Rubrica legale - ICT Security Ottobre 2004 Autore: Daniela Rocca (GED Consulting Srl) NUOVI ELENCHI TELEFONICI AL VIA SOMMARIO − Il provvedimento del 15 luglio 2004 − I diritti dell’interessato − L’entrata a regime Il provvedimento del 15 luglio 2004 Con il provvedimento del 15 luglio 2004 il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera ai nuovi elenchi telefonici, richiamando e completando un suo precedente provvedimento del 23 maggio 2002. Gli abbonati, oltre che decidere se e con che dati personali comparire sull’elenco telefonico, potranno decidere se ricevere oppure no pubblicità. Non si potranno più utilizzare gli elenchi per spedire messaggi pubblicitari a chi non lo ha richiesto: sarà affiancato un simbolo speciale al nome dell’abbonato, che segnalerà il desiderio di ricevere/non ricevere materiale promozionale e commerciale. Gli abbonati potranno per la prima volta decidere liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, se apparire nell’elenco, se apparire solo con il cognome o con la sola iniziale del nome per evitare riferimenti al proprio sesso, se omettere in parte l’indirizzo postale, se inserire il numero di cellulare, se inserire altre informazioni quali la professione, il titolo di studio, l’indirizzo email. Nei prossimi mesi tutti gli abbonati dovranno ricevere dalle compagnie telefoniche il modello predisposto dal Garante e pubblicato con il provvedimento del 15 luglio. Con questo modello si potranno effettuare le scelte, essere informati sul formato degli elenchi (stampati, su supporti Rubrica legale - ICT Security Ottobre 2004 Autore: Daniela Rocca (GED Consulting Srl) magnetici, consultabili via web o ottenibili attraverso servizi di informazione) e fornire il proprio consenso informato, libero, differenziato e revocabile. I diritti dell’interessato L’allegato I al provvedimento del 15 luglio specifica quali siano i diritti e le garanzie per l’interessato, sulla base di quanto individuato già nel provvedimento del Garante del 23 maggio 2002. Soggetti interessati Tutti gli abbonati e gli acquirenti di traffico pre-pagato, sia persone fisiche che giuridiche. Informativa Oltre a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ricevere informazioni dettagliate su: − Finalità degli elenchi realizzati in qualunque forma (cartacea, digitale, in rete,…); − Ogni ulteriore possibilità di utilizzo degli elenchi basato su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche e risultati conseguibili; − Facoltà di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile; − Possibilità che gli elenchi possano essere oggetto di cessione a terzi, in conformità alla legge e per usi compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Diritto di essere inseriti negli elenchi Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati personali che li riguardano debbano essere riportati negli elenchi conoscibili da chiunque e il consenso dato deve essere libero, in forma specifica e documentato per iscritto. Dati da inserire negli elenchi I dati personali riportati negli elenchi conoscibili da chiunque sono limitati agli elementi necessari per identificare l’interessato (nome, cognome, indirizzo postale e numeri di telefono fisso e, nel caso di elenco misto per la telefonia vocale/personale e mobile, numero mobile). Rubrica legale - ICT Security Ottobre 2004 Autore: Daniela Rocca (GED Consulting Srl) Nel caso di eventuali elenchi riferiti alla sola telefonia mobile deve essere omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta, l'indirizzo postale, oppure l'interessato può chiedere che sia indicato solo il comune di residenza o di domicilio. L'interessato può chiedere altresì che l'indirizzo postale sia parzialmente omesso. Può altresì chiedere di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso, mediante abbreviazione del nome. Inoltre, un consenso differenziato è dovuto: − per l’inserimento di altri dati personali dell’interessato, quali il titolo di studio o di specializzazione, la professione, altri indirizzi o recapiti, l’indirizzo di posta elettronica; − l'utilizzazione dell'elenco per finalità diverse dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome (e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione), in particolare per quanto riguarda: o l'inclusione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato nell'ambito di quelli ottenibili attraverso servizi di c.d. ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire alle generalità dell’interessato disponendo del solo numero telefonico o di un altro dato non identificativo; o l'utilizzazione dei dati personali che riguardano l’interessato (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. A tal fine è stata prevista una procedura uniforme, che tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare, per esplicitare la manifestazione di consenso attraverso due simboli da apporre a fianco dei singoli nominativi che rendano chiaramente percepibile la volontà di ricevere materiale pubblicitario. L'interessato può modificare in ogni momento le manifestazioni del proprio consenso e le richieste inoltrate all’operazione di telefonia. Esse devono essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri per l'abbonato. Rubrica legale - ICT Security Ottobre 2004 Autore: Daniela Rocca (GED Consulting Srl) L'operatore deve mettere a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi e un recapito telefonico con chiamata gratuita presso il quale ottenere informazioni. Diritti rispetto a dati non inseriti in elenchi consultabili da chiunque I diritti d’accesso di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 sono esercitabili gratuitamente anche riguardo ai dati non riportati in elenchi consultabili da parte di chiunque. Conformazione tecnica dell'elenco generale e degli elenchi dei singoli operatori L'elenco generale e gli elenchi dei singoli operatori devono essere progettati per consentire la visualizzazione di un numero limitato di risultati per pagina in caso di utilizzazione dei c.d. servizi di ricerca derivata o a criteri multipli; inoltre, devono prevedere idonee procedure per l'aggiornamento immediato degli elenchi disponibili in rete o ottenibili attraverso servizi che forniscono informazioni sugli elenchi. Idonee procedure devono essere previste anche per l'aggiornamento periodico, entro un congruo termine non superiore all'anno, degli elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici consultabili non in rete, i quali devono indicare la data di ultimo aggiornamento. L’entrata a regime La nuova disciplina sarà a regime a partire dalla seconda metà del prossimo anno. La data del 31 gennaio 2005 segnerà il momento entro cui i vecchi abbonati dovranno ricevere il modello predisposto dal Garante per esprimere le proprie scelte. Dal 1° febbraio sarà obbligatorio utilizzarlo anche per i nuovi abbonati. Le domande contenute nel modello saranno le seguenti: 1. Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici? 2. Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi? 3. Vuole che negli elenchi figurino altri suoi dati? 4. Desidera che una persona che conosce solo il suo numero telefonico possa risalire al suo nome? 5. Vuole ricevere pubblicità? Rubrica legale - ICT Security Ottobre 2004 Autore: Daniela Rocca (GED Consulting Srl) Il modello ha visto anche la collaborazione delle associazioni di consumatori, oltre che la cooperazione dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e verrà trasmesso* a tutti gli operatori di telefonia, fissa e mobile. Daniela Rocca GED CONSULTING Srl [email protected] * si presume che alla data di pubblicazione dell’articolo il modello sia già stato distribuito agli operatori di telefonia. GED Consulting Srl è una società di servizi e di consulenza integrata in una rete di professionisti qualificati in Italia e all’estero, che garantisce la massima specializzazione nel settore della valutazione del rischio legale connesso alla gestione della sicurezza informatica e dei dati personali. Molti dei consulenti di GED Consulting provengono dallo Studio Genghini & Associati, con cui continua una stretta collaborazione. La necessità di creare un’apposita struttura di consulenza deriva dalla sempre crescente mole di lavoro e dalla sempre maggiore complessità degli incarichi che hanno reso necessario una adeguata separazione organizzativa e funzionale dell’attività di consulenza da quella prettamente notarile. Per ulteriori informazioni visiti il sito www.gedconsulting.com oppure scriva a [email protected], [email protected].