IMBALLAGGIO ETICHETTATURA dei PRODOTTI FITOSANITARI Marisa Panata ASL AT S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 1 IMBALLAGGIO ETICHETTATURA dei PRODOTTI FITOSANITARI (Preparati pericolosi) Norme di riferimento Nuove Passate/ in via transitoria Reg. CE 1107/2009 Reg. CE 1272/2008 Reg. CE 547/2011 D.P.R. n. 223 D.Lgs. n 194 D.Lgs. n. 65 D.P.R. n. 55 del 24 maggio 1988 del 17 marzo 1995 del 14 marzo 2003 del 28 febbraio 2012 Vendita sino giugno 2015 ? 2 Reg. CE 1107/2009 CAPO VII (artt. 64 – 66) relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI COADIUVANTI Imballaggio e presentazione - Art. 64 1. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore. 2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti accessibili al grande pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi contengono componenti che ne scoraggiano o impediscono il consumo. 3. L’articolo 9 della direttiva 1999/45/CE si applica anche ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti non contemplati da tale direttiva (recepita da Dlgs n. 65 del 14 marzo 2003) = preparati pericolosi Classificazione del prodotto ai D.Lgs. 65/2003 art.8 fini della direttiva 1999/45/CE (modificato dal Reg. CE 1272/2008) Immissione in commercio prodotti fitosanitari D.Lgs. 194/1995 (sino giugno 2015) 3 L’Imballaggio Reg. CE 1107/2009 ancora valida la Dir. 1999/45/CE recepita da: D.P.R. 24 maggio 1988 n. 223 D.Lgs. 65/2003 - • progettati e realizzati in modo tale a impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto • i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono deteriorarsi a contatto con il contenuto, ne' formare con questo composti pericolosi • tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste/resistenti, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni dovute a manipolazione e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione • recipienti muniti di un sistema che può essere richiuso varie volte senza fuoriuscite di contenuto • una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o che sia tale da indurre in errore il consumatore • non devono avere una presentazione o una denominazione usata per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici. 4 Reg. (CE) 16-12-2008 n. 1272/2008 art. 35 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE ..) 1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) l'imballaggio e concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza; b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, ne poter formare con questo composti pericolosi; c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione; d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che puo’ essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto. 2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, ne hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore. 5 6 La Pubblicità REG. 1107/2009 Art. 66 Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario è accompagnata dalle frasi «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto». Queste frasi sono facilmente leggibili e chiaramente distinguibili rispetto al messaggio pubblicitario complessivo. I termini «prodotti fitosanitari» possono essere sostituiti da una descrizione più precisa del tipo di prodotto, come: «fungicida, insetticida o diserbante» Il messaggio pubblicitario non comprende informazioni, sotto forma testuale o grafica, potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo». 7 La Pubblicità REG. 1107/2009 Art. 66 Solo nel caso di prodotti fitosanitari a basso rischio è consentita nel messaggio pubblicitario la frase «autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009». Tale frase non può essere usata come indicazione sull’etichetta del prodotto fitosanitario. I messaggi pubblicitari non contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l’uso senza adeguati indumenti protettivi, né dell’impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze. La pubblicità o il materiale promozionale richiamano l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell’etichetta. 8 L’ETICHETTATURA REG. CE 1107/2009 - D.Lgs. 65/2003- Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011 prescrizioni in materia di etichettatura prodotti fitosanitari (sino giugno 2015) Art. 65 Reg. CE 1107/2009 risponde alle prescrizioni della direttiva 1999/45/CE (Dlgs 65/1999) a) denominazione o nome commerciale del preparato; b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea; c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, d) simboli ed indicazioni di pericolo e) frasi di rischio (frasi R) f) consigli di prudenza (frasi S) g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico. h) istruzioni per l'uso precise e comprensibili a tutti 9 L’ETICHETTATURA Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011 Applicabile dal 14/06/2011 Le informazioni devono essere incluse in modo chiaro e indelebili sull'imballaggio dei prodotti fitosanitari a) la denominazione commerciale o la designazione del prodotto fitosanitario b) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo del responsabile dell'imballaggio e dell'etichettatura finali o dell'etichettatura finale del prodotto fitosanitario sul mercato c) il nome di ciascuna sostanza attiva come indicata dal Reg. CE 1272/2008 d) la concentrazione di ciascuna sostanza attiva: % p/p e in g/kg, in % p/p, g/l, % v/v e % p/p e) la quantità netta di prodotto fitosanitario espressa in g o kg per i preparati solidi, g, kg, ml o l per i gas e ml o l per i preparati liquidi f) il numero di partita del preparato e la data di produzione g) le informazioni sul pronto soccorso 10 L’ETICHETTATURA Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011 h) la natura degli eventuali rischi particolari per la salute umana o animale o per l'ambiente mediante frasi tipo (es. Tossico per contatto oculare) i) precauzioni per la tutela della salute umana o animale o per l’ambiente, sotto forma di frasi tipo (es. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore) j) il tipo di azione del prodotto fitosanitario (es. insetticida, regolatore di crescita, erbicida, fungicida, ecc.) k) il tipo di preparazione (es. polvere bagnabile, concentrato emulsionabile..) l) gli impieghi per i quali il prodotto fitosanitario è stato autorizzato e tutte le condizioni specifiche agricole, fitosanitarie e ambientali in cui il prodotto può o non deve essere utilizzato; m) le istruzioni e le condizioni per l'uso e il dosaggio, in particolare, se del caso, la dose massima per ettaro per applicazione e il numero massimo di applicazioni all'anno. 11 J) Tipo di azione del prodotto fitosanitario Classificazione in base ai loro effetti sul patogeno/categoria fitoiatrica: - Anticrittogamici - Fungicidi - Battericidi - Insetticidi - Acaricidi - Aficida - Nematocidi - Limacidi - Rodenticidi - Diserbanti - Fumiganti - Fitoregolatori o Biostimolanti - Ausiliari - Altri I preparati commerciali, o formulati, sono quei prodotti destinati all'utilizzatore finale contenenti miscele o soluzioni composte da una o più sostanze attive, e da alcuni coformulanti che ne migliorano le caratteristiche di solubilità, adesività, persistenza, ecc.. 12 Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011 o) indicazioni relative all'eventuale fitotossicità, alla sensibilità varietale e ad ogni altro effetto secondario negativo diretto o indiretto sulle piante o sui prodotti di origine vegetale, nonché gli intervalli da osservare tra l'applicazione e la semina o la piantatura p) la dicitura «Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso» q) le istruzioni per le condizioni appropriate di conservazione e di eliminazione non pericolosa del prodotto sanitario e dell'imballaggio r) se necessario, la data di scadenza s) un divieto di riutilizzo dell'imballaggio, fuorché da parte del titolare dell'autorizzazione e a condizione che l'imballaggio sia stato ideato specificamente per permettere il suo riutilizzo da parte del titolare dell'autorizzazione u) le categorie di utilizzatori autorizzati a utilizzare il prodotto fitosanitario, se l'impiego è limitato a determinate categorie 13 Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011 Se necessario, l'intervallo di sicurezza (tempi di carenza) per ciascun impiego tra l'ultima applicazione e: - la semina o la piantatura della coltura da proteggere - la semina o la piantatura di colture successive - il raccolto - l'uso o il consumo Se neccessario, l’intervallo di sicurezza (tempo di rientro) per l'accesso dell'uomo o degli animali 14 l'intervallo di sicurezza o di tempo di carenza è il periodo di tempo espresso in giorni di sospensione dei trattamenti necessari affinché si trovino sul raccolto tracce in ppm di p.a. o suoi metaboliti inferiori al limite di tolleranza Il tempo di rientro è l’intervallo di tempo tra il trattamento e il rientro nell’area trattata per svolgere attività lavorative senza mezzi protettivi 15 Se il tempo di rientro non è specificato: “E’ vietato accedere almeno nelle 24 ore successive all’applicazione del prodotto senza specifici dispositivi di protezione ” - PAN A.5.7 - 16 Devono essere presenti tutte le informazioni eventualmente richieste dal decreto autorizzativo di cui art. 31 del Reg. Ce 1107/200 a) una restrizione della distribuzione e dell’uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l’ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l’inclusione di tale restrizione è indicata sull’etichetta; b) l’obbligo di informare, prima dell’uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati; c) … d) l’indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»; e).. f) l’intervallo tra i trattamenti; g) il periodo tra l’ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo e se del caso 17 h) l’intervallo di rientro; i) le dimensioni e il materiale di imballaggio. ETICHETTATURA - Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011 Riporta anche il contenuto delle autorizzazioni di cui al Reg. 1107 /2009: su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario (es. ferrovie, spazi pubblici, magazzini) Le condizioni d’uso da soddisfare E se del caso: la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto (carenza) il numero massimo di applicazioni all’anno 18 ETICHETTATURA - Reg. (CE) 8-6-2011 n. 547/2011 L'etichetta dell'imballaggio di un prodotto fitosanitario non può in alcun caso recare indicazioni come «non tossico», «non nuoce alla salute» o indicazioni simili. Possono però figurare sull'etichetta indicazioni come l'informazione che il prodotto fitosanitario può essere utilizzato durante il periodo di attività delle api o di altre specie non bersaglio o durante la fioritura delle colture o delle malerbe oppure altre frasi di questo tipo per proteggere le api o frasi con informazioni simili per la protezione delle api o di altre specie non bersaglio, se l'autorizzazione permette esplicitamente l'utilizzo in tali condizioni 19 PRODOTTI FITOSANITARI E CLASSIFICAZIONE SOSTANZE CHIMICHE COMMERCIALIZZATE □ MOLTO TOSSICI □ TOSSICI □ NOCIVI □ IRRITANTI □ NON CLASSIFICATI T+ = molto tossico T= tossico Xn= nocivo Xi= irritante nc= non classificato N= pericoloso per l’ambiente □ □ □ □ □ PERICOLOSI PER L’AMBIENTE CORROSIVI MANIPOLARE CON PRUDENZA ESTREMAMENTE INFIAMMABILI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI □ GAS TOSSICI □ FACILMENTE INFIAMMABILI □ INFIAMMABILI □ COMBURENTI □ ESPLOSIVI □ PRODOTTI PER PIANTE ORNAMENTALI □ ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO 20 21 22 23 24 CONTROLLI IN AZIENDE AGRICOLE La denominazione commerciale fitosanitario Il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione Il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario Impieghi: su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole può essere utilizzato ( ferrovie, spazi pubblici, magazzini) L’azione del prodotto (erbicida, insetticida…). Il tempo di carenza Il tempo di rientro Le istruzioni e le condizioni per l'uso e il dosaggio 25 http://www.salute.gov.it/http://www.salute.gov.it/ Banca dati dei prodotti fitosanitari Ministero della Salute La ricerca di un prodotto fitosanitario può essere effettuata mediante: il nome (o parte di nome, utilizzando il carattere %) con il quale il prodotto viene autorizzato e posto in commercio, il numero di registrazione assegnato dal, la data del decreto di autorizzazione, l'indicazione di pericolo, il nome(o parte del nome utilizzando il carattere %) della sostanza attiva contenuta nel prodotto stesso, la data di scadenza dell'autorizzazione (presente solo per i prodotti autorizzati dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 194/95), la categoria fitoiatrica (es. insetticida, fungicida ecc.) e lo stato amministrativo del prodotto (autorizzato, autorizzato provvisoriamente, revocato ecc.). 26 27 Grazie per l’attenzione 28