Untitled - ex Azienda per l`Assistenza Sanitaria n. 1

Gruppo Specialistico Mal.Ab.
Progetto interistituzionale
“Buone pratiche contro la pedofilia”
TRIESTE
Il ruolo dei tecnici sportivi nella prevenzione
di maltrattamenti gravi e/o abusi sessuali nei
confronti di bambini/e e ragazzi/e
dott.ssa Mariagrazia Giachin
dott.ssa Carmelina Calivà
Psicologa psicoterapeuta
Coordinatrice Gruppo Specialistico
Assistente sociale specialista
IL MAL.AB. DI TRIESTE
Gruppo interistituzionale attivo dal 1999
dal 2004 vi partecipano :
• Ambito 1.1 Comune Duino Aurisina
• Ambito 1.2 Comune di Trieste
• Ambito 1.3 Comune di Muggia
• Azienda Sanitaria n. 1 Triestina
• IRCCS Ospedale Infantile Burlo Garofolo
• Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste
dell’Amministrazione della Giustizia
• M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G.
• GOAP Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti
FINALITÀ DEL MAL.AB.
• Diffusione delle conoscenze necessarie a prevenire
il fenomeno e a farlo individuare precocemente
• Tutela e presa in carico delle vittime minori d’età
(e del genitore protettivo) anche per evitare loro
ulteriore sofferenza nel percorso assistenziale e
giudiziario a causa di eventuali disfunzioni nelle
procedure dei diversi servizi
• Definizione di prassi operative tra i servizi sociali,
sanitari, educativi, giudiziari
DATI DI FLUSSO 2012
• utenti entrati
• utenti usciti
anno 2012
anno 2012
53
52
• consulenze
• presa in carico
31
36
• numero utenti durante l’anno
di cui in carico
» genitori
27
» minori
67
94
MINORI 2012
FASCE
ETA’
0-2
3-5
6-10
11-13
14-17
=>18
TOT
CARICO
M
0
2
3
2
3
0
10
F
0
2
5
3
13
3
26
TOT.
0
4
8
5
16
3
36
CONSULENZE
M
2
3
5
0
2
0
12
F
2
3
5
0
7
2
19
TOT.
4
6
10
0
9
2
31
CONSULENZA AI SERVIZI
• Su casi emergenti o cronici di minori su cui un
servizio ha dubbi di trascuratezza grave,
maltrattamenti, abuso sessuale
• Al servizio richiedente, possibilmente in rete con
gli altri servizi già coinvolti o da coinvolgere
• Sulla opportunità di segnalazione alle AAGG
• Ripetibile per verificare esito indicazioni operative
date
DEFINIZIONI GENERALI DI MALTRATTAMENTO
Per maltrattamento si intendono gli atti e le carenze
di cure che turbano gravemente il bambino,
attentano al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo
e morale. Le manifestazioni di esso sono la
trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o
psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di
altri che hanno cura del bambino (Consiglio d’Europa,
Strasburgo, 1978).
“Ogni condizione che impedisce in termini
permanenti e gravi lo sviluppo delle potenzialità
innate di crescita di un soggetto in età evolutiva”
(dal I° Rapporto sulla
Preadolescenza, 2000)
Condizione
dell’Infanzia
e
della
CHILD ABUSE = MALTRATTAMENTO
“Il maltrattamento è comprensivo di tutte le forme di
abuso fisico e/o psico-emozionale, di abuso sessuale,
di trascuratezza o di trattamento negligente, di
sfruttamento commerciale o assenza di azioni e cure
con conseguente danno reale, potenziale od
evolutivo alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo
o alla dignità del minore nel contesto di un rapporto
di responsabilità, di fiducia o di potere.” (O.M.S., 1999)
DIVERSE FORME DI MALTRATTAMENTO:
• Trascuratezza lieve
• Trascuratezza grave
• Violenza assistita
• Maltrattamento psicologico- emozionale
• Maltrattamento fisico
• Iper-cura
• Abuso sessuale
• Abuso istituzionale
ABUSO SESSUALE SU MINORI
Prevede l’uso della forza o del rapporto di fiducia, di
autorità e di amicizia per indurre il minore a soddisfare le
esigenze sessuali dell'adulto.
Il minore può essere coinvolto come componente attivo o
anche come semplice spettatore nelle attività sessuali
dell'adulto, anche non caratterizzate da violenza esplicita
in attività che non può pienamente comprendere e per le
quali non è in grado di dare il proprio consenso e/o che
violano i tabù sociali ed i ruoli familiari.
Problematica diffusa, trasversale di cui si conosce
solo una minima percentuale (denunce).
La miglior prevenzione è l'informazione.
Nessuno deve assumersi da solo il peso emotivo,
giuridico e mediatico.
E’ un reato.
IL TEMA RIGUARDA TUTTI
Studi ed esperienze nazionali ed internazionali
testimoniano quanto siano diffusi gli abusi sessuali. Tra il
20 e il 30% delle bambine e adolescenti subisce violenza
sessuale e questo indipendentemente dall’estrazione
sociale, dalla formazione, dall’etnia o dall’appartenenza
religiosa.
“Secondo le stime, in tutto il corso della
loro infanzia, il 5-10% delle bambine e fino
al
5%
dei
bambini
patisce
abusi
sessuali/penetrativi, e una percentuale fino
a tre volte maggiore subisce abusi sessuali
di qualche genere”.
(UNICEF,
Report
dell’infanzia, 2009)
Card
sulla
protezione
Gli abusi sessuali avvengono utilizzando la
relazione privilegiata e la dipendenza dei bambini
dagli adulti.
NON ESISTE IL COLPEVOLE “TIPO”
Bambini, bambine e adolescenti subiscono gli
abusi:
• in famiglia e
• nella cerchia dei conoscenti
da persone con le quali hanno a che fare al di
fuori della famiglia, a cui spesso sono affidati.
Quello che si vede meno spesso è lo «sconosciuto
cattivo», che arriva dal nulla.
Nella quasi totalità dei casi gli abusi avvengono e
si ripetono nell’ambiente più vicino e
“familiare”.
C’è, in genere, uno stretto rapporto tra vittima
e colpevole.
Non è possibile identificare gli abusanti attraverso
caratteristiche specifiche.
La maggioranza degli abusi vengono commessi da
uomini.
50% padre o partner madre
44% parente o adulto di “fiducia”
6% adulto sconosciuto
(CBM Milano – 1990)
Gli
abusi
sessuali
hanno
conseguenze
sull’integrità fisica e psichica delle vittime.
Possono causare i sintomi e le reazioni più
diverse,
che
sono
difficilmente
riconoscibili.
SINTOMI FISICI :
Malattie della pelle
Disturbi del sonno
Stanchezza
Incubi
Problemi di concentrazione e di prestazione
Disturbi alimentari
Disturbi nel parlare
Inibizioni
Dolori nella zona del ventre
SINTOMI PSICHICI :
Paura, irrequietezza
Sensazioni di paura e di vergogna
Mancanza di fiducia
Protezione in un mondo di fantasia
Diminuzione
prestazioni
improvvisa
ed
Comportamento autolesionista
Immagine negativa di sé
inspiegabile
delle
SINTOMI SOCIALI :
Isolamento
Attaccamento
Mancanza di limiti
Scarsa motivazione
Comportamento dipendente
Fuga
Comportamento molto aggressivo
Comportamento troppo accomodante
Comportamenti sessualizzati
ABUSI SESSUALI E SPORT
Nello sport c’è contatto fisico, scaturiscono emozioni, ci
si apre, si lotta duramente. Gli allenatori fungono da
esempio, affascinano e spesso vengono idealizzati.
Possono essere scelti dai minori come confidenti qualora
ci sia un rapporto di fiducia.
Come in tutte gli ambienti frequentati da
minori (scuola, parrocchia, ricreatori, …) anche
l’ambiente sportivo può essere un “terreno di
caccia” per adulti con tendenze pedofile.
L’esperienza delle vittime fa emergere possibili
situazioni critiche che si possono verificare anche
in ambiente sportivo: ad esempio adulti (più
frequentemente di sesso maschile) costruiscono
una relazione di fiducia con l’atleta che va oltre
l’allenamento e che spesso coinvolge anche i
genitori. Una volta conquistata la fiducia avviene
l’abuso. Dato che questa è una situazione che
potrebbe dare nell’occhio, tendono a cambiare
spesso società.
GLI ABUSI SESSUALI SONO ATTI OFFENSIVI
Prendete sul serio allusioni e lamentele di bambini e
ragazzi
Prendete sul serio le vostre osservazioni e le vostre
sensazioni
Annotate e datate citazioni, fatti, osservazioni
Non parlate con la persona sospettata
Ricercate un’assistenza competente
PERCORSI
GIUDIZIARI
art. 333 Codice procedura penale
DENUNCIA DA PARTE DI PRIVATI
1.
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile
d’ufficio può farne denuncia: La legge determina i
casi in cui la denuncia è obbligatoria (364, 709 c.p.)
2.
La denuncia è presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale
(122) al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria (123); se è presentata per iscritto è
sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore
speciale.
3.
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun
uso.
RIFERIMENTI GIURIDICI
Procedibilità
Obbligo
di
denuncia
Obbligo
di
referto
D’ufficio
Si
Si
Violenza privata (art.610 c.p.)
D’ufficio
Si
Si
Abuso di mezzi di correzione o
di disciplina
D’ufficio
Si
Si
Lesioni (art. 582 c.p.)
A querela se determina
malattia
di
durata
inferiore ai 20 giorni
No
No
D’ufficio se di durata
superiore ai 20 giorni
Si
Si
A querela se determina
malattia
di
durata
inferiore ai 20 giorni
No
No
D’ufficio se di durata
superiore ai 20 giorni
Si
Si
Riferimenti giuridici
Violenza fisica
Maltrattamenti
(Art: 572 c.p.)
in
famiglia
Percosse (art. 581 c.p.)
Incuria
Discuria
Ipercura
Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare (Art. 570 c.p.)
Norme relative alla decadenza della potestà quando il genitore viola, trascura i
doveri ad essa inerenti (Art. 330 c.c.) o abuso dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio
REATI CONTRO CUI SI PROCEDE D’UFFICIO
• Corruzione di minorenni
• Violenza di gruppo
• Violenza contro minore di anni 14
• Violenza contro minore da genitore o tutore o soggetti
assimilati
• Violenza commessa da pubblico ufficiale
• Violenza connessa con delitto procedibile d’ufficio (es.
lesioni)
• Atti sessuali con minore “consenziente” sotto i 10 anni
• Atti sessuali “consenzienti” con minore di anni 16 se da
genitore, tutore e assimilati
Atti sessuali tra minorenni
(vittima > di 13 anni e scarto età non superiore a
tre anni):
NON PUNIBILITÀ
art. 571 Codice penale
ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE O DISCIPLINA
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in
danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una
professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni.
art. 572 Codice penale
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un
minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta
alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
art. 609 quater Codice Penale
ATTI SESSUALI CON MINORENNE
Soggiace alla pena stabilita dell’art. 609 bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che al momento del fatto:
1.non ha compiuto gli anni quattordici;
2.non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero
altra persona cui per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato
o che abbia, con quest’ultimo una relazione di
convivenza.
DIFFERENTI CONTESTI DI INTERVENTO
A. CONTESTO SPONTANEO
B. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO CIVILE
C. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO CIVILE E PENALE
DIFFERENTI CONTESTI
DI INTERVENTO E CONSEGUENTI ITER
A. CONTESTO SPONTANEO
1. in situazioni di trascuratezza
2. quando la famiglia chiede aiuto o comunque lo
accetta
3. è caratterizzato da trasparenza nei rapporti tra gli
interlocutori
A. CONTESTO SPONTANEO
INTERLOCUTORI
• Invianti
• Famiglia
• Servizi psico-sociali
• Servizi per adulti
FASI
Rilevazione
Coinvolgimento famiglia
• Indagine psico-sociale
• Trattamento consensuale
• Verifica miglioramento
• Dimissione
B. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO
(protettivo)
in situazioni di trascuratezza
o maltrattamento
(SENZA REATI)
quando la famiglia nega il bisogno e resiste
all’intervento, non riesce ad accettare aiuto
va fatta Segnalazione All’autorità Giudiziaria Minorile
Civile,
sia per obbligo di legge, sia anche come
strumento terapeutico di cambiamento, informandone la
famiglia stessa
è caratterizzato ancora da trasparenza nei rapporti tra gli
interlocutori (con prudenza)
B. CONTESTO COATTO, TUTELA CIVILE
INTERLOCUTORI
FASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Invianti
Famiglia
Servizi psico-sociali
Tribunale Ordinario Civile
Tribunale per i Minorenni
Comunità
Servizi per adulti
•
•
•
Rilevazione
Coinvolgimento famiglia
Mancata adesione famiglia
Segnalazione al TpM
Decreto del TpM
Indagine psico-sociale
Protezione/allontanamento
Valutazione (entità del danno
e della negazione)
Prognosi positiva o negativa
Trattamento
Verifica
C. CONTESTO COATTO, AUTORITATIVO
(protettivo e giudiziario anche penale)
– in situazioni di maltrattamento
sessuale (REATI)
grave o abuso
• in cui è obbligatoria non solo segnalazione al TM ma
anche denuncia alla Procura ordinaria, senza
informarne gli interessati
• è caratterizzata dal vincolo del segreto istruttorio tra
gli interlocutori
C. CONTESTO COATTO, TUTELA CIVILE e
PROCESSO PENALE
INTERLOCUTORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Invianti
Famiglia
Servizi psico-sociali
Comunità
Servizi per adulti
Procura ordinaria penale
Polizia Giudiziaria/Ufficio Minori
Questura
Procura Minorile
Tribunale per i Minorenni
Tribunale Ordinario Civile
Tribunale Ordinario Penale
FASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rilevazione
Segnalazione alla Procura Minorile per
tutela civile
Denuncia alla Procura ordinaria per
iter penale
Protezione/allontanamento
Decreto TpM a tutela civile
Raccolta della rivelazione/audizioni
protette/Consulenze Tecniche
d’Ufficio
Valutazione recuperabilità genitoriale
Prognosi positiva o negativa
Processo penale
Sentenza civile su separazione
coniugale
Trattamento psico-sociale del minore
e della famiglia (se prognosi+)
Rientro in famiglia o nuovo
collocamento
INTERLOCUTORI NEI TRE CONTESTI E
RISPETTIVE FASI DI INTERVENTO
•
•
•
•
•
Invianti
Famiglia
Servizi psico-sociali
Servizi
Eventuale Tribunale Ordinario
Civile
• Tribunale Minori (civile)
• Comunità
• Servizi per adulti
•
•
•
•
Procura Ordinaria (penale)
Polizia Giudiziaria
Tribunale Ordinario Penale
Consulenti Tecnici d’Ufficio e
di parte
• Rilevazione
• Trattamento se c’è consenso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Segnalazione o denuncia
Protezione
Allontanamento
Decreti TM per tutela civile
Valutazione con prognosi
genitoriale
Raccolta della Rivelazione
Audizioni protette
Consulenze tecniche
Trattamento della vittima e
del genitore protettivo
• Processo penale
• Rientro in famiglia se possibile
SERVIZI IN RETE
• Servizi scolastici e prescolastici
• Servizi ricreativi e sportivi
• Servizi sociali territoriali
• Servizi psico sociali e sanitari territoriali
• Servizi ospedalieri
• Medici di base (pediatri e medici di medicina generale)
• Ufficio Servizio Sociale Minorenni (Giustizia)
• Servizi educativo assistenziali
• Comunità per minori
• Associazioni pro minori
AUTORITÀ GIUDIZIARIE
• Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni (Procura Minorile)
• Tribunale per i Minorenni
• Tribunale Ordinario Civile
• Procura della Repubblica presso il Tribunale
• Tribunale Ordinario Penale
• Corte d’Appello presso il Tribunale per i Minorenni
• Corte d’Appello civile
• Corte d’Appello Penale
• Cassazione
PERCORSO CONDIVISO ED INTEGRATO
• RILEVAZIONE
• SEGNALAZIONE
• PROTEZIONE/TUTELA
• VALUTAZIONE
• GIUDIZIO
• SOSTEGNO, TRATTAMENTO E RECUPERO
ITER INTERVENTO
• Rilevazione
Coinvolgimento famiglia
(oppure) Allontanamento d’urgenza
segnalazione
RILEVAZIONE
• connettendo gli indicatori di malessere del bambino ed
i comportamenti dei genitori
• effettuando una prima valutazione sulla gravità della
situazione e sul conseguente grado di protezione
necessario
• distinguendo la situazione di rischio potenziale da
quella di danno già prodotto dal comportamento
genitoriale
RILEVAZIONE
Un OPERATORE che rileva una situazione di disagio, a
seconda della gravità e della sussistenza o meno di ipotesi
di reato e/o di rischi immediati per il minore, deve:
•Condividere con i colleghi e con il superiore le
osservazioni e i dubbi, concordando una strategia
tempestiva, che prevede:
•Coinvolgere la famiglia (con prudenze, e MAI IN IPOTESI
DI REATO), proponendole di rivolgersi ai servizi psicosociali
•Segnalare ai servizi psico-sociali territoriali quanto
rilevato, informandone la famiglia
•Denunciare alle AA.GG. se abbandono o ipotesi reato,
mantenendo segreto istruttorio con la famiglia
•Attivare allontanamento d’urgenza se pericolo
immediato
ALLONTANAMENTO D’URGENZA
• Se il fatto rilevato assume caratteristica di pericolo
immediato per il minore (abbandono morale o
materiale, locali insalubri o pericolosi, adulti incapaci
per negligenza immoralità o ignoranza)
• Se il fatto rilevato rientra in ipotesi di reato, per
evitare la iterazione del reato o altri effetti
(p.es. violenza fisica al minore per punirlo, violenza
psicologica per indurlo a ritrattazione)
ALLONTANAMENTO D’URGENZA
In questo caso:
– rilevazione
– allontanamento
– segnalazione
coincidono temporalmente
e si VALUTA il grado di coinvolgimento della famiglia
(in relazione all’ipotesi di reato)
SEGNALAZIONE
• Al Servizio Sociale Comunale (secondo la residenza del
minore)
• Al Servizio Sanitario territoriale :Unità Operativa
Bambini e Adolescenti (secondo la
residenza del
minore)
• Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Trieste
COSA EVITARE NELLA SEGNALAZIONE
• Giudizi personali
• Sensazioni, impressioni non suffragate da fatti
• Illazioni
• Eccesso di informazioni
SEGNALAZIONE
Indagine psico-sociale
Interventi di sostegno (se accolti) e
controllo
Relazione alle autorità giudiziarie
PROTEZIONE
Vigilanza
allontanamento (se necessario)
PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
• Indagini
• Audizioni dei genitori e dei minori
• Tutela tramite decreti di carattere civile per:
Prescrizioni di attenersi alle indicazioni dei servizi
Affido del minore all’ente locale (Comune)
Allontanamento del minore dalla famiglia
Apertura stato di adottabilità
Affido eterofamiliare
Adozione
PROTEZIONE
VALUTAZIONE
prognosi positiva
Trattamento psicoterapeutico
prognosi negativa
altre decisioni
CRITICITÀ
• VINCOLO DEL SEGRETO
• CONFLITTO LEALTA’ tra TUTELA del MINORE e TUTELA
delle FAMIGLIA
• PROFESSIONALITA’, EMOZIONI, DIFESE
• INERZIE CULTURALI ISTITUZIONALI