CITTÀ DI CERIGNOLA COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Atto N.56 OGGETTO: In data 12-03-2015 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Approvazione L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 11:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita sotto la presidenza del signor GIANNATEMPO dr. Antonio, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione dott.ssa Rosaria. Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Risultano presenti n. 8 e assenti n. 1: GIANNATEMPO dr. Antonio REDDAVIDE dott. Francesco DECOSMO dott. Francesco Lapiccirella Avv. Mariacarmela MENNUNI p.i. Pasquale MERLICCO avv. Marco ROMANO dr. Michele SPIONE geom. Rosario Vurchio Avv. Mariarosaria Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 REGOLARITÀ TECNICA SINDACO VICE SINDACO ASSESSORE COMUNALE ASSESSORE COMUNALE ASSESSORE COMUNALE ASSESSORE COMUNALE ASSESSORE COMUNALE ASSESSORE COMUNALE ASSESSORE COMUNALE P P A P P P P P P Esito Data Responsabile del Settore Favorevole 10-03-15 F.to AMATO ING. CUSTODE Il Sindaco, GIANNATEMPO dr. Antonio, di concerto con l’Assessore a Manutenzioni, Edilizia Privata, Cimitero e Servizi, Arredo e Mobilità Urbana, Borgate, MENNUNI p.i. Pasquale, propone l'adozione del presente provvedimento: «Il Dirigente del Settore Ambiente e Verde pubblico, Amato ing. Custode, riferisce che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30 giugno 1994 è stato approvato, in conformità al decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, il "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni". Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 1° febbraio 2007 ad oggetto: “Prime misure urgenti e provvisorie relative al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari”, in considerazione del diffuso abusivismo riscontrato ed il conseguente degrado urbano e pericolo per la pubblica incolumità, specie con riguardo alla circolazione stradale sia veicolare che pedonale, compreso la interclusione di spazi e percorsi riservati ai cittadini con difficoltà motorie, è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) con lo scopo di regolamentare, seppure a livello provvisorio, l’installazione degli impianti pubblicitari riordinando, in termini di decoro, l’ambiente urbano. Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24/06/2010, prendendo atto che la sperimentazione effettuata con il detto P.G.I.P. non aveva sortito l’effetto desiderato creando, in concreto, il proliferare di impianti pubblicitari con addensamenti tali da aggiungere elementi di confusione alla circolazione veicolare, riscontrando in specie l’eccessivo ingombro, sia per dimensioni che per numero, dei poster 3x6 metri, rispetto all’impatto creato nella città, è stato sospeso, con effetto immediato, il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione, con esclusione di quelli temporanei e di comunicazioni istituzionali, fino all’adozione di un nuovo provvedimento e/o procedimento da definirsi nel più breve tempo possibile, disponendo che gli Uffici preposti (Ambiente ed Arredo Urbano, Tributi, Polizia Municipale, Attività Produttive, ecc.), ciascuno per la propria competenza, non rilasciassero autorizzazioni e/o pareri circa l’apposizione di Impianti Pubblicitari nell’ambito urbano. Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 05/09/2014 l’Amministrazione, al fine della rielaborazione di un nuovo Piano Generale per l’installazione degli Impianti Pubblicitari, ha ritenuto di procedere alla ricognizione degli impianti esistenti sul territorio comunale individuando quelli regolarmente autorizzati e non, per cui, stante la insufficienza dei controlli effettuati dal Comando di Polizia Municipale e la carenza di personale 2/31 tecnico-amministrativo, ha determinato di supportare gli Uffici Comunali preposti (Tributi e Arredo Urbano), incaricando un professionista iscritto nell’elenco comunale dei professionisti che provvedesse alla individuazione di tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale. Alla luce di quanto sopra, è necessario procedere alla rielaborazione di un nuovo Piano Generale per l’installazione degli Impianti Pubblicitari che, senza penalizzare la necessità di offrire alle Imprese un mezzo di comunicazione pubblicitario importante per lo sviluppo della propria economia e senza privare l’Amministrazione di una importante risorsa economica, risponda a requisiti di miglioramento del decoro urbano, inserendosi più armoniosamente nel contesto urbano, come recita il testo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24/06/2010. In attuazione della sopra riferita D.G.C. n. 252/2014, con Determinazione n. 5/5 del 05/01/2015 è stato affidato all'Arch. Salvatore Guglielmi l'incarico di collaborazione professionale con il personale dell'Area Tecnica per la ricognizione degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale, finalizzato alla redazione del nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) stipulando la relativa convenzione. Alla luce di quanto sopra ed in ossequio alle disposizioni verbali del Sindaco ed dell’Assessore all’Arredo Urbano, il Dirigente ha riproposto l'allegato "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari", ancora con natura provvisoria e sperimentale, adeguato ed integrato con le indicazioni dell’Amministrazione che sostituisce quello adottato con D.G.C. n. 37/2007 per consentire a questa Amministrazione di avere un provvedimento mirato a risolvere le problematiche esposte innanzi in questo periodo di crisi economica con l’obiettivo di contribuire a lenire la precaria situazione delle imprese». LA GIUNTA COMUNALE Udita la relazione di cui sopra e fattala propria; Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati rinnovati gli incarichi dirigenziali; Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; Con voti unanimi e a scrutinio palese; D E L I B E R A 3/31 1) di approvare la proposta di "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari", già approvata con D.G.C. n. 37/2007, adeguata ed integrata in alcune parti, che si assume quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 2) di demandare al Sindaco e all'Assessore all'Ambiente, supportati dal Dirigente del Settore Ambiente, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna per la definitiva efficacia del presente provvedimento. 3) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 4/31 ALLEGATO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Nuove misure provvisorie ed urgenti Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. Art. Art. Art. Art. 15 16 17 18 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Generalità Caratteristiche tipologiche degli impianti disciplinati dal Piano Dimensionamento del piano Manufatti e cartelli con sponsor Tipologie di pubblicità esterna e mezzi pubblicitari non costitutivi del PGIP Suddivisione del territorio comunale e relative tipologie ammesse Aree di addensamento pubblicitario Progetti negli ambiti di arredo urbano Caratteristiche generali e requisiti prestazionali degli impianti pubblicitari Ubicazione degli impianti Progetto degli ambiti di arredo urbano Pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea Procedimento autorizzativo relativo all'installazione di impianti pubblicitari da parte dei privati Documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione Durata dell'autorizzazione Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione Anticipata rimozione Cessazione dell'autorizzazione Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformità dalla autorizzazione Penalità, sanzioni, interessi, copertura immediata e rimozione, decorrenza della pubblicità abusiva Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento ed attività di controllo Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti già autorizzati Distribuzione delle assegnazioni e volture Entrata in vigore del presente provvedimento 5/31 ART. 1 GENERALITÀ 1. Il "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" (Regolamento), approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 30 giugno 1994 in attuazione del Decreto legislativo n° 507 del 15 novembre 1993, prevede, all'art. 13, che la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al "Piano generale degli impianti pubblicitari" (PGIP) da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/1993, n. 507 e dal medesimo regolamento (comma 1). 2. L'art. 13 dispone che il PGIP è approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale (comma 3) ed è articolato in due parti (comma 2). 3. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle seguenti tipologie: 1. pubblicità ordinaria (art. 9, comma 2, del Regolamento), cioè quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi, comprendendosi anche mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi; 2. pubblicità con pannelli luminosi (art. 9, comma 4, del Regolamento), cioè quella effettuata, per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, mediante insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; 3. pubblicità viaria (art. 9, comma 6, del Regolamento), cioè quella comprendente: a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, b) la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. 4 Il presente Piano generale per gli Impianti Pubblicitari (PGIP) individua le tipologie degli impianti pubblicitari e 6/31 disciplinano la loro localizzazione nel territorio del Comune di Cerignola, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell'ambiente e dell'immagine della città. ART. 2 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PIANO 1. Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a supportare: pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica; pubblica affissione di natura commerciale; affissione diretta dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale; pubblicità esterna di privati. 2. Le diverse tipologie di impianti pubblicitari disciplinati dal presente provvedimento sono le seguenti: A. Cartello (non ad uso affissione) Manufatto bidimensionale mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato,privo di luce, o elettronico. Possono contenere anche messaggi variabili. B. Impianto per affissione di vario formato Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, le affissioni di natura commerciale e le affissioni dirette su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100 Gli impianti per le affissioni sono costituiti da: formato piccolo - cm 100x70, cm 100x140, 140x100 formato medio – cm 140x200 200x140 formato grande – cm 200x280, 280x200 formato massimo – cm 600x300 a) Vetrina - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica; b) Stendardo- Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati: - formato piccolo - cm 100x140, cm140x100 - formato medio – cm 140x200 200x140 - formato grande – cm 280x200 c) Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione 7/31 di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno nei seguenti formati: - formato piccolo - cm 100x140, cm140x100 - formato medio – cm 140x200 200x140 - formato grande – cm 280x200 d) Poster 6x3 - Struttura monofacciale o bifacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno o su altre strutture di sostegno nei seguenti formati: - per affissione provvisoria intercambiabile (cartacea) o permanente (es: in pvc) di dimensione 17/18 mq di superficie esposta, salvo tipologie eccezionali di superficie anche superiore, accettate con proroga autorizzativa. C. Opera di particolare pregio Manufatto monofacciale realizzato su telo, pannello o parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria, e le cui caratteristiche non siano ripetitive di altra pubblicità tabellare già esposta nel territorio comunale. Le opere di particolare pregio possono distinguersi in: a Impianto Pubblicitario su parete cieca: - Trompe l'oeil Manufatto pubblicitario monofacciale luminoso, illuminato o privo di luce, inserito nel recupero di facciate cieche mediante la realizzazione di un trompe l'oeil o di altro intervento decorativo o artistico che sia in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il manufatto ha dimensioni massime di cm 400x280 e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due manufatti allineati e non sovrapposti. - Gigantografia Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca e che interessa l'intera facciata. b)Gigantografia su ponteggi (elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidezza che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato): - artistica La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia. Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor, che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia. 8/31 Illuminato o privo di luce. - pubblicitaria Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia. Illuminato o privo di luce. D. Impianto pubblicitario speciale Manufatto luminoso, illuminato, o privo di luce composto da caratteri alfanumerici completati eventualmente da marchio, simboli o orologio segna giorno – ora – temperatura, a lettere scatolari o filo di neon con eventuale pannello retrostante, il tutto montato su adeguate strutture di sostegno. Tale impianto non potrà essere ubicato sulle coperture degli edifici. E. Striscione e Stendardo Si definisce striscione e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o eventi culturali. E1. Striscione Elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, opportunamente rinforzata, installato trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete. Deve essere ancorato su pali autonomi e mai su quelli della pubblica illuminazione. Privo di luce. Dimensioni cm 800x100 – 600x100. E2. Stendardo Elemento bidimensionale monofacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di rilevante importanza, posizionato sulla sede in cui avviene la manifestazione. Deve essere ancorato su pali autonomi e mai su quelli della pubblica illuminazione. Dimensioni massime mq 10. Può essere illuminato. F. Gonfalone Elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla promozione pubblicitaria di attività commerciali, realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, fermato da due supporti lineari rigidi. Ancorato ai pali autonomi e mai su quelli della pubblica illuminazione. Privo di luce. Dimensioni cm 130x190. G. Impianti su Arredo Urbano Manufatti collocati di norma su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio 9/31 pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Supporto informativo Manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Tale impianto non potrà essere ubicato sulle coperture degli edifici. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Totem Manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato messaggi pubblicitari. La superficie non potrà mai essere superiore a cm 70 x 100. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Pensilina autobus Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina. Palina di fermata dei mezzi di trasporto Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a cm 70x100 e privo di luce. Orologio Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce ed il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a cm 70 x 100. Segnaparcheggio Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio. Bifacciale. Privo di luce. Il messaggio pubblicitario dovrà avere una dimensione massima pari a 0,5 mq per ogni facciata. Per ogni area destinata a parcheggio potranno essere collocati fino ad un massimo di due segna-parcheggi per ogni 1000 mq di superficie, con un minimo di due segnaparcheggio per ogni area. Parapedonale Struttura metallica in tubolare con diametro mm 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite o canna di fucile. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni di cm 55x100, con cadenza alternata pieno/vuoto. 10/31 3. Costituiscono inoltre pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità effettuata per conto altrui e che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano: pubblicità fonica; pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati; pubblicità su veicoli privati solo specificamente immatricolati, mobili e non fissi) pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta: pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali; manufatti e cartelli con sponsor; i cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiore ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi. Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs n. 490/1999, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre m 3 da terra. le bandiere: elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta plastica o altro materiale, fermato da un lato su un supporto lineare rigido esistente. Privo di luce. Dimensioni massime 2,5 mq. Tali elementi potranno essere autorizzate limitatamente alla stretta durata dell'evento. 4. Le distinzioni di cui ai commi precedenti sono stabilite sulla base della natura del messaggio pubblicitario, cioè se effettuato per conto di terzi ed installato in luogo estraneo alla sede dell'attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie dell'attività, cui il messaggio pubblicitario si riferisce. 5. Non costituiscono criterio di distinzione né le caratteristiche del manufatto, né la collocazione del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o privato, né il carattere temporaneo o permanente dell'atto autorizzatorio. 6. Ove dovessero risultare discordanze di definizioni con quelle fornite da leggi e regolamenti di rango superiore, queste prevalgono sulle presenti disposizioni. ART. 3 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 1. In tutto il territorio comunale è consentita l'allocazione di una superficie complessiva (compresa quella già esistente) di 3.500 mq di spazi pubblicitari così ripartita: (in coerenza alle disposizioni per la disciplina 11/31 delle pubbliche affissioni: 18 mq per ogni 1000 abitanti/D.L.gs n.507- 15/11/93 art.15 ed alle Deliberazioni n. 39 del 24/06/2010 e n. 252 del 5/09/2014) per la pubblica affissione mq 1000 per la pubblicità esterna mq 2400 (di cui 1250mq destinati alla tipologia: Impianto per affissione B. tipo d)Poster e 1150mq per i restanti usi) per gli addensamenti pubblicitari mq 100 2. La superficie degli impianti per la pubblicità esterna, effettuata su impianti privati in aree o spazi è destinata: - per mq 1900 alle iniziative dei privati, di cui almeno mq 300 su impianti di arredo urbano; - per mq 500 riservati esclusivamente al Comune. 3. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi. ART. 4 MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR 1. I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor. 2. Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità. 3. Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che: riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor; non sia intercambiabile; sia contenuto nelle seguenti superfici: fino a 1000 cm2. 4. L'Amministrazione Comunale, in attuazione di convenzioni da essa stipulate che prevedono interventi di sponsorizzazione di soggetti privati finalizzati alla realizzazione di opera od attività di rilevante interesse della città, con possibilità di adeguata reclamizzazione di tale contribuzione, approva progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto anche in deroga al presente provvedimento, purché nel rispetto della normativa di sicurezza stradale e del D.L.gs n. 42/2004 e smi. ART. 5 TIPOLOGIE COSTITUTIVI DEL PGIP DI PUBBLICITÀ ESTERNA E MEZZI PUBBLICITARI NON 1. Non rientrano negli impianti disciplinati dal presente provvedimento i seguenti mezzi pubblicitari: 12/31 a)le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali o aree private; b)gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c)i manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d)i manufatti pubblicitari relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita; e)i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo; f)i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali; g)le insegne di esercizio dei negozi, targhe e simili; h)le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento. ART. 6 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVE TIPOLOGIE AMMESSE 1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso in n. 4 zone. 2. Per ogni zona si indicano, tenuto conto delle sue caratteristiche urbanistiche, della sua storia, dei suoi valori ambientali, le tipologie di impianti ammesse così come di seguito specificato. ZONA 1 E' formata dalle parti del territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali in coerenza con il PRG e tenuto conto dei vincoli ambientali di cui al D.L.gs 42/2004. I marciapiedi circostanti gli edifici vincolati con vincolo specifico della Soprintendenza non possono essere impegnati da alcun elemento pubblicitario, escluso la cartellonistica riferita all'edificio vincolato, secondo le norme dettate dal competente Organo Istituzionale. Comprende particolari ambiti urbani, indicati come sottozone, che sono i seguenti: 1. La zona omogenea classificata dal vigente PRG come Zona A1 compresa tra: Corso Gramsci, Via Osteria Ducale, Via Palmisano, Largo Addolorata, Via Torrione, Via Tredici Italiani, Largo Spontavomero, Via Napoli, Piazza Pasquale Bona e Piazza Giuseppe Tortora. 2. Le seguenti aree di circolazione: 13/31 - Corso Gramsci – Piazza G. Di Vittorio – Corso G. Garibaldi – Piazza Duomo – Corso Roma – Corso A. Moro; - Via Vittorio Veneto; - Via G. Pavoncelli; - Piano delle Fosse - Via Consolare (da Via Melfi a Piazza della Libertà) – Piazza Libertà – Via Bologna (da Via S. Francesco d'Assisi a Piazza Libertà); - Viale Roosevelt; - Piazza Matteotti – Via G. Verdi – Via G. Rossini; - Viale G. Di Vittorio (da Via F. Cavallotti a Corso A. Moro) – Piazza della Repubblica – Via C. Battisti – sottovia tra Via dei Mille e Viale G. Di Vittorio; - Marciapiedi della Villa Comunale (Viale G. Di Vittorio, Via Puglia, Via XX Settembre); - Viale del Cimitero Sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari: impianto per pubbliche affissioni; cartello artistico delle dimensioni non superiori a cm 70x100; Gigantografie artistiche; Striscione e Stendardo (solo temporaneamente in occasione di manifestazioni) Gonfalone (solo temporaneamente in occasione di manifestazioni) ZONA 2 E' formata dalle parti del territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali in coerenza con il PRG e tenuto conto dei vincoli ambientali di cui al D.L.gs 42/2004. I marciapiedi circostanti gli edifici vincolati con vincolo specifico della Soprintendenza non possono essere impegnati da alcun elemento pubblicitario, escluso la cartellonistica riferita all'edificio vincolato, secondo le norme dettate dal competente Organo Istituzionale. Comprende particolari ambiti urbani, indicati come sottozone, che sono i seguenti: 1. Le zone omogenee classificate dal vigente PRG come Zone A2 – A3/1 – A3/2 – A4 compresa tra la Zona omogenea A1 individuata in precedenza e le zone residenziali B (B1 – B2 – B3). 2. Tutte le strade individuate come strade dell'integrità storica e strade della prima trasformazione urbana nonché sull'intero tracciato del corso cittadino, escluse quelle individuate nella Zona 1, e precisamente: - Via Mascagni - Via Addolorata - Via Pozzomaggiore - Via Agraria - Via Salnitro - Via Foggia - Via Magna Grecia - Via Toppo le Ceneri - Via San Leonardo, fino all'incrocio con via Goldoni - Vico Addolorata, fino all'incrocio con via Goldoni - Vico II Addolorata, fino all'incrocio con via Goldoni 14/31 - Vico III Addolorata, fino all'incrocio con via Goldoni Vico IV Addolorata, fino all'incrocio con via Goldoni Vico V Addolorata, fino all'incrocio con via Goldoni Via Tommaso Campanella, fino all'incrocio con via Goldoni - Via XXIV Maggio, fino all'incrocio con via Goldoni - Via Nuovo Orto Nicolardi - Viale S. Antonio; - Piazza Zingarelli - Via Don Minzioni - Via Giordano - Via S. Sebastiano - Via S. Tommaso d'Aquino - Via San Rocco - Largo San Rocco - Via Modena - Via Bologna - Via F.lli Rosselli - Piazza Firenze - Piazza Marconi Sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari: impianto per pubbliche affissioni comunali; cartello per pubblicità esterna delle dimensioni non superiori a cm 100 x 140; Gigantografie artistiche; Striscione e Stendardo; Gonfalone; Impianto su arredo urbano (supporto informativo e totem fino a mq 1,50, pensilina autobus, palina di fermata, orologio e segna-parcheggio). ZONA 3 E' formata dalle parti del territorio caratterizzate dalla presenza di un tessuto urbano prevalentemente caratterizzato da edificazione, sostituzioni e trasformazioni anche recenti. I marciapiedi circostanti gli edifici vincolati con vincolo specifico della Soprintendenza non possono essere impegnati da alcun elemento pubblicitario, escluso la cartellonistica riferita all'edificio vincolato, secondo le norme dettate dal competente Organo Istituzionale. Comprende le zone omogenee classificate dal vigente PRG come Zone B1 – B2 – B3 – B4 – B5 compresa tra la Zona 2 e nella delimitazione del Centro Abitato, di cui all'art. 4 del Codice della Strada. Sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari: impianto per pubbliche affissioni; cartello artistico delle dimensioni non superiori a cm 70x100; opera di particolare pregio (impianto pubblicitari su pareti cieca, trompe l'oeil, gigantografia su ponteggi artistica e pubblicitaria striscione e stendardo gonfalone Gigantografie artistiche; 15/31 impianto su arredo urbano (supporto informativo e totem fino a mq 6,00, pensilina autobus, palina di fermata, bagno autopulente, orologio, contenitore per la raccolta differenziata, segna-parcheggio, para-pedonale) Sono altresì, ammessi i seguenti impianti pubblicitari, purché studiati in maniera armoniosa e rispettosa del contesto urbano in cui vengono inserite, a giudizio dell'Ufficio preposto: cartello fino a mq 12; cartello fino a mq 18 posti parallelamente al senso di marcia e ad almeno m 30,00 dalle intersezioni stradali, ossia dal punto in cui terminano le curvature dei marciapiedi; stendardo porta manifesti, poster e tabella a muro fino a mq 6,00 impianto pubblicitario speciale (previa approvazione da parte della Giunta Comunale) ZONA 4 E' formata dalle parti del territorio esterne al perimetro urbano caratterizzate dalla presenza di un tessuto urbano prevalentemente caratterizzato da edificazione, sostituzioni e trasformazioni anche recenti. I marciapiedi circostanti gli edifici vincolati con vincolo specifico della Soprintendenza non possono essere impegnati da alcun elemento pubblicitario, escluso la cartellonistica riferita all'edificio vincolato, secondo le norme dettate dal competente Organo Istituzionale. Comprende le zone omogenee classificate dal vigente PRG come Zone D – E Nella zona 4 ai fini del presente Piano sono ammesse tutte le tipologie di impianti pubblicitari. ART. 7 AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO 1. Nelle zone 3 e 4 l'Amministrazione Comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario. 2. Sono comunque aree di addensamento quelle destinate ad impianti sportivi, a parcheggio (zona F3 - D – E del PRG) e ad aree per medie e grandi strutture commerciali di vendita. 3. Sono considerate inoltre aree di addensamento pubblicitario le aree per stazioni di servizio carburanti. ART. 8 PROGETTI NEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO 1. All'interno di ogni ambito la collocazione degli impianti su arredo urbano sono ammessi con la superficie massima di mq 6 e secondo un progetto d'intervento unitario. 2. Tale progetto d'intervento unitario deve contenere: analisi dello stato attuale degli spazi pubblici interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo e gli elementi in contrasto con il provvedimento; 16/31 proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente provvedimento che: - tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed architettoniche dello spazio pubblico; - contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana; - risponda alle esigenze di circolazione e di traffico; - aumenti la funzionalità dello spazio con arredi che forniscano funzioni ed informazioni ai cittadini; - aumenti la riconoscibilità dello spazio urbano con interventi "ad hoc" e con arredi personalizzati. 3. Negli ambiti, gli elementi di arredo urbano, quali panchine, dissuasori e colonnini, chioschi ed edicole, ecc., dovranno avere un disegno originale ed essere appositamente progettati per inserirli nel contesto urbano storicizzato contribuendo a migliorare l'immagine della città, con l'uso di forme, colori e materiali che tengano conto dei valori storici, architettonici, formali e funzionali della scena urbana in cui si inseriscono. 4. Inoltre, gli elementi di arredo urbano dovranno appartenere ad una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali e contribuire a costruire specifiche identità ai luoghi urbani oggetto dell'intervento. 5. Per ogni ambito d'intervento unitario, parallelamente all'intervento di arredo urbano, si dovrà procedere alla contestuale riorganizzazione di tutti gli impianti di pubbliche affissioni con le tipologie previste dal presente provvedimento e omogenee a quelle degli elementi di Arredo Urbano. ART. 9 CARATTERISTICHE IMPIANTI PUBBLICITARI GENERALI E REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI 1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi. 2. Si riportano di seguito i requisiti minimi degli impianti pubblicitari: 1. MATERIALI: - devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; - devono avere sagoma regolare, che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento; - devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti 17/31 e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano: particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali, nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. - non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere; - le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202; - gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero; - il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante. - il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità). 2. STRUTTURA: - tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo e, in particolare, sono richieste: a) collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili; b) resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali; c) superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "anti-scrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 m dal piano di calpestio; 18/31 - le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi, rispettando, comunque, tutte le specifiche norme in materia; - per le gigantografie su ponteggi l'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere rispettando tutte le specifiche norme in materia. 3. ASPETTO ESTERIORE - Il bordo inferiore degli stendardi porta-manifesti deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 80 cm rispetto al piano del marciapiede o della banchina; - il bordo inferiore degli striscioni e stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 510 cm rispetto al piano della carreggiata; - i gonfaloni devono essere apposti in modo che la parte inferiore non sia a meno di 300 cm dal piano del marciapiede o della banchina o che non sia a meno di 510 cm dalla carreggiata stradale. - tutti gli impianti, sia destinati alle pubbliche affissioni gestite dall'Amministrazione Comunale sia quelli dei privati devono recare apposita targhetta con indicato "Comune di Cerignola – il nominativo del titolare – la data ed il numero di autorizzazione e la data di scadenza"; - per tutti gli impianti pubblicitari non luminosi, né illuminati, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza comunque interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo; 4. IMPIANTI LUMINOSI O ILLUMINATI - tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso, e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento; - il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia; - la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; - è richiesta la conformità alle disposizioni della L. 46/1990, del DPR 447/1991 e smi, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte; - le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti. (Alcune norme 19/31 specifiche sono le seguenti: Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica). 5. ALTRI REQUISITI: - le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare; - non sono ammessi impianti su pali di illuminazione, fioriere, panchine e cestini se non esplicitamente autorizzati; - gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 e smi; - per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto. ART. 10 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Gli impianti pubblicitari potranno essere consentiti nelle zone indicate innanzi secondo quanto riportato nel rispettivo articolo. 2. Nell'intero territorio cittadino è fatto divieto: - di installare ed effettuare la pubblicità nei luoghi di cui all'art. 7 del ‘Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissione e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni’ approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30/06/1994, ed è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente provvedimento; - di effettuare qualsiasi forma pubblicitaria sulle isole spartitraffico e negli incroci stradali con scarsa visibilità, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese; - di effettuare la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su pali di pubblica illuminazione, piante o sostanze arboree se non esplicitamente autorizzate; - di installare, in adiacenza alle posizioni di telecamere delle centrali operative, gonfaloni e striscioni trasversali alle strade. 3. L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti. 4. La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc.) o di altre indicazioni di interesse pubblico. 20/31 5. In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi e stendardi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale altezza dal piano stradale. ART. 11 PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO 1. Per la collocazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari, l'Amministrazione Comunale procederà mediante approvazione di progetto di installazioni di arredo urbano ed eventuale convenzione regolante i rapporti tra il richiedente ed il Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale: - Impianto pubblicitario su arredo urbano; - Supporto informativo (manufatto con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq 6); - Pubblicità su panchina, portabici, cestino, fioriera, gioco per bambini e simili; - Totem; - Pensilina autobus; - Palina di fermata; - Orologio; - Parapedonale. 2. Nello stesso progetto possono essere ricomprese anche le seguenti tipologie di impianti pubblicitari: - Cartello; - Impianto per affissioni comunali; - Vetrina; - Stendardo porta manifesti (formati massimi, orizzontali o verticali, da cm 100x140, 140x200, 200x280); - Poster; - Tabella a muro (format massimi, orizzontali o verticali, da cm 100x140, 140x200, 200x280) 3. Le concessioni dovranno corrispondere alle prescrizioni fornite in precedenza. ART. 12 PUBBLICITÀ TRASPORTO DI LINEA. PER CONTO TERZI EFFETTUATA SU VEICOLI ADIBITI A 1. La pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D. L.gs 285/92 e art. 203, comma II°, lett. q) del D.P.R. 495/92 può essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, per un numero massimo di 5 veicoli esclusivamente alle seguenti condizioni e secondo le modalità di seguito indicate: che sia realizzata con pellicola adesiva nelle forme consentite sull'omologazione; che non sia luminosa o rifrangente; che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 2. La sosta di tali mezzi deve rispettare le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale esistente. 3. Tale sosta è altresì vietata ad una distanza inferiore di metri lineari 10 da impianti pubblicitari esistenti. 21/31 4. La superficie complessiva massima autorizzabile per tale tipologia pubblicitaria sarà di mq 180 corrispondenti a 5 autoveicoli ciascuno supportante un impianto bifacciale di m 6x3. 5. Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi. d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 6. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq 3; che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie; che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva e che non interessi le superfici vetrate; che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 7. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, le scritte i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 8. E' veicoli. vietata la pubblicità luminosa all'interno dei 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n. 285. 10. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. 22/31 ART. 13 PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RELATIVO IMPIANTI PUBBLICITARI DA PARTE DEI PRIVATI ALL'INSTALLAZIONE DI 1. L'installazione di infrastrutture per impianti pubblicitari e la modifica delle caratteristiche degli stessi da parte dei privati viene autorizzata dal Servizio Ambiente e Verde Pubblico ed Attività produttive del Comune di Cerignola, previo accertamento della compatibilità del progetto con la vigente normativa e con il Regolamento ed il presente provvedimento, mentre, per il profilo urbanistico ed edilizio dovrà essere presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al competente Sportello Unico per l’Edilizia (SUEd). 2. La SCIA va inoltrata allo "Sportello Unico per l'Edilizia" (SUEd)che provvede alla verifica documentale sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale (Art. 2.15). 3. Il Responsabile del SUEd, verificata la compatibilità dell’intervento con la strumentazione urbanistica vigente, trasmette la pratica al Settore Ambiente e Verde Pubblico per la verifica di conformità dell’intervento al presente provvedimento ed al Regolamento. 4. Copia dell'istanza viene inoltrata contestualmente all'Ufficio Tributi per le attività di competenza relative all'applicazione del Regolamento e del presente provvedimento. 5. Ulteriore copia dell’istanza va presentata al Comando di Polizia Municipale il quale esprime il proprio parere di compatibilità con le specifiche norme del Codice della strada e del relativo regolamento. 6. Altra copia dell’istanza va presentata al competente Servizio Manutenzioni il quale esprime il proprio parere sulla interferenza con impianti ed opere pubbliche esistenti o in corso di realizzazione nel sottosuolo. 7. Il Dirigente preposto al rilascio dell’autorizzazione indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 8. L'istanza deve essere corredata della documentazione di cui al successivo articolo. 9. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di 60 giorni previsti dal successivo comma per la pronuncia definitiva inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 10. Le istanze di autorizzazione e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche 23/31 degli impianti già esistenti, si intendono respinte qualora, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. 11. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'autorizzazione. 12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione dell'impianto, purché munite del parere favorevole del Servizio Manutenzioni. 13. Qualora l'installazione dell'impianto interessi aree di proprietà di enti pubblici o di privati, l'istanza di autorizzazione deve essere munita del preventivo parere favorevole dei rispettivi titolari. ART. 14 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere prodotta in cinque (5) copie di cui n. 1 indirizzata al SUEd, n. 1 copia al Settore Ambiente e Verde Pubblico, n. 1 copia al Servizio Tributi, n. 1 copia al Servizio Manutenzioni e n. 1 copia al Comando di Polizia Municipale per i rispettivi pareri, con precisazione che per ciascuna copia vengano prodotti gli elementi scritto-grafici utili all’espressione del relativo parere di competenza, e deve contenere: Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente; in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.; Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto; Dichiarazione, redatta secondo le forme di legge, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore). 2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, in triplice copia: 1) Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio e della qualità della luce emessa, come meglio sopra dettagliato nel presente provvedimento; 2) Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara: - il rispetto delle norme del presente provvedimento; - la conformità del manufatto con i requisiti tecnicoprestazionali di cui al presente provvedimento; 24/31 - l’idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantirne la stabilità. 3) Disegni: - planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario; - disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50. - Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante, con le seguenti prescrizioni: - per la collocazione su edificio: stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata e di un intorno significativo; - per la collocazione su sedime: stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc., estesa ad un intorno significativo; - per entrambe le collocazioni occorre riportate le coordinate geografiche dell’impianti 4) documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, costituita almeno da due fotografie, in formato minimo di cm 9X12, di cui una riportante lo stato di fatto ed una con la giustapposizione dell'intervento proposto; 5) bozzetti della pubblicità da esporre ovvero dell'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili; 6) tutta la documentazione deve essere anche prodotta al Settore Ambiente e Verde Pubblico su CD-Rom in formato pdf non modificabile. 3. Ogni istanza dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto. 4. Nel caso di impianti luminosi o illuminati, occorre produrre la dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia. 5. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario. 6. L'Amministrazione comunale manterrà un registro informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione dell'impianto, nonché degli estremi dell'autorizzazione. Le posizioni di tutti i mezzi 25/31 pubblicitari non temporanei su suolo pubblico, riportate su apposita cartografia georeferenziata. saranno 7. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. 8. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso e la validità della SCIA è subordinata al rilascio dell’autorizzazione, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo. 9. Nel caso di progetti comportanti l’approvazione da parte della Giunta Comunale, la documentazione richiesta deve essere costituita da. a) Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio e della qualità della luce emessa, come meglio sopra dettagliato nel presente provvedimento; b) corografia con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario; c) documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, costituita almeno da due fotografie, in formato minimo di cm 9X12, di cui una riportante lo stato di fatto ed una con la giustapposizione dell'intervento proposto. ART. 15 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni dalla data di rilascio. 2. Qualora si intenda mantenere l'impianto, almeno 60 giorni prima occorre ripresentare istanza di rinnovo con le stesse modalità della prima istanza, senza la documentazione grafica giacente nella precedente pratica e ritenuta valida dal richiedente. 3. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 3 anni, è scaduta senza necessità di disdetta. 4. L'autorizzazione all'installazione di gigantografie pubblicitarie su ponteggi ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori. 5. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento 26/31 con decorrenza successive. 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore ART. 16 OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario istallato. 2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di: effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario; effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza; adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze; provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltre che in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune; provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell' autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; provvedere agli adempimenti derivanti dal pagamento del canone; su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati: Soggetto titolare – numero e data dell’autorizzazione con relativa scadenza – recapito telefonico di emergenza. 3. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. 4. Gli impianti privi di targhetta si ritengono non autorizzati e pertanto il Comune, per il tramite del Comandi di Polizia Municipale, provvede alla loro rimozione, sequestro e distruzione nei termini di legge con spese a carico del titolare. ART. 17 ANTICIPATA RIMOZIONE 1. Nei casi di rimozione, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario entro la data stabilita dall'Amministrazione con conseguenti oneri a carico del titolare dell'autorizzazione. 27/31 2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente. ART. 18 CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei tre anni per i seguenti motivi: assenza della targhetta identificatrice; motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto; inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione; mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune; rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo originale. ART. 19 MEZZI AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLA 1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione e non muniti della targhetta. 2. Sono considerate altresì abusive, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario. ART. 20 PENALITÀ, SANZIONI, INTERESSI, RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA COPERTURA IMMEDIATA E 1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli), ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 (Sanzioni amministrative). 2. Il Comune, per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, può disporre la copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere direttamente entro 3 giorni dalla notifica dell'atto. Decorso il predetto termine il Comune provvede d'ufficio. Tale copertura potrà essere effettuata con le modalità ritenute più congrue ed opportune e delle operazioni compiute verrà redatto apposito processo verbale. L'impianto sarà privo di efficacia pubblicitaria fino a quando i responsabili della violazione non provvederanno a ripristinare lo status quo ante ovvero a ripristinare la pubblicità in modo conforme. 3. Indipendentemente dalla copertura, nei casi in cui gli impianti suddetti siano installati in difformità dal presente provvedimento o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune provvede 28/31 alla rimozione e all'installatore giuridicamente direttamente e a alla custodia dell'impianto, previa diffida e/o a colui che dispone materialmente o del mezzo pubblicitario, a provvedere proprie spese. 4. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione. 5. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito. 6. Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili. 7. La pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. ART. 21 DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO 1. Gli uffici preposti provvedono a rimettere allo Sportello Unico per l'Edilizia i provvedimenti di interesse del Servizio ambiente e Verde Pubblico, per gli adempimenti connessi agli obblighi del presente provvedimento, del regolamento e delle altre norme e regolamenti in materia, anche ai fini della emissione di diffide ad adempiere e/o ingiunzioni di pagamento che restano di competenza dell'Ufficio Tributi o del Comando di Polizia Municipale, secondo il caso. 2. I controlli sulla pubblicità, sulle insegne di esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 (Corpo di Polizia Municipale). ART. 22 ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIÀ AUTORIZZATI 1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente provvedimento devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro la data stabilita nell'avviso di cui in seguito. 29/31 2. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso. 3. L'Amministrazione può, in caso di impianti per i quali non sia possibile l'adeguamento, consentire la delocalizzazione previa istanza secondo quanto previsto in precedenza. 4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato. ART. 23 DISTRIBUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI E VOLTURE 1. Al fine di consentire una equa distribuzione delle autorizzazioni alla occupazione di suolo pubblico per il merito del presente provvedimento, si stabilisce che a ciascun a richiesta non potrà essere assegnata una superficie superiore a mq. 200. 2. La suddetta limitazione non trova applicazione per gli interventi proposti ai sensi dell’art. 11 che, oltre a valorizzare il patrimonio comunale, sono esplicitamente autorizzati dalla Giunta Comunale in deroga alla limitazione superficiale. 3. Le volture possono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente, con assunzione degli oneri ed obblighi da parte del subentrante del tutto identici a quelli del precedente assegnatario. 4. Le comunicazioni di voltura vanno inoltrate al SUAP per le verifiche e al Settore Ambiente per la presa d’atto. 5. Resta fissa la superficie massima stabilita al comma 1 per il subentrante. ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di adozione. 2. Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio per 30 (trenta giorni), periodo durante il quale chiunque potrà inoltrare osservazioni e/o opposizioni. 3. Il presente provvedimento resterà pubblicato fino a nuove disposizioni nel sito ufficiale del Comune di Cerignola. 4. Nel medesimo sito si modulistica semplificativa. provvederà 30/31 a pubblicare la Approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to GIANNATEMPO dr. Antonio IL SEGRETARIO GENERALE Claudione dott.ssa Rosaria F.to Rilasciata copia in data IL SEGRETARIO GENERALE Claudione dott.ssa Rosaria Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE attesta che la presente deliberazione: sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. del ai signori capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000); è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000); è divenuta esecutiva il giorno (art. 134 D.Lgs. 267/2000). Dal Palazzo di Città, IL SEGRETARIO GENERALE Claudione dott.ssa Rosaria F.to La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Dal Palazzo di Città, IL SEGRETARIO GENERALE Claudione dott.ssa Rosaria F.to