NOTIZIARIO 2 Anno XIV Febbraio 2015 Pubblicazione mensile riservata ai soci edita da SISTE Registrazione presso il Tribunale di Milano del 10/6/2002 n. 342 Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni ivi contenute possono essere liberamente diffuse fatta salva la fonte Contatti SEGRETERIA SISTE via F. Ferrucci, 22 20145 Milano tel.: 02 45487428 fax: 02 45487903 mail: [email protected] sito: www.sisteweb.it DIRETTORE RESPONSABILE Marinella Trovato SEGRETERIA DI REDAZIONE Fabiana Bariselli Cinzia Ballabio Patrizia Frezzini Francesca Dattila Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 IN D IC E Letteratura Scientifica Aggiornamenti Italia Avocado: un aiuto per abbassare il colesterolo 3 INTEGRATORI ALIMENTARI Trifolio rosso – effetti fisiologici 4 Integratori alimentari e marchi descrittivi 5 VARIE Farmacia: effetti del DDL Concorrenza Aggiornamenti Europa 6 ALIMENTI EFSA – Opinioni varie su indicazioni sulla salute 7 COSMETICI Sperimentazione animale e Reach 7 NOVEL FOOD EFSA – Opinione sull’olio di Buglossoides 9 VARIE Agricoltura biologica: numeri e nuova proposta legislativa Aggiornamenti Mondo Approfondimenti Rubriche Eventi 2015 pag. 2 9 ALIMENTI/INTEGRATORI ALIMENTARI Aggiornamenti normativi - Notizie flash dal mondo 10 Preparazioni botaniche tradizionali ed effetti benefici sulla salute: il concetto di storia d’uso 13 In Gazzetta Ufficiale - Provvedimenti di interesse pubblicati fino al 28/2/15 21 Decisione del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – gennaiofebbraio 2015 22 Ingiunzioni del Comitato di Controllo dell’Autodisciplina Pubblicitaria – febbraio 2015 22 Agenzia Garante Concorrenza Mercato – febbraio 2015 23 La tossicologia italiana a Milano nel 2015 17-20 marzo 2015 25 XIV Congresso della Società Italiana di Fitochimica Valorizzazione della biodiversità italiana: le proprietà salutistiche delle piante alimentari Padova 10 - 12 Giugno 2015 25 Calendario generale incontri EXPO 2015 – Save the dates 26 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Letteratura Scientifica Avocado: un aiuto per abbassare il colesterolo L’avocado (Persea americana Mill.), pianta appartenente alla famiglia delle Lauraceae, è originario del Messico e dell’America centrale. La parte edibile è costituita dal frutto, ricco in vitamine, minerali, fibre, fitosteroli, polifenoli e acidi grassi monoinsaturi, in particolare acido oleico. Un avocado della varietà Hass, tra quelle di maggior consumo negli Stati Uniti, con un peso medio di 136 g, contiene 13 g circa di acido oleico, corrispondente alla quantità presente in 42 g di mandorle e in 2 cucchiai di olio di oliva. E’ risaputo dai risultati di diversi studi scientifici che le diete ricche in acidi grassi monoinsaturi (MUFA) sono in grado di ridurre i livelli di colesterolo totale nel sangue e aumentare il rapporto HDL/LDL (lipoproteine ad alta densità, il cosiddetto colesterolo "buono", e le lipoproteine a bassa densità, ossia quello "cattivo"). In un recente studio clinico condotto negli Stati Uniti, sono stati confrontati gli effetti benefici sul profilo lipidico di 3 differenti diete in cui una porzione di grassi saturi (6-7% del contenuto energetico) è stata sostituita con: MUFA derivanti dall’assunzione di un avocado al giorno - dieta AV; oli ricchi in acido oleico (es. olio di semi di girasole) – dieta MF a contenuto moderato di grassi; carboidrati da cereali – dieta SFA a basso contenuto di grassi. Al trial clinico, suddiviso in 3 periodi di 5 settimane ciascuno intervallati da 2 settimane in cui la dieta è stata sospesa, hanno partecipato 45 soggetti sani (età: 21-70 anni) in sovrappeso e con ipercolesterolemia lieve o moderata. Tutti i partecipanti, alternandosi nei 3 periodi, hanno testato le tre diete in esame. I risultati dello studio hanno rivelato che tutte e tre le diete in studio hanno portato ad una riduzione significativa dei livelli plasmatici di colesterolo totale e di colesterolo LDL rispetto ai livelli di lipidi iniziali. Tuttavia, la dieta a contenuto moderato di grassi integrata con un avocado al giorno, ha indotto una diminuzione significativamente maggiore di colesterolo totale e LDL rispetto alle altre due diete. Anche il rapporto LDL/HDL è diminuito in modo più significativo nella dieta con avocado. Nel determinare i livelli delle varie sottoclassi di LDL, si è inoltre osservato che, mentre le LDL leggere e intermedie si riducono in modo analogo con le tre diete, la concentrazione di LDL piccole e dense, le più pericolose in termini di rischio cardiovascolare perché più ricche in colesterolo, diminuiscono in modo più significativo con la dieta a base di avocado. Il motivo per cui la dieta AV sia risultata più efficace nel modulare il profilo lipidico rispetto a quella MF, anch’essa ricca in acido oleico, non può essere quindi dovuta al solo contenuto di MUFA dell’avocado, ma anche ad altri composti bioattivi presenti in questo frutto. L’avocado contiene, infatti, anche fitosteroli (0,084%), fibre solubili (2,11%) e insolubili (2,7%), e il mannoeptulosio, uno zucchero a sette atomi di carbonio, e il suo metabolita perseitolo (4 g circa per frutto), che alcune ricerche preliminari hanno mostrato possano avere un ruolo positivo nel controllo della glicemia e del peso corporeo. Gli autori di questo studio hanno quindi concluso che mangiare un avocado al giorno nell’ambito di una dieta con moderato apporto di grassi, potrebbe, riducendo i livelli plasmatici di colesterolo totale e LDL, diminuire i fattori di rischio che portano allo sviluppo di patologie cardiovascolari. Sono tuttavia necessari ulteriori studi per caratterizzare tutti i composti bioattivi di questo frutto e studiare i meccanismi d’azione per il controllo del profilo lipidico. Journal of the American Heart Association. Pubblicato on line prima della stampa doi:10.1161/JAVA.114.001355. “Effect of a Moderate Fat Diet With and Without Avocados on Lipoprotein Particle Number, Size and Subclasses in Overweight and Obese Adults: A Randomized, Controlled Trial”. Autori: L. Wang, P.L. Bordi, J.A. Fleming, MS, A.M. Hill, P.M. Kris-Etherton pag. 3 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Aggiornamenti - Italia INTEGRATORI ALIMENTARI Trifolio rosso – effetti fisiologici Il trifoglio rosso (Trifolium pratense L.) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Fabaceae. Cresce spontaneamente in prati e pascoli e la raccolta avviene tra maggio e ottobre. E’ una pianta diffusa su tutto il territorio italiano dal momento che si adatta bene a qualsiasi altitudine (0-2.600 m s.l.m.). La radice a fittone è caratterizzata dalla presenza di colonie di batteri azoto fissatori. Il fusto, che presenta ramificazioni, raggiunge 30 cm in altezza ed è coperto da tricomi. Le foglie, lungamente picciolate e trifogliate, hanno forma ellittica o obovata con margine intero. La pagina superiore della foglia è di colore verde acceso e presenta una caratteristica macchia biancastra a “V”; quella inferiore invece è verde scuro. I fiori, color rosso-violetto, sono riuniti in capolini globosi. Il trifoglio rosso è tra le piante autorizzate all’uso negli integratori alimentari dal Ministero della salute (Decreto dirigenziale 27 marzo 2014). Le parti della pianta ammesse sono i fiori e le parti aeree, ma gli effetti fisiologici consentiti secondo le linee guida ministeriali (“Funzionalità delle prime vie respiratorie”; “Contrasto dei disturbi della menopausa”;. “Fisiologica funzionalità cutanea”; “Funzioni depurative dell'organismo”) sono spendibili solo per i fiori. Tradizionalmente, il trifoglio rosso è sempre stato utilizzato per il trattamento di tosse, asma, bronchite, psoriasi e eczema (1). A questa pianta è correlata anche una certa attività estrogenica (da qui il claim rivendicabile sui disturbi della menopausa), che è associata al suo contenuto elevato in isoflavoni, rappresentati da quattro molecole principali: genisteina, Daidzeina Genisteina daidzeina, biocanina A e formononetina (figura a lato). Biocanina A e formononetina, che derivano rispettivamente dalla metilazione di genisteina e daidzeina, sono presenti nella pianta in concentrazione più elevata rispetto alle corrispettive forme demetilate. Altri costituenti caratteristici di questa specie sono: Formononetina Biocanina A glicosidi cianogenici derivati della cumarina, olio essenziale, minerali, vitamine e clorofilla. I fitoestrogeni sono contenuti in diversi organi epigei della pianta, come l’apparato fogliare, lo stelo e i fiori. In alcuni studi è stato osservato come la distribuzione degli stessi può variare sia in funzione della parte di pianta considerata che dello stadio di maturazione della pianta (1-3). Dai dati di seguito riportati sembra che gli isoflavoni siano presenti in quantità maggiore nelle parti aeree della pianta e in misura minore nei fiori, ma solo a quest’ultimi è correlato il claim sulla menopausa (linee guida ministeriali). Fonte: Booth, et al., 2006 pag. 4 Fonte: Booth, et al., 2006 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Uno studio condotto nello stato dell’Illinois ha messo a confronto la concentrazione di daidzeina, genisteina, formononetina e biocanina A in estratti acquosi degli organi ipogei di trifoglio rosso (foglie, steli, piccioli e capolini) con le quantità trovate nei capolini fioriti, raccolti in differenti stadi di maturazione della pianta, da giugno a ottobre 20012. Dalle analisi condotte con metodo HPLC (cromatografia liquida ad elevata prestazione) è emerso in generale che, in tutti i periodi di raccolta, la concentrazione di isoflavoni era maggiore negli organi epigei rispetto ai capolini fioriti (figura sopra). La maggior concentrazione degli isoflavoni in foglie, steli, piccioli e capolini del trifoglio rosso rispetto ai capolini fioriti si riflette anche sull’attività estrogenica della pianta che, misurata con una specifica metodica in vitro, è risultata più marcata per gli estratti delle parti aeree che per quelli dei fiori (2). In un secondo studio condotto nel 2006, un gruppo di ricercatori canadesi ha caratterizzato il profilo in isoflavoni di 13 diverse cultivars di trifoglio rosso raccolte in due momenti distinti, nel periodo di germinazione, quando le gemme sono appena visibili, e nella fase tardiva della fioritura, quando la maggior parte delle gemme sono fiorite1. Dalle analisi condotte in HPLC, si è osservato che gli isoflavoni, in particolare formononetina e biocanina A, sono presenti in maggiore quantità nelle foglie, seguite da steli e piccioli, nei quali il contenuto di tali molecole è simile soprattutto durante la fioritura. E’ durante questo periodo che nelle foglie si trova il contenuto maggiore di fitoestrogeni. I fiori, invece, sono la parte della pianta con il contenuto più basso in isoflavoni totali. Nella tabella sotto riportata sono indicate le concentrazioni medie di isoflavoni totali e di formononetina e biocanina A, espresse in mg/g su peso secco delle parti epigee del trifoglio rosso (1). Parti di pianta Foglie Steli Piccioli Fiori Isoflavoni totali (mg/g) Germinazione Fioritura 20,39 27,78 17,34 12,08 14,69 12,30 2,38 Formononetina (mg/g) Germinazione Fioritura 8,22 11,09 11,71 7,43 8,92 7,18 0,80 Biocanina A (mg/g) Germinazione Fioritura 7,94 12,51 2,64 2,09 2,77 1,96 0,87 I risultati ottenuti nello studio di Tsao et al. (2006)(1) confermano quelli di un precedente studio (3) in cui è stata valutata la variazione del contenuto di isoflavoni (totali, formononetina e biocanina A) in due cultivar di trifoglio rosso in differenti stadi di maturazione della pianta. In linea generale, si è osservato che in tutte le fasi di sviluppo del trifoglio, le foglie contengono in media una concentrazione maggiore di isoflavoni (11,97 mg/g su estratto secco), mentre il loro contenuto è nettamente più basso negli steli (4,9 mg/g) e nelle infiorescenze (3,3 mg/g). I risultati di questi studi dimostrano come le parti aeree del trifoglio rosso abbiano un contenuto in isoflavoni maggiore rispetto ai fiori. Coerentemente ai risultati di tali studi e fermo restando che, in generale, in merito alle funzioni fisiologiche delle piante (Botanicals) negli alimenti si attende la decisione della Commissione europea 4 , resta comunque la necessità, a livello nazionale, di correlare alla parte di pianta che contiene la maggiore quantità di isoflavoni, ovvero gli altri organi epigei della pianta, l’effetto fisiologico sui disturbi della menopausa, permesso oggi solo per i fiori 5. __________________ 1 2 3 4 5 R., Tsao, et al. Isoflavone Profiles of Red Clovers and Their Distribution in Different Parts Harvested at Different Growing Stages. J Agric Food Chem 2006; 54: 5797-5805 N.L., Booth, et al. Seasonal variation of red clover (Trifolium pratense L., Fabaceae) isoflavones and estrogenic activity. J Agric Food Chem 2006; 54: 1277-1282 E., Sivesind, P., Seguin. Effects of the Environment, Cultivar, Maturity, and Preservation Method on Red Clover Isoflavone Concentration. J Agric Food Chem 2005; 53: 6397-6402 Rif. Regolamento (UE) 1924/2009 Tale richiesta è stata avanzata al Ministero della salute da SISTE Integratori alimentari e marchi descrittivi dell’Avv. Gabriella Ferraris La sentenza della Corte di Cassazione 9.2.2015 n. 2405 riguarda una controversia tra due concorrenti che hanno contrassegnato gli integratori alimentari dimagranti rispettivamente distribuiti con i marchi pag. 5 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 “Slimmer” e “Slimmix”, molto simili e confondibili. Il primo ha contestato al secondo la contraffazione del proprio marchio ed il secondo ha eccepito il carattere descrittivo dello stesso. Mentre i giudici di merito hanno riconosciuto capacità distintiva del marchio “Slimmer”, quindi il diritto ad essere tutelato, la Corte di Cassazione sembra mettere le premesse a conclusioni diverse. Secondo la legge italiana non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di impresa e nel caso di registrazione devono considerarsi nulli, i segni costituiti esclusivamente delle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio) perché non può ammettersi che “si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione”. Ricorda la sentenza che parole comuni sono state ritenute brevettabili come marchi “solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere”. Anche la giurisprudenza comunitaria ha sempre subordinato la tutela del marchio descrittivo al rispetto dell’interesse generale di tutti gli operatori di un certo settore di utilizzare liberamente termini, immagini, segni che designano la loro attività o i loro prodotti. Proprio dalla giurisprudenza comunitaria i giudici di legittimità hanno attinto per decidere il caso. Infatti riprendendo una decisione sulla nullità di marchi costituiti da parole straniere la Corte di Cassazione con la sentenza n 2405/2015 ha ritenuto che la capacità distintiva di un marchio costituito da un termine inglese debba essere valutata sotto due diversi profili e cioè sia in funzione dell’inerenza della parola al prodotto o servizio che deve contrassegnare sia tenendo conto della capacità del consumatore medio di riconoscere il significato della parola inglese. Sulla base di tali criteri la Corte, per quanto riguarda il primo aspetto, diversamente dai giudici di merito, ha concluso che “slimmer” deve considerarsi una indicazione descrittiva perché la parola inglese “slim” indica la destinazione del prodotto e cioè la funzione dimagrante ed il suffisso “mer” non costituisce una modifica che possa “oscurare il significato linguistico” ma ponendolo nella forma propria del comparativo di maggioranza costituisce un rafforzamento del suo significato letterale. Quanto alla seconda questione i giudici hanno rilevato che nei precedenti gradi del giudizio non è stata presa in considerazione e cioè non è stato valutato se il consumatore italiano “mediamente intelligente, accorto ed informato” sia dotato di un patrimonio linguistico tale che il significato del termine “slimmer” gli possa essere direttamente ed immediatamente chiaro. Proprio per tale accertamento la controversia è stata rimandata ai giudici della Corte di Appello. VARIE Farmacia: effetti del DDL Concorrenza Il 20 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Concorrenza”, un provvedimento presentato dal Ministero dello sviluppo economico come strumento per incentivare la competitività delle imprese, facilitare il funzionamento di alcuni settori e accrescere il prodotto interno lordo. Lo scopo dichiarato è quello di “rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza” (art. 1). L'art. 33 del DDL (CAPO VII - Servizi sanitari), è dedicato alle “Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica”. Con tale intenzione il Governo ha esteso la possibilità di acquistare farmacie private anche alle società di capitale, fino ad oggi escluse dal novero degli aventi diritto, a condizione che vi prepongano a dirigerle farmacisti in possesso dell’idoneità, ma non necessariamente presenti nella società in qualità di soci. Attualmente, infatti, la titolarità delle farmacie è riservata solo a persone fisiche, a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata e a dirigere la farmacia poteva essere solo un farmacista socio. E’ stato inoltre abolito il limite delle 4 licenze alla titolarità delle farmacie per ciascuna società, proprio con l’intento di facilitare le economie di scala e facilitare l’ingresso nel settore delle grandi società di capitali come gestori di catene di farmacie. Dopo le polemiche seguite alla iniziale proposta di liberalizzare la vendita dei farmaci di fascia C, cioè di quelli dispensabili solo dietro prescrizione medica, estendendo tale possibilità anche a parafarmacie e pag. 6 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 grande distribuzione organizzata, il governo ha fatto un passo indietro e ha depennato questo aspetto dal disegno di legge. Secondo il ministro della salute, contraria a tale iniziativa, la liberalizzazione avrebbe potuto portare ad un aumento sensibile del consumo dei farmaci e ad un abuso della loro somministrazione, ponendo le condizioni per un aumento progressivo della spesa farmaceutica. Di tutt’altro avviso i farmacisti titolari di parafarmacie, che accusano il Governo di dividerli in professionisti di serie A e B. Nel frattempo il DDL ha già intrapreso l'iter per l’approvazione parlamentare. Aggiornamenti - Europa ALIMENTI EFSA – Opinioni varie su indicazioni sulla salute L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prosegue nel processo di valutazione delle indicazioni sulla salute ai sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) 1924/06. Di seguito riportiamo i pareri espressi dal gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) dell’EFSA su alcuni claims presentati ai sensi dell’art. 13.5 (basati su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati) e dell’art. 14.1(a) (indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia). • CARBOIDRATI GLICEMICI E FUNZIONE CEREBRALE – ART.13.5 NDA si è espresso favorevolmente sulla possibilità di rivendicare per glucosio, carboidrati glicemici e compresse a base di destrosio (glucosio monoidrato), l’indicazione sulla salute "contribuisce al mantenimento delle normali funzioni cerebrali". Il claim è indirizzato alla popolazione generale. EFSA aveva già espresso parere positivo sulla correlazione esistente tra il consumo di carboidrati glicemici e il mantenimento delle normali funzioni cerebrali (EFSA Journal 2011;9(6):2226). L’opinione completa dell’EFSA è disponibile al link: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4026.pdf • CARBOIDRATI GLICEMICI E FUNZIONE COGNITIVA – ART.13.5 NDA ritiene possibile stabilire una correlazione di causa-effetto tra il consumo di glucosio, l’ingrediente oggetto del claim, e la normale funzione cognitiva. Si stima che per coprire il fabbisogno di glucosio del cervello, sia necessario assumere 130 g di carboidrati glicemici al giorno, consumo che deve avvenire all’interno di una dieta equilibrata. Tale claim è indirizzato alla popolazione generale. Per approfondire l’argomento, consultare il link: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4027.pdf • L-tug LICOPENE E RIDUZIONE DEL COLESTEROLO LDL – ART. 14.1.(a) Il gruppo di esperti scientifici NDA (EFSA) ha espresso opinione negativa nei confronti di una indicazione sulla salute relativa a un ingrediente, “L-tug licopene” (le informazioni sulla formulazione e sul processo di produzione sono riservate), che aggiunto ad alimenti a base di grassi, avrebbe la capacità di ridurre i livelli plasmatici di colesterolo LDL. Il gruppo di esperti ritiene che l’ingrediente sia ben caratterizzato e che l’effetto di riduzione delle LDL sia benefico dal punto di vista fisiologico, oltre ad avere un ruolo nel ridurre i fattori di rischio delle patologie cardiovascolari. Tuttavia, i dati forniti, provenienti da studi non pubblicati in letteratura, non sono sufficienti a dimostrare la correlazione esistente tra il consumo di Ltug licopene e il controllo del colesterolo LDL. Maggiori informazioni sull’argomento si possono trovare al link: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4025.pdf COSMETICI Sperimentazione animale e Reach Il Regolamento cosmetici 1223/2009 ha stabilito, come principio, il divieto assoluto di sperimentare su animali sia prodotti finiti che ingredienti, dal 11 marzo 2013. Ma il REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation), che mira ad aumentare la conoscenza sulle sostanze chimiche, impone in taluni casi la sperimentazione su animali delle sostanze chimiche anche, in alcune situazioni, quando sono utilizzate nei cosmetici. L'organizzazione PETA, che sostiene il benessere degli animali nel Regno Unito, preoccupata di tale situazione, ha lanciato una petizione alla Commissione europea. pag. 7 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Sul suo sito web, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) invita i suoi sostenitori a "non permettere che la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici possa “rientrare dalla porta sul retro". Il testo della petizione che PETA propone di firmare sottolinea che " il Regolamento sui cosmetici europeo ha segnato un momento fondamentale verso la fine degli esperimenti crudeli e atroci sugli animali. Tuttavia, richiedendo test per le sostanze chimiche utilizzate nei cosmetici quando vi è la possibilità di esposizione dei lavoratori durante il processo di fabbricazione, [la Commissione] mina i valori morali ed etici sanciti nel Regolamento Cosmetici. E 'inammissibile che, ai nostri giorni, gli animali siano costretti a soffrire e a morire per dei test che riguardano ingredienti cosmetici." Nelle sue conclusioni, PETA esorta la Commissione europea a rispettare lo spirito del Regolamento. Il problema che nasce da certe contraddizioni tra i due testi europei, il regolamento cosmetici da una parte, ed il regolamento REACH dall’altra, non è nuovo. E la questione è stata spesso sollevata in particolare da parte dell'industria cosmetica, per capire come rispettare il divieto di utilizzo di animali previsto dal primo Regolamento quando il secondo li richiede. Lo scorso ottobre, la Commissione europea aveva già pubblicato un chiarimento relativamente a questa interazione tra i due regolamenti, in cui dichiarava apertamente che potrebbero esserci delle eccezioni rispetto al principio stabilito dal regolamento sui cosmetici, legati alla necessità di valutare i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori o per determinare gli effetti delle sostanze chimiche sulla salute e sull'ambiente, quando non ci sono alternative alla sperimentazione animale. La Commissione ha risposto recentemente alla campagna PETA, di seguito i contenuti della nuova comunicazione. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE Il regolamento REACH impone all'industria di produrre, importare ed utilizzare le sostanze chimiche in modo sicuro. Per fare questo, deve essere disponibili un numero adeguato e sufficiente di informazioni sulle sostanze pericolose. Per molti anni, molte sostanze sono state fabbricate e commercializzate in Europa, a volte in grandi quantità, senza informazioni sufficienti sui rischi che avrebbero potuto comportare per la salute umana È noto sin dall'inizio dello sviluppo del regolamento REACH che la necessità di raccogliere queste informazioni avrebbe comportato un aumento dell'uso di animali da laboratorio. Le proprietà pericolose dei prodotti chimici non possono essere adeguatamente determinate con i metodi in vitro (non su animali) attualmente disponibili. Fare conto esclusivamente su tali metodi potrebbe portare a sottostimare il potenziale di pericolosità delle sostanze chimiche per l'uomo o per l'ambiente. Tuttavia, la Commissione europea tiene nella dovuta considerazione le preoccupazioni circa l'uso di animali per i test. Così, REACH impone alle aziende di condividere i dati al fine di evitare inutili esperimenti sugli animali. Coloro che vogliono praticare test dovrebbero informare ECHA (European Chemicals Agency) circa gli esperimenti che intendono condurre e ottenere il consenso prima di avviare la sperimentazione. Secondo quanto scritto nel REACH, la sperimentazione animale deve essere evitata a favore dei metodi alternativi ed i dichiaranti devono utilizzare i test su animali come ultima risorsa. La Commissione sta inoltre sviluppando attivamente metodi di sperimentazione alternativi, per esempio attraverso il programma quadro per la ricerca. Gestisce ECVAM (Centro per la convalida dei metodi alternativi), centro di eccellenza in questo campo. La Commissione ha inoltre stabilito il TSAR (Sistema di monitoraggio dei metodi di prova alternativi) atto a garantire che metodi nuovi e promettenti possano essere rapidamente convalidati a fini regolamentari, anche nel contesto del REACH. Gli ultimi risultati di questo lavoro saranno pubblicati nel prossimo adeguamento del regolamento sui metodi di prova. L'attuazione dei regolamenti REACH e CLP è responsabilità di ogni Stato membro dell'Unione europea e della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein, che devono assicurarsi che ci sia un adeguato sistema nazionale di controllo e sanzionatorio per il mancato rispetto dei requisiti REACH. ECHA ospita un forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione. Questa organizzazione è composta da rappresentanti delle autorità nazionali che lavorano per coordinare l'attuazione di questi testi nei diversi paesi. Inoltre, l'ECHA è in contatto con le singole autorità di controllo e le avvisa di eventuali preoccupazioni o anomalie che ci possono essere con fascicoli provenienti dal loro paese. Ad esempio, se l'ECHA verifica che un test è stato eseguito per un endpoint per cui è richiesta una proposta di sperimentazione nell'ambito di REACH, gli Stati membri siano informati e possono intraprendere le adeguate misure. In conclusione, il messaggio della Commissione è chiaro: REACH è quello che è, è destinato a garantire la sicurezza delle sostanze chimiche, la salute della popolazione europea e l'ambiente, e non cambierà che si tratti o meno di cosmetici. Fonte: http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/european-commission-responds-to-campaign-on-testingcosmetic-ingredients-on-animals pag. 8 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 NOVEL FOOD EFSA – Opinione sull’olio di Buglossoides A seguito della richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA) dell'EFSA ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza d’uso dell’olio raffinato di Buglossoides, per il quale è stata presentata domanda di autorizzazione come nuovo ingrediente di alimenti e integratori alimentari, ai sensi del regolamento (CE) 258/97 sui Novel food. Tale olio è ottenuto a partire dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. (fam. Boraginaceae) attraverso l’uso di processi comunemente impiegati per la produzione di oli edibili. Questa pianta, originaria del Regno Unito, viene coltivata in molte aree dell’Europa e del Nord America. L’olio di Buglossoides è ricco in acidi grassi polinsaturi: gli acidi alfalinolenico (ALA: 44%), stearidonico (SDA: 20%) e linoleico (13%) sono presenti in quantità maggiore, seguiti da quantità più basse di acido oleico, acido gamma-linolenico (GLA) e acidi grassi saturi. Con l’eccezione di SDA e GLA, gli altri acidi grassi sono diffusi in molti Buglossoides arvensis L. alimenti comuni. Inoltre, ad esclusione del contenuto di SDA e di proteine, il profilo nutrizionale dell’olio raffinato di Buglossoides è sovrapponibile a quello dell’olio estratto dai semi dell’Echium plantagineum, autorizzato nell’UE come nuovo ingrediente alimentare (Decisione della Commissione 2008/558/EC, GU europea L 180 del 9.7.2008). Il richiedente ha proposto che con l’olio di Buglossoides siano assunti circa 200 mg di SDA al giorno. Sulla base dei dati di consumo nel Regno Unito di alimenti contenenti SDA, risulta che un uomo adulto assume da 1.128 a 2.175 mg/die di SDA, mentre nei bambini le quantità assunte variano da 719 a 1.351 mg al giorno. In studi condotti sull’uomo, in seguito ad assunzione di Echium plantagineum SDA (750-4.200 mg/die per 3-16 settimane) da varie fonti, non si è osservato alcun incremento, se non lieve, dei livelli di questo acido grasso nel plasma o nelle membrane delle cellule del sangue, né sono stati osservati eventi avversi in soggetti che hanno assunto da varie fonti fino a 4.200 mg/die di SDA per 12 settimane, fino a 1.700 mg/die di GLA e a 9.100 mg/die di ALA per 28 giorni. Il gruppo di esperti ritiene inoltre che la probabilità di sviluppare reazioni allergiche a questo nuovo ingrediente alimentare sia bassa. I semi di Buglossoides contengono alcaloidi pirrolizidinici e acido erucico, sostanze note per la loro tossicità rispettivamente a livello epatico e sul cuore. Nelle condizioni d'uso proposte per l’olio di Buglossoides dal richiedente, si ritiene tuttavia che queste sostanze non sollevino alcun tipo di preoccupazione per la salute umana. Sulla base dei dati disponibili, NDA ha quindi concluso che l’olio di Buglossoides è da considerarsi sicuro alle condizioni d’uso proposte. L’opinione completa è consultabile al link: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4029.pdf VARIE Agricoltura biologica: numeri e nuova proposta legislativa L’agricoltura biologica è in crescita. Gli ultimi dati relativi al biologico mondiale presentati al Biofach, un’importante fiera internazionale dedicata al mercato del biologico, tenutasi lo scorso 11-14 Febbraio 2015 a Norimberga, svelano che il mercato globale dei prodotti biologici nel 2013 ha raggiunto i 55 miliardi di euro (fonte: FiBL Forschungsinstitut für biologischen Landbau - istituto di ricerca sull’agricoltura biologica). Nei dati ufficiali di mercato è stata inclusa, per la prima volta, anche la Cina, che con i suoi 2,4 miliardi di euro di spesa occupa la quarta posizione. Un massimo storico è stato segnato anche dal numero di produttori che, nel 2013, hanno raggiunto la cifra di 2 milioni. Come negli anni precedenti, i Paesi con il più alto numero di produttori sono: India (650.000), Uganda (189.000) e Messico (169.700). Per quanto riguarda le superfici, nel 2013 sono stati coltivati con il metodo biologico 43,1 milioni di ettari, con una crescita di quasi 6 milioni rispetto alla precedente rilevazione. In Oceania la superficie biologica pag. 9 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 è aumentata del 42%, grazie soprattutto all’incremento di coltivazioni bio in Australia, paese con la maggiore superficie agricola biologica (17,2 milioni di ettari) seguita da Argentina (3,2 milioni) e Stati Uniti (2,2 milioni). Il 40% dei terreni bio si trova in Oceania (17,3 milioni di ettari); seguono Europa (27% - 11,5 milioni di ettari) e America Latina (15% - 6,6 milioni di ettari). I paesi con la maggiore quota di terreni agricoli biologici sono le Isole Falkland (36,3%), seguite da Liechtenstein (31%) e Austria (19,5%). Per quanto riguarda l’Italia, dall’analisi dei dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dagli Organismi di Controllo operanti in Italia al 31 dicembre 2013, risulta che gli operatori del settore sono 52.383 di cui: 41.513 produttori esclusivi; 6.154 preparatori esclusivi (comprese le aziende che effettuano attività di vendita al dettaglio); 4.456 che effettuano sia attività di produzione che di preparazione; e 260 operatori che effettuano attività di importazione (fonte: SINAB – Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica). Rispetto ai dati riferiti al 2012 si rileva un aumento complessivo del numero di operatori del 5,4% Come per gli anni passati, Sicilia e Calabria sono tra le regioni con maggiore presenza di aziende agricole biologiche sul territorio nazionale, mentre per il numero di aziende di trasformazione impegnate nel settore la leadership spetta alla Toscana seguita da Emilia Romagna e Puglia. La superficie coltivata secondo il metodo biologico, risulta pari a 1.317.177 ettari, con un aumento complessivo, rispetto al 2012, del 12,8%. Un ettaro di terreno ogni dieci in Italia è coltivato con il metodo biologico e le vendite, in un contesto di crisi nei consumi nell'agroalimentare, sono aumentate del 17%. Al fine di mantenere alti i requisiti di accesso delle aziende al mercato bio, anche attraverso la difesa e il rafforzamento dei principi di base, che sono gli elementi maggiormente apprezzati dai consumatori europei del biologico, e continuare, nel contempo, a mantenere alto il livello di fiducia dei consumatori, la Commissione Europea ha presentato, a marzo 2014, una proposta di un nuovo regolamento (oggi è in vigore il Reg. (CE) 834/20071) che mira ad alzare alcuni paletti tra cui: ridurre il numero e l’ampiezza degli atti delegati, eliminare tutte le deroghe, vietare le aziende miste, irrigidire le regole per le importazioni e inserire soglie per i residui di sostanze non ammesse. Tale proposta è tuttavia invisa dalle principali associazioni europee del biologico e dalla maggior parte degli Stati Membri, che ne intravedono un potenziale freno all’ulteriore sviluppo del biologico. Nella revisione del regolamento, inoltre, la Commissione europea intende trasferire la competenza sui controlli ufficiali dalla DG-AGRI (Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale) alla DG SANCO (Direzione Generale della Salute), per far rientrare tutto il sistema normativo del controllo e della certificazione degli alimenti, biologici e non, sotto un ufficio centrale unico. Anche questo aspetto è oggetto di forti discussioni, in quanto secondo alcuni non garantirebbe il mantenimento dei requisiti necessari per il controllo del biologico e, soprattutto, perché cambierebbero competenze e ruoli degli attuali attori in campo. Durante il semestre italiano di presidenza dell’UE, il nostro paese si è fortemente impegnato affinché si giungesse ad una proposta condivisa. Frutto della mediazione un documento orientativo che individua in 11 punti le modifiche da apportare alle principali criticità rilevate nella proposta della Commissione. Riduzione degli atti delegati, reintroduzione delle aziende miste, reintroduzione di alcune deroghe e mantenimento delle norme di conversione attualmente in vigore, sono gli elementi tecnici di maggiore impatto approvati dal Consiglio lo scorso dicembre. Ora, il lavoro di revisione della proposta iniziale della Commissione sta proseguendo sotto la Presidenza lettone. La Commissione, entro l’estate, dovrà decidere se continuare a lavorare sull'attuale proposta oppure se, alla fine di un anno di trattative, sarà necessario riavviare tutto l’iter legislativo ritirando la proposta. Aggiornamenti - Mondo ALIMENTI/INTEGRATORI ALIMENTARI Aggiornamenti normativi - Notizie flash dal mondo Riportiamo di seguito brevi informazioni sulle attività legislative in atto in vari paesi del mondo in materia di alimenti e integratori alimentari. pag. 10 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 AFRICA Uganda E’ stata notificata all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO: World Trade Organization) la bozza finale del documento che stabilisce i requisiti per il corretto impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute sull’etichettatura e nella pubblicità di tutti gli alimenti, ad eccezione degli alimenti a fini medici speciali per i quali esistono standard e linee guide specifiche. ASIA Cina La Food and Drug Administration cinese (CFDA) ha proposto di modificare, semplificandola, la procedura di registrazione degli alimenti funzionali. La China Insurance Regulatory Commission (CIRC), una istituzione il cui ruolo è implementare le norme in materia di assicurazioni, ha pubblicato delle linee guida su programmi pilota per la stipula di assicurazioni a garanzia della sicurezza alimentare in particolare in alcuni settori tra cui alimenti funzionali, alimenti per lattanti e per la prima infanzia, servizi di catering, mense scolastiche, vendita online di alimenti, ecc. Queste linee guida entreranno a far parte in Cina dell’”indicatore chiave di prestazione”, un indice che consente di monitorare l'andamento di un’azienda sotto vari aspetti. Questo dovrebbe spingere i governi locali e le aziende alimentari a partecipare più attivamente ai programmi assicurativi per la sicurezza alimentare al fine di migliorare le loro prestazioni. E’ in consultazione pubblica la bozza di revisione della legge sulla sicurezza alimentare. Le principali modifiche riguardano: i) notifica presso la CFDA degli alimenti funzionali a base di nuovi ingredienti o di integratori alimentari di vitamine e minerali importati per la prima volta in Cina; ii) indicazione in etichetta della presenza in un alimento di OGM; iii)pubblicazione di una lista di ingredienti e loro quantità permessi negli alimenti funzionali. Giappone Entreranno in applicazione ad aprile 2015 la legge sull’etichettatura degli alimenti e sull’impiego dei nuovi claims sulla salute, di cui è prevista la pubblicazione, entro fine febbraio, delle linee guida per il corretto utilizzo. India A causa delle difficoltà delle aziende a conformarsi alle disposizioni della legge sulla sicurezza alimentare, il governo indiano ha nominato una commissione per la sua revisione. Questa è un’importante opportunità anche per il settore degli integratori alimentari, per i quali si richiede un aggiornamento dei tenori massimi e minimi di vitamine e minerali, attualmente basati sulle RDA. Taiwan La Food and Drug Administration di Taiwan ha esteso l’uso di alcuni edulcoranti agli integratori alimentari in forma liquida: saccarina e suoi sali di sodio (80 mg/L); acido ciclamico e i suoi sali di sodio e calcio (400 mg/L) (sono gli stessi livelli autorizzati nell’UE dal Reg. (CE) 1333/2008). E’ stato notificato al WTO un documento che dispone per gli importatori di combinazioni di additivi alimentari l’obbligo di presentare alle autorità competenti un certificato che dichiari la commestibilità delle sostanze importate, per evitare che additivi non-food grade siano utilizzati a scopo alimentare. CENTRO E SUD AMERICA Brasile L’Autorità nazionale di sorveglianza della salute (ANVISA) ha posto in consultazione pubblica un documento per illustrare le questioni prioritarie del programma di regolamentazione previsto per il periodo 2015-2016. Nell’agenda di lavoro è inserito lo sviluppo di una norma ad hoc per gli integratori alimentari. Nicaragua Gennaio 2015: il Ministero della salute nicaraguense ha annunciato la nascita di un nuovo dipartimento, che sarà operativo già da febbraio, per regolamentare il settore degli integratori alimentari, per i quali s’intende disporre l’obbligo di notifica. pag. 11 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Venezuela L’Istituto Nazionale di igiene (INHRR) ha attivato un sito web che consente alle aziende di notificare online i prodotti per uso e consumo umano e di ricevere, sempre via internet e in tempi più rapidi, la valutazione da parte delle autorità competenti. Ad oggi, gli unici prodotti registrabili per via elettronica sono medicinali e alimenti biologici. E’ prevista l’estensione di tale procedura ad altri prodotti, tra cui gli integratori alimentari. EST EUROPA Russia L’industria degli integratori alimentari russa ha adottato una serie di requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di questi prodotti. Tali standard sono conformi alle buone pratiche di produzione (GMP) internazionali. Questo consentirà ai produttori sia internazionali che locali di garantire per gli integratori alimentari gli stessi requisiti di sicurezza, qualità ed efficacia. A fine gennaio sono entrati in vigore in Russia gli emendamenti alla legge federale n. 532-FZ per contrastare il traffico illegale e la distribuzione di farmaci e integratori alimentari contraffatti, adulterati o non registrati, per i quali sono previste sanzioni sia amministrative che penali. Pene severe sono previste anche per violazioni dell’obbligo di dichiarare in etichetta se un alimento è stato prodotto a partire da o contiene OGM (legge federale n. 521-FZ in vigore da 11 gennaio 2015). Tale norma autorizza inoltre il governo russo a bandire l’importazione nel proprio territorio di prodotti a base di OGM. L’antitrust russo ha proposto l’obbligo di registrazione su un unico sportello dei nomi degli integratori alimentari e dei farmaci per evitare che un prodotto circoli con lo stesso nome sia in forma di medicinale che come integratore alimentare. Ucraina Il disegno di legge, presentato in Parlamento, ha lo scopo di armonizzare le norme nazionali su produzione, utilizzo, controllo e commercio degli OGM, alle disposizioni Comunitarie (Reg. (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati). PENISOLA ARABICA Arabia saudita La Food and Drug Administration saudita (SFDA) ha pubblicato una nuova linea guida per illustrare la procedura per la notifica elettronica degli integratori alimentari, diventata obbligatoria da gennaio 2015. Kuwait E’ stata notificata al WTO una bozza del regolamento per disciplinare l’uso degli additivi alimentari negli alimenti, compresi gli integratori alimentari. STATI UNITI Da un’indagine condotta negli Stati Uniti su come sono cambiati i gusti degli Americani in fatto di integratori alimentari dal 2007 al 2012, si è dedotto che: • Adulti: i prodotti di maggior consumo sono quelli a base di olio di pesce. Le vendite di questi prodotti insieme agli integratori alimentari a base di probiotici, prebiotici e melatonina sono aumentate in modo rilevante tra il 2007 e il 2012, mentre è diminuito il commercio di prodotti a base di glucosamina/condroitina, echinacea e aglio. • Bambini: i prodotti più venduti sono quelli a base di olio di pesce e di melatonina (fino al 2007 erano quelli a base di echinacea). In seguito alla morte di uno studente di scuola superiore, lo scorso gennaio un gruppo di senatori ha esortato la FDA a bandire immediatamente la commercializzazione di caffeina pura. Secondo FDA, un cucchiaino di questa sostanza equivale ad assumere la quantità di caffeina contenuta in 25 tazze di caffè, ossia più di sei volte la quantità giornaliera raccomandata di questa sostanza per un uomo adulto. pag. 12 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Approfondimenti Preparazioni vegetali tradizionali ed effetti benefici sulla salute: il concetto di storia d’uso Robert Anton, Mauro Serafini, Luc Delmulle ( EFFL 6/2014), traduzione autorizzata dagli autori Il concetto di “storia d’uso”, riconosciuto nella legislazione farmaceutica, ma non in ambito alimentare, è un elemento chiave per dimostrare l’origine e gli effetti dei farmaci tradizionali vegetali. In questo articolo si analizza in quale misura il concetto della “tradizione d’uso” può essere utile a dimostrare l’efficacia e la sicurezza delle preparazioni vegetali e, in particolare, degli estratti a base di piante. Nell’articolo, oltre alle definizioni dei vari tipi di preparazioni vegetali, sono forniti esempi di preparazioni tradizionali a base di diverse piante. È inoltre presente un parallelismo con la legislazione europea sui Novel food. INTRODUZIONE Le piante sono usate da tempo nella formulazione di una vasta gamma di prodotti come ingredienti di alimenti o di prodotti più specifici, come ad esempio gli integratori alimentari, e, nel tempo si è assistito ad un progressivo miglioramento dei processi produttivi che le riguardano. La maggior parte dei metodi utilizzati nella trasformazione delle piante sono in uso da decenni se non secoli, tanto da poter essere considerati “tradizionali”. Il concetto di “tradizione d’uso” rientra nella legislazione dei farmaci vegetali tradizionali (Direttiva 2004/24/CE), secondo la quale un medicinale a base di sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali può essere considerato tradizionale se utilizzato da almeno 30 anni, 15 dei quali in Europa. Il prodotto deve inoltre dimostrare di non essere nocivo nelle condizioni d'uso indicate ed i suoi effetti farmacologici o la sua efficacia devono essere verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data. Nell’ambito della legislazione alimentare, il concetto di “storia d’uso” è equivalente. La storia o la tradizione d’uso può essere definita come il bagaglio di conoscenza esistente sui modi in cui le piante (e altri prodotti) e loro preparazioni, si sono evoluti tradizionalmente e/o culturalmente e sono stati usati nel tempo. In genere, la “storia d’uso” dovrebbe riferirsi ad un uso protratto da almeno una generazione (25 anni). Una lunga “storia d’uso” può essere indicativa del fatto che un estratto a base di piante è sempre stato utilizzato in modo sicuro. All’interno di questo contesto, il concetto di “storia d’uso sicuro” non implica una valutazione scientifica del rischio. Esso deriva dalle informazioni esistenti sull’uso di un particolare tipo di preparazione da almeno una generazione e sull’assenza di reazioni avverse descritte o riportate. Più lungo è il periodo in cui è stato documentato l’utilizzo di una preparazione tradizionale, più forti saranno le prove a supporto della sua sicurezza d’uso. In questo articolo sono descritti i diversi elementi da considerare nel processo di valutazione della storia d’uso delle diverse preparazioni a base di piante oggi esistenti. PREPARAZIONI A BASE DI PIANTE Sulla base dell’esperienza maturata sulle piante, nel tempo sono stati sviluppati differenti processi di lavorazione e sono stati messi a punto nuovi metodi o apportate modifiche a tecniche già esistenti (differenti solventi di estrazione; differenti tempi e/o rapporti droga/estratto), che hanno consentito di ottimizzare la composizione dei prodotti anche sulla base degli effetti benefici derivanti dalla loro assunzione. Quando un particolare metodo è stato applicato alla piante da sufficiente tempo, questo processo può essere considerato tradizionale e, altrettanto, si può dire per la preparazione da esso ottenuta. Un esempio è dato dalla Valeriana officinalis L., i cui primi usi riguardavano il consumo alimentare dell’intera pianta. Successivamente, l’attenzione si è spostata verso la radice, che era consumata come tale o masticata. Nel tempo, molto probabilmente, l’uomo ha sperimentato vari tipi di preparazioni, come la cottura a vapore, l’infuso con acqua, estratti con diversi tipi di solventi (es. alcol a Valeriana officinalis L. diverse concentrazioni) e anche la distillazione (es. oli essenziali), alla pag. 13 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 ricerca del prodotto con la maggior efficacia sulla salute. Ancora oggi, non si è ancora chiarito quali composti consentono alla valeriana di esplicare i suoi effetti benefici, il che spiega la diversa natura delle preparazioni a base di questa pianta impiegate tradizionalmente, come radice essiccata, estratti secchi a base acqua, estratti alcolici, succo di radice fresca, olio essenziale di radice, ecc. Alcune preparazioni vegetali sono state invece abbandonate a causa dell’assenza di effetti benefici o il manifestarsi di reazioni avverse. Come nel caso di alcune preparazioni a base di camedrio (Teucrium chamaedrys L.); se assunto fresco o essiccato, provoca disturbi a livello epatico, mentre l’uso dell’infuso non crea problemi. Questo è dovuto al fatto che le sostanze epatotossiche (clerodano diterpeni) non sono solubili in acqua. Diversi sono i metodi tradizionali utilizzati per la preparazione di prodotti a base di piante (Tabella 1), ciascuno presenta vantaggi e svantaggi. Quali preparazioni e quali condizioni d’uso debbano essere considerate Teucrium chamaedrys L. tradizionali, deve essere valutato caso per caso in riferimento a ciascuna pianta. Tabella 1 – Esempi di varie preparazioni tradizionali a base di piante Erbe essiccate sminuzzate o ridotte in polvere Le polveri sono preparate a partire da materie prime vegetali (corteccia, radice, foglia, ecc.) essiccate a temperature prestabilite o attraverso liofilizzazione. Se necessario, il prodotto è setacciato al fine di renderlo omogeneo. Tinture Le tinture sono preparazioni liquide ottenute per percolazione o macerazione in etanolo (es. 1 parte di pianta e 5 parti di alcol, il cui titolo alcolometrico può variare a seconda del tipo di pianta) o per dissoluzione di un estratto secco in alcol con un opportuno titolo alcolometrico (solitamente da 45° a 70°). Estratti Preparazione Di seguito sono riportati i diversi tipi di estratti e i principali metodi di estrazione: Macerazione: consiste nel miscelare la pianta, ridotta in pezzi di grandezza appropriata, con il solvente prescelto. La miscela è lasciata i a temperatura ambiente e al buio, agitando spesso, per diversi giorni. La miscela viene filtrata e il residuo (vinaccia o sansa) ulteriormente spremuto. L’estratto finale si ottiene per evaporazione del solvente. Percolazione: l’estrazione è effettuata facendo fluire il solvente attraverso la pianta ridotta in polvere, lasciata macerare nello stesso solvente all’interno di un percolatore. Le quantità del solvente e della pianta, la durata e il flusso del solvente, la temperatura, la granulometria della polvere e il tipo di apparato utilizzato, sono tutti parametri che possono influenzare l’efficacia dell’estrazione. Definizione Gli estratti sono preparazioni liquide (estratti liquidi e tinture), semi-solide (estratti molli) o solide (estratti secchi), ottenute generalmente dalla pianta essiccata. Gli estratti standardizzati sono prodotti contenenti livelli omogenei di uno o più costituenti fitochimici (composti marker). Il contenuto di tali sostanze, note per i loro effetti fisiologici, è corretto per aggiunta di una sostanza inerte o miscelando lotti diversi di estratto. Estratti liquidi Preparazioni liquide in cui una parte in peso o in volume corrisponde a una parte in peso di pianta essiccata. Queste preparazioni sono corrette, se necessario, per raggiungere il livello desiderato di costituenti. Il vantaggio è che 1 g di estratto liquido corrisponde a 1 g di pianta essiccata. L’estrazione è effettuata usando etanolo con un adeguato titolo alcolometrico o acqua. Estratti glicerici Per evitare la degradazione dei composti attivi, questi estratti sono in genere ottenuti da pianta liofilizzata o pianta fresca macinata. Viene effettuata una prima estrazione dei composti sia idro- che liposolubili con una miscela idroalcolica a concentrazione crescente. Dopo aver rimosso il solvente sotto vuoto, l’estratto è risospeso in una soluzione di glicerolo (15% acqua e 85% glicerolo). Dal punto di vista chimico, questo tipo di estratto è quello più simile alla pianta fresca. pag. 14 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Segue Tabella 1 Estratti molli o “firm” Preparazioni semi-solide ottenute dall’evaporazione totale o parziale del solvente usato nella preparazione dell’estratto.Estratti secchi Preparazioni solide ottenute dall’evaporazione del solvente usato per l’estrazione. Come solvente di estrazione si può utilizzare acqua (estratto acquoso) o alcol (estratto idro-alcolico). Ai fini di una efficace estrazione, in quest’ultimo caso è importante considerare il titolo alcolometrico. Oli essenziali Possono essere ottenuti per: Distillazione a vapore dalla pianta essiccata o fresca. Il prodotto ottenuto è sottoposto a rettificazione. Spremitura meccanica a freddo del pericarpo fresco (es. buccia degli agrumi). Durante il processo di idrodistillazione con vapore si formano 2 frazioni con un profilo chimico differente: frazione lipofila (olio essenziale) nella parte alta (nella maggior parte dei casi la densità è minore di 1) e idrofila (idrodistillato). E’ possibile estrarre alcuni composti con il metodo della CO 2 supercritica, ma il prodotto ottenuto non può essere chiamato “olio essenziale”. Oleoresina e gommoresina L’oleoresina è la secrezione naturale di una pianta, che si ottiene incidendo la corteccia dell’albero (es. essudato delle conifere). E’ costituita da una miscela di oli essenziali ossidati e resine. Altre gomme, resine o gommo-resine sono miscele di composti complessi resinosi, gomme e composti volatili. Balsamo I balsami sono oleoresine naturali specifiche caratterizzate dalla presenza di acido benzoico e/o cinnamico e loro esteri. Molte preparazioni sono erroneamente chiamate “balsami”. Alcolato Gli alcolati sono soluzioni liquide ottenute generalmente dalla distillazione di piante fresche lasciate a macerare in alcol. Possono essere ottenuti da una sola pianta (alcolato semplice) o da miscele di più piante (alcolato composto). Alcolatura Preparazione ottenuta dalla pianta fresca fatta macerare a freddo in una soluzione alcolica molto concentrata. Tale procedura consente di conservare composti la cui attività andrebbe persa se si usasse la pianta essiccata. Intrait Tipo di estratto ottenuto da una pianta sottoposta a trattamento termico o con vapori di alcol per disattivare gli enzimi in essa presenti. Macerato Esistono 2 tipi di macerato: macerato a freddo utilizzato per tutte le parti di piante ricche in mucillagini e macerato a caldo usato per le parti legnose della pianta (radice, corteccia, legno). Il macerato può essere acquoso o oleoso a seconda del tipo di sostanze (idrofile o lipofile) in esso contenute. Si ottiene generalmente dalle materie prime essiccate per evitare la presenza di acqua naturalmente presente nella pianta. Mellito E’ una preparazione liquida complessa a base di piante dalla consistenza viscosa i cui ingredienti principali sono miele e un componente acquoso come acqua o aceto. IDENTIFICAZIONE DEI METODI TRADIZIONALI NELLA PREPARAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI PIANTE E’ importante che le informazioni disponibili sulla storia d’uso di una pianta contengano anche un certo numero di dati sulle condizioni di utilizzo di un preparato. Pertanto, per essere quanto più complete possibile, le condizioni d’uso tradizionali di una pianta dovrebbero includere le seguenti informazioni: descrizione della pianta, parte di pianta usata, tipo di produzione (es. per gli estratti: metodo e tipo di solvente usato) e quantità di pianta tradizionalmente impiegata nella preparazione. In casi specifici, informazioni supplementari, come paese di origine della pianta, periodo di raccolta, metodo di pag. 15 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 essicazione, di estrazione o di altri processi di lavorazione, sono utili per identificare l’uso tradizionale di una pianta. Vari sono i tipi di informazione che possono essere di aiuto nel processo di identificazione e caratterizzazione dei metodi tradizionalmente impiegati per lavorare e utilizzare le piante.1 Se la preparazione di un prodotto a base di piante da parte del fabbricante è conforme alle caratteristiche generali della tradizione d’uso, esso potrà essere considerato tradizionale. E’ importante tuttavia sottolineare che anche quando si usino le nuove tecnologie oggi disponibili per preparare un certo tipo di prodotto (es. estrazione con CO2 supercritica), per stabilire se si tratta di una preparazione tradizionale si deve verificare la sostanziale equivalenza con il prodotto tradizionale originale. Più una preparazione differisce da quella tradizionale, minori saranno le possibilità di dimostrarne l’equivalenza in termini di efficacia o di sicurezza. In questo caso, sarà quindi necessaria una indagine più approfondita per stabilire effetti benefici e sicurezza d’uso di quella specifica preparazione. EQUIVALENZA CON LE PREPARAZIONI TRADIZIONALI Laddove gli elementi essenziali di una preparazione, come parte di pianta, metodo di preparazione o tipo di solvente, siano diversi, il prodotto risultante non può essere considerato equivalente ad uno tradizionale. E’ necessario, pertanto, applicare misure specifiche per valutarne qualità e sicurezza. 2 Se il metodo di preparazione è simile, ma alcuni parametri del processo produttivo sono cambiati rispetto a quello tradizionale (es. tenore alcolico, durata, temperature, ecc.), al fabbricante è richiesto di verificare fino a che punto tali differenze possano incidere sul profilo fitochimico del prodotto. Se è possibile dimostrare invece che i composti chimici sono analoghi a quelli della preparazione tradizionale, il prodotto può ancora rientrare nella tradizione d’uso. A questo proposito, i possibili casi sono tre: 1. Laddove i composti responsabili degli effetti benefici o potenzialmente dannosi per la salute siano noti, la quantità di questi composti deve essere, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, identica a quella della preparazione tradizionale. In questo caso, il prodotto può essere considerato analogo alla preparazione tradizionale, così come l’effetto benefico e la sua sicurezza. Un esempio è dato dalla presenza di idrossiantraceni in diverse piante ed estratti. In questo caso, le preparazioni possono essere standardizzate sulla base di questi composti. 2. Nel caso in cui gli effetti benefici o il rischio per la sicurezza siano associati a composti appartenenti ad un gruppo chimico ben definito, il profilo di questo gruppo di sostanze chimiche deve essere simile, quali e quantitativamente, a quello della preparazione tradizionale. I prodotti possono essere standardizzati sulla base del gruppo chimico in esame. E’ il caso tipico dei triterpeni glicosidici presenti nell’Aesculus hippocastanum L.. Il tenore di questi composti è spesso espresso in escina. 3. Laddove non sia nota l’identità chimica dei composti responsabili degli effetti benefici o dannosi per la salute, affinché la tradizione d’uso possa essere usata a supporto dell’efficacia e della sicurezza di un prodotto, si dovrà dimostrare che tale preparazione ha lo stesso profilo fitochimico di una tradizionale. Aesculus hippocastanum L. Un esempio è dato dalla valeriana (Valeriana officinalis L.), di cui esistono varie preparazioni tradizionali, ma non sono ancora state identificate le molecole per le quali la pianta può vantare certi effetti benefici per la salute. Ciascuna di queste preparazioni tradizionali può essere utilizzata come riferimento comparativo. I casi sopra descritti sono utili nel valutare l’efficacia di una preparazione quando è possibile comprovarne l’equivalenza con un prodotto avente un uso tradizionale. Questo approccio non è tuttavia sufficiente a dimostrarne anche la sicurezza d’uso, per la quale sarebbe necessario conoscere il profilo chimico completo della preparazione. Ulteriori informazioni, come i dati riportati nel Compendium dell’EFSA sui composti potenzialmente dannosi presenti nelle piante, possono aiutare i fabbricanti a verificare se la ricerca di tali composti sia pertinente per il tipo di prodotto tradizionale che si intende preparare; nel qual caso, si dovrebbero adottare misure appropriate per garantire la qualità del prodotto.4 In Tabella 2 sono riportati esempi di preparazioni tradizionali a base di piante frequentemente usate negli integratori alimentari e loro condizioni d’uso. Una volta riconosciuta la tradizione d’uso di un particolare estratto sulla base dell’approccio sopra descritto, è possibile associare ad esso l’effetto benefico tradizionalmente correlato a quello specifico tipo di preparazione. pag. 16 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 E’ noto che gli oli essenziali sono preparazioni tradizionali ma, data la natura del prodotto, la storia d’uso dovrebbe basarsi anche sulla modalità di somministrazione. Ad esempio, per celare il sapore poco gradevole che avrebbero gli oli essenziali se assunti in forma liquida, si preferisce somministrarli in capsule. In questo caso, la tradizione d’uso non può essere utilizzata come criterio per avvalorare la sicurezza d’uso del prodotto. Inoltre, il processo stesso della distillazione è in grado di modificare la composizione degli oli essenziali naturali. A questo proposito, il Ministero della salute belga ha pubblicato una linea guida per valutare la sicurezza degli integratori alimentari a base di oli essenziali. 5 Tabella 2 - Esempi di preparazioni tradizionali e condizioni d’uso di alcune piante spesso usate nella formulazione di integratori alimentari. PIANTA PARTE DI PREPARAZIONI PIANTA TRADIZIONALI CONDIZIONI D’USO TRADIZIONALI Achillea millefolium L. (fam. Compositae) (esistono numerose varietà e sottospecie) Parti aeree Polvere; succo; o.e.; Parti aeree: 2 ml/kg di o.e.* contenente tintura; estratto; almeno lo 0,02% di proazuleni espressi come macerati; infusi camazulene; polvere: 2-4,5 g; fiori: 3-4,5 g; succo: 15 ml (da pianta fresca); o.e.: nessuna informazione; estratto fluido: 2-5 g/die; tintura, estratto alcolico: 1:5 solventeetanolo 25-45%; macerato: 100 g di fiori freschi in 1L di vino, 1 bicchiere/die; infuso: 24 g in 150 ml, 3-4 volte/die. Allium sativum L. e varietà (fam. Amaryllidaceae) Bulbo, foglie, fiori Bulbo fresco; polvere; succo; olio; macerato oleoso; o.e.; tintura; estratto acquoso o alcolico; estratto di aglio invecchiato Preparazioni equivalenti a 4-12 mg di allina (circa 2-5 mg di allicina)/die: bulbo fresco: 25 g/die; polvere: 0,4-1,2 g/die; succo: 20 gocce 3 volte/die; macerato (olio, vino): 2030 g di bulbo fresco (o equivalente) in 1L di fluido/die; o.e.: 2-12 mg/die; estratti alcolici o acquosi: preparazioni equivalenti a 4-12 mg di allina (circa 2-5 mg di allicina)/die; tintura: 1:2,5 etanolo 60%, 10-15 gocce 2-3 volte/die o 1:5 etanolo 45%, 2-4 ml 3 volte/die; estratto secco di aglio invecchiato: 0,4-1,2 g/die; aglio tritato in soluzione idro-alcolica (15-20% per 20 mesi, in seguito concentrato). Foeniculum vulgare Mill. Frutto (fam. Apiaceae) Frutto fresco; polvere; o.e.; estratto idroalcolico; tintura; infusione; decotto; sciroppo Frutto: 5-7 g/die; polvere: 1-4 g/die; estratto idroalcolico: (1:1) in 70% alcol, 0,8-2 ml 3 volte/die; tintura: 1-7,5 g/die; infuso: 5-7 g frutto/150 mL acqua, 3 volte/die; decotto: 510 g frutto in 250 ml acqua, 3 volte/die; sciroppo: 0,5 g di olio di finocchio per kg di zucchero, 10-20 g/die. Hypericum perforatum L. Parti aeree (fam. Hypericaceae) (fresche o essiccate) Sommità fiorite: polvere; macerati oleosi; tintura; estratto alcolico; infuso pag. 17 Sommità fiorite: polvere: 2-4 g/die o preparazioni equivalenti a 0,2-1,0 mg ipericina/die; tintura: 1:10, 30 gocce 3 volte/die; infuso (parti aeree): 10-20 g/150 ml acqua, 2-4 volte/die. Fiori: macerato con Fiori: macerato oleoso: 1:4, 5 ml 3 volte/die; macerato etanolico: 30-50 g/l di soluzione fiori freschi (olio o idroalcolica (15% circa), 40 ml 3 volte/die etanolo) Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Segue Tabella 2 PIANTA PARTE DI PREPARAZIONI PIANTA TRADIZIONALI Panax ginseng C.A. Radice, Meyer (fam. Araliaceae) foglie, bacche Radice: fresca, essiccata; cotta a vapore; polvere; estratto secco; tintura Foglie, bacche: infuso, decotto Silybum marianum (L.) Gaertn (fam. Compositae) Semi, parti aeree (foglie, fiori) Semi: polvere; estratto; infuso; tintura. Parti aeree: infuso CONDIZIONI D’USO TRADIZIONALI Radice: polvere: 1-3 g, 3 volte/die; tintura: 40 gocce, 3 volte/die; estratto standardizzato in ginsenosidi: l’equivalente di 4-90 mg di ginsenosidi/die; estratto secco: (1:6), 5-500 mg/die; infuso: 1-2 g in 150 ml acqua, 3 volte/die; decotto: 0,5-2 g/150 ml acqua, 3 volte/die. Foglie, bacche: infuso: 1-2 g in 150 ml acqua, 3 volte/die. Semi: polvere: 1-2 g/die; estratto standardizzato: l’equivalente di 200-400 mg silimarine espresse come silibina; infuso: 3 g/150 ml acqua, 3 volte/die; Tintura: 1:10, 2025 gocce 3 volte/die. Parti aeree: infuso: 1,5 g/150 ml, 2-3 volte/die MISCELE DI PIANTE I prodotti vegetali tradizionali la cui preparazione, come già accennato, si è evoluta sulla base dell’esperienza e delle conoscenze accumulate nel tempo, rappresentano spesso il modo più appropriato per utilizzare le piante. Melissa spp Manihot esculenta Artemisia absinthium L. pag. 18 - La scienza moderna ha confermato che, in molti casi, il metodo di preparazione impiegato ha permesso di raggiungere il rapporto drogaestratto ottimale. Un esempio è dato dalle foglie di Melissa spp. dove l’uso di acqua o 50% etanolo consente di ottenere un estratto con un tenore ottimale di acido rosmarinico. - L’uso di specifiche parti di pianta o di particolari metodi di lavorazione permette di ridurre o di eliminare la presenza di composti potenzialmente tossici, conservando invece le molecole responsabili dell’effetto benefico. E’ il caso della manioca (Manihot esculenta Crantz), dalla quale i glicosidi cianogenici sono rimossi attraverso l’uso di uno specifico metodo estrattivo. Un altro esempio è dato dall’assenzio (Artemisia absinthium L.): i metodi di estrazione tradizionalmente impiegati per questa pianta permettono di rimuovere il tuione, composto noto per la sua neurotossicità, ma di trattenere i principi attivi aventi un effetto benefico e i composti che conferiscono alla pianta il suo sapore amaro. Nelle preparazioni tradizionali, le piante sono spesso usate in combinazione. Anzi, è più frequente trovare sul mercato prodotti a base di miscele di piante che monocomponenti. La principale ragione è che ciascun estratto possiede un effetto fisiologico benefico e gli effetti possono essere complementari tra loro. A titolo esemplificativo, specifiche piante conosciute nella tradizione d’uso per i loro effetti purificanti sull’organismo, sono impiegate in combinazione in modo da agire congiuntamente sui differenti meccanismi fisiologici che Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Ceratonia siliqua L. Linum usitatissimum L. Rosa gallica L. Betula alba L. consentono il corretto funzionamento degli organi deputati all’eliminazione delle scorie, quali: intestino (Ceratonia siliqua L., Linum usitatissimum L., Rosa gallica L., ecc.), rene (Betula alba L., Hieracium pilosella L., Urtica dioica L., ecc.) e fegato (Fumaria officinalis L., Peumus boldus Molina e Cynara scolymus L.).Un altro esempio è dato dalla combinazione di piante contenenti mucillagini viscose che agiscono aumentando la massa fecale (Altheae officinalis L., Malva sylvestris L., Psyllium spp., ecc.) con piante che con le loro proprietà rilassanti sulla muscolatura liscia intestinale stimolano la peristalsi, come la camomilla (Matricaria chamomilla L.). Effetti analoghi si possono ottenere combinando piante che, ricche in pectine o mucillagini, agiscono rilassando l’intestino (tempo di azione: 3-4 ore) con estratti di piante che grazie al loro contenuto in derivati antrachinonici agiscono aumentando la frequenza di evacuazione già dopo 12 ore dalla loro assunzione (Cassia spp., Rhamnus frangula L., Rheum palmatum L. ,ecc.). Molti altri esempi di miscele di piante si possono trovare su libri comunemente utilizzati come testi di riferimento sulla tradizione d’uso. Sono state formulate specifiche combinazioni di piante all’incirca per tutte le funzioni fisiologiche dell’organismo. Quando in un unico prodotto sono riuniti due o più estratti di piante e il loro impiego è conforme alle condizioni d’uso tradizionale di ciascun ingrediente, le informazioni sugli usi tradizionali dei singoli componenti possono essere utilizzate per supportare gli effetti benefici e la sicurezza del prodotto, purché le quantità di composti in esso presenti non sia tale da causare un problema di sicurezza per il consumatore. A questo proposito, come già ribadito, il Compendium dell’EFSA consente di identificare per ciascuna pianta i composti potenzialmente pericolosi per la salute. Ogni combinazione di estratti di piante o di differenti preparazioni a partire dalla stessa pianta, devono in linea di principio essere giustificate in relazione agli effetti benefici che potrebbero derivare dalla loro assunzione. NOVEL FOOD Hieracium pilosella L. Urtica dioica L. Fumaria officinalis L. Prima di essere immessi sul mercato UE, per talune categorie di prodotti o ingredienti alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo “significativo” prima del 15 maggio 1997 nei paesi dell’Unione Europea, è prevista una procedura di autorizzazione preventiva come nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari (i cosiddetti “novel food”) ai sensi del Reg. (CE) 258/97. Una di queste categorie include “prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato” (art. 1, comma 2, lett. e) del Reg. (CE) 258/97). Ciò significa che le piante con una storia d’uso negli alimenti o negli integratori alimentari prima del 1997 non sono soggette alla procedura dei novel food. Molte di queste piante, anche se non tutte, sono incluse nel catalogo UE dei novel food.6 Gli estratti e i prodotti finiti ottenuti da piante attraverso l’utilizzo di metodi di lavorazione convenzionali o tradizionali non rientrano nella definizione di novel food. Tuttavia, è difficile reperire materiale che testimoni l’uso di prodotti a base di piante prima del 1997 poiché poche sono le informazioni disponibili online e i fabbricanti hanno da tempo eliminato la maggior parte della documentazione in loro possesso. Inoltre, il materiale disponibile solitamente non contiene informazioni sulla specifica origine dei prodotti o sul perché erano utilizzati. Pertanto, dati provenienti da altre fonti, quali quelle riportate di seguito, potrebbero essere utili a giustificare l’uso tradizionale di una pianta e delle sue preparazioni: una fonte di informazione importante sono le liste positive di piante create da alcuni Stati membri dell’UE, come la cosiddetta lista BELFRIT.7 pag. 19 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Peumus boldus Molina Cynara scolymus L. Tali elenchi contengono le piante che sono autorizzate all’uso negli integratori alimentari sul mercato di questi paesi. Ragione per la quale queste piante non sono da considerarsi novel food. Ciò non significa necessariamente che le piante che non sono incluse in queste liste o che figurano all’interno di liste negative (piante non permesse negli integratori alimentari), non abbiano una tradizione d’uso. Potrebbero esserci altre ragioni per cui una pianta non può essere usata negli integratori (es. specie di piante in via d’estinzione). Un aiuto proviene anche dalle informazioni generali sull’uso tradizionale di una preparazione o di un prodotto. Gli elementi descritti in questo articolo possono essere un utile strumento per supportare la storia sulla sicurezza d’uso di una certa preparazione e identificare i metodi tradizionalmente impiegati per la preparazione di specifici estratti. Informazioni sulle preparazioni usate tradizionalmente e sui loro effetti benefici si trovano spesso in libri di testo sulle piante universalmente riconosciuti e nelle monografie, ciascuno dei quali raccoglie un capitale di conoscenze e esperienze. Altheae officinalis L. Malva sylvestris L. Matricaria chamomilla L. Un'altra categoria di novel foods comprende “prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili (art. 1, comma 2, lett. f) del Reg. (CE) 258/97). Ciò significa che da un particolare processo di produzione può derivare un prodotto che è a tutti gli effetti un novel food, qualora si distingua in modo significativo dalla sua controparte prodotta in modo convenzionale o tradizionale. Nella categoria dei novel food di cui sopra, non rientrano né le preparazioni tradizionali ottenute con processi di trasformazione tradizionali, né teoricamente quei prodotti che, pur ottenuti con metodi di preparazione non tradizionali, sono equiparabili a quelli ottenuti da processi tradizionali, secondo i 3 casi descritti nel paragrafo IV. Tuttavia, in questo secondo caso, è opportuno fare una valutazione più attenta dell’impatto che le modifiche al processo tradizionale potrebbero avere sul prodotto finito. Laddove, infatti, le caratteristiche essenziali di un processo produttivo siano modificate, si deve fare una valutazione caso per caso per capire quanto il prodotto differisca in termini di composizione nutrizionale, metabolismo o tenore di sostanze indesiderabili, rispetto al prodotto ottenuto tradizionalmente. Quando le differenze diventano significative, è pensabile applicare la legislazione sui novel food. SVILUPPI FUTURI Rhamnus frangula L. Rheum palmatum L. pag. 20 La situazione descritta in questo articolo potrà cambiare in modo sostanziale in futuro. La Commissione europea sta ancora riflettendo se considerare o meno la tradizione d’uso nel processo di valutazione dei claims sulle piante. 8 Una delle opzioni proposte (opzione 1) consiste nel presentare a supporto degli effetti benefici delle piante solo studi di intervento sull’uomo. Questo porterebbe presumibilmente al rigetto di tutti i claims e, quindi, alla perdita della maggior parte delle preziose conoscenze, che sono state raccolte nel tempo, sugli effetti benefici delle preparazioni tradizionali. Inoltre, nella proposta di revisione del Reg. (CE) 258/97, recentemente pubblicata dalla Commissione europea, sono scomparse le categorie di prodotti e ingredienti alimentari nelle quali attualmente ricadono i Novel food.9 E’ stata solo conservata la data del 15 maggio 1997 come fattore determinante per decidere se un alimento è da considerarsi o meno un Novel food e se necessita, quindi, di una autorizzazione preventiva per essere immesso sul mercato. Di conseguenza, tutte le preparazioni commercializzate nell’UE a partire dal 1997 dovrebbero essere considerate come Novel food, anche se sono tradizionali e derivano da piante che sono usate nei paesi UE da prima del 1997 e/o incluse in liste nazionali positive. Questo è oggetto di grande Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo, che sono concordi nel reintrodurre le categorie per limitare il campo di applicazione. Comunque, i particolari di tale accordo, inclusa la misura in cui questo potrà interessare o meno anche le preparazioni tradizionali a base di piante per le quali potrebbe essere necessario richiedere un procedura preventiva per l’immissione in commercio, non sono ancora noti. A seconda delle decisioni che saranno prese dal legislatore, le conseguenze per l’uso delle preparazioni botaniche tradizionali saranno disastrose poiché potrebbero portare alla scomparsa delle preparazioni tradizionali e alla perdita del nostro vasto patrimonio europeo sull’uso tradizionale delle piante. La tradizione d’uso, come avviene per la legislazione dei singoli Stati membri dell’Unione europea, è pertanto un fattore importante di cui il legislatore UE dovrà tener conto per i futuri aggiornamenti normativi in questo ambito. ___________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Anton, R., et al. Traditional Knowledge for the Assessment of Health Effects for Botanicals – A Framework for Data Collection. EFFL 2/2012, 74-80 Anton, R., et al. The role of Traditional Knowledge in the Safety Assessment of Botanical Food Supplements – Requirements for Manufacturers. EFFL 5/2012, 241-250 Food Supplements Europe. Quality of Botanical Preparations – Specific Recommendations for the Manufacturing of Botanical Preparations, Including Extracts as Food Supplements. 2014. www.foodsupplementseurope. Org European Food Safety Authority; Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements. EFSA Journal 2012; 10(5):2663. [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2663. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal Belgian Federal Public Service Public Health, Food Chains and Environment. Data sheet for Essential Oils and Concretes. http://www.health.belgium.be/filestore/13368477_NL/data%20sheet%20essential%20oils%20version%202.0%25202008%2003%2018_133 68477_nl.doc European Commission. Novel Food Catalogue. http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm (last accessed on 15.10.2014) Cousin G., et al. Project BELFRIT. Harmonising the Use of Plants in Food Supplements in the European Union: Belgium, France and Italy – A first Step. EFFL 3/2013. 187-196 Anton, R., et al. The Substantiation of Claims for Botanical Food Supplements in Relation to Traditional Use. EFFL 5/2013. 321-328 European Commission. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Novel Foods. COM(2013) 894 final. Rubriche In Gazzetta Ufficiale - Provvedimenti di interesse pubblicati fino al 28/2/15 Italia VARIE Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2015 Decreto 10 febbraio 2015 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45). Europa ALIMENTI Gazzetta Ufficiale L 30 del 6 febbraio 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione del 5 febbraio 2015 che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine Gazzetta Ufficiale L 39 del 14 febbraio 2015 Decisione di esecuzione (UE) 2015/237 della Commissione del 12 febbraio 2015 che modifica la decisione di esecuzione 2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India Gazzetta Ufficiale L 45 del 19 febbraio 2015 Rettifica del Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 404 del 30 dicembre 2006) (Versione rettificata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12 del 18 gennaio 2007) pag. 21 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Allegato, Indicazione nutrizionale «AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» anziché: «L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di “[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”.»; leggi: «L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una “fonte di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”.». MANGIMI Gazzetta Ufficiale L 41 del 17 febbraio 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 della Commissione, del 16 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione del giallo di chinolina come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti Gazzetta Ufficiale L 45 del 19 febbraio 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini VARIE Gazzetta Ufficiale L 29 del 5 febbraio 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione del 4 febbraio 2015 che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti. A seguito del rientrato rischio di contaminazione da melamina di bicarbonato di ammonio, latte e prodotti lattieri, soia e prodotti derivati, destinati all’uso alimentare e mangimistico originari della Cina o da essa provenienti, la Commissione ha deciso di abrogare le speciali condizioni adottate con il regolamento CE 1135/09 per l'importazione in UE di tali ingredienti. Gazzetta Ufficiale L 30 del 6 febbraio 2015 Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione del 5 febbraio 2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Gazzetta Ufficiale L 50 del 21 febbraio 2015 Regolamento (UE) 2015/282 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modifica degli allegati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione Decisione del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – gen-feb 2015 COSMETICI Pronuncia n. 1/2015 del 30/1/2015 Messaggi: «L’unico dentifricio con Neutralizzatore degli Acidi dello ZuccheroTM»; «Il primo e unico dentifricio con Neutralizzatore degli Acidi dello ZuccheroTM»; «Il primo ed unico dentifricio con l’esclusivo Neutralizzatore degli Acidi dello ZuccheroTM» Dispositivo: «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale limitatamente alle parole ‘primo’ e ‘unico’, come illustrato nella motivazione.» Art. 2 - Comunicazione commerciale ingannevole INTEGRATORI ALIMENTARI Pronuncia n. 95/2014 del 17/02/2015 Messaggi: «Ha scoperto l’albero della vita il Gin Pent» Dispositivo: «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con gli artt. 2 e 23bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.» Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole Art. 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici Ingiunzioni del Comitato di Controllo dell’Autodisciplina Pubblicitaria – febbraio 2015 Il Comitato di controllo, organo garante degli interessi dei consumatori, emette le ingiunzioni nei confronti di messaggi manifestamente contrari al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ai sensi dell’articolo 39 del Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale. COSMETICI Ingiunzione n. 9/2015 del 6/2/2015 Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “la soluzione per i suoi problemi articolari. Ora può finalmente combattere l’artrosi. Aiuti le Sue articolazioni con il Silicio Organico”, […] ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Pubblicità Ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Numerose affermazioni del messaggio sono infatti tali da indurre il pubblico dei destinatari in errore sulle caratteristiche e gli effetti del prodotto pubblicizzato e trascendono quelli riconoscibili ad un prodotto cosmetico. L’esplicita promessa di un’azione sull’”artrosi”, presentando la crema pubblicizzata come “la soluzione per i suoi problemi articolari”, attribuisce al prodotto un’inverosimile efficacia certa e risolutiva, accreditandolo impropriamente alla stregua di un trattamento farmacologico, che dovrebbe nel tal caso essere stato autorizzato dal Ministero della Salute. L’intera costruzione del messaggio contribuisce a pag. 22 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 fuorviare il pubblico, lasciando intendere che il prodotto pubblicizzato garantisca un’impropria azione risolutiva immediata (“il silicio agisce SU-BI-TO”, “Bastano 24 ore per un sollievo immediato del dolore”); di prevenzione della degenerazione della cartilagine e delle articolazioni. Particolarmente illusoria appare l’immagine ‘prima’ e ’dopo’, che non sarebbe ammissibile neppure per un farmaco, e che enfatizza un irrealistico effetto di ripristino della cartilagine articolare, in sole 24 ore, che non può trovare alcun riscontro scientifico. L’elenco delle azioni del prodotto “allevia immediatamente il dolore articolare”, “rende più elastiche le articolazioni”, “aiuta a ricostruire la cartilagine”, oltre a costituire il vanto di azioni di tipo squisitamente terapeutico, non attribuibili ad un prodotto che sembra caratterizzarsi in realtà come un cosmetico, è del tutto inverosimile, mancando, nella letteratura scientifica, qualsiasi supporto agli effetti vantati. Analogo rilievo per il vantato effetto su “problemi di pelle, bruciori, insolazioni, sinusiti, riniti ecc” ed il claim “100% efficace”. Tutto ciò considerato, occorre peraltro sottolineare che l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico) con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza. Agenzia Garante Concorrenza Mercato – febbraio 2015 INTEGRATORI ALIMENTARI Provvedimenti n. 25298 – Bollettino n. 5 del 23/02/2015 Su segnalazione da parte di due ditte farmaceutiche, l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di un’azienda che distribuisce specialità medicinali, dispositivi medici e integratori alimentari, contestandole, ritenendola ingannevole per il consumatore ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, 21, 22 e 23, lettera s), del Codice del Consumo, la pratica di aver promosso sul proprio sito internet un integratore alimentare a base di flavonoidi ed estratti di piante, a cui sono attribuite, enfatizzandole, proprietà benefiche volte a migliorare la circolazione sanguigna, a proteggere i piccoli vasi venosi, a svolgere un’azione antiossidante e a contrastare i sintomi acuti e cronici di determinate patologie, come emorroidi o insufficienza venosa. Gli effetti sulla salute vantati dal prodotto sul sito internet sono ingannevoli, in special modo per lo specifico target di consumatori cui è destinato, soggetti con disturbi o patologie correlate all’insufficienza venosa e alla sindrome emorroidaria, le cui scelte potrebbero essere alterate rispetto alle caratteristiche del prodotto e ai risultati che si possono attendere dalla sua assunzione. La Commissione europea non ha infatti autorizzato alcuna delle indicazioni sulla salute rivendicate per le singole molecole che compongono la frazione flavonoidica di tale prodotto ai sensi del Reg. claims (CE) 1924/2006, né le proprietà attribuite agli estratti vegetali corrispondono a quelle consentite dalle linee guida del Ministero della salute sulle sostanze e preparati vegetali in attesa della definizione dei claims sui “botanicals” a livello comunitario. Inoltre, i vanti relativi al miglioramento della circolazione sanguigna e all’azione di rafforzamento e protezione dei piccoli vasi sanguigni tendono ad attribuire al prodotto una funzione terapeutica, che esula dalla definizione di integratore alimentare che, per sua natura, può avere esclusivamente effetti nutritivi e fisiologici, senza alcuna finalità di cura. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 169/2004 sugli integratori alimentari, infatti, “l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà”. Il professionista è stato inoltre sanzionato per aver diffuso un opuscolo informativo, definito “clinical review”, destinato al personale medico, non conforme alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e sul quale non compare alcuna dicitura che ne sottolinei il carattere riservato e il divieto di divulgazione presso terzi. Nell’opuscolo si enfatizza la maggior efficacia dell’integratore alimentare rispetto ad alcuni prodotti, commercializzati come farmaci, nel ridurre velocemente i sintomi associati all’insufficienza venosa e alle emorroidi. A sostegno degli effetti terapeutici rivendicati, sull’opuscolo sono riportati alcuni casi clinici e articoli scientifici che, tuttavia, si riferiscono a studi clinici condotti sulle specialità farmaceutiche oggetto di raffronto. La comparazione tra categorie merceologiche diverse è vietata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 145/2007 che dispone che la pubblicità i) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, e ii) non sia ingannevole ai sensi degli artt. 21-23 del Codice del Consumo. L’opuscolo, così come presentato, potrebbe indurre in errore i destinatari della pubblicazione facendogli credere che tale prodotto può considerarsi una valida, se non più completa, rapida ed efficace alternativa a specialità farmaceutiche. pag. 23 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Per tali violazioni è stata comminata al professionista una sanzione amministrativa di 50 mila euro (35 mila euro per il sito internet e 15 mila euro per l’opuscolo). ALIMENTI Provvedimenti n. 25311, 25312, 25313 e 25314 – Bollettino n. 5 del 23/02/2015 Sulla base di diverse denunce pervenute da comuni cittadini e da una associazione di consumatori, l’Antitrust ha sanzionato con oltre un milione di euro quattro grosse aziende alimentari attive nella produzione e nel commercio di snack e patatine fritte in busta. A tutti i professionisti è stata contestata la pratica commerciale, ritenuta scorretta ai sensi degli art. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 2, del Codice del Consumo, di aver attribuito ad alcune varianti di patatine fritte in busta, promuovendole attraverso l’uso di diversi mezzi (packaging, a mezzo stampa, spot tv, sito internet aziendale, ecc.), specifiche caratteristiche in riferimento al ridotto contenuto di grassi, alla ricettazione (ingredienti, composizione) o alle modalità di produzione (processo di trasformazione e cottura). Di seguito i principali argomenti contestati: Claim nutrizionale sui grassi Su alcune confezioni di patatine erano riportate le seguenti indicazioni nutrizionali “- 30% di grassi”, “20% di grassi” o “meno del 10% di grassi”. Il regolamento claim (CE) 1924/2006 1 autorizza una serie di indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione, tra cui: “A TASSO RIDOTTO DI [nome della sostanza nutritiva]: l'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto,e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore, sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile(…)”, e “A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: l'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi… “. Il primo, di tipo comparativo, perché non sia fuorviante per i consumatori, deve riportare nel medesimo spazio visivo e in stretta contiguità, con la stessa evidenza grafica o sonora, a seconda del supporto utilizzato, il confronto con la versione “tradizionale” dello stesso alimento oppure con un prodotto dello stesso genere di altre marche. Alle aziende si contesta il fatto che le informazioni riportate in etichetta a tal proposito siano ingannevoli per il consumatore in quanto il termine di paragone (es. “rispetto alla patatina fritta tradizionale… “), oltre a non essere riportato nelle immediate vicinanze del claim, è scritto in caratteri molto piccoli. Inoltre, in alcuni casi non è stato fatto riferimento in etichetta al prodotto o alla gamma di alimenti oggetto di raffronto, come richiesto dallo stesso Reg. (CE) 1924/2006, o è stata appurata l’omissione in apposito spazio (es. sito internet) di informazioni essenziali, come i marchi dei prodotti usati per il confronto, per consentire ai consumatori di verificare la veridicità del valore percentuale presente nel claim. Le indicazioni “- 20% di grassi” e “meno del 10% di grassi” non sono invece conformi alle condizioni stabilite dal regolamento claim, l’una perché inferiore alla quantità minima di grassi (pari al 30%) per cui è possibile rivendicare l’indicazione nutrizionale “a tasso ridotto di… “, e l’altra perché per poter vantare l’indicazione “a basso contenuto di grassi”, il contenuto di tali nutrienti in un alimento non deve essere superiore a 3 g. Sulla confezione di un prodotto è riportato il claim nutrizionale di tipo comparativo “60% in meno di grassi saturi”. Tale indicazione è ingannevole per il consumatore per due motivi: innanzitutto perché la correlazione con l’alimento oggetto di confronto non è posta in evidenza nelle vicinanze del claim come previsto dal Reg. (CE) 1924/2006, e, in secondo luogo, perché sul retro della confezione il valore percentuale è riferito all’olio extravergine di oliva che contiene il 60% in meno di grassi saturi rispetto ai normali oli vegetali usati nella lavorazione del prodotto standard. L’ingannevolezza del claim sta quindi anche nel fatto che il raffronto in realtà non avviene tra alimenti della stessa categoria, come imposto dall’art. 9 del regolamento claims, ma sugli ingredienti. Claim sulla presenza di olio d’oliva Alcune varianti di patatine evidenziano sul fronte principale dell’etichetta la presenza di olio di oliva, enfatizzata con immagini (es. bottiglia di olio o olive), senza riportare l’indicazione della percentuale subito dopo la denominazione di vendita del prodotto, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 29/20122. Oltre all’illecito di cui sopra, l’indicazione è stata giudicata fuorviante in quanto inganna il consumatore sull’effettivo contenuto dell’olio di oliva nel prodotto, riportato solo sul retro della confezione e sensibilmente inferiore rispetto al contemporaneo impiego di altri oli vegetali, presenti in percentuale molto più elevata. pag. 24 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Claim salutistici Una variante delle patatine rivendica come indicazione sulla salute la capacitò di “combattere i radicali liberi che causano l’invecchiamento delle cellule” in quanto prodotte con una particolare varietà di patata ricca di sostanze antiossidanti e proteine. Tale claim non è impiegabile perché non autorizzato dalla Commissione europea né risulta attivata la procedura per la richiesta di autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006. Vanti di artigianalità Alcune varianti di patatine, vantando i claims “fatte a mano” o “cotte a mano”, trasmettono al consumatore l’idea che siano state prodotte artigianalmente. Tale indicazione è di per sé ingannevole per il consumatore in quanto smentita sia dalla natura giuridica delle aziende che dalle dichiarazioni stesse dei professionisti in cui si sottolinea che la lavorazione di questi prodotti, pur basandosi su una procedura differenziata, avviene comunque all’interno dello stesso impianto industriale impiegato per la produzione delle patatine standard. Le informazioni fornite nella pubblicità e nella presentazione degli alimenti non devono indurre in errore il consumatore neppure “sul metodo di fabbricazione o di produzione” del prodotto (art. 7 del Reg. (CE) 1169/2011). Immagine di alimenti unita alle patatine Sulla confezione di alcuni prodotti sono riportate immagini che accostano le patatine ad altri alimenti. Tale pratica è in contrasto con le richieste di trasparenza e adeguatezza delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti da fornire al consumatore per consentire scelte commerciali consapevoli. Tali immagini sono ambigue in quanto inducono a credere che tali alimenti sono effettivamente rinvenibili nel prodotto finito, quando invece sono stati utilizzati solo allo scopo di suggerire particolari impieghi d'uso della patatina stessa o sono usati come aromatizzanti. In quest’ultimo caso manca l’avvertenza al consumatore che le patatine sono arricchite “con aromi al gusto di… “. Nella determinazione delle sanzioni (da un minimo di 150 mila euro ad un massimo di 350 mila euro), l’Autorità ha tenuto conto anche della dimensione di ciascuno degli operatori e della loro condotta nel corso del procedimento, valorizzando l’impegno spontaneo o l’adozione anticipata di misure idonee a eliminare gli aspetti di ingannevolezza contestati e ad aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori. ______________________ 1. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU europea L 404 del 30.12.2006) 2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU europea L 12 del 14.01.2012) Eventi 2015 La tossicologia italiana a Milano nel 2015 17-20 marzo 2015 La Società Italiana di Tossicologia (SITOX), annuncia il 17° Congresso Nazionale sul tema “Sicurezza, salute e sviluppo sostenibile: la tossicologia al servizio della società”. L’appuntamento si svolgerà a Milano dal 17 al 20 marzo 2015 con lo scopo di proporre, promuovere, condividere e diffondere tematiche relative ad alimenti, integratori alimentari, farmaci tradizionali ed innovativi, agro farmaci e cosmetici. Per ulteriori informazioni: www.sitox.org XIV Congresso della Società Italiana di Fitochimica Valorizzazione della biodiversità italiana: le proprietà salutistiche delle piante alimentari Padova 10 - 12 Giugno 2015 Aula Magna – Palazzo del Bo Università di Padova e Centro culturale Altinate/San Gaetano Via Altinate, 71 – Padova Per informazioni consultare il sito della Società Italiana di Fitochimica al link: http://users.unimi.it/phytosif/notiziario.html pag. 25 Notiziario SISTE n. 2 – Febbraio 2015 Calendario generale incontri EXPO 2015 – Save the dates Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 si svolgerà a Milano un evento eccezionale che coinvolgerà 148 Paesi e oltre 20 milioni di visitatori attesi da tutti i continenti. Un viaggio attraverso la cultura e le tradizioni dei popoli della Terra per riflettere sul tema: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” (http://www.expo2015.org) Expo Milano 2015 sarà un’occasione unica ed irripetibile di incontro e di confronto tra i protagonisti della comunità internazionale sulle principali sfide dell’umanità in tema di alimentazione e di sostenibilità ambientale e sul ruolo degli alimenti per il futuro dell’Uomo e della Terra. L’importanza dell’occasione e la perfetta condivisione dei temi di EXPO Milano 2015 con le finalità SISTE, hanno portato l’associazione a decidere di partecipare attivamente alla manifestazione, organizzando nel suo contesto una serie di incontri dedicati al tema generale della nutrizione vista in relazione al miglioramento della qualità della vita ed alla prevenzione delle nuove malattie sociali ed alla sostenibilità ambientale. La collaborazione di altre associazioni, organizzazioni e società scientifiche ed il contributo dato dalla loro esperienza e specifica competenza, hanno permesso di offrire una proposta formativa ricca ed articolata che si svilupperà nell’arco dei sei mesi della manifestazione. Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del quartiere espositivo, presso il complesso di Cascina Triulza, padiglione della Società Civile, riservato al terzo settore. La partecipazione agli incontri è (http://www.expo2015.org/it/biglietti). gratuita ed è rivolta al pubblico di EXPO 2015 Calendario degli appuntamenti: 10 maggio 2015 LA SOSTENIBILITÀ DELLA DIETA SENZA GLUTINE a cura di AIC Associazione Italiana Celiachia 14 maggio 2015 ALIMENTAZIONE E INVECCHIAMENTO IN SALUTE a cura di SISTE/CEC 21 maggio 2015 BOTANICALS NEGLI ALIMENTI: REGOLAMENTAZIONE E QUALITÀ a cura di ASSOERBE/SISTE 12 giugno 2015 L’AGRICOLTURA BIOLOGICA COME FONTE DI NUTRIENTI INDISPENSABILI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA, DELLA SALUTE E DEL BENESSERE a cura di CCPB/SISTE 19 giugno2015 ALIMENTAZIONE, SALUTE E BELLEZZA a cura di SISTE/CEC 30 giugno 2015 LA COLTURA E LA CULTURA DEL RISO a cura di SITOX 10 luglio 2015 ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI a cura di SISTE/CEC editore pag. 26 13 luglio 2015 BOTANICALS FOR NUTRITION AND HEALTH: FROM THE NAGOYA PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COOPERATION a cura UNIMI/SISTE 18 settembre 2015 SINDROMI METABOLICHE a cura di SISTE/CEC 25 settembre 2015 LE PIANTE OFFICINALI COME FABBRICHE AD ENERGIA SOLARE DI SOSTANZE UTILI a cura di FIPPO/SISTE 2 ottobre 2015 L’AGRICOLTURA BIOLOGICA COME FONTE DI INGREDIENTI INDISPENSABILI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA, DELLA SALUTE E DEL BENESSERE a cura di SISTE/CCPB 16 ottobre 2015 PREBIOTICI, PROBIOTICI E IMMUNITÀ a cura di SISTE/CEC editore 29 ottobre 2015 LA COLTURA E LA CULTURA DEL RISO a cura di SITOX