27 Capitolo Secondo Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti L a nostra Costituzione prevede, a tutela della libertà individuale, il diritto di associarsi liberamente e riconosce quali centri di imputazione di situazioni giuridiche anche le organizzazioni collettive (chiamate dal Costituente “formazioni sociali”). Sono, quindi, soggetti di diritto anche le persone giuridiche di cui analizzeremo classificazioni, elementi costitutivi, costituzione e capacità giuridica, cause di estinzione. Sono soggetti di diritto, infine, gli enti non riconosciuti che si differenziano dalle persone giuridiche per la mancanza del riconoscimento. 1. Le persone giuridiche Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni (elemento materiale), preordinato ad uno scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l’ordinamento giuridico attribuisce (attraverso l’elemento formale del riconoscimento) la personalità giuridica. Le persone giuridiche sono quindi soggetti di diritto, distinti ed autonomi dalle persone fisiche dei loro componenti, e sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta. A)Tipi e distinzioni Le persone giuridiche si distinguono in: a) Corporazioni Sono tali i complessi organizzati di persone fisiche, in cui è prevalente l’elemento personale (cd. universitas personarum). Le corporazioni si costituiscono per contratto ed, in particolare, si distinguono in: — associazioni (in senso stretto): se il loro scopo è di natura ideale (culturale, sportivo, politico etc.); — società: se perseguono uno scopo di lucro, ossia la divisione degli utili conseguiti con l’esercizio comune di un’attività economica, ex art. 2247 (società lucrative), o con fine mutualistico (società mutualistiche). b) Istituzioni Sono tali i complessi organizzati di beni, in cui è prevalente l’elemento patrimoniale (cd. universitas bonorum). Le istituzioni si distinguono in: — fondazioni, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità; — comitati, generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità determinata. Associazioni e fondazioni si differenziano per: • la prevalenza dell’elemento personale nelle associazioni e dell’elemento patrimoniale nelle fondazioni; • lo scopo, che nelle fondazioni è esterno, in quanto consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri, mentre nelle associazioni è interno, in quanto consiste nell’arrecare un vantaggio agli associati; Parte Seconda: I soggetti di diritto 28 • la volontà, che nelle fondazioni è esterna, in quanto proviene dal fondatore, mentre nelle associazioni è interna, in quanto è manifestata dagli stessi associati attraverso gli organi competenti; • gli organi direttivi, che nelle fondazioni sono sottoposti alla volontà del fondatore, mentre nelle associazioni hanno poteri dominanti. Inoltre le persone giuridiche si distinguono, secondo la natura dello scopo che perseguono, in: — persone giuridiche pubbliche, che svolgono attività di interesse pubblico (generale) e spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti privati con cui vengono in rapporto (cd. enti pubblici: Regioni, Università, Camere di commercio etc.); — persone giuridiche private, che svolgono attività di interesse privato in un regime di diritto comune (associazioni sportive etc.). Una ulteriore distinzione delle persone giuridiche è fatta in base allo scopo perseguito: — persone giuridiche con scopo ideale, disciplinate dal Libro I del codice (associazioni e fondazioni); — persone giuridiche con scopo di lucro, regolate dal Libro V del codice (società). B)L’autonomia patrimoniale perfetta La peculiarità giuridica propria degli enti è la cd. autonomia patrimoniale riconosciuta all’ente e nella conseguente limitazione di responsabilità assicurata alle persone dei singoli membri. Si intende per autonomia patrimoniale l’insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali dei partecipanti o, comunque, frapposizione tra questi di uno schermo giuridico a protezione del patrimonio dell’ente (TRIMARCHI). Conseguentemente: 1. i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti; 2. tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali. L’autonomia patrimoniale è propria di tutti gli enti, sia riconosciuti sia di fatto, ma nei primi è più marcata in quanto il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti (cd. autonomia patrimoniale perfetta). Di conseguenza: 1. il creditore di una persona giuridica non può rivalersi nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita; 2. viceversa, il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica e, in caso di inadempienza, non può rivalersi neanche attaccando la parte del patrimonio sociale versata dal socio suo debitore. 2. Elementi costitutivi e organi della persona giuridica A)Elementi costitutivi Sono elementi costitutivi della persona giuridica: a) per le corporazioni: — una pluralità di persone (almeno due) nelle associazioni; per quanto concerne le società è oggi ammessa la costituzione di società a responsabilità limitata e di società per azioni con un solo socio; — uno scopo comune (lecito); — un patrimonio sufficiente per la realizzazione dello scopo. Capitolo Secondo: Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti Il patrimonio — anche se non può mancare, poiché esplicitamente richiesto dalla legge (art. 16) — non è un vero e proprio elemento costitutivo, ma solo un mezzo per il perseguimento dello scopo; b) per le istituzioni: — la persona o le persone dei fondatori. L’elemento personale ha un’importanza minore rispetto alle associazioni e si concretizza nei soggetti che formano la volontà dell’ente; — un patrimonio sufficiente per la realizzazione dello scopo; — uno scopo (determinabile e lecito). Gli elementi sopra indicati, anche se necessari all’esistenza della persona, non sono sufficienti all’acquisto, da parte di essa, della personalità giuridica poiché a tale fine occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento. Il riconoscimento formale è elemento costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica. Attualmente il D.P.R. 361/2000, abrogando l’art. 12 c.c., ha previsto una radicale semplificazione del procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche private. Tale riconoscimento non è più come in passato concesso con decreto del Presidente della Repubblica, ma rientra nella competenza dell’autorità prefettizia o regionale (per gli enti che operano nell’ambito regionale e nelle materie di competenza delle Regioni) e si ottiene per effetto della sola iscrizione nel registro delle persone giuridiche, registro appositamente istituito presso le prefetture — Uffici Territoriali del Governo — e le Regioni. L’iscrizione nel registro ha effetto costitutivo; le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica “mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche”. In precedenza, invece, l’iscrizione seguiva temporalmente la concessione del riconoscimento. B)Organi delle persone giuridiche La volontà dell’ente si manifesta attraverso i suoi organi che sono: — gli amministratori, organi esecutivi comuni ad ogni persona giuridica, normalmente dotati di poteri di rappresentanza. Sono responsabili verso l’associazione secondo le regole del mandato (art. 18); — l’assemblea, che è organo deliberativo delle sole corporazioni (associazioni e società), delibera secondo il principio maggioritario. 3. La capacità delle persone giuridiche A)La capacità giuridica Le persone giuridiche godono di una capacità giuridica generale ed illimitata simile a quella delle persone fisiche. Tale capacità incontra dei limiti di ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche. La persona giuridica non può perciò assumere situazioni soggettive proprie del diritto di famiglia (una persona giuridica non può, ad esempio, sposarsi). Ciò non esclude che le persone giuridiche possano essere titolari di rapporti di natura personale: ad esse infatti è riconosciuta la titolarità di taluni diritti personalissimi, come il diritto al nome (rectius: all’identità personale), all’integrità morale etc. 29 30 Parte Seconda: I soggetti di diritto In passato l’art. 17 c.c., inoltre, prevedeva che per l’acquisto di immobili (a titolo oneroso e gratuito) e per l’accettazione di eredità o donazioni e il conseguimento di legati, la persona giuridica dovesse richiedere un’autorizzazione governativa. Attualmente, come gli enti di fatto, anche le associazioni e fondazioni riconosciute possono acquistare diritti reali immobiliari senza necessità dell’autorizzazione governativa in seguito all’abrogazione dell’art. 17 c.c. ad opera dell’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Bassanini bis). Più di recente la L. 192/2000, nel modificare il suddetto art. 13 della L. 127/1997, ha sancito l’abrogazione di ulteriori disposizioni del codice civile. In particolare sono stati abrogati l’art. 600, l’art. 782, comma 4, l’art. 786 ed ogni altra disposizione che contemplasse il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili, per accettare donazioni, eredità o legati da parte di enti non riconosciuti o persone giuridiche. B)La capacità di agire Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali organi della persona giuridica, portatori della volontà dell’ente. 4. la costituzione delle persone giuridiche Riguardo alla costituzione occorre distinguere tra associazioni e fondazioni. A)La costituzione delle associazioni Si ha attraverso la stipula dell’atto costitutivo, che è il negozio plurilaterale di natura contrattuale, in forza del quale si costituisce l’associazione. All’atto costitutivo si accompagna lo statuto, che è il documento integrativo dell’atto costitutivo, contenente le norme che regoleranno la vita dell’ente. Lo statuto e l’atto costitutivo devono essere stipulati per atto pubblico e impegnano all’osservanza non solo gli attuali componenti dell’associazione, ma anche quanti, in futuro, vi entreranno a far parte. B)La costituzione delle fondazioni Si ha attraverso due atti separati, il primo di natura personale, il secondo di natura patrimoniale: — il negozio unilaterale di fondazione che ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione, e può rivestire sia la forma dell’atto (pubblico) tra vivi che quella del testamento; — l’atto di dotazione che opera l’attribuzione dei beni, a titolo gratuito, al futuro ente da costituire. A questi due atti si aggiunge poi lo statuto che, come nelle associazioni, contiene le norme destinate a regolare la vita della fondazione. Gli atti costitutivi delle associazioni e delle fondazioni devono poi essere depositati presso la prefettura o la Regione per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche al fine di ottenere il riconoscimento. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 361/2000 anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, devono essere approvate con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica. Capitolo Secondo: Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti La pubblicità delle vicende delle persone giuridiche Le vicende fondamentali relative alle persone giuridiche devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nell’apposito registro istituito presso ogni prefettura e Regione. La pubblicità ha carattere solo dichiarativo (non costitutivo) in quanto è prevista al solo scopo di porre i terzi, che entrano in rapporto con la persona giuridica, in condizione di venire a conoscenza dei dati fondamentali che la riguardano. L’omissione della pubblicità nei termini e secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 361/2000 comporta l’applicazione a carico degli amministratori delle sanzioni di cui all’art. 35 c.c. (art. 8, D.P.R. 361/2000). 5. L’estinzione delle persone giuridiche Le cause di estinzione possono essere distinte in: — cause comuni ad ogni persona giuridica: — le cause previste dalla volontà degli associati o del fondatore (es.: scadenza del termine di durata); — il venir meno dello scopo, per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di perseguirlo; — lo scioglimento disposto dall’autorità competente; — cause di estinzione proprie delle sole associazioni, che sono: — il venir meno degli associati; — lo scioglimento disposto dall’assemblea. Procedimento Ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 361/2000 la Prefettura o la Regione competente accertano, su istanza dell’interessato o d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione dell’ente. La relativa dichiarazione apre la fase della liquidazione del patrimonio, cioè quella in cui si definiscono i rapporti giuridici pendenti e si provvede sulla sorte dei beni dell’ente (artt. 27 e 30). I beni che eventualmente residuano alla liquidazione sono devoluti: — secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto; — in mancanza di tali disposizioni (o di deliberazione assembleare, per le associazioni), provvede l’autorità competente che, mediante atto di attribuzione, assegna i beni ad altro ente che abbia fine analogo a quello dell’ente estinto. Il patrimonio dell’associazione, che residua alla liquidazione, non viene redistribuito tra gli associati, a dimostrazione del carattere ideale dell’associazione, a differenza di quanto avviene negli enti con finalità lucrative (società) ove si dia luogo alla liquidazione della quota ai singoli soci. 6. L’ammissione, il recesso, l’esclusione degli associati La qualità di associato può essere acquistata simultaneamente alla costituzione o successivamente ad essa: lo statuto o l’atto costitutivo devono, infatti, indicare «le condizioni per l’ammissione degli associati». Manca, tuttavia, un diritto all’ammissione. L’associato può recedere dall’associazione ma non vanta alcun diritto sul patrimonio di essa. L’esclusione dell’associato non può essere deliberata dall’assemblea se non per gravi motivi. La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall’interessato davanti all’autorità giudiziaria. 7. le associazioni non riconosciute A)Nozione Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella vita moderna. 31 Parte Seconda: I soggetti di diritto 32 Si tratta di complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso substrato delle persone giuridiche (persone, patrimonio e scopo) non hanno richiesto il formale riconoscimento. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36). Anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto. I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il cd. fondo comune su cui possono eventualmente soddisfarsi i terzi creditori dell’associazione. Le associazioni non riconosciute possono anche ricevere liberamente per donazione o per successione mortis causa. La L. 192/2000 ha infatti abrogato gli artt. 600 e 786 che subordinavano l’efficacia dell’acquisto alla richiesta del riconoscimento effettuata entro un anno. B)Soggettività giuridica Gli enti di fatto, pur essendo privi della personalità giuridica, hanno pur sempre (almeno per l’opinione prevalente) soggettività giuridica: essi sono, dunque, soggetti di diritto, dotati di una capacità giuridica limitata e di autonomia patrimoniale imperfetta. Alle associazioni di fatto è riconosciuta espressamente dal Codice civile (art. 36) e da quello di procedura civile (art. 75) anche la capacità processuale; la legittimazione attiva o passiva al giudizio spetta a coloro che rivestono la carica di presidente o direttore dell’associazione. C)L’autonomia patrimoniale imperfetta delle associazioni non riconosciute Anche in tali enti esiste un’autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta: infatti, pur esistendo un fondo comune (art. 37) sul quale i creditori possono far valere i loro diritti in via principale, il codice civile considera responsabili, solidalmente col fondo, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art. 38). Non rispondono, invece, i singoli soci in quanto tali. 8. I comitati A)Nozione Il comitato è un ente composto da un gruppo di persone che, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone di raggiungere uno scopo, generalmente di interesse pubblico o, in ogni caso, non egoistico (artt. 39 e ss.) o meramente speculativo. Il fondo del comitato si costituisce con le offerte (oblazioni) dei singoli sottoscrittori. Tali oblazioni sono versate, di regola, in seguito a richiesta del comitato ed hanno il carattere di donazioni manuali (e come tali sono esenti dall’onere della forma dell’atto pubblico). Anche il comitato ha un’autonomia patrimoniale imperfetta. I suoi fondi, infatti, una volta raccolti non appartengono né agli oblatori né ai singoli appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati raccolti (art. 42). Capitolo Secondo: Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti B)Responsabilità del comitato ➤➤Verso gli oblatori: i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito (art. 40). Si distingue una responsabilità: ➤➤Verso i terzi creditori: oltre al comitato stesso con i suoi fondi, tutti i componenti del comitato (non solo quelli che hanno agito, come nel caso delle associazioni non riconosciute) sono responsabili solidalmente e personalmente per le obbligazioni assunte dal comitato (art. 41). Essi, però, possono esigere che gli oblatori effettuino le oblazioni promesse e non eseguite. 9. Le organizzazioni di volontariato La L. 11-8-1991, n. 266 ha definito le organizzazioni di volontariato, individuandone i caratteri tipici nella gratuità dell’attività, nell’assenza di uno scopo di lucro e nel fine di solidarietà. Esse sono organismi liberamente costituiti per svolgere attività di volontariato, avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite dei suoi membri. Ad esse la legge ha riconosciuto da tempo un regime di particolare favore, consentendo la possibilità di accettare eredità e donazioni senza bisogno di autorizzazione. Attualmente la L. 192/2000 ha esteso tale previsione in favore di tutti gli enti non riconosciuti. 10. Le ONLUS Le organizzazioni di volontariato fanno parte della più ampia categoria delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Per quanto riguarda le Onlus va evidenziato che non si tratta di una nuova figura associativa, ma di una qualifica che alcuni enti possono assumere se ricorrono le condizioni indicate nel D.Lgs. 460/1997. Le Onlus costituiscono un’autonoma categoria di enti solo ai fini fiscali essendo destinatarie di una disciplina tributaria di favore e sono iscritte ad un’Anagrafe unica tenuta dal Ministero delle finanze. Il legislatore ha distinto diverse categorie di enti a seconda della loro compatibilità con i fini e i requisiti delle ONLUS. In particolare: a) sono considerate automaticamente ONLUS: le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali, mentre i consorzi di cooperative sociali, per rientrare in tale categoria, devono essere formati esclusivamente da cooperative sociali; b) possono, se statutariamente compatibili, chiedere di diventare ONLUS: le fondazioni, le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le società cooperative, altri enti a carattere privato; c) per enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale vigono particolari regole. Sono escluse le società lucrative, partiti e movimenti politici, sindacati, associazioni di datori di lavoro e di categorie, consorzi di cooperative (eccetto quanto detto alla lettera a), enti non residenti in Italia. Esistono, infine, alcune attività istituzionali che possono essere svolte in forma di ONLUS senza verifiche, purché in esse si presume lo scopo solidaristico e sono: • • • • assistenza sociale e socio sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico; tutela e valorizzazione dell’ambiente. 33 Parte Seconda: I soggetti di diritto 34 Persone giuridiche private (d.P.R. 361/2000) pubbliche (11 c.c.) Stato altri enti pubblici territoriali (11 c.c.) non territoriali —Regione — Province — Comuni riconosciute non riconosciute (con autonomia patri(con autonomia moniale perfetta) patrimoniale imperfetta) — — — — associazioni (14 c. 1 c.c.) fondazioni (14 c. 2 c.c.) comitati (39 c.c.) società di capitali (2325 ss. c.c.) — ONLUS (D.Lgs. 460/97) — associazioni (38 c.c.) — comitati (41 c.c.) — società di fatto (2251 ss. c.c.) 11. L’impresa sociale L’impresa sociale è stata disciplinata con D.Lgs. 24-3-2006, n. 155. Si tratta di un’importante riforma, in quanto per la prima volta, nel nostro ordinamento, il concetto di impresa viene sganciato dal necessario conseguimento di un profitto, essendo adesso ammissibile la costituzione di un’impresa senza fine di lucro, vale a dire di enti imprenditoriali privi del carattere lucrativo tipico dell’impresa commerciale, che viene sostituito dalla finalità di utilità sociale e di interesse collettivo. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale: le organizzazioni private, comprese le società, che esercitano un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi e servizi di utilità sociale in possesso dei requisiti fissati dalla legge, nonché le imprese che esercitano attività finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti lavoratori svantaggiati o disabili. 12. Gli atti di destinazione L’art. 2645ter del codice civile ha previsto una nuova figura di patrimonio di destinazione. La norma prevede infatti la possibilità di trascrivere gli atti, stipulati in forma pubblica, con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per tali intendendosi quelli riferiti a persone disabili, a pubbliche amministrazioni o persone fisiche. Scopo della trascrizione di tali atti è quello di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. Tale vincolo comporta che: — i beni destinati possono essere utilizzati solo per la realizzazione del fine per cui sono stati costituiti; — i beni destinati e i loro frutti godono di una responsabilità patrimoniale separata, nel senso che rispondono solo per i debiti contratti per lo scopo di destinazione. 193 A Abuso del diritto artt. 833 c.c. È l’esercizio del diritto in contrasto con gli scopi etici e sociali per i quali il diritto è tutelato dall’ordinamento giuridico, e pertanto, assume il carattere dell’illiceità. In altri termini, si realizza (—) quando un comportamento, pur essendo apparentemente e formalmente corrispondente al contenuto di un diritto, si ponga in contrasto con i fini che il diritto stesso dovrebbe realizzare alla luce della norma che riconosce (e tutela) tale diritto o dei principi generali dell’ordinamento. Così, ad esempio, si realizza abuso del diritto di proprietà quando il proprietario compie atti di godimento della cosa che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri, è il caso degli atti emulativi (es. piantare alberi al solo fine di togliere la veduta panoramica al vicino). Accertamento [negozio di] È il negozio con il quale le parti accertano una situazione giuridica presistente al fine di eleiminare lo stato di incertezza sulla sua effettiva esistenza, fissandone definitivamente l’ambito e gli effetti. Accessione artt. 934-938 c.c. ­ un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, in base al quale viene ad apÈ partenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente, infatti l’unico requisito per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell’opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al principio «accessorium sequitur principali». Accettazione [vedi → Contratto (conclusione del)]. Accettazione dell’eredità [vedi → Eredità]. Accollo art. 1273 c.c. È il contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante) stabiliscono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro nei confronti del creditore (cd. accollatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo. Può trovare fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. (—) legale: es. art. 967, c. 1, c.c.; art. 2112, c. 2, c.c.). L’(—) ha natura giuridica di contratto a favore di terzo [vedi →] e, quindi, l’adesione del creditore non investe la sua perfezione, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273, c. 1, c.c.): è questo il cd. (—) esterno. V. amplius Parte V, Cap. 2, §2, lett. C) Accrescimento [diritto di] artt. 674 ss., 773 c.c. È un istituto della successione ereditaria [vedi → Eredità; Successione (Fasi della)] in virtù del quale, nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande, abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato l’eredità. L’acquisto avviene automaticamente, senza la necessità di una ulteriore accettazione, e comporta il trasferimento degli obblighi di carattere non personale gravanti sul soggetto che non viene alla successione. Tale istituto è previsto anche nella donazione con più donatari, qualora il donante inserisca un’apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.). Actio interrogatoria artt. 481, 650 c.c. È la domanda rivolta al giudice, da parte di qualsiasi interessato, per ottenere la fissazione di un termine per il chiamato all’eredità, affinché questi decida se accettare o A 194 Adempimento meno l’eredità medesima [vedi → Accettazione dell’eredità]. La mancata risposta nel termine fissato equivale a rinuncia (art. 481 c.c.). L’esigenza sottesa alla disposizione è quella di tutelare gli ulteriori chiamati alla successione, nonché la certezza delle situazioni giuridiche soggettive. Analoga ratio ha ispirato la previsione dell’(—) nei confronti del legatario (art. 650 c.c.). A Adempimento artt. 1175-1200, 1218 c.c. È il modo di estinzione tipico dell’obbligazione e, in base all’art. 1218 c.c., si definisce come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del debitore, sia il diritto del creditore. L’art. 1176 c.c. impone al debitore di usare, nell’adempimento dell’obbligazione, a tutela del creditore la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale. Per l’(—), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacità d’agire ma la mera capacità di intendere e di volere: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta, infatti, non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.: pagamento dell’incapace). Il pagamento fatto all’incapace, invece, non libera il debitore dalla propria obbligazione, a meno che questi non dia prova del vantaggio conseguito dall’incapace (art. 1190 c.c.). • (—) del terzo a ­ rt. 1180 c.c. Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cioè da un soggetto non obbligato) anziché dal debitore. Questa ipotesi può verificarsi solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo. • prestazione in luogo dell’(—) [vedi → Datio in solutum]. Adozione artt. 291 ss. c.c.; L. 4-5-1983, n. 184; L. 5-2-1992, n. 91; artt. 38 ss. L. 31-5-1995, n. 218; L. 31-12-1998, n. 476; L. 28-3-2001, n. 149 Istituto tipico del diritto di famiglia che, accanto all’affidamento consente di instaurare un rapporto sotto molti aspetti simile a quello che lega genitori e figli. Con l’(—) si costituisce, fra adottante e adottato, un rapporto di parentela legale e non naturale, dal momento che manca il vincolo di sangue. • (—) dei minori È predisposta in situazioni di abbandono permanente, che si concreta nella mancanza di assistenza morale e materiale al minore da parte dei genitori o dei soggetti tenuti a provvedervi. Tale situazione determina lo stato di adottabilità, che è dichiarato d’ufficio dal Tribunale dei minorenni. L’intervento dell’(—) produce i seguenti effetti: — il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e ne assume e ne trasmette il cognome; — cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali. • (—) dei maggiorenni È prevista, inoltre, per motivi prevalentemente successori, anche l’adozione di figli maggiorenni. Affidamento [tutela dell’] Fondamento di istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione giuridica apparentemente corrispondente a quella reale. La tutela dell’(—) costituisce la ratio, ad esempio, della disciplina degli acquisti dall’erede apparente [vedi →], del pagamento al creditore apparente, dell’opponibilità della simulazione [vedi →], dell’annullamento [vedi →] della nullità [vedi →]. A livello giurisprudenziale, la tutela dell’(—) ha assunto rilievo, ad esempio, in tema di rappresentanza apparente [vedi →]. Affidamento condiviso dei figli artt. 155 ss., L. 8-2-2006, n. 154 La L. 8-2-2006, n. 54 (Affidamento condiviso dei figli), di modifica del codice civile, ha introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della cd. bigenitorialità, per cui l’affidamento dei figli, in caso di separazione tra i genitori, non sarà più concesso (tranne casi particolari) ad un solo genitore ma ad entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tra i genitori. Qualora questo manchi esse saranno rimesse al giudice che potrà anche stabilire A non domino 195 che i genitori esercitino la potestà separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (art. 155). Affinità artt. 78, 87, 417, 433-434, 2122, 2399 È il rapporto che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge. Nessun rapporto, invece, lega gli affini di un coniuge con gli affini dell’altro. Il grado di (—) si calcola come il grado di parentela [vedi →]. Affrancazione del fondo artt. 971-974 c.c.; L. 22-7-1966, n. 607; L. 18-12-1970, n. 1138 È il diritto potestativo che conferisce all’enfiteuta [vedi → Enfiteusi] il potere di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l’ammontare del canone. In caso di mancata adesione del proprietario, l’enfiteuta può adire l’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva dell’(—). Alimenti [obbligo degli] artt. 433-448 c.c. È una obbligazione che incombe sulle persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l’alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda della intensità del vincolo (art. 433 c.c.). Sono obbligati agli alimenti nell’ordine stabilito dall’art. 433 c.c.: il coniuge, anche in caso di separazione con addebito (art. 1563 c.c.); i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali nonché gli adottanti; i generi e le nuore, il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Anche il donatario è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, nei confronti del donante, a meno che non si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria e sempre nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438, 1° comma c.c.). Amministrazione di sostegno artt. 404 ss., L. 9-1-2004, n. 6 Istituto a tutela di coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, che si attua con la minore limitazione possibile della capacità di agire mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Pur affiancandosi alla tutela ed alla curatela, l’(—) è misura peculiare sia in senso soggettivo, poiché dilata il numero dei possibili beneficiari della protezione apprestata dall’ordinamento, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto, pur dopo l’applicazione della misura, residuano discreti margini di autodeterminazione per il destinatario di essa. Analogia art. 25 Cost.; artt. 12 e 14 disp. prel.; artt. 1 e 199 c.p. È il procedimento attraverso il quale vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili [(—) legis] o, se il caso resta ancora dubbio, ricorrendo ai principi generali del diritto [(—) iuris] (art. 12 disp. prel.). In particolare, il ricorso all’(—) è ammissibile quando: il caso in questione non sia previsto da alcuna norma. Anatocismo art. 1283 c.c. È il diritto a percepire interessi [vedi →] su altri interessi già scaduti. L’(—), in linea di principio, è vietato. Nell’ordinamento vigente tuttavia gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono produrre interessi solo se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi e dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza. A non domino [acquisto] [da colui che non è proprietario] artt. 534, 1153, 1159, 1159bis, 1160, 1162, 1415, 1445 c.c. Sono tutti i casi di acquisto del diritto di proprietà da un soggetto che non ne era in realtà proprietario in base ad un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (es. compravendita). Ne sono esempi l’acquisto in buona fede di beni mobili (art. 1153 c.c.); le ipotesi di usucapione abbreviata (artt. 1159, 1159bis, 1160, c. 2, 1162 c.c.); l’acquisto del terzo dal simulato alienante (art. 1415 c.c.); l’acquisto del terzo in caso di annullamento del contratto (art. 1445 c.c.); l’acquisto dall’erede apparente (art. 534, c. 2, c.c.). A 196 Annullabilità L’acquisto (—) è un acquisto a titolo originario, in quanto l’acquisto della proprietà è indipendente dal diritto del precedente titolare (es.: acquisto ex art. 1153). Annullabilità artt. 322, 377, 396, 427, 428, 1395, 1425-1446, 2652, 2690 c.c. A Situazione patologica che inficia il negozio giuridico. Deriva da vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge. Essa consegue ai vizi della volontà [vedi →] (artt. 1427-1440 c.c.), alla incapacità legale o naturale [vedi →] (artt. 428, 1425 c.c.) oltre che a sussistere in tutti gli altri casi previsti dalla legge [vedi → Invalidità]. V. amplius Parte III, Cap. 4, §4 Anticresi artt. 1960 ss. c.c. È il contratto con cui il debitore, o un terzo per lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore, affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (art. 1960 c.c.). L’(—) ha quindi la funzione di costituire una garanzia a vantaggio del creditore. L’(—) dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto, salvo che sia stata stabilita una diversa durata (art. 1962 c.c.). In ogni caso l’(—) non può avere una durata superiore a dieci anni, e a detto termine si riduce quello superiore eventualmente convenuto. Il creditore ha l’obbligo di conservare e amministrare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se vuole liberarsi da tale obbligo può restituire, in ogni tempo, l’immobile al debitore, salvo che abbia rinunciato a tale facoltà (art. 1961 c.c.). Apertura della successione art. 456 c.c. Indica l’inizio del fenomeno successorio [vedi → Successione (Fasi della)]. Luogo dell’(—) è quello dell’ultimo domicilio del defunto. Rileva soprattutto ai fini della determinazione dell’autorità competente in ordine al compimento degli atti in materia successoria e del foro delle cause ereditarie. Tempo dell’(—) è quello in cui si verifica l’evento morte. In caso di morte presunta [vedi → Dichiarazione di morte presunta], il momento dell’(—) è stabilito dalla sentenza dichiarativa di cui all’art. 58 c.c. Si ricordi che in caso di commorienza [vedi →], tutte le persone si considerano morte nello stesso momento, ove non consti quale di esse sia morta per prima. Apposizione dei termini [azione di] art. 951 c.c.; art. 7 c.p.c. È un’azione di confine con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia certo obiettivamente il confine dei fondi, che siano apposti o ripristinati, a spese comuni, i segni materiali e tangibili di tale confine, che precedentemente mancavano o erano divenuti irriconoscibili. Diverso, rispetto a quello (certezza del confine) previsto per l’apposizione dei termini, è il presupposto per promuovere l’azione di regolamento di confine [vedi →], con la quale il proprietario di un fondo chiede che sia stabilito giudizialmente il confine con il fondo limitrofo, allorché esso sia incerto. Arricchimento ingiustificato [o senza causa] artt. 2041-2042 c.c. L’(—) si verifica in tutti i casi in cui taluno si arricchisce ai danni di un’altra persona, senza che tale vantaggio abbia una ragione giustificatrice. L’(—) dà luogo ad un’obbligazione di indennizzo o di restituzione, se l’arricchimento ha avuto per oggetto una cosa determinata, da parte di colui che si è arricchito. Per l’adempimento di tali obbligazioni, colui che ha subìto il depauperamento potrà agire con l’azione di arricchimento senza causa. Assenza artt. 49-57 e 70 c.c. È una situazione di diritto che si verifica quando la scomparsa [vedi →] di una persona si protrae per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge. Quanto agli effetti, la dichiarazione di (—) determina l’apertura del testamento e consente a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi la possibilità di domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, con la conseguente possibilità di esercitarne temporaneamente i diritti. L’(—) cessa: — con l’accertamento della morte dell’assente; Autonomia negoziale art. 1322 c.c. 197 — con la dichiarazione di morte presunta [vedi →]; — col ritorno dell’assente o con la prova che egli è vivente; in tal caso è ripristinato ogni diritto dell’assente e cessano gli effetti della dichiarazione di (—). La dichiarazione di assenza concede, ai soggetti cui spetta, solo l’esercizio temporaneo dei diritti ed è limitata ai soli diritti patrimoniali. La dichiarazione di morte presunta [vedi →], invece, conferisce carattere definitivo alle situazioni che l’assenza aveva temporaneamente determinate e si estende anche ai diritti personali. Entrambe le figure, a loro volta, si differenziano dalla scomparsa [vedi →], che, al contrario di esse, non modifica la posizione giuridica dello scomparso. Associazione • (—) riconosciuta artt. 14 ss. c.c. Consiste in un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, di natura ideale, non economico cui la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto. In particolare, l’(—) è una persona giuridica, caratterizzata dalla predominanza dell’elemento personale rispetto all’elemento patrimoniale, prevalente invece nella fondazione [vedi →]. • (—) non riconosciuta o ente di fatto artt. 36 e ss. c.c. Si tratta di un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuridiche (persone, patrimonio, scopo) non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento dalla autorità statale. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle (—) non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.). Nelle associazioni non riconosciute esiste un’autonomia patrimoniale, perché il patrimonio si distingue e differenzia da quello degli associati, tale autonomia è, però, imperfetta [vedi → Autonomia patrimoniale]. Atto giuridico È quel comportamento consapevole e volontario che dà luogo ad effetti giuridici. Nell’ambito degli atti giuridici si distinguono i negozi giuridici [vedi →] e i meri (—). In questi ultimi gli effetti giuridici non sono disposti dagli autori, ma predeterminati dalla legge. Pertanto, la volontà dei soggetti ha ad oggetto solo il compimento dell’atto e non la determinazione degli effetti. Atto illecito art. 2043 c.c. Per (—) si intende qualsiasi fatto, doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. Gli atti illeciti sono fonte di obbligazione, in quanto da essi deriva l’obbligo di risarcimento del danno [vedi →] a carico del loro autore. La struttura dell’(—) è costituita da un elemento oggettivo, consistente in un fatto che cagiona un danno e da un elemento soggettivo, rappresentato dal dolo [vedi →] o dalla colpa [vedi →]. Per il sorgere della responsabilità, si richiede che tra la condotta e l’evento intercorra un nesso di causalità: una condotta umana può considerarsi causa di un evento quando ne costituisce una «condicio sine qua non», in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe verificato; ovvero quando l’evento, al momento della condotta, era prevedibile come verosimile conseguenza di essa. Inoltre, il fatto deve causare un danno ingiusto, il che avviene quando il fatto contrasta con un dovere giuridico e non sia altrimenti autorizzato (sine iure) e si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento. Autonomia negoziale art. 1322 c.c. L’(—) è una specificazione del principio dell’autonomia privata: ed è il potere che l’ordinamento riconosce ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici (art. 1322 c.c.). Il principio dell’(—), in altre parole, riconosce ai singoli una sfera di autonomia, entro la quale possono decidere autonomamente come regolare i propri interessi. La libertà di concludere contratti atipici incontra il limite del rispetto delle norme imperative, di ordine pubblico e del buon costume, nonché quello della rispondenza dell’atto negoziale alle finalità dell’ordinamento. A 198 Autonomia patrimoniale Autonomia patrimoniale A È l’autonomia del patrimonio di una persona giuridica rispetto a quello dei suoi componenti. Conseguentemente, i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli partecipanti: ciò significa che i creditori dei singoli partecipanti non possono rivalersi sul patrimonio dell’ente. • (—) perfetta artt. 2325, 2472, 2518 e 2546 c.c. Dà luogo alla separazione assoluta dei patrimoni (dell’ente e dei partecipanti ad esso), così che il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell’ente ed il patrimonio dell’ente è parimenti insensibile ai debiti personali del singolo partecipante. • (—) imperfetta artt. 38, 2267, 2291, 2313 c.c. È propria degli enti non riconosciuti [vedi → Associazioni] e delle società di persone. Tale (—) si dice «imperfetta» in quanto, pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti), sono, inoltre, dalla legge considerati responsabili solidalmente e personalmente con i propri beni, nelle associazioni non riconosciute, anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima. Avallo È la dichiarazione con cui taluno garantisce il pagamento di una cambiale per uno degli obbligati cambiari. L’avallante che effettua il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale, accresciuti degli interessi e delle spese, nei confronti dell’avallato e di coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo. È ammesso l’(—) parziale, cioè solo per una parte della somma cambiaria.