GLI SPECIALI Pensioni A D E I L U I G C A F 00001 9 771973 564394 2020 I LIBRI DEL SOLE 24 ORE Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE € 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00) NON VENDIBILE SEPARATAMENTE Solo ed esclusivamente per gli abbonati in vendita separata dal quotidiano a € 0,50 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE L’offerta del Gruppo 24ORE Direttore responsabile Fabio Tamburini Progetto e coordinamento editoriale Matteo Prioschi Hanno collaborato Mauro Pizzin Testi di questo numero Alessandro Mastromatteo, Antonello Orlando, Claudio Pinna, Matteo Prioschi, Benedetto Santacroce, Alessandro Trudda, Fabio Venanzi PlusPlus24 Lavoro È il sistema di informazione professionale pensato per il consulente del lavoro, il professionista del fisco, l’avvocato giuslavorista, l’impresa. 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PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE Il dossier previdenza resta sempre aperto di Matteo Prioschi D ue proroghe (Ape sociale e opzione donna), un ritocco quasi impercettibile alla rivalutazione degli assegni in pagamento, un addio per esaurimento del periodo di sperimentazione previsto (Ape volontario e aziendale). Il 2020 porta pochissime novità previdenziali e, unito al fatto che non è un anno di adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita, ne deriva un quadro complessivo sostanzialmente immutato rispetto all’anno scorso. Dopo gli interventi rilevanti, messi in campo nel 2019, con il debutto di quota 100 e il congelamento fino al 2026 dell’adeguamento dei requisiti per varie tipologie di pensionamento, è come se il sistema previdenziale definito dalla riforma di fine 2011 sia stato congelato. Oltre quota 100 Sono state accantonate le ipotesi di rimettere mano a quota 100, riducendone già da quest’anno il periodo utile per accedervi (dal 2021 al 2020), così come gli interventi per posticiparne ulteriormente la decorrenza al fine di ridurne i costi. È vero che quota 100 è stata utilizzata meno di quanto si era ipotizzato, ma le riflessioni fatte sul suo futuro nei mesi scorsi hanno reso evidente un problema: quando si introducono degli “sconti” considerevoli ma temporanei rispetto ai requisiti standard, si pone il problema di gestire il periodo successivo. Così il governo si è già interrogato su cosa fare nel 2022, quando quota 100 dovrebbe concludersi. Secondo i progetti della Lega, la quota avrebbe dovuto essere sostituita dalla pensione anticipata accessibile con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età (attualmente un’opzione riservata a chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni, mentre per gli altri servono 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne). Ora tale strada sembra non più percorribile, dati i costi elevati che ne deriverebbero. Ma tra il 2021 e il 2022 si rischia di passare dal pensionamento a 62 anni e 38 di contributi a 3 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE quello a 67 (vecchiaia) o 42 anni e 10 mesi di contributi (anticipata). Uno scalino di 5 anni, che nemmeno con la riforma del 2011 si è verificato. Peraltro si sa già che l’anno prossimo l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, per il biennio 20212022, non porterà alcun aumento degli stessi. Tutto fermo, dunque, tutto congelato. Chi ha la possibilità di andare in pensione nel 2020 con qualche anno di anticipo rispetto alle uscite standard, quindi, potrebbe cogliere l’occasione. Perché è vero che anche nel 2021 poco dovrebbe cambiare, ma è pur vero che, il passato lo insegna, l’ambito previdenziale è oggetto di continui ritocchi e se lo stato di salute dei conti nazionali dovesse peggiorare sensibilmente, volenti o nolenti si dovrà intervenire. Assegno e adeguatezza A frenare le uscite c’è il tema dell’adeguatezza dell’assegno alle necessità economiche di ognuno. Perché il sistema contributivo, che con il passare del tempo incide sempre di più sul calcolo della pensione, sta insegnando a tutti che prima ci si ritira dal lavoro e più basso è l’importo dell’assegno previdenziale mentre, al contrario, rimanervi 2-3 anni in più può garantire un valore ben più consistente. Questa può quindi essere una valida spiegazione del perché quota 100 stia raccogliendo meno adesioni di quanto stimato (anche se va detto 4 che le previsioni fatte in occasione di provvedimenti normativi in materia previdenziale negli ultimi anni più volte si sono dimostrate abbondanti rispetto a quanto si è poi verificato in concreto). Flessibilità necessaria La richiesta di flessibilità comunque c’è, come dimostrato dalle poche decine di migliaia di persone che utilizzano i canali riservati a chi svolge mansioni usuranti o alle lavoratrici, per esempio. La normativa che riguarda quest’ultime, introdotta in via sperimentale nel 2004 inizialmente per un decennio, è stata prorogata più volte e viene usata da donne che in questo modo accedono alla pensione in media a 60-61 anni , seppur con una riduzione dell’importo dell’assegno. Non ha ottenuto successo, invece, l’Ape volontario, lo scivolo in gran parte finanziato dal beneficiario dello stesso. Uno strumento complesso, che forse ha pagato il fatto di basarsi su un prestito con conseguente piano di ammortamento, ma che ha sicuramente subito la concorrenza di quota 100. Inoltre uno è un percorso di avvicinamento, l’altra una pensione vera e propria e ciò da un punto di vista psicologico può incidere sulle scelte dei singoli. Peccato però che per lo Stato la quota costi molto di più dell’anticipo: miliardi invece di qualche decina di milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE Sommario 01. PENSIONE E REQUISITI Requisiti invariati favoriscono l’addio al lavoro Vecchiaia a 67 anni d'età ma non mancano le eccezioni Con l’anticipata contano solo gli anni di contributi Per quota 100 attenti ai periodi di malattia e disoccupazione Un anno in più a disposizione per utilizzare opzione donna Domanda entro il 1° marzo per i lavoratori precoci Lo sconto per usurati va chiesto in anticipo 02. GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE L’anticipo lo paga lo Stato, l’azienda o il lavoratore Ape sociale, per le domande prima scadenza al 31 marzo Un ponte pagato dall'azienda per chi accetta l’esodo Fino a sette anni con assegno mensile e contributi L’azienda si riorganizza e accompagna alla pensione Con lo scivolo dei fondi contributi inclusi nell’importo Se si sceglie Rita, fino a 10 anni di rendita pre pensione 03. GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO Aumento dello 0,4% solo fino a quattro volte il minimo Sul taglio agli assegni d'oro si attende la Consulta Dopo il retributivo l'assegno adeguato non è più una certezza 7 8 11 15 16 18 20 22 23 24 26 28 30 31 33 35 37 38 41 43 5 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE Sommario 04. CONTRIBUTI E IMPORTI L’assegno diventa anche una scelta di investimento Se il sistema è retributivo o misto assegno formato da tre quote Con il contributivo importo in base a quanto versato in tutta la vita Il coefficiente tiene in equilibrio contributi e prestazioni La pensione si avvicina con il riscatto degli studi Due vie onerose per sanare la mancata contribuzione Tre soluzioni per utilizzare i contributi di più gestioni Il minimale può penalizzare l'anzianità contributiva Assegno frutto di minimali, massimali e aliquote ridotte 05. PREVIDENZA INTEGRATIVA Ai fondi pensione contributi elevati ma pochi iscritti Rendita vitalizia obbligatoria per almeno il 50% del montante Sulle rendite l’imposta è al 15% con riduzione progressiva Grazie ai premi di risultato fino a 3mila euro ai fondi pensione 6 45 46 48 49 51 54 56 58 63 65 67 68 73 76 78 1 PENSIONI E REQUISITI PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE LE VIE D’USCITA Requisiti invariati favoriscono l’addio al lavoro di Matteo Prioschi C alma piatta. Per la prima volta negli ultimi anni la mappa aggiornata dei requisiti per accedere alla pensione o agli scivoli di accompagnamento verso la stessa rimane sostanzialmente invariata rispetto alla versione precedente. Tra il 2019 e il 2020 non cambiano quelli necessari per il pensionamento vero e proprio perché quest’anno non scatta alcun adeguamento alla variazione della speranza di vita (il 8 prossimo sarà a inizio 2021, ma è già stato stabilito che sarà pari a zero) e al contempo non sono stati ritoccati i canali di accesso. Restano quindi, come soluzioni principali, il pensionamento di vecchiaia, quello anticipato e quota 100. Oltre a una serie di misure ad hoc, tra cui le più importanti riguardano le donne, chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età, chi svolge attività usuranti. E non cambiano sostanzialmente nemmeno gli scivoli introdotti in tempi recenti per compensare la rigi- PENSIONI E REQUISITI Età e requisiti minimi necessari nel 2020 PENSIONE CONTRIBUTI ETÀ FINESTRA DECORRENZA Sistema misto-uomini Sistema contributivo Totalizzazione – – Sistema misto per lavori gravosi e usuranti 3 Ape sociale 63 anni 30/ 36 anni* No Scivolo verso quota 100 60 anni 36 anni Isopensione verso la vecchiaia 60 anni 20 anni – anni – 67 anni anni 20 No Isopensione verso l’anticipatadonne 30 No Isopensione verso l’anticipata-uomini – anni 62 anni** 20 anni 62 anni 20 anni 64 anni 10 mesi 10 mesi mesi 21 mesi 66 anni 7 mesi anni Sistema contributivouscita standard 67 anni anni 20 No Rita Sistema contributivo senza requisito importo pensione 71 anni 5 anni No Contratto di espansione verso la vecchiaia 66 anni 20 anni 18 Totalizzazione mesi Le altre opzioni principali Quota 100settore privato Quota 100settore pubblico Opzione donnadipendenti Opzione donnaautonome Precoci Usuranti - quota minima 97,6 Usuranti - quota massima 100,6 CONTRIBUTI 41 anni 42 anni 20 anni 41 anni Vecchiaia Sistema misto ETÀ FINESTRA DECORRENZA Gli scivoli Anticipata Sistema misto-donne STRUMENTO 62 62 anni 58 anni *** 59 anni *** anni – 61 64 anni anni 7 mesi 7 mesi 38 anni 38 anni 35 anni*** 35 anni*** 41 anni 35 anni 35 anni 3 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 3 Contratto di espansione verso l'anticipata donne Contratto di espansione verso l'anticipata uomini Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso anni la vecchiaia Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso l'anticipata-donne Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso l'anticipata-uomini 62 35 36 37 anni 38 anni 4 3 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 mesi mesi mese mese mesi mesi mesi mesi 20 anni 37 anni 38 anni mese mese mesi mesi mesi No No (*) Fino a 2 anni di contributi in meno per le madri; (**) 57 anni in caso di disoccupazione di oltre 24 mesi; (***) entro il 2019 9 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE dità della riforma di fine 2011. Prorogato l’Ape sociale a regole invariate, non modificati lo scivolo verso quota 100, l’isopensione e la rendita integrativa temporanea anticipata, quest’ultima finanziabile con la previdenza integrativa. Escono di scena l’Ape volontario e quello aziendale, in realtà poco usati nel corso dell’ultimo semestre, mentre è ora disponibile lo scivolo previdenziale collegato al contratto di espansione, utilizzabile dalle grandi aziende alle prese con ristrutturazioni. Età effettive “Ammorbidire” ulteriormente i requisiti attuali del sistema previdenziale avrebbe determinato un aggravio di costi per i conti pubblici e ampliato il divario tra chi va in pensione in questi anni e i più giovani, che molto probabilmente pagheranno la flessibilità di oggi senza poter beneficiare in futuro di condizioni analoghe. Teoria e pratica Età media al pensionamento nel 2018 e nei primi nove mesi del 2019 delle principali gestioni Inps VECCHIAIA* Lavoratori dipendenti ANZIANITÀ/ANTICIPATA 2018 2019 2018 2019 66,4 66,7 60,8 62,2 Artigiani 66,8 67,2 61,1 62,5 Commercianti 66,9 67,3 61,9 63,2 Parasubordinati 68,1 68,9 n.d. n.d. Coltivatori diretti 67,5 68,0 60,6 62,0 nota: (*) prepensionamenti inclusi. 10 fonte: Inps Peraltro, nonostante la riforma, l’età effettiva media di pensionamento è lontana dal requisito di riferimento, cioè i 67 anni di età richiesti per il trattamento di vecchiaia. I dati Inps relativi ai primi nove mesi del 2019 dicono che i dipendenti hanno ottenuto la pensione di vecchiaia in media a 66,7 anni (prepensionamenti inclusi), gli artigiani a 67,2, i commercianti a 67,3, i parasubordinati iscritti alla gestione separata a 68,9 anni. La pensione anticipata è stata ottenuta, invece, in media tra 62,2 e 63,2 anni. Il fatto è che queste uscite sono state 2,5 volte quelle di vecchiaia, quindi la maggior parte dei lavoratori è andata in pensione ben prima dei temuti 67 anni, nonostante rispetto al 2018 ci sia stato un incremento medio di età di oltre un anno per le anticipate. Nodi da risolvere Le possibilità di avere qualche “sconto” rispetto ai requisiti standard di pensionamento ci sono e vengono usate. Resta comunque il problema che per alcuni canali (attività usuranti e lavoratori precoci innanzitutto) l’accesso è problematico per la difficoltà di certificare i requisiti, nonostante ci siano stati dei tentativi di semplificare le procedure. Così può accadere che magari chi lavora in ufficio possa utilizzare quota 100 già a 62 anni, mentre chi sta, o è stato, alla catena di montaggio deva rimanere in servizio perché non riesce ad accedere ai pensionamenti agevolati. © RIPRODUZIONE RISERVATA PENSIONI E REQUISITI IL REQUISITO PIÙ DIFFICILE Vecchiaia a 67 anni d’età ma non mancano le eccezioni di Fabio Venanzi Q uest’anno, e fino al 31 dicembre 2022, sono necessari 67 anni di età per accedere alla pensione di vecchiaia. Infatti il decreto 5 novembre 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che i requisiti anagrafici non saranno incrementati, poiché la variazione della speranza di vita registrata nel periodo 2016-2018 è stata praticamente nulla. Oltre al requisito anagrafico, sono necessari almeno venti anni di contribuzione accreditata o versata a qualsiasi titolo. Quindi sono considerati utili sia i periodi effettivamente contribuiti derivanti da prestazione lavorativa, sia i periodi accreditati figurativamente, sia quelli versati volontariamente, nonché quelli ricongiunti e riscattati a titolo oneroso. Il requisito contributivo può fermarsi a 15 anni se tale anzianità risulta accreditata tutta entro il 31 dicembre 1992, per effetto di quanto previsto dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992) e confermato dall’Inps con la circolare 16/2013. Importi limite I soggetti contributivi puri, privi di anzianità contributiva nelle gestioni previdenziali obbligatorie prima del 1996, devono soddisfare anche il requisito minimo di importo, pari a 1,5 volte l’assegno sociale (controvalore pari a 689,75 euro lordi mensili). Qualora tale valore non fosse raggiunto, la pensione di vecchiaia contributiva sarà messa in pagamento al raggiungimento di tale importo soglia oppure al compimento del 71esimo anno di età e in presenza di cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, da riscatto, volontaria o derivante da ricongiunzione). Al 71esimo anno di età, da adeguarsi ai futuri incrementi legati alla speranza di vita, non risulta necessario il raggiungimento dell’importo soglia. Decorrenza Dal 1° gennaio 2018 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono stati equiparati a prescindere dal settore di appartenenza e dal genere. Pertanto, i 67 anni, sono richiesti sia ai lavoratori e alle lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonomi) sia per quelli del pubblico. Di norma la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti salvo per gli iscritti alle gestioni esclusive (come ad esempio l’ex Inpdap), per i quali la decorrenza può avvenire anche il gior- 11 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE BLOOMBERG no successivo a quello di compimento dell’età anagrafica. L’accesso alla prestazione pensionistica rimane comunque subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Invece la cessazione non è necessaria per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani). Pensione di cittadinanza Requisiti ridotti. Le attività usuranti Le attività particolarmente faticose e pesanti, dette anche “usuranti”, in base al Dlgs 67/2011 sono: 7 lavori in galleria, cava o miniera; 7 lavori in cassoni ad aria compressa; 7 lavori svolti dai palombari; 7 lavori ad alte temperature; 7 lavorazione del vetro cavo; 7 lavori in spazi ristretti; 7 lavori di asportazione dell’amianto; 7 lavori in catena di montaggio; 7 guida di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto; 7 lavori notturni a turni e quelli svolti per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all’intero anno lavorativo. 12 Tra le pensioni legate al requisito anagrafico troviamo quella di cittadinanza, che viene erogata ai percettori del reddito di cittadinanza dal compimento dei 67 anni di età, nel cui nucleo familiare siano presenti componenti di età pari o superiore a tale età oppure che convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni. Lavori gravosi La legge di bilancio 2018 ha disposto – per talune categorie di lavoratori – l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita che, per il biennio 2019/2020, è stato pari a + cinque mesi. Pertanto per costoro l’accesso alla pensione di vecchiaia può avvenire ancora con 66 anni e 7 mesi di età. Si tratta, in particolare, di chi svolge “lavori gravosi” e degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (per il dettaglio si vedano i box in questa pagina e in quella seguente) a condizione che possano vantare PENSIONI E REQUISITI una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché degli iscritti alla gestione separata Inps. Per i lavori gravosi, l’esclusione dei cinque mesi di speranza di vita opera a condizione che l’attività gravosa sia stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci di lavoro. In tali casi, non si può ricorrere al cumulo dei contributi, regolato dalla legge legge 228/2012. Invece per i lavoratori precoci la speranza di vita sul requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia continua a trovare applicazione. Tfr e Tfs differiti Un particolare termine di pagamento viene applicato ai trattamenti di fine servizio e ai trattamenti di fine rapporto dei pubblici dipendenti. Coloro che accedono alla pensione beneficiando dell’esclusione della speranza di vita per il 2019, riscuoteranno quanto dovuto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile, se non si fossero avvalsi di tale deroga, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero (Dl 201/2011). © RIPRODUZIONE RISERVATA Le attività gravose Sono considerati addetti a lavori gravosi: 7 gli operai dell’industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 7 i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 7 i conciatori di pelli e pellicce; 7 i conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante; 7 i conduttori di mezzi pesanti e camion; 7 il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7 gli addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza; 7 gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido; 7 i facchini addetti allo spostamento di merci e assimilati; 7 il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; 7 gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; 7 gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; 7 i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; 7 i lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature; 7 i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. 13 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE LE PRINCIPALI ECCEZIONI Sconto di cinque anni per il personale viaggiante Requisiti anagrafici diversificati trovano applicazione nei confronti di talune categorie di lavoratori. Per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, l’età richiesta per la pensione di vecchiaia anticipata è ridotta di cinque anni rispetto al requisito vigente tempo per tempo nel regime obbligatorio, quindi sono sufficienti 62 anni di età. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011. In particolare, i piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni e i piloti collaudatori, navigatori collaudatori sperimentatori e tecnici di volo, abilitati al collaudo di produzione e di sperimentazione titolari della relativa licenza, accedono alla pensione con 60 anni di età e con l’applicazione delle finestre mobili previste dalla legge 247/2007 (primo giorno del secondo tri- 14 mestre successivo a quello di perfezionamento dei requisiti). Anche i piloti del pilotaggio marittimo e i marittimi abilitati al pilotaggio accedono alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. Spettacolo Per i lavoratori iscritti all’ex Enpals appartenenti al gruppo ballo, la pensione di vecchiaia anticipata si consegue con 47 anni di età e venti anni di contribuzione legata specificatamente all’attività svolta, mentre gli appartenenti al gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda sono necessari 65 anni di età per gli uomini e 64 anni per le donne. A i lavoratori appartenenti al gruppo cantanti, artisti lirici e orchestrali sono richiesti 62 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne. Sportivi Per gli iscritti al fondo sportivi professionisti, appartenenti al gruppo omonimo, nel 2020 sono necessari 54 anni di età se uomini e 53 anni se donne. PENSIONI E REQUISITI L’ALTERNATIVA PRINCIPALE Con l’anticipata contano solo gli anni di contributi di Matteo Prioschi Q uarantadue anni e dieci mesi di contributi, un anno in meno per le donne. Questo il requisito per accedere alla pensione anticipata nel 2020, rimasto invariato rispetto a quanto necessario nel 2019. La riforma previdenziale di fine 2011 ha ipotizzato due canali di uscita principali: quello di vecchiaia, il cui requisito più difficile da raggiungere è l’età, e quello anticipato che invece si consegue a prescindere dal requisito anagrafico, perché basta quello contributivo. Che avrebbe dovuto essere adeguato alla variazione della speranza di vita, ma per effetto dell’articolo 15 del decreto legge 4/2019, rimarrà immutato fino a tutto il 2026. Resta invariata anche la differenza tra uomini e donne: quest’ultime possono andare in pensione con un anno in meno di contributi, quindi con 41 anni e dieci mesi. Per entrambi i sessi, comunque, almeno 35 anni devono essere stati accreditati per contribuzione effettiva e quindi non sono validi i periodi derivanti da disoccupazione e malattia. Non ci sono invece differenze tra settore pubblico e privato. Inoltre, sempre in base all’articolo 15 del Dl 4/2019, tale accesso a pensione è disponibile anche a carico della gestione separata Inps. Tuttavia, dato che la gestione separata è nata nel 1995, al momento nessuno degli iscritti che ha versato in tale gestione ha raggiunto il requisito minimo. Però la pensione anticipata a carico della gestione separata può essere raggiunta ricorrendo al computo (cioè valorizzando i contributi versati altrove) o ricorrendo al cumulo dei contributi versati in più gestioni. Restano in vigore le finestre trimestrali di differimento, con la conseguenza che tra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione devono trascorrere tre mesi, periodo in cui si può continuare a lavorare oppure no (rimanendo senza relativo reddito) e senza assegno previdenziale. Anticipata contributiva Per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996, ed è soggetto al sistema di calcolo contributivo, c’è la pensione anticipata contributiva, raggiungibile con 20 anni di contributi e tre anni di sconto rispetto all’età di vecchiaia, quindi a 64 anni. L’opzione, però, può essere utilizzata se l’importo mensile della pensione è almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale, quindi 1.287,52 euro © RIPRODUZIONE RISERVATA 15 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE LA SPERIMENTAZIONE Per quota 100 attenti ai periodi di malattia e disoccupazione di Fabio Venanzi C onfermata per quest’anno (e per il momento fino al 31 dicembre 2021) la possibilità di andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (quota 100). Per i lavoratori del settore privato, l’erogazione del primo assegno previdenziale è differita di tre mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito (tra quello anagrafico e quello contributivo) mentre per i pubblici dipendenti il differimento è di sei mesi. Inoltre è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Il requisito contributivo può essere perfezionato utilizzando i periodi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive (si veda l’elenco a pagina 42), nonché quelli risultanti presso la gestione separata Inps. L’accesso è riservato ai soggetti che non siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni summenzionate. I contributi utili Il requisito contributivo può essere per- 16 fezionato anche in regime di cumulo (legge 228/2012), escluse le contribuzioni accreditate presso le Casse di previdenza dei professionisti poiché non espressamente richiamate dal Dl 4/2019. La titolarità di una pensione a carico di una Cassa professionale non risulta perciò ostativa per quota 100. Possono essere utilizzate le contribuzioni accreditate in Stati esteri, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale internazionale da applicare. È altresì possibile utilizzare in cumulo la contribuzione accreditata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le diverse gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di raggiungere i 38 anni di contributi. Si ricorda infine che il lavoratore deve soddisfare anche l’ulteriore requisito dei 35 anni utili per la pensione di anzianità, escludendo i periodi derivanti da malattia e da disoccupazione o equiparati (Aspi, miniAspi, Naspi). Tali ultimi periodi concorrono a determinare i 38 anni necessari per quota 100 ma non sono utili per soddisfare il sub-requisito dei 35 anni. Redditi incompatibili Quota 100 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico, tranne l’ipotesi in cui la percezione delle somme avvenga dopo il compimento dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022). I redditi che rilevano ai PENSIONI E REQUISITI fini della incumulabilità sono – ad esempio – quelli percepiti per l’esercizio di arti, i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (i soci che partecipano al solo capitale sociale senza espletare attività lavorativa devono rendere apposita dichiarazione di responsabilità), i redditi percepiti per diritti di autore e i compensi per brevetti. I redditi che, al contrario, non rilevano ai fini della incumulabilità sono – tra gli altri – le indennità percepite dagli amministratori locali, quelle percepite per l’esercizio di funzione di giudice di pace, l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale, i compensi percepiti per la funzione sacerdotale. In merito ai redditi da lavoro autonomo occasionale, la norma prevede la incumulabilità per somme percepite in misura superiore a 5mila euro annui. L’Inps, con la circolare 117/2019, ha precisato che, per la verifica del superamento di questo importo, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi precedenti dell’anno la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Pertanto i lavoratori che hanno già superato tale limite nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico, onde evitare la sospensione della rendita, hanno convenienza nell’atten- dere il primo gennaio successivo per chiedere la liquidazione della pensione. I titolari di Ape sociale che soddisfano anche i requisiti di quota 100 possono conseguire il trattamento pensionistico rinunciando all'altra prestazione. L’accesso a quota 100 sarà possibile anche dopo il 2021 da parte di coloro che hanno soddisfatto i requisiti nel periodo triennale di vigenza della sperimentazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA PUBBLICO IMPIEGO Tfr e Tfs, pagamento posticipato Per l’anticipo si attende il decreto Il pagamento del trattamento di fine servizio e di fine rapporto dei pubblici dipendenti subisce un differimento, di norma di 24 mesi, che diventano 12 se la cessazione dal servizio è per raggiunti limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d’ufficio. Nei casi di decesso e inabilità, vengono pagati dopo 90/105 giorni. L’erogazione avviene in unica soluzione per importi lordi fino a 50mila euro, in due rate se tra 50 e 100mila euro, in tre rate se oltre 100mila euro. Nel caso di quota 100, i termi- ni di pagamento decorrono da quando il lavoratore avrebbe avuto accesso ordinariamente alla pensione, secondo i requisiti previsti dalla riforma 2011. Per esempio una persona con 63 anni di età e poco meno 39 anni di contributi nel 2020, riscuoterà la prima rata non prima di 5 anni. Il Dl 4/2019 ha previsto la possibilità di richiedere un anticipo del Tfs per importi fino a 45mila euro, a “tassi controllati”, ma il decreto attuativo deve ancora essere pubblicato. 17 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE LA PROROGA Un anno in più a disposizione per utilizzare Opzione donna di Matteo Prioschi U lteriore proroga per “Opzione donna”, cioè la possibilità di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto. Per effetto della legge di bilancio 2020, vi possono accedere le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato almeno 35 anni di contributi e almeno 58 anni di età se dipendenti e almeno 59 se autonome. Secondo le stime si tratta di una platea potenziale di oltre 18mila persone, di cui 4.100 lavoratrici autonome. Tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione si applicano le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Durante tale periodo le interessate possono continuare a lavorare oppure interrompere l’attività, rimanendo però senza reddito e senza pensione. La legge di bilancio non ha fatto altro che “aggiornare” di un anno i termini entro cui maturare i requisiti, come introdotti dal decreto legge 4/2019 per l’anno scorso, anche per quanto riguarda il personale del comparto scolastico e Afam (Alta 18 formazione artistica, musicale e coreutica) che deve presentare la domanda entro il 29 febbraio al fine di andare in pensione, con uscita unica, a settembre. Le penalizzazioni L’opzione donna consente quindi di beneficiare di un anticipo consistente in termini di età rispetto alla pensione di vecchiaia, oggi raggiungibile a 67 anni, ma anche nei confronti di quella anticipata che richiede 41 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età. Tuttavia l’importo dell’assegno viene determinato applicando il metodo di calcolo contributivo all’intera vita contributiva della lavoratrice, invece di quello misto che verrebbe utilizzato per il pensionamento di vecchiaia o standard. Dovendo aver accumulato almeno 35 anni di vita contributiva entro il 2019, infatti, queste persone hanno iniziato a lavorare almeno nel 1984, cioè anteriormente al 1996. Ciò determinerebbe l’applicazione del calcolo misto, che consiste nell’utilizzo di quello retributivo per i contributi versati fino al 1995 e quello contributivo per quelli successivi. In base a ciò, secondo la nota di lettura della legge, elaborata dal servizio bilancio del Senato, si determina una riduzione media dell’importo dell’8% per le dipendenti e del 17% per le autonome. A questa prima penalizzazione si aggiunge quella correlata all’età di pensionamento. L’assegno con il metodo contributivo si determina moltiplicando il montante, accumulato e rivalutato nel corso del tempo, per un co- PENSIONI E REQUISITI efficiente che premia chi si ritira dal lavoro più tardi. Per esempio a 59 anni corrisponde il valore di 4,414% e di conseguenza un montante contributivo di 250mila euro determina una pensione mensile lorda di 848 euro (per tredici mensilità). Lo stesso montante, a 67 anni, garantirebbe una pensione di 1.077 euro. A ciò va aggiunto il fatto che dai 59 ai 67 anni se la persona continuasse a lavorare accumulerebbe altri contributi e il montante finale sarebbe più alto dei 250mila euro e di conseguenza anche la pensione. La decorrenza In base a quanto avvenuto negli anni scorsi, circa la metà di chi effettivamente sceglie questa possibilità va in pensione alla prima decorrenza utile (che comunque è un anno-un anno e mezzo dopo la maturazione del diritto e quindi a 59 anni per le lavoratrici dipendenti e 60 anni e mezzo per le autonome). Dato che i requisiti devono essere raggiunti entro il 2019, la prima decorrenza utile per le dipendenti che li hanno ottenuti l’anno scorso è a febbraio di quest’anno, mentre per le autonome da agosto. Opzione donna ha raggiunto i quindici anni di vita, dato che è stata introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004, inizialmente fino al 2015 e poi è stata prorogata dalla legge 208/2015, quindi dalla 232/2016 e infine dal decreto legge 4/2019 che ha innalzato di un anno i requisiti anagrafici stabiliti in origine. © RIPRODUZIONE RISERVATA L'evoluzione Pensioni liquidate con l’opzione donna per anno e settore di lavoro SETTORE PRIVATO SETTORE PUBBLICO TOTALE 30.000 28.202 25.000 8.297 20.000 15.479 15.000 11.316 2.493 10.000 5.000 0 4 101 664 4 0 49 52 170 494 2008 2009 2010 1.731 403 7.157 1.646 5.511 8.823 3.911 15.330 19.905 11.568 4.367 9.754 1.971 10.963 2.502 7.783 1.328 2011 801 1.701 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 19 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE 41 ANNI DI CONTRIBUTI Domanda entro il 1° marzo per i lavoratori precoci di Fabio Venanzi N el 2020 i lavoratori precoci accedono alla pensione anticipata con 41 anni di contributi e con una finestra mobile di tre mesi e, salvo ulteriori interventi normativi, il requisito non cambierà fino al 31 dicembre 2026. Rientrano in questa categoria quelle persone che possono vantare 12 mesi di contribuzione per periodo di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età e che si trovano in specifiche condizioni. La platea La prima riguarda i soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. La domanda per la verifica delle condizioni da presentare all’Inps può essere inoltrata solo terminato il godimento della prestazione di disoccupazione e, ai fini dell’accesso al beneficio, l’interessato deve aver mantenuto lo status di disoccupato. 20 Sono esclusi dall’agevolazione gli inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari, nonché coloro che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse a quelle elencate. La seconda categoria include coloro che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi continuativi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il beneficio può essere accordato, altresì, ai soggetti uniti civilmente. Per l’elenco delle patologie invalidanti, al fine di poter ampliare la platea dei potenziali beneficiari, occorre far riferimento al decreto ministeriale 278 del 21 luglio 2000. La definizione di “mancante” ricomprende tutte quelle situazioni di assenza naturale e giuridica nonché ogni altra condizione assimilabile (ad esempio celibato, stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione legale, abbandono di minori). Il requisito della convivenza si ritiene soddisfatto se la residenza è nello stesso stabile con lo stesso numero civico, oppure con l’eventuale dimora temporanea. La terza categoria è quella degli invalidi civili che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento. Costoro maturano due mesi di contribuzione figurativa, fino a massimo PENSIONI E REQUISITI di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative. Per espressa previsione normativa, non è possibile cumulare altre maggiorazioni oltre quella summenzionata. L’ultima categoria riguarda i dipendenti che svolgono mansioni gravose al momento del pensionamento e da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette. Il beneficio si estende anche a coloro che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti (per l’elencazione dei lavori gravosi e per quelli usuranti si rinvia alle pagine 12 e 13). La procedura Le domande finalizzate al riconoscimento del beneficio devono essere presentate entro il 1° marzo 2020. Se avanzeranno risorse, saranno prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente, purché comunque entro il 30 novembre 2020. Entro il 30 giugno – per le domande presentate entro il 1° marzo – l’Inps comunicherà agli interessati l’esito ! delle istruttorie con indicazione della prima decorrenza utile per la pensione, sempreché a tale data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria. In caso di mancata copertura, l’Inps comunicherà una data “successiva” oppure, in assenza delle necessarie condizioni, il rigetto della domanda. Per le richieste presentate entro novembre, l’esito sarà comunicato entro il 31 dicembre 2020. L’istanza di accesso alla pensione con requisiti ridotti può essere presentata in concomitanza con la domanda di riconoscimento del beneficio o al termine dell’istruttoria. Per i pubblici dipendenti, i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto decorreranno dal momento in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto secondo i termini ordinari previsti dalla riforma Monti-Fornero (12/24 mesi dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento). © RIPRODUZIONE RISERVATA ACCESSO DIFFICILE L’accesso al pensionamento riservato ai lavoratori precoci non è facile. Oltre la metà delle richieste presentate all’Inps, tra gennaio 2017 e giugno 2019, è stata respinta. La percentuale più alta di rifiuti riguarda le persone che hanno svolto mansioni gravose o quelle usuranti. La difficoltà consiste nel riuscire a certificare il periodo di lavoro che dà diritto allo “sconto” sui requisiti, soprattutto se l’azienda per cui si è lavorato in passato non esiste più. È quindi opportuno muoversi con largo anticipo per cercare di recuperare tutte le informazioni richieste dalla normativa. Lo stesso problema si pone per il pensionamento degli usuranti (si veda la pagina seguente). 21 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE ENTRO IL 1° MAGGIO Lo sconto per usurati va chiesto in anticipo di Fabio Venanzi E ntro il 1° maggio 2020, i lavoratori chesvolgonolavoriparticolarmente faticosi e pesanti devono presentare istanza all’Inps al fine di accedere alla pensione con requisiti agevolati nel corso del 2021. I soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2020 avrebbero dovuto presentare la domanda entro il 1° maggio 2019. Requisiti I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, gli addetti alla cosiddetta “linea catena” nonché i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e i lavoratori notturni a turni per un numero di giorni pari o superiori a 78 all’anno (si veda anche l’elenco a pagina 12), accedono alla pensione con quota 97,6 – se dipendenti – con un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi e un requisito contributivo minimo di 35 anni. Gli stessi requisiti sono richiesti anche per i lavoratori notturni che prestano tale attività per l’intero anno. Qualora sia presente contribuzione (anche) da autonomo, la quota sale a 98,6 e l’età a 62 anni 7 mesi. I lavoratori notturni a turni occupati 22 PENSIONI E REQUISITI per un numero di giorni da 64 a 71 all’anno – fermo restando il requisito contributivo minimo di 35 anni – devono raggiungere quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età (se dipendenti) o quota 100,6 con almeno 64 anni e 7 mesi (se autonomi). Qualora il numero di giorni sia compreso tra 72 e 77, la quota – per i dipendenti - scende a 98,6 con un’età di 62 anni e 7 mesi oppure 99,6 con 63 anni e 7 mesi per gli autonomi. Decorrenza Il ritardo nella presentazione della domanda comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico, pari a un mese per ritardi non superiori a un mese. Il differimento è di due mesi per un ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi, mentre – per ritardi superiori – il differimento è di tre mesi. Alla domanda di riconoscimento dei benefici deve essere allegata la documentazione minima necessaria prevista dal decreto ministeriale del 20 settembre 2017 (ad esempio, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, idonee certificazioni rilasciate dal datore di lavoro). Nell’accoglimento della domanda, l’Inps indica la data di prima decorrenza, tenuto conto della relativa copertura finanziaria prevista per questa agevolazione. Ottenuta la certificazione, il lavoratore può presentare la domanda di pensione e deve soddisfare gli ulteriori requisiti previsti come, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Le mansioni usuranti devono essere state svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA 2 GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE SOLUZIONI ONEROSE L’anticipo lo paga lo Stato, l’azienda o il lavoratore di Matteo Prioschi N el panorama previdenziale accanto alle pensioni vere e proprie ci sono degli strumenti, degli scivoli, che consentono, a determinate condizioni, di smettere di lavorare e percepire un reddito fino a quando si raggiungono i requisiti di accesso a una prestazione previdenziale. Variano quanto a durata massima (che può arrivare a quattro ma anche a dieci anni), possibilità di utilizzo, regole di accesso, accollo dei relativi costi. Sotto 24 quest’ultimo aspetto ci sono tre opzioni: elo scivolo è a carico dello Stato, in favore di categorie di lavoratori in difficoltà che si ritiene di dover tutelare; r lo scivolo è a carico delle aziende, che dovendo gestire degli esuberi di personale, possono utilizzare questo strumento di politica passiva del lavoro, accompagnando a pensione i dipendenti più anziani (anche tramite i fondi di settore); t lo scivolo è interamente a carico del singolo beneficiario-lavoratore, che lo paga utilizzando i contributi desti- GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE IN SINTESI Ape sociale È una prestazione assistenziale erogata dallo Stato a determinate categorie di lavoratori con almeno 63 anni di età e 30-36 anni di contributi. Consiste in un assegno mensile di importo pari alla pensione maturata al momento di accesso alla prestazione, ma comunque non superiore a 1.500 euro lordi. Dura fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o di altro tipo se raggiunta prima Isopensione Introdotta nel 2012 con durata quadriennale, attualmente può durare fino a 7 anni. Può essere utilizzata da imprese che devono gestire esuberi di personale. Prevede un assegno pari alla pensione maturata all’accesso alla prestazione, più il versamento dei contributi per tutta la durata dello scivolo. Il tutto a carico del datore di lavoro Fondi bilaterali Possono garantire uno scivolo di massimo 5 anni grazie all’assegno straordinario. È uno strumento molto utilizzato in alcuni settori, come quello del credito. Anch’esso oltre all’erogazione di un importo mensile prevede il versamento della contribuzione fino alla maturazione dei requisiti pensionistici nati negli anni precedenti alla previdenza integrativa. Sono scomparsi da quest’anno l’Ape volontario e quello aziendale: con il primo i costi erano quasi tutti a carico del lavoratore, con il secondo vi era una compartecipazione del datore di lavoro. Entrambi si basavano su accordi individuali e potevano essere abbinati al proseguimento dell’attività part time. Strumenti di grande flessibilità, che però non hanno ottenuto successo. Contratto di espansione È lo strumento più recente, utilizzabile da imprese di grandi dimensioni che devono fronteggiare riorganizzazioni. Oltre a prevedere l’obbligo di politiche attive per la riqualificazione del personale, consente di accompagnare alla pensione i dipendenti più anziani Rita È la possibilità di usare il montante accumulato nella previdenza complementare per ricevere un assegno periodico prima della pensione invece che per integrare la stessa © RIPRODUZIONE RISERVATA 25 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE PROROGA DI UN ANNO Ape sociale, per le domande prima scadenza al 31 marzo di Fabio Venanzi L a legge 160/2019 ha prorogato per tutto il 2020 l’anticipo pensionistico (Ape) sociale. Inizialmente previsto da maggio 2017 fino a dicembre 2018, era già stato esteso al 2019 dal decreto legge 4/2019. Per alcune categorie di persone che si trovino in particolari condizioni, la norma concede la possibilità di beneficiare, a domanda, e in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità, l’Ape appunto, fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, pari a 67 anni fino al 31 dicembre 2022. Platea Possono beneficiare dell’Ape sociale gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché gli iscritti alla gestione separata dell’Inps che hanno una età anagrafica non inferiore a 63 anni. Queste persone devono trovarsi in uno stato di disoccupazione a seguito di 26 cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, oppure per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. La seconda categoria è composta da coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Anche in questo caso è richiesta una anzianità contributiva minima di almeno 30 anni. Nella terza categoria rientrano coloro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile non inferiore al 74%, con una anzianità contributiva non inferiore a 30 anni. Il requisito contributivo è elevato a 36 anni per la quarta categoria, formata da chi svolge lavori gravosi (si veda a pagina 13) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette. GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE Per le donne, i requisiti contributivi dei 30/36 anni sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Importo L’Ape sociale può essere concesso a condizione che risulti cessata l’attività lavorativa (dipendente, autonoma e parasubordinata). Viene erogato per 12 mensilità ed è pari all’importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda. In ogni caso, l’importo lordo non può superare i 1.500 euro mensili. Tale somma non è soggetta a rivalutazione e per il periodo di godimento della stessa non sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare. Nel caso in cui la contribuzione dovesse risultare accreditata in diverse gestioni previdenziali, ciascuna gestione calcolerà il pro quota, in relazione ai rispettivi periodi di iscrizione. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, non rilevano i periodi assicurativi esteri maturati in Paesi dell’Unione europea, Svizzera, Stati appartenenti allo Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Durante il periodo di erogazione dell’Ape si possono percepire redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8mila euro annui e redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Il raggiungimento del diritto a pensione durante lo scivolo comporta la decadenza dalla prestazione. Doppia domanda Gli interessati possono presentare la domanda di certificazione del diritto entro il 31 marzo 2020. I requisiti devono essere perfezionati entro i termini di presentazione della domanda, eccetto taluni che possono essere valutati in via prospettica e maturati entro la fine dell’anno (ad esempio, i 63 anni, l’anzianità contributiva dei 30/36 anni, il trimestre di inoccupazione e i sei anni di svolgimento dell’attività gravosa). L’Inps comunicherà l’esito dell’istruttoria entro il 30 giugno. Un’altra data entro cui presentare la domanda di certificazione è il 15 luglio, a cui verrà data risposta entro il 15 ottobre. Le domande presentate dopo il 15 luglio e comunque entro il 30 novembre 2020 saranno prese in considerazione sempreché avanzino risorse finanziarie. L’istruttoria si concluderà entro il 31 dicembre 2020. I soggetti già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni necessarie per l’accesso all’Ape sociale devono presentare la domanda contestualmente a quella di certificazione del diritto. Il possesso della certificazione comporta la possibilità di accedere alla prestazione anche successivamente al periodo di sperimentazione, sempreché sussistano i requisiti certificati. Al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2022), l’assegno previdenziale sarà ricalcolato, anche al fine di tenere in considerazione l’eventuale ulteriore contribuzione versata nel periodo di godimento dell’Ape stesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA 27 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE RIORGANIZZAZIONI Un ponte pagato dall’azienda per chi accetta l’esodo di Antonello Orlando A partire dalla riforma delle pensioni Monti-Fornero di fine 2011, i datori di lavoro si sono interrogati su come gestire il ricambio generazionale all’interno delle aziende e i lavoratori hanno spesso cercato il modo di ritirarsi dalla vita attiva prima di raggiungere i requisiti per la pensione. Poter attuare un esodo “felice” è divenuto però sempre più complesso a causa di due fattori. Da un lato, l’allontanamento dei requisiti pensionistici che, per effetto dell’articolo 24 del decreto legge Salva Italia (Dl 201/2011), sono rapidamente arrivati a 67 anni di età (dal 2019) per il trattamento di vecchiaia e a 42 anni e 10 mesi di contributi (con 1 anno di sconto per le donne) per quello anticipato. Dall’altro, va ricordato che la riforma Fornero del mercato del lavoro del luglio 2012 (legge 92/2012) ha previsto il progressivo smantellamento della indennità di mobilità che, nel caso di licenziamenti collettivi, garantiva ai lavoratori, con almeno 50 anni di età e una sede lavorativa nel Mezzogiorno, 28 fino a 48 mesi di indennità e, soprattutto, di contributi utili sia al diritto sia alla misura della pensione. Secondo il disegno di questa riforma, l’indennità unica di disoccupazione (Aspi) avrebbe concesso a chi perdeva il lavoro non più di 18 mesi di accompagnamento alla pensione. Questo ulteriore irrigidimento del panorama del welfare è stato temperato dal decreto legislativo 22/2015 che ha introdotto la Naspi, in base alla quale, dal 2017, si può contare su un massimo di 24 mesi di indennità e di contribuzione figurativa. In questo quadro, gli operatori del mercato del lavoro hanno cercato strumenti di diversa natura per proporre, nel caso della cessazione del rapporto di lavoro, un pacchetto di incentivo all’esodo che non si limitasse solo a un riconoscimento economico, ma costituisse anche un “ponte” verso la pensione. Se, infatti, l’unica forma di pensionamento che ammette una naturale fine del rapporto di lavoro (con licenziamento ad nutum) è la pensione di vecchiaia, in base all’articolo 4, comma 2 della legge 108/1990, spesso i datori di lavoro hanno ricercato una forma di accompagnamento verso la pensione di anzianità contributiva. Pagare i contributi Uno dei metodi più “artigianali” a tale fine rimane la valorizzazione del costo della contribuzione volontaria, al netto di eventuali contributi da disoccupazione, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici della anticipata o, fino al 2021, della pensione GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE Soluzioni a confronto Le caratteristiche principali di isopensione, assegno straordinario dei fondi di solidarietà e contratto di espansione ISOPENSIONE FONDI DI SOLIDARIETÀ Cessazione del rapporto Risoluzione consensuale Risoluzione consensuale Validità Permanente Permanente Obbligo nuove No assunzioni Durata massima 7 anni* con esodo nel 2020 CONTRATTO DI ESPANSIONE Licenziamento collettivo su base volontaria Sperimentale fino al 2020 (ultima cessazione 31.12.2020) No (solo per quota 100) Sì 5 anni* 5 anni* Pari alla pensione maturata al momento dell’esodo con integrazione della Naspi nei primi 24 mesi Contribuzione figurativa nei primi 24 mesi e solo per la pensione anticipata (dal 25° mese) calcolata sulla media retributiva degli ultimi 48 mesi Valore dell’assegno Pari alla pensione maturata al momento dell’esodo Pari alla pensione maturata alla fine del prepensionamento (massimo 60 mesi di contribuzione correlata) Contribuzione accreditata durante lo scivolo Calcolata sulla media retributiva degli ultimi 48 mesi Calcolata normalmente sulla ultima retribuzione mensile (elementi ricorrenti e continuativi) Piena Secondo statuto del fondo. Normalmente è esclusa Limitata durante i primi 24 attività concorrenziale con l’ex mesi (in costanza di Naspi datore di lavoro ed è secondo i limiti del Dlgs permessa solo entro una 22/2015). Piena dal 25° soglia limitata quella con altri mese tipi di attività Cumulabilità con altri redditi durante lo scivolo nota: (*) inclusa la finestra trimestrale della pensione anticipata in quota 100. Questo metodo si rivela però spesso oneroso e incerto, in quanto oltre a un incentivo che consenta di riparare all’assenza di retribuzione, il datore di lavoro esodante deve calcolare un esborso pari al 3334% dell’ultimo imponibile previdenziale (ovvero il valore dei versamenti volontari, si veda la circolare Inps 42/2019) e poi maggiorarlo, perché al dipendente si deve garantire il valore netto a seguito del prelievo fiscale a tassazione separata del pacchetto incentivante dato in uscita. Gli strumenti ad hoc L’alternativa più strutturata è oggi rappresentata da tre sistemi di accompagnamento dal funzionamento molto similare che sono identificabili negli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione dei fondi di solidarietà bilaterale (come quello del credito, introdotto dagli anni ’90), nella isopensione Fornero (creata dalla legge 92/2012) e dal più recente (e sperimentale) contratto di espansione per imprese di grandi dimensioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA 29 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE ISOPENSIONE Fino a sette anni con assegno mensile e contributi gna, insieme ai sindacati, il perimetro di dipendenti che usciranno dall’impresa in due modalità alternative: attraverso risoluzioni consensuali sulla base delle adesioni spontanee degli stessi lavoratori o in modalità del tutto simili a un licenziamento collettivo (legge 223/1991) eleggendo, quale unico criterio di scelta dei dipendenti da estromettere, la vicinanza al traguardo pensionistico. di Antonello Orlando Durata estesa F ra gli strumenti più costosi per garantire un esodo strutturato e a largo raggio vi è l’isopensione Fornero (prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge 92/2012), accessibile ai soli datori di lavoro del settore privato con più di 15 dipendenti. Richiede una procedura attivata da un accordo sindacale grazie al quale l’azienda dise- L’esempio Oneri per l’azienda e assegno per il lavoratore. Importi lordi Lavoratore Età nel 2020 Contributi accumulati al 30 novembre 2020 Accesso all'isopensione Accesso alla pensione anticipata Durata isopensione Retribuzione annua lorda* Isopensione mensile Costo isopensione Costo contributi Costo totale Fideiussione su totale maggiorato del 15% Pensione mensile dopo isopensione (*) stabile da quattro anni 30 Uomo 60 anni 37 anni e 10 mesi Novembre 2020 Marzo 2026 63 mesi, di cui 3 di finestra 45.000 euro 2.250 euro 153.187,50 euro 74.250 euro 227.437,50 euro Da concordare con la banca 2.700 euro Originariamente l’isopensione era stata pensata per accompagnare a pensione dipendenti che non distassero più di 48 mesi dall’accesso pensionistico più vicino fra la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2022 in presenza di 20 anni di contributi) e la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne, in entrambi i casi con una finestra di differimento di tre mesi e senza alcun adeguamento a speranza di vita fino al 2026). La legge 205/2017, però, ha allungato la durata massima dello “scivolo” a sette anni, accessibile tuttavia solo a lavoratori esodati entro il 30 novembre 2020, dal momento che dal primo gennaio 2021 l’isopensione tornerà alla versione standard di 48 mesi (salvo ulteriori modifiche normative). In caso di esodo verso la pensione anticipata, nell’arco di tempo di quattro o sette anni dal momento della cessazione il dipendente deve esaurire anche la finestra di tre mesi introdotta dal decreto legge 4/2019. I lavoratori che saranno inclusi nella procedura sulla base della propria manifestazione di interesse cesseranno dal rapporto di lavoro e riceveranno una doppia dote da parte dell’azienda: GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE la quota di pensione accantonata, con metodo retributivo misto o contributivo, al momento dell’uscita dall’azienda (isopensione) e l’accredito della contribuzione correlata, che aumenterà l’assegno finale. Protezione La prestazione è perfettamente compatibile con qualsiasi attività lavorativa e la contribuzione correlata versata interamente dall’azienda viene calcolata sulla retribuzione media degli ultimi 48 mesi prima della cessazione. Nel caso di pagamento mensile dell’onere a carico del datore di lavoro (l’onere può anche essere sostenuto in unica soluzione) questo viene garantito da una polizza fideiussoria, con un’ulteriore riserva pari al 15% della provvista complessiva, accantonata nel caso di variazioni di calcolo dei trattamenti spettanti. Qualora dovessero intervenire più sostanziali modifiche normative del sistema pensionistico, è l’accordo sindacale originario a prevedere in via ordinaria una nuova fase di consultazione per garantire ai lavoratori in esodo adeguate forme di tutela. Il periodo di scivolo (che non accompagna a forme derogatorie pensionistiche come quota 100 o l’opzione donna), una volta maturati i requisiti pensionistici certificati da Inps al momento della risoluzione del rapporto, si interrompe: tocca a quel punto al dipendente richiedere la pensione vera e propria che sarà sicuramente di importo maggiore dell’isopensione grazie alla dote di contributi offerta dal datore di lavoro durante tutto il prepensionamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONTRATTO DI ESPANSIONE L’azienda si riorganizza e accompagna alla pensione di Antonello Orlando I l contratto di espansione, introdotto dalla legge di conversione del decreto crescita (Dl 34/2019) a partire dal 30 giugno 2019, ha una durata sperimentale che terminerà alla fine del 2020 e si rivolge alle imprese che abbiano (in riferimento alla singola società) più di mille unità lavorative. È uno strumento complesso per gestire operazioni di riorganizzazione che prevede più ambiti di azione. Da un lato l’impegno all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato di mestiere, dall’altro una riduzione oraria molto simile alla Cigs per massimo 18 mesi, con contribuzione figurativa. Il personale (sospeso e non) deve essere sottoposto a una forte dose di formazione professionale adeguatamente certificata fin dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale. La circolare 16/2019 del ministero del Lavoro ha chiarito come tutti gli strumenti che compongono questo complesso ordito siano accessibili a condizione che l’impresa, oltre al requisito dimensionale, soddisfi la condizione di afferire al campo di applicazione della Cigs o co- 31 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE munque sia dotata di un fondo di solidarietà bilaterale (escluso dunque il Fis). Procedura Una delle leve più interessanti del contratto di espansione è un nuovo tipo di prepensionamento che consente di accompagnare i lavoratori per un massimo di 60 mesi. Nel concreto, l’impresa che ha sottoscritto l’accordo collettivo per il contratto di espansione può raccogliere le manifestazioni di adesione dei propri dipendenti che maturino entro cinque anni il diritto a pensione procedendo così al licenziamento dei lavoratori da esodare, con una procedura collettiva non oppositiva (legge 223/1991) e con il versamento del ticket Naspi del valore massimo di 3.004 euro (nel 2019) per ogni esodato. A differenza dell’isopensione Fornero, infatti, dal momento che la cessazione si configura quale licenziamento, i lavoratori possono beneficiare, durante il prepensionamento, del- L’esempio Oneri per l’azienda e assegno per il lavoratore. Importi lordi Lavoratore Età nel 2020 Contributi accumulati al 30 novembre 2020 Accesso allo scivolo Accesso alla pensione di vecchiaia Durata scivolo Retribuzione annua lorda* Assegno mensile durante lo scivolo Costo scivolo Ticket Naspi Costo totale Pensione mensile dopo scivolo (*) stabile da quattro anni 32 Donna 62 anni 30 anni Dicembre 2020 Agosto 2025 56 mesi 35.000 euro 1.900 euro 89.871 euro 3.004 euro 92.875 euro 2.210 euro l’indennità di disoccupazione. Lo scivolo di cinque anni diretto alla pensione anticipata o di vecchiaia include i mesi mancanti alla decorrenza della pensione (comprendendo nei 60 mesi anche i tre di finestra applicati alla pensione anticipata, secondo quanto già chiarito da Inps con la circolare 10/2019). Prestazione Durante il prepensionamento i datori di lavoro devono pagare agli ex dipendenti il valore della pensione maturata al momento dell’esodo, eventualmente integrando l’importo della Naspi, ma senza versare alcun contributo per i dipendenti diretti alla pensione di vecchiaia, con un forte risparmio rispetto all’isopensione e allo scivolo utilizzabile dai fondi di solidarietà, che prevedono la contribuzione correlata anche nell’accompagnamento a vecchiaia. Nel caso di uscita verso la pensione anticipata, invece, la contribuzione correlata deve essere corrisposta per un massimo di tre anni dopo la fine della copertura figurativa biennale della Naspi. Una volta raggiunti i requisiti per la pensione, il lavoratore vi accede e l’importo della stessa viene calcolato sulla base dell’effettiva anzianità contributiva maturata e degli eventuali ulteriori contributi versati. I lavoratori, durante lo scivolo, godono di una clausola di salvaguardia, unica nel suo genere, che li protegge da qualsiasi futura modifica normativa in ambito previdenziale. In questo modo non corrono il rischio di rimanere senza scivolo e senza pensione nel caso vengano innalzati i requisiti per accedere a quest’ultima. © RIPRODUZIONE RISERVATA GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE ASSEGNO STRAORDINARIO Con lo scivolo dei fondi contributi inclusi nell’importo di Antonello Orlando U no dei primi strumenti organizzati di prepensionamento è l’assegno straordinario di integrazione al reddito erogato dai datori di lavoro di alcuni settori (credito, assicurazioni, credito cooperativo, Ferrovie dello Stato) tramite i fondi di solidarietà bilaterali creati dalla contrattazione collettiva. Dopo l’opera di stimolo alla creazione di tali fondi a opera della riforma Fornero del mercato del lavoro (legge 92/2012), i fondi bilaterali sono stati da ultimo regolati dall’articolo 26 del Dlgs 148/2015, che ha definito sia alcune prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori per momenti limitati di riduzione delle attività produttive, sia strumenti di accompagnamento alla pensione. L’assegno straordinario di sostegno al reddito (articolo 26, comma 9, lettera b del decreto 148/2015) consiste in una indennità economica finanziata dal datore di lavoro esodante, corrisposta dal fondo fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata entro un massimo di cinque anni dal momento dell’esodo (la legge 232/2016 aveva prorogato l’estensione del prepensionamento fino a sette anni solo per gli esodi del settore credito occorsi entro il 30 novembre 2019). Versamenti «anticipati» Come per l’isopensione, il ricorso a questa misura richiede un preventivo accordo sindacale, a valle del quale i dipendenti aderiscono al prepensionamento con cessazione del rapporto di lavoro. Il valore dell’assegno straordinario è di per sé spesso più alto rispetto a quello dell’isopensione. Anche se in entrambi i casi i datori di lavoro versano una contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti di pensione, il trattamento mensile dei fondi tiene infatti conto di tutta la contribuzione da erogare nello scivolo, al contrario dell’isopensione che corrisponde un valore di pensione pari a quanto maturato al momento dell’esodo. Di contro, i singoli statuti dei fondi prevedono delle esplicite condizioni di incompatibilità (totale nel caso di lavori svolti per competitor diretti dell’azienda esodante, parziali nel caso di prestazioni lavorative di altro settore), differentemente dall’isopensione che consente qualsiasi contemporanea attività lavorativa. Il decreto legge 4/2019, al comma 9 dell’articolo 14, ha escluso l’accesso a pensione in quota 100 per gli assegni straordinari già istituiti dai fondi bilaterali, ma con la stessa norma è stato introdotto un percorso ad hoc di accompagnamento a quota 100 (si veda il box nella pagina seguente). 33 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE Ricongiunzioni e riscatti L’articolo 22 del decreto 4/2019 ha previsto in modo generalizzato (allargando una opzione già attiva per alcuni settori come quello del credito) la facoltà di pagare direttamente a favore del dipendente l’onere di riscatto della laurea o di ricongiunzione in modo da consentire ai lavoratori di maturare il diritto all’assegno straordinario o di realizzare in via diretta, proprio grazie al riscatto o alla ricongiunzione, i requisiti pensionistici senza dover permanere nemmeno un mese nel fondo bilaterale. La circolare Inps 105/2019 ha poi chiarito le modalità pratiche di tale forma indiretta di riscatto o ricongiunzione: il datore di lavoro deve inviare alla sede Inps territorialmente competente per residenza del lavoratore la richiesta almeno 4 mesi prima della risoluzione del rapporto, con versamento del relativo onere in unica soluzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA IL CASO RISOLTO Utilizzabile anche per quota 100 Il decreto legge 4/2019 ha previsto la possibilità di utilizzare l’assegno straordinario di sostegno al reddito per accompagnare i lavoratori verso la pensione in quota 100. Può essere utilizzato solo in favore dei dipendenti che, entro il 31 dicembre 2021, arrivano alla maturazione del doppio requisito di 62 anni di età e di 38 anni di contributi (senza ricorrere al cumulo contributivo, in analogia a quanto già chiarito da Inps con il messaggio 2475/2017). La concessione di questo assegno è condizionata dalla sottoscrizione di un accordo di secondo livello (aziendale o territoriale) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che deve contenere anche una “clausola di garanzia occupazionale”. Le parti firmatarie devono individuare un numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione, senza tuttavia vincolare l’esodo a un ricambio in 34 proporzione 1 a 1, ma lasciando piena libertà alle parti sociali nell’individuazione di un numero di assunzioni. Una volta cessato il rapporto di lavoro il lavoratore riceve sia l’assegno mensile sia la contribuzione correlata, che non hanno tuttavia la stessa durata. Infatti, la contribuzione si interrompe una volta raggiunti i requisiti, mentre l’assegno viene erogato anche durante la finestra di differimento di tre mesi. Nella circolare 10/2019 Inps ha infine specificato che l’assegno non può avere una durata successiva a marzo 2022 (ultimo mese di finestra per chi raggiunge a dicembre 2021 il requisito di quota 100). Questi assegni straordinari possono essere riconosciuti solo dai fondi di solidarietà bilaterali già costituiti (nonché in corso di costituzione come il Tris del comparto chimico) che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE PREVIDENZA INTEGRATIVA Se si sceglie Rita fino a 10 anni di rendita pre pensione di Claudio Pinna L a rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) erogata dai fondi pensione fa parte ormai a tutti gli effetti del nostro sistema pensionistico. Non solo. Nel medio/lungo termine potrebbe risultare lo strumento principe per consentire ai nostri lavoratori di anticipare il momento del pensionamento oppure di accedere a quel periodo immediatamente precedente la cessazione definitiva dal servizio nel corso del quale si alternerà l’attività lavorativa part time con la percezione di un reddito parziale di natura previdenziale. Ma come funziona questa prestazione? La Rita, nella sostanza, consente agli interessati di ricevere dal fondo pensione di appartenenza l’erogazione di una rendita temporanea decorrente dal momento della cessazione dal servizio fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni dall’Inps. I requisiti previsti Bisogna però essere in possesso di determinati requisiti. Più nel dettaglio, la Rita può essere richiesta da tutti gli iscritti a un fondo pensione, non del tipo a prestazione definita, che raggiungano l’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia entro i cinque anni successivi, con almeno venti anni di anzianità contributiva maturata presso i regimi obbligatori alla data di presentazione della domanda. In sostanza la Rita, attualmente può essere richiesta a partire dai 62 anni di età. La prestazione consiste nell’erogazione frazionata di un capitale pari al montante accumulato. L’iscritto, a sua scelta, potrà frazionare tutto o solo una quota della prestazione maturata. Al pensionamento Inps, ai fini della richiesta finale in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione percepita a titolo di Rita. L’opzione per gli inoccupati La Rita può anche essere erogata a favore degli iscritti che si trovano in un periodo di inoccupazione di oltre 24 mesi e a meno di dieci anni dalla maturazione dell’età anagrafica stabilita per il pensionamento di vecchiaia. In questi casi, quindi, la prestazione può essere richiesta a partire dai 57 anni di età. Il regime fiscale La tassazione della Rita segue le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica, senza alcuna penalizzazio- 35 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE Oneri e prestazioni Quanto devo versare ogni anno per avere 1.000 euro al mese netti di Rita da quando smetto di lavorare fino alla pensione a 67 anni. Importi in euro, anno 2020. Tasso annuo di rendimento reale netto: 2,0% ETÀ DI ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE ETÀ CESSAZIONE DAL SERVIZIO 63 64 65 20 785 569 367 30 1.151 826 528 40 1.904 1.349 851 50 3.847 2.651 1.633 fonte: elaborazioni Aon ne. In sintesi, per i contributi attualmente versati a un fondo pensione l’imposizione è pari a un’aliquota del 15%, ridotta di uno 0,3% per ciascun anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare eccedente il quindicesimo, sino a un livello minimo del 9 per cento. La variabile dei rendimenti Nel corso dell’erogazione la posizione individuale rimane in gestione presso il fondo pensione e l’importo erogato è rivisto sulla base dei rendimenti (positivi o negativi) maturati. In questa fase le somme accumulate sono impiegate presso la linea di investimento meno rischiosa, ma l’iscritto può decidere di destinare la posizione maturata presso un altro comparto. Frequenza dell’erogazione La periodicità di erogazione è decisa dai fondi pensione. Covip ri- 36 tiene, tuttavia, che possa essere corrisposta con frequenza non oltre i tre mesi. Il possesso dei requisiti per la maturazione della prestazione viene verificato dai fondi pensione stessi attraverso l’estratto conto rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi o mediante quelli vari prodotti dai diversi enti di previdenza. Il nodo dei costi Il punto cruciale è che la Rita deve essere finanziata in maniera adeguata. Altrimenti le prestazioni maturate risulteranno così contenute che lo strumento rimarrà lettera morta. Finanziare infatti cinque o dieci anni di Rita in maniera che producano comunque prestazioni adeguate non è un’impresa del tutto semplice. A titolo indicativo abbiamo stimato, sulla base di diverse variabili, il contributo annuo necessario per poter ricevere una Rita netta pari a mille euro al mese. I risultati, contenuti nella tabella a fianco, sono evidenti. Se ci si iscrive presto a un fondo pensione tutto diventa più agevole, mentre più si ritarda, più le somme necessarie crescono, giungendo talvolta a cifre purtroppo non più plausibili. E questo solo per poter anticipare il pensionamento. Non anche per integrare le prestazioni erogate dall’Inps. Cosa che invece per la maggior parte dei lavoratori risulterà anche questa una necessità da tenere a mente e da pianificare per tempo. J© RIPRODUZIONE RISERVATA 3 GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE LA RIVALUTAZIONE Aumento dello 0,4% solo fino a quattro volte il minimo di Matteo Prioschi È dello 0,4% l’incremento per l’adeguamento all’inflazione degli assegni in pagamento quest’anno rispetto agli importi dell’anno scorso. Tale aumento, però, viene riconosciuto integralmente solo per le pensioni complessivamente di importo fino a quattro volte il trattamento minimo dell’anno scorso, cioè fino a 2.052,04 euro mensili lordi. Infatti la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici comporta un adeguamento 38 pieno (100%) dell’indice inflazionistico solo per gli importi più bassi, al fine di tutelare il potere di acquisto dei pensionati che ne beneficiano. L’adeguamento si riduce di pari passo con l’aumento del valore della pensione, fino a scendere al 40% per gli assegni di importo superiore a nove volte il minimo e così contenere la spesa previdenziale. Ciò significa che, mentre gli assegni fino a 2.052,04 euro mensili lordi hanno beneficiato di un aumento dello 0,4% rispetto al 2019, quelli oltre 4.617,09 GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO Regole ed esempi IMPORTI MENSILI E AUMENTI MULTIPLI DEL TRATTAMENTO MINIMO Fino a 4 DA EURO A EURO INDICE DI PEREQUAZIONE AUMENTO - 2.052,04 100% 0,400% Oltre 4 e fino a 5 2.052,05 2.565,06 77% 0,308% Oltre 5 e fino a 6 2.565,06 3.078,06 52% 0,208% Oltre 6 e fino a 8 3.078,06 4.104,08 47% 0,188% Oltre 8 e fino a 9 4.104,09 4.617,09 45% 0,180% Oltre 9 4.617,09 - 40% 0,160% COME CAMBIANO GLI ASSEGNI Importi lordi mensili erogati nel 2019 e nel 2020 NEL 2019 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 2.300,00 2.500,00 AUMENTO 0,400% 0,308% NEL 2020 803,20 1.004,00 1.204,80 1.405,60 1.606,40 1.807,20 2.008,00 2.307,08 2.507,70 NEL 2019 2.800,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.200,00 4.500,00 4.700,00 5.500,00 AUMENTO 0,208% 0,188% 0,180% 0,160% NEL 2020 2.805,82 3.006,24 3.506,58 4.007,52 4.207,56 4.508,10 4.707,52 5.508,80 nota: Inps a gennaio metterà in pagamento le pensioni sulla base delle regole ante legge di bilancio 2020. Di conseguenza agli importi oltre 3 e fino a 4 volte il minimo verrà applicata un aumento dello 0,388%. Successivamente sarà effettuato un conguaglio. Le differenze sono minime: per esempio 1.600 euro dell'anno scorso diventeranno 1.606,40 euro invece di 1.606,21 euro sono stati ritoccati dello 0,160 per cento (il meccanismo è illustrato in dettaglio nella tabella in alto). La novità 2020 Queste regole sono analoghe a quelle utilizzate negli anni scorsi, ma l’ultima legge di bilancio ha introdotto una piccola variazione che riguarda gli assegni di importo oltre tre e fino a quattro volte il minimo. Infatti nel 2019 l’adeguamento era del 97% dell’indice di riferimento. Da quest’anno viene riconosciuto l’ade- guamento pieno. Le conseguenze pratiche sono che, invece di un aumento effettivo dello 0,388%, è stato riconosciuto quello dello 0,400 per cento. Tuttavia, poiché la variazione è stata definita con la legge di bilancio approvata a fine 2019, Inps questo mese ha messo in pagamento gli assegni sulla base delle regole vecchie, quindi con una maggiorazione dello 0,388 per cento. Di conseguenza nei prossimi mesi l’importo sarà adeguato e dovrebbe essere riconosciuta la differenza. 39 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE Le prospettive Questo meccanismo dovrebbe rimanere in vigore anche nel 2021. Successivamente, sempre in base alla legge di Bilancio, si dovrebbe ritornare alla rivalutazione per fasce applicata nel 2011 (legge 388/2000), ma modificata per quanto riguarda gli importi oltre tre e fino a quattro volte il minimo. La differen- Importi di riferimento nel 2020 Pensione minima Mensile 515,07 euro; annuale 6.695,91 Assegno vitalizio Mensile 293,60; annuale 3.816,80 Assegno sociale Mensile 459,83 euro; annuale 5.977,79 euro Limite di reddito annuale personale: 5.977,79 euro. Coniugale: 11.955,58 euro Prima fascia di retribuzione pensionabile 47.332,00 euro Massimale di retribuzione imponibile 102.953,00 euro Importo minimo per vecchiaia contributiva a 67 anni 689,75 euro Limiti di reddito per la riduzione della pensione ai superstiti Fino a 20.087,73 euro, nessuna riduzione; oltre 20.087,73 fino a 26.783,64 euro, riduzione 25%; oltre 26.783,64 fino a 33.479,55 euro, riduzione 40%; oltre 33.479,55 euro, riduzione 50% za fondamentale tra il sistema attuale e quello che dovrebbe tornare in vigore è che il primo applica l’aliquota di aumento a tutto l’importo in pagamento, il secondo lo applica a fasce: 100% dell’inflazione fino a quattro volte il minimo, 90% oltre quattro e fino a cinque volte, 75% oltre cinque volte il minimo. Facciamo un esempio. Se una persona incassa 2.500 euro mensili di pensione lorda, con il sistema attuale ottiene un aumento del 77% dell’inflazione calcolato su tutto l’importo. Con il secondo otterrebbe un aumento del 100% per la parte fino a 2.052,04 euro (quattro volte il minimo) e del 90% per la parte oltre 2.052,40 e fino a 2.500 euro. Su questo tema è opportuno utilizzare il condizionale, dato che le regole introdotte in via transitoria per il biennio 2012-2013 sono state poi ritoccate e prorogate finora, al fine di contenere la spesa previdenziale incidendo sui trattamenti di importo più elevato. Occorre inoltre ricordare che l’aumento dello 0,4% è un valore provvisorio, perché riferito all’andamento della variazione dei prezzi nel 2019 calcolato sulla base di stime per gli ultimi tre mesi dell’anno. A inizio 2021 sarà applicato il valore definitivo, che potrà essere uguale, inferiore o superiore allo 0,4 per cento. Se necessario si dovrà procedere a un conguaglio e al contempo però si applicherà il valore previsionale riferito al 2020. Quest’anno l’adeguamento rispetto a quanto già pagato nel 2019 non è stato necessario perché l’aumento provvisorio, pari all’1,1% e già riconosciuto, coincide con quello definitivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA 40 GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO IMPORTI ELEVATI Sul taglio agli assegni d’oro si attende la Consulta di Matteo Prioschi P rosegue nel 2020 il taglio alle pensioni di importo superiore a 100.160 euro, in attesa del giudizio della Corte costituzionale. Introdotto dalla legge 145/2018 (articolo 1, commi 261-268), il prelievo dovrebbe rimanere in vigore fino al 2023 compreso, a danno delle pensioni dirette di importo annuale superiore a 100.160 euro lordi, purché calcolate almeno parzialmente con il metodo retributivo. Il prelievo si applica agli assegni dei pensionati iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione previdenziale obbligatoria, anche se ottenute con il cumulo o la totalizzazione dei contributi versati in più gestioni. Escluse, invece, le pensioni liquidate in regime di cumulo o totalizzazione che coinvolgono le Casse di previdenza dei liberi professionisti, come precisato dall’Inps nella circolare 116/2019. La decurtazione Il prelievo viene applicato in misura crescente alle quote di pensione eccedenti i 100.160 euro (si veda la tabella in pagina). L’anno scorso l’importo soglia era di 100mila euro, ma quest’anno è stato ritoccato verso l’alto in quanto adeguato alla variazione del costo della vita, applicando le regole generali della rivalutazione, che per gli importi elevati hanno comportato un aumento dello 0,16 per cento (circolare Inps 147/2019). L’importo del singolo pensionato si calcola prendendo in considerazione tutti gli assegni previdenziali pagati a quest’ultimo, ma nel caso ci siano quote calcolate con il sistema contributivo, la riduzione viene parametrata ai soli pro quota determinati anche con il sistema retributivo. Per la fascia oltre 100.160 euro e fino a 130.208, il prelievo è pari al 15% della parte di pensione che rientra in tale range. Per esempio, se una persona incassa 105.000 euro, il taglio del 15% si effettua su 4.840 euro. Quindi nei fatti la decurtazione totale della pensione è nettamente inferiore al 15% e in questo primo scaglione non supera il 3,5% dell’importo complessivo. Le somme così ottenute confluiscono in un “fondo risparmio sui trattamenti Le regole Quote pensione e riduzione percentuale QUOTA DI PENSIONE RIDUZIONE Oltre 100.160 e fino a 130.208 € 15% Oltre 130.208 e fino a 200.320 € 25% Oltre 200.320 e fino a 350.560 € 30% Oltre 350.560 e fino a 500.800 € 35% Oltre 500.800 € 40% 41 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE pensionistici di importo elevato” costituito presso l’Inps. Secondo quanto stimato in occasione della messa a punto del provvedimento, il taglio dovrebbe comportare un risparmio di circa 80 milioni di euro all’anno al netto degli effetti fiscali. Il tutto a carico di 24mila pensionati, di cui circa 16mila incassano non più di 130.208 euro all’anno. Il ricorso Contro questa disposizione, il 17 ottobre scorso la Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sottolineando Gli effetti del taglio Valore annuale lordo della pensione intero e ridotto per effetto del contributo di solidarietà. In migliaia di euro, se non diversamente indicato IMPORTO DECURTATO 0 IMPORTO INTERO 200.000 400.000 600.000 -0,69 108,5 110 -1,34 112,8 115 -1,94 117,0 120 -2,48 121,3 125 -2,98 125,5 130 -3,44 133,0 140 -4,97 -6,30 148,0 160 -7,47 155,5 170 163,0 -8,50 180 170,5 -9,42 -10,24 190 178,0 -10,98 200 192,1 -12,70 220 248,1 -17,31 300 283,1 -19,13 350 315,6 -21,10 400 348,1 380,6 392,6 42 VAR. % 104,3 105 140,5 150 -22,65 450 500 520 che la durata quinquennale del taglio forza il requisito della temporaneità che in passato la stessa Consulta ha valorizzato al fine di ritenere legittimi analoghi provvedimenti, tanto più perché segue quello introdotto dalla legge di bilancio 2014. Nell’ordinanza di rimessione si legge, inoltre, che il prelievo ha natura sostanzialmente tributaria e peraltro penalizza alcuni pensionati quando al contempo si favorisce il pensionamento anticipato di altri (si veda quota 100). Vengono inoltre lesi i principi di imparzialità e affidamento. Il prelievo sulle pensioni di importo elevato è una misura che è stata adottata più volte in tempi recenti, sui quali si è espressa la Corte costituzionale. È stato bocciato quello introdotto dal decreto legge 98/2011, mentre è stato ritenuto legittimo quello della legge di bilancio 2014. -23,88 -24,49 © RIPRODUZIONE RISERVATA Il sistema Per alcune categorie di lavoratori ci sono delle forme previdenziali specifiche, che soprattutto in passato offrivano condizioni differenti rispetto a quelle generali: sostitutive (fondo trasporti, fondo elettrici, fondo telefonici, fondo volo, fondo dazio, Inpdai, Inpgi1, Enpals); esclusive (Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato); esonerative (enti creditizi) GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO TASSO DI SOSTITUZIONE Dopo il retributivo l’assegno adeguato non è più una certezza di Alessandro Trudda I l tasso di sostituzione (Tds) è un indicatore utilizzato per misurare la variazione della capacità reddituale a seguito della cessazione dell’attività lavorativa e della conseguente transazione nello stato di pensionato. Si calcola come rapporto percentuale, dividendo il totale della prima annualità pensionistica (lorda/netta) per il totale dell’ultima annualità reddituale (lorda/netta). In caso di andamenti reddituali discontinui o comunque non lineari (relativi per esempio a lavoratori autonomi) risulta opportuno utilizzare al denominatore il valore medio degli ultimi redditi annui onde evitare risultati fuorvianti. Il Tds viene spesso utilizzato quale misuratore di adeguatezza della prestazione previdenziale. L’articolo 38 della Costituzione italiana tutela la funzione previdenziale del sistema di protezione sociale, garantisce cioè i lavoratori che abbiano contribuito al finanziamento del sistema nel mantenimento di un tenore di vita “adeguato” rispetto a quello sostenuto prima di abbandonare l’attività lavorativa. Effetti del metodo retributivo Il calcolo retributivo adottato fino al 1995 aveva proprio lo scopo di assicurare a ciascun pensionato, o agli eventuali superstiti, un tenore di vita correlato a quanto prodotto nell’età lavorativa (schema a beneficio definito). In pratica attraverso il parametro “coefficiente di liquidazione” si prestabiliva il Tds in funzione degli anni di contribuzione maturati e non dei contributi effettivamente versati. Con il coefficiente del 2% era sufficiente lavorare 40 anni per garantirsi un tasso di sostituzione dell’80% rispetto ai redditi pensionabili. Il passaggio al contributivo è stato dettato dall’esigenza di sostenibilità finanziaria del sistema minata nel lungo periodo da rendite pensionistiche estremamente generose (oltre che da fenomeni di esasperazione di condotte egoistiche come lo storico prolificare di baby-pensionati). Il Tds può essere utilizzato anche rispetto al tema dell’equità intergenerazionale, laddove viene analizzata la sua evoluzione prospettica nel tempo. Eventuali smisurate iniquità dei Tds tra le diverse coorti potrebbero andare a minare il patto intergenerazionale indispensabile nei sistemi a ripartizione dove i lavoratori contribuenti sostengono gli impegni finanziari dei pensionati in essere. La riforma del 1995 Per esemplificare l’effetto legato alla riforma del 1995, abbiamo simulato i Tds associati a un lavoratore con linea reddituale lineare che cresce costantemente del 1,5% annuo. Il lavoratore di- 43 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO pendente (aliquota contributiva del 33%) che va in pensione dopo 40 anni con un trattamento interamente retributivo otterrà, come detto, un Tds del 80%, che andrà a ridursi nel tempo man mano che nel pro rata si inserisce la componente contributiva. Notiamo però che da un certo punto in poi, per carriere sufficientemente lunghe, tale tendenza si inverte in quanto viene a prevalere la crescita del montante individuale rispetto alla residua componente retributiva (computata sui redditi inferiori di inizio carriera). Chiaramente se il pensionamento avviene dopo 35 anni di lavoro si otterranno Tds proporzionalmente ridotti. Abbiamo infine applicato la stessa ipotesi a un lavoratore autonomo (sebbene in questi casi sia difficile immaginare linee reddituali lineari) che utilizza un’aliquota contributiva del 24%: i minori versamenti comportano un calo molto più marcato dei Tds correlata alla contrazione del montante individuale. Il confronto Tasso di sostituzione ottenibile negli anni indicati a fronte delle aliquote e delle annualità contributive versate. Dati in % 80 70 60 Aliq. 33% 40 anni 69% Aliq. 33% 35 anni 57% 50 Aliq. 24% 40 anni 50% 40 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 44 Precari e professionisti L’esempio riportato non può essere utilizzato in caso di lavori precari caratterizzati da “buchi contributivi”, nei quali casi l’attuale sistema tende a mortificare i Tds attesi a meno che non vengano fortemente ritardati i tempi di pensionamento. Trattazione a parte meriterebbe il comparto dei liberi professionisti, gestiti dalle Casse previdenziali private che adottano regolamenti tra loro molto differenti. Ci limitiamo a richiamare gli esempi virtuosi sviluppati da alcune Casse (per esempio dottori commercialisti, ingegneri e architetti) che nel passaggio al metodo contributivo hanno inserito misure di premialità finanziaria volte a irrobustire il montante individuale delle coorti maggiormente penalizzate dalle riforme, secondo criteri di progressività, proprio per ridurre le disparità intergenerazionali in termini di Tds. Bisogna infine rimarcare come il nuovo sistema di calcolo contributivo richieda un approccio attivo del lavoratore nella “costruzione” della propria rendita previdenziale in maniera consapevole e informata. In previdenza gli orizzonti temporali sono molto lunghi, rendendo improbabile porre rimedio in pochi anni a situazioni oramai compromesse: il singolo lavoratore che intenda ottenere Tds appropriati dovrà operare in maniera attiva per tutta la sua vita contributiva (utilizzando, ad esempio, la previdenza complementare) in quanto gli interventi di risparmio previdenziale effettuati negli ultimi anni di vita lavorativa si rivelano quasi sempre insostenibili ovvero inefficaci. © RIPRODUZIONE RISERVATA 4 CONTRIBUTI E IMPORTI PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE REGOLE E CHANCE L’assegno diventa anche una scelta di investimento di Matteo Prioschi L a pensione si costruisce nel tempo. Un’affermazione tanto più vera quanto più la stessa viene determinata con il sistema di calcolo contributivo. In passato il metodo retributivo rapportava l’importo della pensione a un arco più o meno ampio, ma comunque limitato, degli ultimi anni di carriera. Il retributivo puro non c’è più dal 2012, perché agli anni lavorati da quella data in poi si applica a tutti il calcolo contributivo. Inoltre quest’anno arriveran- 46 no a pensione anticipata buona parte dei lavoratori soggetti all’ex-retributivo, che appunto comporta ancora una buona incidenza di tale tipo di calcolo sull’importo della pensione. Successivamente rimarranno sempre più lavoratori soggetti al sistema misto, che, con il passare degli anni vede aumentare il peso del metodo contributivo, e quelli soggetti al contributivo puro. Ciò comporta che la pensione sarà lo specchio esatto di quanto versato, e rivalutato, nel corso dell’intera vita CONTRIBUTI E IMPORTI IN PROSPETTIVA Pensionamento flessibile ma con il metodo contributivo lavorativa. Diventa allora importante conoscere le regole base di questi meccanismi e degli altri strumenti disponibili al fine di costruire la propria pensione, valorizzando magari gli anni di studio universitario o quelli in cui, per altri motivi, non si sono versati contributi. Conoscere per sapere quando e quali decisioni prendere, ed essere consapevoli che, a differenza del passato, saranno importanti anche i primi lustri di carriera. Gestire il post-quota 100 introducendo una forma di flessibilità pensionistica che comporti il calcolo dell’assegno con il metodo contributivo, a prescindere dalle regole generali che, attualmente, vincolano il metodo da utilizzare all’anzianità contributiva del singolo. Questa è una delle ipotesi emerse tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 in relazione al fatto che la pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, disponibile dall’anno scorso, dovrebbe scomparire nel 2021. A ben vedere non si tratterebbe di una novità assoluta. Da 15 anni, infatti, esiste una soluzione analoga nota come “opzione donna” in base alla quale oggi le lavoratrici possono andare in pensione a partire da 58 anni di età (e 35 di contributi), a patto di utilizzare il sistema di calcolo contributivo. Queste donne possono quindi scegliere di accedere alla pensione in un arco temporale di 10 anni, cioè dai 58 ai 67 oggi richiesti per la pensione di vecchiaia. Più anticipano e più si riduce l’importo dell’assegno, perché versano meno contributi e perché il coefficiente di trasformazione premia chi va in pensione dopo. Ognuna calcola, valuta e decide quando smettere di lavorare. Una possibilità che si potrebbe dare a tutti, tutelando al contempo, come in parte già avviene oggi, determinate categorie di lavoratori che a una determinata età, per l’attività svolta, “meritano” comunque di andare in pensione e di ricevere un assegno dignitoso. © RIPRODUZIONE RISERVATA 47 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE METODO DI CALCOLO/1 Se il sistema è retributivo o misto assegno formato da tre quote di Fabio Venanzi L a presenza di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 comporta l’applicazione di un sistema di calcolo retributivo, per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011. L’anzianità deve essere interamente posseduta senza poter effettuare alcun arrotondamento. Nel corso del 2020 le persone con tale anzianità contributiva raggiungeranno il diritto a pensione anticipata, a condizione di avere una carriera continuativa e quindi in futuro diminuiranno sempre più i pensionandi soggetti a tale sistema di calcolo. I più anziani La pensione è composta da tre quote. La prima (quota A, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992) è calcolata prendendo a riferimento – per i dipendenti del settore privato – le retribuzioni degli ultimi cinque anni contribuiti, rivalutate con appositi coefficienti. Per i pubblici dipendenti tale quota fotografa la retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio. Per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti mez- 48 zadri), le retribuzioni sono quelle degli ultimi dieci anni. La seconda quota (quota B, per le anzianità maturate dal 1993 al 2011) prende a riferimento le retribuzioni degli ultimi dieci anni contribuiti per i dipendenti (sia privati sia pubblici) e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. Per le anzianità maturate dal 2012 in avanti – per effetto di quanto previsto dalla riforma del 2011 – si applica il sistema contributivo, con il sistema del montante e determinazione della quota di pensione sulla base di appositi coefficienti legati all'età posseduta dal lavoratore al momento dell'accesso alla pensione. I più giovani In presenza di una anzianità inferiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, si applica invece il sistema misto. Anche in questo caso, la pensione è composta da tre quote di pensione, ma con diversi parametri temporali di riferimento. La quota A è sempre calcolata con riferimento alle anzianità maturate al 31 dicembre 1992 con la media delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio contribuito. Per i pubblici dipendenti si considera la retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio. Per gli autonomi, la retribuzione media di quota A è quella degli ultimi dieci anni. Per la determinazione della quota B di pensione, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, l’arco temporale di riferimento si amplia notevolmente. Infatti per i dipendenti del settore privato le retribuzioni sono quelle percepite dal 1988 o comunque prece- CONTRIBUTI E IMPORTI denti per il completamento del cosiddetto “periodo di riferimento” (cioè quell’arco di tempo le cui retribuzione vengono prese a riferimento per calcolare la pensione). Per i dipendenti del pubblico, entrano in gioco le retribuzioni percepite dal 1993 in avanti. Per gli autonomi, la quota B viene calcolata con riferimento ai redditi dichiarati dal 1993 in poi, ampliati di un ulteriore arco temporale massimo di dieci anni (cioè fino al 1983). Per tutti i lavoratori finora citati, la quota contributiva (quota C) è determinata con riferimento alle contribuzioni versate dal 1996 in avanti, rivalutate fino alla decorrenza del trattamento di pensione. Quota C Le retribuzioni subiscono comunque un abbattimento qualora superiori a 47.332 euro annui, nella determinazione delle quote retributive (quota A e quota B). Infatti, a fronte di retribuzioni e di redditi superiori a tale valore, la parte eventualmente eccedente incrementa in misura inferiore la pensione, rispetto ai primi 47.332 euro. Stiamo parlando dei cosiddetti tetti retributivi. Sulla quota C di pensione, nei sistemi (ex) retributivi e misti non si applica alcun tetto e quindi la quota di pensione viene determinata prendendo a riferimento – per intero – tutta la retribuzione percepita e i redditi goduti. Qualora l’importo pensionistico determinato secondo le citate regole dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, l’importo nel 2020 viene integrato a 515,07 euro lordi mensili, da pagarsi per tredici mensilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA METODO DI CALCOLO/2 Con il contributivo importo in base a quanto versato in tutta la vita di Fabio Venanzi L e pensioni dei lavoratori privi di anzianità contributiva accreditata al 31 dicembre 1995 sono soggette al sistema contributivo puro. L’importo viene determinato prendendo a riferimento le contribuzioni versate e accreditate nel corso della vita lavorativa. Pertanto, a differenza del sistema (ex) retributivo, dove l’aumento degli stipendi negli ultimi anni comporta il riconoscimento di una pensione più generosa, la caratteristica di questo sistema è che “fotografa” quanto versato in ciascun periodo. Per i dipendenti, l’importo del montante è dato dal 33% delle retribuzioni godute, ancorché la contribuzione versata possa risultare diversa. È il caso, per esempio, del settore pubblico per gli iscritti alle Casse degli ex istituti di previdenza che versano il 32,65% ma, in sede di determinazione della pensione, si vedono riconoscere il 33 per cento. Per gli autonomi, la percentuale è inferiore (mai oltre il 24%). Rivalutazione I contributi così versati vanno a formare il montante contributivo che viene rivalutato sulla base di un tasso annuo di ca- 49 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE pitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In ogni caso, il coefficiente da utilizzare, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore all’unità, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Si specifica che le contribuzioni relative alle retribuzioni percepite nell’anno di decorrenza della pensione, e quelle dell’anno immediatamente precedente, non subiscono alcuna rivalutazione. Il montante così accumulato viene trasformato in quota C, attraverso coefficienti legati all’età posseduta dal lavoratore al momento dell’accesso alla pensione. Il massimale I contributivi puri versano contributi fino al massimale retributivo annuo che, per il 2020, è pari a 102.953 euro. In pratica, al superamento di detto valore, né il datore di lavoro né i dipendenti versano la contribuzione pensionistica sulla parte eccedente. In sede di determinazione della rendita si terrà conto solo di quanto effettivamente versato. Il massimale contributivo non trova applicazione qualora il lavoratore, prima del 1996, abbia contribuzione in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (se nella gestione che liquida la pensione non esiste contribuzione ante 1996, la Cassa di riferimento liquida una pensione tutta contributiva senza massimale) o abbia 50 comunque contributi versati entro la stessa data in Paesi comunitari o convenzionati, anche qualora la stessa sia inferiore a 18 anni di contributi e il pro-rata italiano dovesse essere calcolato esclusivamente con il sistema contributivo. Qualora i contributivi puri dovessero valorizzare anzianità contributive precedenti il 1996, per effetto di riscatti o valorizzazione di periodi figurativi, non saranno più soggetti al massimale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di riconoscimento (passano al sistema di calcolo misto ma senza massimale). L’assegno Le persone soggette al sistema contributivo puro accedono alla pensione con gli stessi requisiti previsti per la generalità dei lavoratori (67 anni di età e 20 anni di contributi), a condizione che il primo importo di pensione non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale (cioè 689,75 euro lordi mensili nel 2020). Qualora l’importo soglia non sia raggiunto e/o gli anni contribuiti siano inferiori, si avrà diritto alla pensione di vecchiaia con 71 anni di età, in presenza di 5 anni di contribuzione effettiva. Il requisito anagrafico dovrà essere adeguato – dal 2023 - agli incrementi legati alla speranza di vita. A differenza delle pensioni con quote retributive, la pensione contributiva pura non può essere adeguata al trattamento minimo. Pertanto sarà messa in pagamento la pensione risultante dal calcolo matematico che abbiamo illustrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONTRIBUTI E IMPORTI REGOLE ATTUARIALI Il coefficiente tiene in equilibrio contributi e prestazioni di Alessandro Trudda D a un punto di vista attuariale, il calcolo delle prestazioni di tipo contributivo implica l’equilibrio tra il montante dei contributi versati durante la vita lavorativa e il valore attuale della rendita pensionistica attesa. Tale equivalenza è garantita dal corretto calcolo del coefficiente di trasformazione (Cdt), cioè quel parametro che, moltiplicato per il totale dei contributi rivalutati, permette di determinare l’assegno pensionistico maturato in funzione dell’età di pensionamento. Questo tipo di approccio rende il sistema teoricamente autosostenibile in quanto non genera disavanzi di natura previdenziale da porre a carico della collettività. Il Cdt racchiude una componente aleatoria legata alla previsione delle rate di pensione attese ovvero alla speranza di vita all’età di pensionamento: l’aumento dell’aspettativa di vita, e dunque del numero di rate pensionistiche su cui “spalmare” quanto accumulato, determina una riduzione della prestazione tecnicamente attuata a mezzo del ricalcolo in diminuzione dei Cdt (viceversa un’eventuale riduzione della vita media comporterà un incremento dei Cdt). Il bilanciamento Nel sistema contributivo l’equivalenza finanziaria è tecnicamente garantita attraverso la corretta determinazione del Cdt. L’utilizzo di un parametro non idoneo, ad esempio per modifiche del tasso di attualizzazione oltre che per sopraggiunte modifiche nell’aspettativa di vita della popolazione, determina situazioni di disequilibrio riparabili solo reimponendo l’equivalenza attuariale. Utilizzando una similitudine di tipo fisico si pensi a un bilico formato da un asse temporale che, poggiando sul perno età di pensionamento, mantiene in equilibrio i pesi delle contribuzioni (alla sinistra del perno) con quelli delle prestazioni (alla destra del perno). L’aumento della speranza di vita provoca un disequilibrio finanziario proporzionato al maggior numero di rate pensionistiche che mediamente si dovrà corrispondere ovvero, nella similitudine, un numero maggiore di pesi sulla destra. In termini generali è intuitivo come l’equilibrio possa essere ricostituito operando in base a tre modalità: e incrementando il valore dei pesi alla sinistra (innalzamento dei versamenti contributivi); 51 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE L’evoluzione dei coefficienti di trasformazione I coefficienti applicati nel periodo 1995-2009 e nel 2019-2020. Nel periodo 1995-2009 i coefficienti sono stati elaborati fino al 65esimo anno di età. A chi fosse andato in pensione più avanti, sarebbe stato applicato comunque il coefficiente dei 65 anni ETÀ ANNI 1995-2009 ETÀ ANNI 1995-2009 57 4,720% 58 ETÀ ANNI 1995-2009 4,200% 62 5,514% 4,790% 67 6,136% 5,604% 4,860% 4,304% 63 5,706% 4,932% 68 6,136% 5,804% 59 5,006% 4,414% 64 5,911% 5,083% 69 6,136% 6,021% 60 5,163% 4,532% 65 6,136% 5,245% 70 6,136% 6,257% 61 5,330% 4,657% 66 6,136% 5,419% 71 6,136% 6,513% 2019-2020 2019-2020 2019-2020 nota: tasso di sconto 1,5% r trascinando verso destra il fulcro (aumento dell’età di pensionamento); t riducendo il valore dei pesi alla destra (contrazione dei coefficienti di trasformazione e quindi riduzione della rata pensionistica). Poiché la prima soluzione appare ormai poco praticabile rispetto all’attuale pressione contributiva, nel momento in cui si agisce con un meccanismo di revisione automatica dei coefficienti di trasformazione, oltre che eventualmente dell’età di pensionamento, si tende a preservare l’equilibrio finanziario per le singoli posizioni. Il fine ultimo è chiaramente quello di mantenere la sostenibilità finanziaria di lungo periodo laddove la sommatoria delle singole posizioni così bilanciate garantisce finanziariamente l’equilibrio dell’intero sistema. 52 Aggiornamento periodico Analizzando i valori dei Cdt degli anni 1995 e 2019, si può notare come al diminuire dell’età di pensionamento si riduca il loro valore in quanto, a parità di montante contributivo accumulato, i soggetti più giovani beneficeranno mediamente più a lungo della rendita. Notiamo che nella versione iniziale essi erano calcolati fino all’età di 65 anni e mantenuti costanti per i pensionati più anziani (questo chiaramente ha penalizzato il rateo contributivo dei pensionati over 65 che paradossalmente hanno tutti ricevuto una prestazione equivalente). Il gestore del sistema avverte come un vero e proprio rischio un potenziale incremento inatteso della longevità media dei propri iscritti: l’effetto finanziario sarebbe quello di un maggior onere a carico del si- CONTRIBUTI E IMPORTI stema laddove non computato nella valutazione della prestazione individuale. La riforma del 1995 prevedeva che il legislatore revisionasse con frequenza tali parametri mentre di fatto essi son rimasti invariati per quasi 15 anni. Un punto fondamentale è legato al fatto che la revisione dei Cdt avvenga non “a grandi salti” ma con frequenza periodica sostenuta: se così non fosse si potrebbe cadere in situazioni paradossali per cui a parità di montante contributivo, tra due lavoratori coetanei andati in pensione l’anno prima e l’anno dopo la revisione dei Cdt, venga a essere penalizzato chi è rimasto al lavoro (nonostante presenti una minore aspettativa di vita all’età di pensionamento). La riforma Monti-Fornero del 2011 prevede l’adeguamento dei coefficienti con periodicità sostenuta, inizialmente triennale e biennale dal 2019. Dovrà avvenire in maniera automatica e pertanto non più come procedimento politico-amministrativo ma esclusivamente tecnico. La normativa relativa a quota 100 oggi in vigore ha mantenuto tale automatismo, eliminando invece quello correlato alle finestre di uscita. Le prospettive Si ritiene che in futuro proseguirà un persistente decremento dei Cdt legato alle previsioni demografiche della popolazione italiana. La buona notizia è che vivremo mediamente molto di più: entro il L’esempio Importo mensile lordo in euro della pensione (13 mensilità) a fronte di un montante individuale di 280mila euro ANNO DI PENSIONAMENTO Aspettativa di vita (anni) Coefficiente per pensioamento a 67 anni Importo (euro) Coefficiente per pensionamento a 71 anni Importo (euro) 1995-2009 2019-2020 2040 2060 85,92 87,75 77,88 83,25 6,136% 5,604% 5,202% 4,994% 1.322 1.207 1.120 1.076 6,136% 6,513% 6,062% 5,821% 1.322 1.403 1.306 1.254 2065 l’aspettativa media di vita dovrebbe crescere fino a 86,1 anni per gli uomini e fino a 90,2 anni per le donne (80,8 e 85,2 anni nel 2018). Questo comporterà una progressiva riduzione dell’assegno pensionistico conseguente al previsto ricalcolo biennale. La tabella in pagina riporta le simulazione del calcolo, in contributivo, della pensione mensile lorda attesa (computata su 13 mensilità) a parità di carriera contributiva (montante individuale di 280.000 euro): si può notare come, al netto dei predetti paradossi dei primi Cdt per età adulte, la pensione risulti maggiore al crescere dell’età di quiescenza mente tenderà a contrarsi in futuro in funzione dell’effettivo incremento dell’aspettativa di vita che si realizzerà in Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA 53 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE AUMENTARE L’ANZIANITÀ La pensione si avvicina con il riscatto degli studi di Antonello Orlando D al 2019 per gli assicurati presso le gestioni Inps, ci sono tre strade, a pagamento, per ottenere il riscatto di lauree triennali, specialistiche e dottorato di ricerca, ma non i master. Alcune regole sono comuni a tutte e tre le forme: si possono riscattare (per chi ha conseguito il titolo) solo gli anni di studio in corso, escludendo da un lato quelli fuori corso, dall’altro i periodi eventualmente coperti da contribuzione obbligatoria (come per gli studenti lavoratori). Il riscatto, inoltre, può essere effettuato nella gestione in cui si abbia almeno un contributo versato (tranne nel solo caso degli inoccupati) e se la gestione era già stata istituita nel periodo di studio: per questo motivo in gestione separata Inps è possibile valorizzare solo periodi di studio collocati dal 1° aprile 1996 in poi. A livello di costi va ricordato come tutte e tre le forme di riscatto possano essere rateizzate, fino a un massimo di dieci anni, e senza l’applicazione di alcun interesse. Il riscatto può essere parziale (anche 54 di una sola settimana) e richiesto in più momenti, sempre per la parte residua non ancora saldata. Riscatto ordinario Il riscatto ordinario prevede un costo variabile: se gli anni di studi si collocano in un periodo soggetto al metodo retributivo, il costo - simulabile, per alcune gestioni, anche sul portale web Inps - è determinato con il sistema della riserva matematica, che quantifica il beneficio sulla pensione tenendo conto dell’età e delle caratteristiche contributive dell’assicurato. Per studi successivi al 1995, il costo si ottiene con il più semplice metodo “a percentuale”: si applica l’aliquota Ivs all’imponibile degli ultimi 12 mesi coperti da contribuzione da lavoro. L’importo viene poi riparametrato a seconda del numero di settimane riscattate. Riscatto per inoccupati La seconda via del riscatto è riservata agli inoccupati, soggetti privi di qualsiasi esperienza lavorativa pregressa, sia in Italia sia all’estero. L’onere à forfait equivale al 33% dell’imponibile figurativo del reddito minimo della gestione commercianti Inps; sostenendo il costo per ciascun anno di laurea riscattato, l’assicurato incrementa sia l’anzianità contributiva sia il montante, evidentemente in proporzione a quanto versato. Se il titolare della posizione assicurativa sia a carico di un altro soggetto, quest’ultimo si potrà avvalere di una detrazione al 19% della spesa del riscatto, al posto della deduzione applicabile in via ordinaria. CONTRIBUTI E IMPORTI Riscatto agevolato Infine, il riscatto agevolato, introdotto dal decreto legge 4/2019, consente, senza alcun limite anagrafico, di pagare un costo identico a quello per inoccupati. In questo caso, però, il richiedente può avere già lavorato, ma deve avere studiato in un periodo di competenza del metodo contributivo (ordinariamente dopo il 1995). Va tuttavia ricordato come questo riscatto, per quanto più conveniente, non sempre consente un reale anticipo pensionistico alle nuove generazioni, considerando che dal 2027 la pensione anticipata ordinaria ricomincerà a essere adeguata a speranza di vita e che coloro che non hanno contributi ante 1996 possono accedere alla pensione anticipata contributiva con soli 20 anni di contributi e tre anni di “sconto” rispetto a quella di vecchiaia (quindi oggi a 64 anni di età a fronte di un assegno di valore non inferiore a 1.285 euro mensili). © RIPRODUZIONE RISERVATA Opzioni a confronto Requisiti e caratteristiche del riscatto laurea ordinario, quello agevolato per inoccupati e quello agevolato per i periodi dal 1996 in poi. In tutti i casi il costo è rateizzabile fino a 10 anni senza interessi e deducibile dal reddito fiscalmente imponibili. Nel caso di inoccupati è detraibile al 19% se il beneficiario è fiscalmente a carico di un soggetto terzo. ORDINARIO AGEVOLATO PER INOCCUPATI AGEVOLATO METODO CONTRIBUTIVO Anni riscattabili Qualunque anno nei limiti della Qualunque anno nei limiti Solo periodi afferenti al durata legale del corso della durata legale del metodo di calcolo contributivo corso (dal 1996 in poi) nei limiti della durata legale del corso Requisiti soggettivi Nessuno Metodo di calcolo dell’onere Riserva matematica per anni di Onere fisso pari al 33% studio in periodi retributivi; del minimale della metodo a percentuale per gli gestione dei lavoratori anni in periodo contributivo autonomi Inoccupato al momento della richiesta Avere studiato (anche in parte) dal 1996 in poi Onere fisso pari al 33% del minimale della gestione dei lavoratori autonomi Incidenza sulla pensione Sia ai fini del diritto (settimane utili per accedere a pensione) sia ai fini dell’ammontare dell’assegno Sia ai fini del diritto che dell’importo, proporzionalmente a quanto versato Dove può essere effettuato In tutte le gestioni Inps. Nelle Casse professionali si applica il metodo previsto dal singolo regolamento In tutte le gestioni Inps, In tutte le gestioni Inps, escluse le Casse escluse le Casse professionali professionali per iscritti ad per iscritti ad albo albo Periodo minimo riscattabile 1 settimana 1 settimana Periodo massimo riscattabile Durata legale del corso, esclusi Durata legale del corso, Durata legale del corso nel periodi già coperti da esclusi periodi già coperti metodo contributivo, esclusi contribuzione da contribuzione periodi già coperti da contribuzione Sia ai fini del diritto che dell’importo, proporzionalmente a quanto versato 1 settimana 55 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE PRIMA E DOPO IL 1996 Due vie onerose per sanare la mancata contribuzione di Antonello Orlando P er chi vuole riempire un periodo passato, a oggi scoperto da contributi, vi sono almeno due strade, entrambe onerose di cui una sperimentale e l’altra stabile. Dall’anno scorso, e al momento fino al 2021, una via è costituita dalla “pace contributiva”. Si tratta di un riscatto per periodi scoperti da contribuzione che può essere attivato solo da chi è privo di contribuzione prima del 1996. Questa condizione è il vero discriminante che definisce la platea: l’assenza di contribuzione deve essere considerata non solo guardando alle gestioni Inps, ma anche alle Casse privatizzate per iscritti ad Albo, nonché la contribuzione internazionale in Stati dell’Unione europea, dello spazio economico europeo o in Paesi extra Ue convenzionati con l’Italia. Nel caso in cui l’assicurato ottenga della contribuzione ante 1996, la norma prevede la restituzione dell’onere versato per la pace contributiva e la cancellazione della corrispondente anzianità. Per potere richiedere il riscatto, il soggetto non deve essere titolare di una qualsiasi pensione diretta e deve essere o essere stato iscritto in almeno una gestione Inps. 56 Pace contributiva La pace contributiva consente di riscattare, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, un periodo scoperto da contributi che si collochi dopo il 1995 in un arco di tempo compreso fra l’anno del primo e l’anno dell’ultimo contributo accreditato comunque non oltre il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della norma); il primo e l’ultimo contributo possono anche essere stati versati in gestioni Inps diverse, lasciando all’assicurato la scelta di collocare il riscatto in una o nell’altra. Può essere valorizzato un massimo di 5 anni, anche non consecutivi e collocati in periodi privi di contribuzione obbligatoria versata o ancora da regolarizzare, escludendo così archi di tempo oggetto di cartella di riscossione o di costituzione di rendita vitalizia. L’onere viene determinato esattamente come per i periodi di studio nel riscatto laurea post ’95, cioè applicando all’imponibile dei 12 mesi più recenti l’aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) della gestione scelta (33% per i dipendenti). Per questo tipo di riscatto non vi è la formula “light” prevista per il riscatto di laurea introdotto stabilmente nel 2019. Costi Più controversa è la possibilità che un datore di lavoro del settore privato possa sostenere questo onere attraverso la destinazione dei premi di produzione. Le due circolari Inps finora apparse sul tema non hanno chiarito a quali premi si riferisca il legislatore, se ai premi di risultato (legge 208/2015) che necessitano di specifici requisiti (incremento di parametri economici, accordi sindacali di II livelli depositati) oppure se CONTRIBUTI E IMPORTI premi di produzione in senso stretto, a oggi completamente deregolati rispetto a quelli di risultato. Le istruzioni provvisorie del 2020 della Certificazione unica sembrano suffragare la tesi che il datore di lavoro possadestinaresoloipremidirisultatonormati dalla legge 208 del 2015. Qualora il datore di lavoro sostenga la pace contributiva con questi premi, i contributi a carico del datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono deducibili dal reddito del datore di lavoro. La rateizzazione dell’onere della pace contributiva è di 10 anni (con singola rata non inferiore a 30 euro); il vantaggio fiscale, che è invece costituito da una detrazione d’imposta al 50%, va goduto in 5 anni d’imposta. Rendita vitalizia Non va dimenticato, però, che per recuperare i buchi causati da omissioni contributive di periodi ormai prescritti, sia prima sia dopo il 1995, c’è a disposizione la costituzione di rendita vitalizia (regolata dall’articolo 13 della legge 1338/1962). Quando un datore di lavoro omette di versare i contributi, in base alla riforma Dini questi si prescrivono ordinariamente per i dipendenti del settore privato in 5 anni; una volta decorso tale termine Inps non può più richiederli fatta salva la via residuale della costituzione di rendita vitalizia. Di fatto si tratta di un riscatto, operabile da qualsiasi lavoratore (anche iscritto alla gestione commercianti o separata, purché non responsabile del versamento contributivo) o anche da parte del datore di lavoro (attuale o passato). Il dipendente o il datore di lavoro possono richiedere a Inps questa soluzione se in possesso di docu- menti di data certa riguardanti il rapporto di lavoro. La circolare 78/2019 ha infatti chiarito come le prove testimoniali siano utili solo in modo residuale. Per i periodi di competenza del metodo retributivo (ante 1996 e, per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, fino alla fine del 2011)il costo viene determinato utilizzando il complesso calcolo della riserva matematica, mentre per i periodi di competenza del metodo contributivo (rispettivamente dal 1996 o dal 2012) si utilizza il metodo a percentuale, valorizzando l’imponibile delle ultime 52 settimane di lavoro. Una volta versato l’onere, i contributi sono validi a tutti i fini, ponendo rimedio all’originaria omissione. © RIPRODUZIONE RISERVATA La bussola della pace contributiva Gestioni in cui si può utilizzare Gestioni Inps in cui si ha almeno un contributo Periodo di sperimentazione Richieste da presentare entro il 31 dicembre 2021 Periodi riscattabili Dal 1996. Massimo 5 anni anche non consecutivi Costo Aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto (33-34% per i dipendenti) appricata all’imponibile degli ultimi 12 mesi anteriori alla richiesta Rateizzazione onere Massimo 10 anni Regime fiscale Detrazione al 50% su massimo 5 anni 57 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE CARATTERISTICHE E ONERI Tre soluzioni per utilizzare i contributi di più gestioni di Antonello Orlando L e modalità per far dialogare fra loro i contributi sparsi presso le varie gestioni Inps e le Casse professionali per iscritti ad albo sono principalmente tre, apparse in ordine graduale nel nostro ordinamento. La prima è la ricongiunzione dei periodi assicurativi, vale a dire la facoltà di riunire in una gestione “accentrante” tutti i contributi maturati presso altre gestioni o casse. In particolare, la legge 29/1979 consente il transito all’interno delle gestioni Inps in due direzioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge, i contributi possono essere trasferiti dalle varie gestioni degli autonomi, dei dipendenti pubblici o di fondi speciali (commercianti, ex-Inpdap, elettrici o Inpgi) verso il fondo dei lavoratori dipendenti (Fpld). L’altra direzione è prevista dall’articolo 2 della legge e consente di spostare i contributi del fondo dei dipendenti verso un’unica altra gestione scelta dal lavoratore. Nel caso dei liberi professionisti iscritti ad albo, è la legge 45/1990 a 58 consentire la ricongiunzione verso una gestione assicurativa obbligatoria o verso la Cassa ordinistica, a seconda di quale sia l’ultima in uso. Ricongiunzione La domanda di ricongiunzione può essere presentata di norma solo una volta, a meno che, dopo la prima domanda, l’assicurato non abbia fatto passare un periodo di almeno 10 anni, di cui non meno di 5 anni di contributi accantonati per lavoro effettivo. In assenza di tali requisiti, la ricongiunzione potrà essere esercitata ancora solo al momento del pensionamento e presso la medesima gestione o Cassa dove è stata precedentemente esercitata. La ricongiunzione è l’unico dei tre metodi che comporta una effettiva traslazione dei contributi che vengono accentrati in una sola gestione, cambiando natura e acquisendo le regole del fondo ospitante. L’unico prerequisito contributivo è applicato ad artigiani e commercianti, che devono possedere almeno 5 anni di contributi prima della domanda di ricongiunzione nel Fpld o in altre due o più gestioni obbligatorie per dipendenti. Il costo di questa operazione dipende dalla collocazione cronologica dei contributi. Per quelli ante 1996 (metodo retributivo) si applica la “riserva matematica” che, determinato il beneficio pensionistico provocato dalla ricongiunzione, lo moltiplica per la corrispondente tariffa attuariale determinata da sesso, età e condizione. Per la contribuzione post 1995 (meto- CONTRIBUTI E IMPORTI do contributivo) l’onere di riscatto è il prodotto fra reddito imponibile dell’ultimo anno e aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) vigente. La ricongiunzione fra Fpld e altre gestioni (legge 29/1979) costa però notevolmente di meno perché l’onere sopra descritto è ridotto non solo del valore della contribuzione rivalutata accentrata, ma prima abbattuto del 50 per cento. Questo sconto non è applicato alla ricongiunzione della legge 45/1990 (liberi professionisti) che storna dall’onere il solo valore della contribuzione riunita. La ricongiunzione non opera, in nessuno dei due sensi, per i contributi della gestione separata Inps, interessati invece dalla facoltà di computo gratuito prevista dall’articolo 3 del decreto ministeriale 282/1996 e sintetizzata dalla circolare Inps 184/2015. Questa opzione consente di ottenere una pensione erogata dalla gestione separata, determinata secondo il metodo contributivo, utilizzando però anche i contributi versati altrove in Inps. Va segnalato che, per la ricongiunzione dei liberi professionisti, la sentenza della corte di Cassazione 26039/2019 ha consentito a un dottore commercialista di ricongiungere nella propria Cassa anche i contributi della gestione separata: toccherà ora a Inps e alle Casse recepire questo nuovo input giurisprudenziale. Cumulo Il cumulo contributivo, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 è la via maestra di dialogo dei contributi sparsi, in quanto si rivela un metodo gratuito e universale per mettere insieme i contributi Inps di qualsiasi gestione (inclusa la separata) e le Casse professionali per iscritti ad albo. Le prestazioni conseguibili in cumulo sono quattro: vecchiaia, anticipata ordinaria, pensione di inabilità e quella ai superstiti. In tutti e 4 i casi, il metodo di calcolo dell’assegno è stabilito “pro quota” cioè determinato per ogni singola parte della pensione dalla propria gestione o Cassa di competenza. Il cumulo non può essere attivato da chi è già titolare di una pensione diretta con una delle gestioni interessate e opera valorizzando tutte le quote pensionistiche possedute dal lavoratore. Per la pensione di vecchiaia in cumulo, la pensione viene raggiunta in base ai requisiti Inps (67 anni e 20 di contributi fino al 2022) nel caso di iscritti a due o più gestioni dell’istituto; nel caso di quote di competenza delle casse ordinistiche, la circolare 140/2017 Inps ha chiarito che vi è una “gestione progressiva”: vale a dire che le quote di pensione vengono liquidate a seconda dell’età di vecchiaia stabilita dal singolo ordinamento (ad esempio, per la cassa del notariato la vecchiaia è a 75 anni per chi ha meno di 30 anni di professione notarile alle spalle, dunque decorre prima la quota Inps, oggi a 67 anni, e poi la quota riferita alla cassa). Nel caso della pensione anticipata in cumulo, il requisito contributivo è 59 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE Opzioni a confronto Caratteristiche e requisiti di ricongiunzione, cumulo e totalizzazione RICONGIUNZIONE In ambito Inps verso fondo dipendenti In ambito Inps verso altri fondi Inps - Casse di previdenza dei professionisti Gestioni interessate Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; lavoratori autonomi (gestioni speciali) Ago; forme sostitutive, esclusive (ed esonerative); lavoratori autonomi; casse libero professionali (anche solo tra quest'ultime) Gestioni escluse Gestione separata Inps*; Casse libero professionali** Gestione separata Inps Vincoli contribuzione Almeno 5 anni da dipendente se si utilizzano contributi da gestioni autonome, oppure 5 anni in due o più gestioni diverse dall'Ago Almeno 8 anni di contributi da lavoro effettivo se la gestione scelta non è quella in cui si è iscritti al momento della domanda Età di vecchiaia con requisito minimo previsto nell'ordinamento accentrante, oppure somma dei periodi contributivi complessivi non inferiore a 35 anni Requisito personale Possibile anche se si ha già diritto a pensione Cumulo dei contributi nella gestione in cui si è iscritti. Se già pensionabile, possibile anche in altra gestione se ci sono almeno 10 anni di contributi Costo per il lavoratore Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati Sì e abbattuto del valore dei contributi accentrati Sistema di calcolo Quello della gestione in cui si accentra Quello della gestione in cui si accentra Pagamento Unico, a carico della gestione accentrante Unico, a carico della gestione accentrante Pensione conseguibile Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta, supplementare, invalidità Anticipata, vecchiaia, inabilità, indiretta Anticipata, vecchiaia, inabilità, invalidità****, indiretta, supplementare**** Finestre mobili Per l'anticipata Per l'anticipata Può essere previsto un differimento a seconda delle casse Fonte normativa Legge 29/1979 60 Sì, al 50% e abbattuto del valore dei contributi accentrati Legge 45/1990 CONTRIBUTI E IMPORTI CUMULO TOTALIZZAZIONE Ago, forme sostitutive, esclusive; gestione separata, Casse dei professionisti; per la pensione anticipata in Quota 100 solo fra Gestioni Inps Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; autonomi, gestione separata Inps, casse libero professionisti, fondo clero Casse libero professionali (Per Quota 100) Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 41 anni e 10 mesi per le donne, 42a10m per gli uomini (+ aspettativa di vita dal 2027) per la pensione anticipata. 67 anni di età e 20 di contributi in Inps per la vecchiaia, con requisito contributivo e anagrafico delle Casse per la relativa quota nella vecchiaia in cumulo Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del diritto. 40 anni di contributi per la pensione di anzianità o 20 di contributi e 65 di età per la vecchiaia (in entrambi i casi + aspettativa di vita) Non si deve essere già titolari di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni oggetto del cumulo Possibile se si ha un diritto in una o più gestioni; precluso se si è già titolare di pensione diretta a carico di una delle gestioni teoricamente interessate dalla totalizzazione (quelle della prima casella) No No Misto o contributivo in base all'anzianità determinata dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti complessivamente considerati per le Gestioni Inps. Le casse mantengono il proprio (alcune prevedono la conversione della propria quota al contributivo in assenza del requisito autonomo presso la cassa) Di norma contributivo, ma se si ha un diritto in una gestione in questa si applicano le relative regole di calcolo Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti vengono tutti valorizzati ai fini della misura con le regole di calcolo dei singoli ordinamenti: materialmente erogato da Inps Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti sono tutti valorizzati ai fini della misura. Pagamento materiale erogato da Inps Vecchiaia (formazione progressiva nel caso di contribuzione delle casse libero-professionali secondo i relativi requisiti), anticipata ordinaria, Quota 100 (solo fra Gestioni inps), inabilità, indiretta Anzianità, vecchiaia, inabilità, indiretta No per la vecchiaia, si (3 mesi) per l'anticipata e quota 100 Sì, 18 mesi vecchiaia, 21 mesi anzianità Legge 228/2012 e 232/2016 Dlgs 42/2006 61 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE invece unico e identificato in quello Inps: dunque 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, congelato fino al 2026, e con una finestra di tre mesi tra maturazione del diritto e decorrenza. Alcune Casse (come quella dei dottori commercialisti) hanno tuttavia previsto che, se il professionista raggiunge il cumulo senza avere maturato il requisito interno della Cassa, la quota corrispondente viene convertita al metodo contributivo. Dunque, nella valutazione di convenienza si deve tenere conto da un lato della gratuità di questo metodo, dall’altro dell’impatto sulla pensione. Il cumulo può essere richiesto anche per la pensione per lavoratori precoci e, con esclusione dei contributi delle Casse, per l’Ape sociale e per quota 100. Totalizzazione La totalizzazione è regolata dal Dlgs 42/2006 ed è accessibile per tutti gli iscritti che abbiano contributi sparsi nelle gestioni Inps (inclusa quella separata), Inpgi e le Casse ordinistiche. Si tratta di un accesso gratuito a pensione e prevede, come per il cumulo, quattro tipi di trattamento: vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti. La riforma del 2011 ha abrogato il requisito minimo contributivo che occorreva per totalizzare, dunque oggi la totalizzazione è invocabile anche se si ha un solo contributo fuori dalla propria gestione principale. Rispetto al cumulo, però, richiede dei propri requisiti: nel caso della 62 vecchiaia, l’età è per entrambi i sessi fissata a 65 anni, cui si somma l’adeguamento a speranza di vita (1 anno fino al 2022) nonché una finestra di differimento mobile di 18 mesi. Il soggetto deve inoltre complessivamente possedere almeno 20 anni di contributi. La pensione di anzianità contributiva, invece, richiede 40 anni di contributi (oltre a eventuali requisiti previsti, come per la vecchiaia, dalle Casse ordinistiche se presenti nella posizione assicurativa del lavoratore). Questa anzianità contributiva è adeguata a speranza di vita (dunque oggi ammonta a 41 anni) e prima della decorrenza della pensione deve trascorrere una finestra di ben 21 mesi. La vera criticità di questo metodo gratuito di dialogo dei contributi è la conversione al metodo contributivo di tutte le quote che compongono la pensione, elemento che spesso comporta una forte penalizzazione sull’assegno. Va tuttavia ricordato che la norma prevede una deroga nel caso in cui il soggetto abbia maturato un diritto autonomo a prestazione. Per esempio, se un assicurato accede alla pensione di vecchiaia in totalizzazione con 67 anni di età, 20 anni di contributi nel Fpld, 10 anni in ex Inpdap, può (su richiesta, a seconda della convenienza) mantenere il metodo retributivo (se presente) nella quota Fpld di pensione, in quanto risultano già presenti i requisiti per accedere a pensione anche senza la contribuzione delle altre gestioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONTRIBUTI E IMPORTI GESTIONE SEPARATA Il minimale può penalizzare l’anzianità contributiva di Antonello Orlando e Matteo Prioschi A lla gestione separata Inps si devono iscrivere obbligatoriamente i lavoratori parasubordinati, le figure assimilate, i liberi professionisti senza albo e senza una Cassa di previdenza privata di riferimento. Tuttavia, sono chiamati a versarvi i contributi anche altre tipologie di lavoratori che magari sono iscritti già a una gestione previdenziale in relazione all’attività principale svolta, ma tenuti ad aprire una posizione anche per l’attività secondaria. Quest’ultima situazione riguarda, per esempio, alcune categorie di professionisti come ingegneri, commercialisti e avvocati, se l’attività “collaterale” non è previdenzialmente coperta da un’altra gestione, in base al principio per cui a ogni attività svolta deve corrispondere una copertura previdenziale secondo la competenza della singola attività, chiarita dalla circolare Inps 72/2015. In particolare l’iscrizione è prevista per: 7 collaboratori coordinati e continuativi; 7 amministratori, sindaci e revisori di società qualora l’attività non sia di pertinenza di una Cassa ordinistica cui il soggetto risulti iscritto; 7 venditori a domicilio con reddito annuale oltre 5mila euro; 7 beneficiari di assegni di ricerca; 7 beneficiari di borse di studio per corsi di dottorato di ricerca, per la mobilità internazionale degli studenti; 7 percettori di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche, di recupero; 7 lavoratori autonomi occasionali con relativo reddito annuale oltre 5mila euro; 7 chi svolge prestazioni di lavoro occasionale (libretto famiglia e contratto Presto) 7 medici con contratto di formazione specialistica; Quindi la gestione separata Inps per il singolo lavoratore può essere l’ente principale o quello secondario. Altra particolarità riguarda l’aliquota contributiva, calcolata in percentuale sul reddito. Si passa dal 24 al 34,23% (si veda tabella) in relazione al fatto che si sia già in possesso o meno di altra contribuzione, si sia già titolari di pensione, e si sia liberi professionisti o collaboratori. In quest’ultimo caso l’onere è suddiviso per un terzo a carico del lavoratore e altri due terzi per il committente, anche se è quest’ultimo a versare materialmente le somme anche per conto del collaboratore. Importi soglia e minimale L’importo della pensione, in tutti i casi, viene calcolato utilizzando il meto- 63 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE do contributivo, quindi, raggiunti i requisiti richiesti, l’importo accumulato, determinato dai contributi versati e rivalutati nel corso del tempo, viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione. Si può ottenere la pensione di vecchiaia attualmente a 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi (se l’importo dell’assegno è almeno 1,5 volte quello dell’assegno sociale, cioè 689,75 euro quest’anno), oppure la vecchiaia anticipata a 64 anni di età e 20 di contributi effettivi (se l’assegno è 2,8 volte quello sociale, quindi 1.287,52 euro). Se non si raggiungono questi limiti di reddito, ma anche di contribuzione, il trattamento di vecchiaia viene erogato a 71 anni di età con almeno 5 anni di contributi indipendentemente dal valore dell’assegno. Questa è un’ipotesi non remota per gli iscritti alla gestione separata sia dal punto di vista dell’importo della pensione, perché questi lavoratori spesso hanno redditi contenuti e attività discontinue, sia perché, altra particola- Quanto si versa alla gestione separata Le aliquote sul reddito per le varie tipologie di iscritti CATEGORIA ALIQUOTA % Collaboratori, figure assimilate, liberi professionisti pensionati o che versano contributi in altra gestione obbligatoria 24,00 Liberi pofressionisti non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie 25,72 Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, senza contribuzione aggiuntiva Dis-coll 33,72 Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, con contribuzione aggiuntiva Dis-coll 34,23 64 rità della gestione separata, al fine di ottenere l’accredito di un anno di contributi occorre versare almeno un ammontare minimo annuo calcolato in percentuale sul minimale reddituale di riferimento, che quest’anno è di 15.937,55 (valore non ancora ufficializzato da Inps). Se si conferisce una somma inferiore, viene accreditato un periodo corrispondente minore. Può quindi accadere che, a fronte di un anno di lavoro, si maturino magari 8-9 mesi a livello previdenziale. Dai contributi all’assegno Se la gestione separata è la forma pensionistica principale, la pensione potrà essere raggiunta coi requisiti già riassunti. Nel caso in cui fosse quella secondaria, il lavoratore può iniziare a incassare l’assegno erogato dall’altra gestione quando raggiunge i relativi requisiti, e poi aggiungere la pensione supplementare della gestione separata all’età della pensione di vecchiaia, senza alcun requisito contributivo minimo. Se, invece, i periodi in gestione separata si alternano con quelli in un’altra gestione e si riesce ad arrivare nel complesso alla pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria, la percezione della quota pensionistica a carico della gestione separata potrà essere anticipata grazie al cumulo contributivo (attivabile per la pensione di vecchiaia o anticipata) o, ancora, attivando il computo in gestione separata al “prezzo” di convertire tutto il montante con il metodo contributivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONTRIBUTI E IMPORTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI Assegno frutto di minimali, massimali e aliquote ridotte di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi G li imprenditori artigiani e gli imprenditori del commercio, del terziario e del turismo devono iscriversi alle relative gestioni Inps, caratterizzate da regole contributive differenti rispetto a quelle del fondo dei lavoratori dipendenti. È imprenditore artigiano chi svolge in prima persona in modo abituale e prevalente l’attività di impresa, di cui ha responsabilità, come titolare o socio. L’attività può essere di tipo produttivo o di prestazione di servizi. L’impresa non deve inoltre superare i limiti dimensionali indicati nella legge 443/1985, che varia- no in relazione ai settori e all’attività svolta. In via generale sono pari a 18 dipendenti se si svolge attività produttiva non in serie, 9 dipendenti se è produzione in serie non del tutto automatizzata, 32 nell’abbigliamento, 10 in edilizia e 8 nei trasporti. Sono tenuti a iscriversi alla gestione commercianti gli imprenditori del settore commercio, terziario e turismo organizzati in impresa individuale o familiare, società di persone, società di capitali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Non è richiesta nemmeno la responsabilità dell’impresa, ma l’attività deve essere svolta in modo abituale e prevalente. Aliquote e importi Le aliquote contributive sono leggermente diverse per le due gestioni e sono differenziate tra titolari e coadiutori over 21 da una parte e coadiutori più giovani dall’altra, come indicato nella tabella. Per questi ultimi le aliquote aumenteranno di 0,45 punti percentuali ogni anno fino ad arrivare al 24 per cento. Inoltre, nel calcolo degli importi da versare occorre tener presenti Contribuenti e percentuali REDDITO ARTIGIANI COMMERCIANTI Tutti i titolari e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni Fino a 47.332,00 euro 24,00% 24,09% Oltre 47.332,00 euro e fino al massimale 25,00% 25,09% Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni Fino a 47.332,00 euro 21,90% 21,99% Oltre 47.332,00 euro e fino al massimale 22,90% 22,99% 65 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE tre valori. Il primo è il minimale retributivo da cui deriva quello contributivo. Gli iscritti devono versare obbligatoriamente ogni anno un importo pari all’aliquota di riferimento applicata al minimale retributivo che nel 2020 dovrebbe essere di 15.938 euro (in attesa di ufficializzazione da parte di Inps). Oltre la prima soglia di retribuzione pensionabile (valore riferito non solo a questa gestione - pari a 47.332,00 euro quest’anno) tutte le aliquote vengono maggiorate di un punto percentuale. E tale prelievo si applica fino al massimale retributivo, che è differenziato tra chi ha anzianità contributiva ante 1996 e chi successivamente a tale anno. Il regime fiscale agevolato (legge 190/2014) prevede una riduzione della contribuzione dovuta ai fini previdenziali del 35 per cento. Qualora per effetto di detto regime, l’importo della contribuzione dovesse risultare inferiore al minimale, si avrà una contrazione del periodo contributivo utile ai fini del diritto per l’accesso alla pensione. Al fine di avere un anno valido nella sua interezza, occorrerà dichiarare un reddito ai fini fiscali non inferiore a 24.520 euro. Cumulo dei contributi I periodi accreditati nella gestione speciale degli artigiani e nella gestione speciale dei commercianti possono essere cumulati tra di essi oppure anche con i contributi versati nell’assicurazione generale 66 CONTRIBUTI E IMPORTI obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L’importo di pensione viene calcolato in pro quota, fermo restando che – al fine di stabilire il sistema di calcolo pensionistico applicabile – si tiene conto dell’anzianità contributiva complessivamente accreditata nelle diverse gestioni interessate. Rimane ferma la possibilità per il lavoratore di avvalersi delle norme relative alla ricongiunzione onerosa dei periodi trasferendo i periodi accreditati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi nel fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps. Supplemento Anche tali gestioni speciali riconoscono il supplemento di pensione, cioè l’incremento di importo legato al versamento di ulteriore contribuzione successivamente alla decorrenza della pensione stessa. Di norma viene liquidato, a domanda, dopo cinque anni dalla decorrenza dell’assegno previdenziale. Può essere liquidato dopo due anni, a condizione di aver raggiunto l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento. La contribuzione da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nelle rispettive gestioni, è ridotta del 50% per chi ha più di 65 anni, già pensionato presso le gestioni dell’Inps. In questo caso, il relativo supplemento sarà ridotto della metà. © RIPRODUZIONE RISERVATA 5 PREVIDENZA INTEGRATIVA PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE SECONDO PILASTRO Ai fondi pensione contributi elevati ma pochi iscritti di Claudio Pinna I n Italia, sulla base dei dati Covip, sono presenti all’incirca 400 fondi pensione, la maggior parte dei quali, circa 250, preesistenti, istituiti cioè prima dell’entrata in vigore della prima legge organica sulla previdenza privata emanata in Italia nel 1993 (il decreto legislativo 124). Le posizioni attive risultano essere circa nove milioni, per un patrimonio complessivo pari a 180 miliardi di euro. A distanza di più di 25 anni, il quadro attuale può essere considerato soddisfacente per il nostro Pae- 68 se, oppure no? Difficile rispondere. Con ogni probabilità, no. Un patrimonio complessivo pari a circa il 10% del Pil non ci consente, infatti, di affermare che i fondi pensione siano entrati effettivamente a far parte del nostro sistema produttivo. Ma, a parziale scusante, il contesto nell’ambito del quale la previdenza complementare si è mossa in Italia, in particolare se confrontato con quello a livello internazionale, manifesta tutte le difficoltà che il settore ha dovuto affrontare. A tal fine facciamo qualche confron- PREVIDENZA INTEGRATIVA Lo scenario internazionale PRIMO PILASTRO SECONDO PILASTRO Contributi pensionistici obbligatori in alcuni Paesi Ocse in % della retribuzione media 0 5 10 15 20 25 30 Partecipazione complessiva nei fondi pensione in % della popolazione in età lavorativa di alcuni Paesi Ocse. Anno 2017 o ultimo disponibile 35 0 20 40 60 80 100 Italia 33,0 Svezia 100,0 Francia 27,5 Olanda 88,0 Olanda 25,6 N. Zelanda 68,0 Austria 22,8 Giappone 45,4 Portogallo 22,6 Stati Uniti 40,8 Svezia 21,7 Germania 39,9 Grecia 20,0 Francia 24,5 Germania 18,6 Italia 19,6 Giappone 18,3 Austria 13,9 Stati Uniti 12,4 Spagna 3,3 N. Zelanda 0 Portogallo 2,5 Nota: In Austria, Germania,Italia e Stati Uniti i contributi finanziano anche prestazioni di disabilità o invalidità - Fonte: Ocse, Pensions at a Glance 2019 to, iniziando dall’entità della contribuzione richiesta dalla previdenza pubblica obbligatoria. In Italia sulla base dei dati Ocse (si veda il grafico) abbiamo l’aliquota contributiva più elevata di tutti i Paesi aderenti. Il 33% della retribuzione annua lorda percepita, rispetto a una media molto più contenuta che si aggira intorno al 18 per cento. Ciononostante, il contributo medio destinato dagli iscritti ai fondi pensione, sempre sulla base dei dati Ocse (si veda il grafico a pagina 71), risulta essere tra i più elevati: circa l’8%, rispetto a quello versato Fonte: Ocse, Pensions at a Glance 2019 dai lavoratori di un numero consistente di Paesi, in cui il contributo medio è anche inferiore al 4% (pur in presenza di prestazioni dalla previdenza pubblica sensibilmente più contenute rispetto a quelle garantite dalla nostra). Il problema è che l’8% medio è versato solo dagli iscritti ai fondi pensione. La maggior parte dei lavoratori però non si iscrive, perché la partecipazione è volontaria. Sempre facendo riferimento ai dati Ocse, infatti, in Italia solo il 20% della forza lavoro partecipa a un fondo pensione. Rispetto a percentuali ben 69 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE superiori, che sfiorano ed eccedono il 90% nei Paesi Nordici, Olanda e Lettonia. In sintesi, se volessimo avvicinarci al contesto internazionale, dovremmo ripensare alle modalità di finanziamento della nostra previdenza pubblica e portare i lavoratori a iscriversi in maniera più convinta ai fondi pensione. Tipologie Ma come funzionano i fondi pensione ora in Italia? Come sono finanziati? Che prestazioni garantiscono? I fondi possono assumere esclusivamente la forma del tipo a contribuzione definita a capitalizzazione individuale. Sono tali quelli nei quali viene stabilita la contribuzione da destinare al finanziamento del programma, mentre la prestazione finale non è garantita affatto, in quanto direttamente commisurata ai contributi versati e ai rendimenti ottenuti dall’investimento del patrimonio accantonato. Nella sostanza, quindi, quando un lavoratore si iscrive a un fondo, il programma attiva la sua posizione pensionistica personale. Su tale posizione vengono accreditati tutti i contributi versati a suo favore e tutti i rendimenti (al netto delle spese) che l’investimento sul mercato finanziario dei contributi stessi ha generato. Al pensionamento il fondo eroga una prestazione (sotto forma di capitale, sotto forma di rendita, o in forma mista, così come stabilito dalla normativa) equivalente in termini economici al totale dei contributi rivalutati accreditati nell’ambito della posizione pensionistica individuale. I fondi pensione presenti sul mercato possono assumere diverse tipolo- 70 gie: negoziali, aperti, preesistenti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (Pip). Un lavoratore dipendente inquadrato nell’ambito di un contratto che preveda la presenza di un fondo negoziale può ovviamente aderire a tale fondo. In realtà il lavoratore può anche iscriversi su basi individuali a uno aperto o a un Pip. In tal caso però, in assenza di un accordo specifico, verrà meno l’obbligo per il datore di lavoro di destinare al finanziamento del programma il contributo a proprio carico. Pochi lavoratori, ovviamente, hanno intrapreso una scelta del genere. Un lavoratore autonomo o un libero professionista, invece, può aderire a un fondo pensione aperto o a un Pip. Il primo garantisce la possibilità di una gestione finanziaria più flessibile. Il secondo possiede, invece, le principali caratteristiche di un classico prodotto di risparmio assicurativo con in genere un tasso annuo minimo di rendimento garantito (però attualmente pari allo 0%), il consolidamento dei risultati, ma solitamente costi di gestione più elevati. Forme di finanziamento Per i lavoratori dipendenti sono previste tre fonti attraverso le quali il fondo può essere finanziato. Il contributo a carico del lavoratore stesso, quello a carico del datore di lavoro e l’accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto (Tfr). La partecipazione a un fondo è in ogni caso sempre volontaria. Il Tfr è quella indennità richiesta per legge erogata dal datore di lavoro alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa che viene finanziata attraverso un accantona- PREVIDENZA INTEGRATIVA Contribuzione media italiana tra le più alte Contributo annuo medio per iscritto attivo ai fondi pensione in alcuni Paesi Ocse, in % della retribuzione annua media 20 18,7 15,2 15 15,0 10 8,1 4,9 5 3,5 3,2 2,8 2,7 2,6 2,3 0,4 0 Lussemburgo Canada Svizzera Germania Italia Austria Nuova Zelanda Stati Uniti Francia Belgio Ungheria Polonia Fonte: OECD Global Pension Statistics. mento annuo pari a circa il 7% della retribuzione percepita. L’indennità finale, erogata interamente sotto forma di capitale, è pari agli accantonamenti riconosciuti nel corso di tutto il periodo di servizio prestato con la società, rivalutati annualmente in misura fissa pari all’1,5% più il 75% dell’incremento annuo del costo della vita verificatosi. La normativa vigente richiede che, di regola, quando un lavoratore si iscriva a un fondo pensione gli accantonamenti annui di Tfr maturati da quel momento in poi siano destinati al finanziamento del fondo pensione stesso. Sulla posizione pensionistica individuale vengono accreditati tutti i contributi provenienti dalle varie fonti di finanziamento previste. Gli accantonamenti La prestazione corrispondente agli accantonamenti di Tfr destinati alla forma pensionistica complementare è determinata esattamente con le regole previste dal fondo pensione. Gli accantonamenti sono rivalutati secondo il risultato ottenuto dalla linea di investimento dove l’iscritto ha deciso di destinarli (non più, quindi, la rivalutazione fissa stabilita per legge). Le modalità di erogazione della prestazione sono quelle previste per i fondi pensione (con diverse limitazioni all’erogazione integrale della prestazione sotto forma di capitale, ma con un trattamento fiscale decisamente più vantaggioso). 71 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE Scelta irrevocabile La scelta di aderire al fondo pensione e di destinare al programma il relativo Tfr è irrevocabile. Una volta intrapresa, il lavoratore non ha più la possibilità di tornare alla situazione previgente, nell’ambito della quale il datore di lavoro si faceva carico per intero dell’erogazione dell’indennità alla cessazione dal servizio. Qualora l’iscritto prima del pensionamento perda il requisito per la partecipazione al fondo (nella sostanza interrompa l’attività lavorativa non avendo più la possibilità di poter effettuare i relativi versamenti contributivi) sono previste in genere tre possibilità: e il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare; r il mantenimento presso il fondo pensione della prestazione maturata senza alcun ulteriore versamento, bensì prevedendo esclusivamente il riconoscimento dei rendimenti ottenuti dalla gestione del patrimonio accantonato; t se consentito dal fondo pensione di appartenenza, il riscatto della prestazione (la liquidazione cioè di quanto maturato). Attenzione però al riscatto, visto che sono previste una serie di penalizzazioni di natura fiscale. I fondi pensione offrono in genere agli iscritti la possibilità di destinare i propri risparmi verso quelle forme di investimento più in linea con il proprio livello di propensione al rischio. In tale ottica sono solitamente previste diverse linee di investimento che gli iscritti possono utilizzare. Suddividendo il 72 tutto in macro categorie, sono disponibili linee di investimento azionarie, obbligazionarie, bilanciate e garantite. A livello internazionale si stanno sviluppando, in particolare, due linee di investimento, che viceversa qui in Italia non hanno ancora preso piede. Quelle cosiddette “life cycle” e “target date”. Tali linee adeguano automaticamente nel tempo, sulla base di determinate caratteristiche dell'iscritto, la strategia degli investimenti utilizzata per consentire al partecipante di ottimizzare la sua esposizione al rischio. In tale ottica, solitamente, più ci si avvicina al momento del pensionamento, più le forme di investimento rischiose vengono sostituite da quelle caratterizzate da una redditività meno variabile e più sicura. Prospettiva europea In futuro, però, sempre più si parlerà di fondi pensione paneuropei. La nuova Direttiva Europea Iorp2 che i fondi pensione stanno introducendo nel corso di quest’anno consentirà ai lavoratori di iscriversi a un fondo pensione istituito in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione. Un’opportunità per i nostri lavoratori. Specialmente quando il programma è presente in uno di quei Paesi nell’ambito dei quali, a differenza del nostro, non è prevista alcuna tassazione sui rendimenti generati dagli investimenti effettuati. I benefici fiscali concessi in Italia ai contributi destinati alla previdenza complementare sono infatti garantiti anche nei confronti dei programmi paneuropei. © RIPRODUZIONE RISERVATA PREVIDENZA INTEGRATIVA LE PRESTAZIONI Rendita vitalizia obbligatoria per almeno il 50% del montante di Claudio Pinna L e prestazioni erogate dai fondi pensione, tralasciando la Rita (rendita integrativa temporanea anticipata, si veda alle pagine 3536) possono essere suddivise in due categorie. Quelle stabilite al momento del pensionamento e quelle che possono essere richieste quando si sta ancora lavorando. Iniziamo con le prime, per la cui maturazione è necessario aver acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata dall’Inps, essere iscritti da almeno cinque anni a una forma di previdenza complementare e aver interrotto l’attività lavorativa. La prestazione erogata è equivalente al montante dei contributi rivalutati accreditati sulla posizione pensionistica individuale. Tale prestazione può essere erogata interamente sotto forma di rendita vitalizia. Sino a un massimo del 50% l’aderente può anche richiedere l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale. In taluni casi, per i cosiddetti “vecchi iscritti” (già iscritti, cioè, ai fondi pensione al 28 aprile 1993), la presta- zione può essere erogata anche interamente sotto forma di capitale (ma con delle penalità fiscali). La posizione individuale può essere erogata interamente sotto forma di capitale anche in presenza di prestazioni maturate sensibilmente contenute. In particolare, quando la rendita vitalizia corrispondente al 70% della posizione accantonata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale annuo: con un montante finale inferiore agli 80100 mila euro si può ricadere in questa fattispecie. Opzioni Il fondo pensione per finanziare le pensioni garantite generalmente stipula una convenzione con una compagnia di assicurazione. Nella sostanza, tramite la compagnia, il fondo pensione offre all’aderente diverse opzioni di rendita. Ciascuna di queste prevede una prima rata erogata nell’anno immediatamente successivo al pensionamento. Alla cessazione dal servizio è l’iscritto che decide il tipo di rendita. Sulla base della scelta operata, la prestazione maturata sotto forma di capitale viene convertita in rendita vitalizia tenendo conto del presumibile impegno finanziario assunto nei confronti degli aventi diritto. Le rendite, infatti, possono essere dirette, reversibili a favore di uno o più familiari, erogate per un determinato periodo (5 o 10 anni) in maniera certa, controassicurate, con una maggiorazione in caso di mancata autosufficienza intervenuta, eccetera. Le pensioni si rivalutano normal- 73 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE mente sulla base del tasso annuo di rendimento che la compagnia di assicurazione ha ottenuto nell’anno precedente. Più in dettaglio, la rivalutazione effettiva è pari a tale tasso annuo di rendimento al netto, però, del cosiddetto tasso tecnico. Il tasso tecnico rappresenta il tasso annuo di rendimento minimo che la compagnia di assicurazione riconosce a favore del fondo pensione. La rivalutazione riconosciuta, indipendentemente dalla futura evoluzione dei mercati finanziari, non può più essere soggetta a revisione. Le rate di pensione percepite, quindi, non potranno mai diminuire nel tempo. Occorre inoltre rilevare come l’iscritto abbia al pensionamento la possibilità di trasferire la propria posizione a un qualsiasi altro fondo pensione esclusivamente per l’erogazione della pensione (se ad esempio sono offerti parametri giudicati migliori). Le anticipazioni Il fondo pensione non eroga prestazioni solo al pensionamento. In particolari situazioni, infatti, possono essere anche corrisposte anticipazioni di quanto maturato. La prima tipologia è quella per fare fronte alle spese sanitarie sostenute a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli. In tal caso nessuna condizione di anzianità contributiva maturata nell’ambito delle forme pensionistiche complementari è prevista. L’anticipazione può essere quindi ricevuta in qualsiasi momento. Il partecipante può richiedere fino al 75% della posizione individuale maturata. La seconda tipologia di anticipazione riguarda l’acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente alla forma pensionistica o per i suoi figli. La terza tipologia è anch’essa relativa alla prima casa di abitazione, ma riguarda gli interventi di manutenzione sia ordinaria, La fotografia del settore Numero di posizioni di previdenza complementare in essere e prestazioni (in mln di euro). Dati a settembre 2019 STRUMENTO POSIZIONI IN ESSERE PRESTAZIONI Fondi pensione negoziali 3.121.163 55.417 Fondi pensione aperti 1.519.607 22.037 Pip nuovi 3.360.399 34.002 Fondi pensione preesistenti 651.900 61.900 Pip vecchi 370.000 6.600 9.002.768 180.011 Totale* nota: *includendo Fondinps ed eliminando alcune duplicazioni 74 fonte: Covip PREVIDENZA INTEGRATIVA sia straordinaria. Per le due tipologie di anticipazione inerenti la prima casa è necessario essere in possesso di una anzianità contributiva almeno pari a otto anni. Anche in questo caso l’importo complessivo erogato non può eccedere il 75% della prestazione maturata. La quarta tipologia di anticipazione, infine, può essere richiesta indipendentemente da qualsiasi causa. L’unico vincolo è quello degli otto anni di contribuzione al fondo pensione, superati i quali l’anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, ma sino a un importo massimo del 30% della posizione maturata. L’anticipazione può essere richiesta dall’aderente più di una volta nel corso della partecipazione al fondo pensione, sempre nel rispetto dei limiti indicati in precedenza. In ogni caso, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione dal partecipante non possono eccedere il 75% della posizione maturata. A tal fine lsi considerano i contributi versati dal datore, dal dipendente, il Tfr, nonché tutti i rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo pensione. Le anticipazioni ricevute possono essere reintegrate nel tempo. Ma quanto bisogna risparmiare ogni anno per ottenere al pensionamento un determinato livello di prestazione? Diverse sono le variabili che influenzano il calcolo. A titolo indicativo abbiamo elaborato qualche proiezione con l’obiettivo di fornire un’idea sulla questione. I risultati sono contenuti nello schema a fianco. © RIPRODUZIONE RISERVATA Prestazioni al pensionamento Quanto devo versare ogni anno per avere 100 euro al mese netti al pensionamento. Importi in euro, anno 2020. Tasso annuo di rendimento reale netto: 2,0%. Per le rendite reversibili, coniuge femminile più giovane di 5 anni ETÀ DI ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE ETÀ DI PENSIONAMENTO 65 67 69 SE SONO UN UOMO E PREFERISCO UNA RENDITA REVERSIBILE AL 60% 20 514 449 391 30 739 638 550 40 1.192 1.002 843 50 2.286 1.831 1.481 SE SONO UNA DONNA E PREFERISCO UNA RENDITA REVERSIBILE AL 60% 20 487 423 367 30 700 602 516 40 1.130 945 790 50 2.167 1.727 1.389 SE SONO UN UOMO E PREFERISCO UNA RENDITA NON REVERSIBILE 20 400 345 296 30 576 490 417 40 929 769 638 50 1.781 1.407 1.121 SE SONO UNA DONNA E PREFERISCO UNA RENDITA NON REVERSIBILE 20 468 406 351 30 672 577 494 40 1.085 906 757 50 2.081 1.657 1.331 fonte: elaborazioni Aon 75 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE IL REGIME FISCALE Sulle rendite l’imposta è al 15% con riduzione progressiva Tassazione delle prestazioni profili d’imposizione fiscale sui fondi pensione sono caratterizzati dal sistema Ett, consistente nella esenzione (E) dei contributi, la tassazione (T) nella fase dell’accumulo dei rendimenti e, infine, la tassazione (T) nella fase di erogazione delle prestazioni al netto dei rendimenti già tassati. Esiste perciò una stretta correlazione tra i contributi versati al fondo e non tassati e le prestazioni erogate e tassate. Inoltre è prevista la non duplicazione dell’imposizione con detassazione delle rendite finanziarie già sottoposte ad autonoma fiscalizzazione nel fondo. Sulle erogazioni effettuate dal fondo, al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, si applica una ritenuta definitiva a titolo d’imposta del 15 per cento. Tale ritenuta può essere attenuata fino al 9%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo (al 9% si arriva quindi dopo 35 anni di partecipazione). La base imponibile è pari ai versamenti effettuati al fondo che non sono stati in precedenza assoggettati a tassazione. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sotto forma di capitale o rendita. L’iscritto potrà, in via generale, beneficiare di queste prestazioni sotto forma di capitale, nella misura massima del 50% del montante finale accumulato e sotto forma di rendita anche nella misura del 100%, ovvero, se sceglie di fruire di una parte sotto forma di capitale, nella misura complementare alla percentuale percepita sotto forma di capitale Esenzione dei contributi Anticipazioni di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce I I contributi del lavoratore e dei datori di lavoro/committenti versati volontariamente, o dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali, ai fondi pensione sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo del lavoratore per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite deducibile deve tener conto anche dei contributi versati dall’iscritto a 76 favore dei familiari a carico con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Le anticipazioni possono essere richieste e ottenute dagli iscritti per il sostenimento di spese sanitarie, per l’acquisto della prima casa e per altre esigenze. Su queste somme, che non possono mai eccedere il 75% della posizione individuale maturata, si applica una ritenuta con aliquota base del 15% ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo PREVIDENZA INTEGRATIVA anno di partecipazione a un fondo pensione. La riduzione non può, comunque, eccedere i sei punti percentuali. L’altra ipotesi di anticipazione è quella per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa in misura non superiore al 75% e con partecipazione al fondo per un periodo minimo di otto anni. Sull’importo erogato, al netto dei ! redditi già assoggettati a imposta si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento. L’ultima ipotesi di anticipazione è quella motivata da altre esigenze in misura mai superiore al 30% della posizione individuale maturata e con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA DOMANDE E RISPOSTE Come posso dedurre i contributi versati a un fondo pensione? Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, provvede a calcolare l’ammontare dei contributi fiscalmente deducibili, operando le relative deduzioni direttamente in busta paga. In caso di versamenti aggiuntivi effettuati direttamente dal dipendente al fondo pensione, si deve compilare la dichiarazione dei redditi indicandone l’ammontare e mantenendo la documentazione giustificativa. Per non assoggettare a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni, eventuali contributi corrisposti al fondo pensione in misura superiore alla soglia massima di deducibilità fiscale (e cioè quanto versato eccedendo i 5.164,57 euro), il dipendente deve comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. Se aderisco a più forme di previdenza complementare, la soglia massima di deducibilità dei contributi può essere superata? Un lavoratore può aderire a più fondi pensione contemporaneamente, tuttavia la soglia massima di deducibilità è unica ed è pari complessivamente a 5.164,57 euro annui. Trasferire la posizione individuale in un altro fondo rileva fiscalmente? Il trasferimento non rileva fiscalmente e quindi non si subirà alcun prelievo fiscale a tale titolo. Cosa succede se il datore di lavoro non versa i contributi al fondo dove sono iscritto? Presso l’Inps è istituito il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare, che ha lo scopo di intervenire se il datore di lavoro insolvente ha omesso di versare in tutto o in parte i contributi alla forma di previdenza complementare del lavoratore. Il Fondo interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA 77 PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE L’OPZIONE WELFARE Grazie ai premi di risultato fino a 3mila euro ai fondi pensione di Antonello Orlando L a legge 208/2015 ha introdotto dal 2016 i “premi di risultato”, vale a dire erogazioni economiche destinate a dipendenti con un imponibile di massimo 80mila euro (redditi di lavoro dipendente) entro un massimo annuo, oggi pari a 3mila euro, che vengono corrisposte solo nel caso del raggiungimento di un target, ossia un incremento dei parametri economici dell’azienda rispetto a un periodo temporale antecedente. I valori economici da monitorare, il minimo di incremento da raggiungere, così come l’entità del premio devono essere disposti da un accordo sindacale (territoriale o aziendale) depositato sul portale telematico del ministero del Lavoro. Su questi premi i lavoratori scontano un’aliquota Irpef sostitutiva al 10% senza applicazione delle addizionali; il costo del lavoro rimane invariato in quanto il datore di lavoro paga i contributi Inps ordinari (attorno il 30%). La norma del 2015 prevede però che i premi di risultato possono essere convertiti - su libera opzione del dipendente - in alcune opere o servizi (il rimborso dei mezzi pubblici, retta dell’asilo nido, voucher, viaggi e check up sanitari, eccetera: si tratta di beni e servizi previsti dall’articolo 51, commi 2 e 3, del Dpr 917/1986). All’interno della gamma di benefit che possono godere di particolari agevolazioni fiscali, dal 2017 il legislatore ha posto una tripletta particolarmente vantaggiosa: si tratta di contributi di previdenza complementare; contributi a casse sanitarie integrative del sistema sanitario nazionale; piani di azionariato. Di interesse, nell’ottica di potenzia- Regole a confronto Importo massimo annuale Imponibile fiscale anno precedente Requisiti della agevolazione Regime fiscale Regime previdenziale 78 PREMIO DI RISULTATO DETASSATO PREMIO DI RISULTATO CONVERTITO IN PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3.000 euro Massimo 80.000 euro (redditi di lavoro dipendente) Al raggiungimento degli indici di incrementalità previsti dall’accordo di II livello Tassazione sostitutiva al 10% Assoggettamento a contribuzione ordinaria (26-30% datore di lavoro; 9,19% lavoratore) Oltre al raggiungimento degli indici, la conversione deve essere riservata dall’accordo di II livello, su opzione volontaria del dipendente. Quest'ultimo può convertire anche solo in modo parziale il premio in contributi al fondo di previdenza complementare Deducibilità completa in fase di accumulo. Esenzione al momento della percezione da parte del fondo Assoggettamento a contribuzione ridotta di solidarietà (10% a carico del datore di lavoro) PREVIDENZA INTEGRATIVA mento della propria pensione risulta la conversione del premio in previdenza complementare: i benefici riservati a questo tipo di opzione risultano, infatti, particolarmente convenienti. Da un lato, la norma consente ai lavoratori che scelgono di godere il premio (in parte o completamente) sotto forma di previdenza complementare, di dedurre dal proprio reddito tali contributi in deroga al limite annuale generale previsto in 5.164,57 euro, arrivando così al limite complessivo di 8.164,57 euro. Dall’altro, l’iscritto alla forma di previdenza complementare deve comunicare questa opzione al proprio fondo in quanto, al momento dell’erogazione, la corrispondente quota di prestazione (riscatto, rita, rendita o capitale) non sarà sottoposta ad alcun prelievo fiscale. l’aliquota ridotta (al 10%), appare profilarsi, seppur non ufficializzato, un indirizzo interpretativo secondo cui tali contributi, essendo frutto di una opzione del lavoratore sono da considerarsi a suo carico e, interpretando fin troppo letteralmente la legge 153/1969, questo innescherebbe la contribuzione ordinaria. Tale lettura appare molto lontana dalla finalità del legislatore, che voleva incentivare il ricorso a questa forma di conversione: va tenuto conto che se la conversione del premio avviene verso forme meno “nobili” come i viaggi, il datore di lavoro gode della piena esenzione contributiva. La valutazione di convenienza in questo scenario, da parte delle imprese, in presenza di una scelta così dicotomica fra sgravio totale dei contributi e contribuzione piena al 30% potrebbe portare a non prevedere più negli accordi sindacali l’opzione della conversione del premio in previdenza complementare: sul tema si spera ardentemente che il 2020 possa finalmente sciogliere questi dubbi con l’attesa circolare Inps sul tema. Il dubbio L’unico punto, che attende di essere sciolto dal 2017, è la contribuzione Inps da applicare su questi premi convertiti in previdenza complementare: se la maggior parte dei datori di lavoro applica © RIPRODUZIONE RISERVATA Gli effetti per dipendente e azienda Somme a carico e a vantaggio del datore di lavoro e del dipendente se il premio di risultato viene fruito in denaro o destinato alla previdenza complementare. Importi in euro In denaro ALIQUOTA IRPEF CONTRIBUZIONE INPS VALORE NETTO AL DIPENDENTE IN CASO DI PREMIO DA 3.000 EURO RISPARMIO PER IL DATORE DI LAVORO 10% Piena 2.451 Nessuno*** 3.000 + rendimenti generati del fondo** Contribuzione previdenziale Sì ridotta (dal 30 al 10%) In previdenza Non Al 10% complementare applicata * per il datore di lavoro ACCORDO SINDACALE E DEPOSITO DELLO STESSO OBBLIGO RAGGIUNGIMENTO E INCREMENTO PARAMETRI ECONOMICI Sì nota: * l'importo non concorre al reddito; ** sotto forma di rivalutazione del fondo; *** salvo conversione in altre forme di welfare 79