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Il Sole 24 ORE Pensioni 2020

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GLI SPECIALI
Pensioni
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2020
I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
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PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
L’offerta del Gruppo 24ORE
Direttore responsabile
Fabio Tamburini
Progetto
e coordinamento
editoriale
Matteo Prioschi
Hanno collaborato
Mauro Pizzin
Testi di questo numero
Alessandro Mastromatteo,
Antonello Orlando,
Claudio Pinna,
Matteo Prioschi,
Benedetto Santacroce,
Alessandro Trudda,
Fabio Venanzi
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I Libri del Sole 24 ORE
Settimanale N. 01/2020
– Gennaio 2020
Registrazione Tribunale di
Milano n. 33 del 22-01-2007
Direttore responsabile:
Fabio Tamburini
Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale, redazione e direzione:
Via Monte Rosa n. 91, 20149
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CHIUSO IN REDAZIONE
L’8 GENNAIO 2020
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2
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Due di denari
Una legge che cambia? Un rovescio di
Borsa? Una richiesta incomprensibile del
fisco? Sono le domande a cui dà risposte
il programma “Due di denari” su Radio 24
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12, con
Debora Rosciani e Mauro Meazza.
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
Il dossier previdenza
resta sempre aperto
di Matteo Prioschi
D
ue proroghe (Ape
sociale e opzione
donna), un ritocco
quasi impercettibile
alla rivalutazione
degli assegni in pagamento, un addio per esaurimento del periodo di
sperimentazione previsto (Ape volontario e aziendale). Il 2020 porta
pochissime novità previdenziali e,
unito al fatto che non è un anno di
adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita, ne
deriva un quadro complessivo sostanzialmente immutato rispetto
all’anno scorso.
Dopo gli interventi rilevanti, messi
in campo nel 2019, con il debutto di
quota 100 e il congelamento fino al
2026 dell’adeguamento dei requisiti
per varie tipologie di pensionamento, è come se il sistema previdenziale
definito dalla riforma di fine 2011 sia
stato congelato.
Oltre quota 100
Sono state accantonate le ipotesi di
rimettere mano a quota 100, riducendone già da quest’anno il periodo utile per accedervi (dal 2021 al
2020), così come gli interventi per
posticiparne ulteriormente la decorrenza al fine di ridurne i costi. È
vero che quota 100 è stata utilizzata
meno di quanto si era ipotizzato, ma
le riflessioni fatte sul suo futuro nei
mesi scorsi hanno reso evidente un
problema: quando si introducono
degli “sconti” considerevoli ma
temporanei rispetto ai requisiti
standard, si pone il problema di gestire il periodo successivo.
Così il governo si è già interrogato
su cosa fare nel 2022, quando quota
100 dovrebbe concludersi. Secondo
i progetti della Lega, la quota avrebbe dovuto essere sostituita dalla
pensione anticipata accessibile con
41 anni di contributi indipendentemente dall’età (attualmente un’opzione riservata a chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni, mentre
per gli altri servono 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se
donne).
Ora tale strada sembra non più
percorribile, dati i costi elevati che ne
deriverebbero. Ma tra il 2021 e il 2022
si rischia di passare dal pensionamento a 62 anni e 38 di contributi a
3
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
quello a 67 (vecchiaia) o 42 anni e 10
mesi di contributi (anticipata). Uno
scalino di 5 anni, che nemmeno con
la riforma del 2011 si è verificato.
Peraltro si sa già che l’anno prossimo l’adeguamento dei requisiti alla
speranza di vita, per il biennio 20212022, non porterà alcun aumento
degli stessi. Tutto fermo, dunque,
tutto congelato.
Chi ha la possibilità di andare in
pensione nel 2020 con qualche anno di anticipo rispetto alle uscite
standard, quindi, potrebbe cogliere l’occasione. Perché è vero che
anche nel 2021 poco dovrebbe
cambiare, ma è pur vero che, il passato lo insegna, l’ambito previdenziale è oggetto di continui ritocchi
e se lo stato di salute dei conti nazionali dovesse peggiorare sensibilmente, volenti o nolenti si dovrà
intervenire.
Assegno e adeguatezza
A frenare le uscite c’è il tema dell’adeguatezza dell’assegno alle necessità economiche di ognuno. Perché il sistema contributivo, che con
il passare del tempo incide sempre
di più sul calcolo della pensione, sta
insegnando a tutti che prima ci si ritira dal lavoro e più basso è l’importo dell’assegno previdenziale mentre, al contrario, rimanervi 2-3 anni
in più può garantire un valore ben
più consistente.
Questa può quindi essere una valida spiegazione del perché quota 100
stia raccogliendo meno adesioni di
quanto stimato (anche se va detto
4
che le previsioni fatte in occasione di
provvedimenti normativi in materia
previdenziale negli ultimi anni più
volte si sono dimostrate abbondanti
rispetto a quanto si è poi verificato in
concreto).
Flessibilità necessaria
La richiesta di flessibilità comunque c’è, come dimostrato dalle poche decine di migliaia di persone
che utilizzano i canali riservati a
chi svolge mansioni usuranti o alle lavoratrici, per esempio. La
normativa che riguarda quest’ultime, introdotta in via sperimentale nel 2004 inizialmente per un
decennio, è stata prorogata più
volte e viene usata da donne che in
questo modo accedono alla pensione in media a 60-61 anni , seppur con una riduzione dell’importo dell’assegno.
Non ha ottenuto successo, invece, l’Ape volontario, lo scivolo in
gran parte finanziato dal beneficiario dello stesso. Uno strumento
complesso, che forse ha pagato il
fatto di basarsi su un prestito con
conseguente piano di ammortamento, ma che ha sicuramente subito la concorrenza di quota 100.
Inoltre uno è un percorso di avvicinamento, l’altra una pensione vera
e propria e ciò da un punto di vista
psicologico può incidere sulle scelte dei singoli. Peccato però che per
lo Stato la quota costi molto di più
dell’anticipo: miliardi invece di
qualche decina di milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
Sommario
01. PENSIONE E REQUISITI
Requisiti invariati favoriscono l’addio al lavoro
Vecchiaia a 67 anni d'età ma non mancano le eccezioni
Con l’anticipata contano solo gli anni di contributi
Per quota 100 attenti ai periodi di malattia e disoccupazione
Un anno in più a disposizione per utilizzare opzione donna
Domanda entro il 1° marzo per i lavoratori precoci
Lo sconto per usurati va chiesto in anticipo
02. GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
L’anticipo lo paga lo Stato, l’azienda o il lavoratore
Ape sociale, per le domande prima scadenza al 31 marzo
Un ponte pagato dall'azienda per chi accetta l’esodo
Fino a sette anni con assegno mensile e contributi
L’azienda si riorganizza e accompagna alla pensione
Con lo scivolo dei fondi contributi inclusi nell’importo
Se si sceglie Rita, fino a 10 anni di rendita pre pensione
03. GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO
Aumento dello 0,4% solo fino a quattro volte il minimo
Sul taglio agli assegni d'oro si attende la Consulta
Dopo il retributivo l'assegno adeguato non è più una certezza
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PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
Sommario
04. CONTRIBUTI E IMPORTI
L’assegno diventa anche una scelta di investimento
Se il sistema è retributivo o misto assegno formato da tre quote
Con il contributivo importo in base a quanto versato in tutta la vita
Il coefficiente tiene in equilibrio contributi e prestazioni
La pensione si avvicina con il riscatto degli studi
Due vie onerose per sanare la mancata contribuzione
Tre soluzioni per utilizzare i contributi di più gestioni
Il minimale può penalizzare l'anzianità contributiva
Assegno frutto di minimali, massimali e aliquote ridotte
05. PREVIDENZA INTEGRATIVA
Ai fondi pensione contributi elevati ma pochi iscritti
Rendita vitalizia obbligatoria per almeno il 50% del montante
Sulle rendite l’imposta è al 15% con riduzione progressiva
Grazie ai premi di risultato fino a 3mila euro ai fondi pensione
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PENSIONI
E REQUISITI
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
LE VIE D’USCITA
Requisiti invariati
favoriscono
l’addio al lavoro
di Matteo Prioschi
C
alma piatta. Per la prima volta negli ultimi
anni la mappa aggiornata dei requisiti per
accedere alla pensione
o agli scivoli di accompagnamento
verso la stessa rimane sostanzialmente invariata rispetto alla versione precedente.
Tra il 2019 e il 2020 non cambiano
quelli necessari per il pensionamento vero e proprio perché quest’anno
non scatta alcun adeguamento alla
variazione della speranza di vita (il
8
prossimo sarà a inizio 2021, ma è già
stato stabilito che sarà pari a zero) e
al contempo non sono stati ritoccati
i canali di accesso. Restano quindi,
come soluzioni principali, il pensionamento di vecchiaia, quello anticipato e quota 100. Oltre a una serie di
misure ad hoc, tra cui le più importanti riguardano le donne, chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni di
età, chi svolge attività usuranti.
E non cambiano sostanzialmente
nemmeno gli scivoli introdotti in
tempi recenti per compensare la rigi-
PENSIONI E REQUISITI
Età e requisiti minimi necessari nel 2020
PENSIONE
CONTRIBUTI
ETÀ
FINESTRA
DECORRENZA
Sistema
misto-uomini
Sistema
contributivo
Totalizzazione
–
–
Sistema misto
per lavori
gravosi e usuranti
3
Ape sociale
63
anni
30/
36
anni*
No
Scivolo verso
quota 100
60
anni
36
anni
Isopensione
verso la vecchiaia
60
anni
20
anni
–
anni
–
67
anni
anni
20
No
Isopensione
verso l’anticipatadonne
30
No
Isopensione verso
l’anticipata-uomini
–
anni
62
anni**
20
anni
62
anni
20
anni
64
anni
10
mesi
10
mesi
mesi
21
mesi
66
anni
7
mesi anni
Sistema
contributivouscita standard
67
anni
anni
20
No
Rita
Sistema
contributivo
senza requisito
importo pensione
71
anni
5
anni
No
Contratto
di espansione
verso la vecchiaia
66
anni
20
anni
18
Totalizzazione
mesi
Le altre opzioni principali
Quota 100settore privato
Quota 100settore pubblico
Opzione donnadipendenti
Opzione donnaautonome
Precoci
Usuranti - quota
minima 97,6
Usuranti - quota
massima 100,6
CONTRIBUTI
41
anni
42
anni
20
anni
41
anni
Vecchiaia
Sistema misto
ETÀ
FINESTRA
DECORRENZA
Gli scivoli
Anticipata
Sistema
misto-donne
STRUMENTO
62
62
anni
58
anni ***
59
anni ***
anni
–
61
64
anni
anni
7
mesi
7
mesi
38
anni
38
anni
35
anni***
35
anni***
41
anni
35
anni
35
anni
3
mesi
6
mesi
12
mesi
18
mesi
3
Contratto
di espansione
verso l'anticipata donne
Contratto
di espansione
verso l'anticipata uomini
Assegno di
solidarietà dei fondi
di settore verso
anni
la vecchiaia
Assegno di
solidarietà dei fondi
di settore verso
l'anticipata-donne
Assegno di
solidarietà dei fondi
di settore verso
l'anticipata-uomini
62
35
36
37
anni
38
anni
4
3
4
3
1
3
1
3
1
3
1
3
mesi
mesi
mese
mese
mesi
mesi
mesi
mesi
20
anni
37
anni
38
anni
mese
mese
mesi
mesi
mesi
No
No
(*) Fino a 2 anni di contributi in meno per le madri;
(**) 57 anni in caso di disoccupazione di oltre 24 mesi;
(***) entro il 2019
9
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
dità della riforma di fine 2011. Prorogato l’Ape sociale a regole invariate,
non modificati lo scivolo verso quota
100, l’isopensione e la rendita integrativa temporanea anticipata, quest’ultima finanziabile con la previdenza integrativa.
Escono di scena l’Ape volontario e
quello aziendale, in realtà poco usati
nel corso dell’ultimo semestre,
mentre è ora disponibile lo scivolo
previdenziale collegato al contratto
di espansione, utilizzabile dalle
grandi aziende alle prese con ristrutturazioni.
Età effettive
“Ammorbidire” ulteriormente i requisiti attuali del sistema previdenziale avrebbe determinato un aggravio di costi per i conti pubblici e ampliato il divario tra chi va in pensione
in questi anni e i più giovani, che molto probabilmente pagheranno la flessibilità di oggi senza poter beneficiare
in futuro di condizioni analoghe.
Teoria e pratica
Età media al pensionamento nel 2018 e nei primi nove mesi
del 2019 delle principali gestioni Inps
VECCHIAIA*
Lavoratori dipendenti
ANZIANITÀ/ANTICIPATA
2018
2019
2018
2019
66,4
66,7
60,8
62,2
Artigiani
66,8
67,2
61,1
62,5
Commercianti
66,9
67,3
61,9
63,2
Parasubordinati
68,1
68,9
n.d.
n.d.
Coltivatori diretti
67,5
68,0
60,6
62,0
nota: (*) prepensionamenti inclusi.
10
fonte: Inps
Peraltro, nonostante la riforma,
l’età effettiva media di pensionamento è lontana dal requisito di riferimento, cioè i 67 anni di età richiesti
per il trattamento di vecchiaia. I dati
Inps relativi ai primi nove mesi del
2019 dicono che i dipendenti hanno
ottenuto la pensione di vecchiaia in
media a 66,7 anni (prepensionamenti
inclusi), gli artigiani a 67,2, i commercianti a 67,3, i parasubordinati iscritti
alla gestione separata a 68,9 anni. La
pensione anticipata è stata ottenuta,
invece, in media tra 62,2 e 63,2 anni. Il
fatto è che queste uscite sono state 2,5
volte quelle di vecchiaia, quindi la
maggior parte dei lavoratori è andata
in pensione ben prima dei temuti 67
anni, nonostante rispetto al 2018 ci
sia stato un incremento medio di età
di oltre un anno per le anticipate.
Nodi da risolvere
Le possibilità di avere qualche “sconto” rispetto ai requisiti standard di
pensionamento ci sono e vengono
usate. Resta comunque il problema
che per alcuni canali (attività usuranti
e lavoratori precoci innanzitutto)
l’accesso è problematico per la difficoltà di certificare i requisiti, nonostante ci siano stati dei tentativi di
semplificare le procedure.
Così può accadere che magari chi
lavora in ufficio possa utilizzare
quota 100 già a 62 anni, mentre chi
sta, o è stato, alla catena di montaggio deva rimanere in servizio perché
non riesce ad accedere ai pensionamenti agevolati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PENSIONI E REQUISITI
IL REQUISITO PIÙ DIFFICILE
Vecchiaia
a 67 anni d’età
ma non mancano
le eccezioni
di Fabio Venanzi
Q
uest’anno, e fino al 31 dicembre 2022, sono necessari 67
anni di età per accedere alla
pensione di vecchiaia. Infatti il decreto 5 novembre 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che i requisiti anagrafici non saranno incrementati,
poiché la variazione della speranza di vita registrata nel periodo
2016-2018 è stata praticamente
nulla.
Oltre al requisito anagrafico, sono necessari almeno venti anni di
contribuzione accreditata o versata
a qualsiasi titolo. Quindi sono considerati utili sia i periodi effettivamente contribuiti derivanti da prestazione lavorativa, sia i periodi accreditati figurativamente, sia quelli versati volontariamente, nonché
quelli ricongiunti e riscattati a titolo oneroso. Il requisito contributivo può fermarsi a 15 anni se tale anzianità risulta accreditata tutta entro il 31 dicembre 1992, per effetto di
quanto previsto dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992) e confermato
dall’Inps con la circolare 16/2013.
Importi limite
I soggetti contributivi puri, privi di
anzianità contributiva nelle gestioni previdenziali obbligatorie prima
del 1996, devono soddisfare anche il
requisito minimo di importo, pari a
1,5 volte l’assegno sociale (controvalore pari a 689,75 euro lordi mensili). Qualora tale valore non fosse
raggiunto, la pensione di vecchiaia
contributiva sarà messa in pagamento al raggiungimento di tale importo soglia oppure al compimento
del 71esimo anno di età e in presenza
di cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, da riscatto, volontaria o derivante da ricongiunzione). Al 71esimo anno di età, da
adeguarsi ai futuri incrementi legati
alla speranza di vita, non risulta necessario il raggiungimento dell’importo soglia.
Decorrenza
Dal 1° gennaio 2018 i requisiti per
accedere alla pensione di vecchiaia
sono stati equiparati a prescindere
dal settore di appartenenza e dal
genere. Pertanto, i 67 anni, sono richiesti sia ai lavoratori e alle lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonomi) sia per quelli del
pubblico.
Di norma la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo
alla maturazione dei requisiti salvo per
gli iscritti alle gestioni esclusive (come
ad esempio l’ex Inpdap), per i quali la
decorrenza può avvenire anche il gior-
11
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
BLOOMBERG
no successivo a quello di compimento
dell’età anagrafica. L’accesso alla prestazione pensionistica rimane comunque subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Invece
la cessazione non è necessaria per gli
iscritti alla gestione separata dell’Inps, nonché alle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani).
Pensione di cittadinanza
Requisiti ridotti. 
Le attività usuranti
Le attività particolarmente faticose e pesanti, dette
anche “usuranti”, in base al Dlgs 67/2011 sono:
7 lavori in galleria, cava o miniera;
7 lavori in cassoni ad aria compressa;
7 lavori svolti dai palombari;
7 lavori ad alte temperature;
7 lavorazione del vetro cavo;
7 lavori in spazi ristretti;
7 lavori di asportazione dell’amianto;
7 lavori in catena di montaggio;
7 guida di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti
compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di
trasporto;
7 lavori notturni a turni e quelli svolti per almeno 3 ore
nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino,
per periodi pari all’intero anno lavorativo.
12
Tra le pensioni legate al requisito
anagrafico troviamo quella di cittadinanza, che viene erogata ai percettori del reddito di cittadinanza
dal compimento dei 67 anni di età,
nel cui nucleo familiare siano presenti componenti di età pari o superiore a tale età oppure che convivano
esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.
Lavori gravosi
La legge di bilancio 2018 ha disposto
– per talune categorie di lavoratori –
l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
che, per il biennio 2019/2020, è stato pari a + cinque mesi. Pertanto per
costoro l’accesso alla pensione di
vecchiaia può avvenire ancora con
66 anni e 7 mesi di età. Si tratta, in
particolare, di chi svolge “lavori gravosi” e degli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
(per il dettaglio si vedano i box in
questa pagina e in quella seguente) a
condizione che possano vantare
PENSIONI E REQUISITI
una anzianità contributiva pari ad
almeno 30 anni, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle
forme sostitutive ed esclusive della
medesima nonché degli iscritti alla
gestione separata Inps. Per i lavori
gravosi, l’esclusione dei cinque mesi di speranza di vita opera a condizione che l’attività gravosa sia stata
svolta per almeno sette anni negli
ultimi dieci di lavoro. In tali casi,
non si può ricorrere al cumulo dei
contributi, regolato dalla legge legge 228/2012. Invece per i lavoratori
precoci la speranza di vita sul requisito anagrafico per l’accesso alla
pensione di vecchiaia continua a
trovare applicazione.
Tfr e Tfs differiti
Un particolare termine di pagamento viene applicato ai trattamenti di fine servizio e ai trattamenti di fine rapporto dei pubblici
dipendenti.
Coloro che accedono alla pensione beneficiando dell’esclusione della speranza di vita per il 2019, riscuoteranno quanto dovuto non
prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento
del primo requisito pensionistico
teorico utile, se non si fossero avvalsi di tale deroga, secondo quanto
previsto dalla riforma Monti-Fornero (Dl 201/2011).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le attività gravose
Sono considerati addetti a lavori gravosi:
7 gli operai dell’industria estrattiva,
dell'edilizia e della manutenzione degli
edifici;
7 i conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni;
7 i conciatori di pelli e pellicce;
7 i conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante;
7 i conduttori di mezzi pesanti e camion;
7 il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni;
7 gli addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
7 gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli
educatori degli asili nido;
7 i facchini addetti allo spostamento di merci e
assimilati;
7 il personale non qualificato addetto ai servizi
di pulizia;
7 gli operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti;
7 gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e
della pesca;
7 i pescatori della pesca costiera, in acque
interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
7 i lavoratori del settore siderurgico di prima e
seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a
lavori ad alte temperature;
7 i marittimi imbarcati a bordo e personale
viaggiante dei trasporti marini e in acque
interne.
13
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
LE PRINCIPALI ECCEZIONI
Sconto di cinque anni per il personale viaggiante
Requisiti anagrafici diversificati trovano
applicazione nei confronti di talune categorie di lavoratori. Per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, l’età richiesta per la pensione di
vecchiaia anticipata è ridotta di cinque
anni rispetto al requisito vigente tempo
per tempo nel regime obbligatorio, quindi
sono sufficienti 62 anni di età.
Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea, per i quali
viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa
per raggiunti limiti di età, si applicano i
requisiti di accesso e di decorrenza dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011. In particolare, i
piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno
di età inferiore ai 60 anni e i piloti collaudatori, navigatori collaudatori sperimentatori e tecnici di volo, abilitati al collaudo
di produzione e di sperimentazione titolari
della relativa licenza, accedono alla pensione con 60 anni di età e con l’applicazione delle finestre mobili previste dalla legge
247/2007 (primo giorno del secondo tri-
14
mestre successivo a quello di perfezionamento dei requisiti).
Anche i piloti del pilotaggio marittimo
e i marittimi abilitati al pilotaggio accedono alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto di cinque anni
rispetto a quello previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
Spettacolo
Per i lavoratori iscritti all’ex Enpals appartenenti al gruppo ballo, la pensione di
vecchiaia anticipata si consegue con 47
anni di età e venti anni di contribuzione
legata specificatamente all’attività svolta,
mentre gli appartenenti al gruppo attori,
conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda sono necessari 65 anni di
età per gli uomini e 64 anni per le donne.
A i lavoratori appartenenti al gruppo cantanti, artisti lirici e orchestrali sono richiesti 62 anni di età per gli uomini e 61
anni per le donne.
Sportivi
Per gli iscritti al fondo sportivi professionisti, appartenenti al gruppo omonimo,
nel 2020 sono necessari 54 anni di età se
uomini e 53 anni se donne.
PENSIONI E REQUISITI
L’ALTERNATIVA PRINCIPALE
Con l’anticipata
contano
solo gli anni
di contributi
di Matteo Prioschi
Q
uarantadue anni e dieci
mesi di contributi, un anno
in meno per le donne. Questo il requisito per accedere
alla pensione anticipata nel 2020,
rimasto invariato rispetto a quanto
necessario nel 2019.
La riforma previdenziale di fine
2011 ha ipotizzato due canali di uscita principali: quello di vecchiaia, il
cui requisito più difficile da raggiungere è l’età, e quello anticipato
che invece si consegue a prescindere
dal requisito anagrafico, perché basta quello contributivo. Che avrebbe
dovuto essere adeguato alla variazione della speranza di vita, ma per
effetto dell’articolo 15 del decreto
legge 4/2019, rimarrà immutato fino a tutto il 2026.
Resta invariata anche la differenza
tra uomini e donne: quest’ultime
possono andare in pensione con un
anno in meno di contributi, quindi
con 41 anni e dieci mesi. Per entrambi i sessi, comunque, almeno 35 anni
devono essere stati accreditati per
contribuzione effettiva e quindi non
sono validi i periodi derivanti da disoccupazione e malattia. Non ci sono invece differenze tra settore pubblico e privato. Inoltre, sempre in
base all’articolo 15 del Dl 4/2019, tale
accesso a pensione è disponibile anche a carico della gestione separata
Inps. Tuttavia, dato che la gestione
separata è nata nel 1995, al momento
nessuno degli iscritti che ha versato
in tale gestione ha raggiunto il requisito minimo. Però la pensione
anticipata a carico della gestione separata può essere raggiunta ricorrendo al computo (cioè valorizzando i contributi versati altrove) o ricorrendo al cumulo dei contributi
versati in più gestioni.
Restano in vigore le finestre trimestrali di differimento, con la conseguenza che tra la maturazione del
requisito e la decorrenza della pensione devono trascorrere tre mesi,
periodo in cui si può continuare a lavorare oppure no (rimanendo senza
relativo reddito) e senza assegno
previdenziale.
Anticipata contributiva
Per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996, ed è soggetto al sistema di calcolo contributivo, c’è la
pensione anticipata contributiva,
raggiungibile con 20 anni di contributi e tre anni di sconto rispetto all’età di vecchiaia, quindi a 64 anni.
L’opzione, però, può essere utilizzata se l’importo mensile della pensione è almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale, quindi 1.287,52 euro
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15
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
LA SPERIMENTAZIONE
Per quota 100
attenti ai periodi
di malattia
e disoccupazione
di Fabio Venanzi
C
onfermata per quest’anno (e
per il momento fino al 31 dicembre 2021) la possibilità di
andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (quota
100). Per i lavoratori del settore privato, l’erogazione del primo assegno
previdenziale è differita di tre mesi
dalla maturazione dell’ultimo requisito (tra quello anagrafico e quello
contributivo) mentre per i pubblici dipendenti il differimento è di sei mesi.
Inoltre è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Il requisito contributivo può essere
perfezionato utilizzando i periodi accreditati nell’assicurazione generale
obbligatoria, nelle forme esclusive e
sostitutive (si veda l’elenco a pagina
42), nonché quelli risultanti presso la
gestione separata Inps. L’accesso è riservato ai soggetti che non siano già
titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni
summenzionate.
I contributi utili
Il requisito contributivo può essere per-
16
fezionato anche in regime di cumulo
(legge 228/2012), escluse le contribuzioni accreditate presso le Casse di previdenza dei professionisti poiché non
espressamente richiamate dal Dl
4/2019. La titolarità di una pensione a
carico di una Cassa professionale non
risulta perciò ostativa per quota 100.
Possono essere utilizzate le contribuzioni accreditate in Stati esteri, a condizione che almeno una delle gestioni
previdenziali interessate al cumulo
rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale internazionale da
applicare. È altresì possibile utilizzare
in cumulo la contribuzione accreditata
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le diverse gestioni
speciali dei lavoratori autonomi al fine
di raggiungere i 38 anni di contributi.
Si ricorda infine che il lavoratore deve soddisfare anche l’ulteriore requisito dei 35 anni utili per la pensione di anzianità, escludendo i periodi derivanti
da malattia e da disoccupazione o equiparati (Aspi, miniAspi, Naspi). Tali ultimi periodi concorrono a determinare i
38 anni necessari per quota 100 ma non
sono utili per soddisfare il sub-requisito dei 35 anni.
Redditi incompatibili
Quota 100 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo
svolto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico,
tranne l’ipotesi in cui la percezione delle somme avvenga dopo il compimento
dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022). I redditi che rilevano ai
PENSIONI E REQUISITI
fini della incumulabilità sono – ad
esempio – quelli percepiti per l’esercizio di arti, i redditi di impresa connessi
ad attività di lavoro nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti
di associazione in partecipazione nei
casi in cui l’apporto è costituito dalla
prestazione di lavoro (i soci che partecipano al solo capitale sociale senza
espletare attività lavorativa devono
rendere apposita dichiarazione di responsabilità), i redditi percepiti per diritti di autore e i compensi per brevetti.
I redditi che, al contrario, non rilevano ai fini della incumulabilità sono – tra
gli altri – le indennità percepite dagli
amministratori locali, quelle percepite
per l’esercizio di funzione di giudice di
pace, l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennizzo per la cessazione di
attività commerciale, i compensi percepiti per la funzione sacerdotale.
In merito ai redditi da lavoro autonomo occasionale, la norma prevede la incumulabilità per somme percepite in
misura superiore a 5mila euro annui.
L’Inps, con la circolare 117/2019, ha precisato che, per la verifica del superamento di questo importo, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale,
compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi precedenti dell’anno la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento
dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Pertanto i lavoratori che hanno
già superato tale limite nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico, onde evitare la sospensione della
rendita, hanno convenienza nell’atten-
dere il primo gennaio successivo per
chiedere la liquidazione della pensione.
I titolari di Ape sociale che soddisfano anche i requisiti di quota 100 possono conseguire il trattamento pensionistico rinunciando all'altra prestazione. L’accesso a quota 100 sarà possibile
anche dopo il 2021 da parte di coloro
che hanno soddisfatto i requisiti nel
periodo triennale di vigenza della sperimentazione.
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PUBBLICO IMPIEGO
Tfr e Tfs, pagamento posticipato
Per l’anticipo si attende il decreto
Il pagamento del trattamento di fine servizio e di
fine rapporto dei pubblici
dipendenti subisce un
differimento, di norma di
24 mesi, che diventano 12
se la cessazione dal servizio è per raggiunti limiti di
età o di servizio, per collocamento a riposo d’ufficio. Nei casi di decesso e
inabilità, vengono pagati
dopo 90/105 giorni.
L’erogazione avviene in
unica soluzione per importi lordi fino a 50mila
euro, in due rate se tra 50
e 100mila euro, in tre rate
se oltre 100mila euro. Nel
caso di quota 100, i termi-
ni di pagamento decorrono da quando il lavoratore
avrebbe avuto accesso
ordinariamente alla pensione, secondo i requisiti
previsti dalla riforma
2011. Per esempio una
persona con 63 anni di età
e poco meno 39 anni di
contributi nel 2020, riscuoterà la prima rata non
prima di 5 anni. Il Dl
4/2019 ha previsto la
possibilità di richiedere
un anticipo del Tfs per
importi fino a 45mila
euro, a “tassi controllati”,
ma il decreto attuativo
deve ancora essere
pubblicato.
17
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
LA PROROGA
Un anno in più
a disposizione
per utilizzare
Opzione donna
di Matteo Prioschi
U
lteriore proroga per “Opzione donna”, cioè la possibilità
di andare in pensione con un
requisito anagrafico ridotto. Per effetto della legge di bilancio 2020, vi
possono accedere le lavoratrici che,
entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato almeno 35 anni di contributi e
almeno 58 anni di età se dipendenti e
almeno 59 se autonome. Secondo le
stime si tratta di una platea potenziale
di oltre 18mila persone, di cui 4.100 lavoratrici autonome.
Tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione si applicano le
finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Durante tale periodo le interessate possono continuare a lavorare oppure interrompere l’attività, rimanendo però
senza reddito e senza pensione.
La legge di bilancio non ha fatto altro che “aggiornare” di un anno i termini entro cui maturare i requisiti,
come introdotti dal decreto legge
4/2019 per l’anno scorso, anche per
quanto riguarda il personale del
comparto scolastico e Afam (Alta
18
formazione artistica, musicale e coreutica) che deve presentare la domanda entro il 29 febbraio al fine di
andare in pensione, con uscita unica, a settembre.
Le penalizzazioni
L’opzione donna consente quindi di
beneficiare di un anticipo consistente
in termini di età rispetto alla pensione
di vecchiaia, oggi raggiungibile a 67
anni, ma anche nei confronti di quella
anticipata che richiede 41 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età.
Tuttavia l’importo dell’assegno viene
determinato applicando il metodo di
calcolo contributivo all’intera vita
contributiva della lavoratrice, invece
di quello misto che verrebbe utilizzato
per il pensionamento di vecchiaia o
standard. Dovendo aver accumulato
almeno 35 anni di vita contributiva entro il 2019, infatti, queste persone hanno iniziato a lavorare almeno nel 1984,
cioè anteriormente al 1996. Ciò determinerebbe l’applicazione del calcolo
misto, che consiste nell’utilizzo di
quello retributivo per i contributi versati fino al 1995 e quello contributivo
per quelli successivi. In base a ciò, secondo la nota di lettura della legge,
elaborata dal servizio bilancio del Senato, si determina una riduzione media dell’importo dell’8% per le dipendenti e del 17% per le autonome.
A questa prima penalizzazione si aggiunge quella correlata all’età di pensionamento. L’assegno con il metodo
contributivo si determina moltiplicando il montante, accumulato e rivalutato nel corso del tempo, per un co-
PENSIONI E REQUISITI
efficiente che premia chi si ritira dal lavoro più tardi. Per esempio a 59 anni
corrisponde il valore di 4,414% e di
conseguenza un montante contributivo di 250mila euro determina una
pensione mensile lorda di 848 euro
(per tredici mensilità). Lo stesso montante, a 67 anni, garantirebbe una pensione di 1.077 euro.
A ciò va aggiunto il fatto che dai 59 ai
67 anni se la persona continuasse a lavorare accumulerebbe altri contributi
e il montante finale sarebbe più alto dei
250mila euro e di conseguenza anche
la pensione.
La decorrenza
In base a quanto avvenuto negli anni
scorsi, circa la metà di chi effettivamente sceglie questa possibilità va in
pensione alla prima decorrenza utile
(che comunque è un anno-un anno e
mezzo dopo la maturazione del diritto e quindi a 59 anni per le lavoratrici dipendenti e 60 anni e mezzo
per le autonome).
Dato che i requisiti devono essere
raggiunti entro il 2019, la prima decorrenza utile per le dipendenti che li
hanno ottenuti l’anno scorso è a febbraio di quest’anno, mentre per le autonome da agosto.
Opzione donna ha raggiunto i quindici anni di vita, dato che è stata introdotta dall’articolo 1, comma 9, della
legge 243/2004, inizialmente fino al
2015 e poi è stata prorogata dalla legge
208/2015, quindi dalla 232/2016 e infine dal decreto legge 4/2019 che ha innalzato di un anno i requisiti anagrafici
stabiliti in origine.
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L'evoluzione
Pensioni liquidate con l’opzione donna per anno e settore di lavoro
SETTORE PRIVATO
SETTORE PUBBLICO
TOTALE
30.000
28.202
25.000
8.297
20.000
15.479
15.000
11.316
2.493
10.000
5.000
0
4
101
664
4
0
49
52
170
494
2008
2009
2010
1.731
403
7.157
1.646
5.511
8.823
3.911
15.330
19.905
11.568
4.367
9.754
1.971
10.963
2.502
7.783
1.328
2011
801
1.701
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
19
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
41 ANNI DI CONTRIBUTI
Domanda
entro il 1° marzo
per i lavoratori
precoci
di Fabio Venanzi
N
el 2020 i lavoratori precoci accedono alla pensione anticipata con 41 anni di contributi e con
una finestra mobile di tre mesi e, salvo ulteriori interventi normativi, il requisito
non cambierà fino al 31 dicembre 2026.
Rientrano in questa categoria quelle
persone che possono vantare 12 mesi di
contribuzione per periodo di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del
19esimo anno di età e che si trovano in specifiche condizioni.
La platea
La prima riguarda i soggetti in stato di
disoccupazione a seguito di cessazione
del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e
che hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi. La domanda per la verifica delle condizioni da
presentare all’Inps può essere inoltrata
solo terminato il godimento della prestazione di disoccupazione e, ai fini dell’accesso al beneficio, l’interessato deve
aver mantenuto lo status di disoccupato.
20
Sono esclusi dall’agevolazione gli inoccupati che non abbiano fruito di alcuna
prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari, nonché coloro che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla
cessazione del rapporto di lavoro per
cause diverse a quelle elencate.
La seconda categoria include coloro
che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi continuativi, il
coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di
gravità, oppure un parente o un affine di
secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il beneficio può essere accordato, altresì,
ai soggetti uniti civilmente.
Per l’elenco delle patologie invalidanti,
al fine di poter ampliare la platea dei potenziali beneficiari, occorre far riferimento al decreto ministeriale 278 del 21
luglio 2000. La definizione di “mancante” ricomprende tutte quelle situazioni di
assenza naturale e giuridica nonché ogni
altra condizione assimilabile (ad esempio celibato, stato di figlio naturale non
riconosciuto, divorzio, separazione legale, abbandono di minori). Il requisito della convivenza si ritiene soddisfatto se la
residenza è nello stesso stabile con lo
stesso numero civico, oppure con l’eventuale dimora temporanea.
La terza categoria è quella degli invalidi
civili che hanno subito una riduzione della
capacità lavorativa superiore o uguale al 74
per cento. Costoro maturano due mesi di
contribuzione figurativa, fino a massimo
PENSIONI E REQUISITI
di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative. Per espressa previsione normativa,
non è possibile cumulare altre maggiorazioni oltre quella summenzionata.
L’ultima categoria riguarda i dipendenti
che svolgono mansioni gravose al momento del pensionamento e da almeno
sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno
sei anni negli ultimi sette. Il beneficio si
estende anche a coloro che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti
(per l’elencazione dei lavori gravosi e per
quelli usuranti si rinvia alle pagine 12 e 13).
La procedura
Le domande finalizzate al riconoscimento del beneficio devono essere presentate
entro il 1° marzo 2020. Se avanzeranno risorse, saranno prese in considerazione
anche le richieste presentate successivamente, purché comunque entro il 30 novembre 2020. Entro il 30 giugno – per le
domande presentate entro il 1° marzo –
l’Inps comunicherà agli interessati l’esito
!
delle istruttorie con indicazione della prima decorrenza utile per la pensione,
sempreché a tale data sia confermata la
sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria.
In caso di mancata copertura, l’Inps
comunicherà una data “successiva” oppure, in assenza delle necessarie condizioni, il rigetto della domanda. Per le richieste presentate entro novembre,
l’esito sarà comunicato entro il 31 dicembre 2020. L’istanza di accesso alla
pensione con requisiti ridotti può essere
presentata in concomitanza con la domanda di riconoscimento del beneficio
o al termine dell’istruttoria.
Per i pubblici dipendenti, i termini di
pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto decorreranno dal
momento in cui l’interessato avrebbe
maturato il diritto secondo i termini ordinari previsti dalla riforma Monti-Fornero (12/24 mesi dal raggiungimento del
primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento).
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ACCESSO DIFFICILE
L’accesso al pensionamento riservato
ai lavoratori precoci non è facile. Oltre
la metà delle richieste presentate
all’Inps, tra gennaio 2017 e giugno
2019, è stata respinta. La percentuale
più alta di rifiuti riguarda le persone
che hanno svolto mansioni gravose o
quelle usuranti. La difficoltà consiste
nel riuscire a certificare il periodo di
lavoro che dà diritto allo “sconto” sui
requisiti, soprattutto se l’azienda per
cui si è lavorato in passato non esiste
più. È quindi opportuno muoversi con
largo anticipo per cercare di recuperare tutte le informazioni richieste dalla
normativa. Lo stesso problema si pone
per il pensionamento degli usuranti (si
veda la pagina seguente).
21
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
ENTRO IL 1° MAGGIO
Lo sconto
per usurati
va chiesto
in anticipo
di Fabio Venanzi
E
ntro il 1° maggio 2020, i lavoratori
chesvolgonolavoriparticolarmente faticosi e pesanti devono presentare istanza all’Inps al fine di accedere alla
pensione con requisiti agevolati nel corso
del 2021. I soggetti che maturano i requisiti
nel corso del 2020 avrebbero dovuto presentare la domanda entro il 1° maggio 2019.
Requisiti
I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, gli addetti alla cosiddetta “linea catena” nonché i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico
di trasporto collettivo e i lavoratori notturni a turni per un numero di giorni pari
o superiori a 78 all’anno (si veda anche
l’elenco a pagina 12), accedono alla pensione con quota 97,6 – se dipendenti –
con un’età anagrafica minima di 61 anni e
7 mesi e un requisito contributivo minimo di 35 anni. Gli stessi requisiti sono richiesti anche per i lavoratori notturni che
prestano tale attività per l’intero anno.
Qualora sia presente contribuzione (anche) da autonomo, la quota sale a 98,6 e
l’età a 62 anni 7 mesi.
I lavoratori notturni a turni occupati
22
PENSIONI E REQUISITI
per un numero di giorni da 64 a 71 all’anno – fermo restando il requisito contributivo minimo di 35 anni – devono raggiungere quota 99,6 con almeno 63 anni
e 7 mesi di età (se dipendenti) o quota
100,6 con almeno 64 anni e 7 mesi (se autonomi). Qualora il numero di giorni sia
compreso tra 72 e 77, la quota – per i dipendenti - scende a 98,6 con un’età di 62
anni e 7 mesi oppure 99,6 con 63 anni e 7
mesi per gli autonomi.
Decorrenza
Il ritardo nella presentazione della domanda comporta il differimento della
decorrenza del trattamento pensionistico, pari a un mese per ritardi non superiori a un mese. Il differimento è di due mesi
per un ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi, mentre – per ritardi superiori – il differimento è di tre mesi.
Alla domanda di riconoscimento dei benefici deve essere allegata la documentazione minima necessaria prevista dal decreto ministeriale del 20 settembre 2017
(ad esempio, libro unico del lavoro, libretto
di lavoro, idonee certificazioni rilasciate
dal datore di lavoro). Nell’accoglimento
della domanda, l’Inps indica la data di prima decorrenza, tenuto conto della relativa
copertura finanziaria prevista per questa
agevolazione. Ottenuta la certificazione, il
lavoratore può presentare la domanda di
pensione e deve soddisfare gli ulteriori requisiti previsti come, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le mansioni usuranti devono essere state
svolte per almeno sette anni negli ultimi
dieci di attività lavorativa oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
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2
GLI SCIVOLI
PER ANTICIPARE
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
SOLUZIONI ONEROSE
L’anticipo lo paga
lo Stato, l’azienda
o il lavoratore
di Matteo Prioschi
N
el panorama previdenziale accanto alle
pensioni vere e proprie ci sono degli strumenti, degli scivoli,
che consentono, a determinate condizioni, di smettere di lavorare e percepire un reddito fino a quando si raggiungono i requisiti di accesso a una prestazione previdenziale.
Variano quanto a durata massima
(che può arrivare a quattro ma anche a
dieci anni), possibilità di utilizzo, regole
di accesso, accollo dei relativi costi. Sotto
24
quest’ultimo aspetto ci sono tre opzioni:
elo scivolo è a carico dello Stato, in favore di categorie di lavoratori in difficoltà che si ritiene di dover tutelare;
r lo scivolo è a carico delle aziende,
che dovendo gestire degli esuberi di
personale, possono utilizzare questo
strumento di politica passiva del lavoro, accompagnando a pensione i dipendenti più anziani (anche tramite i
fondi di settore);
t lo scivolo è interamente a carico del
singolo beneficiario-lavoratore, che
lo paga utilizzando i contributi desti-
GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
IN SINTESI
Ape sociale
È una prestazione assistenziale erogata dallo Stato a
determinate categorie di lavoratori con almeno 63 anni di
età e 30-36 anni di contributi. Consiste in un assegno
mensile di importo pari alla pensione maturata al momento di accesso alla prestazione, ma comunque non superiore a 1.500 euro lordi. Dura fino al raggiungimento della
pensione di vecchiaia o di altro tipo se raggiunta prima
Isopensione
Introdotta nel 2012 con durata quadriennale, attualmente può durare fino a 7 anni. Può essere utilizzata da imprese che devono gestire esuberi di personale. Prevede un
assegno pari alla pensione maturata all’accesso alla prestazione, più il versamento dei contributi per tutta la
durata dello scivolo. Il tutto a carico del datore di lavoro
Fondi bilaterali
Possono garantire uno scivolo di massimo 5 anni grazie
all’assegno straordinario. È uno strumento molto utilizzato in alcuni settori, come quello del credito. Anch’esso
oltre all’erogazione di un importo mensile prevede il versamento della contribuzione fino alla maturazione dei
requisiti pensionistici
nati negli anni precedenti alla previdenza integrativa.
Sono scomparsi da quest’anno
l’Ape volontario e quello aziendale:
con il primo i costi erano quasi tutti a
carico del lavoratore, con il secondo
vi era una compartecipazione del datore di lavoro. Entrambi si basavano
su accordi individuali e potevano essere abbinati al proseguimento dell’attività part time. Strumenti di
grande flessibilità, che però non hanno ottenuto successo.
Contratto di espansione
È lo strumento più recente, utilizzabile da imprese di
grandi dimensioni che devono fronteggiare riorganizzazioni. Oltre a prevedere l’obbligo di politiche attive per la
riqualificazione del personale, consente di accompagnare
alla pensione i dipendenti più anziani
Rita
È la possibilità di usare il montante accumulato
nella previdenza complementare per ricevere
un assegno periodico prima della pensione invece
che per integrare la stessa
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25
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
PROROGA DI UN ANNO
Ape sociale,
per le domande
prima scadenza
al 31 marzo
di Fabio Venanzi
L
a legge 160/2019 ha prorogato
per tutto il 2020 l’anticipo pensionistico (Ape) sociale. Inizialmente previsto da maggio 2017 fino a
dicembre 2018, era già stato esteso al
2019 dal decreto legge 4/2019.
Per alcune categorie di persone che
si trovino in particolari condizioni, la
norma concede la possibilità di beneficiare, a domanda, e in presenza di
determinati requisiti anagrafici e
contributivi, di un’indennità, l’Ape
appunto, fino al compimento dell’età
anagrafica prevista per l’accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia, pari a 67 anni fino al 31 dicembre 2022.
Platea
Possono beneficiare dell’Ape sociale
gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima nonché
gli iscritti alla gestione separata dell’Inps che hanno una età anagrafica
non inferiore a 63 anni.
Queste persone devono trovarsi in uno
stato di disoccupazione a seguito di
26
cessazione del rapporto di lavoro per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale, oppure per scadenza del
termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato a condizione che abbiano
avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in
possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 30 anni.
La seconda categoria è composta da
coloro che assistono, al momento della
richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di
gravità oppure un parente o un affine
di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età
oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti. Anche in questo caso è richiesta una anzianità contributiva minima di almeno 30 anni.
Nella terza categoria rientrano coloro che hanno subito una riduzione
della capacità lavorativa con invalidità civile non inferiore al 74%, con
una anzianità contributiva non inferiore a 30 anni.
Il requisito contributivo è elevato a
36 anni per la quarta categoria, formata da chi svolge lavori gravosi (si veda a
pagina 13) da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.
GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
Per le donne, i requisiti contributivi
dei 30/36 anni sono ridotti di dodici
mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Importo
L’Ape sociale può essere concesso a
condizione che risulti cessata l’attività lavorativa (dipendente, autonoma
e parasubordinata). Viene erogato
per 12 mensilità ed è pari all’importo
corrispondente a quello della rata
mensile della pensione di vecchiaia
calcolata al momento della domanda. In ogni caso, l’importo lordo non
può superare i 1.500 euro mensili.
Tale somma non è soggetta a rivalutazione e per il periodo di godimento
della stessa non sono riconosciuti gli
assegni per il nucleo familiare. Nel
caso in cui la contribuzione dovesse
risultare accreditata in diverse gestioni previdenziali, ciascuna gestione calcolerà il pro quota, in relazione
ai rispettivi periodi di iscrizione. Ai
fini del raggiungimento del requisito
contributivo, non rilevano i periodi
assicurativi esteri maturati in Paesi
dell’Unione europea, Svizzera, Stati
appartenenti allo Spazio economico
europeo o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Durante il periodo di erogazione dell’Ape si possono percepire redditi da
lavoro dipendente o parasubordinato
nel limite di 8mila euro annui e redditi
derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Il
raggiungimento del diritto a pensione
durante lo scivolo comporta la decadenza dalla prestazione.
Doppia domanda
Gli interessati possono presentare la
domanda di certificazione del diritto
entro il 31 marzo 2020. I requisiti devono essere perfezionati entro i termini
di presentazione della domanda, eccetto taluni che possono essere valutati in via prospettica e maturati entro la
fine dell’anno (ad esempio, i 63 anni,
l’anzianità contributiva dei 30/36 anni, il trimestre di inoccupazione e i sei
anni di svolgimento dell’attività gravosa). L’Inps comunicherà l’esito dell’istruttoria entro il 30 giugno. Un’altra
data entro cui presentare la domanda
di certificazione è il 15 luglio, a cui verrà
data risposta entro il 15 ottobre. Le domande presentate dopo il 15 luglio e
comunque entro il 30 novembre 2020
saranno prese in considerazione sempreché avanzino risorse finanziarie.
L’istruttoria si concluderà entro il 31
dicembre 2020.
I soggetti già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni necessarie
per l’accesso all’Ape sociale devono
presentare la domanda contestualmente a quella di certificazione del diritto. Il possesso della certificazione
comporta la possibilità di accedere alla
prestazione anche successivamente al
periodo di sperimentazione, sempreché sussistano i requisiti certificati. Al
raggiungimento dell’età prevista per la
pensione di vecchiaia (67 anni fino al
2022), l’assegno previdenziale sarà ricalcolato, anche al fine di tenere in
considerazione l’eventuale ulteriore
contribuzione versata nel periodo di
godimento dell’Ape stesso.
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27
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
RIORGANIZZAZIONI
Un ponte pagato
dall’azienda
per chi accetta
l’esodo
di Antonello Orlando
A
partire dalla riforma delle
pensioni Monti-Fornero di
fine 2011, i datori di lavoro si
sono interrogati su come gestire il ricambio generazionale all’interno
delle aziende e i lavoratori hanno
spesso cercato il modo di ritirarsi dalla vita attiva prima di raggiungere i
requisiti per la pensione.
Poter attuare un esodo “felice” è divenuto però sempre più complesso a
causa di due fattori. Da un lato, l’allontanamento dei requisiti pensionistici che, per effetto dell’articolo 24
del decreto legge Salva Italia (Dl
201/2011), sono rapidamente arrivati
a 67 anni di età (dal 2019) per il trattamento di vecchiaia e a 42 anni e 10 mesi di contributi (con 1 anno di sconto
per le donne) per quello anticipato.
Dall’altro, va ricordato che la riforma
Fornero del mercato del lavoro del luglio 2012 (legge 92/2012) ha previsto il
progressivo smantellamento della indennità di mobilità che, nel caso di licenziamenti collettivi, garantiva ai lavoratori, con almeno 50 anni di età e
una sede lavorativa nel Mezzogiorno,
28
fino a 48 mesi di indennità e, soprattutto, di contributi utili sia al diritto
sia alla misura della pensione.
Secondo il disegno di questa riforma, l’indennità unica di disoccupazione (Aspi) avrebbe concesso a chi perdeva il lavoro non più di 18 mesi di accompagnamento alla pensione. Questo ulteriore irrigidimento del
panorama del welfare è stato temperato dal decreto legislativo 22/2015 che
ha introdotto la Naspi, in base alla quale, dal 2017, si può contare su un massimo di 24 mesi di indennità e di contribuzione figurativa.
In questo quadro, gli operatori del
mercato del lavoro hanno cercato strumenti di diversa natura per proporre,
nel caso della cessazione del rapporto
di lavoro, un pacchetto di incentivo all’esodo che non si limitasse solo a un riconoscimento economico, ma costituisse anche un “ponte” verso la pensione. Se, infatti, l’unica forma di pensionamento che ammette una naturale
fine del rapporto di lavoro (con licenziamento ad nutum) è la pensione di
vecchiaia, in base all’articolo 4, comma
2 della legge 108/1990, spesso i datori
di lavoro hanno ricercato una forma di
accompagnamento verso la pensione
di anzianità contributiva.
Pagare i contributi
Uno dei metodi più “artigianali” a tale
fine rimane la valorizzazione del costo della contribuzione volontaria, al
netto di eventuali contributi da disoccupazione, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici della anticipata o, fino al 2021, della pensione
GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
Soluzioni a confronto
Le caratteristiche principali di isopensione, assegno straordinario dei fondi di
solidarietà e contratto di espansione
ISOPENSIONE
FONDI DI SOLIDARIETÀ
Cessazione
del rapporto
Risoluzione
consensuale
Risoluzione consensuale
Validità
Permanente
Permanente
Obbligo nuove No
assunzioni
Durata
massima
7 anni*
con esodo
nel 2020
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Licenziamento collettivo
su base volontaria
Sperimentale fino al 2020
(ultima cessazione
31.12.2020)
No (solo per quota 100)
Sì
5 anni*
5 anni*
Pari alla pensione
maturata al momento
dell’esodo con
integrazione della Naspi
nei primi 24 mesi
Contribuzione figurativa
nei primi 24 mesi e solo
per la pensione anticipata
(dal 25° mese) calcolata
sulla media retributiva
degli ultimi 48 mesi
Valore
dell’assegno
Pari alla pensione
maturata al
momento
dell’esodo
Pari alla pensione maturata
alla fine del
prepensionamento (massimo
60 mesi di contribuzione
correlata)
Contribuzione
accreditata
durante lo
scivolo
Calcolata sulla
media retributiva
degli ultimi 48
mesi
Calcolata normalmente sulla
ultima retribuzione mensile
(elementi ricorrenti e
continuativi)
Piena
Secondo statuto del fondo.
Normalmente è esclusa
Limitata durante i primi 24
attività concorrenziale con l’ex mesi (in costanza di Naspi
datore di lavoro ed è
secondo i limiti del Dlgs
permessa solo entro una
22/2015). Piena dal 25°
soglia limitata quella con altri mese
tipi di attività
Cumulabilità
con altri
redditi
durante lo
scivolo
nota: (*) inclusa la finestra trimestrale della pensione anticipata
in quota 100. Questo metodo si rivela
però spesso oneroso e incerto, in
quanto oltre a un incentivo che consenta di riparare all’assenza di retribuzione, il datore di lavoro esodante
deve calcolare un esborso pari al 3334% dell’ultimo imponibile previdenziale (ovvero il valore dei versamenti volontari, si veda la circolare
Inps 42/2019) e poi maggiorarlo, perché al dipendente si deve garantire il
valore netto a seguito del prelievo fiscale a tassazione separata del pacchetto incentivante dato in uscita.
Gli strumenti ad hoc
L’alternativa più strutturata è oggi
rappresentata da tre sistemi di accompagnamento dal funzionamento molto similare che sono identificabili negli
assegni straordinari di accompagnamento alla pensione dei fondi di solidarietà bilaterale (come quello del credito, introdotto dagli anni ’90), nella
isopensione Fornero (creata dalla legge 92/2012) e dal più recente (e sperimentale) contratto di espansione per
imprese di grandi dimensioni.
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29
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
ISOPENSIONE
Fino a sette anni
con assegno
mensile
e contributi
gna, insieme ai sindacati, il perimetro di
dipendenti che usciranno dall’impresa
in due modalità alternative: attraverso
risoluzioni consensuali sulla base delle
adesioni spontanee degli stessi lavoratori o in modalità del tutto simili a un licenziamento collettivo (legge 223/1991)
eleggendo, quale unico criterio di scelta
dei dipendenti da estromettere, la vicinanza al traguardo pensionistico.
di Antonello Orlando
Durata estesa
F
ra gli strumenti più costosi per
garantire un esodo strutturato e a
largo raggio vi è l’isopensione
Fornero (prevista dall’articolo 4, commi
da 1 a 7-ter della legge 92/2012), accessibile ai soli datori di lavoro del settore privato con più di 15 dipendenti. Richiede
una procedura attivata da un accordo
sindacale grazie al quale l’azienda dise-
L’esempio
Oneri per l’azienda e assegno per il lavoratore. Importi lordi
Lavoratore
Età nel 2020
Contributi accumulati
al 30 novembre 2020
Accesso all'isopensione
Accesso alla pensione anticipata
Durata isopensione
Retribuzione annua lorda*
Isopensione mensile
Costo isopensione
Costo contributi
Costo totale
Fideiussione su totale
maggiorato del 15%
Pensione mensile dopo isopensione
(*) stabile da quattro anni
30
Uomo
60 anni
37 anni e 10 mesi
Novembre 2020
Marzo 2026
63 mesi, di cui 3 di finestra
45.000 euro
2.250 euro
153.187,50 euro
74.250 euro
227.437,50 euro
Da concordare con la banca
2.700 euro
Originariamente l’isopensione era stata
pensata per accompagnare a pensione
dipendenti che non distassero più di 48
mesi dall’accesso pensionistico più vicino fra la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2022 in presenza di 20 anni di contributi) e la pensione anticipata (42 anni e
10 mesi per gli uomini, un anno in meno
per le donne, in entrambi i casi con una
finestra di differimento di tre mesi e senza alcun adeguamento a speranza di vita
fino al 2026). La legge 205/2017, però, ha
allungato la durata massima dello “scivolo” a sette anni, accessibile tuttavia solo a lavoratori esodati entro il 30 novembre 2020, dal momento che dal primo
gennaio 2021 l’isopensione tornerà alla
versione standard di 48 mesi (salvo ulteriori modifiche normative). In caso di
esodo verso la pensione anticipata, nell’arco di tempo di quattro o sette anni dal
momento della cessazione il dipendente
deve esaurire anche la finestra di tre mesi
introdotta dal decreto legge 4/2019.
I lavoratori che saranno inclusi nella
procedura sulla base della propria manifestazione di interesse cesseranno
dal rapporto di lavoro e riceveranno
una doppia dote da parte dell’azienda:
GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
la quota di pensione accantonata, con
metodo retributivo misto o contributivo, al momento dell’uscita dall’azienda
(isopensione) e l’accredito della contribuzione correlata, che aumenterà l’assegno finale.
Protezione
La prestazione è perfettamente compatibile con qualsiasi attività lavorativa e la
contribuzione correlata versata interamente dall’azienda viene calcolata sulla
retribuzione media degli ultimi 48 mesi
prima della cessazione. Nel caso di pagamento mensile dell’onere a carico del datore di lavoro (l’onere può anche essere
sostenuto in unica soluzione) questo
viene garantito da una polizza fideiussoria, con un’ulteriore riserva pari al 15%
della provvista complessiva, accantonata nel caso di variazioni di calcolo dei
trattamenti spettanti. Qualora dovessero intervenire più sostanziali modifiche
normative del sistema pensionistico, è
l’accordo sindacale originario a prevedere in via ordinaria una nuova fase di
consultazione per garantire ai lavoratori
in esodo adeguate forme di tutela.
Il periodo di scivolo (che non accompagna a forme derogatorie pensionistiche come quota 100 o l’opzione donna),
una volta maturati i requisiti pensionistici certificati da Inps al momento della
risoluzione del rapporto, si interrompe:
tocca a quel punto al dipendente richiedere la pensione vera e propria che sarà
sicuramente di importo maggiore dell’isopensione grazie alla dote di contributi offerta dal datore di lavoro durante
tutto il prepensionamento.
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CONTRATTO DI ESPANSIONE
L’azienda
si riorganizza
e accompagna
alla pensione
di Antonello Orlando
I
l contratto di espansione, introdotto
dalla legge di conversione del decreto
crescita (Dl 34/2019) a partire dal 30
giugno 2019, ha una durata sperimentale
che terminerà alla fine del 2020 e si rivolge alle imprese che abbiano (in riferimento alla singola società) più di mille
unità lavorative.
È uno strumento complesso per gestire
operazioni di riorganizzazione che prevede più ambiti di azione. Da un lato l’impegno all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato di mestiere, dall’altro una riduzione oraria molto simile
alla Cigs per massimo 18 mesi, con contribuzione figurativa. Il personale (sospeso
e non) deve essere sottoposto a una forte
dose di formazione professionale adeguatamente certificata fin dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale.
La circolare 16/2019 del ministero del
Lavoro ha chiarito come tutti gli strumenti che compongono questo complesso ordito siano accessibili a condizione
che l’impresa, oltre al requisito dimensionale, soddisfi la condizione di afferire
al campo di applicazione della Cigs o co-
31
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
munque sia dotata di un fondo di solidarietà bilaterale (escluso dunque il Fis).
Procedura
Una delle leve più interessanti del contratto di espansione è un nuovo tipo di prepensionamento che consente di accompagnare i lavoratori per un massimo di 60
mesi. Nel concreto, l’impresa che ha sottoscritto l’accordo collettivo per il contratto
di espansione può raccogliere le manifestazioni di adesione dei propri dipendenti
che maturino entro cinque anni il diritto a
pensione procedendo così al licenziamento dei lavoratori da esodare, con una
procedura collettiva non oppositiva (legge
223/1991) e con il versamento del ticket
Naspi del valore massimo di 3.004 euro
(nel 2019) per ogni esodato. A differenza
dell’isopensione Fornero, infatti, dal momento che la cessazione si configura quale
licenziamento, i lavoratori possono beneficiare, durante il prepensionamento, del-
L’esempio
Oneri per l’azienda e assegno per il lavoratore. Importi lordi
Lavoratore
Età nel 2020
Contributi accumulati al 30
novembre 2020
Accesso allo scivolo
Accesso alla pensione di vecchiaia
Durata scivolo
Retribuzione annua lorda*
Assegno mensile durante lo scivolo
Costo scivolo
Ticket Naspi
Costo totale
Pensione mensile dopo scivolo
(*) stabile da quattro anni
32
Donna
62 anni
30 anni
Dicembre 2020
Agosto 2025
56 mesi
35.000 euro
1.900 euro
89.871 euro
3.004 euro
92.875 euro
2.210 euro
l’indennità di disoccupazione.
Lo scivolo di cinque anni diretto alla
pensione anticipata o di vecchiaia include i mesi mancanti alla decorrenza della
pensione (comprendendo nei 60 mesi
anche i tre di finestra applicati alla pensione anticipata, secondo quanto già
chiarito da Inps con la circolare 10/2019).
Prestazione
Durante il prepensionamento i datori di
lavoro devono pagare agli ex dipendenti
il valore della pensione maturata al momento dell’esodo, eventualmente integrando l’importo della Naspi, ma senza
versare alcun contributo per i dipendenti diretti alla pensione di vecchiaia,
con un forte risparmio rispetto all’isopensione e allo scivolo utilizzabile dai
fondi di solidarietà, che prevedono la
contribuzione correlata anche nell’accompagnamento a vecchiaia.
Nel caso di uscita verso la pensione anticipata, invece, la contribuzione correlata deve essere corrisposta per un massimo di tre anni dopo la fine della copertura
figurativa biennale della Naspi. Una volta
raggiunti i requisiti per la pensione, il lavoratore vi accede e l’importo della stessa
viene calcolato sulla base dell’effettiva
anzianità contributiva maturata e degli
eventuali ulteriori contributi versati.
I lavoratori, durante lo scivolo, godono
di una clausola di salvaguardia, unica nel
suo genere, che li protegge da qualsiasi
futura modifica normativa in ambito previdenziale. In questo modo non corrono il
rischio di rimanere senza scivolo e senza
pensione nel caso vengano innalzati i requisiti per accedere a quest’ultima.
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GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
ASSEGNO STRAORDINARIO
Con lo scivolo
dei fondi
contributi inclusi
nell’importo
di Antonello Orlando
U
no dei primi strumenti organizzati di prepensionamento è l’assegno straordinario di integrazione al reddito
erogato dai datori di lavoro di alcuni
settori (credito, assicurazioni, credito cooperativo, Ferrovie dello
Stato) tramite i fondi di solidarietà
bilaterali creati dalla contrattazione collettiva.
Dopo l’opera di stimolo alla creazione
di tali fondi a opera della riforma Fornero del mercato del lavoro (legge
92/2012), i fondi bilaterali sono stati da
ultimo regolati dall’articolo 26 del Dlgs
148/2015, che ha definito sia alcune prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori per momenti limitati di riduzione
delle attività produttive, sia strumenti di
accompagnamento alla pensione.
L’assegno straordinario di sostegno
al reddito (articolo 26, comma 9, lettera
b del decreto 148/2015) consiste in una
indennità economica finanziata dal
datore di lavoro esodante, corrisposta
dal fondo fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata entro un massimo di cinque anni dal
momento dell’esodo (la legge
232/2016 aveva prorogato l’estensione del prepensionamento fino a sette
anni solo per gli esodi del settore credito occorsi entro il 30 novembre 2019).
Versamenti «anticipati»
Come per l’isopensione, il ricorso a questa misura richiede un preventivo accordo sindacale, a valle del quale i dipendenti aderiscono al prepensionamento con cessazione del rapporto di
lavoro. Il valore dell’assegno straordinario è di per sé spesso più alto rispetto
a quello dell’isopensione. Anche se in
entrambi i casi i datori di lavoro versano
una contribuzione correlata fino alla
maturazione dei requisiti di pensione, il
trattamento mensile dei fondi tiene infatti conto di tutta la contribuzione da
erogare nello scivolo, al contrario dell’isopensione che corrisponde un valore di pensione pari a quanto maturato al
momento dell’esodo.
Di contro, i singoli statuti dei fondi
prevedono delle esplicite condizioni
di incompatibilità (totale nel caso di
lavori svolti per competitor diretti
dell’azienda esodante, parziali nel
caso di prestazioni lavorative di altro
settore), differentemente dall’isopensione che consente qualsiasi
contemporanea attività lavorativa.
Il decreto legge 4/2019, al comma 9
dell’articolo 14, ha escluso l’accesso a
pensione in quota 100 per gli assegni
straordinari già istituiti dai fondi bilaterali, ma con la stessa norma è stato
introdotto un percorso ad hoc di accompagnamento a quota 100 (si veda il
box nella pagina seguente).
33
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
Ricongiunzioni e riscatti
L’articolo 22 del decreto 4/2019 ha
previsto in modo generalizzato (allargando una opzione già attiva per
alcuni settori come quello del credito)
la facoltà di pagare direttamente a favore del dipendente l’onere di riscatto della laurea o di ricongiunzione in
modo da consentire ai lavoratori di
maturare il diritto all’assegno straordinario o di realizzare in via diretta,
proprio grazie al riscatto o alla ricongiunzione, i requisiti pensionistici
senza dover permanere nemmeno un
mese nel fondo bilaterale.
La circolare Inps 105/2019 ha poi
chiarito le modalità pratiche di tale
forma indiretta di riscatto o ricongiunzione: il datore di lavoro deve
inviare alla sede Inps territorialmente competente per residenza del
lavoratore la richiesta almeno 4 mesi
prima della risoluzione del rapporto,
con versamento del relativo onere in
unica soluzione.
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IL CASO RISOLTO
Utilizzabile anche per quota 100
Il decreto legge 4/2019 ha previsto la possibilità di utilizzare l’assegno straordinario di
sostegno al reddito per accompagnare i
lavoratori verso la pensione in quota 100. Può
essere utilizzato solo in favore dei dipendenti
che, entro il 31 dicembre 2021, arrivano alla
maturazione del doppio requisito di 62 anni di
età e di 38 anni di contributi (senza ricorrere al
cumulo contributivo, in analogia a quanto già
chiarito da Inps con il messaggio
2475/2017). La concessione di questo
assegno è condizionata dalla sottoscrizione di
un accordo di secondo livello (aziendale o
territoriale) con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale che deve contenere anche
una “clausola di garanzia occupazionale”. Le
parti firmatarie devono individuare un numero di lavoratori da assumere in sostituzione di
coloro che accedono alla prestazione, senza
tuttavia vincolare l’esodo a un ricambio in
34
proporzione 1 a 1, ma lasciando piena libertà
alle parti sociali nell’individuazione di un numero di assunzioni.
Una volta cessato il rapporto di lavoro il lavoratore riceve sia l’assegno mensile sia la contribuzione correlata, che non hanno tuttavia la stessa durata. Infatti, la contribuzione si interrompe
una volta raggiunti i requisiti, mentre l’assegno
viene erogato anche durante la finestra di
differimento di tre mesi. Nella circolare
10/2019 Inps ha infine specificato che l’assegno non può avere una durata successiva a
marzo 2022 (ultimo mese di finestra per chi
raggiunge a dicembre 2021 il requisito di quota
100). Questi assegni straordinari possono
essere riconosciuti solo dai fondi di solidarietà
bilaterali già costituiti (nonché in corso di costituzione come il Tris del comparto chimico) che
prevedano nel proprio decreto istitutivo la
concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Se si sceglie Rita
fino a 10 anni
di rendita
pre pensione
di Claudio Pinna
L
a rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) erogata dai fondi pensione fa parte
ormai a tutti gli effetti del nostro sistema pensionistico. Non solo. Nel
medio/lungo termine potrebbe risultare lo strumento principe per
consentire ai nostri lavoratori di anticipare il momento del pensionamento oppure di accedere a quel periodo immediatamente precedente
la cessazione definitiva dal servizio
nel corso del quale si alternerà l’attività lavorativa part time con la percezione di un reddito parziale di natura previdenziale.
Ma come funziona questa prestazione? La Rita, nella sostanza, consente agli interessati di ricevere dal
fondo pensione di appartenenza
l’erogazione di una rendita temporanea decorrente dal momento della
cessazione dal servizio fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni dall’Inps.
I requisiti previsti
Bisogna però essere in possesso di
determinati requisiti. Più nel dettaglio, la Rita può essere richiesta da
tutti gli iscritti a un fondo pensione,
non del tipo a prestazione definita,
che raggiungano l’età anagrafica per
il pensionamento di vecchiaia entro
i cinque anni successivi, con almeno
venti anni di anzianità contributiva
maturata presso i regimi obbligatori
alla data di presentazione della domanda. In sostanza la Rita, attualmente può essere richiesta a partire
dai 62 anni di età.
La prestazione consiste nell’erogazione frazionata di un capitale
pari al montante accumulato.
L’iscritto, a sua scelta, potrà frazionare tutto o solo una quota della prestazione maturata. Al pensionamento Inps, ai fini della richiesta finale in rendita e in capitale del montante residuo non
rileva la parte di prestazione percepita a titolo di Rita.
L’opzione per gli inoccupati
La Rita può anche essere erogata a
favore degli iscritti che si trovano in
un periodo di inoccupazione di oltre 24 mesi e a meno di dieci anni
dalla maturazione dell’età anagrafica stabilita per il pensionamento
di vecchiaia. In questi casi, quindi,
la prestazione può essere richiesta
a partire dai 57 anni di età.
Il regime fiscale
La tassazione della Rita segue le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica, senza alcuna penalizzazio-
35
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
GLI SCIVOLI PER ANTICIPARE
Oneri e prestazioni
Quanto devo versare ogni anno per avere 1.000 euro al mese
netti di Rita da quando smetto di lavorare fino alla pensione
a 67 anni. Importi in euro, anno 2020.
Tasso annuo di rendimento reale netto: 2,0%
ETÀ DI ISCRIZIONE
AL FONDO PENSIONE
ETÀ CESSAZIONE DAL SERVIZIO
63
64
65
20
785
569
367
30
1.151
826
528
40
1.904
1.349
851
50
3.847
2.651
1.633
fonte: elaborazioni Aon
ne. In sintesi, per i contributi attualmente versati a un fondo pensione
l’imposizione è pari a un’aliquota
del 15%, ridotta di uno 0,3% per ciascun anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare
eccedente il quindicesimo, sino a un
livello minimo del 9 per cento.
La variabile dei rendimenti
Nel corso dell’erogazione la posizione individuale rimane in gestione presso il fondo pensione e l’importo erogato è rivisto sulla base dei
rendimenti (positivi o negativi) maturati. In questa fase le somme accumulate sono impiegate presso la
linea di investimento meno rischiosa, ma l’iscritto può decidere di destinare la posizione maturata presso un altro comparto.
Frequenza dell’erogazione
La periodicità di erogazione è decisa dai fondi pensione. Covip ri-
36
tiene, tuttavia, che possa essere
corrisposta con frequenza non oltre i tre mesi.
Il possesso dei requisiti per la maturazione della prestazione viene
verificato dai fondi pensione stessi
attraverso l’estratto conto rilasciato
dal casellario dei lavoratori attivi o
mediante quelli vari prodotti dai diversi enti di previdenza.
Il nodo dei costi
Il punto cruciale è che la Rita deve essere finanziata in maniera adeguata.
Altrimenti le prestazioni maturate
risulteranno così contenute che lo
strumento rimarrà lettera morta. Finanziare infatti cinque o dieci anni
di Rita in maniera che producano comunque prestazioni adeguate non è
un’impresa del tutto semplice.
A titolo indicativo abbiamo stimato, sulla base di diverse variabili, il
contributo annuo necessario per poter ricevere una Rita netta pari a mille euro al mese. I risultati, contenuti
nella tabella a fianco, sono evidenti.
Se ci si iscrive presto a un fondo
pensione tutto diventa più agevole, mentre più si ritarda, più le somme necessarie crescono, giungendo talvolta a cifre purtroppo non
più plausibili. E questo solo per poter anticipare il pensionamento.
Non anche per integrare le prestazioni erogate dall’Inps. Cosa che
invece per la maggior parte dei lavoratori risulterà anche questa una
necessità da tenere a mente e da
pianificare per tempo.
J© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
GLI ASSEGNI
IN PAGAMENTO
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
LA RIVALUTAZIONE
Aumento dello 0,4%
solo fino a quattro
volte il minimo
di Matteo Prioschi
È
dello 0,4% l’incremento
per l’adeguamento all’inflazione degli assegni in pagamento quest’anno rispetto agli importi dell’anno scorso. Tale aumento,
però, viene riconosciuto integralmente solo per le pensioni complessivamente di importo fino a quattro
volte il trattamento minimo dell’anno scorso, cioè fino a 2.052,04 euro
mensili lordi. Infatti la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici comporta un adeguamento
38
pieno (100%) dell’indice inflazionistico solo per gli importi più bassi, al
fine di tutelare il potere di acquisto
dei pensionati che ne beneficiano.
L’adeguamento si riduce di pari passo con l’aumento del valore della
pensione, fino a scendere al 40% per
gli assegni di importo superiore a nove volte il minimo e così contenere la
spesa previdenziale. Ciò significa
che, mentre gli assegni fino a
2.052,04 euro mensili lordi hanno
beneficiato di un aumento dello 0,4%
rispetto al 2019, quelli oltre 4.617,09
GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO
Regole ed esempi
IMPORTI MENSILI E AUMENTI
MULTIPLI DEL TRATTAMENTO MINIMO
Fino a 4
DA EURO
A EURO
INDICE DI PEREQUAZIONE
AUMENTO
-
2.052,04
100%
0,400%
Oltre 4 e fino a 5
2.052,05
2.565,06
77%
0,308%
Oltre 5 e fino a 6
2.565,06
3.078,06
52%
0,208%
Oltre 6 e fino a 8
3.078,06
4.104,08
47%
0,188%
Oltre 8 e fino a 9
4.104,09
4.617,09
45%
0,180%
Oltre 9
4.617,09
-
40%
0,160%
COME CAMBIANO GLI ASSEGNI
Importi lordi mensili erogati nel 2019 e nel 2020
NEL 2019
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
2.300,00
2.500,00
AUMENTO
0,400%
0,308%
NEL 2020
803,20
1.004,00
1.204,80
1.405,60
1.606,40
1.807,20
2.008,00
2.307,08
2.507,70
NEL 2019
2.800,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.200,00
4.500,00
4.700,00
5.500,00
AUMENTO
0,208%
0,188%
0,180%
0,160%
NEL 2020
2.805,82
3.006,24
3.506,58
4.007,52
4.207,56
4.508,10
4.707,52
5.508,80
nota: Inps a gennaio metterà in pagamento le pensioni sulla base delle regole ante legge di bilancio 2020. Di conseguenza agli importi oltre 3 e fino a 4 volte il minimo verrà
applicata un aumento dello 0,388%. Successivamente sarà effettuato un conguaglio. Le differenze sono minime: per esempio 1.600 euro dell'anno scorso diventeranno
1.606,40 euro invece di 1.606,21
euro sono stati ritoccati dello 0,160
per cento (il meccanismo è illustrato
in dettaglio nella tabella in alto).
La novità 2020
Queste regole sono analoghe a quelle utilizzate negli anni scorsi, ma
l’ultima legge di bilancio ha introdotto una piccola variazione che riguarda gli assegni di importo oltre
tre e fino a quattro volte il minimo.
Infatti nel 2019 l’adeguamento era
del 97% dell’indice di riferimento. Da
quest’anno viene riconosciuto l’ade-
guamento pieno. Le conseguenze
pratiche sono che, invece di un aumento effettivo dello 0,388%, è stato
riconosciuto quello dello 0,400 per
cento. Tuttavia, poiché la variazione
è stata definita con la legge di bilancio approvata a fine 2019, Inps questo mese ha messo in pagamento gli
assegni sulla base delle regole vecchie, quindi con una maggiorazione
dello 0,388 per cento. Di conseguenza nei prossimi mesi l’importo sarà
adeguato e dovrebbe essere riconosciuta la differenza.
39
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
Le prospettive
Questo meccanismo dovrebbe rimanere in vigore anche nel 2021. Successivamente, sempre in base alla legge di Bilancio, si dovrebbe ritornare alla rivalutazione per fasce applicata nel 2011 (legge 388/2000), ma modificata per
quanto riguarda gli importi oltre tre e fino a quattro volte il minimo. La differen-
Importi di riferimento nel 2020
Pensione minima
Mensile 515,07 euro; annuale 6.695,91
Assegno vitalizio
Mensile 293,60; annuale 3.816,80
Assegno sociale
Mensile 459,83 euro; annuale 5.977,79 euro
Limite di reddito annuale personale: 5.977,79 euro.
Coniugale: 11.955,58 euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile
47.332,00 euro
Massimale di retribuzione imponibile
102.953,00 euro
Importo minimo per vecchiaia contributiva a 67 anni
689,75 euro
Limiti di reddito per la riduzione della pensione ai
superstiti
Fino a 20.087,73 euro, nessuna riduzione;
oltre 20.087,73 fino a 26.783,64 euro, riduzione 25%;
oltre 26.783,64 fino a 33.479,55 euro, riduzione 40%;
oltre 33.479,55 euro, riduzione 50%
za fondamentale tra il sistema attuale e
quello che dovrebbe tornare in vigore è
che il primo applica l’aliquota di aumento a tutto l’importo in pagamento, il secondo lo applica a fasce: 100% dell’inflazione fino a quattro volte il minimo, 90%
oltre quattro e fino a cinque volte, 75%
oltre cinque volte il minimo.
Facciamo un esempio. Se una persona incassa 2.500 euro mensili di pensione lorda, con il sistema attuale ottiene un aumento del 77% dell’inflazione
calcolato su tutto l’importo. Con il secondo otterrebbe un aumento del 100%
per la parte fino a 2.052,04 euro (quattro volte il minimo) e del 90% per la parte oltre 2.052,40 e fino a 2.500 euro.
Su questo tema è opportuno utilizzare il condizionale, dato che le regole introdotte in via transitoria per il biennio
2012-2013 sono state poi ritoccate e
prorogate finora, al fine di contenere la
spesa previdenziale incidendo sui trattamenti di importo più elevato.
Occorre inoltre ricordare che l’aumento dello 0,4% è un valore provvisorio, perché riferito all’andamento della variazione dei prezzi nel 2019 calcolato sulla base
di stime per gli ultimi tre mesi dell’anno.
A inizio 2021 sarà applicato il valore definitivo, che potrà essere uguale, inferiore
o superiore allo 0,4 per cento. Se necessario si dovrà procedere a un conguaglio
e al contempo però si applicherà il valore
previsionale riferito al 2020.
Quest’anno l’adeguamento rispetto
a quanto già pagato nel 2019 non è stato
necessario perché l’aumento provvisorio, pari all’1,1% e già riconosciuto,
coincide con quello definitivo.
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40
GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO
IMPORTI ELEVATI
Sul taglio
agli assegni d’oro
si attende
la Consulta
di Matteo Prioschi
P
rosegue nel 2020 il taglio alle pensioni di importo superiore a
100.160 euro, in attesa del giudizio
della Corte costituzionale.
Introdotto dalla legge 145/2018 (articolo 1, commi 261-268), il prelievo dovrebbe rimanere in vigore fino al 2023
compreso, a danno delle pensioni dirette
di importo annuale superiore a 100.160
euro lordi, purché calcolate almeno parzialmente con il metodo retributivo. Il
prelievo si applica agli assegni dei pensionati iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione previdenziale obbligatoria, anche se ottenute con il cumulo o la
totalizzazione dei contributi versati in
più gestioni. Escluse, invece, le pensioni
liquidate in regime di cumulo o totalizzazione che coinvolgono le Casse di previdenza dei liberi professionisti, come precisato dall’Inps nella circolare 116/2019.
La decurtazione
Il prelievo viene applicato in misura crescente alle quote di pensione eccedenti i
100.160 euro (si veda la tabella in pagina).
L’anno scorso l’importo soglia era di
100mila euro, ma quest’anno è stato ritoccato verso l’alto in quanto adeguato
alla variazione del costo della vita, applicando le regole generali della rivalutazione, che per gli importi elevati hanno
comportato un aumento dello 0,16 per
cento (circolare Inps 147/2019).
L’importo del singolo pensionato si calcola prendendo in considerazione tutti gli
assegni previdenziali pagati a quest’ultimo, ma nel caso ci siano quote calcolate
con il sistema contributivo, la riduzione
viene parametrata ai soli pro quota determinati anche con il sistema retributivo.
Per la fascia oltre 100.160 euro e fino a
130.208, il prelievo è pari al 15% della parte
di pensione che rientra in tale range. Per
esempio, se una persona incassa 105.000
euro, il taglio del 15% si effettua su 4.840
euro. Quindi nei fatti la decurtazione totale della pensione è nettamente inferiore al
15% e in questo primo scaglione non supera il 3,5% dell’importo complessivo.
Le somme così ottenute confluiscono
in un “fondo risparmio sui trattamenti
Le regole
Quote pensione e riduzione percentuale
QUOTA DI PENSIONE
RIDUZIONE
Oltre 100.160 e fino a 130.208 €
15%
Oltre 130.208 e fino a 200.320 €
25%
Oltre 200.320 e fino a 350.560 €
30%
Oltre 350.560 e fino a 500.800 €
35%
Oltre 500.800 €
40%
41
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
pensionistici di importo elevato” costituito presso l’Inps. Secondo quanto stimato in occasione della messa a punto
del provvedimento, il taglio dovrebbe
comportare un risparmio di circa 80 milioni di euro all’anno al netto degli effetti
fiscali. Il tutto a carico di 24mila pensionati, di cui circa 16mila incassano non più
di 130.208 euro all’anno.
Il ricorso
Contro questa disposizione, il 17 ottobre
scorso la Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sottolineando
Gli effetti del taglio
Valore annuale lordo della pensione intero e ridotto per effetto del
contributo di solidarietà. In migliaia di euro, se non diversamente indicato
IMPORTO DECURTATO
0
IMPORTO INTERO
200.000
400.000
600.000
-0,69
108,5 110
-1,34
112,8 115
-1,94
117,0 120
-2,48
121,3 125
-2,98
125,5 130
-3,44
133,0 140
-4,97
-6,30
148,0 160
-7,47
155,5 170
163,0
-8,50
180
170,5
-9,42
-10,24
190
178,0
-10,98
200
192,1
-12,70
220
248,1
-17,31
300
283,1
-19,13
350
315,6
-21,10
400
348,1
380,6
392,6
42
VAR. %
104,3 105
140,5 150
-22,65
450
500
520
che la durata quinquennale del taglio
forza il requisito della temporaneità che
in passato la stessa Consulta ha valorizzato al fine di ritenere legittimi analoghi
provvedimenti, tanto più perché segue
quello introdotto dalla legge di bilancio
2014. Nell’ordinanza di rimessione si
legge, inoltre, che il prelievo ha natura
sostanzialmente tributaria e peraltro
penalizza alcuni pensionati quando al
contempo si favorisce il pensionamento
anticipato di altri (si veda quota 100).
Vengono inoltre lesi i principi di imparzialità e affidamento.
Il prelievo sulle pensioni di importo elevato è una misura che è stata adottata più
volte in tempi recenti, sui quali si è espressa la Corte costituzionale. È stato bocciato
quello introdotto dal decreto legge
98/2011, mentre è stato ritenuto legittimo quello della legge di bilancio 2014.
-23,88
-24,49
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il sistema
Per alcune categorie di lavoratori
ci sono delle forme previdenziali
specifiche, che soprattutto in
passato offrivano condizioni
differenti rispetto a quelle
generali:
sostitutive (fondo trasporti,
fondo elettrici, fondo telefonici,
fondo volo, fondo dazio, Inpdai,
Inpgi1, Enpals);
esclusive (Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato);
esonerative (enti creditizi)
GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO
TASSO DI SOSTITUZIONE
Dopo il retributivo
l’assegno adeguato
non è più
una certezza
di Alessandro Trudda
I
l tasso di sostituzione (Tds) è un indicatore utilizzato per misurare la
variazione della capacità reddituale a seguito della cessazione dell’attività lavorativa e della conseguente transazione nello stato di pensionato. Si
calcola come rapporto percentuale, dividendo il totale della prima annualità
pensionistica (lorda/netta) per il totale
dell’ultima annualità reddituale (lorda/netta). In caso di andamenti reddituali discontinui o comunque non lineari (relativi per esempio a lavoratori
autonomi) risulta opportuno utilizzare al denominatore il valore medio degli ultimi redditi annui onde evitare risultati fuorvianti.
Il Tds viene spesso utilizzato quale misuratore di adeguatezza della prestazione previdenziale. L’articolo 38 della Costituzione italiana tutela la funzione previdenziale del sistema di protezione sociale, garantisce cioè i lavoratori che
abbiano contribuito al finanziamento
del sistema nel mantenimento di un tenore di vita “adeguato” rispetto a quello
sostenuto prima di abbandonare l’attività lavorativa.
Effetti del metodo retributivo
Il calcolo retributivo adottato fino al 1995
aveva proprio lo scopo di assicurare a
ciascun pensionato, o agli eventuali superstiti, un tenore di vita correlato a
quanto prodotto nell’età lavorativa
(schema a beneficio definito). In pratica
attraverso il parametro “coefficiente di
liquidazione” si prestabiliva il Tds in funzione degli anni di contribuzione maturati e non dei contributi effettivamente
versati. Con il coefficiente del 2% era sufficiente lavorare 40 anni per garantirsi
un tasso di sostituzione dell’80% rispetto ai redditi pensionabili.
Il passaggio al contributivo è stato
dettato dall’esigenza di sostenibilità finanziaria del sistema minata nel lungo
periodo da rendite pensionistiche
estremamente generose (oltre che da
fenomeni di esasperazione di condotte
egoistiche come lo storico prolificare di
baby-pensionati).
Il Tds può essere utilizzato anche rispetto al tema dell’equità intergenerazionale, laddove viene analizzata la sua
evoluzione prospettica nel tempo.
Eventuali smisurate iniquità dei Tds tra
le diverse coorti potrebbero andare a
minare il patto intergenerazionale indispensabile nei sistemi a ripartizione
dove i lavoratori contribuenti sostengono gli impegni finanziari dei pensionati in essere.
La riforma del 1995
Per esemplificare l’effetto legato alla riforma del 1995, abbiamo simulato i Tds
associati a un lavoratore con linea reddituale lineare che cresce costantemente del 1,5% annuo. Il lavoratore di-
43
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
GLI ASSEGNI IN PAGAMENTO
pendente (aliquota contributiva del
33%) che va in pensione dopo 40 anni
con un trattamento interamente retributivo otterrà, come detto, un Tds del
80%, che andrà a ridursi nel tempo man
mano che nel pro rata si inserisce la
componente contributiva. Notiamo
però che da un certo punto in poi, per
carriere sufficientemente lunghe, tale
tendenza si inverte in quanto viene a
prevalere la crescita del montante individuale rispetto alla residua componente retributiva (computata sui redditi inferiori di inizio carriera).
Chiaramente se il pensionamento avviene dopo 35 anni di lavoro si otterranno Tds proporzionalmente ridotti. Abbiamo infine applicato la stessa ipotesi a
un lavoratore autonomo (sebbene in
questi casi sia difficile immaginare linee
reddituali lineari) che utilizza un’aliquota contributiva del 24%: i minori versamenti comportano un calo molto più
marcato dei Tds correlata alla contrazione del montante individuale.
Il confronto
Tasso di sostituzione ottenibile negli anni indicati a fronte delle
aliquote e delle annualità contributive versate. Dati in %
80
70
60
Aliq. 33%
40 anni
69%
Aliq. 33%
35 anni
57%
50
Aliq. 24%
40 anni
50%
40
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
44
Precari e professionisti
L’esempio riportato non può essere utilizzato in caso di lavori precari caratterizzati
da “buchi contributivi”, nei quali casi l’attuale sistema tende a mortificare i Tds attesi a meno che non vengano fortemente
ritardati i tempi di pensionamento.
Trattazione a parte meriterebbe il
comparto dei liberi professionisti, gestiti
dalle Casse previdenziali private che
adottano regolamenti tra loro molto differenti. Ci limitiamo a richiamare gli
esempi virtuosi sviluppati da alcune Casse (per esempio dottori commercialisti,
ingegneri e architetti) che nel passaggio
al metodo contributivo hanno inserito
misure di premialità finanziaria volte a
irrobustire il montante individuale delle
coorti maggiormente penalizzate dalle
riforme, secondo criteri di progressività,
proprio per ridurre le disparità intergenerazionali in termini di Tds.
Bisogna infine rimarcare come il nuovo sistema di calcolo contributivo richieda un approccio attivo del lavoratore nella “costruzione” della propria rendita previdenziale in maniera consapevole e informata. In previdenza gli
orizzonti temporali sono molto lunghi,
rendendo improbabile porre rimedio in
pochi anni a situazioni oramai compromesse: il singolo lavoratore che intenda
ottenere Tds appropriati dovrà operare
in maniera attiva per tutta la sua vita
contributiva (utilizzando, ad esempio,
la previdenza complementare) in quanto gli interventi di risparmio previdenziale effettuati negli ultimi anni di vita
lavorativa si rivelano quasi sempre insostenibili ovvero inefficaci.
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4
CONTRIBUTI
E IMPORTI
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
REGOLE E CHANCE
L’assegno diventa
anche una scelta
di investimento
di Matteo Prioschi
L
a pensione si costruisce
nel tempo. Un’affermazione tanto più vera quanto più la stessa viene determinata con il sistema di
calcolo contributivo.
In passato il metodo retributivo rapportava l’importo della pensione a un
arco più o meno ampio, ma comunque
limitato, degli ultimi anni di carriera. Il
retributivo puro non c’è più dal 2012,
perché agli anni lavorati da quella data
in poi si applica a tutti il calcolo contributivo. Inoltre quest’anno arriveran-
46
no a pensione anticipata buona parte
dei lavoratori soggetti all’ex-retributivo, che appunto comporta ancora una
buona incidenza di tale tipo di calcolo
sull’importo della pensione.
Successivamente rimarranno sempre più lavoratori soggetti al sistema
misto, che, con il passare degli anni
vede aumentare il peso del metodo
contributivo, e quelli soggetti al contributivo puro.
Ciò comporta che la pensione sarà
lo specchio esatto di quanto versato,
e rivalutato, nel corso dell’intera vita
CONTRIBUTI E IMPORTI
IN PROSPETTIVA
Pensionamento flessibile
ma con il metodo contributivo
lavorativa. Diventa allora importante conoscere le regole base di questi
meccanismi e degli altri strumenti
disponibili al fine di costruire la propria pensione, valorizzando magari
gli anni di studio universitario o
quelli in cui, per altri motivi, non si
sono versati contributi.
Conoscere per sapere quando e
quali decisioni prendere, ed essere
consapevoli che, a differenza del passato, saranno importanti anche i primi lustri di carriera.
Gestire il post-quota
100 introducendo una
forma di flessibilità
pensionistica che comporti il calcolo dell’assegno con il metodo
contributivo, a prescindere dalle regole
generali che, attualmente, vincolano il
metodo da utilizzare
all’anzianità contributiva del singolo.
Questa è una delle
ipotesi emerse tra la
fine del 2019 e l’inizio
del 2020 in relazione al
fatto che la pensione
anticipata con almeno
62 anni di età e 38 anni
di contributi, disponibile dall’anno scorso,
dovrebbe scomparire
nel 2021.
A ben vedere non si
tratterebbe di una novità assoluta. Da 15
anni, infatti, esiste una
soluzione analoga nota
come “opzione donna”
in base alla quale oggi
le lavoratrici possono
andare in pensione a
partire da 58 anni di
età (e 35 di contributi),
a patto di utilizzare il
sistema di calcolo contributivo. Queste donne possono quindi
scegliere di accedere
alla pensione in un
arco temporale di 10
anni, cioè dai 58 ai 67
oggi richiesti per la
pensione di vecchiaia.
Più anticipano e più si
riduce l’importo dell’assegno, perché versano meno contributi e
perché il coefficiente
di trasformazione
premia chi va in pensione dopo. Ognuna
calcola, valuta e decide
quando smettere di
lavorare. Una possibilità che si potrebbe
dare a tutti, tutelando
al contempo, come in
parte già avviene oggi,
determinate categorie
di lavoratori che a una
determinata età, per
l’attività svolta, “meritano” comunque di
andare in pensione e di
ricevere un assegno
dignitoso.
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47
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
METODO DI CALCOLO/1
Se il sistema è
retributivo o misto
assegno formato
da tre quote
di Fabio Venanzi
L
a presenza di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 comporta
l’applicazione di un sistema di
calcolo retributivo, per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011. L’anzianità deve essere interamente posseduta
senza poter effettuare alcun arrotondamento. Nel corso del 2020 le persone
con tale anzianità contributiva raggiungeranno il diritto a pensione anticipata, a condizione di avere una carriera continuativa e quindi in futuro diminuiranno sempre più i pensionandi
soggetti a tale sistema di calcolo.
I più anziani
La pensione è composta da tre quote. La
prima (quota A, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992) è calcolata prendendo a riferimento – per i dipendenti
del settore privato – le retribuzioni degli
ultimi cinque anni contribuiti, rivalutate con appositi coefficienti. Per i pubblici dipendenti tale quota fotografa la retribuzione annua dell’ultimo giorno di
servizio. Per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti mez-
48
zadri), le retribuzioni sono quelle degli
ultimi dieci anni.
La seconda quota (quota B, per le anzianità maturate dal 1993 al 2011) prende a riferimento le retribuzioni degli ultimi dieci
anni contribuiti per i dipendenti (sia privati sia pubblici) e degli ultimi 15 anni per
gli autonomi.
Per le anzianità maturate dal 2012 in
avanti – per effetto di quanto previsto
dalla riforma del 2011 – si applica il sistema contributivo, con il sistema del
montante e determinazione della quota di pensione sulla base di appositi coefficienti legati all'età posseduta dal lavoratore al momento dell'accesso alla
pensione.
I più giovani
In presenza di una anzianità inferiore a
18 anni di contributi al 31 dicembre 1995,
si applica invece il sistema misto. Anche
in questo caso, la pensione è composta
da tre quote di pensione, ma con diversi
parametri temporali di riferimento. La
quota A è sempre calcolata con riferimento alle anzianità maturate al 31 dicembre 1992 con la media delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio contribuito. Per i pubblici dipendenti si considera la retribuzione annua dell’ultimo
giorno di servizio. Per gli autonomi, la
retribuzione media di quota A è quella
degli ultimi dieci anni.
Per la determinazione della quota B di
pensione, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995,
l’arco temporale di riferimento si amplia
notevolmente. Infatti per i dipendenti del
settore privato le retribuzioni sono quelle
percepite dal 1988 o comunque prece-
CONTRIBUTI E IMPORTI
denti per il completamento del cosiddetto “periodo di riferimento” (cioè quell’arco di tempo le cui retribuzione vengono
prese a riferimento per calcolare la pensione). Per i dipendenti del pubblico, entrano in gioco le retribuzioni percepite
dal 1993 in avanti. Per gli autonomi, la
quota B viene calcolata con riferimento ai
redditi dichiarati dal 1993 in poi, ampliati
di un ulteriore arco temporale massimo
di dieci anni (cioè fino al 1983).
Per tutti i lavoratori finora citati, la quota contributiva (quota C) è determinata
con riferimento alle contribuzioni versate dal 1996 in avanti, rivalutate fino alla
decorrenza del trattamento di pensione.
Quota C
Le retribuzioni subiscono comunque un
abbattimento qualora superiori a 47.332
euro annui, nella determinazione delle
quote retributive (quota A e quota B). Infatti, a fronte di retribuzioni e di redditi
superiori a tale valore, la parte eventualmente eccedente incrementa in misura
inferiore la pensione, rispetto ai primi
47.332 euro. Stiamo parlando dei cosiddetti tetti retributivi.
Sulla quota C di pensione, nei sistemi
(ex) retributivi e misti non si applica alcun
tetto e quindi la quota di pensione viene
determinata prendendo a riferimento –
per intero – tutta la retribuzione percepita e i redditi goduti.
Qualora l’importo pensionistico determinato secondo le citate regole dovesse
risultare inferiore al trattamento minimo, l’importo nel 2020 viene integrato a
515,07 euro lordi mensili, da pagarsi per
tredici mensilità.
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METODO DI CALCOLO/2
Con il contributivo
importo in base
a quanto versato
in tutta la vita
di Fabio Venanzi
L
e pensioni dei lavoratori privi di
anzianità contributiva accreditata
al 31 dicembre 1995 sono soggette
al sistema contributivo puro. L’importo
viene determinato prendendo a riferimento le contribuzioni versate e accreditate nel corso della vita lavorativa. Pertanto, a differenza del sistema (ex) retributivo, dove l’aumento degli stipendi negli ultimi anni comporta il riconoscimento di
una pensione più generosa, la caratteristica di questo sistema è che “fotografa”
quanto versato in ciascun periodo.
Per i dipendenti, l’importo del montante è dato dal 33% delle retribuzioni godute, ancorché la contribuzione versata possa risultare diversa. È il caso, per esempio,
del settore pubblico per gli iscritti alle Casse degli ex istituti di previdenza che versano il 32,65% ma, in sede di determinazione della pensione, si vedono riconoscere il
33 per cento. Per gli autonomi, la percentuale è inferiore (mai oltre il 24%).
Rivalutazione
I contributi così versati vanno a formare
il montante contributivo che viene rivalutato sulla base di un tasso annuo di ca-
49
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
pitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica
(Istat), con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare.
In ogni caso, il coefficiente da utilizzare, come determinato adottando il
tasso annuo di capitalizzazione, non
può essere inferiore all’unità, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni
successive. Si specifica che le contribuzioni relative alle retribuzioni percepite nell’anno di decorrenza della pensione, e quelle dell’anno immediatamente
precedente, non subiscono alcuna rivalutazione. Il montante così accumulato viene trasformato in quota C, attraverso coefficienti legati all’età posseduta dal lavoratore al momento dell’accesso alla pensione.
Il massimale
I contributivi puri versano contributi fino al massimale retributivo annuo che,
per il 2020, è pari a 102.953 euro. In pratica, al superamento di detto valore, né il
datore di lavoro né i dipendenti versano
la contribuzione pensionistica sulla parte eccedente. In sede di determinazione
della rendita si terrà conto solo di quanto
effettivamente versato.
Il massimale contributivo non trova
applicazione qualora il lavoratore,
prima del 1996, abbia contribuzione in
forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (se nella gestione che liquida la pensione non esiste
contribuzione ante 1996, la Cassa di riferimento liquida una pensione tutta
contributiva senza massimale) o abbia
50
comunque contributi versati entro la
stessa data in Paesi comunitari o convenzionati, anche qualora la stessa sia
inferiore a 18 anni di contributi e il
pro-rata italiano dovesse essere calcolato esclusivamente con il sistema
contributivo. Qualora i contributivi
puri dovessero valorizzare anzianità
contributive precedenti il 1996, per effetto di riscatti o valorizzazione di periodi figurativi, non saranno più soggetti al massimale dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di riconoscimento (passano al sistema di calcolo
misto ma senza massimale).
L’assegno
Le persone soggette al sistema contributivo puro accedono alla pensione con
gli stessi requisiti previsti per la generalità dei lavoratori (67 anni di età e 20 anni di contributi), a condizione che il primo importo di pensione non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno
sociale (cioè 689,75 euro lordi mensili
nel 2020). Qualora l’importo soglia non
sia raggiunto e/o gli anni contribuiti siano inferiori, si avrà diritto alla pensione di vecchiaia con 71 anni di età, in presenza di 5 anni di contribuzione effettiva. Il requisito anagrafico dovrà essere
adeguato – dal 2023 - agli incrementi legati alla speranza di vita.
A differenza delle pensioni con quote
retributive, la pensione contributiva pura non può essere adeguata al trattamento minimo. Pertanto sarà messa in pagamento la pensione risultante dal calcolo
matematico che abbiamo illustrato.
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CONTRIBUTI E IMPORTI
REGOLE ATTUARIALI
Il coefficiente
tiene in equilibrio
contributi
e prestazioni
di Alessandro Trudda
D
a un punto di vista attuariale, il calcolo delle prestazioni di tipo contributivo implica l’equilibrio tra il montante dei contributi versati durante
la vita lavorativa e il valore attuale
della rendita pensionistica attesa.
Tale equivalenza è garantita dal
corretto calcolo del coefficiente di
trasformazione (Cdt), cioè quel parametro che, moltiplicato per il totale dei contributi rivalutati, permette di determinare l’assegno
pensionistico maturato in funzione dell’età di pensionamento. Questo tipo di approccio rende il sistema teoricamente autosostenibile
in quanto non genera disavanzi di
natura previdenziale da porre a carico della collettività.
Il Cdt racchiude una componente
aleatoria legata alla previsione delle
rate di pensione attese ovvero alla
speranza di vita all’età di pensionamento: l’aumento dell’aspettativa
di vita, e dunque del numero di rate
pensionistiche su cui “spalmare”
quanto accumulato, determina una
riduzione della prestazione tecnicamente attuata a mezzo del ricalcolo in diminuzione dei Cdt (viceversa un’eventuale riduzione della
vita media comporterà un incremento dei Cdt).
Il bilanciamento
Nel sistema contributivo l’equivalenza finanziaria è tecnicamente
garantita attraverso la corretta determinazione del Cdt. L’utilizzo di
un parametro non idoneo, ad
esempio per modifiche del tasso di
attualizzazione oltre che per sopraggiunte modifiche nell’aspettativa di vita della popolazione,
determina situazioni di disequilibrio riparabili solo reimponendo
l’equivalenza attuariale. Utilizzando una similitudine di tipo fisico si pensi a un bilico formato da
un asse temporale che, poggiando
sul perno età di pensionamento,
mantiene in equilibrio i pesi delle
contribuzioni (alla sinistra del
perno) con quelli delle prestazioni
(alla destra del perno). L’aumento
della speranza di vita provoca un
disequilibrio finanziario proporzionato al maggior numero di rate
pensionistiche che mediamente si
dovrà corrispondere ovvero, nella
similitudine, un numero maggiore
di pesi sulla destra.
In termini generali è intuitivo come
l’equilibrio possa essere ricostituito
operando in base a tre modalità:
e incrementando il valore dei pesi
alla sinistra (innalzamento dei versamenti contributivi);
51
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
L’evoluzione dei coefficienti di trasformazione
I coefficienti applicati nel periodo 1995-2009 e nel 2019-2020. Nel periodo 1995-2009 i coefficienti
sono stati elaborati fino al 65esimo anno di età. A chi fosse andato in pensione più avanti, sarebbe stato
applicato comunque il coefficiente dei 65 anni
ETÀ
ANNI
1995-2009
ETÀ
ANNI
1995-2009
57
4,720%
58
ETÀ
ANNI
1995-2009
4,200%
62
5,514%
4,790%
67
6,136%
5,604%
4,860%
4,304%
63
5,706%
4,932%
68
6,136%
5,804%
59
5,006%
4,414%
64
5,911%
5,083%
69
6,136%
6,021%
60
5,163%
4,532%
65
6,136%
5,245%
70
6,136%
6,257%
61
5,330%
4,657%
66
6,136%
5,419%
71
6,136%
6,513%
2019-2020
2019-2020
2019-2020
nota: tasso di sconto 1,5%
r trascinando verso destra il
fulcro (aumento dell’età di pensionamento);
t riducendo il valore dei pesi alla
destra (contrazione dei coefficienti
di trasformazione e quindi riduzione della rata pensionistica).
Poiché la prima soluzione appare ormai poco praticabile rispetto
all’attuale pressione contributiva,
nel momento in cui si agisce con
un meccanismo di revisione automatica dei coefficienti di trasformazione, oltre che eventualmente
dell’età di pensionamento, si tende a preservare l’equilibrio finanziario per le singoli posizioni. Il fine ultimo è chiaramente quello di
mantenere la sostenibilità finanziaria di lungo periodo laddove la
sommatoria delle singole posizioni così bilanciate garantisce finanziariamente l’equilibrio dell’intero sistema.
52
Aggiornamento periodico
Analizzando i valori dei Cdt degli
anni 1995 e 2019, si può notare come al diminuire dell’età di pensionamento si riduca il loro valore in
quanto, a parità di montante contributivo accumulato, i soggetti
più giovani beneficeranno mediamente più a lungo della rendita.
Notiamo che nella versione iniziale essi erano calcolati fino all’età di
65 anni e mantenuti costanti per i
pensionati più anziani (questo
chiaramente ha penalizzato il rateo contributivo dei pensionati
over 65 che paradossalmente hanno tutti ricevuto una prestazione
equivalente).
Il gestore del sistema avverte come un vero e proprio rischio un potenziale incremento inatteso della
longevità media dei propri iscritti:
l’effetto finanziario sarebbe quello
di un maggior onere a carico del si-
CONTRIBUTI E IMPORTI
stema laddove non computato nella valutazione della prestazione
individuale. La riforma del 1995
prevedeva che il legislatore revisionasse con frequenza tali parametri mentre di fatto essi son rimasti invariati per quasi 15 anni. Un
punto fondamentale è legato al fatto che la revisione dei Cdt avvenga
non “a grandi salti” ma con frequenza periodica sostenuta: se così non fosse si potrebbe cadere in
situazioni paradossali per cui a parità di montante contributivo, tra
due lavoratori coetanei andati in
pensione l’anno prima e l’anno dopo la revisione dei Cdt, venga a essere penalizzato chi è rimasto al lavoro (nonostante presenti una minore aspettativa di vita all’età di
pensionamento).
La riforma Monti-Fornero del 2011
prevede l’adeguamento dei coefficienti con periodicità sostenuta, inizialmente triennale e biennale dal
2019. Dovrà avvenire in maniera automatica e pertanto non più come
procedimento politico-amministrativo ma esclusivamente tecnico.
La normativa relativa a quota 100
oggi in vigore ha mantenuto tale automatismo, eliminando invece quello correlato alle finestre di uscita.
Le prospettive
Si ritiene che in futuro proseguirà
un persistente decremento dei Cdt
legato alle previsioni demografiche della popolazione italiana. La
buona notizia è che vivremo mediamente molto di più: entro il
L’esempio
Importo mensile lordo in euro della pensione (13 mensilità)
a fronte di un montante individuale di 280mila euro
ANNO DI PENSIONAMENTO
Aspettativa di vita (anni)
Coefficiente per
pensioamento a 67 anni
Importo (euro)
Coefficiente per
pensionamento a 71 anni
Importo (euro)
1995-2009 2019-2020
2040
2060
85,92
87,75
77,88
83,25
6,136%
5,604%
5,202% 4,994%
1.322
1.207
1.120 1.076
6,136%
6,513%
6,062% 5,821%
1.322
1.403
1.306 1.254
2065 l’aspettativa media di vita dovrebbe crescere fino a 86,1 anni per
gli uomini e fino a 90,2 anni per le
donne (80,8 e 85,2 anni nel 2018).
Questo comporterà una progressiva riduzione dell’assegno pensionistico conseguente al previsto ricalcolo biennale.
La tabella in pagina riporta le simulazione del calcolo, in contributivo, della pensione mensile lorda attesa (computata su 13 mensilità) a parità di carriera contributiva (montante individuale di
280.000 euro): si può notare come, al netto dei predetti paradossi
dei primi Cdt per età adulte, la pensione risulti maggiore al crescere
dell’età di quiescenza mente tenderà a contrarsi in futuro in funzione dell’effettivo incremento
dell’aspettativa di vita che si realizzerà in Italia.
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53
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
AUMENTARE L’ANZIANITÀ
La pensione
si avvicina
con il riscatto
degli studi
di Antonello Orlando
D
al 2019 per gli assicurati presso le gestioni Inps, ci sono tre
strade, a pagamento, per ottenere il riscatto di lauree triennali, specialistiche e dottorato di ricerca, ma
non i master.
Alcune regole sono comuni a tutte e
tre le forme: si possono riscattare (per
chi ha conseguito il titolo) solo gli anni
di studio in corso, escludendo da un lato quelli fuori corso, dall’altro i periodi
eventualmente coperti da contribuzione obbligatoria (come per gli studenti lavoratori).
Il riscatto, inoltre, può essere effettuato nella gestione in cui si abbia almeno un contributo versato (tranne
nel solo caso degli inoccupati) e se la
gestione era già stata istituita nel periodo di studio: per questo motivo in gestione separata Inps è possibile valorizzare solo periodi di studio collocati
dal 1° aprile 1996 in poi. A livello di costi
va ricordato come tutte e tre le forme di
riscatto possano essere rateizzate, fino a un massimo di dieci anni, e senza
l’applicazione di alcun interesse.
Il riscatto può essere parziale (anche
54
di una sola settimana) e richiesto in più
momenti, sempre per la parte residua
non ancora saldata.
Riscatto ordinario
Il riscatto ordinario prevede un costo
variabile: se gli anni di studi si collocano in un periodo soggetto al metodo
retributivo, il costo - simulabile, per alcune gestioni, anche sul portale web
Inps - è determinato con il sistema della riserva matematica, che quantifica il
beneficio sulla pensione tenendo conto dell’età e delle caratteristiche contributive dell’assicurato. Per studi successivi al 1995, il costo si ottiene con il
più semplice metodo “a percentuale”:
si applica l’aliquota Ivs all’imponibile
degli ultimi 12 mesi coperti da contribuzione da lavoro. L’importo viene poi
riparametrato a seconda del numero
di settimane riscattate.
Riscatto per inoccupati
La seconda via del riscatto è riservata
agli inoccupati, soggetti privi di qualsiasi esperienza lavorativa pregressa,
sia in Italia sia all’estero. L’onere à forfait equivale al 33% dell’imponibile figurativo del reddito minimo della gestione commercianti Inps; sostenendo il costo per ciascun anno di laurea
riscattato, l’assicurato incrementa sia
l’anzianità contributiva sia il montante, evidentemente in proporzione a
quanto versato. Se il titolare della posizione assicurativa sia a carico di un altro soggetto, quest’ultimo si potrà avvalere di una detrazione al 19% della
spesa del riscatto, al posto della deduzione applicabile in via ordinaria.
CONTRIBUTI E IMPORTI
Riscatto agevolato
Infine, il riscatto agevolato, introdotto dal decreto legge 4/2019, consente, senza alcun limite anagrafico, di
pagare un costo identico a quello per
inoccupati. In questo caso, però, il richiedente può avere già lavorato, ma
deve avere studiato in un periodo di
competenza del metodo contributivo
(ordinariamente dopo il 1995). Va tuttavia ricordato come questo riscatto,
per quanto più conveniente, non
sempre consente un reale anticipo
pensionistico alle nuove generazioni, considerando che dal 2027 la pensione anticipata ordinaria ricomincerà a essere adeguata a speranza di
vita e che coloro che non hanno contributi ante 1996 possono accedere
alla pensione anticipata contributiva
con soli 20 anni di contributi e tre anni di “sconto” rispetto a quella di vecchiaia (quindi oggi a 64 anni di età a
fronte di un assegno di valore non inferiore a 1.285 euro mensili).
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Opzioni a confronto
Requisiti e caratteristiche del riscatto laurea ordinario, quello agevolato per inoccupati e quello agevolato per i periodi dal 1996 in poi. In tutti i casi il costo è rateizzabile fino a 10 anni senza interessi e deducibile dal reddito fiscalmente imponibili. Nel caso di inoccupati è detraibile al 19% se il beneficiario è fiscalmente a carico di un soggetto terzo.
ORDINARIO
AGEVOLATO PER INOCCUPATI
AGEVOLATO METODO CONTRIBUTIVO
Anni riscattabili
Qualunque anno nei limiti della Qualunque anno nei limiti Solo periodi afferenti al
durata legale del corso
della durata legale del
metodo di calcolo contributivo
corso
(dal 1996 in poi) nei limiti della
durata legale del corso
Requisiti soggettivi
Nessuno
Metodo di calcolo
dell’onere
Riserva matematica per anni di Onere fisso pari al 33%
studio in periodi retributivi;
del minimale della
metodo a percentuale per gli gestione dei lavoratori
anni in periodo contributivo
autonomi
Inoccupato al momento
della richiesta
Avere studiato (anche in
parte) dal 1996 in poi
Onere fisso pari al 33% del
minimale della gestione dei
lavoratori autonomi
Incidenza sulla pensione Sia ai fini del diritto (settimane
utili per accedere a pensione)
sia ai fini dell’ammontare
dell’assegno
Sia ai fini del diritto che
dell’importo,
proporzionalmente a
quanto versato
Dove può essere
effettuato
In tutte le gestioni Inps. Nelle
Casse professionali si applica il
metodo previsto dal singolo
regolamento
In tutte le gestioni Inps,
In tutte le gestioni Inps,
escluse le Casse
escluse le Casse professionali
professionali per iscritti ad per iscritti ad albo
albo
Periodo minimo
riscattabile
1 settimana
1 settimana
Periodo massimo
riscattabile
Durata legale del corso, esclusi Durata legale del corso,
Durata legale del corso nel
periodi già coperti da
esclusi periodi già coperti metodo contributivo, esclusi
contribuzione
da contribuzione
periodi già coperti da
contribuzione
Sia ai fini del diritto che
dell’importo,
proporzionalmente a quanto
versato
1 settimana
55
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
PRIMA E DOPO IL 1996
Due vie onerose
per sanare
la mancata
contribuzione
di Antonello Orlando
P
er chi vuole riempire un periodo
passato, a oggi scoperto da contributi, vi sono almeno due strade, entrambe onerose di cui una sperimentale e
l’altra stabile.
Dall’anno scorso, e al momento fino al
2021, una via è costituita dalla “pace contributiva”. Si tratta di un riscatto per periodi
scoperti da contribuzione che può essere
attivato solo da chi è privo di contribuzione
prima del 1996. Questa condizione è il vero
discriminante che definisce la platea: l’assenza di contribuzione deve essere considerata non solo guardando alle gestioni
Inps, ma anche alle Casse privatizzate per
iscritti ad Albo, nonché la contribuzione
internazionale in Stati dell’Unione europea, dello spazio economico europeo o in
Paesi extra Ue convenzionati con l’Italia.
Nel caso in cui l’assicurato ottenga della
contribuzione ante 1996, la norma prevede
la restituzione dell’onere versato per la pace contributiva e la cancellazione della corrispondente anzianità. Per potere richiedere il riscatto, il soggetto non deve essere
titolare di una qualsiasi pensione diretta e
deve essere o essere stato iscritto in almeno
una gestione Inps.
56
Pace contributiva
La pace contributiva consente di riscattare,
sia ai fini del diritto che della misura della
pensione, un periodo scoperto da contributi che si collochi dopo il 1995 in un arco di
tempo compreso fra l’anno del primo e
l’anno dell’ultimo contributo accreditato
comunque non oltre il 29 gennaio 2019
(data di entrata in vigore della norma); il
primo e l’ultimo contributo possono anche
essere stati versati in gestioni Inps diverse,
lasciando all’assicurato la scelta di collocare il riscatto in una o nell’altra.
Può essere valorizzato un massimo di 5
anni, anche non consecutivi e collocati in
periodi privi di contribuzione obbligatoria versata o ancora da regolarizzare,
escludendo così archi di tempo oggetto di
cartella di riscossione o di costituzione di
rendita vitalizia.
L’onere viene determinato esattamente
come per i periodi di studio nel riscatto laurea post ’95, cioè applicando all’imponibile
dei 12 mesi più recenti l’aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) della gestione
scelta (33% per i dipendenti). Per questo tipo di riscatto non vi è la formula “light” prevista per il riscatto di laurea introdotto stabilmente nel 2019.
Costi
Più controversa è la possibilità che un datore di lavoro del settore privato possa sostenere questo onere attraverso la destinazione dei premi di produzione. Le due circolari
Inps finora apparse sul tema non hanno
chiarito a quali premi si riferisca il legislatore, se ai premi di risultato (legge 208/2015)
che necessitano di specifici requisiti (incremento di parametri economici, accordi
sindacali di II livelli depositati) oppure se
CONTRIBUTI E IMPORTI
premi di produzione in senso stretto, a oggi
completamente deregolati rispetto a quelli
di risultato. Le istruzioni provvisorie del
2020 della Certificazione unica sembrano
suffragare la tesi che il datore di lavoro possadestinaresoloipremidirisultatonormati dalla legge 208 del 2015. Qualora il datore
di lavoro sostenga la pace contributiva con
questi premi, i contributi a carico del datore
di lavoro non concorrono alla formazione
del reddito di lavoro dipendente e sono deducibili dal reddito del datore di lavoro.
La rateizzazione dell’onere della pace
contributiva è di 10 anni (con singola rata non inferiore a 30 euro); il vantaggio
fiscale, che è invece costituito da una detrazione d’imposta al 50%, va goduto in
5 anni d’imposta.
Rendita vitalizia
Non va dimenticato, però, che per recuperare i buchi causati da omissioni contributive di periodi ormai prescritti, sia prima sia
dopo il 1995, c’è a disposizione la costituzione di rendita vitalizia (regolata dall’articolo 13 della legge 1338/1962). Quando un
datore di lavoro omette di versare i contributi, in base alla riforma Dini questi si prescrivono ordinariamente per i dipendenti
del settore privato in 5 anni; una volta decorso tale termine Inps non può più richiederli fatta salva la via residuale della costituzione di rendita vitalizia.
Di fatto si tratta di un riscatto, operabile
da qualsiasi lavoratore (anche iscritto alla
gestione commercianti o separata, purché
non responsabile del versamento contributivo) o anche da parte del datore di lavoro (attuale o passato). Il dipendente o il datore di lavoro possono richiedere a Inps
questa soluzione se in possesso di docu-
menti di data certa riguardanti il rapporto
di lavoro. La circolare 78/2019 ha infatti
chiarito come le prove testimoniali siano
utili solo in modo residuale.
Per i periodi di competenza del metodo
retributivo (ante 1996 e, per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre
1995, fino alla fine del 2011)il costo viene
determinato utilizzando il complesso calcolo della riserva matematica, mentre per i
periodi di competenza del metodo contributivo (rispettivamente dal 1996 o dal
2012) si utilizza il metodo a percentuale,
valorizzando l’imponibile delle ultime 52
settimane di lavoro.
Una volta versato l’onere, i contributi sono validi a tutti i fini, ponendo rimedio all’originaria omissione.
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La bussola della pace contributiva
Gestioni in cui si può utilizzare
Gestioni Inps in cui si ha almeno un contributo
Periodo di sperimentazione
Richieste da presentare entro il 31 dicembre 2021
Periodi riscattabili
Dal 1996. Massimo 5 anni anche non consecutivi
Costo
Aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla
data di presentazione della domanda nella gestione
pensionistica ove opera il riscatto (33-34% per i dipendenti) appricata all’imponibile degli ultimi 12 mesi
anteriori alla richiesta
Rateizzazione onere
Massimo 10 anni
Regime fiscale
Detrazione al 50% su massimo 5 anni
57
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
CARATTERISTICHE E ONERI
Tre soluzioni
per utilizzare
i contributi
di più gestioni
di Antonello Orlando
L
e modalità per far dialogare fra
loro i contributi sparsi presso
le varie gestioni Inps e le Casse
professionali per iscritti ad albo sono
principalmente tre, apparse in ordine
graduale nel nostro ordinamento.
La prima è la ricongiunzione dei
periodi assicurativi, vale a dire la facoltà di riunire in una gestione “accentrante” tutti i contributi maturati
presso altre gestioni o casse. In particolare, la legge 29/1979 consente il
transito all’interno delle gestioni
Inps in due direzioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge,
i contributi possono essere trasferiti
dalle varie gestioni degli autonomi,
dei dipendenti pubblici o di fondi
speciali (commercianti, ex-Inpdap,
elettrici o Inpgi) verso il fondo dei lavoratori dipendenti (Fpld).
L’altra direzione è prevista dall’articolo 2 della legge e consente di spostare i contributi del fondo dei dipendenti verso un’unica altra gestione scelta dal lavoratore.
Nel caso dei liberi professionisti
iscritti ad albo, è la legge 45/1990 a
58
consentire la ricongiunzione verso
una gestione assicurativa obbligatoria o verso la Cassa ordinistica, a seconda di quale sia l’ultima in uso.
Ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione può
essere presentata di norma solo una
volta, a meno che, dopo la prima domanda, l’assicurato non abbia fatto
passare un periodo di almeno 10 anni, di cui non meno di 5 anni di contributi accantonati per lavoro effettivo. In assenza di tali requisiti, la ricongiunzione potrà essere esercitata ancora solo al momento del
pensionamento e presso la medesima gestione o Cassa dove è stata precedentemente esercitata.
La ricongiunzione è l’unico dei tre
metodi che comporta una effettiva
traslazione dei contributi che vengono accentrati in una sola gestione,
cambiando natura e acquisendo le regole del fondo ospitante. L’unico prerequisito contributivo è applicato ad
artigiani e commercianti, che devono
possedere almeno 5 anni di contributi
prima della domanda di ricongiunzione nel Fpld o in altre due o più gestioni obbligatorie per dipendenti.
Il costo di questa operazione dipende dalla collocazione cronologica dei
contributi. Per quelli ante 1996 (metodo retributivo) si applica la “riserva
matematica” che, determinato il beneficio pensionistico provocato dalla
ricongiunzione, lo moltiplica per la
corrispondente tariffa attuariale determinata da sesso, età e condizione.
Per la contribuzione post 1995 (meto-
CONTRIBUTI E IMPORTI
do contributivo) l’onere di riscatto è il
prodotto fra reddito imponibile dell’ultimo anno e aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) vigente.
La ricongiunzione fra Fpld e altre
gestioni (legge 29/1979) costa però
notevolmente di meno perché l’onere
sopra descritto è ridotto non solo del
valore della contribuzione rivalutata
accentrata, ma prima abbattuto del 50
per cento. Questo sconto non è applicato alla ricongiunzione della legge
45/1990 (liberi professionisti) che
storna dall’onere il solo valore della
contribuzione riunita.
La ricongiunzione non opera, in
nessuno dei due sensi, per i contributi
della gestione separata Inps, interessati invece dalla facoltà di computo
gratuito prevista dall’articolo 3 del decreto ministeriale 282/1996 e sintetizzata dalla circolare Inps 184/2015.
Questa opzione consente di ottenere
una pensione erogata dalla gestione
separata, determinata secondo il metodo contributivo, utilizzando però
anche i contributi versati altrove in
Inps. Va segnalato che, per la ricongiunzione dei liberi professionisti, la
sentenza della corte di Cassazione
26039/2019 ha consentito a un dottore commercialista di ricongiungere
nella propria Cassa anche i contributi
della gestione separata: toccherà ora a
Inps e alle Casse recepire questo nuovo input giurisprudenziale.
Cumulo
Il cumulo contributivo, alla luce delle modifiche apportate dalla legge
232/2016 è la via maestra di dialogo
dei contributi sparsi, in quanto si rivela un metodo gratuito e universale
per mettere insieme i contributi
Inps di qualsiasi gestione (inclusa la
separata) e le Casse professionali
per iscritti ad albo. Le prestazioni
conseguibili in cumulo sono quattro: vecchiaia, anticipata ordinaria,
pensione di inabilità e quella ai superstiti. In tutti e 4 i casi, il metodo di
calcolo dell’assegno è stabilito “pro
quota” cioè determinato per ogni
singola parte della pensione dalla
propria gestione o Cassa di competenza. Il cumulo non può essere attivato da chi è già titolare di una pensione diretta con una delle gestioni
interessate e opera valorizzando
tutte le quote pensionistiche possedute dal lavoratore.
Per la pensione di vecchiaia in cumulo, la pensione viene raggiunta
in base ai requisiti Inps (67 anni e 20
di contributi fino al 2022) nel caso
di iscritti a due o più gestioni dell’istituto; nel caso di quote di competenza delle casse ordinistiche, la
circolare 140/2017 Inps ha chiarito
che vi è una “gestione progressiva”:
vale a dire che le quote di pensione
vengono liquidate a seconda dell’età di vecchiaia stabilita dal singolo ordinamento (ad esempio, per la
cassa del notariato la vecchiaia è a
75 anni per chi ha meno di 30 anni di
professione notarile alle spalle,
dunque decorre prima la quota
Inps, oggi a 67 anni, e poi la quota
riferita alla cassa).
Nel caso della pensione anticipata
in cumulo, il requisito contributivo è
59
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
Opzioni a confronto
Caratteristiche e requisiti di ricongiunzione, cumulo e totalizzazione
RICONGIUNZIONE
In ambito Inps verso fondo
dipendenti
In ambito Inps verso altri fondi
Inps - Casse di previdenza dei
professionisti
Gestioni
interessate
Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative; lavoratori
autonomi (gestioni speciali)
Ago; forme sostitutive,
esclusive (ed esonerative);
lavoratori autonomi; casse
libero professionali (anche solo
tra quest'ultime)
Gestioni
escluse
Gestione separata Inps*; Casse libero professionali**
Gestione separata Inps
Vincoli
contribuzione
Almeno 5 anni da dipendente se
si utilizzano contributi da
gestioni autonome, oppure 5
anni in due o più gestioni diverse
dall'Ago
Almeno 8 anni di contributi da
lavoro effettivo se la gestione
scelta non è quella in cui si è
iscritti al momento della
domanda
Età di vecchiaia con requisito
minimo previsto
nell'ordinamento accentrante,
oppure somma dei periodi
contributivi complessivi non
inferiore a 35 anni
Requisito
personale
Possibile anche se si ha già diritto a pensione
Cumulo dei contributi nella
gestione in cui si è iscritti. Se
già pensionabile, possibile
anche in altra gestione se ci
sono almeno 10 anni di
contributi
Costo per il
lavoratore
Sì, al 50% e abbattuto del valore
dei contributi accentrati
Sì e abbattuto del valore dei
contributi accentrati
Sistema
di calcolo
Quello della gestione in cui si accentra
Quello della gestione in cui si
accentra
Pagamento
Unico, a carico della gestione accentrante
Unico, a carico della gestione
accentrante
Pensione
conseguibile
Anticipata, vecchiaia, inabilità,
indiretta, supplementare,
invalidità
Anticipata, vecchiaia, inabilità,
indiretta
Anticipata, vecchiaia, inabilità,
invalidità****, indiretta,
supplementare****
Finestre
mobili
Per l'anticipata
Per l'anticipata
Può essere previsto un
differimento a seconda delle
casse
Fonte
normativa
Legge 29/1979
60
Sì, al 50% e abbattuto del valore
dei contributi accentrati
Legge 45/1990
CONTRIBUTI E IMPORTI
CUMULO
TOTALIZZAZIONE
Ago, forme sostitutive, esclusive; gestione separata, Casse dei
professionisti; per la pensione anticipata in Quota 100 solo
fra Gestioni Inps
Ago; forme sostitutive, esclusive ed esonerative;
autonomi, gestione separata Inps, casse libero
professionisti, fondo clero
Casse libero professionali (Per Quota 100)
Nessuno. I periodi coincidenti si contano una volta sola ai fini del
diritto. 41 anni e 10 mesi per le donne, 42a10m per gli uomini (+
aspettativa di vita dal 2027) per la pensione anticipata. 67 anni di
età e 20 di contributi in Inps per la vecchiaia, con requisito
contributivo e anagrafico delle Casse per la relativa quota nella
vecchiaia in cumulo
Nessuno. I periodi coincidenti si contano una
volta sola ai fini del diritto. 40 anni di contributi
per la pensione di anzianità o 20 di contributi e
65 di età per la vecchiaia (in entrambi i casi +
aspettativa di vita)
Non si deve essere già titolari di un trattamento pensionistico presso
una delle gestioni oggetto del cumulo
Possibile se si ha un diritto in una o più gestioni;
precluso se si è già titolare di pensione diretta a
carico di una delle gestioni teoricamente
interessate dalla totalizzazione (quelle della
prima casella)
No
No
Misto o contributivo in base all'anzianità determinata dalla somma dei
periodi contributivi non coincidenti complessivamente considerati
per le Gestioni Inps. Le casse mantengono il proprio (alcune
prevedono la conversione della propria quota al contributivo in
assenza del requisito autonomo presso la cassa)
Di norma contributivo, ma se si ha un diritto in una
gestione in questa si applicano le relative regole
di calcolo
Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti vengono tutti
valorizzati ai fini della misura con le regole di calcolo dei singoli
ordinamenti: materialmente erogato da Inps
Pro quota per ogni gestione. I periodi coincidenti
sono tutti valorizzati ai fini della misura.
Pagamento materiale erogato da Inps
Vecchiaia (formazione progressiva nel caso di contribuzione delle
casse libero-professionali secondo i relativi requisiti), anticipata
ordinaria, Quota 100 (solo fra Gestioni inps), inabilità, indiretta
Anzianità, vecchiaia, inabilità, indiretta
No per la vecchiaia, si (3 mesi) per l'anticipata e quota 100
Sì, 18 mesi vecchiaia, 21 mesi anzianità
Legge 228/2012 e 232/2016
Dlgs 42/2006
61
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
invece unico e identificato in quello
Inps: dunque 42 anni e 10 mesi per gli
uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, congelato fino al 2026, e con una
finestra di tre mesi tra maturazione
del diritto e decorrenza. Alcune Casse (come quella dei dottori commercialisti) hanno tuttavia previsto che,
se il professionista raggiunge il cumulo senza avere maturato il requisito interno della Cassa, la quota corrispondente viene convertita al metodo contributivo. Dunque, nella valutazione di convenienza si deve
tenere conto da un lato della gratuità
di questo metodo, dall’altro dell’impatto sulla pensione.
Il cumulo può essere richiesto anche per la pensione per lavoratori
precoci e, con esclusione dei contributi delle Casse, per l’Ape sociale e
per quota 100.
Totalizzazione
La totalizzazione è regolata dal Dlgs
42/2006 ed è accessibile per tutti gli
iscritti che abbiano contributi sparsi
nelle gestioni Inps (inclusa quella separata), Inpgi e le Casse ordinistiche.
Si tratta di un accesso gratuito a pensione e prevede, come per il cumulo,
quattro tipi di trattamento: vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti. La
riforma del 2011 ha abrogato il requisito minimo contributivo che occorreva per totalizzare, dunque oggi la
totalizzazione è invocabile anche se
si ha un solo contributo fuori dalla
propria gestione principale.
Rispetto al cumulo, però, richiede
dei propri requisiti: nel caso della
62
vecchiaia, l’età è per entrambi i sessi
fissata a 65 anni, cui si somma l’adeguamento a speranza di vita (1 anno
fino al 2022) nonché una finestra di
differimento mobile di 18 mesi. Il
soggetto deve inoltre complessivamente possedere almeno 20 anni di
contributi. La pensione di anzianità
contributiva, invece, richiede 40 anni di contributi (oltre a eventuali requisiti previsti, come per la vecchiaia, dalle Casse ordinistiche se presenti nella posizione assicurativa
del lavoratore). Questa anzianità
contributiva è adeguata a speranza
di vita (dunque oggi ammonta a 41
anni) e prima della decorrenza della
pensione deve trascorrere una finestra di ben 21 mesi.
La vera criticità di questo metodo
gratuito di dialogo dei contributi è la
conversione al metodo contributivo
di tutte le quote che compongono la
pensione, elemento che spesso comporta una forte penalizzazione sull’assegno. Va tuttavia ricordato che
la norma prevede una deroga nel caso in cui il soggetto abbia maturato
un diritto autonomo a prestazione.
Per esempio, se un assicurato accede
alla pensione di vecchiaia in totalizzazione con 67 anni di età, 20 anni di
contributi nel Fpld, 10 anni in ex
Inpdap, può (su richiesta, a seconda
della convenienza) mantenere il metodo retributivo (se presente) nella
quota Fpld di pensione, in quanto risultano già presenti i requisiti per accedere a pensione anche senza la
contribuzione delle altre gestioni.
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CONTRIBUTI E IMPORTI
GESTIONE SEPARATA
Il minimale
può penalizzare
l’anzianità
contributiva
di Antonello Orlando
e Matteo Prioschi
A
lla gestione separata Inps si
devono iscrivere obbligatoriamente i lavoratori parasubordinati, le figure assimilate, i liberi
professionisti senza albo e senza una
Cassa di previdenza privata di riferimento. Tuttavia, sono chiamati a versarvi i contributi anche altre tipologie
di lavoratori che magari sono iscritti
già a una gestione previdenziale in relazione all’attività principale svolta,
ma tenuti ad aprire una posizione anche per l’attività secondaria.
Quest’ultima situazione riguarda,
per esempio, alcune categorie di
professionisti come ingegneri,
commercialisti e avvocati, se l’attività “collaterale” non è previdenzialmente coperta da un’altra gestione, in base al principio per cui a
ogni attività svolta deve corrispondere una copertura previdenziale
secondo la competenza della singola attività, chiarita dalla circolare
Inps 72/2015.
In particolare l’iscrizione è prevista per:
7 collaboratori coordinati e continuativi;
7 amministratori, sindaci e revisori di
società qualora l’attività non sia di pertinenza di una Cassa ordinistica cui il
soggetto risulti iscritto;
7 venditori a domicilio con reddito annuale oltre 5mila euro;
7 beneficiari di assegni di ricerca;
7 beneficiari di borse di studio per corsi di dottorato di ricerca, per la mobilità
internazionale degli studenti;
7 percettori di assegni per attività di
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche, di recupero;
7 lavoratori autonomi occasionali
con relativo reddito annuale oltre
5mila euro;
7 chi svolge prestazioni di lavoro
occasionale (libretto famiglia e contratto Presto)
7 medici con contratto di formazione
specialistica;
Quindi la gestione separata Inps per
il singolo lavoratore può essere l’ente
principale o quello secondario.
Altra particolarità riguarda l’aliquota contributiva, calcolata in percentuale sul reddito. Si passa dal 24 al
34,23% (si veda tabella) in relazione al
fatto che si sia già in possesso o meno
di altra contribuzione, si sia già titolari
di pensione, e si sia liberi professionisti o collaboratori. In quest’ultimo caso
l’onere è suddiviso per un terzo a carico del lavoratore e altri due terzi per il
committente, anche se è quest’ultimo
a versare materialmente le somme anche per conto del collaboratore.
Importi soglia e minimale
L’importo della pensione, in tutti i casi, viene calcolato utilizzando il meto-
63
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
do contributivo, quindi, raggiunti i
requisiti richiesti, l’importo accumulato, determinato dai contributi versati e rivalutati nel corso del tempo,
viene moltiplicato per un coefficiente
di trasformazione.
Si può ottenere la pensione di vecchiaia attualmente a 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi (se l’importo
dell’assegno è almeno 1,5 volte quello
dell’assegno sociale, cioè 689,75 euro
quest’anno), oppure la vecchiaia anticipata a 64 anni di età e 20 di contributi effettivi (se l’assegno è 2,8 volte quello sociale, quindi 1.287,52 euro). Se non si
raggiungono questi limiti di reddito, ma
anche di contribuzione, il trattamento
di vecchiaia viene erogato a 71 anni di età
con almeno 5 anni di contributi indipendentemente dal valore dell’assegno.
Questa è un’ipotesi non remota per
gli iscritti alla gestione separata sia dal
punto di vista dell’importo della pensione, perché questi lavoratori spesso
hanno redditi contenuti e attività discontinue, sia perché, altra particola-
Quanto si versa alla gestione separata
Le aliquote sul reddito per le varie tipologie di iscritti
CATEGORIA
ALIQUOTA %
Collaboratori, figure assimilate, liberi professionisti
pensionati o che versano contributi in altra
gestione obbligatoria
24,00
Liberi pofressionisti non assicurati presso
altre gestioni previdenziali obbligatorie
25,72
Collaboratori e figure assimilate non assicurati
presso altre gestioni previdenziali obbligatorie,
senza contribuzione aggiuntiva Dis-coll
33,72
Collaboratori e figure assimilate non assicurati
presso altre gestioni previdenziali obbligatorie,
con contribuzione aggiuntiva Dis-coll
34,23
64
rità della gestione separata, al fine di
ottenere l’accredito di un anno di contributi occorre versare almeno un ammontare minimo annuo calcolato in
percentuale sul minimale reddituale
di riferimento, che quest’anno è di
15.937,55 (valore non ancora ufficializzato da Inps). Se si conferisce una somma inferiore, viene accreditato un periodo corrispondente minore. Può
quindi accadere che, a fronte di un anno di lavoro, si maturino magari 8-9
mesi a livello previdenziale.
Dai contributi all’assegno
Se la gestione separata è la forma
pensionistica principale, la pensione
potrà essere raggiunta coi requisiti
già riassunti. Nel caso in cui fosse
quella secondaria, il lavoratore può
iniziare a incassare l’assegno erogato
dall’altra gestione quando raggiunge
i relativi requisiti, e poi aggiungere la
pensione supplementare della gestione separata all’età della pensione
di vecchiaia, senza alcun requisito
contributivo minimo.
Se, invece, i periodi in gestione separata si alternano con quelli in un’altra
gestione e si riesce ad arrivare nel
complesso alla pensione di vecchiaia o
anticipata ordinaria, la percezione
della quota pensionistica a carico della
gestione separata potrà essere anticipata grazie al cumulo contributivo (attivabile per la pensione di vecchiaia o
anticipata) o, ancora, attivando il computo in gestione separata al “prezzo”
di convertire tutto il montante con il
metodo contributivo.
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CONTRIBUTI E IMPORTI
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Assegno frutto
di minimali,
massimali
e aliquote ridotte
di Matteo Prioschi
e Fabio Venanzi
G
li imprenditori artigiani e
gli imprenditori del commercio, del terziario e del
turismo devono iscriversi alle relative gestioni Inps, caratterizzate da
regole contributive differenti rispetto a quelle del fondo dei lavoratori dipendenti.
È imprenditore artigiano chi svolge in prima persona in modo abituale e prevalente l’attività di impresa,
di cui ha responsabilità, come titolare o socio. L’attività può essere di tipo produttivo o di prestazione di
servizi. L’impresa non deve inoltre
superare i limiti dimensionali indicati nella legge 443/1985, che varia-
no in relazione ai settori e all’attività
svolta. In via generale sono pari a 18
dipendenti se si svolge attività produttiva non in serie, 9 dipendenti se
è produzione in serie non del tutto
automatizzata, 32 nell’abbigliamento, 10 in edilizia e 8 nei trasporti.
Sono tenuti a iscriversi alla gestione commercianti gli imprenditori
del settore commercio, terziario e
turismo organizzati in impresa individuale o familiare, società di persone, società di capitali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Non è richiesta nemmeno la
responsabilità dell’impresa, ma l’attività deve essere svolta in modo
abituale e prevalente.
Aliquote e importi
Le aliquote contributive sono leggermente diverse per le due gestioni
e sono differenziate tra titolari e coadiutori over 21 da una parte e coadiutori più giovani dall’altra, come
indicato nella tabella. Per questi ultimi le aliquote aumenteranno di
0,45 punti percentuali ogni anno fino ad arrivare al 24 per cento.
Inoltre, nel calcolo degli importi
da versare occorre tener presenti
Contribuenti e percentuali
REDDITO
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
Tutti i titolari e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
Fino a 47.332,00 euro
24,00%
24,09%
Oltre 47.332,00 euro e fino al massimale
25,00%
25,09%
Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore a 21 anni
Fino a 47.332,00 euro
21,90%
21,99%
Oltre 47.332,00 euro e fino al massimale
22,90%
22,99%
65
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
tre valori. Il primo è il minimale retributivo da cui deriva quello contributivo. Gli iscritti devono versare
obbligatoriamente ogni anno un
importo pari all’aliquota di riferimento applicata al minimale retributivo che nel 2020 dovrebbe essere di 15.938 euro (in attesa di ufficializzazione da parte di Inps).
Oltre la prima soglia di retribuzione pensionabile (valore riferito non
solo a questa gestione - pari a
47.332,00 euro quest’anno) tutte le
aliquote vengono maggiorate di un
punto percentuale. E tale prelievo si
applica fino al massimale retributivo, che è differenziato tra chi ha anzianità contributiva ante 1996 e chi
successivamente a tale anno.
Il regime fiscale agevolato (legge
190/2014) prevede una riduzione
della contribuzione dovuta ai fini
previdenziali del 35 per cento. Qualora per effetto di detto regime,
l’importo della contribuzione dovesse risultare inferiore al minimale, si avrà una contrazione del periodo contributivo utile ai fini del diritto per l’accesso alla pensione. Al
fine di avere un anno valido nella
sua interezza, occorrerà dichiarare
un reddito ai fini fiscali non inferiore a 24.520 euro.
Cumulo dei contributi
I periodi accreditati nella gestione
speciale degli artigiani e nella gestione speciale dei commercianti
possono essere cumulati tra di essi
oppure anche con i contributi versati nell’assicurazione generale
66
CONTRIBUTI E IMPORTI
obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L’importo di pensione viene
calcolato in pro quota, fermo restando che – al fine di stabilire il sistema di calcolo pensionistico applicabile – si tiene conto dell’anzianità contributiva complessivamente accreditata nelle diverse
gestioni interessate.
Rimane ferma la possibilità per il
lavoratore di avvalersi delle norme
relative alla ricongiunzione onerosa dei periodi trasferendo i periodi
accreditati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi nel
fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps.
Supplemento
Anche tali gestioni speciali riconoscono il supplemento di pensione,
cioè l’incremento di importo legato
al versamento di ulteriore contribuzione successivamente alla decorrenza della pensione stessa. Di norma viene liquidato, a domanda, dopo cinque anni dalla decorrenza dell’assegno previdenziale. Può essere
liquidato dopo due anni, a condizione di aver raggiunto l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si
chiede il supplemento.
La contribuzione da parte degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, nelle rispettive gestioni, è ridotta del 50% per chi ha
più di 65 anni, già pensionato presso le gestioni dell’Inps. In questo
caso, il relativo supplemento sarà
ridotto della metà.
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5
PREVIDENZA
INTEGRATIVA
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
SECONDO PILASTRO
Ai fondi pensione
contributi elevati
ma pochi iscritti
di Claudio Pinna
I
n Italia, sulla base dei dati Covip,
sono presenti all’incirca 400
fondi pensione, la maggior parte
dei quali, circa 250, preesistenti,
istituiti cioè prima dell’entrata in
vigore della prima legge organica sulla
previdenza privata emanata in Italia nel
1993 (il decreto legislativo 124).
Le posizioni attive risultano essere
circa nove milioni, per un patrimonio complessivo pari a 180 miliardi
di euro. A distanza di più di 25 anni, il
quadro attuale può essere considerato soddisfacente per il nostro Pae-
68
se, oppure no? Difficile rispondere.
Con ogni probabilità, no.
Un patrimonio complessivo pari a
circa il 10% del Pil non ci consente, infatti, di affermare che i fondi pensione siano entrati effettivamente a far parte del
nostro sistema produttivo. Ma, a parziale scusante, il contesto nell’ambito
del quale la previdenza complementare
si è mossa in Italia, in particolare se confrontato con quello a livello internazionale, manifesta tutte le difficoltà che il
settore ha dovuto affrontare.
A tal fine facciamo qualche confron-
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Lo scenario internazionale
PRIMO PILASTRO
SECONDO PILASTRO
Contributi pensionistici obbligatori in alcuni
Paesi Ocse in % della retribuzione media
0
5
10
15
20
25
30
Partecipazione complessiva nei fondi pensione
in % della popolazione in età lavorativa di alcuni
Paesi Ocse. Anno 2017 o ultimo disponibile
35
0
20
40
60
80
100
Italia
33,0
Svezia
100,0
Francia
27,5
Olanda
88,0
Olanda
25,6
N. Zelanda
68,0
Austria
22,8
Giappone
45,4
Portogallo
22,6
Stati Uniti
40,8
Svezia
21,7
Germania
39,9
Grecia
20,0
Francia
24,5
Germania
18,6
Italia
19,6
Giappone
18,3
Austria
13,9
Stati Uniti
12,4
Spagna
3,3
N. Zelanda
0
Portogallo
2,5
Nota: In Austria, Germania,Italia e Stati Uniti i contributi finanziano anche
prestazioni di disabilità o invalidità - Fonte: Ocse, Pensions at a Glance 2019
to, iniziando dall’entità della contribuzione richiesta dalla previdenza pubblica obbligatoria. In Italia sulla base
dei dati Ocse (si veda il grafico) abbiamo
l’aliquota contributiva più elevata di
tutti i Paesi aderenti. Il 33% della retribuzione annua lorda percepita, rispetto a una media molto più contenuta che
si aggira intorno al 18 per cento. Ciononostante, il contributo medio destinato
dagli iscritti ai fondi pensione, sempre
sulla base dei dati Ocse (si veda il grafico
a pagina 71), risulta essere tra i più elevati: circa l’8%, rispetto a quello versato
Fonte: Ocse, Pensions at a Glance 2019
dai lavoratori di un numero consistente di Paesi, in cui il contributo medio è
anche inferiore al 4% (pur in presenza
di prestazioni dalla previdenza pubblica sensibilmente più contenute rispetto a quelle garantite dalla nostra).
Il problema è che l’8% medio è versato
solo dagli iscritti ai fondi pensione. La
maggior parte dei lavoratori però non si
iscrive, perché la partecipazione è volontaria. Sempre facendo riferimento ai
dati Ocse, infatti, in Italia solo il 20% della forza lavoro partecipa a un fondo
pensione. Rispetto a percentuali ben
69
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
superiori, che sfiorano ed eccedono il
90% nei Paesi Nordici, Olanda e Lettonia. In sintesi, se volessimo avvicinarci
al contesto internazionale, dovremmo
ripensare alle modalità di finanziamento della nostra previdenza pubblica e
portare i lavoratori a iscriversi in maniera più convinta ai fondi pensione.
Tipologie
Ma come funzionano i fondi pensione
ora in Italia? Come sono finanziati? Che
prestazioni garantiscono? I fondi possono assumere esclusivamente la forma
del tipo a contribuzione definita a capitalizzazione individuale. Sono tali quelli
nei quali viene stabilita la contribuzione
da destinare al finanziamento del programma, mentre la prestazione finale
non è garantita affatto, in quanto direttamente commisurata ai contributi versati e ai rendimenti ottenuti dall’investimento del patrimonio accantonato. Nella sostanza, quindi, quando un lavoratore si iscrive a un fondo, il programma
attiva la sua posizione pensionistica personale. Su tale posizione vengono accreditati tutti i contributi versati a suo favore e tutti i rendimenti (al netto delle spese) che l’investimento sul mercato finanziario dei contributi stessi ha generato.
Al pensionamento il fondo eroga
una prestazione (sotto forma di capitale, sotto forma di rendita, o in forma
mista, così come stabilito dalla normativa) equivalente in termini economici
al totale dei contributi rivalutati accreditati nell’ambito della posizione pensionistica individuale.
I fondi pensione presenti sul mercato possono assumere diverse tipolo-
70
gie: negoziali, aperti, preesistenti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (Pip). Un lavoratore dipendente inquadrato nell’ambito di un
contratto che preveda la presenza di un
fondo negoziale può ovviamente aderire a tale fondo. In realtà il lavoratore
può anche iscriversi su basi individuali
a uno aperto o a un Pip. In tal caso però,
in assenza di un accordo specifico, verrà meno l’obbligo per il datore di lavoro
di destinare al finanziamento del programma il contributo a proprio carico.
Pochi lavoratori, ovviamente, hanno
intrapreso una scelta del genere.
Un lavoratore autonomo o un libero
professionista, invece, può aderire a un
fondo pensione aperto o a un Pip. Il primo garantisce la possibilità di una gestione finanziaria più flessibile. Il secondo possiede, invece, le principali caratteristiche di un classico prodotto di
risparmio assicurativo con in genere un
tasso annuo minimo di rendimento garantito (però attualmente pari allo 0%),
il consolidamento dei risultati, ma solitamente costi di gestione più elevati.
Forme di finanziamento
Per i lavoratori dipendenti sono previste tre fonti attraverso le quali il fondo
può essere finanziato. Il contributo a carico del lavoratore stesso, quello a carico
del datore di lavoro e l’accantonamento
annuo del trattamento di fine rapporto
(Tfr). La partecipazione a un fondo è in
ogni caso sempre volontaria. Il Tfr è
quella indennità richiesta per legge erogata dal datore di lavoro alla cessazione
dal servizio per qualsiasi causa che viene finanziata attraverso un accantona-
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Contribuzione media italiana tra le più alte
Contributo annuo medio per iscritto attivo ai fondi pensione in alcuni Paesi Ocse, in % della retribuzione annua media
20
18,7
15,2
15
15,0
10
8,1
4,9
5
3,5
3,2
2,8
2,7
2,6
2,3
0,4
0
Lussemburgo
Canada
Svizzera
Germania
Italia
Austria
Nuova Zelanda
Stati Uniti
Francia
Belgio
Ungheria
Polonia
Fonte: OECD Global Pension Statistics.
mento annuo pari a circa il 7% della retribuzione percepita. L’indennità finale, erogata interamente sotto forma di
capitale, è pari agli accantonamenti riconosciuti nel corso di tutto il periodo di
servizio prestato con la società, rivalutati annualmente in misura fissa pari all’1,5% più il 75% dell’incremento annuo
del costo della vita verificatosi.
La normativa vigente richiede che, di
regola, quando un lavoratore si iscriva
a un fondo pensione gli accantonamenti annui di Tfr maturati da quel
momento in poi siano destinati al finanziamento del fondo pensione stesso. Sulla posizione pensionistica individuale vengono accreditati tutti i contributi provenienti dalle varie fonti di
finanziamento previste.
Gli accantonamenti
La prestazione corrispondente agli
accantonamenti di Tfr destinati alla
forma pensionistica complementare è determinata esattamente con le
regole previste dal fondo pensione.
Gli accantonamenti sono rivalutati
secondo il risultato ottenuto dalla linea di investimento dove l’iscritto
ha deciso di destinarli (non più,
quindi, la rivalutazione fissa stabilita per legge).
Le modalità di erogazione della
prestazione sono quelle previste
per i fondi pensione (con diverse limitazioni all’erogazione integrale
della prestazione sotto forma di capitale, ma con un trattamento fiscale decisamente più vantaggioso).
71
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
Scelta irrevocabile
La scelta di aderire al fondo pensione e
di destinare al programma il relativo
Tfr è irrevocabile. Una volta intrapresa, il lavoratore non ha più la possibilità di tornare alla situazione previgente, nell’ambito della quale il datore di
lavoro si faceva carico per intero dell’erogazione dell’indennità alla cessazione dal servizio. Qualora l’iscritto
prima del pensionamento perda il requisito per la partecipazione al fondo
(nella sostanza interrompa l’attività
lavorativa non avendo più la possibilità di poter effettuare i relativi versamenti contributivi) sono previste in
genere tre possibilità:
e il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare;
r il mantenimento presso il fondo
pensione della prestazione maturata
senza alcun ulteriore versamento,
bensì prevedendo esclusivamente il
riconoscimento dei rendimenti ottenuti dalla gestione del patrimonio
accantonato;
t se consentito dal fondo pensione di
appartenenza, il riscatto della prestazione (la liquidazione cioè di quanto
maturato). Attenzione però al riscatto,
visto che sono previste una serie di penalizzazioni di natura fiscale.
I fondi pensione offrono in genere
agli iscritti la possibilità di destinare i
propri risparmi verso quelle forme di
investimento più in linea con il proprio
livello di propensione al rischio. In tale
ottica sono solitamente previste diverse linee di investimento che gli iscritti
possono utilizzare. Suddividendo il
72
tutto in macro categorie, sono disponibili linee di investimento azionarie,
obbligazionarie, bilanciate e garantite. A livello internazionale si stanno
sviluppando, in particolare, due linee
di investimento, che viceversa qui in
Italia non hanno ancora preso piede.
Quelle cosiddette “life cycle” e “target
date”. Tali linee adeguano automaticamente nel tempo, sulla base di determinate caratteristiche dell'iscritto, la
strategia degli investimenti utilizzata
per consentire al partecipante di ottimizzare la sua esposizione al rischio.
In tale ottica, solitamente, più ci si avvicina al momento del pensionamento, più le forme di investimento rischiose vengono sostituite da quelle
caratterizzate da una redditività meno
variabile e più sicura.
Prospettiva europea
In futuro, però, sempre più si parlerà di
fondi pensione paneuropei. La nuova
Direttiva Europea Iorp2 che i fondi
pensione stanno introducendo nel
corso di quest’anno consentirà ai lavoratori di iscriversi a un fondo pensione
istituito in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione. Un’opportunità per i nostri
lavoratori. Specialmente quando il
programma è presente in uno di quei
Paesi nell’ambito dei quali, a differenza del nostro, non è prevista alcuna
tassazione sui rendimenti generati
dagli investimenti effettuati. I benefici
fiscali concessi in Italia ai contributi
destinati alla previdenza complementare sono infatti garantiti anche nei
confronti dei programmi paneuropei.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA
LE PRESTAZIONI
Rendita vitalizia
obbligatoria
per almeno il 50%
del montante
di Claudio Pinna
L
e prestazioni erogate dai fondi
pensione, tralasciando la Rita
(rendita integrativa temporanea anticipata, si veda alle pagine 3536) possono essere suddivise in due
categorie. Quelle stabilite al momento
del pensionamento e quelle che possono essere richieste quando si sta ancora lavorando.
Iniziamo con le prime, per la cui
maturazione è necessario aver acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata dall’Inps, essere
iscritti da almeno cinque anni a una
forma di previdenza complementare
e aver interrotto l’attività lavorativa.
La prestazione erogata è equivalente
al montante dei contributi rivalutati
accreditati sulla posizione pensionistica individuale. Tale prestazione
può essere erogata interamente sotto
forma di rendita vitalizia. Sino a un
massimo del 50% l’aderente può anche richiedere l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale. In
taluni casi, per i cosiddetti “vecchi
iscritti” (già iscritti, cioè, ai fondi
pensione al 28 aprile 1993), la presta-
zione può essere erogata anche interamente sotto forma di capitale (ma
con delle penalità fiscali). La posizione individuale può essere erogata interamente sotto forma di capitale anche in presenza di prestazioni maturate sensibilmente contenute. In particolare, quando la rendita vitalizia
corrispondente al 70% della posizione accantonata risulti inferiore al
50% dell’assegno sociale annuo: con
un montante finale inferiore agli 80100 mila euro si può ricadere in questa fattispecie.
Opzioni
Il fondo pensione per finanziare le
pensioni garantite generalmente stipula una convenzione con una compagnia di assicurazione. Nella sostanza,
tramite la compagnia, il fondo pensione offre all’aderente diverse opzioni di
rendita. Ciascuna di queste prevede
una prima rata erogata nell’anno immediatamente successivo al pensionamento. Alla cessazione dal servizio è
l’iscritto che decide il tipo di rendita.
Sulla base della scelta operata, la prestazione maturata sotto forma di capitale viene convertita in rendita vitalizia tenendo conto del presumibile impegno finanziario assunto nei confronti degli aventi diritto.
Le rendite, infatti, possono essere
dirette, reversibili a favore di uno o più
familiari, erogate per un determinato
periodo (5 o 10 anni) in maniera certa,
controassicurate, con una maggiorazione in caso di mancata autosufficienza intervenuta, eccetera.
Le pensioni si rivalutano normal-
73
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
mente sulla base del tasso annuo di
rendimento che la compagnia di assicurazione ha ottenuto nell’anno precedente. Più in dettaglio, la rivalutazione effettiva è pari a tale tasso annuo di rendimento al netto, però, del
cosiddetto tasso tecnico. Il tasso tecnico rappresenta il tasso annuo di
rendimento minimo che la compagnia di assicurazione riconosce a favore del fondo pensione. La rivalutazione riconosciuta, indipendentemente dalla futura evoluzione dei
mercati finanziari, non può più essere
soggetta a revisione. Le rate di pensione percepite, quindi, non potranno
mai diminuire nel tempo.
Occorre inoltre rilevare come
l’iscritto abbia al pensionamento la
possibilità di trasferire la propria posizione a un qualsiasi altro fondo pensione esclusivamente per l’erogazione
della pensione (se ad esempio sono offerti parametri giudicati migliori).
Le anticipazioni
Il fondo pensione non eroga prestazioni solo al pensionamento. In particolari situazioni, infatti, possono essere anche corrisposte anticipazioni di
quanto maturato. La prima tipologia è
quella per fare fronte alle spese sanitarie sostenute a seguito di gravissime
situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli. In tal caso nessuna condizione di anzianità contributiva maturata nell’ambito delle forme pensionistiche complementari è prevista.
L’anticipazione può essere quindi ricevuta in qualsiasi momento. Il partecipante può richiedere fino al 75% della
posizione individuale maturata.
La seconda tipologia di anticipazione
riguarda l’acquisto della prima casa di
abitazione per l’aderente alla forma
pensionistica o per i suoi figli. La terza
tipologia è anch’essa relativa alla prima
casa di abitazione, ma riguarda gli interventi di manutenzione sia ordinaria,
La fotografia del settore
Numero di posizioni di previdenza complementare in essere e prestazioni (in mln di euro).
Dati a settembre 2019
STRUMENTO
POSIZIONI IN ESSERE
PRESTAZIONI
Fondi pensione negoziali
3.121.163
55.417
Fondi pensione aperti
1.519.607
22.037
Pip nuovi
3.360.399
34.002
Fondi pensione preesistenti
651.900
61.900
Pip vecchi
370.000
6.600
9.002.768
180.011
Totale*
nota: *includendo Fondinps ed eliminando alcune duplicazioni
74
fonte: Covip
PREVIDENZA INTEGRATIVA
sia straordinaria. Per le due tipologie di
anticipazione inerenti la prima casa è
necessario essere in possesso di una
anzianità contributiva almeno pari a
otto anni. Anche in questo caso l’importo complessivo erogato non può eccedere il 75% della prestazione maturata.
La quarta tipologia di anticipazione,
infine, può essere richiesta indipendentemente da qualsiasi causa. L’unico vincolo è quello degli otto anni di
contribuzione al fondo pensione, superati i quali l’anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, ma
sino a un importo massimo del 30%
della posizione maturata.
L’anticipazione può essere richiesta
dall’aderente più di una volta nel corso
della partecipazione al fondo pensione, sempre nel rispetto dei limiti indicati in precedenza. In ogni caso, le
somme complessivamente percepite a
titolo di anticipazione dal partecipante non possono eccedere il 75% della
posizione maturata. A tal fine lsi considerano i contributi versati dal datore,
dal dipendente, il Tfr, nonché tutti i
rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo pensione.
Le anticipazioni ricevute possono
essere reintegrate nel tempo. Ma
quanto bisogna risparmiare ogni anno per ottenere al pensionamento un
determinato livello di prestazione?
Diverse sono le variabili che influenzano il calcolo. A titolo indicativo abbiamo elaborato qualche proiezione
con l’obiettivo di fornire un’idea sulla
questione. I risultati sono contenuti
nello schema a fianco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Prestazioni al pensionamento
Quanto devo versare ogni anno per avere 100 euro al mese
netti al pensionamento. Importi in euro, anno 2020. Tasso
annuo di rendimento reale netto: 2,0%. Per le rendite reversibili, coniuge femminile più giovane di 5 anni
ETÀ DI ISCRIZIONE AL
FONDO PENSIONE
ETÀ DI PENSIONAMENTO
65
67
69
SE SONO UN UOMO E PREFERISCO UNA RENDITA
REVERSIBILE AL 60%
20
514
449
391
30
739
638
550
40
1.192
1.002
843
50
2.286
1.831
1.481
SE SONO UNA DONNA E PREFERISCO UNA RENDITA
REVERSIBILE AL 60%
20
487
423
367
30
700
602
516
40
1.130
945
790
50
2.167
1.727
1.389
SE SONO UN UOMO E PREFERISCO UNA RENDITA
NON REVERSIBILE
20
400
345
296
30
576
490
417
40
929
769
638
50
1.781
1.407
1.121
SE SONO UNA DONNA E PREFERISCO UNA RENDITA
NON REVERSIBILE
20
468
406
351
30
672
577
494
40
1.085
906
757
50
2.081
1.657
1.331
fonte: elaborazioni Aon
75
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
IL REGIME FISCALE
Sulle rendite
l’imposta è al 15%
con riduzione
progressiva
Tassazione delle prestazioni
profili d’imposizione fiscale sui
fondi pensione sono caratterizzati
dal sistema Ett, consistente nella
esenzione (E) dei contributi, la tassazione (T) nella fase dell’accumulo dei
rendimenti e, infine, la tassazione (T)
nella fase di erogazione delle prestazioni al netto dei rendimenti già tassati.
Esiste perciò una stretta correlazione
tra i contributi versati al fondo e non
tassati e le prestazioni erogate e tassate.
Inoltre è prevista la non duplicazione
dell’imposizione con detassazione delle rendite finanziarie già sottoposte ad
autonoma fiscalizzazione nel fondo.
Sulle erogazioni effettuate dal fondo, al
momento del raggiungimento dell’età
pensionabile, si applica una ritenuta
definitiva a titolo d’imposta del 15 per
cento. Tale ritenuta può essere attenuata fino al 9%, con una riduzione dello
0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo (al 9% si arriva quindi dopo 35 anni di
partecipazione). La base imponibile è
pari ai versamenti effettuati al fondo
che non sono stati in precedenza assoggettati a tassazione. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sotto forma di capitale o rendita. L’iscritto
potrà, in via generale, beneficiare di
queste prestazioni sotto forma di capitale, nella misura massima del 50% del
montante finale accumulato e sotto
forma di rendita anche nella misura del
100%, ovvero, se sceglie di fruire di una
parte sotto forma di capitale, nella misura complementare alla percentuale
percepita sotto forma di capitale
Esenzione dei contributi
Anticipazioni
di Alessandro Mastromatteo
e Benedetto Santacroce
I
I contributi del lavoratore e dei datori di
lavoro/committenti versati volontariamente, o dovuti in base a contratti o
accordi collettivi anche aziendali, ai
fondi pensione sono deducibili ai sensi
dell’articolo 10 del Tuir, dal reddito
complessivo del lavoratore per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il
limite deducibile deve tener conto anche dei contributi versati dall’iscritto a
76
favore dei familiari a carico con un reddito complessivo non superiore a
2.840,51 euro.
Le anticipazioni possono essere richieste e ottenute dagli iscritti per il
sostenimento di spese sanitarie, per
l’acquisto della prima casa e per altre
esigenze. Su queste somme, che non
possono mai eccedere il 75% della posizione individuale maturata, si applica una ritenuta con aliquota base del
15% ridotta di una quota pari a 0,3% per
ogni anno eccedente il quindicesimo
PREVIDENZA INTEGRATIVA
anno di partecipazione a un fondo
pensione. La riduzione non può, comunque, eccedere i sei punti percentuali. L’altra ipotesi di anticipazione è
quella per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa in misura non
superiore al 75% e con partecipazione
al fondo per un periodo minimo di otto
anni. Sull’importo erogato, al netto dei
!
redditi già assoggettati a imposta si
applica una ritenuta a titolo d’imposta
del 23 per cento. L’ultima ipotesi di anticipazione è quella motivata da altre
esigenze in misura mai superiore al
30% della posizione individuale maturata e con applicazione di una ritenuta
a titolo d’imposta del 23 per cento.
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DOMANDE E RISPOSTE
Come posso dedurre i contributi versati
a un fondo pensione?
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di
imposta, provvede a calcolare l’ammontare dei contributi fiscalmente deducibili,
operando le relative deduzioni direttamente in busta paga. In caso di versamenti
aggiuntivi effettuati direttamente dal
dipendente al fondo pensione, si deve
compilare la dichiarazione dei redditi
indicandone l’ammontare e mantenendo
la documentazione giustificativa. Per non
assoggettare a tassazione al momento
dell’erogazione delle prestazioni, eventuali contributi corrisposti al fondo pensione
in misura superiore alla soglia massima di
deducibilità fiscale (e cioè quanto versato
eccedendo i 5.164,57 euro), il dipendente
deve comunicare alla forma pensionistica
complementare l’entità dei contributi
versati e non dedotti entro il 31 dicembre
dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui
sorge il diritto alla prestazione.
Se aderisco a più forme di previdenza
complementare, la soglia massima di
deducibilità dei contributi può essere
superata?
Un lavoratore può aderire a più fondi
pensione contemporaneamente, tuttavia
la soglia massima di deducibilità è unica
ed è pari complessivamente a 5.164,57
euro annui.
Trasferire la posizione individuale in un
altro fondo rileva fiscalmente?
Il trasferimento non rileva fiscalmente e
quindi non si subirà alcun prelievo fiscale
a tale titolo.
Cosa succede se il datore di lavoro non
versa i contributi al fondo dove sono
iscritto?
Presso l’Inps è istituito il Fondo di garanzia
per la posizione previdenziale complementare, che ha lo scopo di intervenire se
il datore di lavoro insolvente ha omesso di
versare in tutto o in parte i contributi alla
forma di previdenza complementare del
lavoratore. Il Fondo interviene
con modalità diverse a seconda che il
datore di lavoro sia soggetto o meno alle
procedure concorsuali.
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77
PENSIONI 2020 IL SOLE 24 ORE
L’OPZIONE WELFARE
Grazie ai premi
di risultato
fino a 3mila euro
ai fondi pensione
di Antonello Orlando
L
a legge 208/2015 ha introdotto
dal 2016 i “premi di risultato”,
vale a dire erogazioni economiche destinate a dipendenti con un imponibile di massimo 80mila euro (redditi di lavoro dipendente) entro un
massimo annuo, oggi pari a 3mila euro,
che vengono corrisposte solo nel caso
del raggiungimento di un target, ossia
un incremento dei parametri economici dell’azienda rispetto a un periodo
temporale antecedente.
I valori economici da monitorare, il minimo di incremento da raggiungere, così
come l’entità del premio devono essere
disposti da un accordo sindacale (territoriale o aziendale) depositato sul portale telematico del ministero del Lavoro.
Su questi premi i lavoratori scontano
un’aliquota Irpef sostitutiva al 10% senza
applicazione delle addizionali; il costo
del lavoro rimane invariato in quanto il
datore di lavoro paga i contributi Inps ordinari (attorno il 30%).
La norma del 2015 prevede però che i
premi di risultato possono essere convertiti - su libera opzione del dipendente
- in alcune opere o servizi (il rimborso dei
mezzi pubblici, retta dell’asilo nido, voucher, viaggi e check up sanitari, eccetera:
si tratta di beni e servizi previsti dall’articolo 51, commi 2 e 3, del Dpr 917/1986).
All’interno della gamma di benefit che
possono godere di particolari agevolazioni fiscali, dal 2017 il legislatore ha posto una tripletta particolarmente vantaggiosa: si tratta di contributi di previdenza complementare; contributi a casse sanitarie integrative del sistema
sanitario nazionale; piani di azionariato.
Di interesse, nell’ottica di potenzia-
Regole a confronto
Importo massimo
annuale
Imponibile fiscale
anno precedente
Requisiti
della
agevolazione
Regime
fiscale
Regime
previdenziale
78
PREMIO DI RISULTATO DETASSATO
PREMIO DI RISULTATO CONVERTITO IN PREVIDENZA COMPLEMENTARE
3.000 euro
Massimo 80.000 euro (redditi di lavoro dipendente)
Al raggiungimento
degli indici
di incrementalità
previsti dall’accordo
di II livello
Tassazione
sostitutiva al 10%
Assoggettamento a
contribuzione ordinaria
(26-30% datore di lavoro;
9,19% lavoratore)
Oltre al raggiungimento degli indici, la conversione deve essere
riservata dall’accordo di II livello, su opzione volontaria del
dipendente. Quest'ultimo può convertire anche solo in modo
parziale il premio in contributi al fondo di previdenza
complementare
Deducibilità completa in fase di accumulo.
Esenzione al momento della percezione da parte del fondo
Assoggettamento a contribuzione ridotta di solidarietà
(10% a carico del datore di lavoro)
PREVIDENZA INTEGRATIVA
mento della propria pensione risulta la
conversione del premio in previdenza
complementare: i benefici riservati a
questo tipo di opzione risultano, infatti, particolarmente convenienti. Da un
lato, la norma consente ai lavoratori
che scelgono di godere il premio (in
parte o completamente) sotto forma di
previdenza complementare, di dedurre
dal proprio reddito tali contributi in deroga al limite annuale generale previsto
in 5.164,57 euro, arrivando così al limite
complessivo di 8.164,57 euro. Dall’altro, l’iscritto alla forma di previdenza
complementare deve comunicare questa opzione al proprio fondo in quanto,
al momento dell’erogazione, la corrispondente quota di prestazione (riscatto, rita, rendita o capitale) non sarà sottoposta ad alcun prelievo fiscale.
l’aliquota ridotta (al 10%), appare profilarsi, seppur non ufficializzato, un indirizzo interpretativo secondo cui tali contributi, essendo frutto di una opzione del
lavoratore sono da considerarsi a suo carico e, interpretando fin troppo letteralmente la legge 153/1969, questo innescherebbe la contribuzione ordinaria.
Tale lettura appare molto lontana dalla
finalità del legislatore, che voleva incentivare il ricorso a questa forma di conversione: va tenuto conto che se la conversione del premio avviene verso forme
meno “nobili” come i viaggi, il datore di
lavoro gode della piena esenzione contributiva. La valutazione di convenienza
in questo scenario, da parte delle imprese, in presenza di una scelta così dicotomica fra sgravio totale dei contributi e
contribuzione piena al 30% potrebbe
portare a non prevedere più negli accordi
sindacali l’opzione della conversione del
premio in previdenza complementare:
sul tema si spera ardentemente che il
2020 possa finalmente sciogliere questi
dubbi con l’attesa circolare Inps sul tema.
Il dubbio
L’unico punto, che attende di essere
sciolto dal 2017, è la contribuzione Inps
da applicare su questi premi convertiti in
previdenza complementare: se la maggior parte dei datori di lavoro applica
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Gli effetti per dipendente e azienda
Somme a carico e a vantaggio del datore di lavoro e del dipendente se il premio di risultato viene fruito in
denaro o destinato alla previdenza complementare. Importi in euro
In denaro
ALIQUOTA
IRPEF
CONTRIBUZIONE
INPS
VALORE NETTO
AL DIPENDENTE
IN CASO DI PREMIO
DA 3.000 EURO
RISPARMIO PER
IL DATORE
DI LAVORO
10%
Piena
2.451
Nessuno***
3.000
+ rendimenti
generati
del fondo**
Contribuzione
previdenziale Sì
ridotta
(dal 30 al 10%)
In previdenza
Non
Al 10%
complementare applicata * per il datore
di lavoro
ACCORDO
SINDACALE
E DEPOSITO
DELLO STESSO
OBBLIGO
RAGGIUNGIMENTO
E INCREMENTO
PARAMETRI
ECONOMICI
Sì
nota: * l'importo non concorre al reddito; ** sotto forma di rivalutazione del fondo; *** salvo conversione in altre forme di welfare
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