Comando Regionale Lombardia Milano - Palazzo Lombardia, 2 ottobre 2014 Seminario Le regole a tutela della filiera e del consumatore per le produzioni di qualità DOP e IGP Informazione al consumatore: etichettatura e pubblicità Dir. Sup. Dott.ssa Simonetta De Guz Comandante Regionale Lombardia 1 Comando Regionale Lombardia Cos’è un’etichetta? L’etichetta è la dichiarazione al consumatore delle caratteristiche, dei pregi, delle qualità e di specifiche identità del prodotto alimentare. Le informazioni contenute nell’etichetta consentono al consumatore di conoscere la natura e le caratteristiche di un prodotto alimentare in modo consapevole. L’etichetta è quindi una sorta di “carta di identità” del prodotto. 2 Comando Regionale Lombardia Qual’è la sua funzione? L'etichettatura di un prodotto alimentare ha un ruolo strategico, in quanto informa il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, consentendogli di scegliere quello che maggiormente risponde alle proprie esigenze: essa rappresenta un “ponte” tra il produttore e il consumatore. 3 Comando Regionale Lombardia Funzione ulteriore dell’etichetta L’etichetta influenza il consumatore nella decisione sull’acquisto di un bene. La decisione di acquisto scaturisce, da un lato, dalla valutazione oggettiva delle informazioni commerciali riportate in etichetta e, dall’altro, da una serie di elementi, consentiti in etichetta ma non obbligatori, che connotano la presentazione del prodotto orientando “emotivamente” la scelta del consumatore. 4 Comando Regionale Lombardia Cos’è l’etichettatura secondo la normativa vigente Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 109/1992, l’etichettatura rappresenta l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”. In materia di etichettatura la normativa di riferimento è stata aggiornata recentemente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con il Regolamento (UE) 1169/2011 che definisce l’etichettatura come “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”. 5 Comando Regionale Lombardia Cos’è l’etichetta secondo la normativa vigente Ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011 si intende per etichetta: “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore”. 6 Comando Regionale Lombardia Le finalità dell’etichettatura secondo la legge: divieti e limitazioni L’etichettatura (ma anche la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) deve assicurare una corretta e trasparente informazione del consumatore, al fine di: •non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; •non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; •non suggerire che il prodotto alimentare possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; • non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte e prevenire, curare o guarire una malattia umana, né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare. 7 Comando Regionale Lombardia Le finalità dell’etichettatura secondo la legge: divieti e limitazioni Finalità, divieti e limitazioni in tema di etichettatura si riassumono nel principio chiave di: non ingannevolezza, in base al quale “l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno il consumatore”. 8 Comando Regionale Lombardia In sintesi, l’etichettatura non deve: • riportare elementi falsi, ambigui o fuorvianti • dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti • incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento • affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e variata non è in grado, in generale, di fornire una quantità adeguata di tutti i nutrienti • suscitare timori nel consumatore • riferirsi ad un benefico effetto nutrizionale/fisiologico senza essere suffragati da prove scientifiche generalmente accettate ed essere comprensibili per il consumatore medio 9 Comando Regionale Lombardia L’evoluzione normativa Il primo intervento legislativo nazionale sull’etichettatura a tutela del consumatore dal punto di vista igienico-sanitario si realizzò con la L. n. 283/1962, recante “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, il cui articolo 8 prevedeva le regole per la confezione o l’etichettatura di alimenti e bevande. Nel 1979, perseguendo l’obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato comune, con la Direttiva n. 112 l’allora CEE introdusse una serie di disposizioni relative al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. La normativa nazionale di riferimento relativa all’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e delle bevande è quella prevista dal D.Lgs. n. 109 del 1992 che, in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, abrogò la legge n. 283 del 1962. Il 22 Novembre 2011 è stato pubblicato il Reg. 1169/2011/UE che ha introdotto importanti novità in tema di informazione del consumatore nel settore alimentare, prevedendo una nuova etichettatura alimentare obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2014. 10 Comando Regionale Lombardia Principi generali dell’etichettatura Nell’elaborare il contenuto informativo delle etichette, gli operatori del settore alimentare devono ispirarsi ad alcuni principi generali, ovvero: chiarezza: le indicazioni devono risultare facilmente comprensibili per un consumatore medio e non devono ingenerare dubbi sulle caratteristiche del prodotto acquistato; sono pertanto da evitare codici o altri elementi che non siano di immediata interpretazione e comprensione (es. il numero di iscrizione al REA del Registro Imprese della CCIAA in sostituzione della sede dello stabilimento di produzione); leggibilità: le informazioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni tali da poter essere lette senza troppa difficoltà; a tale scopo, per alcune tipologie di informazioni (ad esempio la quantità nominale) il legislatore ha definito la dimensione, spessore, colore e contrasto tra scritta e sfondo; facilità di lettura: le indicazioni devono figurare nello stesso campo visivo, in modo da essere facilmente leggibili in una sola occhiata; gli operatori inoltre non devono riportare informazioni in punti nascosti, di difficile lettura o rimovibili (es. sigillo di confezionamento). indelebilità: gli operatori devono garantire l’indelebilità delle informazioni riportate in etichetta, affinché esse siano leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto. Infine, le indicazioni sull’etichetta dei prodotti alimentari destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale devono essere riportate in lingua italiana. 11 Comando Regionale Lombardia La normativa comunitaria regola in maniera rigorosa le caratteristiche delle indicazioni da riportare all’esterno delle confezioni alimentari. Il campo di applicazione comprende etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati alla vendita intendendosi per: a)etichettatura: l’insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto e figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, sui documenti di accompagnamento; b)presentazione: la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione, il materiale utilizzato per il loro confezionamento, il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita, l’ambiente nel quale sono esposti; c)pubblicità: forme corrette di comunicazione - allo scopo di promuovere la vendita, o comunque l’immagine dell’impresa - delle caratteristiche dei prodotti alimentari, con particolare riferimento alla natura, all’identità, alla qualità, alla composizione, al luogo di origine o di provenienza, al modo di ottenimento o di fabbricazione. 12 Comando Regionale Lombardia Il Regolamento 1169/2011, seppur entrato in vigore il 13 dicembre 2011, verrà applicato in modo graduale, tramite tappe intermedie. Il regolamento, pur non discostandosi in modo marcato dalla disciplina precedente, introduce alcune novità di rilievo che intendono migliorare chiarezza e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore. 13 Comando Regionale Lombardia Le norme sull’etichettatura diventano uniformi per tutti i paesi dell’UE, prevedendo l’articolo 38 Reg. 1169/2011 che gli Stati Membri non possano adottare disposizioni nazionali, salvo che il diritto dell’Unione lo autorizzi, purché non ostacolino la libera circolazione delle merci. Una prima modifica di rilievo è quella del campo di applicazione. Precedentemente le disposizioni riguardavano esclusivamente i prodotti alimentari preconfezionati. Adesso il regolamento si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, comprendendo anche quelli che vengono preparati da ristoranti, mense e “catering” o venduti a distanza. Per quanto concerne gli alimenti non preconfezionati il legislatore europeo lascia agli Stati membri la facoltà di normare il settore. 14 Comando Regionale Lombardia Cosa deve contenere un’etichetta? Ai sensi dell’art. 9 del Reg. 1169/2011, l’etichettatura dovrà riportare i seguenti dati: 1. la denominazione dell’alimento; 2. l’elenco degli ingredienti; 3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; 4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; 5. la quantità netta dell’alimento; 6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; 8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare 9. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; 10. per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; 11. una dichiarazione nutrizionale; 12. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 26. 15 Comando Regionale Lombardia Il regolamento introduce novità anche per il regime relativo alle notizie sulla presenza di ingredienti allergenici, individuandole espressamente nell’allegato II. Le sostanze dovranno essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile. L’obbligo si estende anche ai prodotti non preimballati, nonché ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione. 16 Comando Regionale Lombardia Al fine di contrastare varie malattie riconducibili a diete squilibrate e stili di vita poco salutari, il regolamento prevede, dal 13.12.2016, l’obbligatorietà dell’etichettatura nutrizionale per tutti i prodotti, fatta eccezione per alcuni espressamente previsti. Tutti i prodotti alimentari preconfezionati dovranno riportare in un unico campo visivo una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj). Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con almeno sette elementi: contenuto energetico; grassi ; acidi grassi saturi; carboidrati; proteine; zuccheri; sale. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria potrà essere integrata con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; sali minerali o vitamine Potranno, inoltre, essere indicati valori riferiti a singole porzioni e alle percentuali giornaliere raccomandate o indicative. Per gli alimenti preimballati la dichiarazione nutrizionale potrà limitarsi al solo valore energetico oppure al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 17 Comando Regionale Lombardia Paese di origine e luogo di provenienza L’art. 2, par. 1, lett. g), del Reg. 1169/2011 definisce “luogo di provenienza” qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il “paese d’origine”. Se ne può dedurre che l’origine indichi un legame intrinseco, di causalità, un nesso eziologico tra l’origine dell’alimento e le sue caratteristiche, mentre la provenienza indichi genericamente il luogo da cui proviene l’alimento, senza che ne derivino particolari caratteristiche. Allo scopo di fare ulteriore chiarezza sull’effettiva provenienza dei prodotti - anche a seguito del crescente interesse verso alimenti «green» ed ecosostenibili - il regolamento ha esteso l’obbligatorietà dell’indicazione dell’origine o provenienza di prodotti e materie prime in tutti quei casi in cui l’omissione possa trarre in inganno il consumatore sul paese d’origine o sul luogo di provenienza reali dell’alimento (art. 26, par. 2, lett.a)): ciò si verifica se le informazioni che accompagnano l’alimento o sono contenute nell’etichetta nel loro insieme possono far ritenere che l’alimento abbia un diverso paese d’origine o un diverso luogo di provenienza. 18 Comando Regionale Lombardia La Commissione Europea avrà poi il compito di valutare l’opportunità di prescrivere la designazione dell’origine anche per altri prodotti quali gli alimenti mono-ingrediente, latte e derivati, carni utilizzate come ingrediente di altri cibi. Inoltre l’art. 39 prevede disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie cd. complementari. In proposito gli Stati membri possono richiedere ulteriori indicazioni obbligatorie per specifiche categorie, nel caso in cui si voglia proteggere il consumatore o la salute pubblica o i diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni e denominazioni protette o prevenire le frodi o reprimere la concorrenza sleale. Tuttavia gli Stati membri possono introdurre disposizioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. 19 Comando Regionale Lombardia Le produzioni a denominazione e indicazione geografica protetta Le caratteristiche, funzioni e contenuti obbligatori delle etichette riguardano anche il settore delle produzioni alimentari a denominazione e indicazione protetta. La normativa attualmente vigente è contenuta nel Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, entrato in vigore dal 3 gennaio 2013, il quale ha abrogato i Reg. nn. 509 e 510 del 2006. Recentemente, nel 2014, sono stati emanati i Regolamenti delegati della Commissione nn. 664, 665, 668, nonché il decreto del Mi.P.A.A.F. 14 ottobre del 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento 1151/2012. 20 Comando Regionale Lombardia Cosa si intende per produzioni alimentari a denominazione o indicazione protetta? Alcuni prodotti alimentari presentano caratteristiche chimico-organolettiche distintive rispetto agli altri appartenenti alla medesima categoria merceologica, che derivano dall’ambiente geografico in cui sono stati ottenuti o dal metodo di produzione. Tenuto conto dell’importanza e del pregio che queste produzioni rivestono, la Commissione Europea ha istituito specifici strumenti per la loro tutela e valorizzazione valevoli su tutto il territorio comunitario: tali strumenti sono la D.O.P. – Denominazione di Origine Protetta - l’I.G.P. – Indicazione Geografica Protetta – e la S.T.G. – Specialità Tradizionale Garantita. Di conseguenza, anche la normativa sull’etichettatura è stata adeguata alle connesse esigenze di tutela rafforzata. 21 Comando Regionale Lombardia La differenza più evidente tra le etichettature delle produzioni alimentari ordinarie e quelle a denominazione o indicazione protetta è la presenza – resa obbligatoria solo con il Reg. 1151/2012 - dei seguenti loghi: D.O.P. I.G.P. S.T.G. 22 Comando Regionale Lombardia Cosa si deve leggere in etichetta a garanzia che il prodotto sia veramente una Dop o una IGP? I nomi registrati come D.O.P., I.G.P. o S.T.G. possono essere utilizzati da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare e certificato come tale dagli organismi di controllo. Secondo quanto originariamente previsto dall’art. 8 del Reg. (CE) N. 510/2006, le diciture «denominazione d’origine protetta» e «indicazione geografica protetta» o i simboli comunitari ad esse associati dovevano figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari della Comunità. L’art 12 del Reg. UE 1151/2012 prevede che per i prodotti originari dell’Unione che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” o le corrispondenti abbreviazioni “D.O.P.” o “I.G.P.” possono figurare nell’etichettatura. 23 Comando Regionale Lombardia . A chiarire la disciplina transitoria è intervenuto il Reg. (UE) N. 664/2014 che ha integrato l’anzidetto Reg. (UE) n. 1151/2012 allo scopo di garantire continuità tra la normativa appena istituita e quella abrogata e garantire certezza del diritto e tutela dei diritti e dei legittimi interessi dei produttori o delle parti interessate. Tale regolamento prevede che le condizioni di utilizzo dei simboli e delle indicazioni sull'etichettatura, come prescritto negli abrogati regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, continuino ad essere applicate fino al 3 gennaio 2016. L’art. 8 prevede espressamente che fino al 3 gennaio 2016 per i prodotti originari dell'Unione, il nome registrato, se utilizzato sull'etichettatura, sia accompagnato dal simbolo corrispondente dell'Unione o dall'indicazione corrispondente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Da ultimo il Reg. (UE) N. 668/2014 all’art. 13 ha precisato che, laddove i simboli dell’Unione, le indicazioni o le abbreviazioni figurino sull’etichetta di un prodotto, questi devono essere accompagnati dalla denominazione registrata. 24 Comando Regionale Lombardia Nell’ambito dell’etichettatura dei prodotti a indicazione protetta, dovrà altresì figurare in etichetta la dicitura “certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F.”, così come previsto dalla circolare della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del 13.09.2012. Questa indicazione sostituisce la precedente dicitura “garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. Ce n. 510/2006”. Il motivo ispiratore di questo cambiamento deve essere rintracciato nel fatto che la precedente dicitura non era più in linea con le attuali previsioni normative comunitarie in materia di individuazione degli enti competenti incaricati dello svolgimento dei controlli. 25 Comando Regionale Lombardia . Oltre a queste indicazioni obbligatorie, le etichette dei prodotti DOP e IGP possono riportare facoltativamente ulteriori distintivi utili all’identificazione quali: • logo o segno distintivo del prodotto; • logo o riferimenti al Consorzio di tutela; • ulteriori modalità identificative previste dai singoli disciplinari di produzione. Esse hanno quindi lo scopo di fornire maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dell’alimento: ad esempio a particolari metodi di lavorazione (es. impiego di strumenti tradizionali), alla qualità delle materie prime (es. cultivar impiegate), alle proprietà dell’alimento. La regola generale per l’utilizzo di queste indicazioni, richiamandosi al Codice del consumo, impone la veridicità delle informazioni: tutto ciò che viene comunicato al consumatore mediante l’etichetta (o altri supporti informativi) deve corrispondere al vero e deve essere supportato da evidenze documentali che le Autorità competenti verificheranno durante i controlli presso l’azienda. Inoltre, le indicazioni facoltative non possono in alcun modo sostituire quelle obbligatorie, che devono essere sempre presenti in etichetta né, tantomeno, possono contravvenire ad esse. 26 Comando Regionale Lombardia . L’etichetta può inoltre prevedere una serie di indicazioni accessorie previste al Reg. 1151/2012: •In primo luogo, l’art. 12 par. 4 prevede che possano figurare nell’etichettatura, unitamente alla denominazione di origine protetta o all’indicazione geografica protetta, riproduzioni della zona di origine geografica del prodotto; riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata la zona di origine geografica. •Ai sensi dell’art. 12 par. 5 è consentito l’uso nell’etichettatura di marchi collettivi geografici come disciplinati dall’articolo 15 della direttiva 2008/95/CE, recante “Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione”. •Inoltre, l’art. 27 disciplina le c.d. indicazioni facoltative di qualità, allo scopo di agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono agli stessi valore aggiunto, ferma restando la facoltà degli Stati membri, prevista dall’art. 28, di mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità purché conformi al diritto dell’Unione. 27 Comando Regionale Lombardia UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE CONTESTUALMENTE AD ALTRI MARCHI QUALI QUELLI COLLETTIVI GEOGRAFICI Per marchio collettivo si intende il marchio la cui registrazione viene richiesta non già da un singolo imprenditore che lo utilizza per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da “… soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi” al fine di “concederne l’uso secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti”. Pertanto, a differenza del marchio individuale o d’impresa, il marchio collettivo non serve a ricondurre un prodotto a un’impresa bensì a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti ed esprime quindi un collegamento con una pluralità di imprese, quelle imprese cioè che svolgono o sono in grado di svolgere la predetta funzione di garanzia. 28 Comando Regionale Lombardia Il codice della proprietà industriale prevede, in deroga alla normativa generale, che un marchio collettivo possa avere carattere geografico, cioè consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi. Tuttavia, poiché il toponimo costituente il marchio collettivo è generico e la sua gestione in via esclusiva da parte del titolare può prestarsi ad abusi ed effetti distorsivi della concorrenza, il legislatore ha adottato particolari cautele. Così, innanzitutto, si prevede che l’ente competente possa rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione del marchio collettivo, quando “i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione “. L’art. 12, par. 5, Reg. 1151/2012 consente l’uso nell’etichettatura, unitamente alla DOP o all’IGP, di marchi collettivi geografici, che quindi sono facoltativi. Tali marchi sono disciplinati dall’articolo 15 della direttiva 2008/95/CE, la quale attribuisce agli Stati membri la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni utili a designare la provenienza geografica costituiscano marchi collettivi, di garanzia o di certificazione. 29 Comando Regionale Lombardia Esiste una distinzione a livello normativo tra marchi collettivi geografici e denominazioni di origine ed indicazioni geografiche. In particolare: - il nome che costituisce la denominazione d’origine, consacrando quest’ultima il legame esistente tra un prodotto ed un dato territorio, sarà già socialmente affermato, laddove per la registrazione del marchio collettivo geografico si richiede necessariamente la novità del segno; - qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica, pubblico o privato, di diritto nazionale o estero) può accedere alla registrazione del marchio collettivo, mentre la richiesta di registrazione delle denominazioni è riservata alle “associazioni” di produttori e/o trasformatori; - le regole d’uso del marchio collettivo hanno una fonte privatistica, essendo i “regolamenti concernenti l’utilizzazione, i controlli e le sanzioni” elaborati dal soggetto richiedente, mentre il disciplinare di produzione delle denominazioni soggiace, quanto al contenuto, a precise disposizioni di legge ed è approvato con apposito provvedimento normativo, ovvero il regolamento comunitario di registrazione della denominazione; - per effetto della registrazione del marchio il richiedente acquista il diritto all’uso esclusivo che poi, attraverso atti negoziali di natura privatistica, può essere consentito a terzi; alla registrazione di una denominazione d’origine consegue, invece, un diritto di utilizzazione direttamente in capo a tutti i produttori, trasformatori o distributori del prodotto conforme al disciplinare della denominazione. Bisogna tuttavia precisare che i marchi collettivi non autorizzano comunque il titolare a vietarne l’uso commerciale a terzi, purché l’utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare tali marchi non potranno essere fatti valere nei confronti di terzi abilitati a usare una denominazione geografica. 30 Comando Regionale Lombardia La tutela della denominazione d’origine è più incisiva di quella del marchio. La registrazione del marchio, infatti - come già ricordato - non impedisce ai terzi di utilizzare il nome geografico secondo i canoni di correttezza professionale, cioè in funzione meramente descrittiva dell’origine del prodotto, mentre la protezione delle denominazioni è assoluta. Ed ancora tra le cause di decadenza del marchio figura la sua sopravvenuta volgarizzazione, ove “divenuto nel commercio per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o del servizio”, mentre in base alla normativa vigente “le denominazioni protette non possono diventare generiche”. 31 Comando Regionale Lombardia ESISTE UN PROBLEMA DI COMPATIBILITA’ DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO CON UNA DOP/IGP? Entrambe le forme di tutela hanno come presupposto il legame di un prodotto con un determinato territorio, ma – come ha chiarito la Corte di giustizia europea nella sentenza del 7.12.2000 sulla “birra Warsteiner” – mentre in una DOP/IGP è il territorio che genera la qualità, le caratteristiche o anche la semplice rinomanza del prodotto, nel marchio collettivo geografico questo nesso diretto di causa/effetto non esiste o comunque non deve essere considerato. Pertanto un problema di incompatibilità può presentarsi in concreto qualora non si abbia l’accortezza, allorché si indica l’origine o la provenienza di un prodotto che si vuole tutelare con un marchio collettivo geografico, di non evidenziare eventuali nessi diretti di causalità fra l’area di produzione e le caratteristiche distintive del prodotto. 32 Comando Regionale Lombardia UN MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO PUÒ INTERFERIRE CON UNA DOP/IGP? I casi di interferenza sono configurabili e sono disciplinati dalla normativa. In primo luogo può accadere che una domanda di registrazione del marchio collettivo per lo stesso tipo di prodotto sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione di una DOP/IGP presso la Commissione. In questo caso la domanda di registrazione del marchio viene respinta e i marchi registrati in violazione di tale prescrizione sono annullati. Una seconda ipotesi si può verificare qualora un marchio sia stato depositato, registrato o acquisito con l’uso in buona fede sul territorio comunitario anteriormente alla data di protezione della DOP/IGP. In questo caso l’uso del marchio può proseguire, nonostante la registrazione della corrispondente DOP/IGP, purché esso non incorra in una delle cause di nullità o decadenza previste dalla normativa comunitaria. 33 Comando Regionale Lombardia Le indicazioni facoltative di qualità Le indicazioni facoltative di qualità sono state introdotte dall’art. 27, allo scopo di agevolare la comunicazione nel mercato interno delle qualità dei prodotti agricoli e consentire ai produttori di comunicare il valore aggiunto di un determinato prodotto. Ai sensi del successivo art. 29, i requisiti che i prodotti devono soddisfare per ricevere tale indicazione sono: a) l’indicazione deve riferirsi a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche; b) l’uso dell’indicazione deve conferire valore al prodotto rispetto ad altri prodotti di tipo simile; c) l’indicazione deve presentare una dimensione europea. Sono escluse da tale regime le indicazioni che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto. L’art. 31 introduce quale indicazione facoltativa di qualità l’indicazione “prodotto di montagna”, intendendo per tale quello destinato al consumo umano, in merito al quale sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; nel caso di prodotto trasformato, anche la trasformazione ha luogo nelle zone di montagna. Ulteriori integrazioni sono state apportate con il Reg. (CE) N. 665/2014, che ha completato le sintetiche previsioni del Reg. 1151/2012. 34 Comando Regionale Lombardia Etichettatura prodotti interi, preincartati, preconfezionati e relative differenze nella tutela della denominazione, anche in riferimento alla possibilità di porzionatura se non prevista dal disciplinare di produzione L’etichettatura dei prodotti a denominazione d’origine varia in funzione della modalità di presentazione alla vendita della specifica categoria merceologica di appartenenza del prodotto. Questo può presentarsi: 1. Intero (quando il prodotto alimentare si presenta nella sua integrità. In questo caso soggiace alle norme generali sull’etichettatura) 2. Porzionato a) preimballato (ex preconfezionato) b) non preimballato (ex preincartato) 3. Sfuso 35 Comando Regionale Lombardia I prodotti porzionati Per prodotto porzionato si intende semplicemente il prodotto diviso o confezionato in porzioni singole, prescindendo dal momento e dal luogo in cui questa fase avviene. La “porzionatura”, se non esplicitamente vietata dal disciplinare, è ad oggi non normata. Quindi, così come nel caso del Prosciutto di Parma o del Grana Padano, sarà cura dei Consorzi rivedere i disciplinari affinché i prodotti non possano essere porzionati o che comunque lo possano essere ma solo nell’ambito dell’areale di produzione e/o da operatori autorizzati in maniera tale da garantire la tracciabilità del prodotto. 36 Comando Regionale Lombardia Prodotto preimballato (ex preconfezionato) Il prodotto preconfezionato è definito sostanzialmente nello stesso modo dall’art. 1, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 109/92 e dall’art. 2, par. 2, lett e), del Reg. UE n. 1169/2011, intendendosi per tale l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio. Tuttavia il Regolamento 1169, oltre a modificare la denominazione del prodotto preconfezionato, ora “preimballato”, introduce un quid pluris essenziale rispetto al D.L.vo n. 109/92, poiché precisa che “L’alimento preimballato non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”. Si tratta quindi di prodotti alimentari confezionati nello stabilimento di confezionamento e in assenza dell’acquirente, avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo. 37 Comando Regionale Lombardia Prodotto non preimballato (ex preincartato) Precedentemente, il D.Lgs. 109/92 intendeva per prodotto preincartato quello presentato all’interno di un involucro nel quale veniva posto o avvolto presso l’esercizio di vendita. Con il Reg. UE n. 1169/2011 sono da intendersi alimenti non preimballati (ex preincartati) quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore, nonché quelli preimballati per la vendita diretta. Si tratta quindi di prodotti alimentari confezionati sul punto vendita o al momento della richiesta del cliente o antecedentemente, ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati confezionati (es: pane, carne fresca, formaggi e salumi al taglio, ecc.). Un formaggio, come ad esempio il Grana Padano, può essere venduto a spicchi preimballati (ex preconfezionati) dal produttore, oppure non preimballati (ex preincartati) con film protettivo applicato nel punto vendita per la vendita diretta: i due casi soggiacciono a modalità di etichettatura differenti che prevedono una diversa tipologia di informazioni. 38 Comando Regionale Lombardia Il regolamento 1169/2011 demanda alla normativa nazionale la definizione delle informazioni che dovranno accompagnare la vendita degli alimenti sfusi o “preincartati” e delle modalità da adottare per la loro etichettatura. Attualmente è di fatto esclusa dal rispetto della nuova normativa la c.d. GDO – Grande Distribuzione Organizzata . In altri termini, gli alimenti pre-confezionati dai supermercati per «la vendita diretta», cioè prodotti come le carni, i salumi ed i formaggi che vengono messi in vendita da parte della grande distribuzione avvolti nel cellophane e porzionati rimangono esclusi dalla quasi totalità delle informazioni obbligatorie. Sarà pertanto compito del legislatore nazionale colmare questa lacuna legislativa che non trova ragione d’essere e che crea un eccessivo squilibrio a favore della GDO. 39 Comando Regionale Lombardia Le considerazioni esposte valgono, a maggior ragione, in relazione ai prodotti a denominazione d’origine, per i quali sussiste un vuoto normativo e mancano linee guida in relazione all’etichettatura. Solo quando il disciplinare di produzione, come nel caso del Prosciutto di Parma, entra nel merito anche della porzionatura/taglio e confezionamento il prodotto preconfezionato dovrà avere una specifica e ben codificata etichettatura che, oltre a dare le dovute garanzie, ulteriormente certificherà che la porzionatura/taglio ed il confezionamento sono stati effettuati nella zona d’origine da operatori codificati e loro stessi certificati. Ad oggi, quindi, i Consorzi che vogliono garantita la certificazione da frodi in commercio determinate da preimballi (ex preconfezionature) fatte dal dettagliante distributore con sue etichette dovranno rivedere ed implementare i disciplinari di produzione. 40 Comando Regionale Lombardia A riprova di quanto sopra, la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale n. 3178/2013 ha respinto il ricorso di un titolare di un esercizio di vendita al dettaglio denunciato ai sensi degli articoli 515 e 517-bis c.p. per aver immesso in vendita confezioni di prosciutto affettato riportante la dicitura “Branchi prosciutto di San Daniele” e “Branchi prosciutto di Parma”. Il Tribunale di primo grado aveva motivato la condanna osservando che le modalità di conservazione (in vaschette contenenti il marchio del dettagliante previo affettamento nel laboratorio di questi) facevano venir meno l’indispensabile requisito della tracciabilità, sicché il prodotto ormai privo delle caratteristiche di prosciutto DOP era da considerarsi diverso, proprio perché privato dell’ultima fase della lavorazione (affettamento e incarto) espressamente prevista dal disciplinare, secondo cui le caratteristiche di particolare pregio vanno mantenute sino al consumo finale. La Corte ha osservato che l’utilizzazione delle denominazioni protette - individuanti caratteristiche di qualità affatto possedute o comunque irrimediabilmente perdute dal prodotto - su involucri non preimballati configura i reati suddetti, evidenziando oltretutto il dato oggettivo della avvenuta lavorazione al di fuori delle condizioni del disciplinare. 41 Comando Regionale Lombardia I prodotti sfusi Sono tutti quei prodotti alimentari sui quali non è possibile apporre l’etichetta in quanto privi della confezione (frutta-ortaggi ecc.). Gli alimenti commercializzati sfusi o incartati al momento dell’acquisto da parte del consumatore soggiacciono a regole di etichettatura meno restrittive rispetto a quelle dei prodotti preconfezionati, finalizzate a facilitare le operazioni di vendita garantendo, al contempo, l’adeguata informazione e tutela del consumatore. Le indicazioni comunque obbligatorie per questa categoria di prodotti sono la denominazione di vendita e l’eventuale elencazione degli ingredienti. Tali informazioni devono essere apposte sul prodotto e/o sulla confezione che lo contiene e/o sul banco di vendita. A queste indicazioni si aggiungono quelle di volta in volta individuate dal singolo disciplinare di produzione. 42 Comando Regionale Lombardia Evocazione, utilizzo, imitazione di una denominazione per altri prodotti alimentari simili del territorio I limiti, i vincoli e le disposizioni relative all’etichettatura costituiscono uno strumento indispensabile per il consumatore – ma anche per gli operatori commerciali – per distinguere il prodotto originale da quello contraffatto. Naturalmente tali previsioni devono essere accompagnate da un sistema sanzionatorio che il Reg. 1151/2012, all’art. 13 prevede nei confronti di: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Il regolamento demanda agli Stati membri l’adozione delle misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte e/o commercializzate in tale Stato membro. 43 Comando Regionale Lombardia In conformità a quanto sopra, l’art. 1 del D.Lgs. 297/2004 ha predisposto una tutela dei prodotti a indicazione protetta nei confronti di tutti quei comportamenti atti a evocare, utilizzare, imitare una denominazione per altri prodotti alimentari simili del territorio. Si prevede che, fatta salva l'applicazione delle norme penali, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta sia sottoposto a sanzioni amministrative differenziate in funzione del comportamento illecito compiuto, precisamente: a)per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa o del mancato assoggettamento al controllo della struttura preposta o per mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo a sanzioni che variano da un minimo di euro duemila ad un massimo di euro ventimila; b) per prodotti non comparabili, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento; c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Per tutti gli illeciti sopra previsti e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata. 44 Comando Regionale Lombardia L’art. 2 del D.Lgs. 297/2004 prevede: 1) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila per la modifica - per la commercializzazione o l'immissione al consumo - della denominazione protetta, o del segno distintivo o del marchio; 2) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila per l’usurpazione, l’imitazione, o l’evocazione di una denominazione protetta, o del segno distintivo o del marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili; 3) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila per l’utilizzazione sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati di indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o l’utilizzazione delle indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione, nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; 4) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila per qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti; 5) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila per l’uso di un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, ovvero la contraffazione del segno distintivo o del marchio o di altro sigillo o simbolo oggetto di registrazione ovvero la detenzione o l’uso di tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto. 45 Comando Regionale Lombardia L’art. 2, co. 6, del D.Lgs. 297/2004 prevede, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila per l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato che - nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva alla struttura di controllo e al Consorzio di tutela. 46 Comando Regionale Lombardia La tutela prevista dall’ordinamento è anche penale. Particolarmente rilevante è l’art. 517-quater c.p., che sanziona i casi di contraffazione o di alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. La norma prevede che chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari sia punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. La medesima pena è prevista per chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 47 Comando Regionale Lombardia Commercializzazione e etichettatura: chi è responsabile? A definire la gestione delle etichette è l’art. 7, par. 1, lett. h), del Reg. UE 1151/2012 che, nel regolamentare il contenuto del disciplinare di produzione, prevede che lo stesso individui “qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione”. Pertanto, è il Consorzio di produttori che gestisce l'etichetta; l’Organismo di Controllo nell’ambito del piano dei controlli - valuterà se l’etichettatura è conforme al disciplinare. A definire la responsabilità è l’art. 8 1169/2011 che stabilisce il principio della responsabilità a valle della filiera in quanto l’ultimo operatore del settore alimentare che appone o modifica l’etichetta è responsabile di quanto dichiarato anche dai precedenti operatori. Inoltre, ai paragrafi 5 e 6, si definiscono le responsabilità dei Consorzi (anch’essi da individuarsi tra gli operatori del settore alimentare nell’ambito delle imprese che controllano) relativamente ai requisiti di conformità alle normative in materia di etichettatura. 48 Comando Regionale Lombardia L’art 8 del Reg. 1169/2011 in materia di responsabilità degli operatori del settore alimentare stabilisce che: 1) l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è quello con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 2) l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 3) gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (responsabilità a valle della filiera). 4) gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso. 49 Comando Regionale Lombardia Relativamente alla responsabilità dei consorzi, lo stesso art. 8 prevede che, fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano (id est i consorzi), assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale. Può quindi affermarsi che ricade sul consorzio la responsabilità della gestione delle etichette, sanzionabile in base al D.L.vo n. 297/04. 50 Comando Regionale Lombardia Acquistare un prodotto con denominazione d’origine è garanzia di migliore qualità? Si, un prodotto con denominazione d’origine è garanzia di qualità. Occorre però definire in questo contesto il concetto di qualità. Un prodotto “casalingo”, fedele alle tradizioni, realizzato con materie prime del territorio è di certo un prodotto di qualità solo ed esclusivamente dal punto di vista organolettico e sensoriale, nel senso che “è buono al palato”. Esso, per contro, non ha alcuna garanzia di rintracciabilità, la sua produzione non è standard e né standardizzabile ma, soprattutto, è a rischio dal punto di vista sanitario rispetto ad un prodotto “convenzionale”, essendo al di fuori di ogni normativa di controllo. 51 Comando Regionale Lombardia Il prodotto convenzionale/industriale (ma non DOP) dà garanzia di sanità (ergo non fa male), essendo soggetto a tutta la normativa igienico/sanitaria ed è standardizzato (il consumatore troverà sempre gli stessi sapori/colori/odori). Esso, tuttavia, non necessariamente è anche di qualità organolettica/sensoriale. Le materie prime sono tutte quelle consentite dalla normativa ed è sovente lontano dalle tecnologie produttive caratterizzanti ed identificanti un territorio. E’ un prodotto sano ma non necessariamente salubre. Prodotto sano Non fa male Prodotto salubre Oltre a non fare male, può anche far bene alla salute (vitamine, proteine nobili, assenza di additivi chimici) In definitiva un prodotto con certificazione d’origine è di “certa qualità”, in quanto unisce alle tradizionali tecnologie produttive di una zona, comprese le materie prime, una piena rispondenza a tutta la cogente normativa igienico/sanitaria, doppiamente garantita, sia dai controlli rituali in quanto prodotto alimentare, sia dagli specifici controlli degli organi istituzionali preposti. 52 Comando Regionale Lombardia CORPO FORESTALE DELLO STATO Dir. Sup. Dott.ssa Simonetta De Guz Comandante Regionale Lombardia Via Vitruvio, 43 20124 MILANO ( 02.6709476-7-8-9 ) [email protected]