DWS Deutschland - Deutsche Asset Management

Deutsche
Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
DWS Deutschland
Prospetto
comprese Condizioni di Investimento
1 gennaio 2017
Depositato presso la CONSOB
in data 12 gennaio 2017
Non trattandosi di materiale pubblicitario, il presente prospetto
è da utilizzare solo nell’ambito di una informativa individuale
Il presente prospetto del fondo DWS Deutschland è traduzione
fedele dell’ultimo prospetto ricevuto dalla Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Un Procuratore
Fondi amministrati da Deutsche Asset Management Investment GmbH
(situazione al 01/01/2017):
Fondi d’investimento secondo la direttiva OICVM
Albatros Fonds OP
Astra-Fonds
Barmenia Renditefonds DWS
Basler-Aktienfonds DWS
Basler-International DWS
Basler-Rentenfonds DWS
Best Managers Concept OP
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit
Bethmann Nachhaltigkeit
Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen
Bethmann Rentenfonds
Bethmann SGB Nachhaltigkeit
Bethmann Stiftungsfonds
CD Capital Global
CSR Bond Plus OP
DeAM-Fonds BKN-HR
DeAM-Fonds PVZ 1
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
DeAM-Fonds WOP 2
DeAM-HAD-Mitarbeiter I
DeAM-HAD-Mitarbeiter II
DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds
Deutsche AM Dynamic Opportunities
Deutsche AM LowVol Europe
Deutsche AM Smart Industrial Technologies
Deutsche Extra Bond Total Return
Deutsche Global Hybrid Bond Fund
Deutsche Nomura Japan Growth
Deutsche Quant Equity Europe
DWS Akkumula
DWS Aktien Schweiz
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS Balance
DWS Biotech
DWS Convertibles
DWS Covered Bond Fund
DWS Defensiv
DWS Deutschland
DWS Dynamik
DWS Emerging Markets Typ O
DWS ESG Global-Gov Bonds
DWS Euroland Strategie (Renten)
DWS Europa Strategie (Renten)
DWS Europe Dynamic
DWS European Opportunities
DWS Eurovesta
DWS Financials Typ O
DWS Flexizins Plus
DWS German Equities Typ O
DWS German Small/Mid Cap
DWS Global Growth
DWS Global Natural Resources Equity Typ O
DWS Global Small/Mid Cap
DWS Health Care Typ O
DWS High Income Bond Fund
DWS Internationale Renten Typ O
DWS Inter-Renta
DWS Investa
DWS Stiftungsfonds
DWS Technology Typ O
DWS Telemedia Typ O
DWS Top Asien
DWS Top Dividende
DWS Top Europe
DWS Top Portfolio Offensiv
DWS Top World
DWS TRC Deutschland
DWS TRC Global Growth
DWS TRC Top Asien
DWS TRC Top Dividende
DWS US Equities Typ O
DWS US Growth
DWS Vermögensbildungsfonds I
DWS Vermögensbildungsfonds R
DWS Water Sustainability Fund
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz
DWS Zukunftsressourcen
DWS-Merkur-Fonds 1
E.ON Aktienfonds DWS
E.ON Rentenfonds DWS
Euro Agg One
FOS Performance und Sicherheit
FOS Rendite und Nachhaltigkeit
FOS Strategie-Fonds Nr. 1
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP
Global Agg One
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Inovesta Classic OP
Inovesta Opportunity OP
LEA-Fonds DWS
Löwen-Aktienfonds
MF INVEST Best Select
Multi-Index Equity Fund
Noris-Fonds
Noris-Rendite-Fonds
OP Europa Balanced
OP Exklusiv Renten Chance
OP Food
OP Solid Plus
Oppenheim DA
Oppenheim Dynamic Europe Balance
Oppenheim Global-Invest
Oppenheim Portfolio 1
Oppenheim Portfolio E
Oppenheim Renten Strategie K
Oppenheim Spezial III
Oppenheim Strategiekonzept I
SOP BondEuroPlus
SOP EurolandWerte
SOP NonEuroQualitätsanleihen
Capital Growth Fund
DWS Sachwerte
DWS Vorsorge AS (Dynamik)
DWS Vorsorge AS (Flex)
FFPB Substanz
OP Strategieportfolio IV
PWM US Dynamic Growth (USD)
Vermögensmanagement Chance OP
Vermögensmanagement Rendite OP
ZinsPlus OP
Fondi di investimento alternativi (AIF)
Advantage Balanced
advantage dynamisch OP
Advantage Konservativ
advantage konservativ OP
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio
Attualmente la Società gestisce inoltre 211 fondi di investimento speciali.
Indice
2
2
2
2
3
3
4
7
12
17
17
17
18
18
19
19
19
21
22
22
23
26
27
27
27
Prospetto – Sezione generale
Note sul prospetto
Limitazioni alle vendite
Principali effetti giuridici delle Condizioni Contrattuali
Presupposti
Società di Gestione
Ufficio di custodia
Note sui rischi
Principi e limiti di investimento
Operazioni di prestito in titoli
Operazioni repo
Strategia di garanzia
Accensione di crediti
Effetto leva (leverage)
Valutazione
Fondi di investimento parziali
Quote
Spese
Calcolo dei proventi
Liquidazione, trasferimento e fusione del fondo
Esternalizzazione
Trattamento equo degli investitori/Gestione dei conflitti di interesse
Società di revisione
Pagamenti agli investitori/diffusione delle relazioni e di altre informazioni
Fornitori di servizi
28 Prospetto – Sezione specifica
3 Condizioni di Investimento
3
33 Condizioni di Investimento Generali
38 Condizioni di Investimento Particolari
DWS Deutschland
1
Prospetto – Sezione generale
Note sul prospetto
L’acquisto e la vendita di quote di fondi
trattati in questo prospetto vengono eseguiti
in base al prospetto, alle informazioni
essenziali di investimento e alle Condizioni di
Investimento Generali in combinazione con le
Condizioni di Investimento Particolari
attualmente in vigore. Le Condizioni di
Investimento Generali e le Condizioni di
Investimento Particolari sono riprodotte in
appendice al presente prospetto.
Non è consentito fornire informazioni o
spiegazioni diverse da quanto indicato nel
presente prospetto. Ogni acquisto e vendita
di quote effettuato in base a informazioni o
spiegazioni non contenute nel presente
prospetto o nelle informazioni essenziali di
investimento avviene esclusivamente a
rischio del sottoscrittore. Il prospetto è
completato dall’ultimo rendiconto annuale e
dalla relazione semestrale eventualmente
pubblicata dopo il rendiconto annuale.
Il presente prospetto consiste di una sezione
generale e di una sezione specifica. Nella
sezione generale è specificato il regolamento
generale relativo alla tipologia di fondo
trattata nel presente prospetto. Nella sezione
specifica sono riportate le norme speciali,
parzialmente limitanti e attuative, relative al
fondo interessato.
Limitazioni alle vendite
Le quote emesse dal fondo potranno essere
offerte per l’acquisto o essere vendute solo in
paesi nei quali tale offerta o tale vendita è
consentita. Qualora la Società o una terza parte
da essa delegata non sia stata autorizzata al
pubblico collocamento dalle Autorità di vigilanza
locali, questo prospetto non costituirà un’offerta
pubblica di acquisto di quote di investimento
oppure il presente prospetto non potrà essere
utilizzato ai fini di detta offerta pubblica.
Deutsche Asset Management Investment GmbH
e/o questo fondo non sono e non saranno soggetti
al regolamento United States Investment
Company Act del 1940 attualmente in vigore. Le
quote di questo fondo non sono e non saranno
soggette al regolamento United States Securities
Act del 1933 attualmente in vigore né alle leggi
regolanti i titoli di uno Stato federato degli Stati
Uniti d’America. Di conseguenza le quote non
verranno offerte né vendute negli Stati Uniti
d’America né a o per conto di persone statunitensi. I successivi trasferimenti di quote negli Stati
Uniti d’America o a persone statunitensi non sono
consentiti. Gli interessati dovranno eventualmente
dimostrare di non essere persone statunitensi e di
non voler acquistare quote per conto di persone
statunitensi né rivendere quote a persone
statunitensi. Per persone statunitensi si intendono
persone che hanno la cittadinanza negli Stati Uniti
d’America o persone che hanno lì la loro residenza
2
e/o sono assoggettati ad imposta negli Stati Uniti
d’America. Le persone statunitensi possono
essere anche società di persone o di capitali
costituite secondo le leggi degli Stati Uniti
d’America o di un loro Stato federato, di un
territorio o di un possedimento degli Stati Uniti.
FATCA. Il 31 maggio 2013 la Repubblica Federale
di Germania ha siglato con gli USA un accordo
basato sul Modello 1. Il relativo regolamento di
attuazione è entrato in vigore il 29 luglio 2014. Il
fondo deve pertanto adempiere in tempo utile
alle disposizioni di tale IGA tedesco.
Qualora la Società dovesse venire a conoscenza
che un detentore di quote è una persona
statunitense o detiene quote per conto di una
persona statunitense, la Società è autorizzata a
pretendere l’immediata restituzione delle quote
all’ultimo valore della quota stabilito.
La Società di Gestione controllerà costantemente l’entità dei requisiti ad essa posti dal
FATCA e, in particolare, dall’IGA tedesco. In
questo contesto può essere inoltre necessario
che la Società di Gestione richieda a tutti gli
investitori di presentare i documenti necessari a
dimostrare la propria residenza fiscale al fine di
controllare su questa base se essi siano
considerabili come persone statunitensi
specificate.
Gli investitori che vanno considerati “Restricted
Person” ai sensi del regolamento USA n. 2790
del “National Association of Securities Dealers”
(NASD 2790), devono notificare immediatamente
i loro investimenti nel fondo della società.
Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini
del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta
da parte della Società (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di collocamento
appositamente delegati). La Società non
autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che
non siano riportate nel presente prospetto o nei
documenti.
I documenti sono disponibili al pubblico presso la
sede della Società.
Foreign Account Tax Compliance Act –
“FATCA”
Le disposizioni del Foreign Account Tax
Compliance Act (comunemente noto come
“FATCA”) sono parte integrante del Hiring
Incentives to Restore Employment Act (“Hire
Act”), entrato in vigore negli USA a marzo 2010.
Tali disposizioni del diritto statunitense costituiscono una misura per la lotta all’evasione fiscale
da parte dei cittadini statunitensi. In base ad
esse, gli istituti finanziari al di fuori degli Stati
Uniti (“istituti finanziari esteri” o “FFI”) sono
tenuti a fornire annualmente all’autorità fiscale
statunitense, l’Internal Revenue Service (“IRS”),
informazioni relative a “conti finanziari” gestiti
direttamente o indirettamente da “persone
statunitensi specificate”. In generale, agli FFI che
non adempiono a tale obbligo di segnalazione
viene applicata una ritenuta alla fonte pari al 30%
su determinati proventi provenienti da fonti
statunitensi. Tale normativa verrà introdotta
gradualmente nell’arco di tempo dal 1 luglio 2014
al 2017.
Fondamentalmente i fondi non statunitensi,
come ad esempio il presente fondo, hanno stato
di FFI e sono tenuti a stipulare con l’IRS un
accordo FFI, a condizione che non siano
classificati come “conformi a FATCA” oppure, in
presenza di un accordo intergovernativo basato
sul Modello 1 (“IGA”), non soddisfino i requisiti
IGA del loro paese di origine come “Reporting
Financial Institution” o “Non-Reporting Financial
Institution”. Gli IGA sono accordi stipulati tra gli
USA e gli altri Stati per l’applicazione dei requisiti
Gli investitori e gli intermediari che agiscono per
loro conto devono considerare che, in base ai
criteri in vigore per il fondo, non possono essere
offerte né vendute quote per conto di persone
statunitensi e non sono consentiti i successivi
trasferimenti di quote a persone statunitensi.
Qualora le quote venissero trattenute da persone
statunitensi in qualità di beneficiari, la Società di
Gestione può decidere a propria discrezione di
richiedere un rimborso obbligatorio delle
rispettive quote. Gli investitori devono inoltre
considerare che la definizione di persone
statunitensi specificate così come intesa dalle
disposizioni FATCA comprende un gruppo maggiore di investitori rispetto all’attuale definizione
di persone statunitensi.
Principali effetti giuridici delle
Condizioni Contrattuali
Mediante l’acquisizione delle quote, gli investitori
diventano comproprietari per frazioni di quote dei
valori patrimoniali detenuti da questo fondo. Non
possono disporre dei valori patrimoniali. Alle
quote non sono associati diritti di voto.
Il rapporto contrattuale tra Deutsche Asset
Management Investment GmbH e gli investitori
e le relazioni precontrattuali sono regolati dal
diritto tedesco. La sede di Deutsche Asset
Management Investment GmbH è il foro
competente per controversie derivanti dal
rapporto contrattuale, a condizione che
l’investitore non abbia un foro competente
generale sul territorio nazionale. Tutte le
pubblicazioni e gli opuscoli pubblicitari dovranno
essere redatti in lingua tedesca o forniti di
traduzione in tedesco. Tutte le comunicazioni di
Deutsche Asset Management Investment GmbH
con gli investitori saranno tenute in lingua
tedesca. In caso di controversie in relazione alle
norme stabilite dal Codice tedesco regolante
l’investimento di capitali, gli investitori possono
ricorrere al Difensore civico finanziario della BVI
Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Resta invariato il diritto di adire le vie
giudiziarie.
I dati di contatto sono i seguenti:
Ufficio del Difensore civico
BVI Bundesverband Investment und Asset
Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlino, Germania
Tel.: +49 (0)30 6449046-0
Fax: +49 (0)30 6449046-29
E-mail: [email protected]
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
In caso di controversie sull’applicazione delle
norme del Codice Civile tedesco concernenti i
contratti di vendita a distanza di servizi finanziari,
gli interessati possono rivolgersi anche all’ufficio
arbitrale della Deutsche Bundesbank. Resta
invariato il diritto di adire le vie giudiziarie.
Le condizioni di investimento di un fondo di
investimento devono essere sottoposte
all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza
finanziaria tedesca (di seguito “BaFin”) prima di
essere applicate. Il fondo non appartiene alla
massa fallimentare della Società.
Documentazione di vendita e
comunicazione delle informazioni
Il prospetto, le informazioni essenziali per gli
investitori, le Condizioni di Investimento così
come gli attuali rendiconti annuali e le attuali
relazioni semestrali saranno disponibili gratuitamente presso la Società. Le Condizioni di
Investimento sono riprodotte in appendice al
presente prospetto e sono consultabili anche sul
sito Internet dws.de.
I dati di contatto sono i seguenti:
Ufficio arbitrale della Deutsche Bundesbank
Postfach 11 12 32
60047 Francoforte sul Meno, Germania
Tel.: +49 (0)69 2388-1907 o -1906
Fax: +49 (0)69 2388-1919
E-mail: [email protected]
Ulteriori informazioni sulla gestione del rischio dei
limiti d’investimento del presente fondo, i metodi
della gestione dei rischi, i più recenti sviluppi
inerenti ai rischi e ai rendimenti delle principali
categorie dei valori patrimoniali nonché alla
composizione della struttura di portafoglio sono
disponibili in forma elettronica o scritta presso la
Società.
Presupposti
Se la società dei singoli investitori trasmette
ulteriori informazioni sulla composizione del
portafoglio del fondo o della relativa performance, tali informazioni verranno contemporaneamente messe gratuitamente a disposizione su
richiesta a tutti gli investitori del fondo.
Il fondo
Il presente fondo (di seguito denominato
“fondo”) è un organismo di investimento
collettivo che raccoglie capitale da un determinato numero di investitori al fine di investirlo a
beneficio degli investitori secondo una strategia
di investimento stabilita (di seguito “fondo di
investimento”). Il fondo è un fondo di investimento regolato dalla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009 per il coordinamento delle disposizioni
legislative e amministrative in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in titoli (di
seguito “OICVM”) ai sensi del Codice tedesco
regolante l’investimento di capitali (di seguito
“KAGB”), successivamente modificata dalla
direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 luglio 2014 per quanto
riguarda i compiti dell’ufficio di custodia, la
politica retributiva e le sanzioni. La sua gestione
è a cura di Deutsche Asset Management
Investment GmbH (di seguito la “Società”).
La Società investe il capitale raccolto, a nome
proprio e per conto comune degli investitori, in
base al principio della diversificazione del rischio,
in valori patrimoniali consentiti in base alle
disposizioni del KAGB, separatamente dal proprio
patrimonio, in forma di fondo.
Quali siano i valori patrimoniali in cui la Società
può investire il denaro degli investitori e quali
norme debba rispettare a tal fine è stabilito dal
KAGB, dalle sue disposizioni e dalle Condizioni di
Investimento che regolano il rapporto giuridico
sussistente tra gli investitori e la Società. Le
Condizioni di Investimento sono costituite da una
sezione generale e da una sezione specifica
(“Condizioni di Investimento Generali” e
“Condizioni di Investimento Particolari”).
Condizioni di Investimento e loro
modifiche
Le Condizioni di Investimento sono riprodotte in
appendice al presente prospetto. Le Condizioni di
Investimento possono essere modificate dalla
Società. Le modifiche delle Condizioni di
Investimento richiedono l’autorizzazione della
BaFin. Per modificare i criteri di investimento del
fondo è necessario inoltre il consenso del
Consiglio di Sorveglianza della Società. Le
modifiche ai criteri di investimento del fondo
sono consentite esclusivamente a condizione
che la Società offra agli investitori la possibilità,
prima dell’entrata in vigore delle modifiche, di
ottenere un rimborso delle proprie quote o di
convertirle gratuitamente in quote di fondi di
investimento gestiti con criteri di investimento
equivalenti, a condizione che la Società o un’altra
società del gruppo abbia in gestione fondi di
investimento di questo tipo.
Le modifiche previste saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale Federale, oltre che su un
quotidiano o giornale finanziario con sufficiente
diffusione o sul sito Internet dws.de. Se le
modifiche riguardano commissioni o rimborsi
spese che possono essere prelevati dal fondo,
criteri di investimento del fondo o diritti essenziali
di investimento, gli investitori verranno informati
in proposito mediante i loro uffici depositari sia in
forma scritta che in forma elettronica (mediante
un cosiddetto “supporto di memorizzazione
permanente”). Tali informazioni comprendono gli
aspetti essenziali delle modifiche pianificate, le
motivazioni, i diritti degli investitori in relazione
alle modifiche e un’avvertenza su dove e come
sarà possibile ottenere ulteriori informazioni.
Le modifiche entrano in vigore non prima del
giorno della loro notifica. Le modifiche alle regolamentazioni relative ai rimborsi spese e alle
commissioni entrano in vigore non prima di tre
mesi dalla notifica, salvo il caso in cui non venga
indicata una scadenza precedente con il
consenso della BaFin. Anche le modifiche ai
criteri di investimento del fondo entrano in vigore
non prima di tre mesi dalla notifica.
Società di Gestione
Società, forma giuridica e sede
La Società è una società di gestione di capitali
fondata il 22 maggio 1956 ai sensi del KAGB
avente forma giuridica di una società a responsabilità limitata (GmbH). La denominazione della
Società è Deutsche Asset Management
Investment GmbH (prima dell’agosto 2013 era
DWS Investment GmbH). La Società ha sede in
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul
Meno, Germania, ed è registrata presso il
Registro delle Imprese B del Tribunale di
Francoforte sul Meno con il numero HRB 9135.
La Società può gestire il fondo OICVM ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 2 in combinazione con
gli articoli 192 e seguenti KAGB, i fondi di
investimento misti ai sensi dell’articolo 218 e
seguenti KAGB, altri fondi di investimento ai
sensi dell’articolo 220 e seguenti KAGB, i fondi
pensionistici ai sensi dell’articolo 347 KAGB in
combinazione con l’articolo 87 della Legge sugli
investimenti tedesca in vigore fino al 21 luglio
2013 nonché i fondi AIF speciali nazionali aperti
con condizioni di investimento fisse ai sensi
dell’articolo 284 KAGB, che permettono di
investire sui valori patrimoniali citati all’articolo 284, paragrafi 1 e 2 KAGB, ad eccezione
delle lettere e) e f). Inoltre, la Società può gestire
fondi di investimento UE o fondi AIF esteri, i cui
valori patrimoniali ammessi corrispondono ai
fondi di investimento nazionali.
Consiglio di Amministrazione e
Consiglio di Sorveglianza
Ulteriori informazioni sul Consiglio di Amministrazione e sulla composizione del Consiglio di
Sorveglianza sono riportate alla fine del
presente documento.
Capitale proprio e ulteriori fondi propri
La Società possiede un capitale nominale
dell’ammontare di EUR 115 milioni (situazione
al: 31 dicembre 2015). Il patrimonio di vigilanza
della Società ammonta a EUR 179,2 milioni
(situazione al 31 dicembre 2015).
3
La Società ha la facoltà di garantire i rischi di
responsabilità professionale, legati alla gestione
di fondi di investimento non conformi alla
direttiva OICVM, di cosiddetti fondi di investimento alternativi (di seguito “AIF”) e che sono
riconducibili alla negligenza professionale dei suoi
organi o dei suoi collaboratori, mediante: fondi
propri pari ad almeno lo 0,01% del valore del
portafoglio di tutti gli AIF gestiti, a condizione che
venga effettuato un controllo e adeguamento
annuale di tale importo. Tali fondi propri sono
compresi nel patrimonio di vigilanza indicato.
Ufficio di custodia
Identità dell’ufficio di custodia
Per il fondo, l’istituto di credito State Street
Bank International GmbH con sede in Brienner
Straße 59, 80333 Monaco, Germania, assume
la funzione di ufficio di custodia. L’ufficio di
custodia è un istituto di credito di diritto
tedesco. La sua attività principale consiste nelle
operazioni di deposito e custodia.
Compiti dell’ufficio di custodia
Il KAGB prevede una separazione tra gestione e
custodia dei fondi. L’ufficio di custodia è un
istituto di credito che custodisce i valori
patrimoniali in depositi o conti vincolati. Per i
valori patrimoniali che non possono essere
custoditi, l’ufficio di custodia verifica se questi
Nome del subcustode
valori patrimoniali appartengano al fondo o se la
Società di Gestione abbia acquistato la proprietà
su questi valori e detenga le registrazioni di
quanto appena ipotizzato. L’ufficio di custodia
monitora che le disponibilità della Società dei
valori patrimoniali siano conformi alle disposizioni
del KAGB e alle Condizioni di Investimento.
L’investimento di valori patrimoniali in depositi
bancari presso un altro istituto di credito nonché
le disponibilità di tali depositi bancari sono
consentiti solo previa approvazione dell’ufficio di
custodia. L’ufficio di custodia è tenuto a dare il
proprio assenso qualora l’investimento o la
disponibilità sia conforme alle Condizioni di
Investimento e alle disposizioni del KAGB.
L’ufficio di custodia svolge in particolare i
seguenti compiti:
HSBC Bank Egypt S.A.E.
Egitto
Raiffeisen Bank sh.a.
Albania
Citibank N.A.
Argentina
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Australia
HSBC Bank Middle East Ltd.
Bahrain
Standard Chartered Bank
Bangladesh
Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (Operation Belgio
attraverso la filiale di Amsterdam con il supporto
della filiale di Bruxelles)
via Standard Chartered Bank
Benin
Côte d’Ivoire SA
HSBC Bank Bermuda
Bermuda
UniCredit Bank d.d.
Bosnia ed Erzegovina
Standard Chartered Bank Botswana Ltd.
Botswana
Citibank, N.A.
Brasile
Citibank Europe plc, filiale di Bulgaria
Bulgaria
UniCredit Bulbank AD
Bulgaria
via Standard Chartered Bank
Burkina Faso
Cote d’Ivoire S.A.
Itaú CorpBanca S.A.
Cile
HSBC Bank (China) Company Ltd.
Cina
China Construction Bank Corporation
Cina
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Cina
Citibank N.A.
Cina
4
Subcustodia e conflitti di interesse
–– emettere e rimborsare le quote del fondo;
–– garantire che l’emissione e il rimborso delle
quote e il calcolo del valore delle quote siano
conformi alle disposizioni del KAGB e delle
Condizioni di Investimento del fondo;
–– garantire che per le operazioni effettuate per
conto comune degli investitori il controvalore
entri in sua custodia entro i termini consueti
e che i proventi del fondo vengano utilizzati in
conformità alle disposizioni del KAGB e delle
Condizioni di Investimento. L’ufficio di
custodia deve inoltre controllare che
l’investimento in conti bloccati o depositi
Paese
bloccati di un altro istituto di credito, di una
società di investimento o di un altro custode
sia compatibile con il KAGB e le Condizioni di
Investimento. In caso positivo, è tenuto a
dare il proprio assenso all’investimento;
–– garantire che i proventi del fondo siano
utilizzati in conformità con le disposizioni del
KAGB e delle Condizioni di Investimento;
–– controllare le assunzioni di prestiti tramite la
Società per conto del fondo e l’eventuale
assenso all’assunzione di prestiti, a
condizione che non si tratti di scoperti a breve
termine attuabili esclusivamente attraverso
accrediti posticipati di pagamenti in entrata;
–– assicurare che le garanzie per i prestiti in titoli
siano legalmente valide e sempre presenti.
Nei seguenti paesi, l’ufficio di custodia ha trasferito
la custodia dei valori patrimoniali agli uffici di
subcustodia indicati:
Sede
Conflitti di interesse*
Il Cairo
Tirana
Buenos Aires
Sydney
Al Seef
Dhaka
Amsterdam
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Hamilton
Sarajevo
Gaborone
São Paulo
Sofia
Sofia
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Santiago de Chile
Shanghai
Beijing
Hong Kong
Hong Kong
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Nome del subcustode
Paese
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Cina
Clearstream Banking SA
Clearstream
Banco BCT S.A.
Costa Rica
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
Danimarca
Nordea Bank AB (publ) (Operazione attraverso
Danimarca
Succursale Nordea Bank Danmark A/S)
Deutsche Bank AG
Germania
Standard Chartered Bank
Costa d’Avorio
Cote d’Ivoire S.A.
AS SEB Pank
Estonia
Euroclear Bank S.A./N.V.
Euroclear
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) (SEB)
Finlandia
Nordea Bank AB (publ) (Operazione attraverso
Finlandia
Succursale Nordea Bank Finlandia Plc.)
Deutsche Bank AG
Francia
(Operazione attraverso la filiale di Amsterdam)
JSC Bank of Georgia
Georgia
Standard Chartered Bank Ghana Limited
Ghana
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Grecia
via Standard Chartered Bank
Guinea-Bissau
Cote d’Ivoire S.A.
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.
Hong Kong
Deutsche Bank AG
India
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
India
Deutsche Bank AG
Indonesia
State Street Bank and Trust Company,
Irlanda
Filiale del Regno Unito
Landsbankinn hf.
Islanda
Bank Hapoalim B.M.
Israele
Deutsche Bank S.p.A.
Italia
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Italia
Scotia Investments Jamaica Limited
Giamaica
Mizuho Bank Ltd.
Giappone
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Giappone
Standard Chartered Bank
Giordania
State Street Trust Company Canada
Canada
HSBC Bank Middle East Ltd.
Qatar
JSC Citibank Kazakhstan
Kazakistan
Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kenya
Cititrust Colombia S.A.
Colombia
Deutsche Bank AG
Corea (Repubblica di Corea)
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Corea (Repubblica di Corea)
Privredna Banka Zagreb d.d. (PBZ)
Croazia
Zagrebacka Banka d.d.
Croazia
HSBC Bank Middle East Limited
Kuwait
AS SEB Banka
Lettonia
HSBC Bank Middle East Ltd.
Libano
SEB Bankas
Lituania
Standard Bank Limited
Malawi
Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
Malesia
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Malesia
via Standard Chartered Bank
Mali
Cote d’Ivoire S.A.
Citibank Maghreb S.A.
Marocco
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
Mauritius
Banco Nacional de México S.A.
Messico
Standard Bank Namibia Limited
Namibia
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Nuova Zelanda
Deutsche Bank AG
Paesi Bassi
via Standard Chartered Bank
Niger
Cote d’Ivoire S.A.
Stanbic IBTC Bank Plc.
Nigeria
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Norvegia
Nordea Bank Norge ASA
Norvegia
HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Oman
UniCredit Bank Austria AG
Austria
Sede
Conflitti di interesse*
Hong Kong
Lussemburgo
San José
Copenhagen
Copenhagen
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Eschborn
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Tallinn
Bruxelles
Helsinki
Helsinki
Variante 2
Variante 1
Amsterdam
Variante 2
Tbilisi
Accra
Atene
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Hong Kong
Mumbai
Mumbai
Giacarta
Edimburgo
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Reykjavik
Tel Aviv
Milano
Milano
Kingston
Tokio
Tokio
Amman
Toronto
Doha
Almaty
Nairobi
Bogotá, D.C.
Seul
Seul
Zagabria
Zagabria
Safat
Riga
Beirut
Vilnius
Blantyre
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Casablanca
Ebène (CyberCity)
Città del Messico
Windhoek
Auckland
Amsterdam
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Lagos
Oslo
Oslo
Seeb
Vienna
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
5
Nome del subcustode
Paese
Deutsche Bank AG
Austria
Citibank N.A.
Panama
Deutsche Bank AG
Pakistan
Citibank del Perú S.A.
Perù
Deutsche Bank AG
Filippine
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Polonia
Bank Polska Kasa Opieki S.A
Polonia
Deutsche Bank AG (Operazione attraverso la Portogallo
filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Lisbona)
Citibank, N.A.
Porto Rico
Citibank Europe plc, Dubino – filiale di Romania
Romania
AO Citibank
Russia
Standard Chartered Bank Zambia Plc
Zambia
HSBC Saudi Arabia Ltd.
Arabia Saudita
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Svezia
Nordea Bank AB (publ)
Svezia
UBS Switzerland AG
Svizzera
Credit Suisse AG
Svizzera
via Standard Chartered Bank
Senegal
Cote d’Ivoire S.A.
UniCredit Bank Serbia JSC
Serbia
Stanbic Bank Zimbabwe Ltd.
Zimbabwe
Citibank N.A.
Singapore
United Overseas Bank Ltd.
Singapore
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Repubblica Slovacca
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Slovenia
Deutsche Bank S.A.E.
Spagna
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Sri Lanka
UniCredit Bank d.d.
Repubblica Serba di Bosnia
FirstRand Bank Limited
Sudafrica
Standard Bank of South Africa Ltd.
Sudafrica
Standard Bank Swaziland Ltd.
Swaziland
Deutsche Bank AG
Taiwan
Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Taiwan
Standard Chartered Bank Tanzania Ltd.
Tanzania
Standard Chartered Bank (Thai)
Tailandia
Public Company Limited
via Standard Chartered Bank
Togo
Cote d’Ivoire S.A.
Československá Obchodni Banka, A.S.
Repubblica Ceca
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Repubblica Ceca
Union Internationale de Banques (UIB)
Tunisia
Citibank A.Ş.
Turchia
Deutsche Bank, A.S.
Turchia
Standard Chartered Bank Uganda Limited
Uganda
PJSC Citibank
Ucraina
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Ungheria
Citibank Europe plc
Ungheria
Banco Itaú Uruguay S.A.
Uruguay
DTCC Corporation
USA
Citibank N.A.
Venezuela
HSBC Bank Middle East Limited
Emirati Arabi
Uniti – (ADX)
State Street Bank and Trust Company,
Regno Unito
Filiale del Regno Unito
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Vietnam
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Cipro
(Operazione attraverso la filiale di Atene)
Sede
Conflitti di interesse*
Vienna
Panama
Karachi
Lima
Makati
Varsavia
Varsavia
Amsterdam
Variante 2
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 2
San Juan
Bucarest
Mosca
Lusaka
Riad
Stoccolma
Stoccolma
Zurigo
Zurigo
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Belgrado
Harare
Singapore
Singapore
Bratislava
Lubiana
Madrid
Colombo
Sarajevo
Johannesburg
Johannesburg
Mbabane
Taipei
Taipei
Daressalam
Bangkok
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Abidjan
(Costa d’Avorio)
Praga
Praga
Tunisi
Istanbul
Istanbul
Kampala
Kiev
Budapest
Budapest
Montevideo
New York
Caracas
Dubai
Variante 1
Edimburgo
Variante 1
Ho-Chi-Minh
Atene
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Variante 1
* Variante 1: Non sussiste alcun conflitto di interesse. I potenziali conflitti di interesse dovrebbero essere attenuati dall’implementazione dell’accordo degli uffici
di custodia o del subcustode.
Variante 2: Il subcustode è una società collegata alla Società di Gestione.
6
Oltre all’effettiva custodia dei titoli esteri presso il
subcustode estero, che segue le consuetudini e
le norme giuridiche del paese in cui avviene il
deposito, il subcustode estero si occupa anche
della riscossione di cedole degli interessi, di
partecipazione agli utili e dei dividendi, nonché di
titoli rimborsabili alla scadenza. Il subcustode
fornisce inoltre informazioni su misure di capitali
dei titoli custoditi all’estero.
Dall’esternalizzazione possono derivare i seguenti
conflitti di interesse: i subcustodi elencati nella
tabella precedente, per i quali vengono indicati i
conflitti di interesse “Variante 2”, sono imprese
collegate con la Società soggette al gruppo
Deutsche Bank. Non è possibile escludere che il
contratto sarebbe stato stipulato in altra forma
qualora fosse stata coinvolta una società di
gestione non implicata personalmente o dal punto
di vista del diritto societario (cfr. paragrafo “Trattamento equo degli investitori/gestione dei conflitti
di interesse – (potenziali) conflitti di interesse
sostanziali”).
L’ufficio di custodia agisce secondo le proprie
indicazioni in caso di conflitti di interesse nel
seguente modo: a intervalli regolari viene messa
a disposizione la cosiddetta dichiarazione in tre
punti.
Altri conflitti di interesse non sono stati citati
dall’ufficio di custodia.
Informazioni supplementari
L’elenco dei subcustodi è aggiornato alla data
indicata nel frontespizio del presente prospetto
d’offerta. Su richiesta, la Società trasmette agli
investitori informazioni aggiornate riguardo
l’ufficio di custodia e i suoi doveri, i subcustodi
nonché i possibili conflitti di interesse derivanti
dall’attività dell’ufficio di custodia o del
subcustode. Inoltre l’elenco dei subcustodi può
essere consultato in Internet all’indirizzo
http://www.dws.de/RechtlicheHinweise nella
sua versione più recente.
Responsabilità dell’ufficio di custodia
L’ufficio di custodia è sostanzialmente responsabile per tutti i valori patrimoniali custoditi da esso
o da altri uffici dietro la sua approvazione. In caso
di perdita di tali valori patrimoniali, l’ufficio di
custodia è responsabile nei confronti del fondo e
dei suoi investitori, ad esclusione del fatto che la
perdita sia dovuta ad eventi estranei all’influenza
dell’ufficio di custodia. Per danni non derivanti
dalla perdita di un valore patrimoniale, l’ufficio di
custodia è sostanzialmente responsabile solo se
non ha adempiuto per negligenza ai propri
obblighi in conformità con le disposizioni del
KAGB.
Note sui rischi
Prima di decidere di acquistare quote di fondi,
gli investitori sono tenuti a leggere accuratamente le seguenti note sui rischi insieme ad
altre informazioni contenute nel presente
prospetto e a tenerne conto nelle decisioni
relative agli investimenti. La presenza di uno
o più di tali rischi, da soli o insieme ad altre
circostanze, può influire negativamente sulla
performance del fondo o sui valori patrimoniali detenuti nel fondo e costituire uno
svantaggio anche per il valore delle quote. Se
l’investitore vende le quote del fondo in un
momento in cui le quotazioni dei valori
patrimoniali presenti nel fondo siano inferiori
rispetto al momento dell’acquisto delle
medesime quote, ne risulta che non riceverà
affatto o riceverà parzialmente il rimborso del
capitale da lui investito nel fondo.
È possibile che l’investitore perda in parte o in
toto il proprio capitale investito nel fondo.
Non è possibile garantire incrementi di valore.
Il rischio degli investitori si limita all’importo
investito. Non sussiste alcun obbligo di
versamento successivo oltre al capitale
investito dagli investitori. Oltre ai rischi e alle
incertezze descritti di seguito o in altri capitoli
del prospetto, la performance del fondo può
essere pregiudicata da altri rischi e incertezze
diverse al momento sconosciuti. La sequenza
in cui compaiono i rischi riportati di seguito
non costituisce un’indicazione né della
probabilità che si verifichino né della portata
o dell’importanza dei singoli rischi.
Rischi di un investimento in fondi
Qui di seguito vengono illustrati i rischi di norma
collegati a un investimento in un OICVM. Tali
rischi si possono ripercuotere negativamente sul
valore delle quote, sul capitale investito e sul
periodo di possesso dell’investimento programmato da parte dell’investitore.
Oscillazione del valore delle quote del fondo
Il valore delle quote del fondo si calcola dal valore
del fondo, diviso per il numero delle quote in
circolazione. Il valore del fondo corrisponde
pertanto alla somma dei valori di mercato di tutti i
valori patrimoniali del fondo da cui viene detratta
la somma dei valori di mercato di tutte le
passività del fondo. Il valore delle quote del fondo
dipende pertanto dal valore delle voci patrimoniali
detenute dal fondo e dall’ammontare delle
passività del fondo. Se il valore di tali valori
patrimoniali diminuisce oppure il valore delle
passività aumenta, il valore delle quote del fondo
diminuisce.
Influenza degli aspetti fiscali sui risultati
individuali
Il trattamento fiscale degli utili da capitale
dipende dai rapporti individuali dei rispettivi
investitori e può essere soggetto a variazioni
future. Per singole domande, che riguardano ad
esempio la situazione fiscale personale, si
consiglia di rivolgersi a un fiscalista.
Sospensione del rimborso delle quote
La Società ha il diritto di sospendere temporaneamente il rimborso delle quote, qualora
sussistano condizioni straordinarie che rendano
necessaria tale sospensione in considerazione
degli interessi degli investitori. Tali condizioni
straordinarie possono essere, ad esempio, crisi
economiche o politiche, richieste di rimborso in
presenza di circostanze eccezionali, nonché la
chiusura di borse o mercati, restrizioni agli
scambi o altri fattori che possono pregiudicare la
determinazione del valore delle quote. Durante
questo periodo di tempo, gli investitori non
possono ricevere il rimborso delle proprie quote.
Anche in caso di sospensione del rimborso delle
quote è possibile che il valore della quota
diminuisca, ad esempio, qualora la Società fosse
costretta a vendere valori patrimoniali a un valore
inferiore rispetto a quello di mercato durante la
sospensione del rimborso delle quote. Il valore
delle quote dopo la ripresa del rimborso può
risultare inferiore a quello antecedente la
sospensione del rimborso.
Modifica della politica di investimento o delle
Condizioni di Investimento
La Società può modificare le Condizioni di
Investimento dietro autorizzazione della BaFin.
Mediante la modifica delle Condizioni di
Investimento è possibile che vengano modificate
norme riguardanti gli investitori. La Società può
ad esempio modificare la politica di investimento
del fondo modificando le Condizioni di Investimento oppure può aumentare le spese a carico
del fondo. La Società può inoltre modificare la
politica d’investimento entro gli ambiti di
investimento legali e contrattuali consentiti e
pertanto senza modificare le Condizioni di
Investimento e la loro autorizzazione da parte
della BaFin. In tal modo il rischio collegato al
fondo può subire variazioni.
Liquidazione del fondo
La Società ha il diritto di revocare la gestione del
fondo. La Società ha il diritto di liquidare
completamente il fondo dopo averne revocato la
gestione. Il diritto di gestire il fondo e disporne
passa all’ufficio di custodia dopo un preavviso di
revoca di sei mesi. Gli investitori corrono
pertanto il rischio di non concludere il periodo di
possesso programmato. Durante il trasferimento
del fondo all’ufficio di custodia il fondo può
essere soggetto ad altre imposte rispetto a
quelle patrimoniali tedesche. Quando le quote
del fondo, al termine dell’iter di liquidazione,
vengono eliminate dal deposito degli investitori,
questi ultimi possono essere soggetti al
pagamento di imposte sul reddito.
Trasferimento di tutti i valori patrimoniali del
fondo a un altro fondo di investimento pubblico
aperto (fusione)
La Società può trasferire tutti i valori patrimoniali
del fondo a un altro OICVM. In questo caso,
l’investitore può (i) ricevere il rimborso delle
proprie quote, (ii) trattenere le quote diventando
investitore del fondo OICVM incorporante, (iii) o
convertire le quote con quote di un fondo di
7
investimento pubblico con criteri di investimento
equivalenti, a condizione che la Società o una
Società ad essa collegata, gestisca un fondo di
investimento di questo tipo con criteri di
investimento equivalenti. Ciò vale anche qualora
la Società trasferisca nel fondo tutti i valori
patrimoniali di un altro fondo di investimento
pubblico aperto. L’investitore può pertanto,
nell’ambito del trasferimento, prendere
anticipatamente una nuova decisione riguardante
il proprio investimento. In caso di rimborso delle
quote, si può incorrere nel pagamento di tasse
patrimoniali. In caso di conversione delle quote in
quote di un fondo di investimento con criteri di
investimento equivalenti, l’investitore può
incorrere nel pagamento di imposte se, ad
esempio, al momento dell’acquisizione il valore
delle quote ricevute è superiore al valore delle
quote precedenti.
Trasferimento del fondo ad un’altra società di
gestione di capitali
La Società può trasferire il diritto di gestire il
fondo e disporne ad un’altra società di gestione
di capitali. In tal caso il fondo e la posizione degli
investitori rimangono inalterati. Tuttavia
nell’ambito del trasferimento, l’investitore deve
decidere se ritiene la nuova società di gestione
dei capitali idonea come la precedente. Qualora
non voglia continuare ad investire nel fondo sotto
una nuova amministrazione, dovrà ricevere il
rimborso delle proprie quote. In tal caso si può
incorrere nel pagamento di tasse patrimoniali.
Redditività e raggiungimento degli obiettivi di
investimento degli investitori
Non è possibile garantire il raggiungimento degli
obiettivi d’investimento desiderati dagli
investitori. Il valore delle quote del fondo può
diminuire e causare perdite per gli investitori.
Non vi sono garanzie da parte della Società o di
terzi relativamente a pagamenti minimi in caso di
restituzione delle quote o di raggiungimento di
determinati obiettivi di investimento del fondo.
Una commissione di sottoscrizione corrisposta
durante l’acquisizione di quote o una commissione di rimborso corrisposta durante la vendita
di quote può inoltre ridurre o addirittura azzerare
il raggiungimento degli obiettivi di un investimento, in particolare in caso di una durata breve
dell’investimento. Gli investitori potrebbero
ricevere un importo inferiore rispetto a quello
originariamente investito.
Rischi di performance negative del
fondo (rischio di mercato)
I rischi riportati qui di seguito possono pregiudicare la performance del fondo o i valori
patrimoniali detenuti nel fondo e inoltre influire
negativamente sul valore delle quote e sul
capitale investito dagli investitori.
8
Rischio di variazione del valore
I valori patrimoniali in cui la Società investe per
conto del fondo sono soggetti a rischi. Le perdite
di valore si possono verificare, ad esempio, se il
valore di mercato dei valori patrimoniali scende
rispetto al prezzo d’acquisto oppure se i prezzi a
pronti e quelli a termine presentano andamenti
diversi.
Rischio di interessi creditori negativi
La Società investe le liquidità del fondo presso
l’ufficio di custodia o presso altre banche per
conto del fondo, dove i depositi sono remunerati
ai tassi di mercato. In funzione dell’andamento
della politica dei tassi d’interesse delle Banche
centrali e di emissione, in particolar modo – e in
funzione del rispettiva valuta di riferimento del
fondo o della classe di quote – della Banca
centrale europea, della Federal Reserve (FED),
della Bank of England e/o Banca Nazionale
Svizzera nonché ulteriori Banche centrali e di
emissione, i depositi bancari a breve, medio e
anche lungo termine potrebbero ottenere
interessi negativi.
Rischio del mercato di capitali
La performance dei corsi o del valore di mercato
degli strumenti finanziari dipende in particolare
dall’andamento dei mercati dei capitali, che a loro
volta vengono influenzati dalla situazione
generale dell’economia mondiale e dalle
condizioni generali economiche e politiche nei
rispettivi paesi.
Possono sussistere rischi relativi alle condizioni
economiche generali a causa dell’incertezza
relativa alla crescita economica nei principali
paesi industrializzati ed emergenti e ai relativi
effetti sull’economia mondiale nonché a causa
della crisi del debito sovrano nell’area euro e in
altre regioni del mondo.
Possono sussistere dei rischi a causa dell’ambiente di investimento caratterizzato dai tassi di
interesse e dei possibili effetti dei tassi di
interesse (ad esempio sui rendimenti delle
obbligazioni). Il mercato dei capitali viene
influenzato direttamente e indirettamente dalle
misure delle diverse Banche Centrali (ad esempio
adeguamenti del tasso di riferimento, politica
monetaria espansiva o restrittiva, programmi di
acquisto o vendita per i titoli) e le rispettive
interazioni. Ciò può ripercuotersi sulla liquidità, il
rendimento e i rischi del fondo.
Tra i rischi dovuti alle condizioni politiche generali
figurano ad esempio le incertezze relative allo
sviluppo dell’Unione europea, le incertezze
relative alle elezioni e ai referendum imminenti,
le incertezze relative agli sviluppi nelle (potenziali)
aree di crisi.
L’andamento generale dei corsi, in particolare di
una borsa, può essere influenzato anche da
fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i
rumor. Oscillazioni dei valori dei corsi e del
mercato possono anche essere riconducibili a
modifiche dei tassi di interesse, dei prezzi di
commodity (ad es. prezzo del petrolio), dei tassi
di cambio o della solvibilità di un emittente
(l’emittente degli strumenti finanziari).
Rischio di variazione dei corsi delle azioni
In base all’esperienza, le azioni sono soggette a
forti oscillazioni di corso e pertanto anche al rischio
di flessioni delle quotazioni. Le oscillazioni di corso
sono influenzate in particolare dall’andamento
degli utili della società emittente nonché
dall’andamento del settore e dallo sviluppo
economico globale. Anche la fiducia degli attori del
mercato nelle società può influire sull’andamento
dei corsi. Ciò vale in particolare per le società le
cui azioni sono quotate per un periodo di tempo
inferiore in una borsa o un altro mercato
regolamentato; in questi casi si possono verificare
da leggere variazioni delle previsioni fino a forti
oscillazioni dei corsi. Se in un’azione il numero
delle azioni liberamente scambiabili possedute da
numerosi detentori di azioni (la cosiddetta
partecipazione azionaria estesa) è ridotto, un
numero già ridotto di richieste di acquisto e
vendita di tale azione può esercitare una forte
influenza sul prezzo di mercato e pertanto
comportare oscillazioni di corso maggiori.
Rischio di variazione dei tassi
L’investimento in titoli a tasso fisso include la
possibilità che si modifichi il livello dei tassi di
mercato esistente al momento dell’emissione di
un valore mobiliare. Se i tassi di mercato salgono
rispetto ai tassi al momento dell’emissione, di
norma le quotazioni dei titoli a tasso fisso
crollano. Se invece cala il tasso di mercato, sale
la quotazione dei titoli a tasso fisso. Questo
andamento dei corsi comporta che il rendimento
attuale del titolo a tasso fisso corrisponda approssimativamente al tasso di mercato attuale.
Queste oscillazioni di corso, tuttavia, sono
diverse a seconda della durata (residua) dei titoli
a tasso fisso. I titoli a tasso fisso con scadenze
più brevi presentano rischi inferiori rispetto ai
titoli a tasso fisso con scadenze più lunghe. I
titoli a tasso fisso a breve scadenza presentano
invece di norma rendimenti minori rispetto ai
titoli a tasso fisso con scadenze più lunghe. Per
la loro breve durata non superiore a 397 giorni, gli
strumenti del mercato monetario denotano
tendenzialmente rischi di cambio minori. Inoltre i
tassi di interesse di strumenti finanziari diversi
denominati nella stessa valuta con una scadenza
residua equivalente possono presentare
andamenti diversi.
Rischio di variazione dei corsi delle obbligazioni
cum warrant e obbligazioni convertibili
Le obbligazioni cum warrant e le obbligazioni
convertibili comportano il diritto di convertire le
obbligazioni in azioni o di acquisire azioni.
L’andamento del valore delle obbligazioni cum
warrant e delle obbligazioni convertibili dipende
pertanto dall’andamento dei corsi dell’azione
come valore sottostante. I rischi legati alla
performance delle azioni sottostanti si possono
pertanto ripercuotere anche sulla performance
delle obbligazioni cum warrant e delle obbligazioni convertibili. Le obbligazioni che conferiscono all’emittente il diritto di offrire agli
investitori un numero di azioni stabilito in
precedenza anziché il rimborso del valore
nominale (reverse convertibles) sono influenzate maggiormente dal corso azionario
corrispondente.
Rischi correlati ad operazioni su derivati
La Società ha il diritto di effettuare operazioni su
derivati per conto del fondo. L’acquisto e la
vendita di opzioni e la conclusione di contratti
futures o swap comportano i seguenti rischi:
–– Le variazioni di corso del valore sottostante
possono ridurre il valore di un diritto di
opzione o di un contratto futures. Se il valore
si riduce fino all’azzeramento, la Società può
essere obbligata a lasciar decadere i diritti
acquisiti. Il fondo può subire perdite anche in
seguito a variazioni di valore di un valore
patrimoniale sottostante a uno swap.
–– L’effetto leva delle opzioni può avere, sul
valore del fondo, effetti più profondi che non
con l’acquisto diretto dei valori sottostanti. Il
rischio di perdita non è quantificabile al
momento della conclusione dell’operazione.
–– In un dato momento è possibile che venga a
mancare un mercato secondario liquido per
un determinato strumento. Pertanto, in
alcune circostanze, è possibile che una
posizione in derivati non possa essere
economicamente neutralizzata (chiusa).
–– L’acquisto di opzioni comporta il rischio che
l’opzione non venga esercitata, perché i
prezzi dei valori sottostanti non si muovono in
linea con le previsioni, pertanto il premio di
opzione pagato dal fondo si estingue. In caso
di vendita di opzioni sussiste il rischio che il
fondo sia costretto all’acquisto dei valori
patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a
quello attuale di mercato o a consegnare i
medesimi a un prezzo inferiore a quello
attuale di mercato. In questo caso, il fondo
subisce una perdita pari alla differenza di
prezzo, al netto del premio di opzione
riscosso.
–– Nei contratti futures sussiste il rischio che la
Società sia tenuta, per conto del fondo, a
corrispondere la differenza fra il corso
stabilito al momento della stipula del
contratto e il corso del mercato al momento
del saldo o della scadenza dell’operazione. In
questo modo il fondo subirebbe delle perdite.
Il rischio di perdita non è quantificabile al
momento della stipula del contratto futures.
–– L’eventuale necessaria conclusione di
un’operazione di compensazione (saldo)
comporta delle spese.
–– Le previsioni effettuate dalla Società riguardo
allo sviluppo futuro di valori patrimoniali
sottostanti, tassi di interesse, corsi e mercati
valutari possono successivamente rivelarsi
scorrette.
–– È possibile che i valori patrimoniali sottostanti
ai derivati non possano essere venduti o
acquistati in un momento favorevole e che
debbano invece essere venduti o acquistati in
un momento sfavorevole.
–– Mediante l’impiego di derivati si possono
verificare potenziali perdite che in alcune
circostanze non sono prevedibili e che
possono addirittura superare i depositi iniziali.
Nelle operazioni fuori borsa, le cosiddette
operazioni “over-the-counter” (OTC), si possono
verificare i seguenti rischi:
–– È possibile che manchi un mercato
organizzato, di modo che la Società non
riesca o riesca con difficoltà a vendere sul
mercato OTC per conto del fondo gli
strumenti finanziari acquisiti.
–– La conclusione di un’operazione di compensazione (saldo) può risultare difficoltosa,
impossibile o comportare notevoli spese per
via di accordi individuali.
Rischi legati alle operazioni di prestito in titoli
Se la Società concede, per conto del fondo, un
prestito in titoli, lo trasferisce a un mutuatario
che, al termine dell’operazione, ritrasferisce al
fondo titoli dello stesso tipo, della stessa qualità
e nella stessa quantità (prestito in titoli). Per tutta
la durata del prestito, la Società non ha la
possibilità di disporre dei titoli prestati. Se
durante l’operazione il titolo perde di valore e la
Società desidera vendere il titolo in toto, essa
deve revocare l’operazione di prestito e attendere
lo svolgimento normale dell’iter, durante il quale
potrebbe sussistere un rischio di perdita per il
fondo.
Rischi correlati alle operazioni repo
Se la Società concede titoli a pronto contro
termine, li vende e si impegna a riacquistarli alla
scadenza dietro il pagamento di una commissione.
Il prezzo di riacquisto che il venditore deve pagare
alla data di scadenza, a cui si aggiunge la
commissione, viene stabilito al momento della
stipula del contratto. Qualora i titoli a pronti contro
termine dovessero perdere valore nel corso
dell’operazione e la Società desiderasse venderli
per limitare le perdite, lo potrà fare solo
esercitando anticipatamente il proprio diritto di
revoca. La revoca anticipata dell’operazione può
comportare perdite finanziarie per il fondo.
Può inoltre accadere che la commissione da
corrispondere alla scadenza sia maggiore rispetto
ai proventi realizzati dalla Società con il reinvestimento delle disponibilità liquide ottenute.
Se la società acquisisce titoli a pronto contro
termine, li acquista e si impegna a rivenderli alla
scadenza. Il prezzo di riacquisto viene stabilito al
momento della stipula del contratto. I titoli a
pronti contro termine fungono da garanzia per
consentire alla controparte di disporre di liquidità.
Eventuali aumenti del valore dei titoli
non vanno a beneficio del fondo.
Rischi correlati alla ricezione di garanzie
La Società riceve garanzie per operazioni su
derivati, operazioni di prestito in titoli e operazioni
repo. La gestione di tali garanzie richiede
l’impiego di sistemi e la definizione di determinati processi. Dal fallimento di questo processo
nonché per errori umani o da parte dei sistemi
nella Società o presso terzi esterni in correlazione con la gestione delle garanzie si può
correre il rischio che le garanzie presentate
potrebbero perdere valore e non essere più
sufficienti a coprire per l’intero ammontare la
richiesta di consegna o ritrasferimento da parte
della Società nei confronti del contraente.
Rischio correlato alle posizioni di cartolarizzazione
senza franchigia
Il fondo può acquisire titoli che cartolarizzano
crediti (posizioni di cartolarizzazione di crediti) e
che sono stati emessi dopo il 1 gennaio 2011,
solo se il mutuante trattiene almeno il 5% del
volume della cartolarizzazione a titolo di
franchigia e si attiene alle ulteriori disposizioni.
La Società è pertanto tenuta, nell’interesse degli
investitori, ad adottare contromisure qualora le
cartolarizzazioni di crediti, emesse dopo la data di
riferimento indicata, non rispettino questi
standard UE. Nell’ambito di tali contromisure, la
Società potrebbe essere tenuta a vendere tali
posizioni di cartolarizzazione di crediti. A causa di
disposizioni giuridiche che disciplinano banche,
fondiarie e che in futuro probabilmente si
applicheranno anche alle assicurazioni, sussiste il
rischio che la Società non sia in grado di vendere
le posizioni di cartolarizzazione dei crediti
detenute dal fondo, oppure riesca a farlo solo
con forti riduzioni o notevole ritardo.
Rischio d’inflazione
L’inflazione comporta un rischio di svalutazione
per tutti i valori patrimoniali. Ciò vale anche per i
valori patrimoniali detenuti nel fondo. Il tasso di
inflazione può superare l’incremento di valore del
fondo.
Rischio valutario
I valori patrimoniali del fondo possono essere
investiti in un’altra valuta rispetto a quella del
fondo. Il fondo riceve proventi, rimborsi e ricavi
da tali investimenti nella relativa valuta. Se il
valore di tale valuta si riduce rispetto alla valuta
del fondo, si riduce anche il valore di tali
investimenti e pertanto il valore del patrimonio
del fondo.
Rischio di concentrazione
Qualora si verifichi una concentrazione dell’investimento in particolari valori patrimoniali o
mercati, il fondo risulta estremamente dipendente dall’andamento di tali valori patrimoniali o
mercati.
9
Rischi correlati all’investimento in quote
I rischi dei fondi di investimento, le cui quote
vengono acquistate per il fondo (i cosiddetti “fondi
target”), sono strettamente correlati ai rischi dei
valori patrimoniali detenuti da tali fondi target o
delle strategie di investimento operate da tali fondi
target. Dato che i gestori dei singoli fondi target
agiscono indipendentemente tra loro, potrebbe
però anche verificarsi il fatto che più fondi target
perseguano le stesse strategie di investimento o
strategie contrapposte. In tal modo i rischi
esistenti si possono accumulare e le eventuali
opportunità possono controbilanciarsi. Di norma,
la Società non è in grado di controllare la gestione
dei fondi target. Le loro decisioni di investimento
non devono obbligatoriamente coincidere con le
previsioni o le attese della Società. La Società
spesso non sarà a conoscenza in tempo reale
della composizione aggiornata dei fondi target. Nel
caso in cui la composizione non corrisponda alle
sue previsioni o attese, potrà eventualmente
reagire con ritardo restituendo le quote dei fondi
target.
I fondi di investimento aperti, per i quali il fondo
acquisisce quote, potrebbero inoltre sospendere
temporaneamente il rimborso delle quote. In
questo caso la Società non ha la facoltà di
vendere le quote al fondo target dietro il
pagamento del prezzo di rimborso alla Società di
Gestione o all’ufficio di custodia del fondo target.
Rischi legati all’ambito di investimento
La politica di investimento effettiva può anche
essere principalmente orientata all’acquisto di
valori patrimoniali, per esempio solo di pochi
settori, mercati o regioni/paesi, nel rispetto dei
criteri e dei limiti di investimento indicati dalla
legge e dalle Condizioni di Investimento, che
prevedono per il fondo un ampio range. Questa
concentrazione su pochi settori di investimento
speciali può comportare dei rischi (ad esempio
ristrettezza di mercato ed elevata fascia di
oscillazione in determinati cicli congiunturali). Le
informazioni sulla politica di investimento sono
contenute nel rendiconto annuale e riguardano
l’anno di riferimento passato.
Rischi legati agli investimenti in contingent
convertible
I contingent convertible (“CoCo”) rientrano negli
strumenti ibridi di capitale. Dalla prospettiva
dell’emittente, come riserve di capitale
contribuiscono a soddisfare determinati requisiti
patrimoniali previsti dalla legge. In base alle
condizioni di emissione, i CoCo vengono
convertiti in azioni o subiscono una svalutazione
del capitale al verificarsi di determinati eventi
scatenanti (“eventi trigger”) collegati alle soglie
di capitale di vigilanza. L’evento di conversione
può essere determinato dalle autorità di vigilanza
indipendentemente dal verificarsi o meno di
eventi trigger e dal controllo dell’emittente,
qualora essa dubiti della capacità dell’emittente o
di una società consociata di preservare la propria
redditività a lungo termine (rischio di svalutazione/conversione).
10
Dopo un evento trigger, il recupero del capitale
investito dipende essenzialmente dalla
composizione dei CoCo. I CoCo potrebbero
reincrementare il valore nominale svalutato del
tutto o in parte mediante uno dei tre seguenti
metodi: conversione in azioni, svalutazione
temporanea o svalutazione permanente. La
svalutazione temporanea è una svalutazione
effettuata secondo restrizioni normative certe, a
pieno titolo discrezionale. Ogni pagamento di
cedola dopo l’evento trigger si riferisce al valore
nominale ridotto. In determinate circostanze, un
investitore in CoCo può anche subire perdite
prima degli investitori in azioni e altri detentori di
debito, che fanno riferimento allo stesso
emittente.
In base ai requisiti minimi previsti dalla direttiva UE
sui requisiti patrimoniali IV/requisiti di capitale
(CRD IV/CRR), la struttura delle condizioni dei
CoCo può essere complessa e variare da
emittente a emittente e da obbligazione a
obbligazione.
L’investimento nei CoCo comporta rischi
aggiuntivi come:
a)Rischio di discesa al di sotto dei trigger
predeterminati (rischio di livello trigger)
La probabilità e il rischio di conversione o
svalutazione sono determinati dal differenziale
del trigger rispetto al coefficiente di capitale
dell’emittente del CoCo richiesta in quel
momento a fini normativi.
Secondo quanto indicato nel prospetto di
emissione del CoCo, il trigger meccanico si
verifica al raggiungimento del 5,125% o più del
coefficiente di capitale. Soprattutto se il trigger è
alto, gli investitori in CoCo possono perdere il
capitale investito, ad esempio nel caso di una
svalutazione del valore nominale o della
conversione in capitale proprio (azioni).
A livello di comparto ciò significa che il rischio
effettivo della discesa di un trigger è difficile da
valutare in anticipo. Ad esempio la quota di
capitale proprio dell’emittente viene pubblicata
solo trimestralmente e pertanto il differenziale
effettivo del trigger rispetto alla quota del capitale
prevista per legge è noto solo al momento della
pubblicazione.
b)Rischio di sospensione del pagamento della
cedola (rischio di revoca della cedola)
L’interesse del CoCo è di fatto stabilito dalla
cedola in base all’entità, ma l’emittente o
l’autorità di vigilanza può sospendere in qualsiasi
momento i pagamenti delle cedole senza che ciò
determini un’insolvenza del CoCo. In tal caso, i
mancati pagamenti delle cedole non verranno
riprogrammati alla ripresa dei pagamenti. Per gli
investitori in CoCo sussiste quindi il rischio di non
riscuotere tutti i pagamenti di cedole previsti al
momento dell’acquisizione.
c)Rischio di modifica della cedola (rischio di
revisione della cedola)
Se alla data di scadenza specificata il CoCo non
può essere riscattato dall’emittente del CoCo,
l’emittente stesso può definire nuovamente le
condizioni dell’emissione. Alla data di scadenza,
l’importo della cedola può essere modificato, se
l’emittente non la riscatta.
d)Rischio derivato dalle disposizioni normative
(rischio di un’inversione della struttura di
capitale)
Nella CRD IV vengono stabiliti alcuni requisiti
minimi per il capitale proprio delle banche.
L’ammontare della riserva di capitale richiesta
varia da paese a paese in conformità con le
normative vigenti applicabili per l’emittente.
Secondo le diverse disposizioni nazionali a livello
di fondi, la conversione può essere avviata in
seguito al trigger discrezionale o alla sospensione
dei pagamenti delle cedole in conformità con le
normative applicabili per l’emittente. Per gli
investitori in CoCo e gli investitori in generale
sussiste un ulteriore fattore di incertezza che
dipende dalle condizioni nazionali e dalla sola
valutazione dell’autorità di vigilanza competente.
Inoltre, il parere dell’autorità di vigilanza
competente nonché i singoli criteri presi in
considerazione per formularlo non possono
essere valutati in anticipo in modo esaustivo.
e)Rischio di esercizio del riscatto o di blocco del
riscatto da parte dell’autorità di vigilanza
competente (rischio di estensione)
I CoCo sono titoli obbligazionari a lungo termine
con durata spesso illimitata e diritto di riscatto da
parte dell’emittente a determinate scadenze
indicate nel prospetto di emissione. L’esercizio
del diritto di riscatto è una decisione discrezionale dell’emittente, che richiede tuttavia
l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. L’autorità
di vigilanza prenderà una decisione in conformità
con le normative applicabili.
Gli investitori possono rivendere il CoCo solo su
un mercato secondario, che è associato ai
rispettivi rischi di mercato e di liquidità, qualora
non vi sia una revoca efficace da parte degli
emittenti in una o più delle scadenze definite.
Qualora in caso di assenza di richiesta non si
abbia un mercato secondario liquido sufficiente,
un CoCo non è vendibile.
f)Rischio di capitale proprio e di subordinazione
(rischio d’inversione della struttura del
capitale)
Nel caso in cui i CoCo vengano convertiti in
azioni, gli investitori diventano detentori di azioni
quando si concretizza il trigger. In caso di
insolvenza, i detentori di azioni potranno operare
solo in maniera subordinata e dipendente dal
resto delle risorse disponibili. Pertanto, in caso di
conversione dei CoCo si può giungere ad una
perdita completa del capitale. In determinate
circostanze, al concretizzarsi del trigger gli
investitori in CoCo potrebbero subire le prime
perdite ancor prima del mantenimento del
capitale.
g) Rischio di una concentrazione di settori
A causa della struttura specifica dei CoCo, il
rischio di concentrazione dei settori può derivare
dalla distribuzione non omogenea delle
esposizioni rispetto ai valori finanziari. Conformemente alle disposizioni di legge, i CoCo rientrano
nella struttura di capitale degli istituti finanziari.
h) Rischio di liquidità
I CoCo comportano un rischio di liquidità in
condizioni di stress del mercato. Ciò è dovuto alla
base di investitori speciali cui i CoCo si rivolgono
e al volume di mercato complessivo inferiore
rispetto alle obbligazioni usuali.
i) Rischio di valutazione del rendimento
A causa della redimibilità flessibile dei CoCo la
data utilizzata nel calcolo del rendimento non è
certa. Per ogni data di riscatto sussiste il rischio
che la scadenza dell’obbligazione venga rinviata e
il calcolo del rendimento debba essere adattato
alla nuova data. Questo può portare ad un
cambiamento del rendimento.
j) Rischio sconosciuto
Dato il carattere innovativo dei CoCo e la
continua evoluzione del contesto normativo per
gli istituti finanziari, potrebbero verificarsi rischi
non prevedibili allo stato attuale.
Per ulteriori informazioni, è possibile fare
riferimento alla comunicazione dell’autorità
europea di vigilanza del mercato e dei titoli
(ESMA/2014/944) del 31 luglio 2014 riguardante i
potenziali rischi sugli investimenti in strumenti
contingent convertible.
Rischi correlati a liquidità ridotta o
aumentata del fondo (rischio di liquidità)
Di seguito vengono illustrati i rischi che possono
influire negativamente sulla liquidità del fondo.
Ciò può comportare che il fondo non possa
adempiere ai propri pagamenti temporaneamente o definitivamente oppure che la Società
non possa soddisfare temporaneamente o
definitivamente le richieste di rimborso degli
investitori. L’investitore potrebbe eventualmente
non raggiungere il periodo di possesso da lui
programmato e il capitale da lui investito, o parte
di esso, potrebbe non essere disponibile per un
tempo indefinito. Qualora dovessero realizzarsi i
rischi di liquidità, il valore di inventario netto del
fondo, e pertanto il valore delle quote, potrebbe
diminuire, ad esempio se la Società è tenuta, in
caso di liceità giuridica, a vendere i valori
patrimoniali per il fondo a un valore inferiore a
quello di mercato.
Rischio correlato all’investimento in valori
patrimoniali
Per il fondo possono essere acquisiti anche valori
patrimoniali non ammessi alla quotazione
ufficiale in borsa o non quotati o negoziati su un
mercato regolamentato. Tali valori patrimoniali
possono eventualmente essere venduti solo a
fronte di forti riduzioni di prezzo, notevoli ritardi o
non essere venduti affatto. Anche i valori patrimoniali quotati in una borsa possono non essere
venduti o venduti solo a fronte di forti riduzioni di
prezzo, in funzione della situazione del mercato,
del volume, del periodo e dei costi programmati.
Sebbene per il fondo possano essere acquisiti
solo valori patrimoniali che possono sostanzialmente essere liquidati in qualsiasi momento, non
è possibile escludere che essi possano essere
venduti temporaneamente o definitivamente solo
dietro la realizzazione di perdite.
Rischio correlato alla liquidità dei finanziamenti
La Società può accendere crediti per conto del
fondo. Sussiste il rischio che la Società non sia in
grado di accendere crediti o che riesca a farlo
solo a condizioni sostanzialmente sfavorevoli.
Inoltre, i crediti a interessi variabili possono
ripercuotersi negativamente per via dell’aumento
dei tassi di interesse. Una liquidità insufficiente
può ripercuotersi sulla liquidità del fondo, con la
conseguenza che la Società possa essere
costretta a vendere i propri valori patrimoniali
anticipatamente o a condizioni peggiori del
previsto.
Rischi correlati a un maggior numero di rimborsi
o spese
Mediante ordini di acquisto o vendita da parte
degli investitori la liquidità fluisce nel patrimonio
del fondo o defluisce da esso. I flussi e i deflussi
possono comportare dopo il saldo un flusso o
deflusso netto di liquidità nel fondo. Tale flusso o
deflusso netto può indurre il gestore del fondo ad
acquistare o vendere valori patrimoniali,
comportando così costi di transazione. Ciò vale,
in particolare, nel caso in cui per via dei flussi o
deflussi venga superato il margine inferiore o
superiore della quota di liquidità prevista per il
fondo da parte della Società. I costi di transazione che ne derivano sono a carico del
patrimonio del fondo e possono pregiudicare la
performance del fondo. In caso di flussi, è
possibile che una maggiore liquidità del fondo ne
pregiudichi la performance qualora la Società non
sia in grado di investire le liquidità a condizioni
adeguate.
Rischio correlato ai giorni festivi in determinate
regioni/determinati paesi
Secondo la strategia di investimento, gli
investimenti per il fondo devono essere effettuati
in particolare in determinate regioni o paesi. I
giorni festivi locali di queste regioni/paesi
possono determinare degli scostamenti tra i loro
giorni di contrattazione in borsa e i giorni di
valutazione del fondo. Può accadere che in un
giorno che non è un giorno di valutazione, il
fondo non possa reagire in medesima data agli
andamenti del mercato in quelle regioni/paesi
oppure non possa effettuare contrattazioni sul
mercato di tali regioni/paesi in un giorno di
valutazione che non è un giorno di contrattazione
in quei luoghi. In tal modo è possibile che il fondo
sia impossibilitato a vendere i valori patrimoniali
nei tempi necessari. Ciò può influire negativamente sulle capacità del fondo di far fronte a
richieste di rimborso o altri obblighi di pagamento.
Rischio del contraente compreso il
rischio di credito e di debito
Qui di seguito vengono illustrati i rischi che si
possono presentare per il fondo nell’ambito di un
vincolo contrattuale con un’altra parte (la
cosiddetta controparte). In questo caso vi è il
rischio che la controparte non sia più in grado di
adempiere ai propri obblighi contrattuali. Questi
rischi possono pregiudicare la performance del
fondo e inoltre influire negativamente sul valore
delle quote e sul capitale investito dagli
investitori.
Rischio di insolvenza dell’emittente / rischi
dovuti alla controparte (ad eccezione dei
contraenti centrali)
Il fondo può subire perdite in caso di dissesto
finanziario di un emittente (di seguito “emittente”) o di una controparte (contraente) nei
confronti del quale il fondo vanta dei diritti.
Insieme alle tendenze complessive dei mercati
dei capitali, il rischio dell’emittente descrive gli
effetti dei particolari andamenti di ogni emittente
che influenzano la quotazione di un titolo. Anche
un’accurata selezione dei titoli non può quindi
escludere la possibilità di perdite dovute al
dissesto finanziario degli emittenti. La controparte di un contratto stipulato per il fondo può
risultare parzialmente o totalmente inadempiente
(rischio del contraente). Questo vale per tutti i
contratti stipulati per conto del fondo.
Rischio correlato alle controparti centrali
Una controparte centrale (Central Counterparty,
“CCP”) si presenta come un ente interconnesso
in determinate operazioni per il fondo, in
particolare in operazioni legate a strumenti
finanziari derivati. In questo caso funge da
acquirente nei confronti del venditore e da
venditore nei confronti dell’acquirente. Un CCP
copre i propri rischi di insolvenza della controparte mediante una serie di meccanismi di
protezione che gli consentono di compensare in
qualsiasi momento le perdite derivanti dalle
operazioni concluse ad esempio con i cosiddetti
depositi iniziali (ad esempio le garanzie). Tuttavia,
nonostante questi meccanismi di protezione, non
si può escludere l’insolvenza di un CCP, che
potrebbe pregiudicare anche i diritti della Società
per conto del fondo. In questo caso il fondo può
subire perdite non assicurate da garanzia.
Rischi di insolvenza dell’emittente nelle
operazioni repo
Nelle operazioni repo, la presentazione delle
garanzie avviene attraverso un compenso da
parte della controparte. In caso di insolvenza
della controparte, nel corso della durata
dell’operazione repo, la Società può far valere un
diritto di sfruttamento relativamente ai titoli a
pronti contro termine o alle disponibilità liquide.
Può sussistere un rischio di perdita per il fondo
qualora le garanzie presentate non fossero più
sufficienti a coprire per intero il diritto di
ritrasferimento della Società per via del
sopravvenuto peggioramento della solvibilità
dell’emittente o per l’aumento delle quotazioni
dei titoli a pronti contro termine.
11
Rischi di insolvenza dell’emittente nelle
operazioni di prestito in titoli
Se la Società concede un prestito in titoli per
conto del fondo, deve ottenere garanzie
sufficienti contro l’insolvibilità della controparte.
L’entità delle garanzie corrisponde almeno al
valore del corso dei titoli trasferiti come prestito
in titoli. Il mutuatario è tenuto a fornire ulteriori
garanzie se il valore dei titoli concessi in prestito
aumenta, la qualità delle garanzie fornite
diminuisce o si verifica un peggioramento delle
sue condizioni economiche e le garanzie già
fornite non sono sufficienti. Se il mutuatario non
è in grado di assolvere a tale obbligo di
versamento successivo, sussiste il rischio che il
diritto di ritrasferimento non sia completamente
garantito in caso di insolvenza della controparte.
Se le garanzie vengono concesse a un organismo
diverso rispetto all’ufficio di custodia del fondo,
sussiste inoltre il rischio che esse, in caso di
insolvenza del mutuatario, non possano
eventualmente essere sfruttate immediatamente
o per intero.
Rischi operativi e altri rischi del fondo
Qui di seguito vengono illustrati i rischi che
possono sussistere, ad esempio per via di
processi interni insufficienti nonché per errori
umani o da parte dei sistemi nella Società o
presso terzi esterni. Questi rischi possono
pregiudicare la performance del fondo e pertanto
influire negativamente sul valore delle quote e
sul capitale investito dagli investitori.
Rischi correlati ad azioni criminali, irregolarità o
catastrofi naturali
Il fondo può diventare vittima di truffe o altre
azioni criminali. Può subire perdite a causa di
incomprensioni o errori da parte dei collaboratori
della Società o di terzi esterni oppure può subire
danni a causa di eventi esterni, quali ad esempio
le catastrofi naturali.
Rischio paese o di trasferimento
Sussiste il rischio che un debitore estero non
possa assolvere le proprie prestazioni per tempo,
del tutto o solo in un’altra valuta, nonostante sia
solvibile, a causa dell’impossibilità o dell’indisponibilità a eseguire il trasferimento della valuta dal
paese in cui risiede. Pertanto, ad esempio,
possono venire a mancare i pagamenti a cui la
Società ha diritto per conto del fondo, possono
essere effettuati in una valuta che non è (più)
convertibile in seguito a restrizioni valutarie
oppure possono avvenire in un’altra valuta.
Qualora il debitore dovesse saldare il debito in
un’altra valuta, questa posizione è soggetta al
rischio valutario sopra descritto.
Rischi giuridici e politici
Per il fondo possono essere effettuati investimenti in ordinamenti giuridici nei quali il diritto
tedesco non è applicato oppure in caso di
controversie il foro competente non sia in
Germania. I diritti e i doveri della Società per
conto del fondo che ne risultano possono variare
da quelli che ne risulterebbero in Germania, a
svantaggio del fondo o degli investitori. Sviluppi
12
politici o giuridici, comprese le variazioni delle
condizioni generali giuridiche in tali ordinamenti
possono essere riconosciuti troppo tardi dalla
Società o per nulla riconosciuti oppure comportare limitazioni relativamente a valori patrimoniali
acquistabili o già acquistati. Tali conseguenze si
possono verificare anche in caso di modifica delle
condizioni generali giuridiche per la Società e/o la
gestione del fondo in Germania.
Rischio correlato alle persone chiave
Qualora il risultato d’investimento del fondo si
riveli molto positivo in un determinato periodo,
tale successo può essere dovuto anche all’abilità
delle persone che lo gestiscono e alla correttezza
delle decisioni dei gestori. L’insieme delle
persone addette alla gestione del fondo è però
soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali
potrebbero agire con meno successo.
Modifica delle condizioni fiscali generali,
rischio fiscale
Le informazioni di natura fiscale si basano sulle
norme giuridiche attualmente note e sono rivolte
a persone assoggettate senza alcuna limitazione
all’imposta sui redditi o all’imposta sul reddito
delle persone giuridiche in Germania. Non è tuttavia possibile garantire che l’imposizione fiscale
non cambi in base alla legislazione, alla
giurisprudenza o a decreti emanati dall’amministrazione finanziaria.
La modifica delle basi imponibili del fondo
stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti
(per esempio in base ad accertamenti fiscali
esterni), in caso di una correzione fiscale
sostanzialmente svantaggiosa per l’investitore,
può comportare per quest’ultimo l’assoggettamento all’onere fiscale risultante dalla correzione
relativa agli esercizi precedenti, benché in
determinate circostanze non avesse investito nel
fondo in quel periodo. Viceversa, per l’investitore
può verificarsi il caso in cui non possa più
beneficiare di una correzione sostanzialmente
vantaggiosa relativamente all’esercizio attuale e
agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della
vendita delle quote avvenuti precedentemente
alla correzione.
Inoltre una correzione dei dati fiscali può
comportare un’effettiva tassazione dei proventi
soggetti a imposizione fiscale o vantaggi fiscali
durante un periodo diverso rispetto a quello
pertinente la tassazione, con ripercussioni
negative sul singolo investitore.
L’attuale progetto di riforma fiscale sugli
investimenti prevede tra l’altro che i fondi,
nonostante l’esenzione da imposta sul reddito, a
decorrere dal 1 gennaio 2016 dovranno pagare
dividendi nazionali e proventi di diritti di
godimento assimilabili ad azioni ordinarie, purché
45 giorni prima e 45 giorni dopo la scadenza dei
redditi da capitale siano di proprietà economica e
civile delle quote o dei certificati di godimento da
meno di 45 giorni. I giorni nei quali il fondo si
cautela contro il rischio di variazione dei corsi
delle quote e dei certificati di godimento, in
modo tale da non farsi carico di nulla o solo di
una modesta parte, non vengono tenuti in
considerazione. La normativa proposta può avere
effetti sul prezzo delle quote e sulla posizione
fiscale degli investitori. Questo può essere
dovuto all’applicazione della strategia d’investimento.
Rischio di custodia
La custodia soprattutto all’estero di valori
patrimoniali è connessa con il rischio di perdita
che può derivare da insolvenza, violazioni
all’obbligo di diligenza o cause di forza maggiore.
Rischi correlati a meccanismi di scambio e
compensazione (rischio di liquidazione)
Nella liquidazione delle operazioni in titoli
mediante un sistema elettronico, sussiste il
rischio che una delle controparti effettui
pagamenti ritardati o non conformi agli accordi
oppure che la consegna dei titoli non venga
portata a termine entro i termini stabiliti.
Principi e limiti di investimento
Valori patrimoniali
La Società può acquistare per conto del fondo i
seguenti valori patrimoniali:
–– Titoli ai sensi dell’articolo 193 KAGB
–– Strumenti del mercato monetario ai sensi
dell’articolo 194 KAGB
–– Depositi bancari ai sensi dell’articolo 195
KAGB
–– Quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB
–– Derivati ai sensi dell’articolo 197 KAGB
–– Ulteriori strumenti d’investimento ai sensi
dell’articolo 198 KAGB.
La Società può acquisire tali valori patrimoniali
entro i limiti di investimento descritti in
particolare nei paragrafi “Criteri e limiti d’investimento – Valori patrimoniali – Limiti d’investimento per titoli e strumenti del mercato
monetario anche con l’impiego di strumenti
derivati e depositi bancari” e “Criteri e limiti
d’investimento – Valori patrimoniali – Altri valori
patrimoniali e loro limiti d’investimento”.
I dettagli relativi a tali valori patrimoniali acquisibili
e i limiti d’investimento applicabili a tale scopo
sono riportati qui di seguito.
Titoli
La Società può acquistare per conto del fondo
titoli di emittenti nazionali ed esteri se:
1. sono quotati ufficialmente in una borsa di uno
degli Stati membri dell’Unione europea (“UE”)
o di un altro Stato aderente all’accordo sullo
Spazio economico europeo (“SEE”) oppure
sono quotati ufficialmente o negoziati in uno di
tali Stati su un altro mercato organizzato;
2. sono quotati ufficialmente solamente in una
borsa di uno Stato non facente parte
dell’Unione europea o non aderente
all’accordo sullo Spazio economico europeo
oppure sono quotati e negoziati in uno di tali
Stati su un altro mercato regolamentato, a
condizione che la scelta di tale borsa o del
mercato regolamentato sia stata approvata
dalla BaFin.
I titoli di nuove emissioni possono essere
acquistati se, in base alle loro condizioni
d’emissione, si deve richiedere l’ammissione
alla quotazione ufficiale o la negoziazione presso
una delle borse o su uno dei mercati regolamentati citati ai numeri 1 e 2, a condizione che
l’ammissione o la negoziazione avvengano
entro un anno dalla data di emissione.
Come titoli in questo senso valgono anche:
–– Le quote di fondi di investimento chiusi in
forma contrattuale o societaria soggetti al
controllo dei detentori di quote (il cosiddetto
controllo societario), ovvero i detentori di
quote hanno diritto di voto sulle decisioni
principali, nonché il diritto di controllare la
politica di investimento mediante meccanismi
adeguati. Il fondo di investimento deve
essere inoltre gestito da un soggetto
giuridico che si deve attenere alle norme
regolanti la tutela degli investitori, a meno
che il fondo di investimento sia realizzato in
forma societaria e l’amministrazione
patrimoniale non sia gestita da un altro
soggetto giuridico.
–– Gli strumenti finanziari garantiti da altri valori
patrimoniali o collegati all’andamento di altri
valori patrimoniali. Qualora in tali strumenti
finanziari siano incorporati componenti di
derivati, devono essere rispettati ulteriori
requisiti affinché la Società sia in grado di
acquisirli come titoli.
I titoli possono essere acquisiti solo alle seguenti
condizioni:
–– La perdita potenziale che può derivare dal
fondo non deve superare il prezzo di acquisto
del titolo. Non sussiste alcun obbligo di versamento successivo.
–– La liquidità dei titoli acquisiti dal fondo non
deve comportare l’impossibilità per il fondo di
adempiere alle disposizioni di legge sul
rimborso di quote. Ciò vale tenendo conto
della possibilità giuridica di poter sospendere
il rimborso delle quote in casi particolari (cfr. i
paragrafi “Quote – Emissione e rimborso di
quote – Emissione di quote”, “Quote – Emissione e rimborso di quote – Rimborso di
quote” e “Quote – Emissione e rimborso di
quote – Sospensione del rimborso delle
quote”).
–– Deve essere possibile una valutazione
affidabile del titolo con prezzi esatti, affidabili
e correnti, che devono essere prezzi di
mercato o prezzi stabiliti da un sistema di
valutazione indipendente dall’emittente del
titolo.
–– Devono essere presenti informazioni
adeguate sui titoli, sotto forma di informazioni
regolari, esatte e complete del mercato dei
titoli oppure sotto forma di un portafoglio
eventualmente appartenente a tali titoli.
–– I titoli sono negoziabili.
–– L’acquisizione dei titoli deve avvenire in
conformità con gli obiettivi o la strategia di
investimento del fondo.
–– I rischi correlati ai titoli vengono rilevati in
modo adeguato mediante la gestione dei
rischi del fondo.
Inoltre i titoli devono essere acquisiti nella forma
seguente:
3.
4.
5.
–– azioni che spettano al fondo da risorse della
Società in caso di un aumento di capitale,
–– titoli che sono stati acquistati nell’esercizio di
diritti d’opzione che appartengono al fondo.
In questo senso vengono acquisiti per il fondo
anche diritti d’opzione, a condizione che i titoli sui
quali si basano i diritti d’opzione possano far
parte del fondo.
6.
Strumenti del mercato monetario
La Società può investire per conto del fondo in
strumenti del mercato monetario, normalmente
negoziati sul mercato monetario, e in titoli
obbligazionari che, alternativamente
–– al momento dell’acquisto per il fondo abbiano
una durata o una scadenza residua non
superiore a 397 giorni,
–– al momento dell’acquisto per il fondo abbiano
una durata o una scadenza residua superiore
a 397 giorni, la cui remunerazione, salvo
diversamente specificato nelle condizioni di
emissione, dovrà essere regolarmente
adeguata, in conformità al mercato, almeno
una volta ogni 397 giorni,
–– il cui profilo di rischio corrisponda a quello dei
titoli che soddisfano il criterio della scadenza
residua o dell’adeguamento degli interessi.
Gli strumenti del mercato monetario possono
essere acquisiti per il fondo solo se:
1. sono quotati ufficialmente in una borsa di uno
degli Stati membri dell’Unione europea o di
un altro Stato aderente all’accordo sullo
Spazio economico europeo oppure sono
quotati ufficialmente o negoziati in uno di tali
Stati su un altro mercato regolamentato,
2. sono quotati ufficialmente solamente in una
borsa di uno Stato non facente parte
dell’Unione europea o in un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico
europeo oppure sono quotati e negoziati in
uno di tali Stati su un mercato
regolamentato, a condizione che la scelta di
tale borsa o del mercato regolamentato sia
stata approvata dalla BaFin,
sono emessi o garantiti dall’Unione europea,
dal Governo federale, da un fondo federale,
da una regione federale, da un altro Stato
membro o da un altro ente territoriale statale,
regionale o locale oppure dalla Banca centrale
di uno Stato membro dell’Unione europea,
dalla Banca centrale europea o dalla Banca
europea per gli investimenti, da uno Stato
terzo oppure, nel caso di Stati federali, da uno
Stato della federazione o da un organismo
internazionale a carattere pubblico, a cui
aderisca almeno uno Stato membro
dell’Unione europea,
sono emessi da una società i cui titoli siano
negoziati in uno dei mercati citati ai numeri 1
e 2,
sono emessi o garantiti da un istituto di
credito sottoposto ai criteri di sorveglianza
stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea
o da un istituto di credito soggetto e
rispettoso di norme di sorveglianza
considerate dalla BaFin equivalenti a quelle
stabilite dalla legislazione comunitaria,
sono emessi da altri emittenti che siano
a)una società con un capitale proprio pari ad
almeno EUR 10 milioni, che rediga e
pubblichi il proprio bilancio ai sensi della
direttiva europea sui bilanci delle società
di capitali, oppure
b)un soggetto giuridico che all’interno di un
gruppo composto da una o più società
quotate in borsa è responsabile per il
finanziamento di tale gruppo, oppure
c)un soggetto giuridico che emette
strumenti del mercato monetario garantiti
da passività, utilizzando una linea di
credito concessa dalla banca. Si tratta di
prodotti nei quali sono cartolarizzati in
titoli i crediti delle banche (i cosiddetti
Asset Backed Securities).
Tutti gli strumenti del mercato monetario qui
menzionati sono acquistabili solo qualora siano
liquidi e il loro valore si possa stabilire con
precisione in qualsiasi momento. Sono
considerati liquidi gli strumenti del mercato
monetario che si possono vendere a costi limitati
entro un breve periodo di tempo. In questo caso
la Società è tenuta a rimborsare le quote del
fondo su richiesta degli investitori e deve essere
in grado di vendere tali strumenti del mercato
monetario in breve tempo. Per gli strumenti del
mercato monetario deve essere presente inoltre
un sistema di valutazione esatto e affidabile che
consenta il rilevamento del valore netto dello
strumento del mercato monetario e che si basi
su dati di mercato o modelli di valutazione, come
i sistemi, che comportano spese di acquisto. Il
requisito di liquidità è considerato soddisfatto per
gli strumenti del mercato monetario se questi
ultimi sono quotati ufficialmente o negoziati su
un mercato regolamentato all’interno del SEE o
sono quotati ufficialmente o negoziati su un
13
mercato regolamentato esterno al SEE, a
condizione che la scelta di tale mercato
regolamentato sia stata approvata dalla BaFin.
Per gli strumenti del mercato monetario che non
sono quotati in borsa o negoziati su un mercato
regolamentato (si veda quanto riportato sopra ai
punti da 3 a 6), l’emissione o l’emittente di questi
strumenti devono essere inoltre soggetti alla
normativa relativa alla tutela dei depositi e degli
investitori. Pertanto, per tali strumenti del
mercato monetario devono essere presenti
informazioni adeguate che consentano una
valutazione adeguata dei rischi del credito
correlati a tali strumenti e gli strumenti del
mercato monetario devono essere liberamente
trasferibili. I rischi correlati al credito possono
essere valutati mediante un controllo dell’affidabilità creditizia da parte di un’agenzia di rating.
Per tali strumenti del mercato monetario valgono
inoltre i seguenti requisiti, salvo che essi siano
emessi o garantiti dalla Banca Centrale europea o
dalla Banca Centrale di uno Stato membro
dell’Unione europea:
–– Qualora fossero emessi o garantiti dai
seguenti organismi (precedentemente
indicati al numero 3):
–– l’UE,
–– il Governo federale,
–– un fondo del Governo federale,
–– uno Stato,
–– un altro Stato membro,
–– un altro ente territoriale statale,
–– la Banca d’Investimento Europea,
–– uno Stato terzo o, qualora esso fosse uno
Stato federale, uno Stato membro di tale
Stato federale,
–– un organismo internazionale a carattere
pubblico del quale faccia parte almeno uno
Stato membro dell’UE,
devono essere presenti informazioni adeguate
sull’emissione o sul programma di emissione o
sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del
mercato monetario.
–– Se vengono emessi o garantiti da un istituto
di credito vigilato nel SEE (si veda il
numero 5), devono essere presenti
informazioni adeguate sull’emissione e sul
programma di emissione o sulla situazione
giuridica e finanziaria dell’emittente prima
dell’emissione dello strumento del mercato
monetario; tali informazioni devono essere
aggiornate a intervalli regolari e in caso di
eventi significativi. Inoltre devono essere
presenti dati (ad esempio statistiche)
sull’emissione o il programma di emissione
che consentano una valutazione adeguata dei
rischi del credito correlati all’investimento.
14
–– Se vengono emessi da un istituto di credito
non soggetto ai criteri di sorveglianza del
SEE, considerati dalla BaFin equivalenti ai
requisiti di un istituto di credito all’interno del
SEE, deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:
–– L’istituto di credito ha sede in uno degli
Stati membri del cosiddetto “gruppo dei
dieci” (associazione dei principali paesi
industrializzati – G10) dell’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (di seguito “OCSE”).
–– L’istituto di credito dispone di almeno un
rating con una valutazione che qualifichi il
cosiddetto “grado di investimento”. La
valutazione del grado di investimento deve
essere “BBB” o “Baa” o superiore
nell’ambito del controllo dell’affidabilità
creditizia eseguito da un’agenzia di rating.
–– Mediante un’analisi approfondita
dell’emittente, è possibile dimostrare che
le regole di vigilanza valide per l’istituto di
credito sono severe quanto quelle della
legislazione dell’UE.
–– Per gli strumenti del mercato monetario che
non sono quotati in borsa e non sono
negoziati su un mercato regolamentato (si
veda sopra ai numeri 4 e 6 e gli strumenti
elencati al numero 3), devono essere presenti
informazioni adeguate sull’emissione e sul
programma di emissione e sulla situazione
giuridica e finanziaria dell’emittente prima
dell’emissione dello strumento del mercato
monetario; tali informazioni devono essere
aggiornate a intervalli regolari e in caso di
eventi significativi e verificate da terzi
qualificati e indipendenti dall’emittente.
Inoltre devono essere presenti dati (ad
esempio statistiche) sull’emissione o il
programma di emissione che consentano una
valutazione adeguata dei rischi del credito
correlati all’investimento.
Depositi bancari
Salvo diversamente indicato nelle Condizioni di
Investimento, la Società può detenere depositi
bancari per conto del fondo a condizione che
abbiano una durata massima di dodici mesi. Tali
depositi devono essere mantenuti su conti
vincolati presso un istituto di credito con sede in
uno Stato membro dell’Unione europea o in un
altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio
economico europeo. Possono essere detenuti
anche presso un istituto di credito con sede in
uno Stato terzo le cui regole di vigilanza, secondo
le considerazioni della BaFin, equivalgono a
quelle della legislazione dell’UE.
Limiti d’investimento per titoli e
strumenti del mercato monetario
anche mediante l’impiego di derivati e
depositi bancari
Limiti d’investimento generali
La Società può investire fino al 10% del valore
del fondo in titoli e strumenti del mercato
monetario dello stesso emittente (debitore). La
Società può investire complessivamente fino al
40% del valore del fondo in titoli e strumenti del
mercato monetario di tale emittente (debitore).
Inoltre la Società può investire rispettivamente
soltanto fino al 5% del valore del fondo in titoli
e strumenti del mercato monetario dello stesso
emittente. I titoli a pronti contro termine sono
inclusi in tale limite.
La Società può investire di volta in volta solo fino
a un massimo del 20% del valore del fondo in
depositi bancari presso un istituto di credito.
Limite d’investimento per titoli obbligazionari con
massa di copertura particolare
La Società può investire di volta in volta fino al
25% del valore del fondo in titoli ipotecari, titoli
obbligazionari comunali e titoli obbligazionari
emessi da un istituto di credito con sede in uno
Stato membro dell’UE o in un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico
europeo. La condizione è che i valori acquisiti con
i titoli obbligazionari siano investiti in modo tale
che siano in grado di coprire le passività di tali
titoli per l’intera durata e siano destinati in via
prioritaria ai rimborsi e al pagamento degli
interessi, qualora l’emittente dei titoli obbligazionari risultasse insolvente. Nel caso in cui oltre il
5% del valore del fondo venga investito in tali
titoli obbligazionari dello stesso emittente, il
valore complessivo di detti titoli non potrà
superare l’80% del valore del fondo. I titoli a
pronti contro termine sono inclusi in tale limite.
Limiti d’investimento per gli emittenti pubblici
La Società può investire di volta in volta fino al
35% del valore del fondo in titoli obbligazionari,
prestiti obbligazionari e strumenti del mercato
monetario di particolari emittenti pubblici nazionali
e sovranazionali. Sono considerati emittenti
pubblici il Governo federale, gli Stati federati, gli
Stati membri dell’Unione europea o dei suoi enti
territoriali, gli Stati terzi e gli organismi pubblici
sovranazionali dei quali faccia parte almeno uno
Stato membro dell’UE.
Questo limite può essere superato per titoli
obbligazionari, prestiti obbligazionari e strumenti
del mercato monetario, qualora previsto dalle
Condizioni di Investimento con menzione degli
emittenti. Nella misura in cui si ricorra a tale
possibilità, i titoli/gli strumenti del mercato
monetario di questi emittenti dovranno essere
composti da almeno sei emissioni diverse, in
ordine alle quali non più del 30% del valore del
fondo potrà corrispondere ad un’unica emissione.
I titoli a pronti contro termine sono inclusi in tale
limite.
Combinazione di limiti d’investimento
La Società può investire fino ad un massimo del
20% del valore del fondo in una combinazione
dei seguenti valori patrimoniali:
–– titoli o strumenti del mercato monetario
emessi da un medesimo organismo,
–– depositi presso lo stesso organismo, ovvero
depositi bancari,
–– ammontare dell’imputazione per il rischio del
contraente relativo alle operazioni compiute
con tale organismo sia in derivati, prestiti in
titoli e operazioni repo.
Nel caso di emittenti pubblici particolari (si veda il
paragrafo “Criteri e limiti d’investimento – Valori
patrimoniali – Limiti d’investimento per titoli e
strumenti del mercato monetario anche con
l’impiego di strumenti derivati e depositi
bancari – Limiti d’investimento per emittenti
pubblici”) l’investimento in una combinazione dei
valori patrimoniali indicati non deve superare il
35% del valore del fondo.
I singoli limiti massimi restano invariati.
Limiti d’investimento con l’impiego di derivati
Gli importi di titoli e strumenti del mercato
monetario di un emittente che vengono calcolati
in base ai limiti indicati possono essere ridotti
mediante l’impiego di derivati in controtendenza
rispetto al mercato che abbiano come valori
sottostanti titoli o strumenti monetari dello
stesso emittente. Per conto del fondo, oltre i
limiti sopra indicati, possono essere inoltre
acquisiti titoli o strumenti del mercato monetario
di un emittente, se il rischio correlato all’emittente che risulta aumentato può essere
nuovamente ridotto mediante operazioni di
garanzia.
Altri valori patrimoniali e loro limiti
d’investimento
La Società può investire complessivamente fino
al 10% del valore del fondo nei seguenti altri
valori patrimoniali:
1. Titoli non quotati ufficialmente in borsa
ovvero non quotati o negoziati su un altro
mercato regolamentato, che per il resto
soddisfano però completamente i criteri per i
titoli.
A differenza dei titoli negoziati o quotati, deve
essere disponibile una valutazione affidabile
per tali titoli sotto forma di valutazione a
intervalli regolari che viene ricavata dalle
informazioni sull’emittente o da un’analisi
finanziaria competente. Devono essere
presenti tramite il fondo informazioni
adeguate su titoli non quotati o non negoziati
sotto forma di informazioni regolari e precise
oppure deve essere disponibile eventualmente il relativo portafoglio.
2. Strumenti del mercato monetario di emittenti
che non rispondono ai requisiti sopra
menzionati, qualora siano liquidi e il loro
valore si possa stabilire con precisione in
qualsiasi momento. Sono considerati liquidi
gli strumenti del mercato monetario che si
possono vendere a costi limitati entro un
breve periodo di tempo. In questo caso la
Società è tenuta a rimborsare le quote del
fondo su richiesta degli investitori e deve
essere in grado di vendere tali strumenti del
mercato monetario in breve tempo. Per gli
strumenti del mercato monetario deve
essere presente inoltre un sistema di
valutazione esatto e affidabile che consenta il
rilevamento del valore netto dello strumento
del mercato monetario o che si basi su dati di
mercato o modelli di valutazione, come i
sistemi, che comportano spese di acquisto. Il
requisito di liquidità è considerato soddisfatto
per gli strumenti del mercato monetario se
questi ultimi sono quotati ufficialmente o
negoziati su un mercato regolamentato
all’interno del SEE o sono quotati ufficialmente o negoziati su un mercato regolamentato esterno al SEE, a condizione che la
scelta di tale mercato regolamentato sia stata
approvata dalla BaFin.
3. Azioni derivanti da nuove emissioni qualora,
in base alle loro condizioni di emissione, la
loro quotazione in borsa avvenga in uno Stato
membro dell’UE o in un altro Stato aderente
all’accordo sullo Spazio economico europeo
oppure la loro quotazione o negoziazione su
un altro mercato organizzato avvenga in uno
Stato membro dell’UE o in un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico
europeo in conformità con le condizioni di
emissione,
–– la loro quotazione in borsa o su un
mercato regolamentato ovvero la loro
negoziazione in uno Stato non membro
dell’Unione europea o non aderente
all’accordo sullo Spazio economico
europeo siano conformi alle condizioni di
emissione, a condizione che la scelta di
tale borsa o del mercato regolamentato
sia stata approvata dalla BaFin, e
–– la quotazione o la negoziazione avvengano entro un anno dall’emissione.
4. Prestiti obbligazionari, che dopo l’acquisto per
il fondo possano essere ceduti almeno due
volte e possano essere garantiti da uno dei
seguenti organismi:
–– il Governo federale, un fondo del Governo
federale, uno Stato membro dell’Unione
europea o uno Stato membro dell’OCSE,
–– un altro ente territoriale nazionale o un
governo regionale o un ente territoriale
locale di un altro Stato membro
dell’Unione europea o di un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio
economico europeo, a condizione che il
debito possa essere negoziabile secondo
le disposizioni dei requisiti di vigilanza per
gli istituti di credito e le società di
investimento analogamente a un debito di
un ente statale, sul cui territorio sia in
vigore il governo regionale o l’ente
territoriale,
–– altri enti o autorità di diritto pubblico con
sede in Germania o in un altro Stato
membro dell’Unione europea o in un altro
Stato aderente all’accordo sullo Spazio
economico europeo,
–– società che hanno emesso titoli che sono
quotati ufficialmente su un mercato
regolamentato all’interno del SEE oppure
su un altro mercato regolamentato che
soddisfi la direttiva per gli strumenti
finanziari sui mercati attualmente in
vigore, oppure
–– altri debitori, a condizione che uno dei
soggetti indicati alle lettere da a) a c)
abbia assunto la garanzia per la remunerazione e il rimborso.
Quote d’investimento
Nel paragrafo “Obiettivi e strategia di investimento – Strategia di investimento” della sezione
specifica e nelle Condizioni di Investimento è
riportato l’importo che la Società può investire
per conto del fondo in quote di fondi target, a
condizione che si tratti di fondi aperti nazionali ed
esteri. La Società acquisisce per il fondo
prevalentemente quote in Stati membri dell’UE,
del SEE e del G20.
I fondi target possono investire, in conformità
con le loro Condizioni di Investimento o il loro
statuto, fino a un massimo del 10% in quote di
altri fondi di investimento aperti. Per le quote di
fondi AIF valgono inoltre i seguenti requisiti:
1. Il fondo target deve essere autorizzato in
base a norme giuridiche che prevedano che
sia soggetto ad un controllo pubblico efficace
per proteggere gli investitori e deve
presentare una garanzia sufficiente per una
collaborazione soddisfacente tra le autorità di
vigilanza.
2. Il livello di protezione degli investitori deve
essere equivalente a quello degli investitori in
un OICVM nazionale, in particolare in
considerazione della separazione fra
amministrazione e custodia dei valori patrimoniali, per l’accensione e la concessione di
crediti, nonché per le vendite allo scoperto di
titoli e strumenti del mercato monetario.
3. Le operazioni del fondo target devono essere
contenute nella relazione semestrale e nel
rendiconto annuale e consentire agli
investitori una valutazione delle attività e delle
passività, dei redditi e delle transazioni relativi
al periodo di riferimento.
4. Il fondo target deve essere un fondo pubblico
nel quale il numero delle quote non è limitato
e gli investitori hanno diritto al rimborso delle
quote.
15
Solo fino al 20% del valore del fondo può essere
investito in quote di un unico fondo target. Nei
fondi AIF deve essere investito complessivamente solo fino al 30% del valore del fondo. La
Società non può acquistare per conto del fondo
più del 25% delle quote emesse di un fondo
target.
I fondi target possono legittimamente sospendere temporaneamente il rimborso di quote. In
questo caso la Società non può effettuare il
rimborso delle quote del fondo target presso la
Società di Gestione o l’ufficio di custodia dietro
pagamento del prezzo di rimborso (si veda anche
il paragrafo “Note sui rischi – Rischi di performance negative del fondo (rischio di mercato)
– Rischi correlati all’investimento in quote”). Sulla
homepage della Società, all’indirizzo dws.de,
viene indicato se e in quale misura il fondo
detiene quote di fondi target per i quali il
rimborso delle quote è attualmente sospeso.
Derivati
La Società ha il diritto di effettuare operazioni
su derivati per conto del fondo come parte
della strategia d’investimento. La Società
potrà effettuare operazioni con derivati per
una gestione efficace del portafoglio e per
l’ottenimento di proventi ulteriori e, pertanto,
per scopi speculativi. In questo modo è
possibile che il rischio di perdita del fondo
aumenti temporaneamente.
Un derivato è uno strumento il cui prezzo
dipende dalle oscillazioni di corso o dalle
aspettative di prezzo di altri valori patrimoniali
(“valore sottostante”). Le informazioni riportate
qui di seguito si riferiscono sia ai derivati che agli
strumenti finanziari con componenti derivati (di
seguito “derivati”).
Tramite l’impiego di derivati può essere al
massimo raddoppiato il rischio di mercato del
fondo (“limite del rischio di mercato”). Il rischio di
mercato è il rischio di perdite che deriva da
oscillazioni del valore di mercato dei valori
patrimoniali detenuti nel fondo da ricondurre alle
modificazioni di prezzi variabili o corsi del
mercato quali tassi di interesse, andamento dei
cambi, prezzi di azioni e commodity o a variazioni
nella solvibilità dell’emittente. La Società è
tenuta a rispettare costantemente i limiti del
rischio di mercato. La Società è tenuta a rilevare
quotidianamente l’utilizzo del limite del rischio di
mercato in base alle disposizioni di legge
derivanti dalla disposizione sulla gestione e
misurazione dei rischi nell’impiego di derivati,
prestiti in titoli e operazioni repo in fondi di
investimento secondo il KAGB (di seguito
“Regolamento giuridico sui derivati”).
Indicazioni precise su quali derivati la Società
può acquisire per conto del fondo e quali
metodi devono essere utilizzati per rilevare
l’utilizzo del limite del rischio di mercato sono
riportate nel paragrafo “Derivati” della
sezione specifica.
16
Contratti futures
I contratti futures rappresentano per entrambe le
controparti accordi vincolanti di acquisto o di
vendita in un determinato momento, ovvero alla
data di scadenza, o entro un determinato periodo
di tempo, di una determinata quantità di un
determinato valore sottostante, a un prezzo
precedentemente stabilito. La Società può
stipulare per conto del fondo, nell’ambito dei
criteri di investimento, contratti futures sui valori
patrimoniali acquisibili per il fondo, tassi di
interesse, tassi di cambio o valute e indici
finanziari qualificati.
Vengono stipulati contratti futures sia in forma di
future che di forward. Le controparti dei forward
devono presentare un rating minimo di A/A3.
Operazioni di opzione
Con le operazioni di opzione è possibile
concedere a terzi, dietro compenso (premio di
opzione) il diritto di richiedere, in un determinato
momento o al termine di un determinato periodo
di tempo, a un prezzo precedentemente
concordato (prezzo base), la consegna o il ritiro di
valori patrimoniali o la corresponsione di un
importo di differenza ovvero l’acquisto dei relativi
diritti di opzione. La Società può, per conto del
fondo e nell’ambito dei criteri d’investimento,
partecipare a negoziazioni di opzioni.
Swap
Gli swap sono contratti di scambio che
prevedono tra le controparti lo scambio di flussi
di pagamento o rischi sottostanti alla transazione.
La Società può, per conto del fondo e nell’ambito
dei criteri d’investimento, concludere swap su
tassi di interesse, swap su valute, equity swap e
credit default swap.
Swaption
Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption
è il diritto, ma non l’obbligo, di subentrare in un
determinato momento o entro una determinata
scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate. Inoltre valgono i principi
illustrati in relazione alle operazioni di opzione. La
Società può stipulare per conto del fondo solo le
swaption che si compongono delle opzioni e
degli swap sopra descritti.
Credit default swap
I credit default swap sono strumenti derivati di
credito che permettono di trasferire ad altri un
potenziale volume di insolvenze. Come
contropartita all’assunzione del rischio di
insolvenza, il venditore del rischio riconosce un
premio alla propria controparte.
Per il resto vale quanto detto per gli swap.
Total return swap
Un total return swap (“swap del rendimento
complessivo”) è un derivato per cui una
controparte trasferisce ad altri il rendimento
complessivo di una passività di riferimento,
compresi i redditi da interessi e commissioni,
utili e perdite da oscillazioni di corso nonché le
perdite di credito.
I total return swap vengono utilizzati per la
gestione efficace del portafoglio. Fondamentalmente tutti i valori patrimoniali del fondo possono
essere soggetti a total return swap. La Società si
riserva inoltre il diritto di trasferire effettivamente
tutti i valori patrimoniali detenuti nel fondo in
forma di total return swap, in relazione alle
rispettive circostanze di mercato, con l’obiettivo
di una gestione efficace del portafoglio
nell’interesse degli investitori. Sia i proventi
positivi che quelli negativi dei total return swap
vengono interamente considerati nel patrimonio
del fondo.
Strumenti finanziari cartolarizzati in titoli
La Società può acquistare, per conto del fondo,
gli strumenti finanziari precedentemente descritti
anche se sono stati cartolarizzati in titoli. In tal
caso le operazioni che hanno per oggetto
strumenti finanziari possono essere costituite
anche solo parzialmente da titoli (ad esempio
obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni
riguardanti le opportunità e i rischi sono valide
per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli
strumenti finanziari garantiti è limitato al valore
del titolo.
Operazioni su derivati OTC
La Società può effettuare, per conto del fondo,
sia operazioni su derivati quotati ufficialmente in
borsa ovvero quotati o negoziati su un altro
mercato organizzato, sia operazioni fuori borsa, le
cosiddette operazioni “over-the-counter” (OTC).
La Società può effettuare operazioni su derivati
che non sono quotati ufficialmente in borsa
ovvero non sono negoziati o quotati su un altro
mercato organizzato solo tramite appropriati
istituti di credito o istituti di servizi finanziari sulla
base di contratti quadro standardizzati. Per
derivati negoziati fuori borsa, il rischio del
contraente in relazione alla controparte deve
essere limitato al 5% del valore del fondo. Se la
controparte è un istituto di credito con sede in
uno degli Stati membri dell’Unione europea o in
un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio
economico europeo oppure se ha sede in uno
Stato terzo con un livello prudenziale assimilabile,
il rischio dei contraenti può estendersi fino al
10% del valore del fondo. Le operazioni su
derivati effettuate fuori borsa, concluse con una
stanza di compensazione centrale di una borsa o
di un altro mercato organizzato come controparte, non vengono imputate ai limiti dei
contraenti nel caso in cui i derivati siano
sottoposti a una valutazione giornaliera a corsi di
mercato con compensazione giornaliera dei
margini. Sono tuttavia da ascrivere nei limiti i
diritti del fondo nei confronti di un intermediario,
anche se il derivato è quotato in borsa o in un
altro mercato organizzato.
Operazioni di prestito in titoli
Tutti i titoli detenuti nel fondo possono essere
trasferiti a terzi a titolo di prestito contro
corrispettivo conforme al valore di mercato per
l’ottenimento di proventi ulteriori. In questo caso,
l’intero portafoglio del fondo in titoli può essere
trasferito a terzi come prestito in titoli solo a
tempo indeterminato. La Società si riserva inoltre
il diritto di trasferire effettivamente tutti i titoli
detenuti nel fondo in forma di prestito, in
relazione alle rispettive circostanze di mercato,
con l’obiettivo di esaurire completamente la resa
potenziale nell’interesse degli investitori. Un
riassunto dell’attuale tasso di utilizzo è consultabile sul sito web dws.de. La Società ha la facoltà
di revocare il prestito in titoli in qualsiasi
momento. Contrattualmente si deve concordare
che al termine dell’operazione di prestito
vengano ritrasferiti al fondo valori patrimoniali
dello stesso tipo, della stessa qualità e nella
stessa quantità entro un periodo di liquidazione
consueto. Il requisito per il trasferimento di titoli
a titolo di prestito è che al fondo vengano
concesse sufficienti garanzie. A tal fine si
possono cedere o costituire in pegno depositi
oppure trasferire o costituire in pegno titoli o
strumenti del mercato monetario. I proventi
derivanti dall’investimento delle garanzie vanno a
beneficio del fondo.
Alla scadenza, il mutuatario è inoltre obbligato a
corrispondere all’ufficio di custodia per conto del
fondo gli interessi maturati sui titoli ricevuti in
prestito. Tutti i titoli trasferiti a un mutuatario non
devono superare il 10% del valore del fondo.
Qualora al prestito in titoli partecipassero aziende
esterne, ciò verrà specificato al paragrafo “Fornitori di servizi”.
La Società non potrà concedere a terzi prestiti in
denaro per conto del fondo.
Operazioni repo
Per ottenere per conto del fondo proventi ulteriori
e per investimenti garantiti a breve termine, la
Società può stipulare operazioni repo con una
durata massima di dodici mesi con istituti di
credito e istituti di servizi finanziari. In questo
caso può sia trasferire tutti titoli del fondo contro
corrispettivo a un concessionario (operazione
repo semplice) che acquisire titoli a pronti contro
termine nell’ambito dei limiti di investimento di
volta in volta in vigore contro contante (operazione repo inversa). La Società si riserva inoltre il
diritto di trasferire effettivamente tutti i titoli
detenuti nel fondo contro contante in forma di
operazione repo, in relazione alle rispettive
circostanze di mercato, con l’obiettivo di esaurire
completamente la resa potenziale e di ottenere
investimenti garantiti nell’interesse degli
investitori. La Società ha la facoltà di revocare le
operazioni repo in qualsiasi momento; ciò non
vale per le operazioni repo con una durata fino a
una settimana. In caso di revoca di un’operazione
repo semplice, la Società è autorizzata a
richiedere i titoli concessi a pronti contro termine.
La revoca di un’operazione repo inversa può
avere come conseguenza il rimborso dell’intero
importo o dell’importo scaduto calcolato in base
al valore di mercato attuale. Le operazioni repo
sono consentite solo sotto forma di cosiddette
operazioni di pronti contro termine puri. In tal
caso il cessionario si assume l’impegno di
restituire i titoli a una scadenza definita o
definibile dal depositario o a corrispondere
l’importo con l’aggiunta degli interessi.
Rischio dei contraenti
La conclusione di operazioni su derivati OTC
compresi i total return swap, operazioni di
prestito in titoli e operazioni repo è consentita
solamente con istituti di credito o istituti finanziari
sulla base di contratti quadro standardizzati. I
contraenti devono sottoporsi alla sorveglianza
continua di un ufficio pubblico, essere finanziariamente solidi e disporre di una struttura
organizzativa e delle risorse necessarie alla
prestazione dei servizi richiesti. In generale, tutti i
contraenti hanno la propria sede centrale in Stati
membri dell’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OCSE), del G-20 o a
Singapore. È inoltre necessario che o il
contraente stesso o la relativa società madre
disponga dell’Investment Grade Rating di una
delle principali agenzie di rating.
Strategia di garanzia
Nell’ambito di operazioni con derivati, prestiti in
titoli e operazioni repo, la Società riceve garanzie
per conto del fondo. Le garanzie servono a
ridurre completamente o parzialmente il rischio di
insolvenza della controparte di tali operazioni.
Tipi di garanzie consentite
In caso di operazioni con derivati/operazioni di
prestito in titoli/operazioni repo, la Società
accetta i seguenti valori patrimoniali come
copertura o i valori patrimoniali che soddisfino i
seguenti requisiti:
1. In caso di un’operazione di prestito in titoli,
tali coperture dovranno essere ricevute prima
o al momento del trasferimento dei titoli
rimanenti. Il trasferimento dei titoli potrà
avvenire prima della ricezione delle coperture
se i titoli sono prestati tramite uffici di
intermediazione che assicurano la regolare
conclusione dell’operazione. Tali uffici di
intermediazione potranno prestare le
coperture al posto del beneficiario del
prestito.
2. Di norma le coperture per le operazioni di
prestito in titoli, operazioni repo inverse e
operazioni con derivati OTC (escluse le
operazioni valutarie a termine) dovranno
essere prestate in una delle seguenti forme:
–– valori patrimoniali liquidi come disponibilità liquide, depositi bancari a breve
termine, strumenti del mercato monetario
ai sensi della definizione nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, crediti
e garanzie esigibili a prima richiesta
rilasciati da istituti di credito di prim’ordine
non collegati con il contraente oppure
obbligazioni emesse da uno Stato
membro dell’OCSE o loro enti territoriali
pubblici o istituzioni sovranazionali e
autorità a livello comunale, regionale o
internazionale, indipendentemente dalla
scadenza residua;
–– quote di un organismo di investimento
collettivo (di seguito, “OIC”) che investe
in strumenti del mercato monetario, che
calcola giornalmente il valore patrimoniale
netto e che dispone di un rating pari ad
AAA o equiparabile;
–– quote di un OICVM che investe
principalmente nelle obbligazioni/azioni
indicate nei due punti seguenti;
–– obbligazioni, indipendentemente dalla
scadenza residua, emesse o garantite da
emittenti di prim’ordine con adeguata
liquidità; oppure
–– azioni ammesse o negoziate in un
mercato regolato di uno Stato membro
dell’Unione europea o in una borsa di uno
Stato membro dell’OCSE, se tali azioni
fanno parte di un indice rilevante.
3. Le coperture che non sono poste in forma di
disponibilità liquida o quote di OIC o OICVM
devono essere emesse da una persona
giuridica non collegata con il contraente.
Diversificazione delle garanzie
Le garanzie emesse devono essere adeguatamente diversificate in relazione a emittenti, paesi
e mercati.
Si ritiene soddisfatto il criterio della diversificazione adeguata relativamente alla concentrazione
degli emittenti quando il fondo di una controparte
riceve, nell’ambito della gestione efficiente del
portafoglio o di operazioni con derivati OTC, un
paniere di coperture (Collateral Basket) nel quale
il valore complessivo massimo delle posizioni
aperte nei confronti di un determinato emittente
non superi il 20% del valore patrimoniale netto.
Se il fondo dispone di diverse controparti, i vari
panieri di coperture dovranno essere aggregati
per calcolare la soglia del 20% per il valore
complessivo delle posizioni aperte nei confronti
di un singolo emittente.
Entità della garanzia
Le operazioni di prestito in titoli sono interamente garantite. Il valore del corso dei titoli
trasferiti come prestito in titoli costituisce il
valore di garanzia insieme ai relativi proventi. Le
prestazioni delle garanzie prestate dal mutuatario
non devono superare il valore di garanzia maggiorato di una commissione normalmente applicata
sul mercato.
17
Inoltre le operazioni con derivati, prestiti in titoli e
operazioni repo devono essere garantite in modo
tale che sia garantito che l’ammontare dell’imputazione per il rischio di insolvenza della
controparte non superi il 5% del valore del fondo.
Se la controparte è un istituto di credito con sede
in uno degli Stati membri dell’Unione europea o
in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio
economico europeo o in uno Stato terzo in cui
valgono regole di vigilanza equivalenti, l’ammontare dell’imputazione per il rischio di insolvenza
deve ammontare al 10% del valore del fondo.
Nelle operazioni di prestito in titoli in caso di una
solvibilità eccellente delle controparti e della
garanzia di un investimento si può rinunciare
all’applicazione di uno scarto di garanzia. Nelle
azioni con un rating inferiore e altri titoli, possono
essere applicati scarti di garanzia superiori, a
seconda della solvibilità delle controparti. Di
norma nell’ambito di operazioni di prestito in titoli
la sovrasicurezza è compresa nel seguente
intervallo:
Regole generali per la valutazione delle garanzie
La Società (o il suo rappresentante) effettua
giornalmente la valutazione delle coperture
ottenute. Il contraente, se il valore delle
coperture ottenute sembrerà non essere
sufficiente rispetto all’importo da coprire, dovrà
rapidamente porre a disposizione ulteriori
garanzie. Se opportuno, si terrà conto dei rischi di
cambio o di mercato collegati ai valori patrimoniali accettati come copertura mediante il ricorso
a margini di copertura.
Le garanzie quotate in borsa, ovvero quotate o
negoziate su un altro mercato organizzato
nonché i diritti di opzione per il fondo, vengono
valutate alla quotazione di chiusura del giorno
precedente ovvero alla quotazione di chiusura del
giorno stesso, purché sia disponibile al momento
della valutazione. La valutazione viene conseguentemente effettuata al fine di ottenere un
valore delle garanzie il più possibile legato al
mercato.
103% – 105%
Strategia per le riduzioni della valutazione
(strategia haircut)
La Società dispone di una strategia per
l’applicazione di scarti di garanzia su valori
patrimoniali finanziari, che sono accettati come
garanzie (la cosiddetta “strategia haircut”). Gli
scarti di garanzia si riferiscono:
a) alla solvibilità delle controparti,
b) alla liquidità della garanzia,
c) all’instabilità dei prezzi,
d) alla solvibilità dell’emittente, e/o
e)al paese o al mercato in cui la copertura viene
negoziata.
Di norma le garanzie emesse nell’ambito di
operazioni su derivati OTC, ad esempio titoli di
Stato a breve termine con un rating di prim’ordine, sono soggette a uno sconto minimo del
2%. Di conseguenza il valore di una tale garanzia
deve superare il valore del diritto garantito
almeno del 2%, di modo che venga raggiunto
una sovrasicurezza almeno del 102%. Per i titoli
con scadenze più a lungo termine o i titoli di
emittenti con un rating inferiore viene calcolata
una commissione proporzionalmente maggiore,
attualmente del 33%, e di conseguenza una
percentuale di sovrasicurezza più alta pari al
133%. Di norma nell’ambito delle operazioni su
derivati OTC la sovrasicurezza è compresa nel
seguente intervallo:
quota di sovrasicurezza 18
102% – 133%
Quota di sovrasicurezza
prescritta per i titoli di Stato con
un rating di prim’ordine Quota di sovrasicurezza
prescritta per i titoli di Stato
con un Investment Grade Rating
inferiore 103% – 115%
Quota di sovrasicurezza
prescritta per obbligazioni
societarie con un rating di
prim’ordine Quota di sovrasicurezza
prescritta per obbligazioni
societarie con un Investment
Grade Rating inferiore 105%
107% – 115%
Quota di sovrasicurezza
prescritta per Blue Chips e Mid Caps 105%
Effetto leva (leverage)
Il leverage è costituito da ogni metodo con cui la
Società aumenta il grado di investimento del
fondo (effetto leva). Ciò può avvenire mediante la
stipula di prestiti in titoli, di operazioni repo
tramite l’impiego di derivati oppure in altro modo.
La possibilità di impiegare derivati e la conclusione di operazioni di prestito in titoli sono
descritte nei paragrafi “Principi e limiti di
investimento – Derivati”, “Sezione specifica –
Derivati” e “Operazioni di prestito in titoli”. La
possibilità di assunzione di prestiti è specificata
al paragrafo “Assunzione di prestiti”.
Con l’utilizzo di derivati è possibile sostanzialmente che il rischio di mercato raddoppi (cfr.
paragrafo “Principi e limiti di investimento – Derivati”). Il rischio del mercato viene misurato per
mezzo di un approccio VaR.
Il leverage invece viene calcolato dividendo
l’esposizione totale lorda del fondo per il suo
valore patrimoniale netto. Per calcolare
l’esposizione totale lorda, l’esposizione lorda
viene sommata come numero assoluto ai valori
patrimoniali singoli vincolati con un rischio di
mercato. Le singole operazioni su derivati o le
posizioni dei titoli in questo caso non sono
fondamentalmente compensabili l’uno con l’altro,
ovvero, i cosiddetti accordi netting e hedging non
vengono presi in considerazione.
A intervalli regolari, almeno ogni anno, le
riduzioni applicate vengono verificate in termini di
congruità e, se necessario, vengono opportunamente adeguate.
In caso di operazioni di prestito in titoli e
operazioni repo vengono considerati eventuali
effetti derivanti dal reinvestimento di garanzie
tramite il calcolo del leverage.
Custodia e reinvestimento delle garanzie
Le garanzie vengono custodite dall’ufficio di
custodia oppure da un subcustode dell’ufficio di
custodia. Le coperture in forma liquida sotto
forma di depositi bancari devono essere
detenute in conti vincolati presso l’ufficio di
custodia del fondo o presso un altro istituto di
credito dietro l’approvazione del fondo di
custodia. Il reinvestimento di coperture in forma
liquida può essere effettuato solo in titoli di Stato
di alta qualità o in fondi del mercato monetario
con struttura a breve durata. Inoltre è possibile
investire in coperture in forma liquida sotto forma
di operazioni repo inverse con un istituto di
credito che garantisca in ogni momento il
recupero del deposito maturato. Per contro, le
garanzie in titoli non possono essere né vendute,
né altrimenti messe a disposizione o costituite
come garanzia.
Salvo altrimenti specificato nel paragrafo “Sezione specifica – Derivati”, la Società
attende che il valore patrimoniale netto del
leverage del fondo calcolato tramite il metodo
lordo non subisca un effetto leva pari a 5 volte.
Accensione di crediti
L’accensione di crediti a breve termine per conto
comune degli investitori è consentita fino al 10%
del valore del fondo, nella misura in cui le
condizioni di accensione di crediti siano
normalmente applicate sul mercato e che l’ufficio
di custodia la autorizzi.
In funzione delle condizioni di mercato, tuttavia, il
leverage può oscillare, per cui si potrebbe
verificare il superamento della soglia massima
prevista, nonostante la costante sorveglianza
esercitata dalla Società.
I derivati possono essere impiegati dalla Società
con diversi obiettivi, ad esempio per la copertura
o l’ottimizzazione del rendimento. Il calcolo
dell’esposizione totale lorda non distingue
tuttavia tra i diversi obiettivi dell’impiego di
derivati. Per questo motivo, il leverage stabilito
sulla base del metodo lordo non costituisce una
misurazione della perdita e un indicatore del
livello di rischio del fondo.
Valutazione
Regole generali per la valutazione
del patrimonio
Valori patrimoniali quotati in borsa /
negoziati su un mercato organizzato
I valori patrimoniali quotati in borsa ovvero
quotati o negoziati su un altro mercato
organizzato e i diritti d’opzione per il fondo sono
valutati fino all’ultimo corso negoziabile
disponibile che garantisca una valutazione
affidabile, salvo non diversamente stabilito nel
paragrafo successivo “Criteri di valutazione
speciali per singoli valori patrimoniali”.
Valori patrimoniali non quotati in borsa o negoziati
su mercati organizzati o valori patrimoniali senza
corso negoziabile
I valori patrimoniali non quotati in borsa né
quotati o negoziati su un altro mercato
organizzato o per i quali non sia disponibile un
corso negoziabile, vengono valutati al valore
commerciale attuale rilevato tramite attenta
stima secondo appropriati modelli di valutazione,
tenendo conto della situazione complessiva,
qualora non diversamente stabilito nel paragrafo successivo “Valutazione – Criteri di
valutazione speciali per singoli valori patrimoniali”.
Criteri di valutazione speciali per
singoli valori patrimoniali
Titoli obbligazionari e prestiti obbligazionari
non quotati
Per la valutazione di titoli obbligazionari, che non
sono quotati in borsa ovvero non sono quotati o
negoziati su un altro mercato organizzato (per
esempio obbligazioni, commercial paper e
certificati di deposito non quotati) e per la
valutazione di prestiti obbligazionari si applicano i
prezzi concordati per titoli e prestiti obbligazionari
assimilabili ed eventualmente le quotazioni di
obbligazioni di emittenti equiparabili con durata e
remunerazione corrispondenti, se necessario con
una riduzione per compensare la minore
cedibilità.
Strumenti del mercato monetario
Gli strumenti del mercato monetario vengono
valutati secondo i rispettivi tassi di mercato.
Diritti di opzione e contratti futures
I diritti di opzione appartenenti al fondo e le passività per i diritti di opzione concessi a terzi, quotati
ufficialmente in borsa ovvero negoziati o quotati
su un altro mercato regolamentato, vengono
valutati in base all’ultima quotazione negoziabile
disponibile che garantisca una valutazione
affidabile.
Quanto detto si applica a crediti e debiti derivanti
da contratti futures stipulati per conto del fondo. I
margini di copertura versati a carico del fondo
vengono imputati al suo valore, tenendo presenti
gli utili e le perdite da valutazione registrati nel
relativo giorno di apertura della borsa.
Swap
Gli swap vengono quotati in base al proprio
valore commerciale rilevato tramite attenta stima
secondo appropriati modelli di valutazione,
tenendo conto della situazione complessiva.
Depositi bancari, altri valori patrimoniali,
passività, depositi a termine, quote
d’investimento e prestiti
Depositi bancari e altri valori patrimoniali
determinati (p. es. interessi a credito), crediti, p.
es. interessi attivi definiti e debiti sono valutati in
base al valore nominale più gli interessi introitati.
I depositi a termine vengono valutati in base al
valore di mercato se possono essere disdetti in
qualsiasi momento e se il rimborso al momento
della disdetta viene effettuato al valore nominale maggiorato degli interessi.
Le quote di investimento (quote di fondi target)
sono fondamentalmente stabilite in base
all’ultimo prezzo di rimborso fissato o valutate
all’ultima quotazione disponibile negoziabile che
garantisce una valutazione affidabile. Se questi
valori non sono a disposizione, le quote di
investimento sono valutate in base al valore di
mercato attuale, che viene misurato grazie
all’utilizzo accurato di modelli di valutazione
tenendo conto delle attuali condizioni di mercato.
Per i diritti al rimborso derivanti da operazioni di
prestito è determinante la rispettiva quotazione
dei valori patrimoniali trasferiti a titolo di prestito.
Operazioni repo
Se vengono venduti valori patrimoniali a pronti
contro termine per conto del fondo, questi
devono comunque essere considerati in corso di
valutazione. È inoltre necessario indicare
l’importo ricevuto a livello dei depositi bancari
nell’ambito dell’operazione repo per conto del
fondo.
Se vengono acquistati pronti contro termine su
valori patrimoniali per conto del fondo, questi non
devono essere presi in considerazione nella
valutazione. Sulla base del pagamento effettuato
dal fondo, in corso di valutazione è necessario
considerare i crediti nei confronti del cedente per
l’ammontare dei diritti di rimborso al netto degli
interessi.
Valori patrimoniali denominati in valuta estera
I valori patrimoniali denominati in valuta estera
vengono convertiti nella valuta del fondo sulla
base della quotazione indicata dalla piattaforma
di negoziazione Thomson Reuters per la rispettiva
valuta alle ore 10.00 (MEZ) dello stesso giorno.
Fondi di investimento parziali
Il fondo non è un fondo di investimento parziale
di una struttura a ombrello.
Quote
I diritti degli investitori, all’atto dell’istituzione del
fondo, vengono garantiti esclusivamente da
certificati globali custoditi da una banca di
deposito di titoli. L’investitore non avrà diritto
all’emissione di certificati di quota singoli.
L’acquisto di quote è possibile solo mediante
custodia depositaria. I certificati di quote sono
intestati al detentore e sono emessi su una
quota unica o su più quote. Il trasferimento di un
certificato di quote implica anche il trasferimento
dei diritti in esso cartolarizzati.
Requisiti per la consegna di certificati
fisici
In passato le quote al portatore per il fondo
venivano emesse in forma di certificati fisici. Ai
sensi del KAGB, tali certificati fisici non possono
rimanere a lungo in possesso dell’investitore, ma
devono essere affidati in custodia collettiva,
insieme alle cedole non ancora esigibili, presso la
banca per la raccolta dei titoli o ad un CSD
autorizzato o riconosciuto nazionale o estero o a
un altro custode estero adeguato. Gli investitori
non possono richiedere la riconsegna di tali
certificati fisici. La Società deve sostituire i
certificati fisici consegnati tramite la cartolarizzazione delle corrispondenti quote in un certificato
globale.
Le cedole di quote al portatore che al 31 dicembre 2016 non siano ancora tenute in custodia
collettiva presso uno degli uffici sopracitati
risulteranno nulle. Questo è valido anche per le
cedole non ancora esigibili. Dal 1 gennaio 2017 i
diritti degli investitori interessati saranno garantiti
da un certificato globale. Quindi gli investitori, in
base alla quota del patrimonio del fondo
detenuta, diventano comproprietari di tale
certificato globale e della custodia collettiva a cui
il certificato globale si riferisce. Successivamente
possono presentare le proprie cedole di quote al
portatore nulle presso l’ufficio di custodia del
fondo e richiedere che le quote del fondo
vengano accreditate su un conto di deposito.
Emissione e rimborso di quote
La Società non ammetterà pratiche collegate al
market timing o ad esso assimilabili, riservandosi
il diritto di rifiutare gli ordini di acquisto, vendita e
conversione nei casi sospetti. La Società
prenderà le eventuali misure necessarie per
tutelare gli altri investitori del fondo.
Emissione di quote
Il numero delle quote emesse è fondamentalmente illimitato. Le quote possono essere
acquistate presso l’ufficio di custodia. Esse
vengono emesse dall’ufficio di custodia al prezzo
di emissione, corrispondente al valore patrimoniale netto per quota (“valore della quota”) più
una commissione di sottoscrizione. Inoltre è
possibile l’acquisizione tramite l’intermediazione
di terzi, nel qual caso si potrebbe incorrere in
costi aggiuntivi. La Società si riserva il diritto di
sospendere temporaneamente o definitivamente
l’emissione di quote.
19
Qualora per un investimento fosse prescritta una
somma di investimento minimo, ciò viene
indicato nel paragrafo “Importo minimo di
investimento” della sezione specifica.
Rimborso di quote
Gli investitori possono richiedere il rimborso delle
quote in ogni giorno di valutazione, a condizione
che la Società non abbia sospeso temporaneamente il rimborso delle quote (si veda il
paragrafo “Quote – Sospensione del rimborso
delle quote”). Le richieste di rimborso devono
essere presentate presso l’ufficio di custodia o la
Società stessa. La Società è tenuta a rimborsare
le quote al prezzo di rimborso valido alla data di
riferimento del conteggio, che corrisponde al
valore della quota rilevato in tale giorno,
eventualmente al netto di una commissione di
rimborso. Il rimborso può avvenire anche tramite
l’intermediazione di terzi, nel qual caso si
potrebbe incorrere in costi aggiuntivi.
Conteggio in caso di emissione e
rimborso delle quote
Sospensione del rimborso delle quote
La Società può sospendere temporaneamente il
rimborso delle quote, qualora sussistano
condizioni straordinarie che rendano necessaria
tale sospensione in considerazione degli
interessi degli investitori. Tali circostanze
straordinarie potrebbero ad esempio essere la
chiusura straordinaria delle contrattazioni in una
borsa nella quale viene scambiata una parte
rilevante di titoli del fondo o l’impossibilità di
determinare debitamente i valori patrimoniali del
fondo. La sospensione temporanea dei rimborsi
è consentita in modo particolare allorché gli
obblighi di pagamento che ne derivano non
possono essere soddisfatti con mezzi liquidi. Non
potranno essere emesse nuove quote durante il
periodo di sospensione dei rimborsi. La Società
dovrà immediatamente comunicare la decisione
di sospendere i rimborsi alla BaFin e agli uffici
competenti degli altri Stati membri dell’Unione
europea oppure agli altri Stati aderenti all’accordo
sullo Spazio economico europeo in cui distribuisce le proprie quote.
La Società tiene conto del principio del
trattamento equivalente degli investitori
garantendo che nessun investitore possa trarre
vantaggio dalla vendita o dall’acquisto di quote a
valori già noti. Pertanto stabilisce un termine di
accettazione degli ordini giornaliero. Il conteggio
di ordini di emissione e rimborso accettati
dall’ufficio di custodia o dalla Società entro il
termine di accettazione degli ordini avviene
regolarmente al valore della quota rilevato nel
giorno di accettazione dell’ordine (giorno di
conteggio). Gli ordini pervenuti presso l’ufficio di
custodia o la Società dopo il termine di
accettazione vengono conteggiati nel giorno di
rilevamento del valore successivo (giorno di
conteggio) al valore della quota rilevato in tale
giorno. Nella sezione specifica potrebbero essere
specificate norme diverse in base ai singoli casi.
Il termine di accettazione degli ordini per questo
fondo è pubblicato sulla homepage della Società
all’indirizzo dws.de e può essere modificato dalla
Società in qualsiasi momento.
La Società si riserva il diritto di rimborsare o
scambiare le quote al prezzo di rimborso valido in
quel momento solo dopo aver immediatamente
liquidato la quantità corrispondente di valori
patrimoniali del fondo, pur tutelando gli interessi
di tutti gli investitori.
Inoltre terzi, ad esempio l’ufficio depositario,
possono effettuare l’emissione o il rimborso di
quote. In questo caso i tempi di conteggio
possono risultare più lunghi. La Società non può
influire sulle diverse modalità di conteggio degli
uffici depositari.
La Società ha stabilito per il fondo principi e
procedure in forma scritta che le consentono di
monitorare i rischi di liquidità del fondo e di
garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del fondo sia coperto con le passività
sottostanti al fondo. I principi e le procedure
comprendono:
Qualora non diversamente specificato nella
sezione specifica, la contabilizzazione delle
relative quote o il trasferimento dell’importo da
ottenere avviene due giorni lavorativi bancari
dopo il giorno di conteggio. Questo arco di
tempo si riferisce all’iter da sbrigare tra l’ufficio
depositario e l’ufficio di custodia. Dopodiché si
deve ancora procedere alla contabilizzazione o al
trasferimento dall’ufficio depositario al conto del
destinatario; tale operazione può comportare dei
ritardi. Per questa ragione gli investitori non
dovrebbero considerare un eventuale ritardo in
presenza di termini di pagamento fissi.
20
La Società, in relazione alla sospensione e alla
ripresa del rimborso delle quote, informerà gli
investitori tramite pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale Federale e, inoltre, in quotidiani o
giornali economici sufficientemente diffusi
oppure sulla pagina internet dws.de. Inoltre gli
investitori vengono informati tramite gli uffici
depositari in forma scritta o elettronica.
Se non possono essere soddisfatti tutti i diritti
degli investitori relativi al rimborso delle quote,
tali diritti dovranno essere soddisfatti seguendo
l’ordine del loro esercizio, per i diritti esercitati lo
stesso giorno.
Gestione della liquidità
–– La Società monitora i rischi di liquidità che
possono sussistere a livello del fondo o dei
valori patrimoniali. Nel fare ciò, effettua una
valutazione della liquidità dei valori patrimoniali detenuti nel fondo in relazione al
patrimonio del fondo e stabilisce a questo
proposito una quota di liquidazione. La
valutazione della liquidità comprende ad
esempio un’analisi del volume delle
transazioni, della complessità del valore
patrimoniale, del numero dei giorni di
contrattazione necessari per la vendita dei
relativi valori patrimoniali, senza influire sul
prezzo di mercato. La Società monitora
pertanto anche gli investimenti in fondi target
e i loro criteri di rimborso e gli effetti che
possono ripercuotersi sulla liquidità del fondo.
–– La Società monitora i rischi di liquidità che
possono sussistere per via di maggiori
pretese di rimborso delle quote da parte degli
investitori. In questo modo crea previsioni
sulle variazioni della liquidità netta tenendo
conto delle informazioni disponibili sulla
struttura dell’investimento e dei valori
empirici derivanti da variazioni storiche della
liquidità netta. Tiene inoltre conto degli effetti
di rischi di recupero elevati e di altri rischi (ad
esempio rischi correlati alla reputazione).
–– La Società ha stabilito per il fondo limiti
adeguati per i rischi di liquidità. Essa monitora
il rispetto di questi limiti e ha stabilito
procedure in caso di superamento o possibile
superamento dei limiti.
–– Tali procedure garantiscono coerenza tra la
quota di liquidità, i limiti di rischio di liquidità e
le variazioni degli afflussi di liquidità netta
previste.
La Società monitora regolarmente questi criteri e
li aggiorna all’occorrenza.
La Società esegue regolarmente, almeno una
volta all’anno, degli stress test con i quali è in
grado di valutare i rischi di liquidità del fondo. La
Società conduce gli stress test sulla base di informazioni affidabili e quantitativamente aggiornate
oppure, qualora esse non fossero disponibili,
informazioni qualitative. In questo caso vengono
incluse strategie di investimento, termini di
rimborso, obblighi e termini di pagamento entro i
quali possono essere venduti i valori patrimoniali,
nonché informazioni relative a comportamenti di
investimento generali e andamento dei mercati.
Gli stress test simulano eventualmente la
mancanza di liquidità dei valori patrimoniali nel
fondo nonché numeri e caratteristiche atipiche
delle richieste di rimborso delle quote. Essi
rivelano i rischi di mercato e i loro effetti,
compresi requisiti per il versamento successivo,
requisiti delle garanzie o linee di credito. Tengono
conto dei livelli di sensibilità della valutazione in
condizioni di stress. Vengono eseguiti tenendo
conto della strategia di investimento, del profilo
di liquidità, della struttura di investimento e dei
criteri di rimborso del fondo con una frequenza
adeguata al tipo di fondo.
I diritti di rimborso in condizioni normali e
straordinarie nonché la sospensione dei rimborsi
sono illustrati nei paragrafi “Quote – Emissione
di quote”, “Quote – Rimborso di quote” e
“Quote – Sospensione del rimborso delle quote”.
I rischi ad essi correlati sono illustrati in “Note sui
rischi – Rischi correlati ad un investimento nel
fondo – Sospensione del rimborso delle quote” e
in “Rischi correlati a liquidità ridotta o aumentata
del fondo (rischio di liquidità)”.
Trattamento equo degli investitori e
delle classi di quote
Commissione di sottoscrizione e
commissione di rimborso
Salvo diversamente previsto nella sezione
specifica, tutte le quote emesse presentano gli
stessi elementi caratteristici e non vengono
costituite classi di quote. Secondo quanto
riportato nella sezione specifica circa la
costituzione di classi di quote, tutte le quote
emesse di una classe di quote presentano gli
stessi elementi caratteristici. Non potranno
essere costituite altre classi di quote. Le classi di
quote possono differenziarsi, in particolare, per
l’utilizzo dei proventi, la commissione di
sottoscrizione e di rimborso, la valuta del valore
della quota, la commissione di gestione,
l’importo di investimento minimo o per una
combinazione di questi fattori.
Indicazioni precise sulla commissione di
sottoscrizione e di rimborso sono riportate nei
paragrafi “Commissione di sottoscrizione” e
“Prezzi di emissione e di rimborso e spese” –
Commissione di rimborso” della sezione
specifica.
La Società è tenuta a trattare equamente gli
investitori del fondo. Nell’ambito della gestione
del rischio di liquidità e del rimborso delle quote
gli interessi di un investitore o di un gruppo di
investitori non devono prevalere sugli interessi di
altri investitori o di un altro gruppo di investitori.
Per le procedure con le quali la Società
garantisce il trattamento equo degli investitori, si
veda il paragrafo “Quote – Conteggio in caso di
emissione e rimborso delle quote”, “Quote –
Gestione della liquidità” e “Trattamento equo
degli investitori/gestione dei conflitti di interesse”.
Prezzo di emissione e di rimborso
Per il calcolo del prezzo di emissione e di
rimborso delle quote, l’ufficio di custodia, con la
collaborazione della Società, rileva in ogni giorno
di valutazione l’ammontare dei valori patrimoniali
appartenenti al fondo al netto delle passività
(valore patrimoniale netto).
Dividendo il valore patrimoniale netto così
calcolato per il numero di quote emesse si
ottiene il valore di ogni quota (“valore della
quota”).
I giorni in cui viene rilevato il valore della quota
del fondo sono tutte le giornate operative di
borsa. La Società e l’ufficio di custodia potranno
non determinare il valore nei giorni festivi previsti
dal KAGB, che sono giorni di negoziazione, così
come il 24 e il 31 dicembre di ogni anno.
Attualmente si rinuncia al calcolo del valore delle
quote il 1 gennaio, venerdì santo, lunedì
dell’angelo, 1 maggio, Ascensione di Gesù,
lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Giorno
della Riunificazione Tedesca, 24-25-26 dicembre
e 31 dicembre. Nella sezione specifica possono
inoltre essere escluse come giorni di valutazione
ulteriori giornate, ad esempio festività estere.
Pubblicazione dei prezzi di emissione
e rimborso
I prezzi di emissione e di rimborso vengono
pubblicati ad ogni emissione e rimborso su un
giornale finanziario e quotidiano con sufficiente
diffusione oppure sul sito Internet dws.de.
Nel caso in cui le quote vengano rimborsate
tramite terzi, possono essere addebitate spese
per il rimborso delle quote. In caso di vendita di
quote tramite terzi possono essere addebitate
anche spese superiori al prezzo di emissione.
Spese
Spese per l’emissione e il rimborso
delle quote
L’emissione e il rimborso delle quote da parte
della Società o dell’ufficio di custodia avviene al
prezzo di emissione (valore della quota più
eventuale commissione di sottoscrizione) oppure
al prezzo di rimborso (valore della quota
eventualmente al netto della commissione di
rimborso) senza addebito di ulteriori spese.
Se l’acquisizione di quote da parte degli
investitori avviene tramite l’intermediazione di
terzi, possono essere addebitate anche spese
superiori alla commissione di sottoscrizione. Nel
caso in cui le quote vengano rimborsate agli
investitori tramite terzi, possono essere
addebitate spese per il rimborso delle quote.
Spese di gestione e altre spese
I dettagli sulle spese di gestione e altre spese
sono riportati nel paragrafo “Prezzi di emissione
e di rimborso e spese – Spese di gestione e altre
spese” della sezione specifica.
Particolarità per l’acquisto di quote
d’investimento
Oltre alla commissione per la gestione del fondo
viene calcolata anche una commissione di
gestione per le quote di fondi target detenute dal
fondo. Le spese correnti per le quote di fondi
target detenute dal fondo vengono incluse nel
calcolo del total expense ratio (si veda il
paragrafo “Spese – Total expense ratio”).
Sospensione del calcolo del prezzo
di emissione e rimborso
In relazione all’acquisto di quote di fondi target, i
seguenti tipi di tasse, spese, imposte, provvigioni e altre spese sono direttamente o
indirettamente a carico degli investitori del fondo:
Per la durata di una sospensione del rimborso
delle quote (meglio specificato nel paragrafo “Quote – Sospensione del rimborso delle
quote”) la Società non pubblicherà né un prezzo
di emissione né un prezzo di rimborso.
–– la commissione di gestione/compenso
forfettario del fondo target;
–– le commissioni di performance del fondo
target;
–– le commissioni di sottoscrizione e le
commissioni di rimborso del fondo target;
–– i rimborsi spese del fondo target;
–– altre spese.
Per le norme relative all’addebito della commissione di gestione e/o del compenso forfettario in
caso di acquisto di quote di fondi target gestite
direttamente o indirettamente dalla Società
stessa o da un’altra società con gestione o
controllo comuni, ovvero con una sostanziale
partecipazione diretta o indiretta pari ad oltre il
10% del capitale o dei diritti di voto (di seguito
“fondi collegati”), fare riferimento al paragrafo “Particolarità per l’acquisto di quote di
investimento” della sezione specifica.
La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto
annuale e nella relazione semestrale le
commissioni di sottoscrizione e le commissioni
di rimborso che sono state addebitate al fondo
nel periodo di riferimento per l’acquisto e il
rimborso di quote del fondo target. In caso di
acquisto di fondi collegati, la Società o l’altra
società non potrà applicare alcuna commissione
di sottoscrizione e di rimborso per l’acquisto e il
rimborso. Inoltre, nel rendiconto annuale e nella
relazione semestrale viene pubblicata la
commissione che è stata calcolata per il fondo da
una società nazionale o estera o da una società
con cui la Società è collegata in virtù di una
partecipazione diretta o indiretta sostanziale,
come commissione di gestione per le quote del
fondo target detenute dal fondo. Lo stesso varrà
in riferimento al compenso forfettario, qualora se
ne applichi uno a favore del fondo e/o del fondo
collegato.
Ordini di acquisto e di vendita per titoli
e strumenti finanziari / Ripartizione
delle provvigioni
La Società impartirà ordini di acquisto e di
vendita per titoli e strumenti finanziari per conto
del fondo direttamente a broker e operatori,
concludendo con essi accordi alle condizioni di
mercato consuete e conformi a standard
esecutivi di prim’ordine. La Società, nella scelta
del broker o dell’operatore, tiene in considerazione tutti i fattori rilevanti quali la loro solvibilità e
la qualità delle informazioni di mercato, delle
analisi così come delle capacità di esecuzione
messe a disposizione.
La Società potrà concludere accordi con broker
selezionati; nell’ambito di tali accordi il broker
inoltra, direttamente o successivamente, parti
del pagamento ricevuto in base agli accordi presi
ed effettuato dalla Società per l’acquisto o la
vendita di valori patrimoniali a terzi, i quali
effettuano per la Società servizi di ricerca o
analisi oppure, su istruzione della Società,
trattiene i pagamenti per effettuare servizi propri
di ricerca e di analisi. Questi servizi saranno
impiegati dalla Società allo scopo di gestire il
fondo (i cosiddetti accordi di ripartizione delle
provvigioni). La Società, ricorrendo a tali
prestazioni e alla conclusione degli accordi di
ripartizione delle provvigioni, ottempererà a tutte
21
le regolamentazioni e standard vigenti, normativi
e di settore. In particolare la Società non
accetterà alcuna prestazione, né concluderà
accordi di ripartizione delle provvigioni, qualora gli
accordi in questione, a propria ragionevole
discrezione, non si rivelino d’ausilio nel processo
decisionale di investimento. Il presupposto
fondamentale è che la Società assicuri sempre
che le transazioni siano condotte alle migliori
condizioni possibili, tenendo conto del mercato di
riferimento all’epoca delle transazioni per quanto
attiene al loro tipo e volume, e che non siano
concluse operazioni superflue in base ad accordi
di ripartizione delle provvigioni.
La Società potrà fornire ai propri investitori maggiori particolari.
Total expense ratio
Nel rendiconto annuale vengono pubblicate le
spese di gestione occorse a carico del fondo
durante l’anno di esercizio e riportate come
quota del volume medio del fondo (total expense
ratio). Le spese di gestione si compongono della
commissione per la gestione del fondo, della
commissione dell’ufficio di custodia e delle
spese che possono essere ulteriormente
addebitate al fondo (si vedano i paragrafi “Spese
di gestione e altre spese” della sezione specifica
e “Spese – Particolarità nell’acquisto di quote di
investimento”). Qualora il fondo investisse una
quota rilevante del proprio patrimonio in altri
fondi di investimento aperti, viene tenuto conto
anche del total expense ratio di tali fondi target. Il
total expense ratio non comprende spese
aggiuntive e spese derivanti dall’acquisizione e
dalla vendita di valori patrimoniali (spese di
transazione). Il total expense ratio viene
pubblicato nelle informazioni essenziali di
investimento alla voce “Spese correnti”.
Politica retributiva
Alla Società si applica la strategia remunerativa
del Gruppo Deutsche Bank. Tutte le occasioni
retributive nonché il rispetto delle disposizioni
regolamentari vengono sorvegliati dalle
commissioni ufficiali del Gruppo Deutsche Bank.
Il Gruppo Deutsche Bank adotta un approccio di
retribuzione complessiva che comprende
componenti fissi e variabili nonché quote
dilazionate collegate sia alle prestazioni
individuali future sia allo sviluppo sostenibile del
Gruppo Deutsche Bank. Per la determinazione
della quota di retribuzione dilazionata e degli
strumenti collegati a una performance a lungo
termine (ad es. azioni o quote di fondi), il Gruppo
Deutsche Bank ha definito un sistema retributivo
che previene una dipendenza significativa dai
componenti variabili della retribuzione.
Ulteriori dettagli sulla politica retributiva attuale
sono disponibili su internet alla pagina
https://www.db.com/cr/de/
konkret-verguetungsstrukturen.htm e tramite il
collegamento alla Relazione sulle remunerazioni
di Deutsche Bank AG. Ciò comprende una
descrizione delle metodologie di calcolo per
commissioni e donazioni a determinati gruppi di
22
dipendenti, nonché l’indicazione per l’attribuzione
di persone competenti compresi gli appartenenti
alla commissione di retribuzione. Su richiesta
vengono messe a disposizione gratuitamente e
in forma scritta le informazioni della Società.
Calcolo dei proventi
Calcolo dei proventi, procedura di
compensazione degli utili
Il fondo ricava i proventi dagli interessi, dai
dividendi e dai proventi delle quote d’investimento maturati durante l’anno di esercizio e non
utilizzati per la copertura delle spese, a cui si
aggiungono i corrispettivi derivanti da operazioni
di prestito e operazioni repo. Ulteriori proventi
possono derivare dalla vendita di valori
patrimoniali detenuti per conto del fondo.
La Società utilizza per il fondo la cosiddetta
procedura di compensazione degli utili. Ciò
significa che i proventi delle quote relativi
all’esercizio in corso, che l’acquirente delle quote
deve pagare come parte del prezzo di emissione
e che il venditore di certificati di partecipazione si
vede accreditare come parte del prezzo di
rimborso, vengono compensati progressivamente. Nel calcolo della compensazione degli
utili vengono tenute in considerazione le spese
maturate.
La procedura di compensazione degli utili
consente di conguagliare le oscillazioni del
rapporto fra proventi e valori patrimoniali diversi,
causate da afflussi o deflussi netti di liquidità
sulla base di emissioni o rimborsi di quote. In
caso contrario ogni afflusso netto di liquidità
ridurrebbe la quota di proventi in base al valore
d’inventario netto del fondo, mentre ogni
deflusso la aumenterebbe.
In caso di un fondo che distribuisca dividendi, la
procedura di compensazione degli utili comporta
che l’importo di distribuzione per quota non
venga influenzato dall’andamento imprevedibile
del fondo o della circolazione delle quote. In
questo caso, si accetta di restituire agli investitori
che, ad esempio, acquistino quote poco prima
del termine di distribuzione, quella parte del
prezzo di emissione composta da proventi sotto
forma di dividendo, sebbene il capitale da loro
versato non abbia contribuito alla loro costituzione.
In caso di un fondo di reinvestimento, la
procedura di compensazione degli utili comporta
che i proventi per quota riportati nel rendiconto
annuale non vengano influenzati dalla quantità di
quote circolanti.
In passato le quote al portatore per il fondo
venivano emesse in forma di certificati fisici. Ai
sensi del KAGB, tali certificati fisici devono
essere affidati in custodia collettiva. Le cedole di
quote al portatore che al 31 dicembre 2016 non
fossero presenti nel certificato globale
risulteranno nulle insieme alle cedole non ancora
esigibili (si veda il paragrafo “Quote – Requisiti
per la consegna di certificati fisici”).
Le cedole che diventano esigibili prima del
1 gennaio 2017 possono essere presentate al
rispettivo ufficio di pagamento per il pagamento
dei proventi ad esse attribuibili. L’importo non
può essere pagato in contanti, ma deve essere
accreditato sul conto nazionale dell’investitore.
Liquidazione, trasferimento e
fusione del fondo
Condizioni per la liquidazione del
fondo
Gli investitori non sono autorizzati a richiedere la
liquidazione del fondo. La Società potrà
rinunciare al proprio diritto di gestione del fondo
con un preavviso di revoca di almeno sei mesi
con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Federale e, quindi, nel rendiconto annuale o nella
relazione semestrale. Inoltre gli investitori
vengono informati della revoca tramite gli uffici
depositari in forma scritta o elettronica. Con
l’entrata in vigore della revoca decade il diritto
della Società a gestire il fondo.
Inoltre, il diritto della Società di gestire il fondo si
estingue, se sul patrimonio della Società viene
aperta una procedura d’insolvenza o con il
passaggio in giudicato della sentenza giudiziaria,
con la quale viene respinta la domanda di
apertura della procedura d’insolvenza per
mancanza di massa fallimentare. Con l’estinzione
del diritto di gestione della Società, il diritto di
disporre del fondo passa all’ufficio di gestione
che liquiderà il fondo o ne distribuirà i proventi
agli investitori o ne trasmetterà la gestione a
un’altra Società di investimento di capitali previa
approvazione della BaFin.
Procedura di liquidazione del fondo
Con il trasferimento del diritto di disporre del
fondo all’ufficio di custodia, l’emissione e il
rimborso di quote vengono sospesi e il fondo
viene liquidato.
Il ricavo derivante dalla vendita dei valori
patrimoniali del fondo, detratti i costi ancora da
sostenere da parte del fondo e i costi derivanti
dalla liquidazione, viene distribuito agli investitori
che hanno diritto a riscuotere il ricavo derivante
dalla liquidazione, in base alle quote rispettivamente detenute del fondo.
La Società redige un verbale di liquidazione nel
giorno in cui si estingue il suo diritto di gestione,
che corrisponde ai requisiti di un rendiconto
annuale. Il rendiconto di liquidazione sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Federale non
oltre tre mesi dopo la data di liquidazione del
fondo. L’ufficio di custodia, durante le operazioni
di liquidazione del fondo, predisporrà sia
annualmente sia il giorno in cui ha termine la
liquidazione un rendiconto che corrisponde ai
requisiti del rendiconto annuale. Anche questi
rendiconti dovranno essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale Federale non oltre tre mesi
dopo la data di liquidazione del fondo.
Conteggio in caso di distribuzione dei
proventi derivanti dalla liquidazione
Il conteggio ha luogo tre giorni lavorativi bancari
dopo la data di liquidazione. Questo arco di
tempo si riferisce all’iter da sbrigare tra l’ufficio
depositario e l’ufficio di custodia. Dopodiché si
deve ancora procedere alla contabilizzazione o al
trasferimento dall’ufficio depositario al conto del
destinatario; tale operazione può comportare dei
ritardi. Per questa ragione gli investitori non
dovrebbero considerare un eventuale ritardo in
presenza di termini di pagamento fissi.
Trasferimento del fondo
La Società può trasferire il diritto di gestire i fondi
e di disporne ad un’altra società di gestione di
capitali. Il trasferimento richiede l’autorizzazione
della BaFin. Il trasferimento approvato è reso
noto nella Gazzetta Ufficiale Federale e, quindi,
nel rendiconto annuale o nella relazione
semestrale del fondo. Inoltre gli investitori
vengono informati del trasferimento pianificato e
della revoca tramite gli uffici depositari tramite
supporto di memorizzazione permanente, in
forma scritta o elettronica. Il momento in cui
entrerà in vigore il trasferimento sarà stabilito
tramite un accordo contrattuale tra la Società e la
Società di gestione di capitali incorporante.
Tuttavia il trasferimento deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Federale non prima di tre
mesi dalla notifica. Tutti i diritti e i doveri della
Società in riferimento al fondo passano poi alla
Società di gestione di capitali incorporante.
Condizioni per la fusione del fondo
Tutti i valori patrimoniali del fondo devono essere
trasferiti con l’approvazione della BaFin a un altro
fondo di investimento esistente o venutosi a
creare in seguito alla fusione, il quale deve
soddisfare i requisiti di un fondo OICVM emesso
in Germania o in un altro Stato UE o SEE. Tutti i
valori patrimoniali del fondo possono anche
essere trasferiti a una società di investimento per
azioni a capitale variabile nazionale esistente o
formatasi in seguito alla fusione. Il trasferimento
entrerà in vigore al termine dell’esercizio del
fondo (data di trasferimento) a condizione che
non venga stabilita una data di trasferimento
diversa.
Diritti degli investitori in caso di
fusione del fondo
Gli uffici depositari trasmettono agli investitori del
fondo, in forma scritta o elettronica, al più tardi
37 giorni prima della data pianificata di trasferimento, le informazioni alla base della fusione, le
conseguenze potenziali per gli investitori, i diritti
degli stessi in relazione alla fusione e gli aspetti
rilevanti della procedura. Gli investitori riceveranno inoltre le informazioni essenziali di
investimento relative al fondo di investimento al
quale vengono trasferiti i valori patrimoniali del
fondo.
Gli investitori avranno la possibilità, entro cinque
giorni lavorativi prima della data pianificata di
trasferimento, di restituire le proprie quote senza
costi aggiuntivi, ad eccezione delle spese
trattenute per la copertura della liquidazione del
fondo, o di scambiare le proprie quote con quote
di un altro fondo di investimento pubblico aperto
che sia gestito dalla Società o da una Società
dello stesso gruppo e i cui criteri di investimento
concordino con quelli del fondo.
Alla data di trasferimento saranno calcolati i valori
di inventario netto del fondo e del fondo
incorporante, sarà fissato il rapporto di conversione e l’intera procedura di conversione sarà
esaminata dalla società di revisione. Il rapporto di
scambio viene calcolato in base al rapporto dei
valori netti di inventario per quota del fondo e del
fondo incorporante al momento del trasferimento. Agli investitori viene consegnato il
numero di quote del fondo di investimento
incorporante, che corrisponde al valore delle loro
quote nel fondo.
Qualora gli investitori non intendano far valere i
propri diritti di rimborso e scambio, alla data di
trasferimento diverranno investitori del fondo
incorporante. La Società può eventualmente
stabilire anche con la Società di Gestione del
fondo di investimento incorporante che agli
investitori del fondo sia versato in contanti fino al
10% del valore delle quote in loro possesso. Il
fondo si estingue con il trasferimento di tutti i
suoi valori patrimoniali. Se il trasferimento ha
luogo nel corso dell’esercizio del fondo, la
società che lo gestisce dovrà predisporre un
rendiconto alla data del trasferimento che
corrisponda ai requisiti di un rendiconto annuale.
La Società comunica nella Gazzetta Ufficiale
Federale e, inoltre, in quotidiani e giornali
economici sufficientemente diffusi oppure sul
sito Internet dws.de quando il fondo è stato fuso
con un altro fondo di investimento gestito dalla
Società e quando la fusione ha avuto effetto.
Qualora il fondo dovesse essere fuso con un
fondo di investimento non gestito dalla Società,
la Società di Gestione che gestirà il fondo
incorporante o il fondo di investimento di nuova
creazione è tenuta a comunicare l’entrata in
vigore della fusione.
Esternalizzazione
Le seguenti attività sono state esternalizzate a
Deutsche Asset Management Investment
GmbH. Alcune di queste attività sono state
trasferite ad altre società esterne:
23
No. prog.
Società esterna
1
BlackRock Financial Management, Inc., New York
Subordinato/esternalizzato a:
1a
Oracle Financial Services Software Inc, Bangalore e Mumbai
2
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
(ex DB Risk Center GmbH, Berlino)
3
Deutsche Asset Management (Hong Kong), Hong Kong 4
Deutsche Asset Management (UK) Limited, Londra 5
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
Subordinato/esternalizzato a:
5a
DBOI Global Services Private Ltd.,
Mumbai (India)
6
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Subordinato/esternalizzato a:
6a
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
7
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
Subordinato/esternalizzato a:
7a
DBOI Global Services Private Ltd.,
Mumbai (India)
8
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
(ex DB Risk Center GmbH, Berlino)
9
Deutsche Investment Management Americas Inc., Filiale di New York
10
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Subordinato/esternalizzato a:
10a
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno (ex DB Risk Center GmbH, Berlino)
10b
Deutsche Investment Management Americas Inc.,
Filiale di New York
10c
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
(ex DB Risk Center GmbH, Berlino)
11
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
Subordinato/esternalizzato a:
11a
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
12
Securities Class Action Services LLC, Rockville (USA)
13
Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno (ex DB Risk Center GmbH, Berlino)
14
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
24
Misura di esternalizzazione
Conflitti di interesse*
Utilizzo del Software IT per il supporto della gestione del
portafoglio nonché la verifica del rispetto delle norme giuridiche
(verifica dei limiti d’investimento e gestione dei rischi)
parte della misura di esternalizzazione:
Esternalizzazione di attività correlate con la creazione dei cosiddetti “Green Package Reports”
(Gestione dei rischi del portafoglio e compliance report)
Supporto in materia di gestione del rischio
Variante 1
Esecuzione delle transazioni di titoli, derivati e valute dalla
regione Asia-Pacifico. In casi eccezionali i titoli, i derivati e le valute
possono essere negoziati da altre regioni.
Esecuzione delle transazioni di titoli, derivati e valute
principalmente, ma non esclusivamente, dalla Gran Bretagna e
dai mercati emergenti internazionali.
Misure interne di sicurezza per impedire il riciclaggio di denaro e i finanziamenti al terrorismo nonché altre attività illecite
Parte della misura di esternalizzazione:
Compliance – Preventive Crime Research (PCR)
Controlli per prevenire il riciclaggio di denaro
Consulenza legale e supporto per interessi giuridici
Variante 1
Variante 2
Variante 2
Variante 2
Variante 2
Variante 2
Variante 2
Parte della misura di esternalizzazione:
Consulenza legale generale
Variante 2
Compliance:
Variante 2
Verifica del rispetto delle norme giuridiche,
verifica della conformità alla normativa sul riciclaggio di denaro, monitoraggio di transazioni e posizioni
Parte della misura di esternalizzazione:
Compliance: Variante 2
Verifica delle attività di negoziazione dei collaboratori
Supporto per la verifica e il rispetto
Variante 2
delle direttive di investimento
Esecuzione delle transazioni di titoli,
Variante 2
derivati e valute per tutte le regioni, ma con particolare attenzione all’ambito americano.
Global Product Platform, gestione dei contratti, Variante 2
comprese la revisione e l’assunzione di clienti (KYC)
Parte della misura di esternalizzazione:
Supporto al Team Global Product Platform per laVariante 2
gestione dei contratti inclusa l’implementazione dei conti,
delle linee guida di investimento e delle procedure di gara
Applicazione (codifica) delle direttive di investimento
Variante 2
Supporto alla revisione e l’assunzione di clienti (KYC/KYI)
Variante 2
Revisione interna (IT)
Parte della misura di esternalizzazione:
Finanza: servizi di contabilità
Servizi giuridici correlati a class action
Variante 2
Supporto di attività legate ai prodotti, verifiche legali del fondo
di investimento e dei documenti appartenenti al fondo, registrazione
delle transazioni di negoziazione e supporto nell’ambito della
redazione di contratti di esternalizzazione e consulenza
Contabilità del fondo e delle operazioni
Variante 2
Variante 1
Variante 2
Variante 2
No. prog.
Società esterna
Subordinato/esternalizzato a:
14a
DBOI Global Services Private Ltd.,
Mumbai (India)
14b
IDS GmbH, Monaco
14c
StatPro GmbH, Francoforte sul Meno
15
State Street Bank International GmbH, Monaco
16
Telefon-Servicegesellschaft der Deutschen Bank mbH, Francoforte sul Meno
17
Deutsche Asset Management
International GmbH, Francoforte sul Meno
(ex Deutsche Asset & Wealth Management
International GmbH, Francoforte sul Meno)
18
Deutsche Bank AG, Francoforte
(ex DB Risk Center GmbH, Berlino)
19
The Bank of New York Mellon, filiale di Londra, Gran Bretagna
Subordinato/esternalizzato a:
19a
BNY Mellon International Operations (India)
Private Limited, Pune, India.
19b
The Bank of New York Mellon,
filiale di New York, USA
Dell’unità indicata al punto 19b subordinata/esternalizzata a:
19ba The Bank of New York Mellon, filiale di Singapore, Singapore
19bb The Bank of New York Mellon, filiale di Bruxelles, Belgio
Misura di esternalizzazione
Conflitti di interesse*
Parte della misura di esternalizzazione:
Supporto per la contabilità del fondo e delle operazioni,
in particolare riscontro di titoli e conti, redazione di resoconti,
controllo incrociato dei dati
Creazione di report e analisi Solvency II per le compagnie di assicurazione
Misurazioni delle prestazioni
Collateral Services per operazioni OTC,
operazioni di prestito in titoli e operazioni repo su titoli
Interazione con i clienti
Variante 1
Outsourcing Client Interaction (Service Center)
Variante 2
Variante 2
Variante 1
Variante 1
Variante 1
Supporto per asset allocation, implementazione, analisi del
Variante 2
modello di portafoglio per le aree di gestione attivi e passivi
Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli
Variante 1
comprese eventuali operazioni su derivati
Parte della misura di esternalizzazione:
Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli
Variante 1
comprese eventuali operazioni su derivati
Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli
Variante 1
comprese eventuali operazioni su derivati
Parte della misura di esternalizzazione
Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli
comprese eventuali operazioni su derivati
Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli
comprese eventuali operazioni su derivati
Variante 1
Variante 1
* Conflitti di interesse per l’esternalizzazione:
Variante 1: N
on sussiste alcun conflitto di interesse. I potenziali conflitti di interesse dovrebbero essere attenuati dall’implementazione dell’accordo di
esternalizzazione.
Variante 2: La società esterna è una società collegata alla Società di Gestione. Non è possibile escludere che il contratto sarebbe stato stipulato in altra forma
qualora fosse stata coinvolta una società di gestione non implicata personalmente o dal punto di vista del diritto societario.
25
Trattamento equo degli
investitori / Gestione dei conflitti
di interesse
Tema ricorrente
La Società effettua le proprie operazioni affinché i
conflitti di interesse vengano gestiti in modo
equo, sia tra la Società, i suoi collaboratori e i
clienti che tra i clienti stessi. In caso di conflitto
tra la Società o i suoi collaboratori da un lato e i
clienti dall’altro, gli interessi dei clienti hanno
sempre la priorità.
Introduzione
Come fornitori di servizi finanziari a livello
globale, la Società e le società del gruppo
Deutsche Bank ad essa collegate (fra cui
Deutsche Bank AG) devono gestire costantemente conflitti di interesse effettivi o potenziali.
La Società adotta il principio di intraprendere
tutte le misure adeguate per l’istituzione di
strutture organizzative e per l’applicazione di
misure amministrative efficaci con le quali sia
possibile identificare, gestire e monitorare i
conflitti.
L’amministrazione della Società deve pertanto
garantire responsabilmente che i sistemi, i
controlli e le procedure applicati dalla Società per
l’identificazione, il monitoraggio e la soluzione dei
conflitti di interesse siano adeguati. La sezione
giuridica e quella che si occupa della compliance
della Società supportano l’identificazione e
l’osservazione dei conflitti di interesse effettivi e
potenziali.
La Società dispone di procedure adeguate per
poter effettuare l’identificazione, la gestione e il
monitoraggio di conflitti di interesse effettivi e
potenziali nella sua sfera di attività. La Società ha
stabilito dei principi per la gestione dei conflitti di
interesse che sono riportati alla pagina Internet di
DeAM – dws.de – nella sua versione attuale.
Obiettivi
La Società attua procedure adeguate per
l’identificazione e la gestione adeguata dei
conflitti di interesse che pregiudicano in modo
sostanziale gli interessi dei clienti. Le rispettive
direttive specificano i requisiti delle procedure e
delle misure adeguati a livello del gruppo e della
Società per identificare, bloccare e, qualora ciò
non fosse possibile, gestire tutti i conflitti di
interesse principali nell’interesse dei clienti
coinvolti.
Trattamento equo degli investitori
La Società è tenuta a trattare equamente gli
investitori del fondo. Essa gestisce il fondo di
investimento emesso secondo il principio del
trattamento equo, non favorendo determinati
fondi di investimento e investitori del fondo di
investimento a discapito di altri. I processi
decisionali e le strutture organizzative della
Società sono organizzati nel rispetto di tale
principio.
26
La Società è consapevole del fatto che le funzioni
svolte dai collaboratori della Società di Gestione in
qualità di appartenenti al gruppo Deutsche Bank
possono originare conflitti di interesse. Tutti gli
appartenenti al gruppo Deutsche Bank si sono
impegnati in tali evenienze ad adoperarsi nel
relativo ambito per la giusta risoluzione di questi
conflitti di interesse (ognuno in relazione alle
proprie responsabilità e funzioni) e a non
pregiudicare gli interessi della Società e degli
investitori. La Società ritiene che gli appartenenti
al gruppo Deutsche Bank abbiano l’idoneità e la
competenza necessarie per ottemperare a tale
compito.
(Potenziali) conflitti di interesse
sostanziali
I conflitti di interesse sostanziali riportati qui di
seguito possono influire negativamente sul
risultato economico ottenibile dagli investitori e
in particolare comportare ricavi ridotti per gli
investitori (cfr. anche le note sui rischi).
Inoltre possono sussistere ulteriori conflitti di
interesse o possono nascere in futuro dei conflitti
di interesse che possono influire negativamente
in particolare sul risultato economico ottenibile
dagli investitori e comportare ricavi ridotti per gli
investitori.
1. Conflitti di interesse a livello della Società
Deutsche Bank AG e la Società e le persone che
agiscono presso la Società appartengono
complessivamente al gruppo Deutsche Bank
(insieme “Società collegate”). Possono essere
impiegati o attivi temporaneamente anche in altri
fondi con funzioni simili o identiche a quelle
svolte per questo fondo oppure lo potranno
essere in futuro. Ciò può causare conflitti di
interesse.
Le Società collegate sono collegate fra loro
direttamente o indirettamente sul piano giuridico
e personale. L’identità parziale delle società
coinvolte e le implicazioni personali e dal punto di
vista del diritto societario possono dare luogo a
conflitti d’interesse. Non è possibile escludere
che i contratti fondamentali per il fondo
sarebbero stati stipulati in altra forma se fossero
state coinvolte solo Società che non svolgono più
funzioni e non sono implicate personalmente o
dal punto di vista del diritto societario.
Gli interessi delle società partecipanti e delle
persone possono entrare in conflitto. Nel caso di
conflitti di interesse che riguardano la Società, la
Società si adopererà al fine di risolverli a favore
degli investitori del fondo. Inoltre, se sono
coinvolti anche gli interessi degli investitori, la
Società si adopererà affinché vengano evitati
conflitti di interesse e, qualora ciò non fosse
possibile, si preoccuperà di risolvere i conflitti
inevitabili a tutela degli interessi degli investitori.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari (ad
esempio fondi del mercato monetario) i cui valori
sottostanti siano le società del Gruppo Deutsche Bank, le sue Società controllate o collegate.
In alcuni casi può essere necessaria la valutazione di tali transazioni o contratti con derivati o
simili sulla base delle informazioni fornite dalle
controparti. In tali casi queste informazioni
fungono da presupposto per la valutazione di
specifici valori patrimoniali del fondo da parte
dell’ufficio di custodia. Ciò può causare conflitti di
interesse.
I valori patrimoniali del fondo possono essere
depositati sotto forma di depositi bancari, quote
di fondi di investimento o titoli (qualora previsto
dalle Condizioni di Investimento del relativo
fondo) presso Società collegate, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge relative
all’ufficio di custodia. I depositi bancari del fondo
possono essere investiti in titoli e certificati di
deposito emessi da una Società collegata o in
depositi bancari da questa offerti. Ciò può
comportare che, oltre all’ammontare degli
interessi (ad esempio in caso di depositi bancari),
siano rilevanti anche altri fattori relativi all’investimento (ad esempio flusso di informazioni, ma
anche e in particolare l’interesse delle Società
collegate all’investimento in prodotti propri o
prodotti di Società collegate). Anche le operazioni
bancarie o assimilabili potranno essere eseguite
con o tramite una Società collegata. Allo stesso
modo, le Società collegate possono costituire la
controparte nelle transazioni o nei contratti con
derivati. In questo caso si possono verificare
conflitti di interesse nella valutazione di tali
transazioni o contratti con derivati.
Ferme restando eventuali disposizioni contrarie
contenute nel presente documento, la Società
può eseguire attivamente transazioni per conto di
altri fondi che comprendono le stesse quote,
immobili, titoli, valori patrimoniali e strumenti in
cui la Società intende investire. La Società può
effettuare, per altri fondi e conti, servizi di
gestione degli investimenti e consulenza o servizi
di gestione che perseguano obiettivi di
investimento simili o diversi da quelli del fondo
e/o che eseguano programmi di investimento
simili a quelli del fondo e ai quali essi non
partecipano. Le strategie di portafoglio utilizzate
per questi o altri fondi di investimento potrebbero
entrare in conflitto con le transazioni e le
strategie suggerite dalle Società collegate nella
gestione del fondo e pregiudicare i prezzi e la
disponibilità di quote, titoli e strumenti in cui il
fondo intende investire.
La Società dedica alle attività del fondo il tempo
che considera necessario e adeguato. Essa non è
soggetta a limitazioni nell’investimento di ulteriori
fondi di investimento, in particolare per quanto
riguarda la stipula di ulteriori rapporti di
consulenza agli investitori o lo svolgimento di
altre attività, anche qualora tali attività fossero in
concorrenza con l’attività del fondo.
Mancato esercizio dei diritti di voto
Al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse,
la Società non eserciterà i diritti i voto derivati
dalle azioni di Deutsche Bank AG.
2. Conflitti di interesse a livello della controparte
Per via del pagamento delle commissioni o altri
pagamenti a potenziali controparti da parte della
Società, vi è un forte interesse di vendita della
controparte.
3. Rimborso e trasferimento della commissione
di gestione incassata
Alla Società non affluiscono rimborsi di
commissioni per le commissioni e le spese
erogate dal fondo all’ufficio di custodia o a terzi.
La Società garantisce agli intermediari, ad esempio gli istituti di credito, in maniera ricorrente – per
lo più una volta all’anno – corrispettivi di intermediazione, le cosiddette “provvigioni di intermediazione”, che possono anche essere quote importanti
della commissione di gestione della Società. Ciò
avviene per l’indennizzo di prestazioni di vendita.
Su richiesta dell’investitore di un fondo, la Società
gli renderà noti ulteriori particolari.
La Società può concordare a propria discrezione
con singoli investitori il rimborso parziale nei loro
confronti della commissione di gestione
incassata, in particolare nel caso in cui investitori
istituzionali investano direttamente grandi importi
in modo duraturo. Referente presso la Società
per tali questioni è la divisione “Institutional
Sales”.
Società di revisione
La società di revisione KPMG AG, THE SQUAIRE,
Am Flughafen, 60549 Francoforte sul Meno,
Germania, è incaricata della revisione del fondo e
del rendiconto annuale.
paragrafo “Presupposti – Documentazione di
vendita e comunicazione delle informazioni”.
Questi documenti sono inoltre disponibili anche
presso l’ufficio di custodia.
Fornitori di servizi
Le società che svolgono funzioni per conto della
Società sono indicate al paragrafo “Esternalizzazione”. La Società ha inoltre incaricato i seguenti
fornitori di servizi:
–– KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
THE SQUAIRE, Am Flughafen, 60549 Francoforte sul Meno, Germania, è incaricata della
revisione del fondo e del rendiconto annuale.
–– Institutional Shareholder Services, Ten
Bishops Square, Londra E16EG, Regno Unito,
è incaricata della creazione di proposte per
l’esercizio del diritto di voto.
–– WM Datenservice, Düsseldorfer Straße 16,
60329 Francoforte sul Meno, Germania, è
incaricata delle pubblicazioni.
–– Bloomberg, Neue Mainzer Straße 75,
60311 Francoforte sul Meno, Germania, è
incaricata delle pubblicazioni.
–– Smarthouse Media GmbH, Hirschstraße 2,
76133 Karlsruhe, è incaricata del servizio di
hosting e del funzionamento del sito Web.
–– Kneip Communication S.A., 26/28 rue Edward
Steichen, 2540 Lussemburgo, è incaricata
delle pubblicazioni a mezzo stampa.
Dal conferimento degli incarichi ai fornitori di
servizi possono derivare i seguenti conflitti
d’interesse.
Qualora fosse richiesto l’intervento di un
consulente d’investimento, ciò è riportato nella
sezione specifica. I nomi degli altri fornitori di
servizi (ad esempio avvocati e fiscalisti incaricati)
sono comunicati su richiesta da Deutsche Asset
Management Investment GmbH.
La società di revisione verifica il rendiconto
annuale del fondo. Durante la revisione, la
società di revisione deve anche verificare se nella
gestione del fondo siano state rispettate le
disposizioni del KAGB e le disposizioni delle
Condizioni di Investimento. Il risultato della
revisione deve essere riepilogato dalla società di
revisione in una nota particolare che deve essere
a sua volta riportata per intero nel rendiconto
annuale. La società di revisione è tenuta a
presentare la relazione sulla revisione del fondo
su richiesta della BaFin.
Pagamenti agli investitori /
diffusione delle relazioni e di
altre informazioni
Tramite l’incarico conferito all’ufficio di custodia
si garantiscono agli investitori le distribuzioni dei
proventi e il rimborso delle quote. Le informazioni agli investitori citate nel presente
prospetto possono essere reperite anche con le
modalità indicate nel
27
Prospetto – Sezione specifica
DWS Deutschland
Fondi, comparti
e classi di quote
Il fondo può investire fino al 10% in contingent convertible.
Il fondo DWS Deutschland è stato costituito in
data 20 ottobre 1993 per una durata indeterminata. Gli investitori sono comproprietari dei valori
patrimoniali del fondo per l’ammontare delle
rispettive quote ovvero creditori delle frazioni di
quote. I certificati di quote sono intestati al
detentore e sanciscono i suoi diritti nei confronti
della Società. Il fondo non è un comparto di una
struttura a ombrello.
Non è possibile garantire il raggiungimento
effettivo degli obiettivi definiti nella strategia
d’investimento.
Per il fondo vengono costituite le seguenti classi
di quote: LC, LD, FC, FD e IC.
Il precedente fondo del fondo è stato incorporato
nella classe di quote LC il 19 gennaio 2016.
Obiettivi e strategia
­d’investimento
Obiettivo d’investimento
Il fondo ha come obiettivo d’investimento il
conseguimento di un rendimento più elevato
possibile. I proventi vengono reinvestiti nel
fondo o distribuiti, secondo quanto riportato
nella seguente tabella.
Performance
Per le classi di quote costituite di recente non è
ancora disponibile una storia di performance
rappresentativa.
DWS Deutschland
Performance delle classi di quote rispetto al benchmark (in euro)
Classe di quote
Codice ISIN
3 anni
5 anni
9,5%
31,0%
131,7%
Classe LC
DE0008490962
Classe FC
DE000DWS2F23
10,7%1)–
_
Classe IC
DE000DWS2GT0
2,0%2)–
–
CDAX
9,6%26,0% 99,2%
emessa il 29 gennaio 2016
2)
emessa il 1 august 2016
1)
Performance calcolata secondo il metodo BVI, ossia senza considerare la commissione di sottoscrizione. Le performance passate non sono indicative di quelle future. Situazione al: 30 settembre 2016
Il benchmark è il CDAX.
1 anno
Dati in euro
Le attuali informazioni relative alla performance vengono pubblicate nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali
nonché su Internet al sito www.dws.de.
Strategia d’investimento
La Società, sulla base della valutazione della
congiuntura economica e della situazione del
mercato dei capitali, nonché delle ulteriori
attese della borsa, acquista e vende i valori
patrimoniali consentiti ai sensi delle
disposizioni del KAGB e in base alle Condizioni di Investimento.
Almeno il 51% del valore del fondo deve
essere investito in azioni di emittenti tedeschi
con una prevalenza di Blue Chips e di Small
Caps e Mid Caps selezionate. Il valore dei
titoli denominati in una valuta diversa da
quella della Repubblica Federale di Germania
non deve superare il 20% del valore del fondo.
Fino al 20% del valore del fondo può essere
investito in titoli obbligazionari. I prestiti
obbligazionari sono da ascriversi nel limite di
investimento valido per i titoli obbligazionari.
I titoli obbligazionari convertibili e le
obbligazioni cum warrant non hanno valore di
titoli obbligazionari in tal senso.
Fino al 49% del valore del fondo può essere
investito in strumenti del mercato monetario
e in depositi bancari.
La Società può investire fino al 10% del valore
del fondo in quote di altri fondi (quote
d’investimento). In questo caso, la parte di
quote d’investimento eccedente il 5% del
valore del fondo può essere costituita solo da
quote di fondi del mercato monetario.
28
Note particolari sui rischi
Volatilità elevata
Per la sua composizione e per le tecniche
impiegate dalla gestione del fondo, il fondo
presenta una volatilità elevata, ossia il
valore della quota può essere soggetto a
oscillazioni più forti, sia in negativo che in
positivo, anche nel breve periodo.
Spiegazione del profilo di
rischio del fondo
La performance del fondo viene particolarmente influenzata dai seguenti fattori, che
generano sia opportunità che rischi:
–– Rischio di variazione dei corsi delle azioni
–– Rischio di concentrazione
Inoltre, il fondo può concentrare temporaneamente i suoi investimenti più o meno
marcatamente su determinati settori, paesi o
segmenti di mercato. Anche in tal caso ne
conseguono rischi e opportunità.
Derivati
La Società è in grado di rilevare e calcolare
con precisione sufficiente tutti i rischi di
mercato legati al fondo che si basano
sull’impiego di strumenti derivati.
Per il calcolo dell’utilizzo del limite di rischio,
la Società fa ricorso al cosiddetto approccio
qualificato ai sensi del regolamento giuridico
sui derivati.
A tal fine, la Società confronta il rischio di
mercato del fondo con quello di un patrimonio di riferimento corrispondente in cui di
norma non sono presenti derivati e che non
ricorre al leverage. Il valore di mercato del
patrimonio di riferimento corrisponde sempre
al valore attuale del fondo. La composizione
del patrimonio di riferimento deve corrispondere sostanzialmente agli obiettivi di
investimento e alla strategia d’investimento
validi per il fondo.
Il patrimonio di riferimento privo di derivati
per il fondo è costituito da un indice azionario
la cui composizione corrisponde sostanzialmente agli obiettivi di investimento e alla
strategia d’investimento del fondo.
La composizione dettagliata del patrimonio di
riferimento può essere richiesta alla Società.
Mediante l’impiego di derivati e di strumenti
finanziari con componenti derivati, il
contributo al rischio da assegnare al fondo
per il rischio di mercato non deve mai
superare il doppio del contributo al rischio per
il rischio di mercato del patrimonio di
riferimento privo di derivati corrispondente.
Il rischio di mercato del fondo e del patrimonio di riferimento corrispondente viene
calcolato con l’ausilio del metodo Value-atRisk (VaR). In tal caso la Società utilizza come
modello la simulazione storica. I parametri
principali sono: un intervallo di confidenza del
99% e un periodo storico di osservazione di
almeno un anno. Il VaR è la massima perdita
possibile che con una probabilità pari al 99%
non può essere superata nel periodo di
possesso indicato. Pertanto il VaR non indica
la massima perdita possibile.
Il metodo VaR viene costantemente monitorato mediante back-testing. Inoltre vengono
eseguiti regolarmente degli stress test.
Qualora sia disponibile un adeguato sis­tema
di gestione dei rischi, la Società può investire
in qualsiasi derivato per conto del fondo
purché tale investimento sia conforme agli
obiettivi di investimento e alla strategia
d’investimento del fondo. La condizione è che
i derivati provengano dai valori patrimoniali
che sono stati acquisiti per il fondo o dai
seguenti valori sottostanti:
––
––
––
––
tassi di interesse,
tassi di cambio,
valute,
indici finanziari, la cui composizione sia
sufficientemente diversificata, che
rappresentino un riferimento adeguato per
il mercato al quale si riferiscono e che
siano pubblicizzati in modo adeguato. Ne
fanno parte in particolare opzioni,
contratti financial futures e swap, nonché
combinazioni degli stessi.
Profilo dell’investitore tipo
Il fondo è concepito per l’investitore orientato alla
crescita, le cui aspettative di guadagno siano
superiori al livello dei tassi del mercato dei
capitali e che desideri conseguire la crescita del
capitale prevalentemente grazie a opportunità
offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità
sono subordinate alle prospettive di guadagno.
Ne conseguono rischi più elevati nel settore
azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di
solvibilità che possono comportare eventuali
perdite di valore.
Quote
Emissione di quote
Le quote possono essere acquistate presso
l’ufficio di custodia, la Società e tramite
l’intermediazione di terzi. Tutti gli ordini vengono
eseguiti sulla base di un valore della quota che
non è noto. Gli ordini pervenuti alla Società o
all’ufficio di custodia entro le ore 13.30 CET
(termine di accettazione ordini) di un giorno di
valutazione vengono processati sulla base del
valore della quota in tale giorno di valutazione.
Gli ordini pervenuti alla Società o all’ufficio di
custodia dopo le ore 13.30 CET vengono
conteggiati sulla base del valore della quota del
giorno di valutazione successivo. Inoltre,
Deut­sche Bank AG e Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG hanno in Germania la
funzione di ufficio di pagamento secondario;
nell’esercizio di tale funzione, anch’esse
accettano ordini di acquisto fino al termine di
accettazione ordini.
Rimborso di quote
Per il rimborso, è necessario rivolgersi all’ufficio
di custodia. Tutti gli ordini vengono eseguiti sulla
base di un valore della quota che non è noto. Gli
ordini pervenuti alla Società o all’ufficio di
custodia entro le ore 13.30 CET (termine di accettazione ordini) di un giorno di valutazione
vengono processati sulla base del valore della
quota in tale giorno di valutazione. Gli ordini
pervenuti alla Società o all’ufficio di custodia
dopo le ore 13.30 CET vengono conteggiati sulla
base del valore della quota del giorno di
valutazione successivo. Inoltre, Deutsche Bank
AG e Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG hanno in Germania la funzione di
ufficio di pagamento secondario; anch’esse
nell’esercizio di tale funzione accettano ordini di
vendita fino al termine di accettazione ordini.
Investimento minimo
Qualora le classi di quote prevedano importi
d’investimento minimo, il relativo ammontare è
riportato nella tabella seguente.
Prezzi di emissione e di rimborso
Commissione di sottoscrizione
Nel determinare il prezzo di emissione, al valore
della quota si può aggiungere una commissione
di sottoscrizione. L’eventuale imposizione della
commissione di sottoscrizione e il relativo
importo vengono indicati nella tabella seguente.
La commissione di sottoscrizione può ridurre
ovvero eliminare completamente la performance
del fondo in caso di breve durata dell’investimento. La commissione di sottoscrizione
rappresenta sostanzialmente un compenso per il
collocamento delle quote del fondo. La Società
può inoltrare la commissione di sottoscrizione ad
eventuali uffici d’intermediazione come
remunerazione per le prestazioni di collocamento.
Commissione di rimborso
Non è richiesta una commissione di rimborso. Il
rimborso viene effettuato al valore della quota.
Spese di gestione e altre spese
Compenso forfettario
Per le classi di quote la Società riceve dal fondo
un compenso forfettario sulla base del valore
patrimoniale calcolato in ogni giorno di negoziazione. L’importo preciso è riportato nella tabella
seguente.
Tale forfait copre le seguenti commissioni e
spese, che non verranno addebitate separatamente al fondo:
–– commissione per la gestione del fondo
(gestione del fondo, attività amministrative,
costi di collocamento, commissione di
servizio per resoconti e analisi);
–– commissione dell’ufficio di custodia;
–– spese bancarie di deposito e di conto,
eventualmente comprendenti le spese
bancarie per la custodia all’estero di valori
patrimoniali esteri;
–– spese per la stampa e la spedizione della
documentazione di vendita destinata
all’investitore prescritta dalla legge (rendiconto annuale e relazione semestrale,
prospetti d’offerta, informazioni essenziali per
gli investitori);
–– spese per la notifica del rendiconto annuale e
della relazione semestrale, dei prezzi di
emissione e di rimborso e di eventuali
distribuzioni o reinvestimenti e del rendiconto
di liquidazione;
–– spese per la revisione del fondo da parte
della Società di revisione del fondo;
–– spese per la notifica delle informazioni
richieste ai fini fiscali e della certificazione
relativa alla conformità del calcolo dei dati
fiscali alle norme del diritto fiscale tedesco.
Il compenso forfettario può essere detratto dal
fondo in qualsiasi momento.
Oltre ai compensi forfettari spettanti alla Società
potranno essere addebitati al fondo le seguenti
spese:
–– spese derivanti dall’acquisto e dalla vendita di
valori patrimoniali;
–– imposte correlate alle commissioni da pagare
alla Società, all’ufficio di custodia e a terzi,
nonché alle spese riportate di seguito, incluse
le imposte correlate alla gestione e alla
custodia;
–– spese per l’esercizio e l’applicazione di diritti
da parte della Società per conto del fondo,
nonché per la difesa da diritti rivendicati
contro la Società a carico del fondo;
–– spese sostenute per aggiornare gli investitori
del fondo tramite un supporto dati durevole,
fatte salve le spese relative alle comunicazioni agli investitori tramite un supporto dati
durevole in caso di
–– fusioni del fondo e
–– di adozione di misure legate a errori di
calcolo in sede di calcolo del valore della
quota o di violazione dei limiti d’investimento.
Particolarità relative a operazioni di
prestito in titoli e operazioni repo
I proventi netti derivanti dalle operazioni di
prestito in titoli e dalle operazioni repo sono di
competenza del fondo.
29
La Società ha il diritto di applicare una commissione per l’avvio, la preparazione e l’esecuzione
di operazioni di prestito in titoli e operazioni repo,
che ammonta fino al 50% dei proventi derivanti
da tali operazioni.
Relativamente alle operazioni di prestito in titoli e
alle operazioni repo possono essere addebitate
ulteriori spese, quali ad esempio:
–– commissione dell’ufficio di custodia;
–– spese bancarie, eventualmente comprendenti le spese bancarie per la custodia
all’estero di titoli esteri;
–– corrispettivi da pagare a fornitori di servizi
esterni a cui la Società si affida per eseguire
le proprie attività (si veda in proposito anche
la sezione sulle operazioni di prestito in titoli
e sulle operazioni repo precedentemente
riportata in questo prospetto).
Tali ulteriori spese per la gestione delle attività
sono a carico della Società.
Particolarità per l’acquisto di quote
d’investimento
In caso di investimento in quote di fondi target, al
fondo vengono interamente addebitati: le spese
del fondo target, in particolare la commissione di
gestione e/o il compenso forfettario, le
commissioni di performance, le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, i rimborsi spese o
altre spese sostenute per il fondo target.
In deroga a tale disposizione, al fondo non verrà
applicata alcuna commissione di sottoscrizione e
di rimborso per l’acquisto o il rimborso di quote
di fondi target collegati.
Dalla commissione di gestione e/o dal compenso
forfettario per la parte riguardante le quote di
fondi target collegati verranno dedotti, eventualmente fino al totale azzeramento, la commissione di gestione e/o il compenso forfettario
calcolati per il fondo target acquistato (metodo
della differenza).
Obbligo di autorizzazione
Commissioni e rimborsi spese erogati dal fondo
alla Società, all’ufficio di custodia e a terzi sono
sottoposti all’obbligo di autorizzazione della
BaFin.
Borse e mercati
La Società potrà autorizzare la quotazione delle
quote del fondo in una borsa oppure la loro
negoziazione su mercati organizzati; attualmente
la Società non si avvale di questa possibilità.
Anno d’esercizio
L’anno d’esercizio del fondo inizia il 1 ottobre e
termina il 30 settembre.
30
Destinazione dei proventi
Classi di quote di reinvestimento
I proventi delle classi di quote di reinvestimento
non vengono distribuiti, bensì riallocati nel fondo
(reinvestimento). La Società si riserva tuttavia il
diritto di eseguire una distribuzione, in casi
particolari, entro due mesi dal termine dell’anno
d’esercizio, in conformità con le disposizioni
legislative vigenti.
Se le quote vengono custodite in deposito
presso l’ufficio di custodia, le relative filiali
accrediteranno le distribuzioni gratuitamente.
Inoltre, qualora il deposito venga gestito da altre
banche o casse di risparmio, si potrebbe
incorrere in costi aggiuntivi.
Quote che danno diritto
a distribuzione
Nel caso delle classi di quote che danno diritto a
distribuzione, la Società sostanzialmente
distribuisce agli investitori ogni anno, entro
quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, gli interessi, i dividendi e i proventi da quote
d’investimento, purché la strategia d’investimento consenta un investimento di questo
genere, nonché i corrispettivi derivanti da
operazioni di prestito e operazioni repo maturati
per conto del fondo durante l’anno d’esercizio e
non utilizzati per la copertura delle spese.
Possono essere inclusi nella distribuzione anche
gli utili derivanti da vendite e gli altri proventi
realizzati. La Società potrà decidere di pagare per
il fondo acconti su dividendi ai sensi di legge. Gli
utili soggetti a distribuzione possono essere
portati a nuovo nei successivi esercizi nella
misura in cui la somma degli utili portati a nuovo
non superi il 15% del rispettivo valore del fondo
al termine dell’esercizio. Gli utili di esercizi
parziali possono essere interamente portati a
nuovo. Se le quote vengono custodite in
deposito presso l’ufficio di custodia, le relative
filiali accrediteranno le distribuzioni gratuitamente. Qualora il deposito venga gestito da altre
banche o casse di risparmio, si potrebbe
incorrere in costi aggiuntivi.
Società di consulenza
La Società non ha attualmente incaricato alcuna
società di consulenza o alcun consulente
d’investimento.
Prospetto delle classi di quote
Codice ISIN LC DE0008490962
FC DE000DWS2F23
LD DE000DWS2F15
FD DE000DWS2F31
ICDE000DWS2GT0
ID
Viene stabilito al momento dell’emissione.
Codice WKN
LC 849096
FC DWS2F2
LD DWS2F1
FD DWS2F3
ICDWS2GT
ID
Viene stabilito al momento dell’emissione.
Valuta del fondo Valuta della classe di quote EUR
LC EUR
FC EUR
LD EUR
FD EUR
ICEUR
IDEUR
Data di sottoscrizione iniziale LC
20.8.1993
e data di emissione (a partire dal 19.1.2016 come classe di
quote LC)
FC 29.1.2016
LD Non ancora emessa. Il prospetto verrà
aggiornato immediatamente dopo l’emissione della classe di quote.
FD Non ancora emessa. Il prospetto verrà
aggiornato immediatamente dopo l’emissione della classe di quote.
IC1.8.2016
IDNon ancora emessa. Il prospetto verrà
aggiornato immediatamente dopo l’emissione della classe di quote.
Commissione di sottoscrizione LC 5%
FC Assente
LD 5%
FD Assente
ICAssente
ID
Viene stabilito al momento dell’emissione.
Utilizzo dei proventi LC Reinvestimento
FC Reinvestimento
LD Distribuzione
FD Distribuzione
ICReinvestimento
IDDistribuzione
Compenso forfettario LC FC LD FD IC
ID
1,4% annuo
0,8% annuo
1,4% annuo
0,8% annuo
0,6% annuo
Viene stabilito al momento dell’emissione.
Importo minimo di investimento LC FC LD FD IC
ID
Assente
EUR 400.000,00
Assente
EUR 400.000,00
EUR 25.000.000,00
Viene stabilito al momento dell’emissione.
31
Prospetto delle classi di quote (continuato)
Prezzo di emissione iniziale 32
LC DEM 80,00
(incl. commissione di sottoscrizione)
FC Valore della quota della classe di quote
DWS Deutschland LC alla data di emissione
della classe di quote FC
LD Valore della quota della classe di quote
DWS Deutschland LC alla data di emissione
della classe di quote LD (più commissione
di sottoscrizione)
FD Valore della quota della classe di quote
DWS Deutschland LC alla data di emissione
della classe di quote FD
ICValore della quota della classe di quote
DWS Deutschland LC alla data di emissione
della classe di quote IC.
IDValore della quota della classe di quote
DWS Deutschland LC alla data di emissione
della classe di quote ID.
Condizioni di Investimento
Condizioni di Investimento
Generali
Disciplinano il rapporto giuridico intercorrente fra
gli investitori e Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno (di
seguito la “Società”) per il fondo comune di
investimento conforme alle direttive OICVM
gestito dalla Società, la cui validità si esprime
unicamente in collegamento con le “Condizioni
di Investimento Particolari” stilate per il fondo
OICVM.
Articolo 1 Presupposti
1. La Società è una società di gestione di
capitali OICVM ai sensi delle disposizioni del
Codice tedesco regolante l’investimento di
capitali (Kapitalanlagegesetzbuch; KAGB).
2. La Società investe il capitale raccolto, a nome
proprio e per conto comune degli investitori, in
base al principio della diversificazione del rischio,
in valori patrimoniali consentiti in base alle
disposizioni del KAGB, separatamente dal proprio
patrimonio, in forma di fondo OICVM. In
relazione ai diritti derivanti per gli investitori, essa
emette certificati (certificati di quote).
3. Il rapporto giuridico tra la Società e l’investitore è definito dalle Condizioni di Investimento
Generali (Allgemeine Anlagebedingungen;
AABen) e dalle Condizioni di Investimento
Particolari (Besondere Anlagebedingungen;
BABen) del fondo OICVM e dal KAGB.
Articolo 2 Ufficio di custodia
1. La Società incarica per il fondo OICVM un
istituto di credito in qualità di ufficio di custodia;
l’ufficio di custodia agisce indipendentemente
dalla Società ed esclusivamente nell’interesse
degli investitori.
2. I diritti e i doveri dell’ufficio di custodia sono
regolati dal contratto sugli uffici di custodia
stipulato con la Società, dal KAGB e dalle AABen
e BABen.
3. L’ufficio di custodia può appaltare il compito
di custodia a un’altra società (subcustode) come
da articolo 73 KAGB. Ulteriori informazioni in
proposito sono riportate nel prospetto.
4. L’ufficio di custodia è responsabile nei
confronti del fondo OICVM o degli investitori in
caso di smarrimento di uno strumento finanziario
custodito dall’ufficio di custodia o da un
subcustode da esso incaricato a cui è stata ceduta
la custodia degli strumenti finanziari ai sensi
dell’articolo 73, paragrafo 1 KAGB. L’ufficio di
custodia non è ritenuto responsabile qualora fosse
in grado di dimostrare che lo smarrimento sia
imputabile a eventi esterni, le cui conseguenze,
nonostante l’applicazione di tutte le contromisure
necessarie, siano state ineluttabili. Ulteriori diritti,
derivanti dalle norme del diritto civile sulla base di
accordi o fatti illeciti, restano invariati. L’ufficio di
custodia risponde inoltre nei confronti del fondo
OICVM o degli investitori per tutte le altre perdite
imputabili a una negligenza da parte dell’ufficio di
custodia o all’intenzionalità da parte dell’ufficio di
custodia di non adempiere ai propri obblighi in
conformità con le disposizioni del KAGB. La
responsabilità dell’ufficio di custodia resta invariata
in caso di eventuale cessione dei compiti di
custodia secondo il paragrafo 3, comma 1.
Articolo 3 Gestione del fondo
1. La Società acquisisce e gestisce i valori
patrimoniali in nome proprio e per conto comune
degli investitori con la competenza, la lealtà, la
diligenza e la coscienza necessarie. Nell’adempimento dei propri compiti, essa agisce indipendentemente dall’ufficio di custodia ed esclusivamente nell’interesse degli investitori.
2. La Società è autorizzata ad acquistare valori
patrimoniali con il denaro raccolto dagli
investitori, a rivenderli e a investire i proventi in
altra maniera; è inoltre autorizzata a eseguire tutti
gli altri atti giuridici derivanti dalla gestione dei
valori patrimoniali.
3. La Società non può concedere per conto
comune degli investitori prestiti in denaro né
assumere impegni derivanti da contratti di
fideiussione o di garanzia; non può vendere valori
patrimoniali che ai sensi degli articoli 193, 194
e 196 KAGB non appartengano al fondo OICVM
all’atto della stipula del contratto. L’articolo 197
KAGB resta impregiudicato.
Articolo 4 Principi di investimento
La Società deve acquisire per il fondo OICVM
solo i valori patrimoniali che comportano
rendimento e/o crescita. La Società definisce
nelle BABen quali valori patrimoniali possono
essere acquistati per il fondo OICVM.
Articolo 5 Titoli
Nella misura in cui le BABen non contengono
ulteriori restrizioni, la Società può acquistare titoli
fatto salvo l’articolo 198 KAGB soltanto se
a)sono quotati ufficialmente in una borsa di uno
degli Stati membri dell’Unione europea o di
un altro Stato aderente all’accordo sullo
Spazio economico europeo oppure sono
quotati ufficialmente o negoziati in uno di
quegli Stati su un altro mercato organizzato,
b)sono quotati ufficialmente solamente in una
borsa di uno Stato non facente parte
dell’Unione europea o non aderente
all’accordo sullo Spazio economico europeo
oppure sono quotati e negoziati in uno di tali
Stati su un altro mercato organizzato, a
condizione che la scelta di tale borsa o del
mercato organizzato sia approvata dall’autorità di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin)1,
c)viene richiesta, ai sensi delle condizioni di
emissione, la quotazione ufficiale di tali titoli
in una borsa di uno degli Stati membri
dell’Unione europea o di un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico
europeo oppure la quotazione ufficiale o la
negoziazione degli stessi su un mercato
organizzato di uno degli Stati membri
dell’Unione europea o di un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico
europeo, a condizione che la quotazione o la
negoziazione di tali titoli avvenga entro un
anno dalla loro emissione,
d)in base alle condizioni di emissione deve
essere richiesta l’ammissione alla quotazione
ufficiale in borsa o la quotazione su un
mercato organizzato o la negoziazione in una
borsa di uno Stato non facente parte
dell’Unione europea o di un altro Stato non
aderente all’accordo sullo Spazio economico
europeo, a condizione che la scelta della
borsa o del mercato organizzato sia approvata
dalla BaFin e che l’ammissione alla quotazione o la negoziazione dei titoli avvengano
entro un anno dalla loro emissione,
e)si tratta di azioni che spettano al fondo
OICVM da risorse della Società in caso di un
aumento di capitale,
f)sono stati acquistati nell’esercizio di diritti
d’opzione che appartengono al fondo OICVM,
g)si tratta di quote di fondi chiusi che soddisfino
i criteri specificati nell’articolo 193, paragrafo 1, comma 1, numero 7 KAGB,
h)si tratta di strumenti finanziari che soddisfino i
criteri specificati nell’articolo 193, paragrafo 1,
comma 1, numero 8 KAGB.
L’acquisto di titoli ai sensi del comma 1, lettere
da a) a d) può avvenire unicamente se vengono
soddisfatti anche i requisiti di cui all’articolo 193,
paragrafo 1, comma 2 KAGB. Sono acquistabili
anche i diritti d’opzione derivanti da titoli
acquistabili a loro volta ai sensi dell’articolo 5.
Articolo 6 Strumenti del mercato
monetario
1. Qualora le BABen non presentino ulteriori
restrizioni, la Società può acquistare per conto
del fondo OICVM, fatto salvo l’articolo 198 KAGB,
strumenti che vengono negoziati nel modo
usuale sul mercato monetario e titoli obbligazionari che al momento del loro acquisto per il fondo
OICVM presentano una durata residua non
superiore a 397 giorni o il cui tasso d’interesse
in base alle condizioni d’emissione venga
periodicamente adeguato al mercato durante la
loro intera durata, ma almeno una volta ogni
397 giorni o il cui profilo di rischio corrisponda a
quello di tali titoli (strumenti del mercato
monetario).
1La lista delle borse è pubblicata sulla
homepage della BaFin: www.bafin.de
33
Gli strumenti del mercato monetario possono
essere acquistati per il fondo OICVM solo se
a)sono quotati ufficialmente in una borsa di uno
degli Stati membri dell’Unione europea o in
un altro Stato aderente all’accordo sullo
Spazio economico europeo, oppure sono
quotati ufficialmente o negoziati su un altro
mercato organizzato,
b)tali titoli sono quotati ufficialmente solamente
in una borsa di uno Stato non facente parte
dell’Unione europea o non aderente
all’accordo sullo Spazio economico europeo
oppure sono quotati e negoziati su un altro
mercato organizzato, a condizione che la
scelta di tale borsa o del mercato organizzato
sia approvata dalla BaFin2,
c)sono emessi o garantiti dall’Unione europea,
dal governo federale, da un fondo federale, da
una regione federale, da un altro Stato
membro o da un altro ente statale, regionale
o locale oppure dalla Banca centrale di uno
Stato membro dell’Unione europea, dalla
Banca centrale europea, dalla Banca europea
per gli investimenti, da uno Stato terzo
oppure, nel caso di Stati federali, da uno
Stato della federazione o da un organismo
internazionale a carattere pubblico, a cui
aderisca almeno uno Stato membro
dell’Unione europea,
d)sono emessi da una società i cui titoli siano
negoziati su uno dei mercati citati alle
lettere a) e b),
e)sono emessi o garantiti da un istituto di
credito sottoposto ai criteri di sorveglianza
stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea
o da un istituto di credito soggetto e
rispettoso di norme di sorveglianza
considerate dalla BaFin equivalenti a quelle
stabilite dalla legislazione dell’Unione
europea,
f)sono emessi da altri emittenti e rispondono ai
requisiti di cui all’articolo 194, paragrafo 1,
comma 1, numero 6 KAGB.
2. Gli strumenti del mercato monetario di cui al
paragrafo 1 sono acquistabili solo qualora
soddisfino i requisiti di cui all’articolo 194,
paragrafi 2 e 3 KAGB.
Articolo 7 Depositi bancari
La Società può detenere depositi bancari per
conto del fondo OICVM che abbiano una durata
massima di dodici mesi. I depositi da mantenere
su conti vincolati possono essere detenuti
presso un istituto di credito con sede in uno
Stato membro dell’Unione europea o in un altro
Stato aderente all’accordo sullo Spazio
economico europeo; i depositi possono essere
mantenuti anche presso un istituto di credito con
sede in uno Stato terzo, le cui disposizioni
relative alla vigilanza a parere della BaFin siano
equivalenti a quelle del diritto dell’Unione
2La lista delle borse è pubblicata sulla
homepage della BaFin: www.bafin.de
34
europea. Salvo quanto diversamente disposto
dalle BABen, i depositi bancari possono essere
denominati anche in una valuta estera.
Articolo 8 Quote d’investimento
1. Salvo quanto diversamente disposto dalle
BABen, la Società può acquistare per conto del
fondo OICVM quote di fondi di investimento ai
sensi della direttiva 2009/65/CE (OICVM). Le
quote di altri fondi e di società d’investimento a
capitale variabile nazionali, nonché le quote di
fondi d’investimento alternativi UE ed esteri
aperti possono essere acquistate a condizione
che soddisfino i requisiti dell’articolo 196,
paragrafo 1, comma 2 KAGB.
2. Le quote in fondi e Società d’investimento a
capitale variabile nazionali, le quote d’investimento in OICVM UE e in fondi di investimento
alternativi UE ed esteri aperti, possono essere
acquistate dalla Società solo se, in base alle
Condizioni di Investimento o allo statuto della
Società di gestione dei capitali OICVM, della
Società d’investimento a capitale variabile, del
fondo d’investimento UE, della Società di
Gestione UE, del fondo di investimento
alternativo estero o della Società di investimento
estera, possa essere investito non più del 10%
complessivo del valore del loro patrimonio in
quote di altri fondi nazionali, di Società d’investimento a capitale variabile, di fondi d’investimento
aperti o di fondi d’investimento alternativi esteri
aperti.
Articolo 9 Derivati
1. Salvo quanto diversamente disposto dalle
BABen, la Società può utilizzare derivati
nell’ambito della gestione di un fondo OICVM ai
sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 1
KAGB e strumenti finanziari con componenti
derivati ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1,
comma 2 KAGB. A seconda del tipo e dell’entità
dei derivati e degli strumenti finanziari con
componenti derivati impiegati, essa può utilizzare
per il calcolo dell’utilizzo del limite di rischio ai
sensi dell’articolo 197, paragrafo 2 KAGB per
l’utilizzo di derivati e strumenti finanziari con
componenti derivati l’approccio semplice o
l’approccio qualificato ai sensi del “Regolamento
sulla gestione e sul calcolo dei rischi nell’impiego
di derivati, prestiti in titoli e operazioni repo nei
fondi di investimento secondo le disposizioni del
Codice tedesco regolante l’investimento di
capitali” (DerivateV) di cui all’articolo 197,
paragrafo 3 KAGB; i dettagli sono regolati dal
prospetto.
2. Nel caso in cui la Società ricorra all’approccio
semplice, può utilizzare regolarmente nel fondo
OICVM solo le forme di base di derivati,
strumenti finanziari con componenti derivati o
combinazioni di tali derivati, strumenti finanziari
con componenti derivati o combinazioni di valori
sottostanti ammessi ai sensi dell’articolo 197,
paragrafo 1, comma 1 KAGB. I derivati complessi
ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 1
KAGB, derivanti da valori sottostanti consentiti
possono essere impiegati solo in minima parte.
L’ammontare dell’imputazione del fondo OICVM
da calcolare in base all’articolo 16 DerivateV per il
rischio di mercato non deve mai superare il valore
del fondo.
Forme di base di derivati:
a)contratti futures sui valori sottostanti ai sensi
dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB fatta
eccezione per le quote d’investimento ai
sensi dell’articolo 196 KAGB;
b)opzioni o warrant sui valori sottostanti ai
sensi dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB fatta
eccezione per le quote d’investimento ai
sensi dell’articolo 196 KAGB e su contratti
futures ai sensi della lettera a), a condizione
che presentino le seguenti caratteristiche:
aa)l’esercizio è possibile durante l’intera
durata o allo scadere della durata e
bb)il valore dell’opzione al momento
dell’esercizio dipende in modo lineare
dalla differenza positiva o negativa tra il
prezzo base e il prezzo di mercato del
valore sottostante e si azzera quando la
differenza ha l’altro segno aritmetico;
c)swap su tassi d’interesse, swap su valute o
swap su valute su tassi d’interesse;
d)opzioni su swap di cui alla lettera c), a
condizione che presentino le caratteristiche di
cui alla lettera b), lettere aa) e bb) (swaptions);
e)Credit Default Swap che si riferiscono a un
singolo valore sottostante (Single Name
Credit Default Swap).
3. Se la Società utilizza un approccio qualificato,
salvo appropriato sistema di gestione dei rischi,
può investire in tutti i derivati o strumenti
finanziari con componenti derivati che derivano
da un valore sottostante ammesso ai sensi
dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 1 KAGB.
Il contributo potenziale al rischio per il rischio di
mercato (“contributo al rischio”) sottostante al
fondo OICVM non potrà, in nessun momento,
superare di due volte il contributo potenziale al
rischio per il rischio di mercato del relativo patrimonio di riferimento ai sensi dell’articolo 9 DerivateV.
Alternativamente il contributo al rischio non potrà
mai superare il 20% del valore del fondo OICVM.
4. La Società non può in nessun caso derogare
in queste operazioni dai principi e limiti
d’investimento indicati nelle AABen o BABen o
nel prospetto.
5. La Società utilizzerà derivati e strumenti
finanziari con componenti derivati allo scopo di
copertura, di una gestione efficiente del
portafoglio e per il conseguimento di proventi
aggiuntivi, se e nella misura in cui lo ritenga
opportuno nell’interesse degli investitori.
6. Nel calcolo del limite del rischio di mercato
per l’utilizzo di derivati e strumenti finanziari con
componenti derivati, la Società può passare in
qualsiasi momento dall’approccio semplice a
quello qualificato ai sensi dell’articolo 6,
comma 3 DerivateV. Il passaggio non necessita
dell’autorizzazione della BaFin, ma la Società
Articolo 10 Altri strumenti
d’investimento
5. Per i titoli e gli strumenti del mercato
monetario dello stesso emittente il limite di cui al
paragrafo 3 può essere superato ai sensi
dell’articolo 206, paragrafo 2 KAGB, a condizione
che ciò sia previsto dalle BABen con indicazione
degli emittenti interessati. In tali casi, i titoli e gli
strumenti del mercato monetario detenuti per
conto del fondo OICVM devono essere composti
da almeno sei emissioni diverse, di cui non più
del 30% del valore del fondo OICVM rientranti in
un’unica emissione.
Salvo quanto diversamente disposto dalle
BABen, la Società può acquistare per conto del
fondo OICVM fino al 10% del valore del fondo
OICVM in altri strumenti di investimento ai sensi
dell’articolo 198 KAGB.
6. La Società può investire di volta in volta fino a
un massimo del 20% del valore del fondo OICVM
in depositi bancari ai sensi dell’articolo 195 KAGB
presso lo stesso istituto di credito.
Articolo 11 Limiti dell’emittente e
limiti d’investimento
7. La Società deve garantire che una combinazione di
deve notificare tale passaggio immediatamente
alla BaFin e pubblicarlo nella relazione semestrale
o nel rendiconto annuale immediatamente
successivo.
7. Nell’applicazione di derivati e strumenti
finanziari con componenti derivati, la Società
dovrà osservare le disposizioni del DerivateV.
1. Nella gestione, la Società deve osservare i
limiti e le restrizioni fissate dal KAGB, dal
DerivateV e dalle Condizioni di Investimento.
2. Possono essere acquistati titoli e strumenti
del mercato monetario, compresi i titoli a pronti
contro termine e gli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente per una quota di
valore compreso fra il 5% e il 10% del fondo
OICVM; in tal caso, il valore complessivo dei titoli
e degli strumenti del mercato monetario di
questo emittente non può superare il 40% del
fondo OICVM.
3. La Società può investire complessivamente
fino a un massimo del 35% del valore del fondo
OICVM in titoli obbligazionari, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi o
garantiti dal governo federale, da una regione
federale, dall’Unione europea, da uno Stato
membro dell’Unione europea o dai suoi enti
territoriali, da un altro Stato aderente all’accordo
sullo Spazio economico europeo o da un altro
Stato terzo o da un’organizzazione internazionale
di cui faccia parte almeno uno Stato membro
dell’Unione europea.
4. La Società può investire fino al 25% del
valore del fondo OICVM in titoli ipotecari e
obbligazioni comunali nonché titoli obbligazionari,
emesse da istituti di credito con sede in uno
Stato membro dell’Unione europea o in un altro
Stato aderente all’accordo sullo Spazio
economico europeo, se tali istituti di credito sono
soggetti a uno specifico controllo pubblico ai
sensi di legge volto alla tutela dei detentori di
detti titoli obbligazionari e i fondi ricavati
dall’emissione delle obbligazioni vengono
investiti in valori patrimoniali che coprono a
sufficienza le passività risultanti da tali titoli
obbligazionari per tutta la loro durata e che in
caso di inadempienza dell’emittente vengano
utilizzati in via prioritaria per i rimborsi e il
pagamento degli interessi giunti a scadenza. Nel
caso in cui la Società investa oltre il 5% del
valore del fondo OICVM in titoli obbligazionari
dello stesso emittente ai sensi del comma 1, il
valore complessivo di detti titoli non potrà
superare l’80% del valore del fondo OICVM.
a)titoli e strumenti del mercato monetario
emessi da un medesimo organismo,
b)depositi presso lo stesso organismo,
c) l’ammontare dell’imputazione per il rischio del
contraente relativo alle operazioni compiute
con tale organismo non superi il 20% del
valore del fondo OICVM. Il comma 1 vale per
gli emittenti e i garanti citati nei paragrafi 3 e 4
tenendo in considerazione che la Società deve
garantire che la combinazione dei valori
patrimoniali di cui al comma 1 e dell’ammontare dell’imputazione non superi il 35% del
valore del fondo OICVM. I singoli limiti
massimi restano invariati in entrambi i casi.
8. I titoli obbligazionari, i prestiti obbligazionari e
gli strumenti del mercato monetario di cui ai
paragrafi 3 e 4 non vengono considerati
nell’applicazione del limite del 40% indicato nel
paragrafo 2. In deroga a quanto disposto nel
paragrafo 7, i limiti indicati nei paragrafi da 2 a 4 e
nei paragrafi da 6 a 7 non possono essere
accumulati.
9. La Società può investire in quote di un unico
fondo come da articolo 196, paragrafo 1 KAGB
fino a un massimo del 20% del valore del fondo
OICVM. La Società può investire in fondi come
da articolo 196, paragrafo 1, comma 2 KAGB solo
fino a un massimo del 30% del valore del fondo
OICVM. La Società può acquistare per conto del
fondo OICVM non più del 25% delle quote
emesse da un altro fondo di investimento aperto
nazionale, europeo o estero investite, in base al
principio della diversificazione del rischio, in valori
patrimoniali ai sensi degli articoli da 192 a 198
KAGB.
Articolo 12 Fusione del fondo
1. Ai sensi degli articoli da 181 a 191 KAGB, la
Società può
b)acquisire tutti i valori patrimoniali e le
passività di un altro fondo di investimento
aperto, di un OICVM UE o di una Società di
investimento a capitale variabile in questo
fondo OICVM.
2. La fusione necessita dell’autorizzazione
dell’Autorità di vigilanza di volta in volta
competente. I dettagli della procedura sono
indicati agli articoli da 182 a 191 KAGB.
3. Il fondo OICVM può essere fuso solo con un
fondo d’investimento, che non è un OICVM, se
anche il fondo di investimento incorporante o
nuovo è un OICVM. Le fusioni di un fondo
OICVM UE in un fondo OICVM possono essere
inoltre effettuate in conformità alle disposizioni
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii)
della direttiva 2009/65/CE.
Articolo 13 Prestito in titoli
1. La Società è autorizzata, per conto del fondo
OICVM, a concedere a un mutuatario un prestito
in titoli terminabile in ogni momento contro un
corrispettivo adeguato all’andamento del
mercato, a seguito del conferimento di sufficienti
garanzie ai sensi dell’articolo 200, paragrafo 2
KAGB. La quotazione dei titoli da trasmettere
insieme alla quotazione dei titoli già trasmessi
come prestito in titoli a tale mutuatario,
compresa una Società appartenente al gruppo,
per conto del fondo OICVM non può superare il
10% del valore del fondo OICVM ai sensi
dell’articolo 290 del Codice commerciale
tedesco.
2. Se la garanzia prestata dal mutuatario per i
titoli trasferiti è in depositi, tali depositi devono
essere detenuti su conti vincolati ai sensi
dell’articolo 200, paragrafo 2, comma 3,
numero 1 KAGB. In alternativa, la Società potrà
avvalersi della possibilità di investire tali depositi
nei seguenti valori patrimoniali nella valuta dei
depositi:
a)in titoli obbligazionari di alta qualità ed emessi
dal governo federale, da una regione federale,
dall’Unione europea, da uno Stato membro
dell’Unione europea o dai suoi enti territoriali,
da un altro Stato aderente all’accordo sullo
Spazio economico europeo o da un altro
Stato terzo,
b)in fondi del mercato monetario con struttura a
breve durata ai sensi delle direttive rilasciate
dalla BaFin sulla base dell’articolo 4,
paragrafo 2, o
c)in forma di operazione repo con un istituto di
credito che garantisca in ogni momento il
recupero del deposito maturato.
I proventi derivanti dall’investimento delle
garanzie spettano al fondo OICVM.
a)trasferire tutti i valori patrimoniali e le
passività di tale fondo OICVM a un altro
fondo esistente o a un nuovo fondo
appositamente costituito o a un OICVM UE o
a una Società di investimento OICVM a
capitale variabile;
35
3. Per l’intermediazione e l’esecuzione dei
prestiti in titoli, la Società può anche servirsi di
un sistema organizzato da una banca per la
raccolta dei titoli o da un’impresa menzionata
nelle BABen, il cui oggetto di attività consista
nelle operazioni internazionali con effetti per
conto di terzi, che deroghi ai requisiti degli
articoli 200 e 201 KAGB, se tramite le condizioni
di questo sistema vengono comunque garantiti
gli interessi degli investitori e non vi sono
deroghe al diritto di revoca in ogni momento di
cui al paragrafo 1.
4. Salvo diversamente disposto dalle BABen, la
Società può concedere prestiti in titoli anche in
relazione a strumenti del mercato monetario e
quote d’investimento, a condizione che tali valori
patrimoniali siano acquistabili per il fondo
OICVM. A tale riguardo si applicano per analogia
le norme dei paragrafi da 1 a 3.
Articolo 14 Operazioni repo
1. La Società può stipulare, contro corrispettivo, operazioni repo su titoli revocabili in
qualsiasi momento con istituti di credito o
istituti finanziari per conto del fondo OICVM, ai
sensi dell’articolo 340b, paragrafo 2 del Codice
commerciale tedesco sulla base di contratti
quadro standardizzati.
2. Le operazioni repo devono avere per oggetto
titoli che possono essere acquistati per il fondo
OICVM in base alle Condizioni di Investimento.
3. Tali contratti possono avere una scadenza
massima di dodici mesi.
4. Salvo diversamente disposto dalle BABen, la
Società può concedere operazioni repo anche in
relazione a strumenti del mercato monetario e
quote d’investimento, a condizione che tali valori
patrimoniali siano acquistabili per il fondo
OICVM. A tale riguardo si applicano per analogia
le norme dei paragrafi da 1 a 3.
Articolo 15 Accensione di crediti
La Società può accendere crediti a breve termine
per conto congiunto degli investitori fino a un
ammontare pari al 10% del fondo OICVM, se le
condizioni dell’accensione del credito sono
normalmente applicate sul mercato e l’ufficio di
custodia acconsente all’accensione del credito.
Articolo 16 Certificati di quote
1. I certificati di quote sono intestati al
detentore e sono emessi su una quota unica o
su più quote.
2. Le quote possono presentare elementi
caratteristici diversi, in particolare per quanto
concerne la destinazione dei proventi, la
commissione di sottoscrizione, la commissione
di rimborso, la valuta del valore della quota, la
commissione di gestione, l’importo d’investimento minimo o una combinazione di tali
caratteristiche (classi di quote). I particolari sono
stabiliti nelle BABen.
36
3. I certificati di quote recano almeno le firme, a
mano o riprodotte, della Società e dell’ufficio di
custodia.
quote immediatamente dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale Federale tramite un
supporto di memorizzazione permanente.
4. Le quote sono trasferibili. Il trasferimento di
un certificato di quote implica il trasferimento dei
diritti in esso cartolarizzati. In ogni caso, l’unico
avente diritto nei confronti della Società è il
detentore del certificato di quote.
Articolo 18 Prezzi di emissione e
di rimborso
5. I diritti degli investitori, in particolar modo i
diritti degli investitori di una classe di quote,
vengono garantiti da un certificato globale. Il
diritto alla certificazione individuale è escluso.
Qualora i certificati fisici emessi in passato per il
fondo OICVM non fossero presenti nel deposito
collettivo di uno degli uffici citati nell’articolo 97,
paragrafo 1, comma 2 KAGB a partire dal
31 dicembre 2016, tali certificati a decorrere dal
31 dicembre 2016 risulterebbero nulli. Le quote
degli investitori invece sono rappresentate da
certificati globali e accreditate su un deposito
disgiunto dell’ufficio di custodia. Con la
presentazione di un certificato fisico nullo presso
l’ufficio di custodia, il proponente può richiedere
l’accredito di una quota corrispondente su un
conto di deposito a suo nome e gestito da lui.
I certificati fisici che sono presenti nel deposito
collettivo di uno degli uffici citati nell’articolo 97,
paragrafo 1, comma 2 KAGB a decorrere dal
31 dicembre 2016 possono essere trasferiti in un
certificato globale in qualsiasi momento.
Articolo 17 Emissione e rimborso
di quote, sospensione del
rimborso
1. Il numero delle quote emesse è fondamentalmente illimitato. La Società si riserva il diritto di
sospendere temporaneamente o definitivamente
l’emissione di quote.
2. Le quote possono essere acquistate presso
la Società, l’ufficio di custodia o con l’intermediazione di terzi.
3. Gli investitori possono richiedere alla Società
il rimborso delle quote. La Società è tenuta a
rimborsare le quote al prezzo di rimborso valido
in quel momento per conto del fondo OICVM.
Per il rimborso, è necessario rivolgersi all’ufficio
di custodia.
4. La Società si riserva tuttavia il diritto di
sospendere il rimborso delle quote ai sensi
dell’articolo 98, paragrafo 2 KAGB, qualora
sussistano condizioni straordinarie che rendano
necessaria tale sospensione in considerazione
degli interessi degli investitori.
5. La Società, in relazione alla sospensione ai
sensi del paragrafo 4 e alla ripresa del rimborso,
dovrà informare gli investitori tramite una
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e,
inoltre, in un quotidiano o giornale economico
sufficientemente diffuso oppure sui mezzi di
informazione elettronica indicati del prospetto. Gli
investitori dovranno essere informati della
sospensione e della ripresa del rimborso delle
1. Per il calcolo del prezzo di emissione e di
rimborso delle quote, vengono rilevati i valori
delle voci patrimoniali appartenenti al fondo
OICVM al netto dei crediti acquisiti e delle altre
passività (valore di inventario netto) e vengono
divisi per il numero di quote circolanti (valore
della quota). Qualora per il fondo OICVM
vengano introdotte classi di quote diverse ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, il valore
unitario delle quote e il prezzo di emissione e di
rimborso per ogni classe di quote devono essere
rilevati separatamente. La valutazione dei valori
patrimoniali avviene in base agli articoli 168 e 169
KAGB e al Regolamento sul rendiconto degli
investimenti di capitali e sulla valutazione
(Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und
Bewertungsverordnung; KARBV).
2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore
della quota del fondo OICVM più una commissione di sottoscrizione eventualmente stabilita
nelle BABen ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, numero 8 KAGB. Il prezzo di rimborso
corrisponde al valore della quota del fondo
OICVM al netto di una commissione di rimborso
eventualmente stabilita nelle BABen ai sensi
dell’articolo 165, paragrafo 2, numero 8 KAGB.
3. La data di riferimento del calcolo per le
richieste di quote e gli ordini di rimborso è fissata
al più tardi nel giorno di rilevamento del valore
successivo alla richiesta della quota o all’ordine di
rimborso, salvo diversamente specificato nelle
BABen.
4. I prezzi di emissione e di rimborso vengono
calcolati nei giorni di apertura della borsa. Salvo
diversamente specificato nelle BABen, la Società
e l’ufficio di custodia possono rinunciare al
calcolo del valore nei giorni festivi stabiliti per
legge, corrispondenti a giornate operative di
borsa, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno.
Le BABen previste per i fondi con fulcro degli
investimenti specifico per paese potranno
prevedere inoltre ulteriori eccezioni specifiche
per il paese. Il prospetto d’offerta regola i dettagli
relativi alla determinazione dei prezzi di
emissione e di vendita.
Articolo 19 Spese
Nelle BABen vengono indicate le spese e le
commissioni spettanti alla Società, all’ufficio di
custodia e a terzi, che possono essere addebitate al fondo OICVM. Per le commissioni di cui al
comma 1, nelle BABen si deve inoltre indicare il
metodo, l’ammontare e in base a quale calcolo
devono essere corrisposte.
Articolo 20 Rendiconto
1. Entro e non oltre quattro mesi dopo il termine
dell’anno di esercizio del fondo OICVM, la
Società rende noto il rendiconto annuale,
comprendente il conto economico, ai sensi
dell’articolo 101, paragrafi 1, 2 e 4 KAGB.
2. Entro e non oltre due mesi dalla metà
dell’anno d’esercizio, la Società rende nota una
relazione semestrale ai sensi dell’articolo 103
KAGB.
3. Se il diritto di gestione del fondo OICVM sarà
trasferito, durante l’anno d’esercizio, ad un’altra
società di gestione di capitali o se il fondo
OICVM sarà fuso, durante l’anno d’esercizio, con
un altro fondo o fondo OICVM UE, la Società
dovrà, il giorno fissato per il trasferimento,
predisporre un rendiconto provvisorio che
corrisponde ai requisiti del rendiconto annuale ai
sensi del paragrafo 1.
4. Qualora il fondo OICVM sia liquidato, l’ufficio
di custodia dovrà, sia annualmente che il giorno
in cui ha termine la liquidazione, predisporre un
rendiconto di liquidazione che corrisponda ai
requisiti del rendiconto annuale ai sensi del
paragrafo 1.
5. I rendiconti saranno disponibili presso la
Società, l’ufficio di custodia e ulteriori uffici, da
indicare nel prospetto e nelle informazioni
essenziali per gli investitori; saranno inoltre
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Federale.
Articolo 21 R
evoca e liquidazione del
fondo OICVM
1. La Società potrà revocare la gestione del
fondo OICVM con un preavviso di almeno sei
mesi mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale Federale e, inoltre, nel rendiconto
annuale o nella relazione semestrale. Gli
investitori dovranno essere informati immediatamente della revoca comunicata ai sensi del
comma 1 tramite un supporto di memorizzazione
permanente.
2. Con l’entrata in vigore della revoca decade il
diritto della Società a gestire il fondo OICVM. In
questo caso, il fondo OICVM o il diritto di
disporre del fondo OICVM viene ceduto all’ufficio
di custodia, che deve liquidarlo e distribuire i
proventi agli investitori. Per la durata della
liquidazione, l’ufficio di custodia ha il diritto di
richiedere la commissione relativa all’attività di
liquidazione nonché il rimborso delle spese da
esso sostenute per la liquidazione. Con
l’autorizzazione della BaFin, l’ufficio di custodia
può astenersi dall’eseguire le funzioni di
liquidazione e distribuzione e trasferire a un’altra
società di gestione di capitali la gestione del
fondo OICVM, in base alle Condizioni di
Investimento in vigore fino a quel momento.
3. La Società è tenuta a redigere, nel giorno in
cui si estingue il suo diritto di gestione ai sensi
dell’articolo 99 KAGB, un verbale di liquidazione
che soddisfi i requisiti di un rendiconto annuale ai
sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.
4. Le modifiche entrano in vigore non prima del
giorno dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale Federale; in caso di modifica dei costi e
dei principi di investimento, tuttavia, non prima di
tre mesi dopo la relativa comunicazione.
Articolo 22 P
assaggio della Società
di Gestione di capitali e
dell’ufficio di custodia
Articolo 24 L
uogo di adempimento,
foro competente
1. La Società può trasferire il diritto di gestione
e disposizione relativo ai fondi ad un’altra società
di gestione di capitali ai sensi dell’articolo 100b,
paragrafo 1 KAGB. Il trasferimento richiede l’autorizzazione della BaFin.
1. Il luogo di adempimento è la sede della
Società.
2. Se l’investitore non ha un foro competente
generale a livello nazionale, il foro della sede
della Società non sarà il foro competente
esclusivo.
2. Il trasferimento approvato è reso noto nella
Gazzetta Ufficiale Federale e, quindi, nel
rendiconto annuale o nella relazione semestrale.
Gli investitori dovranno essere informati
immediatamente del trasferimento comunicato ai
sensi del comma 1 tramite un supporto di
memorizzazione permanente. Il trasferimento
entrerà in vigore non prima di tre mesi dalla
notifica nella Gazzetta Ufficiale Federale.
3. La Società può cambiare l’ufficio di custodia
per il fondo. Il passaggio richiede l’autorizzazione
della BaFin.
Articolo 23 M
odifiche alle Condizioni
di Investimento
1. La Società può modificare le Condizioni di
Investimento.
2. Le modifiche alle Condizioni di Investimento
richiedono l’autorizzazione della BaFin. Qualora le
modifiche di cui al comma 1 riguardino i criteri di
investimento del fondo OICVM, necessitano del
previo consenso del Consiglio di Sorveglianza
della Società.
3. Tutte le modifiche previste saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un
quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure su mezzi di informazione
elettronici indicati del prospetto. In una delle
pubblicazioni di cui al comma 1 si deve far
riferimento alle modifiche previste e alla loro
entrata in vigore. In caso di modifica dei costi ai
sensi dell’articolo 162, paragrafo 2, numero 11
KAGB, modifica dei principi di investimento del
fondo OICVM ai sensi dell’articolo 163,
paragrafo 3 KAGB o modifica relativa ai diritti
fondamentali degli investitori, dovranno essere
inoltrati agli investitori, contemporaneamente alla
comunicazione di cui al comma 1, i contenuti
essenziali delle modifiche previste delle
Condizioni di Investimento e le loro motivazioni,
così come informazioni relative ai propri diritti ai
sensi dell’articolo 163, paragrafo 3 KAGB, in
modo comprensibile e tramite un supporto di
memorizzazione permanente ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 4 KAGB.
37
Condizioni di Investimento
Particolari
mercato monetario a pronti contro termine
devono essere soggetti ai limiti di investimento
dell’articolo 206, paragrafi da 1 a 3 KAGB.
che disciplinano il rapporto giuridico intercorrente
fra gli investitori e Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno, (di
seguito la “Società”) per il fondo, amministrato
dalla Società secondo la direttiva OICVM,
6. Fino al 49% del valore del fondo OICVM può
essere detenuto in depositi bancari ai sensi
dell’articolo 7, comma 1 delle Condizioni di
Investimento Generali.
DWS Deutschland,
la cui validità si esprime unicamente in
collegamento con le “Condizioni di Investimento
Generali” stilate dalla Società per il fondo
conforme alla direttiva OICVM.
Principi e limiti d’investimento
Articolo 25 Valori patrimoniali
La Società può acquistare per il fondo OICVM i
seguenti valori patrimoniali:
1. Titoli ai sensi dell’articolo 193 KAGB,
2. Strumenti del mercato monetario ai sensi
dell’articolo 194 KAGB,
3. Depositi bancari ai sensi dell’articolo 195
KAGB,
4. Quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB,
5. Derivati ai sensi dell’articolo 197 KAGB,
6. Altri strumenti d’investimento ai sensi
dell’articolo 198 KAGB.
Articolo 26 Limiti d’investimento
1. Almeno il 51% del valore del fondo OICVM
deve essere investito in azioni di emittenti
tedeschi. I titoli a pronti contro termine devono
essere soggetti ai limiti di investimento
dell’articolo 206, paragrafi da 1 a 3 KAGB.
2. Il valore dei titoli denominati in una valuta
diversa da quella della Repubblica Federale di
Germania non deve superare il 20% del valore
del fondo OICVM.
3. Fino al 20% del valore del fondo OICVM può
essere investito in titoli obbligazionari. I prestiti
obbligazionari sono da ascriversi nel limite di
investimento valido per i titoli obbligazionari. Le
obbligazioni convertibili e cum warrant non hanno
valore di titoli obbligazionari ai sensi del
comma 1.
4. I derivati che si riferiscono ad altre valute o
titoli obbligazionari e non servono da copertura
devono essere soggetti al limite indicato nel
paragrafo 2 o 3 con il loro valore da attribuire ai
sensi del DerivateV.
5. Fino al 49% del valore del fondo OICVM può
essere investito in strumenti del mercato
monetario. Non vengono operate restrizioni
relativamente agli strumenti del mercato
mone­tario acquisibili ai sensi dell’articolo 6 delle
“Condizioni di Investimento Generali (Allgemeine
Anlagebedingungen; AABen)”. Gli strumenti del
38
7. Fino al 10% del valore del fondo OICVM può
essere investito in tutte le quote d’investimento
ammesse come da articolo 8, paragrafo 1 delle
Condizioni di Investimento Generali. La parte di
quote d’investimento eccedente il 5% del valore
del fondo OICVM può essere costituita solo da
quote di fondi del mercato monetario. Le quote
d’investimento a pronti contro termine devono
essere soggette ai limiti di investimento degli
articoli 207 e 210, paragrafo 3 KAGB. Per il fondo
OICVM non verranno acquistate quote di fondi
feeder ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 19,
numero 11 KAGB.
Classi di quote
Articolo 27 Classi di quote
Per il fondo OICVM possono essere costituite
classi di quote ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 2 delle “Condizioni di Investimento
Generali”, che si distinguono per destinazione
dei proventi, commissione di sottoscrizione,
commissione di rimborso, valuta del valore
della quota oltre che per l’utilizzo di operazioni di garanzia dei tassi valutari, compenso
forfettario, importo di investimento minimo o
per una combinazione di tali caratteristiche.
La costituzione di classi di quote è ammessa
in qualsiasi momento e rientra nel potere
discrezionale della Società.
È ammessa la conclusione di operazioni di
garanzia dei tassi valutari a esclusivo beneficio di
ciascuna classe di quote valutarie. Per le classi di
quote valutarie che dispongono di garanzia dei
tassi valutari a favore della valuta della classe di
quote (valuta di riferimento) la Società potrà,
anche in deroga all’articolo 9 delle “Condizioni di
Investimento Generali”, impiegare derivati ai sensi
dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB, su tassi di
cambio o su valute, allo scopo di evitare perdite di
valore delle quote causate da perdite legate
all’andamento dei tassi di cambio dei valori
patrimoniali del fondo OICVM non denominati
nella valuta di riferimento della classe di quote.
Il valore della quota viene calcolato separatamente per ciascuna classe di quote, imputando
esclusivamente alla classe di quote in questione i
costi di costituzione di nuove classi di quote, le
distribuzioni (incluse le eventuali imposte da
detrarre dal patrimonio del fondo), i compensi
forfettari e i risultati delle operazioni di garanzia
dei tassi valutari relative a una specifica classe di
quote, eventualmente inclusa la compensazione
degli utili.
Le classi di quote esistenti vengono riportate
singolarmente nel prospetto, nel rendiconto
annuale e nella relazione semestrale. Gli elementi
caratteristici che contraddistinguono le classi di
quote (destinazione dei proventi, commissione di
sottoscrizione, valuta del valore della quota,
compenso forfettario, importo d’investimento
minimo o la combinazione di tali caratteristiche)
vengono illustrati dettagliatamente nel prospetto,
nel rendiconto annuale e nella relazione
semestrale.
Quote, prezzo di emissione,
prezzo di rimborso, rimborso di
quote e spese
Articolo 28 Quote
Gli investitori sono comproprietari per frazioni di
quote dei valori patrimoniali del fondo OICVM per
l’ammontare delle rispettive quote.
Articolo 29 Prezzo di emissione e di
rimborso
La Società indica nel prospetto, nel rendiconto
annuale e nella relazione semestrale la
commissione di sottoscrizione applicata a
ciascuna classe di quote. La commissione di
sottoscrizione per le classi di quote LC e LD è
pari al 5% del valore della quota. La Società è
libera di applicare una commissione di sottoscrizione inferiore. La commissione di sottoscrizione
per le classi di quote FC, FD e IC è pari allo 0%
del valore della quota. La Società deve fornire
indicazioni sulla commissione di sottoscrizione
nel prospetto come da articolo 165, paragrafo 3
KAGB.
Articolo 30 Spese e servizi ricevuti
1. Per le classi di quote LC e LD la Società
riceve dal fondo OICVM un compenso forfettario
giornaliero pari all’1,4% annuo, per le classi di
quote FC e FD allo 0,8% annuo e per la classe di
quote IC allo 0,6% annuo del fondo OICVM, sulla
base del valore patrimoniale calcolato in ogni
giorno di negoziazione (cfr. articolo 18 delle
“Condizioni di Investimento Generali”). Tale
forfait copre le seguenti commissioni e spese,
che non verranno addebitate separatamente al
fondo OICVM:
a)commissione per la gestione del fondo
OICVM (gestione del fondo, attività
amministrative, costi di collocamento,
commissione di servizio per resoconti e
analisi);
b)commissione dell’ufficio di custodia;
c)spese bancarie di deposito e di conto,
eventualmente comprendenti le spese
bancarie per la custodia all’estero di valori
patrimoniali esteri;
d)spese per la stampa e la spedizione della
documentazione di vendita destinata
all’investitore prescritta dalla legge (rendiconto annuale e relazione semestrale,
prospetti d’offerta, informazioni essenziali per
gli investitori);
e)spese per la notifica del rendiconto annuale e
della relazione semestrale, dei prezzi di
emissione e di rimborso e di eventuali
distribuzioni o reinvestimenti e del rendiconto
di liquidazione;
f)spese per la revisione del fondo OICVM da
parte della Società di revisione del fondo
OICVM;
g)spese per la notifica delle informazioni
richieste ai fini fiscali e della certificazione
relativa alla conformità del calcolo dei dati
fiscali alle norme del diritto fiscale tedesco.
Il compenso forfettario può essere detratto dal
fondo OICVM in qualsiasi momento.
2. Oltre ai compensi forfettari spettanti alla
Società potranno essere addebitati al fondo
OICVM le seguenti spese, in conformità al
paragrafo 1:
a)imposte correlate alle commissioni da pagare
alla Società, all’ufficio di custodia e a terzi,
nonché alle spese riportate di seguito, incluse
le imposte correlate alla gestione e alla
custodia;
b)spese per l’esercizio e l’applicazione di diritti
da parte della Società per conto del fondo
OICVM, nonché per la difesa da diritti
rivendicati contro la Società a carico del fondo
OICVM;
c)spese sostenute per aggiornare gli investitori
del fondo tramite un supporto dati durevole,
fatte salve le spese relative alle comunicazioni agli investitori tramite un supporto dati
durevole in caso di
–– fusioni del fondo e
–– di adozione di misure legate a errori di
calcolo in sede di calcolo del valore della
quota o di violazione dei limiti d’investimento.
3. La Società riceve per l’avvio, la preparazione
e l’esecuzione di operazioni di prestiti di titoli e
operazioni repo per conto del fondo una
commissione forfettaria di un importo pari a non
oltre il 50% dei proventi derivanti da tali
operazioni. I costi che insorgono in relazione alla
predisposizione ed esecuzione di tali operazioni,
incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a
carico della Società.
4. Oltre alle suddette commissioni e spese
vengono addebitate al fondo OICVM le spese
derivanti dall’acquisto e dalla vendita di valori
patrimoniali. La Società ha il diritto di avvalersi di
vantaggi monetizzabili, ammessi ai sensi
dell’articolo 2 KAVerOV, di broker e agenti in
relazione alle operazioni commerciali effettuate
per conto del fondo OICVM, i quali verranno
impiegati nell’interesse dei detentori di quote per
le decisioni relative agli investimenti. Tali servizi
comprendono, ad esempio, prestazioni come
ricerche e analisi finanziarie nonché sistemi di
informazioni sul mercato e sulle quotazioni, che
possono essere fornite direttamente da broker e
operatori oppure da terzi.
5. La Società è tenuta a pubblicare nel
rendiconto annuale e nella relazione semestrale
l’importo delle commissioni di sottoscrizione e
delle commissioni di rimborso che sono state
addebitate al fondo OICVM nel periodo di
riferimento per l’acquisto e il rimborso di quote ai
sensi dell’articolo 196 KAGB. Per l’acquisto di
quote gestite direttamente o indirettamente dalla
Società o da un’altra società collegata alla
Società in virtù di una partecipazione diretta o
indiretta sostanziale, la Società o l’altra società
non può applicare alcuna commissione di
sottoscrizione e di rimborso per l’acquisto e il
rimborso. La Società è tenuta a pubblicare nel
rendiconto annuale e nella relazione semestrale
la commissione di gestione per le quote
detenute applicata al fondo OICVM dalla Società
stessa, da un’altra società d’investimento di
capitali, da una società d’investimento o da
un’altra società con cui la Società sia collegata in
virtù di una partecipazione indiretta o diretta
sostanziale o da un’altra società d’investimento
estera, compresa la sua Società di Gestione.
3. Nell’interesse del mantenimento del
patrimonio gli utili possono essere destinati
parzialmente, e in casi particolari anche
interamente, al reinvestimento nel fondo OICVM.
4. La distribuzione viene eseguita annualmente
entro tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.
Articolo 33 Anno d’esercizio
L’anno d’esercizio del fondo OICVM inizia il
1 ottobre e termina il 30 settembre.
Destinazione dei proventi e
anno d’esercizio
Articolo 31 Classi di quote di
­reinvestimento
1. Per le classi di quote di reinvestimento la
Società reinveste nel fondo OICVM gli interessi, i
dividendi e gli altri proventi maturati per conto del
fondo OICVM durante l’anno di esercizio e non
utilizzati per la copertura delle spese, tenendo
conto della relativa compensazione degli utili,
nonché gli utili derivanti da vendite realizzati.
2. La Società si riserva tuttavia il diritto di
eseguire una distribuzione, in casi particolari,
entro due mesi dal termine dell’anno d’esercizio.
In tal caso la distribuzione viene annunciata
almeno tre mesi prima della relativa data, tramite
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Federale.
Articolo 32 Quote che danno diritto
a distribuzione
1. Nel caso delle classi di quote che danno
diritto a distribuzione la Società sostanzialmente
distribuisce gli interessi, i dividendi e gli altri
proventi maturati per conto del fondo OICVM
durante l’anno di esercizio e non utilizzati per la
copertura delle spese, tenendo conto della
relativa compensazione degli utili. Possono
essere inclusi nella distribuzione anche gli utili
derivanti da vendite realizzati, tenendo conto
della relativa compensazione degli utili.
2. Gli utili soggetti a distribuzione di cui al
paragrafo 1 possono essere portati a nuovo nei
successivi esercizi nella misura in cui la somma
degli utili portati a nuovo non superi il 15% del
rispettivo valore del fondo OICVM al termine
dell’esercizio. Gli utili di esercizi parziali possono
essere interamente portati a nuovo.
39
Gestione e Amministrazione
Societá di gestione di capitali
Amministrazione
Ufficio di custodia
Deutsche Asset Management Investment GmbH
60612 Francoforte sul Meno, Germania
Capitale di rischio
al 31.12.2015: EUR 179,2 milioni
Capitale sottoscritto e versato
al 31.12.2015: EUR 115 milioni
Holger Naumann
Portavoce del Consiglio di Amministrazione
Amministratore di
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo
Amministratore di
DB Finanz-Holding GmbH,
Francoforte sul Meno
Membro del Consiglio di Amministrazione di
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.,
Lussemburgo
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Colonia
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,
Colonia
State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 Monaco, Germania
Fondi propri dopo la definizione del bilancio
annuale
al 31.12.2015: 2.154,4 Mio. Euro
Capitale sottoscritto e versato
al 31.12.2015: EUR 109,3 milioni
Consiglio di Sorveglianza
Nicolas Moreau
Presidente
Deutsche Bank AG,
Francoforte sul Meno
Christof von Dryander
Deutsche Bank AG,
Francoforte sul Meno
Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG
Francoforte sul Meno
Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Francoforte sul Meno
Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen
Friedrich von Metzler
Partner della Banca
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Francoforte sul Meno
Alain Moreau
Deutsche Bank AG,
Francoforte sul Meno
Prof. Christian Strenger
Francoforte sul Meno
Ute Wolf
Evonik Industries AG,
Essen
Soci di
Deutsche Asset Management
Investment GmbH
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Reinhard Bellet
Amministratore di
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo
Stefan Kreuzkamp
Amministratore di
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo
Dr. Matthias Liermann
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo
Membro del Consiglio di Amministrazione di
Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l.,
Lussemburgo
Membro del Consiglio di Amministrazione di
Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A.,
Lussemburgo
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Francoforte sul Meno
Thorsten Michalik
Petra Pflaum
Situazione al: 1.1.2017
Deutsche Asset Management Investment GmbH
60612 Francoforte sul Meno, Germania
Tel.:+49 (0) 69-910-12371
Fax:+49 (0) 69-910-19090
www.dws.com