Maggio 2008 JONES DAY COMMENTARY Una “terapia” contro le barriere nazionali — Liberalizzazione della pubblicità dei farmaci a livello europeo Causa ed effetto la campagna pubblicitaria tedesca di un distributore di prodotti a base di ginseng. Tale campagna Con il senno di poi l’industria farmaceutica europea utilizzava dichiarazioni di pazienti oltre ad un con- potrebbe legittimamente chiedersi perché mai si corso a premi nel quale i consumatori potevano meriti la liberalizzazione della pubblicità di un pro- vincere il prodotto in questione - strumenti pubblici- dotto a base di ginseng. tari che sono entrambi proibiti dalla legge tedesca. Nella sua presentazione la campagna pubblicitaria Il ginseng di solito non è il primo ingrediente che non differiva molto dalle campagne proposte da balza alla mente quando pensiamo ai prodotti far- distributori di prodotti simili; il suo impatto, tuttavia, maceutici nel contesto europeo. E’ comunque vero è stato ben più rilevante. Non soltanto il caso, pro- che le piccole cose possono avere grandi effetti: mosso da una associazione a tutela del commercio, quella che era partita come una delle centinaia di è finito dritto alla Suprema Corte Federale tede- controversie iniziate in Germania ogni anno in tema sca (“Bundesgerichtshof”), ma la corte ha altresì di pubblicità farmaceutica ha finito per dare impulso richiesto una pronuncia pregiudiziale della Corte di alla più significativa pronuncia in tema di pubblicità giustizia delle Comunità europee (“CGE”) sulla com- farmaceutica a livello europeo, portando alla crea- patibilità della legislazione tedesca con la direttiva zione di un contesto giuridico pubblicitario uniforme 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’intera Europa e alla liberalizzazione delle restri- del 6 Novembre 2001 recante un codice comuni- zioni nazionali. tario relativo ai prodotti medicinali per uso umano, come successivamente modificato (“il Codice Questa farfalla il cui batter d’ali ha provocato non un tornado ma una leggera brezza altro non è che © 2008 Jones Day. All rights reserved. comunitario”). Standard minimi contro standard massimi Nel rispondere a due più specifiche questioni relative ai divieti previsti dalla legge tedesca la CGE ha puntualizzato che la campagna in oggetto non era in ogni caso in linea con il Codice comunitario. Innanzi tutto, le dichiarazioni La prima questione posta alla CGE, che è poi quella che dei pazienti attestavano un miglioramento della salute in rende il caso di fondamentale importanza, riguardava la generale. Questo è incompatibile con il divieto contenuto relazione intercorrente fra il Codice comunitario e la legi- nel Codice comunitario di utilizzare espressioni che sug- slazione nazionale in materia di pubblicità, e precisamente: geriscano che il medicinale può migliorare il normale stato il Codice comunitario si è limitato ad indicare standard di buona salute della persona che ne fa uso. Allo stesso minimi, permettendo agli Stati membri dell’Unione euro- tempo, le dichiarazioni hanno attribuito al prodotto effetti pea di imporre regole più restrittive in materia di pubbli- che devono con tutta probabilità considerarsi in ogni caso cità, oppure ha definito standard massimi, limitando quindi ingannevoli, in quanto il prodotto non ha queste proprietà. la possibilità di ulteriore regolamentazione da parte degli In secondo luogo, sebbene il concorso a premi non sia Stati membri? La questione è stata anche discussa a livello vietato per se dal Codice comunitario, la Corte ha tutta- di Stati membri, la maggior parte dei quali ha aderito alla via puntualizzato che è comunque vietata qualsiasi forma posizione in base alla quale il Codice comunitario stabi- di pubblicità che risulti eccessiva e sconsiderata. La pub- lirebbe standard minimi, permettendo quindi di adottare blicità deve incoraggiare l’uso razionale dei medicinali e disposizioni nazionali più restrittive. l’offerta di un prodotto medicinale come premio non incoraggia certo un uso razionale. Ma non solo: secondo la La CGE, nella sua sentenza dell’8 novembre 2007 (Caso Corte, l’offerta di tale prodotto come premio è equiparabile C-374/05, Gintec International Import-Export GmbH v alla distribuzione gratuita, il che comporta una violazione Verband Sozialer Wettberwerb eV) ha concluso che il del divieto di distribuzione diretta di prodotti medicinali Codice comunitario intende rimuovere le barriere al com- al pubblico da parte di industrie farmaceutiche per scopi mercio tra gli Stati membri e che disparità nella legisla- promozionali (la distribuzione di campioni gratuiti è infatti zione nazionale sulla pubblicità potrebbero pregiudicare limitata ai soggetti autorizzati a prescrivere medicinali ed è il funzionamento del mercato interno. Il Codice comunita- subordinata a determinate condizioni). rio stabilisce espressamente i casi in cui gli Stati Membri sono legittimati ad adottare disposizioni più stringenti in Dunque la Suprema Corte Federale tedesca – che non ha tema di pubblicità. In assenza di tale espressa previsione ancora reso la sua decisione finale a seguito della pronun- il Codice comunitario stabilisce dunque standard non solo cia della CGE – avrebbe potuto decidere il caso diretta- minimi ma allo stesso tempo anche massimi. Tale interpre- mente in quanto la normativa comunitaria, in questo caso tazione è in linea con una decisione resa due mesi prima specifico, non porta a risultati differenti rispetto alla nor- nella quale la CGE ha stabilito che le procedure per otte- mativa tedesca. Questo avrebbe tuttavia impedito la pro- nere l’autorizzazione all’immissione in commercio definite nuncia di questa storica decisione della CGE. dal Codice comunitario sono esaustive, non essendo pertanto consentito agli Stati membri di introdurre procedure Una terapia contro le barriere nazionali aggiuntive (sentenza del 20 Settembre 2007, Caso C-84/06, Stato dei Paesi Bassi e Antroposana e a.). Sulla base di questa decisione le società farmaceutiche Nessun rimedio per la difesa europee potrebbero ora progettare campagne pubblici- Una delle ironie del caso giace nella futilità degli sforzi dei del Codice comunitario e trascurando invece le misure distributori di ginseng in difesa della campagna pubblici- legislative nazionali più restrittive, ove siffatte misure non taria in questione. siano previste dal Codice comunitario. Con particolare tarie paneuropee semplicemente rispettando le limitazioni riguardo ai farmaci da banco (OTC), per i quali l’immediata individuazione e la consapevolezza del brand da parte del 2 consumatore sono di fondamentale importanza, le campa- Attualmente la pubblicità di un prodotto OTC non potrebbe gne pubblicitarie potranno ora puntare alla diffusione su contenere riferimenti ad una ripresa delle condizioni di scala europea. Allo stesso tempo, la liberalizzazione della salute in quanto il Codice francese in materia di Salute pubblicità per i farmaci su prescrizione è all’orizzonte, Pubblica li proibisce in termini assoluti. Al contrario il anche se la recente proposta della Commissione europea Codice comunitario e la CGE precisano che tali rivendi- parla di “informazioni per i pazienti” e non di pubblicità. La cazioni sono vietate soltanto nella misura in cui risultino possibilità di fornire informazioni relative a farmaci su pre- improprie, allarmanti o ingannevoli. A tale riguardo, in linea scrizione direttamente ai pazienti contribuirà ulteriormente con quanto stabilito dalla CGE l’autorità francese in mate- ad una maggiore liberalizzazione a livello europeo. ria di farmaci non potrebbe considerare necessariamente illegittima ogni rivendicazione di miglioramento delle con- Le sezioni che seguono evidenziano specifici aspetti della dizioni di salute del soggetto. legislazione nazionale di alcuni Stati Membri in cui si prevede che la liberalizzazione possa avere effetti. A meno Infine, il Codice francese in materia di salute pubblica che gli Stati membri non abbiano trasposto nella legisla- proibisce espressamente le offerte al pubblico di regali, zione nazionale le previsioni del codice comunitario in prodotti o altri beni materiali, diretti o indiretti, di qualsivo- tema di pubblicità parola per parola, ci saranno sempre glia natura. Questa previsione va oltre il Codice comuni- controversie relativamente a quanto la legislazione nazio- tario, che proibisce soltanto i regali a medici e farmacisti. nale si discosta dal Codice comunitario. In aggiunta, fino In accordo con la decisione della CGE i concorsi a premi a quando gli Stati membri non avranno rivisto la loro legi- diretti al pubblico saranno quindi permessi a meno che slazione occorreranno probabilmente tempo e impegno non siano incompatibili con il ragionevole utilizzo del pro- per convincere le autorità e i giudici nazionali dell’impatto dotto, attraverso, ad esempio, l’assegnazione del prodotto che la sentenza della CGE ha sulle regole interne. Dove gli medesimo o l’invito ai consumatori ad acquistare il pro- Stati membri abbiano recepito il Codice comunitario così dotto per partecipare all’estrazione. Rimane quindi da com’è ci sarà comunque la necessità che i tribunali nazio- vedere che tipo di offerte possano essere considerate nali lo applichino in maniera uniforme in tutto il territorio compatibili con il Codice comunitario. comunitario, con la possibilità che si debba comunque interpellare la CGE in via interpretativa, operazione che di Germania nuovo richiederà tempo. In ogni caso le osservazioni che seguono potrebbero servire come punto di partenza nella predisposizione di una campagna pubblicitaria a livello Le restrizioni attualmente previste dalla normativa tede- europeo. sca sulla pubblicità dei prodot ti relativi alla salute (“Heilmittelwerbegesetz”) vanno ben al di là delle previsioni del Codice comunitario. Francia La maggiore liberalizzazione troverà attuazione in rela- Le previsioni del Codice francese in materia di salute zione alla pubblicità di prodotti OTC diretta al pubblico. pubblica ricalcano parola per parola quelle del Codice Le campagne pubblicitarie saranno più creative e sarà comunitario, eccetto che per limitate sfumature. Per que- permesso dimostrare l’efficacia di un prodotto farmaceu- sto motivo la decisione della CGE relativa alla pubblicità tico, mostrando immagini del disturbo, nonché utilizzare dei prodotti OTC non dovrebbe comportare problematiche testimonianze a meno che non siano inadatte, allarmanti rilevanti in Francia. o ingannevoli. Con riferimento a specifici strumenti di marketing, non solo saranno permessi i concorsi a premi, ma Come stabilito dal Codice comunitario la pubblicità dei anche le attività promozionali in generale dovranno consi- farmaci è soggetta all’autorizzazione preventiva da parte derarsi consentite entro i limiti di un ragionevole uso del dell’Agenzia francese del Farmaco - AFSSAPS (“Agence prodotto. In aggiunta, la giurisprudenza tedesca aveva Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé”). fino ad ora considerato riferimenti a testi scientifici equivalenti alle raccomandazioni di scienziati e professionisti 3 della salute. Il Codice comunitario non contiene alcun Ogni messaggio pubblicitario concernente prodotti OTC riferimento in proposito. Dottrina e giurisprudenza si sono (con la sola eccezione dei messaggi pubblicitari a stampa sempre appellate alle disposizioni che prevedono il divieto che si limitino a riprodurre i dati contenuti nel foglio illu- di utilizzare raccomandazioni provenienti da medici e strativo e l’immagine della confezione esterna del pro- scienziati, tuttavia la citazione dei risultati di un test clinico dotto) deve essere autorizzato dal Ministero della Salute risulta essere strutturalmente differente dalle raccomanda- o dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. Tale autoriz- zioni dei dottori. Molto probabilmente la CGE dovrà deci- zazione ora dovrà prendere in considerazione la posizione dere sulla portata del Codice comunitario a tale riguardo. espressa dalla CGE. Per esempio, in riferimento alle racco- Di rilievo sia per i prodotti OTC che per i farmaci su pre- mandazioni di scienziati, professionisti della salute o per- scrizione è la questione relativa alla possibilità di superare sone ben conosciute al pubblico la CGE sembra suggerire le notevoli restrizioni imposte dalla giurisprudenza tedesca la necessità di una valutazione dei contenuti della racco- in tema di attività promozionali dirette a medici e farmaci- mandazione in questione. Tale interpretazione avrà certa- sti. Molto probabilmente la CGE dovrà pronunciarsi sull’in- mente influenza sull’applicabilità del divieto generalizzato terpretazione del concetto di regalo di “valore trascurabile” di utilizzo di tali dichiarazioni in pubblicità. A tale riguardo ai sensi del Codice comunitario. giova ad esempio ricordare che in passato l’autorità autodisciplinare ha considerato l’immagine del dottore alla Sempre con riferimento sia ai prodotti OTC che ai farmaci stregua di una raccomandazione medica, il che appare in su prescrizione si rileva che l’attuale divieto di pubbliciz- contrasto con quanto oggi affermato dalla CGE. zare l’utilizzo off-label di un farmaco non è espressamente previsto nel Codice comunitario. Ancora una volta la CGE Con riferimento a concorsi a premi e ad altre attività ben potrebbe trovarsi a decidere se l’attuale divieto di promozionali relative alla pubblicità dei prodotti OTC la pubblicità di un prodotto che non abbia ottenuto l’autoriz- decisione Gintec avrà senz’altro un impatto sul Decreto zazione all’immissione in commercio si estenda all’utilizzo Legislativo n. 248 del 4 Luglio 2006, che ha introdotto la off-label. possibilità di vendere i prodotti OTC in esercizi commerciali diversi dalle farmacie. Il Decreto prevede il divieto di In ultimo, ma non meno importante, andrà rivisto anche il concorsi e operazioni a premio aventi ad oggetto farmaci. requisito delle informazioni minime che devono essere Al contrario, secondo la CGE sarebbero vietati ai sensi obbligatoriamente indicate nel materiale pubblicitario sia del Codice comunitario soltanto i concorsi a premio che dei prodotti OTC che dei farmaci su prescrizione. “incoraggiano l’irrazionale uso dei prodotti medicinali e comportano la loro diretta distribuzione al pubblico e l’offerta di campioni gratuiti”. Si tenga anche presente che Italia in aggiunta al summenzionato Decreto in Italia vige una Le disposizioni della legge italiana sulla pubblicità dei pro- concorsi a premio in generale: in particolare, il concorso dotti OTC rispecchiano sostanzialmente il Codice comu- va notificato prima del suo inizio alle competenti autorità, nitario. Identica formulazione è utilizzata dal Codice di che ne supervisioneranno l’intero svolgimento; il concorso Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. La deci- dovrà inoltre avere luogo interamente ed esclusivamente regolamentazione particolarmente restrittiva rispetto ai sione Gintec, che stabilisce uno standard massimo quanto sul territorio italiano. E’ dunque ragionevole aspettarsi che ai controlli che possono essere effettuati sui messaggi qualsiasi concorso relativo a prodotti OTC di portata multi- pubblicitari relativi a prodotti medicinali rivolti al pubblico, nazionale solleverà controversie con le autorità nazionali. avrà un duplice effetto. Innanzi tutto, il legislatore e le autorità nazionali non potranno adottare regole maggiormente Spagna restrittive. In seconda battuta, l’interpretazione della CGE relativa alla possibilità di utilizzo di specifici strumenti pubblicitari avrà un impatto diretto sulle corrispondenti dispo- La legislazione attuale sulla pubblicità di prodotti medi- sizioni nazionali. cinali (Ley 2972006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (“LM”), Real Decreto 4 1345/2007 Procedimiento de autorización, registro, y condi- restrittiva regolamentazione in tema di campioni gratuiti ciones de dispensación de los medicamentos de uso (che attualmente prevede che i campioni possano essere humano fabricados industrialmente (“RD 2007”), e Real consegnati solo quando i prodotti hanno una formula inno- decreto 1416/1994 por el que se regula la publicidad de los vativa oppure si presentino come un nuovo preparato, in medicamentos para uso humano (“RD 1994”) si discosta un diverso dosaggio o concentrazione, o con differenti dalla regolamentazione armonizzata prevista dal Codice indicazioni terapeutiche). Date le particolarità della legi- comunitario sia per i prodotti OTC che per i farmaci su slazione spagnola (vi sono regole pubblicitarie sia a livello prescrizione. nazionale che di comunità autonome) ci vorrà del tempo per armonizzare la normativa nazionale con il Codice La pubblicità di prodotti OTC in Spagna deve sempre comunitario. includere la raccomandazione di consultare un farmacista sul corretto uso del prodotto, requisito che non è richie- Regno Unito sto dal Codice comunitario. In aggiunta, nessuna testimonianza individuale sulle virtù del prodotto è attualmente permessa, mentre dopo la sentenza Gintec sembra chiaro Il Titolo VIII del Codice comunitario concernente la pub- che l’utilizzo di dichiarazioni di terzi è consentito nella blicità di prodotti medicinali è stato attuato nel Regno misura in cui queste siano conformi ai principi del Codice Unito principalmente attraverso il regolamento sulla pub- comunitario. Con riferimento alle autorizzazioni all’immis- blicità dei medicinali del 1994 (“Medicines (Advertising) sione in commercio le disposizioni spagnole proibiscono Regulations 1994”) e il regolamento sulla supervisione attualmente di menzionare - come strumento pubblicitario della pubblicità dei medicinali (“Medicines (Monitoring of - il fatto che un prodotto ha ottenuto l’autorizzazione e la Advertising) Regulations 1994”) come successivamente registrazione sanitaria ovvero che ha superato i test e le modificati. analisi prescritte dalla legge. Siffatta proibizione è stata eliminata dal Codice comunitario dalla direttiva 2004/27. Questi regolamenti in gran parte richiamano le disposizioni In aggiunta, sarà interessante vedere l’impatto della deci- del Codice comunitario. La liberalizzazione operata dalla sione sulla discrezionalità attualmente esercitata dalle direttiva 2004/27/CE è stata anch’essa trasposta nella legi- autorità nazionali per la salute in tema di limitazione, con- slazione inglese. Tra le misure interessate vi sono la rimo- trollo o divieto di pubblicità di prodotti medicinali sulla zione dei divieti di pubblicità dei prodotti medicinali per base di motivazioni legate alla tutela della salute pubblica certe malattie e la possibilità di menzionare che è stata o alla sicurezza delle persone. Infine, le previsioni nazionali concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio per che vietano premi, regali, concorsi, bonus o simili metodi quel medicinale. Pertanto, la sentenza della CGE nel caso per la promozione o la vendita di prodotti medicinali Gintec avrà, in generale, scarso impatto nel Regno Unito. dovranno essere riviste, in quanto è ora chiaro che nella logica generale del Codice comunitario tali strumenti pro- In ogni caso, con riferimento alla pubblicità dei prodotti mozionali sono consentiti. medicinali diretta a persone qualificate per prescrivere o fornire farmaci il Regno Unito richiede un requisito aggiun- La regolamentazione spagnola relativa alle iniziative pro- tivo rispetto ai due indicati nel Codice comunitario. Questo mozionali rivolte ai professionisti sanitari sarà probabil- criterio extra presumibilmente verrà abolito. mente soggetta a revisione. In particolare possiamo fare riferimento all’attuale divieto per chi vende medicine di Per quanto riguarda la promozione di prodotti medicinali a presentarsi come un professionista sanitario nella pre- persone qualificate a prescriverli e fornirli (come discusso scrizione o somministrazione di prodotti medicinali; alla nella sezione precedente relativa alla Germania) l’autorità necessità che le agenzie pubblicitarie presentino una regolamentare del Regno Unito considera regali di “valore stima dei costi del trattamento in aggiunta al prezzo del trascurabile” quelli che non costano ad una società più prodotto; alla possibilità per i mezzi d’informazione di ese- di 6 sterline l’uno ed hanno il medesimo valore per chi li guire un controllo preventivo della campagna pubblicita- riceve. ria rispetto alla conformità con il dettato normativo; alla 5 Un’altra disposizione rispetto alla quale il Regno Unito si è discostato dal Codice comunitario è il divieto stabilito a livello di policy relativo alla pubblicità di prodotti medicinali finalizzati all’induzione all’aborto. Sarà interessante vedere come l’apparente conflitto tra la decisione Gintec e l’approccio del Regno Unito verrà risolto. Contatti Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al Vostro principale referente nello Studio oppure direttamente ai professionisti indicati di seguito. È anche possibile inviare messaggi e-mail attraverso il form “contattateci” reperibile sul sito www.jonesday.com. Monaco Christian B. Fulda 49.89.20.60.42.324 [email protected] Londra Alastair McCulloch 44.20.7039.5219 [email protected] Parigi Evelyne Friedel 33.1.56.59.38.93 [email protected] Milano Anna Rosa Cosi 39.02.7645.4110 [email protected] Madrid Marta Delgado Echevarría 34.91.520.3924 [email protected] Le pubblicazioni di Jones Day non costituiscono parere legale su questioni specifiche. 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