Tendenze del diritto societario. Un’analisi comparatistica Prof. Barbara De Donno LUISS “Guido Carli” Tendenze del diritto comparato delle società • Analisi dell’evoluzione degli ordinamenti nazionali e del diritto comunitario per individuare dei trend, dei modelli che, emersi in uno o più ordinamenti, sono destinati a circolare • Diritto comunitario: – analisi del Report of the Reflection Group on “The future of EU Company Law” - April 2011 – Analisi dell’Action Plan «European Company law and corporate governance – a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies» - dic. 2012 (segue l’Action Plan of the High Level Group on “Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union” 2003) Evoluzione in corso nel diritto nazionale e comunitario: • Distinzione delle società non più basata sul tipo, ma su aspetti quali listed/non listed, dimensioni, apertura/chiusura • Società chiuse: semplificazione delle forme societarie esistenti • Introduzione di nuove forme societarie e forms of doing business • Corporate governance: – Diversa distribuzione di poteri tra soci ed amministratori – Scelta del sistema di amministrazione – Eliminazione di limiti al diritto di stabilimento (criteri di collegamento per individuare la legge applicabile,trasferimento della sede all’estero, fusione-scissione-trasformazione transfrontaliera) – Gruppi di società Distinzione delle società non più basata sul tipo • Le società non si distinguono tanto a seconda del tipo (spa, sa, AG, public corporation, public company; srl, sarl, GmbH, closed corporation, private company) • ma la disciplina dell’organizzazione e del controllo varia a seconda di diversi elementi: società listed/non listed (con titoli negoziati sui mercati regolamentati), dimensioni dell’impresa (micro-piccola-media-grandegrandissima), apertura/chiusura (numero dei soci e regime di circolazione delle quote/azioni), attività (bancaria, assicurativa) Distinzione delle società non più basata sul tipo (etichetta) • Nelle società listed e di grandi dimensioni la tutela degli interessi degli azionisti (shareholders) e dei terzi (dipendenti, fornitori, creditori ecc: i c.d. stakeholders), rende necessario il formalismo procedurale e una struttura di gestione e di controllo adeguata. • per le soc. chiuse ovvero in quelle di piccole e medie dimensioni nelle quali vengono maggiormente in rilievo elementi personalistici e gli interessi coinvolti non richiedono una tutela di carattere formale e procedimentale, si manifestano invece esigenze di flessibilità e semplificazione, Tipi e modelli di società • In molti ordinamenti, tra cui quello italiano, si è affermata la tendenza a impostare la legislazione societaria non più sulla base della nozione di ‘tipo’, ma su quella di ‘modello’ di società. • mentre con il tipo normativo la legge individua gli elementi costitutivi di una fattispecie con un complesso di norme inderogabili che svolgono la funzione di guida e limite nell’interpretazione anche delle norme derogabili (regole opt-out) ovvero di quelle frutto di autonomia privata (regole opt-in). • La normazione per modelli si limita a delineare uno schema di punti di riferimento costituito da norme in larga parte derogabili (di default), indicative del modello considerato più adeguato e precostituito Semplificazione della disciplina delle spa In questa nuova prospettiva, molti ordinamenti prevedono: • una distinta disciplina per le soc. quotate in borsa o che comunque fanno appello al pubblico risparmio, • l’organizzazione di S.p.A. anche in deroga ad alcune delle caratteristiche tradizionali – kleine Aktiengesellschaft tedesca dal 1994 – Société par actions simplifiée (S.a.s.) francese (introdotta nel 1994 e riformata nel 1999 che può essere anche unipersonale e il cui statuto può liberamente stabilire regole sulla struttura, il funzionamento e la gestione della società nonché limitare la circolazione delle azioni. Unico organo necessario è il Presidente della società. La contropartita è nel divieto di sollecitazione del pubblico risparmio. Introduzione della srl-sarl-GmbH • In tutti gli ordinamenti di civil law si è da tempo sentita la necessità di disporre di un tipo (o modello) di s. di capitali con una struttura più snella e una disciplina più flessibile rispetto alla S.p.A.: – la Società a responsabilità limitata (S.r.l.), introdotta in Germania nel 1892, – in Francia nel 1925, – in Svizzera nel 1936 – in Italia …………... Srl italiana introdotta …. • ……… con il codice del 1942! Semplificazione della disciplina delle srl • In Francia dal 2003 il capitale sociale minimo della sarl è fissato liberamente nello statuts dai soci, può pertanto essere costituita una sarl anche con il capitale iniziale di un solo euro (sarl à un euro), senza tuttavia che siano state abolite le altre regole tradizionali a protezione del capitale Semplificazione della disciplina delle srl • Anche in Germania dal 2008 una Unternehmergesellschaft può essere costituita senza che sia stato sottoscritto un capitale minimo iniziale. La disciplina prevede: – Il versamento integrale dei conferimenti – Il divieto di conferimenti in natura – restrizioni nella distribuzione dei dividendi fino a quando il capitale non raggiunga i 25.000 euro (capitale minimo) – Disapplicazione delle regole sull’aumento del capitale inferiore al minimo fino al raggiungimento del capitale minimo Semplificazione della disciplina delle srl • In Italia: – l’art. 2463 bis disciplina la srl semplificata (d. l. n. 1/2012 conv. nella l. n. 27/2012, d.l. n. 76/2013 conv. nella l. n. 99/2013): • atto pubblico senza onorari notarili (diritti e compensi?), • esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria relativi al Reg. delle imprese, • soci solo persone fisiche under 35, • capitale sociale tra 1 e 9.999 euro, • conferimenti solo in danaro, • amministratori-soci, • versamento integrale nelle mani degli amministratori, • schema standard di statuto societario inderogabile (D.M. Giustizia n. 138/2012), quota incedibile a minori di 35 anni – L’art. 44 del d. l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 disciplina la srl a capitale ridotto: soci solo persone fisiche, capitale sociale tra 1 e 9.999 euro, conferimenti solo in danaro Semplificazione del diritto societario Più recentemente sono state introdotte per i closely held businesses soluzioni che garantiscono a tutti o ad alcuni dei soci la responsabilità limitata, una organizzazione flessibile e vantaggi fiscali rispetto alla corporation: la limited liability company (LLC) USA e nuove figure di partnership, come la limited partnership (LP), USA-UK la limited liability partnership (LLP), USA, corrisponde alla LLP inglese la limited liability limited partnership (LLLP) USA Semplificazione del diritto societario • Allo stesso scopo sono utilizzati anche ‘tipi combinati’, come la limited partnership with a corporate general partner, una specie di accomandita il cui unico socio accomandatario è una corporation. Anche in Germania si fa ricorso alla GmbH u. Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie KommanditGeselleschaft) una accomandita con una S.r.l. per socio accomandatario. Società di capitali socia di società di persone • Art. 2361, 2° comma, codice civile: – “L’assunzione di partecipazioni“(n.d.r. di una spa) “in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea ……” Corporate governance – Diversa distribuzione di poteri tra soci ed amministratori, che attribuisce: • più competenze ai soci nelle società francesi e italiane, • meno nelle società tedesche per la presenza dello sdoppiamento dell’organo amministrativo • e ancora meno nelle società di common law, soprattutto statunitensi, per l’impostazione managerialista della corporate law, Corporate governance • Mentre in USA, UK e Germania vi sono dei sistemi unici e inderogabili di amministrazione delle spa, in Francia ed in Italia si può scegliere tra il preesistente sistema nazionale (sistema monistico francese con P-DG e sistema “tradizionale” italiano) e altri sistemi (in Francia dal 1966 la sa à directoire e dal 2003 la sa dissocié, in Italia dal 2003 il sistema monista o dualista) Corporate governance • si tende in tutti gli ordinamenti, anche nel diritto comunitario, a stimolare l’attivismo degli azionisti e ad attribuire maggiori diritti di intervento nell’organizzazione interna della società, anche per diminuire il conflitto di interessi degli amministratori (i soci tedeschi ora nominano i revisori, prima nominati dal consiglio di sorveglianza ed il Dodd-Frank Act ha dato più voce agli azionisti sulla director’s remuneration) Corporate governance • The Reflection Group incoraggia l’introduzione nei diritti nazionali della scelta del sistema di amministrazione. • Un indizio della richiesta di scelta nei sistemi rigidi deriva dalla diffusione della SE-Società europea (reg. CE n. 2157/2001 e dir. CE n. 86/2001), che lascia allo statuto la scelta tra il sistema monistico o dualistico, soprattutto in Germania e negli altri Paesi dove non vi è scelta e alle spa è imposto il sistema dualistico, appesantito dalla Mitbestimmung (la partecipazione dei rappresentanti del lavoratori nel consiglio di sorveglianza) SE e diritto di stabilimento • La SE, disciplinata dal reg. n. 2157/2001 e dalla dir. 2001/86/CE sul coinvolgimento dei lavoratori, rappresenta un importante laboratorio e strumento di circolazione di strumenti innovativi anche per quanto riguarda l’affermazione del diritto di stabilimento, cui ha contribuito peraltro in modo notevole anche la Corte di Giustizia della Comunità europea, con le famose sentenze Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire Art, Cadbury Schweppes e Cartesio. SE e diritto di stabilimento • Il regolamento sulla SE contiene norme innovative – sulla fusione transfrontaliera di spa, estesa nel 2005 dalla X direttiva a tutte le società di capitali – Sul trasferimento della sede da uno Stato membro ad un altro con cambio della legge applicabile senza scioglimento, liquidazione e ricostituzione della società Reflection Group e diritto di stabilimento • Come indicato dalla CGUE, ora anche il Reflection Group auspica – l’introduzione della disciplina del trasferimento transfrontaliero della sede, – la modifica della disciplina della fusione nazionale e transfrontaliera, – l’introduzione della disciplina della scissione e della trasformazione transfrontaliera. Sede, legge applicabile e diritto di stabilimento • Nei diversi EU Member States vigono due differenti criteri di collegamento per stabilire quale è la legge applicabile alla società: il criterio della sede (la sede amministrativa deve essere nello stesso Paese della sede legale, si applica la legge del paese in cui vi sono le due sedi) e quello dell’incorporazione (la sede legale deve essere nel luogo di costituzione, la cui legge si applica alla società, mentre la sede amministrativa può essere collocata nello stesso o in un altro Paese senza conseguenze per la legge applicabile). Sede, legge applicabile e diritto di stabilimento • Nel caso Überseering la CGUE ha affermato che il criterio della sede è contrario al diritto di stabilimento perché impedisce ad una società straniera di operare all’estero senza sciogliersi e ricostituirsi (la società non può pertanto spostare la propria sede amministrativa senza morire e rinascere in nuova veste). Sede, legge applicabile e diritto di stabilimento • La disciplina della SE, che prevede che la sede legale e la sede amministrativa di una SE devo essere nello stesso Paese, dimostra invece come il criterio di collegamento della sede o della costituzione possa essere neutrale rispetto al diritto di stabilimento se è accompagnato dalle norme, al momento carenti in tutti gli ordinamenti della Comunità, sul trasferimento della sede all’estero con cambio della legge applicabile senza liquidazione e ricostituzione. Sede, legge applicabile e diritto di stabilimento • Mentre si attende l’introduzione nel diritto nazionale o comunitario della disciplina del trasferimento della sede all’estero, proprio la Germania ha rinunciato dal 2008, per le AG e le GmbH, ad applicare alle società costituite nella UE le sue caratteristiche norme che impongono a tutte le società, nazionali e straniere, di avere sia la sede legale che amministrativa in Germania SE e SPE • Si segnala che è in corso di predisposizione il regolamento comunitario sulla SPE (società privata europea), destinato alle PME. • Inoltre il progetto di V direttiva sulla struttura delle spa risuscita in nuova veste con l’EMCA (European Model Corporation Act), che sul modello del MBCA statunitense si prepara a divenire una semplice raccomandazione Gruppi di società • Anche in materia di gruppi, la antica e complessa disciplina tedesca dei Konzern (1965) è ora affiancata dalla più snella disciplina italiana sulla direzione e il coordinamento di società (art. 2497 ss.), che trova seguito presso il Reflection Group, che invita i legislatori nazionali e quello comunitario a rendere più trasparente la struttura del gruppo, anche al fine di tutelare le subsidiaries ed i loro creditori. Gruppi di società • Proposta di IX direttiva abbandonata • Attuale orientamento: non disciplina organica comunitaria, informazioni (formazione, struttura, funzionamento e gestione del gruppo – chiare e comprensibili) non solo in bilanci consolidati, ma anche nella relazione annuale, nella dich. sulla corp. gov. o nel sito web della società. • Generalmente norme frammentarie su integrità del capitale sociale e autonomia di società collegate, divieto di partecipazioni incrociate, nozione di controllo. • Teoria dell’enterprise USA • CGUE rilevanza unitaria del gruppo per il diritto della concorrenza Patrimoni destinati all’esercizio dell’impresa • Si segnala infine la lenta diffusione nel diritto statunitense delle series law, che consente a LLC e corporations di creare patrimoni destinati all’esercizio di singoli rami d’azienda. • Una soluzione in parte simile è stata introdotta nel diritto italiano con la riforma del 2003 che ha previsto i patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447 bis ss.) Patrimoni destinati all’esercizio dell’impresa • Un’ulteriore evoluzione si è al riguardo compiuta nel diritto francese al confine tra il diritto societario e il diritto dell’impresa individuale non societaria: rispolverando un vecchio progetto abbandonato al momento dell’introduzione nel 1985 dell’EURL (in sostanza una sarl), è stata introdotta nel 2010 (loi 2010-658) la disciplina dell’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limité), che può destinare parte del proprio patrimonio personale all’esercizio dell’impresa. Questa novità è la più importante sul piano dei principi e di sicuro sarà motivo di discussioni e di riforme anche negli altri Paesi, comunitari e non. EIRL • Article L.526-6 du Code de commerce « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale nouvelle » EIRL • Soggetti: impresa individuale che svolge attività commerciale, artigianale, liberale o agricola • Dichiarazione di destinazione dei beni (elenco dei beni) all’attività professionale (deve essere indicato l’oggetto) iscritta nel registro di commercio e delle società, des métiers, des agents commerciaux o des EIRL (attività liberale o auto-entrepreneur) EIRL • Separazione completa dei beni personali e professionali rispetto ai creditori • Il patrimonio destinato può mutare • Obbligo di contabilità annuale • Modifiche a code de commerce e code de la consommation EIRL • Procedure concorsuali destinate alle imprese in difficoltà per il patrimonio destinato all’attività professionale e surendettement des particuliers per patrimonio personale. Auto-entrepreneur • Loi 2008-776: – Iscrizione on line – Imprenditore individuale (con status di disoccupato, studente, lavoratore dipendente, pensionato) – Soglia di fatturato (inf. a 80.300 euro se attività commerciale, a 32.100 euro se altra attività) – Livre des recettes /des achats – Aliquota del 13% (att. commerciale), 20,5 % (att. liberale) 23% (servizi) – No TVA né tasse professionali – Pagamento di previdenza sociale e di imposte solo su quanto incassato – (Autoimpiegato (1-3 dip.) Autoimprenditore (4-9- dip.) Microimprenditore (10-18 dip.)) Auto-entrepreneur EIRL EURL • • • • Costi: EIRL 75 euro, EURL 400-700 euro Personalità giuridica: EURL Responsabilità limitata: EIRL EURL Imposta sulle società: EIRL e EURL