Diapositiva 1 - ALTEMS - Università Cattolica del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SFIDE E OPPORTUNITÀ PER UNA NUOVA VISIONE
OLISTICA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO
E SOCIALE DELLA PERSONA
MINISTERO DELLA SALUTE
LA LEGISLAZIONE
COSMETOLOGICA
FRANCESCA RAVAIOLI
UFFICIO VII
DIREZIONE GENERALE
DISPOSITIVI MEDICI SERVIZIO FARMACEUTICO
SICUREZZA CURE
UNA STORIA CHE INIZIA DA
LONTANO … ...
 1976:
Direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici
 1986:
Legge 713/86 “Norme per l'attuazione delle
direttive della Comunità economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici
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1976 DIR … … … … … 2009 REG
 La Direttiva ha subito negli anni numerose
modifiche e adattamenti tecnici
 Si è ritenuto che non rispettasse più gli elevati
standard propri di una buona norma, a livello di
chiarezza, coerenza e semplicità.
 Direttiva europea sui cosmetici:
 1 testo base
 7 modifiche (amendments) del testo base
 oltre 50 adattamenti al progresso tecnico
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2009: Regolamento 1223/2009 sui
prodotti cosmetici (del 30/11/2009)
 Il 22/12/2009 è stato pubblicato il nuovo
Regolamento sui cosmetici, approvato dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio, allo scopo di
armonizzare le disposizioni già esistenti in materia
(Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.)
 Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano
a decorrere dall’11/07/2013
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Reg. 1223/2009 sui prodotti
cosmetici
 Il Regolamento consiste essenzialmente in una
ricomposizione della Direttiva sui Cosmetici e non
introduce modifiche fondamentali nei requisiti
informativi sul prodotto previsti dalla Direttiva.
 Concetti e contenuto generale delle informazioni
sul prodotto, così come la disponibilità per il
pubblico a determinate informazioni, sono
sostanzialmente invariati.
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Scopi del Reg. 1223/2009
 eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche
dovute all’elevato numero di emendamenti che la
direttiva ha subito nel corso dei decenni;
 armonizzare la procedura di immissione sul
mercato dei prodotti cosmetici i tutti gli Stati
membri;
 garantire maggiore certezza ed uniformità di
interpretazione attraverso l’introduzione di un set
di definizioni base, finora assenti;
 garantire la tracciabilità e individuare nella EU il
responsabile all’immissione in commercio
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Scopi del Reg. 1223/2009
 evitare divergenze nei recepimenti nazionali da parte
dei vari Stati membri:
 non contribuiscono alla sicurezza del prodotto,
 gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi;
 rafforzare il quadro normativo dei controlli, al fine di
garantire la tutela della salute;
 applicazione delle norme REACH, (Reg. 1907/2006);
 garantire che i prodotti cosmetici immessi sul
mercato EU siano sicuri alla luce dell'innovazione
tecnologica del settore.
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Definizione dei prodotti cosmetici
 Per «prodotto cosmetico» si intende: qualsiasi
sostanza o miscela destinata ad essere applicata
sulle superfici esterne del corpo umano
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie,
labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e
sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente
o prevalentemente di pulirli, profumarli,
modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in
buono stato o correggere gli odori corporei.
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Cooperazione tra le
Autorità Competenti
 Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato
è necessario un elevato livello di cooperazione
amministrativa tra le autorità competenti.
 Ai sensi degli articoli 29 e 30 del Regolamento
 “Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra
loro e con la Commissione per garantire l'adeguata
applicazione e la debita esecuzione del regolamento e si
trasmettono tutte le informazioni necessarie per
l'applicazione uniforme del regolamento” … al fine ultimo
di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e di un
elevato livello di tutela della salute umana
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IL RUOLO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
 Art.22 del Regolamento
 Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza
del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze
necessarie per consentire a tali autorità di espletare i
loro compiti in modo adeguato
 Art.34 del Regolamento
 Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali
competenti
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Legge 6 agosto 2013, n.97 (art 16)
Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
 1. Il Ministero della salute provvede agli
adempimenti previsti dal Reg (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
30/11/2009, sui prodotti cosmetici.
 2. Il Ministero della salute è designato quale
«autorità competente» ai sensi dell'articolo 34 del
Reg (CE) n. 1223/2009.
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Legge 6 agosto 2013, n.97 (art 16)
ʺAttuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.ʺ
 3. Il Ministero della salute è l'autorità centrale dello
Stato alla quale spettano:
 compiti di indirizzo generale e coordinamento,
 elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo,
 la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi
che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle
Regioni e Prov Aut e dalle ASL.
 4. Alle Regioni e alle Prov Aut spettano:
 compiti di indirizzo e coordinamento attività delle ASL,
 elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.
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Legge 6 agosto 2013, n.97 (art 16):
decreti correlati
 5. Ministro della salute + Conferenza Stato/Regioni
 regolamentazione delle procedure di controllo del
mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i
controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e
delle buone pratiche di fabbricazione.
 6. Ministro della salute:
 adempimenti e comunicazioni che gli operatori del
settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di
vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del
Regolamento n. 1223.”
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Sorveglianza del mercato (CAPO VII)
 Gli Stati membri vigilano attraverso controlli del
mercato interno.
 Controlli su scala adeguata dei prodotti e degli
operatori economici;
 Rispetto delle buone pratiche di fabbricazione
 In base alla documentazione informativa
 Con test fisici e di laboratorio
Sicurezza dei cosmetici
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Sorveglianza & Vigilanza
 Vigilanza si intende la raccolta, la valutazione ed il
monitoraggio di segnalazioni spontanee di eventi
indesiderabili osservati durante o dopo l’uso
normale o ragionevolmente prevedibile di un
prodotto cosmetico regolare.
 Sorveglianza si intende invece la sorveglianza sul
territorio volta a verificare e contrastare la vendita
e la distribuzione di prodotti cosmetici irregolari,
cioè non conformi alla normativa in vigore
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Notifica di effetti indesiderabili gravi
al Ministero
 Responsabile dell’immissione in commercio:
 tutti gli effetti indesiderabili gravi noti o presunti;
 il nome del prodotto cosmetico;
 le eventuali misure correttive adottate.
 Ministero: informazione agli altri Stati membri.
 Anche gli utilizzatori possono fare la notifica.
SUE FORM A: notification of SUE by responsible person
or distributor to competent authority:
 fax 06.59943776
 [email protected][email protected]
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Cosmetovigilanza:
valutazione
 Il Ministero può ricevere segnalazioni di reazioni
avverse, intese come effetto indesiderato correlato
all’utilizzo di un cosmetico regolarmente notificato.
 una prima valutazione tecnica per verificare il nesso di
causalità tra l’evento e il prodotto cosmetico
 la ricerca di eventuali altre segnalazioni relative allo
stesso prodotto
 (+/-) ritiro volontario dal commercio a scopo
cautelativo
 Valutazione del dossier; ispezioni ai siti di produzione
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Cosmetovigilanza:
conclusione del procedimento
 Se si accerta che la reazione è dovuta a caratteristiche del
prodotto cosmetico:
 Si invita il responsabile dell’immissione in commercio al ritiro
volontario del prodotto dall’intero territorio nazionale.
 Si incaricano i NAS di verificare l’avvenuto ritiro.
 Se la reazione non si collega al prodotto esaminato, bensì
all’utilizzo non corretto o difforme da quello riportato in
etichetta, o alla sensibilità del soggetto utilizzatore:
 la segnalazione viene archiviata;
 la segnalazione rimane comunque registrata e potrebbe essere
riconsiderata nel caso in cui dovessero pervenire nuove
segnalazioni relative allo stesso prodotto.
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Progetto sulla Cosmetovigilanza del
Ministero della salute
 Raccolta e gestione SUE/UE
 applicazione informatica sviluppata per la raccolta e
gestione delle segnalazioni di eventi avversi gravi
(serious undesirable effects – SUE)
 pubblicazione sul portale del Ministero della Salute
 Modulistica e procedure
 finalizzato all’ottemperanza all’art. 23 del reg.1223/2009
 obbligo di segnalazione di SUE per Persona Responsabile e
distributori all’autorità competente
 trasmissione delle segnalazioni alle autorità competenti
degli Stati membri
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Progetto sulla Cosmetovigilanza del
Ministero della salute
 Sistema Informatico anche per la registrazione delle
segnalazioni di “eventi avversi (non gravi)”
(Undesirable events - UE)
 trasmesse su base volontaria da:
 utilizzatori finali
 persona responsabile /distributori
 Il sistema di cosmetovigilanza permette
1. acquisizione di informazioni sulle caratteristiche di qualità
e sicurezza dei prodotti sul mercato
2. definizione di misure correttive o preventive, finalizzate a
garantire la tutela della salute dei consumatori.
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Bando cosmetovigilanza 2013
 Il progetto deve essere destinato esclusivamente ai cittadini in qualità di
utilizzatori finali, mediante una campagna realizzata indifferentemente a
mezzo stampa e/o attraverso il web, anche con riviste e canali di
diffusione specializzati o su siti internet specifici compresi quelli
istituzionali delle regioni.
 La campagna deve contribuire, con un messaggio chiaro, immediato e
persuasivo ad informare e sensibilizzare l’utilizzatore finale
sull’importanza di procedere alla segnalazione di effetti indesiderabili
correlati all’uso di prodotti cosmetici ed in dettaglio sulla modalità di
effettuare una segnalazione all’autorità competente utilizzando la
modulistica elaborata dal Ministero della salute sulla base delle
indicazioni della Commissione europea.
 Nel programma devono essere indicati i tempi di realizzazione della
campagna che, comunque, dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla
data di erogazione del finanziamento.
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Le Regioni vincitrici bando: Campagna di
comunicazione sulla cosmetovigilanza
 Il Ministero ha indetto il 10/09/2013 un Bando per l’assegnazione
alle Regioni e Prov Aut di euro 149.906,00 per la realizzazione di 3
progetti relativi a campagne di educazione sanitaria riguardanti le
nuove norme in materia di cosmetovigilanza.
 Le Regioni risultate vincitrici del bando sono:
 Piemonte
 Emilia Romagna
 Veneto
 Le Regioni dovranno realizzare campagne di educazione sanitaria
indirizzate ai cittadini quali utilizzatori finali dei prodotti cosmetici,
affinché siano coinvolti e sensibilizzati sulle finalità del processo di
segnalazione di effetti indesiderabili legati all’utilizzo di un
cosmetico.
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Valutazione della sicurezza dei
cosmetici (articolo 10-All.I)
 In passato non venivano specificate le informazioni
che la relazione sulla sicurezza doveva contenere.
 Ora l’elemento cruciale del nuovo testo è il
chiarimento in merito alle informazioni che devono
essere contenute nel Product Information File (P.I.F.).
 Nell’allegato I del Regolamento infatti vengono
chiaramente definite le informazioni (Parte A) su cui deve
basarsi e motivarsi in modo critico la valutazione di
sicurezza del prodotto cosmetico.
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Valutazione della sicurezza dei
cosmetici (articolo 10-All.I)
 Nella valutazione della sicurezza deve essere
utilizzato un approccio basato sulla forza probante
per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti
esistenti Weight of Evidence (WoE) approach
 E’ stato pubblicato il testo relativo alle Linee Guida
concernenti la relazione sulla sicurezza dei
prodotti cosmetici che consentirà alle imprese, in
particolare alle piccole e medie imprese, di
ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I.
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Notifica prodotti cosmetici
 CPNP: Cosmetics Products Notification Portal
 Al fine di implementare un’efficace sorveglianza del
mercato, è stabilito l’obbligo di notifica all’autorità
competente di determinate informazioni riguardanti
il prodotto cosmetico immesso sul mercato:
 Le informazioni sulla sicurezza devono essere
disponibili ai Centri Antiveleni.
 Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene
o tossiche per la riproduzione (CMR) non possono
essere presenti nei cosmetici;
 Eccezione per le sostanze CMR 1A e 1B, previa
valutazione e in rispetto al principio di massima
precauzione
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Notifica prodotti cosmetici
Gli "utilizzatori del CPNP" sono:
 responsabili nell'industria dei cosmetici e utilizzatori che
agiscono a loro nome;
 distributori che rendono disponibile in uno Stato membro
un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro
Stato membro e traducono, di loro iniziativa, gli elementi
dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare
il diritto nazionale;
 autorità nazionali competenti, incaricate della sorveglianza
del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e
dell'informazione dei consumatori in merito ai prodotti
cosmetici;
 centri antiveleno o organismi simili, qualora tali centri o
organismi siano stati istituiti dagli Stati membri.
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Notifica prodotti cosmetici
CPNP: Cosmetics Products Notification Portal

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Categoria del prodotto cosmetico
Nome ed indirizzo della persona responsabile
Importazione: il Paese di origine
Stato membro di commercializzazione
Contatti per necessità urgenti
Contenenti nanomateriali
CAS di sostanze CMR
Informazioni per il trattamento medico urgente
Etichetta

Dati resi disponibili agli Stati membri ai fini di
sorveglianza del mercato e di valutazione delle
informazioni per i consumatori
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BANCA DATI sui prodotti cosmetici
 verrà alimentata comunicando l'inizio delle attività di
produzione ed immissione sul mercato dei prodotti
cosmetici.
 potrà garantire un efficiente sistema di vigilanza sui
prodotti cosmetici presenti sul territorio nazionale,
all'esclusivo scopo di salvaguardia della tutela della
salute.
 consentirà di registrare in modo automatico le
segnalazioni pervenute e riguardanti i singoli
prodotti.
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Etichettatura (Artt.19-20)
 Nell'etichetta dei cosmetici non dovranno essere
impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini
o altri segni, figurativi o meno, «che attribuiscano ai
prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non
possiedono».
 Il Parlamento europeo ha stabilito che la
Commissione EU dovrà, in cooperazione con gli
Stati membri, adottare un elenco di criteri comuni
per le dichiarazioni ("claims") che possono essere
utilizzate sui prodotti cosmetici.
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Etichettatura (Artt.19-20)
 I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul
mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti
cosmetici recano le seguenti indicazioni (i punti 1, 2, 4, e 6
devono essere in lingua italiana), in caratteri indelebili,
facilmente leggibili e visibili:
 il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona
responsabile;
 il contenuto nominale espresso in peso o in volume
(obbligatoriamente in italiano), con possibili deroghe per i
campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con
un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi
preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di
pezzi;
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Etichettatura (Artt.19-20)
 la data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente
conservato, entro cui continua a svolgere la sua funzione iniziale (data di
durata minima); tale data è preceduta dal simbolo:
o dalla dicitura
«Usare preferibilmente entro: … »
 Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, deve
essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il
prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il
consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto
o dall’acronimo «PAO» (Period after opening). Sono
oggetto di possibili deroghe i prodotti monodose, i prodotti confezionati in
modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante
(es. aerosol) e i prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è
tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento;
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Etichettatura (Artt.19-20)
 le precauzioni di impiego (necessariamente in italiano). In caso di
impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le
precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un
foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il
consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o
mediante il simbolo di rinvio ;
 il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di
identificare il prodotto cosmetico;
 il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE. È obbligatorio
riportare «made in …»;
 la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
 l’elenco degli ingredienti.
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Elenco per categoria dei cosmetici

creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle,

maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria,

talco per il dopobagno e per l’igiene corporale,

saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia,

preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel),

prodotti per la depilazione,

deodoranti e antitraspiranti,

34
tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (polveri,
shampoo, lozioni, lacche, brillantine),

prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni),

prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra,

prodotti per l’igiene dei denti e della bocca,

prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse,

prodotti per l’igiene intima esterna,

prodotti solari, prodotti autoabbronzanti,

prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe
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Contraffazione dei cosmetici
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 Si intendono per prodotti contraffatti le merci, incluso l’imballaggio
(contenitore primario del prodotto e contenitore secondario, quale
una scatola o l’astuccio), su cui sia stato apposto senza autorizzazione
un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo
stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa
essere distinto nei suoi aspetti essenziali (Reg (CE) 1383 - 22/07/03).
 Il Ministero della Salute opera nell’ambito della contraffazione dei
prodotti cosmetici, mediante iniziative autonome, nonché
congiuntamente al CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione) e
alla task-force IMPACT Italia.
 Nell’ambito di tale attività il Ministero della Salute ritiene importante il
ruolo del consumatore, che nel prestare attenzione in fase di acquisto
non solo garantirà a se stesso un acquisto sicuro, ma contribuirà a non
alimentare un fenomeno dannoso per la collettività.
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Contraffazione dei cosmetici
1. Prestare attenzione al nome del prodotto ed in particolare alla
2.
3.
4.
5.
6.
7.
grafica (colore e scrittura del nome);
Controllare bene il marchio del prodotto che si intende
acquistare, in particolare se presenta anomalie od alterazioni
rispetto a quello ben noto;
Controllare e confrontare l’aspetto della confezione in termini di
colori, scritte (dimensione del carattere e presenza di errori
ortografici), dimensioni del contenitore e della scatola;
Verificare la presenza delle informazioni che devono figurare in
modo obbligatorio sulla scatola o sul contenitore;
Verificare che le indicazioni d’utilizzo, le precauzioni d’impiego e la
funzione del prodotto siano riportate in lingua italiana;
Valutare la congruità del prezzo rispetto al tipo di prodotto;
Scegliere canali di vendita regolarmente autorizzati.
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IMPACT Italia
 L'IMPACT Italia è la task-force nazionale istituita nel 2007 al fine
di contrastare il fenomeno della contraffazione farmaceutica.
Rappresenta il punto di riferimento unico per le attività in questo
settore ed è composta da tutte le principali istituzioni interessate
al problema, ovvero AIFA, Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, Istituto Superiore di Sanità e Carabinieri NAS
che, insieme a Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle
Dogane e Ministero dell’Interno (Direzione Centrale Polizia
Criminale), sviluppano attività e indagini congiunte che
permettono di coinvolgere anche le altre amministrazioni
interessate a singoli progetti mirati.
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Pubblicità dei prodotti cosmetici
 La pubblicità dei prodotti cosmetici non è soggetta a preventiva
autorizzazione da parte del Ministero della Salute; tuttavia essa deve
uniformarsi alle disposizioni di seguito indicate:
 i prodotti cosmetici devono uniformarsi ai principi generali in
materia di pubblicità, enunciati dal Codice del consumo, previsto
dalla legge 229 del 2003 e approvato con D.lgs 206 del 2005.
 In Italia il Codice del consumo ha riconosciuto fra i diritti
fondamentali dei consumatori un’informazione adeguata e una
pubblicità corretta ed ha stabilito che la sicurezza, la composizione e la
qualità dei prodotti devono essere comunicate in modo chiaro tale “da
assicurare la consapevolezza del consumatore”.
 Il Codice vieta la pubblicità ingannevole, intesa come qualsiasi forma di
pubblicità che possa indurre in errore i consumatori condizionandone
le scelte con dichiarazioni, presentazioni e immagini del prodotto false
o ambigue relativamente alle caratteristiche e agli effetti.
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Pubblicità dei prodotti cosmetici
 È considerata ingannevole naturalmente anche la pubblicità che
riguarda prodotti che possono porre “in pericolo la salute e la
sicurezza dei consumatori e che omette di darne notizia in
modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza” (D.lgs 206/2005 art. 24).
La pubblicità deve peraltro essere trasparente anche nel senso
di essere chiaramente riconoscibile come tale.
 Con riferimento alla specifica normativa del settore
cosmetico, l’articolo 20 del Regolamento n.1223/2009 pone il
divieto, in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di
pubblicità dei cosmetici, di impiegare diciture, denominazioni,
marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano
ai prodotti stessi caratteristiche diverse da quelle proprie dei
cosmetici e definite nell’art. 2 comma 1a del Reg CE 1223/2009
(definizione prodotto cosmetico).
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Pubblicità dei prodotti cosmetici
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 Pertanto, nei messaggi che si riferiscono ai prodotti cosmetici, siano essi
contenuti nell’etichetta o in altri stampati o ancora su testi di carattere
pubblicitario, non possono essere attribuite ad essi finalità diverse da
quelle di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere o mantenere
in buono stato superfici esterne del corpo umano.
Conseguentemente, la presentazione e la denominazione dei cosmetici
non deve indurre i consumatori a confondere i prodotti per la cosmesi e
l’igiene personale con i farmaci. Essi non possono, infatti, vantare attività
terapeutiche.
 Si evidenzia, inoltre che i prodotti cosmetici non devono causare danni alla
salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente
prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto,
dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione,
nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona
responsabile questi prodotti sul mercato comunitario (art. 3 del
Regolamento CE 1223/2009).
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Francesca Ravaioli
Contatti: 06 . 5994 3085
[email protected]
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