Corso Pacchetto pesticidi - 4. Imballaggio etichettatura

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IMBALLAGGIO
ETICHETTATURA
dei
PRODOTTI
FITOSANITARI
Marisa Panata
ASL AT S.C. Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione
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IMBALLAGGIO ETICHETTATURA dei PRODOTTI FITOSANITARI
(Preparati pericolosi)
Norme di riferimento
Nuove
Passate/ in via
transitoria
Reg. CE 1107/2009
Reg. CE 1272/2008
Reg. CE 547/2011
D.P.R. n. 223
D.Lgs. n 194
D.Lgs. n. 65
D.P.R. n. 55
del 24 maggio 1988
del 17 marzo 1995
del 14 marzo 2003
del 28 febbraio 2012
Vendita sino giugno 2015
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Reg. CE 1107/2009 CAPO VII (artt. 64 – 66)
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga
le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI
FITOSANITARI E DEI COADIUVANTI
Imballaggio e presentazione - Art. 64
1. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che possono essere confusi con
alimenti, bevande o mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo
la possibilità di errore.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti accessibili al grande pubblico che
possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi contengono
componenti che ne scoraggiano o impediscono il consumo.
3. L’articolo 9 della direttiva 1999/45/CE si applica anche ai prodotti
fitosanitari e ai coadiuvanti non contemplati da tale direttiva (recepita da
Dlgs n. 65 del 14 marzo 2003) = preparati pericolosi
Classificazione del prodotto ai
D.Lgs. 65/2003 art.8
fini della direttiva 1999/45/CE
(modificato dal Reg. CE 1272/2008)
Immissione in commercio
prodotti fitosanitari
D.Lgs. 194/1995 (sino giugno 2015)
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L’Imballaggio
Reg. CE 1107/2009
ancora valida la Dir. 1999/45/CE recepita da: D.P.R. 24 maggio 1988 n. 223 D.Lgs. 65/2003 -
• progettati e realizzati in modo tale a impedire qualsiasi fuoriuscita
del contenuto
• i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono
deteriorarsi a contatto con il contenuto, ne' formare con questo
composti pericolosi
• tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide
e robuste/resistenti, in modo da escludere qualsiasi allentamento e
da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni dovute a
manipolazione e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di
manipolazione
• recipienti muniti di un sistema che può essere richiuso varie volte
senza fuoriuscite di contenuto
• una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità
dei bambini o che sia tale da indurre in errore il consumatore
• non devono avere una presentazione o una denominazione usata
per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici.
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Reg. (CE) 16-12-2008 n. 1272/2008 art. 35
(relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE ..)
1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle
seguenti prescrizioni:
a) l'imballaggio e concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi
fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali
dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter
essere deteriorati dal contenuto, ne poter formare con questo composti
pericolosi;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in
modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena
sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che puo’ essere riapplicato
sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza
fuoriuscite del contenuto.
2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico
non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei
bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, ne hanno una
presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari,
mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.
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La Pubblicità
REG. 1107/2009 Art. 66
Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario è accompagnata
dalle frasi «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni
sul prodotto».
Queste frasi sono facilmente leggibili e chiaramente distinguibili
rispetto al messaggio pubblicitario complessivo.
I termini «prodotti fitosanitari» possono essere sostituiti da una
descrizione più precisa del tipo di prodotto, come: «fungicida,
insetticida o diserbante»
Il messaggio pubblicitario non comprende informazioni, sotto forma
testuale o grafica, potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i
possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente,
come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo».
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La Pubblicità
REG. 1107/2009 Art. 66
Solo nel caso di prodotti fitosanitari a basso rischio è consentita nel
messaggio pubblicitario la frase «autorizzato come prodotto
fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n.
1107/2009». Tale frase non può essere usata come indicazione
sull’etichetta del prodotto fitosanitario.
I messaggi pubblicitari non contengono rappresentazioni visive di
pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l’uso
senza adeguati indumenti protettivi, né dell’impiego del prodotto
vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze.
La pubblicità o il materiale promozionale richiamano l’attenzione
sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano
nell’etichetta.
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L’ETICHETTATURA
REG. CE 1107/2009 - D.Lgs. 65/2003- Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011
prescrizioni in materia di etichettatura prodotti fitosanitari (sino giugno 2015)
Art. 65 Reg. CE 1107/2009
risponde alle prescrizioni della
direttiva 1999/45/CE (Dlgs 65/1999)
a) denominazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile
dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea;
c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla
classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio,
d) simboli ed indicazioni di pericolo
e) frasi di rischio (frasi R)
f) consigli di prudenza (frasi S)
g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di
preparati offerti o venduti al pubblico.
h) istruzioni per l'uso precise e comprensibili a tutti
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L’ETICHETTATURA
Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011
Applicabile dal 14/06/2011
Le informazioni devono essere incluse in modo chiaro e indelebili
sull'imballaggio dei prodotti fitosanitari
a) la denominazione commerciale o la designazione del prodotto fitosanitario
b) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, il numero di autorizzazione
del prodotto fitosanitario e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo
del responsabile dell'imballaggio e dell'etichettatura finali o dell'etichettatura
finale del prodotto fitosanitario sul mercato
c) il nome di ciascuna sostanza attiva come indicata dal Reg. CE 1272/2008
d) la concentrazione di ciascuna sostanza attiva: % p/p e in g/kg, in % p/p, g/l,
% v/v e % p/p
e) la quantità netta di prodotto fitosanitario espressa in g o kg per i preparati solidi,
g, kg, ml o l per i gas e ml o l per i preparati liquidi
f) il numero di partita del preparato e la data di produzione
g) le informazioni sul pronto soccorso
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L’ETICHETTATURA Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011
h) la natura degli eventuali rischi particolari per la salute umana o animale o per
l'ambiente mediante frasi tipo (es. Tossico per contatto oculare)
i) precauzioni per la tutela della salute umana o animale o per l’ambiente, sotto
forma di frasi tipo (es. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore)
j) il tipo di azione del prodotto fitosanitario (es. insetticida, regolatore di crescita,
erbicida, fungicida, ecc.)
k) il tipo di preparazione (es. polvere bagnabile, concentrato emulsionabile..)
l) gli impieghi per i quali il prodotto fitosanitario è stato autorizzato e tutte le
condizioni specifiche agricole, fitosanitarie e ambientali in cui il prodotto può o
non deve essere utilizzato;
m) le istruzioni e le condizioni per l'uso e il dosaggio, in particolare, se del caso,
la dose massima per ettaro per applicazione e il numero massimo di
applicazioni all'anno.
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J) Tipo di azione del prodotto
fitosanitario
Classificazione in base ai loro effetti sul patogeno/categoria fitoiatrica:
- Anticrittogamici - Fungicidi
- Battericidi
- Insetticidi
- Acaricidi - Aficida
- Nematocidi
- Limacidi
- Rodenticidi
- Diserbanti
- Fumiganti
- Fitoregolatori o Biostimolanti
- Ausiliari
- Altri I preparati commerciali, o formulati, sono quei prodotti destinati
all'utilizzatore finale contenenti miscele o soluzioni composte da una o
più sostanze attive, e da alcuni coformulanti che ne migliorano le
caratteristiche di solubilità, adesività, persistenza, ecc..
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Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011
o) indicazioni relative all'eventuale fitotossicità, alla sensibilità varietale e
ad ogni altro effetto secondario negativo diretto o indiretto sulle piante o
sui prodotti di origine vegetale, nonché gli intervalli da osservare tra
l'applicazione e la semina o la piantatura
p) la dicitura «Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso»
q) le istruzioni per le condizioni appropriate di conservazione e di
eliminazione non pericolosa del prodotto sanitario e dell'imballaggio
r) se necessario, la data di scadenza
s) un divieto di riutilizzo dell'imballaggio, fuorché da parte del titolare
dell'autorizzazione e a condizione che l'imballaggio sia stato ideato
specificamente per permettere il suo riutilizzo da parte del titolare
dell'autorizzazione
u) le categorie di utilizzatori autorizzati a utilizzare il prodotto fitosanitario,
se l'impiego è limitato a determinate categorie
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Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011
Se necessario, l'intervallo di sicurezza (tempi di carenza) per
ciascun impiego tra l'ultima applicazione e:
- la semina o la piantatura della coltura da proteggere
- la semina o la piantatura di colture successive
- il raccolto
- l'uso o il consumo
Se neccessario, l’intervallo di sicurezza (tempo di rientro) per
l'accesso dell'uomo o degli animali
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l'intervallo di sicurezza o di
tempo di carenza è il periodo di
tempo espresso in giorni di
sospensione dei trattamenti
necessari affinché si trovino sul
raccolto tracce in ppm di p.a. o
suoi metaboliti inferiori al limite
di tolleranza
Il tempo di rientro è
l’intervallo di tempo tra il
trattamento e il rientro
nell’area trattata per
svolgere attività lavorative
senza mezzi protettivi
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Se il tempo di rientro non è specificato:
“E’ vietato accedere almeno nelle 24
ore successive all’applicazione del
prodotto senza specifici dispositivi di
protezione ” - PAN A.5.7 -
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Devono essere presenti tutte le informazioni eventualmente richieste
dal
decreto autorizzativo di cui art. 31 del Reg. Ce 1107/200
a) una restrizione della distribuzione e dell’uso del prodotto fitosanitario, al
fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti,
dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l’ambiente,
tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie;
l’inclusione di tale restrizione è indicata sull’etichetta;
b) l’obbligo di informare, prima dell’uso del prodotto, i vicini che potrebbero
essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano
chiesto di essere informati;
c) …
d) l’indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali»
e «non professionali»;
e)..
f) l’intervallo tra i trattamenti;
g) il periodo tra l’ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo
e se del caso
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h) l’intervallo di rientro;
i) le dimensioni e il materiale di imballaggio.
ETICHETTATURA - Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011
Riporta anche il contenuto delle autorizzazioni di cui al Reg. 1107
/2009:
su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole e a quali fini può
essere usato il prodotto fitosanitario (es. ferrovie, spazi pubblici,
magazzini)
Le condizioni d’uso da soddisfare
E se del caso:
la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione
il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto (carenza)
il numero massimo di applicazioni all’anno
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ETICHETTATURA - Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011
L'etichetta dell'imballaggio di un prodotto fitosanitario non
può in alcun caso recare indicazioni come «non tossico»,
«non nuoce alla salute» o indicazioni simili.
Possono però figurare sull'etichetta indicazioni
come
l'informazione
che
il
prodotto
fitosanitario può essere utilizzato durante il
periodo di attività delle api o di altre specie non
bersaglio o durante la fioritura delle colture o
delle malerbe oppure altre frasi di questo tipo
per proteggere le api o frasi con informazioni
simili per la protezione delle api o di altre
specie non bersaglio, se l'autorizzazione
permette esplicitamente l'utilizzo in tali
condizioni
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PRODOTTI FITOSANITARI E CLASSIFICAZIONE SOSTANZE CHIMICHE
COMMERCIALIZZATE
□ MOLTO TOSSICI
□ TOSSICI
□ NOCIVI
□ IRRITANTI
□ NON CLASSIFICATI
T+ = molto tossico T= tossico Xn= nocivo Xi= irritante
nc= non classificato N= pericoloso per l’ambiente
□
□
□
□
□
PERICOLOSI PER L’AMBIENTE
CORROSIVI
MANIPOLARE CON PRUDENZA
ESTREMAMENTE INFIAMMABILI
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI
□ GAS TOSSICI
□ FACILMENTE INFIAMMABILI
□ INFIAMMABILI
□ COMBURENTI
□ ESPLOSIVI
□ PRODOTTI PER PIANTE ORNAMENTALI
□ ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
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CONTROLLI IN AZIENDE
AGRICOLE
La denominazione commerciale fitosanitario
Il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione
Il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario
Impieghi: su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non
agricole può essere utilizzato ( ferrovie, spazi pubblici, magazzini)
L’azione del prodotto (erbicida, insetticida…).
Il tempo di carenza
Il tempo di rientro
Le istruzioni e le condizioni
per l'uso e il dosaggio
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http://www.salute.gov.it/http://www.salute.gov.it/
Banca dati dei prodotti fitosanitari
Ministero della Salute
La ricerca di un prodotto fitosanitario può essere effettuata
mediante: il nome (o parte di nome, utilizzando il carattere
%) con il quale il prodotto viene autorizzato e posto in
commercio, il numero di registrazione assegnato dal, la
data del decreto di autorizzazione, l'indicazione di pericolo, il
nome(o parte del nome utilizzando il carattere %) della
sostanza attiva contenuta nel prodotto stesso, la data di
scadenza dell'autorizzazione (presente solo per i prodotti
autorizzati dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 194/95), la
categoria fitoiatrica (es. insetticida, fungicida ecc.) e lo
stato amministrativo del prodotto (autorizzato, autorizzato
provvisoriamente, revocato ecc.).
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Grazie per
l’attenzione
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