Gruppo Specialistico Mal.Ab. Progetto interistituzionale “Buone pratiche contro la pedofilia” TRIESTE Il ruolo dei tecnici sportivi nella prevenzione di maltrattamenti gravi e/o abusi sessuali nei confronti di bambini/e e ragazzi/e dott.ssa Mariagrazia Giachin dott.ssa Carmelina Calivà Psicologa psicoterapeuta Coordinatrice Gruppo Specialistico Assistente sociale specialista IL MAL.AB. DI TRIESTE Gruppo interistituzionale attivo dal 1999 dal 2004 vi partecipano : • Ambito 1.1 Comune Duino Aurisina • Ambito 1.2 Comune di Trieste • Ambito 1.3 Comune di Muggia • Azienda Sanitaria n. 1 Triestina • IRCCS Ospedale Infantile Burlo Garofolo • Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste dell’Amministrazione della Giustizia • M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. • GOAP Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti FINALITÀ DEL MAL.AB. • Diffusione delle conoscenze necessarie a prevenire il fenomeno e a farlo individuare precocemente • Tutela e presa in carico delle vittime minori d’età (e del genitore protettivo) anche per evitare loro ulteriore sofferenza nel percorso assistenziale e giudiziario a causa di eventuali disfunzioni nelle procedure dei diversi servizi • Definizione di prassi operative tra i servizi sociali, sanitari, educativi, giudiziari DATI DI FLUSSO 2012 • utenti entrati • utenti usciti anno 2012 anno 2012 53 52 • consulenze • presa in carico 31 36 • numero utenti durante l’anno di cui in carico » genitori 27 » minori 67 94 MINORI 2012 FASCE ETA’ 0-2 3-5 6-10 11-13 14-17 =>18 TOT CARICO M 0 2 3 2 3 0 10 F 0 2 5 3 13 3 26 TOT. 0 4 8 5 16 3 36 CONSULENZE M 2 3 5 0 2 0 12 F 2 3 5 0 7 2 19 TOT. 4 6 10 0 9 2 31 CONSULENZA AI SERVIZI • Su casi emergenti o cronici di minori su cui un servizio ha dubbi di trascuratezza grave, maltrattamenti, abuso sessuale • Al servizio richiedente, possibilmente in rete con gli altri servizi già coinvolti o da coinvolgere • Sulla opportunità di segnalazione alle AAGG • Ripetibile per verificare esito indicazioni operative date DEFINIZIONI GENERALI DI MALTRATTAMENTO Per maltrattamento si intendono gli atti e le carenze di cure che turbano gravemente il bambino, attentano al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale. Le manifestazioni di esso sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino (Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1978). “Ogni condizione che impedisce in termini permanenti e gravi lo sviluppo delle potenzialità innate di crescita di un soggetto in età evolutiva” (dal I° Rapporto sulla Preadolescenza, 2000) Condizione dell’Infanzia e della CHILD ABUSE = MALTRATTAMENTO “Il maltrattamento è comprensivo di tutte le forme di abuso fisico e/o psico-emozionale, di abuso sessuale, di trascuratezza o di trattamento negligente, di sfruttamento commerciale o assenza di azioni e cure con conseguente danno reale, potenziale od evolutivo alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minore nel contesto di un rapporto di responsabilità, di fiducia o di potere.” (O.M.S., 1999) DIVERSE FORME DI MALTRATTAMENTO: • Trascuratezza lieve • Trascuratezza grave • Violenza assistita • Maltrattamento psicologico- emozionale • Maltrattamento fisico • Iper-cura • Abuso sessuale • Abuso istituzionale ABUSO SESSUALE SU MINORI Prevede l’uso della forza o del rapporto di fiducia, di autorità e di amicizia per indurre il minore a soddisfare le esigenze sessuali dell'adulto. Il minore può essere coinvolto come componente attivo o anche come semplice spettatore nelle attività sessuali dell'adulto, anche non caratterizzate da violenza esplicita in attività che non può pienamente comprendere e per le quali non è in grado di dare il proprio consenso e/o che violano i tabù sociali ed i ruoli familiari. Problematica diffusa, trasversale di cui si conosce solo una minima percentuale (denunce). La miglior prevenzione è l'informazione. Nessuno deve assumersi da solo il peso emotivo, giuridico e mediatico. E’ un reato. IL TEMA RIGUARDA TUTTI Studi ed esperienze nazionali ed internazionali testimoniano quanto siano diffusi gli abusi sessuali. Tra il 20 e il 30% delle bambine e adolescenti subisce violenza sessuale e questo indipendentemente dall’estrazione sociale, dalla formazione, dall’etnia o dall’appartenenza religiosa. “Secondo le stime, in tutto il corso della loro infanzia, il 5-10% delle bambine e fino al 5% dei bambini patisce abusi sessuali/penetrativi, e una percentuale fino a tre volte maggiore subisce abusi sessuali di qualche genere”. (UNICEF, Report dell’infanzia, 2009) Card sulla protezione Gli abusi sessuali avvengono utilizzando la relazione privilegiata e la dipendenza dei bambini dagli adulti. NON ESISTE IL COLPEVOLE “TIPO” Bambini, bambine e adolescenti subiscono gli abusi: • in famiglia e • nella cerchia dei conoscenti da persone con le quali hanno a che fare al di fuori della famiglia, a cui spesso sono affidati. Quello che si vede meno spesso è lo «sconosciuto cattivo», che arriva dal nulla. Nella quasi totalità dei casi gli abusi avvengono e si ripetono nell’ambiente più vicino e “familiare”. C’è, in genere, uno stretto rapporto tra vittima e colpevole. Non è possibile identificare gli abusanti attraverso caratteristiche specifiche. La maggioranza degli abusi vengono commessi da uomini. 50% padre o partner madre 44% parente o adulto di “fiducia” 6% adulto sconosciuto (CBM Milano – 1990) Gli abusi sessuali hanno conseguenze sull’integrità fisica e psichica delle vittime. Possono causare i sintomi e le reazioni più diverse, che sono difficilmente riconoscibili. SINTOMI FISICI : Malattie della pelle Disturbi del sonno Stanchezza Incubi Problemi di concentrazione e di prestazione Disturbi alimentari Disturbi nel parlare Inibizioni Dolori nella zona del ventre SINTOMI PSICHICI : Paura, irrequietezza Sensazioni di paura e di vergogna Mancanza di fiducia Protezione in un mondo di fantasia Diminuzione prestazioni improvvisa ed Comportamento autolesionista Immagine negativa di sé inspiegabile delle SINTOMI SOCIALI : Isolamento Attaccamento Mancanza di limiti Scarsa motivazione Comportamento dipendente Fuga Comportamento molto aggressivo Comportamento troppo accomodante Comportamenti sessualizzati ABUSI SESSUALI E SPORT Nello sport c’è contatto fisico, scaturiscono emozioni, ci si apre, si lotta duramente. Gli allenatori fungono da esempio, affascinano e spesso vengono idealizzati. Possono essere scelti dai minori come confidenti qualora ci sia un rapporto di fiducia. Come in tutte gli ambienti frequentati da minori (scuola, parrocchia, ricreatori, …) anche l’ambiente sportivo può essere un “terreno di caccia” per adulti con tendenze pedofile. L’esperienza delle vittime fa emergere possibili situazioni critiche che si possono verificare anche in ambiente sportivo: ad esempio adulti (più frequentemente di sesso maschile) costruiscono una relazione di fiducia con l’atleta che va oltre l’allenamento e che spesso coinvolge anche i genitori. Una volta conquistata la fiducia avviene l’abuso. Dato che questa è una situazione che potrebbe dare nell’occhio, tendono a cambiare spesso società. GLI ABUSI SESSUALI SONO ATTI OFFENSIVI Prendete sul serio allusioni e lamentele di bambini e ragazzi Prendete sul serio le vostre osservazioni e le vostre sensazioni Annotate e datate citazioni, fatti, osservazioni Non parlate con la persona sospettata Ricercate un’assistenza competente PERCORSI GIUDIZIARI art. 333 Codice procedura penale DENUNCIA DA PARTE DI PRIVATI 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia: La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria (364, 709 c.p.) 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122) al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (123); se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso. RIFERIMENTI GIURIDICI Procedibilità Obbligo di denuncia Obbligo di referto D’ufficio Si Si Violenza privata (art.610 c.p.) D’ufficio Si Si Abuso di mezzi di correzione o di disciplina D’ufficio Si Si Lesioni (art. 582 c.p.) A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni No No D’ufficio se di durata superiore ai 20 giorni Si Si A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni No No D’ufficio se di durata superiore ai 20 giorni Si Si Riferimenti giuridici Violenza fisica Maltrattamenti (Art: 572 c.p.) in famiglia Percosse (art. 581 c.p.) Incuria Discuria Ipercura Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare (Art. 570 c.p.) Norme relative alla decadenza della potestà quando il genitore viola, trascura i doveri ad essa inerenti (Art. 330 c.c.) o abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio REATI CONTRO CUI SI PROCEDE D’UFFICIO • Corruzione di minorenni • Violenza di gruppo • Violenza contro minore di anni 14 • Violenza contro minore da genitore o tutore o soggetti assimilati • Violenza commessa da pubblico ufficiale • Violenza connessa con delitto procedibile d’ufficio (es. lesioni) • Atti sessuali con minore “consenziente” sotto i 10 anni • Atti sessuali “consenzienti” con minore di anni 16 se da genitore, tutore e assimilati Atti sessuali tra minorenni (vittima > di 13 anni e scarto età non superiore a tre anni): NON PUNIBILITÀ art. 571 Codice penale ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE O DISCIPLINA Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. art. 572 Codice penale MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. art. 609 quater Codice Penale ATTI SESSUALI CON MINORENNE Soggiace alla pena stabilita dell’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1.non ha compiuto gli anni quattordici; 2.non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo una relazione di convivenza. DIFFERENTI CONTESTI DI INTERVENTO A. CONTESTO SPONTANEO B. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO CIVILE C. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO CIVILE E PENALE DIFFERENTI CONTESTI DI INTERVENTO E CONSEGUENTI ITER A. CONTESTO SPONTANEO 1. in situazioni di trascuratezza 2. quando la famiglia chiede aiuto o comunque lo accetta 3. è caratterizzato da trasparenza nei rapporti tra gli interlocutori A. CONTESTO SPONTANEO INTERLOCUTORI • Invianti • Famiglia • Servizi psico-sociali • Servizi per adulti FASI Rilevazione Coinvolgimento famiglia • Indagine psico-sociale • Trattamento consensuale • Verifica miglioramento • Dimissione B. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO (protettivo) in situazioni di trascuratezza o maltrattamento (SENZA REATI) quando la famiglia nega il bisogno e resiste all’intervento, non riesce ad accettare aiuto va fatta Segnalazione All’autorità Giudiziaria Minorile Civile, sia per obbligo di legge, sia anche come strumento terapeutico di cambiamento, informandone la famiglia stessa è caratterizzato ancora da trasparenza nei rapporti tra gli interlocutori (con prudenza) B. CONTESTO COATTO, TUTELA CIVILE INTERLOCUTORI FASI • • • • • • • • • • • • • • • Invianti Famiglia Servizi psico-sociali Tribunale Ordinario Civile Tribunale per i Minorenni Comunità Servizi per adulti • • • Rilevazione Coinvolgimento famiglia Mancata adesione famiglia Segnalazione al TpM Decreto del TpM Indagine psico-sociale Protezione/allontanamento Valutazione (entità del danno e della negazione) Prognosi positiva o negativa Trattamento Verifica C. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO (protettivo e giudiziario anche penale) – in situazioni di maltrattamento sessuale (REATI) grave o abuso • in cui è obbligatoria non solo segnalazione al TM ma anche denuncia alla Procura ordinaria, senza informarne gli interessati • è caratterizzata dal vincolo del segreto istruttorio tra gli interlocutori C. CONTESTO COATTO, TUTELA CIVILE e PROCESSO PENALE INTERLOCUTORI • • • • • • • • • • • Invianti Famiglia Servizi psico-sociali Comunità Servizi per adulti Procura ordinaria penale Polizia Giudiziaria/Ufficio Minori Questura Procura Minorile Tribunale per i Minorenni Tribunale Ordinario Civile Tribunale Ordinario Penale FASI • • • • • • • • • • • • Rilevazione Segnalazione alla Procura Minorile per tutela civile Denuncia alla Procura ordinaria per iter penale Protezione/allontanamento Decreto TpM a tutela civile Raccolta della rivelazione/audizioni protette/Consulenze Tecniche d’Ufficio Valutazione recuperabilità genitoriale Prognosi positiva o negativa Processo penale Sentenza civile su separazione coniugale Trattamento psico-sociale del minore e della famiglia (se prognosi+) Rientro in famiglia o nuovo collocamento INTERLOCUTORI NEI TRE CONTESTI E RISPETTIVE FASI DI INTERVENTO • • • • • Invianti Famiglia Servizi psico-sociali Servizi Eventuale Tribunale Ordinario Civile • Tribunale Minori (civile) • Comunità • Servizi per adulti • • • • Procura Ordinaria (penale) Polizia Giudiziaria Tribunale Ordinario Penale Consulenti Tecnici d’Ufficio e di parte • Rilevazione • Trattamento se c’è consenso • • • • • • • • • Segnalazione o denuncia Protezione Allontanamento Decreti TM per tutela civile Valutazione con prognosi genitoriale Raccolta della Rivelazione Audizioni protette Consulenze tecniche Trattamento della vittima e del genitore protettivo • Processo penale • Rientro in famiglia se possibile SERVIZI IN RETE • Servizi scolastici e prescolastici • Servizi ricreativi e sportivi • Servizi sociali territoriali • Servizi psico sociali e sanitari territoriali • Servizi ospedalieri • Medici di base (pediatri e medici di medicina generale) • Ufficio Servizio Sociale Minorenni (Giustizia) • Servizi educativo assistenziali • Comunità per minori • Associazioni pro minori AUTORITÀ GIUDIZIARIE • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (Procura Minorile) • Tribunale per i Minorenni • Tribunale Ordinario Civile • Procura della Repubblica presso il Tribunale • Tribunale Ordinario Penale • Corte d’Appello presso il Tribunale per i Minorenni • Corte d’Appello civile • Corte d’Appello Penale • Cassazione PERCORSO CONDIVISO ED INTEGRATO • RILEVAZIONE • SEGNALAZIONE • PROTEZIONE/TUTELA • VALUTAZIONE • GIUDIZIO • SOSTEGNO, TRATTAMENTO E RECUPERO ITER INTERVENTO • Rilevazione Coinvolgimento famiglia (oppure) Allontanamento d’urgenza segnalazione RILEVAZIONE • connettendo gli indicatori di malessere del bambino ed i comportamenti dei genitori • effettuando una prima valutazione sulla gravità della situazione e sul conseguente grado di protezione necessario • distinguendo la situazione di rischio potenziale da quella di danno già prodotto dal comportamento genitoriale RILEVAZIONE Un OPERATORE che rileva una situazione di disagio, a seconda della gravità e della sussistenza o meno di ipotesi di reato e/o di rischi immediati per il minore, deve: •Condividere con i colleghi e con il superiore le osservazioni e i dubbi, concordando una strategia tempestiva, che prevede: •Coinvolgere la famiglia (con prudenze, e MAI IN IPOTESI DI REATO), proponendole di rivolgersi ai servizi psicosociali •Segnalare ai servizi psico-sociali territoriali quanto rilevato, informandone la famiglia •Denunciare alle AA.GG. se abbandono o ipotesi reato, mantenendo segreto istruttorio con la famiglia •Attivare allontanamento d’urgenza se pericolo immediato ALLONTANAMENTO D’URGENZA • Se il fatto rilevato assume caratteristica di pericolo immediato per il minore (abbandono morale o materiale, locali insalubri o pericolosi, adulti incapaci per negligenza immoralità o ignoranza) • Se il fatto rilevato rientra in ipotesi di reato, per evitare la iterazione del reato o altri effetti (p.es. violenza fisica al minore per punirlo, violenza psicologica per indurlo a ritrattazione) ALLONTANAMENTO D’URGENZA In questo caso: – rilevazione – allontanamento – segnalazione coincidono temporalmente e si VALUTA il grado di coinvolgimento della famiglia (in relazione all’ipotesi di reato) SEGNALAZIONE • Al Servizio Sociale Comunale (secondo la residenza del minore) • Al Servizio Sanitario territoriale :Unità Operativa Bambini e Adolescenti (secondo la residenza del minore) • Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste COSA EVITARE NELLA SEGNALAZIONE • Giudizi personali • Sensazioni, impressioni non suffragate da fatti • Illazioni • Eccesso di informazioni SEGNALAZIONE Indagine psico-sociale Interventi di sostegno (se accolti) e controllo Relazione alle autorità giudiziarie PROTEZIONE Vigilanza allontanamento (se necessario) PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI • Indagini • Audizioni dei genitori e dei minori • Tutela tramite decreti di carattere civile per: Prescrizioni di attenersi alle indicazioni dei servizi Affido del minore all’ente locale (Comune) Allontanamento del minore dalla famiglia Apertura stato di adottabilità Affido eterofamiliare Adozione PROTEZIONE VALUTAZIONE prognosi positiva Trattamento psicoterapeutico prognosi negativa altre decisioni CRITICITÀ • VINCOLO DEL SEGRETO • CONFLITTO LEALTA’ tra TUTELA del MINORE e TUTELA delle FAMIGLIA • PROFESSIONALITA’, EMOZIONI, DIFESE • INERZIE CULTURALI ISTITUZIONALI