C7239 - T.E.R.N.A. - TRASMISSIONE ELETTRICITÀ RETE NAZIONALE/ACEA TRASMISSIONE Provvedimento n. 14689 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società T.E.R.N.A. agosto 2005; Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A., pervenuta in data 18 CONSIDERATO quanto segue: I. FATTO I. Le parti 1. T.E.R.N.A. Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. (di seguito TERNA) è proprietaria di oltre il 90% della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) dell’energia elettrica ad alta e ad altissima tensione1. Con delibera del 4 agosto 20052, l’Autorità ha autorizzato l’operazione di concentrazione costituita da: i) acquisizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP) di una partecipazione pari al 29,99% del capitale sociale di TERNA, attualmente detenuto da ENEL S.p.A. (di seguito ENEL) e ii) trasferimento in capo a TERNA del ramo d’azienda del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito GRTN) costituito dal complesso delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi, organizzato per l’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, così come individuato all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 20043. L’autorizzazione è comunque soggetta a condizioni4. 2. Il trasferimento del ramo d’azienda del GRTN a TERNA entro il 31 ottobre 2005 si inquadra nel processo di riunificazione della proprietà e della gestione della RTN disciplinato dal citato DPCM 11 maggio 2004, che stabilisce anche la successiva privatizzazione del soggetto risultante dall’unificazione5, nonché le modalità di trasferimento del suddetto ramo d’azienda. Da tale data, pertanto, TERNA, oltre a garantire l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della parte di RTN di sua proprietà, o nella sua disponibilità al fine di consentire il trasporto di energia elettrica dagli impianti di produzione o dai punti di interconnessione con le reti estere (nei casi di energia importata), sino ai punti di interconnessione con le reti di distribuzione e ai punti di prelievo dei clienti finali direttamente connessi con la RTN svolgerà anche l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale su tutta la RTN, 1 [La società TERNA è stata costituita ENEL S.p.A. in data 31 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75. In virtù di tale decreto era infatti stata prevista la separazione della proprietà delle infrastrutture elettriche costituenti la rete di trasmissione nazionale (di seguito RTN) dalla loro gestione ed il mantenimento delle stesse in capo ai soggetti che ne erano al momento proprietari, con l’obbligo per questi ultimi di costituire apposite società di capitali alle quali trasferire esclusivamente i beni e i rapporti relativi alla trasmissione di energia elettrica. ENEL S.p.A. aveva quindi trasferito a TERNA il ramo di azienda relativo all’esercizio dei diritti di proprietà della rete, comprendente le infrastrutture in alta e altissima tensione, le stazioni di smistamento e trasformazione dell’energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo.] 2 [Cfr. Provvedimento n. 14542 C7065 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI/TRASMISSIONE ELETTRICITÀ RETE NAZIONALE- GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, pubblicato nel Boll. n. 29/2005. ] 3 [“Criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2004, n. 115. In particolare, in base alla citata disposizione, non costituiscono oggetto di trasferimento: a) i beni, rapporti giuridici e personale afferenti alla funzione di gestione dell’energia prodotta da impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili e assimilate incentivati, nonché all’attività di qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili (si tratta delle funzioni di cui all’art. 3, commi 12 e 13, e di cui all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. n. 387/03, c.d. Energia CIP6); b) le partecipazioni detenute nelle società Gestore Mercato Elettrico e Acquirente Unico; c) gli eventuali oneri e relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere – fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso GRTN.] 4 [Si tratta: a) della cessione, a decorrere dal 1° luglio 2007 ed entro i 24 mesi successivi, da parte della società CDP, della partecipazione detenuta nella società ENEL S.p.A. e pari al 10,2% del capitale sociale; b) dell’adozione, in via transitoria e fino al soddisfacimento della condizione sub a), da parte della società CDP, dei seguenti impegni: i) approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di TERNA entro sei mesi dalla unificazione tra la proprietà e la gestione della RTN, di una delibera che disponga le procedure idonee a definire il ruolo dell’organo denominato Comitato di Consultazione di cui all’articolo 1 del DPCM 11 maggio 2004. Questo ultimo dovrà esprimere un parere non vincolante, entro trenta giorni dal ricevimento, sul progetto definitivo del piano di sviluppo della RTN, prima di essere presentato al consiglio di amministrazione del gestore per l’approvazione e verificare lo stato di attuazione del piano di sviluppo dell’anno precedente attraverso l’esame di una relazione, predisposta dal gestore, e trasmessa allo stesso Comitato al fine di formulare eventuali osservazioni; ii) nomina di almeno sei dei sette consiglieri della società TERNA ad essa spettanti nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, con caratteristiche di indipendenza tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti. Analoga proporzione dovrà essere mantenuta qualunque sia il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di TERNA.] 5 [Cfr. Art. 1-ter del D.L. 29 agosto 2003, n. 239 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2003, n. 200 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290.] compresa la sua gestione unificata6. Quest’ultima attività è realizzata in regime di monopolio legale in virtù di una nuova concessione della durata di venticinque anni (D.M. 20 aprile 2005)7. 3. Il capitale sociale di TERNA è attualmente detenuto per il 36,14% da ENEL S.p.A. e per il 14% circa da un pool di investitori istituzionali, mentre il restante 50% è stato oggetto di offerta pubblica di vendita. Tuttavia, l’ingresso di CDP in TERNA porterà alla seguente ripartizione del capitale sociale di TERNA: il 29,99% sarà detenuto da CDP; il 5% circa da ENEL; il 5% circa da Generali; e il restante 60% circa sarà Flottante. Nel 2004, TERNA ha realizzato un fatturato pari a 994,5 milioni di euro, dei quali 865,8 conseguiti in Italia. 4. ACEA Trasmissione S.p.A. (di seguito ACEA TRASMISSIONE) è la società del gruppo ACEA titolare degli impianti, stazioni e linee elettriche costituenti la porzione di RTN di proprietà di ACEA, nonché titolare degli altri beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l’esercizio, la gestione, la manutenzione, la teleconduzione e il telecontrollo degli elettrodotti e stazioni elettriche facenti parte della medesima porzione di rete e delle autorizzazioni, concessioni, licenze e provvedimenti comunque denominati che siano necessari all’esercizio di tali attività. ACEA TRASMISSIONE è controllata interamente da ACEA S.p.A. (di seguito ACEA), società capogruppo dell’omonimo gruppo aziendale attivo nell’approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e calore; nella gestione integrata delle risorse idriche e nella progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di illuminazione pubblica e di impianti semaforici. Il 51% del capitale sociale di ACEA è detenuto dal Comune di Roma. Nel 2004 il fatturato realizzato da ACEA TRASMISSIONE è stato pari a circa 7 milioni di euro, interamente realizzati in Italia. II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 5. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di TERNA del controllo esclusivo di ACEA TRASMISSIONE, da realizzarsi mediante l’acquisto dell’intero capitale sociale di quest’ultima. A seguito dell’operazione, TERNA verrà quindi a disporre delle linee elettriche e delle relative infrastrutture che costituiscono la porzione della RTN attualmente in capo ad ACEA TRASMISSIONE. Si tratta di circa 700 Km di rete corrispondenti a meno del 2% dell’insieme della RTN presente sul territorio nazionale. III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 6. L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato nazionale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato della trasmissione e del dispacciamento 7. L’operazione comunicata consentirà a TERNA di venire ad acquisire la titolarità della porzione di RTN attualmente detenuta da ACEA TRASMISSIONE. L’operazione interessa, quindi, il mercato della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica. 8. L’attività di trasmissione di energia elettrica consiste nel trasporto e nella trasformazione dell’energia elettrica, immessa dai produttori o importata dall’estero, sulla rete interconnessa ad alta ed altissima tensione, ai fini della consegna di detta energia ai clienti connessi in alta ed altissima tensione ed ai distributori (in media tensione). Funzionale al trasporto dell’energia sulla rete, sono anche le attività di manutenzione e sviluppo della RTN, nonché il dispacciamento dell’energia. Quest’ultima attività consiste nell’impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti di produzione e della rete di trasmissione, ovvero nella definizione dell’ordine di accesso alla rete. 9. Sebbene i titolari delle porzioni di rete che costituiscono la RTN sono chiamati a garantire l’esercizio delle linee elettriche e delle relative infrastrutture, di fatto, i vincoli tecnici esistenti8 indicano la necessità che esista un gestore 6 [Marginalmente TERNA opera nella fornitura di servizi di progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di impianti in alta e altissima tensione nonché nell’offerta di servizi di telecontrollo di reti tecnologiche (energia elettrica, acqua e gas) e servizi di comunicazioni elettroniche, quali appoggio, manutenzione e sviluppo di reti in fibra ottica e servizi di housing.] 7 [Il D.M. 20 aprile 2005 costituisce attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 3 del DPCM 11 maggio 2004, in base al quale il Ministero delle Attività Produttive, prima della data di efficacia del trasferimento delle attività del GRTN a TERNA, doveva integrare e modificare il D.M. 17 luglio 2000 recante la concessione trentennale per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata al GRTN, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità della concessione medesima all’esercizio delle attività trasferite a TERNA.] 8 [In dettaglio, in ragione delle caratteristiche tecniche della rete, l’esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica, intesa come l’immissione e il contestuale prelievo di energia elettrica conseguenti all’esecuzione di un contratto di fornitura (sia quelli stipulati nella c.d. borsa elettrica che fuori borsa), non può essere autonomamente assicurata dalle parti del contratto stesso (cd. “non avente lo scopo di coordinare all’interno di un unico soggetto le menzionate attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, oltre alla manutenzione e sviluppo della RTN. Di conseguenza, tali attività di sono svolte in regime di monopolio legale da un gestore della rete sull’intero territorio nazionale9. Quest’ultimo può operare sulle porzioni di rete non possedute attraverso la stipula di Convenzioni Operative con tutti i soggetti proprietari delle linee e infrastrutture tecniche facenti parte della RTN10. 10. Nel mercato rilevante, sono presenti, dal lato della domanda, tutti i soggetti che intendono immettere energia elettrica sulla rete (nella veste di generatori, importatori, grossisti, come tali qualificati quali utenti del dispacciamento). Poiché la programmazione degli impegni di immissione/prelievo di energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita è un elemento fondamentale per consentire, in un contesto liberalizzato, che possa essere garantito il funzionamento del sistema, i programmi stessi, sia che siano in esito a contratti bilaterali, sia che si riferiscano a compravendita nei mercati centralizzati (mercato all’ingrosso dell’energia e mercato dei servizi di dispacciamento), devono essere registrati presso il gestore della rete. Quanto all’offerta, come detto, l’attività di trasmissione e dispacciamento è assicurata dal gestore della rete che gestisce la RTN come infrastruttura condivisa tra più operatori ed assegna i diritti di utilizzo della capacità di trasporto al fine di connettere coloro che intendono immettere energia elettrica sulla rete. 11. Con riguardo alla dimensione geografica del mercato, l’esercizio della trasmissione e dispacciamento, comportando lo svolgimento di attività che investono il funzionamento dell’intera RTN, ha un ambito geografico rilevante che può definirsi corrispondente al territorio nazionale. 12. Un’ultima osservazione attiene al fatto che l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, collocandosi lungo la filiera verticale del settore elettrico, influenza l’attività dei soggetti che immettono e/o prelevano energia dalla RTN, i cd “utenti del dispacciamento” (generatori, importatori, grossisti, grandi consumatori). Le condizioni di accesso, di sviluppo e di manutenzione della RTN sono in grado, dunque, di condizionare le offerte di energia elettrica nei mercati a valle: segnatamente nel mercato all’ingrosso dell’energia e nel mercato dei servizi di dispacciamento. Gli effetti dell’operazione 13. In merito agli effetti della presente operazione, si osserva, in primo luogo, che TERNA è già proprietaria del 91% circa della RTN. La porzione di RTN nella titolarità di ACEA TRASMISSIONE rappresenta, invece, meno del 2% dell’insieme delle linee elettriche costituenti la rete nazionale. 14. In ogni caso, in virtù delle disposizioni contenute nel DPCM 11 maggio 2004, che promuove l’unificazione tra la proprietà e gestione della rete, TERNA ha acquisito il ramo d’azienda del GRTN relativo all’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della RTN, nonché alla sua gestione unificata. Pertanto, TERNA in virtù delle funzioni proprie di gestore della RTN deve stipulare Convenzioni Operative con tutti i soggetti proprietari della porzione residuale di RTN che non è nella sua diretta disponibilità (il 10% circa), al fine di garantire lo svolgimento l’esercizio unitario dell’attività di trasmissione e di dispacciamento. 15. Sul punto, è utile osservare che le misure imposte dall’Autorità11, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, in capo alla società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in esito alla valutazione degli effetti restrittivi sulla concorrenza derivanti dall’acquisizione della partecipazione pari al 29,99% del capitale sociale di TERNA e del trasferimento in capo a TERNA del ramo d’azienda del GRTN, appaiono idonee, ove attuate, ad eliminare ogni possibile rischio di gestione non imparziale e non neutrale della RTN da parte del nuovo soggetto integrato, sia nell’ipotesi che questi detenga circa il 91% della RTN, sia che - a seguito della presente operazione – ne detenga circa il 93%. 16. Alla luce di quanto detto, l’operazione non risulta idonea a alterare in maniera significativa il quadro concorrenziale. perfetta eseguibilità dei contratti” o “eseguibilità tramite infrastrutture terze”). Tale fenomeno trae origine da quattro principali elementi: a) la necessità di utilizzare un’infrastruttura condivisa che presenta limiti strutturali alla quantità di energia elettrica trasportabile, vale a dire la rete di trasmissione nazionale e la rete in alta tensione di distribuzione; b) la necessità di mantenere stabile il livello della tensione e della frequenza sulla rete di trasmissione nazione entro livelli predefiniti; c) l’impossibilità di controllare in tempo reale i flussi di energia elettrica, da e verso i singoli utenti della rete, tramite il distacco selettivo e proporzionato degli utenti medesimi; e d) l’impossibilità di immagazzinare l’energia elettrica. ] 9 [Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 79/99, con D.M. 17 luglio 2000, le attività di trasmissione e dispacciamento erano attribuite in concessione dal Ministero delle Attività Produttive al GRTN e disciplinate da apposite convenzioni. A decorrere dalla data di efficacia del trasferimento del ramo d’azienda del GRTN a TERNA, o al massimo entro il 31 ottobre 2005, quest’ultima subentra nei diritti di cui al D.M. 20 aprile 2005, che attribuivano al GRTN la concessione, della durata di venticinque anni, per lo svolgimento delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della RTN. Nonché nella nuova convenzione già stipulata tra il Ministero delle Attività Produttive e il GRTN.] 10 [Sul punto si osserva che, in data 3 agosto 2005, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha diffuso un documento per la consultazione - “Meccanismi per l’incentivazione all’aggregazione della Proprietà della rete di trasmissione nazionale” - in cui illustra i propri orientamenti sugli strumenti di incentivazione dell’unificazione della proprietà della rete nazionale di trasmissione dell’elettricità oggi divisa tra più proprietari. Tale documento discende dal disposto dell’articolo 2 del DPCM 11 maggio 2004 che stabilisce che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas valuti e, se del caso, disponga l’adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria - volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale.] 11 [Cfr. supra nota 4.] RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà