All. 1)
ed. 01.05.2012
Contratto di assicurazione
Responsabilità Civile Patrimoniale
per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
INDICE
Fascicolo
Informativo
- Responsabilità
Civile
Patrimoniale
Fascicolo
Informativo
- Responsabilità
Civile
Patrimoniale
per
Colpa
Grave
Dipendenti
Enti
Pubblici
per
Colpa
Grave
deidei
Dipendenti
di di
Enti
Pubblici
Nota informativa
pag.1 di 6
•
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
pag.2 di 6
pag.2 di 6
pag.2 di 6
•
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Copertura assicurativa - limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legislazione applicabile
11. Regime fiscale
pag.2 di 6
pag.2 di 6
pag.3 di 6
pag.3 di 6
pag.3 di 6
pag.3 di 6
pag.3 di 6
pag.3 di 6
pag.4 di 6
pag.4 di 6
•
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMIpag.4 di 6
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
pag.4 di 6
13. Reclami
pag.4 di 6
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
pag.4 di 6
•
Glossario
pag.5 di 6
Condizioni di Assicurazione
pag.1 di 5
•
• •
•
pag.2 di 5
pag.2 di 5
pag.2 di 5
pag.3 di 5
Polizza in regime “claims made” con retroattività 5 anni
Iscrizione al Sindacato FP CGIL
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile
Informativa privacy pag.1 di 2
Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale
per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
NOTA INFORMATIVA
1 di 6
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “Responsabilità Civile patrimoniale per
colpa grave dei dipendenti di Enti Pubblici” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a
Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei
sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle
condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico
del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come
“Avvertenza” sono stampate su fondo colorato, in
questo modo evidenziate e sono da leggere con
particolare attenzione.
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto
al Contraente gli aggiornamenti delle informazioni
contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo e le modifiche derivanti da future
innovazioni normative.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società
unipersonale soggetta all’attività di direzione e
di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45,
40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051
375349 -sito internet: www.unipolassicurazioni.
it - indirizzo di posta elettronica: [email protected].
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542
del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del
23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle
2 di 6 NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale
per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo
bilancio approvato relativo all’esercizio 2011.
Patrimonio netto: € 1.158.532.303,00
Capitale sociale: € 259.056.000,00
Totale delle riserve patrimoniali: € 1.238.654.015,00
Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,19;
tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con durata
annuale senza tacito rinnovo e pertanto cessa
alla sua naturale scadenza, senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 9
“Durata dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”.
Il presente contratto è stato predisposto nella forma c.d. “claims made” con una retroattività quinquennale. Tale espressione, qualificante il regime
temporale dell’assicurazione, indica che la garanzia copre le richieste di risarcimento avanzate nei
confronti dell’Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità
dell’Assicurazione, purché relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente
polizza o nel quinquennio antecedente.
Si rinvia all’articolo 17 “Validità temporale dell’Assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile”.
3. COPERTURE ASSICURATIVE – LIMITAZIONI
ED ESCLUSIONI
Il presente contratto, nei limiti e con le esclusioni
specificate nelle Condizioni di assicurazione, assicura i dipendenti di Enti pubblici, ad eccezione
di coloro che svolgono attività ostetrica o medica,
tenendoli indenni di quanto questi siano tenuti a
pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali cagionate con
colpa grave a terzi nell’espletamento delle proprie
funzioni.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 13
“Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile”.
Avvertenza: la copertura assicurativa è soggetta a
limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
pagamento dell’indennizzo. Si rinvia per gli aspetti
di dettaglio all’art. 3 “Pagamento del premio” del-
le “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e agli artt. 13 “Oggetto dell’assicurazione”,
14 “Soggetti non considerati terzi - Esclusioni, 18
“Casi di cessazione automatica del rapporto assicurativo” e 19 “Validità territoriale” delle “Norme
che regolano l’Assicurazione della Responsabilità
Civile”.
Il significato esatto delle parole contenute nel presente contratto assicurativo è definito a pagina 5
del Glossario, al quale si rinvia per gli aspetti di
dettaglio. Tuttavia nel primo capoverso della definizione di richiesta di risarcimento è contenuta
una limitazione dell’operatività della garanzia. Per
facilitarne la comprensione si precisa che, qualora la sentenza di primo grado, con la quale viene
accertata la responsabilità dell’assicurato, avvenga
nella contumacia dell’assicurato stesso, la richiesta
di risarcimento non configurerà un sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Pertanto, affinché la
garanzia di polizza sia operativa, l’assicurato dovrà essersi costituito nel primo grado di giudizio e
la sentenza non dovrà essere stata emessa in sua
contumacia.
Le Particolari Condizioni previste in polizza vengono concesse all’Assicurato in forza della sua iscrizione al Sindacato FP CGIL; l’eventuale cancellazione dell’Assicurato dal novero degli iscritti al
Sindacato FP CGIL comporta l’automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa;
si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 18 “Casi
di cessazione automatica del rapporto assicurativo” delle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile”.
Avvertenza: la copertura è prestata senza applicazione di franchigia e/o scoperto. I massimali
previsti sono indicati all’art. 16 “Massimali” delle
“Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile” e alla scheda di polizza, ai quali si
rinvia per gli aspetti di dettaglio .
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento del massimale mediante esemplificazione numerica.
Meccanismo di funzionamento del massimale:
1° esempio
Massimale: € 2.500.000,00
Danno risarcibile: € 60.000,00
Risarcimento: € 60.000,00
2° esempio
Massimale: € 2.500.000,00
Danno risarcibile: € 3.000.000,00
Risarcimento: € 2.500.000,00
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle
circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o
reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione
del contratto potrebbero comportare effetti sulla
prestazione. Si rinvia all’articolo 1 “Dichiarazioni
relative alle circostanze del rischio” delle “Norme
che regolano l’Assicurazione in generale” per gli
aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che
diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli
artt. 5 “Aggravamento del rischio” e 6 “Diminuzione del rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due
ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la
modificazione del rischio.
1° esempio (aggravamento del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato di svolgere la propria attività
alle dipendenze di un Ente locale, con inquadramento quale Funzionario tecnico. Nel corso del
contratto il medesimo assume la funzione di Dirigente tecnico: se il contraente non comunica alla
società questo aggravamento di rischio, in caso
di sinistro, la Società procederà come previsto
dall’art.5 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
2° esempio (diminuzione del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato di svolgere la propria attività
di Dirigente Amministrativo alle dipendenze di un
Ente del settore sanitario. Successivamente, pur
restando l’attività svolta la medesima, il Contraente viene trasferito ad un Ente pubblico economico.
Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio, la stessa procederà, in caso di
rinnovo della copertura, alla riduzione del premio
secondo quanto previsto dalla tariffa della Convenzione.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per
l’intera annualità assicurativa all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto
della normativa vigente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 3
“Pagamento del premio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli Assicurati da parte della
Società.
NOTA INFORMATIVA 3 di 6
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone
preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si
rinvia per gli aspetti di dettaglio all’articolo 8 “Recesso in caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti
dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice Civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha
richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato
o ha promosso contro di questo l’azione (articolo
2952, comma 3, del Codice Civile).
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni
secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Si richiama espressamente l’attenzione sulle definizioni di sinistro e di richiesta di risarcimento
previste nel “Glossario”; ai fini dell’apertura di un
sinistro è infatti necessario che all’Assicurato sia
stata notificata una sentenza di primo grado civile
o penale oppure un invito a dedurre, cioè l’atto con
cui il pubblico ministero contabile espone gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la contestazione di responsabilità, invitando il presunto responsabile a depositare le proprie argomentazioni
difensive ed eventuali documenti.
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne comunicazione per iscritto
entro cinque giorni all’Agente assicurativo al quale
è assegnata la polizza o alla Società.
Si rinvia all’articolo 7 “Obblighi dell’Assicurato in
caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Uni-
4 di 6 NOTA INFORMATIVA
pol Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza
Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097
San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da
lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 - Email: [email protected] .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante,
con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui
si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società
www.unipolassicurazioni.it .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato
membro e un’impresa con sede legale in un altro
Stato membro, il reclamante avente domicilio in
Italia può presentare reclamo:
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero
di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al
reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite
il sito http:// www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di
cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di
assoggettare il contratto alla legislazione di un
altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare
le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista
dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la
possibilità, per la risoluzione di controversie civili
anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale
iscritto nell’apposito registro presso il Ministero
della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o
l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità,
potranno far pervenire la richiesta di mediazione,
depositata presso uno di tali organismi, alla sede
legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, an-
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli
effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto
dall’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni: il pregiudizio economico conseguente a
morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose.
Enti pubblici: lo Stato, gli Enti Locali, il Parastato,
gli Enti pubblici economici e non economici, le
Aziende Ospedaliere e le ASL, ogni Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della
Corte dei Conti.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale
cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione,
Informativa Privacy.
Franchigia: parte del danno che rimane a carico
dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in
caso di sinistro.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo.
Massimale: massimo importo dovuto dalla Socie-
che a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected] ovvero a mezzo
fax al n° 051 7096855.
Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve
essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della
stessa, per le controversie in materia di contratti
di assicurazione e per quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti.
Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale
per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
tà per un singolo sinistro o, quando precisato, per
più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico
non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
Richiesta di risarcimento: si intendono esclusivamente:
- la notifica della sentenza di primo grado civile o
penale con cui è accertata la responsabilità dell’Assicurato, escluso il caso di sentenza
emessa in mancanza di costituzione in giudizio
dell’Assicurato, con dichiarazione di sua contumacia;
- la notifica all’Assicurato in quanto presunto responsabile del danno, nei procedimenti per responsabilità amministrativa avanti la Corte dei
Conti, dell’invito a dedurre (cioè dell’invito a depositare le proprie argomentazioni difensive ed
eventuali documenti).
Sinistro: la richiesta di risarcimento per la quale è
prestata l’assicurazione.
Scoperto: percentuale del danno che rimane a
carico dell’Assicurato.
Società: Unipol Assicurazioni S.p.A..
NOTA INFORMATIVA 5 di 6
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 05/2012
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Carlo Cimbri
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
S.p.A. Sede Legale
S.p.A.via
Sede
Stalingrado,
Legale via45
Stalingrado,
- 40128 Bologna
45 - 40128
(Italia)Bologna
- tel. +39(Italia)
051 5077111
- tel. +39
- fax
051
+39
5077111
051 375349
- fax +39 051 375349
Capitale sociale
i.v. Eurosociale
259.056.000,00
- Registro delle- Registro
Imprese delle
di Bologna,
C.F.dieBologna,
P. IVA 02705901201
R.E.A. 460992
Capitale
i.v. Euro 259.056.000,00
Imprese
C.F. e P. IVA-02705901201
- R.E.A. 460992
Società unipersonale
all’attività
di direzione
e coordinamento
di Unipol Gruppo
Finanziario
S.p.A.,
Societàsoggetta
unipersonale
soggetta
all’attività
di direzione e coordinamento
di Unipol
Gruppo
Finanziario S.p.A.,
iscritta all’Alboiscritta
Imprese
Assicurazione
e riassicurazione
Sez. I n. 1.00159Sez.
e facente
parte
all’di
Albo
Imprese di Assicurazione
e riassicurazione
I n. 1.00159
e facente parte
del Gruppo Assicurativo
iscrittoUnipol
all’Alboiscritto
dei gruppi
al assicurativi
n. 046
del GruppoUnipol
Assicurativo
all’Aassicurativi
lbo dei gruppi
al n. 046
Sedi Operative:
viaOperative:
Stalingrado,
- 40128 Bologna
- tel. +39
051 5077111
- fax
+39
051 375349
- Casella
Postale
AD 1705
Sedi
via45
Stalingrado,
45 - 40128
Bologna
- tel. +39
051
5077111
- fax +39
051 375349
- Casella
Postale AD 1705
via dell’Unionevia
Europea,
3/B -Europea,
20097 San
Donato
Milanese
(Mi) (Italia)
- tel(Mi)
+39(Italia)
02 51815181
- fax
02 51815252
dell’Unione
3/B
- 20097
San Donato
Milanese
- tel +39
02+39
51815181
- fax +39 02 51815252
www.unipolassicurazioni.it
www.unipolassicurazioni.it
6 di 6 NOTA INFORMATIVA
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per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
7
1 di 9
6
5
NOTA
Condizioni di Assicurazione
INFORMATIVA
Iscrizione al Sindacato FP CGIL
Le Particolari Condizioni previste in polizza vengono concesse all’Assicurato in forza della sua iscrizione al Sindacato FP CGIL; conseguentemente
l’Assicurato stesso prende atto che l’eventuale
cancellazione dal novero degli iscritti al Sindacato FP CGIL comporterà l’automatica ed immediata
cessazione della copertura assicurativa ai sen-
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze
del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 2) - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di
sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Art. 3) - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di
premio successive, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze (art.
1901 del Codice Civile).
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4) - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono
essere provate per iscritto.
Art. 5) - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazio-
2 di 5 Condizioni di Assicurazione
Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale
per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
si dell’art. 18 “Casi di cessazione automatica del
rapporto assicurativo” delle “ Norme che regolano
l’assicurazione della Repsonsabilità Civile”.
Nel caso sopra indicato la Società provvederà a
rimborsare la parte di premio, al netto d’imposta,
relativa al periodo di rischio non corso (il rimborso
viene calcolato su una base annuale di 365 giorni).
Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale
per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
ne scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dalla Società possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.
1898 Codice Civile.
Art. 6) - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è
tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o
dell’Assicurato dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7) - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso
scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società, entro cinque giorni da quando
ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
dell’art. 1915 Codice Civile.
Art. 8) - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere
dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione al Contraente con preavviso di 60 giorni. In
tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte
di premio relativa al periodo di rischio non corso al
netto degli oneri fiscali.
Art. 9) - Durata dell’assicurazione
Il presente contratto ha durata annuale ed ha effetto
nelle ore 24 del giorno di pagamento del premio;
esso cesserà pertanto alla sua naturale scadenza
senza obbligo di disdetta, essendo escluso il tacito
rinnovo.
Art. 10) - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il
pagamento sia stato anticipato dalla Società.
esclusivamente quello del luogo di residenza o
sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede
l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 12) - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
Art. 11) - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è
Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile
Art. 13) - Oggetto dell’assicurazione
La presente polizza assicura i dipendenti di Enti
pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività ostetrica o medica, tenendoli indenni di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi
e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali cagionate con colpa grave a terzi nell’espletamento delle proprie funzioni.
La garanzia comprende le somme che l’Assicurato
debba corrispondere:
• a terzi a seguito di sentenza passata in giudicato emessa dall’autorità giudiziaria competente;
• all’Ente Pubblico e/o Pubblica Amministrazione
per quanto da questi risarcito al terzo danneggiato a seguito di fatto commesso dall’Assicurato e accertato con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti;
Relativamente alle suindicate ipotesi la garanzia è
operante anche per quanto gli assicurati siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) a seguito di surroga da parte dell’assicuratore dell’Ente di
appartenenza.
E’ esclusa dalla garanzia la responsabilità amministrativa - contabile per perdite patrimoniali direttamente cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o
Ente pubblico di appartenenza.
Relativamente ai soli dipendenti che svolgono attività tecniche o attività sanitarie non ostetriche o
mediche, la garanzia si intende operante anche
per quanto gli assicurati siano tenuti a pagare
(capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose
Fascicolo Informativo - Responsabilità Civile Patrimoniale
per Colpa Grave dei Dipendenti di Enti Pubblici
in conseguenza di un fatto accidentale commesso
con colpa grave nell’esercizio dell’attività.
Art. 14) - Soggetti non considerati terzi - Esclusioni
Non sono considerati terzi:
a. Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
b. La Pubblica Amministrazione e/o gli Enti pubblici di appartenenza per perdite patrimoniali
direttamente subite.
L’assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a:
a. sentenza emessa in mancanza di costituzione
in giudizio dell’Assicurato, con dichiarazione di
sua contumacia;
b. provvedimenti amministrativi di espropriazione
o aventi in ogni caso natura ablatoria;
c. smarrimento, distruzione o deterioramento di
denaro, preziosi o titoli al portatore;
d. furto, rapina o incendio;
e. fatti commessi con dolo;
f. inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo,
nonché a danno ambientale;
g. mancata, errata o insufficiente stipulazione di
garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
h. attività svolta dall’Assicurato quale Amministratore, componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco o Revisore dei Conti di Società, od
Enti, diversi dal Contraente;
i. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;
j. mancato raggiungimento delle finalità e degli
obiettivi perseguiti dall’Ente di appartenenza,
nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile 7
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k. responsabilità ai sensi dell’art.132 comma 1 lettera e) del D.Lgs 12/04/2006 n.163 (Codice dei
Contratti Pubblici) in attuazione delle direttive
2004/17 CE e 2004/18 CE;
l. scelte di natura discrezionale che esulano e/o
esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;
m.violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs.
196/2003) e successive modifiche e/o integrazioni;
n. connessi o conseguenti a reati di ingiuria, calunnia o diffamazione;
o. ad ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze, abusi
sessuali e simili nel rapporto con dipendenti e
collaboratori;
p. multe, ammende, sanzioni e penalità in genere
derivanti dalla legge, da contratto, provvedimento giudiziario o amministrativo poste a carico dell’Assicurato;
q. danni da circolazione su strade ad uso pubblico
o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore
o da impiego di aeromobili;
r. danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di
progettazione, direzione e/o collaudo nonché a
quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o
si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere;
s. danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e
corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
t. danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati artificialmente (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, e simili);
u. danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti,
seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto
con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura
l’asbesto o l’amianto;
v. danni derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici;
w. danni verificatisi in occasione di maremoti o
movimenti tellurici in genere e simili;
x. perdita di immagine degli Enti di appartenenza
e della Pubblica Amministrazione;
y. attività sanitarie ostetriche o mediche.
Art. 15) – Danni alle opere civili costruite o in
corso di costruzione
Premesso che si conviene tra le parti di adottare le
seguenti definizioni:
Parti dell’opera definite a lunga durata
Le parti strutturali dell’opera oggetto di collaudo
statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle
destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle opere di fondazione e quindi al terreno e
tutte le seguenti parti dell’opera che la completano come elementi fissi: solai, rampe di scale, vani
ascensore, solette a sbalzo, volte, solette di copertura.
Parti dell’opera definite non a lunga durata
Parti di completamento e finitura dell’opera quali
pavimentazioni industriali e relativa massicciata di
sottofondo, pavimenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi e muri di tamponamento, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti,
impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici,
sanitari, di sollevamento, elettrici e quanto altro di
simile.
Gravi difetti costruttivi
I difetti che colpiscono parti dell’opera destinate a
lunga durata, compromettendo in maniera certa ed
attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Ciò premesso, relativamente alle opere civili edili
costruite o in corso di costruzione, a parziale deroga dell’art. 14 lettera r), limitatamente ai casi di
danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo, la garanzia è
operante per:
• Rovina totale o parziale delle opere stesse;
• Gravi difetti di parti delle opere destinate a lunga durata che compromettano in modo certo e
attuale la stabilità dell’opera.
Art. 16) - Massimali
La presente assicurazione si intende prestata nel
limite del massimale di € 2.500.000,00 per dipendente assicurato/anno.
Limitatamente a quanto stabilito all’art. 15 la garanzia è operante con il limite di € 1.000.000,00 per
dipendente assicurato/anno.
La garanzia è prestata senza franchigie e/o scoperti.
Art. 17) - Validità temporale dell’assicurazione
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell’assicurazione con le modalità e con i termini
previsti dall’art. 7 “Obblighi dell’Assicurato in caso
di snistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, a condizione che tali richieste
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in
essere non oltre 5 anni prima della data di effetto
dell’assicurazione.
4 di 5 Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile
In caso di più richieste di risarcimento originate da
una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta. L’Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto – di non aver ricevuto
alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a
conoscenza di atti o fatti che possano determinare
richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
L’assicurazione è altresì operante per le richieste
di risarcimento presentate all’Assicurato:
• nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell’assicurazione, in caso di decesso o di
dimissioni dell’Assicurato;
• nei 5 anni successivi alla cessazione della validità dell’assicurazione, in caso di quiescenza
dell’Assicurato;
sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo
di vigenza dell’assicurazione.
Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri
denunciati nel suindicato periodo di proroga.
Art. 18) - Casi di cessazione automatica del rapporto assicurativo
L’eventuale cancellazione dell’Assicurato dal novero degli iscritti al Sindacato FP CGIL comporterà
l’automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa.
Il rapporto assicurativo cesserà automaticamente
anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro (per dimissioni del dipendente, recesso da
parte del datore di lavoro, quiescenza, decesso)
salvo quanto stabilito dall’art.17 “Validità temporale
dell’assicurazione”.
Nei casi sopra indicati, la Società, su richiesta del
Contraente, provvederà a rimborsare la parte di
premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non corso (il rimborso viene calcolato su una
base annuale di 365 giorni).
Art. 19) - Validità territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento
originate da comportamenti colposi posti in essere
nel territorio di tutti i paesi dell’Unione Europea.
Art. 20) - Vincolo di solidarietà
Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l’assicurazione vale esclusivamente per la sola
quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di
quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.
Art. 21) - Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza
La Società può assumere fin dal momento del verificarsi del sinistro (così come definito nel “Glossario”) e fino a quando ne ha interesse la gestione
delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove
occorra, legali, consulenti e tecnici ed avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute
per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi
detto massimale, le spese vengono ripartite fra la
Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute
dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente
in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la
Società lo richieda.
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Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comu-
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nichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il
sito www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per
il riscontro agli interessati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al
recapito sopra indicato – e-mail: [email protected] .
Note
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori
assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese
di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le
sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura,
di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni
commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il
pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto
con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e
relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici
obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statisticotariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della
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5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti
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6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di
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