costituzione medina pdf

Costituzione di Medina Costituzione
dello Stato Islamico di MEDINA
(623 d.C.)
Stilato dal profeta dell'Islam
COSTITUZIONE DI MEDINA
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Un estratto dal libro: "Analisi costituzionale della Costituzione di Medina",
(Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri)
Dagli storici di rilievo islamico mondiale, ci viene detto che Maometto
redasse la Prima Costituzione scritta, della storia umana.
Ma ciò è storicamente dimostrato, è azzardato. Questo documento qui
tradotto è facilmente disponibile nelle migliori librerie islamiche e su
Amazon.
Domande ipotetiche:
Perché concernono anche a noi europei questi contenuti?
Perché non relegare questo documento a carta straccia oggi?
Per certi o per molti musulmani, è a questo modello che stanno
progettando di instaurare nelle nostre città prima o poi?
E se questo documento storico è ignorato sul serio dai nostri governanti,
cosa accadrà un giorno?
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Art. 1 Documento Costituzionale. Questo è un
documento costituzionale dato da Maometto (Pace sia su di lui), il
profeta,(Messaggero di Dio).
Art. 2 Sudditi Costituzionali dello Stato. (Questo sarà un patto)
tra i musulmani di Quraysh, la gente di Yathrib (i cittadini di
Medina) e quanti li seguiranno e si uniranno loro (politicamente) e
combatteranno con loro. (Tutte queste comunità saranno sudditi
costituzionali dello stato islamico).
Art. 3 Formazione della Nazionalità Costituzionale. Le
comunità menzionate in precedenza formuleranno una Unità
Costituzionale distinta da (altri) popoli.
Art. 4 Convalida e Applicazione delle precedenti leggi tribali
del danaro di sangue per gli esuli Quraysh. Gli esuli da Quraysh
saranno responsabili della loro regione e, in base alle loro pratiche
consuetudinarie condivise, pagheranno insieme il danaro
di sangue in mutua collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la
liberazione dei propri prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo
scambio fra i credenti sarà in accordo con i principi riconosciuti
della legge e la giustizia.
Art. 5 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Auf. E gli esuli da Banu Auf saranno responsabili della
loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
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Art. 6 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Harith. E gli esuli da Banu Harith saranno responsabili
della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
Art. 7 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Saida. E gli esuli da Banu Saida saranno responsabili
della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
Art. 8 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Jusham. E gli esuli da Banu Jusham saranno responsabili
della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
Art. 9 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Najjar. E gli esuli da Banu Najjar saranno responsabili
della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
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Art. 10 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Amr. E gli esuli da Banu Amr saranno responsabili della
loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
Art. 11 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Nabeet. E gli esuli da Banu Nabeet saranno responsabili
della loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
Art. 12 Convalida della precedente legge del danaro di sangue
per Banu Aws. E gli esuli da Banu Aws saranno responsabili della
loro regione e, in base alle loro pratiche consuetudinarie
condivise, pagheranno insieme il danaro di sangue in mutua
collaborazione, e ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri con un riscatto. Inoltre, lo scambio fra i credenti sarà
in accordo con i principi riconosciuti della legge e la giustizia.
Art. 13 Applicazione imparziale della legge e giustizia per tutte
le comunità. E ogni gruppo assicurerà la liberazione dei propri
prigionieri facendo sì che l’applicazione della legge e giustizia fra i
credenti sia imparziale.
Art. 14 Proibizione di lassismo nell’applicazione della legge.
I credenti non trascureranno un debitore fra di loro, ma lo
aiuteranno a pagare il proprio riscatto in base a quanto reputato
equo.
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Art. 15 Proibizione di favoritismo ingiusto. Un musulmano non
stringerà un’alleanza con un socio di (un altro) musulmano, senza
il suo consenso.
Art. 16 Resistenza collettiva contro l’ingiustizia, la tirannia e
la malversazione. I credenti opporranno resistenza collettiva
contro chiunque sorga in ribellione, tenti di accaparrarsi alcunché
con la forza, violi una promessa o cerchi di diffondere
malversazione fra i credenti. Tale resistenza collettiva dovrà
attuarsi anche se il responsabile è il figlio di uno di loro.
Art. 17 Proibizione dell’omicidio di un musulmano da parte di
un musulmano. Un credente non ucciderà (un altro) credente (in
rappresaglia) per un non credente, né aiuterà un non credente
contro un credente.
Art. 18 Garanzia di pari diritto alla protezione della vita per tutti
i musulmani. La sicurezza di Dio (garantita sotto questa
costituzione) è una. Tale protezione può essere conferita persino
dal più umile dei credenti (sarebbe ugualmente vincolante per
tutti).
Art. 19 Identità distintiva dei Musulmani a fronte di
altre comunità costituzionali. I credenti si assoceranno a un altro,
contro tutti gli altri popoli (del mondo).
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Art. 20 Le minoranze non Musulmane (Ebrei) hanno lo
stesso diritto alla protezione della vita (come i Musulmani). Un
Ebreo che ci ubbidisce (lo Stato) godrà dello stesso diritto
alla protezione della vita (come per i credenti), fin quando lui
(Ebreo) non infligga un torto (ai credenti) e non aiuti (altri) contro
di loro.
Art. 21 Garanzia di pace e sicurezza per tutti i Musulmani
sulla base dell’uguaglianza e la giustizia. Per certo, la pace
garantita dai credenti sarà una. Se vi è una qualsiasi guerra nella
via di Allah, nessun credente firmerà un trattato di pace
(col nemico) salvo con altri credenti, a meno che si basi
sull’uguaglianza ed equità fra tutti.
Art. 22 Legge di esenzione per gli alleati di guerra. Ogni nostro
alleato di guerra riceverà turni di esenzione (in sella) in tutti
i doveri militari.
Art. 23 Legge di vendetta per i Musulmani in caso di
spargimento di sangue nella via di Allah. I credenti eseguiranno la
vendetta gli uni per gli altri in caso di spargimento di sangue nella
via di Allah.
Art. 24 L’Islam è il codice di vita più eccelso. Tutti i credenti
timorati di Dio sono sotto la guida più corretta ed
eccelsa dell’Islam.
Art. 25 Proibizione di fornire sicurezza di vita e proprietà
al nemico. Nessun idolatra (o qualsiasi non credente fra le tribù di
Medina) darà protezione per la proprietà e la vita a (qualsiasi)
Quraysh (a causa della loro ostilità verso lo Stato di Madina) né
interverrà per suo conto contro qualsiasi credente.
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Art. 26 Applicazione della legge di rappresaglia contro l’omicida
di un musulmano. Quando chiunque uccida intenzionalmente un
credente, in flagranza di reato, sarà ucciso in rappresaglia, a meno
che gli eredi della vittima siano soddisfatti dal danaro di sangue.
Tutti i credenti si ergeranno determinati contro l’omicida e nulla
sarà loro lecito se non opporsi a lui.
Art. 27 Nessuna protezione o concessione per chi malversa
o sovverte la costituzione. Un credente che crede in Dio e
nell’Aldilà, e concorda con i contenuti di questo documento, non
fornirà alcuna protezione o concessione a quanti saranno rei di
malversazione e sovversione contro questa costituzione. Quanti lo
faranno, affronteranno la maledizione e ira di Dio nel
Giorno della Risurrezione. Inoltre, non sarà accettato nulla da
loro come compensazione o restituzione (nella vita a venire).
Art. 28 L’autorità finale e assoluta nelle dispute risiede in
Allah onnipotente e nel Profeta Maometto (Pace sia su di
loro). Quando chiunque di voi abbia orientamenti differenti, la
disputa sarà deferita ad Allah Onnipotente e al Profeta Maometto
(Pace sia su di loro) (poiché ogni autorità finale e assoluta risiede
in loro).
Art. 29 Obbligo proporzionale dei cittadini non Musulmani
(gli Ebrei) alla copertura delle spese di guerra. Gli Ebrei
(minoranze non Musulmane) saranno soggetti
all’obbligo proporzionale di copertura delle spese di guerra
insieme ai credenti, fin quando (gli Ebrei) continueranno a
combattere con loro.
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Art. 30 Garanzia di libertà religiosa per i Musulmani e le
minoranze non Musulmane (gli Ebrei). Gli Ebrei di Banu Awf
(minoranze non Musulmane) saranno considerati una comunità
insieme ai credenti. Sarà loro garantito il diritto alla
liberà religiosa insieme ai Musulmani. Il diritto sarà conferito
anche ai loro associati, salvo quanti siano colpevoli di oppressione
o violatori di trattati. Questi arrecheranno il male solo su se stessi
e le loro famiglie.
Art. 31 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Najjar agli
Ebrei di Banu Awf. Gli Ebrei di Banu Najjar godranno degli stessi
diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.
Art. 32 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Harith agli
Ebrei di Banu Awf. Gli Ebrei di Banu Harith godranno degli stessi
diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.
Art. 33 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Sa’ida agli
Ebrei di Banu Awf. Gli Ebrei di Banu Sa’ida godranno degli stessi
diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.
Art. 34 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Jusham agli
Ebrei di Banu Awf. Gli Ebrei di Banu Jusham godranno degli
stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf.
Art. 35 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Aws agli Ebrei
di Banu Awf.Gli Ebrei di Banu Aws godranno degli stessi diritti
garantiti agli Ebrei di Banu Awf.
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Art. 36 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Tha’laba
agli Ebrei di Banu Awf. Gli Ebrei di Banu Tha’laba godranno
degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf, salvo quanti
siano colpevoli di oppressione o violatori di trattati. Questi
arrecheranno il male solo su se stessi e le loro famiglie.
Art. 37 Uguaglianza di diritti per Jafna, discendente di
Banu Tha’laba, agli Ebrei di Banu Awf. Jafna, discendente di
Banu Tha’laba, godrà degli stessi diritti garantiti a Banu
Tha’laba.
Art. 38 Uguaglianza di diritti degli Ebrei di Banu Shutayba
agli Ebrei di Banu Awf. Gli Ebrei di Banu Shutayba godranno
degli stessi diritti garantiti agli Ebrei di Banu Awf. Dovrà esservi
rispetto totale (di questa costituzione) senza alcuna violazione
(delle sue clausole).
Art. 39 Uguaglianza di diritti per tutti gli associati della
tribù Tha’laba. Tutti gli associati di Banu Tha’laba godranno
degli stessi diritti garantiti a Banu Tha’laba.
Art. 40 Uguaglianza di diritti per tutti i discendenti degli
Ebrei. Le future generazioni degli Ebrei godranno degli stessi
diritti garantiti (agli Ebrei).
Art. 41 Il comando e autorità finali nelle spedizioni militari
risiede nel Profeta Maometto (Pace sia su di lui/loro). Per certo,
nessuno degli alleati avanzerà (in una spedizione militare) senza il
permesso del Profeta Maometto (Pace sia su di lui/loro) (nel
quale risiedono il comando e autorità finali).
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Art. 42 Nessuna eccezione per la legge di rappresaglia. Non ci
sarà alcun impedimento per chiunque desideri vendicare
una perdita.
Art. 43 Responsabilità per l’omicidio colposo. Chiunque
commetta un omicidio colposo ne sarà responsabile insieme
ai propri famigliari, ma è esentato se uccide un crudele. Per certo,
Allah (è l’Aiuto Fidato) sostiene quanti aderiscono completamente
a questacostituzione.
Art. 44 Responsabilità separata per le spese di guerra. Gli Ebrei e
i Musulmani sosterranno separatamente le proprie spese
di guerra.
Art. 45 Obbligo di aiuto reciproco in caso di guerra. Ci sarà
mutuo ausilio contro quanti muovo guerra agli alleati di
questo documento.
Art. 46 Mutua consultazione e relazione onorevole. Tra alleati ci
s a r à m u t u a c o n s u l t a z i o n e e r e l a z i o n e o n o r e v o l e,
oltre all’adempimento, e non la violazione, di tutte le promesse.
Art. 47 Legge di proibizione di tradimento e aiuto
all’oppresso. Nessuno violerà la promessa al suo alleato e, per
certo, si darà aiuto all’oppresso.
Art. 48 Anche gli Ebrei (minoranze non Musulmane)
dovranno sostenere finanziariamente lo Stato durante un conflitto
militare.
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Gli Ebrei (minoranze non Musulmane) insieme ai credenti
sosterranno finanziariamente lo Stato durante un conflitto
militare.
Art. 49 Proibizione di conflitti e spargimento di sangue fra le
varie comunità dello Stato. La valle di Yathrib è sacra e sarà
proibito combattere e spargere sangue fra le varie comunità dello
Stato.
Art. 50 Uguale diritto di protezione alla vita sarà garantito
ai chiunque benefici della protezione costituzionale. Alla persona
che beneficia della protezione costituzionale si garantirà
un uguale diritto di protezione alla vita fin quando non
commetterà alcun male e non agisca da traditore.
Art. 51 Legge di protezione per la donna. Alla donna non si darà
alcuna protezione senza il consenso della sua famiglia.
Art. 52 L’autorità di Allah e del Profeta Maometto (Pace sia su
di loro) sarà finale e assoluta in ogni disputa che sfoci in lite. Per
certo, se fra le parti di questo documento sorga una qualsiasi
disputa che si teme possa sfociare in lite, si deferirà a Dio e
Maometto (Pace sia su di loro), il Messaggero di Dio, per la
risoluzione finale e assoluta. Per certo, Dio è il Garante
dell’osservanza fedele dei contenuti di questa costituzione (che
sarà assicurata dallo Stato).
Art. 53 Nessun rifugio per i nemici dello Stato né per i loro
alleati. Non vi sarà alcun rifugio per i Quraysh (i nemici dello
Stato) né per i loro alleati.
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Art. 54 Responsabilità solidale di difesa in caso di attacco
allo Stato. I Musulmani e gli Ebrei saranno solidalmente
responsabili nella difesa (dello Stato di) Madina contro qualsiasi
attacco dall’esterno.
Art. 55 Obbligo di osservanza del trattato di pace per ogni
alleato. Gli Ebrei saranno tenuti a osservare e aderire a qualsiasi
trattato di pace siano invitati. Allo stesso modo, si imporrà anche
ai Musulmani di osservare e aderire a qualsiasi trattato di pace
siano invitati.
Art. 56 Nessun trattato sospenderà o negherà la
responsabilità della protezione dela religione islamica. Allo stesso
modo si imporrà ai Musulmani di osservare e aderire a qualsiasi
trattato di pace siano invitati),ma nessun trattato impedirà loro di
combattere per la protezione dei loro Deen.
Art. 57 Ogni membro del trattato sarà responsabile per la
difesa of its facing direction. (Attenzione: non so cosa si intenda
per its facing direction). Ogni sottoscrittore del trattato sarà
responsabile per le misure e le clausole della difesa of its facing
direction.
Art. 58 I principali membri costitutivi di questo documento e i
loro associati possederanno analogo status costituzionale. Gli
Ebrei di Aws (uno dei principali membri costitutivi di
questo documento) e i loro alleati possederanno l’analogo status
costituzionale degli altri membri di questo documento, a
condizione di piena sincerità e onestà nei rapporti con gli altri
membri.
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Art. 59 Nessun membro avrà diritto di violare la
costituzione. Nessun membro avrà diritto di violare la
costituzione. Chiunque sia reo di crimine sarà considerato
responsabile per il suo solo atto.
Art. 60 Il favore di Allah Onnipotente sarà
condizionato all’osservanza della costituzione. Per certo, Dio è il
Garante dell’osservanza fedele dei contenuti di questa costituzione
(che sarà assicurata dallo Stato).
Art. 61 Nessun traditore od oppressore avrà diritto di
protezione in base a questo documento. Per certo, questo
documento costituzionale non proteggerà alcun traditore od
oppressore.
Art. 62 Tutti i cittadini pacifici saranno in una protezione certa
e sicura. Per certo, a chiunque vada (a una spedizione militare) si
fornirà sicurezza e (lo stesso) vale per chiunque resti a Madina,
salvo quanti commettano oppressione o violino i contenuti di
questa costituzione.
Art. 63 Allah e il suo Profeta Maometto (Pace sia su di loro) sono
i protettori dei cittadini pacifici di Madina che rispetteranno
la costituzione. Per certo, Allah e il Profeta Maometto (Pace sia su
di loro), il Messaggero di Dio, sono i protettori dei buoni cittadini
e di quanti temono Allah. - Fin qui la Costituzione di MedinaEsegesi La “Costituzione di Medina” presenta più di qualche
problematica.
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[A] Innanzitutto, il manoscritto più antico in nostro possesso viene dalla versione
più conosciuta della Costituzione che si trova nelle pagine di Ibn Ishaq's 'Sirah Rasul
Allah', o piuttosto dalla compilazione Ibn Hisham's, morto in 833 d.C., quindi 200
anni dopo il fatto.
Compilatori successivi della tradizione del profeta sembrano aver soppresso questo
trattato, che infatti non si riscontra nelle opere ultime di al-Waqidi, al-Baladhuri o alTabari. Pertanto, non sapremo mai se il documento sia autentico o meno, oppure se
sia stato rivisitato nel tempo, ovvero persino inventato nel IX secolo al fine di
conferire legittimità all’autorità di Maometto sugli Ebrei. È singolare che nell’ambito
delle fonti israelitiche, cioè l’altra metà della popolazione per cui il documento fu
redatto, non se ne trova traccia. Se si trattava di un patto fra i due gruppi, come mai lo
riscontriamo in uno solo?
La risposta potrebbe individuarsi nel contenuto. Gli articoli 1, 28, 52, 60 e
63, presuppongono tutti che ad Allah, il dio del Corano, e al loro profeta Maometto,
sia conferita autorità assoluta sulla costituzione, non solo su come interpretarla, ma
anche applicarla.
Quale Ebreo considererebbe Allah come proprio dio, o Maometto che lo rappresenti
come suo profeta? Uri Rubin, nella sua critica della Costituzione di Medina (rimando
al suo a r t i c o- l o b e n a r g o m e n t a t o
w w w. a c a d e m i a . e d u / 6 5 7 2 9 5 8 /
The_Constitution_of_Medina_(Some_Notes_) asserisce con forza che gli articoli 1 e
25 implicano con chiarezza come i firmatari di questo trattato fossero tutti membri
della “Umma” che, a suo parere, non era necessariamente territoriale, ma possedeva
connotazioni religiose, interpretando qui l’umma come la “umma dei credenti”. Rubin
suggerisce che questo doveva far sentire gli Ebrei inclusi nella comunità, quando, in
realtà, sarebbe stato ancor più arduo per qualsiasi israelita partecipare in tale trattato
se all’epoca fosse stato considerato parte della Umma musulmana, un fatto che sembra
essere stato preso molto seriamente dalle tre principali tribù israelite allora residenti a
Medina. Mi spiego. Se si analizza la costituzione, i primi dieci articoli affrontano
l’identità dei Musulmani a Medina, mentre gli articoli 25 – 30, e 46, identificano gli
Ebrei solo come clienti Arabi, suggerendo uno status inferiore. L’aspetto curioso è che
le tre tribù israelite più importanti a Medina (Banu Qaynuqa, Banu Nadir, e Banu
Qurayza) sono del tutto assenti e prive di identificazione, malgrado il documento
riporti 67 nomi israeliti, il che implica, stando a Uri Rubini, che non rientrarono in
questo patto fra Musulmani ed Ebrei. Come mai?
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Forse perché rifiutarono di firmarlo per i motivi addotti in precedenza. Di
conseguenza, questa costituzione ha ben poco a che vedere con loro. Questo allora
aiuta quanti di noi contrastano la nozione buonista che l’Islam sia una religione di
pace, o che Maometto fosse un uomo di pace. Quando me lo sento ripetere, la
mia domanda è: come può essere un uomo di pace se ha cacciato, o sterminato, le tre
principali tribù israelite a Medina fra il AD 624 – 627? La loro replica è che fosse
autorizzato a farlo poiché avevano rinnegato la loro adesione al Trattato di Medina.
Ora però è palmare che non commisero alcun tradimento, in quanto, tanto per
cominciare, non furono parte di alcuna relazione o trattato con Maometto.
** QUAL'E' LA PRIMA COSTITUZIONE Scritta della storia umana?
[B] E’ improbabile che si tratti della prima costituzione scritta di tutti i tempi,
come cita il titoletto. La pretesa non tiene conto della Costituzione Babilonese Venne
stilato durante il regno del re babilonese Hammurabi (o Hammu-Rapi), che regnò dal
1792 al 1750 a.C. Famoso è lo ‘stele Codice di Hammurabi, esposto a Louvre,
Sula base della Costituzione babilonese, il cittadino babilonese aveva perciò la
possibilità di verificare la propria condotta secondo le leggi del sovrano, e quindi di
evitare determinati comportamenti, o di scegliere di attuarli a suo rischio e pericolo.
Per la prima volta nella storia del diritto, i comportamenti sanzionabili e le eventuali
pene vengono resi noti a tutto il popolo. Il codice fa un larghissimo uso della Legge del
taglione, ben nota nel mondo giudaico-cristiano per essere anche alla base della legge
del profeta Mosè. La pena per i vari reati è infatti spesso identica al torto o al danno
provocato: occhio per occhio, dente per dente. Ad esempio la pena per l'omicidio è la
morte: se la vittima però è il figlio di un altro uomo, all'omicida verrà ucciso il figlio; se
la vittima è uno schiavo, l'omicida pagherà un'ammenda, commisurata al "prezzo"
dello schiavo ucciso. Il codice suddivide la popolazione in tre classi: il cittadino a pieno
titolo (nobili), semilibero (meschino) e lo schiavo, che poteva essere acquistato e
venduto.
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[C] La Costituzione degli Etruschi (italiani) che traeva dai libri sacri ogni
pubblico provvedimento e si presentava al popolo con lo stesso grado d’autorità divina.
Per comandamenti e precetti categorici era in essa prescritta l' edificazione delle città e
dei templj, la consacrazione delle mura e delle porte, la distribuzione civile del popolo,
gli ordini della milizia; in fine tutto ciò che riguardava alla salute, sicurezza e difesa del
comune....o in pace o in guerra perchè i cittadini combattano più coraggiosamente,
fino a sacrificare la vita per ultima difesa.
[D] Un'altra costituzione è quella dell'impero persiano (500 a.C. ca.), fatto che
coincide con il definitivo inserimento delle popolazioni vicino-orientali in
un'articolazione storica.
Traduzione della Costituzione a cura di Francesco Maggio.
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