ORGANI ISPETTIVI DI CONTROLLO: APPROCCIO ALLA SICUREZZA 22 maggio 2019 ORGANI ISPETTIVI E DI CONTROLLO: APPROCCIO ALLA SICUREZZA 22 maggio 2019 ing. Enrico FILEPPO Dirigente, responsabile della struttura semplice "Sicurezza del lavoro e tecnologie impiantistiche" A.S.L. TO5 GLI ORGANI DI VIGILANZA Le ispezioni o sopralluoghi (in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro) possono essere attuati dai seguenti organi di vigilanza e controllo: • • • • ASL (con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, per effetto di disposizioni legislative, non sono tenuti a preannunciare l’attività ispettiva e possono agire in modo autonomo o su mandato del PM); Direzione territoriale del Lavoro (ora confluita nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro); Polizia Locale e Carabinieri (CC per la tutela del lavoro); Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 4 L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149. Funzioni e attribuzioni: in base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, si coordina con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. 5 GLI AMBITI DI COMPETENZA D.Lgs. 81/08 - articolo 13 – Vigilanza 1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, … omissis... 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, …, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7: 1. attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile … 2. … omissis…; 6 IL COORDINAMENTO TRA GLI ENTI Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 60-4263 Attuazione dell'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 relativo al Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il DPCM prevede la seguente articolazione: 1. un comitato di coordinamento a livello regionale (CRC); 2. un ufficio operativo per la definizione dei piani operativi di vigilanza, presso il comitato regionale di coordinamento (UO); 3. organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV). 7 IL COMITATO DI COORDINAMENTO Ruolo del COMITATO DI COORDINAMENTO (DPCM 21/12/07): a) sviluppa i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale; b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni; c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro; d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente. 8 IL COORDINAMENTO TRA GLI ENTI Il COMITATO DI COORDINAMENTO è composto da: 1. Presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato; 2. SPreSAL delle ASL; 3. INAIL; 4. ISPESL (confluita in INAIL); 5. INPS; 6. Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco; 7. ARPA 8. Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) 9. Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello regionale 9 L’UFFICIO OPERATIVO Ruolo dell’ UFFICIO OPERATIVO per la definizione dei piani operativi di vigilanza: 1. pianificazione del coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale; 2. definizione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati; 3. in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati; 10 L’UFFICIO OPERATIVO L’ UFFICIO OPERATIVO è composto da: 1. Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL; 2. Direzione provinciale del lavoro; 3. INAIL; Le sezioni ispettive dei diversi enti sono confluite 4. ISPESL (confluita in INAIL); nell’Ispettorato Nazionale del 5. INPS; Lavoro 6. Comando provinciale dei Vigili del fuoco; 7. ARPA solo in relazione agli argomenti trattati 11 L’ORGANISMO PROVINCIALE DI VIGILAZA Ruolo dell’ ORGANISMO PROVINCIALE per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza: 1. attuazione dei piani operativi di vigilanza predisposti dall’ufficio operativo regionale; L’ORGANISMO PROVINCIALE è composto da: 1. Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL; 2. Direzione provinciale del lavoro; Le sezioni ispettive dei diversi enti sono confluite nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 3. INAIL; 4. ISPESL (confluita in INAIL); 5. INPS; 6. Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 12 L’ISPEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO Il sopralluogo può essere d’iniziativa (programmato o su avvistamento) su segnalazione a seguito di infortunio 13 GLI OBIETTIVI NUMERICI 14 I CRITERI DA ADOTTARE NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA SOTTOPIORRE A CONTROLLO 15 PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso… … è fondamentale essere preparati in anticipo. Individuare il Responsabile di Cantiere ovvero la persona preparata per ricevere e parlare con gli addetti al controllo; comunicarne il nominativo agli eventuali addetti alla Portineria/Guardiania. Individuare la squadra di tecnici e Preposti con delega in materia di Sicurezza, e relativi sostituti, che abbia il compito di seguire gli ispettori nel corso dell’ispezione; tale squadra può comprendere: • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); • il Preposto di cantiere; • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel caso la sua presenza sia espressamente richiesta dall’organo di controllo. 16 PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso… … è fondamentale essere preparati in anticipo. Fornire al personale che riceve i visitatori e a tutti i componenti della squadra un’adeguata formazione sul comportamento da tenere. Definire le modalità di contatto con il datore di lavoro o il responsabile del cantiere se assente; Definire le modalità di contatto con l’impresa Affidataria; Definire le modalità di contatto con il Coordinatore per la Sicurezza; …. 17 PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso… … è fondamentale essere preparati in anticipo. Realizzare un “Archivio Sicurezza”, in cui sia conservata e classificata tutta la documentazione. o Copia del Permesso di costruire o altro titolo abilitativo; o Copia autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico; o PSC, con relativi allegati, aggiornamenti, integrazioni; o Verbali di Coordinamento; o Prescrizioni esecutive impartite dal CSE; o POS di tutte le imprese presenti in cantiere e relativi allegati; o Notifica preliminare aggiornata; o Verbali di Ispezione 18 PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso… … è fondamentale essere preparati in anticipo. Realizzare un “Archivio Sicurezza”, in cui sia conservata e classificata tutta la documentazione. o Piano delle demolizioni; o Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti; o Copia, in corso di validità, dell'iscrizione alla camera di commercio di tutte le imprese operanti; o DURC in corso di validità di tutte le imprese operanti; o Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche; 19 PREPARARSI AGLI EVENTUALI CONTROLLI Le ispezioni avvengono, normalmente, senza preavviso… … è fondamentale essere preparati in anticipo. Realizzare un “Archivio Sicurezza”, in cui sia conservata e classificata tutta la documentazione. o Copia della denuncia e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra; o Libretti d’uso e manutenzione delle macchine; o Verbali di verifica periodica o documenti inviati alla sede ASL competente, attestanti le richieste di verifiche successive alla prima; o Annotazioni delle verifiche trimestrali delle funi e catene degli apparecchi di sollevamento; o Copia dell’autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante, schema ministeriale o progetto completo del ponteggio metallico; o …. 20 ASL TO5: RILEVAZIONI ANNI 2015-2018 valutazione dei rischi scale luoghi di lavoro recinzione cantieri obblighi lav_ Aut. art_ 21 Obblighi DDL art 18 impianti elettrici opere provvisionali macchine e attrezzature formazione e informazione DPI dispositivi anticaduta difesa delle aperture cantieri - obblighi datori di lavoro cantieri - obblighi CSE cantieri - obblighi committente lavori in quota altri 0 20 2018 40 2017 60 2016 80 100 2015 120 140 ASL TO5: RILEVAZIONI ANNI 2015-2018 Contravvenzioni per figura professionale Progettista 2 1 Preposto 7 3 3 32 Lavoratore autonomo 3 Lavoratore Fabbricante o Installatore 1 47 44 57 5 5 2 2 2 438 310 374 340 DDL CSP 1 2 2 19 13 19 16 CSE Committente 2 3 1 8 6 10 2018 2017 100 2016 2015 1000 GLI ORGANI DI VIGILANZA ED I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA DEBBONO NECESSARIAMENTE AVERE RUOLI «CONTRAPPOSTI»? QUALCHE RIFLESSIONE… Considerato che gli operatori della vigilanza ed i professionisti che assistono le aziende (CSP, CSE, RSPP, Progettisti…) hanno in comune l’obiettivo di preservare la sicurezza nei lavori che seguono/vigilano, pur dando atto che il personale di vigilanza ai sensi del D.lgs 81/08 non può prestare attività di consulenza a nessun titolo, attraverso quali forme di cooperazione possono collaborare o perlomeno confrontarsi? Qualche idea: • Organizzazione di momenti di confronto con gli ordini professionali ed i collegi da tenersi in specifici incontri o convegni aperti; • Organizzazione di incontri presso i singoli Servizi con rappresentanti di Ordini professionali e collegi per la discussione di problematiche di ordine generale; • Attività di assistenza prestata dai Servizi al singolo professionista dietro sua richiesta per il confronto su problematiche specifiche 23 GRAZIE PER L’ATTENZIONE