All. 1) ed. 01.05.2012 Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. INDICE Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave Dipendenti Enti Pubblici per Colpa Grave deidei Dipendenti di di Enti Pubblici Nota informativa pag.1 di 6 • A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa pag.2 di 6 pag.2 di 6 pag.2 di 6 • B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Copertura assicurativa - limitazioni ed esclusioni 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 6. Premi 7. Rivalse 8. Diritto di recesso 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 10. Legislazione applicabile 11. Regime fiscale pag.2 di 6 pag.2 di 6 pag.3 di 6 pag.3 di 6 pag.3 di 6 pag.3 di 6 pag.3 di 6 pag.3 di 6 pag.4 di 6 pag.4 di 6 • C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMIpag.4 di 6 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo pag.4 di 6 13. Reclami pag.4 di 6 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie pag.4 di 6 • Glossario pag.5 di 6 Condizioni di Assicurazione pag.1 di 5 • • • • pag.2 di 5 pag.2 di 5 pag.2 di 5 pag.3 di 5 Polizza in regime “claims made” con retroattività 5 anni Iscrizione al Sindacato FP CGIL Norme che regolano l’Assicurazione in generale Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Informativa privacy pag.1 di 2 Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici NOTA INFORMATIVA 1 di 6 NOTA INFORMATIVA Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “Responsabilità Civile patrimoniale per colpa grave dei dipendenti di Enti Pubblici” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.) Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP; - il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo e le modifiche derivanti da future innovazioni normative. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 -sito internet: www.unipolassicurazioni. it - indirizzo di posta elettronica: [email protected]. d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle 2 di 6 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici imprese assicurative: 1.00159. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2011. Patrimonio netto: € 1.158.532.303,00 Capitale sociale: € 259.056.000,00 Totale delle riserve patrimoniali: € 1.238.654.015,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con durata annuale senza tacito rinnovo e pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 9 “Durata dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”. Il presente contratto è stato predisposto nella forma c.d. “claims made” con una retroattività quinquennale. Tale espressione, qualificante il regime temporale dell’assicurazione, indica che la garanzia copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente polizza o nel quinquennio antecedente. Si rinvia all’articolo 17 “Validità temporale dell’Assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile”. 3. COPERTURE ASSICURATIVE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il presente contratto, nei limiti e con le esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, assicura i dipendenti di Enti pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività ostetrica o medica, tenendoli indenni di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali cagionate con colpa grave a terzi nell’espletamento delle proprie funzioni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 13 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile”. Avvertenza: la copertura assicurativa è soggetta a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 3 “Pagamento del premio” del- le “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e agli artt. 13 “Oggetto dell’assicurazione”, 14 “Soggetti non considerati terzi - Esclusioni, 18 “Casi di cessazione automatica del rapporto assicurativo” e 19 “Validità territoriale” delle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile”. Il significato esatto delle parole contenute nel presente contratto assicurativo è definito a pagina 5 del Glossario, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Tuttavia nel primo capoverso della definizione di richiesta di risarcimento è contenuta una limitazione dell’operatività della garanzia. Per facilitarne la comprensione si precisa che, qualora la sentenza di primo grado, con la quale viene accertata la responsabilità dell’assicurato, avvenga nella contumacia dell’assicurato stesso, la richiesta di risarcimento non configurerà un sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Pertanto, affinché la garanzia di polizza sia operativa, l’assicurato dovrà essersi costituito nel primo grado di giudizio e la sentenza non dovrà essere stata emessa in sua contumacia. Le Particolari Condizioni previste in polizza vengono concesse all’Assicurato in forza della sua iscrizione al Sindacato FP CGIL; l’eventuale cancellazione dell’Assicurato dal novero degli iscritti al Sindacato FP CGIL comporta l’automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa; si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 18 “Casi di cessazione automatica del rapporto assicurativo” delle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile”. Avvertenza: la copertura è prestata senza applicazione di franchigia e/o scoperto. I massimali previsti sono indicati all’art. 16 “Massimali” delle “Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile” e alla scheda di polizza, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio . Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento del massimale mediante esemplificazione numerica. Meccanismo di funzionamento del massimale: 1° esempio Massimale: € 2.500.000,00 Danno risarcibile: € 60.000,00 Risarcimento: € 60.000,00 2° esempio Massimale: € 2.500.000,00 Danno risarcibile: € 3.000.000,00 Risarcimento: € 2.500.000,00 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli artt. 5 “Aggravamento del rischio” e 6 “Diminuzione del rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. 1° esempio (aggravamento del rischio) Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato di svolgere la propria attività alle dipendenze di un Ente locale, con inquadramento quale Funzionario tecnico. Nel corso del contratto il medesimo assume la funzione di Dirigente tecnico: se il contraente non comunica alla società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro, la Società procederà come previsto dall’art.5 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. 2° esempio (diminuzione del rischio) Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato di svolgere la propria attività di Dirigente Amministrativo alle dipendenze di un Ente del settore sanitario. Successivamente, pur restando l’attività svolta la medesima, il Contraente viene trasferito ad un Ente pubblico economico. Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio, la stessa procederà, in caso di rinnovo della copertura, alla riduzione del premio secondo quanto previsto dalla tariffa della Convenzione. 6. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 3 “Pagamento del premio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. 7. Rivalse Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli Assicurati da parte della Società. NOTA INFORMATIVA 3 di 6 8. Diritto di recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’articolo 8 “Recesso in caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice Civile). 10. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Si richiama espressamente l’attenzione sulle definizioni di sinistro e di richiesta di risarcimento previste nel “Glossario”; ai fini dell’apertura di un sinistro è infatti necessario che all’Assicurato sia stata notificata una sentenza di primo grado civile o penale oppure un invito a dedurre, cioè l’atto con cui il pubblico ministero contabile espone gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la contestazione di responsabilità, invitando il presunto responsabile a depositare le proprie argomentazioni difensive ed eventuali documenti. Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne comunicazione per iscritto entro cinque giorni all’Agente assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Società. Si rinvia all’articolo 7 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Uni- 4 di 6 NOTA INFORMATIVA pol Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 - Email: [email protected] . Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331. I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolassicurazioni.it . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, an- GLOSSARIO Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danni: il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose. Enti pubblici: lo Stato, gli Enti Locali, il Parastato, gli Enti pubblici economici e non economici, le Aziende Ospedaliere e le ASL, ogni Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Massimale: massimo importo dovuto dalla Socie- che a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected] ovvero a mezzo fax al n° 051 7096855. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione e per quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici tà per un singolo sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo. Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Polizza: il documento che prova l’assicurazione. Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. Richiesta di risarcimento: si intendono esclusivamente: - la notifica della sentenza di primo grado civile o penale con cui è accertata la responsabilità dell’Assicurato, escluso il caso di sentenza emessa in mancanza di costituzione in giudizio dell’Assicurato, con dichiarazione di sua contumacia; - la notifica all’Assicurato in quanto presunto responsabile del danno, nei procedimenti per responsabilità amministrativa avanti la Corte dei Conti, dell’invito a dedurre (cioè dell’invito a depositare le proprie argomentazioni difensive ed eventuali documenti). Sinistro: la richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’assicurazione. Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Società: Unipol Assicurazioni S.p.A.. NOTA INFORMATIVA 5 di 6 Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Ed. 05/2012 UNIPOL Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato Carlo Cimbri Unipol Assicurazioni Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale S.p.A.via Sede Stalingrado, Legale via45 Stalingrado, - 40128 Bologna 45 - 40128 (Italia)Bologna - tel. +39(Italia) 051 5077111 - tel. +39 - fax 051 +39 5077111 051 375349 - fax +39 051 375349 Capitale sociale i.v. Eurosociale 259.056.000,00 - Registro delle- Registro Imprese delle di Bologna, C.F.dieBologna, P. IVA 02705901201 R.E.A. 460992 Capitale i.v. Euro 259.056.000,00 Imprese C.F. e P. IVA-02705901201 - R.E.A. 460992 Società unipersonale all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Societàsoggetta unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Alboiscritta Imprese Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159Sez. e facente parte all’di Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione I n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo iscrittoUnipol all’Alboiscritto dei gruppi al assicurativi n. 046 del GruppoUnipol Assicurativo all’Aassicurativi lbo dei gruppi al n. 046 Sedi Operative: viaOperative: Stalingrado, - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705 Sedi via45 Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705 via dell’Unionevia Europea, 3/B -Europea, 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel(Mi) +39(Italia) 02 51815181 - fax 02 51815252 dell’Unione 3/B - 20097 San Donato Milanese - tel +39 02+39 51815181 - fax +39 02 51815252 www.unipolassicurazioni.it www.unipolassicurazioni.it 6 di 6 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 7 1 di 9 6 5 NOTA Condizioni di Assicurazione INFORMATIVA Iscrizione al Sindacato FP CGIL Le Particolari Condizioni previste in polizza vengono concesse all’Assicurato in forza della sua iscrizione al Sindacato FP CGIL; conseguentemente l’Assicurato stesso prende atto che l’eventuale cancellazione dal novero degli iscritti al Sindacato FP CGIL comporterà l’automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa ai sen- Norme che regolano l’assicurazione in generale Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 2) - Altre assicurazioni L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). Art. 3) - Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4) - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5) - Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazio- 2 di 5 Condizioni di Assicurazione Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici si dell’art. 18 “Casi di cessazione automatica del rapporto assicurativo” delle “ Norme che regolano l’assicurazione della Repsonsabilità Civile”. Nel caso sopra indicato la Società provvederà a rimborsare la parte di premio, al netto d’imposta, relativa al periodo di rischio non corso (il rimborso viene calcolato su una base annuale di 365 giorni). Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici ne scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Art. 6) - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7) - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo dell’art. 1915 Codice Civile. Art. 8) - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione al Contraente con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto degli oneri fiscali. Art. 9) - Durata dell’assicurazione Il presente contratto ha durata annuale ed ha effetto nelle ore 24 del giorno di pagamento del premio; esso cesserà pertanto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo. Art. 10) - Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 12) - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 11) - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile Art. 13) - Oggetto dell’assicurazione La presente polizza assicura i dipendenti di Enti pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività ostetrica o medica, tenendoli indenni di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali cagionate con colpa grave a terzi nell’espletamento delle proprie funzioni. La garanzia comprende le somme che l’Assicurato debba corrispondere: • a terzi a seguito di sentenza passata in giudicato emessa dall’autorità giudiziaria competente; • all’Ente Pubblico e/o Pubblica Amministrazione per quanto da questi risarcito al terzo danneggiato a seguito di fatto commesso dall’Assicurato e accertato con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti; Relativamente alle suindicate ipotesi la garanzia è operante anche per quanto gli assicurati siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) a seguito di surroga da parte dell’assicuratore dell’Ente di appartenenza. E’ esclusa dalla garanzia la responsabilità amministrativa - contabile per perdite patrimoniali direttamente cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o Ente pubblico di appartenenza. Relativamente ai soli dipendenti che svolgono attività tecniche o attività sanitarie non ostetriche o mediche, la garanzia si intende operante anche per quanto gli assicurati siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici in conseguenza di un fatto accidentale commesso con colpa grave nell’esercizio dell’attività. Art. 14) - Soggetti non considerati terzi - Esclusioni Non sono considerati terzi: a. Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. b. La Pubblica Amministrazione e/o gli Enti pubblici di appartenenza per perdite patrimoniali direttamente subite. L’assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a: a. sentenza emessa in mancanza di costituzione in giudizio dell’Assicurato, con dichiarazione di sua contumacia; b. provvedimenti amministrativi di espropriazione o aventi in ogni caso natura ablatoria; c. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; d. furto, rapina o incendio; e. fatti commessi con dolo; f. inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché a danno ambientale; g. mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi; h. attività svolta dall’Assicurato quale Amministratore, componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco o Revisore dei Conti di Società, od Enti, diversi dal Contraente; i. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati; j. mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall’Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione; Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile 7 1 di 9 3 6 5 k. responsabilità ai sensi dell’art.132 comma 1 lettera e) del D.Lgs 12/04/2006 n.163 (Codice dei Contratti Pubblici) in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE; l. scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti; m.violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e successive modifiche e/o integrazioni; n. connessi o conseguenti a reati di ingiuria, calunnia o diffamazione; o. ad ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze, abusi sessuali e simili nel rapporto con dipendenti e collaboratori; p. multe, ammende, sanzioni e penalità in genere derivanti dalla legge, da contratto, provvedimento giudiziario o amministrativo poste a carico dell’Assicurato; q. danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; r. danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere; s. danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; t. danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili); u. danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; v. danni derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici; w. danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili; x. perdita di immagine degli Enti di appartenenza e della Pubblica Amministrazione; y. attività sanitarie ostetriche o mediche. Art. 15) – Danni alle opere civili costruite o in corso di costruzione Premesso che si conviene tra le parti di adottare le seguenti definizioni: Parti dell’opera definite a lunga durata Le parti strutturali dell’opera oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle opere di fondazione e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell’opera che la completano come elementi fissi: solai, rampe di scale, vani ascensore, solette a sbalzo, volte, solette di copertura. Parti dell’opera definite non a lunga durata Parti di completamento e finitura dell’opera quali pavimentazioni industriali e relativa massicciata di sottofondo, pavimenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi e muri di tamponamento, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quanto altro di simile. Gravi difetti costruttivi I difetti che colpiscono parti dell’opera destinate a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente. Ciò premesso, relativamente alle opere civili edili costruite o in corso di costruzione, a parziale deroga dell’art. 14 lettera r), limitatamente ai casi di danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo, la garanzia è operante per: • Rovina totale o parziale delle opere stesse; • Gravi difetti di parti delle opere destinate a lunga durata che compromettano in modo certo e attuale la stabilità dell’opera. Art. 16) - Massimali La presente assicurazione si intende prestata nel limite del massimale di € 2.500.000,00 per dipendente assicurato/anno. Limitatamente a quanto stabilito all’art. 15 la garanzia è operante con il limite di € 1.000.000,00 per dipendente assicurato/anno. La garanzia è prestata senza franchigie e/o scoperti. Art. 17) - Validità temporale dell’assicurazione L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell’assicurazione con le modalità e con i termini previsti dall’art. 7 “Obblighi dell’Assicurato in caso di snistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell’assicurazione. 4 di 5 Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta. L’Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. L’assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato: • nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell’assicurazione, in caso di decesso o di dimissioni dell’Assicurato; • nei 5 anni successivi alla cessazione della validità dell’assicurazione, in caso di quiescenza dell’Assicurato; sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza dell’assicurazione. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nel suindicato periodo di proroga. Art. 18) - Casi di cessazione automatica del rapporto assicurativo L’eventuale cancellazione dell’Assicurato dal novero degli iscritti al Sindacato FP CGIL comporterà l’automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa. Il rapporto assicurativo cesserà automaticamente anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro (per dimissioni del dipendente, recesso da parte del datore di lavoro, quiescenza, decesso) salvo quanto stabilito dall’art.17 “Validità temporale dell’assicurazione”. Nei casi sopra indicati, la Società, su richiesta del Contraente, provvederà a rimborsare la parte di premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non corso (il rimborso viene calcolato su una base annuale di 365 giorni). Art. 19) - Validità territoriale L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i paesi dell’Unione Europea. Art. 20) - Vincolo di solidarietà Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l’assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà. Art. 21) - Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza La Società può assumere fin dal momento del verificarsi del sinistro (così come definito nel “Glossario”) e fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali, consulenti e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda. Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile 7 1 di 9 5 6 5 Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA PRIVACY 7 1 di 9 6 2 INFORMATIVA PRIVACY Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5). COME TRATTIAMO I SUOI DATI I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6). QUALI SONO I SUOI DIRITTI La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comu- 2 di 2 INFORMATIVA PRIVACY Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici nichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: [email protected] . Note 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statisticotariffarie. 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo. 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. Informativa A Unipol - Ed. 01/07/2011 Ed. 05/2012 Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 - R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705 via dell’Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252 www.unipolassicurazioni.it