UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2016/17 prof. Luca VILLA 1 1 IL RAPPORTO DI FILIAZIONE FILIAZIONE insieme della norme che regolano la formazione e la vita del rapporto che lega reciprocamente i genitori e i figli, a partire dal momento della nascita di questi ultimi. presupposto è un fatto: il rapporto genetico; si costituisce con la formazione dell’atto di nascita e può essere modificato o eliminato successivamente, nei casi e con le modalità previste dalla legge ECCEZIONI l’adozione: non sussiste alcun rapporto genetico; la Procreazione Medicalmente Assistita: il rapporto biologico può riguardare uno solo dei genitori e, in alcuni casi (v. infra), nessuno dei due. PARENTELA - AFFINITA’ - Parentela: rapporto tra persone che discendono dalla stessa persona, detta stipite comune : art. 74 c.c.: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo - Affinità: rapporto tra una persona ed i parenti del suo coniuge (art. 78 c.c.) 5 Cenni sulla dichiarazione di nascita DPR 396/00 Artt. 29-30 Dichiarazione di nascita Contenuti della dichiarazione: Generalità della puerpera luogo, giorno e ora della nascita sesso del bambino La dichiarazione deve essere resa entro 10 giorni dalla nascita 6 ART. 30 (DICHIARAZIONE DI NASCITA) 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. 2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. 3. (…). 4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, (…). 5. (…). 6. (..). 7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.(…). 8. (…). ART. 29 (ATTO DI NASCITA) 1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all’articolo 30. 2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonchè di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale (…). 3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite. 4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile. 5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. 6. (…). 7. (…). Dichiarazione tardiva Art. 31 – oltre il decimo giorno, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo; in tal caso l’ufficiale di Stato Civile procede alla formazione tardiva dandone comunicazione al PM Se il dichiarante non indica le ragioni del ritardo, la dichiarazione può essere ricevuta solo in forza di decreto del tribunale all’esito del procedimento di rettificazione Art. 35 - il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso 9 Articolo 30 comma 1 La madre (anche se sposata) può dichiarare la volontà di non essere nominata. Diritto del figlio di conoscere le proprie origini: art. 28 l. 184/83, fondatezza costituzionale Per una utile e piacevole lettura cfr. Tribunaleminorimilano.it (sezione DOCUMENTI), Mia madre non è “la madre” - La ricerca dell’identità nelle persone adottate, di Augusto Bonato http://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/29202 Figlio di ignoti: apertura procedura di adottabilità 10 FILIAZIONE : PRINCIPI GENERALI Priorità dell’interesse del minore Responsabilità per il fatto della procreazione con correlato diritto del figlio a crescere nella propria famiglia Favore per la verità genetica (prevalente anche su interesse del minore, tranne i casi di adozione e PMA) Indisponibilità (normativa inderogabile) Diritto di essere/diventare genitori? • • • Diritto di avere figli (biologici o adottivi): tutelato quale aspetto del diritto alla salute, ovvero strumentale a dare una famiglia … Diritto di costituire il rapporto giuridico di filiazione Diritto di svolgere il ruolo di genitori: subordinato rispetto al diritto dei figli di essere mantenuti, istruiti, educati in modo adeguato (altrimenti scatta il diritto ad una famiglia sostitutiva) BILANCIAMENTO PRINCIPIO DELLA VERITÀ GENETICA Il favore per la verità genetica governa la formazione dello stato di filiazione, la sua modifica e la sua rimozione. Casi in cui il principio di verità genetica soccombe dinanzi ad altri principi. Anzitutto soccombe davanti al principio di priorità dell’interesse del minore: è il caso dell’adozione. In caso di procreazione medicalmente assistita, il fatto stesso che sia ammissibile l’eterologa, cioè la procreazione ricorrendo a gameti di un terzo datore anonimo, mostra come la verità genetica soccomba davanti all’esigenza di tutelare la volontà del genitore di diventare tale, pur mancando della capacità generativa necessaria; il divieto di successivo disconoscimento, poi, mostra come la verità genetica soccomba in questo caso davanti al principio di responsabilità per il fatto della procreazione e a quello della priorità dell’interesse del minore. DIVERSI TIPI DI FILIAZIONE Biologica • Adottiva • Art. 1 comma 11 Legge 219/12 : Le parole figli legittimi e figli naturali, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla parola figli • Figli legittimi = figli nati all’interno del matrimonio • Figli naturali = figli nati fuori del matrimonio È entrata in vigore il 7 febbraio 2014 la normativa di attuazione della legge 219/12: D. Lgs. 154/13, che ha modificato molte norme del codice civile Il figlio nato all’interno del matrimonio (già figlio legittimo) Art. 231 c.c.: il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio Ha lo stato di figlio nato nel matrimonio (legittimo): chi sia stato concepito da genitori in costanza di matrimonio pur se nasce dopo la cessazione o la dichiarazione di nullità dello stesso; chi sia nato dopo la celebrazione del matrimonio, anche se concepito prima di tale celebrazione 14 Articolo 232 codice civile Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo la celebrazione del matrimonio (prima della riforma 2013, se nato dopo 180 giorni dalla celebrazione) entro 300 giorni dall'annullamento dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 15 Basta a produrre automaticamente l'effetto della legittimità il mero dato della nascita? Ovvero: è possibile alla donna coniugata di riconoscere come figlio naturale il bambino nato in costanza di matrimonio ma generato da soggetto diverso dal marito? La presunzione di paternità non opera automaticamente per il solo fatto della nascita, occorrendo con ulteriore presupposto: che il figlio sia stato dichiarato come figlio legittimo nell'atto dello stato civile. Deve pertanto ritenersi consentito alla madre di riconoscere il proprio figlio, nato da un rapporto extraconiugale, come figlio nato fuori dal matrimonio. 16 La prova della filiazione Atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. In mancanza, basta il possesso continuo dello stato di figlio (articolo 236). La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio . 17 Fatti costitutivi del possesso di stato di figlio (art. 237 cc) Quei fatti che nel loro complesso costituiscono l'indice significativo della relazione familiare: tractatus: il fatto che la persona sia stata trattata come figlio da colui che essa reclama come padre, e che questi abbia provveduto al mantenimento all'educazione e al collocamento fama: che la persona medesima sia stata costantemente considerata tale nei rapporti sociali e nella famiglia. 18 La perdita dello stato di figlio disconoscimento di paternità (articolo 243bis): è praticamente il padre ad agire (ma anche la madre o il figlio) La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità contestazione dello stato di figlio (articolo 248): azione che mette in discussione la maternità o la legittimità del matrimonio (ad es., supposizione di parto, sostituzione di neonato, annullamento del matrimonio per bigamia o incesto, ovvero perché mai celebrato) 19 Lo stato di figlio nato fuori del matrimonio (già figlio naturale) Art. 250 c.c. La posizione giuridica del figlio nato fuori del matrimonio è stata considerata per secoli una posizione deteriore rispetto a quella del figlio nato nel matrimonio. Un tempo era detto «figlio illegittimo» (dal 1975 al 2013 «figlio naturale») Si acquista attraverso il riconoscimento da parte del genitore. Tutti possono riconoscere? Divieto di riconoscimento da parte del minore che non abbia compiuto 16 anni, salvo autorizzazione del giudice (Tribunale Ordinario) 20 NUOVO TESTO DELL’ART. 250 (COMMI 1-2-3) • • • Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. NUOVO TESTO DELL’ART. 250 (CO 4) Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262. Forma del riconoscimento (254 cc) Può essere effettuato ● nell'atto di nascita ● in una dichiarazione successiva alla nascita fatta davanti all'ufficiale di stato civile ● in un atto pubblico ● in un testamento, qualunque ne sia la forma. Addirittura è possibile il riconoscimento anche prima della nascita ma sempre dopo il concepimento 23 Reclamo di stato di figlio (nato fuori dal matrimonio) Il bambino può acquisire lo stato di figlio di un genitore che non abbia voluto riconoscerlo attraverso l'azione giudiziaria prevista dagli articoli 269 cod. civ. e seguenti. 24 Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245. Impugnazione per difetto di veridicità (art. 263) Si perde lo stato di figlio del genitore che ha effettuato il riconoscimento a seguito di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità 26 Autorizzazione al riconoscimento di figli incestuosi (un tempo figli non riconoscibili ) art. 251 I figli nati da parenti/affini in linea retta all’infinito ovvero da collaterali di secondo grado possono essere riconosciuti previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio Se minori, la competenza è del TM. 27 Tipo di filiazione istituto giuridico Casi Legittimati attivi Legittimati passivi Termini prescrizione Figlio under 14 anni (curatore speciale) Reclamo stato di figlio (art 239 cc) Figlio 14>18 anni b) Contestazione stato di figlio (art 240 cc) Non c’è termine Figlio che ha già ottenuto il disconoscimento a) Supposizione di parto Sostituzione di neonato Coniugati (ex legittimi) Disconoscimento di Difetto di veridicità paternità (243 bis cc) Figlio di ignoti (se non adottato) Il figlio (vedi sopra) Marito Moglie Chiunque vi abbia interesse Figlio maggiorenne Curatore del Figlio minorenne su istanza del: a) figlio 14/18 anni b) P.M. c) Altro genitore Entrambi i genitori (artt 248 e 249 cc) Entro la dichiarazione di adozione Non c’è termine Una volta maggiorenne Fino al 18° anno Il presunto padre La madre Il figlio (o il curatore) Padre autore riconoscimento Madre autrice del riconoscimento Non coniugati (ex naturali) Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (263 cc) Impugnazione per violenza (265 cc) Impugnazione per interdizione giudiziale Difetto di veridicità Violenza Interdizione Soggetto riconosciuto Curatore del soggetto riconosciuto minorenne su istanza di: minore 14/18 anni P.m. se under 14 Altro vero genitore se under 14 Chiunque vi abbia interesse Chi ha subito violenza Interdetto Il presunto genitore Il minore L’altro genitore Imprescrittibile (248 cc) imprescrittibile imprescrittibile Marito Moglie Imprescrittibile (249 cc) 1 anno dalla nascita o dalla conoscenza dell’adulterio 1 anno dal “ritorno” 6 mesi dalla nascita o dalla conoscenza dell’impotenza 1 anno dal riconoscimento o dalla conoscenza 6 mesi dal riconoscimento o dalla conoscenza dell’impotenza Non c’è termine 5 anni dalla nascita 5 anni dalla nascita I 14 o 18 anni a seconda dei casi imprescrittibile 5 anni 1 anno dalla cessazione della violenza 1 anno dalla revoca dell’interdizione 5 anni imprescrittibile imprescrittibile COGNOME DEL FIGLIO • • • • • Il figlio nato all’interno del matrimonio assume il cognome del padre anche se non c’è una norma espressa che lo preveda (v. materiali Corte Cost 61/2006) Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (262 co 1 cc). Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre (262 co 1 cc). Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (262 co 2 cc). Il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale (art 95 co. 3 Stato Civile) La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione ord 13298 del 177.2004) ha precisato che l’automatismo del cognome paterno non integra gli estremi di una consuetudine, ma si evince da diverse eterogenee previsioni vigenti nell’ordinamento, dalle quali “si desume l’immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare”. “Sulla base di tale norma il cognome del figlio legittimo non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende ipso iure da quello a questo” La Corte precisa: “non esiste nel nostro ordinamento una specifica disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno”. Si tratta, infatti, di una usanza, in origine, divenuta tradizione, e di una tradizione divenuta diritto vivente, trasfuso, infine, in modo implicito nelle norme di diritto vigenti. LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LEGGE 40/2004 ART. 269 CO 3 CC La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. Quindi: madre è colei che ha partorito EVOLUZIONE DELLE TECNICHE GENETICHE Padre genetico (il donatore) e padre sociale (chi intende essere padre) Madre genetica (la donatrice), madre gestante (colei che partorisce), madre sociale (chi ha intenzione di essere madre) Inseminazione artificiale e rapporto di filiazione. Legge 40/2004 P.M.A. (procreazione medicalmente assistita) – principi ispiratori: • Tutela del concepito-embrione • Embrione “in vitro” come concepito? Come soggetto? Art. 1 codice civile? • Esiste il diritto alla procreazione? • Numero massimo embrioni (3) e obbligo di impianto – tutela salute donna? Prima del 2004 tutto era permesso 34 ART. 1. FINALITÀ 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. ART. 4.ACCESSO ALLE TECNICHE 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a) gradualità al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. ART. 5. REQUISITI SOGGETTIVI 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. ART. 8. STATO GIURIDICO DEL NATO 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. ART. 9. DIVIETO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ E DELL'ANONIMATO DELLA MADRE 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. Ambito di applicazione della legge 40 Previsione iniziale: Requisiti oggettivi: solo per superare problemi riproduttivi legati alla “sterilità o infertilità” della coppia. Esclusione per i portatori di malattie genetiche Corte Costituzionale n. 96/15 incostituzionale per le coppie portatrici di malattie genetiche gravi e trasmissibili 40 Presupposti soggettivi della PMA omologa coppie maggiorenni di sesso diverso coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile entrambi viventi 41 SEGUE… Consenso informato dato per iscritto da entrambi Volontà revocabile ma solo fino al momento della fecondazione dell’ovulo Divieto di procreazione eterologa (incostituzionale) Divieto di maternità per sostituzione/surrogazione Divieto di clonazione Divieto di crioconservazione e/o distruzione di embrioni Divieto di creazione di un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario e non più di 3 (incostituzionale) Divieto di sperimentazione su embrioni e produzione di embrioni a fini di ricerca Obbligo di impianto degli embrioni prodotti INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA • • • • • Plurimi interventi di giudici ordinari, Corte Costituzionale, Cedu È caduto pertanto il limite dei tre embrioni (corte Cost 151/2009) , come pure l’obbligo di procedere ad unico e contemporaneo impianto, e quindi risulta ammesso ormai il congelamento Ammessa la diagnosi preimpianto (irrazionalità rispetto alla legge 194/78 su I.V.G., Corte Cost. 96/2015) Fecondazione eterologa: oggi ammessa dopo intervento Corte Cost 96/2015) Ammessa selezione degli embrioni nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Corte Cost. 11.11.15 n. 229) Lo stato giuridico del nato I nati a seguito di PMA hanno lo stato di figli nati all’interno del matrimonio (se i genitori sono sposati), o di figli nati fuori del matrimonio (se i genitori non sono sposati) 44 Divieto di anonimato della madre Nel rilasciare il proprio meditato consenso alla PMA, si ritiene che la madre (ma anche il padre) abbia anticipatamente e definitivamente accettato di essere dichiarata come tale. Vale anche per il padre, che non può esercitare l’azione di disconoscimento. Divieto di riconoscimento del padre biologico 45 Fecondazione eterologa INIZIALMENTE VIETATA DALLA LEGGE 40/14 Corte Cost. 162/14 del 9.4.14 dichiara illegittimità costituzionale del divieto Problemi sul tappeto Divieto di disconoscimento del nato da parte del padre “sociale” Divieto di riconoscimento da parte del donatore di gameti Status di figlio della coppia che ha chiesto l’accesso alla PMA 46 Maternità sostituita Gravidanza su commissione Non ammessa dalla legge Varie ipotesi: Donazione di ovociti (la donna della coppia riceve ovulo donato e porta avanti la gravidanza) – ETEROLOGA? Madre surrogata (la sostituta viene inseminata con il seme dell’uomo della coppia sterile) Madre portante (la portatrice riceve l’embrione generato con i gameti della coppia sterile) 47 PROBLEMI Attribuzione di paternità? Attribuzione di maternità: art. 269 c.c., la madre è colei che ha partorito Nulla dice la legge sull’attribuzione della maternità in caso di eterologa femminile, cioè realizzata formando l’embrione con l’ovocita di una donatrice, diversa dalla donna che porta la gravidanza. Pertanto la madre sociale è la donna che partorisce, anche se non è madre genetica. Il sistema delle azioni di stato non permette alla madre che ha partorito di contestare il rapporto di filiazione, adducendo la mancata discendenza genetica. Inoltre in caso di PMA è fatto divieto alla donna di partorire nell’anonimato (art. 9 c. 2° legge 40 Cosa avviene all’estero FRANCIA SPAGNA GRAN BRETAGN A . accesso alle coppie sposate o conviventi; . divieto di diagnosi preimpianto se non per alto rischio di trasmissione di una grave malattia genetica; . crioconservazione per massimo cinque anni; . è consentita la donazione di ovuli e di sperma; . possono ricorrevi anche le donne single; non vi sono limiti massimi di età; . sono ammessi la fecondazione eterologa, la crioconservazione degli embrioni e la sperimentazione su embrioni non vitali; . è ammessa la diagnosi preimpianto per rilevare anomalie genetiche; . non sono presenti limiti massimi nella produzione degli embrioni; . possibilità di inseminazione post mortem del partner; . normativa fortemente permissiva; . non è previsto alcun numero massimo di embrioni da produrre; . possono avvalersi della PMA anche i single; . è permessa la fecondazione eterologa; . diagnosi preimpianto effettuata per garantire il successo della pratica medica; . è ammessa la maternità surrogata; . accesso limitato alle coppie eterosessuali sposate; GERMANIA . normativa restrittiva per quanto riguarda la ricerca sugli embrioni (divieto di prelievo e sviluppo di embrioni per scopi diversi dalla gravidanza); . la fecondazione eterologa è vietata. 49 È POSSIBILE AVERE DUE MADRI? Corte di Cassazione 19599/2016