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ORGANI ISPETTIVI DI CONTROLLO:
APPROCCIO ALLA SICUREZZA
22 maggio 2019
ORGANI ISPETTIVI E DI CONTROLLO: APPROCCIO ALLA SICUREZZA
22 maggio 2019
ing.
Enrico FILEPPO
Dirigente, responsabile della struttura semplice
"Sicurezza del lavoro e tecnologie impiantistiche"
A.S.L. TO5
GLI ORGANI DI VIGILANZA
Le ispezioni o sopralluoghi (in
materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro) possono essere attuati dai
seguenti organi di vigilanza e
controllo:
•
•
•
•
ASL (con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, per effetto di
disposizioni legislative, non sono tenuti a preannunciare l’attività
ispettiva e possono agire in modo autonomo o su mandato del PM);
Direzione territoriale del Lavoro (ora confluita nell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro);
Polizia Locale e Carabinieri (CC per la tutela del lavoro);
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
4
L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal
Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149.
Funzioni e attribuzioni: in base alle direttive emanate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul
territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro,
contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale,
compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come
stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, si coordina con i
servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali
per la Protezione Ambientale.
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GLI AMBITI DI COMPETENZA
D.Lgs. 81/08 - articolo 13 – Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, … omissis...
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, …, lo stesso personale esercita l’attività
di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:
1. attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile …
2. … omissis…;
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IL COORDINAMENTO TRA GLI ENTI
Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 60-4263
Attuazione dell'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 relativo al
Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
Il DPCM prevede la seguente articolazione:
1. un comitato di coordinamento a livello regionale (CRC);
2. un ufficio operativo per la definizione dei piani operativi di vigilanza,
presso il comitato regionale di coordinamento (UO);
3. organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza
(OPV).
7
IL COMITATO DI COORDINAMENTO
Ruolo del COMITATO DI COORDINAMENTO (DPCM 21/12/07):
a) sviluppa i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle
Amministrazioni a livello nazionale;
b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di
prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione,
informazione, formazione e assistenza operando il necessario
coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli
eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini
del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.
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IL COORDINAMENTO TRA GLI ENTI
Il COMITATO DI COORDINAMENTO è composto da:
1. Presidente della giunta regionale o un assessore da lui
delegato;
2. SPreSAL delle ASL;
3. INAIL;
4. ISPESL (confluita in INAIL);
5. INPS;
6. Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
7. ARPA
8. Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)
9. Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello
regionale
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L’UFFICIO OPERATIVO
Ruolo dell’ UFFICIO OPERATIVO per la definizione dei piani operativi
di vigilanza:
1. pianificazione del coordinamento delle rispettive attività, individuando
le priorità a livello territoriale;
2. definizione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli
obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi
e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte
dei vari soggetti pubblici interessati;
3. in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di
migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono
essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che
prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e
vigilanza che operino per tempi programmati;
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L’UFFICIO OPERATIVO
L’ UFFICIO OPERATIVO è composto da:
1. Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL;
2. Direzione provinciale del lavoro;
3. INAIL;
Le sezioni ispettive dei diversi
enti sono confluite
4. ISPESL (confluita in INAIL);
nell’Ispettorato Nazionale del
5. INPS;
Lavoro
6. Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
7. ARPA solo in relazione agli argomenti trattati
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L’ORGANISMO PROVINCIALE DI
VIGILAZA
Ruolo dell’ ORGANISMO PROVINCIALE per l’attuazione dei piani
operativi di vigilanza:
1. attuazione dei piani operativi di vigilanza predisposti dall’ufficio
operativo regionale;
L’ORGANISMO PROVINCIALE è composto da:
1. Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL;
2. Direzione provinciale del lavoro;
Le sezioni ispettive dei diversi
enti sono confluite
nell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro
3. INAIL;
4. ISPESL (confluita in INAIL);
5. INPS;
6. Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
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L’ISPEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO
Il sopralluogo può essere
 d’iniziativa (programmato o su avvistamento)
 su segnalazione
 a seguito di infortunio
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GLI OBIETTIVI NUMERICI
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I CRITERI DA ADOTTARE NELLA SCELTA DEI
SOGGETTI DA SOTTOPIORRE A CONTROLLO
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PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI
Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso…
… è fondamentale essere preparati in anticipo.
Individuare il Responsabile di Cantiere ovvero la persona preparata
per ricevere e parlare con gli addetti al controllo; comunicarne il
nominativo agli eventuali addetti alla Portineria/Guardiania.
Individuare la squadra di tecnici e Preposti con delega in materia di
Sicurezza, e relativi sostituti, che abbia il compito di seguire gli ispettori
nel corso dell’ispezione; tale squadra può comprendere:
• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
• il Preposto di cantiere;
• il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel caso la
sua presenza sia espressamente richiesta dall’organo di controllo.
16
PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI
Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso…
… è fondamentale essere preparati in anticipo.
Fornire al personale che riceve i visitatori e a tutti i componenti della
squadra un’adeguata formazione sul comportamento da tenere.
Definire le modalità di contatto con il datore di lavoro o il
responsabile del cantiere se assente;
Definire le modalità di contatto con l’impresa Affidataria;
Definire le modalità di contatto con il Coordinatore per la
Sicurezza;
….
17
PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI
Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso…
… è fondamentale essere preparati in anticipo.
Realizzare un “Archivio Sicurezza”, in cui sia conservata e
classificata tutta la documentazione.
o Copia del Permesso di costruire o altro titolo abilitativo;
o Copia autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico;
o PSC, con relativi allegati, aggiornamenti, integrazioni;
o Verbali di Coordinamento;
o Prescrizioni esecutive impartite dal CSE;
o POS di tutte le imprese presenti in cantiere e relativi allegati;
o Notifica preliminare aggiornata;
o Verbali di Ispezione
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PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI
Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso…
… è fondamentale essere preparati in anticipo.
Realizzare un “Archivio Sicurezza”, in cui sia conservata e
classificata tutta la documentazione.
o Piano delle demolizioni;
o Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti da leggi e contratti;
o Copia, in corso di validità, dell'iscrizione alla camera di commercio
di tutte le imprese operanti;
o DURC in corso di validità di tutte le imprese operanti;
o Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e
verifiche periodiche;
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PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI
Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso…
… è fondamentale essere preparati in anticipo.
Realizzare un “Archivio Sicurezza”, in cui sia conservata e
classificata tutta la documentazione.
o Copia della denuncia e dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico e di messa a terra;
o Libretti d’uso e manutenzione delle macchine;
o Verbali di verifica periodica o documenti inviati alla sede ASL
competente, attestanti le richieste di verifiche successive alla prima;
o Annotazioni delle verifiche trimestrali delle funi e catene degli
apparecchi di sollevamento;
o Copia dell’autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi e copia
della relazione tecnica del fabbricante, schema ministeriale o
progetto completo del ponteggio metallico;
o ….
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ASL TO5: RILEVAZIONI ANNI 2015-2018
valutazione dei rischi
scale
luoghi di lavoro
recinzione cantieri
obblighi lav_ Aut. art_ 21
Obblighi DDL art 18
impianti elettrici
opere provvisionali
macchine e attrezzature
formazione e informazione
DPI
dispositivi anticaduta
difesa delle aperture
cantieri - obblighi datori di lavoro
cantieri - obblighi CSE
cantieri - obblighi committente
lavori in quota
altri
0
20
2018
40
2017
60
2016
80
100
2015
120
140
ASL TO5: RILEVAZIONI ANNI 2015-2018
Contravvenzioni per figura professionale
Progettista
2
1
Preposto
7
3
3
32
Lavoratore autonomo
3
Lavoratore
Fabbricante o Installatore
1
47
44
57
5
5
2
2
2
438
310
374
340
DDL
CSP
1
2
2
19
13
19
16
CSE
Committente
2
3
1
8
6
10
2018
2017
100
2016
2015
1000
GLI ORGANI DI VIGILANZA ED I PROFESSIONISTI DELLA
SICUREZZA DEBBONO NECESSARIAMENTE AVERE RUOLI
«CONTRAPPOSTI»?
QUALCHE RIFLESSIONE…
Considerato che gli operatori della vigilanza ed i professionisti che
assistono le aziende (CSP, CSE, RSPP, Progettisti…) hanno in comune
l’obiettivo di preservare la sicurezza nei lavori che seguono/vigilano, pur
dando atto che il personale di vigilanza ai sensi del D.lgs 81/08 non può
prestare attività di consulenza a nessun titolo, attraverso quali forme di
cooperazione possono collaborare o perlomeno confrontarsi?
Qualche idea:
• Organizzazione di momenti di confronto con gli ordini professionali ed i
collegi da tenersi in specifici incontri o convegni aperti;
• Organizzazione di incontri presso i singoli Servizi con rappresentanti di
Ordini professionali e collegi per la discussione di problematiche di
ordine generale;
• Attività di assistenza prestata dai Servizi al singolo professionista dietro
sua richiesta per il confronto su problematiche specifiche
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE