L’esposizione ai campi elettromagnetici: il ruolo dell’ARPA a tutela della popolazione e dell’ambiente Dott. Ing. Salvatore Cocina – Commissario Straordinario ARPA Sicilia Dott. Ing. Salvatore Caldara – Dirigente Resp. U.O. Controlli 21 maggio 2012 Sommario 1. Normativa 2. RF • • • • Pareri preventivi Misure post-installazione Controlli Monitoraggio 3. Siti complessi • Risanamento 4. ELF • • • Verifica fasce di rispetto Controlli Monitoraggio 1. Normativa La normativa nazionale - 1 Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz (che recepisce le linee guida dell’ICNIRP (International Commission on non ionizing radiation protection del 28 aprile 1998). L. 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici La normativa nazionale - 2 D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz. D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione,dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti. D.L.vo 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche La normativa nazionale - 3 DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro DIRETTIVA 2008/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 che modifica la direttiva 2000/40/CE La normativa nazionale - 4 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 29 maggio 2008 (Supplemento ordinario n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156) Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 29 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale N. 153 del 2 Luglio 2008) Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica La normativa regionale ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 21 febbraio 2007 (GURS n.13/2007). Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici. ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 27 agosto 2008 (GURS n.43/2008). Sostituzione dell'allegato A del decreto 21 febbraio 2007 Norme tecniche - 1 Norma CEI 211-6 2001 Guida per la misura dei C.E.M. (010KHz). Norma CEI 211-7 2001 Guida per la misura dei C.E.M. (10KHz-300GHz). Norma CEI 211-10 2002 Guida alla realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai C.E.M. ad alta frequenza. Norme tecniche - 2 Norma CEI 211-4 1996 Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche. Norma CEI 106-11 2006 Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) – Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo Legge quadro n. 36 del 22.01.2001 Ha lo scopo di assicurare la tutela della popolazione e dei lavoratori dagli effetti dei cem a breve e lungo termine basandosi sul principio di precauzione. Ha come campo di applicazione gli elettrodotti, gli impianti per uso civile e militare e gli impianti radio elettrici compresi gli impianti di telefonia mobile, i radar e gli impianti di radio diffusione che causano esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz Introduce i Limiti di esposizione e i valori di attenzione per la protezione degli effetti a breve termine e a lungo termine, e gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione dell’esposizione. Affida a successivi decreti la definizione dei limiti Legge quadro n.36 del 22.01.2001 Prescrive il completo risanamento degli impianti radioelettrici entro due anni e degli elettrodotti entro dieci anni, stabilendo per questi criteri di priorità degli interventi Prevede sanzioni amministrative Attribuisce specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni Istituisce i catasti nazionale e regionali degli elettrodotti e degli impianti esistenti. Prescrive che i prodotti commerciali che generano campi elettromagnetici riportino l’indicazione dei valori di campo emessi nelle condizioni di impiego. Promuove l’educazione ambientale e l’informazione. Individua nelle Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente,l’ente preposto alle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale. Limite di esposizione e valore di attenzione Limite di esposizione: e’ il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori Valore di attenzione: è il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Obiettivi di qualità Gli obiettivi di qualità sono: 1) 2) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite all’art. 8; i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo stato secondo le previsioni di cui all’art. 4, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi Competenze delle Province e dei Comuni Le regioni definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 2. RF DPCM 8 Luglio 2003 Scaturisce dalla legge quadro 36 del 22/02/2001. Ha come campo di applicazione i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenze comprese tra 100KHz e 300 GHz. Prescrive la riduzione a conformità nel caso di superamento del limite massimo. Fissa i limiti di esposizione che non devono essere superati. Limiti di esposizione 0,1<f≤3 MHz 3<f≤3000 MHz 3<f≤300 GHZ Intensità di Intensità di campo elettrico campo magnetico E (V/m) H (A/m) 60 20 40 0,2 0,05 0,01 Densità di Potenza S (W/m2) 1 4 DPCM 8 Luglio 2003 I valori di attenzione: Fissa il livello dei campi per esposizioni a lungo termine all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazze e cortili esclusi i lastrici solari. Valori di attenzione Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Densità di Potenza S (W/m2) 0,1<f≤300 GHz 6 0,016 0,10* * frequenza compresa tra 3 MHz e 300 GHz DPCM 8 Luglio 2003 Gli Obiettivi di qualità: Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione dei cem, i valori di immissione non devono superare i valori riportati in tabella. Obiettivi di qualità Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Densità di Potenza S (W/m2) 0,1<f≤300 GHz 6 0,016 0,10* * frequenza compresa tra 3 MHz e 300 GHz 100000 ICNIRP 10000 1000 E[V/m] Profess. Popolaz. Limite esposizione Valore attenzione 100 10 1 1,0 100,0 10.000, 1.000.0 100.000 10.000. 1.000.0 0 00,0 .000,0 000.000 00.000. ,0 000,0 f[Hz] 1000 ICNIRP B[microT] 100 Profess. Popolaz. 10 Limite di esposizione Valore Attenzione Obiettivo Qualità 1 0,1 1,00 100,00 10.000, 1.000.0 100.000 10.000. 1.000.0 00 00,00 .000,00 000.000 00.000. ,00 000,00 0,01 f[Hz] Tutela della popolazione dall’esposizione ai c.e.m. Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche art. 86 art. 87 Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche Capo V- Disposizioni relative a reti ed impianti Art. 86 – Infrastrutture di comunicazioni elettroniche e diritti di passaggio. Comma 3 Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al all’art. 16, comma 7 del DPCM 6 giugno 2001,n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Comma 7 Per i limiti di esposizione ai cem, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’art. 4, comma 2, lettare a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 Art. 87 - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radio elettrici. Comma 1 l’installazione di impianti radio-trasmittenti e di stazioni radio base, viene autorizzata dall’ente locale, previo accertamento dell’ARPA Comma 2 l’istanza va presentata al Comune Comma 3 l’istanza deve essere conforme al modello A dell’allegato n. 13. per gli impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in antenna uguale o inferiore a 20Watt, è sufficiente la denuncia di inizio attività (modello B allegato n. 13) modello A dell’allegato n. 13. Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti Cartografia, coordinate geografiche, indirizzo, mappe catastali, ecc. Caratteristiche radioelettriche dell'impianto Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0); potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante Stime del campo generato [Guida CEI 211-10] Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: - evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (CEI 211-7) Comma 4 copia della denuncia viene inoltrata all’organismo di cui al punto 1 che si pronuncia entro 30 giorni Comma 5 il responsabile del procedimento può richiedere eventuali integrazioni della documentazione prodotta. Comma 6 nel caso di motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca apposita conferenza di servizio. Comma 7 Pareri preventivi la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni. Comma 9 le istanze di autorizzazione e accolte qualora, entro 90 provvedimento di diniego. le denunce di inizio attività si intendono giorni non sia stato comunicato un Comma 10 le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro 12 mesi, del provvedimento autorizzatorio ovvero del silenzio-assenso. Art. 90 - Pubblica utilità • Comma 1 gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità. • Comma 2 gli impiantii di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità, dal ministero delle comunicazioni, ove non concorrano motivi di pubblico interesse. Elaborazione dei progetti I dati tecnici vengono elaborati per ricostruire la struttura della sorgente radiante Individuazione dell’area di interesse Dal calcolo dei valori di campo elettrico prodotti dall’impianto in esame, è possibile individuare la fascia di influenza dell’impianto stesso, in modo da circoscrivere l’area di analisi. Si procede determinando la porzione di territorio in un raggio prefissato (ad es. 400 m) ovvero la superficie che delimita un’esposizione pari al 10% del limite di campo. Quest’ultimo è un criterio ispirato alle procedure di riduzione a conformità dettate dal DPCM 8 luglio 2003 all. C: in caso di superamento dei limiti in un punto, la riduzione è prevista per i segnali che danno un contributo normalizzato superiore a 0.1 Individuazione di sorgenti preesistenti Si intendono preesistenti tutte le sorgenti che contribuiscono ai valori di campo elettromagnetico totale all’interno della fascia di influenza dell’impianto in esame E’ necessaria la disponibilità dei dati sulle sorgenti rilevanti, al fine dell’elaborazione del modello In mancanza di una sufficiente documentazione, si può procedere unendo all’elaborazione numerica, alcune misure puntuali di campo elettromagnetico Proiezione in pianta dei volumi di analisi di alcune stazioni radiobase Misure di fondo Il fondo elettromagnetico è formato dai contributi di tutti gli impianti preesistenti. La misura del fondo è necessaria quando non si dispone di sufficiente documentazione tecnica relativa agli impianti preesistenti per l’elaborazione numerica In tal caso i valori di campo misurati vengono sommati in quadratura ai valori di campo calcolati Si tratta comunque di valori di campo puntuali sia in termini spaziali che temporali, che non possono fornire una descrizione globale del fondo nell’area di interesse. Attenzione: le misure di fondo effettuate in banda larga, raccolgono tutti i contributi al campo totale, anche quelli delle sorgenti preesistenti per le quali, data la disponibilità di dati, è possibile effettuare una previsione numerica. Confronto del campo calcolato con le planimetrie Il volume di rispetto, inteso come il volume racchiuso dall’isosuperficie calcolata ad un determinato valore di campo (limite da rispettare), viene determinato mediante l’elaborazione numerica Il confronto con le planimetrie permette di individuare possibili punti di sovrapposizione del volume di rispetto con le aree accessibili Se si individuano punti critici, ossia punti nei quali si evidenzia una sovrapposizione, l’impianto potrebbe risultare non conforme, pertanto è necessario procedere ad una riprogettazione Esempi di sovrapposizione del campo alle planimetrie utilizzando diversi modelli di calcolo Esempio di simulazione RF 3D su DEM ARPA Sicilia rilascia circa 500 pareri all’anno Tim Vodafone Stazioni radio-base Wind H3G ARPA Sicilia effettua circa 400 controlli RF all’anno Laboratorio mobile Dott. Ing. Salvatore Caldara 38 Laboratorio mobile Dott. Ing. Salvatore Caldara 39 ARPA Sicilia effettua circa 190 monitoraggi RF all’anno Monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici Dotazioni provinciali N° Centraline N° centraline TOTALE ELF (RF+ELF) Prov RF 5 2 7 AG 3 1 4 CL 13 3 16 CT 3 1 4 EN 7 4 11 ME 15 4 19 PA 4 2 6 RG 5 2 7 SR 5 1 6 TP 60 20 80 2. Siti complessi SITI COMPLESSI siti in cui insistono più trasmettitori e dove sono stati riscontrati superamenti dei limiti di legge SITI COMPLESSI Monte San Giuliano – Monte Sant’Anna Caltanissetta Via San Giuliano, 37 Via Eber, 12 Descrizione impianti RAI – Monte S.Anna (relazione Ispettorato Ministero Comunicazioni del 5 ottobre 2000) • Antenna a traliccio autoirradiante (OM 567 KHz e OL 189 KHz) altezza 284 m; Descrizione impianti RAI – Monte S.Anna (relazione Ispettorato Ministero Comunicazioni del 5 ottobre 2000) Traliccio per: • Impianti di diffusione Radio FM1 (89,1 MHz – 100 W), FM2 (92,9 MHz – 100 W), FM3 (97,9 MHz – 100 W); • Impianti di diffusione TV 1 (ch H1 – 2 W), TV 2 (ch 26 – 5 W), TV 3 (ch 44 – 2 W); • Ponti Radio ricevente (1523,5 MHz), ricevente (1487,5 MHz), trasmittente (1465,5 MHz), trasmittente (1430,5 MHz). (In realtà nel sito sono presenti anche altre tre emittenti TV private) Descrizione impianti RAI – Monte S. Giuliano (relazione Ispettorato Ministero Comunicazioni del 2001) •15 emittenti TV •11 emittenti Radio Per ogni sito si è proceduto secondo il seguente protocollo: richiesta formale di collaborazione ai Sindaci dei comuni interessati; visita presso il comune per raccolta documentazione tecnica in possesso delle singole amministrazioni; sopralluogo presso il sito complesso presente nel comune; georeferenziazione di ogni singola antenna richiesta formale ai singoli gestori, presenti nei siti, di informazioni tecniche circa i loro impianti; catalogazione informazioni ricevute inserimento dati GIS COMUNE: CALTANISSETTA SITO: MONTE SAN GIULIANO GESTORI Radio dj Radio margherita Teleradio futura nissa Tmw Antenna Sicilia Radio sis Teletta e video Catania Rete Sicilia Radio cl1 Radio Agrigento centrale Dieffe television Studio84 Tgs Radio radicale Radio telecolor international Rti Tele+ La7 Radio Maria Rai Teledas Tcs gasme Teleradio canicattì ( NON +ATTIVA) Averna Eas Sei enel Tvt RTL 102.5 RADIO ITALIA SANT'ANNA DATI ANTENNA DIAGRAMMI SCHEDE MINISTERIALI X X X X X NESSUNA RISPOSTA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Previsione della distribuzione dei livelli di c.e. emessi dall’impianto RAI (AM 567 kHz) su un piano orizzontale passante per il sito di misura oggetto di studio (Sant’ (Sant’Anna CL) - INTERPOLAZIONE Traliccio RAI Abitazione “esposto” Previsione della distribuzione dei livelli di c.e. emessi dall’impianto RAI (AM 567 kHz) su un piano orizzontale passante per il sito di misura oggetto di studio (Sant’ (Sant’Anna CL) - RADMAP Traliccio RAI Abitazione “esposto” 152 m zona di campo vicino ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 21 febbraio 2007 (GURS n.13/2007). Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici. ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 27 agosto 2008 (GURS n.43/2008). Sostituzione dell'allegato A del decreto 21 febbraio 2007 Premesse Considerato che la Regione siciliana non è ancora dotata di apposita normativa di settore Art. 1 Art. 2 Art. 3 Allegato A Allegato A Catasto sorgenti e monitoraggio Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, gli enti locali dovranno far obbligo ai concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti dandone comunicazione al comune competente, al dipartimento regionale territorio e ambiente e all'ARPA Sicilia. Le targhe dovranno riportare: - concessionario; - marchio; - tipo di servizio; - frequenza; - codice alfa-numerico identificativo dell'impianto. tipo di servizio: FM/AM per le radio GSM/DCS/UMTS per la telefonia, analogico/DVB-T per la televisione ecc. frequenza: frequenza di trasmissione della portante radio (AM/FM); frequenza di inizio della banda di telefonia (downlink); portante video (TV); per le trasmissioni radio digitali (DAB) e televisivi (DVB) si fa riferimento al centro banda Obbligo dei Comuni di detenere un elenco dei concessionari di impianti radioelettrici che operano sul loro territorio ARPA Sicilia Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente Catasto Regionale Monitoraggio Controllo Risanamento Procedura: - accertamenti conoscitivi (monitoraggio e/o controlli puntuali) da effettuarsi in banda larga volti alla valutazione dei livelli di campo elettromagnetico nell'ambiente; in tale fase la conoscenza dettagliata degli impianti può non essere necessaria,; - gli accertamenti in banda larga, volti alla verifica di impianti, vengono effettuati nei casi in cui ciò risulta necessario, ad esempio, nel corso della valutazione previsionale di un nuovo impianto (art. 87, decreto legislativo n. 259/2003), in tali casi avere elementi di conoscenza più dettagliati sugli apparati già presenti nel sito può risultare utile, infatti, può essere necessario approfondire la conoscenza delle modalità di irradiazione all'atto della misura e/o richiedere al gestore di irradiare in condizioni note, pertanto, qualora il personale dell'ARPA Sicilia lo ritenesse utile, l'accertamento è da effettuarsi con obbligo di presenza dei soggetti convocati; - accertamenti in banda stretta o selettivi vengono effettuati nel caso in cui siano stati riscontrati, con la strumentazione in banda larga, superamenti del 75% del livello di campo elettromagnetico di cui alle norme vigenti; in questo caso è previsto che si proceda all'effettuazione di misure in banda stretta per accertare il contributo di ogni singola sorgente al campo elettromagnetico totale. Tale procedura, che può comunque essere posta in essere dal personale dell'ARPA ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, comporta l'intervento di svariati soggetti pubblici e privati quali: - ARPA: ARPA organo tecnico della Regione che effettua le misure, stabilendo le modalità dei rilevamenti, (es. scelta dei punti di misura, tipo di strumentazione, eventuali schermature degli apparati, metodiche etc.), elabora i dati rilevati anche al fine delle proprie banche dati, propone i coefficienti di riduzione a conformità, verifica l'avvenuto risanamento, predispone piani di monitoraggio per il controllo periodico di tali siti; - Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni: Comunicazioni verifica, contestualmente all'attività sul campo degli altri enti, la conformità delle condizioni tecniche di irradiazione delle sorgenti, rispetto a quanto autorizzato o concesso dal Ministero delle comunicazioni, in modo da garantire le condizioni per un regolare contraddittorio; contraddittorio tale attività risulta indispensabile per le procedure di risanamento; - Amministrazione Comunale: Comunale verifica, per gli aspetti di competenza, la conformità degli impianti emittenti e delle strutture di pertinenza alle prescrizioni contenute nei propri atti autorizzativi ed alle normative vigenti; adotta, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica, tutti gli atti di propria competenza istituzionale necessari e preliminari alle successive azioni di riduzione a conformità; - Concessionario-gestore impianto: impianto consente l'accesso agli impianti e le verifiche richieste dal personale dell'ispettorato territoriale comunicazioni e dell'ARPA, ha facoltà di avvalersi durante le verifiche di proprio personale tecnico. Esempio Area di interesse Individuazione dell’area di interesse su CTR e DEM Simulazioni 2D Simulazioni 3D Simulazioni 3D Misure in banda stretta 65 Report Report Risanamento Riduzione a conformità (D.M. 8 luglio 2003 Allegato C) Ei Campo elettrico della sorgente i-esima Li Limite corrispondente (Tab. 1, 2 all. B) Ei2 contributi normalizzati Ci = L2 i C = ∑ Ci > 1 superamento i indicati con R j i contributi C j > 1 (singolarmente) Occorre applicare ad ogni E j un coefficiente di riduzione β j tale che da cui β j = 0,8 L2j 0,8 = Rj E 2j e quindi E jR = β j E j β j2 R j = 0,8 Se C = ∑Cp + ∑ p j E 2jR 2 j L >1 (p+j=i) I vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C ≤ 0,8 1) Modifiche agli impianti (altezze, angoli, antenne, ecc.) 2) Rilocazione di uno o più impianti in siti alternativi 3) Riduzione della potenza autorizzata 3. ELF – Fasce di rispetto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 29 maggio 2008 (Supplemento ordinario n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156) Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti Art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz) Obiettivi di qualità 1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio Art. 6. del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz) Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. 2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. fasce di rispetto per gli elettrodotti Metodologia Strumenti di pianificazione territoriale Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio Fascia di rispetto (3D) è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. Come prescritto dall’articolo 4, comma 1 lettera h della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Approccio semplificato (2D) Distanza di prima approssimazione (Dpa) per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza , in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. Curve di livello dell’induzione magnetica in una sezione trasversale (in corrispondenza del franco minimo di 11,34 m stabilito dalla CEI 11-4 V1) di una linea a 380 kV a semplice terna percorsa da una corrente di 1500 A Calcolo della Dpa: E’ possibile applicare quanto previsto dalla norma CEI 106-11-Parte 1, in cui si fa riferimento ad un modello bidimensionale semplificato (basato sull’algoritmo normalizzato della CEI 211-4), valido per conduttori orizzontali paralleli. In casi complessi quali parallelismi, incroci tra linee o derivazioni e cambi di direzioni, la metodologia presenta procedimenti semplificati che permettono di individuare aree di prima approssimazione che hanno la medesima valenza delle Dpa: cioè di primo termine di confronto per stabilire se sia necessario o meno un’analisi approfondita con calcolo tridimensionale della fascia di rispetto. In seguito all’emergere di situazioni di non rispetto della Dpa o in casi particolarmente complessi per la presenza di linee numerose o con andamenti molto irregolari, le autorità competenti valuteranno l’opportunità di richiedere al proprietario/gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentire una corretta valutazione. Calcolo delle fasce di rispetto nel caso di nuovo elettrodotto o modifica sostanziale di elettrodotto esistente combinazione peggiore (geometria, fase, corrente) sull’intero tronco Calcolo della Dpa con il metodo per il caso generale o con quelli specifici per i casi complessi o le cabine Vi sono luoghi, esistenti o in progetto, destinati a permanenza maggiore di 4 ore all’interno della Dpa? sì no Le autorità competenti richiedono il calcolo della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea necessarie alla valutazione. I valori dei parametri da utilizzare sono quelli della campata in esame. Sono rispettate le condizioni del par. 6.1 della norma CEI 106-11, sull’applicabilità del modello bidimensionale? sì Può essere eseguito il calcolo con modello bidimensionale no Deve essere eseguito il calcolo con modello tridimensionale Fine del processo Valutazione del rispetto delle distanze dagli elettrodotti da parte di luoghi destinati a permanenza prolungata maggiore di 4 ore, in progetto o soggetti a modifiche sostanziali La Dpa deve essere fornita dai proprietari/gestori Il luogo in esame è interno alla Dpa? sì no Le autorità competenti richiedono il calcolo della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea necessarie alla valutazione. I valori dei parametri da utilizzare sono quelli della campata in esame. Sono rispettate le condizioni del par. 6.1 della norma CEI 106-11, sull’applicabilità del modello bidimensionale? sì Può essere eseguito il calcolo con modello bidimensionale no Deve essere eseguito il calcolo con modello tridimensionale Fine del processo CEI 106 - 11 Schematizzazioni (algoritmo CEI 211-4) 1) tutti i conduttori sono considerati rettilinei, orizzontali, di lunghezza infinita e paralleli tra di loro; 2) le correnti sono considerate concentrate negli assi centrali dei conduttori aerei o dei cavi e, nel caso dei conduttori aerei a fascio, negli assi centrali dei fasci, cioè negli assi dei cilindri aventi come generatrici gli assi dei subconduttori dei fasci; 3) per le linee aeree non vengono considerate le correnti indotte nelle funi di guardia in quanto il loro effetto sull’induzione magnetica è ritenuto trascurabile; analogamente per le linee in cavo interrato non si tiene conto delle correnti indotte negli schermi; 4) il suolo è considerato perfettamente trasparente dal punto di vista magnetico e quindi si trascurano le immagini dei conduttori rispetto al suolo, che alla frequenza industriale risultano a profondità molto elevate; (algoritmo CEI 211-4) CEI 106-11 Formule analitiche approssimate Linee aeree trifase a semplice terna terna di conduttori disposti in piano o in verticale Linea a 380 kV – Confronto tra i risultati ottenuti applicando il modello normalizzato della CEI 211-4 (linea continua) e la relazione approssimata (linea tratteggiata). Smedio=7,4 m, I = 2955 A, R’ = 50,2 m Dpa = 50 m Estensione della Dpa nei casi semplici e per le configurazioni più diffuse delle linee ARPA Sicilia effettua circa 70 controlli ELF all’anno ARPA Sicilia effettua circa 30 monitoraggi ELF all’anno Grazie dell’attenzione