Misure di campo magnetico e di campo elettrico sul

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dr. Edoardo de Nicolais
- chimico & p. ind.le in TLC Esperto di Inquinamento e Valutatore Ambientale
RELAZIONE TECNICA
MISURE DI CAMPO MAGNETICO E DI CAMPO ELETTRICO
SUL TRENO 9655 FRECCIAROSSA DELLE ORE 19:00
IN SERVIZIO TRA MILANO E ROMA
IL GIORNO 26 LUGLIO 2012
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CONTENUTO
1. Premessa ............................................................................................……. 3
2. Limiti di riferimento ...................................................................................... 4
3. Risultati delle misure
3.1 Misure del campo magnetico a 50 Hz sul treno Freccia Rossa in servizio
tra Milano e Roma il 26 luglio 2012 ………………............................................ 9
3.2 Misure del campo elettromagnetico oltre 2 GHz generato dal Wi-Fi
dello stesso treno ......................................................................................... 10
4. Conclusioni .................................................................................................. 11
ALLEGATI
A: Report strumentale della misura in BF del 26/07/2012
(pagg. 12)
B: Report strumentale della misura in HF del 26/07/2012
(pagg. 13)
C: Caratteristiche dello strumento TAOMA e curve di calibrazione
D: Risoluzione del Parlamento Europeo del 27 maggio 2011
(pagg. 6)
(pagg. 3)
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1. Premessa
Su richiesta del presidente del CODACONS, avv. Carlo Rienzi, e del funzionario della
associazione, dott. Nicola Basilico, che dovevano effettuare un viaggio da Milano a Roma su
Frecciarossa nel pomeriggio del giorno 26 luglio 2012, i quali si dichiaravano interessati a
monitorare il rischio al campo elettromagnetico cui si sarebbero sottoposti con tale viaggio, lo
scrivente, dott. Edoardo de Nicolais: chimico, perito industriale in tlc, valutatore ambientale ex
ISO 14001, esperto in inquinamento ambientale; in tali qualità egli ha effettuato misure del
campo magnetico a 50 Hz, presente sul treno, in ragione della particolare tecnologia
ferroviaria adottata sulla tratta Milano-Firenze ma non sulla tratta Firenze-Roma, e del campo
elettromagnetico nella banda delle microonde di frequenza superiore a 2 GHz, dovuto al Wi-Fi
installato sul treno come servizio aggiuntivo.
Il viaggio e le misure sono stati effettuati il giorno 26.07.2012 sul treno Frecciarossa delle ore
19:00 in servizio da Milano Centrale a Roma Termini.
La strumentazione utilizzata è TAOMA - Tecnoservizi sas - matr. A.0016 meglio descritta in
allegato, essa è in classe 1 ed è idoneamente progettata e mantenuta per eseguire le misure,
in banda 10 Hz ÷ 100 kHz, del campo magnetico con sonda TS/002/BLF-ISO s.n. B.0021 ed
in banda 100 kHz ÷ 6 GHz, con sonda TS/004/EHF-ISO s.n. C.0022 per le misure di campo
elettromagnetico. Entrambe sono state acquisite in modalità isotropica.
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2. Limiti di Riferimento
Limiti, Valori di attenzione e Obiettivi di qualità, per l’esposizione della popolazione al c. m. a 50 Hz.
I limiti di esposizione, fissati dal DPCM 8/7/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, in
attuazione dell’art. 4 della legge 22/02/2001 n.36, risultano rispettivamente: 5 kV/m e 100 µT
All’art. 3, comma 1, la legge stabilisce:
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici,
o
a
correnti
di
contatto,
di
origine
artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della
protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei
modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità che riguardano :
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per
l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo
le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva
minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
Conseguentemente il citato DPCM fissa anche il valore di attenzione e l’ obiettivo di qualità
del campo di induzione magnetica che per tali esposizioni è:
Rispettivamente 10 µT e 3 µT.
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Tuttavia, si fa presente che:
1.
in riferimento all’esposizione di soggetti in età infantile, il Ministero dell’Ambiente
nell’agosto del 1998 ha emanato una Circolare, a firma dell’allora competente direttore
generale Clini, con riferimento all’Ordinanza del 29.07.99, con la quale il TAR per il
Veneto ha stabilito il livello di 0,2 T come riferimento per la prevenzione degli effetti a
lungo termine derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici (cioè come valore di
attenzione o obiettivo di qualità, secondo le successive definizioni legislative di cui sopra)
definendolo:
- … un riferimento obbligato per la valutazione dei progetti di risanamento ambientale
dall’inquinamento elettromagnetico, nel caso di elettrodotti situati in prossimità di spazi
destinati all’infanzia …(Circolare n. prot. 3205/99/SIAR del 03.08.99);
- … un riferimento obbligato per orientare da subito le strategie di risanamento degli
elettrodotti per la protezione della popolazione infantile… (Nota n. prot. 3372/SIAR799
del 27.08.99);
2.
in data 18.11.99, il Ministero dell'Ambiente definì lo schema di decreto relativo ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della
popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti
fissi non contemplate dal D.M. 381/98. Tale decreto si pone quindi non come mera
regolamentazione di tutela ambientale, ma come decreto “recante i tetti”, questa volta in
bassa frequenza “compatibili con la salute umana”.
Nell’art. 3 di tale schema di decreto erano fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione ai
campi magnetici. Il limite di esposizione all'induzione magnetica prodotta da sorgenti operanti
alla frequenza nominale di 50 Hz era stabilito, come nella Raccomandazione 1999/519/CE,
pari a 100 µT.
Tuttavia, in ragione del Considerando della Raccomandazione stessa che prevede che i Paesi
membri possono adottare limiti più restrittivi di quelli riportati negli allegati alla
Raccomandazione medesima, al fine di tener conto dei possibili effetti a lungo termine
connessi con l'esposizione continua a sorgenti operanti alla frequenza predetta, il comma 2
stabiliva che in luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere non doveva
essere superato, come misura di cautela (secondo la terminologia del DM 381/1998, cioè
valore di attenzione secondo le definizioni della legge 36/2001), il valore di 0,5 µT come valore
medio annuale. Inoltre non doveva essere superato in ogni caso il valore di 2 µT.
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Il comma 1 dell’art. 4 (obiettivi di qualità) stabiliva che sia nella progettazione di nuove linee
che di installazioni elettriche e nella costruzione di nuovi edifici in prossimità di linee e
installazioni elettriche già presenti nel territorio, nonché in corrispondenza di spazi dedicati
all’infanzia quali scuole, asili nido e parchi giochi, l’obiettivo di qualità per il valore
dell’induzione magnetica alla frequenza nominale di 50 Hz è fissato in 0,2 µT, da intendersi
come valore medio annuale di esposizione.
Il decreto non fu adottato, probabilmente in considerazione dei progettati TAV, alimentati a
corrente alternata, secondo la tecnologia del GTV francese. La originaria tecnologia TAV
italiana, messa in esercizio già nel 1968, ben prima di quella francese, funziona a corrente
continua, dunque senza causare inquinamento elettromagnetico, ed è tuttora in servizio sulla
tratta ferroviaria Roma-Firenze).
Ancora oggi il Paese è in attesa di una regolamentazione di protezione sanitaria, non solo
ambientale, della popolazione ai campi magnetici a 50 Hz, come è invece stabilita per i campi
elettromagnetici tra 0,3 e 3000 MHz dal DM 381/1998 (che infatti non è stato abrogato dal
DPCM 8/7/2003) concernente la protezione ambientale dalle microonde, come invece è stato
abrogato il DPCM 23/4/1992, di valenza ambientale dal DPCM concernente la protezione
ambientale dai campi magnetici, adottato esso pure in data 8/7/2003, come l’altro in
attuazione dell’art. 4 legge 36/2001 a carattere ambientale.
Va infine osservato che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione
nel Giugno 2001 ha inserito in classe 2B (“possibile cancerogeno”) il campo magnetico a
50/60 Hz, quando la esposizione abituale supera il livello di 0,4 microTesla.
Ciò evidenzia com’è arbitrario e non rispondente alla delega di legge, contenuta nell’articolo 3
della legge 36/2001 su riportata, il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità fissati
rispettivamente a 10 e a 3 microtesla dal citato DPCM 8/7/2003; secondo l’art. 3 citato.
Infatti, valore di attenzione ed obiettivo di qualità avrebbero dovuto tener conto dei “possibili
effetti a lungo termine della esposizione ai campi elettrico, magnetico ed
elettromagnetico”.
E quale effetto a lungo termine è più significativo del cancro? Specialmente laddove tale
“possibile effetto” secondo la IARC dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si manifesta
sopra 0,4 microTesla, e non sopra 3 microTesla o addirittura 10 microTesla come cita il
decreto 8/7/2003.
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Il DI 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana” fissa i limiti di esposizione della
popolazione, forniti in termini di valore efficace di intensità di campo elettrico, valore efficace di
intensità di campo magnetico, densità di potenza dell’onda piana equivalente, mediati su
un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti.
Detti limiti sono riportati qui di seguito in tabella 9.
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
(D.I. n. 381 del 10.09.98)
Valore efficace di
Valore efficace di
Densità di potenza
Frequenza (MHz)
intensità di campo
elettrico E (V/m)
intensità di campo
magnetico H (A/m)
dell’onda piana
equivalente S (W/m2)
0.1 – 3
60
0,2
-
>3 - 3000
20
0,05
1
>3000-300000
40
0,1
4
Tabella 9
Inoltre, stabilisce che la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza 100 kHz ÷
300 GHz e l’adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di
campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio.
In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore devono essere
osservati valori di esposizione più restrittivi che non devono essere superati
indipendentemente dalla frequenza.
Tali valori, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di 6 minuti sono riportati di seguito nella successiva tabella 3.
VALORI DI CAUTELA IN CORRISPONDENZA DI EDIFICI ADIBITI A PERMANENZE NON INFERIORI A 4 ORE
(D.I. n. 381 del 10.09.98)
Frequenza (MHz)
Valore efficace di
intensità di campo
elettrico E (V/m)
Valore efficace di
intensità di campo
magnetico H (A/m)
Densità di potenza
dell’onda piana
equivalente S (W/m2)
0.1 – 3
6
0,016
-
>3 - 300000
6
0,016
0,10
Tabella 3
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Tali valori costituiscono misure di cautela che per la prima volta sono previste nel nostro
ordinamento insieme a obiettivi di qualità da conseguire nella progettazione, nella
realizzazione di nuovi impianti e nell’adeguamento di quelli preesistenti.
L’introduzione delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità nel corpo normativo del
DI 381/98 viene fatta discendere dalla esigenza di tener conto dei possibili effetti a lungo
termine attribuiti all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Successivamente la IARC il 27 maggio 2011 ha proceduto alla Classificazione 2B “possibile
cancerogeno” anche del campo elettromagnetico nella banda di frequenze della telefonia
cellulare, che è anche la banda di frequenze del Wi Fi, presente sul treno Frecciarossa.
Ciò avrebbe consigliato quantomeno un avvertenza ai viaggiatori utenti dell’Alta
Velocità esposti ai CEM a loro insaputa!
Il dato è di particolare rilevanza se si tiene conto che il Consiglio d’Europa il 29 maggio 2011
ha approvato, con RISOLUZIONE della sua Assemblea Parlamentare, un rapporto (si veda
l’allegato D) che mettete in evidenza i rischi derivanti dalla Telefonia Cellulare, dal Wi-Max e
dal Wi-Fi, richiamando i 47 Paesi Membri all’osservanza di politiche di cautela al
riguardo.
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3. Risultati delle misure
3.1 - Misure a 50 Hz Treno 9655 Frecciarossa Milano-Roma delle ore 19:00 del 26 luglio 2012
Per la misura del campo magnetico sul treno è stato utilizzato il misuratore TAOMA, provvisto
di sonda esterna di campo magnetico, le cui caratteristiche sono riportate nell’allegato C,
insieme alla curva di calibrazione
Il successivo grafico A) riporta l'andamento dell'induzione magnetica registrata in acquisizione
automatica a intervalli regolari (2 sec) - Non sono stati tuttavia considerati i campionamenti per
i quali non è stato possibile applicare il fattore di calibrazione, non risultando la frequenza
univocamente determinata a causa del rumore - Ponendo lo strumento di misura in postazione
fissa, sul lato del vestibolo posteriore della vettura 4 al posto 4B.
Nel grafico, come documentato nell’allegato corrispondente, i valori risultano corretti dal fattore
di calibrazione applicato di 0,91.
I valori di induzione magnetica registrati sulla tratta Milano-Bologna, nell'intervallo di tempo tra
le ore 19.21 e le ore 19.32 (Serie 1 del grafico A seguente), raggiungono il picco di 5,56
microTesla alle ore 19:21:35. E le misure, mediate in periodi di 6 minuti, secondo quanto
stabilito dalla Raccomandazione 199/519/CE (Serie 2 del grafico A seguente) mostrano un
andamento compreso tra 2,02 e 2,42 microTesla nel periodo di misurazione effettuato tra le
ore 19:21 e le 19:33.
Grafico A.
Il campionamento n. 1 (in azzurro) è stato effettuato alle 19:21, il n. 141 alle 19:26; le misure (in rosso)
si sono protratte per 6’, l’ultima, iniziata alle 19:26 si è conclusa alle 19:32.
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Tali misure contribuiscono in media al valore di attenzione e all’obiettivo di qualità, considerati
come valori di immissione stabiliti dal DPCM 8/7/2003 (cioè come valore risultante come
immissione dovuta a tutte le sorgenti di inquinamento magnetico presenti nella posizione
considerata, come chiarito all’art. 3 della legge 36/2001), in accordo con la formula riportata in
allegato alla Raccomandazione 1999/519/CE, per le percentuali rispettivamente di:
(1)
V_ATT50Hz = 2,2/10 = 22%
OB_QUAL50Hz = 2,2/3 = 73%
(dove: V_ATT rappresenta il valore di attenzione ed OB_QUAL rappresenta l’obiettivo di qualità)
3.2 - Misure a 2,4 GHz sul Treno 9655 Frecciarossa Milano-Roma delle ore 19:00 - 26/07/2012
Per la misura del campo elettromagnetico sul treno è stato utilizzato il misuratore TAOMA,
provvisto di idonea sonda esterna per la misura di campo elettromagnetico le cui
caratteristiche sono riportate nell’allegato D, insieme alla curva di calibrazione
Il successivo grafico B) riporta l'andamento dell'induzione magnetica registrata in acquisizione
automatica a intervalli regolari (1 sec.) ponendo lo strumento di misura in postazione fissa, sul
lato del vestibolo posteriore della vettura 4 al posto 4B.
Nel grafico i valori risultano corretti dal fattore di calibrazione applicato di 0,95.
ANDAMENTO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO REGISTRATO SUL LATO DEL VESTIBOLO POSTERIORE DELLA VETTURA 4
POSTO 4B DEL TRENO 9655 FRECCIAROSSA IL 26.7.2012
Grafico B.
Il campionamento n. 2 (in azzurro) è stato effettuato dalle 21:23 alle 21:38; la serie 2 riporta (in
rosso) la risultante delle misure che si sono protratte per moduli di per 6’.
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4.
Conclusioni
I valori di campo elettromagnetico in banda UHF registrato sulla tratta Firenze-Roma,
nell'intervallo di tempo tra le ore 21.19 e le ore 21.38 (Serie 1 del grafico B), sono tipici
dell’esposizione che può registrarsi a causa del servizio Wi-Fi in tutta la tratta Torino-Napoli, la
cui durata può superare le quattro ore. Essi raggiungono il picco di 4,65 V/m e non
scendono al disotto di 1,5 V/m. La misura più elevata (mediata sull’intervallo di 6’, come
prescritto dalla Raccomandazione 1999/519/CE) pari a 3,73 V/m è stata registrata dalle
21:23:36 alle 21:29:35 ed è rimasta costante nelle successive registrazioni, fino all’ultima
acquisizione (essendo il treno giunto al capolinea) avvenuta dalle 21:23:52 alle 21:29.’
Tali misure contribuiscono in media al valore di attenzione e all’obiettivo di qualità, stabiliti dal
DPCM 8/7/2003 e considerati come valori di immissione (cioè come valore risultante come
immissione dovuta a tutte le sorgenti di inquinamento magnetico presenti nella posizione
considerata, come chiarito all’art. 3 della legge 36/2001), in accordo con la formula riportata in
allegato alla Raccomandazione 1999/519/CE, per le percentuali rispettivamente di
(2)
V_ATTUHF = OB_QUALUHF = (3,73/6)2 = 38,4%
Sommando quindi i contributi (1) e (2) si ottiene che l’inquinamento al campo magnetico a 50
Hz e quello al campo elettromagnetico in banda UHF superano il livello normalizzato del
100% del tetto fissato dai regolamenti per quanto concerne il valore di attenzione
(1) + (2)
V_ATT50Hz + V_ATTUHF = 22% + 38,4% = 60,4%
satureandone di fatto il 60% e superando ampiamente l’obiettivo di qualità:
(3)
OB_QUAL50Hz + OB_QUALUHF = 73,3% + 38,4 % = 111,7
E’ appena il caso di notare che per il TAV, entrato in servizio dopo il luglio 2003, avrebbero
dovuto essere rispettati gli obiettivi di qualità, previsti per la progressiva miticizzazione
dell’esposizione.
Infatti il principio di precauzione, stabilito dall’art. 174 comma 2 del Trattato di Amsterdam e
recepito in materia di protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dall’art.1
della legge 36/2001, include il principio prudent avoidance, come chiarito dalla
Comunicazione del giugno 2000 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle Politiche di
Cautela.
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Questo stesso principio di prudent avoidance si applica alle opere che devono essere
realizzate, affinché in sede progettuale possano essere adottati gli opportuni criteri di riduzione
del rischio, così come era per la ferrovia AV Torino-Firenze nel 2003.
A maggior ragione la applicazione del principio di precauzione previsto dall’art.1 della legge
36/2001 deve riguardare le opere che dovevano essere ancora realizzate alla data di entrare
in vigore dei regolamenti attuativi della stessa legge 36/2001, cioè appunto i DPCM 8/7/2003.
Se ne deduce che la inosservanza degli obiettivi di qualità, come in (3), appare costituire una
inosservanza dello spirito e della lettera della legge 36/2001 e integrerebbe, secondo quanto
più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, da ultimo nella Sentenza di Riforma della
Sentenza della Corte d’Appello di Roma nel noto procedimento penale a carico di Radio
Vaticana, il reato di getto pericoloso di cose continuato.
Laddove si volesse tuttavia sostenere che il superamento del valore di attenzione e
dell’obiettivo di qualità si realizzerebbe, per il contributo relativo al campo magnetico a 50 Hz,
solo laddove il superamento persistesse nelle 24 ore, sarebbe allora inevitabile richiedere a
chi produce l’inquinamento di dotare gli utenti che all’inquinamento sono sottoposti di un
dosimetro, come già avviene ai lavoratori che sono sottoposti a inquinamento dovuto ad altri
tipi di impianti industriale.
Di modo che gli utenti possano dosare nel resto della giornata la esposizione al campo
magnetico o elettromagnetico cui si trovassero sottoposti. E soprattutto sarebbe doveroso
esigere che gli utenti siano avvertiti, mediante l’apposizione dell’ apposito cartello di pericolo
elettromagnetico nelle aree ove l’obiettivo di qualità cumulato non risultasse rispettato.
Quanto sopra si determina per altro per la suesposta carenza normativa conseguente alla
mancata adozione di un decreto interministeriale di protezione sanitaria, non solo ambientale,
della popolazione dal campo magnetico in bassa frequenza, così come avviene per l’alta
frequenza con il DM 381/1998 (non abrogato).
Laddove si fosse adottato lo schema di decreto interministeriale proposto dal Ministero
dell’Ambiente, anzidetto. In tal caso si sarebbe rispettato anche il vero senso delle definizioni
di cui all’art. 3 della legge 36/2001, laddove il valore di attenzione è posto per tutelare dai
possibili effetti a lungo termine dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
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E secondo tale definizione tali effetti si manifestano quando viene superato il valore di 0,4 µT,
in base alla richiamata classificazione della IARC.
Ove al denominatore in (1) si ponesse tale ultimo valore, peraltro prossimo al valore previsto
dallo schema di decreto citato risulterebbe:
(1’)
V_ATT50Hz = 2,2/0,4 = 550%
evidenziandone il superamento appunto del 550%
Cumulativamente i due valori (campo magnetico e campo elettromagnetico) presenti
contemporaneamente nel treno, raggiungerebbero in totale un fattore di esposizione di quasi
sei volte superiore alla soglia indicata da IRAC, come livello oltre il quale il Campo
Magnetico risulta possibile cancerogeno, combinata con il tetto di radiofrequenza
compatibile con la salute umana, in attuazione dell’art. 1 comma 6 lettera a) numero 5 della
legge 31/07/97 n0 249 risulterebbero:
(1’) + (2)
(4)
V_ATT50Hz + V_ATTUHF = 550% + 38,4 % = 588,4%
Quest’ultimo valore (4) dà infatti la vera misura, basata sulle considerazioni scientifiche dello
IARC e non sulle determinazioni del DPCM 8 luglio 2003 il quale eludendo gli aspetti
protezionistici a lungo termine, richiamarti dal citato art. 3 della L, 36/2001 non pone nel
dovuto risalto la pericolosità dell’inquinamento elettromagnetico, come risulta
complessivamente presente sul treno Frecciarossa.
Roma, 06 settembre 2012
In fede
dr. Edoardo de Nicolais
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