relazione C.Cariboni

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ATiDU  AI / AVS
PROVVEDIMENTI D’INTEGRAZIONE
PER LE PERSONE DEBOLI D’UDITO
Bellinzona, 03.05.2014 / C. Cariboni
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a) PROVVEDIMENTI SANITARI (art. 12, 13, 14 LAI)
b) PROVVEDIMENTI PROFESSIONALI (art. 15 – 18d
LAI - orientamento, prima formazione,
riformazione, collocamento, aiuto in capitale)
c) MEZZI AUSILIARI (art. 21 – 21quater LAI / art.
43quater LAVS)
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a)
PROVVEDIMENTI SANITARI IN AMBITO AI
Art. 13 LAI - Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno
diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle
infermità congenite.
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441.Atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia
443.Rime congenite nella regione auricolare, fistole congenite
dell'orecchio medio, anomalie congenite del timpano
444.Malformazioni congenite dell'orecchio medio con sordità parziale uni
o bilaterale con una perdita dell'udito di almeno 30 dB all'audiogramma
tonale in due delle seguenti frequenze: 500, 1000, 2000 e 4000 Hz
445.Sordità congenita totale
446.Sordità congenita neurosensoriale con una perdita di almeno 30 dB
all'audiogramma tonale in due delle seguenti frequenze: 500, 1000, 2000
e 4000 Hz
447.Colesteatoma congenita
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Art. 12 LAI - Sino all'età di 20 anni compiuti, gli assicurati hanno diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma
direttamente all'integrazione nella vita professionale. Rientrano
normalmente le patologie a carattere stabilizzato. Nell’ambito delle affezioni
dell’apparato uditivo sono riconosciuti soltanto gli impianti cocleari, gli
impianti fissati per ancoraggio osseo ed i sistemi soundbridge.
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Art. 14 LAI - I provvedimenti sanitari comprendono:
a. la cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale
sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle
terapie logopediche e psicomotorie;
b. i medicamenti prescritti dal medico.
Art. 14bis LAI - Le spese per cure ospedaliere ai sensi dell'articolo 14
capoversi 1 e 2, effettuate in un ospedale autorizzato secondo l'articolo 39
della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, sono
assunte per l'80 per cento dall'assicurazione e per il 20 per cento dal
Cantone di domicilio dell'assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua
parte direttamente all'ospedale.
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b) PROVVEDIMENTI PROFESSIONALI DELL’AI
Per principio sono mirati al ripristino, al miglioramento e a conservare la
capacità di guadagno e possono essere così suddivisi:
orientamento professionale;
prima formazione professionale;
riformazione professionale;
aiuto al collocamento;
lavoro a titolo di prova (max. 180 giorni);
assegno per il periodo di introduzione (max. 180 giorni);
indennità al datore di lavoro per sopperire all’aumento dei contributi
obbligatori LPP e d’indennità giornaliera in caso di malattia;
aiuto in capitale;
inoltre, l’AI si occupa dell’intervento tempestivo indicato nei casi in cui
occorre interagire immediatamente per il mantenimento del posto di
lavoro attuale o di avviare un’integrazione all’interno della stessa
azienda o altrove.
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c) MEZZI AUSILIARI DELL’AI
In generale
- A norma dell’art. 65 LPGA va innanzitutto verificata la competenza
dell’assicuratore sociale.
Assicurazione militare o assicurazione infortuni.
AI o AVS.
Assicurazione contro le malattie.
- L’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI (OMAI)
contempla l’elenco esaustivo di tutti i mezzi ausiliari assumibili in forma
individuale.
Diritto (elementi di base): uso per almeno un anno.
Scopo: spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente, raggiungere
un’autonomia personale, oppure per esercitare un’attività lucrativa.
Qualità del mezzo ausiliario: semplice e/ma adeguata.
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- Possono aver diritto ai MA:
i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e i cittadini dell’UE
domiciliati in Svizzera;
i cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso una
convenzione di sicurezza sociale (se assolte le condizioni
stabilite dall’accordo);
I frontalieri unicamente se sono assicurati in Svizzera per la cura
medica (LAMal);
i cittadini di Stati con cui la Svizzera NON ha concluso
convenzioni come pure i richiedenti l’asilo devono assolvere le
condizioni dell’art. 6, cpv. 2, LAI oppure dell’art. 9, cpv. 3 LAI
(domicilio o dimora, contributi AVS/AI/IPG versati per almeno un
anno all’insorgenza dell’invalidità o residenza ininterrotta in
Svizzera per dieci anni).
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- I MA designati da una cifra con un * (asterisco) sono concessi
unicamente se sono indispensabili per esercitare un’attività
lucrativa, adempiere le mansioni consuete o per
studiare/imparare una professione
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- I MA il cui costo supera i fr. 400.- e che potranno essere
riutilizzati per altri assicurati vengono consegnati in prestito.
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- I MA che non possono essere riutilizzati dopo l’adeguamento
personale (p.es. protesi o ortesi) sono consegnati in proprietà.
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5.07 Apparecchi acustici per adulti in caso d’ipoacusia
Il forfait ammonta a CHF 840.- per la protesizzazione con
apparecchi monoauricolari e a CHF 1’650.- per la
protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per
le riparazioni e le batterie.
Il contributo forfettario può essere richiesto al massimo ogni 6
anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva
renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del
termine.
In caso di perdita di un apparecchio acustico prima del termine di
sei anni, l’AI non finanzia alcuna prestazione.
L’ipoacusia che può giustificare il diritto deve essere accertata da
uno specialista otorinolaringoiatra (ORL) riconosciuto dall’AI.
Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da qualsiasi
fornitore qualificato come audioprotesista, farmacista, droghista,
oppure anche all’estero.
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L’UFAS allestisce un elenco degli apparecchi acustici che
rispondono ai requisiti dell’AI e per i quali è ammesso il
versamento di un forfait.
Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli
apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.
Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a fr.
200.- per danni elettronici e a fr. 130.- per tutti gli altri danni.
Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire
dal secondo anno di uso dell’apparecchio.
Per l’acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli
importi forfettari sono versati su presentazione dell’importo totale
della fattura e dei giustificativi eventuali.
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5.07.3 Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai
18 anni

L’importo massimo rimborsato per l’apparecchio e la successiva
assistenza ammonta a CHF 2’830.- per la protesizzazione con
apparecchi monoauricolari e a CHF 4’170.- per la protesizzazione con
apparecchi biauricolari, IVA compresa.
Il sussidio annuo per le batterie ammonta a CHF 60.- per gli apparecchi
monoauricolari e a CHF 120.- per gli apparecchi biauricolari.
Il contributo può essere chiesto al massimo ogni 6 anni, a meno che
una modifica sostanziale dell’acutezza visiva renda necessaria la
sostituzione dell’apparecchio prima del termine.
In caso di perdita, l’AI può pertanto valutare la possibilità di finanziare
un apparecchio sostitutivo, sempre che l’assicurato non sia venuto
meno all’obbligo di usare con la debita cura l’ausilio fornitogli.
Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in
acustica pediatrica abilitati a norma dell’Ordinanza federale.
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5.07.2* Regolamentazione dei casi di rigore

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi
possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N. 5.07
per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.
La regolamentazione per i casi di rigore può essere applicata solo se i
costi della protesizzazione superano in maniera inaccettabile quelli di
una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La condizione è
che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa, svolga le proprie mansioni
consuete o segua una formazione. Se è riconosciuto un caso di rigore, i
costi supplementari dovuti all’invalidità eccedenti l’importo forfettario
vengono assunti dall’AI, a condizione che siano rispettati i principi di
semplicità e adeguatezza.
L’esame di questi casi è effettuato da una clinica specializzata in ORL
da scegliere fra un elenco composto da 7 cliniche universitarie e
cantonali definite dall’UFAS.
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5.07.1 Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo

L’UFAS stabilisce la partecipazione dell’assicurazione alle componenti
esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e
agli impianti dell’orecchio medio e allestisce un elenco con limiti di
rimborso per la parte esterna degli apparecchi acustici impiantati o ad
ancoraggio osseo. Sul modulo di fatturazione deve essere indicata la
posizione tariffale figurante nell’elenco.
Il forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive
degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti
dell’orecchio medio ammonta a 1000 franchi per gli apparecchi
monoauricolari e a 1500 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait
di prestazione per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni ammonta a
1300 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1950 franchi per gli
apparecchi biauricolari.
Il forfait è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e
dei relativi documenti giustificativi.
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Il forfait annuo per le batterie per gli impianti cocleari ammonta a 400
franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 800 per gli apparecchi
biauricolari. Il forfait annuo per le batterie per gli apparecchi acustici ad
ancoraggio osseo e per gli impianti dell’orecchio medio ammonta a 60
franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi
biauricolari.

A questo riguardo, occorre comunque precisare:
- un impianto della coclea (IC) può essere preso a carico dall'AI nel
quadro dell’articolo 12 LAI. Le componenti esterne (parti esterne come
processori di lingua ecc.) rientrano nell'ambito dei mezzi ausiliari (vedi
sopra);
- un apparecchio uditivo fissato mediante ancoraggio osseo va trattato
analogamente all’IC;
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
- le malattie ossee e le componenti impiantate possono essere prese a
carico secondo l’articolo 12 LAI. Le componenti esterne rientrano nel
campo dei mezzi ausiliari;

- anche nel caso di un soundbridge (sistema symphonix) bisogna
distinguere tra componente interna ed esterna. L'indicazione principale
consiste nell'impossibilità di portare apparecchi acustici convenzionali.
L’articolo 12 LAI è applicabile come nel caso dell’IC e degli apparecchi
uditivi fissati mediante ancoraggio osseo.

Attenzione: l’art.12 LAI è tuttavia applicabile soltanto sino al mese del
compimento dei 20 anni di età.
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
Allenamento uditivo / lettura labiale (CMAI 2065)

L’allenamento uditivo combinato con l’insegnamento della lettura labiale
è per principio considerato preparazione all’uso ai sensi dell’articolo 7
OMAI e preso a carico solo in presenza di un’indicazione medica
motivata.
In un primo tempo l’allenamento dell’udito e dell’eloquio di assicurati
con impianti cocleari è rimborsato per un anno. Su richiesta motivata, il
termine può essere di volta in volta prolungato di sei mesi. Questo
consente di procedere con l’allenamento dell’udito e dell’eloquio e di
controllarne i risultati in modo adeguato. Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto i 20 anni l’allenamento dell’udito e dell’eloquio
non è preso a carico dall’AI, bensì, in virtù della NPC, dai Cantoni, se si
tratta di un provvedimento di accompagnamento alla frequentazione
della scuola dell’obbligo o di una scuola speciale o se l’allenamento è
iniziato già durante il periodo scolastico e deve essere continuato
anche dopo la sua conclusione. Negli altri casi i costi sono assunti in
virtù dell’articolo 7 OMAI.
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
Le persone autorizzate dal 01.01.2014 dall’UFAS all’insegnamento
della lettura labiale nel Ct. Ticino, elencate nella lista dell’associazione
BHP, sono le seguenti:
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Balestra Daniela, 6864 Arzo
Forrer Gabriella, 6964 Davesco – Soragno
Sabbadin Liliana, 6943 Vezia
Invernizzi – Parisi Michela, 6612 Ascona
Salvini Silvia, 6835 Morbio Superiore
Cucinotta Lara, 6600 Locarno
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5.07.3 AI - Normativa transitoria per la consegna degli
apparecchi acustici

Alle richieste presentate dopo il 30 giugno 2011 sono applicabili le
disposizioni dell’OMAI valide dal 1° luglio 2011 (sistema forfettario).
Per gli apparecchi acustici ancora rimborsati in base alla convenzione
tariffale, le disposizioni concernenti il rimborso della tariffa e le
prestazioni da fornire rimangono valide per tutto il periodo di utilizzo
dell’apparecchio.
Questo significa ad esempio che per tutto il periodo di utilizzo
dell’apparecchio il fornitore di prestazioni deve garantire la successiva
assistenza e la manutenzione secondo le disposizioni della
convenzione tariffale e che l’AI rimborsa ancora eventuali riparazioni di
questi apparecchi secondo queste disposizioni.
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
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
Poiché i forfait per le batterie degli apparecchi acustici degli adulti e
degli impianti cocleari sono ridotti dal 1° luglio 2011 e gli assicurati
possono fare domanda di rimborso all’UAI con effetto retroattivo solo
dopo aver portato l’apparecchio per dodici mesi, vale il seguente
termine transitorio: per tutte le protesizzazioni richieste entro la fine di
giugno 2011, per i primi dodici mesi di utilizzo vale il vecchio importo
forfettario di 60/120 risp. 485 franchi (970 franchi dietro presentazione
di docu-menti giustificativi).

Nel sistema forfettario in vigore dal 1° luglio 2011 una prima perizia è di
regola necessaria solo per la prima protesizzazione (soglia del diritto al
rimborso lievemente più elevata rispetto alle disposizioni in vigore fino
al 30 giugno 2011).
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13.01* OMAI Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi
necessari dall’invalidità;

installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di
apparecchi e macchine.
se sono consegnati apparecchi di cui necessitano nella versione
standard anche i non disabili, l’assicurato deve partecipare alle spese.
I mezzi ausiliari le cui spese d’acquisto non superano i 400 franchi sono
a carico dell’assicurato.
Gli apparecchi di comunicazione FM possono essere consegnati quali
mezzi ausiliari destinati all’istruzione, alla formazione e all’educazione
prescolastica, al miglioramento o al mantenimento della capacità al
guadagno ai seguenti assicurati affetti da sordità grave:
– bambini in tenera età per facilitare l’educazione prescolastica se un
audiopedagogo presenta una richiesta motivata;
– bambini in età scolastica se l’apparecchio permette loro di
frequentare la scuola normale;
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– bambini che, a causa di altri handicap non connessi con il danno
all’udito, frequentano un’altra scuola speciale;
– assicurati che frequentano un istituto scolastico nell’ambito di una
prima formazione professionale o di una riformazione professionale;
– persone esercitanti un’attività lucrativa, se l’apparecchio consente
loro di svolgerla o di conservarla.
L’apparecchio dev’essere utilizzato durante le lezioni a scuola, ma può
essere usato anche a casa. Per i bambini che frequentano scuole
speciali (scuole e scuole dell’infanzia per sordomuti o di logopedia), la
scuola in questione deve fornire gli apparecchi di comunicazione.
Per gli impianti FM, il contributo annuo all’acquisto di batterie ammonta
a 40 franchi.
I PC e gli accessori usuali (CAD incluso) sono considerati dotazione
aziendale normale e non possono essere finanziati dall’AI.
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14.04 OMAI Modifiche architettoniche nell’appartamento
dell’assicurato rese necessarie dall’invalidità
……..installazione di impianti segnaletici per sordi, per persone affette da
ipoacusia grave o per sordomuti sordociechi. Il sussidio massimo per gli impianti
segnaletici ammonta a 1300 franchi.
Per le abitazioni non ancora costruite vengono concessi solo sbarre d’appoggio,
corrimano, maniglie supplementari e impianti segnaletici.
Gli assicurati devono presentare il consenso scritto del proprietario
dell’abitazione.
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15.02 OMAI Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici

Per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere, che
dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro
ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo
uso.
Rientrano in questa categoria gli apparecchi per scrivere elettrici ed elettronici,
come pure gli apparecchi con sintetizzatore vocale.
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
15.06 OMAI Videotelefono SIP (Session Initiation Protocol)

Se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella
lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con
l’ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità
intellettuali e motorie necessarie all’uso di un tale apparecchio.
Consegna in prestito. Il sussidio massimo ammonta a 1700 franchi, IVA
compresa.
Di regola l’assicurato ha diritto a un apparecchio. Possono ricevere due
apparecchi soltanto gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa e che
utilizzano il secondo apparecchio sul posto di lavoro.
Possono essere consegnati soltanto videotelefoni. I telefoni cellulari o i
PC (tablet inclusi) non sono finanziati dall’AI in quanto fanno parte
dell’equipaggiamento di base di un’economia domestica. L’AI può
finanziare al massimo un videtelefono ogni sette anni.
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Le persone che hanno presentato all’UAI una richiesta per un
apparecchio telefonico scrivente o un fax prima del 31 dicembre 2012 vi
hanno ancora diritto a titolo di garanzia dei diritti acquisiti. Se le
condizioni di diritto secondo l’articolo 2 OMAI sono soddisfatte, l’AI può
assumere una sostituzione eventualmente necessaria oppure le spese
di riparazione di questi apparecchi. In tal caso, la consegna si limita a
un apparecchio telefonico scrivente o un fax e l’assicurato non può
ricevere anche un videotelefono. La garanzia dei diritti acquisiti non
vale per i telefoni cellulari con software speciale, in quanto si considera
che i relativi costi non siano dovuti all’invalidità.
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Art. 9 OMAI – Diritto alla rifusione delle spese cagionate da
servizi di terzi
Secondo l’articolo 9 OMAI, sono concessi servizi di terzi al posto di
mezzi ausiliari al fine di:
a. recarsi al lavoro;
b. esercitare un’attività lucrativa;
c. acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti
con il proprio ambiente
L’articolo 9 OMAI si applica solo all’esercizio di un’attività lucrativa e
non può essere esteso alla scuola dell’obbligo. La traduzione in Braille
e l’interpretariato nella lingua dei segni nell’insegnamento integrato
sono pertanto di competenza cantonale. Tale disposizione è entrata in
vigore con effetto dal 01.01.2008, data di attuazione della NPC (Nuova
perequazione finanziaria fra Confederazione e Cantoni).
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
L’AI può assumere a titolo di servizi di terzi le spese di un
addestramento speciale, se con esso vengono acquisite particolari
capacità che permettono di mantenere il contatto con l’ambiente (ad es.
insegnamento della lettura labiale e apprendimento del linguaggio dei
segni in caso di sordità tardiva).

In caso di rimborso dei servizi di terzi, l’AI assume solo le spese
comprovate ed effettivamente sostenute. Queste devono essere
fatturate dall’assicurato.

Il rimborso mensile per i servizi forniti da terzi non deve superare né il
reddito lordo mensile dell’attività lucrativa dell’assicurato, né una volta e
mezzo l’importo minimo della rendita ordinaria semplice di vecchiaia
(stato 01.01.2014 = fr. 1'755.-).
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
Servizi di terzi non rimborsati

- Servizi di terzi, se la persona interessata non subisce una
perdita di guadagno comprovabile o non deve sostenere spese.
- Prestazioni d’assistenza nell’ambito della vita quotidiana (cure
mediche ecc.).
- Prestazioni lavorative fornite da un terzo al posto dell’invalido
(ad es. addetti alle pulizie occupate da un invalido).
- Prestazioni fornite nell’ambito della scuola dell’obbligo, che si
tratti di una scuola speciale o di una scuola integrativa (vedi
sopra - delimitazione rispetto alla NPC).
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d) MEZZI AUSILIARI DELL’AVS
L’Ufficio AI competente per le prestazioni dell’AI è competente anche in
tutti i casi per esaminare le condizioni di diritto e per decidere sulle
domande di prestazioni di assicurati al beneficio di rendita di vecchiaia.
Gli assicurati che beneficiano già di MA dell’AI nel momento in cui
nasce il diritto alla rendita di vecchiaia continuano ad averne diritto nella
stessa misura fintanto che le condizioni determinanti dell’AI sono
adempite e salvo disposizioni contrarie della circolare sui MA AVS.
Gli assicurati devono acquisire di persona il mezzo ausiliario e pagare
una franchigia del 25 per cento sul prezzo netto, a condizione che la
CMAV non disponga altrimenti. L’assicurazione eroga un contributo alle
spese pari al 75 per cento del prezzo netto.
Ai beneficiari di rendite di vecchiaia sono concesse le prestazioni
seguenti:
– scarpe ortopediche su misura , epitesi della faccia, parrucche,
apparecchi acustici per un orecchio, apparecchi ortofonici, occhialilente, carrozzelle
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5.57 OMAV Apparecchi acustici per un orecchio
Allorché l’assicurato/a soffre di una grave ipoacusia e la posa di un
apparecchio permette di migliorare notevolmente l’acutezza uditiva e di
facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente. La
prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni
cinque anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva
renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli
apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti (vedi AI).
Il forfait ammonta a 630 franchi, ossia al 75 per cento di un forfait AI per
una protesizzazione con apparecchi monoauricolari. Per quanto
riguarda le condizioni concernenti gli apparecchi acustici ammessi
(elenco degli apparecchi acustici) e gli specialisti, valgono le
disposizioni dell’AI.
L’ipoacusia è reputata grave se il disturbo dell’udito accertato da uno
specialista otorinolaringoiatra (ORL) riconosciuto dall’AI raggiunge la
soglia definita conformemente alle direttive per gli otorinolaringoiatri
riconosciuti.
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


Un contributo per la sostituzione di un apparecchio difettoso è
assegnato al più presto dopo cinque anni (vale anche in caso di
perdita).
Se l’acutezza uditiva di un assicurato in età AVS che beneficia di diritti
acquisiti peggiora notevolmente, su raccomandazione del medico
specialista (indicazione medica) si possono consegnare due apparecchi
acustici. Se alle persone in età AVS, cui sono stati consegnati
apparecchi acustici secondo il diritto AI, il medico specialista
raccomanda per la prima volta un impianto acustico, quest’ultimo può
essere preso a carico nell’ambito dei diritti acquisiti.
La parte esterna di apparecchi impiantati o ad ancoraggio osseo
(impianti cocleari, BAHA, soundbridge) è di regola parificata a un
apparecchio acustico. Se dal punto di vista medico è indicato e
necessario un tale apparecchio anziché un apparecchio acustico, per la
parte esterna (processore vocale, processore audio) l’AVS può
assumere il 75 per cento dei costi conformemente agli importi massimi
figuranti sull’elenco degli apparecchi impiantati o ad ancoraggio osseo.
Se un processore audio ad ancoraggio osseo o impiantato nell’orecchio
medio è adattato da un audioprotesista, l’assicurato ha diritto al 75 per
cento del forfait di prestazione previsto (750 franchi).
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5.57.10 AVS - Normativa transitoria per la consegna degli
apparecchi acustici



A tutte le domande ricevute dopo il 30 giugno 2011 sono applicabili le
disposizioni dell’OMAV in vigore dal 1° luglio 2011 (sistema forfettario).
Per gli apparecchi acustici rimborsati ancora secondo la convenzione
tariffale, le disposizioni concernenti il rimborso della tariffa continuano
ad essere applicate durante tutto il periodo in cui è utilizzato
l’apparecchio acustico.
Nel sistema forfettario in vigore dal 1° luglio 2011 una prima perizia
ORL è necessaria solo per la prima protesizzazione (soglia del diritto al
rimborso lievemente più elevata rispetto alle disposizioni in vigore fino
al 30 giugno 2011).
31
 Grazie
per la cortese attenzione
32
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