REPUBBLICA ITALIANA -TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI

Lavoro (Rapporto) – Categoria qualifica mansioni: demansionamento – Mansioni iniziali e successive – Contenuto
prevalente delle mansioni successive – Attinenza alla categoria (livello) di appartenenza ex ccnl – Danno in re ipsa (o
automaticità del pregiudizio) nello jus variandi – Esclusione – Demansionamento – Insussistenza – Lavoro (Rapporto)
– Licenziamento: giustificato motivo oggettivo – Inidoneità fisica alle mansioni – Impossibilità del datore di adibire a
diverse mansioni il dipendente – Giustificato motivo oggettivo di licenziamento – Sussistenza – Rif.Leg. artt. 1463,
1464, 2087, 2103 cc; art. 18 L 300/70;
Sentenza n. 77/06
Pronunziata il 14/02/2006
Depositata il 27/02/2006
REPUBBLICA ITALIANA -TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI MODENASOTTO SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
All'udienza del 14.2.06 il Tribunale di Modena in composizione monocratica ed in
funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa
promossa da:
XX, rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti a margine del ricorso
dall'Avv. Fabrizio Fiorini, presso lo studio del quale in Modena è elettivamente
domiciliata
parti attrice
CONTRO
YY Ltd, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in forza di procura
speciale in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo dall'Avv.Paride Casini, nello
studio del quale in Modena e' elettivamente domiciliata
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice:
annullarsi il licenziamento nullo e/o annullabile, con condanna della convenuta alla
reintegra ed al risarcimento del danno ex art 18 della legge n.300/70, o in via gradata
applicarsi i principi della tutela obbligatoria, oltre accessori, nonché, in ogni caso,
condannarsi la convenuta al risarcimento del danno da demansionamento.
Conclusioni di parte convenuta:
rigettarsi le domande, spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della lite, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che era
stata assunta in data 1.1.1998 con mansioni di commessa e che dal febbraio 1999 le
erano state assegnate le più dequalificate mansioni di allestimento scaffali,
movimentazione fisica delle merci e di pulizia, si doleva del licenziamento operato dalla
datrice in data 4.5.2001, per definitiva inidoneità fisica alle mansioni, posto che era onere
della convenuta assegnare diverse mansioni più confacenti all'interno di quelle
disimpegnate e, segnatamente, quelle di commessa o, comunque, scomporre le mansioni
riferibili a "un singolo reparto o a beneficio di più reparti e/o settori" ed assegnabili
"nell'arco della giornata, singolarmente o congiuntamente", in guisa che risultassero
compatibili con l'inidoneità al sollevamento di pesi ed al mantenimento prolungato della
postura eretta, e "senza che con ciò venisse inficiata l'autonomia organizzativa datoriale”.
Si costituiva la convenuta richiamando i principi, di cui al diritto vivente, e deducendo,
quindi, che a fronte di una capacità di lavoro pacificamente ridotta, né, peraltro allegando
parte ricorrente in guisa specifica, mansioni compatibili e concretamente rinvenibili, non
era tenuta a modificare la propria organizzazione produttiva, atteso che anche la
adibizione alle mansioni di commessa implicava le mansioni complementari di
allestimento degli scaffali o di ausilio al cliente e, quindi, di movimentazione merci, così
come l'attività di cassiera, atteso che merce anche pesante dovevano essere sollevati, vuoi
ai fini della lettura ottica del prezzo, vuoi al fine dell'ausilio al cliente.
Era disposta ed effettuata ctu medico legale, che confermava il giudizio espresso in sede
amministrativa, di inidoneità al sollevamento di pesi superiori a 5 chlilogrammi e
necessità di alternare la postura eretta con quella assisa, e quindi compatibilità delle
mansioni compatibilmente con le limitazioni predette.
Ammessi ed escussi tre testi di parte convenuta, previa riduzione ex art 245 cpc della
relativa lista, all'odierna udienza la causa era discussa e decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Demansionamento
Pare opportuna, per completezza espositiva, la trascrizione delle declaratorie contrattuali,
di cui al ccnl inter partes 2.9.99, prevalentemente applicabile ratione temporis e del resto
esattamente sovrapponibile, sul punto, a quello precedente prodotto dalla convenuta:
CCNL 22..09.1999 ART.3
COMMERCIO E SERVIZI - DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E
DEI SERVIZI - CLASSIFICAZIONE AZIENDE DEL TERZIARIO
Classificazione.
Livello 1.
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche
con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una
funzione organizzativa con carattere d'iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, e cioè:
(1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti),
legale; capo centro EDP;
(2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in
un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
(3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini
all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
(4) analista sistemista;
(5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica
che amministrativa;
(6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
(7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
(8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
(9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
(10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
(11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di
promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
(12) copywriter nelle agenzie di pubblicità;
(13) art. director nelle agenzie di pubblicità ;
(14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
(15) account executive nelle agenzie di pubblicità;
(16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
(17) public relation executive nelle agenzie di pubblicità;
(18) research executive nelle agenzie di pubblicità;
(19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
(20) product manager;
(21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
(22) esperto di sviluppo organizzativo;
(23) direttore con responsabilità di più agenzie scommesse con compiti di controllo gestione;
(24) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Livello 2.
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la
propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica
e/o scientifica, e cioè:
(1) ispettore;
(2) cassiere principale che sovrintenda a più casse;
(3) propagandista scientifico;
(4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
(5) addetto all'esecuzione di progetti o di parti di essi;
(6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
(7) contabile con mansioni di concetto;
(8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
(9) consegnatario responsabile di magazzino;
(10) agente acquisitore nelle aziende di legname;
(11) agente esterno consegnatario delle merci;
(12) determinatore di costi;
(13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;
(14) spedizioniere patentato;
(15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
(16) chimico di laboratorio;
(17) capitano di rimorchiatore;
(18) tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
(19) interprete o traduttore simultaneo;
(20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
(21) collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare
la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di
accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad
intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
(22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del
giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore
anche tramite sua tipografia;
(23) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e
funzioni di coordinamento e controllo;
(24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
(25) art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
(26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
(27) visualizer nelle agenzie di pubblicità;
(28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
(29) assistente art. director nelle agenzie di pubblicità;
(30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
(31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
(32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
(33) capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli
impianti che per struttura e importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali
mansioni di pompista specializzato;
(34) programmatore analista;
(35) programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti:
coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole
commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività
dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli
autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative
imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
(36) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
(37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
(38) assistente del product manager;
(39) internal auditor;
(40) EDP auditor;
(41) specialista di controllo di qualità;
(42) revisore contabile;
(43) analista di procedure organizzative;
(44) responsabile di agenzia scommesse;
(45) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Livello 3.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i
lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle
proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque
conseguita, e cioè:
(1) steno-dattilografo in lingue estere;
(2) disegnatore tecnico;
(3) figurinista;
(4) vetrinista;
(5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità
di valutazione dei dati informativi;
(6) commesso stimatore di gioielleria;
(7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27.07.34 n. 1265; ottico
patentato a norma degli artt. 30, 31, 32, R.D. 31.05.28 n. 1334;
(8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
(9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario
dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al
rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
(10) addetto a pratiche doganali e valutarie;
(11) operaio specializzato provetto;
(12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
(13) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di
gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla
carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla
base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di
specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di
specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, d'intervento e di
definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
(14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico
proiezione;
(15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
(16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di
concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è
riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere
congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento
dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle
merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione
dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso
opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine
dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
(17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
(18) schedulatore flussista;
(19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e
di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e
applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo
adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere
congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e
chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci
preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi
operativi;
(20) programmatore minutatore di programmi;
(21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei
prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro
e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
(22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli
non ferrosi e rottami:
(a) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in
condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema,
individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue
qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione
di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
(b) il I operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel
settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in
condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere,
interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare
eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali
riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza
all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;
(23) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo
delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
(24) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia
operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
(25) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
(26) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
(27) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore e il riparatore che, in
condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema,
individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue
qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la
delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria
documentazione relativa alla prestazione effettuata e incassa il corrispettivo previsto dalle
tariffe dell'azienda;
(28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore e il riparatore che, in
condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema,
individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue
qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di macchine e apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed
effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso,
la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata e incassa il corrispettivo
previsto dalle tariffe dell'azienda;
(29) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche e adeguate capacità
professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in
autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le
seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a
mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle
confezioni ritirate dal banco;
(30) vice responsabile di agenzia scommesse;
(31) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Livello 4.
Al livello 4 appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative
operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
(1) contabile d'ordine;
(2) cassiere comune;
(3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
(4) astatore;
(5) controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni;
(6) operatore meccanografico;
(7) commesso alla vendita al pubblico;
(8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto
all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo
delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura,
di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di
movimentazione fisica delle merci (*);
(9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione
e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo
unico, supermercati ed esercizi similari);
(10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla
preparazione e confezione;
(11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
(12) indossatrice;
(13) estetista, anche con funzioni di vendita;
(14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
(15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere
scientifico;
(16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce
all'atto della consegna;
(17) pittore o disegnatore esecutivo;
(18) allestitore esecutivo di vetrine e display;
(19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
(20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;
(21) banconiere di spacci di carne;
(22) operaio specializzato;
(23) specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche
con funzioni di vendita;
(24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle
specialità farmaceutiche;
(25) telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle
specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
(26) addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle
aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
(27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo e operazioni di semplice
collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
(28) pompista specializzato: attende all'erogazione dei carburanti e alla vendita di tutti i
prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola
manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità
di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni e
assistenza;
(29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non
ferrosi e rottami:
(a) il I operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il I operatore su
cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di
macchina ossitaglio a pantografo automatica, il I operatore di linea di taglio e foratura travi, il I
operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità
derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su
istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione
dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di
strumenti di misura e intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali
anomalie;
(b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogrù che effettua manovre
di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di
carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di
materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le
FFSS) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di
registrazioni e manutenzione con i mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a
carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che
richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto,
ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze
ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con
equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei
mezzi speciali di cui sopra);
(c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle
operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari
formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
(d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità
derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su
istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture
complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
(e) operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;
(f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
(g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da
esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di
massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il
controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione
e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla
registrazione dei dati;
(h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnicopratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di
media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a
punto di macchine o di impianti;
(30) addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e
stampe periodiche;
(31) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
(32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
(*) L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini
dell'attribuzione di questa figura al livello 4 nei tempi stabiliti dal presente contratto.
Livello 5.
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione
sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite
e cioè:
(1) fatturista;
(2) preparatore di commissioni;
(3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
(4) addetto di biblioteca circolante;
(5) addetto al controllo delle vendite;
(6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
(7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste
e giornali e le agenzie giornalistiche;
(8) pratico di laboratorio chimico;
(9) dattilografo;
(10) archivista, protocollista;
(11) schedarista;
(12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
(13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
(14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
(15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento
presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
(16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
(17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
(18) addetto al centralino telefonico;
(19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti della j(2 alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci
di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
(20) aiuto banconiere di spacci di carne;
(21) aiutante commesso (*);
(22) conducente di autovetture;
(23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto
all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo
delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura,
di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di
movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
(24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione
e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo
unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
(25) operaio qualificato;
(26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e
rottami:
(a) il II operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il II operatore
alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il II
operatore alla linea di taglio e foratura travi, il II operatore alla linea a bandellare o profilare, i
quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione,
avviamento e conduzione coadiuvando il I operatore;
(b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che
provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la
realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con
avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle
presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla
cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
(c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
(d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il
sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
(e) l'addetto alla manovra vagoni;
(f) il conduttore di carrelli elevatori;
(g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative
registrazioni di peso;
(h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici
riparazioni di guasti ripetitivi;
(27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di
libri e stampe periodiche;
(28) addetto all'emissione tickets scommesse e al pagamento delle stesse previa
autorizzazione anche meccanografica/informatica;
(29) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
---(*) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto
l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha
superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al livello 5 per
un periodo di 18 mesi.
---Livello 6.
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di
semplici conoscenze pratiche, e cioè:
(1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente
manuali);
(2) usciere;
(3) imballatore;
(4) impaccatore;
(5) conducente di motofurgone;
(6) conducente di motobarca;
(7) guardiano di deposito;
(8) fattorino;
(9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
(10) custode;
(11) avvolgitore;
(12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
(13) portiere;
(14) ascensorista;
(15) addetto al carico e scarico;
(16) operaio comune;
(17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
(18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e
rottami:
(a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento,
il trasporto, il deposito;
(b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
(19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Nota a verbale.
Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 1,
comma 4, legge 09.12.77 n. 903.
Livello 7.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
(1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
(2) garzone.
Posto che l'addetto alle operazioni ausiliari alla vendita o alla movimentazione fisica delle
merci è espressamente contemplato ai punti otto e nove, (al pari del magazziniere di cui
al successivo punto 11), le mansioni dedotte dalla ricorrente, prevalentemente, ai capitoli
10 e 11 del libello introduttivo della lite, appartiene alle declaratorie del 4° livello (livello
di appartenenza). Il giudizio sul rispetto o meno del disposto codicistico di cui all'art
2103, si basa sul contenuto prevalente delle mansioni, ben potendo poi, in guisa
subvalente, essere disimpegnate mansioni inferiori, (ad esempio quelle di pulizia,
effettivamente ascrivibili al livello 7), come insegna il giudice di legittimità:
"L'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste
dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze
aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello.
(Principio espresso in fattispecie di adibizione del lavoratore, addetto alla gestione dei crediti
della società Telecom, anche - a turno - a compiti di informazione all'utenza).”
Cassazione civile, sez. lav., 8 giugno 2001, n. 7821 Soc. Telecom Italia c. Balsomini e
altro, in Giust. civ. Mass. 2001, 1 160, e in Notiziario giur. lav. 2001, 595;
Ne deriva che quand'anche le mansioni di commessa, (dalla ricorrente non descritte),
potessero eventualmente considerarsi, ancorché previste dallo stesso livello 4 al pari di
quelle di cui ai predetti punti 8, 9 e 11, superiori, (ma i testi escussi hanno riferito del
loro disimpegno promiscuo in uno con le attività preparatorie di allestimento scaffali e
complementari di movimentazione), nulla i capitoli attorei rileverebbero in punto di
licenziamento, giacché come si osserverà infra anche le mansioni di commessa addetta
alla vendita al pubblico, sarebbero incompatibili.
Nulla rileverebbero in punto alla domanda risarcitoria di demansionamento posto che il
danno non può ritenersi in re ipsa in caso di jus variandi, (ancorché e eventualmente
illegittimo, ma ciò implicherebbe che il giudizio di equivalenza espresso dalle parti
collettive nulla significhi), all'interno del livello di appartenenza, in quanto non si vede
quale possa essere la lesione della professionalità o della immagine nello svolgimento di
mansioni comunque comprese nelle qualifica di appartenenza quale descritta dalla
declaratoria contrattuale di cui sopra.
Per l'inesistenza dell'automaticità del pregiudizio, anche nel diverso caso di assegnazione
a mansioni inferiori alla stregua delle declaratorie contrattuali, si veda il seguente arresto:
L'assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del loro livello
contrattuale non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito
dal trattamento retributivo inferiore cui provvede, in funzione compensatoria, l'art. 2103 c.c., il
quale stabilisce il principio della irriducibilità, della retribuzione, nonostante l'assegnazione e lo
svolgimento di mansioni inferiori e meno pregiate di quelle già attribuite, giacché deve
escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica
dequalificazione professionale, connotandosi quest'ultima, per sua natura, per l'abbassamento
del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e
una consequenziale apprezzabile menomazione - non transeunte - della sua professionalità,
nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori
possibilità di guadagno. Ne consegue che grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova, anche
attraverso presunzioni, dell'ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice del
merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di
legittimità - il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista,
individuandone la specie e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione in
via equitativa. (In applicazione di tale principio, la Corte Cass. ha cassato la sentenza
impugnata che, accertato il demansionamento dei lavoratori, aveva per ciò solo ritenuto
sussistente un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dalla diminuzione della
retribuzione, liquidandolo in via equitativa).
Cassazione civile, sez. lav., 8 novembre 2003, n. 16792, Soc. Fiat auto c. Bergantino e
altro, in Orient. giur. lav. 2003, I, 812, e in Riv. it. dir. lav. 2004, II, 334 (con nota di
BOLEGO), nonché in Dir. lav. 2004, II, 44 (con nota di CAIAFA);
Mass. giur. lav. 2004, 253 nota (BRUZZONEA), Notiziario giur. lav. 2004, 317
La domanda risarcitoria attiene al punto al demansionamento in sé, e non alla
assegnazione, in ipotesi, di mansioni ultra vires, (la patologia della ricorrente non ha
pacificamente natura professionale, e la stessa ricorrente non ne ha nemmeno solo
dedotto un aggravamento in relazione alle mansioni descritte ai punti 10 e 11 del ricorso,
e del resto la controversia in punto al licenziamento è originata dal fatto che, non appena
la ricorrente, all'esito delle varie assenze per temporanea assoluta incapacità lavorativa, ha
puntualmente allegato la patologia de qua con le relative valutazioni in sede
amministrativa e quindi, in uno con la impossibilità di sollevare pesi superiori ad una
certa entità e di mantenere costantemente una postura eretta, la datrice è receduta ex artt.
463 e ss cc, anche ovviamente in relazione al noto debito di sicurezza, scolpito, in primo
luogo, nella cautela generica di cui all'art 2087 cc, comprensivo, all'evidenza, dell'obbligo
di non assegnare, una volta edotto di una capacità di lavoro non integra, mansioni ultra
vires).
2. Licenziamento
(...) Il principio risalente (fino a Cass. su n. 7755/98) era nel senso dell'inesistenza di un
dovere del datore di mutare le mansioni a fronte di una inidoneità parziale, giacché
laddove la capacità di lavoro sia scemata in relazione al coacervo delle mansioni esigibili
ex lege ed ex contractu non si poneva e non si pone alcuna particolare problematica ed è
consentito, ove sia definitiva, il recesso per motivi oggettivi del prestatore.
Semplicemente il datore, (che ha il dovere di non assegnare comunque mansioni, anche
parzialmente, non compatibili con una capacità di lavoro ridotta, in primo luogo ex art
2087 cod civ, ma non solo), poteva, (all'esito del comporto o immediatamente ove
l'incapacità di lavoro fosse non temporanea, ma definitiva), recedere ex art 1463 o 1464
cod civ o per giustificato motivo oggettivo (la legge n. 604/66, sul punto dei principi
della impossibilità sopravvenuta e quindi dell'inadempimento non imputabile, ne
costituisce una applicazione).
In un quadro del contemperamento degli interessi delle parti si è ritenuto poi
immanente, (al sistema), tale dovere, senza tuttavia imporre l'obbligo di mutare la propria
organizzazione, creando una posizione lavorativa ad hoc senza apprezzabile interesse
dell'organizzazione datoriale.
Del pari, l'originaria inderogabilità dell'art 2103 cod civ si è opinato cedere a fronte della
ratio di tutela del prestatore.
Si vedano i seguenti arresti:
"In relazione al licenziamento motivato da inidoneità fisica sopravvenuta ed all'onere datoriale
di assegnare al prestatore mansioni equivalenti compatibili con le mutate condizioni fisiche,
non è configurabile un obbligo dell'imprenditore di adottare nuove tecnologie, non in dotazione
dell'azienda, in grado di eliminare gravosi sforzi fisici nell'esecuzione della prestazione; infatti,
anche con riguardo ad interessi costituzionalmente rilevanti (diritto al lavoro, alla salute), la
tutela di singoli lavoratori non può spingersi fino a determinate scelte organizzative
preordinate al perseguimento di finalità assistenziali, eventualmente incidenti sulla posizione di
altri dipendenti ed imposte all'impresa senza il supporto di una disposizione di legge, ai sensi
dell'art. 23 cost., come avviene, invece, con la tutela apprestata dalla l. n. 482 del 1968. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione al licenziamento di un
operatore aeroportuale addetto al carico e scarico dei bagagli e della zavorra - aveva escluso la
possibilità di munire il lavoratore di presidi tecnici diversi, che fossero già in dotazione
dell'impresa datrice di lavoro).”
Cassazione civile sez. lav., 5 agosto 2000, n. 10339, in Giust. civ. Mass. 2000,1730;
"Ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) c.c. la modifica "in peius" delle mansioni del lavoratore e'
illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il
licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa
utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l'esigenza di dignità e libertà della persona,
configurando una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della
norma.”
Cassazione civile sez. lav., 18 ottobre 1999, n. 11727;
Con il consenso del prestatore la diversa e compatibile mansione può dunque essere
anche inferiore.
Dall'applicazione di tali principi, ad avviso del giudice adito, ne sarebbe disceso il
seguente onere di allegazione
a. la declaratoria contrattuale di appartenenza;
b. la puntuale indicazione delle patologie riducenti la capacità di lavoro e la misura
della sua riduzione;
c. l'indicazione delle posizioni di lavoro vacanti o facilmente rinvenibili attraverso
una non diseconomica scomposizione;
d. in caso di posizioni sub c inferiori al livello contrattuale di appartenenza la
manifestazione del consenso ad una eventuale dequalificazione;
Si vedano, invero, in punto a onere della prova in materia di recesso (individuale o
collettivo) i seguenti arresti:
"In relazione ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dipendente dalla
soppressione della posizione di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, la prova,
gravante sul datore di lavoro, circa l'impossibilita' di impiegare l'interessato in mansioni
diverse, può essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni
delle parti. Inoltre, in linea di principio, va esclusa la rilevanza al riguardo dei fatti sopravvenuti
al licenziamento. (Nella specie la S.C., nel valutare l'adeguatezza dell'indagine compiuta dal
giudice di merito, ha in particolare rilevato che neanche il ricorrente aveva indicato un concreto
posto di lavoro rimasto libero o comunque potenzialmente ma utilmente ricavabile nella
concreta situazione aziendale).”
Cassazione civile sez. lav., 14 settembre 1995, n. 9715, in Mass. giur. lav. 1996, 88;
"In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale assoggettato alla disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore della l. 23 luglio 1991 n. 223, il datore di lavoro - il quale,
nella scelta dei lavoratori da licenziare, deve osservare i criteri, previsti dall'accordo
interconfederale del 5 maggio 1965, relativi alle esigenze tecnico-produttive, ai carichi di
famiglia e all'anzianità, che vanno applicati congiuntamente, con la facoltà tuttavia per il
datore di lavoro di privilegiare il criterio delle esigenze tecnico- produttive - ha l'onere di
fornire la prova dell'osservanza di tali criteri, prova che, seppur non deve riguardare,
analiticamente, le posizioni di ciascun lavoratore, deve comunque superare le contestazioni
che, sul punto, siano state svolte dal lavoratore licenziato con riferimento in particolare
all'anzianità di servizio di quest'ultimo ed ai suoi carichi di famiglia. Il lavoratore ha invece
l'onere di specificare gli elementi di fatto (anzianità di servizio e carichi di famiglia) afferenti
alla sua persona, in modo da consentire al datore di lavoro di provare a sua volta la legittimità
della sua scelta specificando i raffronti operati con gli altri lavoratori.”
Cassazione civile sez. lav., 19 luglio 1997, n. 6652, in Giust. civ. Mass. 1997, 1247;
Nello stesso senso in punto ad onere di allegazione si veda Cass n. 8396/02.
L'onere di reperire diverse più confacenti mansioni non è, quindi, assoluto, ma postula
che le stesse, senza licenziare altro prestatore o modificare l'organizzazione reale in guisa
diseconomica, siano rinvenibili concretamente.
Ritiene il tribunale che la convenuta abbia assolto l'onere di deduzione e prova sulla
stessa gravante, alla luce delle risultanze delle deposizioni testimoniali, che hanno riferito
che anche la mansione di commessa implicava il sollevamento di pesi e di mantenimento
di postura eretta. Le mansioni di cassiera comportavano del pari il sollevamento di pesi.
Quanto alle mansioni amministrative, non è dato sapere la declaratoria contrattuale delle
unità che tali mansioni svolgono, (ben potendo trattarsi di mansioni di concetto di cui al
superiore livello terzo e quindi rispetto alle quali la ricorrente avrebbe potuto risultare
imperita), così come la vacanza del relativo posto, in quanto all'unità svolgente, in
ipotesi, mansioni amministrativa non potevano essere assegnate mansioni inferiori o,
ancora meno, poteva essere licenziata per consentire il mantenimento del rapporto di
lavoro con la ricorrente.
Solo creando, in sostanza, una posizione assistenziale ad hoc, con scomposizione delle
sole fasi leggere e loro ricomposizione, sarebbe stato possibile l'utilizzazione della
ricorrente, ma tale diseconomica scelta organizzativa non è, come da diritto vivente,
esigibile, alla luce della necessaria interconnessione delle fasi nella stessa unità di tempo
(ad esempio quanto alla mansioni di commessa, laddove fosse stato necessario, in ipotesi
ausiliare il cliente con prelevamento di merce superiore a 5 chili dallo scaffale di
esposizione, sarebbe dovuta accorrere, sempre in ipotesi, altra commessa, non
necessariamente, nella contingenza, libera e così via). Ancora più problematica la
mansione di cassiera, cosi come emersa dalle prove raccolte: sarebbe stato necessario
istituire una figura di cassiere di riserva che, alla bisogna, fosse prontamente ad accorrere
in funzione di ausilio e cosi via.
In una fattispecie similare si veda il recente seguente arresto giurisprudenziale :
"La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo
di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il
lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile – alla stregua di un'interpretazione
del contratto secondo buona fede – alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e,
subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa,
secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.
Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (art. 4, 32, 36 cost.) non
può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo,
proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le
attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore. (Nella specie, la Corte cass. ha
confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro di
assegnazione in mansioni equivalenti evidenziando, con apprezzamento non censurato, che
non vi erano mansioni in cui non fossero prevedibili sforzi fisici incompatibili con le condizioni di
salute del lavoratore ed anzi che le attività lavorative non implicanti la movimentazione di
carichi dovessero comunque svolgersi in posizione eretta e, per tale circostanza, inidonee ad
una ricollocazione del lavoratore).”
Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 2005, n. 4827 Ungolo c. Soc. Piad, in Giust. civ. Mass.
2005, f. 3;
Mentre sotto altro profilo, la definitività della riduzione sì parziale, ma per quanto sopra
osservato ai fini de quibus efficiente, della capacità di lavoro va intesa relazionata al
periodo di comporto, (e non quindi come assoluta irreversibilità), o, comunque,
relazionata ad un lasso temporale compatibile con l'interesse datoriale al mantenimento
del rapporto, (arg. ex art 1464 cod civ in tema di parzialità ratione temporis), e le
valutazioni dell'ausiliare sono state nel senso della definitività, pur nella alternanza di
acuzie e miglioramenti, della patologia de qua, né la stessa ricorrente ne ha, (anche solo)
dedotta la temporaneità.
Si vedano, sempre in ordine ai limiti al potere di recesso, i seguenti arresti:
"Nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e di conseguente impossibilità
della prestazione lavorativa - che è un'ipotesi nettamente distinta dalla malattia del
dipendente, (anch'essa causa di impossibilità della prestazione lavorativa) in quanto ha natura
e disciplina giuridica diverse, atteso che, a differenza della malattia (avente carattere
temporaneo) essa ha, invece, carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o
indeterminabile - è ravvisabile un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro "ex" art. 3
della l. n. 604 del 1966, 1463 e 1464 c.c., indipendentemente dal superamento del periodo di
comporto, soltanto quando la sopravvenuta incapacità fisica abbia carattere definitivo e manchi
un apprezzabile interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative (ridotte) del
dipendente.”
Cassazione civile, sez. lav., 14 dicembre 1999, n. 14065 Soc. Sap c. Accocca, in Giust. civ.
Mass. 1999, 2535;
"In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione
lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro
subordinato (art. 1 e 3, l. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto
della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può
essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia
riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle
mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile,
a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto
organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.”
Cassazione civile, sez. un., 7 agosto 1998, n. 7755 D'Alessandro c. Soc. Putignano, in
Giust. civ. Mass. 1998, 1668; in Giust. civ. 1998, 1, 2451, (con nota di GIACALONE); in
Giust. amm. siciliana 1998, 680, in Mass. giur. lav. 1998, 876, (con nota di PAPALEONI); in
Notiziario giur. lav. 1998, 459; in Orient. giur. lav. 1998, I, 697;
"Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere
della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell'ambito dell'organizzazione
aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di
correlativi fatti positivi. Detto onere deve essere comunque mantenuto entro limiti di
ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanza di
natura presuntiva ed indiziaria, con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il
relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro; ha comunque un onere di
deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego.”
Cassazione civile, sez. lav., 12 giugno 2002, n. 8396, in D&G - Dir. e Giust. 2002, f. 29, 75;
E in tale quadro deduttivo e probatorio, valutato alla stregua, sub specie juris, dei principi
di diritto vivente, di cui supra, le prove per testi dedotte in calce al ricorso sono, ad
avviso del tribunale, al pari, si ribadisce, di quelle di cui ai capitoli 9, 10 e 11 delle
premesse in fatto, all'evidenza, ininfluenti.
Onde va confermata l'ordinanza implicitamente reiettiva interinalmente resa.
La particolarità della fattispecie, unitamente a considerazioni di indole equitativa,
conduce quanto alla regolazione delle spese, alla determinazione resa con il dispositivo,
parendo equo gravare la ricorrente, come già provvisoriamente decretato, dei soli oneri
della ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione disattesa e respinta,
respinge le domande attoree.
Pone le spese della ctu, come già liquidate, a titolo definitivo a carico di parte ricorrente
Compensa le spese di lite residue
Modena, 14.2.06
IL G.D.L.
Dott. Claudio Bisi
Depositata in Cancelleria il 27 FEB 2006