Regolamento Mercato Obbligazioni

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REGOLAMENTO MERCATO OBBLIGAZIONI
Comunicato alla Consob in data 07/04/2017
Approvato con Deliberazione Consiglio di Amministrazione in data 24/03/2017
Data di entrata in vigore: 14/04/2017
Regolamento Mercato Obbligazioni in vigore dal: 14/04/2017
Aggiornamento del: 24/03/2017
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INDICE
TITOLO 1. Disposizioni Generali
3
Capo 1 Oggetto del Regolamento e Modifiche
3
Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento
3
Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento
3
Capo 2 Nuova Banca Marche
3
Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione
3
Articolo 1.4 Struttura aziendali coinvolte nel controllo
3
Capo 3 Partecipazione al Mercato
4
Articolo 1.5 Investitori che possono accedere al Mercato
4
Articolo 1.6 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati
4
Articolo 1.7 Presidi di trasparenza Pre-Negoziazione
4
TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni
5
Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni
5
Articolo 2.1 Condizioni Generali
5
Articolo 2.2 Lotti minimi
5
Articolo 2.3 Orario di funzionamento
5
Articolo 2.4 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione
5
Articolo 2.5 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione
5
Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni
5
Articolo 2.6 Condizioni di negoziazione
6
Articolo 2.7 Conferimento delle proposte di negoziazione e loro esecuzione
6
Articolo 2.8 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento
6
Capo 3 Svolgimento dell’attività di negoziazione
6
Articolo 2.9 Formazione del prezzo
6
Articolo 2.10 Liquidazione e regolamento contratti
7
Articolo 2.11 Registrazione delle operazioni concluse
7
TITOLO 3. Vigilanza
7
Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza
TITOLO 4. Informativa al pubblico e al mercato
Articolo 4.1 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione delle quotazioni
8
9
9
Articolo 4.2 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione dei contratti conclusi 10
Definizioni
11
ALLEGATO A. Principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari
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Regolamento Mercato Obbligazioni in vigore dal: 14/04/2017
Aggiornamento del: 24/03/2017
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TITOLO 1. Disposizioni Generali
Capo 1 Oggetto del Regolamento e modifiche
Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto l’organizzazione ed il funzionamento dell’attività di negoziazione
1
di strumenti finanziari emessi da Nuova Banca delle Marche S.p.A. registrata presso l’Albo delle
Banche al numero 8047, e in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario “Banca delle Marche”, presso
l’Albo dei gruppi bancari al numero 6055, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, Partita IVA e
Codice Fiscale n. 13615521005, di seguito anche “Nuova Banca Marche” o “BM” o “BdM” o la “Banca”
o l’“Emittente”.
La suddetta attività di negoziazione, si configura come internalizzazione sistematica ai sensi dell’art. 21
della Delibera Consob n. 16191 del 29 Ottobre 2007 “Adozione del regolamento recante norme di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati”.
Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento
Le modifiche al Regolamento vengono prontamente comunicate ai partecipanti al mercato, sul sito web
www.bancamarche.it con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo dalla loro entrata in vigore. Ogni
modifica del Regolamento viene inoltre comunicata alla Consob.
Capo 2 Nuova Banca Marche
Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione
Il Mercato viene gestito dalla Direzione Finanziaria. In particolare l’Ufficio Negoziazione del Servizio
Finanza sovrintende il regolare funzionamento del mercato. Il regolamento delle operazioni viene
garantito dalla Direzione Operativa – Servizio Supporto Amministrativo – Ufficio Back Office Finanza.
Articolo 1.4 Struttura aziendali coinvolte nel controllo
La funzione di revisione interna è garantita dalla Direzione Audit di Gruppo. Il controllo dei rischi di non
conformità viene garantito dalla Funzione Compliance di Gruppo. Entrambe le Funzioni riferiscono
direttamente agli Organi Aziendali.
1
Compresi i titoli obbligazionari emessi da Banca delle Marche S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e oggetto di cessione a
Nuova Banca Marche S.p.A., nell’ambito della procedura di risoluzione della Banca delle Marche S.p.A..
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Capo 3 Partecipazione al Mercato
Articolo 1.5 Investitori che possono accedere al Mercato
Possono accedere al Mercato gli investitori che siano intestatari e/o cointestatari di un “Contratto Unico”
con la Banca. Possono altresì accedere anche “Banche” in nome proprio ovvero per conto dei propri
clienti che siano comunque titolari di un “Contratto Unico”.
Articolo 1.6 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati
Gli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell’ambito del Mercato Obbligazioni sono:
•
Obbligazioni emesse dalla Banca ;
Articolo 1.7 Presidi di trasparenza Pre-Negoziazione
La Banca rende giornalmente disponibile, presso tutte le Filiali della Banca, le quotazioni relative agli
strumenti finanziari negoziati.
Le quotazioni sono tali da garantire:
•
per quelle in acquisto, un pronto smobilizzo della posizione dell’investitore alle condizioni
previste all’art. 2.10;
•
per entramb,e condizioni di prezzo significative.
In particolare, la definizione di “condizioni di prezzo significative” è ottenuta attraverso:
•
l’adozione di un modello di pricing per la componente obbligazionaria e per la componente
derivativa (ove presente) in coerenza con quanto praticato nel mercato primario per quello
strumento finanziario;
•
la definizione della curva dei tassi adottata per l’attualizzazione dei flussi generati dallo
strumento finanziario in coerenza con quanto utilizzato nel mercato primario;
•
il rispetto di vincoli di spread tra proposte in acquisto (denaro) e proposte in vendita (lettera);
l’ampiezza non può essere superiore a quella individuata nelle procedure dell’internalizzatore
sistematico.
Per le regole di formazione del prezzo si rinvia all’articolo 2.9.
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TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni
Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni
Articolo 2.1 Condizioni Generali
Le contrattazioni vengono svolte esclusivamente per lotti minimi o loro multipli.
Articolo 2.2 Lotti minimi
I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all’atto dell’ammissione dello strumento
finanziario nel Mercato Obbligazioni.
Articolo 2.3 Orario di funzionamento
Le proposte di negoziazione vengono conferite nell’orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca
con le modalità previste all’articolo 1 Sezione IV del Contratto Unico. Non possono essere conferite
proposte di negoziazione mediante il Servizio di Trading on Line.
Articolo 2.4 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione
Le proposte di negoziazione vengono conferite nei giorni di apertura al pubblico delle Filiali della Banca.
Articolo 2.5 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione
L’attività di negoziazione si svolge durante l’orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca. La
Banca può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni
sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione delle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio
sia alla Banca che agli Investitori. La sospensione della negoziazione non può superare 12 mesi. La
Banca dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni e di
riammissione attraverso apposita sezione del proprio sito web www.bancamarche.it denominata
“Internalizzatore Sistematico Obbligazioni”. Tali informazioni sono altresì disponibili presso tutte le Filiali
della Banca.
Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni
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Articolo 2.6 Condizioni di negoziazione
La Banca raccoglie le proposte di negoziazione ad oggetto obbligazioni secondo gli orari e le giornate
previste dagli articoli 2.3 e 2.4 - Capo 1 del presente Titolo.
Il Mercato Obbligazioni è di tipo “quote driven”. La Banca svolge la funzione di unico negoziatore in
conto proprio (“Negoziatore Unico”) attraverso la costante esposizione sul Book di Negoziazione di
prezzi in acquisto ed in vendita e le rispettive quantità negoziabili per ogni strumento finanziario
ammesso alle negoziazioni. Non è prevista la partecipazione nel Mercato Obbligazioni di altri
Negoziatori oltre alla stessa Banca.
Articolo 2.7 Conferimento delle proposte di negoziazione e loro esecuzione
Gli Investitori conferiscono le loro proposte di negoziazione attraverso le Filiali della Banca, le quali
hanno tutte accesso alla procedura informatica Area Finanza, che permette il rispetto delle regole di
funzionamento del mercato.
La Banca dà esecuzione diretta alle proposte di negoziazione della clientela. L’esecuzione delle
proposte di negoziazione è irrevocabile.
Articolo 2.8 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento
La Struttura Aziendale che sovrintende il funzionamento del Mercato Obbligazioni, in base a quanto
disciplinato dal Regolamento Interno della Banca, è il Servizio Finanza - Ufficio Negoziazione.
L’accesso alla procedura informatica che gestisce il mercato è protetta dall’utilizzo di password
individuali oltre che garantita dal sistema informatico della Banca supportato da adeguate procedure di
recovering.
Capo 3 Svolgimento dell’attività di negoziazione
Articolo 2.9 Formazione del prezzo
La formazione del prezzo avviene sulla base delle regole definite nella Policy di Valutazione strumenti
finanziari e nella Policy di Pricing, le quali dettano, per categorie omogenee di prodotto:
•
le metodologie di valutazione da utilizzare;
•
i parametri richiesti e le relative fonti;
•
l’indicazione del mark-up massimo applicabile.
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Le regole per la determinazione del pricing sono tali da garantire che:
•
i modelli utilizzati siano coerenti con il grado di complessità dei prodotti, siano di provata affidabilità
nella stima dei valori e trovino ampio riscontro nel mercato;
•
nell’utilizzo di tecniche di valutazione siano utilizzati tutti i fattori considerati rilevanti nel fissare un
prezzo (i.e., curve di tasso, tassi di cambio, eventuali volatilità e correlazione dei parametri di mercato);
•
le metodologie della Policy di Valutazione siano coerenti con i modelli utilizzati per la
valorizzazione del portafoglio di proprietà della Banca.
L’efficacia e la correttezza delle metodologie utilizzate per la determinazione della valutazione dello
strumento finanziario sono oggetto di monitoraggio periodico.
Sulla base delle sopra menzionate Policies, i prezzi di acquisto/vendita proposti all’investitore sono
composti da una componente valutativa dello strumento finanziario Full Faire Value (FFV) costituita dal
Risk Free (RF) e dal Credit Spread (CS), determinato giornalmente dalla – Direzione Rischi & Controlli –
Servizio Risk Measurement – Ufficio Rischi I Pilastro e da una componente di mark-up, che tiene conto,
oltre ai costi riconducibili all’esecuzione dell’ordine, della quantità negoziata e della tipologia e durata
dello strumento finanziario (c.d. corrispettivo totale).
Nell’allegato A sono elencati i principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari.
Articolo 2.10 Liquidazione e regolamento contratti
La liquidazione dei contratti avviene secondo le modalità concordate tra la Banca e l’investitore al
momento della sottoscrizione del “Contratto Unico”. Il regolamento delle operazioni avviene
normalmente con valuta entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di esecuzione dell’ordine salvo
diversi accordi intervenuti con l’Investitore.
Articolo 2.11 Registrazione delle operazioni concluse
In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative alle
proposte di negoziazione immesse nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono
conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la
consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.
TITOLO 3. Vigilanza
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Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza
L’esercizio della Vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema si articola su tre
differenti livelli:
•
Controlli di primo livello (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare il corretto svolgimento delle
operazioni, sono effettuati dalle stesse strutture produttive (es. controlli di tipo gerarchico) o
incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office. Si tratta dei
controlli di linea, di carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti sia da chi mette
in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione.
Le strutture della Capogruppo e delle Società controllate preposte ai singoli processi di business
(relativi ai meccanismi operativi mediante i quali il Gruppo sviluppa ed eroga prodotti/servizi al
mercato) e di funzionamento (relativi alle modalità di presidio delle componenti strutturali e
strumentali della Società, nella sua dimensione di macchina operativa) hanno la responsabilità
di garantire la salvaguardia del sistema dei controlli interni, attivandosi affinché le attività
operative siano espletate con efficacia ed efficienza, nonché in maniera conforme al vigente
sistema di deleghe. Tale responsabilità si manifesta anche nel concorrere con le funzioni di
controllo di secondo e terzo livello a definire e mantenere nel tempo le metodologie di controllo
di primo livello, in funzione dei mutamenti ambientali (organizzativi, normativi, tecnologici, ecc.) e
dei rischi di nuova insorgenza, nonché nella diffusione della cultura e delle modalità
dell’autocontrollo.
Inoltre, le strutture in argomento collaborano con le funzioni di controllo di 2° e 3° livello
trasmettendo flussi informativi per agevolarle nell’individuazione tempestiva di tutte le situazioni
che possono costituire sintomi di criticità operativa o di aggravamento dei rischi aziendali,
nonché per riferire sulle attività avviate per favorire la rimozione delle anomalie individuate.
•
Controlli di secondo livello, volti alla gestione dei rischi legati all’operatività, al fine di garantirne
la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e la conformità alle norme. Essi sono affidati a
strutture diverse da quelle produttive. Fanno parte di detti controlli, in maniera conforme al
vigente sistema delle deleghe e alla complessiva normativa di etero e auto regolamentazione:
–
i controlli sulla gestione dei rischi che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle
metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie
funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive
con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati; tale presidio è garantito dalla Funzione
Controllo Rischi;
–
i controlli dei rischi di non conformità (compliance), volti a verificare che l’attività aziendale e i
relativi processi siano idonei a prevenire la violazione delle norme di etero regolamentazione
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(leggi, regolamenti, etc.) e di autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici, etc.); tale
presidio, per le aree che rientrano nel perimetro di competenza, è garantito dalla Funzione
Compliance;
–
i controlli ai sensi della normativa antiriciclaggio per la prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo; tale presidio è garantito dalla Funzione Antiriciclaggio;
–
i controlli sull’adeguatezza e completezza dell’informativa finanziaria volti ad assicurare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e contabile
della Banca attraverso il presidio dei rischi collegati al processo amministrativo contabile; tale
presidio è garantito dal Dirigente Preposto:
La Funzione Controllo Rischi di Gruppo, la Funzione Compliance di Gruppo e la Funzione
Antiriciclaggio di Gruppo riferiscono agli Organi Aziendali. Parimenti il Dirigente Preposto
riferisce agli Organi Aziendali.
•
Controlli di terzo livello sono quelle attività di revisione interna volte ad individuare andamenti
anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità
del complessivo sistema dei controlli interni, portando all’attenzione degli Organi aziendali e
dell’Alta Direzione i possibili miglioramenti da apportare alle politiche di gestione dei rischi, agli
strumenti di misurazione applicati, ai processi e alle procedure attivate.
Essi si realizzano attraverso la verifica di adeguatezza del complessivo sistema dei controlli
interni, in via sistematica, per eccezione e a campione dei fattori di rischio aziendali e dei risultati
quali-quantitativi dell’operatività. Sono condotti da strutture diverse e indipendenti da quelle
produttive, anche attraverso verifiche in loco.
Questa tipologia di controlli è espletata dalla Funzione Revisione interna, che riferisce
direttamente agli Organi Aziendali.
Le iniziative previste in caso di violazione delle regole descritte nel presente documento sono coerenti e
rispettose delle disposizioni dettate dalla normativa eteronoma e aziendale tempo per tempo vigente e
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e applicabile al caso di specie.
TITOLO 4. Informativa al pubblico e al mercato
Articolo 4.1 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione delle quotazioni
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La Banca rende giornalmente disponibile, presso tutte le Filiali della Banca, le quotazioni relative agli
strumenti finanziari negoziati.
Articolo 4.2 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione dei contratti conclusi
Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione, la Banca mette a disposizione
del pubblico in una apposita sezione del proprio sito web www.bancamarche.it denominata
“Internalizzatore Sistematico Obbligazioni”, le seguenti informazioni in acquisto e vendita sui contratti
conclusi:
Identificativo dello strumento finanziario;
Numero contratti;
Quantità nominale;
Controvalore totale;
Prezzo minimo;
Prezzo massimo;
Prezzo ultimo contratto.
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Definizioni
Book di negoziazione:
Indica l’insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato relative ad uno strumento
finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche.
Consob:
Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Contratto Unico:
Contratto propedeutico alla prestazione da parte della banca dei servizi ed attività di investimento,
nonché ai servizi accessori e la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti:
Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari.
Giorno Lavorativo:
Indica un giorno in cui il mercato obbligazioni Banca Marche è aperto.
Internalizzatore sistematico:
Impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia in conto proprio gli
ordini dei propri clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione.
Mercato Quote driven :
Mercato mobiliare caratterizzato dalla presenza di operatori specializzati (market makers), che si
impegnano a esporre con continuità quotazioni impegnative alle quali sono disposti ad acquistare o
vendere determinate quantità di attività (merci, titoli, valute). Il market maker espone con continuità due
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prezzi: un prezzo denaro (bid) al quale è disposto ad acquistare l'attività sulla quale fa mercato e un
prezzo lettera (ask, più elevato) al quale è disposto a vendere. La differenza tra i due prezzi è
denominata differenziale denaro-lettera (bid-ask spread).
Mercato regolamentato:
Luogo di negoziazione ove gli scambi si perfezionano secondo modalità predefinite, sia per quanto
riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento
del bene oggetto dello scambio. Tale mercato è sottoposto al controllo dell’Autorità di Vigilanza che
provvede all’approvazione, delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di
funzionamento.
Negoziazione per conto proprio:
Contrattazione ai fini della conclusione di operazioni, nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie.
Obbligazione:
Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell’emittente che garantisce il
valore nominale a scadenza.
Obbligazione con componente opzionale:
Indica un’obbligazione contraddistinta da un particolare processo di determinazione delle cedole e/o del
rimborso del capitale, caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all’assunzione
di posizioni in strumenti finanziari derivati.
Proposta di Negoziazione:
Indica l'ordine di acquisto o di vendita immesso dalla Clientela, contenente i dati e le informazioni
necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione.
Quantitativo Minimo o Lotto Minimo:
Indica il taglio minimo degli Strumenti Finanziari negoziati sul mercato, i quantitativi superiori al lotto
minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo.
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Strumento Finanziario (o strumento):
Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza,
ammesso a negoziazione nel mercato oggetto del presente regolamento.
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ALLEGATO A. Principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari
Modello basati sull’attualizzazione dei flussi di
Obbligazioni a tasso fisso, tasso variabile, zero
cassa a scadenza con curve con spread di
coupon.
credito e calcolo dei tassi forward con la curva
dei tassi spot.
Obbligazioni a tasso variabile con Cap e/o con
Floor.
Modello
di
Black
per
valutare
l’opzione
incorporata e modello di cui al primo punto per
valutare l’obbligazione sottostante.
Modello basato sulla probabilità di non esercizio
Obbligazioni a tasso fisso con opzione di
cumulata di un portafoglio di swaption europee
rimborso anticipato a favore dell’emittente.
per valutare la ‘callability’ e modello di cui al
primo punto per l’obbligazione sottostante.
Obbligazioni indicizzate alla performance di
singoli indici/azioni.
Modello di Black & Scholes per valutare
l’opzione incorporata e modello di cui al primo
punto per valutare l’obbligazione sottostante
Obbligazioni indicizzate alla performance di un
paniere di indici azionari.
Modello
di
tipo
‘Montecarlo’
per
valutare
l’opzione incorporata e modello di cui al primo
punto per valutare l’obbligazione sottostante.
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