UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI MILANO BICOCCA
Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Diritto privato e di famiglia
A.A. 2016/17
prof. Luca VILLA
1
1
IL RAPPORTO DI FILIAZIONE
FILIAZIONE



insieme della norme che regolano la
formazione e la vita del rapporto che lega
reciprocamente i genitori e i figli, a partire dal
momento della nascita di questi ultimi.
presupposto è un fatto: il rapporto genetico;
si costituisce con la formazione dell’atto di
nascita e può essere modificato o eliminato
successivamente, nei casi e con le modalità
previste dalla legge
ECCEZIONI


l’adozione: non sussiste alcun rapporto
genetico;
la Procreazione Medicalmente Assistita:
il rapporto biologico può riguardare uno
solo dei genitori e, in alcuni casi (v. infra),
nessuno dei due.
PARENTELA - AFFINITA’
- Parentela: rapporto tra persone che
discendono dalla stessa persona, detta stipite
comune :
art. 74 c.c.: La parentela è il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la
filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel
caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in
cui il figlio è adottivo
- Affinità: rapporto tra una persona ed i parenti
del suo coniuge (art. 78 c.c.)
5
Cenni sulla dichiarazione di nascita
DPR 396/00
Artt. 29-30
Dichiarazione di nascita
Contenuti della dichiarazione:
 Generalità della puerpera
 luogo, giorno e ora della nascita
 sesso del bambino
La dichiarazione deve essere resa entro 10 giorni
dalla nascita
6
ART. 30 (DICHIARAZIONE DI NASCITA)
1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello
stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le
generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di
cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e
del sesso del bambino.
3. (…).
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il
comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso
la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento
contestuale di figlio naturale e, (…).
5. (…).
6. (..).
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal
comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
nel proprio comune di residenza.(…).
8. (…).
ART. 29 (ATTO DI NASCITA)
1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di
cui all’articolo 30.
2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e
l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei
genitori legittimi nonchè di quelli che rendono la dichiarazione di
riconoscimento di filiazione naturale (…).
3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti
indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce
l'ufficiale dello stato civile.
5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i
genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il
cognome.
6. (…).
7. (…).
Dichiarazione tardiva
Art. 31 – oltre il decimo giorno, il dichiarante
deve indicare le ragioni del ritardo; in tal caso
l’ufficiale di Stato Civile procede alla
formazione tardiva dandone comunicazione al
PM
Se il dichiarante non indica le ragioni del ritardo,
la dichiarazione può essere ricevuta solo in
forza di decreto del tribunale all’esito del
procedimento di rettificazione
Art. 35 - il nome imposto al bambino deve
corrispondere al sesso
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Articolo 30 comma 1
La madre (anche se sposata) può dichiarare la
volontà di non essere nominata.
Diritto del figlio di conoscere le proprie origini:
art. 28 l. 184/83, fondatezza costituzionale
Per una utile e piacevole lettura cfr.
Tribunaleminorimilano.it (sezione DOCUMENTI), Mia
madre non è “la madre” - La ricerca dell’identità nelle persone
adottate, di Augusto Bonato
http://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/29202
Figlio di ignoti: apertura procedura di adottabilità
10
FILIAZIONE : PRINCIPI GENERALI





Priorità dell’interesse del minore
Responsabilità per il fatto della procreazione
con correlato diritto del figlio a crescere nella
propria famiglia
Favore per la verità genetica (prevalente
anche su interesse del minore, tranne i casi
di adozione e PMA)
Indisponibilità (normativa inderogabile)
Diritto di essere/diventare genitori?
•
•
•
Diritto di avere figli (biologici o adottivi): tutelato quale aspetto del diritto
alla salute, ovvero strumentale a dare una famiglia …
Diritto di costituire il rapporto giuridico di filiazione
Diritto di svolgere il ruolo di genitori: subordinato rispetto al diritto dei figli
di essere mantenuti, istruiti, educati in modo adeguato (altrimenti scatta il
diritto ad una famiglia sostitutiva)
BILANCIAMENTO PRINCIPIO DELLA VERITÀ GENETICA
Il favore per la verità genetica governa la formazione dello
stato di filiazione, la sua modifica e la sua rimozione.
Casi in cui il principio di verità genetica soccombe dinanzi
ad altri principi.
Anzitutto soccombe davanti al principio di priorità
dell’interesse del minore: è il caso dell’adozione.
In caso di procreazione medicalmente assistita, il fatto
stesso che sia ammissibile l’eterologa, cioè la procreazione
ricorrendo a gameti di un terzo datore anonimo, mostra
come la verità genetica soccomba davanti all’esigenza di
tutelare la volontà del genitore di diventare tale, pur
mancando della capacità generativa necessaria; il divieto di
successivo disconoscimento, poi, mostra come la verità
genetica soccomba in questo caso davanti al principio di
responsabilità per il fatto della procreazione e a quello
della priorità dell’interesse del minore.
DIVERSI TIPI DI FILIAZIONE
Biologica
• Adottiva
•
Art. 1 comma 11 Legge 219/12 :
Le parole figli legittimi e figli naturali, ovunque
ricorrano, sono sostituite dalla parola figli
• Figli legittimi = figli nati all’interno del
matrimonio
• Figli naturali = figli nati fuori del matrimonio
È entrata in vigore il 7 febbraio 2014 la
normativa di attuazione della legge 219/12: D.
Lgs. 154/13, che ha modificato molte norme del
codice civile
Il figlio nato all’interno del matrimonio
(già figlio legittimo)
Art. 231 c.c.: il marito è padre del figlio concepito o
nato durante il matrimonio
Ha lo stato di figlio nato nel matrimonio (legittimo):
 chi sia stato concepito da genitori in costanza di
matrimonio pur se nasce dopo la cessazione o
la dichiarazione di nullità dello stesso;
 chi sia nato dopo la celebrazione del
matrimonio, anche se concepito prima di tale
celebrazione
14
Articolo 232 codice civile
Si presume concepito durante il matrimonio il
figlio nato
 dopo la celebrazione del matrimonio (prima
della riforma 2013, se nato dopo 180 giorni
dalla celebrazione)
 entro 300 giorni dall'annullamento dallo
scioglimento o dalla cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
15
Basta a produrre automaticamente l'effetto
della legittimità il mero dato della nascita?
Ovvero: è possibile alla donna coniugata di
riconoscere come figlio naturale il bambino nato in
costanza di matrimonio ma generato da soggetto
diverso dal marito?
La presunzione di paternità non opera
automaticamente per il solo fatto della nascita,
occorrendo con ulteriore presupposto: che il figlio
sia stato dichiarato come figlio legittimo nell'atto dello
stato civile.
Deve pertanto ritenersi consentito alla madre di
riconoscere il proprio figlio, nato da un rapporto
extraconiugale, come figlio nato fuori dal matrimonio.
16
La prova della filiazione
Atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
In mancanza, basta il possesso continuo dello stato di figlio
(articolo 236).
La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello
stato civile.
Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato
di figlio .
17
Fatti costitutivi del possesso di stato di
figlio (art. 237 cc)
Quei fatti che nel loro complesso costituiscono l'indice
significativo della relazione familiare:

tractatus: il fatto che la persona sia stata trattata
come figlio da colui che essa reclama come padre, e
che questi abbia provveduto al mantenimento
all'educazione e al collocamento

fama: che la persona medesima sia stata
costantemente considerata tale nei rapporti sociali
e nella famiglia.
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La perdita dello stato di figlio
 disconoscimento di paternità (articolo 243bis): è
praticamente il padre ad agire (ma anche la madre o
il figlio) La sola dichiarazione della madre non
esclude la paternità

contestazione dello stato di figlio (articolo 248):
azione che mette in discussione la maternità o la
legittimità del matrimonio (ad es., supposizione di
parto, sostituzione di neonato, annullamento del matrimonio
per bigamia o incesto, ovvero perché mai celebrato)
19
Lo stato di figlio nato fuori del matrimonio (già figlio
naturale) Art. 250 c.c.

La posizione giuridica del figlio nato fuori del
matrimonio è stata considerata per secoli una
posizione deteriore rispetto a quella del figlio nato
nel matrimonio.

Un tempo era detto «figlio illegittimo» (dal 1975 al
2013 «figlio naturale»)

Si acquista attraverso il riconoscimento da parte
del genitore. Tutti possono riconoscere?

Divieto di riconoscimento da parte del minore che
non abbia compiuto 16 anni, salvo autorizzazione
del giudice (Tribunale Ordinario)
20
NUOVO TESTO DELL’ART. 250 (COMMI 1-2-3)
•
•
•
Il figlio nato fuori del matrimonio può essere
riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254,
dalla madre e dal padre, anche se già uniti in
matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento. Il riconoscimento può avvenire
tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
quattordici anni non produce effetto senza il suo
assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha
compiuto i quattordici anni non può avvenire
senza il consenso dell'altro genitore che abbia
già effettuato il riconoscimento.
NUOVO TESTO DELL’ART. 250 (CO 4)



Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il
genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro
genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine
per la notifica del ricorso all'altro genitore.
Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se
viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna
informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i
dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e
assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare
la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata.
Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i
provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento
del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi
dell'articolo 262.
Forma del riconoscimento (254 cc)
Può essere effettuato
●
nell'atto di nascita
●
in una dichiarazione successiva alla nascita fatta
davanti all'ufficiale di stato civile
●
in un atto pubblico
●
in un testamento, qualunque ne sia la forma.
Addirittura è possibile il riconoscimento anche prima
della nascita ma sempre dopo il concepimento
23
Reclamo di stato di figlio (nato fuori
dal matrimonio)
Il bambino può acquisire lo stato di figlio di un
genitore che non abbia voluto riconoscerlo
attraverso l'azione giudiziaria prevista dagli
articoli 269 cod. civ. e seguenti.
24
Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità.
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità
dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e
da chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve
essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno
dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del
riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del
concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto
conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il
riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del
presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre
cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere
proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno
dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica
l'articolo 245.
Impugnazione per difetto di veridicità
(art. 263)
Si perde lo stato di figlio del genitore che ha
effettuato il riconoscimento a seguito di
impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità
26
Autorizzazione al riconoscimento di figli
incestuosi (un tempo figli non riconoscibili )
art. 251
I figli nati da parenti/affini in linea retta all’infinito
ovvero da collaterali di secondo grado
possono essere riconosciuti previa
autorizzazione del giudice, avuto riguardo
all’interesse del figlio e alla necessità di
evitargli qualsiasi pregiudizio
Se minori, la competenza è del TM.
27
Tipo di filiazione
istituto
giuridico
Casi
Legittimati attivi
Legittimati passivi
Termini
prescrizione
Figlio under 14 anni (curatore speciale)
Reclamo stato di
figlio
(art 239 cc)
Figlio 14>18 anni
b)
Contestazione stato
di figlio
(art 240 cc)
Non c’è termine
Figlio che ha già ottenuto il disconoscimento
a)
Supposizione
di parto
Sostituzione
di neonato
Coniugati
(ex legittimi)
Disconoscimento di
Difetto di veridicità
paternità (243 bis cc)
Figlio di ignoti (se non
adottato)
Il figlio (vedi sopra)
Marito
Moglie
Chiunque vi abbia interesse
Figlio maggiorenne
Curatore del Figlio minorenne
su istanza del:
a)
figlio 14/18 anni
b)
P.M.
c)
Altro genitore
Entrambi i genitori
(artt 248 e 249 cc)
Entro la dichiarazione di
adozione
Non c’è termine
Una volta maggiorenne
Fino al 18° anno
Il presunto padre
La madre
Il figlio (o il curatore)


Padre autore riconoscimento
Madre autrice del
riconoscimento
Non coniugati
(ex naturali)
Impugnazione del
riconoscimento per
difetto di veridicità
(263 cc)
Impugnazione per
violenza (265 cc)
Impugnazione per
interdizione
giudiziale
Difetto di veridicità
Violenza
Interdizione
Soggetto riconosciuto
Curatore del soggetto
riconosciuto minorenne su
istanza di:
minore 14/18 anni
P.m. se under 14
Altro vero genitore se
under 14
Chiunque vi abbia interesse
Chi ha subito violenza
Interdetto



Il presunto genitore
Il minore
L’altro genitore
Imprescrittibile
(248 cc)
imprescrittibile
imprescrittibile
Marito
Moglie
Imprescrittibile
(249 cc)
1 anno dalla nascita o
dalla conoscenza
dell’adulterio
1 anno dal “ritorno”
6 mesi dalla nascita o dalla
conoscenza dell’impotenza
1 anno dal riconoscimento o
dalla conoscenza
6 mesi dal riconoscimento o
dalla conoscenza
dell’impotenza
Non c’è termine
5 anni dalla
nascita
5 anni dalla
nascita
I 14 o 18 anni a seconda dei
casi
imprescrittibile
5 anni
1 anno dalla cessazione della
violenza
1 anno dalla revoca
dell’interdizione
5 anni
imprescrittibile
imprescrittibile
COGNOME DEL FIGLIO
•
•
•
•
•
Il figlio nato all’interno del matrimonio assume il cognome del
padre anche se non c’è una norma espressa che lo preveda
(v. materiali Corte Cost 61/2006)
Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del
genitore che per primo lo ha riconosciuto (262 co 1 cc).
Se il riconoscimento è stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale
assume il cognome del padre (262 co 1 cc).
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte
della madre, il figlio può assumere il cognome del padre
aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello
della madre (262 co 2 cc).
Il figlio può mantenere il cognome precedentemente
attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo
segno della sua identità personale (art 95 co. 3 Stato
Civile)
La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione ord 13298 del
177.2004) ha precisato che l’automatismo del cognome
paterno non integra gli estremi di una consuetudine, ma si
evince da diverse eterogenee previsioni vigenti
nell’ordinamento, dalle quali “si desume l’immanenza di
una norma che non ha trovato corpo in una disposizione
espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa,
della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di
dubitare”. “Sulla base di tale norma il cognome del figlio
legittimo non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende
ipso iure da quello a questo”
La Corte precisa: “non esiste nel nostro ordinamento una
specifica disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il
cognome paterno”. Si tratta, infatti, di una usanza, in origine,
divenuta tradizione, e di una tradizione divenuta diritto
vivente, trasfuso, infine, in modo implicito nelle norme di
diritto vigenti.
LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
LEGGE 40/2004
ART. 269 CO 3 CC
La maternità è dimostrata provando la identità di
colui che si pretende essere figlio e di colui che fu
partorito dalla donna, la quale si assume essere
madre.
Quindi: madre è colei che ha partorito
EVOLUZIONE DELLE TECNICHE GENETICHE
Padre genetico (il donatore) e padre sociale
(chi intende essere padre)
 Madre genetica (la donatrice), madre
gestante (colei che partorisce), madre
sociale (chi ha intenzione di essere madre)

Inseminazione artificiale e
rapporto di filiazione.
Legge 40/2004 P.M.A. (procreazione medicalmente
assistita) – principi ispiratori:
•
Tutela del concepito-embrione
•
Embrione “in vitro” come concepito? Come soggetto?
Art. 1 codice civile?
•
Esiste il diritto alla procreazione?
•
Numero massimo embrioni (3) e obbligo di impianto –
tutela salute donna?
Prima del 2004 tutto era permesso
34
ART. 1. FINALITÀ
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità.
ART. 4.ACCESSO ALLE TECNICHE
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi:
a) gradualità al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5. REQUISITI SOGGETTIVI
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
4, comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi.
ART. 8. STATO GIURIDICO DEL NATO
1. I nati a seguito dell'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente
assistita hanno lo stato di figli legittimi o di
figli riconosciuti della coppia che ha
espresso la volontà di ricorrere alle tecniche
medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9. DIVIETO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA
PATERNITÀ E DELL'ANONIMATO DELLA MADRE
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il
coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non
può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi
previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né
l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far
valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
Ambito di applicazione
della legge 40
Previsione iniziale:
Requisiti oggettivi: solo per superare problemi
riproduttivi legati alla “sterilità o infertilità” della
coppia.
 Esclusione per i portatori di malattie genetiche
Corte Costituzionale n. 96/15 incostituzionale per
le coppie portatrici di malattie genetiche gravi e
trasmissibili

40
Presupposti soggettivi della
PMA omologa




coppie maggiorenni di sesso diverso
coniugate o conviventi
in età potenzialmente fertile
entrambi viventi
41
SEGUE…









Consenso informato dato per iscritto da entrambi
Volontà revocabile ma solo fino al momento della
fecondazione dell’ovulo
Divieto di procreazione eterologa (incostituzionale)
Divieto di maternità per sostituzione/surrogazione
Divieto di clonazione
Divieto di crioconservazione e/o distruzione di embrioni
Divieto di creazione di un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario e non più di 3
(incostituzionale)
Divieto di sperimentazione su embrioni e produzione di
embrioni a fini di ricerca
Obbligo di impianto degli embrioni prodotti
INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA
•
•
•
•
•
Plurimi interventi di giudici ordinari, Corte Costituzionale,
Cedu
È caduto pertanto il limite dei tre embrioni (corte Cost
151/2009) , come pure l’obbligo di procedere ad unico e
contemporaneo impianto, e quindi risulta ammesso ormai
il congelamento
Ammessa la diagnosi preimpianto (irrazionalità rispetto
alla legge 194/78 su I.V.G., Corte Cost. 96/2015)
Fecondazione eterologa: oggi ammessa dopo intervento
Corte Cost 96/2015)
Ammessa selezione degli embrioni nei casi in cui questa
sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto
nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie
genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978,
n. 194 (Corte Cost. 11.11.15 n. 229)
Lo stato giuridico del nato
I nati a seguito di PMA hanno lo stato di figli nati
all’interno del matrimonio (se i genitori sono
sposati), o di figli nati fuori del matrimonio (se
i genitori non sono sposati)
44
Divieto di anonimato della madre
Nel rilasciare il proprio meditato consenso alla
PMA, si ritiene che la madre (ma anche il padre)
abbia anticipatamente e definitivamente accettato
di essere dichiarata come tale.
Vale anche per il padre, che non può esercitare
l’azione di disconoscimento.
Divieto di riconoscimento del padre biologico
45
Fecondazione eterologa
INIZIALMENTE VIETATA DALLA LEGGE
40/14
Corte Cost. 162/14 del 9.4.14 dichiara illegittimità
costituzionale del divieto
Problemi sul tappeto
Divieto di disconoscimento del nato da parte del
padre “sociale”
Divieto di riconoscimento da parte del donatore di
gameti
Status di figlio della coppia che ha chiesto l’accesso
alla PMA
46
Maternità sostituita
Gravidanza su commissione
Non ammessa dalla legge
Varie ipotesi:
Donazione di ovociti (la donna della coppia riceve ovulo
donato e porta avanti la gravidanza) – ETEROLOGA?
Madre surrogata (la sostituta viene inseminata con il seme
dell’uomo della coppia sterile)
Madre portante (la portatrice riceve l’embrione generato con
i gameti della coppia sterile)
47
PROBLEMI
Attribuzione di paternità?
Attribuzione di maternità: art. 269 c.c., la madre è colei che ha
partorito
Nulla dice la legge sull’attribuzione della maternità in caso di
eterologa femminile, cioè realizzata formando l’embrione con
l’ovocita di una donatrice, diversa dalla donna che porta la
gravidanza.
Pertanto la madre sociale è la donna che partorisce, anche se
non è madre genetica.
Il sistema delle azioni di stato non permette alla madre che ha
partorito di contestare il rapporto di filiazione, adducendo la
mancata discendenza genetica. Inoltre in caso di PMA è fatto
divieto alla donna di partorire nell’anonimato (art. 9 c. 2° legge 40
Cosa avviene all’estero
FRANCIA
SPAGNA
GRAN
BRETAGN
A
. accesso alle coppie sposate o conviventi;
. divieto di diagnosi preimpianto se non per alto rischio di trasmissione di una grave malattia
genetica;
. crioconservazione per massimo cinque anni;
. è consentita la donazione di ovuli e di sperma;
. possono ricorrevi anche le donne single; non vi sono limiti massimi di età;
. sono ammessi la fecondazione eterologa, la crioconservazione degli embrioni e la
sperimentazione su embrioni non vitali;
. è ammessa la diagnosi preimpianto per rilevare anomalie genetiche;
. non sono presenti limiti massimi nella produzione degli embrioni;
. possibilità di inseminazione post mortem del partner;
. normativa fortemente permissiva;
. non è previsto alcun numero massimo di embrioni da produrre;
. possono avvalersi della PMA anche i single;
. è permessa la fecondazione eterologa;
. diagnosi preimpianto effettuata per garantire il successo della pratica medica;
. è ammessa la maternità surrogata;
. accesso limitato alle coppie eterosessuali sposate;
GERMANIA . normativa restrittiva per quanto riguarda la ricerca sugli embrioni (divieto di prelievo e
sviluppo di embrioni per scopi diversi dalla gravidanza);
. la fecondazione eterologa è vietata.
49
È POSSIBILE AVERE DUE MADRI?
Corte di Cassazione 19599/2016