SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CALORE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE LA MESSA IN ESERCIZIO, IL MIGLIORAMENTO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE, L’APPROVVIGIONAMENTO E LA FORNITURA DI BIOMASSE DA LEGNO VERGINE TRA Il comune di CABELLA LIGURE rappresentato da ________________________________________ Nato/a a _________________________ il __________ (cod. Fiscale ________________________) In qualità di _________________________________, domiciliato per la carica presso la sede comunale, all’uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2015, il quale agisce, nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, 3° comma lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in nome, per conto e nell’interesse del comune di CABELLA LIGURE, che d’ora in poi verrà indicato indifferentemente come “l’Amministrazione comunale” o “il Comune’’ E L’azienda MW società semplice società agricola con sede legale in Cantalupo Ligure (cod. Fiscale 02461340065) iscritta alla C.C.I.A.A. di Alessandria con il n. 257731 con il n. XXXXXX di Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata dal Legale rappresentante Massimo Aragone nato a _______________ il _______________ (cod. Fiscale _______________) domiciliato per questo atto presso la sede legale della stessa azienda in seguito denominata indifferentemente come “Azienda” o “Azienda proponente”. PREMESSO CHE: • in data 09/04/2014 il sig. BONADEO WALTER ed l’Ing. ARAGONE MASSIMO presentavano un progetto per la “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE ALIMENTATA A BIOMASSA VEGETALE VERGINE” (acclarata al protocollo comunale al n. ___ in data 09/04/2014); • il comune di CABELLA LIGURE riteneva il progetto di interesse ed utilità per l’Amministrazione comunale e accettava la collaborazione tecnica del sig. BONADEO WALTER e dell’Ing. ARAGONE MASSIMO, i quali provvedevano a progettare l’intervento, che, in territorio di CABELLA LIGURE consiste nella realizzazione di una nuova centrale termica con generatore a biomassa (cippato) posta al servizio degli edifici comunali; • alla luce di quanto previsto dalla D.D. 6 febbraio 2014, n. 289 “Programma PAR FSC 2007-2013, Asse III - Linea d'Azione 2. Messa in sicurezza dell'ambiente montano" - Approvazione schema di avviso per la manifestazione di interesse finalizzato alla realizzazione del progetto "Sviluppo della filiera bosco energia", ed a seguito di presentazione da parte del comune di CABELLA LIGURE quale soggetto capofila del progetto “BOSCO ENERGIA ALTA VAL BORBERA” (delibera n. 9 del 08 aprile 2014) alla Regione Piemonte della domanda di contributo del relativo progetto, la stessa Regione Piemonte con determina dirigenziale n. 1632 06 giugno 2014 approvava la graduatoria dei soggetti che hanno presentato 1 manifestazione di interesse per lo "Sviluppo della filiera bosco energia" ai sensi dell’Asse III - Linea d'Azione 2 includendo a finanziamento il citato progetto nell’ambito dei contributi previsti Programma PAR FSC 2007-2013, Asse III - Linea d'Azione 2 del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte; • il Comune non è direttamente in grado sostenere sia il miglioramento funzionale dell’impianto (mediante un insieme sistematico di interventi che consentano una gestione sostenibile sia sotto il profilo ambientale che economico dell’impianto stesso), sia la gestione, la manutenzione e l’esercizio dell’impianto progettato e finanziato, i quali comportano impegni logistici ed economici; • il comune di CABELLA LIGURE risulta compreso nelle zone montane omogenee, così come individuate dall’art. 3, comma 1° lettera f) della L.R. 02/07/1999. n. 16; • l’Azienda ha anche quale oggetto sociale: “L’esecuzione di tutti i lavori e servizi attinenti ad attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale del territorio e degli ambienti rurali; l’esecuzione di lavori e servizi attinenti la difesa e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, la costruzione di strade e piste, le arginature, i lavori di difesa dalle azione di tutti i lavori attinenti la forestazione nelle sue varie articolazioni (miglioramenti forestali, impianti, utilizzazioni intercalari e finali, trasformazione di prodotti agricoli e forestali e loro commercializzazione; esecuzione di tutti i lavori attinenti la realizzazione di opere e manufatti civili al servizio di opere civili e di urbanizzazione del territorio montano (lavori di scavo e di movimentazione di inerti, costruzione di acquedotti, fognature, edifici, strade), nonché la bonifica del territorio (posa reti e disgaggio massi), nonché tutte le altre attività non espressamente previste, ma comunque riconducibili a quelle sopraelencate, … (omissis)…”; • l’Azienda per la conduzione degli impianti termici dispone dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., in quanto si può avvalere di ditte e soggetti abilitati secondo i requisiti di legge in materia; • l’Amministrazione comunale, al fine di migliorare l’assetto ambientale del territorio e del patrimonio boschivo di proprietà comunale intende concretamente favorire l’avvio ed il mantenimento di una filiera forestale “corta” in grado di assicurare la fornitura di calore agli edifici comunali perseguendo nel contempo obiettivi e finalità che, in sintesi, consentano, avvalendosi di soggetti tecnicamente ed economicamente idonei in possesso dei requisiti di cui all’art. 17 comma 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97: a) di dare attuazione a tutti i programmi di taglio e gestione forestale del patrimonio forestale comunale purché compatibili e sostenibili dal punto di vista ecologico ed economico attraverso la redazione di un piano aziendale forestale pluriennale; b) di valorizzare il materiale legnoso proveniente dai boschi comunali sia per impegni da opera che per impegni energetici; c) di favorire l’utilizzo del materiale legnoso locale per il riscaldamento degli edifici comunali, al fine di ottenere i massimi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di abbattimento delle emissioni dei gas serra, limitando i trasporti su gomma; d) di determinare un valore assegnabile al materiale legnoso ritraibile dai boschi comunali, in modo unitario e forfetario per ciascun lotto boschivo (stabilito sulla base della quantità ritraibile (in peso) indicata per 2 l’anno in corso dal piano forestale aziendale moltiplicata per il prezzo inizialmente stabilito pari a XXX €/tonnellata in piedi ed indicizzato ogni anno in base alle variazioni rispetto all’anno precedente del “Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli” pubblicato dalla Camera di Commercio I. A. A. di Alessandria al capitolo 1 paragrafo “1.6 - pioppi - legna da ardere - cippato” voce “cippato di legno ad uso energetico (franco partenza) - umidità massima 40/45%” consultabile alla pagina: “http://www.al.camcom.gov.it/PriceLists/Pub/Item?id_level_2=8”, considerando la gestione nel suo insieme ed alternando l’utilizzo di boschi di maggiore, minore o nullo valore di macchiatico ubicato in zone più o meno accessibili, garantendo al Comune un ritorno economico costante; e) di realizzare una centrale a biomasse posta a servizio degli edifici comunali e le migliorie occorrenti per il corretto funzionamento tecnico ed economico della stessa, anche mediante ristrutturazione sostanziale e/o rifacimento degli impianti esistenti, con impiego di componenti tali da garantire efficienza impiantistica ed affidabilità nel tempo con impiego delle tecnologie più moderne, sicure ed appropriate; f) di effettuare una diagnosi energetica degli edifici comunali con conseguente certificazione energetica dello stato attuale, ed analisi delle azioni da perseguire nel tempo al fine di ridurre il fabbisogno energetico complessivo, condizione indispensabile per una reale sostenibilità ambientale degli interventi; g) di garantire con continuità la fornitura di calore con l’utilizzo di biomasse “a filiera corta” agli edifici comunali, installando nel locale centrale termica dell'edificio comunale di CABELLA LIGURE (individuato a N.C.T.U. al Foglio 32, particella 203), in adiacenza al locale ospitante la centrale a cippato, mantenendo la caldaia alimentata a gas metano esistente, che opererà al bisogno in parallelo o soccorso alla caldaia a cippato. I consumi di gas metano per alimentare la caldaia di soccorso saranno a totale carico dell’Azienda . La caldaia esistente alimentata a gas metano a servizio degli edifici comunali verrà quindi conservata presso tali edifici e verrà collegata ai rispettivi impianti insieme a quella di nuova installazione di emergenza/supporto localizzata come indicato sopra che dovrà essere disconnessa dall’impianto di riscaldamento a biomassa senza oneri o spese aggiuntive per il Comune, a semplice richiesta scritta della Amministrazione Comunale in caso di anomalo funzionamento dell’impianto di riscaldamento a cippato che si protragga senza giustificato motivo per più di un giorno consecutivo. h) di assicurare la gestione e l’esercizio degli impianti con assistenza 24 h su 24 h per 7 gg/settimana, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento dei combustibili che per il corretto funzionamento delle apparecchiature, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento a norme che nel frattempo si rendessero cogenti; i) di provvedere ad individuare ed a garantire le prestazioni di un soggetto responsabile dotato delle necessarie abilitazioni di legge per la conduzione e manutenzione di impianti termici e di tutta l’attrezzatura necessaria per l’intervento in tempo reale su tutte le componenti dell’impianto (sia a biomassa che sugli impianti ausiliari); j) di favorire una ricaduta occupazionale sul territorio; 3 k) di prevedere una durata della presente convenzione per un periodo di anni 15 (diconsi quindici) rinnovabile di altri 5 (diconsi cinque) anni, al fine di dare continuità alle operazioni di gestione forestale e di ammortamento dei necessari e significativi investimenti in opere impiantistiche; • sia la Direttiva 2006/32/CE sia il D.Lgs n. 115/2008 richiedono alla pubblica amministrazione un impegno ed un ruolo particolare affinché il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nel contesto della Direttiva stessa comunicando con efficacia ai privati e/o alle imprese, il ruolo esemplare, le azioni e le misure intraprese ai fini dell’efficienza energetica privilegiando quelle efficaci sotto il profilo costi-benefici che generano il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo; • con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/___ è stata approvata la proposta formulata dall’Azienda ________________________ e lo schema della presente convenzione; VISTA E RICHIAMATA la proposta dell’Azienda ___________ formulata in data __/__/2015, quale proponente per la Fornitura di Calore generato da fonte rinnovabile (legno cippato di origine locale) presso gli edifici comunali che allegata alla presente convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale; TUTTO CIO PREMESSO, tra le parti, come sopra indicate, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA SI CONVIENE E -STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - Recepimento della premessa La Premessa è parte sostanziale ed integrante della presente convenzione. ART. 2 - Oggetto della convenzione Costituiscono oggetto della presente convenzione la realizzazione, la gestione e l’esercizio di una Filiera Foresta - Legno - Energia, che l’Azienda si impegna a realizzare per tutto il periodo di validità della presente convenzione, mediante: a) l’attuazione del piano forestale Aziendale comunale che sarà redatto prima dei lavori di taglio; b) il miglioramento, l’adeguamento, la messa in esercizio, la manutenzione, la gestione, l’approvvigionamento di biomasse per la centrale termica del comune di CABELLA LIGURE e gli impianti gestiti dall’Azienda; c) la fornitura di calore presso gli edifici comunali. E più in generale, il conseguimento degli obiettivi e delle finalità prefissati dall’Amministrazione Comunale, così come meglio esplicitati in premessa. ART. 3 - Utilizzo del patrimonio forestale comunale 3.1 Il comune di Cabella Ligure ogni anno fornirà gratuitamente all'Azienda una quantità di legname proveniente dai propri boschi idoneo ad alimentare caldaie a cippato, pertanto di qualità inferiore alla legna da ardere, per un valore pari alla spesa sostenuta per il riscaldamento degli edifici comunali (costo medio ultimi tre anni ). Il prezzo di riferimento del legname è convenuto in euro XXX/tonnellata in piedi. Oltre tale 4 limite il Comune potrà fornire ulteriori quantitativi di legname all'Azienda, che ne farà richiesta, ai prezzi di mercato. 3.2 L'Azienda si impegna a far predisporre a proprie spese un piano forestale aziendale relativo alla superficie boscata del Comune di Cabella Ligure. 3.3 L'Azienda si impegna: ◦ ad installare a proprie spese nell'edificio comunale un nuovo generatore di calore a cippato di potenza utile definita successivamente alla diagnosi energetica (punto f delle premesse). L'impianto termico soddisferà il fabbisogno dell'edificio comunale di circa 2000 metri cubi e dell'edificio che ospita la centrale termica stessa dove si trovano l'ambulatorio ASL, i locali della Croce Rossa Italiana e la biblioteca, per un volume riscaldato di circa 800 metri cubi. Si prevede inoltre l'installazione di valvole termostatiche su ogni corpo scaldante (radiatore in ghisa), in modo da ottimizzare il consumo. ◦ A garantire per tutta la durata della presente convenzione nei locali di cui sopra un livello di calore ottimale come da normativa di riferimento . ART. 4 - Adeguamento impiantistico Considerato che le centrali termiche esistenti presentano carenze funzionali e/o di rendimento energetico e/o di conformità alle vigenti leggi e norme che regolano la materia: 4.1 E’ fatto obbligo all’Azienda di provvedere a propria cura e spese ad ogni adeguamento impiantistico necessario a garantire con continuità la fornitura di calore agli edifici comunali di cui al successivo art. 5 ovvero a fornire il calore necessario per la climatizzazione nella stagione fredda; 4.2 Tali adeguamenti dovranno essere eseguiti dall’Azienda nell’ottica della gestione d’insieme degli impianti esistenti, effettuando ogni integrazione, sostituzione, miglioramento che l’Azienda ritenga di dover effettuare al fine di garantire quanto previsto dal precedente punto 4.1, nonchè di assicurare: - i massimi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale ed abbattimento delle emissioni di gas serra; - la miglior efficienza energetica; - la miglior efficienza impiantistica ed affidabilità nel tempo; - l’utilizzo di tecnologie e materiali di comprovata efficienza ed affidabilità; - la migliore affidabilità ed efficienza delle forniture e del servizio. 4.3 Tutti gli adeguamenti impiantistici che verranno realizzati dovranno avvenire nel pieno rispetto di tutta la normativa che regola la materia, sia per quanto concerne la realizzazione, l’esercizio, la gestione, la manutenzione e la responsabilità degli impianti. 4.4 È fatto carico all’Azienda, l’ottenimento di qualsiasi autorizzazione, nulla osta, permesso comunque denominato, per la realizzazione, messa in funzione, esercizio, gestione, manutenzione degli impianti e per ogni attività correlata, che occorrano e/o che dovessero occorrere sia per disposizioni di Legge e/o regolamenti vigenti che per quelli che entreranno in vigore nel periodo di validità della presente convenzione. 5 4.5 II Comune, quale proprietario degli immobili, autorizza fin d’ora l’Azienda, nel rispetto della presente convenzione e delle finalità in essa previste, a realizzare tutti gli adeguamenti impiantistici necessari purché nei pieno rispetto di tutte le specifiche normative che regolano la materia. 4.6 L’Azienda avrà la proprietà degli impianti dalla stessa installati inclusi tutti i dispositivi connessi agli impianti per tutta la durata della convenzione, e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 e 13, al termine del periodo di validità della convenzione, le opere realizzate dall’Azienda saranno consegnate al Comune, a titolo gratuito, in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d’uso, ovvero resteranno di diritto, a titolo gratuito, in esclusiva proprietà del comune di CABELLA LIGURE senza alcuna ulteriore formalità. In caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo della presente convenzione da addebitarsi al comune di CABELLA LIGURE, l’Azienda ________________________ ha di diritto di asportare il generatore a cippato, rimanendo questo di sua esclusiva proprietà. ART. 5 - Certificazione energetica - indice di energia primaria L’Azienda si impegna ad eseguire, quale fase propedeutica alla fornitura di calore, la diagnosi energetica degli edifici interessati con conseguente certificazione energetica dello stato attuale, in modo da conoscere il reale fabbisogno energetico standardizzato secondo le norme vigenti. In tale fase verranno altresì analizzate le eventuali azioni da perseguire nel tempo al fine di ridurre il fabbisogno energetico complessivo quale condizione indispensabile per una effettiva sostenibilità ambientale degli interventi. 5.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 tabella A e successive modifiche ed integrazioni: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, il Comune di CABELLA LIGURE è classificato in zona climatica E (gradi/giorno: 2.911); 5.2 La fornitura di calore necessario sia per la climatizzazione nella stagione dovrà essere effettuata a servizio degli edifici di proprietà comunale siti in Via Martiri della Libertà 10 e 8 ed individuati a N.C.T.U. al Foglio 32, particella 203 e 204. ART. 6 - Fabbisogno energetico stimato Il fabbisogno annuo di energia termica da fornire all’edificio viene stimato come segue: • edificio comunale in Via Martiri della Libertà 10 (N.C.T.U. al Foglio 32, particella 203) = kW/h __________; • edificio comunale in Via Martiri della Libertà __ (N.C.T.U. al Foglio 32, particella 204) = kW/h __________. Resta inteso che le quantità sopra riportate sono da considerarsi a titolo meramente indicativo dell’approvvigionamento e della qualità energetica della biomassa e quindi possono variare come media annuale a seconda delle condizioni climatiche. ART. 7 - Incarichi per fornitura calore 6 L’Azienda accetta le condizioni della presente convenzione anche in qualità di soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 34 comma 5 della L.10/91 per tutto il periodo in cui conserva la figura di soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione, così come individuato dalla lettera o) comma 1 dei D.P.R. 412/93. Fermo restando l’assunzione di responsabilità di cui sopra, resta facoltà dell’Azienda di conferire, a soggetto idoneo, la qualifica di terzo responsabile, l’incarico per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici; in particolare il terzo responsabile provvederà, nell’ambito del corrispettivo convenuto a disciplinare, il servizio tecnico di pronto intervento ed ogni altro, atto a verificare i livelli di temperatura consentiti nei periodi, nella durata, e con le modalità previste dal D.P.R. 412/93. Il contratto comprende la fornitura da parte dell’Azienda del combustibile cippato proveniente da legname retraibile dai boschi comunali in attuazione del piano forestale aziendale siti nei territori comunali di CABELLA LIGURE; ove sussistano temporanee difficoltà, dovranno in ogni caso essere effettuate con materiale proveniente da boschi ubicati entro il raggio massimo di 25 km dal territorio in cui si svolge la produzione di energia. Il contratto prevede altresì, a carico dell’Azienda, le eventuali forniture di gas e/o altri combustibili integrativi e/o sostitutivi (conformi alle disposizioni che regolano la materia) che si rendessero necessarie in situazioni di emergenza o temporanee o per integrare il riscaldamento tramite biomasse. Il contratto prevede a carico dell’Azienda, l’installazione di un contatore a norma di legge atto a misurare i consumi di elettricità necessari al funzionamento dell’impianto di teleriscaldamento nel suo complesso. A seguito della fatturazione della società fornitrice dell’elettricità al Comune, ed a seguito della fornitura dei dati contabilizzati dal contatore si provvederà al calcolo della corrispondente quota di energia assorbita per il funzionamento dell’impianto ed al suo storno da parte dell’Azienda da quanto dovuto dal Comune in termini di fornitura di legname. ART. 8 – Prestazioni Nella prestazione forfettaria è compresa l’assistenza tecnica, per la gestione degli impianti di riscaldamento nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. L’attività operativa annuale, per tutta la durata temporale della presente convenzione, a carico del soggetto responsabile o del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di terzo responsabile è la seguente: - fornitura, compilazione e sottoscrizione periodica del “libretto di centrale” secondo il comma 9 dell’art. 11 del D.P.R. 412/93; - fornitura compilazione ed affissione di una tabella contenente l’indicazione delle generalità ed il domicilio del terzo responsabile; - regolazione delle apparecchiature automatiche che consentono l’attivazione degli impianti di riscaldamento secondo le fasce orarie previste; - verifica annuale degli elementi riportati sul “libretto di centrale” realizzando se occorre i punti di prelievo; - verifica della compatibilità di rendimento di combustione con le prescrizioni del comma 14 dell’art. 11 del D.P.R. 412/93; 7 - assistenza al controllo biennale che un “organismo esterno” potrà effettuare sia su richiesta dell’Azienda che su incarico del Comune e/o della Provincia (comma 18 dell’art. 11 del D.P.R, 412/93.); oppure - inoltro all’Ente preposto, entro i termini stabiliti, di apposita dichiarazione con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità attestante il rispetto delle norme previste dal regolamento con riferimento ai risultati dell’ultima delle verifiche periodiche; - la prestazione forfetaria è comprensiva delle verifiche periodiche come da normativa vigente e norme dettate dalla buona tecnica. ART. 9 - Corrispettivi extracontrattuali Per quanto concerne l’attuazione della presente convenzione non sono previsti corrispettivi extracontrattuali intendendosi interamente compensata l’Azienda con il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 3 per ogni suo obbligo, intervento, investimento, attività, servizio, prestazione, opera, lavoro, secondo quanto riportato dalla presente convenzione. ART. 10 - Impegni del Comune Il Comune consente all’Azienda ed ai suoi incaricati, anche quale terzo responsabile, il libero accesso ai locali ove sono installati gli apparecchi per il riscaldamento, loro pertinenze, locali riscaldati, al fine di procedere ad eventuali verifiche tecniche ed a ogni intervento che si renda necessario per l’attuazione della presente convenzione. Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente, a mezzo telefono, e-mail, fax o altro mezzo disponibile, ogni eventuale anomalia riscontrata nella fornitura calore e/o nel confort ambientale degli edifici comunali serviti dall’impianto a biomassa. ART. 11 - Condizioni ed impegni dell’Azienda Oltre a quanto riportato negli articoli precedenti si riportano le seguenti condizioni particolari: 15.1 L’Azienda è responsabile per il miglioramento, l’adeguamento, la messa in funzione, l’esercizio, la manutenzione, la gestione degli impianti termici atti a fornire calore agli edifici comunali. L’Azienda è altresì responsabile per l’acquisizione dei necessari permessi. 15.2 Oltre a quanto disposto dagli articoli 4 e 5, l’Azienda ha l’obbligo di provvedere con oneri a proprio carico: a) alla manutenzione dell’impianto: la manutenzione dell’impianto include la produzione di calore senza alcun disturbo all' utente Comune, curando la pulizia, il corretto funzionamento di tutti i componenti impiantistici, la rimozione e smaltimento delle ceneri a norma di legge; b) al funzionamento dell’impianto: i doveri includono la fornitura di combustibile costituito da cippato di biomassa proveniente in prevalenza da boschi comunali e dell’eventuale combustibile integrativo (metano o altro individuato dall’Azienda) per evitare sospensioni temporanee dei-servizio e/o per supplire ad esigenze impreviste; c) all’esercizio dell’impianto secondo la formula forfettaria definita all'art.3, con sollevamento del Comune da qualsiasi responsabilità; 8 d) alla fornitura di tutto quanto occorre per il funzionamento degli impianti; e) alla stipula di una assicurazione per gli impianti a copertura di possibili malfunzionamenti e di responsabilità civile con i seguenti massimali: - per malfunzionamento degli impianti : Euro __________ ; f) per responsabilità civile: Euro ___________ ; presentare e depositare copia sia di tutti i progetti impiantistici che di miglioramento energetico presso l’ufficio Tecnico Comunale e delle relative certificazioni di conformità; g) l’Azienda è tenuta a depositare c/o l’Ufficio Tecnico Comunale copia dei Piani di Sicurezza attinenti ai vari interventi, lavorazioni servizi da realizzare, secondo la normativa vigente. ART. 12 - Dichiarazioni A. L’Azienda dichiara di essere in possesso o di avvalersi per l’esercizio degli impianti di personale munito del patentino per la conduzione degli impianti termici della categoria necessaria ed equipollente agli impianti di cui alla presente convenzione e di ogni altra iscrizione all’Albo richiesta dall’art. 11 del più volte citato D.P.R. 412/93; B. l’Azienda dichiara inoltre di essersi recata preventivamente alla stipula della presente convenzione, sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori di adeguamento e miglioramento impiantistico ed i servizi richiesti, di aver preso visione delle condizioni generali degli impianti e di poter provvedere all’espletamento del servizio con la massima efficienza e la massima tempestività che la peculiarità del servizio richiede; C. l’Azienda si impegna ad assicurare l’assistenza agli impianti per ore 24 su 24 per sette giorni alla settimana per tutto il periodo di gestione ed esercizio dell’impianto, sia per quanto concerne gli approvvigionamenti di combustibile che per il corretto funzionamento delle apparecchiature, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento a norme che nel frattempo si rendessero cogenti. A tal fine, essa si impegna ad individuare un soggetto responsabile all’interno della propria organizzazione dotato delle necessarie abilitazioni di legge per la conduzione e manutenzione di impianti termici e di tutta l’attrezzatura necessaria per l’intervento in tempo reale su tutte le componenti dell’impianto. ART. 13 – Penalità In caso di ritardo nell’esecuzione di ogni singolo intervento causa di disservizio verrà applicata una penale di € XXX (diconsi Euro XXX) al giorno. L’Amministrazione Comunale, inoltre, senza alcuna formalità, potrà rivalersi sull’Azienda inadempiente addebitandole le maggiori spese sostenute con eventuali interventi sostitutivi effettuabili da parte di altra Ditta per l’assenza dell’intervento dell’Azienda e/o per la fornitura di combustibile. ART. 14 - Accesso agli impianti per l’approvvigionamento del combustibile L’accesso per l’approvvigionamento del cippato sarà fatto con autocarri nel rispetto dei carichi ammessi sulle relative strutture. I rifornimenti dovranno essere effettuati al di fuori delle fasce di orario di punta, dagli orari di entrata e uscita delle scuole, asili e non in occasione di eventi e manifestazioni con svolgimento in CABELLA LIGURE. 9 All’Azienda è richiesto di organizzare le forniture in modo che sia assicurata (fatta eccezione per calamità naturali ed eventi straordinari) l’alimentazione continua sia del silos del cippato, a prescindere dalla rigidità o meno delle temperature, sia del combustibile alternativo da utilizzarsi per periodo temporanei o in casi di emergenza. Art. 15 - Inizio e durata della presente convenzione La durata della presente convenzione viene concordata dalle parti e stabilita (tenendo conto della necessità di dare continuità alle operazioni di gestione forestale e di ammortamento dei significativi investimenti in opere impiantistiche poste a carico dell’Azienda) in anni 15 (diconsi quindici) ed ha inizio dalla data di sottoscrizione. La convenzione si rinnova tacitamente per altri 5 (diconsi cinque) fino ad un massimo di 10 (diconsi dieci) anni salvo rescissione di una delle parti come previsto dall’art. 16. ART. 16 - Rescissione del contratto In caso di reiterate mancanze di intervento, negligenza, incuria e/o altra grave inadempienza dell’Azienda nel dare attuazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, l’Amministrazione Comunale, previa formale diffida a provvedere, in caso di inerzia dell’Azienda, potrà risolvere il contratto, a maggiori spese dell’inadempiente e salvo risarcimento dei danni. In tal caso tutte le opere impiantistiche realizzate dall’Azienda resteranno di esclusiva proprietà del Comune a titolo di risarcimento danni, senza che l’Azienda possa pretendere rimborsi, indennizzi, risarcimenti, liquidazioni o somme a qualsiasi titolo. Il Comune può altresì recedere dalla presente convenzione qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 1467 del c.c. (eccessiva onerosità del contratto). L’Azienda può recedere dal contratto, nel caso in cui il Comune non sia più in grado di assicurare gli impegni economici per il pagamento del corrispettivo previsto dalla presente convenzione. In tal caso, l’Azienda si riserva il diritto, dopo l’ingiunzione di pagamento rimasta inevasa per 15 giorni, di sospendere le forniture di calore, e decorsi ulteriori 15 giorni senza che il Comune abbia adempiuto di recedere parzialmente o totalmente dal presente contratto previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ART. 17- Riscattabilità degli impianti Il Comune ha il diritto di comprare, nel corso di validità della presente convenzione, gli impianti realizzati dall’Azienda, il prezzo del riscatto è calcolato come segue: A = (B-C) - [D*(B-C)]*E dove: • A = prezzo del riscatto dell’impianto di calore • B = costi di investimento, documentati, nella costruzione dell’impianto di calore • C = contributi in conto capitale all’impianto di calore • D = coefficiente annuo di deprezzamento dell’impianto - 1/10 • E = anni di esercizio dell’impianto di calore al momento del riscatto. Resta inteso che, come prescritto al precedente art. 4 punto 4.6, al termine del periodo di validità della convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 16, le opere realizzate dall’Azienda saranno consegnate al Comune, a titolo gratuito, in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto 10 salvo il normale deperimento d’uso, ovvero resteranno di diritto, a titolo gratuito, in esclusiva proprietà del comune di CABELLA LIGURE senza alcuna ulteriore formalità. ART. 18 - Monitoraggio stato dei lavori e corretta esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione Incaricato per conto e nell’interesse di questo Comune di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione della presente convenzione è il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva Comunale, il quale per il monitoraggio potrà avvalersi altresì di collaboratori da lui individuati sia, per questioni tecniche di carattere complesso, di tecnici esterni all’ente dotati di adeguata professionalità e competenza. ART. 19 - Modifiche o integrazioni La presente convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità utilizzate per la sua approvazione. ART. 20 - Foro competente Le parti esperiranno sempre le procedure amichevoli per superare eventuali controversie nell’applicazione del presente contratto. In ogni caso il Tribunale del Foro di Alessandria sarà competente per risolvere in via esclusiva qualsivoglia controversia si possa originare dal presente Contratto. ART. 21 – Spese Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la presente convenzione, ivi comprese quelle per bolli, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico dell’Azienda. ART. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e relativi allegati si intendono espressamente richiamate e sottoscritte: - la legge 31/01/1994 n. 97 e s.m.i. “nuove disposizioni per le zone montane”; - la legge n. 244 del 24/12/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008”; - il D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; - il D.Lvo 30/05/2008, n. 115 (attuazione alla direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 5/4/2006 inerente all’efficienza degli usi finali dell’energia e ai servizi energetici); - tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei lavoratori che l’Azienda è tenuta ad osservare. L’Azienda è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori o fomite le prestazioni, come pure è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa; Tutta la normativa tecnica e amministrativa che regola le materie trattate nella presente convenzione. 11 ART. 23 Documenti che fanno parte della convenzione Fa parte della presente convenzione e si intende si intende allegato allo stesso, ancorché non materialmente unito al medesimo, ma depositato agli atti del comune di CABELLA LIGURE, il “Progetto di filiera” necessario alla climatizzazione invernale degli edifici comunali formulata dall’Azienda __________________ in data _________________. ART. 24 - Trattamento dei dati Il comune di CABELLA LIGURE ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa l’Azienda che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. dichiarano di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole: contenute negli articoli dai 2 al 29. Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. Cabella Ligure, il __/__/____ 12