Nel generico
sistema di riferimento l’espressione della parabola equivalente alla catenaria si può scrivere come:
(ξ + C1 ) 2
z (ξ ) =
+ C2
2k
Per poter considerare qualsiasi configurazione di conduttori comunque disposti nello spazio, in
condizione quindi di massima generalità, si è proceduto suddividendo ogni conduttore (disposto
secondo l’opportuna catenaria descritta dalla specifica parabola equivalente) in un numero
opportuno di segmenti in modo da poter considerare ognuno di questi ultimi rettilineo (vedi figura),
mantenendo tuttavia la propria orientazione nello spazio.
Suddivisione della catenaria in segmenti
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Si sono quindi opportunamente sommati i contributi dovuti ai singoli segmenti per ottenere il valore
del campo magnetico totale in un punto, dovuto al contributo di tutte le linee presenti.
In particolare, infatti, ogni conduttore attraversato da corrente è circondato da un campo magnetico
che può essere illustrato da linee di forza in forma di cerchi concentrici attorno al conduttore.
I
H = I/2 πr
Campo magnetico di un conduttore
La densità del flusso magnetico di una configurazione di conduttori si calcola secondo la legge di
Biot-Savart come sovrapposizione di campi parziali di segmenti di conduttori singoli. Ogni
conduttore parziale infinitesimale contribuisce al campo totale secondo la:
r r
r
μ 0 dl × r
I (t )
dB ( t ) =
4π r 3
Se si pone il segmento i-esimo di conduttore di lunghezza L nell'origine del sistema di coordinate
parallelamente all'asse x, il suo contributo di campo nel punto P(x, y, z) è allora:
z
Bz
P(x,y,z)
By
Bx
y
r
L
x
Conduttore parziale nell'origine di coordinate
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
⎡
r
μ0
Bi (t ) =
I i (t )⎢
⎢
4πr
⎢⎣
Li − x p
(Li − x p )2 + r 2
+
⎤
⎥
2
2 ⎥
xp + r ⎥
⎦
xp
con le componenti di vettore:
B xi ( t ) = 0
B yi ( t ) = −
Bzi ( t ) =
zp
y 2p + z 2p
yp
y 2p + z 2p
r
Bi ( t )
r
Bi ( t )
Per il calcolo dell'intensità di campo, il punto della griglia di valutazione considerato è trasformato
nel sistema di coordinate locale del segmento rispettivo. Questo avviene tramite uno spostamento ed
una successiva rotazione. Una volta ricavato il contributo del segmento nel sistema locale di
coordinate questo viene ritrasformato nel sistema di coordinate generali.
La somma vettoriale dei contributi di campo fornisce il vettore di campo finale:
⎡B ⎤
r ⎢ x⎥
B = ⎢By ⎥
⎢B ⎥
⎣ z⎦
Il metodo impiegato scompone quindi ogni conduttore della linea in un predefinito numero di
segmenti per ognuno dei quali si calcola il contributo secondo le relazioni precedenti; l’insieme dei
contributi di tutti i segmenti viene infine opportunamente sommato per fornire il valore totale del
campo magnetico nel punto di stima.
Il procedimento sopra descritto è implementato in un opportuno software in grado di calcolare il
valore di campo magnetico in ogni punto di una ipotetica griglia di passo 5 metri sovrapposta
all’area del territorio comunale da analizzare e dovuto all’insieme di tutti conduttori delle linee
interessate. In tal modo è stato possibile, attraverso ulteriori software di elaborazione dati, esprimere
i livelli di campo magnetico sotto forma di isolinee ognuna corrispondente ad un particolare valore
del campo magnetico e rappresentare i risultati su cartografia georeferenziata.
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Inoltre, potendo considerare la quota sul livello del mare di ogni punto di valutazione, tali isolinee
rappresentano il valore di campo magnetico a diverse altezze dal suolo.
4.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4.1
Fasi del progetto
La realizzazione del progetto ha previsto le diverse fasi di seguito elencate:
™ individuazione delle linee ad alta ed altissima tensione situate sul territorio della Provincia di
Rimini;
™ individuazione delle caratteristiche strutturali dei tralicci e conduttori, in particolare:
¾ coordinate in pianta (Gauss-Boaga Est) e altezza, di origine e fine, di ogni conduttore per
ogni campata;
¾ diametro, parametro di posa (tesatura), materiale di costruzione e fase per ogni conduttore;
¾ calcolo dell’altezza a metà campata di ogni conduttore con riferimento all’equazione della
catenaria;
¾ portata in corrente in servizio normale per ogni elettrodotto;
™ costruzione di un DTM (modello del terreno) a partire dalle curve altimetriche del territorio
provinciale fornite dalla Provincia;
™ identificazione di una griglia di calcolo su cui eseguire le stime per le diverse altezze dal suolo
considerate;
™ interpolazione dei dati di calcolo per la rappresentazione mediante curve di isolivello dei valori
di campo magnetico;
™ rappresentazione delle curve in ambiente ArcView su cartografia georeferenziata.
4.2
Corrente utilizzata
Come da DGR 197/2001 le valutazioni sono state condotte utilizzando per ogni linea il 50% della
portata in corrente in servizio normale.
I dati relativi alle caratteristiche strutturali delle linee sono stati forniti dai rispettivi gestori.
Il campo magnetico è stato calcolato a 0.2 e 0.5 μTesla così come previsto dalla normativa
regionale vigente.
In particolare sono state prodotte elaborazioni a 1 metro e 7 metri dal suolo per rappresentare
rispettivamente le condizioni che si verificano all’altezza del piano terra e all’altezza media dei
secondi piani delle abitazioni.
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
Come già ricordato, la DGR 197/2001 utilizza per le valutazioni il 50 % della portata in corrente in
servizio normale; tale corrente risulta pari a 750 A per le tipologie standard delle linee a 380 kV ed
a 360 A per le linee a 132 kV.
Le stime effettuate nel presente studio considerano invece la corrente relativa ad ogni tipologia di
conduttore di ciascuna linea elettrica. Il valore di corrente corrispondente alle specifiche
caratteristiche strutturali dei conduttori, oltre ad essere fornito dai gestori, è stato inoltre verificato
da ARPA in funzione di quanto indicato nella norma CEI 11-60 “Portata al limite termico delle
linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kV”.
Mentre per le linee a 132 kV la corrente calcolata risulta sempre minore di quella considerata dalla
direttiva regionale per linee standard, nel caso delle linee a 380 kV tale corrente risulta maggiore.
Per quest’ultima tipologia di linea le stime sono state quindi prodotte utilizzando separatamente
entrambi i valori di corrente suddetti (il 50% di 1500 A assunto nella citata DGR e di 2310 A
ottenuto dal calcolo previsto dalle Norme CEI e fornito dai gestori).
4.3
Curve altimetriche
Nel calcolo del campo magnetico sono state considerate anche le curve altimetriche del terreno
fornite dalla Provincia di Rimini, in particolare da queste curve è stato elaborato un DTM (Digital
Terrrain Model) a passi di 5 metri di cui si riporta un esempio nella figura seguente.
Nelle due figure successive è evidenziata in un caso pratico l’importanza dell’orografia del terreno
sul calcolo del campo magnetico. Nella prima figura sono rappresentate le isolinee di campo
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magnetico (0.2 - 0.5 μTesla) considerando un terreno piano mentre nella seconda immagine le
isolinee sono state calcolate utilizzando il terreno reale.
Risulta evidente la diversa sagomatura delle isolinee in funzione proprio dell’andamento del
terreno.
Rappresentazione delle isolinee di campo magnetico sovrapposte al CTR e calcolate con il terreno “piano”
Rappresentazione delle isolinee di campo magnetico sovrapposte al CTR calcolate con il terreno “reale”
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
Per avere continuità delle isolinee di campo magnetico anche in prossimità dei confini provinciali è
stato necessario considerare la presenza di tralicci anche oltre confine. Per tali zone, non avendo a
disposizione le curve altimetriche, è stata considerata in prima approssimazione un’altezza del suolo
sul livello del mare pari all’altezza media del terreno posto sul perimetro interno del confine
provinciale. Ciò ha consentito di posizionare i tralicci oltre il confine provinciale ad un’adeguata
altezza sul livello del suolo garantendo una stima sufficientemente accurata anche sulle zone
prossime al confine provinciale (in particolare dall’ultimo traliccio di ogni linea ancora all’interno
del confine provinciale ed il confine stesso).
Nel caso delle cabine primarie il campo magnetico rappresentato è dato solo dal contributo delle
linee elettriche entranti ed uscenti dalla cabina mentre non è stato considerato il campo prodotto dai
vari apparati elettrici (trasformatori, cavi interrati, ecc.). L’apporto di tali apparati si esaurisce
tuttavia generalmente all’interno del confine della cabina stessa.
4.4
Verso della corrente
Per quanto riguarda il verso delle correnti, al fine di adottare una metodologia coerente, questo è
stato ricavato dalla denominazione delle schede delle linee fornite dai gestori (ad esempio per la
linea 752 denominata Rimini Nord – Bellaria, la cui scheda è sotto riportata, il verso della corrente
è stato considerato uscente dalla cabina primaria di Rimini Nord ed entrante nella cabina primaria
Bellaria). Tale scelta si è resa necessaria in quanto i gestori hanno dichiarato la possibilità che il
verso della corrente su una specifica linea possa variare in funzione delle esigenze di servizio.
Peraltro il verso della corrente risulta ininfluente sul valore di campo stimato se la linea considerata
è isolata ed a semplice terna; risulta al contrario influente nel caso di linee in doppia terna, di
incroci di linee o, linee vicine. In attesa di considerazioni in merito alla procedura da utilizzare per
individuare il verso delle correnti, su cui è stato interessato anche il gruppo APAT-ARPA, la stima
di valori di campo, nelle situazioni ricordate, dovrà essere considerata come una stima di prima
approssimazione.
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
4.5
Scheda tecnica e parametro di posa
Un esempio di scheda fornita dai gestori dalla quale si sono desunte le informazioni relative alle
caratteristiche strutturali delle linee elettriche è riportata nella figura seguente:
Denominazione della linea
che identifica il verso della
corrente.
Schema dal quale
sono state ricavate le
fasi dei conduttori
Tratti di linea dai quali sono state
ricavate la caratteristiche
geometriche dei conduttori
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
I valori delle correnti transitanti
nelle linee sono stati
forniti dai gestori e da ARPA
successivamente ricalcolati, utilizzando il procedimento esposto dalla Norma CEI già ricordata,
impostando un parametro di posa k = 1750.
Anche per il calcolo dell’altezza a metà campata il parametro di posa utilizzato è stato fornito dai
gestori (alla temperatura di 40°C zona B periodo freddo per Terna, Enel ed RFI di Bologna e alla
temperatura di 55°C zona A periodo freddo per le sole linee RFI di Ancona). Nei casi in cui i
parametri di posa risultavano diversi all’interno della stessa linea senza possibilità di poter
identificare i sostegni di delimitazione, si è considerato lo specifico valore medio rispetto
all’intervallo di valori fornito dallo stesso gestore: l’approssimazione così introdotta è di circa 0.5 m
sull’altezza di metà campata e risulta praticamente ininfluente nella stima del campo magnetico.
4.6
Elenco linee elettriche
Nella tabella è riportato l’elenco delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione che insistono sul
territorio della Provincia di Rimini, unitamente al valore di corrente ed al parametro di posa.
N° linea
119
Tensione
Corrente in servizio
nominale (kV)
normale (A)
132
444
Parametro k (m)
1500
185
132
675
950
743
132
444
1500
744
132
366
950
748
132
444
1200
752 (Rimini nord - palo 13)
132
444
950
752 (palo 13 - Bellaria)
132
444
1500
752
132
444
1500
778
132
444
1500
779
132
444
1500
787
132
675
1505
799 (derivazione Cailungo)
132
442.8
1200
852
132
444
1450
860
132
527
1375
735
132
442
1100
335
380
2310
1600
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350
380
2310
1608
352
380
2310
1600
742
132
675
1000
753 (doppia terna con la linea 742)
132
675
1050
753 (linea in Cu)
132
321.5
850
753 (tratto cabina Rimini sud)
132
675
1200
754 (linea in Cu)
132
321.5
850
754 (tratto cabina Rimini sud)
132
442
1200
BO042
132
321.5
850
BO044
132
321.5
850
799
359
1216
Riccione – Fano
132
132
359
1049
Cavi interrati di Via Condotti
132
790
-
Cavo interrato linea 119
132
720
-
La linea n° 232 a 132 kV non è stata inserita nel calcolo del campo magnetico in quanto, da
comunicazioni del gestore, risulta fuori servizio.
Le foto sottostanti rappresentano due esempi di linee elettriche presenti sul territorio della provincia
di Rimini, una linea ad altissima tensione (380 kV) e due linee ad alta tensione (132 kV).
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
Linea a 380 kV
Linee a 132 kV
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
4.7 Rappresentazione delle linee elettriche
I gestori hanno fornito i tracciati georeferenziati delle linee elettriche.
Tali tracciati risultano perfettamente sovrapponibili a quelli indicati nei Raster regionali del 1984.
Peraltro fra i suddetti Raster regionali ed i più recenti DWG provinciali esiste una discrepanza
dell’ordine di 2-3 metri dovuta ai diversi metodi di proiezione cartografica utilizzati.
Essendo tuttavia l’informazione cartografica del 1984 eccessivamente datata per rendere conto
dell’edificazione attualmente presente sul territorio provinciale, nel presente studio si è operata la
scelta di rappresentare i tracciati delle linee elettriche fornite dai gestori direttamente sui DWG
provinciali accettando la deformazione cartografica sopra ricordata.
5.
ELABORATI PRODOTTI
Per le due altezze sul livello del suolo ( 1 e 7 m) e per le due diverse correnti transitanti sulle linee a
380 kV (1500 e 2310 A) sono state elaborate mappe distinte contenenti la rappresentazione delle
curve di isolivello di campo magnetico prodotto da tutte le linee elettriche presenti nel territorio
provinciale.
Tali rappresentazioni digitali dei livelli di campo magnetico sono riportate in un CD-ROM allegato
alla presenta relazione.
Nel CD-ROM è stato inserito anche un database, in formato Excel, contenente tutte le
caratteristiche tecniche delle linee elettriche e la georeferenziazione dei conduttori.
In particolare il database riporta i seguenti dati:
Xiniziale
Yiniziale
Ziniziale
Z metà
campata
Xfinale
Yfinale
Zfinale
Corrente
Fase
2317476,01
2317476
……..
4889770,45
4889770,5
……..
3,6
3,69
……..
3,6
3,69
……..
2317472,29
2317472,25
……..
4889768,96
4889769
……..
3,6
3,69
……..
360
-360
……..
0
120
……..
Sono state inoltre stampate le cartografie territoriali in scala 1:5000, contenenti le stime di campo
magnetico suddette suddivise per Comuni, relative alle altezze di 1 e 7 metri sul suolo,
considerando per le linee ad altissima tensione la corrente calcolata tramite Norme CEI (2310 A).
E’ stata infine prodotta a stampa una cartografia in cui sono riportate tutte le linee elettriche ad alta
ed altissima tensione presenti nel territorio della provincia di Rimini con l’indicazione del numero
della linea per una immediata identificazione.
Come ricordato la stima del campo magnetico sul territorio viene condotta sulla base di una griglia
virtuale di passo 5 metri.
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
L’insieme dei dati viene quindi interpolato in modo che l’informazione contenuta sia evidenziata in
termini di isolinee corrispondenti a specifici valori di campo magnetico.
Ora, in alcuni limitati ambiti territoriali interessati da elettrodotti interrati, può verificarsi che il
software utilizzato (EFC-400) rappresenti delle isolinee con ulteriori linee ‘spurie’ non chiuse e che
quindi non identificano definite porzioni di territorio.
Un esempio di tale rappresentazione è riportato nella figura seguente in cui si possono notare dei
‘gancetti’ di non immediata interpretazione.
Facendo riferimento ai dati calcolati è possibile tuttavia ottenerne una rappresentazione grafica che
attribuisce il valore calcolato ad una cella di territorio di dimensioni pari al passo della griglia (nel
presente caso 5x5 m). Sovrapponendo quest’ultima rappresentazione alle isolinee precedenti si
rende immediatamente evidente che i ‘gancetti’ vanno a congiungere valori di campo omologhi che
risultano all’interno delle isolinee principali (v. figura seguente).
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
Tale rappresentazione è comunque convenzionale in quanto gli stessi dati di origine interpolati con
altro programma (Surfer) portano alla rappresentazione della figura seguente che non presenta linee
spurie, ma al contrario piccole isole di territorio.
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
Nelle cartografie finali del lavoro è stata comunque lasciata la rappresentazione grafica prodotta da
EFC-400, per uniformità con quanto prodotto sul restante territorio, da intendersi tuttavia alla luce
delle considerazioni sopra riportate.
6.
CONCLUSIONI
Il progetto relativo alla determinazione teorica dei livelli di campo magnetico prodotto dalle linee
elettriche ad alta ed altissima tensione sul territorio della Provincia di Rimini è stato elaborato a
partire da un software di calcolo sviluppato dalla Società Narda denominato EFC-400. I valori
stimati dal complesso delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione presenti nel territorio
provinciale sono stati riprodotti graficamente attraverso isolinee corrispondenti a diversi valori di
campo magnetico (0.2 e 0.5 μTesla). La possibilità del software di considerare l’altimetria del
terreno ha consentito di elaborare le cartografie per due diverse altezze dal suolo. Sono inoltre stati
considerati separatamente due diversi valori per la corrente transitante negli elettrodotti a 380 kV.
Le caratteristiche strutturali delle linee sono state fornite dai rispettivi gestori, mentre per
l’altimetria del terreno si è fatto riferimento ad elaborazioni a partire da dati forniti dalla Provincia.
La stima del campo magnetico effettuata considerando la reale altezza delle linee dal suolo, la reale
struttura di ogni sostegno e con i valori di corrente calcolati come sopra specificato, ha permesso di
ottenere, per le linee ad alta tensione, ampiezze di campo magnetico minori di quelle previste dalla
direttiva per il rispetto dei valori di 0.2 e 0.5 μTesla.
Nel caso delle linee ad altissima tensione tale condizione si ottiene quando si considera la corrente
adottata dalla direttiva regionale, mentre al contrario l’ampiezza della fascia calcolata risulta
maggiore di quella indicata nella direttiva regionale stessa se si considera, per le linee a 380 kV, il
valore di corrente derivato dall’applicazione della specifica norma CEI.
Si ricorda, infine, che per poter stimare il campo magnetico è stato necessario effettuare un
censimento delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione presenti nel territorio della provincia e
individuare le specifiche caratteristiche tecniche di ogni linea: ciò ha permesso di costruire un
catasto georeferenziato degli elettrodotti ad alta e altissima tensione.
Il catasto georeferenziato degli elettrodotti potrà costituire il punto di partenza da una parte per
individuare le fasce di rispetto attorno alle linee (non appena saranno emanate le linee guida
applicative del DPCM), dall’altra per calcolare l’esposizione della popolazione residente in
prossimità di linee elettriche.
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Stima del campo magnetico prodotto da linee elettriche ad alta ed altissima tensione situate nel territorio della Provincia di Rimini - Relazione
BIBLIOGRAFIA
Legge 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, in G.U. n. 55 del 7 marzo 2001.
Legge Regionale dell’Emilia – Romagna 31 ottobre 2000, n, 30, Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, in BUR n. 154 del 2 novembre
2000.
Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197, Direttiva per l’applicazione della
L.R. 31/10/2000, n. 30 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettromagnetico”, in BUR n. 40 del 16 marzo 2001.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, in
G.U. n. 200 del 29 agosto 2003.
Norma CEI 111-60, Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione
maggiore di 100 kV.
Norma CEI 211-4 (1996), Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da
linee elettriche.
Norma CEI 106-11 (2006) Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
secondo la disposizione del D.P.C.M. 8 luglio 2004 (art. 6) – Parte I – Linee elettriche aeree e in
cavo.
P. Bevitori , S.R. de Donato, La valutazione dell’inquinamento elettromagnetico, Rimini, Maggioli,
2003.
P. Bevitori (a cura di ) Inquinamento da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, Rimini,
Maggioli, 2007
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ALLEGATO 1
Legge Regionale n°30 del 2001
Capo I
Finalità
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre
1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223, stabilisce con la presente legge le norme
per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della
pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti
radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti
elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli
obiettivi di qualità.
3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e
urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai
campi elettromagnetici.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni,
delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale,
nonché della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 saranno disciplinati con
apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 381 del 1998,
entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.
Art. 2 bis
Nuove tecnologie (aggiunto da art. 15 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente
commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di
autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle
previste al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 2 ter
Impianti a bassa potenza (aggiunto da art. 16 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al
connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed
all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli
articoli 6 bis e 11 della presente legge.
Capo II
Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in
coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei
limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del 1998.
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le
procedure previste per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione
regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei
cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può
motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al
comma 1 dell'art. 4.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva (aggiunto comma 2 bis da
art. 17 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati
dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto
definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla
base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi
urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle
zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento
punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione).
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente
destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di
rispetto di cui al comma 1.
Art. 5
Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la
Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione
regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate
dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990.
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile
1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del
1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la
Pianificazione Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico
di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e
sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto
su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui
all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il
rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema
irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 6 bis.
Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
(aggiunto da art. 18 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto
nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti
fissi per l'emittenza radio e televisiva.
2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare
ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati.
Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi
rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle
norme della presente legge.
L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità
nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la
delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono
l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente
modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi
dall'approvazione del Piano di cui all'art. 3, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi
di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia
interessata e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico
interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende
l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di
localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.
La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di
risanamento.
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla
presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Capo III
Impianti per telefonia mobile
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile (già modificato comma 1 da art. 1 L.R. 13
novembre 2001 n. 34 e modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 34, poi sostituito
comma 7, modificato comma 9 e aggiunti commi 9 bis), 9 ter) da art. 2 L.R. 25 novembre 2002 n.
30; infine aggiunto comma 9 quater da art. 19 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati. Le valutazioni effettuate in sede
di rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche
la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e
ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2-bis della legge 1
luglio 1997, n. 189.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei
gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il
Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la
valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.
3. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la
pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale , dà notizia alla cittadinanza
dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle
osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione
dell'impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della
L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi
nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M.
n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del
servizio sul territorio.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene
le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere
autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità di cui al
comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine
del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le
procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale
distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e
l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune
assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori,
subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime.
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto
all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi previsto.
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il
rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema
irradiante nonché una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del
codice penale, assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente
capo e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
9 bis. Qualora più gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di
asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili.
9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la
domanda di autorizzazione si intende accolta.
9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di
campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro
ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa
statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al
Comune e all'ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può
chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione.
Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile
(sostituito da art. 20 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad
attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve
naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene
perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali
aree.
3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale
assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito
il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di
pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali,
ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli
edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle
esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e
9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli
interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'ARPA e dell'AUSL
con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla
presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
Art. 11
Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile
(sostituito da art. 21 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto
nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di
telefonia mobile.
2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa i dati degli impianti autorizzati o
per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater
dell'articolo 8.
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
(aggiunto comma 01 da art. 22 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e
che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad
eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni
prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di
ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Il Comune nei
successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione, i
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché il tempo massimo
di collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati
nelle aree di cui all'art. 9.
Capo IV
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP,
specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o
superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle
Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli
aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Con direttiva della Regione sono definiti:
a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari
situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di
quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 per la compatibilità
ambientale e alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale" ;
b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si
realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata
al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a
permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità
deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti
delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a
150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati
dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo
ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere
del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti
e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di
risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore
dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle Province interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a
150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.
Art. 15
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la
pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4
dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che
superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle
comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.
2. È istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o
superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa
completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto
della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.
Capo V
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è
esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione
avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. La
medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 17.
Art. 17
Sanzioni
(modificati commi 1 e 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un
impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con
la sanzione amministrativa da 2.582 Euro a 10.329 Euro. Detta sanzione amministrativa non si
applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i
Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione
amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Autorità competente provvede ad
interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano
anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi
e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la
prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con
la sanzione amministrativa da 2.582 Euro a 10.329 Euro. Qualora l'impianto risulti anche attivato
l'Autorità competente provvede ad interdirne l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai
sensi del comma 2 dell'art. 12 per gli impianti mobili di telefonia mobile.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della
presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori
da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.
Capo VI
Norme transitorie
Art. 18
Norma transitoria
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'art. 13, già autorizzati ai
sensi della L.R. n. 10 del 1993, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche
della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare
adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni già
rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 e comunque
entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le
concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei
corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della presente legge.
Capo VII
Norme finali e finanziarie
Art. 19
Intese e accordi
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che
consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in
continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese
ed accordi di programma.
Art. 20
Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva
1. È istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto
dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui
uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per
i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato
dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori
di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 4, e collabora con la
Provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 3. (1)
Art. 21
Misure di semplificazione
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6 e 8 della presente legge sono
presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.
2. Le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 8 della presente legge sono contenute nella concessione
edilizia laddove prevista.
Art. 22
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 7, può concedere un
contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile
qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute,
dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da
parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese
ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entità, così
come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito
capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Note
1. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente
esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi
componenti.
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