Il Mulino - Rivisteweb Editoriale (doi: 10.1433/94540) Analisi Giuridica dell’Economia (ISSN 1720-951X) Fascicolo 1, giugno 2019 Ente di afferenza: Universit Bologna (unibo) Copyright c by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it Licenza d’uso L’articolo è messo a disposizione dell’utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d’uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l’articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati. Editoriale 1. La digitalizzazione delle informazioni e la sempre maggiore automazione (ed autonomizzazione) dei processi decisionali basati sull’uso di algoritmi sollevano interrogativi cruciali, che impongono di ripensare le tradizionali categorie del diritto dell’impresa e, più in generale, i rapporti tra tecnica e diritto. Peraltro, l’evoluzione tecnologica del settore è talmente rapida ed i mutamenti da essa indotti nel contesto economico e sociale sono così profondi da imporre, persino, un imponente sforzo preliminare volto a individuare e comprendere le dinamiche alla base di quella che molti definiscono come quarta rivoluzione industriale. Conoscere per (e prima di) regolare è insomma la chiave di volta della nostra materia, i cui termini generali sono trattati nella prima parte di questo volume. 2. Si richiede, evidentemente, attenzione ai profili non solo giuridici degli algoritmi. Del resto, l’approccio alle sfide etiche, ancor prima che tecniche e giuridiche, poste dall’utilizzo degli algoritmi nelle relazioni umane non può che essere interdisciplinare e olistico, (come giustamente sottolinea Italiano nel saggio di apertura del nostro volume). Fermo restando che l’inquietudine provocata dal rivoluzionario avanzare della tecnica rischia finanche di annichilire la dimensione giuridica: lo evidenzia il filosofo del diritto (Punzi), che tuttavia rassicura in merito ad improbabili scenari apocalittici e propone di costruire il rapporto tra uomo e macchina nell’ambito di un nuovo orizzonte antropologico, nella consapevolezza della ineludibile presenza di una «infosfera» organizzata da algoritmi che consentono sterminate potenzialità di sviluppo e di emancipazione. La conoscenza degli algoritmi e del loro impatto sulla società – e, per quanto qui in particolare interessa, sul mercato – è premessa del resto indispensabile a qualunque riflessione sul modo utile a regolarne gli effetti: se da un lato, infatti, le tecniche informatiche impiegate nel settore pub3 Analisi Giuridica dell’Economia - 1/2019 Editoriale blico e in quello privato sono foriere di innovazione, crescita economica e benessere, dall’altro, la perdita del controllo sulle informazioni personali, la concentrazione del potere economico nelle mani di pochi operatori, il rischio di attacchi informatici, i mutamenti in atto nel mercato del lavoro (per citare solo alcuni esempi) possono condurre a profonde disuguaglianze economiche e sociali. Insomma, parallelamente ai dilemmi etici, sorge immediata l’esigenza di riflettere (come suggerito da Nuzzo) sulle modalità più appropriate per regolare l’impatto degli algoritmi nelle relazioni interpersonali e, inevitabilmente, sulla capacità di adattare efficacemente alla nuova realtà gli istituti giuridici tradizionali. Peraltro, se l’utilizzazione di algoritmi ed intelligenza artificiale è sempre più pervasiva nell’attività economica e istituzionale, si pone chiaramente un problema di inquadramento assiologico che assume necessariamente una vocazione sovranazionale se non globale: dunque, nelle parole di Celotto, un momento «costituente» della società digitale con funzione responsabilizzante. 3. Le radicali innovazioni (di prodotto, di processo, organizzative e di commercializzazione, per usare la tassonomia dell’OCSE) che guidano l’economia digitale rendono imprescindibile una riflessione approfondita non solo sull’idoneità degli attuali paradigmi di responsabilità ed allocazione della ricchezza, ma anche su questioni fondamentali relative all’adeguatezza del quadro giuridico per una effettiva protezione dei diritti della persona e per la risoluzione dei conflitti tra diversi diritti e libertà. L’accessibilità e circolazione delle informazioni digitali, unite allo sviluppo di algoritmi sempre più sofisticati in grado di elaborare tali dati e profilare i gusti, le attitudini e finanche le future intenzioni delle persone, hanno reso urgente una riflessione sulla necessità di regolare il conflitto tra gli interessi economici delle imprese e la tutela efficace della dignità e della libertà della persona. Una riflessione che costituisce la base del Regolamento sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, pensato per promuovere l’economia dei dati nel rispetto dei diritti fondamentali della persona (come evidenziano D’Acquisto e Pizzetti). Nell’«ecosistema digitale» tale sfida si interseca con la questione del potere di mercato acquisito dalle piattaforme grazie allo sfruttamento di grandi masse di dati (tra cui dati personali), portando a ragionare non solo di mercati dove avviene lo «scambio» di dati personali, ma anche dell’influenza che tali piattaforme possono esercitare sui consumatori e sugli utenti. Da qui la necessità di ripensare anche il riparto di competenze fra le diverse Autorità amministrative indipendenti chiamate a vigilare su tutela dei dati personali, concorrenza e pluralismo informativo (su cui riflette Perrucci) 4 Editoriale ovvero, come da altri suggerito, di dare vita ad una nuova Autorità digitale con competenze trasversali. 4. Da una prospettiva complementare, emerge altresì un bisogno di garantire trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, specialmente là dove questi siano impiegati per prendere decisioni pubbliche automatizzate, che rischiano di avere effetti discriminanti per i cittadini che ne sono oggetto, come confermano alcune recenti sentenze della giurisprudenza amministrativa (il tema è analizzato, in prospettiva comparata, nell’articolo di Sassi). Il principio di trasparenza si accompagna, inoltre, alla riflessione sui regimi di responsabilità in caso di danni provocati dagli algoritmi e dai sistemi di intelligenza artificiale, valorizzando il ruolo del principio di accountability (e dunque di ethics by design) nel sistema delle regole di responsabilità civile (come sostiene Comandé nel proprio contributo). Se le regole della responsabilità civile devono essere adattate per determinare l’allocazione del rischio a fronte del mutato scenario tecnologico, economico e sociale, l’utilizzo degli algoritmi nei rapporti di scambio impone un ripensamento anche delle tradizionali categorie privatistiche al fine di applicare i principi consolidati della scienza giuridica anche al contratto – per usare le parole di Giorgio Oppo – «disumanizzato» (ragionano di scambi attraverso algoritmi, blockchain e smart contracts rispettivamente Lemme e Campagna). 5. La seconda parte di questo volume è dedicata ad alcune delle principali applicazioni degli algoritmi all’attività d’impresa. In questa prospettiva, la riflessione sugli algoritmi muove da una prima ricognizione del loro impatto sulle categorie fondanti del diritto dell’impresa al fine di meglio comprenderne il funzionamento. 6. Un primo elemento di riflessione è rappresentato dall’evoluzione delle dinamiche competitive nei nuovi mercati dell’ecosistema digitale, là dove la disponibilità dei “«big data”» e la capacità computazionale di raccolta ed elaborazione rappresenta un significativo vantaggio competitivo per le imprese, sollevando tuttavia anche preoccupazioni di natura concorrenziale. Le nuove condotte che si delineano nell’economia digitale, quali in particolare la discriminazione di prezzo, la collusione tacita e gli abusi di posizione dominante derivanti da condotte volte alla «monopolizzazione» dei dati (analizzati rispettivamente da Pezzoli e Tonazzi e da Preta e Zoboli), mettono alla prova gli strumenti del diritto antitrust e ripropongono 5 Editoriale con rinnovato vigore l’antico dilemma della ricerca di un equilibrio tra innovazione e concorrenza. L’intreccio di competenze nella repressione di condotte al crocevia tra tutela de dati personali, tutela del consumatore e tutela della concorrenza sollecita, inoltre, una riflessione sulla ricerca di convergenze finalistiche tra strumenti normativi volti alla tutela d’interessi diversi e tradizionalmente «lontani» fra loro come quelli in tema di concorrenza, protezione del consumatore e cybersecurity (come sottolineano Massolo e Muscolo). 7. Le nuove opportunità offerte dall’utilizzo di algoritmi ed altre tecniche computazionali sono sempre più frequentemente sfruttate nell’ambito dei processi decisionali interni alla organizzazione imprenditoriale e nella governance societaria. In questa prospettiva, sorgono interessanti interrogativi su come interpretare le norme sulla responsabilità degli amministratori le cui decisioni siano supportate (se non addirittura basate) su elaborazioni di sistemi di intelligenza artificiale; o anche se sia possibile attribuire funzioni gestorie ad un algoritmo (come approfondisce Mosco); fino a domandarsi come interpretare ed applicare le norme di diritto commerciale là dove le tecniche computazionali raggiungano uno sviluppo tale da permettere un’attività economica condotta interamente (ed in modo indipendente) da algoritmi (come immagina Tullio, interrogandosi sul senso di conferire soggettività giuridica e la qualifica d’imprenditore ad una macchina che svolga attività d’impresa). 8. L’impiego di algoritmi a fini organizzativi è stato peraltro già sperimentato nel comparto finanziario, dove alla c.d. Fintech si sta progressivamente affiancando la Regtech che utilizza la tecnologia a fini di reporting e compliance nella tecnofinanza. D’altronde uno dei settori più profondamente innovati dall’utilizzo di algoritmi è proprio quello finanziario (come testimoniano rispettivamente Pirani e Piselli in tema di blockchain e tecnologie a registro distribuito), dove sta iniziando a delinearsi – prima di altri settori – una cornice normativa che prende in considerazione interessi diversi (come testimoniano Falce e Finocchiaro). Inoltre, non si può non sottolineare che ha ricevuto l’attenzione del legislatore (non solo nazionale) la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (nella versione anglofona, high fequency trading definita nella direttiva c.d. Mifid II e nel TUF) che, grazie alla rapidità di decisione ed esecuzione, che supera di molto i tempi operativi degli altri operatori del mercato, genera opportunità di profitto ma al 6 Editoriale contempo solleva contrapposte esigenze di tutela degli altri operatori di mercato e dell’integrità del mercato stesso (come approfondiscono Bertani, che si sofferma sugli obblighi di disclosure di alcune informazioni e l’interferenza con i diritti esclusivi dei titolari di diritti esclusivi sulle stesse, e Lucantoni, che approfondisce gli aspetti di vigilanza, proponendo un modello di vigilanza algoritmica semplificata). 9. Nello scenario descritto la trasformazione digitale, grazie al ruolo «strategico» degli algoritmi, modifica i classici paradigmi di produzione e circolazione della ricchezza, così come quelli di circolazione ed accesso alla conoscenza. Allora, non sono solo gli strumenti utilizzati nell’attività di impresa a partecipare all’innovazione in atto, ma è la struttura e l’organizzazione dell’impresa stessa che si evolve, comprese le dinamiche di organizzazione del lavoro che la riguardano (come approfondiscono Fabozzi e Bini, con specifico riferimento alle piattaforme digitali ed all’evoluzione della riflessione giuslavoristica). 10. Motore di tale trasformazione è la disponibilità massiva di dati ed informazioni, da cui estrarre valore attraverso lo sfruttamento algoritmico affidato a macchine sempre più potenti e «intelligenti». La sfida che le nuove tecnologie pongono al giurista è dunque, ancora una volta, quella di regolare i conflitti innescati da questi processi, in modo da garantire gli investimenti, favorire l’innovazione e la competizione tuttavia garantendo, al tempo stesso, trasparenza, sicurezza e benessere agli utilizzatori finali dei nuovi servizi digitali. Sotto questo profilo l’approccio prudente sin qui seguito dall’Europa appare un esempio virtuoso di regolazione (come evidenziato da Scalzini, che analizza le tecniche di text and data mining per finalità commerciali sui contenuti degli utenti, la loro interferenza con i diritti di proprietà intellettuale e l’intreccio con questioni contrattuali e di tutela del consumatore). Resta che, se pure il tempo dell’anomia di Internet volge al termine, la nuova normativa a disciplina degli algoritmi è ancora in mente dei. Antonio Nuzzo Università Luiss Guido Carli Dipartimento di Giurisprudenza Via Parenzo 11 00198 Roma [email protected] 7 Gustavo Olivieri Università Luiss Guido Carli Dipartimento di Giurisprudenza Via Parenzo 11 00198 Roma [email protected]