Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 2 . 92 N. C 49/35 Parere sulla proposta di direttiva CEE del Consiglio riguardante la pubblicità comparativa, e recante modifica della Direttiva 84/450/CEE ( 1 ) (92/C 49/ 10) Il Consiglio, in data 15 luglio 1991 , ha deciso, conformemente al disposto dell' articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea , di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra . La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia , ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bonvicini in data 3 dicembre 1991 . Il Comitato economico e sociale ha adottato , il 18 dicembre 1991 , nel corso della 292a sessione plenaria , a maggioranza , un voto contrario e tre astensioni , il seguente parere. Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono . 1. 1.1 . Precedenti Già nel 1978 , nella proposta di direttiva sulla 2. Osservazioni generali 2.1 . Occorre constatare che l' approssimarsi della scadenza del completamento del mercato interno rende urgente un approccio globale al fine di armonizzare al meglio le disposizioni che regolamentano la pubblicità . pubblicità ingannevole e sleale (^), la Commissione ave­ va previsto all'articolo 4 l'autorizzazione della pubbli­ cità comparativa ed il Comitato si era pronunciato a favore, nell' interesse dell'informazione dei consumato­ ri , in un parere adottato a larga maggioranza (3). In senso favorevole si era pronunciato anche il Parlamento europeo (4). 1.2 . Tuttavia, come ricorda la Commissione nella relazione introduttiva , a seguito dell'opposizione di uno Stato membro, il Consiglio non era riuscito a raggiunge­ re l' unanimità all'epoca richiesta (non era ancora staro adottato l' Atto unico) ed aveva stralciato le disposizioni sulla pubblicità comparativa , nonché sulla pubblicità sleale , adottando la Direttiva 84/450 / CEE sulla pubbli­ cità ingannevole (5). 1.3 . È tale direttiva che si propone attualmente di modificare, inserendovi disposizioni relative alla pub­ blicità comparativa , sulla base dell' articolo 100 A del Trattato . 1.4 . Via rilevato che tale direttiva non è ancora com­ 2.2. Il confronto tra prodotti o servizi offerto dalla pubblicità comparativa, finalizzato alla promozione delle vendite di un prodotto o servizio, può avere un contenuto informativo utile, purché sia disciplinato in termini rigorosi . Bisognerebbe tuttavia fin d'ora preci­ sare che esigenza primaria da perseguire attraverso il progetto in esame, non dovrebbe essere solo quella diretta alla tutela del consumatore, ma contestualmente e necessariamente, quelle di rispettare i diritti afferenti la sfera del prodotto comparato e dell'impresa interessa­ ta, assolutamente di pari passo con quelli del consuma­ tore . 2.3 . Il messaggio quindi dovrà essere consentito solo nella misura in cui contemperi tale duplice primaria esigenza . 2.3.1 . Vale la pena di evidenziare che il riferimento comparativo ad un servizio, e in particolare a quello fornito dalle libere professioni, deve riguardare le carat­ teristiche della prestazione fornita e non le qualità intellettuali del prestatore del servizio, che non possono piutamente applicata in due Stati membri , l'Italia ed il Belgio, e che ciò solleva problemi, tanto più che per la pubblicità comparativa varranno gli stessi meccanismi essere oggetto di comparazione. di controllo stabiliti dalla Direttiva 84/450/CEE . 2.4. 1.5 . Il Comitato auspica che le disposizioni concer­ nenti la pubblicità si inseriscano rapidamente in un quadro di regolamentazione più ampio avente come oggetto la concorrenza sleale. ( ] ) GU n . C 180 del 11 . 7. 1991 , pag. 14. (2) GU n . C 70 del 21 . 3 . 1978 . (3) GU n . C 171 del 9. 7. 1979, pag. 41 . È evidente che attraverso i crescenti mezzi di comunicazione la pubblicità travalica ormai le frontie­ re, e che l' aumentata gamma dell'offerta e della doman­ da conseguente all'apertura delle stesse porterà ad un uso accresciuto degli strumenti pubblicitari di promo­ zione dei prodotti . 2.5 . Occorrerà dunque assicurarsi circa l'esistenza di disposizione e mezzi di controllo che impediscano forme sleali di utilizzazione di tale pubblicità e ne facciano un (4 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 . effettivo strumento di informazione e di stimolo della (5 ) GU n . L 250 del 19 . 9 . 1984, pag. 17 . concorrenza . N. C 49/36 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2.6 . Tali mezzi di controllo devono essere oggetto di una regolamentazione precisa proprio al fine di garanti­ re l' affidabilità del messaggio pubblicitario in oggetto e così conformarsi alla duplice e primaria esigenza invocata , di informazione ed insieme di stimolo alla concorrenza attraverso il pieno rispetto di essa . 2.7 . Indubbiamente laddove esistono disposizioni più stringenti sulla pubblicità , come nel caso dei prodot­ ti medicinali e dei prodotti del tabacco (2), che preve­ dono specifiche interdizioni , la disciplina della pubbli­ cità comparativa dovrà conformarsi alle normative spe­ cifiche, e la stessa considerazione vale anche per lo specifico settore della pubblicità rivolta ai bambini . Tali valutazioni tuttavia appariranno consequenziali e si limiteranno a comportare un adeguamento semplice­ mente di « settore » vale a dire « mutatis mutandis », limitato al campo di operatività di volta in volta consi­ derato . 2.7.1 . In particolare, per i medicinali e i servizi sani­ tari ottenibili solo su prescrizione medica, il divieto di pubblicità al pubblico è ovviamente esteso alla pubbli­ cità comparativa . Analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per la pubblicità rivolta agli operatori sanitari : in questo caso la comparazione non è necessa­ ria in quanto il medico sceglierà il farmaco in base alle sue cognizioni tecnico-scientifiche . È evidente altresì che le disposizioni sulla pub­ blicità comparativa non rimettono in discussione le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari che fissano le condizioni per l' attribuzione dei marchi omologati e delle denominazioni d'origine. 24. 2 . 92 zare il rilascio di un semplice parere consultivo circa la conformità del messaggio e della documentazione di supporto al codice deontologico in parola . 2.11 . Le affermazioni contenute nel messaggio dovrebbero perciò, prima di tutto, conformarsi ai prin­ cipi della verità oggettiva e della leale chiarezza . 2. 12 . Tale duplice conformità deve essere subordina­ ta alla prova documentale di un serio e accurato lavoro di ricerca preventivo, che sarà il necessario presupposto per la corretta emissione del messaggio . 2. 13 . Per quanto concerne l'utilizzazione del marchio o della denominazione commerciale di altri, per non contravvenire alle disposizioni protettive della Direttiva 89/ 104/ CEE , occorre evitare usi distorti che consentano di approfittare della notorietà altrui per promuovere prodotti di imitazione, il che peraltro contrasterebbe con l'obbligo di conformarsi al principio di leale chia­ rezza e della correttezza già menzionata . 2.14. Il Comitato richiama infine l' attenzione sulla specificità del settore delle vendite per corrispondenza e chiede di studiare l'opportunità di disposizioni speci­ fiche . 2.7.2. 2.8 . Un contributo importante per il rispetto del principio in base al quale il messaggio pubblicitario deve avere carattere informativo potrebbe venire dalla definizione di un codice deontologico di autodisciplina . Questo dovrebbe essere elaborato da un organismo sufficientemente rappresentativo in modo da garantire il controllo sul contenuto del messaggio verificandone la conformità al codice deontologico . La cornice per un codice del genere andrebbe definita anzitutto in un regolamento CEE . La Camera di commercio internazio­ nale , considerate le sue esperienze al riguardo, potrebbe 3 . Osservazioni specifiche 3.1 . All' articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 2 della direttiva originaria, si ritiene opportu­ no eliminare la previsione del riferimento « implicito », che contrasterebbe sia con il generale principio della più totale leale chiarezza, sia con il principio dell'assoluto divieto di qualsiasi sottinteso . 3.2. Ne deriva che la pubblicità comparativa deve, ad avviso del Comitato, essere consentita solo attraverso riferimenti espliciti purché conformi ai principi già enunciati . utilmente contribuire ai lavori in tale direzione. 3.3 . 2.9 . A tal fine si potrebbe pensare all'opportunità di prevedere a livello nazionale organismi , su base volon­ taria , rappresentativi delle diverse componenti in causa, con funzioni di garante sia in relazione alla corretta immissione del messaggio sul mercato, sia in relazione Al fine di impedire la promozione di prodotti di imitazione e contraffazione facendo riferimento ad un marchio o una denominazione nota, si propone di aggiungere al comma 3 , che inserisce un nuovo articolo 3 a , la frase seguente a completamento dell' I b : « Nes­ sun confronto può presentare prodotti o servizi come alla affidabilità ed alla verificabilità dello stesso da imitazioni o repliche di prodotti o servizi già coperti da parte del consumatore e del concorrente; tali organismi, del resto , già in taluni Stati membri, e la loro esperienza origine. » marchi depositati o denominazioni commerciali e/o di andrebbe valorizzata . 2.10. Nel caso in cui si accedesse a tale ipotesi di costituire un organismo di supervisione, rappresentati­ vo delle diverse componenti in causa , basterebbe ipotiz­ (') Proposta di direttiva concernente la pubblicità dei prodotti per uso umano (GU n . C 163 del 4. 7. 1990). (2) Proposta modificata in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco (GU n . C 167 del 27. 6 . 1991 ). 3.4. Ad avviso del Comitato, la presentazione di un prodotto o servizio come imitazione o replica di altro prodotto o servizio costituisce solo una sorta di sleale « ammiccamento » ( un'esca verso il consumatore), teso a sfruttare la maggiore notorietà altrui pur riconoscen­ do la propria inferiorità. Questo deve dunque essere vietato perché non conforme né al principio di tutela del consumatore (che anzi sarebbe ingannato) né al principio di tutela del prodotto comparato . Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24 . 2 . 92 3.5 . Per quanto riguarda il paragrafo 2 del nuovo articolo 3 a, ed in particolare la menzione nella pubbli­ cità delle prove comparative effettuate da terzi, sarebbe opportuno precisare che la menzione o la riproduzione nella pubblicità dei risultati delle prove comparative, da chiunque siano effettuate, sono permesse soltanto se abbiano costituito oggetto di documentazione previa, in relazione alla verità del contenuto del messaggio e dunque siano in ogni momento verificabili. del messaggio, salvo comunque il suo diritto di rivalsa verso terzi . 3.8. È oltremodo evidente che, salva un'eventuale responsabilità di terzi a titolo di compartecipazione dolosa , della verità della prova risponderà l' utilizzatore della stessa , che ne assume la paternità anche in ordine ai presupposti . 3.7 . Per quanto riguarda l' utilizzazione dei test com­ parativi nell'ambito della pubblicità, occorre che essa avvenga nella massima trasparenza, con indicazione delle fonti e rispettando determinati principi, in modo da non consentire usi distorti e da salvaguardare la distinzione tra i due tipi di messaggio . A ciò contribuisce peraltro la proposta della Commissione che all' articolo 3 a , comma 2, afferma che l' utilizzazione delle prove comparative di beni o di servizi, effettuate da terzi , è permessa soltanto se la persona o l'ente che ha eseguito la prova di consenta espressamente . Ad avviso del Comitato tale collaborazione ha una rilevanza interna ai rapporti tra l' utilizzatore e l'esecutore della prova , circa le relative responsabilità in caso di test non rispon­ dente al vero . Sarà comunque l' utilizzatore a rispondere È opportuno altresì precisare che quando si parla di « verità oggettiva » come principio cui informa­ re la formulazione e la utilizzazione del messaggio, si intende ricomprendere in questa verità anche la piena « attualità » dell' affermazione nel momento ni cui viene diffusa . 3.9. 3.6 . N. C 49/37 È altresì evidente che, poiché la pubblicità non può essere considerata strumento esclusivo di informa­ zione del consumatore, una disciplina rigorosa ed anali­ tica, ma pur sempre di carattere generale, non dovrebbe assolutamente sostituire altri strumenti di individuazio­ ne già previsti (etichettatura e test comparativi) che perdureranno, collocandosi in relazione alla normativa generale, in un rapporto di specialità e quindi in rappor­ to complementare rispetto ad essa . 3.10. In conclusione, i principi di un eventuale codice deontologico dovrebbero informarsi all'assoluto rispet­ to dell'etica, della verità oggettiva e dell' attualità del­ l' informazione fornita nonché della forma civile e cor­ retta, improntata a leale chiarezza , nel modo in cui viene data . 3.11 . Il Comitato suggerisce a tal fine di prevedere, nel codice e altresì all'articolo 3 a, comma 1 , lettera c , il divieto di qualsivoglia sottinteso e di qualsiasi forma che in un sottinteso si trasformi, il divieto di qualsiasi accostamento suggestivo, divieto di scandalismo nonché il divieto di gratuita insinuazione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991 . Il Presidente del Comitato economico e sociale Francois STAEDELIN