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LineeGuida-conformità-valutazione-rischio-attrezzature

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
LINEE GUIDA
PER L’APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08
N. 05
REQUISITI DI CONFORMITA’ E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DELLE ATTREZZATURE
Titolo III Capo I D. Lgs. 81/08
Responsabile dell’emissione:
Claudio Arcari ____________________
Data di emissione: 15 dicembre 2009
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GRUPPO DI LAVORO:
ARCARI Claudio
BERNAZZANI Andrea
BOSI Anna
LIGUSTI Daniele
MAZZARI Mariacristina
NUVOLA Francesco
Redazione del documento a cura di: Claudio Arcari, Bernazzani Andrea, Mariacristina Mazzari
INDICE
1. PREMESSA
2. VERIFICA DEI REQUISITI DI CONFORMITA’
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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1. PREMESSA
Con l’emanazione del D. Lgs. 106/09 è stato completato il percorso previsto dalla Legge Delega
(Legge 123/07) in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro consegnando alle figure della
prevenzione un testo che caratterizzerà la loro azione per un lungo tempo.
Il Titolo III, Capo I tratta dell’uso delle attrezzature durante il lavoro fornendone una definizione
assolutamente estensiva: “...qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto…” e ridefinendo
il campo degli obblighi del datore di lavoro durante il loro uso e il relativo sistema sanzionatorio.
In queste Linee Guida si focalizzano gli obblighi del datore di lavoro in tema di Valutazione del
Rischio e dei relativi adempimenti documentali.
In merito è importante quanto disposto dagli articoli 70 (Requisiti di sicurezza) e 71 (Obblighi del
datore di lavoro):
L’articolo 70 prevede che le attrezzature di lavoro siano conformi alle disposizioni legislative
delle Direttive Comunitarie di prodotto quali ad esempio il D.P.R. 459/96 (“Direttiva
Macchine“).
Nel caso di attrezzature antecedenti l’emanazione delle disposizioni regolamentari o costruite in
loro assenza, queste devono essere conformi (o rese tali) ai requisiti, di ordine generale,
contenuti nell’allegato V del D. Lgs. 81/08 che diventa, in questa fattispecie, il punto di
riferimento tecnico e legislativo di giudizio di adeguatezza delle misure di sicurezza applicate
alla attrezzatura.
L’articolo 71 tratta della Valutazione dei Rischi e relativi adempimenti ai commi 2, 3 e 4 dove
stabilisce che:
i) la valutazione riguarda la postazione di lavoro e che deve essere tenuto conto dei fattori
relativi all’ambiente e all’uso delle attrezzature (comma2);
ii) devono essere adottate misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi
facendo riferimento, non esclusivamente, all’allegato VI del D:Lgs. 81/08 (comma 3);
iii) venga predisposto ed attuato un programma per l’uso delle attrezzature conforme alle
istruzioni e per il suo mantenimento nel tempo anche attraverso l’istituzione di appositi
registri di controllo (comma 4).
Il processo di Valutazione dei Rischi che si viene a configurare disegna una serie di fasi (riassunte
nello schema della pagina seguente) e di adempimenti documentali così strutturate:
1. La realizzazione di una “anagrafica “delle attrezzature che possono, durante il loro uso,
comportare un pericolo per la salute e la sicurezza. L’elenco delle attrezzature, anche per il
coinvolgimento per altri rischi (vibrazioni, rumore, ...), deve essere inserito nel Documento
previsto dall’articolo 28 del D. Lgs. 81/08.
2. L’analisi completa dei requisiti di conformità dell’attrezzatura secondo i percorsi delineati
dall’articolo 70.
Qualora durante la verifica sistematica dei requisiti di sicurezza si constati la loro assenza si
dovrà provvedere con una idonea tempistica a realizzare quanto necessario per la conformità.
Per il carattere operativo di quest’analisi è adeguata la realizzazione di “fogli di lavoro“ che non
richiedono la formalizzazione all’interno del Documento previsto dall’articolo 28 del D. Lgs.
81/08 ma solo l’archiviazione presso l’azienda per i successivi aggiornamenti.
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3. La Valutazione del Rischio della postazione di lavoro che consideri l’insieme dell’attrezzatura,
conforme ai requisiti di sicurezza, dell’ambiente e del fattore umano e che esita nella
valutazione del rischio residuo e nella individuazione delle misure tecniche e organizzative per
la sua riduzione.
Gli esiti della valutazione del rischio e l’individuazione delle misure tecniche e organizzative
vanno inserite nel Documento previsto dall’articolo 28 al comma 2 per le lettere a), b) e c).
Allo scopo diversi organismi ed enti che si occupano di salute e sicurezza durante il lavoro
hanno elaborato nel tempo modelli di valutazione di diversa complessità e adeguatezza: in
queste Linee Guida ne vengono proposti due che sono stati giudicati adeguati sotto il profilo del
risultato rispetto all’impegno necessario per la loro realizzazione.
Va indicato che il modello proposto in Appendice A deve essere considerato “d’elezione” in
virtù della sua completezza nel prendere in considerazione tutti gli elementi che concorrono
nella Valutazione del Rischio.
Il modello proposto in Appendice B, derivato dalla Norma UNI-EN 1050, rivolta ai progettisti
di macchine, prende in considerazione fattori legati esclusivamente alla attrezzatura risultando
meno adatto allo scopo di valutazione della singola e peculiare postazione di lavoro.
Il modello presentato in Appendice B è una sintesi a cura degli estensori delle Linee Guida con
l’obiettivo di renderlo praticabile nella situazioni specifiche del nostro Paese senza nulla togliere
alla adeguatezza di una applicazione integrale del metodo.
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SCHEMA DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA POSTAZIONE DI LAVORO
RIFERIMENTI
Linee Guida
Capitolo 2
ELENCO
ATTREZZATURE
Linee Guida
Capitolo 2
VERIFICA DEI
REQUISITI DI
CONFORMITA’ E
PROGRAMMAZIONE
DEGLI ADEGUAMENTI
Linee Guida
Capitolo 3
VALUTAZIONE DEI
RISCHI PER
POSTAZIONE DI
LAVORO
RISCHIO RESIDUO
E
PIANO DI
MIGLIORAMENTO
STRUMENTI
Linee Guida
Tabella I
Linee Guida
Tabelle II e III
Linee Guida
Metodo di calcolo AISS Appendice A
ESITI
Documento di
Valutazione dei Rischi
Fogli di Lavoro
Documento di Valutazione dei Rischi
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2. VERIFICA DEI REQUISITI DI CONFORMITA’
PROCEDURA PER LA VERIFICA PRELIMINARE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI
DESTINATE AD ESSERE USATE DURANTE IL LAVORO
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Il percorso di verifica proposto in questo Capitolo serve a pervenire, secondo un percorso logico, ad
un giudizio di sussistenza dei requisiti di conformità di una attrezzatura, macchina o impianto in
relazione ad un esame di adeguatezza rispetto all’attività da svolgere, secondo il Titolo III Capo I
del D. Lgs. 81/08.
Nel flow chart precedente, che ne sintetizza i punti di verifica e le possibili decisioni conseguenti, si
può delineare il percorso operativo per un processo di verifica preliminare.
Le tabelle indicate nella flow chart costituiscono uno strumento di lavoro teso ad identificare le
attrezzature e a pervenire ad un giudizio finale di conformità ai requisiti di sicurezza.
ISTRUZIONI D’USO PER FASE
FASE 1: IDENTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DESTINATE AD ESSERE USATE
DURANTE IL LAVORO
Il primo approccio consiste nel compilare la Tabella I in modo da identificare tutte le attrezzature/
macchine/impianti messe a disposizione dei lavoratori che possono fornire un contributo “sensibile”
al fine della sicurezza e che andranno opportunamente documentate nel processo di Valutazione dei
Rischi. Le indicazioni raccolte in Tabella I saranno utili per decidere quali successivi punti di
verifica andranno applicati.
FASE 2: VERIFICARE SE LA MACCHINA E’ STATA ADATTATA
Il secondo controllo consiste nel verificare se la macchina (anche se in origine era già marcata CE)
sia stata adattata o abbia subito modifiche che non rientrano nell’ordinaria e straordinaria
manutenzione. In questa circostanza le macchine devono essere sottoposte alla procedura di
certificazione prevista dal D.P.R. 459/96 all’articolo 4 comma 7.
FASE 3: VERIFICA DEI REQUISITI DI CONFORMITA’
Il terzo punto è relativo alla verifica del rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla normativa,
che segue due differenti percorsi operativi a seconda che la macchina sia marcate CE o che si tratti
di macchina “ante CE” in quanto costruita in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente alla loro emanazione.
In quest’ultimo caso occorre verificare (compilando la Tabella II) che la macchina sia conforme sia
ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V del D.lgs.81/08 sia che rispetti le
condizioni d’uso di cui all’ ALLEGATO VI del D. Lgs.81/08.
Nel caso differente di attrezzatura marcata CE occorre verificare (compilando la Tabella III)
anzitutto che la macchina svolga le funzioni per la quale è stata concepita e venga utilizzata in
conformità alle indicazioni di sicurezza per l'uso contenute nel Manuale fornito dal costruttore e che
rispetti le condizioni d’uso di cui all’ALLEGATO VI del D. Lgs.81/08.
FASE 4: PROVVEDIMENTI TECNICI (eventuali)
Nel caso in cui la compilazione della Tabella II e Tabella III abbia portato alla conclusione che la
macchina non risulti pienamente conforme ai punti di verifica occorrerà provvedere all’adozione di
provvedimenti tecnici per renderla tale. Si ricorda che la conformità della macchina rappresenta un
requisito necessario ma non sufficiente per concludere il percorso di valutazione: essa risulta
indispensabile per proseguire il processo di Valutazione richiamato al Capitolo 3 di queste Linee
Guida.
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TABELLA I - VERIFICA PRELIMINARE DI CONFORMITA’ PER LE ATTREZZATURE DESTINATE AD ESSERE USATE DURANTE
IL LAVORO
Le prime 4 colonne identificano ogni singola attrezzatura per nominativo, modello/matricola/ numero di serie, anno di costruzione e
luogo di utilizzo
Nella colonna 5 indicare con un SI o un NO se questa attrezzatura è ricompresa tra quelle inserite nell’Allegato VII del D. Lgs. 81/08 e
soggetta a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Eventualmente
indicare la data dell’ultima verifica
Nelle colonne 6 e 7 si segna la presenza sull’attrezzatura della marcatura CE e si verifica la presenza del Manuale di istruzione per
l’uso fornito dal costruttore della macchina per la sua corretta gestione in sicurezza. In caso di Macchina marcata CE si rimanda alla
compilazione della specifica Tab. III
Nella colonna 8 si specifica se la macchina ha subito modifiche che non rientrano nell’ordinaria e straordinaria manutenzione quali ad
esempio la modifica delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore, modifiche funzionali della macchina, installazione di logica
programmabile e tali da comportare un uso non contemplato nel Manuale di istruzione per l’uso. In tal caso deve essere attuato un
percorso di certificazione secondo il regolamento previsto nel D. P.R.459/96, pertanto sarà il Datore di Lavoro utilizzatore
dell’attrezzatura ad effettuare quanto previsto dalle Direttive stesse
Nella colonna 9 e10 indicare se la macchina è stata costruita in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quindi priva della
marcatura CE e se la macchina è ricompresa tra quelle in elenco in Allegato V – parte II. In caso di Macchina “ante CE” si rimanda alla
compilazione della specifica Tab. II
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TABELLA II – VERIFICA PRELIMINARE DI CONFORMITA’ PER LE ATTREZZATURE "ANTE CE" DESTINATE AD ESSERE
USATE DURANTE IL LAVORO
La prima colonna identifica ogni singola attrezzatura “ante CE” per nominativo così come riportato nell’elenco iniziale di Tab. I
La seconda colonna indica i punti che si ritengono indispensabili da valutare della Parte I dell’Allegato V, senza nulla togliere al fatto
che è possibile svolgere un’analisi complessiva di tutti i punti dell’allegato qualora la situazione lo richieda. Per ogni punto di
controllo dell’Allegato V parte I deve essere effettuata una verifica di rispondenza con un SI – NO – IN PARTE indicando i
sottoparagrafi che sono stati verificati. Viene lasciata una colonna vuota per segnalare eventuali altri punti di controllo
La terza colonna andrà compilata per quelle attrezzature che rientrano nell’elenco dell’Allegato V - Parte II e per ciascuna di esse va
effettuata la verifica in merito ai punti specifici dei requisiti di sicurezza previsti nell’Allegato
La quarta colonna. prevede la verifica secondo quanto previsto dall’Allegato VI. Rispondere con un Si o con un NO ed indicare i punti
pertinenti verificati
Nella quinta colonna deve essere dato un giudizio sintetico di conformità, ovvero gli eventuali adeguamenti che risultano necessari
dall’analisi effettuata indicandone i tempi di esecuzione. La Tabella II così compilata risulta essere un foglio di lavoro quale strumento
per l’adeguamento tempestivo dei requisiti di conformità previsti dal Titolo III del D. Lgs. 81/08
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TABELLA III: VERIFICA DI CONFORMITA’ PER LE ATTREZZATURE MARCATE “CE”
La prima colonna identifica ogni singola attrezzatura marcata “CE” per nominativo così come riportato nell’elenco iniziale di Tab. I
Nella seconda colonna vanno riportati i punti rilevanti ai fini della sicurezza contenuti nel Manuale di Istruzioni per l’uso che sono
stati controllati, segnalando con SI – NO – IN PARTE l’esito finale
La terza colonna prevede la verifica, secondo quanto previsto dall’Allegato VI solo per quanto applicabile alla specifica attrezzatura.
Rispondere con un Si o con un NO ed indicare i punti pertinenti verificati
Nella quarta colonna deve essere dato un giudizio sintetico di conformità, ovvero gli eventuali adeguamenti che risultano necessari
dall’analisi effettuata indicandone i tempi di esecuzione. La Tabella III così compilata risulta essere un foglio di lavoro quale strumento
per l’adeguamento tempestivo dei requisiti di conformità previsti dal Titolo III del D. Lgs. 81/08
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3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza rappresenta una fase necessaria ma non
sufficiente nel percorso di valutazione che deve essere compiuto dal Datore di Lavoro che ha
l’obbligo di valutare i rischi delle postazioni di lavoro e ridurli al minimo attraverso
l’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione, nell’ambito di quanto previsto
all’art. 28 e 29 del Titolo I e secondo quanto previsto all’art. 71 commi 2 e 4 (Obblighi del Datore
di Lavoro) del D. Lgs. 81/08 in cui viene specificato che il Datore di Lavoro deve prendere in
considerazione:
“ a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.”
La valutazione dei rischi deve, infatti, essere un processo che, per ogni postazione di lavoro,
consenta di effettuare un’analisi che tenga conto dell’interazione tra AMBIENTE, UOMO E
MACCHINA e consenta di determinare il rischio globale legato allo svolgimento della specifica
attività, individuando i soggetti esposti al rischio fra coloro che operano o sono presenti nella “zona
pericolosa” dell’attrezzatura (art. 69).
Secondo le indicazioni contenute in queste Linee Guida, la valutazione sarà conseguente alla
verifica di conformità delle macchine e alle eventuali azioni di adeguamento (Capitolo 2) e quindi
entrerà nel merito del rischio residuo, definendo l’ordine di priorità per la predisposizione del Piano
di Miglioramento che va illustrato nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi della lettera c)
del comma 2 dell’art. 28 D. Lgs. 81/08.
Un metodo di valutazione che consente di tenere conto di tutti gli elementi citati al comma 2
dell’art. 71 è presentato nel documento “Calcolare da sé i rischi d’infortunio” (ISBN 92-8432130-1, anno 1998), Comitato Internazionale «Sicurezza delle Macchine» dell'AISS, Gruppo
di lavoro n° 1, riproposto integralmente in Appendice A.
Il metodo prevede una valutazione quantitativa del rischio d’infortunio effettuata in base a valori
numerici assegnati ai vari fattori rientranti nelle seguenti categorie:
il materiale e l’attrezzatura di lavoro
l’ambiente
l’uomo e l’organizzazione di lavoro
In particolare il modello proposto prevede quattro diverse fasi:
Fase 1: valutazione del rischio globale proprio del posto di lavoro (che tiene conto del rischio legato
al materiale e dell’incidenza dell’ambiente di lavoro)
Fase 2: valutazione della capacità personale dell’individuo di dominare il rischio
Fase 3: valutazione del rischio di infortunio (calcolato sulla base del rischio globale e delle capacità
del soggetto)
Fase 4: percezione del rischio. Verifica se il rischio così calcolato si colloca in una sfera
d’accettabilità (scala di riferimento).
Un metodo alternativo, tratto dal modello predisposto dal SUVA “Méthode Suva d’appréciation
des risques à des postes de travail et lors de processus de travail”, è proposto in Appendice B: il
modello richiede l’individuazione di un numero più ridotto di fattori rispetto al precedente e quindi
consente un minor grado di adeguatezza nella valutazione.
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APPENDICE A
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APPENDICE B
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Il metodo predisposto dal SUVA “Méthode Suva d’appréciation des risques à des postes de travail
et lors de processus de travail” propone una valutazione del rischio delle postazioni di lavoro e dei
processi di lavoro condotta attraverso l’assegnazione di un valore quantitativo a un fenomeno
pericoloso. Questo valore è composto dalla gravità del danno (G) e della probabilità (P) che questo
danno verificasi. La probabilità P è definita secondo la presentazione della probabilità contenuta
nella norma UNI EN 1050 “Sicurezza delle macchine - principi per la valutazione del rischio” e in
base alle indicazioni contenute nel documento dell'AISS “Calcolare da sé i rischi d’infortunio”
presente in Appendice A di queste Linee Guida.
Di seguito riportiamo una sintesi, che nasce dalla scelta di uno dei percorsi proposti del metodo
Suva, che tiene conto della sua applicabilità nel nostro contesto produttivo.
Nel documento, disponibile in lingua francese e in tedesco al seguente indirizzo
https://wwwsapp1.suva.ch/sap/public/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/66099_f.pdf, è descritto tutto il
percorso della valutazione proposto dal metodo che parte dalla pianificazione della strategia per
arrivare all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
La UNI EN 1050:1998 determina il rischio correlato ad un pericolo secondo lo schema seguente:
Il metodo Suva riprende i contenuti della Norma assegnando al fattore “gravità del danno” (G) e ai
tre elementi che concorrono a determinare il fattore “probabilità di accadimento” (P) dei valori
numerici.
La gravità del danno è suddivisa in 5 categorie.
Categoria
I
II
III
IV
V
Dimensione del danno
Molto grave
Grave
Medio
Debole
Molto debole
Conseguenze
decesso
invalidità grave
invalidità leggera
ferita con assenza dal lavoro
ferita senza assenza dal lavoro
Invalidità grave = incapacità al lavoro per la professionalità acquisita o per una professionalità
equivalente; influisce su qualità della vita.
Invalidità leggera = capacità di lavoro per la professionalità acquisita o per una professionalità
equivalente; influisce poco sulla qualità della vita.
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L’indice di probabilità P è determinato da 3 fattori individuati per la specifica postazione di lavoro
,secondo la formula seguente (punto 4.3.2- Variante 2 – 2a possibilità del metodo ):
P = e + 2 po + L
dove e = durata dell’esposizione
po = probabilità di accadimento dell’evento pericoloso
L = probabilità di evitare o limitare il danno
L’assegnazione dell’indice ai diversi elementi considerati avviene secondo le tabelle seguenti:
Tabella 1: Indice di frequenza e durata dell'esposizione al fenomeno pericoloso (e).
e
durata dell'esposizione
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4
3
2
1
40 h/settimana
20 h/settimana
8 h/settimana
4 h/settimana
2 h/settimana
Tempo pieno
Tempo parziale
1 giorno/settimana
½ giorno/settimana
1 giorno/mese
Tabella 2: Indice di probabilità di accadimento di un evento pericoloso (po).
occorre attendersi che l'evento accada (non ci sono misure esistenti)
ci si può attendere che l'evento accada (c'è un inizio di misure)
l'evento è possibile (misure parzialmente adottate, delle insufficienze ovvie)
evento concepibile, ma insolito (misure adottate)
evento difficilmente concepibile (misure conformi allo stato della tecnica)
Tabella 3: Indice di probabilità di evitare o limitare il danno (L).
- pericolo non percettibile
- assenza di istruzioni operative
- qualificazione insufficiente del personale
- uno o due criteri del livello 1 non sono soddisfatti
- pericolo percettibile
- istruzioni operative periodiche
- buona qualificazione del personale
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Il risultato dell’indice di probabilità P, calcolato secondo la formula indicata, può essere valutato
tramite la seguente tabella:
Categoria
A
B
C
D
E
Definizione della Probabilità
Frequente
Occasionale
Rara
Improbabile
Quasi impossibile
P = e + 2 po + L
19, 20
17, 18
14, 15, 16
11, 12, 13
≤ 10
Probabilità (P)
Per valutare i rischi viene utilizzato un metodo a matrice che consente anche di definire, in
relazione alle diverse zone in cui il rischio si colloca, una priorità negli interventi da intraprendere.
Gravità del danno (G)
Zona 1 RISCHI GRAVI: la sicurezza non è garantita
Zona 2 RISCHI MEDI: la sicurezza non è garantita
Zona 3 RISCHI DEBOLI: la sicurezza è in gran parte garantita
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