NOTIZIARIO
2
Anno XIV
Febbraio 2015
Pubblicazione mensile riservata ai soci edita da SISTE
Registrazione presso il Tribunale di Milano del 10/6/2002 n. 342
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Fabiana Bariselli
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Patrizia Frezzini
Francesca Dattila
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
IN D IC E
Letteratura
Scientifica
Aggiornamenti
Italia
Avocado: un aiuto per abbassare il colesterolo
3
INTEGRATORI ALIMENTARI
Trifolio rosso – effetti fisiologici
4
Integratori alimentari e marchi descrittivi
5
VARIE
Farmacia: effetti del DDL Concorrenza
Aggiornamenti
Europa
6
ALIMENTI
EFSA – Opinioni varie su indicazioni sulla salute
7
COSMETICI
Sperimentazione animale e Reach
7
NOVEL FOOD
EFSA – Opinione sull’olio di Buglossoides
9
VARIE
Agricoltura biologica: numeri e nuova proposta legislativa
Aggiornamenti
Mondo
Approfondimenti
Rubriche
Eventi 2015
pag. 2
9
ALIMENTI/INTEGRATORI ALIMENTARI
Aggiornamenti normativi - Notizie flash dal mondo
10
Preparazioni botaniche tradizionali ed effetti benefici sulla salute: il
concetto di storia d’uso
13
In Gazzetta Ufficiale - Provvedimenti di interesse pubblicati fino al 28/2/15
21
Decisione del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – gennaiofebbraio 2015
22
Ingiunzioni del Comitato di Controllo dell’Autodisciplina Pubblicitaria –
febbraio 2015
22
Agenzia Garante Concorrenza Mercato – febbraio 2015
23
La tossicologia italiana a Milano nel 2015
17-20 marzo 2015
25
XIV Congresso della Società Italiana di Fitochimica
Valorizzazione della biodiversità italiana: le proprietà salutistiche delle
piante alimentari
Padova 10 - 12 Giugno 2015
25
Calendario generale incontri EXPO 2015 – Save the dates
26
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Letteratura Scientifica
Avocado: un aiuto per abbassare il colesterolo
L’avocado (Persea americana Mill.), pianta appartenente alla famiglia delle Lauraceae, è originario del
Messico e dell’America centrale. La parte edibile è costituita dal frutto, ricco in vitamine, minerali, fibre,
fitosteroli, polifenoli e acidi grassi monoinsaturi, in particolare
acido oleico. Un avocado della varietà Hass, tra quelle di
maggior consumo negli Stati Uniti, con un peso medio di 136 g,
contiene 13 g circa di acido oleico, corrispondente alla
quantità presente in 42 g di mandorle e in 2 cucchiai di olio di
oliva.
E’ risaputo dai risultati di diversi studi scientifici che le diete
ricche in acidi grassi monoinsaturi (MUFA) sono in grado di
ridurre i livelli di colesterolo totale nel sangue e aumentare il
rapporto HDL/LDL (lipoproteine ad alta densità, il cosiddetto
colesterolo "buono", e le lipoproteine a bassa densità, ossia
quello "cattivo").
In un recente studio clinico condotto negli Stati Uniti, sono stati
confrontati gli effetti benefici sul profilo lipidico di 3 differenti
diete in cui una porzione di grassi saturi (6-7% del contenuto energetico) è stata sostituita con:
 MUFA derivanti dall’assunzione di un avocado al giorno - dieta AV;
 oli ricchi in acido oleico (es. olio di semi di girasole) – dieta MF a contenuto moderato di grassi;
 carboidrati da cereali – dieta SFA a basso contenuto di grassi.
Al trial clinico, suddiviso in 3 periodi di 5 settimane ciascuno intervallati da 2 settimane in cui la dieta è
stata sospesa, hanno partecipato 45 soggetti sani (età: 21-70 anni) in sovrappeso e con
ipercolesterolemia lieve o moderata. Tutti i partecipanti, alternandosi nei 3 periodi, hanno testato le tre
diete in esame.
I risultati dello studio hanno rivelato che tutte e tre le diete in studio hanno portato ad una riduzione
significativa dei livelli plasmatici di colesterolo totale e di colesterolo LDL rispetto ai livelli di lipidi iniziali.
Tuttavia, la dieta a contenuto moderato di grassi integrata con un avocado al giorno, ha indotto una
diminuzione significativamente maggiore di colesterolo totale e LDL rispetto alle altre due diete. Anche il
rapporto LDL/HDL è diminuito in modo più significativo
nella dieta con avocado. Nel determinare i livelli delle
varie sottoclassi di LDL, si è inoltre osservato che,
mentre le LDL leggere e intermedie si riducono in
modo analogo con le tre diete, la concentrazione di
LDL piccole e dense, le più pericolose in termini di
rischio cardiovascolare perché più ricche in
colesterolo, diminuiscono in modo più significativo con
la dieta a base di avocado.
Il motivo per cui la dieta AV sia risultata più efficace
nel modulare il profilo lipidico rispetto a quella MF,
anch’essa ricca in acido oleico, non può essere quindi
dovuta al solo contenuto di MUFA dell’avocado, ma
anche ad altri composti bioattivi presenti in questo
frutto. L’avocado contiene, infatti, anche fitosteroli (0,084%), fibre solubili (2,11%) e insolubili (2,7%), e il
mannoeptulosio, uno zucchero a sette atomi di carbonio, e il suo metabolita perseitolo (4 g circa per
frutto), che alcune ricerche preliminari hanno mostrato possano avere un ruolo positivo nel controllo
della glicemia e del peso corporeo.
Gli autori di questo studio hanno quindi concluso che mangiare un avocado al giorno nell’ambito di una
dieta con moderato apporto di grassi, potrebbe, riducendo i livelli plasmatici di colesterolo totale e LDL,
diminuire i fattori di rischio che portano allo sviluppo di patologie cardiovascolari. Sono tuttavia
necessari ulteriori studi per caratterizzare tutti i composti bioattivi di questo frutto e studiare i meccanismi
d’azione per il controllo del profilo lipidico.
Journal of the American Heart Association. Pubblicato on line prima della stampa doi:10.1161/JAVA.114.001355. “Effect of a
Moderate Fat Diet With and Without Avocados on Lipoprotein Particle Number, Size and Subclasses in Overweight and Obese
Adults: A Randomized, Controlled Trial”. Autori: L. Wang, P.L. Bordi, J.A. Fleming, MS, A.M. Hill, P.M. Kris-Etherton
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Aggiornamenti - Italia
INTEGRATORI ALIMENTARI
Trifolio rosso – effetti fisiologici
Il trifoglio rosso (Trifolium pratense L.) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle
Fabaceae. Cresce spontaneamente in prati e pascoli e la raccolta avviene tra maggio e ottobre. E’ una
pianta diffusa su tutto il territorio italiano dal momento che si
adatta bene a qualsiasi altitudine (0-2.600 m s.l.m.).
La radice a fittone è caratterizzata dalla presenza di colonie di
batteri azoto fissatori. Il fusto, che presenta ramificazioni,
raggiunge 30 cm in altezza ed è coperto da tricomi. Le foglie,
lungamente picciolate e trifogliate, hanno forma ellittica o
obovata con margine intero. La pagina superiore della foglia è
di colore verde acceso e presenta una caratteristica macchia
biancastra a “V”; quella inferiore invece è verde scuro. I fiori,
color rosso-violetto, sono riuniti in capolini globosi.
Il trifoglio rosso è tra le piante autorizzate all’uso negli integratori
alimentari dal Ministero della salute (Decreto dirigenziale 27
marzo 2014). Le parti della pianta ammesse sono i fiori e le parti aeree, ma gli effetti fisiologici consentiti
secondo le linee guida ministeriali (“Funzionalità delle prime vie respiratorie”; “Contrasto dei disturbi della
menopausa”;. “Fisiologica funzionalità cutanea”; “Funzioni depurative dell'organismo”) sono spendibili
solo per i fiori. Tradizionalmente, il trifoglio rosso è sempre stato utilizzato per il trattamento di tosse, asma,
bronchite, psoriasi e eczema (1).
A questa pianta è correlata anche una certa
attività estrogenica (da qui il claim rivendicabile
sui disturbi della menopausa), che è associata al
suo contenuto elevato in isoflavoni, rappresentati
da quattro molecole principali: genisteina,
Daidzeina
Genisteina
daidzeina, biocanina A e formononetina (figura a
lato). Biocanina A e formononetina, che derivano
rispettivamente dalla metilazione di genisteina e
daidzeina, sono presenti nella pianta in
concentrazione
più
elevata
rispetto
alle
corrispettive forme demetilate.
Altri costituenti caratteristici di questa specie sono:
Formononetina
Biocanina A
glicosidi cianogenici derivati della cumarina, olio
essenziale, minerali, vitamine e clorofilla.
I fitoestrogeni sono contenuti in diversi organi epigei della pianta, come l’apparato fogliare, lo stelo e i
fiori. In alcuni studi è stato osservato come la distribuzione degli stessi può variare sia in funzione della
parte di pianta considerata che dello stadio di maturazione della pianta (1-3). Dai dati di seguito riportati
sembra che gli isoflavoni siano presenti in quantità maggiore nelle parti aeree della pianta e in misura
minore nei fiori, ma solo a quest’ultimi è correlato il claim sulla menopausa (linee guida ministeriali).
Fonte: Booth, et
al., 2006
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Fonte: Booth, et
al., 2006
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Uno studio condotto nello stato dell’Illinois ha messo a confronto la concentrazione di daidzeina,
genisteina, formononetina e biocanina A in estratti acquosi degli organi ipogei di trifoglio rosso (foglie,
steli, piccioli e capolini) con le quantità trovate nei capolini fioriti, raccolti in differenti stadi di
maturazione della pianta, da giugno a ottobre 20012.
Dalle analisi condotte con metodo HPLC (cromatografia liquida ad elevata prestazione) è emerso in
generale che, in tutti i periodi di raccolta, la concentrazione di isoflavoni era maggiore negli organi
epigei rispetto ai capolini fioriti (figura sopra).
La maggior concentrazione degli isoflavoni in foglie, steli, piccioli e capolini del trifoglio rosso rispetto ai
capolini fioriti si riflette anche sull’attività estrogenica della pianta che, misurata con una specifica
metodica in vitro, è risultata più marcata per gli estratti delle parti aeree che per quelli dei fiori (2).
In un secondo studio condotto nel 2006, un gruppo di ricercatori canadesi ha caratterizzato il profilo in
isoflavoni di 13 diverse cultivars di trifoglio rosso raccolte in due momenti distinti, nel periodo di
germinazione, quando le gemme sono appena visibili, e nella fase tardiva della fioritura, quando la
maggior parte delle gemme sono fiorite1.
Dalle analisi condotte in HPLC, si è osservato che gli isoflavoni, in particolare formononetina e biocanina
A, sono presenti in maggiore quantità nelle foglie, seguite da steli e piccioli, nei quali il contenuto di tali
molecole è simile soprattutto durante la fioritura. E’ durante questo periodo che nelle foglie si trova il
contenuto maggiore di fitoestrogeni. I fiori, invece, sono la parte della pianta con il contenuto più basso
in isoflavoni totali.
Nella tabella sotto riportata sono indicate le concentrazioni medie di isoflavoni totali e di formononetina
e biocanina A, espresse in mg/g su peso secco delle parti epigee del trifoglio rosso (1).
Parti di
pianta
Foglie
Steli
Piccioli
Fiori
Isoflavoni totali
(mg/g)
Germinazione
Fioritura
20,39
27,78
17,34
12,08
14,69
12,30
2,38
Formononetina
(mg/g)
Germinazione Fioritura
8,22
11,09
11,71
7,43
8,92
7,18
0,80
Biocanina A
(mg/g)
Germinazione Fioritura
7,94
12,51
2,64
2,09
2,77
1,96
0,87
I risultati ottenuti nello studio di Tsao et al. (2006)(1) confermano quelli di un precedente studio (3) in cui è
stata valutata la variazione del contenuto di isoflavoni (totali, formononetina e biocanina A) in due
cultivar di trifoglio rosso in differenti stadi di maturazione della pianta. In linea generale, si è osservato che
in tutte le fasi di sviluppo del trifoglio, le foglie contengono in media una concentrazione maggiore di
isoflavoni (11,97 mg/g su estratto secco), mentre il loro contenuto è nettamente più basso negli steli (4,9
mg/g) e nelle infiorescenze (3,3 mg/g).
I risultati di questi studi dimostrano come le parti aeree del trifoglio rosso abbiano un contenuto in
isoflavoni maggiore rispetto ai fiori.
Coerentemente ai risultati di tali studi e fermo restando che, in generale, in merito alle funzioni
fisiologiche delle piante (Botanicals) negli alimenti si attende la decisione della Commissione europea 4 ,
resta comunque la necessità, a livello nazionale, di correlare alla parte di pianta che contiene la
maggiore quantità di isoflavoni, ovvero gli altri organi epigei della pianta, l’effetto fisiologico sui disturbi
della menopausa, permesso oggi solo per i fiori 5.
__________________
1
2
3
4
5
R., Tsao, et al. Isoflavone Profiles of Red Clovers and Their Distribution in Different Parts Harvested at Different Growing
Stages. J Agric Food Chem 2006; 54: 5797-5805
N.L., Booth, et al. Seasonal variation of red clover (Trifolium pratense L., Fabaceae) isoflavones and estrogenic activity. J Agric
Food Chem 2006; 54: 1277-1282
E., Sivesind, P., Seguin. Effects of the Environment, Cultivar, Maturity, and Preservation Method on Red Clover Isoflavone
Concentration. J Agric Food Chem 2005; 53: 6397-6402
Rif. Regolamento (UE) 1924/2009
Tale richiesta è stata avanzata al Ministero della salute da SISTE
Integratori alimentari e marchi descrittivi
dell’Avv. Gabriella Ferraris
La sentenza della Corte di Cassazione 9.2.2015 n. 2405 riguarda una controversia tra due concorrenti che
hanno contrassegnato gli integratori alimentari dimagranti rispettivamente distribuiti con i marchi
pag. 5
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
“Slimmer” e “Slimmix”, molto simili e confondibili. Il primo ha contestato al secondo la contraffazione del
proprio marchio ed il secondo ha eccepito il carattere descrittivo dello stesso. Mentre i giudici di merito
hanno riconosciuto capacità distintiva del marchio “Slimmer”, quindi il diritto ad essere tutelato, la Corte
di Cassazione sembra mettere le premesse a conclusioni diverse.
Secondo la legge italiana non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di impresa e nel
caso di registrazione devono considerarsi nulli, i segni costituiti esclusivamente delle denominazioni
generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (come i segni che in
commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o
altre caratteristiche del prodotto o servizio) perché non può ammettersi che “si crei un diritto di esclusiva
su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e
devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in
monopolio di fabbricazione”. Ricorda la sentenza che parole comuni sono state ritenute brevettabili
come marchi “solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale
significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto,
perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con
l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere”. Anche la giurisprudenza comunitaria ha sempre
subordinato la tutela del marchio descrittivo al rispetto dell’interesse generale di tutti gli operatori di un
certo settore di utilizzare liberamente termini, immagini, segni che designano la loro attività o i loro
prodotti.
Proprio dalla giurisprudenza comunitaria i giudici di legittimità hanno attinto per decidere il caso. Infatti
riprendendo una decisione sulla nullità di marchi costituiti da parole straniere la Corte di Cassazione con
la sentenza n 2405/2015 ha ritenuto che la capacità distintiva di un marchio costituito da un termine
inglese debba essere valutata sotto due diversi profili e cioè sia in funzione dell’inerenza della parola al
prodotto o servizio che deve contrassegnare sia tenendo conto della capacità del consumatore medio
di riconoscere il significato della parola inglese.
Sulla base di tali criteri la Corte, per quanto riguarda il primo aspetto, diversamente dai giudici di merito,
ha concluso che “slimmer” deve considerarsi una indicazione descrittiva perché la parola inglese “slim”
indica la destinazione del prodotto e cioè la funzione dimagrante ed il suffisso “mer” non costituisce una
modifica che possa “oscurare il significato linguistico” ma ponendolo nella forma propria del
comparativo di maggioranza costituisce un rafforzamento del suo significato letterale. Quanto alla
seconda questione i giudici hanno rilevato che nei precedenti gradi del giudizio non è stata presa in
considerazione e cioè non è stato valutato se il consumatore italiano “mediamente intelligente, accorto
ed informato” sia dotato di un patrimonio linguistico tale che il significato del termine “slimmer” gli possa
essere direttamente ed immediatamente chiaro. Proprio per tale accertamento la controversia è stata
rimandata ai giudici della Corte di Appello.
VARIE
Farmacia: effetti del DDL Concorrenza
Il 20 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Concorrenza”, un provvedimento
presentato dal Ministero dello sviluppo economico come strumento per incentivare la competitività delle
imprese, facilitare il funzionamento di alcuni settori e accrescere il prodotto
interno lordo. Lo scopo dichiarato è quello di “rimuovere ostacoli regolatori
all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la
tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione
europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati,
nonché alle politiche europee in materia di concorrenza” (art. 1).
L'art. 33 del DDL (CAPO VII - Servizi sanitari), è dedicato alle “Misure per
incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica”. Con tale
intenzione il Governo ha esteso la possibilità di acquistare farmacie private
anche alle società di capitale, fino ad oggi escluse dal novero degli aventi diritto, a condizione che vi
prepongano a dirigerle farmacisti in possesso dell’idoneità, ma non necessariamente presenti nella
società in qualità di soci. Attualmente, infatti, la titolarità delle farmacie è riservata solo a persone fisiche,
a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata e a dirigere la farmacia poteva
essere solo un farmacista socio. E’ stato inoltre abolito il limite delle 4 licenze alla titolarità delle farmacie
per ciascuna società, proprio con l’intento di facilitare le economie di scala e facilitare l’ingresso nel
settore delle grandi società di capitali come gestori di catene di farmacie.
Dopo le polemiche seguite alla iniziale proposta di liberalizzare la vendita dei farmaci di fascia C, cioè di
quelli dispensabili solo dietro prescrizione medica, estendendo tale possibilità anche a parafarmacie e
pag. 6
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
grande distribuzione organizzata, il governo ha fatto un passo indietro e ha depennato questo aspetto
dal disegno di legge. Secondo il ministro della salute, contraria a tale iniziativa, la liberalizzazione
avrebbe potuto portare ad un aumento sensibile del consumo dei farmaci e ad un abuso della loro
somministrazione, ponendo le condizioni per un aumento progressivo della spesa farmaceutica. Di
tutt’altro avviso i farmacisti titolari di parafarmacie, che accusano il Governo di dividerli in professionisti di
serie A e B. Nel frattempo il DDL ha già intrapreso l'iter per l’approvazione parlamentare.
Aggiornamenti - Europa
ALIMENTI
EFSA – Opinioni varie su indicazioni sulla salute
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prosegue nel processo di valutazione delle
indicazioni sulla salute ai sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) 1924/06. Di seguito riportiamo i pareri
espressi dal gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) dell’EFSA
su alcuni claims presentati ai sensi dell’art. 13.5 (basati su prove scientifiche recenti e/o che includono
una richiesta di protezione di dati riservati) e dell’art. 14.1(a) (indicazioni sulla riduzione dei rischi di
malattia).
• CARBOIDRATI GLICEMICI E FUNZIONE CEREBRALE – ART.13.5
NDA si è espresso favorevolmente sulla possibilità di rivendicare per glucosio, carboidrati glicemici e
compresse a base di destrosio (glucosio monoidrato), l’indicazione sulla salute "contribuisce al
mantenimento delle normali funzioni cerebrali". Il claim è indirizzato alla popolazione generale. EFSA
aveva già espresso parere positivo sulla correlazione esistente tra il consumo di carboidrati glicemici e il
mantenimento delle normali funzioni cerebrali (EFSA Journal 2011;9(6):2226).
L’opinione completa dell’EFSA è disponibile al link:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4026.pdf
• CARBOIDRATI GLICEMICI E FUNZIONE COGNITIVA – ART.13.5
NDA ritiene possibile stabilire una correlazione di causa-effetto tra il consumo di glucosio, l’ingrediente
oggetto del claim, e la normale funzione cognitiva. Si stima che per coprire il fabbisogno di glucosio del
cervello, sia necessario assumere 130 g di carboidrati glicemici al giorno, consumo che deve avvenire
all’interno di una dieta equilibrata. Tale claim è indirizzato alla popolazione generale.
Per approfondire l’argomento, consultare il link:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4027.pdf
• L-tug LICOPENE E RIDUZIONE DEL COLESTEROLO LDL – ART. 14.1.(a)
Il gruppo di esperti scientifici NDA (EFSA) ha espresso opinione negativa nei confronti di una indicazione
sulla salute relativa a un ingrediente, “L-tug licopene” (le informazioni sulla formulazione e sul processo
di produzione sono riservate), che aggiunto ad alimenti a base di grassi, avrebbe la capacità di ridurre i
livelli plasmatici di colesterolo LDL. Il gruppo di esperti ritiene che l’ingrediente sia ben caratterizzato e
che l’effetto di riduzione delle LDL sia benefico dal punto di vista fisiologico, oltre ad avere un ruolo nel
ridurre i fattori di rischio delle patologie cardiovascolari. Tuttavia, i dati forniti, provenienti da studi non
pubblicati in letteratura, non sono sufficienti a dimostrare la correlazione esistente tra il consumo di Ltug licopene e il controllo del colesterolo LDL.
Maggiori informazioni sull’argomento si possono trovare al link:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4025.pdf
COSMETICI
Sperimentazione animale e Reach
Il Regolamento cosmetici 1223/2009 ha stabilito, come principio, il divieto assoluto di sperimentare su
animali sia prodotti finiti che ingredienti, dal 11 marzo 2013.
Ma il REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation), che mira
ad aumentare la conoscenza sulle sostanze chimiche, impone in taluni casi la sperimentazione su animali
delle sostanze chimiche anche, in alcune situazioni, quando sono utilizzate nei cosmetici.
L'organizzazione PETA, che sostiene il benessere degli animali nel Regno Unito, preoccupata di tale
situazione, ha lanciato una petizione alla Commissione europea.
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Sul suo sito web, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) invita i suoi sostenitori a "non
permettere che la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici possa “rientrare dalla porta sul retro".
Il testo della petizione che PETA propone di firmare sottolinea che " il Regolamento sui cosmetici europeo
ha segnato un momento fondamentale verso la fine degli esperimenti crudeli e atroci sugli animali.
Tuttavia, richiedendo test per le sostanze chimiche utilizzate nei cosmetici quando vi è la possibilità di
esposizione dei lavoratori durante il processo di fabbricazione, [la Commissione] mina i valori morali ed
etici sanciti nel Regolamento Cosmetici. E 'inammissibile che, ai nostri giorni, gli animali siano costretti a
soffrire e a morire per dei test che riguardano ingredienti cosmetici."
Nelle sue conclusioni, PETA esorta la Commissione europea a rispettare lo spirito del Regolamento.
Il problema che nasce da certe contraddizioni tra i due testi europei, il regolamento cosmetici da una
parte, ed il regolamento REACH dall’altra, non è nuovo. E la questione è stata spesso sollevata in
particolare da parte dell'industria cosmetica, per capire come rispettare il divieto di utilizzo di animali
previsto dal primo Regolamento quando il secondo li richiede.
Lo scorso ottobre, la Commissione europea aveva già pubblicato un chiarimento relativamente a
questa interazione tra i due regolamenti, in cui dichiarava apertamente che potrebbero esserci delle
eccezioni rispetto al principio stabilito dal regolamento sui cosmetici, legati alla necessità di valutare i
rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori o per determinare gli effetti delle sostanze chimiche sulla
salute e sull'ambiente, quando non ci sono alternative alla sperimentazione animale.
La Commissione ha risposto recentemente alla campagna PETA, di seguito i contenuti della nuova
comunicazione.
RISPOSTA DELLA COMMISSIONE
Il regolamento REACH impone all'industria di produrre, importare ed utilizzare le sostanze chimiche in
modo sicuro. Per fare questo, deve essere disponibili un numero adeguato e sufficiente di informazioni
sulle sostanze pericolose. Per molti anni, molte sostanze sono state fabbricate e commercializzate in
Europa, a volte in grandi quantità, senza informazioni sufficienti sui rischi che avrebbero potuto
comportare per la salute umana
È noto sin dall'inizio dello sviluppo del regolamento REACH che la necessità di raccogliere queste
informazioni avrebbe comportato un aumento dell'uso di animali da laboratorio. Le proprietà pericolose
dei prodotti chimici non possono essere adeguatamente determinate con i metodi in vitro (non su
animali) attualmente disponibili. Fare conto esclusivamente su tali metodi potrebbe portare a
sottostimare il potenziale di pericolosità delle sostanze chimiche per l'uomo o per l'ambiente.
Tuttavia, la Commissione europea tiene nella dovuta considerazione le preoccupazioni circa l'uso di
animali per i test. Così, REACH impone alle aziende di condividere i dati al fine di evitare inutili
esperimenti sugli animali. Coloro che vogliono praticare test dovrebbero informare ECHA (European
Chemicals Agency) circa gli esperimenti che intendono condurre e ottenere il consenso prima di avviare
la sperimentazione. Secondo quanto scritto nel REACH, la sperimentazione animale deve essere evitata
a favore dei metodi alternativi ed i dichiaranti devono utilizzare i test su animali come ultima risorsa.
La Commissione sta inoltre sviluppando attivamente metodi di sperimentazione alternativi, per esempio
attraverso il programma quadro per la ricerca. Gestisce ECVAM (Centro per la convalida dei metodi
alternativi), centro di eccellenza in questo campo. La Commissione ha inoltre stabilito il TSAR (Sistema di
monitoraggio dei metodi di prova alternativi) atto a garantire che metodi nuovi e promettenti possano
essere rapidamente convalidati a fini regolamentari, anche nel contesto del REACH. Gli ultimi risultati di
questo lavoro saranno pubblicati nel prossimo adeguamento del regolamento sui metodi di prova.
L'attuazione dei regolamenti REACH e CLP è responsabilità di ogni Stato membro dell'Unione europea e
della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein, che devono assicurarsi che ci sia un adeguato sistema
nazionale di controllo e sanzionatorio per il mancato rispetto dei requisiti REACH.
ECHA ospita un forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione. Questa organizzazione è composta
da rappresentanti delle autorità nazionali che lavorano per coordinare l'attuazione di questi testi nei
diversi paesi.
Inoltre, l'ECHA è in contatto con le singole autorità di controllo e le avvisa di eventuali preoccupazioni o
anomalie che ci possono essere con fascicoli provenienti dal loro paese. Ad esempio, se l'ECHA verifica
che un test è stato eseguito per un endpoint per cui è richiesta una proposta di sperimentazione
nell'ambito di REACH, gli Stati membri siano informati e possono intraprendere le adeguate misure.
In conclusione, il messaggio della Commissione è chiaro: REACH è quello che è, è destinato a garantire
la sicurezza delle sostanze chimiche, la salute della popolazione europea e l'ambiente, e non cambierà
che si tratti o meno di cosmetici.
Fonte:
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/european-commission-responds-to-campaign-on-testingcosmetic-ingredients-on-animals
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
NOVEL FOOD
EFSA – Opinione sull’olio di Buglossoides
A seguito della richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici,
l'alimentazione e le allergie (NDA) dell'EFSA ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza d’uso dell’olio
raffinato di Buglossoides, per il quale è stata presentata domanda di autorizzazione come nuovo
ingrediente di alimenti e integratori alimentari, ai sensi del regolamento (CE) 258/97 sui Novel food.
Tale olio è ottenuto a partire dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. (fam. Boraginaceae)
attraverso l’uso di processi comunemente impiegati per la produzione
di oli edibili. Questa pianta, originaria del Regno Unito, viene coltivata
in molte aree dell’Europa e del Nord America.
L’olio di Buglossoides è ricco in acidi grassi polinsaturi: gli acidi alfalinolenico (ALA: 44%), stearidonico (SDA: 20%) e linoleico (13%) sono
presenti in quantità maggiore, seguiti da quantità più basse di acido
oleico, acido gamma-linolenico (GLA) e acidi grassi saturi. Con
l’eccezione di SDA e GLA, gli altri acidi grassi sono diffusi in molti
Buglossoides arvensis L.
alimenti comuni. Inoltre, ad esclusione del contenuto di SDA e di
proteine, il profilo nutrizionale dell’olio raffinato di Buglossoides è
sovrapponibile a quello dell’olio estratto dai semi dell’Echium plantagineum, autorizzato nell’UE come
nuovo ingrediente alimentare (Decisione della Commissione
2008/558/EC, GU europea L 180 del 9.7.2008).
Il richiedente ha proposto che con l’olio di Buglossoides siano assunti
circa 200 mg di SDA al giorno.
Sulla base dei dati di consumo nel Regno Unito di alimenti contenenti
SDA, risulta che un uomo adulto assume da 1.128 a 2.175 mg/die di
SDA, mentre nei bambini le quantità assunte variano da 719 a 1.351
mg al giorno. In studi condotti sull’uomo, in seguito ad assunzione di
Echium plantagineum
SDA (750-4.200 mg/die per 3-16 settimane) da varie fonti, non si è
osservato alcun incremento, se non lieve, dei livelli di questo acido
grasso nel plasma o nelle membrane delle cellule del sangue, né sono stati osservati eventi avversi in
soggetti che hanno assunto da varie fonti fino a 4.200 mg/die di SDA per 12 settimane, fino a 1.700
mg/die di GLA e a 9.100 mg/die di ALA per 28 giorni.
Il gruppo di esperti ritiene inoltre che la probabilità di sviluppare reazioni allergiche a questo nuovo
ingrediente alimentare sia bassa.
I semi di Buglossoides contengono alcaloidi pirrolizidinici e acido erucico, sostanze note per la loro
tossicità rispettivamente a livello epatico e sul cuore. Nelle condizioni d'uso proposte per l’olio di
Buglossoides dal richiedente, si ritiene tuttavia che queste sostanze non sollevino alcun tipo di
preoccupazione per la salute umana.
Sulla base dei dati disponibili, NDA ha quindi concluso che l’olio di Buglossoides è da considerarsi sicuro
alle condizioni d’uso proposte.
L’opinione completa è consultabile al link: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4029.pdf
VARIE
Agricoltura biologica: numeri e nuova proposta legislativa
L’agricoltura biologica è in crescita. Gli ultimi dati relativi al biologico mondiale presentati al Biofach,
un’importante fiera internazionale dedicata al mercato del biologico, tenutasi lo scorso 11-14 Febbraio
2015 a Norimberga, svelano che il mercato globale dei prodotti
biologici nel 2013 ha raggiunto i 55 miliardi di euro (fonte: FiBL
Forschungsinstitut für biologischen Landbau - istituto di ricerca
sull’agricoltura biologica).
Nei dati ufficiali di mercato è stata inclusa, per la prima volta,
anche la Cina, che con i suoi 2,4 miliardi di euro di spesa
occupa la quarta posizione. Un massimo storico è stato segnato
anche dal numero di produttori che, nel 2013, hanno raggiunto
la cifra di 2 milioni. Come negli anni precedenti, i Paesi con il
più alto numero di produttori sono: India (650.000), Uganda
(189.000) e Messico (169.700).
Per quanto riguarda le superfici, nel 2013 sono stati coltivati con il metodo biologico 43,1 milioni di ettari,
con una crescita di quasi 6 milioni rispetto alla precedente rilevazione. In Oceania la superficie biologica
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
è aumentata del 42%, grazie soprattutto all’incremento di coltivazioni bio in Australia, paese con la
maggiore superficie agricola biologica (17,2 milioni di ettari) seguita da Argentina (3,2 milioni) e Stati Uniti
(2,2 milioni).
Il 40% dei terreni bio si trova in Oceania (17,3 milioni di ettari); seguono Europa (27% - 11,5 milioni di ettari)
e America Latina (15% - 6,6 milioni di ettari). I paesi con la maggiore quota di terreni agricoli biologici
sono le Isole Falkland (36,3%), seguite da Liechtenstein (31%) e Austria (19,5%).
Per quanto riguarda l’Italia, dall’analisi dei dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali dagli Organismi di Controllo operanti in Italia al 31 dicembre 2013, risulta che gli operatori del
settore sono 52.383 di cui: 41.513 produttori esclusivi; 6.154 preparatori esclusivi (comprese le aziende che
effettuano attività di vendita al dettaglio); 4.456 che effettuano sia attività di produzione che di
preparazione; e 260 operatori che effettuano attività di importazione (fonte: SINAB – Sistema
d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica). Rispetto ai dati riferiti al 2012 si rileva un aumento
complessivo del numero di operatori del 5,4%
Come per gli anni passati, Sicilia e Calabria sono tra le regioni con maggiore presenza di aziende
agricole biologiche sul territorio nazionale, mentre per il numero di aziende di trasformazione impegnate
nel settore la leadership spetta alla Toscana seguita da Emilia Romagna e Puglia.
La superficie coltivata secondo il metodo biologico, risulta pari a 1.317.177 ettari, con un aumento
complessivo, rispetto al 2012, del 12,8%. Un ettaro di terreno ogni dieci in Italia è coltivato con il metodo
biologico e le vendite, in un contesto di crisi nei consumi
nell'agroalimentare, sono aumentate del 17%.
Al fine di mantenere alti i requisiti di accesso delle aziende al
mercato bio, anche attraverso la difesa e il rafforzamento dei
principi di base, che sono gli elementi maggiormente apprezzati dai
consumatori europei del biologico, e continuare, nel contempo, a
mantenere alto il livello di fiducia dei consumatori, la Commissione
Europea ha presentato, a marzo 2014, una proposta di un nuovo
regolamento (oggi è in vigore il Reg. (CE) 834/20071) che mira ad
alzare alcuni paletti tra cui: ridurre il numero e l’ampiezza degli atti
delegati, eliminare tutte le deroghe, vietare le aziende miste, irrigidire le regole per le importazioni e
inserire soglie per i residui di sostanze non ammesse.
Tale proposta è tuttavia invisa dalle principali associazioni europee del biologico e dalla maggior parte
degli Stati Membri, che ne intravedono un potenziale freno all’ulteriore sviluppo del biologico.
Nella revisione del regolamento, inoltre, la Commissione europea intende trasferire la competenza sui
controlli ufficiali dalla DG-AGRI (Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale) alla DG
SANCO (Direzione Generale della Salute), per far rientrare tutto il sistema normativo del controllo e della
certificazione degli alimenti, biologici e non, sotto un ufficio centrale unico. Anche questo aspetto è
oggetto di forti discussioni, in quanto secondo alcuni non garantirebbe il mantenimento dei requisiti
necessari per il controllo del biologico e, soprattutto, perché cambierebbero competenze e ruoli degli
attuali attori in campo.
Durante il semestre italiano di presidenza dell’UE, il nostro paese si è fortemente impegnato affinché si
giungesse ad una proposta condivisa. Frutto della mediazione un documento orientativo che individua
in 11 punti le modifiche da apportare alle principali criticità rilevate nella proposta della Commissione.
Riduzione degli atti delegati, reintroduzione delle aziende miste, reintroduzione di alcune deroghe e
mantenimento delle norme di conversione attualmente in vigore, sono gli elementi tecnici di maggiore
impatto approvati dal Consiglio lo scorso dicembre.
Ora, il lavoro di revisione della proposta iniziale della Commissione sta proseguendo sotto la Presidenza
lettone. La Commissione, entro l’estate, dovrà decidere se continuare a lavorare sull'attuale proposta
oppure se, alla fine di un anno di trattative, sarà necessario riavviare tutto l’iter legislativo ritirando la
proposta.
Aggiornamenti - Mondo
ALIMENTI/INTEGRATORI ALIMENTARI
Aggiornamenti normativi - Notizie flash dal mondo
Riportiamo di seguito brevi informazioni sulle attività legislative in atto in vari paesi del mondo in materia
di alimenti e integratori alimentari.
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
AFRICA
Uganda
E’ stata notificata all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO: World
Trade Organization) la bozza finale del documento che stabilisce i requisiti per il
corretto impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute sull’etichettatura e
nella pubblicità di tutti gli alimenti, ad eccezione degli alimenti a fini medici
speciali per i quali esistono standard e linee guide specifiche.
ASIA
Cina
 La Food and Drug Administration cinese (CFDA) ha proposto di modificare,
semplificandola, la procedura di registrazione degli alimenti funzionali.
 La China Insurance Regulatory Commission (CIRC), una istituzione il cui ruolo è
implementare le norme in materia di assicurazioni, ha pubblicato delle linee
guida su programmi pilota per la stipula di assicurazioni a garanzia della
sicurezza alimentare in particolare in alcuni settori tra cui alimenti funzionali,
alimenti per lattanti e per la prima infanzia, servizi di catering, mense
scolastiche, vendita online di alimenti, ecc. Queste linee guida entreranno a far parte in Cina
dell’”indicatore chiave di prestazione”, un indice che consente di monitorare l'andamento di
un’azienda sotto vari aspetti. Questo dovrebbe spingere i governi locali e le aziende alimentari a
partecipare più attivamente ai programmi assicurativi per la sicurezza alimentare al fine di migliorare
le loro prestazioni.
 E’ in consultazione pubblica la bozza di revisione della legge sulla sicurezza alimentare. Le principali
modifiche riguardano: i) notifica presso la CFDA degli alimenti funzionali a base di nuovi ingredienti o
di integratori alimentari di vitamine e minerali importati per la prima volta in Cina; ii) indicazione in
etichetta della presenza in un alimento di OGM; iii)pubblicazione di una lista di ingredienti e loro
quantità permessi negli alimenti funzionali.
Giappone
Entreranno in applicazione ad aprile 2015 la legge sull’etichettatura degli alimenti e sull’impiego dei
nuovi claims sulla salute, di cui è prevista la pubblicazione, entro fine febbraio, delle linee guida per il
corretto utilizzo.
India
A causa delle difficoltà delle aziende a conformarsi alle disposizioni della legge sulla sicurezza
alimentare, il governo indiano ha nominato una commissione per la sua revisione. Questa è
un’importante opportunità anche per il settore degli integratori alimentari, per i quali si richiede un
aggiornamento dei tenori massimi e minimi di vitamine e minerali, attualmente basati sulle RDA.
Taiwan
 La Food and Drug Administration di Taiwan ha esteso l’uso di alcuni edulcoranti agli integratori
alimentari in forma liquida: saccarina e suoi sali di sodio (80 mg/L); acido ciclamico e i suoi sali di sodio
e calcio (400 mg/L) (sono gli stessi livelli autorizzati nell’UE dal Reg. (CE) 1333/2008).
 E’ stato notificato al WTO un documento che dispone per gli importatori di combinazioni di additivi
alimentari l’obbligo di presentare alle autorità competenti un certificato che dichiari la commestibilità
delle sostanze importate, per evitare che additivi non-food grade siano utilizzati a scopo alimentare.
CENTRO E SUD AMERICA
Brasile
L’Autorità nazionale di sorveglianza della salute (ANVISA) ha posto in
consultazione pubblica un documento per illustrare le questioni prioritarie del
programma di regolamentazione previsto per il periodo 2015-2016.
Nell’agenda di lavoro è inserito lo sviluppo di una norma ad hoc per gli
integratori alimentari.
Nicaragua
Gennaio 2015: il Ministero della salute nicaraguense ha annunciato la nascita di un nuovo
dipartimento, che sarà operativo già da febbraio, per regolamentare il settore degli integratori
alimentari, per i quali s’intende disporre l’obbligo di notifica.
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Venezuela
L’Istituto Nazionale di igiene (INHRR) ha attivato un sito web che consente alle aziende di notificare
online i prodotti per uso e consumo umano e di ricevere, sempre via internet e in tempi più rapidi, la
valutazione da parte delle autorità competenti. Ad oggi, gli unici prodotti registrabili per via elettronica
sono medicinali e alimenti biologici. E’ prevista l’estensione di tale procedura ad altri prodotti, tra cui gli
integratori alimentari.
EST EUROPA
Russia
 L’industria degli integratori alimentari russa ha adottato una serie di requisiti
specifici per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di questi prodotti. Tali
standard sono conformi alle buone pratiche di produzione (GMP)
internazionali. Questo consentirà ai produttori sia internazionali che locali di
garantire per gli integratori alimentari gli stessi requisiti di sicurezza, qualità ed
efficacia.
 A fine gennaio sono entrati in vigore in Russia gli emendamenti alla legge
federale n. 532-FZ per contrastare il traffico illegale e la distribuzione di farmaci e integratori alimentari
contraffatti, adulterati o non registrati, per i quali sono previste sanzioni sia amministrative che penali.
Pene severe sono previste anche per violazioni dell’obbligo di dichiarare in etichetta se un alimento è
stato prodotto a partire da o contiene OGM (legge federale n. 521-FZ in vigore da 11 gennaio 2015).
Tale norma autorizza inoltre il governo russo a bandire l’importazione nel proprio territorio di prodotti a
base di OGM.
 L’antitrust russo ha proposto l’obbligo di registrazione su un unico sportello dei nomi degli integratori
alimentari e dei farmaci per evitare che un prodotto circoli con lo stesso nome sia in forma di
medicinale che come integratore alimentare.
Ucraina
Il disegno di legge, presentato in Parlamento, ha lo scopo di armonizzare le norme nazionali su
produzione, utilizzo, controllo e commercio degli OGM, alle disposizioni Comunitarie (Reg. (CE) 1829/2003
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati).
PENISOLA ARABICA
Arabia saudita
La Food and Drug Administration saudita (SFDA) ha pubblicato una nuova linea
guida per illustrare la procedura per la notifica elettronica degli integratori
alimentari, diventata obbligatoria da gennaio 2015.
Kuwait
E’ stata notificata al WTO una bozza del regolamento per disciplinare l’uso degli
additivi alimentari negli alimenti, compresi gli integratori alimentari.
STATI UNITI
 Da un’indagine condotta negli Stati Uniti su come sono cambiati i gusti
degli Americani in fatto di integratori alimentari dal 2007 al 2012, si è
dedotto che:
• Adulti: i prodotti di maggior consumo sono quelli a base di olio di
pesce. Le vendite di questi prodotti insieme agli integratori alimentari
a base di probiotici, prebiotici e melatonina sono aumentate in modo
rilevante tra il 2007 e il 2012, mentre è diminuito il commercio di
prodotti a base di glucosamina/condroitina, echinacea e aglio.
• Bambini: i prodotti più venduti sono quelli a base di olio di pesce e di melatonina (fino al 2007 erano
quelli a base di echinacea).
 In seguito alla morte di uno studente di scuola superiore, lo scorso gennaio un gruppo di senatori ha
esortato la FDA a bandire immediatamente la commercializzazione di caffeina pura. Secondo FDA,
un cucchiaino di questa sostanza equivale ad assumere la quantità di caffeina contenuta in 25 tazze
di caffè, ossia più di sei volte la quantità giornaliera raccomandata di questa sostanza per un uomo
adulto.
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Approfondimenti
Preparazioni vegetali tradizionali ed effetti benefici sulla salute: il concetto di storia d’uso
Robert Anton, Mauro Serafini, Luc Delmulle ( EFFL 6/2014), traduzione autorizzata dagli autori
Il concetto di “storia d’uso”, riconosciuto nella legislazione
farmaceutica, ma non in ambito alimentare, è un elemento
chiave per dimostrare l’origine e gli effetti dei farmaci
tradizionali vegetali. In questo articolo si analizza in quale
misura il concetto della “tradizione d’uso” può essere utile a
dimostrare l’efficacia e la sicurezza delle preparazioni vegetali
e, in particolare, degli estratti a base di piante.
Nell’articolo, oltre alle definizioni dei vari tipi di preparazioni
vegetali, sono forniti esempi di preparazioni tradizionali a base
di diverse piante. È inoltre presente un parallelismo con la
legislazione europea sui Novel food.
INTRODUZIONE
Le piante sono usate da tempo nella formulazione di una vasta gamma di prodotti come ingredienti di
alimenti o di prodotti più specifici, come ad esempio gli integratori alimentari, e, nel tempo si è assistito
ad un progressivo miglioramento dei processi produttivi che le riguardano. La maggior parte dei metodi
utilizzati nella trasformazione delle piante sono in uso da decenni se non secoli, tanto da poter essere
considerati “tradizionali”.
Il concetto di “tradizione d’uso” rientra nella legislazione dei farmaci vegetali tradizionali (Direttiva
2004/24/CE), secondo la quale un medicinale a base di sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali
può essere considerato tradizionale se utilizzato da almeno 30 anni, 15 dei quali in Europa.
Il prodotto deve inoltre dimostrare di non essere nocivo nelle condizioni d'uso indicate ed i suoi effetti
farmacologici o la sua efficacia devono essere verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga
data.
Nell’ambito della legislazione alimentare, il concetto di “storia d’uso” è equivalente. La storia o la
tradizione d’uso può essere definita come il bagaglio di conoscenza esistente sui modi in cui le piante (e
altri prodotti) e loro preparazioni, si sono evoluti tradizionalmente e/o culturalmente e sono stati usati nel
tempo. In genere, la “storia d’uso” dovrebbe riferirsi ad un uso protratto da almeno una generazione (25
anni).
Una lunga “storia d’uso” può essere indicativa del fatto che un estratto a base di piante è sempre stato
utilizzato in modo sicuro. All’interno di questo contesto, il concetto di “storia d’uso sicuro” non implica
una valutazione scientifica del rischio. Esso deriva dalle informazioni esistenti sull’uso di un particolare tipo
di preparazione da almeno una generazione e sull’assenza di reazioni avverse descritte o riportate. Più
lungo è il periodo in cui è stato documentato l’utilizzo di una preparazione tradizionale, più forti saranno
le prove a supporto della sua sicurezza d’uso.
In questo articolo sono descritti i diversi elementi da considerare nel processo di valutazione della storia
d’uso delle diverse preparazioni a base di piante oggi esistenti.
PREPARAZIONI A BASE DI PIANTE
Sulla base dell’esperienza maturata sulle piante, nel tempo sono stati sviluppati differenti processi di
lavorazione e sono stati messi a punto nuovi metodi o apportate modifiche a tecniche già esistenti
(differenti solventi di estrazione; differenti tempi e/o rapporti droga/estratto), che hanno consentito di
ottimizzare la composizione dei prodotti anche sulla base degli effetti benefici derivanti dalla loro
assunzione.
Quando un particolare metodo è stato applicato alla piante da sufficiente tempo, questo processo può
essere considerato tradizionale e, altrettanto, si può dire per la
preparazione da esso ottenuta.
Un esempio è dato dalla Valeriana officinalis L., i cui primi usi
riguardavano
il
consumo
alimentare
dell’intera
pianta.
Successivamente, l’attenzione si è spostata verso la radice, che era
consumata come tale o masticata. Nel tempo, molto probabilmente,
l’uomo ha sperimentato vari tipi di preparazioni, come la cottura a
vapore, l’infuso con acqua, estratti con diversi tipi di solventi (es. alcol a
Valeriana officinalis L.
diverse concentrazioni) e anche la distillazione (es. oli essenziali), alla
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
ricerca del prodotto con la maggior efficacia sulla salute. Ancora oggi, non si è ancora chiarito quali
composti consentono alla valeriana di esplicare i suoi effetti benefici, il che spiega la diversa natura delle
preparazioni a base di questa pianta impiegate tradizionalmente, come
radice essiccata, estratti secchi a base acqua, estratti alcolici, succo di
radice fresca, olio essenziale di radice, ecc.
Alcune preparazioni vegetali sono state invece abbandonate a causa
dell’assenza di effetti benefici o il manifestarsi di reazioni avverse. Come nel
caso di alcune preparazioni a base di camedrio (Teucrium chamaedrys L.);
se assunto fresco o essiccato, provoca disturbi a livello epatico, mentre l’uso
dell’infuso non crea problemi. Questo è dovuto al fatto che le sostanze
epatotossiche (clerodano diterpeni) non sono solubili in acqua.
Diversi sono i metodi tradizionali utilizzati per la preparazione di prodotti a
base di piante (Tabella 1), ciascuno presenta vantaggi e svantaggi. Quali
preparazioni e quali condizioni d’uso debbano essere considerate
Teucrium chamaedrys L.
tradizionali, deve essere valutato caso per caso in riferimento a ciascuna
pianta.
Tabella 1 – Esempi di varie preparazioni tradizionali a base di piante
Erbe essiccate sminuzzate o ridotte in polvere
Le polveri sono preparate a partire da materie prime vegetali (corteccia, radice, foglia, ecc.)
essiccate a temperature prestabilite o attraverso liofilizzazione. Se necessario, il prodotto è setacciato
al fine di renderlo omogeneo.
Tinture
Le tinture sono preparazioni liquide ottenute per percolazione o macerazione in etanolo (es. 1 parte di
pianta e 5 parti di alcol, il cui titolo alcolometrico può variare a seconda del tipo di pianta) o per
dissoluzione di un estratto secco in alcol con un opportuno titolo alcolometrico (solitamente da 45° a
70°).
Estratti
Preparazione
Di seguito sono riportati i diversi tipi di estratti e i principali metodi di estrazione:
 Macerazione: consiste nel miscelare la pianta, ridotta in pezzi di grandezza appropriata, con il
solvente prescelto. La miscela è lasciata i a temperatura ambiente e al buio, agitando spesso, per
diversi giorni. La miscela viene filtrata e il residuo (vinaccia o sansa) ulteriormente spremuto.
L’estratto finale si ottiene per evaporazione del solvente.
 Percolazione: l’estrazione è effettuata facendo fluire il solvente attraverso la pianta ridotta in
polvere, lasciata macerare nello stesso solvente all’interno di un percolatore. Le quantità del
solvente e della pianta, la durata e il flusso del solvente, la temperatura, la granulometria della
polvere e il tipo di apparato utilizzato, sono tutti parametri che possono influenzare l’efficacia
dell’estrazione.
Definizione
Gli estratti sono preparazioni liquide (estratti liquidi e tinture), semi-solide (estratti molli) o solide (estratti
secchi), ottenute generalmente dalla pianta essiccata. Gli estratti standardizzati sono prodotti
contenenti livelli omogenei di uno o più costituenti fitochimici (composti marker). Il contenuto di tali
sostanze, note per i loro effetti fisiologici, è corretto per aggiunta di una sostanza inerte o miscelando
lotti diversi di estratto.
Estratti liquidi
Preparazioni liquide in cui una parte in peso o in volume corrisponde a una parte in peso di pianta
essiccata. Queste preparazioni sono corrette, se necessario, per raggiungere il livello desiderato di
costituenti. Il vantaggio è che 1 g di estratto liquido corrisponde a 1 g di pianta essiccata. L’estrazione
è effettuata usando etanolo con un adeguato titolo alcolometrico o acqua.
Estratti glicerici
Per evitare la degradazione dei composti attivi, questi estratti sono in genere ottenuti da pianta
liofilizzata o pianta fresca macinata. Viene effettuata una prima estrazione dei composti sia idro- che
liposolubili con una miscela idroalcolica a concentrazione crescente. Dopo aver rimosso il solvente
sotto vuoto, l’estratto è risospeso in una soluzione di glicerolo (15% acqua e 85% glicerolo). Dal punto di
vista chimico, questo tipo di estratto è quello più simile alla pianta fresca.
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Segue Tabella 1
Estratti molli o “firm”
Preparazioni semi-solide ottenute dall’evaporazione totale o parziale del solvente usato nella
preparazione dell’estratto.Estratti secchi
Preparazioni solide ottenute dall’evaporazione del solvente usato per l’estrazione. Come solvente di
estrazione si può utilizzare acqua (estratto acquoso) o alcol (estratto idro-alcolico). Ai fini di una
efficace estrazione, in quest’ultimo caso è importante considerare il titolo alcolometrico.
Oli essenziali
Possono essere ottenuti per:
 Distillazione a vapore dalla pianta essiccata o fresca. Il prodotto ottenuto è sottoposto a
rettificazione.
 Spremitura meccanica a freddo del pericarpo fresco (es. buccia degli agrumi).
Durante il processo di idrodistillazione con vapore si formano 2 frazioni con un profilo chimico
differente: frazione lipofila (olio essenziale) nella parte alta (nella maggior parte dei casi la densità è
minore di 1) e idrofila (idrodistillato).
E’ possibile estrarre alcuni composti con il metodo della CO 2 supercritica, ma il prodotto ottenuto non
può essere chiamato “olio essenziale”.
Oleoresina e gommoresina
L’oleoresina è la secrezione naturale di una pianta, che si ottiene incidendo la corteccia dell’albero
(es. essudato delle conifere). E’ costituita da una miscela di oli essenziali ossidati e resine.
Altre gomme, resine o gommo-resine sono miscele di composti complessi resinosi, gomme e composti
volatili.
Balsamo
I balsami sono oleoresine naturali specifiche caratterizzate dalla presenza di acido benzoico e/o
cinnamico e loro esteri. Molte preparazioni sono erroneamente chiamate “balsami”.
Alcolato
Gli alcolati sono soluzioni liquide ottenute generalmente dalla distillazione di piante fresche lasciate a
macerare in alcol. Possono essere ottenuti da una sola pianta (alcolato semplice) o da miscele di più
piante (alcolato composto).
Alcolatura
Preparazione ottenuta dalla pianta fresca fatta macerare a freddo in una soluzione alcolica molto
concentrata. Tale procedura consente di conservare composti la cui attività andrebbe persa se si
usasse la pianta essiccata.
Intrait
Tipo di estratto ottenuto da una pianta sottoposta a trattamento termico o con vapori di alcol per
disattivare gli enzimi in essa presenti.
Macerato
Esistono 2 tipi di macerato: macerato a freddo utilizzato per tutte le parti di piante ricche in mucillagini
e macerato a caldo usato per le parti legnose della pianta (radice, corteccia, legno). Il macerato può
essere acquoso o oleoso a seconda del tipo di sostanze (idrofile o lipofile) in esso contenute.
Si ottiene generalmente dalle materie prime essiccate per evitare la presenza di acqua naturalmente
presente nella pianta.
Mellito
E’ una preparazione liquida complessa a base di piante dalla consistenza viscosa i cui ingredienti
principali sono miele e un componente acquoso come acqua o aceto.
IDENTIFICAZIONE DEI METODI TRADIZIONALI NELLA PREPARAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI PIANTE
E’ importante che le informazioni disponibili sulla storia d’uso di una pianta contengano anche un certo
numero di dati sulle condizioni di utilizzo di un preparato. Pertanto, per essere quanto più complete
possibile, le condizioni d’uso tradizionali di una pianta dovrebbero includere le seguenti informazioni:
descrizione della pianta, parte di pianta usata, tipo di produzione (es. per gli estratti: metodo e tipo di
solvente usato) e quantità di pianta tradizionalmente impiegata nella preparazione. In casi specifici,
informazioni supplementari, come paese di origine della pianta, periodo di raccolta, metodo di
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
essicazione, di estrazione o di altri processi di lavorazione, sono utili per identificare l’uso tradizionale di
una pianta. Vari sono i tipi di informazione che possono essere di aiuto nel processo di identificazione e
caratterizzazione dei metodi tradizionalmente impiegati per lavorare e utilizzare le piante.1
Se la preparazione di un prodotto a base di piante da parte del fabbricante è conforme alle
caratteristiche generali della tradizione d’uso, esso potrà essere considerato tradizionale. E’ importante
tuttavia sottolineare che anche quando si usino le nuove tecnologie oggi disponibili per preparare un
certo tipo di prodotto (es. estrazione con CO2 supercritica), per stabilire se si tratta di una preparazione
tradizionale si deve verificare la sostanziale equivalenza con il prodotto tradizionale originale.
Più una preparazione differisce da quella tradizionale, minori saranno le possibilità di dimostrarne
l’equivalenza in termini di efficacia o di sicurezza. In questo caso, sarà quindi necessaria una indagine
più approfondita per stabilire effetti benefici e sicurezza d’uso di quella specifica preparazione.
EQUIVALENZA CON LE PREPARAZIONI TRADIZIONALI
Laddove gli elementi essenziali di una preparazione, come parte di pianta, metodo di preparazione o
tipo di solvente, siano diversi, il prodotto risultante non può essere considerato equivalente ad uno
tradizionale. E’ necessario, pertanto, applicare misure specifiche per valutarne qualità e sicurezza. 2
Se il metodo di preparazione è simile, ma alcuni parametri del processo produttivo sono cambiati
rispetto a quello tradizionale (es. tenore alcolico, durata, temperature, ecc.), al fabbricante è richiesto di
verificare fino a che punto tali differenze possano incidere sul profilo fitochimico del prodotto. Se è
possibile dimostrare invece che i composti chimici sono analoghi a quelli della preparazione tradizionale,
il prodotto può ancora rientrare nella tradizione d’uso.
A questo proposito, i possibili casi sono tre:
1. Laddove i composti responsabili degli effetti benefici o potenzialmente dannosi per la salute siano
noti, la quantità di questi composti deve essere, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo,
identica a quella della preparazione tradizionale. In questo caso, il prodotto può essere considerato
analogo alla preparazione tradizionale, così come l’effetto benefico e la sua sicurezza.
Un esempio è dato dalla presenza di idrossiantraceni in diverse piante ed estratti. In questo caso, le
preparazioni possono essere standardizzate sulla base di questi composti.
2. Nel caso in cui gli effetti benefici o il rischio per la sicurezza siano associati a composti appartenenti
ad un gruppo chimico ben definito, il profilo di questo gruppo di sostanze chimiche deve essere simile,
quali e quantitativamente, a quello della preparazione tradizionale. I prodotti possono essere
standardizzati sulla base del gruppo chimico in esame.
E’ il caso tipico dei triterpeni glicosidici presenti nell’Aesculus
hippocastanum L.. Il tenore di questi composti è spesso espresso in
escina.
3. Laddove non sia nota l’identità chimica dei composti responsabili
degli effetti benefici o dannosi per la salute, affinché la tradizione
d’uso possa essere usata a supporto dell’efficacia e della sicurezza
di un prodotto, si dovrà dimostrare che tale preparazione ha lo
stesso profilo fitochimico di una tradizionale.
Aesculus hippocastanum L.
Un esempio è dato dalla valeriana (Valeriana officinalis L.), di cui
esistono varie preparazioni tradizionali, ma non sono ancora state identificate le molecole per le quali
la pianta può vantare certi effetti benefici per la salute. Ciascuna di queste preparazioni tradizionali
può essere utilizzata come riferimento comparativo.
I casi sopra descritti sono utili nel valutare l’efficacia di una preparazione quando è possibile
comprovarne l’equivalenza con un prodotto avente un uso tradizionale. Questo approccio non è
tuttavia sufficiente a dimostrarne anche la sicurezza d’uso, per la quale sarebbe necessario conoscere il
profilo chimico completo della preparazione.
Ulteriori informazioni, come i dati riportati nel Compendium dell’EFSA sui composti potenzialmente
dannosi presenti nelle piante, possono aiutare i fabbricanti a verificare se la ricerca di tali composti sia
pertinente per il tipo di prodotto tradizionale che si intende preparare; nel qual caso, si dovrebbero
adottare misure appropriate per garantire la qualità del prodotto.4
In Tabella 2 sono riportati esempi di preparazioni tradizionali a base di piante frequentemente usate negli
integratori alimentari e loro condizioni d’uso. Una volta riconosciuta la tradizione d’uso di un particolare
estratto sulla base dell’approccio sopra descritto, è possibile associare ad esso l’effetto benefico
tradizionalmente correlato a quello specifico tipo di preparazione.
pag. 16
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
E’ noto che gli oli essenziali sono preparazioni tradizionali ma, data la natura del prodotto, la storia d’uso
dovrebbe basarsi anche sulla modalità di somministrazione. Ad esempio, per celare il sapore poco
gradevole che avrebbero gli oli essenziali se assunti in forma liquida, si preferisce somministrarli in capsule.
In questo caso, la tradizione d’uso non può essere utilizzata come criterio per avvalorare la sicurezza
d’uso del prodotto. Inoltre, il processo stesso della distillazione è in grado di modificare la composizione
degli oli essenziali naturali. A questo proposito, il Ministero della salute belga ha pubblicato una linea
guida per valutare la sicurezza degli integratori alimentari a base di oli essenziali. 5
Tabella 2 - Esempi di preparazioni tradizionali e condizioni d’uso di alcune
piante spesso usate nella formulazione di integratori alimentari.
PIANTA
PARTE DI
PREPARAZIONI
PIANTA
TRADIZIONALI
CONDIZIONI D’USO TRADIZIONALI
Achillea millefolium L.
(fam. Compositae)
(esistono numerose
varietà e sottospecie)
Parti aeree
Polvere; succo; o.e.; Parti aeree: 2 ml/kg di o.e.* contenente
tintura; estratto;
almeno lo 0,02% di proazuleni espressi come
macerati; infusi
camazulene; polvere: 2-4,5 g; fiori: 3-4,5 g;
succo: 15 ml (da pianta fresca); o.e.:
nessuna informazione; estratto fluido: 2-5
g/die; tintura, estratto alcolico: 1:5 solventeetanolo 25-45%; macerato: 100 g di fiori
freschi in 1L di vino, 1 bicchiere/die; infuso: 24 g in 150 ml, 3-4 volte/die.
Allium sativum L. e
varietà (fam.
Amaryllidaceae)
Bulbo,
foglie, fiori
Bulbo fresco;
polvere; succo; olio;
macerato oleoso;
o.e.; tintura; estratto
acquoso o alcolico;
estratto di aglio
invecchiato
Preparazioni equivalenti a 4-12 mg di allina
(circa 2-5 mg di allicina)/die: bulbo fresco: 25 g/die; polvere: 0,4-1,2 g/die; succo: 20
gocce 3 volte/die; macerato (olio, vino): 2030 g di bulbo fresco (o equivalente) in 1L di
fluido/die; o.e.: 2-12 mg/die; estratti alcolici
o acquosi: preparazioni equivalenti a 4-12
mg di allina (circa 2-5 mg di allicina)/die;
tintura: 1:2,5 etanolo 60%, 10-15 gocce 2-3
volte/die o 1:5 etanolo 45%, 2-4 ml 3
volte/die; estratto secco di aglio
invecchiato: 0,4-1,2 g/die; aglio tritato in
soluzione idro-alcolica (15-20% per 20 mesi,
in seguito concentrato).
Foeniculum vulgare Mill. Frutto
(fam. Apiaceae)
Frutto fresco;
polvere; o.e.;
estratto
idroalcolico; tintura;
infusione; decotto;
sciroppo
Frutto: 5-7 g/die; polvere: 1-4 g/die; estratto
idroalcolico: (1:1) in 70% alcol, 0,8-2 ml 3
volte/die; tintura: 1-7,5 g/die; infuso: 5-7 g
frutto/150 mL acqua, 3 volte/die; decotto: 510 g frutto in 250 ml acqua, 3 volte/die;
sciroppo: 0,5 g di olio di finocchio per kg di
zucchero, 10-20 g/die.
Hypericum perforatum L. Parti aeree
(fam. Hypericaceae)
(fresche o
essiccate)
Sommità fiorite:
polvere; macerati
oleosi; tintura;
estratto alcolico;
infuso
pag. 17
Sommità fiorite: polvere: 2-4 g/die o
preparazioni equivalenti a 0,2-1,0 mg
ipericina/die; tintura: 1:10, 30 gocce 3
volte/die; infuso (parti aeree): 10-20 g/150 ml
acqua, 2-4 volte/die.
Fiori: macerato con Fiori: macerato oleoso: 1:4, 5 ml 3 volte/die;
macerato etanolico: 30-50 g/l di soluzione
fiori freschi (olio o
idroalcolica (15% circa), 40 ml 3 volte/die
etanolo)
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Segue Tabella 2
PIANTA
PARTE DI
PREPARAZIONI
PIANTA
TRADIZIONALI
Panax ginseng C.A.
Radice,
Meyer (fam. Araliaceae) foglie,
bacche
Radice: fresca,
essiccata; cotta a
vapore; polvere;
estratto secco;
tintura
Foglie, bacche:
infuso, decotto
Silybum marianum (L.)
Gaertn (fam.
Compositae)
Semi, parti
aeree
(foglie, fiori)
Semi: polvere;
estratto; infuso;
tintura.
Parti aeree: infuso
CONDIZIONI D’USO TRADIZIONALI
Radice: polvere: 1-3 g, 3 volte/die; tintura: 40
gocce, 3 volte/die; estratto standardizzato in
ginsenosidi: l’equivalente di 4-90 mg di
ginsenosidi/die; estratto secco: (1:6), 5-500
mg/die; infuso: 1-2 g in 150 ml acqua, 3
volte/die; decotto: 0,5-2 g/150 ml acqua, 3
volte/die.
Foglie, bacche: infuso: 1-2 g in 150 ml
acqua, 3 volte/die.
Semi: polvere: 1-2 g/die; estratto
standardizzato: l’equivalente di 200-400 mg
silimarine espresse come silibina; infuso: 3
g/150 ml acqua, 3 volte/die; Tintura: 1:10, 2025 gocce 3 volte/die.
Parti aeree: infuso: 1,5 g/150 ml, 2-3 volte/die
MISCELE DI PIANTE
I prodotti vegetali tradizionali la cui preparazione, come già accennato, si è evoluta sulla base
dell’esperienza e delle conoscenze accumulate nel tempo, rappresentano spesso il modo più
appropriato per utilizzare le piante.
Melissa spp
Manihot esculenta
Artemisia absinthium L.
pag. 18
- La scienza moderna ha confermato che, in molti casi, il metodo di
preparazione impiegato ha permesso di raggiungere il rapporto drogaestratto ottimale.
Un esempio è dato dalle foglie di Melissa spp. dove l’uso di acqua o
50% etanolo consente di ottenere un estratto con un tenore ottimale di
acido rosmarinico.
- L’uso di specifiche parti di pianta o di particolari metodi di lavorazione
permette di ridurre o di eliminare la presenza di composti potenzialmente
tossici, conservando invece le molecole responsabili dell’effetto benefico.
E’ il caso della manioca (Manihot esculenta Crantz), dalla quale i glicosidi
cianogenici sono rimossi attraverso l’uso di uno specifico metodo
estrattivo. Un altro esempio è dato dall’assenzio (Artemisia absinthium L.): i
metodi di estrazione tradizionalmente impiegati per questa pianta
permettono di rimuovere il tuione, composto noto per la sua neurotossicità,
ma di trattenere i principi attivi aventi un effetto benefico e i composti che
conferiscono alla pianta il suo sapore amaro.
Nelle preparazioni tradizionali, le piante sono spesso usate in combinazione.
Anzi, è più frequente trovare sul mercato prodotti a base di miscele di
piante che monocomponenti. La principale ragione è che ciascun estratto
possiede un effetto fisiologico benefico e gli effetti possono essere
complementari tra loro.
A titolo esemplificativo, specifiche piante conosciute nella tradizione d’uso
per i loro effetti purificanti sull’organismo, sono impiegate in combinazione in
modo da agire congiuntamente sui differenti meccanismi fisiologici che
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Ceratonia siliqua L.
Linum usitatissimum L.
Rosa gallica L.
Betula alba L.
consentono il corretto funzionamento degli organi deputati all’eliminazione
delle scorie, quali: intestino (Ceratonia siliqua L., Linum usitatissimum L., Rosa
gallica L., ecc.), rene (Betula alba L., Hieracium pilosella L., Urtica dioica L.,
ecc.) e fegato (Fumaria officinalis L., Peumus boldus Molina e Cynara
scolymus L.).Un altro esempio è dato dalla combinazione di piante
contenenti mucillagini viscose che agiscono aumentando la massa fecale
(Altheae officinalis L., Malva sylvestris L., Psyllium spp., ecc.) con piante che
con le loro proprietà rilassanti sulla muscolatura liscia intestinale stimolano la
peristalsi, come la camomilla (Matricaria chamomilla L.).
Effetti analoghi si possono ottenere combinando piante che, ricche in
pectine o mucillagini, agiscono rilassando l’intestino (tempo di azione: 3-4
ore) con estratti di piante che grazie al loro contenuto in derivati
antrachinonici agiscono aumentando la frequenza di evacuazione già
dopo 12 ore dalla loro assunzione (Cassia spp., Rhamnus frangula L., Rheum
palmatum L. ,ecc.).
Molti altri esempi di miscele di piante si possono trovare su libri
comunemente utilizzati come testi di riferimento sulla tradizione d’uso. Sono
state formulate specifiche combinazioni di piante all’incirca per tutte le
funzioni fisiologiche dell’organismo.
Quando in un unico prodotto sono riuniti due o più estratti di piante e il loro
impiego è conforme alle condizioni d’uso tradizionale di ciascun
ingrediente, le informazioni sugli usi tradizionali dei singoli componenti
possono essere utilizzate per supportare gli effetti benefici e la sicurezza del
prodotto, purché le quantità di composti in esso presenti non sia tale da
causare un problema di sicurezza per il consumatore. A questo proposito,
come già ribadito, il Compendium dell’EFSA consente di identificare per
ciascuna pianta i composti potenzialmente pericolosi per la salute.
Ogni combinazione di estratti di piante o di differenti preparazioni a partire
dalla stessa pianta, devono in linea di principio essere giustificate in
relazione agli effetti benefici che potrebbero derivare dalla loro assunzione.
NOVEL FOOD
Hieracium pilosella L.
Urtica dioica L.
Fumaria officinalis L.
Prima di essere immessi sul mercato UE, per talune categorie di prodotti o
ingredienti alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo
“significativo” prima del 15 maggio 1997 nei paesi dell’Unione Europea, è
prevista una procedura di autorizzazione preventiva come nuovi prodotti o
nuovi ingredienti alimentari (i cosiddetti “novel food”) ai sensi del Reg. (CE)
258/97. Una di queste categorie include “prodotti e ingredienti alimentari
costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali, esclusi i prodotti e gli
ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di
moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro
storicamente comprovato” (art. 1, comma 2, lett. e) del Reg. (CE) 258/97).
Ciò significa che le piante con una storia d’uso negli alimenti o negli
integratori alimentari prima del 1997 non sono soggette alla procedura dei
novel food. Molte di queste piante, anche se non tutte, sono incluse nel
catalogo UE dei novel food.6
Gli estratti e i prodotti finiti ottenuti da piante attraverso l’utilizzo di metodi di
lavorazione convenzionali o tradizionali non rientrano nella definizione di
novel food.
Tuttavia, è difficile reperire materiale che testimoni l’uso di prodotti a base di
piante prima del 1997 poiché poche sono le informazioni disponibili online e i
fabbricanti hanno da tempo eliminato la maggior parte della
documentazione in loro possesso. Inoltre, il materiale disponibile solitamente
non contiene informazioni sulla specifica origine dei prodotti o sul perché
erano utilizzati. Pertanto, dati provenienti da altre fonti, quali quelle riportate
di seguito, potrebbero essere utili a giustificare l’uso tradizionale di una
pianta e delle sue preparazioni:
 una fonte di informazione importante sono le liste positive di piante
create da alcuni Stati membri dell’UE, come la cosiddetta lista BELFRIT.7
pag. 19
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Peumus boldus Molina
Cynara scolymus L.
 Tali elenchi contengono le piante che sono autorizzate all’uso negli
integratori alimentari sul mercato di questi paesi. Ragione per la quale
queste piante non sono da considerarsi novel food. Ciò non significa
necessariamente che le piante che non sono incluse in queste liste o che
figurano all’interno di liste negative (piante non permesse negli integratori
alimentari), non abbiano una tradizione d’uso. Potrebbero esserci altre
ragioni per cui una pianta non può essere usata negli integratori (es.
specie di piante in via d’estinzione).
 Un aiuto proviene anche dalle informazioni generali sull’uso tradizionale
di una preparazione o di un prodotto. Gli elementi descritti in questo
articolo possono essere un utile strumento per supportare la storia sulla
sicurezza d’uso di una certa preparazione e identificare i metodi
tradizionalmente impiegati per la preparazione di specifici estratti.
Informazioni sulle preparazioni usate tradizionalmente e sui loro effetti
benefici si trovano spesso in libri di testo sulle piante universalmente
riconosciuti e nelle monografie, ciascuno dei quali raccoglie un capitale
di conoscenze e esperienze.
Altheae officinalis L.
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomilla L.
Un'altra categoria di novel foods comprende “prodotti e ingredienti
alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente
utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella
struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi
del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze
indesiderabili (art. 1, comma 2, lett. f) del Reg. (CE) 258/97).
Ciò significa che da un particolare processo di produzione può derivare un
prodotto che è a tutti gli effetti un novel food, qualora si distingua in modo
significativo dalla sua controparte prodotta in modo convenzionale o
tradizionale. Nella categoria dei novel food di cui sopra, non rientrano né le
preparazioni tradizionali ottenute con processi di trasformazione tradizionali,
né teoricamente quei prodotti che, pur ottenuti con metodi di preparazione
non tradizionali, sono equiparabili a quelli ottenuti da processi tradizionali,
secondo i 3 casi descritti nel paragrafo IV. Tuttavia, in questo secondo caso,
è opportuno fare una valutazione più attenta dell’impatto che le modifiche
al processo tradizionale potrebbero avere sul prodotto finito.
Laddove, infatti, le caratteristiche essenziali di un processo produttivo siano
modificate, si deve fare una valutazione caso per caso per capire quanto il
prodotto differisca in termini di composizione nutrizionale, metabolismo o
tenore di sostanze indesiderabili, rispetto al prodotto ottenuto
tradizionalmente. Quando le differenze diventano significative, è pensabile
applicare la legislazione sui novel food.
SVILUPPI FUTURI
Rhamnus frangula L.
Rheum palmatum L.
pag. 20
La situazione descritta in questo articolo potrà cambiare in modo sostanziale
in futuro. La Commissione europea sta ancora riflettendo se considerare o
meno la tradizione d’uso nel processo di valutazione dei claims sulle piante. 8
Una delle opzioni proposte (opzione 1) consiste nel presentare a supporto
degli effetti benefici delle piante solo studi di intervento sull’uomo. Questo
porterebbe presumibilmente al rigetto di tutti i claims e, quindi, alla perdita
della maggior parte delle preziose conoscenze, che sono state raccolte nel
tempo, sugli effetti benefici delle preparazioni tradizionali. Inoltre, nella
proposta di revisione del Reg. (CE) 258/97, recentemente pubblicata dalla
Commissione europea, sono scomparse le categorie di prodotti e
ingredienti alimentari nelle quali attualmente ricadono i Novel food.9 E’ stata
solo conservata la data del 15 maggio 1997 come fattore determinante per
decidere se un alimento è da considerarsi o meno un Novel food e se
necessita, quindi, di una autorizzazione preventiva per essere immesso sul
mercato. Di conseguenza, tutte le preparazioni commercializzate nell’UE a
partire dal 1997 dovrebbero essere considerate come Novel food, anche se
sono tradizionali e derivano da piante che sono usate nei paesi UE da prima
del 1997 e/o incluse in liste nazionali positive. Questo è oggetto di grande
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo, che sono concordi nel reintrodurre le categorie
per limitare il campo di applicazione. Comunque, i particolari di tale accordo, inclusa la misura in cui
questo potrà interessare o meno anche le preparazioni tradizionali a base di piante per le quali potrebbe
essere necessario richiedere un procedura preventiva per l’immissione in commercio, non sono ancora
noti.
A seconda delle decisioni che saranno prese dal legislatore, le conseguenze per l’uso delle preparazioni
botaniche tradizionali saranno disastrose poiché potrebbero portare alla scomparsa delle preparazioni
tradizionali e alla perdita del nostro vasto patrimonio europeo sull’uso tradizionale delle piante. La
tradizione d’uso, come avviene per la legislazione dei singoli Stati membri dell’Unione europea, è
pertanto un fattore importante di cui il legislatore UE dovrà tener conto per i futuri aggiornamenti
normativi in questo ambito.
___________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anton, R., et al. Traditional Knowledge for the Assessment of Health Effects for Botanicals – A Framework for Data Collection. EFFL 2/2012,
74-80
Anton, R., et al. The role of Traditional Knowledge in the Safety Assessment of Botanical Food Supplements – Requirements for Manufacturers.
EFFL 5/2012, 241-250
Food Supplements Europe. Quality of Botanical Preparations – Specific Recommendations for the Manufacturing of Botanical Preparations, Including
Extracts as Food Supplements. 2014. www.foodsupplementseurope. Org
European Food Safety Authority; Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health
when used in food and food supplements. EFSA Journal 2012; 10(5):2663. [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2663.
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http://www.health.belgium.be/filestore/13368477_NL/data%20sheet%20essential%20oils%20version%202.0%25202008%2003%2018_133
68477_nl.doc
European Commission. Novel Food Catalogue.
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm (last accessed on 15.10.2014)
Cousin G., et al. Project BELFRIT. Harmonising the Use of Plants in Food Supplements in the European Union: Belgium, France and Italy – A
first Step. EFFL 3/2013. 187-196
Anton, R., et al. The Substantiation of Claims for Botanical Food Supplements in Relation to Traditional Use. EFFL 5/2013. 321-328
European Commission. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Novel Foods. COM(2013) 894 final.
Rubriche
In Gazzetta Ufficiale - Provvedimenti di interesse pubblicati fino al 28/2/15
Italia
VARIE
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2015
Decreto 10 febbraio 2015 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze
4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide
(AH-7921), 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45).
Europa
ALIMENTI
Gazzetta Ufficiale L 30 del 6 febbraio 2015
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione del 5 febbraio 2015 che stabilisce condizioni particolari applicabili
all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e
diossine
Gazzetta Ufficiale L 39 del 14 febbraio 2015
Decisione di esecuzione (UE) 2015/237 della Commissione del 12 febbraio 2015 che modifica la decisione di esecuzione
2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda
alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India
Gazzetta Ufficiale L 45 del 19 febbraio 2015
Rettifica del Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 404 del 30 dicembre 2006) (Versione
rettificata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12 del 18 gennaio 2007)
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Allegato, Indicazione nutrizionale «AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]»
anziché: «L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di
“[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”.»; leggi: «L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di
vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il
prodotto contiene almeno due volte il valore di una “fonte di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”.».
MANGIMI
Gazzetta Ufficiale L 41 del 17 febbraio 2015
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 della Commissione, del 16 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione del giallo di
chinolina come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti
Gazzetta Ufficiale L 45 del 19 febbraio 2015
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione della
neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini
VARIE
Gazzetta Ufficiale L 29 del 5 febbraio 2015
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione del 4 febbraio 2015 che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009
che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti.
A seguito del rientrato rischio di contaminazione da melamina di bicarbonato di ammonio, latte e prodotti lattieri, soia e prodotti
derivati, destinati all’uso alimentare e mangimistico originari della Cina o da essa provenienti, la Commissione ha deciso di
abrogare le speciali condizioni adottate con il regolamento CE 1135/09 per l'importazione in UE di tali ingredienti.
Gazzetta Ufficiale L 30 del 6 febbraio 2015
Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione del 5 febbraio 2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011
riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Gazzetta Ufficiale L 50 del 21 febbraio 2015
Regolamento (UE) 2015/282 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modifica degli allegati VIII, IX e X del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione
Decisione del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – gen-feb 2015
COSMETICI
Pronuncia n. 1/2015 del 30/1/2015
Messaggi: «L’unico dentifricio con Neutralizzatore degli Acidi dello ZuccheroTM»; «Il primo e unico dentifricio con Neutralizzatore
degli Acidi dello ZuccheroTM»; «Il primo ed unico dentifricio con l’esclusivo Neutralizzatore degli Acidi dello ZuccheroTM»
Dispositivo: «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale limitatamente alle parole ‘primo’ e ‘unico’, come illustrato nella motivazione.»
Art. 2 - Comunicazione commerciale ingannevole
INTEGRATORI ALIMENTARI
Pronuncia n. 95/2014 del 17/02/2015
Messaggi: «Ha scoperto l’albero della vita il Gin Pent»
Dispositivo: «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con gli
artt. 2 e 23bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
Art. 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici
Ingiunzioni del Comitato di Controllo dell’Autodisciplina Pubblicitaria – febbraio 2015
Il Comitato di controllo, organo garante degli interessi dei consumatori, emette le ingiunzioni nei
confronti di messaggi manifestamente contrari al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ai sensi
dell’articolo 39 del Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
COSMETICI
Ingiunzione n. 9/2015 del 6/2/2015
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “la soluzione per i suoi problemi
articolari. Ora può finalmente combattere l’artrosi. Aiuti le Sue articolazioni con il Silicio Organico”, […]
ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Pubblicità Ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici
e per l’igiene personale - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Numerose affermazioni del messaggio sono infatti tali da indurre il pubblico dei destinatari in errore sulle
caratteristiche e gli effetti del prodotto pubblicizzato e trascendono quelli riconoscibili ad un prodotto
cosmetico. L’esplicita promessa di un’azione sull’”artrosi”, presentando la crema pubblicizzata come “la
soluzione per i suoi problemi articolari”, attribuisce al prodotto un’inverosimile efficacia certa e risolutiva,
accreditandolo impropriamente alla stregua di un trattamento farmacologico, che dovrebbe nel tal
caso essere stato autorizzato dal Ministero della Salute. L’intera costruzione del messaggio contribuisce a
pag. 22
Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
fuorviare il pubblico, lasciando intendere che il prodotto pubblicizzato garantisca un’impropria azione
risolutiva immediata (“il silicio agisce SU-BI-TO”, “Bastano 24 ore per un sollievo immediato del dolore”); di
prevenzione della degenerazione della cartilagine e delle articolazioni. Particolarmente illusoria appare
l’immagine ‘prima’ e ’dopo’, che non sarebbe ammissibile neppure per un farmaco, e che enfatizza un
irrealistico effetto di ripristino della cartilagine articolare, in sole 24 ore, che non può trovare alcun
riscontro scientifico. L’elenco delle azioni del prodotto “allevia immediatamente il dolore articolare”,
“rende più elastiche le articolazioni”, “aiuta a ricostruire la cartilagine”, oltre a costituire il vanto di azioni
di tipo squisitamente terapeutico, non attribuibili ad un prodotto che sembra caratterizzarsi in realtà
come un cosmetico, è del tutto inverosimile, mancando, nella letteratura scientifica, qualsiasi supporto
agli effetti vantati. Analogo rilievo per il vantato effetto su “problemi di pelle, bruciori, insolazioni, sinusiti,
riniti ecc” ed il claim “100% efficace”. Tutto ciò considerato, occorre peraltro sottolineare che
l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello
stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente
sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del
facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico) con la
conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.
Agenzia Garante Concorrenza Mercato – febbraio 2015
INTEGRATORI ALIMENTARI
Provvedimenti n. 25298 – Bollettino n. 5 del 23/02/2015
Su segnalazione da parte di due ditte farmaceutiche, l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio
nei confronti di un’azienda che distribuisce specialità medicinali, dispositivi medici e integratori
alimentari, contestandole, ritenendola ingannevole per il consumatore ai sensi degli artt. 20, commi 2 e
3, 21, 22 e 23, lettera s), del Codice del Consumo, la pratica di aver promosso sul proprio sito internet un
integratore alimentare a base di flavonoidi ed estratti di piante, a cui sono attribuite, enfatizzandole,
proprietà benefiche volte a migliorare la circolazione sanguigna, a proteggere i piccoli vasi venosi, a
svolgere un’azione antiossidante e a contrastare i sintomi acuti e cronici di determinate patologie, come
emorroidi o insufficienza venosa.
Gli effetti sulla salute vantati dal prodotto sul sito internet sono ingannevoli, in special modo per lo
specifico target di consumatori cui è destinato, soggetti con disturbi o patologie correlate
all’insufficienza venosa e alla sindrome emorroidaria, le cui scelte potrebbero essere alterate rispetto alle
caratteristiche del prodotto e ai risultati che si possono attendere dalla sua assunzione.
La Commissione europea non ha infatti autorizzato alcuna delle indicazioni sulla salute rivendicate per le
singole molecole che compongono la frazione flavonoidica di tale prodotto ai sensi del Reg. claims (CE)
1924/2006, né le proprietà attribuite agli estratti vegetali corrispondono a quelle consentite dalle linee
guida del Ministero della salute sulle sostanze e preparati vegetali in attesa della definizione dei claims sui
“botanicals” a livello comunitario.
Inoltre, i vanti relativi al miglioramento della circolazione sanguigna e all’azione di rafforzamento e
protezione dei piccoli vasi sanguigni tendono ad attribuire al prodotto una funzione terapeutica, che
esula dalla definizione di integratore alimentare che, per sua natura, può avere esclusivamente effetti
nutritivi e fisiologici, senza alcuna finalità di cura. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 169/2004 sugli
integratori alimentari, infatti, “l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli
integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né
fanno altrimenti riferimento a simili proprietà”.
Il professionista è stato inoltre sanzionato per aver diffuso un opuscolo informativo, definito “clinical
review”, destinato al personale medico, non conforme alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 145/2007 sulla
pubblicità ingannevole e sul quale non compare alcuna dicitura che ne sottolinei il carattere riservato e
il divieto di divulgazione presso terzi. Nell’opuscolo si enfatizza la maggior efficacia dell’integratore
alimentare rispetto ad alcuni prodotti, commercializzati come farmaci, nel ridurre velocemente i sintomi
associati all’insufficienza venosa e alle emorroidi. A sostegno degli effetti terapeutici rivendicati,
sull’opuscolo sono riportati alcuni casi clinici e articoli scientifici che, tuttavia, si riferiscono a studi clinici
condotti sulle specialità farmaceutiche oggetto di raffronto.
La comparazione tra categorie merceologiche diverse è vietata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 145/2007
che dispone che la pubblicità i) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi, e ii) non sia ingannevole ai sensi degli artt. 21-23 del Codice del Consumo.
L’opuscolo, così come presentato, potrebbe indurre in errore i destinatari della pubblicazione facendogli
credere che tale prodotto può considerarsi una valida, se non più completa, rapida ed efficace
alternativa a specialità farmaceutiche.
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Per tali violazioni è stata comminata al professionista una sanzione amministrativa di 50 mila euro (35 mila
euro per il sito internet e 15 mila euro per l’opuscolo).
ALIMENTI
Provvedimenti n. 25311, 25312, 25313 e 25314 – Bollettino n. 5 del 23/02/2015
Sulla base di diverse denunce pervenute da comuni cittadini e da una associazione di consumatori,
l’Antitrust ha sanzionato con oltre un milione di euro quattro grosse aziende alimentari attive nella
produzione e nel commercio di snack e patatine fritte in busta. A tutti i professionisti è stata contestata la
pratica commerciale, ritenuta scorretta ai sensi degli art. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 2, del
Codice del Consumo, di aver attribuito ad alcune varianti di patatine fritte in busta, promuovendole
attraverso l’uso di diversi mezzi (packaging, a mezzo stampa, spot tv, sito internet aziendale, ecc.),
specifiche caratteristiche in riferimento al ridotto contenuto di grassi, alla ricettazione (ingredienti,
composizione) o alle modalità di produzione (processo di trasformazione e cottura). Di seguito i principali
argomenti contestati:
 Claim nutrizionale sui grassi
Su alcune confezioni di patatine erano riportate le seguenti indicazioni nutrizionali “- 30% di grassi”, “20% di grassi” o “meno del 10% di grassi”. Il regolamento claim (CE) 1924/2006 1 autorizza una serie di
indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione, tra cui: “A TASSO RIDOTTO DI [nome della
sostanza nutritiva]: l'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto,e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore, sono consentite solo se la
riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile(…)”, e “A BASSO
CONTENUTO DI GRASSI: l'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto
contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi… “.
Il primo, di tipo comparativo, perché non sia fuorviante per i consumatori, deve riportare nel
medesimo spazio visivo e in stretta contiguità, con la stessa evidenza grafica o sonora, a seconda del
supporto utilizzato, il confronto con la versione “tradizionale” dello stesso alimento oppure con un
prodotto dello stesso genere di altre marche.
Alle aziende si contesta il fatto che le informazioni riportate in etichetta a tal proposito siano
ingannevoli per il consumatore in quanto il termine di paragone (es. “rispetto alla patatina fritta
tradizionale… “), oltre a non essere riportato nelle immediate vicinanze del claim, è scritto in caratteri
molto piccoli. Inoltre, in alcuni casi non è stato fatto riferimento in etichetta al prodotto o alla gamma
di alimenti oggetto di raffronto, come richiesto dallo stesso Reg. (CE) 1924/2006, o è stata appurata
l’omissione in apposito spazio (es. sito internet) di informazioni essenziali, come i marchi dei prodotti
usati per il confronto, per consentire ai consumatori di verificare la veridicità del valore percentuale
presente nel claim.
Le indicazioni “- 20% di grassi” e “meno del 10% di grassi” non sono invece conformi alle condizioni
stabilite dal regolamento claim, l’una perché inferiore alla quantità minima di grassi (pari al 30%) per
cui è possibile rivendicare l’indicazione nutrizionale “a tasso ridotto di… “, e l’altra perché per poter
vantare l’indicazione “a basso contenuto di grassi”, il contenuto di tali nutrienti in un alimento non
deve essere superiore a 3 g.
Sulla confezione di un prodotto è riportato il claim nutrizionale di tipo comparativo “60% in meno di
grassi saturi”. Tale indicazione è ingannevole per il consumatore per due motivi: innanzitutto perché la
correlazione con l’alimento oggetto di confronto non è posta in evidenza nelle vicinanze del claim
come previsto dal Reg. (CE) 1924/2006, e, in secondo luogo, perché sul retro della confezione il valore
percentuale è riferito all’olio extravergine di oliva che contiene il 60% in meno di grassi saturi rispetto ai
normali oli vegetali usati nella lavorazione del prodotto standard. L’ingannevolezza del claim sta
quindi anche nel fatto che il raffronto in realtà non avviene tra alimenti della stessa categoria, come
imposto dall’art. 9 del regolamento claims, ma sugli ingredienti.
 Claim sulla presenza di olio d’oliva
Alcune varianti di patatine evidenziano sul fronte principale dell’etichetta la presenza di olio di oliva,
enfatizzata con immagini (es. bottiglia di olio o olive), senza riportare l’indicazione della percentuale
subito dopo la denominazione di vendita del prodotto, come disposto dal regolamento di esecuzione
(UE) 29/20122. Oltre all’illecito di cui sopra, l’indicazione è stata giudicata fuorviante in quanto
inganna il consumatore sull’effettivo contenuto dell’olio di oliva nel prodotto, riportato solo sul retro
della confezione e sensibilmente inferiore rispetto al contemporaneo impiego di altri oli vegetali,
presenti in percentuale molto più elevata.
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
 Claim salutistici
Una variante delle patatine rivendica come indicazione sulla salute la capacitò di “combattere i
radicali liberi che causano l’invecchiamento delle cellule” in quanto prodotte con una particolare
varietà di patata ricca di sostanze antiossidanti e proteine. Tale claim non è impiegabile perché non
autorizzato dalla Commissione europea né risulta attivata la procedura per
la richiesta di
autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006.
 Vanti di artigianalità
Alcune varianti di patatine, vantando i claims “fatte a mano” o “cotte a mano”, trasmettono al
consumatore l’idea che siano state prodotte artigianalmente. Tale indicazione è di per sé
ingannevole per il consumatore in quanto smentita sia dalla natura giuridica delle aziende che dalle
dichiarazioni stesse dei professionisti in cui si sottolinea che la lavorazione di questi prodotti, pur
basandosi su una procedura differenziata, avviene comunque all’interno dello stesso impianto
industriale impiegato per la produzione delle patatine standard. Le informazioni fornite nella
pubblicità e nella presentazione degli alimenti non devono indurre in errore il consumatore neppure
“sul metodo di fabbricazione o di produzione” del prodotto (art. 7 del Reg. (CE) 1169/2011).
 Immagine di alimenti unita alle patatine
Sulla confezione di alcuni prodotti sono riportate immagini che accostano le patatine ad altri alimenti.
Tale pratica è in contrasto con le richieste di trasparenza e adeguatezza delle informazioni sulle
caratteristiche dei prodotti da fornire al consumatore per consentire scelte commerciali consapevoli.
Tali immagini sono ambigue in quanto inducono a credere che tali alimenti sono effettivamente
rinvenibili nel prodotto finito, quando invece sono stati utilizzati solo allo scopo di suggerire particolari
impieghi d'uso della patatina stessa o sono usati come aromatizzanti. In quest’ultimo caso manca
l’avvertenza al consumatore che le patatine sono arricchite “con aromi al gusto di… “.
Nella determinazione delle sanzioni (da un minimo di 150 mila euro ad un massimo di 350 mila euro),
l’Autorità ha tenuto conto anche della dimensione di ciascuno degli operatori e della loro condotta nel
corso del procedimento, valorizzando l’impegno spontaneo o l’adozione anticipata di misure idonee a
eliminare gli aspetti di ingannevolezza contestati e ad aumentare la trasparenza nei confronti dei
consumatori.
______________________
1.
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU europea L 404 del 30.12.2006)
2.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione
dell’olio d’oliva (GU europea L 12 del 14.01.2012)
Eventi 2015
La tossicologia italiana a Milano nel 2015
17-20 marzo 2015
La Società Italiana di Tossicologia (SITOX), annuncia il 17° Congresso Nazionale
sul tema “Sicurezza, salute e sviluppo sostenibile: la tossicologia al servizio della
società”. L’appuntamento si svolgerà a Milano dal 17 al 20 marzo 2015 con lo
scopo di proporre, promuovere, condividere e diffondere tematiche relative ad
alimenti, integratori alimentari, farmaci tradizionali ed innovativi, agro farmaci e
cosmetici.
Per ulteriori informazioni: www.sitox.org
XIV Congresso della Società Italiana di Fitochimica
Valorizzazione della biodiversità italiana: le proprietà salutistiche delle piante alimentari
Padova 10 - 12 Giugno 2015
Aula Magna – Palazzo del Bo Università di Padova e Centro culturale Altinate/San Gaetano
Via Altinate, 71 – Padova
Per informazioni consultare il sito della Società Italiana di Fitochimica al link:
http://users.unimi.it/phytosif/notiziario.html
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Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015
Calendario generale incontri EXPO 2015 – Save the dates
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 si svolgerà a Milano un evento eccezionale che coinvolgerà 148 Paesi
e oltre 20 milioni di visitatori attesi da tutti i continenti. Un viaggio attraverso la cultura e le tradizioni dei
popoli della Terra per riflettere sul tema: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
(http://www.expo2015.org)
Expo Milano 2015 sarà un’occasione unica ed irripetibile di incontro e di confronto tra i protagonisti della
comunità internazionale sulle principali sfide dell’umanità in tema di alimentazione e di sostenibilità
ambientale e sul ruolo degli alimenti per il futuro dell’Uomo e della Terra.
L’importanza dell’occasione e la perfetta condivisione dei temi di EXPO Milano 2015 con le finalità SISTE,
hanno portato l’associazione a decidere di partecipare attivamente alla manifestazione, organizzando
nel suo contesto una serie di incontri dedicati al tema generale della nutrizione vista in relazione al
miglioramento della qualità della vita ed alla prevenzione delle nuove malattie sociali ed alla
sostenibilità ambientale.
La collaborazione di altre associazioni, organizzazioni e società scientifiche ed il contributo dato dalla
loro esperienza e specifica competenza, hanno permesso di offrire una proposta formativa ricca ed
articolata che si svilupperà nell’arco dei sei mesi della manifestazione.
Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del quartiere espositivo, presso il complesso di Cascina Triulza,
padiglione della Società Civile, riservato al terzo settore.
La partecipazione agli incontri è
(http://www.expo2015.org/it/biglietti).
gratuita
ed
è
rivolta
al
pubblico
di
EXPO
2015
Calendario degli appuntamenti:
10 maggio 2015
LA SOSTENIBILITÀ DELLA DIETA SENZA GLUTINE
a cura di AIC Associazione Italiana Celiachia
14 maggio 2015
ALIMENTAZIONE E INVECCHIAMENTO IN SALUTE
a cura di SISTE/CEC
21 maggio 2015
BOTANICALS NEGLI ALIMENTI:
REGOLAMENTAZIONE E QUALITÀ
a cura di ASSOERBE/SISTE
12 giugno 2015
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA COME FONTE DI
NUTRIENTI INDISPENSABILI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA VITA, DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE
a cura di CCPB/SISTE
19 giugno2015
ALIMENTAZIONE, SALUTE E BELLEZZA
a cura di SISTE/CEC
30 giugno 2015
LA COLTURA E LA CULTURA DEL RISO
a cura di SITOX
10 luglio 2015
ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI
a cura di SISTE/CEC editore
pag. 26
13 luglio 2015
BOTANICALS FOR NUTRITION AND HEALTH: FROM
THE NAGOYA PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL
COOPERATION
a cura UNIMI/SISTE
18 settembre 2015
SINDROMI METABOLICHE
a cura di SISTE/CEC
25 settembre 2015
LE PIANTE OFFICINALI COME FABBRICHE AD
ENERGIA SOLARE DI SOSTANZE UTILI
a cura di FIPPO/SISTE
2 ottobre 2015
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA COME FONTE DI
INGREDIENTI INDISPENSABILI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA,
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
a cura di SISTE/CCPB
16 ottobre 2015
PREBIOTICI, PROBIOTICI E IMMUNITÀ
a cura di SISTE/CEC editore
29 ottobre 2015
LA COLTURA E LA CULTURA DEL RISO
a cura di SITOX