LETTERE
Daniela Fiorino ([email protected])
Il periodo di prova
lettere
A breve verrò assunto da un’azienda commerciale con la qualifica di dirigente. Tra le
clausole previste nel contratto di assunzione l’azienda vorrebbe inserire quella relativa a un periodo di prova di sei mesi. Vorrei sapere se è lecito un termine così lungo
e se in quel periodo godrei delle stesse tutele previste per i dirigenti in servizio.
G.A. - To
L’art. 3 del ccnl 23 gennaio 2008 e successive modifiche per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stabilisce che il periodo di prova
può essere convenuto per una durata massima di sei
mesi, pertanto viene rinviata alla contrattazione individuale la possibilità di inserire o meno una clausola in
tal senso e, in caso positivo, di determinarne la durata
tenendo conto del limite massimo previsto dal ccnl.
Durante il periodo di prova il dirigente è in servizio a
tutti gli effetti e gode di tutte le tutele previste dal ccnl
salvo che nel caso di malattia o di recesso su iniziativa
dell’azienda, con alcune precisazioni che andremo di
seguito a illustrare.
Per quanto riguarda l’insorgenza della malattia, l’art.
18 del ccnl esclude espressamente il dirigente in prova dalla previsione relativa al mantenimento del posto
di lavoro per un periodo di 12 mesi, con corresponsione integrale della retribuzione.
Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale è univoco nel
prevedere il diritto alla retribuzione del lavoratore subordinato in caso di malattia, anche se questa interviene durante il periodo di prova e nel ritenere illegittimo
il recesso del datore di lavoro intimato durante il periodo di malattia anche nel corso del periodo di prova, con
conseguente sospensione degli effetti di un eventuale
licenziamento fino al termine della malattia stessa.
Secondo la giurisprudenza, pertanto, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione al dirigente in prova anche in caso di malattia, mentre, per
quanto riguarda la durata del periodo di comporto (e
cioè di conservazione del posto di lavoro), essa viene
fatta coincidere con il termine contrattualmente previsto per la durata della prova stessa, inferiore quindi rispetto ai 12 mesi riservati alla generalità dei dirigenti.
Sulla base del suddetto orientamento giurisprudenziale, Manageritalia ha ottenuto l’introduzione di una
norma che sancisce tale diritto nei ccnl dei settori trasporti, magazzini generali e logistica, alberghi, agenzie marittime e catene alberghiere.
Per quanto riguarda invece la risoluzione del rapporto
di lavoro durante il periodo di prova, il ccnl chiarisce
che al verificarsi di tale evento al dirigente saranno corrisposte tutte le spettanze di fine rapporto con esclusione del preavviso, in base alla previsione normativa
secondo la quale, durante tale periodo, le parti possano liberamente recedere senza obbligo di preavviso o
di versamento/trattenuta della relativa indennità (art.
2096, comma 3, del codice civile).
Al riguardo, tuttavia, è da segnalare un’importante
pronuncia della Corte costituzionale che, con sentenza n. 189 del 22 dicembre 1980, ha stabilito che il recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova può ritenersi giustificato solo se in conseguenza dell’esito negativo della prova stessa.
In caso di licenziamento il giudice dovrà quindi valutare la giustificatezza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro come causa del recesso, in modo da reprimere eventuali comportamenti discriminatori o illegittimi. L’onere della prova è a carico del lavoratore.
APRILE 2014
53