Pubblicità di medicamenti in TV dal 1 gennaio 2017 Condizioni quadro In linea di principio, in Svizzera la pubblicità destinata al pubblico è ammessa per tutti i medicamenti non soggetti a prescrizione medica (cosiddetti preparati da banco della medicina umana e veterinaria). Tuttavia, a questo proposito Parlamento e Consiglio federale hanno emanato numerose prescrizioni (Legge sugli agenti terapeutici [LATer; RS 812.21]; Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti [OPuM; RS 812.212.5]). La pubblicità destinata al pubblico per medicamenti soggetti a prescrizione, per prodotti medici la cui somministrazione è riservata esclusivamente a personale specializzato nonché per prodotti medici che possono essere venduti solo dietro prescrizione medica è invece vietata in Svizzera. Informazioni dettagliate presso: Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Hallerstrasse 7 Casella postale CH-3000 Berna 9 Telefono +41 31 322 02 11 Telefax +41 31 322 02 12 www.swissmedic.ch Per domande sulla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e sull’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) rivolgersi a: Ufficio federale della sanità pubblica Schwarzenburgstrasse 165 CH-3097 Liebefeld Telefono +41 31 322 21 11 Telefax +41 31 322 95 07 www.bag.admin.ch Ecco in sintesi le principali prescrizioni 1. Definizione di pubblicità destinata al pubblico Per pubblicità destinata al pubblico si intende la pubblicità per medicamenti e/o prodotti medici che si rivolge al pubblico: comprende in particolare la pubblicità televisiva, annunci su giornali e riviste, manifesti e prospetti, spot alla radio, al cinema e su Internet, la pubblicità su oggetti (T-shirt, ombrelli, ecc.) e la distribuzione di campioni gratuiti. 2. Restrizioni e avvertenze ● ● ● ● ● ● Non è ammessa la pubblicità ingannevole o contraria all’ordine pubblico e al buon costume o suscettibile di indurre a un uso eccessivo, abusivo o inappropriato di medicamenti e/o prodotti medici. Non è ammessa la pubblicità destinata al pubblico per i medicamenti soggetti a prescrizione medica e per i medicamenti che non possono essere dispensati in Svizzera nonché per i prodotti medici la cui somministrazione è riservata esclusivamente a personale specializzato o che possono essere venduti solo dietro prescrizione medica . Nessuna pubblicità destinata al pubblico è consentita per le specialità farmaceutiche figuranti nell’elenco delle specialità dell’Ufficio federale della sanità pubblica. La pubblicità deve presentare il medicamento/il prodotto medico in modo oggettivamente corretto e senza esagerazioni e concordare inoltre con le informazioni sul prodotto più aggiornate approvate da Swissmedic. In particolare possono essere pubblicizzate soltanto indicazioni e possibilità di impiego approvate da Swissmedic. Un medicamento, un’indicazione, un dosaggio, una formula galenica o una confezione possono essere reclamizzati come «nuovi» durante un anno dalla prima omologazione in Svizzera. Dall’informazione deve risultare evidente in che cosa consiste la novità. Non è ammesso l’impiego di testimonial, in quanto la pubblicità destinata al pubblico non può menzionare o far riferimento a certificati o raccomandazioni di ricercatori, di persone attive nella sanità, di personalità note o di persone non specializzate nel campo medico-farmaceutico. 3. Norme per al pubblicità televisiva Per i medicamenti delle categorie di dispensazione C e D, che sottostanno all'obbligo di approvazione (il cosidetto «gruppo sensibile») ai fini dell’approvazione, il committente pubblicitario (o in alternativa la sua agenzia media o pubblicitaria) deve inoltrare a Swissmedic uno storyboard che mostri chiaramente lo svolgimento (video, audio e testo) del comunicato pubblicitario. Dopo l’approvazione dello storyboard, a Swissmedic deve essere successivamente presentata la pubblicità prodotta in versione definitiva: se essa risulta conforme alle disposizioni di legge in materia di pubblicità sui medicamenti viene approvata con una specifica decisione. Per informazioni più dettagliate si rinvia all’articolo «Contrôle préalable de la publicité pour les médicaments destinée au public: modification de la procédure d’autorisation» pubblicato nel Swissmedic Journal 1/2006, pag. 17 e segg. (oppure pag. 9 segg. in tedesco). La decisione di Swissmedic deve essere inviata a Admeira Broadcast AG insieme al supporto dati/alla trasmissione pubblicitaria. Senza questa decisione Admeira Broadcast AG può mandare in onda la pubblicità televisiva di un medicamento solo a condizione che la persona responsabile presso il titolare dell'omologazione confermi preventivamente per iscritto che non è necessaria alcuna autorizzazione. Il numero Swissmedic del prodotto deve essere indicato a Admeira Broadcast AG al momento della prenotazione del tempo d’antenna, che altrimenti non può essere accettata. I medicamenti delle categorie di dispensazione C e D devono essere presentati nella pubblicità inequivocabilmente come medicamenti. La pubblicità per questi medicamenti deve contenere almeno le seguenti indicazioni: ● ● ● ● il nome del preparato (marchio) e il nome del titolare dell’omologazione; almeno un’indicazione o una possibilità di impiego; l’avvertenza obbligatoria di cui all’articolo 17 capoverso 1 OPuM; Nella pubblicità televisiva per i prodotti delle categorie di vendita C e D, alla fine di ogni comunicato pubblicitario la seguente avvertenza obbligatoria deve comparire in sovrimpressione ed essere contemporaneamente recitata da uno speaker in modo comprensibile per i telespettatori: Italiano: «È un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo.» (plurale: «Sono dei medicamenti omologati...») Tedesco: «Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.» (plurale: « Dies sind zugelassene Arzneimittel...») Francese: «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.» (plurale: «Ce sont des médicaments autorisés...») ❍ ❍ ❍ Quest’avvertenza obbligatoria deve apparire su fondo neutro come immagine ferma, essere ben leggibile e occupare almeno un terzo dell’immagine complessiva. Per superficie dell’immagine complessiva è da intendersi quella oggi tipica dei comuni televisori di formato 4:3 o 16:9. L’immagine complessiva deve imperativamente corrispondere al 90 % dell’immagine trasmessa tecnicamente. Ulteriori informazioni sono riportate nell’articolo 17, capoverso 1, dell’Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) e nell’articolo «Publicité destinée au public: image finale des publicités pour les médicaments diffusées au cinéma et à la télévision» pubblicato nel Swissmedic Journal 1/2005, pag. 12 e segg. (oppure pag. 10 e segg. in tedesco). In aggiunta al testo, deve obbligatoriamente essere inserita anche un’immagine fissa e chiaramente riconoscibile del prodotto nella confezione venduta in Svizzera. Rinvio alla documentazione presente sul sito Internet di Swissmedic Per tutte le edizioni del Swissmedic Journal, la lista di controllo «Examen Publicité destinée au public» e altri importanti aspetti, si rinvia alla pagina internet «Pubblicità per i medicamenti» di Swissmedic: www.swissmedic.ch > Home > Sorveglianza del mercato > Pubblicità per i medicamenti > Istruzioni, Pubblicità destinata al pubblico o FAQ.