E - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

L’esposizione ai campi elettromagnetici:
il ruolo dell’ARPA a tutela della
popolazione e dell’ambiente
Dott. Ing. Salvatore Cocina – Commissario Straordinario ARPA Sicilia
Dott. Ing. Salvatore Caldara – Dirigente Resp. U.O. Controlli
21 maggio 2012
Sommario
1. Normativa
2. RF
•
•
•
•
Pareri preventivi
Misure post-installazione
Controlli
Monitoraggio
3. Siti complessi
•
Risanamento
4. ELF
•
•
•
Verifica fasce di rispetto
Controlli
Monitoraggio
1. Normativa
La normativa nazionale - 1
Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana.
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12
luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz (che
recepisce le linee guida dell’ICNIRP (International
Commission on non ionizing radiation protection del 28 aprile
1998).
L. 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
La normativa nazionale - 2
D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100kHz e 300GHz.
D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Fissazione dei limiti di
esposizione,dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli
elettrodotti.
D.L.vo 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni
elettroniche
La normativa nazionale - 3
DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
DIRETTIVA 2008/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 che modifica la
direttiva 2000/40/CE
La normativa nazionale - 4
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 29 maggio 2008
(Supplemento ordinario n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio
2008 n. 156)
Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 29 maggio 2008
(Gazzetta Ufficiale N. 153 del 2 Luglio 2008)
Approvazione delle procedure di misura e valutazione
dell'induzione magnetica
La normativa regionale
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 21 febbraio 2007 (GURS n.13/2007).
Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene
riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori
di attenzione dei campi elettromagnetici.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 27 agosto 2008 (GURS n.43/2008).
Sostituzione dell'allegato A del decreto 21 febbraio 2007
Norme tecniche - 1
Norma CEI 211-6 2001 Guida per la misura dei C.E.M. (010KHz).
Norma CEI 211-7 2001 Guida per la misura dei C.E.M.
(10KHz-300GHz).
Norma CEI 211-10 2002 Guida alla realizzazione di una
stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai
C.E.M. ad alta frequenza.
Norme tecniche - 2
Norma CEI 211-4 1996 Guida ai metodi di calcolo dei
campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche.
Norma CEI 106-11 2006 Guida per la determinazione delle
fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni
del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) – Parte 1: Linee elettriche
aeree e in cavo
Legge quadro n. 36 del 22.01.2001
Ha lo scopo di assicurare la tutela della popolazione e dei lavoratori
dagli effetti dei cem a breve e lungo termine basandosi sul principio di
precauzione.
Ha come campo di applicazione gli elettrodotti, gli impianti per uso
civile e militare e gli impianti radio elettrici compresi gli impianti di
telefonia mobile, i radar e gli impianti di radio diffusione che causano
esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici
nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz
Introduce i Limiti di esposizione e i valori di attenzione per la
protezione degli effetti a breve termine e a lungo termine, e gli obiettivi di
qualità per la progressiva minimizzazione dell’esposizione.
Affida a successivi decreti la definizione dei limiti
Legge quadro n.36 del 22.01.2001
Prescrive il completo risanamento degli impianti radioelettrici entro due
anni e degli elettrodotti entro dieci anni, stabilendo per questi criteri di
priorità degli interventi
Prevede sanzioni amministrative
Attribuisce specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai
Comuni
Istituisce i catasti nazionale e regionali degli elettrodotti e degli impianti
esistenti.
Prescrive che i prodotti commerciali che generano campi elettromagnetici
riportino l’indicazione dei valori di campo emessi nelle condizioni di
impiego.
Promuove l’educazione ambientale e l’informazione.
Individua nelle Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente,l’ente
preposto alle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale.
Limite di esposizione e valore di
attenzione
Limite di esposizione:
e’ il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori
Valore di attenzione:
è il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso
costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a
lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla
legge.
Obiettivi di qualità
Gli obiettivi di qualità sono:
1)
2)
i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite all’art. 8;
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo stato secondo le previsioni di cui all’art. 4, ai fini della progressiva
minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi
Competenze
delle Province e dei Comuni
Le regioni definiscono le competenze che spettano alle
province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249.
I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
2. RF
DPCM 8 Luglio 2003
Scaturisce dalla legge quadro 36 del 22/02/2001.
Ha come campo di applicazione i sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi con frequenze comprese tra 100KHz e 300 GHz.
Prescrive la riduzione a conformità nel caso di superamento del limite
massimo.
Fissa i limiti di esposizione che non devono essere superati.
Limiti di esposizione
0,1<f≤3 MHz
3<f≤3000 MHz
3<f≤300 GHZ
Intensità di
Intensità di
campo elettrico campo magnetico
E (V/m)
H (A/m)
60
20
40
0,2
0,05
0,01
Densità di
Potenza S
(W/m2)
1
4
DPCM 8 Luglio 2003
I valori di attenzione:
Fissa il livello dei campi per esposizioni a lungo termine all’interno di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali
balconi, terrazze e cortili esclusi i lastrici solari.
Valori di attenzione
Intensità di
campo elettrico
E (V/m)
Intensità di
campo
magnetico H
(A/m)
Densità di
Potenza S
(W/m2)
0,1<f≤300 GHz
6
0,016
0,10*
* frequenza compresa tra 3 MHz e 300 GHz
DPCM 8 Luglio 2003
Gli Obiettivi di qualità:
Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione dei cem, i
valori di immissione non devono superare i valori riportati in tabella.
Obiettivi di qualità
Intensità di
campo elettrico
E (V/m)
Intensità di
campo
magnetico H
(A/m)
Densità di
Potenza S
(W/m2)
0,1<f≤300 GHz
6
0,016
0,10*
* frequenza compresa tra 3 MHz e 300 GHz
100000
ICNIRP
10000
1000
E[V/m]
Profess.
Popolaz.
Limite esposizione
Valore attenzione
100
10
1
1,0
100,0
10.000, 1.000.0 100.000 10.000. 1.000.0
0
00,0
.000,0 000.000 00.000.
,0
000,0
f[Hz]
1000
ICNIRP
B[microT]
100
Profess.
Popolaz.
10
Limite di esposizione
Valore Attenzione
Obiettivo Qualità
1
0,1
1,00
100,00 10.000, 1.000.0 100.000 10.000. 1.000.0
00
00,00 .000,00 000.000 00.000.
,00
000,00
0,01
f[Hz]
Tutela della popolazione
dall’esposizione ai c.e.m.
Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
art. 86
art. 87
Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
Capo V- Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86 – Infrastrutture di comunicazioni
elettroniche e diritti di passaggio.
Comma 3
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli
87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui al all’art. 16, comma 7 del DPCM 6 giugno 2001,n. 380,
pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la
normativa vigente in materia.
Comma 7
Per i limiti di esposizione ai cem, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’art. 4, comma
2, lettare a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36
Art. 87 - Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radio elettrici.
Comma 1
l’installazione di impianti radio-trasmittenti e di stazioni radio base,
viene autorizzata dall’ente locale, previo accertamento dell’ARPA
Comma 2
l’istanza va presentata al Comune
Comma 3
l’istanza deve essere conforme al modello A dell’allegato n. 13.
per gli impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in antenna
uguale o inferiore a 20Watt, è sufficiente la denuncia di inizio attività
(modello B allegato n. 13)
modello A dell’allegato n. 13.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti
Cartografia, coordinate geografiche, indirizzo, mappe catastali, ecc.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata,
altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna
riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). - Diagrammi angolari di
irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata,
per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo
E/E0); potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante
Stime del campo generato [Guida CEI 211-10]
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle
soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4
ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della
popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: - evidenziare accuratamente e
chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione
(specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); - effettuare una
campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (CEI 211-7)
Comma 4
copia della denuncia viene inoltrata all’organismo di cui al punto 1 che
si pronuncia entro 30 giorni
Comma 5
il responsabile del procedimento può richiedere eventuali integrazioni
della documentazione prodotta.
Comma 6
nel caso di motivato dissenso, il responsabile del procedimento
convoca apposita conferenza di servizio.
Comma 7
Pareri preventivi
la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni.
Comma 9
le istanze di autorizzazione e
accolte qualora, entro 90
provvedimento di diniego.
le denunce di inizio attività si intendono
giorni non sia stato comunicato un
Comma 10
le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro 12 mesi,
del provvedimento autorizzatorio ovvero del silenzio-assenso.
Art. 90 - Pubblica utilità
• Comma 1
gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di
pubblica utilità.
• Comma 2
gli impiantii di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie di uso
esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità, dal
ministero delle comunicazioni, ove non concorrano motivi di pubblico
interesse.
Elaborazione dei progetti
I dati tecnici vengono elaborati per ricostruire la
struttura della sorgente radiante
Individuazione dell’area di
interesse
Dal calcolo dei valori di campo elettrico prodotti
dall’impianto in esame, è possibile individuare la fascia di
influenza dell’impianto stesso, in modo da circoscrivere
l’area di analisi.
Si procede determinando la porzione di territorio in un
raggio prefissato (ad es. 400 m) ovvero la superficie che
delimita un’esposizione pari al 10% del limite di campo.
Quest’ultimo è un criterio ispirato alle procedure di
riduzione a conformità dettate dal DPCM 8 luglio 2003
all. C: in caso di superamento dei limiti in un punto, la
riduzione è prevista per i segnali che danno un contributo
normalizzato superiore a 0.1
Individuazione di sorgenti
preesistenti
Si intendono preesistenti tutte le sorgenti che
contribuiscono ai valori di campo elettromagnetico totale
all’interno della fascia di influenza dell’impianto in esame
E’ necessaria la disponibilità dei dati sulle sorgenti
rilevanti, al fine dell’elaborazione del modello
In mancanza di una sufficiente documentazione, si può
procedere unendo all’elaborazione numerica, alcune
misure puntuali di campo elettromagnetico
Proiezione in pianta dei volumi di analisi di alcune stazioni
radiobase
Misure di fondo
Il fondo elettromagnetico è formato dai contributi di tutti
gli impianti preesistenti.
La misura del fondo è necessaria quando non si dispone di
sufficiente documentazione tecnica relativa agli impianti
preesistenti per l’elaborazione numerica
In tal caso i valori di campo misurati vengono sommati in
quadratura ai valori di campo calcolati
Si tratta comunque di valori di campo puntuali sia in
termini spaziali che temporali, che non possono fornire una
descrizione globale del fondo nell’area di interesse.
Attenzione: le misure di fondo effettuate in banda larga,
raccolgono tutti i contributi al campo totale, anche quelli
delle sorgenti preesistenti per le quali, data la disponibilità
di dati, è possibile effettuare una previsione numerica.
Confronto del campo calcolato
con le planimetrie
Il volume di rispetto, inteso come il volume racchiuso
dall’isosuperficie calcolata ad un determinato valore di
campo (limite da rispettare), viene determinato mediante
l’elaborazione numerica
Il confronto con le planimetrie permette di individuare
possibili punti di sovrapposizione del volume di rispetto
con le aree accessibili
Se si individuano punti critici, ossia punti nei quali si
evidenzia una sovrapposizione, l’impianto potrebbe
risultare non conforme, pertanto è necessario procedere ad
una riprogettazione
Esempi di sovrapposizione del
campo alle planimetrie utilizzando
diversi modelli di calcolo
Esempio di simulazione RF 3D su DEM
ARPA Sicilia rilascia circa 500 pareri all’anno
Tim
Vodafone
Stazioni radio-base
Wind
H3G
ARPA Sicilia effettua circa 400 controlli RF all’anno
Laboratorio mobile
Dott. Ing.
Salvatore
Caldara
38
Laboratorio mobile
Dott. Ing.
Salvatore
Caldara
39
ARPA Sicilia effettua circa 190 monitoraggi RF all’anno
Monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici
Dotazioni provinciali
N°
Centraline N° centraline
TOTALE
ELF
(RF+ELF)
Prov RF
5
2
7
AG
3
1
4
CL
13
3
16
CT
3
1
4
EN
7
4
11
ME
15
4
19
PA
4
2
6
RG
5
2
7
SR
5
1
6
TP
60
20
80
2. Siti complessi
SITI COMPLESSI
siti in cui insistono più trasmettitori
e dove sono stati riscontrati
superamenti dei limiti di legge
SITI COMPLESSI
Monte San Giuliano – Monte Sant’Anna
Caltanissetta
Via San Giuliano, 37
Via Eber, 12
Descrizione impianti RAI – Monte S.Anna
(relazione Ispettorato Ministero Comunicazioni del 5 ottobre 2000)
•
Antenna a traliccio
autoirradiante (OM 567
KHz e OL 189 KHz)
altezza 284 m;
Descrizione impianti RAI – Monte S.Anna
(relazione Ispettorato Ministero Comunicazioni del 5 ottobre 2000)
Traliccio per:
• Impianti di diffusione
Radio FM1 (89,1 MHz –
100 W), FM2 (92,9 MHz –
100 W), FM3 (97,9 MHz –
100 W);
• Impianti di diffusione TV 1
(ch H1 – 2 W), TV 2 (ch 26
– 5 W), TV 3 (ch 44 – 2 W);
• Ponti Radio ricevente
(1523,5 MHz), ricevente
(1487,5 MHz), trasmittente
(1465,5 MHz), trasmittente
(1430,5 MHz).
(In realtà nel sito sono presenti anche altre
tre emittenti TV private)
Descrizione impianti RAI – Monte S. Giuliano
(relazione Ispettorato Ministero Comunicazioni del 2001)
•15 emittenti TV
•11 emittenti Radio
Per ogni sito si è proceduto secondo il seguente
protocollo:
richiesta formale di collaborazione ai Sindaci dei comuni
interessati;
visita presso il comune per raccolta documentazione
tecnica in possesso delle singole amministrazioni;
sopralluogo presso il sito complesso presente nel comune;
georeferenziazione di ogni singola antenna
richiesta formale ai singoli gestori, presenti nei siti, di
informazioni tecniche circa i loro impianti;
catalogazione informazioni ricevute
inserimento dati GIS
COMUNE:
CALTANISSETTA
SITO:
MONTE SAN GIULIANO
GESTORI
Radio dj
Radio margherita
Teleradio futura nissa
Tmw
Antenna Sicilia
Radio sis
Teletta e video Catania
Rete Sicilia
Radio cl1
Radio Agrigento centrale
Dieffe television
Studio84
Tgs
Radio radicale
Radio telecolor international
Rti
Tele+
La7
Radio Maria
Rai
Teledas
Tcs gasme
Teleradio canicattì ( NON +ATTIVA)
Averna
Eas
Sei enel
Tvt
RTL 102.5
RADIO ITALIA
SANT'ANNA
DATI ANTENNA
DIAGRAMMI
SCHEDE MINISTERIALI
X
X
X
X
X
NESSUNA RISPOSTA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Previsione della distribuzione dei livelli di c.e. emessi dall’impianto RAI (AM 567
kHz) su un piano orizzontale passante per il sito di misura oggetto di studio
(Sant’
(Sant’Anna CL) - INTERPOLAZIONE
Traliccio
RAI
Abitazione
“esposto”
Previsione della distribuzione dei livelli di c.e. emessi dall’impianto RAI (AM 567
kHz) su un piano orizzontale passante per il sito di misura oggetto di studio
(Sant’
(Sant’Anna CL) - RADMAP
Traliccio
RAI
Abitazione
“esposto”
152 m
zona di campo vicino
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 21 febbraio 2007 (GURS n.13/2007).
Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene
riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori
di attenzione dei campi elettromagnetici.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 27 agosto 2008 (GURS n.43/2008).
Sostituzione dell'allegato A del decreto 21 febbraio 2007
Premesse
Considerato che la Regione siciliana non è ancora dotata di
apposita normativa di settore
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Allegato A
Allegato A
Catasto sorgenti e monitoraggio
Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e
controllo da parte dell'ARPA Sicilia, gli enti locali dovranno far
obbligo ai concessionari di apporre delle targhe identificative
alla base dei sostegni degli impianti dandone comunicazione al
comune competente, al dipartimento regionale territorio e
ambiente e all'ARPA Sicilia.
Le targhe dovranno riportare:
- concessionario;
- marchio;
- tipo di servizio;
- frequenza;
- codice alfa-numerico identificativo dell'impianto.
tipo di servizio:
FM/AM per le radio
GSM/DCS/UMTS per la telefonia,
analogico/DVB-T per la televisione
ecc.
frequenza:
frequenza di trasmissione della portante radio (AM/FM);
frequenza di inizio della banda di telefonia (downlink);
portante video (TV);
per le trasmissioni radio digitali (DAB) e televisivi (DVB) si fa
riferimento al centro banda
Obbligo dei Comuni di detenere un elenco dei concessionari di
impianti radioelettrici che operano sul loro territorio
ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
Territorio e Ambiente
Catasto Regionale
Monitoraggio
Controllo
Risanamento
Procedura:
- accertamenti conoscitivi (monitoraggio e/o controlli puntuali) da effettuarsi in
banda larga volti alla valutazione dei livelli di campo elettromagnetico
nell'ambiente; in tale fase la conoscenza dettagliata degli impianti può non essere
necessaria,;
- gli accertamenti in banda larga, volti alla verifica di impianti, vengono
effettuati nei casi in cui ciò risulta necessario, ad esempio, nel corso della
valutazione previsionale di un nuovo impianto (art. 87, decreto legislativo n.
259/2003), in tali casi avere elementi di conoscenza più dettagliati sugli apparati
già presenti nel sito può risultare utile, infatti, può essere necessario approfondire
la conoscenza delle modalità di irradiazione all'atto della misura e/o richiedere al
gestore di irradiare in condizioni note, pertanto, qualora il personale dell'ARPA
Sicilia lo ritenesse utile, l'accertamento è da effettuarsi con obbligo di presenza dei
soggetti convocati;
- accertamenti in banda stretta o selettivi vengono effettuati nel caso in cui
siano stati riscontrati, con la strumentazione in banda larga, superamenti del 75%
del livello di campo elettromagnetico di cui alle norme vigenti; in questo caso è
previsto che si proceda all'effettuazione di misure in banda stretta per accertare il
contributo di ogni singola sorgente al campo elettromagnetico totale.
Tale procedura, che può comunque essere posta in essere dal personale
dell'ARPA ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, comporta l'intervento di
svariati soggetti pubblici e privati quali:
- ARPA:
ARPA organo tecnico della Regione che effettua le misure, stabilendo le
modalità dei rilevamenti, (es. scelta dei punti di misura, tipo di
strumentazione, eventuali schermature degli apparati, metodiche etc.), elabora
i dati rilevati anche al fine delle proprie banche dati, propone i coefficienti di
riduzione a conformità, verifica l'avvenuto risanamento, predispone piani di
monitoraggio per il controllo periodico di tali siti;
- Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni:
Comunicazioni verifica,
contestualmente all'attività sul campo degli altri enti, la conformità delle
condizioni tecniche di irradiazione delle sorgenti, rispetto a quanto autorizzato
o concesso dal Ministero delle comunicazioni, in modo da garantire le
condizioni per un regolare contraddittorio;
contraddittorio tale attività risulta indispensabile
per le procedure di risanamento;
- Amministrazione Comunale:
Comunale verifica, per gli aspetti di competenza, la
conformità degli impianti emittenti e delle strutture di pertinenza alle
prescrizioni contenute nei propri atti autorizzativi ed alle normative vigenti;
adotta, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica, tutti gli atti di propria
competenza istituzionale necessari e preliminari alle successive azioni di
riduzione a conformità;
- Concessionario-gestore impianto:
impianto consente l'accesso agli impianti e le
verifiche richieste dal personale dell'ispettorato territoriale comunicazioni e
dell'ARPA, ha facoltà di avvalersi durante le verifiche di proprio personale
tecnico.
Esempio
Area di
interesse
Individuazione dell’area di interesse su CTR e DEM
Simulazioni 2D
Simulazioni 3D
Simulazioni 3D
Misure in banda stretta
65
Report
Report
Risanamento
Riduzione a conformità (D.M. 8 luglio 2003 Allegato C)
Ei Campo elettrico della
sorgente i-esima
Li
Limite corrispondente
(Tab. 1, 2 all. B)
Ei2
contributi normalizzati Ci = L2
i
C = ∑ Ci > 1
superamento
i
indicati con
R j i contributi
C j > 1 (singolarmente)
Occorre applicare ad ogni E j un coefficiente di riduzione β j tale che
da cui β j =
0,8 L2j
0,8
=
Rj
E 2j
e quindi
E jR = β j E j
β j2 R j = 0,8
Se
C = ∑Cp + ∑
p
j
E 2jR
2
j
L
>1
(p+j=i)
I vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti
C ≤ 0,8
1) Modifiche agli impianti (altezze, angoli, antenne, ecc.)
2) Rilocazione di uno o più impianti in siti alternativi
3) Riduzione della potenza autorizzata
3. ELF – Fasce di rispetto
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Decreto 29 maggio 2008
(Supplemento ordinario n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156)
Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
Art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz)
Obiettivi di qualità
1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per
l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi
insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni
elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti
alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore
dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24
ore nelle normali condizioni di esercizio
Art. 6. del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz)
Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento
all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio
normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere
dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati
per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle
autorità competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
fasce di rispetto per gli elettrodotti
Metodologia
Strumenti di pianificazione territoriale
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per
l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore
nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in
prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio
Fascia di rispetto (3D)
è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di
sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità
maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. Come prescritto dall’articolo 4, comma 1
lettera h della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di
rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a
quattro ore.
Approccio semplificato (2D)
Distanza di prima approssimazione (Dpa)
per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro
linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione
del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è
la distanza , in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che
garantisce i requisiti di cui sopra.
Curve di livello dell’induzione magnetica in una sezione trasversale (in corrispondenza del
franco minimo di 11,34 m stabilito dalla CEI 11-4 V1) di una linea a 380 kV a semplice
terna percorsa da una corrente di 1500 A
Calcolo della Dpa:
E’ possibile applicare quanto previsto dalla norma CEI 106-11-Parte 1, in cui si fa
riferimento ad un modello bidimensionale semplificato (basato sull’algoritmo
normalizzato della CEI 211-4), valido per conduttori orizzontali paralleli.
In casi complessi quali parallelismi, incroci tra linee o derivazioni e cambi di
direzioni, la metodologia presenta procedimenti semplificati che permettono di
individuare aree di prima approssimazione che hanno la medesima valenza delle
Dpa: cioè di primo termine di confronto per stabilire se sia necessario o meno
un’analisi approfondita con calcolo tridimensionale della fascia di rispetto.
In seguito all’emergere di situazioni di non rispetto della Dpa o in casi
particolarmente complessi per la presenza di linee numerose o con andamenti
molto irregolari, le autorità competenti valuteranno l’opportunità di richiedere al
proprietario/gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le
necessarie sezioni della linea al fine di consentire una corretta valutazione.
Calcolo delle fasce di rispetto nel caso di nuovo elettrodotto o modifica sostanziale di elettrodotto esistente
combinazione
peggiore
(geometria,
fase, corrente)
sull’intero
tronco
Calcolo della Dpa con il metodo per il
caso generale o con quelli specifici
per i casi complessi o le cabine
Vi sono luoghi, esistenti
o in progetto, destinati a
permanenza maggiore
di 4 ore all’interno della
Dpa?
sì
no
Le autorità competenti richiedono il
calcolo della fascia di rispetto lungo
le sezioni della linea necessarie alla
valutazione.
I valori dei parametri da utilizzare
sono quelli della campata in esame.
Sono rispettate le
condizioni del par. 6.1
della norma CEI 106-11,
sull’applicabilità del
modello bidimensionale?
sì
Può essere eseguito il
calcolo con modello
bidimensionale
no
Deve essere eseguito il calcolo con
modello tridimensionale
Fine del processo
Valutazione del rispetto delle distanze dagli elettrodotti da parte di luoghi destinati a permanenza prolungata
maggiore di 4 ore, in progetto o soggetti a modifiche sostanziali
La Dpa deve essere fornita
dai proprietari/gestori
Il luogo in esame è
interno alla Dpa?
sì
no
Le autorità competenti richiedono il
calcolo della fascia di rispetto lungo
le sezioni della linea necessarie alla
valutazione.
I valori dei parametri da utilizzare
sono quelli della campata in esame.
Sono rispettate le
condizioni del par. 6.1
della norma CEI 106-11,
sull’applicabilità del
modello bidimensionale?
sì
Può essere eseguito il
calcolo con modello
bidimensionale
no
Deve essere eseguito il calcolo con
modello tridimensionale
Fine del processo
CEI 106 - 11
Schematizzazioni (algoritmo CEI 211-4)
1) tutti i conduttori sono considerati rettilinei, orizzontali, di lunghezza infinita e
paralleli tra di loro;
2) le correnti sono considerate concentrate negli assi centrali dei conduttori aerei o dei
cavi e, nel caso dei conduttori aerei a fascio, negli assi centrali dei fasci, cioè negli assi
dei cilindri aventi come generatrici gli assi dei subconduttori dei fasci;
3) per le linee aeree non vengono considerate le correnti indotte nelle funi di guardia in
quanto il loro effetto sull’induzione magnetica è ritenuto trascurabile; analogamente per
le linee in cavo interrato non si tiene conto delle correnti indotte negli schermi;
4) il suolo è considerato perfettamente trasparente dal punto di vista magnetico e quindi
si trascurano le immagini dei conduttori rispetto al suolo, che alla frequenza industriale
risultano a profondità molto elevate;
(algoritmo CEI 211-4)
CEI 106-11
Formule analitiche approssimate
Linee aeree trifase a semplice terna
terna di conduttori disposti in piano o in verticale
Linea a 380 kV – Confronto tra i risultati
ottenuti applicando il modello
normalizzato della CEI 211-4 (linea
continua) e la relazione approssimata (linea
tratteggiata). Smedio=7,4 m, I = 2955 A, R’ =
50,2 m
Dpa = 50 m
Estensione della Dpa nei casi
semplici e per le configurazioni
più diffuse delle linee
ARPA Sicilia effettua circa 70 controlli ELF all’anno
ARPA Sicilia effettua circa 30 monitoraggi ELF all’anno
Grazie dell’attenzione