PI6095 - AQUAFRESH GENTLE WHITE Provvedimento n. 17645 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2007; SENTITO il Relatore Professoressa Carla Rabitti Bedogni; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta il 22 maggio 2007, da ultimo integrata in data 14 giugno 2007, un’associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere l’acquisto del kit sbiancante “Aquafresh Gentle White”, diffuso dalla società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., sulla confezione del prodotto, acquistata in data 11 aprile 2007, presso l’ipermercato Carrefour di Paterno Dugnano (MI). Secondo l’associazione segnalante le affermazioni relative all’efficacia del sistema “Gentle White” nel rimuovere le macchie dentali e concernenti le proprietà sbiancanti, specifiche e comprovate, sullo smalto dentale, sarebbero idonee ad indurre in errore i consumatori in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto ed ai risultati conseguibili attraverso il suo impiego. Inoltre, a detta del denunciante, il messaggio indicherebbe con modalità informative inadeguate il principio attivo contenuto nel sistema sbiancante. II. MESSAGGIO Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è veicolato attraverso la confezione del kit sbiancante “Aquafresh Gentle White”. Sulla parte superiore della scatola campeggia il nome del prodotto “Aquafresh gentle white” seguito dalla dicitura “sistema sbiancante per denti visibilmente più bianchi in 3 settimane”. Più in basso una scritta in caratteri più piccoli dichiara che il prodotto “rimuove efficacemente le macchie” ed è “sicuro per lo smalto dei denti”, inoltre il box set “contiene una scala del bianco per verificare i risultati ottenuti”. Sui lati della confezione sono riportati: in alto il nome del prodotto e l’indirizzo del relativo sito internet www.aquafreshsistemasbiancante.it, sul lato destro il contenuto della confezione: 1 Dentifricio Aquafresh Whitening, 75 ml (preparazione); 1 Acceleratore, 6 ml (fase 1); 1 Gel, 50 ml (fase 2); 2 Mascherine anatomiche, una per i denti superiori e una per i denti inferiori; 1 Scala del bianco per verificare i risultati. Sul lato opposto sono riportate talune avvertenze per l’utilizzo del prodotto: “Leggere attentamente il foglietto illustrativo allegato prima dell’uso. Non adatto ai bambini. Non utilizzare più a lungo di 3 settimane senza aver consultato il proprio dentista. Sbianca solo i denti naturali, ma non danneggia capsule ed otturazioni. Non adatto ai portatori di dentiera o apparecchi ortodontici. Se dovessero insorgere irritazioni, sospendere l’uso del prodotto”. Sul retro della confezione è presente il seguente testo: “Il nuovo sistema sbiancante Aquafresh gentle white è un trattamento completo per rendere visibilmente più bianchi i tuoi denti in 3 settimane. Dedicando 10 minuti la mattina e 10 minuti la sera al tuo sorriso, con Aquafresh gentle white sistema sbiancante rimuovi efficacemente le macchie dei tuoi denti, anche quelle causate da tè, caffè, nicotina agendo in completa sicurezza per lo smalto. Puoi verificare i risultati con la scala del bianco contenuta nella confezione! Come si usa? Leggere attentamente il foglietto illustrativo contenuto e nella confezione prima del primo utilizzo del sistema sbiancante Aquafresh gentle white. Preparazione: Lava i denti col dentifricio Aquafresh Whitening per 2 minuti; stendi un sottile strato di gel nella mascherine anatomiche (le istruzioni per modellare le mascherine al primo utilizzo sono nel foglietto illustrativo). Due fasi per utilizzare il sistema sbiancante Aquafresh gentle white: Fase 1: applica uniformemente l’acceleratore Aquafresh gentle white sistema sbiancante, premendo il tampone all’estremità del tubetto sui denti da sbiancare. Fase 2: subito dopo applica le mascherine anatomiche con lo strato di gel, preparate preventivamente, e lascia agire per 10 minuti. Rimuovi le mascherine e spazzola delicatamente i denti, utilizzando solo acqua, per eliminare ogni residuo di gel. Ripeti il trattamento due volte al giorno, ad esempio mattino e sera, per un periodo di 3 settimane. Puoi usare Aquafresh gentle white sistema sbiancante ogni 6 mesi per 3 settimane”. Sotto tali diciture sono riportati gli ingredienti dei prodotti facenti parte del sistema sbiancante e un ulteriore rinvio al sito internet www.aquafreshsistemasbiancante.it. Sulla confezione sono riportate le immagini di due figure con dentature dal colore bianco smagliante. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 26 giugno 2007 è stato comunicato al segnalante e alla società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento, nel corso del quale sarebbe stata valutata l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato, presente sulla confezione del prodotto, ai sensi degli artt. 19, 20 21 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con particolare riguardo a quanto affermato o lasciato intendere dal messaggio in merito alle effettive caratteristiche del sistema sbiancante commercializzato con la denominazione “Aquafresh Gentle White” e ai risultati conseguibili mediante il suo impiego, alle eventuali omissioni informative riscontrabili nel messaggio, nonché all’ipotesi che la pubblicità sia idonea ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute e sicurezza. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti: le caratteristiche, la composizione e il principio attivo utilizzato dal sistema sbiancante “Aquafresh Gentle White”, evidenziando le principali differenze rispetto ai prodotti destinati al medesimo uso posti in vendita da imprese concorrenti; documentazione di carattere scientifico relativa alle possibilità di impiego e all’efficacia nei termini vantati nel messaggio del “dentifricio”, dell’ “acceleratore” e del “gel” contenuti nella confezione, sulla pigmentazione dello smalto dei denti; i test clinici cui fossero stati sottoposti i prodotti in questione, dai quali si evincano le modalità di azione e l'efficacia degli stessi; i risultati di eventuali analisi di mercato relative alla valenza attribuita dai consumatori alla qualificazione "sbiancante"; la veridicità di affermazioni quali “rimuove efficacemente le macchie”, “per denti visibilmente più bianchi in tre settimane”, producendo anche documentazione di natura scientifica comprovante l’efficacia del sistema; documentazione costituita da studi, sperimentazioni ed eventuali prove cliniche effettuate che attestino l’assenza di controindicazioni e rischi per la salute del consumatore, come si afferma in messaggio “sicuro per lo smalto dei denti” o “in completa sicurezza per lo smalto”; dati e notizie inerenti la commercializzazione del sistema “Aquafresh Gentle White”, quali il periodo in cui è iniziata la vendita del prodotto, il numero di pezzi finora immessi sul mercato, i prezzi praticati e i ricavi conseguiti. Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, è stato richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito ad eventuali altre modalità di diffusione dei messaggi oggetto della richiesta di intervento, con le relative indicazioni circa la testata o l’emittente interessata, le date e orari di apparizione (nel caso di messaggi a mezzo stampa, radiofonici o televisivi), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (per quanto concerne la pubblicità esterna). Contestualmente alla richiesta di intervento l’associazione segnalante ha depositato in atti un articolo pubblicato su una rivista nel quale vengono riportati i risultati di un test di efficacia condotto su diversi prodotti sbiancanti e, tra questi, sul prodotto pubblicizzato. Lo studio è stato condotto su 150 soggetti sani e selezionati sulla base di criteri di esclusione e suddivisi in gruppi in modo che ciascun prodotto fosse testato da almeno 15 persone, ad ogni volontario è stato assegnato un prodotto con le istruzioni del produttore per la durata del trattamento indicata dal produttore. La valutazione dei risultati è stata effettuata sia attraverso il metodo della fotografia digitale “digital imaging” sia mediante il metodo “Vita Shade” utilizzato dal produttore. Con comunicazione pervenuta in data 7 novembre 2007, l’associazione segnalante ha prodotto un estratto dello studio clinico utilizzato per la realizzazione dell’articolo citato dal titolo “Final Report - Test program whitening kits (home – bleaching products)” realizzato nel 2005, dal quale si evince, in particolare, che il sistema sbiancante Gentle White utilizzato secondo le dosi, tempi e metodologie suggerite dal produttore presenta una scarsa efficacia. In particolare, l’analisi condotta mediante il metodo digitale evidenzia una efficacia del prodotto insoddisfacente compresa tra 0 ed 1 (0,76). Con memorie del 5 luglio, del 20 luglio e del 7 novembre 2007, la GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., ha evidenziato, in sintesi, producendo la relativa documentazione giustificativa, quanto segue: – il kit sbiancante “Aquafresh Gentle White” è composto da tre diversi prodotti: un dentifricio contraddistinto dal marchio “Acquafresh Whitening” contenente “sodio tripolifosfato” (presente in percentuale pari al 10%), definito anche “pentasodio trifosfato” sostanza commercialmente nota con il nome “triclene” e particelle di silice idrata (presenti in percentuale pari al 21,5%); un c.d. “liquido acceleratore” contenente “clorito di sodio” (presente in percentuale del 2,51%) ed un “gel” contenente “idrossido di sodio” caratterizzato da un ph acido di 3,7; – tutti gli ingredienti sono riportati per esteso sul retro della confezione e la mancata evidenziazione del principio attivo, circostanza lamentata dall’associazione segnalante, dipende dal fatto che i prodotti in questione non sono farmaci e una loro indicazione rappresenterebbe un comportamento contra legem; – il prodotto, diversamente da gli altri prodotti sbiancanti in commercio, non contiene perossido di sodio (“acqua ossigenata”) sostanza la cui concentrazione è sottoposta a limitazioni; – come si ricava dalle istruzioni per l’uso contenute nel foglietto illustrativo, il consumatore deve preliminarmente lavarsi i denti in maniera accurata con il dentifricio “Aquafresh Whitening” per poi applicare sui denti, in un primo tempo il “liquido acceleratore” e poi un apposita mascherina dalla forma di dentiera sulla quale viene steso un sottile strato del c.d. gel; – il kit pubblicizzato, rappresenta un ulteriore miglioramento del dentifricio “Aquafresh Whitening” in commercio da diversi anni, prodotto la cui confezione è stata oggetto di un provvedimento di non ingannevolezza dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Provv. n. 7157 del 29 aprile 1999). La contestazione concerneva il seguente messaggio di contenuto analogo a quello oggetto del presente procedimento: “Acquafresh Whitening, grazie alla sua speciale formula a base di Triclene aiuta a rendere i denti più bianchi senza danneggiare lo smalto. Il Triclene agisce indebolendo le macchie che possono essere rimosse più facilmente con il normale spazzolino. Usato regolarmente Aquafresh Whitening riporta il bianco naturale dei denti.” Al riguardo l’Autorità ritenne che: “la complessiva prospettazione contenuta nel messaggio, intesa nella sua accezione letterale e figurata di conseguimento di “denti più bianchi”, attraverso una più agevole rimozione delle sole macchie estrinseche della superficie dentale, è idonea a informare i consumatori sulle reali caratteristiche prestazionali del prodotto, senza dare adito ad aspettative ulteriori ed estranee alla natura propria di un prodotto cosmetico, quale quello pubblicizzato”. Sicché, buona parte delle affermazioni sottoposte all’esame di codesta Autorità sono già state ritenute idonei ad informare il consumatore sulle effettive caratteristiche prestazionali e di sicurezza del dentifricio “Aquafresh Whitening” che fa parte del kit e, pertanto, una diversa valutazione deve ritenersi del tutto impossibile; – sotto il profilo della decodifica del messaggio, contrariamente a quanto sembra ritenere l’associazione segnalante, l’affermazione “per denti visibilmente più bianchi in tre settimane” non lascia intendere che l’uso del sistema comporti l’effetto di rendere i denti di un colore bianco assoluto; l’uso del comparativo, infatti, indica che il sistema non ha una efficacia assoluta ma relativa, e cioè che aiuta a far riacquistare ai denti il loro colore bianco naturale; – l’efficacia del kit con riguardo all’attività sbiancante e di rimozione delle macchie dalla superficie dei denti senza svolgere una intensa attività abrasiva dello smalto dei denti è stata oggetto di diversi studi scientifici e test clinici. In proposito, si ricorda l’esito di cinque studi depositati in atti, il primo condotto sul sistema utilizzato dal kit pubblicizzato e gli altri quattro su un prodotto analogo denominato all’epoca “Rapid white”: a) un primo studio intitolato “The Research in the Whitening Effect of the Tooth Washing Agent to which Non-peroxide Tooth Whitening System is applied” (a cura del The Institute of the Oral Biology, Kyunghee University, Seoul, Korea) condotto su 130 volontari suddivisi in due gruppi, uno trattato con il sistema sbiancante utilizzato da “Aquafresh Gentle White” per 3 settimane, l’altro con l’usuale dentifricio per l’igiene orale, ha evidenziato un effetto sbiancante statisticamente significativo per il gruppo trattato e una significativa differenza tra i due gruppi in termini di numero di soggetti che hanno effettivamente ottenuto uno sbiancamento dei denti1. La valutazione dell’effetto sbiancante è stata eseguita col sistema Shadeye-ex che si basa sull’illuminazione dei denti e misura la luce riflessa, confrontandola poi con la scala colorimetrica “Vita Shade” passata attraverso appositi filtri colorati. Nello studio la metodologia da seguire prevede che l’ordine di successione degli step nel whitening tooth system sia il seguente: lavaggio dei denti senza alcun dentifricio; applicazione dell’acceleratore; applicazione del gel privo di perossido per 5 o 6 minuti, mattina e sera; lavaggio dei denti con il “Whitening toothpaste”; b) un secondo studio intitolato “Final Report to the Jena Rapid White Study – Effect and Side Effects during a threeweek Application of the Rapid White System” (condotto dal Klinikum Der Friedrich - Schiller – Universitat Jena) effettuato su 40 volontari ha evidenziato un effetto sbiancante, da 1 a 4 della scala colometrica Vita Shade, nell’80% dei soggetti, risultati confermati dalle foto digitali; dallo studio si evince che l’uso del prodotto può determinare “some light irritation of the marginal gums, the lips and the corner of the mouth at the begining of the application” e che “This might result only from the mechanica effect of frequent tooth brushing and from the contact of the gengiva with the accelerator liquid”; c) un terzo studio, intitolato “Clinical evaluation of Rapid White Whitening System” condotto su due gruppi di 25 volontari, trattati per tre settimane con il sistema “Aquafresh Gentle White” o con il solo dentifricio “Aquafresh Natural Whitening” ha evidenziato una differenza a favore del sistema completo a 2 e 3 settimane, ai limiti della significatività statistica (p=0,08; p=0,09) in termini di colorazione dei denti valutata con la scala “VITA Shade”. La variazione media a tre settimane, ottenuta con il sistema “Aquafresh Gentle White” è stata di 2,39 punti della scala; d) un quarto studio inglese, “Evaluation of the whitening effect of “Rapid White” tooth whitening system” è stato condotto in vitro con il metodo che utilizza denti di bovino estratti, nel quale il trattamento con il sistema sbiancante pubblicizzato è stato confrontato con acqua de-ionizzata e una soluzione di acido citrico ed ha determinato uno sbiancamento superiore rispetto a quello ottenuto con i prodotti a confronto; e) un quinto studio pilota americano, “Clinical Evaluation of Rapid White non peroxide home tooth-whitenig System” avente ad oggetto il sistema sbiancante utilizzato nel kit pubblicizzato, ha valutato settimanalmente l’effetto sbiancante del sistema sia mediante i parametri “L a B” (lightness, redness, yellowess) e il parametro “e” (whiteness) sia mediante la scala colometrica “VITA Shade”. A tre settimane è stato osservato un aumento di L di 3,5 punti, di E superiore ai 4 punti ed una diminuzione di B di quasi 3 punti; nello studio si evidenzia che: “the procedure is finished 1 [Dallo studio, in particolare, si evince che un miglioramento nella colorazione dei denti ha riguardato il 72%dei volontari (36) appartenenti al gruppo soggetto alla sperimentazione del sistema sbiancante, contro il 34% del gruppo di controllo (18) e che, in entrambe i casi il 50% dei miglioramenti hanno interessato su una scala da 0 a 7 il terzo livello (15 volontari per il primo gruppo, 7 per il secondo). ] with Rapid White Smile Maintenance Whitenig Toothpaste which serve to restore the natural ph of the tooth surface and to encourage re-mineralization in the enamel and dentin pores. This finishing step is responsible for further reducing the occurrence of tooth seventivity already reduced by the utilization of a non –peroxide substance”; – con specifico riguardo alla sicurezza del prodotto si allegano due documenti: a) un report degli eventi avversi dal primo lancio in Europa del prodotto a tutto il 5 novembre 2007 denominato “Safety Evaluation & Risk – Management Consumer Healthcare Safety & Pharmacovigilance” dal quale si evince che su 650.000 confezioni del prodotto vendute ad oggi in Europa, gli eventi avversi sono stati 66, con una percentuale pari allo 0,01%, e che i problemi segnalati consistono nella maggioranza dei casi in irritazioni delle gengive e delle labbra; b) uno studio che esamina i diversi ingredienti presenti nel prodotto in questione denominato “Statement of Toxicological Evaluation”, che conclude “sulla base dei dati tossicologici disponibili per i principi attivi e per gli ingredienti del prodotto e delle passate esperienze a conferma di un sicuro utilizzo di articoli similari già presenti sul mercato, questo prodotto deve ritenersi sicuro per un suo uso come sbiancante dei denti”; – in relazione al periodo di immissione del prodotto sul mercato, dalla documentazione depositata in atti relativa al periodo di vendita del Kit “Aquafresh Gentle White”, si evince che il prodotto pubblicizzato è in commercio dall’anno 2004. In data 16 ottobre 2007 è stata inoltrata al Ministero della Salute una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 284/03, con la quale, in particolare, è stato richiesto di: fornire informazioni circa le caratteristiche, le proprietà e l’efficacia del Sistema sbiancante Aquafresh gentle white, con particolare riferimento alle sostanze che, come indicato sulla confezione del kit (allegata in copia), risultano essere presenti nei singoli prodotti, il Dentifricio Whitening, l’ Acceleratore e il Gel, che compongono il kit; precisare se ad esse singolarmente o in combinazione tra loro, siano attribuibili proprietà capaci di agire sulla pigmentazione dello smalto dei denti, rimuovendo le macchie dentarie nei termini e secondo le tempistiche pubblicizzate nonché di specificare se il loro utilizzo possa avere effetti corrosivi per lo smalto o essere controindicato in presenza di alcune patologie dentarie. Con comunicazione del 29 ottobre 2007, il Ministero della Salute ha evidenziato, in sintesi, quanto segue: – i kit sbiancanti per i denti possono essere considerati in generale come prodotti cosmetici se presentano una composizione conforme al disposto della legge n. 713/86 recante norme sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici che recepisce la direttiva 76/768/CEE e successive modifiche ed integrazioni; – I prodotti cosmetici possono presentare e vantare le funzioni proprie descritte dall’articolo 1 della legge n. 713/86 ovvero “si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”; tra gli sbiancanti in commercio alcuni sono a base di perossido di sodio, altri, come nel caso in questione, di clorito di sodio per il quale la legge n. 713/86 non prevede limitazioni di concentrazione. In data 30 ottobre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. In premessa, occorre evidenziare che la fattispecie contestata non presenta alcuna affinità con quella oggetto del precedente provvedimento di non ingannevolezza indicato nelle memorie difensive dell’operatore pubblicitario (Provv. n. 7157 del 29 aprile 1999). Il messaggio valutato dall’Autorità, infatti, oltre a presentare un diverso tenore letterale, riguardava unicamente le caratteristiche e l’efficacia del dentifricio Aquafresh Whitening, mentre, la confezione in esame si riferisce ad un prodotto composito del quale il primo rappresenta una componente. Il sistema Aquafresh gentle white, infatti, come si evince dalle risultanze istruttorie, è composto oltre che dal dentifricio da altri due prodotti, il “liquido acceleratore” (Aquafresh Gentle White sistema sbiancante Acceleratore) contenente “clorito di sodio” ed il “gel” (Aquafresh Gentle White sistema sbiancante Acceleratore) contenente “idrossido di sodio”, dalla cui interazione dipenderebbe l’efficacia sbiancante dei denti vantata nel messaggio. Ciò posto, si rileva che la complessiva formulazione del messaggio oggetto di analisi, unitamente alle immagini esemplificative riportate sulla confezione nelle quali si raffigurano dentature femminili e maschili bianco smagliante, lascia intendere ai consumatori che il risultato conseguibile con il prodotto pubblicizzato non sia rappresentato unicamente dal ripristino della colorazione naturale della propria dentatura, ma dalla certezza di ottenere, mediante un uso conforme alla tempistiche ed alle metodologie indicate, denti più bianchi, attraverso la rimozione completa di ogni tipologia di macchia dentaria: “con Aquafresh Gentle White sistema sbiancante rimuovi efficacemente le macchie dei tuoi denti, anche quelle causate da tè, caffè, nicotina”. Il tutto, in completa sicurezza per lo smalto e senza particolari controindicazioni. In realtà, le caratteristiche e l’efficacia del sistema sbiancante e i risultati ottenibili mediante il suo impiego, nei termini vantati nel messaggio oggetto di valutazione, non appaiono confermate dalle risultanze istruttorie. Gli studi scientifici prodotti in atti, infatti, evidenziano che il prodotto pubblicizzato secondo le dosi, i tempi e le metodologie suggerite dal produttore, presenta una scarsa efficacia sbiancante e che i risultati ottenibili mediante il suo impiego mutano al mutare del metodo di valutazione utilizzato e dipendono dalla situazione soggettiva di partenza in cui versa il soggetto sottoposto alla sperimentazione, senza che possa essere esclusa una completa inefficacia del prodotto o in alcuni casi un peggioramento della profilassi dentaria. Gli stessi studi prodotti dall’operatore pubblicitario, dimostrano che il sistema utilizzato dal kit, può comportare un miglioramento della colorazione dentaria ai limiti della significatività statistica o comunque di poco superiore all’uso di un normale dentifricio. In particolare, da uno degli studi allegati, si evince che un miglioramento nella colorazione dei denti ha riguardato il 72% dei volontari (36) appartenenti al gruppo soggetto alla sperimentazione del sistema sbiancante, contro il 34% del gruppo di controllo (18) e che, in entrambe i casi il 50% dei miglioramenti hanno interessato su una scala da 0 a 7 il terzo livello (15 volontari per il primo gruppo, 7 per il secondo). Gli studi prodotti, inoltre, alcuni dei quali non condotti direttamente sul prodotto pubblicizzato ma su un prodotto analogo, denominato Rapid White, prospettano in alcuni casi metodologie che si discostano da quelle suggerite dal produttore sulla confezione del prodotto profilando, diverse tempistiche di applicazione o una diversa successione negli step. E così, ad esempio, nello studio appena citato, la tempistica di applicazione del gel privo di perossido è inferiore a quella suggerita sulla confezione contestata (5 o 6 minuti mattina e sera, anziché 10 minuti), e nello studio pilota americano si evidenzia che la procedura è conclusa con un lavaggio mediante dentifricio Rapid White Smile Maintenance Whitenig Toothpaste definito come necessario al fine di riportare il naturale ph sulla superficie dentaria e incoraggiare la rimineralizzazione dello smalto e della dentina. Aspetti questi ultimi che appaiono idonei a far ipotizzare un possibile scarto tra i risultati indicati negli studi e quelli effettivamente conseguibili con l’uso del prodotto pubblicizzato. Inoltre, i risultati, riportati nell’articolo allegato alla segnalazione, di un test di efficacia condotto sullo specifico prodotto al quale si riferisce il messaggio segnalato mediante l’uso del metodo della fotografia digitale “digital imaging” e depositato successivamente in atti, evidenziano che il sistema presenta, in assoluto e attraverso un confronto con altri prodotti presenti sul mercato contenenti il perossido di sodio, una scarsa efficacia sbiancante. Per di più, i peggioramenti della profilassi dentaria conseguiti da alcuni soggetti sottoposti alla sperimentazione del sistema, così come si evince da alcuni degli studi prodotti dall’operatore, non consentono di escludere che il prodotto possa comportare una qualche conseguenza nociva, anche solo temporanea, per lo smalto dei denti. In sintesi, gli studi evidenziano che, il sistema sbiancante pubblicizzato, pur determinando un qualche miglioramento della colorazione dentale non consente, così come rilevato dalla stessa associazione segnalante, di ottenere con certezza denti più bianchi mediante la rimozione delle macchie nei termini enfatici e categorici indicati nel messaggio. In conclusione, alla luce della documentazione acquisita agli atti, il messaggio oggetto di valutazione stante il carattere assertivo, assoluto e categorico delle informazioni ivi contenute in relazione alle proprietà e alla efficacia sbiancante nonché alla sicurezza del prodotto, in assenza di ulteriori specificazioni che ne precisino l’ambito e la portata, propone con enfasi eccessiva i risultati conseguibili con l’uso del kit Aquafresh Gentle White, creando nel consumatore false aspettative con riguardo ai risultati ottenibili mediante il suo impiego e pregiudicandone, così, il comportamento economico. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione, nella fattispecie in esame si tiene conto della circostanza che l'operatore pubblicitario rappresenta uno dei principali operatori del settore farmaceutico, nonché dell’ampiezza della diffusione e della capacità di penetrazione del messaggio che in ragione della modalità di diffusione, a mezzo confezione del prodotto distribuita su tutto il territorio nazionale, è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di destinatari. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio risulta diffuso per un periodo superiore ai tre anni (a partire dal 2004, data di immissione in commercio del prodotto e della relativa confezione, almeno fino a giugno 2007) dando luogo ad una violazione di lunga durata. Sotto il profilo sanzionatorio il messaggio si considera diffuso a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 49/2005 che ha introdotto le sanzioni amministrative pecuniarie. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A, può essere determinata in misura pari a 29.100 € (ventinovemilacento euro). RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche ed alla efficacia del prodotto pubblicizzato potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico ai sensi dell’ articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione. b) che alla società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 29.100 € (ventinovemilacento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà