CONSORZIO DEL COMPRENSORIO OPITERGINO REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16.06.2011 Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento nella Parte I° e II°: a) dà attuazione, per quanto necessiti di ulteriore specificazione e/o di specifica determinazione in relazione alle esigenze del Consorzio Opitergino, alla normativa statale concernente l’organizzazione interna degli Enti Locali, allo Statuto ed ai criteri generali stabiliti dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 14 del 20.12.2010 ; b) determina la struttura fondamentale della Amministrazione Operativa e gli ambiti di competenza; c) definisce le attribuzioni dei Responsabili della gestione, nonché i rapporti con gli Organi di Governo; d) detta le norme generali di funzionamento; e) definisce gli atti attraverso i quali viene esercitata l’attività gestionale. 2. La Parte III° contiene le norme regolanti i rapporti di lavoro. Art. 2 - Finalità 1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio Opitergino persegue le seguenti finalità: a) rispondere tempestivamente ai bisogni dei cittadini e dei Comuni attraverso modelli organizzativi e gestionali flessibili; b) garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente anche attraverso l’accesso agli atti, nel rispetto delle norme vigenti, ed in conformità alle disposizioni adottate in materia di trasparenza dell’attività amministrativa; c) valorizzazione delle risorse umane; d) promuovere azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive e di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell’avanzamento professionale di carriera. Art. 3 - Principi organizzativi generali 1. L’assetto organizzativo del Consorzio Opitergino si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 2. In funzione di tali principi il Consorzio Opitergino promuove: a) la piena autonomia operativa dei Responsabili dei Servizi, nell’ambito degli indirizzi politico – programmatici ed in attuazione del principio di separazione tra le attività di indirizzo e di controllo da quelle di attuazione e gestione; b) la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo; c) l’integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema efficace di comunicazione interna, prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto; d) l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche; e) la formazione e l’aggiornamento del personale. 2 Art. 4 - Indirizzo politico – amministrativo e controllo 1. L’attività di indirizzo politico – amministrativo consiste nella selezione di valori e nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’allocazione di quote del bilancio alle strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi. 2. L’attività di controllo consiste: a) nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell’ufficio; b) in una verifica della coerenza dell’azione amministrativa e di un monitoraggio circa la conformità dell’andamento dell’attività dei Responsabili dei Servizi, e delle strutture organizzative da essi dirette, rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive impartite. 3. Le attività di indirizzo politico – amministrativo e di controllo spettano agli Organi di Governo che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico – amministrativo concorrono i singoli Responsabili con attività istruttorie, di analisi, di proposta e supporto tecnico. 4. Tra gli atti di indirizzo rientrano in particolare: a) il documento contenente gli indirizzi generali di governo; b) il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica; c) il piano esecutivo di gestione; d) il piano pluriennale di sviluppo socio – economico; e) le direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; f) il programma triennale del fabbisogno del personale. 3 Parte I ° LA STRUTTURA Art. 5 - Organizzazione interna 1. l’Amministrazione Operativa gestisce i Servizi istituzionali del consorzio ed i Servizi Associati dei Comuni demandati alla stessa ed è strutturata in due settori funzionalmente e organizzativamente distinti ed articolati come segue: A) SETTORE ISTITUZIONALE E’ suddiviso nei seguenti Servizi: Servizio Segreteria. Servizio Economico e Finanziario. Le altre attività istituzionali relative alla gestione del personale, alla assistenza e coordinamento per l’ottenimento dei finanziamenti della UE, dello Stato e della Regione sono affidati al Settore dei Servizi Associati. B) SETTORE DEI SERVIZI ASSOCIATI Ciascun Servizio, istituito in attuazione di convenzione con gli Enti aderenti in forza dell’art. 30 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 3 dello Statuto, è dotato di propria peculiare struttura in relazione alle sue finalità, ai suoi poteri e competenze, alla sua durata e al numero degli aderenti. I Servizi istituiti sono i seguenti: Servizio Associato Personale Servizio Associato Appalti Servizio Associato Progettazione opere pubbliche Servizio Associato per le espropriazioni di pubblica utilità Servizio Associato per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex. Art. 146, c.6, D Lgs. 42/2004 Intesa Programmatica d’Area Opitergino Mottense Eventuali altri servizi saranno oggetto di apposita istituzione da parte dell’organo assembleare. Art. 6 – Attribuzione delle funzioni 4 1. L’elencazione analitica delle funzioni di competenza di ciascuno dei Servizi è indicata nell’allegato A). 2. La suddivisione delle funzioni è effettuata secondo il criterio del risultato finale e non delle professionalità richieste nelle fasi del procedimento. Nel caso peraltro che un procedimento richieda l’apporto di professionalità e di responsabilità di più Servizi, la partecipazione di ciascuno è stabilita e coordinata caso per caso dal Direttore Generale e si esplicita normalmente attraverso l’espressione di pareri. Art. 7 - Organizzazione interna 1. Le funzioni dirigenziali sono affidate ai Responsabili dei Servizi. 2. Gli stessi, ognuno per la propria competenza, provvedono all’organizzazione interna della struttura affidata, all’attribuzione della responsabilità dei procedimenti, al riparto delle mansioni e dei carichi di lavoro nell’ambito dei profili professionali a disposizione e all’organizzazione del lavoro. 3. Non è ammessa la delega della funzione. Art. 8 – Attribuzioni del Direttore Generale 1. Sono state fissate dallo Statuto. 2. A loro ulteriore specificazione sono espressamente attribuite allo stesso: a) il coordinamento generale di tutta la gestione; b) la organizzazione dei rapporti tra i Servizi e dei procedimenti intersettoriali; c) l’amministrazione dei rapporti di lavoro con i Responsabili dei Servizi. 3. Spettano in via residuale al Direttore Generale la sottoscrizione degli atti e dei pareri e l’assunzione dei provvedimenti di gestione che non siano attribuiti o attribuibili ad un Responsabile della gestione e ciò al fine di assicurare la continuità dell’attività gestionale dell’Ente. 4. Parimenti è di norma demandato alla responsabilità gestionale del Direttore Generale l’avvio dei singoli servizi associati, fino alla nomina del Responsabile titolare. 5. Per le esigenze del coordinamento, i Responsabili dei Servizi comunicano al Presidente e al Direttore Generale le loro assenze dal lavoro per ferie e missioni. Art. 9 – Profilo professionale e contenuti della responsabilità dei Responsabili dei Servizi 1. I Responsabili dei Servizi svolgono attività di tipo manageriale e/o di alta professionalità mediante: a) lo studio e la proposta agli Organi di Governo di piani, progetti ed iniziative atti a migliorare e ad espandere le attività amministrative e di servizio; 5 b) l’incremento dei mezzi finanziari a disposizione mediante razionalizzazioni ed economizzazioni delle spese e l’incremento delle eventuali entrate; c) l’assunzione di autonome decisioni ad alto contenuto discrezionale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, decisioni incidenti sia all’interno della struttura, che nei confronti diretti con gli Organi di Governo degli Enti Associati, nonché dei cittadini e degli utenti; d) la gestione autonoma di servizi ed attività con un numero rilevante di dipendenti organizzati in una struttura gerarchica di più livelli e con quantità rilevante di mezzi e strutture oppure svolti a favore di un numero significativo di Enti associati e quindi con complessità di rapporti. 2. La responsabilità della gestione concerne: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme di legge e regolamentari e della buona tecnica; b) l’osservanza delle direttive generali dei programmi formulati dagli Organi di Governo, nonché dell’attuazione degli atti degli Organi stessi; c) la correttezza nei confronti degli Enti associati e l’attuazione delle convenzioni istitutive dei servizi associati; d) i risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa inclusa l’attività organizzativa e di gestione del personale; e) l’attività svolta dai Servizi e dagli Uffici cui sono preposti e dai loro delegati; f) la validità e correttezza tecnico - amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri emessi; g) l’osservanza da parte del personale assegnato dei doveri d’ufficio, dell’orario di lavoro e del controllo delle presenze, degli adempimenti connessi con il carico di lavoro assegnato a ciascun dipendente; h) la corretta gestione delle risorse, dei beni e degli strumenti loro affidati. Art. 10 - Attribuzioni dei Responsabili dei Servizi 1. Spettano in generale ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti di gestione compresi quelli che comportano l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione del Consorzio e quella degli Enti associati nel caso di esercizio di deleghe funzionali, come previsto dall’art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000. 2. Nella gestione dei rapporti di lavoro essi operano con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. 3. Essi si attengono alle indicazioni e deliberazioni degli Organi di Governo e in particolare alle direttive del Consiglio di Amministrazione nel senso che queste, se esistenti, sono vincolanti, ma non costituiscono presupposto necessario per la legittimazione degli atti della gestione. Nel caso di mancata attribuzione attraverso il piano gestionale delle risorse, i Responsabili limitano la loro attività discrezionale alla gestione ordinaria. 4. Essi possono stipulare contratti ed assumere impegni anche per gli esercizi futuri per la gestione corrente per esigenze contrattuali o di economicità. 5. Spettano specificatamente ai Responsabili della gestione la approvazione dei progetti esecutivi, il conferimento degli incarichi professionali per la progettazione e la direzione 6 dei lavori e per altre prestazioni di tipo professionale, l’assunzione dei mutui e l’approvazione dei bandi in attuazione di iniziative deliberate dagli Organi di Governo. 6. Tutti gli atti anche a rilevanza esterna assunti dai Responsabili si intendono di loro competenza e impegnativi per l’Ente salvo che il consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, non proceda all’accertamento e a formale dichiarazione di incompetenza. Art. 11 – Nomina del Direttore Generale 1. Il Direttore Generale viene scelto intuitu personae dal Presidente e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. 2. L’incarico è temporaneo ed ha durata sino al cessare del mandato elettivo del Presidente e comunque non oltre il 45° giorno dell’insediamento del nuovo Presidente; allo scadere di tale termine il rapporto verrà a cessare senza necessità di disdetta e con esclusione di ogni tacita proroga. L’incarico è revocabile. Art. 12 – Nomina dei Responsabili dei Servizi 1. La nomina dei Responsabili dei Servizi è di competenza del Presidente. 2. L’incarico è temporaneo ed ha durata sino al cessare del mandato elettivo del Presidente e comunque non oltre il 45° giorno dell’insediamento del nuovo Presidente; allo scadere di tale termine l’incarico verrà a cessare senza necessità di disdetta e con esclusione di ogni tacita proroga. L’incarico è revocabile. 3. L’incarico può essere conferito anche ai dipendenti con contratto di incarico temporaneo aventi qualifica dirigenziale o direttiva, ivi compreso il Direttore Generale. 4. E’ data facoltà al Presidente di conferire in via temporanea anche incarichi parziali o di limitarli rispetto all’ambito di competenza del Servizio. Art. 13 – Dotazione di personale 1. In relazione alla temporaneità dei servizi svolti ed in particolare di quelli effettuati per conto dei Comuni ed anche delle professionalità richieste, è data preferenza, quando non sia possibile avvalersi di personale comandato o di incarichi esterni o di collaborazioni coordinate, ad assunzioni temporanee anche con rapporto di lavoro di diritto privato. 2. Gli incarichi di lavoro a termine di diritto pubblico e di diritto privato sono conferiti dal Responsabile del Servizio interessato previa comunicazione al Presidente, così come sono conferiti dal Responsabile del Servizio interessato gli incarichi professionali, le collaborazioni coordinate e continuative e quelle occasionali e tutti gli altri rapporti di lavoro. Art. 14 – Conferimento incarichi extra dotazione organica – 7 1. Possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore. 2. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che conferisce l’incarico, ex art. 110, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 provvede alla determinazione dei tempi, modi e costi del disciplinare d'incarico. 8 Parte II° L’ATTIVITA’ Art. 15 – Modalità di esercizio delle competenze di indirizzo del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione determina ed esprime gli obiettivi della gestione attraverso gli strumenti della programmazione generale e specifica ed esercita il suo potere di indirizzo sulla gestione mediante indicazioni puntuali, che vengono formalizzate attraverso i verbali delle sedute, diramati a tutti i Responsabili dei Servizi. 2. Ove su singoli procedimenti sussista incertezza tra la competenza degli Organi di Governo e quella dei Responsabili dei Servizi e o tra le competenze ed attribuzioni di questi ultimi, il Consiglio di Amministrazione attraverso gli indirizzi di cui sopra, regola detti rapporti, specificando, se necessario, anche il successivo procedimento. 3. Qualora i procedimenti di cui al comma precedente diventino ricorrenti ed in particolare ove essi interessino più aree in diverse fasi, il Consiglio di Amministrazione assume apposite norme a carattere generale. Art. 16 – Indirizzi per l’esercizio dell’attività gestionale 1. Tutti i dipendenti devono considerare la loro attività al servizio del Consorzio e dei cittadini e devono uniformarsi ai principi costituzionali dell’imparzialità, della correttezza, della trasparenza, della fedeltà alle leggi ed alle norme regolamentari, nonché agli indirizzi dell’Amministrazione, alla correttezza comportamentale, alla buona fede e al rispetto dei superiori, dei colleghi e dei cittadini, che accedono agli sportelli ed ai servizi. 2. La modalità di esercizio dell’attività deve costantemente far riferimento al fine e al risultato, prevalendo essi in via di principio sulle norme formali di procedimento. 3. Va evitata la produzione di atti meramente formali non previsti espressamente da norme di legge o regolamentari là dove il responsabile del provvedimento o dell’attività, il provvedimento e l’attività stessa, nonché la data siano diversamente rilevabili e documentabili. 4. Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare per il miglior risultato dell’attività amministrativa prestando il loro aiuto ai colleghi e se nel caso surrogandoli ed evitando ad ogni buon conto rigide delimitazioni delle singole competenze. 5. Tutti i dipendenti, ognuno per quanto attiene al proprio lavoro, devono adoperarsi per l’utilizzo delle migliori tecniche di lavoro che l’Amministrazione mette loro a disposizione con particolare riferimento agli strumenti di automazione. 6. Tutti i dipendenti sono tenuti a seguire i corsi di aggiornamento e specializzazione professionale organizzati dall’Amministrazione e quindi ad operare per il migliore utilizzo delle proprie capacità professionali. 9 7. I Responsabili dei Servizi improntano la loro attività utilizzando strumenti e metodi di programmazione in modo, tra l’altro, di dar certezza di obiettivi ai propri subalterni. Art. 17 – Verifica risultati 1. I risultati della gestione sono valutati attraverso i controlli interni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. 286/1999, e secondo quanto stabilito dalla “Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale” di cui all’allegato B al presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2009. Art. 18 – Tipologia degli atti della gestione 1. L’esercizio di attività a contenuto dirigenziale è effettuata tramite l’assunzione, la sottoscrizione e il rilascio degli atti formali specificatamente previsti dalle norme, cui viene data attuazione. 2. Per l’attività di gestione dei servizi dell’Ente e del suo funzionamento sono assunte dai Responsabili dei Servizi determinazioni nei seguenti casi: a) nella fattispecie prevista dall’art. 192 del T.U. E.L. D.Lgs n. 267/2000; b) nei casi nei quali lo prevedano le norme regolamentari assunte dal Consiglio di Amministrazione come previsto al precedente art. 14 o lo prescrivano gli indirizzi specifici del Consiglio medesimo; c) ogni qualvolta risulti opportuno dimostrare in maniera documentale le motivazioni della scelta gestionale o la scelta dell’eventuale contro parte contrattuale o l’oggetto o il contenuto del provvedimento. Sono equiparati alle determinazioni: a) i contratti individuali di lavoro; b) i contratti di incarico professionale e di collaborazione; c) i contratti e le conferme d’ordine per i servizi e le forniture in economia, con riferimento a quanto disposto da apposito Regolamento; d) gli atti di amministrazione del personale; e) i bandi di offerta lavoro; f) i bandi per la assegnazione di contributi; g) i bandi per alienazioni di beni mobili ed immobili. Art. 19 – Atti di gestione non a contenuto dirigenziale 1. La rimanente attività di gestione, ivi compresa quella meramente attuativa di determinazioni o di atti deliberativi, è espletata dai Responsabili dei Servizi attraverso documenti scritti solo nei casi nei quali norme di legge o regolamentari lo prevedano anche implicitamente ed in quelli nei quali sia necessario e opportuno tenere memoria documentale del provvedimento e ciò non risulti possibile tramite altre modalità, ivi comprese quelle informatiche. 10 2. Devono essere dati in forma scritta tutti i pareri istruttori richiesti da altri Servizi. 3. L’effettuazione di lavoro straordinario, i congedi e le altre assenze di lavoro previste dal contratto di lavoro sono autorizzate anche oralmente: i) dal Direttore Generale per i Responsabili di tutti i servizi; j) dai Responsabili dei Servizi per gli altri dipendenti. 4. L’autorizzazione all’uso dell’automezzo proprio è data preventivamente dal Direttore Generale per i Responsabili dei Servizi e dai Responsabili per gli altri dipendenti in forma scritta per esigenza di tutela da rischi dei dipendenti. ART. 20 - Pareri di regolarità sulle deliberazioni 1. Il parere di regolarità tecnica è apposto dal Responsabile del Servizio competente o, in sua assenza, dal Direttore Generale, in attuazione dell’art. 49, secondo comma del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000. 2. Il parere positivo equivale ad assenso e conferma di quanto contenuto nell’atto e nei suoi allegati e di competenza del medesimo Responsabile. 3. I pareri di regolarità contabile sono apposti dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario o dal Direttore Generale in sua assenza. 4. I pareri predetti sono sottoscritti a conferma in calce alle delibere. Art. 21 - Pareri sulle determinazioni e sugli atti equivalenti 1. Le determinazioni che interessano, per il procedimento o per le azioni conseguenti o per le conoscenze specialistiche, anche un secondo Servizio, sono confermate dal Responsabile di quest’ultimo con il parere di regolarità tecnica per quanto di competenza. 2. La necessità del parere al fine della regolarità ed efficacia dell’atto è decisa dal Direttore Generale. 3. Il parere di regolarità contabile è apposto dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario su tutte le determinazioni e sugli atti equivalenti, in forza del precedente art. 18, che comportano impegni di spesa. Nel caso il procedimento preveda più atti distinti, il parere favorevole deve essere obbligatoriamente apposto su quello che impegna contrattualmente l’Ente nei confronti di terzi. Art. 22 - Attestazione della copertura finanziaria 1. L’attestazione è apposta, quale condizione di efficacia, dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario sui provvedimenti amministrativi che impegnano 11 contabilmente il bilancio, e sugli atti anche di diritto privato che impegnano contrattualmente l’Ente nei confronti di terzi. 2. L’attestazione indica anche gli estremi di registrazione dell’impegno contabile. Art. 23 - Ordinamento e archiviazione degli atti 1. Tutti gli atti sono inseriti nel sistema informatico centralizzato secondo una struttura di archivio prestabilita, di modo che risultino accessibili secondo chiavi di ricerca univoche e note. 2. Gli atti a rilevanza esterna su supporto cartaceo sono conservati presso l’Ufficio che li ha emessi. Art. 24 – Avocazione, sospensione e intervento sostitutivo 1. Gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi sono definitivi. 2. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili dei Servizi. Il Presidente, per specifiche ragioni di interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, può sospendere temporaneamente l’esecuzione di atti di competenza dei Responsabili. 3. In caso di inerzia o di ritardo da parte di un Responsabile il Presidente può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di inosservanza di direttive degli Organi di Governo o di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, il Presidente può conferire temporaneamente le funzioni al Direttore Generale. 4. Il provvedimento di nomina temporanea viene inviato, a scopo di conoscenza, al Nucleo di Valutazione, il quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo, valuterà il comportamento del Responsabile e procederà all’accertamento di eventuali responsabilità. Art. 25 – Convenzioni gestionali 1. E’ data facoltà ai Responsabili dei Servizi, nell’ambito delle loro competenze gestionali, di concordare con i colleghi di altri Enti l’effettuazione di attività in convenzione o in forma associata con particolare riferimento agli acquisti, a specifici servizi e ad incarichi, dandone preventivo avviso al Consiglio di Amministrazione. 2. Rimangono riservati alla competenza dei Responsabili anche quegli accordi di durata anche pluriennale tra Enti che, pur avendo titolazione formale di convenzione, tuttavia si sostanziano in attività meramente gestionali senza coinvolgimento di funzioni e di poteri. Art. 26 - Gestione con modalità imprenditoriali dei Servizi Associati 12 1. I Responsabili dei Servizi Associati, ferme restando le clausole convenzionali, le strutture degli Organi di Governo e le dotazioni finanziarie, hanno facoltà di assumere iniziative, effettuare investimenti, stipulare accordi di collaborazione e di servizio anche con moderato rischio economico e di risultato. 2. E’ data parimenti facoltà ai predetti Responsabili di conferire incarichi professionali, stipulare accordi commerciali di servizio e di forniture e di acquistare attrezzature e prodotti con notevole discrezionalità. 13 Parte III° IL RAPPORTO DI LAVORO Art. 27 - Il personale 1. Il personale del Consorzio è inserito nella struttura operativa secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. 2. Il Consorzio valorizza e promuove la formazione e l’aggiornamento professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione. 3. Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo di lavoro di comparto e viene adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e a quelle definite equivalenti dai contratti collettivi e individuali di lavoro, nonché alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. 4. L’inquadramento nella categoria conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non quella di uno specifico posto e non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità di unità organizzative o una posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori. 5. Con riferimento ai contenuti della categoria posseduta il dipendente è assegnato dal proprio Responsabile ad una posizione di lavoro cui corrispondono compiti e mansioni che non devono comunque costituire presupposto per la rigidità nell'utilizzo del personale in servizio. 6. L’assunzione di mansioni complementari alla proprie, in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi, è ricompresa nella natura stessa del rapporto giuridico con carattere di obbligatorietà. 7. Ogni dipendente risponde direttamente della validità delle prestazioni erogate nell'ambito della posizione di lavoro assegnata. Art. 28 - Dipendenza gerarchica 1. Il rapporto di dipendenza gerarchica implica l’autorità e la responsabilità di configurare un’organizzazione del lavoro che preveda determinate posizioni, di assegnare il personale alle stesse, di verificare e valutare le prestazioni, di emanare direttive e controllare l'attività del personale dipendente, nell’ambito delle regole del rapporto d'impiego e del contratto di lavoro e nel rispetto dei criteri di razionale organizzazione adottati dall'Ente. Art. 29 - Gestione delle risorse umane 1. La gestione delle risorse umane è volta ad assicurare l’accrescimento del livello di motivazione al lavoro del personale e del livello di professionalità detenuto. 14 2. Gli strumenti della gestione delle risorse umane sono quelli previsti dalla legge e dal contratto. Art. 30 - Mobilità interna 1. Ai fini di un’idonea razionalizzazione delle risorse umane presenti nell'organizzazione e per favorire l'acquisizione da parte del personale di una professionalità polivalente, particolarmente nell'ambito delle medesime aree funzionali, il Consorzio attua la mobilità interna, secondo le norme contenute nel contratto collettivo decentrato. Art. 31 - Delegazione di parte pubblica 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale, é nominata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del CCNL 01.04.1999. Art. 32 - Ufficio per il contenzioso del lavoro. Ufficio disciplinare 1. E' istituito, in forma associata, l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro. 2. Le prerogative e la composizione dell'Ufficio sono individuate dalla convenzione costitutiva. 3. All'interno dell'Ufficio del contenzioso é ricompreso l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Art. 32 - Conferenza dei Responsabili 1. Al fine di verificare la coerenza dell'attività della struttura operativa dell'Ente rispetto agli indirizzi politici e di garantire il migliore coordinamento dell'attività direzionale, in particolare in relazione all'attuazione di programmi di lavoro intersettoriali, e per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, é istituita la Conferenza dei Responsabili. 2. La Conferenza é presieduta dal Presidente del Consorzio o suo delegato ed é composta dal Segretario e dai Responsabili dei Servizi. In caso di trattazione di specifiche tematiche, può essere integrata dai responsabili di unità operativa o da esperti esterni. 3. I temi discussi e le decisioni approvate sono inserite in un verbale sintetico redatto per punti. Copia di detto verbale è a disposizione della Giunta. 4. La Conferenza si riunisce in seduta ridotta o tematica in relazione alla trattazione di materie di specifica competenza. 15 Art. 34 - l controlli interni 1. I controlli interni, ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, sono organizzati in base a quanto disposto dall’art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 e del D.Lgs n. 286/1999 e ss.mm.ii. Art. 35 - Patrocinio legale 1. Il Consorzio, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti d'un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, a condizione che non sussista conflitto d'interessi con la stessa, assume a proprio carico ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. La difesa di cui al comma 1 si estende anche all’assunzione in capo all’Amministrazione di eventuali sanzioni pecuniarie, derivanti da atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio. 3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave il Consorzio ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. Art. 36 - Copertura assicurativa 1. Il Consorzio si assume parte della copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito la responsabilità personale a contenuto dirigenziale. 2. Il Consorzio stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 43 del CCNL 14.09.2000. Art. 37 - Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla Parte III° del presente Regolamento si applicano le norme dei contratti di lavoro. 16 17 Allegato A) al Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi Elencazione delle funzioni di competenza di ciascuno dei Servizi SETTORE ISTITUZIONALE 1. SERVIZIO SEGRETERIA Formazione e conservazione degli atti degli Organi di Governo. Segreteria degli Organi di Governo. Segreteria generale dell’Ente. Protocollo generale e archivio. Gestione dell’Albo. Corrispondenza Postale. Informazione al Pubblico. 2. SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO Svolge le funzioni previste dal Regolamento di contabilità e quelle direttamente attinenti alla legge. Provveditorato degli uffici. Tenuta dell’inventario. 18 SETTORE SERVIZI ASSOCIATI 1. SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE Gestione giuridica ed economica del personale, gestione del contenzioso e procedure concorsuali del Consorzio e degli Enti associati. 2. SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI Assistenza tecnico – amministrativa in materia di procedure di esproprio e di appalti di servizi, forniture e lavori, con assunzione dei compiti di Responsabile Unico del Procedimento mediante conferimento di specifica delega. 3. SERVIZIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE Esecuzione delle progettazioni di opere pubbliche e direzione dei lavori. 4. SERVIZIO ASSOCIATO PER LE ESPROPRIAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ Svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione per poter provvedere all’espropriazione di beni e/o diritti e all’occupazione temporanea dei beni, all’imposizione di servitù pefr la realizzazione di opere pubbliche mediante assunzione di responsabilità nella procedura espropriativa. 5. SERVIZIO ASSOCIATO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX ART. 146, C. 6, D. LGS. 42/2004 La gestione dell’intero iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 6. INTESA PROGRAMMATICA D’AREA OPITERGINO MOTTENSE Assistenza tecnico amministrativa e di coordinamento per la gestione di tutti gli aspetti connessi alla vita istituzionale dell’Intesa e ai progetti che ne fanno capo. 19 Allegato B) al Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE E DEL SISTEMA PREMIALE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale INDICE Titolo I – Programmazione, organizzazione e valutazione della performance Art. 1 – Oggetto e finalità Art. 2 – Principi generali Art. 3 – Definizione di performance organizzativa Art. 4 – Ciclo di gestione della performance Art. 5 – Sistema integrato di pianificazione e controllo Art. 6 – Qualità dei servizi pubblici Art. 7 – Sistema di misurazione e valutazione della performance Art. 8 – Obiettivi e indicatori Art. 9 – Gestione orientata ai risultati Titolo II – Valutazione della performance individuale Art. 10 – Valutazione del servizio e valorizzazione delle professionalità Art. 11 – Valutazione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa Art. 12 – Valutazione del personale Art. 13 – Il sistema di valutazione dei comportamenti organizzativi Titolo III – Il sistema premiale Capo I – Criteri e modalità di valorizzazione del merito Art. 14 – Principi generali Capo II – Il sistema di incentivazione Art. 15 – Definizione Art. 16 – Strumenti di incentivazione monetaria Art. 17 – Premi annuali sui risultati della performance Art. 18 – Bonus annuale delle eccellenze Art. 19 – Premi annuali per l’innovazione e l’efficienza Art. 20 – Progressioni economiche Art. 21 – Retribuzione di risultato Art. 22 – Strumenti di incentivazione organizzativa Art. 23 – Progressioni di carriera Art. 24 – Attribuzione di incarichi e responsabilità Art. 25 – Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale Capo III – Le risorse da premiare Art. 26 – Definizione annuale delle risorse Titolo IV – Integrità, trasparenza e O.I.V. Art. 27 – Integrità e controlli di regolarità Art. 28 – Trasparenza Art. 29 – Organo indipendente di valutazione (O.I.V.) Art. 30 – Cessazione organi di controllo Art. 31 – Norme finali APPENDICI: - Il piano della performance: la struttura e le modalità di redazione - Linee guida per la definizione del sistema di misurazione e valutazione dei comportamenti professionali. 21 Titolo I Programmazione, organizzazione e valutazione della performance Art.1 - Oggetto e finalità 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le linee generali del ciclo di gestione della performance nonché il sistema premiale per i dipendenti di cui al decreto legislativo n. 150/2009. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si armonizzano con le determinazioni che, nel tempo, verranno adottate dalla Commissione indipendente valutazione integrità e trasparenza. Art. 2 - Principi generali 1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa, nonchè della valutazione delle risorse impiegate per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente stesso. 2. La valutazione della performance è fatta con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità stabilite dal sistema di valutazione di cui all’art. 13, sulla base di criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e della realizzazione dei programmi dell’amministrazione. 3. L’Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 4. Per meglio raggiungere quanto previsto nei commi precedenti, la gestione associata del ciclo della performance è lo strumento più appropriato, al fine di garantire omogeneità di valutazione dei dati, possibilità di raffronto dei risultati, semplificazione del ciclo e controllo dei costi. 5. La gestione associata del ciclo della performance viene svolta, avuto riguardo a quanto previsto dal presente regolamento, sulla base della convenzione sottoscritta il 20 aprile 2011 con la Comunità Montana Feltrina per la gestione associata della “misurazione, valutazione e trasparenza della performance”. Art. 3 - Definizione di performance organizzativa 1. La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti: a) l’impatto dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. Art. 4 - Ciclo di gestione della performance 1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità. Art. 5 - Sistema integrato di pianificazione e controllo 1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione : • Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dall’Assemblea all’inizio del mandato amministrativo, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione; • La Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle strutture organizzative dell’Ente; 2 . Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell’Ente. 3. Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza. Art. 6 - Qualità dei servizi pubblici 1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 150/2009, l’Ente definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi e le condizioni di tutela degli utenti. Art. 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, il Consiglio di Amministrazione adotta annualmente: a) entro 45 giorni dall’avvenuta approvazione del bilancio di previsione, un documento programmatico triennale, denominato: “Piano della performance”, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e/o titolari di posizione organizzativa ed i relativi indicatori; eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 23 b) entro il 30 giugno, un documento, denominato: “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 2. Ai fini della trasparenza di cui al successivo art. 28, il Servizio di Segreteria assicura la pubblicazione sul sito istituzionale di un estratto dei documenti di cui al precedente comma 1, una volta adottati. Art. 8 - Obiettivi e indicatori 1. Gli obiettivi si dividono in: - strategici che sono direttamente derivati dagli indirizzi di governo del Consorzio, cioè chiaramente esplicitati nei documenti di programmazione: Linee Programmatiche di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica; - gestionali che sono legati alle attività, alle azioni, agli interventi individuati come funzionali e diretti alla realizzazione di risultati strategici. Gli obiettivi gestionali devono portare a risultati misurabili ed essere espressione di variabili influenzabili dai soggetti preposti alla gestione. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. Per le attività innovative, ancora da definire in tutti gli aspetti, oggetto di sperimentazioni ed aggiustamenti, l’obiettivo è desumibile direttamente come ricerca di ottimizzazione gestionale a cui far seguire il consolidamento dell’attività stessa negli atti successivi. 2. Gli obiettivi: - sono definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politicoamministrativo, in condivisione con i responsabili delle unità organizzative. - hanno valenza annuale o pluriennale e, in tal caso, devono essere misurati correttamente nel loro stato di avanzamento. - devono essere coerenti con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici, - necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali definiti a preventivo e verificati a consuntivo: possono essere espressi in termini di tempo, di quantità (volume d’attività, costo, ecc.) e di qualità e devono evidenziare il livello di efficienza, di efficacia, di economicità, di produttività, di trasparenza e di integrità. 3. In ogni caso gli obiettivi devono essere: - adeguati e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’Amministrazione; - specifici e misurabili in termini concreti e chiari; - tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi o, comunque, il mantenimento degli standard previsti; - riferibili ad un arco temporale determinato; - commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello locale e regionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni analoghe; - confrontabili con le tendenze della produttività dell’Amministrazione in riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; - correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. Art. 9 - Gestione orientata ai risultati 1. La gestione orientata ai risultati persegue le seguenti finalità: • nei criteri decisionali: è individuare risultati di valore per il cittadino/utente; 24 • • • • nei criteri gestionali: è anticipare i bisogni e attivare nuovi servizi (innovazione), anziché riprodurre il passato; nel comportamento individuale: è "negoziare" gli obiettivi e condividerne i risultati, anziché semplicemente adempiere a norme e procedure tradizionali; nelle competenze necessarie: è estendere le proprie competenze da prevalentemente normative a competenze anche di tipo tecnico (costi, livelli di servizio, trasparenza); nella tipologia dei controlli: è passare da un sistema di controllo solo sulla spesa e sulla legittimità degli atti al controllo anche del grado di raggiungimento degli obiettivi. Titolo II Valutazione della performance individuale Art. 10 - Valutazione del servizio e valorizzazione delle professionalità 1. La valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa ed è volta, in primo luogo, all’apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed al miglioramento del servizio pubblico. 2. La valorizzazione del merito dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale a seguito della valutazione della performance avviene con il sistema premiale di cui alla successiva Sezione III. Art. 11 - Valutazione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa 1. La valutazione è diretta a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, nonchè al riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, funzionalità, efficienza ed efficacia. 2. La valutazione individuale dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, è collegata: a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni. 3. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi al Direttore Generale e ai Dirigenti è effettuata dal Presidente su parere dell’O.I.V.. 4. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi ai titolari di posizione organizzativa è effettuata dal Presidente su parere dell’O.I.V.. Art. 12 - Valutazione del personale 1. La misurazione e la valutazione sulla performance individuale del personale, svolte dai dirigenti, ovvero dai titolari di posizione organizzativa, sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 25 c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 2. La valutazione è responsabilità del Dirigente, ovvero dei titolari di posizione organizzativa, della struttura organizzativa in cui il dipendente è collocato ed è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, lo sviluppo professionale dell’interessato, nonché a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza. 2 bis. La valutazione della performance individuale viene effettuata in relazione ai seguenti principi: - autonomia valutativa del soggetto valutatore - unicità del soggetto valutatore per ogni “graduatoria” definita - significativa differenziazione dei giudizi. 3. Le posizioni organizzative propongono al Dirigente la valutazione dei loro collaboratori ed a loro volta sono valutate dal Dirigente. Art. 13 – Il sistema di valutazione dei comportamenti organizzativi 1. La valutazione dei comportamenti organizzativi, avviene sulla base delle disposizioni contenute nelle allegate «linee guida per la definizione del sistema di misurazione e valutazione dei comportamenti professionali» che devono essere portate a conoscenza, illustrate a tutti i dipendenti e pubblicate sul sito web dell’Ente. Titolo III Il sistema premiale Capo I - Criteri e modalità di valorizzazione del merito Art. 14 - Principi generali 1. Il Consorzio promuove il merito attraverso l’utilizzo di sistemi premiali selettivi e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di riconoscimenti sia monetari che non monetari sia di carriera. 2. La distribuzione di incentivi al personale del Consorzio non può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi. Capo II – Il sistema di incentivazione Art. 15 - Definizione 1. Il sistema di incentivazione dell’Ente comprende l’insieme degli strumenti monetari e non monetari finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna. Art. 16 - Strumenti di incentivazione monetaria 1. Per premiare il merito, il Consorzio può utilizzare i seguenti strumenti di incentivazione monetaria: a) premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione delle performance annuale; b) bonus annuale delle eccellenze; 26 c) premio annuale per l’innovazione e l’efficienza; d) progressioni economiche; e) retribuzione di risultato per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa. 2. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine destinate nell’ambito delle disponibilità di bilancio avuto riguardo alle disposizioni contrattuali vigenti nel tempo. Art. 17 - Premi annuali sui risultati della performance 1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed individuale, i dipendenti dell’Ente sono collocati in una graduatoria, la quale è distribuita su tre fasce di merito (facia alta, fascia intermedia e fascia bassa), anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali di cui al successivo art. 20. 2. Ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 150/2009, avendo il Consorzio un numero di dipendenti in servizio non superiore a 8 e un numero di dirigenti non superiore a 5, non si prevede la distribuzione del personale e delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale secondo percentuali predeterminate tra le fasce di merito di cui al comma precedente. Viene tuttavia garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale. 3. L’inserimento del personale nelle fasce di merito e quindi la relativa valorizzazione economica individuale, è subordinata al raggiungimento di un punteggio individuale pari almeno al 70% del massimo punteggio ottenibile; - il personale che non raggiunge un punteggio di merito pari almeno al 70% del massimo punteggio ottenibile, viene inserito in una delle seguenti fasce: a. fascia del personale la cui prestazione è definita “adeguata” rispetto alla normale prestazione contrattualmente esigibile, b. fascia del personale la cui prestazione è definita non valutabile in caso di assenze anche discontinue nel corso dell’anno superiori a 5 mesi; c. fascia del personale la cui prestazione è definita non adeguata in caso di valutazione di “insufficiente rendimento”, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 55 quater, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del D. lgs. n. 150/2009. - nessuna valutazione individuale per quanto positiva può dar titolo a un premio monetario se non abbinata al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG e assegnati alla struttura organizzativa nella quale il dipendente è collocato, nella misura di almeno il 70%. Art. 18 - Bonus annuale delle eccellenze 1. Il Consorzio può istituire annualmente il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale che si è collocato nella fascia di merito alta. La decisione di istituire il bonus deve essere adotatta e resa pubblica entro il mese di gennaio. 2. Il bonus delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% del personale individuato nella fascia di merito alta ed è erogato entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. 3. Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono individuate tra quelle destinate alla contrattazione integrativa. 4. Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere al premio annuale per l’innovazione e ai percorsi di alta formazione solo se rinuncia al bonus stesso. 27 Art. 19 - Premi annuali per l’innovazione e l’efficienza 1. Al fine di premiare annualmente i migliori progetti realizzati dai dipendenti, il Comune destina una parte significativa delle risorse disponibili ai premi annuali per l’innovazione e l’efficienza, anche avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e segg.. 2. Il premio per l’innovazione è assegnato al o all’insieme dei dipendenti che ha/hanno concorso a realizzare un’idea, o iniziativa o progetto che consenta di produrre un significativo cambiamento/miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro con un elevato impatto sulla performance organizzativa. 3. Il premio per l’efficienza è assegnato all’insieme dei dipendenti che hanno concorso a realizzare un progetto o iniziativa che abbia comportato un effettivo miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, ovvero abbia garantito risparmi sui costi di funzionamento o di effettuazione dei servizi/attività da erogare/svolgere, in relazione ai seguenti fattori: - una quota del fondo deve incentivare l’attività di gruppo, la flessibilità organizzativa e l’interscambiabilità e viene erogata ai soggetti che hanno partecipato al progetto/iniziativa; - una quota del fondo deve comunque valorizzare l’apporto individuale in rapporto all’impegno ed ai criteri preventivamente determinati e concordati con soggetti partecipanti al progetto/iniziativa. 4. L’assegnazione del premio annuale per l’innovazione compete all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate dai dirigenti/titolari di posizione organizzativa e di una relazione che illustri i contenuti dell’iniziativa e la dimostrazione dei benefici ottenibili. 5. La scelta dei progetti/iniziative da finanziare e l’assegnazione del premio annuale per l’efficienza, compete alla conferenza dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa, sulla base, a preventivo, di una valutazione comparativa delle candidature presentate e, a consuntivo, del rendiconto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti. Art. 20 - Progressioni economiche 1. Al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, possono essere riconosciute le progressioni economiche orizzontali. 2. Le progressioni economiche sono attribuite, in base a un piano triennale, approvato dalla conferenza dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa, in modo selettivo, ad una quota annuale non superiore al 25% di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance dell’Ente nonchè delle risorse disponibili. 3. Possono concorrere alle progressioni economiche i dipendenti collocati nelle prime due fasce di merito, di cui all’art. 17, che abbiano maturato i punteggi minimi indicati nei fattori di valutazione definiti dal sistema di valutazione. Art. 21 – Retribuzione di risultato 1. La retribuzione di risultato è corrisposta annualmente a seguito della valutazione dell’attività svolta dagli incaricati, in base alla metodologia approvata dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti minimi e massimi definiti dal CCNL e delle risorse disponibili annualmente destinate a tale finalità. 28 Art. 22 - Strumenti di incentivazione organizzativa 1. Per valorizzare il personale, il Consorzio può utilizzare anche i seguenti strumenti di incentivazione organizzativa: a) progressioni di carriera; b) attribuzione di incarichi e responsabilità; c) accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. Art. 23 - Progressioni di carriera 1. Nell’ambito della programmazione del personale, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, il Consorzio può prevedere la selezione del personale programmato attraverso concorsi pubblici con riserva a favore del personale dipendente. 2. La riserva di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al 50% dei posti da coprire e può essere utilizzata dal personale in possesso del titolo di studio per l’accesso alla categoria selezionata. Art. 24 - Attribuzione di incarichi e responsabilità 1. Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale, il Consorzio e assegna incarichi e responsabilità. 2. Tra gli incarichi di cui al punto 1 sono inclusi quelli di titolare di posizione organizzativa. Art. 25 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 1. Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, il Consorzio promuove e finanzia annualmente, nell’ambito delle risorse assegnate alla formazione, percorsi formativi tra cui quelli di alta formazione presso istituzioni universitarie o altre istituzioni educative nazionali ed internazionali. 2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre amministrazioni, il Consorzio promuove periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali. Capo III – Le Risorse per premiare Art. 26 - Definizione annuale delle risorse 1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse è individuato nel rispetto di quanto previsto dal CCNL ed è destinato alle varie tipologie di incentivo, in relazione alle disposizioni del contratto integrativo decentrato nell’ambito della autonomia organizzativa dei soggetti dotati di responsabilità apicale dell’Ente. 2. Le risorse annuali definite ai sensi del comma 1, possono essere incrementate delle risorse rese disponibili a seguito della realizzazione delle iniziative legate al premio di efficienza di cui all’art. 19, comma 3. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del decreto 150/2009, una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione integrativa. 29 4. I criteri generali per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa. 5. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella relazione della performance e validati da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Titolo IV Integrità, trasparenza e O.I.V. Art. 27 - Integrità e controlli di regolarità 1. L’integrità dell’azione amministrativa è assicurata con sistematiche verifiche di regolarità. 2. I Dirigenti, in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono direttamente responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e controllo della regolarità. 3. Il Direttore generale adotta, sentito l’O.I.V., un programma annuale delle verifiche interne da svolgere con soggetti interni e/o esterni. 4. L’Ente assicura la rilevazione della mappa dei rischi e adotta altresì la procedura per la rilevazione degli eventi avversi e dei reclami, nonché per l’esame approfondito delle cause degli stessi ai fini dell’adozione di specifici programmi di miglioramento. 5. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, l’O.I.V. promuove e valida la prima rilevazione della mappa dei rischi, la definizione del sistema di rilevazione degli eventi avversi, sovraintende, se richiesto, al programma annuale delle verifiche. 6. L’O.I.V. riferisce periodicamente al Sindaco sullo stato del sistema dei controlli interni e sui risultati delle attività di verifica. Art. 28 - Trasparenza 1. In applicazione alle disposizioni di cui all’art. 11 del D. lgs. n. 159/2009, l’Amministrazione istituisce sul proprio sito istituzionale apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” sulla quale pubblicare: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all’art. 7; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 30 2. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dal precedente comma deve essere permanente e deve essere effettuata con modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e visibilità ai cittadini. Art. 29 - Organo indipendente di valutazione (O.I.V.) 1. Funzioni 1. L’ O.I.V., nel rispetto dei compiti e prerogative degli altri Organi deputati alla gestione del ciclo della performance: a) Nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria dei dirigenti e/o titolari di posizione organizzativa, collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione, valutazione della performance dell’organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza di cui ai precedenti artt. 27 e 28. b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale e di controllo interno di integrità, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchè dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità. A questo fine trasmette al Sindaco, almeno ogni sei mesi, una relazione sull’attività di monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate. c) Valida la Relazione annuale sulla performance, nonché i risparmi ivi documentati, attestando che i risultati presentati rispecchiano l’effettiva situazione dell’Ente. d) Propone al Sindaco la valutazione del Segretario comunale, dei dirigenti e/o titolari di posizione organizzativa e l’attribuzione dei premi. e) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. f) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; cura la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione. g) Esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente al Sindaco. h) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti. i) Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento. 2. Requisiti e incompatibilita a) Ai componenti dell’O.I.V. sono richieste competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo, anche della spesa pubblica locale. In particolare sono richieste, anche in modo disgiunto: 1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche); 2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi), 3) competenze e conoscenze dei meccanismi di controllo e verifica della spesa pubblica locale. I componenti devono in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi. 31 b) Non possono far parte dell’O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente. 3. Durata in carica e revoca a) L’O.I.V. dura in carica 3 anni e i componenti decadono con la presentazione della proposta di valutazione relativa all’ultimo anno e può essere rinnovato. b) La revoca dei componenti dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato del Soggetto che ha provveduto a conferire l’incarico, previo contraddittorio, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 4. Struttura tecnica per il supporto all’O.I.V.. L’O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con il Direttore Generale e i Dirigenti e si avvale del Servizio di Segreteria. Art. 30 – Cessazione organi di controllo 1. A decorrere dalla data di insediamento dell’O.I.V., cessano dall’incarico i componenti del Nucleo di valutazione ovvero di organismi di controllo costituiti dall’Ente. Art. 31 – Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere vigore le norme regolamentari in contrasto con lo stesso. APPENDICI: - Il piano della performance: la struttura e le modalità di redazione - Linee guida per la definizione del sistema di misurazione e valutazione dei comportamenti professionali. 32 33