ABITARE Rent to Buy ossia: affittare per comprare TAGLIARE di Albarosa Capanna. Avvocato. Premetto che questo articolo non ha certo la pretesa di essere esaustivo ma unicamente di definire solo per grandi linee il “rent to buy” per soddisfare la curiosità dei lettori e dei soci che hanno manifestato interesse per questa novità del nostro ordinamento giuridico. Si tratta di un istituto piuttosto complesso,importato dagli Stati Uniti, e introdotto in Italia dal cosiddetto “Decreto sblocca Italia” (DL12/9/14 n 133 convertito con modificazioni nella L 11/11/14 n 164) e consiste in una particolare modalità di acquisto di beni immobili che per le sue caratteristiche dovrebbe avere le potenzialità di rilanciare il mercato immobiliare. In realtà la prassi contrattuale di questo periodo di crisi economica aveva già elaborato figure simili mentre ora la materia è specificatamente disciplinata nel contratto c.d. “rent to buy”. Si tratta di un contratto di godimento di un immobile (qualsiasi tipo di immobile,residenziale, commerciale,persino i terreni) in funzione della futura alienazione del bene e contiene elementi sia del contratto di locazione sia del contratto preliminare di vendita di beni immobili: il proprietario-venditore concede il godimento dell’immobile al conduttore futuro acquirente, il quale corrisponde un canone superiore a quello di mercato (di solito il doppio) e può, dopo un certo periodo di tempo, acquistare il bene detraendo dal prezzo quella 18 parte di corrispettivo eccedente l’importo relativo al puro canone di locazione. Ad esempio se per il godimento del bene viene considerata congrua e convenuta la somma mensile di € 600,00 ed il conduttore-acquirente ne versa il doppio e cioè € 1.200,00,gli ulteriori € 600,00 vengono considerati in conto prezzo. Così se il prezzo di vendita del bene è di € 180.000,00 e dopo tre anni il conduttore-acquirente decide di comprare il bene pagherà solo € 158.400,00 in quanto la somma di € 21.600,00 è stata corrisposta quale acconto del prezzo. Solitamente poi viene anche pattuito un acconto iniziale che ugualmente verrà scalato dal prezzo di vendita.Le parti devono anche convenire un periodo di tempo (generalmente di tre anni) che può arrivare fino a dieci anni (limite massimo). Alla scadenza del periodo pattuito, se il conduttore-acquirente decide di acquistare il bene e necessita di un finanziamento potrà ottenere un mutuo migliore sia perché la somma è inferiore sia perché può dimostrare di essere affidabile avendo provveduto durante il periodo locativo a versare regolarmente le rate. Tuttavia, il conduttore-acquirente, al termine del periodo stabilito ha la facoltà ma non l’obbligo di procedere all’acquisto del bene ma, in caso di mancato acquisto, il proprietario-venditore tratterrà una parte di quanto gli è stato mensilmente versato in conto prezzo, quale indennizzo per la mancata conclusione di altri affari. Se il conduttore-acquirente al termine del periodo pattuito decide di acquistare, il proprietario-venditore è obbligato a vendere. Inoltre la legge obbliga alla trascrizione del contratto per consentire al conduttore-acquirente di comprare il bene libero da trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche,pignoramenti ecc.). Se abbiamo visto che per il conduttore-acquirente il vantaggio è quello di un acquisto graduale che lo metta in condizione di poter accedere al finanziamento,ugualmente per il proprietario-venditore il vantaggio è quello di trovare maggiori potenziali acquirenti e di mettere subito a reddito il bene con somme superiori a quelle che si possono ricavare dalla locazione. Sicuramente non è la soluzione migliore per chi desidera realizzare subito il prezzo ma ben si presta a soddisfare le esigenze di chi è disposto sia alla locazione che alla vendita, evenienza non così rara vista la discreta diffusione di pubblicità con la dicitura: “affittasi o vendesi”. Un aspetto delicato, e non disciplinato dalla legge, riguarda la tutela del proprietario-venditore in caso di morosità del conduttore-acquirente ma viene in soccorso la tesi, che mi trova d’accordo perfettamente, espressa dal Consiglio Nazionale di Notariato che prevede di ricorrere alla disciplina processuale sui titoli esecutivi che consente di provvedere direttamente al l’esecuzione tramite Ufficiale Giudiziario ma detta soluzione è praticabile solo se il contratto è stato redatto nella forma di atto pubblico (modalità che per gli ovvii vantaggi è vivamente consigliata). Il contratto “rent to buy” ben si presta ad essere personalizzato, nel limiti di legge, in base alle esigenze delle parti con vantaggi reciproci. È un istituto che, se utilizzato bene è idoneo a realizzare gli obiettivi di entrambi i contraenti ma occorre prestare attenzione a possibili insidie. Ad esempio nel caso in cui il conduttore-acquirente durante il periodo locatizio che precede il rogito esegua lavori nell’immobile che causino danni allo stesso o, peggio ancora a terzi, è evidente il rischio che corre il proprietario-venditore che è responsabile in prima persona! Un’altra criticità ad esempio può essere quella relativa all’adeguatezza del prezzo specie nei casi in cui il rogito è posticipato di dieci anni! Infine si deve tenere presente che trattandosi di un nuovo istituto non si può ancora contare sulla giurisprudenza. 19