Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Deutschland Prospetto comprese Condizioni di Investimento 1 gennaio 2017 Depositato presso la CONSOB in data 12 gennaio 2017 Non trattandosi di materiale pubblicitario, il presente prospetto è da utilizzare solo nell’ambito di una informativa individuale Il presente prospetto del fondo DWS Deutschland è traduzione fedele dell’ultimo prospetto ricevuto dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Deutsche Asset Management Investment GmbH Un Procuratore Fondi amministrati da Deutsche Asset Management Investment GmbH (situazione al 01/01/2017): Fondi d’investimento secondo la direttiva OICVM Albatros Fonds OP Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds DWS Best Managers Concept OP Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Bethmann Nachhaltigkeit Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen Bethmann Rentenfonds Bethmann SGB Nachhaltigkeit Bethmann Stiftungsfonds CD Capital Global CSR Bond Plus OP DeAM-Fonds BKN-HR DeAM-Fonds PVZ 1 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 DeAM-Fonds WOP 2 DeAM-HAD-Mitarbeiter I DeAM-HAD-Mitarbeiter II DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds Deutsche AM Dynamic Opportunities Deutsche AM LowVol Europe Deutsche AM Smart Industrial Technologies Deutsche Extra Bond Total Return Deutsche Global Hybrid Bond Fund Deutsche Nomura Japan Growth Deutsche Quant Equity Europe DWS Akkumula DWS Aktien Schweiz DWS Aktien Strategie Deutschland DWS Balance DWS Biotech DWS Convertibles DWS Covered Bond Fund DWS Defensiv DWS Deutschland DWS Dynamik DWS Emerging Markets Typ O DWS ESG Global-Gov Bonds DWS Euroland Strategie (Renten) DWS Europa Strategie (Renten) DWS Europe Dynamic DWS European Opportunities DWS Eurovesta DWS Financials Typ O DWS Flexizins Plus DWS German Equities Typ O DWS German Small/Mid Cap DWS Global Growth DWS Global Natural Resources Equity Typ O DWS Global Small/Mid Cap DWS Health Care Typ O DWS High Income Bond Fund DWS Internationale Renten Typ O DWS Inter-Renta DWS Investa DWS Stiftungsfonds DWS Technology Typ O DWS Telemedia Typ O DWS Top Asien DWS Top Dividende DWS Top Europe DWS Top Portfolio Offensiv DWS Top World DWS TRC Deutschland DWS TRC Global Growth DWS TRC Top Asien DWS TRC Top Dividende DWS US Equities Typ O DWS US Growth DWS Vermögensbildungsfonds I DWS Vermögensbildungsfonds R DWS Water Sustainability Fund DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS Zukunftsressourcen DWS-Merkur-Fonds 1 E.ON Aktienfonds DWS E.ON Rentenfonds DWS Euro Agg One FOS Performance und Sicherheit FOS Rendite und Nachhaltigkeit FOS Strategie-Fonds Nr. 1 Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP Global Agg One Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Inovesta Classic OP Inovesta Opportunity OP LEA-Fonds DWS Löwen-Aktienfonds MF INVEST Best Select Multi-Index Equity Fund Noris-Fonds Noris-Rendite-Fonds OP Europa Balanced OP Exklusiv Renten Chance OP Food OP Solid Plus Oppenheim DA Oppenheim Dynamic Europe Balance Oppenheim Global-Invest Oppenheim Portfolio 1 Oppenheim Portfolio E Oppenheim Renten Strategie K Oppenheim Spezial III Oppenheim Strategiekonzept I SOP BondEuroPlus SOP EurolandWerte SOP NonEuroQualitätsanleihen Capital Growth Fund DWS Sachwerte DWS Vorsorge AS (Dynamik) DWS Vorsorge AS (Flex) FFPB Substanz OP Strategieportfolio IV PWM US Dynamic Growth (USD) Vermögensmanagement Chance OP Vermögensmanagement Rendite OP ZinsPlus OP Fondi di investimento alternativi (AIF) Advantage Balanced advantage dynamisch OP Advantage Konservativ advantage konservativ OP Argentos Sauren Dynamik-Portfolio Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio Attualmente la Società gestisce inoltre 211 fondi di investimento speciali. Indice 2 2 2 2 3 3 4 7 12 17 17 17 18 18 19 19 19 21 22 22 23 26 27 27 27 Prospetto – Sezione generale Note sul prospetto Limitazioni alle vendite Principali effetti giuridici delle Condizioni Contrattuali Presupposti Società di Gestione Ufficio di custodia Note sui rischi Principi e limiti di investimento Operazioni di prestito in titoli Operazioni repo Strategia di garanzia Accensione di crediti Effetto leva (leverage) Valutazione Fondi di investimento parziali Quote Spese Calcolo dei proventi Liquidazione, trasferimento e fusione del fondo Esternalizzazione Trattamento equo degli investitori/Gestione dei conflitti di interesse Società di revisione Pagamenti agli investitori/diffusione delle relazioni e di altre informazioni Fornitori di servizi 28 Prospetto – Sezione specifica 3 Condizioni di Investimento 3 33 Condizioni di Investimento Generali 38 Condizioni di Investimento Particolari DWS Deutschland 1 Prospetto – Sezione generale Note sul prospetto L’acquisto e la vendita di quote di fondi trattati in questo prospetto vengono eseguiti in base al prospetto, alle informazioni essenziali di investimento e alle Condizioni di Investimento Generali in combinazione con le Condizioni di Investimento Particolari attualmente in vigore. Le Condizioni di Investimento Generali e le Condizioni di Investimento Particolari sono riprodotte in appendice al presente prospetto. Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni diverse da quanto indicato nel presente prospetto. Ogni acquisto e vendita di quote effettuato in base a informazioni o spiegazioni non contenute nel presente prospetto o nelle informazioni essenziali di investimento avviene esclusivamente a rischio del sottoscrittore. Il prospetto è completato dall’ultimo rendiconto annuale e dalla relazione semestrale eventualmente pubblicata dopo il rendiconto annuale. Il presente prospetto consiste di una sezione generale e di una sezione specifica. Nella sezione generale è specificato il regolamento generale relativo alla tipologia di fondo trattata nel presente prospetto. Nella sezione specifica sono riportate le norme speciali, parzialmente limitanti e attuative, relative al fondo interessato. Limitazioni alle vendite Le quote emesse dal fondo potranno essere offerte per l’acquisto o essere vendute solo in paesi nei quali tale offerta o tale vendita è consentita. Qualora la Società o una terza parte da essa delegata non sia stata autorizzata al pubblico collocamento dalle Autorità di vigilanza locali, questo prospetto non costituirà un’offerta pubblica di acquisto di quote di investimento oppure il presente prospetto non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica. Deutsche Asset Management Investment GmbH e/o questo fondo non sono e non saranno soggetti al regolamento United States Investment Company Act del 1940 attualmente in vigore. Le quote di questo fondo non sono e non saranno soggette al regolamento United States Securities Act del 1933 attualmente in vigore né alle leggi regolanti i titoli di uno Stato federato degli Stati Uniti d’America. Di conseguenza le quote non verranno offerte né vendute negli Stati Uniti d’America né a o per conto di persone statunitensi. I successivi trasferimenti di quote negli Stati Uniti d’America o a persone statunitensi non sono consentiti. Gli interessati dovranno eventualmente dimostrare di non essere persone statunitensi e di non voler acquistare quote per conto di persone statunitensi né rivendere quote a persone statunitensi. Per persone statunitensi si intendono persone che hanno la cittadinanza negli Stati Uniti d’America o persone che hanno lì la loro residenza 2 e/o sono assoggettati ad imposta negli Stati Uniti d’America. Le persone statunitensi possono essere anche società di persone o di capitali costituite secondo le leggi degli Stati Uniti d’America o di un loro Stato federato, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti. FATCA. Il 31 maggio 2013 la Repubblica Federale di Germania ha siglato con gli USA un accordo basato sul Modello 1. Il relativo regolamento di attuazione è entrato in vigore il 29 luglio 2014. Il fondo deve pertanto adempiere in tempo utile alle disposizioni di tale IGA tedesco. Qualora la Società dovesse venire a conoscenza che un detentore di quote è una persona statunitense o detiene quote per conto di una persona statunitense, la Società è autorizzata a pretendere l’immediata restituzione delle quote all’ultimo valore della quota stabilito. La Società di Gestione controllerà costantemente l’entità dei requisiti ad essa posti dal FATCA e, in particolare, dall’IGA tedesco. In questo contesto può essere inoltre necessario che la Società di Gestione richieda a tutti gli investitori di presentare i documenti necessari a dimostrare la propria residenza fiscale al fine di controllare su questa base se essi siano considerabili come persone statunitensi specificate. Gli investitori che vanno considerati “Restricted Person” ai sensi del regolamento USA n. 2790 del “National Association of Securities Dealers” (NASD 2790), devono notificare immediatamente i loro investimenti nel fondo della società. Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della Società (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di collocamento appositamente delegati). La Società non autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti. I documenti sono disponibili al pubblico presso la sede della Società. Foreign Account Tax Compliance Act – “FATCA” Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act (comunemente noto come “FATCA”) sono parte integrante del Hiring Incentives to Restore Employment Act (“Hire Act”), entrato in vigore negli USA a marzo 2010. Tali disposizioni del diritto statunitense costituiscono una misura per la lotta all’evasione fiscale da parte dei cittadini statunitensi. In base ad esse, gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti (“istituti finanziari esteri” o “FFI”) sono tenuti a fornire annualmente all’autorità fiscale statunitense, l’Internal Revenue Service (“IRS”), informazioni relative a “conti finanziari” gestiti direttamente o indirettamente da “persone statunitensi specificate”. In generale, agli FFI che non adempiono a tale obbligo di segnalazione viene applicata una ritenuta alla fonte pari al 30% su determinati proventi provenienti da fonti statunitensi. Tale normativa verrà introdotta gradualmente nell’arco di tempo dal 1 luglio 2014 al 2017. Fondamentalmente i fondi non statunitensi, come ad esempio il presente fondo, hanno stato di FFI e sono tenuti a stipulare con l’IRS un accordo FFI, a condizione che non siano classificati come “conformi a FATCA” oppure, in presenza di un accordo intergovernativo basato sul Modello 1 (“IGA”), non soddisfino i requisiti IGA del loro paese di origine come “Reporting Financial Institution” o “Non-Reporting Financial Institution”. Gli IGA sono accordi stipulati tra gli USA e gli altri Stati per l’applicazione dei requisiti Gli investitori e gli intermediari che agiscono per loro conto devono considerare che, in base ai criteri in vigore per il fondo, non possono essere offerte né vendute quote per conto di persone statunitensi e non sono consentiti i successivi trasferimenti di quote a persone statunitensi. Qualora le quote venissero trattenute da persone statunitensi in qualità di beneficiari, la Società di Gestione può decidere a propria discrezione di richiedere un rimborso obbligatorio delle rispettive quote. Gli investitori devono inoltre considerare che la definizione di persone statunitensi specificate così come intesa dalle disposizioni FATCA comprende un gruppo maggiore di investitori rispetto all’attuale definizione di persone statunitensi. Principali effetti giuridici delle Condizioni Contrattuali Mediante l’acquisizione delle quote, gli investitori diventano comproprietari per frazioni di quote dei valori patrimoniali detenuti da questo fondo. Non possono disporre dei valori patrimoniali. Alle quote non sono associati diritti di voto. Il rapporto contrattuale tra Deutsche Asset Management Investment GmbH e gli investitori e le relazioni precontrattuali sono regolati dal diritto tedesco. La sede di Deutsche Asset Management Investment GmbH è il foro competente per controversie derivanti dal rapporto contrattuale, a condizione che l’investitore non abbia un foro competente generale sul territorio nazionale. Tutte le pubblicazioni e gli opuscoli pubblicitari dovranno essere redatti in lingua tedesca o forniti di traduzione in tedesco. Tutte le comunicazioni di Deutsche Asset Management Investment GmbH con gli investitori saranno tenute in lingua tedesca. In caso di controversie in relazione alle norme stabilite dal Codice tedesco regolante l’investimento di capitali, gli investitori possono ricorrere al Difensore civico finanziario della BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Resta invariato il diritto di adire le vie giudiziarie. I dati di contatto sono i seguenti: Ufficio del Difensore civico BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Unter den Linden 42 10117 Berlino, Germania Tel.: +49 (0)30 6449046-0 Fax: +49 (0)30 6449046-29 E-mail: [email protected] www.ombudsstelle-investmentfonds.de In caso di controversie sull’applicazione delle norme del Codice Civile tedesco concernenti i contratti di vendita a distanza di servizi finanziari, gli interessati possono rivolgersi anche all’ufficio arbitrale della Deutsche Bundesbank. Resta invariato il diritto di adire le vie giudiziarie. Le condizioni di investimento di un fondo di investimento devono essere sottoposte all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza finanziaria tedesca (di seguito “BaFin”) prima di essere applicate. Il fondo non appartiene alla massa fallimentare della Società. Documentazione di vendita e comunicazione delle informazioni Il prospetto, le informazioni essenziali per gli investitori, le Condizioni di Investimento così come gli attuali rendiconti annuali e le attuali relazioni semestrali saranno disponibili gratuitamente presso la Società. Le Condizioni di Investimento sono riprodotte in appendice al presente prospetto e sono consultabili anche sul sito Internet dws.de. I dati di contatto sono i seguenti: Ufficio arbitrale della Deutsche Bundesbank Postfach 11 12 32 60047 Francoforte sul Meno, Germania Tel.: +49 (0)69 2388-1907 o -1906 Fax: +49 (0)69 2388-1919 E-mail: [email protected] Ulteriori informazioni sulla gestione del rischio dei limiti d’investimento del presente fondo, i metodi della gestione dei rischi, i più recenti sviluppi inerenti ai rischi e ai rendimenti delle principali categorie dei valori patrimoniali nonché alla composizione della struttura di portafoglio sono disponibili in forma elettronica o scritta presso la Società. Presupposti Se la società dei singoli investitori trasmette ulteriori informazioni sulla composizione del portafoglio del fondo o della relativa performance, tali informazioni verranno contemporaneamente messe gratuitamente a disposizione su richiesta a tutti gli investitori del fondo. Il fondo Il presente fondo (di seguito denominato “fondo”) è un organismo di investimento collettivo che raccoglie capitale da un determinato numero di investitori al fine di investirlo a beneficio degli investitori secondo una strategia di investimento stabilita (di seguito “fondo di investimento”). Il fondo è un fondo di investimento regolato dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per il coordinamento delle disposizioni legislative e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in titoli (di seguito “OICVM”) ai sensi del Codice tedesco regolante l’investimento di capitali (di seguito “KAGB”), successivamente modificata dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 per quanto riguarda i compiti dell’ufficio di custodia, la politica retributiva e le sanzioni. La sua gestione è a cura di Deutsche Asset Management Investment GmbH (di seguito la “Società”). La Società investe il capitale raccolto, a nome proprio e per conto comune degli investitori, in base al principio della diversificazione del rischio, in valori patrimoniali consentiti in base alle disposizioni del KAGB, separatamente dal proprio patrimonio, in forma di fondo. Quali siano i valori patrimoniali in cui la Società può investire il denaro degli investitori e quali norme debba rispettare a tal fine è stabilito dal KAGB, dalle sue disposizioni e dalle Condizioni di Investimento che regolano il rapporto giuridico sussistente tra gli investitori e la Società. Le Condizioni di Investimento sono costituite da una sezione generale e da una sezione specifica (“Condizioni di Investimento Generali” e “Condizioni di Investimento Particolari”). Condizioni di Investimento e loro modifiche Le Condizioni di Investimento sono riprodotte in appendice al presente prospetto. Le Condizioni di Investimento possono essere modificate dalla Società. Le modifiche delle Condizioni di Investimento richiedono l’autorizzazione della BaFin. Per modificare i criteri di investimento del fondo è necessario inoltre il consenso del Consiglio di Sorveglianza della Società. Le modifiche ai criteri di investimento del fondo sono consentite esclusivamente a condizione che la Società offra agli investitori la possibilità, prima dell’entrata in vigore delle modifiche, di ottenere un rimborso delle proprie quote o di convertirle gratuitamente in quote di fondi di investimento gestiti con criteri di investimento equivalenti, a condizione che la Società o un’altra società del gruppo abbia in gestione fondi di investimento di questo tipo. Le modifiche previste saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Federale, oltre che su un quotidiano o giornale finanziario con sufficiente diffusione o sul sito Internet dws.de. Se le modifiche riguardano commissioni o rimborsi spese che possono essere prelevati dal fondo, criteri di investimento del fondo o diritti essenziali di investimento, gli investitori verranno informati in proposito mediante i loro uffici depositari sia in forma scritta che in forma elettronica (mediante un cosiddetto “supporto di memorizzazione permanente”). Tali informazioni comprendono gli aspetti essenziali delle modifiche pianificate, le motivazioni, i diritti degli investitori in relazione alle modifiche e un’avvertenza su dove e come sarà possibile ottenere ulteriori informazioni. Le modifiche entrano in vigore non prima del giorno della loro notifica. Le modifiche alle regolamentazioni relative ai rimborsi spese e alle commissioni entrano in vigore non prima di tre mesi dalla notifica, salvo il caso in cui non venga indicata una scadenza precedente con il consenso della BaFin. Anche le modifiche ai criteri di investimento del fondo entrano in vigore non prima di tre mesi dalla notifica. Società di Gestione Società, forma giuridica e sede La Società è una società di gestione di capitali fondata il 22 maggio 1956 ai sensi del KAGB avente forma giuridica di una società a responsabilità limitata (GmbH). La denominazione della Società è Deutsche Asset Management Investment GmbH (prima dell’agosto 2013 era DWS Investment GmbH). La Società ha sede in Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno, Germania, ed è registrata presso il Registro delle Imprese B del Tribunale di Francoforte sul Meno con il numero HRB 9135. La Società può gestire il fondo OICVM ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 in combinazione con gli articoli 192 e seguenti KAGB, i fondi di investimento misti ai sensi dell’articolo 218 e seguenti KAGB, altri fondi di investimento ai sensi dell’articolo 220 e seguenti KAGB, i fondi pensionistici ai sensi dell’articolo 347 KAGB in combinazione con l’articolo 87 della Legge sugli investimenti tedesca in vigore fino al 21 luglio 2013 nonché i fondi AIF speciali nazionali aperti con condizioni di investimento fisse ai sensi dell’articolo 284 KAGB, che permettono di investire sui valori patrimoniali citati all’articolo 284, paragrafi 1 e 2 KAGB, ad eccezione delle lettere e) e f). Inoltre, la Società può gestire fondi di investimento UE o fondi AIF esteri, i cui valori patrimoniali ammessi corrispondono ai fondi di investimento nazionali. Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Sorveglianza Ulteriori informazioni sul Consiglio di Amministrazione e sulla composizione del Consiglio di Sorveglianza sono riportate alla fine del presente documento. Capitale proprio e ulteriori fondi propri La Società possiede un capitale nominale dell’ammontare di EUR 115 milioni (situazione al: 31 dicembre 2015). Il patrimonio di vigilanza della Società ammonta a EUR 179,2 milioni (situazione al 31 dicembre 2015). 3 La Società ha la facoltà di garantire i rischi di responsabilità professionale, legati alla gestione di fondi di investimento non conformi alla direttiva OICVM, di cosiddetti fondi di investimento alternativi (di seguito “AIF”) e che sono riconducibili alla negligenza professionale dei suoi organi o dei suoi collaboratori, mediante: fondi propri pari ad almeno lo 0,01% del valore del portafoglio di tutti gli AIF gestiti, a condizione che venga effettuato un controllo e adeguamento annuale di tale importo. Tali fondi propri sono compresi nel patrimonio di vigilanza indicato. Ufficio di custodia Identità dell’ufficio di custodia Per il fondo, l’istituto di credito State Street Bank International GmbH con sede in Brienner Straße 59, 80333 Monaco, Germania, assume la funzione di ufficio di custodia. L’ufficio di custodia è un istituto di credito di diritto tedesco. La sua attività principale consiste nelle operazioni di deposito e custodia. Compiti dell’ufficio di custodia Il KAGB prevede una separazione tra gestione e custodia dei fondi. L’ufficio di custodia è un istituto di credito che custodisce i valori patrimoniali in depositi o conti vincolati. Per i valori patrimoniali che non possono essere custoditi, l’ufficio di custodia verifica se questi Nome del subcustode valori patrimoniali appartengano al fondo o se la Società di Gestione abbia acquistato la proprietà su questi valori e detenga le registrazioni di quanto appena ipotizzato. L’ufficio di custodia monitora che le disponibilità della Società dei valori patrimoniali siano conformi alle disposizioni del KAGB e alle Condizioni di Investimento. L’investimento di valori patrimoniali in depositi bancari presso un altro istituto di credito nonché le disponibilità di tali depositi bancari sono consentiti solo previa approvazione dell’ufficio di custodia. L’ufficio di custodia è tenuto a dare il proprio assenso qualora l’investimento o la disponibilità sia conforme alle Condizioni di Investimento e alle disposizioni del KAGB. L’ufficio di custodia svolge in particolare i seguenti compiti: HSBC Bank Egypt S.A.E. Egitto Raiffeisen Bank sh.a. Albania Citibank N.A. Argentina Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Australia HSBC Bank Middle East Ltd. Bahrain Standard Chartered Bank Bangladesh Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (Operation Belgio attraverso la filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Bruxelles) via Standard Chartered Bank Benin Côte d’Ivoire SA HSBC Bank Bermuda Bermuda UniCredit Bank d.d. Bosnia ed Erzegovina Standard Chartered Bank Botswana Ltd. Botswana Citibank, N.A. Brasile Citibank Europe plc, filiale di Bulgaria Bulgaria UniCredit Bulbank AD Bulgaria via Standard Chartered Bank Burkina Faso Cote d’Ivoire S.A. Itaú CorpBanca S.A. Cile HSBC Bank (China) Company Ltd. Cina China Construction Bank Corporation Cina Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Cina Citibank N.A. Cina 4 Subcustodia e conflitti di interesse –– emettere e rimborsare le quote del fondo; –– garantire che l’emissione e il rimborso delle quote e il calcolo del valore delle quote siano conformi alle disposizioni del KAGB e delle Condizioni di Investimento del fondo; –– garantire che per le operazioni effettuate per conto comune degli investitori il controvalore entri in sua custodia entro i termini consueti e che i proventi del fondo vengano utilizzati in conformità alle disposizioni del KAGB e delle Condizioni di Investimento. L’ufficio di custodia deve inoltre controllare che l’investimento in conti bloccati o depositi Paese bloccati di un altro istituto di credito, di una società di investimento o di un altro custode sia compatibile con il KAGB e le Condizioni di Investimento. In caso positivo, è tenuto a dare il proprio assenso all’investimento; –– garantire che i proventi del fondo siano utilizzati in conformità con le disposizioni del KAGB e delle Condizioni di Investimento; –– controllare le assunzioni di prestiti tramite la Società per conto del fondo e l’eventuale assenso all’assunzione di prestiti, a condizione che non si tratti di scoperti a breve termine attuabili esclusivamente attraverso accrediti posticipati di pagamenti in entrata; –– assicurare che le garanzie per i prestiti in titoli siano legalmente valide e sempre presenti. Nei seguenti paesi, l’ufficio di custodia ha trasferito la custodia dei valori patrimoniali agli uffici di subcustodia indicati: Sede Conflitti di interesse* Il Cairo Tirana Buenos Aires Sydney Al Seef Dhaka Amsterdam Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Abidjan (Costa d’Avorio) Hamilton Sarajevo Gaborone São Paulo Sofia Sofia Abidjan (Costa d’Avorio) Santiago de Chile Shanghai Beijing Hong Kong Hong Kong Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Nome del subcustode Paese Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited Cina Clearstream Banking SA Clearstream Banco BCT S.A. Costa Rica Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Danimarca Nordea Bank AB (publ) (Operazione attraverso Danimarca Succursale Nordea Bank Danmark A/S) Deutsche Bank AG Germania Standard Chartered Bank Costa d’Avorio Cote d’Ivoire S.A. AS SEB Pank Estonia Euroclear Bank S.A./N.V. Euroclear Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) (SEB) Finlandia Nordea Bank AB (publ) (Operazione attraverso Finlandia Succursale Nordea Bank Finlandia Plc.) Deutsche Bank AG Francia (Operazione attraverso la filiale di Amsterdam) JSC Bank of Georgia Georgia Standard Chartered Bank Ghana Limited Ghana BNP Paribas Securities Services S.C.A. Grecia via Standard Chartered Bank Guinea-Bissau Cote d’Ivoire S.A. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. Hong Kong Deutsche Bank AG India Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. India Deutsche Bank AG Indonesia State Street Bank and Trust Company, Irlanda Filiale del Regno Unito Landsbankinn hf. Islanda Bank Hapoalim B.M. Israele Deutsche Bank S.p.A. Italia Intesa Sanpaolo S.p.A. Italia Scotia Investments Jamaica Limited Giamaica Mizuho Bank Ltd. Giappone Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Giappone Standard Chartered Bank Giordania State Street Trust Company Canada Canada HSBC Bank Middle East Ltd. Qatar JSC Citibank Kazakhstan Kazakistan Standard Chartered Bank Kenya Limited Kenya Cititrust Colombia S.A. Colombia Deutsche Bank AG Corea (Repubblica di Corea) Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Corea (Repubblica di Corea) Privredna Banka Zagreb d.d. (PBZ) Croazia Zagrebacka Banka d.d. Croazia HSBC Bank Middle East Limited Kuwait AS SEB Banka Lettonia HSBC Bank Middle East Ltd. Libano SEB Bankas Lituania Standard Bank Limited Malawi Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Malesia Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Malesia via Standard Chartered Bank Mali Cote d’Ivoire S.A. Citibank Maghreb S.A. Marocco Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd Mauritius Banco Nacional de México S.A. Messico Standard Bank Namibia Limited Namibia Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Nuova Zelanda Deutsche Bank AG Paesi Bassi via Standard Chartered Bank Niger Cote d’Ivoire S.A. Stanbic IBTC Bank Plc. Nigeria Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Norvegia Nordea Bank Norge ASA Norvegia HSBC Bank Oman S.A.O.G. Oman UniCredit Bank Austria AG Austria Sede Conflitti di interesse* Hong Kong Lussemburgo San José Copenhagen Copenhagen Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Eschborn Abidjan (Costa d’Avorio) Tallinn Bruxelles Helsinki Helsinki Variante 2 Variante 1 Amsterdam Variante 2 Tbilisi Accra Atene Abidjan (Costa d’Avorio) Hong Kong Mumbai Mumbai Giacarta Edimburgo Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Reykjavik Tel Aviv Milano Milano Kingston Tokio Tokio Amman Toronto Doha Almaty Nairobi Bogotá, D.C. Seul Seul Zagabria Zagabria Safat Riga Beirut Vilnius Blantyre Kuala Lumpur Kuala Lumpur Abidjan (Costa d’Avorio) Casablanca Ebène (CyberCity) Città del Messico Windhoek Auckland Amsterdam Abidjan (Costa d’Avorio) Lagos Oslo Oslo Seeb Vienna Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 5 Nome del subcustode Paese Deutsche Bank AG Austria Citibank N.A. Panama Deutsche Bank AG Pakistan Citibank del Perú S.A. Perù Deutsche Bank AG Filippine Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polonia Bank Polska Kasa Opieki S.A Polonia Deutsche Bank AG (Operazione attraverso la Portogallo filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Lisbona) Citibank, N.A. Porto Rico Citibank Europe plc, Dubino – filiale di Romania Romania AO Citibank Russia Standard Chartered Bank Zambia Plc Zambia HSBC Saudi Arabia Ltd. Arabia Saudita Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svezia Nordea Bank AB (publ) Svezia UBS Switzerland AG Svizzera Credit Suisse AG Svizzera via Standard Chartered Bank Senegal Cote d’Ivoire S.A. UniCredit Bank Serbia JSC Serbia Stanbic Bank Zimbabwe Ltd. Zimbabwe Citibank N.A. Singapore United Overseas Bank Ltd. Singapore UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Repubblica Slovacca UniCredit Banka Slovenija d.d. Slovenia Deutsche Bank S.A.E. Spagna Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Sri Lanka UniCredit Bank d.d. Repubblica Serba di Bosnia FirstRand Bank Limited Sudafrica Standard Bank of South Africa Ltd. Sudafrica Standard Bank Swaziland Ltd. Swaziland Deutsche Bank AG Taiwan Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited Taiwan Standard Chartered Bank Tanzania Ltd. Tanzania Standard Chartered Bank (Thai) Tailandia Public Company Limited via Standard Chartered Bank Togo Cote d’Ivoire S.A. Československá Obchodni Banka, A.S. Repubblica Ceca UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Repubblica Ceca Union Internationale de Banques (UIB) Tunisia Citibank A.Ş. Turchia Deutsche Bank, A.S. Turchia Standard Chartered Bank Uganda Limited Uganda PJSC Citibank Ucraina UniCredit Bank Hungary Zrt. Ungheria Citibank Europe plc Ungheria Banco Itaú Uruguay S.A. Uruguay DTCC Corporation USA Citibank N.A. Venezuela HSBC Bank Middle East Limited Emirati Arabi Uniti – (ADX) State Street Bank and Trust Company, Regno Unito Filiale del Regno Unito Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Vietnam BNP Paribas Securities Services S.C.A. Cipro (Operazione attraverso la filiale di Atene) Sede Conflitti di interesse* Vienna Panama Karachi Lima Makati Varsavia Varsavia Amsterdam Variante 2 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 2 San Juan Bucarest Mosca Lusaka Riad Stoccolma Stoccolma Zurigo Zurigo Abidjan (Costa d’Avorio) Belgrado Harare Singapore Singapore Bratislava Lubiana Madrid Colombo Sarajevo Johannesburg Johannesburg Mbabane Taipei Taipei Daressalam Bangkok Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Abidjan (Costa d’Avorio) Praga Praga Tunisi Istanbul Istanbul Kampala Kiev Budapest Budapest Montevideo New York Caracas Dubai Variante 1 Edimburgo Variante 1 Ho-Chi-Minh Atene Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 * Variante 1: Non sussiste alcun conflitto di interesse. I potenziali conflitti di interesse dovrebbero essere attenuati dall’implementazione dell’accordo degli uffici di custodia o del subcustode. Variante 2: Il subcustode è una società collegata alla Società di Gestione. 6 Oltre all’effettiva custodia dei titoli esteri presso il subcustode estero, che segue le consuetudini e le norme giuridiche del paese in cui avviene il deposito, il subcustode estero si occupa anche della riscossione di cedole degli interessi, di partecipazione agli utili e dei dividendi, nonché di titoli rimborsabili alla scadenza. Il subcustode fornisce inoltre informazioni su misure di capitali dei titoli custoditi all’estero. Dall’esternalizzazione possono derivare i seguenti conflitti di interesse: i subcustodi elencati nella tabella precedente, per i quali vengono indicati i conflitti di interesse “Variante 2”, sono imprese collegate con la Società soggette al gruppo Deutsche Bank. Non è possibile escludere che il contratto sarebbe stato stipulato in altra forma qualora fosse stata coinvolta una società di gestione non implicata personalmente o dal punto di vista del diritto societario (cfr. paragrafo “Trattamento equo degli investitori/gestione dei conflitti di interesse – (potenziali) conflitti di interesse sostanziali”). L’ufficio di custodia agisce secondo le proprie indicazioni in caso di conflitti di interesse nel seguente modo: a intervalli regolari viene messa a disposizione la cosiddetta dichiarazione in tre punti. Altri conflitti di interesse non sono stati citati dall’ufficio di custodia. Informazioni supplementari L’elenco dei subcustodi è aggiornato alla data indicata nel frontespizio del presente prospetto d’offerta. Su richiesta, la Società trasmette agli investitori informazioni aggiornate riguardo l’ufficio di custodia e i suoi doveri, i subcustodi nonché i possibili conflitti di interesse derivanti dall’attività dell’ufficio di custodia o del subcustode. Inoltre l’elenco dei subcustodi può essere consultato in Internet all’indirizzo http://www.dws.de/RechtlicheHinweise nella sua versione più recente. Responsabilità dell’ufficio di custodia L’ufficio di custodia è sostanzialmente responsabile per tutti i valori patrimoniali custoditi da esso o da altri uffici dietro la sua approvazione. In caso di perdita di tali valori patrimoniali, l’ufficio di custodia è responsabile nei confronti del fondo e dei suoi investitori, ad esclusione del fatto che la perdita sia dovuta ad eventi estranei all’influenza dell’ufficio di custodia. Per danni non derivanti dalla perdita di un valore patrimoniale, l’ufficio di custodia è sostanzialmente responsabile solo se non ha adempiuto per negligenza ai propri obblighi in conformità con le disposizioni del KAGB. Note sui rischi Prima di decidere di acquistare quote di fondi, gli investitori sono tenuti a leggere accuratamente le seguenti note sui rischi insieme ad altre informazioni contenute nel presente prospetto e a tenerne conto nelle decisioni relative agli investimenti. La presenza di uno o più di tali rischi, da soli o insieme ad altre circostanze, può influire negativamente sulla performance del fondo o sui valori patrimoniali detenuti nel fondo e costituire uno svantaggio anche per il valore delle quote. Se l’investitore vende le quote del fondo in un momento in cui le quotazioni dei valori patrimoniali presenti nel fondo siano inferiori rispetto al momento dell’acquisto delle medesime quote, ne risulta che non riceverà affatto o riceverà parzialmente il rimborso del capitale da lui investito nel fondo. È possibile che l’investitore perda in parte o in toto il proprio capitale investito nel fondo. Non è possibile garantire incrementi di valore. Il rischio degli investitori si limita all’importo investito. Non sussiste alcun obbligo di versamento successivo oltre al capitale investito dagli investitori. Oltre ai rischi e alle incertezze descritti di seguito o in altri capitoli del prospetto, la performance del fondo può essere pregiudicata da altri rischi e incertezze diverse al momento sconosciuti. La sequenza in cui compaiono i rischi riportati di seguito non costituisce un’indicazione né della probabilità che si verifichino né della portata o dell’importanza dei singoli rischi. Rischi di un investimento in fondi Qui di seguito vengono illustrati i rischi di norma collegati a un investimento in un OICVM. Tali rischi si possono ripercuotere negativamente sul valore delle quote, sul capitale investito e sul periodo di possesso dell’investimento programmato da parte dell’investitore. Oscillazione del valore delle quote del fondo Il valore delle quote del fondo si calcola dal valore del fondo, diviso per il numero delle quote in circolazione. Il valore del fondo corrisponde pertanto alla somma dei valori di mercato di tutti i valori patrimoniali del fondo da cui viene detratta la somma dei valori di mercato di tutte le passività del fondo. Il valore delle quote del fondo dipende pertanto dal valore delle voci patrimoniali detenute dal fondo e dall’ammontare delle passività del fondo. Se il valore di tali valori patrimoniali diminuisce oppure il valore delle passività aumenta, il valore delle quote del fondo diminuisce. Influenza degli aspetti fiscali sui risultati individuali Il trattamento fiscale degli utili da capitale dipende dai rapporti individuali dei rispettivi investitori e può essere soggetto a variazioni future. Per singole domande, che riguardano ad esempio la situazione fiscale personale, si consiglia di rivolgersi a un fiscalista. Sospensione del rimborso delle quote La Società ha il diritto di sospendere temporaneamente il rimborso delle quote, qualora sussistano condizioni straordinarie che rendano necessaria tale sospensione in considerazione degli interessi degli investitori. Tali condizioni straordinarie possono essere, ad esempio, crisi economiche o politiche, richieste di rimborso in presenza di circostanze eccezionali, nonché la chiusura di borse o mercati, restrizioni agli scambi o altri fattori che possono pregiudicare la determinazione del valore delle quote. Durante questo periodo di tempo, gli investitori non possono ricevere il rimborso delle proprie quote. Anche in caso di sospensione del rimborso delle quote è possibile che il valore della quota diminuisca, ad esempio, qualora la Società fosse costretta a vendere valori patrimoniali a un valore inferiore rispetto a quello di mercato durante la sospensione del rimborso delle quote. Il valore delle quote dopo la ripresa del rimborso può risultare inferiore a quello antecedente la sospensione del rimborso. Modifica della politica di investimento o delle Condizioni di Investimento La Società può modificare le Condizioni di Investimento dietro autorizzazione della BaFin. Mediante la modifica delle Condizioni di Investimento è possibile che vengano modificate norme riguardanti gli investitori. La Società può ad esempio modificare la politica di investimento del fondo modificando le Condizioni di Investimento oppure può aumentare le spese a carico del fondo. La Società può inoltre modificare la politica d’investimento entro gli ambiti di investimento legali e contrattuali consentiti e pertanto senza modificare le Condizioni di Investimento e la loro autorizzazione da parte della BaFin. In tal modo il rischio collegato al fondo può subire variazioni. Liquidazione del fondo La Società ha il diritto di revocare la gestione del fondo. La Società ha il diritto di liquidare completamente il fondo dopo averne revocato la gestione. Il diritto di gestire il fondo e disporne passa all’ufficio di custodia dopo un preavviso di revoca di sei mesi. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato. Durante il trasferimento del fondo all’ufficio di custodia il fondo può essere soggetto ad altre imposte rispetto a quelle patrimoniali tedesche. Quando le quote del fondo, al termine dell’iter di liquidazione, vengono eliminate dal deposito degli investitori, questi ultimi possono essere soggetti al pagamento di imposte sul reddito. Trasferimento di tutti i valori patrimoniali del fondo a un altro fondo di investimento pubblico aperto (fusione) La Società può trasferire tutti i valori patrimoniali del fondo a un altro OICVM. In questo caso, l’investitore può (i) ricevere il rimborso delle proprie quote, (ii) trattenere le quote diventando investitore del fondo OICVM incorporante, (iii) o convertire le quote con quote di un fondo di 7 investimento pubblico con criteri di investimento equivalenti, a condizione che la Società o una Società ad essa collegata, gestisca un fondo di investimento di questo tipo con criteri di investimento equivalenti. Ciò vale anche qualora la Società trasferisca nel fondo tutti i valori patrimoniali di un altro fondo di investimento pubblico aperto. L’investitore può pertanto, nell’ambito del trasferimento, prendere anticipatamente una nuova decisione riguardante il proprio investimento. In caso di rimborso delle quote, si può incorrere nel pagamento di tasse patrimoniali. In caso di conversione delle quote in quote di un fondo di investimento con criteri di investimento equivalenti, l’investitore può incorrere nel pagamento di imposte se, ad esempio, al momento dell’acquisizione il valore delle quote ricevute è superiore al valore delle quote precedenti. Trasferimento del fondo ad un’altra società di gestione di capitali La Società può trasferire il diritto di gestire il fondo e disporne ad un’altra società di gestione di capitali. In tal caso il fondo e la posizione degli investitori rimangono inalterati. Tuttavia nell’ambito del trasferimento, l’investitore deve decidere se ritiene la nuova società di gestione dei capitali idonea come la precedente. Qualora non voglia continuare ad investire nel fondo sotto una nuova amministrazione, dovrà ricevere il rimborso delle proprie quote. In tal caso si può incorrere nel pagamento di tasse patrimoniali. Redditività e raggiungimento degli obiettivi di investimento degli investitori Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi d’investimento desiderati dagli investitori. Il valore delle quote del fondo può diminuire e causare perdite per gli investitori. Non vi sono garanzie da parte della Società o di terzi relativamente a pagamenti minimi in caso di restituzione delle quote o di raggiungimento di determinati obiettivi di investimento del fondo. Una commissione di sottoscrizione corrisposta durante l’acquisizione di quote o una commissione di rimborso corrisposta durante la vendita di quote può inoltre ridurre o addirittura azzerare il raggiungimento degli obiettivi di un investimento, in particolare in caso di una durata breve dell’investimento. Gli investitori potrebbero ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Rischi di performance negative del fondo (rischio di mercato) I rischi riportati qui di seguito possono pregiudicare la performance del fondo o i valori patrimoniali detenuti nel fondo e inoltre influire negativamente sul valore delle quote e sul capitale investito dagli investitori. 8 Rischio di variazione del valore I valori patrimoniali in cui la Società investe per conto del fondo sono soggetti a rischi. Le perdite di valore si possono verificare, ad esempio, se il valore di mercato dei valori patrimoniali scende rispetto al prezzo d’acquisto oppure se i prezzi a pronti e quelli a termine presentano andamenti diversi. Rischio di interessi creditori negativi La Società investe le liquidità del fondo presso l’ufficio di custodia o presso altre banche per conto del fondo, dove i depositi sono remunerati ai tassi di mercato. In funzione dell’andamento della politica dei tassi d’interesse delle Banche centrali e di emissione, in particolar modo – e in funzione del rispettiva valuta di riferimento del fondo o della classe di quote – della Banca centrale europea, della Federal Reserve (FED), della Bank of England e/o Banca Nazionale Svizzera nonché ulteriori Banche centrali e di emissione, i depositi bancari a breve, medio e anche lungo termine potrebbero ottenere interessi negativi. Rischio del mercato di capitali La performance dei corsi o del valore di mercato degli strumenti finanziari dipende in particolare dall’andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell’economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. Possono sussistere rischi relativi alle condizioni economiche generali a causa dell’incertezza relativa alla crescita economica nei principali paesi industrializzati ed emergenti e ai relativi effetti sull’economia mondiale nonché a causa della crisi del debito sovrano nell’area euro e in altre regioni del mondo. Possono sussistere dei rischi a causa dell’ambiente di investimento caratterizzato dai tassi di interesse e dei possibili effetti dei tassi di interesse (ad esempio sui rendimenti delle obbligazioni). Il mercato dei capitali viene influenzato direttamente e indirettamente dalle misure delle diverse Banche Centrali (ad esempio adeguamenti del tasso di riferimento, politica monetaria espansiva o restrittiva, programmi di acquisto o vendita per i titoli) e le rispettive interazioni. Ciò può ripercuotersi sulla liquidità, il rendimento e i rischi del fondo. Tra i rischi dovuti alle condizioni politiche generali figurano ad esempio le incertezze relative allo sviluppo dell’Unione europea, le incertezze relative alle elezioni e ai referendum imminenti, le incertezze relative agli sviluppi nelle (potenziali) aree di crisi. L’andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumor. Oscillazioni dei valori dei corsi e del mercato possono anche essere riconducibili a modifiche dei tassi di interesse, dei prezzi di commodity (ad es. prezzo del petrolio), dei tassi di cambio o della solvibilità di un emittente (l’emittente degli strumenti finanziari). Rischio di variazione dei corsi delle azioni In base all’esperienza, le azioni sono soggette a forti oscillazioni di corso e pertanto anche al rischio di flessioni delle quotazioni. Le oscillazioni di corso sono influenzate in particolare dall’andamento degli utili della società emittente nonché dall’andamento del settore e dallo sviluppo economico globale. Anche la fiducia degli attori del mercato nelle società può influire sull’andamento dei corsi. Ciò vale in particolare per le società le cui azioni sono quotate per un periodo di tempo inferiore in una borsa o un altro mercato regolamentato; in questi casi si possono verificare da leggere variazioni delle previsioni fino a forti oscillazioni dei corsi. Se in un’azione il numero delle azioni liberamente scambiabili possedute da numerosi detentori di azioni (la cosiddetta partecipazione azionaria estesa) è ridotto, un numero già ridotto di richieste di acquisto e vendita di tale azione può esercitare una forte influenza sul prezzo di mercato e pertanto comportare oscillazioni di corso maggiori. Rischio di variazione dei tassi L’investimento in titoli a tasso fisso include la possibilità che si modifichi il livello dei tassi di mercato esistente al momento dell’emissione di un valore mobiliare. Se i tassi di mercato salgono rispetto ai tassi al momento dell’emissione, di norma le quotazioni dei titoli a tasso fisso crollano. Se invece cala il tasso di mercato, sale la quotazione dei titoli a tasso fisso. Questo andamento dei corsi comporta che il rendimento attuale del titolo a tasso fisso corrisponda approssimativamente al tasso di mercato attuale. Queste oscillazioni di corso, tuttavia, sono diverse a seconda della durata (residua) dei titoli a tasso fisso. I titoli a tasso fisso con scadenze più brevi presentano rischi inferiori rispetto ai titoli a tasso fisso con scadenze più lunghe. I titoli a tasso fisso a breve scadenza presentano invece di norma rendimenti minori rispetto ai titoli a tasso fisso con scadenze più lunghe. Per la loro breve durata non superiore a 397 giorni, gli strumenti del mercato monetario denotano tendenzialmente rischi di cambio minori. Inoltre i tassi di interesse di strumenti finanziari diversi denominati nella stessa valuta con una scadenza residua equivalente possono presentare andamenti diversi. Rischio di variazione dei corsi delle obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili Le obbligazioni cum warrant e le obbligazioni convertibili comportano il diritto di convertire le obbligazioni in azioni o di acquisire azioni. L’andamento del valore delle obbligazioni cum warrant e delle obbligazioni convertibili dipende pertanto dall’andamento dei corsi dell’azione come valore sottostante. I rischi legati alla performance delle azioni sottostanti si possono pertanto ripercuotere anche sulla performance delle obbligazioni cum warrant e delle obbligazioni convertibili. Le obbligazioni che conferiscono all’emittente il diritto di offrire agli investitori un numero di azioni stabilito in precedenza anziché il rimborso del valore nominale (reverse convertibles) sono influenzate maggiormente dal corso azionario corrispondente. Rischi correlati ad operazioni su derivati La Società ha il diritto di effettuare operazioni su derivati per conto del fondo. L’acquisto e la vendita di opzioni e la conclusione di contratti futures o swap comportano i seguenti rischi: –– Le variazioni di corso del valore sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto futures. Se il valore si riduce fino all’azzeramento, la Società può essere obbligata a lasciar decadere i diritti acquisiti. Il fondo può subire perdite anche in seguito a variazioni di valore di un valore patrimoniale sottostante a uno swap. –– L’effetto leva delle opzioni può avere, sul valore del fondo, effetti più profondi che non con l’acquisto diretto dei valori sottostanti. Il rischio di perdita non è quantificabile al momento della conclusione dell’operazione. –– In un dato momento è possibile che venga a mancare un mercato secondario liquido per un determinato strumento. Pertanto, in alcune circostanze, è possibile che una posizione in derivati non possa essere economicamente neutralizzata (chiusa). –– L’acquisto di opzioni comporta il rischio che l’opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal fondo si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il fondo sia costretto all’acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. In questo caso, il fondo subisce una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso. –– Nei contratti futures sussiste il rischio che la Società sia tenuta, per conto del fondo, a corrispondere la differenza fra il corso stabilito al momento della stipula del contratto e il corso del mercato al momento del saldo o della scadenza dell’operazione. In questo modo il fondo subirebbe delle perdite. Il rischio di perdita non è quantificabile al momento della stipula del contratto futures. –– L’eventuale necessaria conclusione di un’operazione di compensazione (saldo) comporta delle spese. –– Le previsioni effettuate dalla Società riguardo allo sviluppo futuro di valori patrimoniali sottostanti, tassi di interesse, corsi e mercati valutari possono successivamente rivelarsi scorrette. –– È possibile che i valori patrimoniali sottostanti ai derivati non possano essere venduti o acquistati in un momento favorevole e che debbano invece essere venduti o acquistati in un momento sfavorevole. –– Mediante l’impiego di derivati si possono verificare potenziali perdite che in alcune circostanze non sono prevedibili e che possono addirittura superare i depositi iniziali. Nelle operazioni fuori borsa, le cosiddette operazioni “over-the-counter” (OTC), si possono verificare i seguenti rischi: –– È possibile che manchi un mercato organizzato, di modo che la Società non riesca o riesca con difficoltà a vendere sul mercato OTC per conto del fondo gli strumenti finanziari acquisiti. –– La conclusione di un’operazione di compensazione (saldo) può risultare difficoltosa, impossibile o comportare notevoli spese per via di accordi individuali. Rischi legati alle operazioni di prestito in titoli Se la Società concede, per conto del fondo, un prestito in titoli, lo trasferisce a un mutuatario che, al termine dell’operazione, ritrasferisce al fondo titoli dello stesso tipo, della stessa qualità e nella stessa quantità (prestito in titoli). Per tutta la durata del prestito, la Società non ha la possibilità di disporre dei titoli prestati. Se durante l’operazione il titolo perde di valore e la Società desidera vendere il titolo in toto, essa deve revocare l’operazione di prestito e attendere lo svolgimento normale dell’iter, durante il quale potrebbe sussistere un rischio di perdita per il fondo. Rischi correlati alle operazioni repo Se la Società concede titoli a pronto contro termine, li vende e si impegna a riacquistarli alla scadenza dietro il pagamento di una commissione. Il prezzo di riacquisto che il venditore deve pagare alla data di scadenza, a cui si aggiunge la commissione, viene stabilito al momento della stipula del contratto. Qualora i titoli a pronti contro termine dovessero perdere valore nel corso dell’operazione e la Società desiderasse venderli per limitare le perdite, lo potrà fare solo esercitando anticipatamente il proprio diritto di revoca. La revoca anticipata dell’operazione può comportare perdite finanziarie per il fondo. Può inoltre accadere che la commissione da corrispondere alla scadenza sia maggiore rispetto ai proventi realizzati dalla Società con il reinvestimento delle disponibilità liquide ottenute. Se la società acquisisce titoli a pronto contro termine, li acquista e si impegna a rivenderli alla scadenza. Il prezzo di riacquisto viene stabilito al momento della stipula del contratto. I titoli a pronti contro termine fungono da garanzia per consentire alla controparte di disporre di liquidità. Eventuali aumenti del valore dei titoli non vanno a beneficio del fondo. Rischi correlati alla ricezione di garanzie La Società riceve garanzie per operazioni su derivati, operazioni di prestito in titoli e operazioni repo. La gestione di tali garanzie richiede l’impiego di sistemi e la definizione di determinati processi. Dal fallimento di questo processo nonché per errori umani o da parte dei sistemi nella Società o presso terzi esterni in correlazione con la gestione delle garanzie si può correre il rischio che le garanzie presentate potrebbero perdere valore e non essere più sufficienti a coprire per l’intero ammontare la richiesta di consegna o ritrasferimento da parte della Società nei confronti del contraente. Rischio correlato alle posizioni di cartolarizzazione senza franchigia Il fondo può acquisire titoli che cartolarizzano crediti (posizioni di cartolarizzazione di crediti) e che sono stati emessi dopo il 1 gennaio 2011, solo se il mutuante trattiene almeno il 5% del volume della cartolarizzazione a titolo di franchigia e si attiene alle ulteriori disposizioni. La Società è pertanto tenuta, nell’interesse degli investitori, ad adottare contromisure qualora le cartolarizzazioni di crediti, emesse dopo la data di riferimento indicata, non rispettino questi standard UE. Nell’ambito di tali contromisure, la Società potrebbe essere tenuta a vendere tali posizioni di cartolarizzazione di crediti. A causa di disposizioni giuridiche che disciplinano banche, fondiarie e che in futuro probabilmente si applicheranno anche alle assicurazioni, sussiste il rischio che la Società non sia in grado di vendere le posizioni di cartolarizzazione dei crediti detenute dal fondo, oppure riesca a farlo solo con forti riduzioni o notevole ritardo. Rischio d’inflazione L’inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i valori patrimoniali. Ciò vale anche per i valori patrimoniali detenuti nel fondo. Il tasso di inflazione può superare l’incremento di valore del fondo. Rischio valutario I valori patrimoniali del fondo possono essere investiti in un’altra valuta rispetto a quella del fondo. Il fondo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella relativa valuta. Se il valore di tale valuta si riduce rispetto alla valuta del fondo, si riduce anche il valore di tali investimenti e pertanto il valore del patrimonio del fondo. Rischio di concentrazione Qualora si verifichi una concentrazione dell’investimento in particolari valori patrimoniali o mercati, il fondo risulta estremamente dipendente dall’andamento di tali valori patrimoniali o mercati. 9 Rischi correlati all’investimento in quote I rischi dei fondi di investimento, le cui quote vengono acquistate per il fondo (i cosiddetti “fondi target”), sono strettamente correlati ai rischi dei valori patrimoniali detenuti da tali fondi target o delle strategie di investimento operate da tali fondi target. Dato che i gestori dei singoli fondi target agiscono indipendentemente tra loro, potrebbe però anche verificarsi il fatto che più fondi target perseguano le stesse strategie di investimento o strategie contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi. Di norma, la Società non è in grado di controllare la gestione dei fondi target. Le loro decisioni di investimento non devono obbligatoriamente coincidere con le previsioni o le attese della Società. La Società spesso non sarà a conoscenza in tempo reale della composizione aggiornata dei fondi target. Nel caso in cui la composizione non corrisponda alle sue previsioni o attese, potrà eventualmente reagire con ritardo restituendo le quote dei fondi target. I fondi di investimento aperti, per i quali il fondo acquisisce quote, potrebbero inoltre sospendere temporaneamente il rimborso delle quote. In questo caso la Società non ha la facoltà di vendere le quote al fondo target dietro il pagamento del prezzo di rimborso alla Società di Gestione o all’ufficio di custodia del fondo target. Rischi legati all’ambito di investimento La politica di investimento effettiva può anche essere principalmente orientata all’acquisto di valori patrimoniali, per esempio solo di pochi settori, mercati o regioni/paesi, nel rispetto dei criteri e dei limiti di investimento indicati dalla legge e dalle Condizioni di Investimento, che prevedono per il fondo un ampio range. Questa concentrazione su pochi settori di investimento speciali può comportare dei rischi (ad esempio ristrettezza di mercato ed elevata fascia di oscillazione in determinati cicli congiunturali). Le informazioni sulla politica di investimento sono contenute nel rendiconto annuale e riguardano l’anno di riferimento passato. Rischi legati agli investimenti in contingent convertible I contingent convertible (“CoCo”) rientrano negli strumenti ibridi di capitale. Dalla prospettiva dell’emittente, come riserve di capitale contribuiscono a soddisfare determinati requisiti patrimoniali previsti dalla legge. In base alle condizioni di emissione, i CoCo vengono convertiti in azioni o subiscono una svalutazione del capitale al verificarsi di determinati eventi scatenanti (“eventi trigger”) collegati alle soglie di capitale di vigilanza. L’evento di conversione può essere determinato dalle autorità di vigilanza indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi trigger e dal controllo dell’emittente, qualora essa dubiti della capacità dell’emittente o di una società consociata di preservare la propria redditività a lungo termine (rischio di svalutazione/conversione). 10 Dopo un evento trigger, il recupero del capitale investito dipende essenzialmente dalla composizione dei CoCo. I CoCo potrebbero reincrementare il valore nominale svalutato del tutto o in parte mediante uno dei tre seguenti metodi: conversione in azioni, svalutazione temporanea o svalutazione permanente. La svalutazione temporanea è una svalutazione effettuata secondo restrizioni normative certe, a pieno titolo discrezionale. Ogni pagamento di cedola dopo l’evento trigger si riferisce al valore nominale ridotto. In determinate circostanze, un investitore in CoCo può anche subire perdite prima degli investitori in azioni e altri detentori di debito, che fanno riferimento allo stesso emittente. In base ai requisiti minimi previsti dalla direttiva UE sui requisiti patrimoniali IV/requisiti di capitale (CRD IV/CRR), la struttura delle condizioni dei CoCo può essere complessa e variare da emittente a emittente e da obbligazione a obbligazione. L’investimento nei CoCo comporta rischi aggiuntivi come: a)Rischio di discesa al di sotto dei trigger predeterminati (rischio di livello trigger) La probabilità e il rischio di conversione o svalutazione sono determinati dal differenziale del trigger rispetto al coefficiente di capitale dell’emittente del CoCo richiesta in quel momento a fini normativi. Secondo quanto indicato nel prospetto di emissione del CoCo, il trigger meccanico si verifica al raggiungimento del 5,125% o più del coefficiente di capitale. Soprattutto se il trigger è alto, gli investitori in CoCo possono perdere il capitale investito, ad esempio nel caso di una svalutazione del valore nominale o della conversione in capitale proprio (azioni). A livello di comparto ciò significa che il rischio effettivo della discesa di un trigger è difficile da valutare in anticipo. Ad esempio la quota di capitale proprio dell’emittente viene pubblicata solo trimestralmente e pertanto il differenziale effettivo del trigger rispetto alla quota del capitale prevista per legge è noto solo al momento della pubblicazione. b)Rischio di sospensione del pagamento della cedola (rischio di revoca della cedola) L’interesse del CoCo è di fatto stabilito dalla cedola in base all’entità, ma l’emittente o l’autorità di vigilanza può sospendere in qualsiasi momento i pagamenti delle cedole senza che ciò determini un’insolvenza del CoCo. In tal caso, i mancati pagamenti delle cedole non verranno riprogrammati alla ripresa dei pagamenti. Per gli investitori in CoCo sussiste quindi il rischio di non riscuotere tutti i pagamenti di cedole previsti al momento dell’acquisizione. c)Rischio di modifica della cedola (rischio di revisione della cedola) Se alla data di scadenza specificata il CoCo non può essere riscattato dall’emittente del CoCo, l’emittente stesso può definire nuovamente le condizioni dell’emissione. Alla data di scadenza, l’importo della cedola può essere modificato, se l’emittente non la riscatta. d)Rischio derivato dalle disposizioni normative (rischio di un’inversione della struttura di capitale) Nella CRD IV vengono stabiliti alcuni requisiti minimi per il capitale proprio delle banche. L’ammontare della riserva di capitale richiesta varia da paese a paese in conformità con le normative vigenti applicabili per l’emittente. Secondo le diverse disposizioni nazionali a livello di fondi, la conversione può essere avviata in seguito al trigger discrezionale o alla sospensione dei pagamenti delle cedole in conformità con le normative applicabili per l’emittente. Per gli investitori in CoCo e gli investitori in generale sussiste un ulteriore fattore di incertezza che dipende dalle condizioni nazionali e dalla sola valutazione dell’autorità di vigilanza competente. Inoltre, il parere dell’autorità di vigilanza competente nonché i singoli criteri presi in considerazione per formularlo non possono essere valutati in anticipo in modo esaustivo. e)Rischio di esercizio del riscatto o di blocco del riscatto da parte dell’autorità di vigilanza competente (rischio di estensione) I CoCo sono titoli obbligazionari a lungo termine con durata spesso illimitata e diritto di riscatto da parte dell’emittente a determinate scadenze indicate nel prospetto di emissione. L’esercizio del diritto di riscatto è una decisione discrezionale dell’emittente, che richiede tuttavia l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza prenderà una decisione in conformità con le normative applicabili. Gli investitori possono rivendere il CoCo solo su un mercato secondario, che è associato ai rispettivi rischi di mercato e di liquidità, qualora non vi sia una revoca efficace da parte degli emittenti in una o più delle scadenze definite. Qualora in caso di assenza di richiesta non si abbia un mercato secondario liquido sufficiente, un CoCo non è vendibile. f)Rischio di capitale proprio e di subordinazione (rischio d’inversione della struttura del capitale) Nel caso in cui i CoCo vengano convertiti in azioni, gli investitori diventano detentori di azioni quando si concretizza il trigger. In caso di insolvenza, i detentori di azioni potranno operare solo in maniera subordinata e dipendente dal resto delle risorse disponibili. Pertanto, in caso di conversione dei CoCo si può giungere ad una perdita completa del capitale. In determinate circostanze, al concretizzarsi del trigger gli investitori in CoCo potrebbero subire le prime perdite ancor prima del mantenimento del capitale. g) Rischio di una concentrazione di settori A causa della struttura specifica dei CoCo, il rischio di concentrazione dei settori può derivare dalla distribuzione non omogenea delle esposizioni rispetto ai valori finanziari. Conformemente alle disposizioni di legge, i CoCo rientrano nella struttura di capitale degli istituti finanziari. h) Rischio di liquidità I CoCo comportano un rischio di liquidità in condizioni di stress del mercato. Ciò è dovuto alla base di investitori speciali cui i CoCo si rivolgono e al volume di mercato complessivo inferiore rispetto alle obbligazioni usuali. i) Rischio di valutazione del rendimento A causa della redimibilità flessibile dei CoCo la data utilizzata nel calcolo del rendimento non è certa. Per ogni data di riscatto sussiste il rischio che la scadenza dell’obbligazione venga rinviata e il calcolo del rendimento debba essere adattato alla nuova data. Questo può portare ad un cambiamento del rendimento. j) Rischio sconosciuto Dato il carattere innovativo dei CoCo e la continua evoluzione del contesto normativo per gli istituti finanziari, potrebbero verificarsi rischi non prevedibili allo stato attuale. Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento alla comunicazione dell’autorità europea di vigilanza del mercato e dei titoli (ESMA/2014/944) del 31 luglio 2014 riguardante i potenziali rischi sugli investimenti in strumenti contingent convertible. Rischi correlati a liquidità ridotta o aumentata del fondo (rischio di liquidità) Di seguito vengono illustrati i rischi che possono influire negativamente sulla liquidità del fondo. Ciò può comportare che il fondo non possa adempiere ai propri pagamenti temporaneamente o definitivamente oppure che la Società non possa soddisfare temporaneamente o definitivamente le richieste di rimborso degli investitori. L’investitore potrebbe eventualmente non raggiungere il periodo di possesso da lui programmato e il capitale da lui investito, o parte di esso, potrebbe non essere disponibile per un tempo indefinito. Qualora dovessero realizzarsi i rischi di liquidità, il valore di inventario netto del fondo, e pertanto il valore delle quote, potrebbe diminuire, ad esempio se la Società è tenuta, in caso di liceità giuridica, a vendere i valori patrimoniali per il fondo a un valore inferiore a quello di mercato. Rischio correlato all’investimento in valori patrimoniali Per il fondo possono essere acquisiti anche valori patrimoniali non ammessi alla quotazione ufficiale in borsa o non quotati o negoziati su un mercato regolamentato. Tali valori patrimoniali possono eventualmente essere venduti solo a fronte di forti riduzioni di prezzo, notevoli ritardi o non essere venduti affatto. Anche i valori patrimoniali quotati in una borsa possono non essere venduti o venduti solo a fronte di forti riduzioni di prezzo, in funzione della situazione del mercato, del volume, del periodo e dei costi programmati. Sebbene per il fondo possano essere acquisiti solo valori patrimoniali che possono sostanzialmente essere liquidati in qualsiasi momento, non è possibile escludere che essi possano essere venduti temporaneamente o definitivamente solo dietro la realizzazione di perdite. Rischio correlato alla liquidità dei finanziamenti La Società può accendere crediti per conto del fondo. Sussiste il rischio che la Società non sia in grado di accendere crediti o che riesca a farlo solo a condizioni sostanzialmente sfavorevoli. Inoltre, i crediti a interessi variabili possono ripercuotersi negativamente per via dell’aumento dei tassi di interesse. Una liquidità insufficiente può ripercuotersi sulla liquidità del fondo, con la conseguenza che la Società possa essere costretta a vendere i propri valori patrimoniali anticipatamente o a condizioni peggiori del previsto. Rischi correlati a un maggior numero di rimborsi o spese Mediante ordini di acquisto o vendita da parte degli investitori la liquidità fluisce nel patrimonio del fondo o defluisce da esso. I flussi e i deflussi possono comportare dopo il saldo un flusso o deflusso netto di liquidità nel fondo. Tale flusso o deflusso netto può indurre il gestore del fondo ad acquistare o vendere valori patrimoniali, comportando così costi di transazione. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui per via dei flussi o deflussi venga superato il margine inferiore o superiore della quota di liquidità prevista per il fondo da parte della Società. I costi di transazione che ne derivano sono a carico del patrimonio del fondo e possono pregiudicare la performance del fondo. In caso di flussi, è possibile che una maggiore liquidità del fondo ne pregiudichi la performance qualora la Società non sia in grado di investire le liquidità a condizioni adeguate. Rischio correlato ai giorni festivi in determinate regioni/determinati paesi Secondo la strategia di investimento, gli investimenti per il fondo devono essere effettuati in particolare in determinate regioni o paesi. I giorni festivi locali di queste regioni/paesi possono determinare degli scostamenti tra i loro giorni di contrattazione in borsa e i giorni di valutazione del fondo. Può accadere che in un giorno che non è un giorno di valutazione, il fondo non possa reagire in medesima data agli andamenti del mercato in quelle regioni/paesi oppure non possa effettuare contrattazioni sul mercato di tali regioni/paesi in un giorno di valutazione che non è un giorno di contrattazione in quei luoghi. In tal modo è possibile che il fondo sia impossibilitato a vendere i valori patrimoniali nei tempi necessari. Ciò può influire negativamente sulle capacità del fondo di far fronte a richieste di rimborso o altri obblighi di pagamento. Rischio del contraente compreso il rischio di credito e di debito Qui di seguito vengono illustrati i rischi che si possono presentare per il fondo nell’ambito di un vincolo contrattuale con un’altra parte (la cosiddetta controparte). In questo caso vi è il rischio che la controparte non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Questi rischi possono pregiudicare la performance del fondo e inoltre influire negativamente sul valore delle quote e sul capitale investito dagli investitori. Rischio di insolvenza dell’emittente / rischi dovuti alla controparte (ad eccezione dei contraenti centrali) Il fondo può subire perdite in caso di dissesto finanziario di un emittente (di seguito “emittente”) o di una controparte (contraente) nei confronti del quale il fondo vanta dei diritti. Insieme alle tendenze complessive dei mercati dei capitali, il rischio dell’emittente descrive gli effetti dei particolari andamenti di ogni emittente che influenzano la quotazione di un titolo. Anche un’accurata selezione dei titoli non può quindi escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti. La controparte di un contratto stipulato per il fondo può risultare parzialmente o totalmente inadempiente (rischio del contraente). Questo vale per tutti i contratti stipulati per conto del fondo. Rischio correlato alle controparti centrali Una controparte centrale (Central Counterparty, “CCP”) si presenta come un ente interconnesso in determinate operazioni per il fondo, in particolare in operazioni legate a strumenti finanziari derivati. In questo caso funge da acquirente nei confronti del venditore e da venditore nei confronti dell’acquirente. Un CCP copre i propri rischi di insolvenza della controparte mediante una serie di meccanismi di protezione che gli consentono di compensare in qualsiasi momento le perdite derivanti dalle operazioni concluse ad esempio con i cosiddetti depositi iniziali (ad esempio le garanzie). Tuttavia, nonostante questi meccanismi di protezione, non si può escludere l’insolvenza di un CCP, che potrebbe pregiudicare anche i diritti della Società per conto del fondo. In questo caso il fondo può subire perdite non assicurate da garanzia. Rischi di insolvenza dell’emittente nelle operazioni repo Nelle operazioni repo, la presentazione delle garanzie avviene attraverso un compenso da parte della controparte. In caso di insolvenza della controparte, nel corso della durata dell’operazione repo, la Società può far valere un diritto di sfruttamento relativamente ai titoli a pronti contro termine o alle disponibilità liquide. Può sussistere un rischio di perdita per il fondo qualora le garanzie presentate non fossero più sufficienti a coprire per intero il diritto di ritrasferimento della Società per via del sopravvenuto peggioramento della solvibilità dell’emittente o per l’aumento delle quotazioni dei titoli a pronti contro termine. 11 Rischi di insolvenza dell’emittente nelle operazioni di prestito in titoli Se la Società concede un prestito in titoli per conto del fondo, deve ottenere garanzie sufficienti contro l’insolvibilità della controparte. L’entità delle garanzie corrisponde almeno al valore del corso dei titoli trasferiti come prestito in titoli. Il mutuatario è tenuto a fornire ulteriori garanzie se il valore dei titoli concessi in prestito aumenta, la qualità delle garanzie fornite diminuisce o si verifica un peggioramento delle sue condizioni economiche e le garanzie già fornite non sono sufficienti. Se il mutuatario non è in grado di assolvere a tale obbligo di versamento successivo, sussiste il rischio che il diritto di ritrasferimento non sia completamente garantito in caso di insolvenza della controparte. Se le garanzie vengono concesse a un organismo diverso rispetto all’ufficio di custodia del fondo, sussiste inoltre il rischio che esse, in caso di insolvenza del mutuatario, non possano eventualmente essere sfruttate immediatamente o per intero. Rischi operativi e altri rischi del fondo Qui di seguito vengono illustrati i rischi che possono sussistere, ad esempio per via di processi interni insufficienti nonché per errori umani o da parte dei sistemi nella Società o presso terzi esterni. Questi rischi possono pregiudicare la performance del fondo e pertanto influire negativamente sul valore delle quote e sul capitale investito dagli investitori. Rischi correlati ad azioni criminali, irregolarità o catastrofi naturali Il fondo può diventare vittima di truffe o altre azioni criminali. Può subire perdite a causa di incomprensioni o errori da parte dei collaboratori della Società o di terzi esterni oppure può subire danni a causa di eventi esterni, quali ad esempio le catastrofi naturali. Rischio paese o di trasferimento Sussiste il rischio che un debitore estero non possa assolvere le proprie prestazioni per tempo, del tutto o solo in un’altra valuta, nonostante sia solvibile, a causa dell’impossibilità o dell’indisponibilità a eseguire il trasferimento della valuta dal paese in cui risiede. Pertanto, ad esempio, possono venire a mancare i pagamenti a cui la Società ha diritto per conto del fondo, possono essere effettuati in una valuta che non è (più) convertibile in seguito a restrizioni valutarie oppure possono avvenire in un’altra valuta. Qualora il debitore dovesse saldare il debito in un’altra valuta, questa posizione è soggetta al rischio valutario sopra descritto. Rischi giuridici e politici Per il fondo possono essere effettuati investimenti in ordinamenti giuridici nei quali il diritto tedesco non è applicato oppure in caso di controversie il foro competente non sia in Germania. I diritti e i doveri della Società per conto del fondo che ne risultano possono variare da quelli che ne risulterebbero in Germania, a svantaggio del fondo o degli investitori. Sviluppi 12 politici o giuridici, comprese le variazioni delle condizioni generali giuridiche in tali ordinamenti possono essere riconosciuti troppo tardi dalla Società o per nulla riconosciuti oppure comportare limitazioni relativamente a valori patrimoniali acquistabili o già acquistati. Tali conseguenze si possono verificare anche in caso di modifica delle condizioni generali giuridiche per la Società e/o la gestione del fondo in Germania. Rischio correlato alle persone chiave Qualora il risultato d’investimento del fondo si riveli molto positivo in un determinato periodo, tale successo può essere dovuto anche all’abilità delle persone che lo gestiscono e alla correttezza delle decisioni dei gestori. L’insieme delle persone addette alla gestione del fondo è però soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con meno successo. Modifica delle condizioni fiscali generali, rischio fiscale Le informazioni di natura fiscale si basano sulle norme giuridiche attualmente note e sono rivolte a persone assoggettate senza alcuna limitazione all’imposta sui redditi o all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in Germania. Non è tuttavia possibile garantire che l’imposizione fiscale non cambi in base alla legislazione, alla giurisprudenza o a decreti emanati dall’amministrazione finanziaria. La modifica delle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti (per esempio in base ad accertamenti fiscali esterni), in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l’investitore, può comportare per quest’ultimo l’assoggettamento all’onere fiscale risultante dalla correzione relativa agli esercizi precedenti, benché in determinate circostanze non avesse investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l’investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all’esercizio attuale e agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote avvenuti precedentemente alla correzione. Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un’effettiva tassazione dei proventi soggetti a imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente la tassazione, con ripercussioni negative sul singolo investitore. L’attuale progetto di riforma fiscale sugli investimenti prevede tra l’altro che i fondi, nonostante l’esenzione da imposta sul reddito, a decorrere dal 1 gennaio 2016 dovranno pagare dividendi nazionali e proventi di diritti di godimento assimilabili ad azioni ordinarie, purché 45 giorni prima e 45 giorni dopo la scadenza dei redditi da capitale siano di proprietà economica e civile delle quote o dei certificati di godimento da meno di 45 giorni. I giorni nei quali il fondo si cautela contro il rischio di variazione dei corsi delle quote e dei certificati di godimento, in modo tale da non farsi carico di nulla o solo di una modesta parte, non vengono tenuti in considerazione. La normativa proposta può avere effetti sul prezzo delle quote e sulla posizione fiscale degli investitori. Questo può essere dovuto all’applicazione della strategia d’investimento. Rischio di custodia La custodia soprattutto all’estero di valori patrimoniali è connessa con il rischio di perdita che può derivare da insolvenza, violazioni all’obbligo di diligenza o cause di forza maggiore. Rischi correlati a meccanismi di scambio e compensazione (rischio di liquidazione) Nella liquidazione delle operazioni in titoli mediante un sistema elettronico, sussiste il rischio che una delle controparti effettui pagamenti ritardati o non conformi agli accordi oppure che la consegna dei titoli non venga portata a termine entro i termini stabiliti. Principi e limiti di investimento Valori patrimoniali La Società può acquistare per conto del fondo i seguenti valori patrimoniali: –– Titoli ai sensi dell’articolo 193 KAGB –– Strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 194 KAGB –– Depositi bancari ai sensi dell’articolo 195 KAGB –– Quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB –– Derivati ai sensi dell’articolo 197 KAGB –– Ulteriori strumenti d’investimento ai sensi dell’articolo 198 KAGB. La Società può acquisire tali valori patrimoniali entro i limiti di investimento descritti in particolare nei paragrafi “Criteri e limiti d’investimento – Valori patrimoniali – Limiti d’investimento per titoli e strumenti del mercato monetario anche con l’impiego di strumenti derivati e depositi bancari” e “Criteri e limiti d’investimento – Valori patrimoniali – Altri valori patrimoniali e loro limiti d’investimento”. I dettagli relativi a tali valori patrimoniali acquisibili e i limiti d’investimento applicabili a tale scopo sono riportati qui di seguito. Titoli La Società può acquistare per conto del fondo titoli di emittenti nazionali ed esteri se: 1. sono quotati ufficialmente in una borsa di uno degli Stati membri dell’Unione europea (“UE”) o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (“SEE”) oppure sono quotati ufficialmente o negoziati in uno di tali Stati su un altro mercato organizzato; 2. sono quotati ufficialmente solamente in una borsa di uno Stato non facente parte dell’Unione europea o non aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati e negoziati in uno di tali Stati su un altro mercato regolamentato, a condizione che la scelta di tale borsa o del mercato regolamentato sia stata approvata dalla BaFin. I titoli di nuove emissioni possono essere acquistati se, in base alle loro condizioni d’emissione, si deve richiedere l’ammissione alla quotazione ufficiale o la negoziazione presso una delle borse o su uno dei mercati regolamentati citati ai numeri 1 e 2, a condizione che l’ammissione o la negoziazione avvengano entro un anno dalla data di emissione. Come titoli in questo senso valgono anche: –– Le quote di fondi di investimento chiusi in forma contrattuale o societaria soggetti al controllo dei detentori di quote (il cosiddetto controllo societario), ovvero i detentori di quote hanno diritto di voto sulle decisioni principali, nonché il diritto di controllare la politica di investimento mediante meccanismi adeguati. Il fondo di investimento deve essere inoltre gestito da un soggetto giuridico che si deve attenere alle norme regolanti la tutela degli investitori, a meno che il fondo di investimento sia realizzato in forma societaria e l’amministrazione patrimoniale non sia gestita da un altro soggetto giuridico. –– Gli strumenti finanziari garantiti da altri valori patrimoniali o collegati all’andamento di altri valori patrimoniali. Qualora in tali strumenti finanziari siano incorporati componenti di derivati, devono essere rispettati ulteriori requisiti affinché la Società sia in grado di acquisirli come titoli. I titoli possono essere acquisiti solo alle seguenti condizioni: –– La perdita potenziale che può derivare dal fondo non deve superare il prezzo di acquisto del titolo. Non sussiste alcun obbligo di versamento successivo. –– La liquidità dei titoli acquisiti dal fondo non deve comportare l’impossibilità per il fondo di adempiere alle disposizioni di legge sul rimborso di quote. Ciò vale tenendo conto della possibilità giuridica di poter sospendere il rimborso delle quote in casi particolari (cfr. i paragrafi “Quote – Emissione e rimborso di quote – Emissione di quote”, “Quote – Emissione e rimborso di quote – Rimborso di quote” e “Quote – Emissione e rimborso di quote – Sospensione del rimborso delle quote”). –– Deve essere possibile una valutazione affidabile del titolo con prezzi esatti, affidabili e correnti, che devono essere prezzi di mercato o prezzi stabiliti da un sistema di valutazione indipendente dall’emittente del titolo. –– Devono essere presenti informazioni adeguate sui titoli, sotto forma di informazioni regolari, esatte e complete del mercato dei titoli oppure sotto forma di un portafoglio eventualmente appartenente a tali titoli. –– I titoli sono negoziabili. –– L’acquisizione dei titoli deve avvenire in conformità con gli obiettivi o la strategia di investimento del fondo. –– I rischi correlati ai titoli vengono rilevati in modo adeguato mediante la gestione dei rischi del fondo. Inoltre i titoli devono essere acquisiti nella forma seguente: 3. 4. 5. –– azioni che spettano al fondo da risorse della Società in caso di un aumento di capitale, –– titoli che sono stati acquistati nell’esercizio di diritti d’opzione che appartengono al fondo. In questo senso vengono acquisiti per il fondo anche diritti d’opzione, a condizione che i titoli sui quali si basano i diritti d’opzione possano far parte del fondo. 6. Strumenti del mercato monetario La Società può investire per conto del fondo in strumenti del mercato monetario, normalmente negoziati sul mercato monetario, e in titoli obbligazionari che, alternativamente –– al momento dell’acquisto per il fondo abbiano una durata o una scadenza residua non superiore a 397 giorni, –– al momento dell’acquisto per il fondo abbiano una durata o una scadenza residua superiore a 397 giorni, la cui remunerazione, salvo diversamente specificato nelle condizioni di emissione, dovrà essere regolarmente adeguata, in conformità al mercato, almeno una volta ogni 397 giorni, –– il cui profilo di rischio corrisponda a quello dei titoli che soddisfano il criterio della scadenza residua o dell’adeguamento degli interessi. Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquisiti per il fondo solo se: 1. sono quotati ufficialmente in una borsa di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati ufficialmente o negoziati in uno di tali Stati su un altro mercato regolamentato, 2. sono quotati ufficialmente solamente in una borsa di uno Stato non facente parte dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati e negoziati in uno di tali Stati su un mercato regolamentato, a condizione che la scelta di tale borsa o del mercato regolamentato sia stata approvata dalla BaFin, sono emessi o garantiti dall’Unione europea, dal Governo federale, da un fondo federale, da una regione federale, da un altro Stato membro o da un altro ente territoriale statale, regionale o locale oppure dalla Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell’Unione europea, sono emessi da una società i cui titoli siano negoziati in uno dei mercati citati ai numeri 1 e 2, sono emessi o garantiti da un istituto di credito sottoposto ai criteri di sorveglianza stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea o da un istituto di credito soggetto e rispettoso di norme di sorveglianza considerate dalla BaFin equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria, sono emessi da altri emittenti che siano a)una società con un capitale proprio pari ad almeno EUR 10 milioni, che rediga e pubblichi il proprio bilancio ai sensi della direttiva europea sui bilanci delle società di capitali, oppure b)un soggetto giuridico che all’interno di un gruppo composto da una o più società quotate in borsa è responsabile per il finanziamento di tale gruppo, oppure c)un soggetto giuridico che emette strumenti del mercato monetario garantiti da passività, utilizzando una linea di credito concessa dalla banca. Si tratta di prodotti nei quali sono cartolarizzati in titoli i crediti delle banche (i cosiddetti Asset Backed Securities). Tutti gli strumenti del mercato monetario qui menzionati sono acquistabili solo qualora siano liquidi e il loro valore si possa stabilire con precisione in qualsiasi momento. Sono considerati liquidi gli strumenti del mercato monetario che si possono vendere a costi limitati entro un breve periodo di tempo. In questo caso la Società è tenuta a rimborsare le quote del fondo su richiesta degli investitori e deve essere in grado di vendere tali strumenti del mercato monetario in breve tempo. Per gli strumenti del mercato monetario deve essere presente inoltre un sistema di valutazione esatto e affidabile che consenta il rilevamento del valore netto dello strumento del mercato monetario e che si basi su dati di mercato o modelli di valutazione, come i sistemi, che comportano spese di acquisto. Il requisito di liquidità è considerato soddisfatto per gli strumenti del mercato monetario se questi ultimi sono quotati ufficialmente o negoziati su un mercato regolamentato all’interno del SEE o sono quotati ufficialmente o negoziati su un 13 mercato regolamentato esterno al SEE, a condizione che la scelta di tale mercato regolamentato sia stata approvata dalla BaFin. Per gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o negoziati su un mercato regolamentato (si veda quanto riportato sopra ai punti da 3 a 6), l’emissione o l’emittente di questi strumenti devono essere inoltre soggetti alla normativa relativa alla tutela dei depositi e degli investitori. Pertanto, per tali strumenti del mercato monetario devono essere presenti informazioni adeguate che consentano una valutazione adeguata dei rischi del credito correlati a tali strumenti e gli strumenti del mercato monetario devono essere liberamente trasferibili. I rischi correlati al credito possono essere valutati mediante un controllo dell’affidabilità creditizia da parte di un’agenzia di rating. Per tali strumenti del mercato monetario valgono inoltre i seguenti requisiti, salvo che essi siano emessi o garantiti dalla Banca Centrale europea o dalla Banca Centrale di uno Stato membro dell’Unione europea: –– Qualora fossero emessi o garantiti dai seguenti organismi (precedentemente indicati al numero 3): –– l’UE, –– il Governo federale, –– un fondo del Governo federale, –– uno Stato, –– un altro Stato membro, –– un altro ente territoriale statale, –– la Banca d’Investimento Europea, –– uno Stato terzo o, qualora esso fosse uno Stato federale, uno Stato membro di tale Stato federale, –– un organismo internazionale a carattere pubblico del quale faccia parte almeno uno Stato membro dell’UE, devono essere presenti informazioni adeguate sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario. –– Se vengono emessi o garantiti da un istituto di credito vigilato nel SEE (si veda il numero 5), devono essere presenti informazioni adeguate sull’emissione e sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; tali informazioni devono essere aggiornate a intervalli regolari e in caso di eventi significativi. Inoltre devono essere presenti dati (ad esempio statistiche) sull’emissione o il programma di emissione che consentano una valutazione adeguata dei rischi del credito correlati all’investimento. 14 –– Se vengono emessi da un istituto di credito non soggetto ai criteri di sorveglianza del SEE, considerati dalla BaFin equivalenti ai requisiti di un istituto di credito all’interno del SEE, deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni: –– L’istituto di credito ha sede in uno degli Stati membri del cosiddetto “gruppo dei dieci” (associazione dei principali paesi industrializzati – G10) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito “OCSE”). –– L’istituto di credito dispone di almeno un rating con una valutazione che qualifichi il cosiddetto “grado di investimento”. La valutazione del grado di investimento deve essere “BBB” o “Baa” o superiore nell’ambito del controllo dell’affidabilità creditizia eseguito da un’agenzia di rating. –– Mediante un’analisi approfondita dell’emittente, è possibile dimostrare che le regole di vigilanza valide per l’istituto di credito sono severe quanto quelle della legislazione dell’UE. –– Per gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa e non sono negoziati su un mercato regolamentato (si veda sopra ai numeri 4 e 6 e gli strumenti elencati al numero 3), devono essere presenti informazioni adeguate sull’emissione e sul programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; tali informazioni devono essere aggiornate a intervalli regolari e in caso di eventi significativi e verificate da terzi qualificati e indipendenti dall’emittente. Inoltre devono essere presenti dati (ad esempio statistiche) sull’emissione o il programma di emissione che consentano una valutazione adeguata dei rischi del credito correlati all’investimento. Depositi bancari Salvo diversamente indicato nelle Condizioni di Investimento, la Società può detenere depositi bancari per conto del fondo a condizione che abbiano una durata massima di dodici mesi. Tali depositi devono essere mantenuti su conti vincolati presso un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo. Possono essere detenuti anche presso un istituto di credito con sede in uno Stato terzo le cui regole di vigilanza, secondo le considerazioni della BaFin, equivalgono a quelle della legislazione dell’UE. Limiti d’investimento per titoli e strumenti del mercato monetario anche mediante l’impiego di derivati e depositi bancari Limiti d’investimento generali La Società può investire fino al 10% del valore del fondo in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente (debitore). La Società può investire complessivamente fino al 40% del valore del fondo in titoli e strumenti del mercato monetario di tale emittente (debitore). Inoltre la Società può investire rispettivamente soltanto fino al 5% del valore del fondo in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. I titoli a pronti contro termine sono inclusi in tale limite. La Società può investire di volta in volta solo fino a un massimo del 20% del valore del fondo in depositi bancari presso un istituto di credito. Limite d’investimento per titoli obbligazionari con massa di copertura particolare La Società può investire di volta in volta fino al 25% del valore del fondo in titoli ipotecari, titoli obbligazionari comunali e titoli obbligazionari emessi da un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell’UE o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo. La condizione è che i valori acquisiti con i titoli obbligazionari siano investiti in modo tale che siano in grado di coprire le passività di tali titoli per l’intera durata e siano destinati in via prioritaria ai rimborsi e al pagamento degli interessi, qualora l’emittente dei titoli obbligazionari risultasse insolvente. Nel caso in cui oltre il 5% del valore del fondo venga investito in tali titoli obbligazionari dello stesso emittente, il valore complessivo di detti titoli non potrà superare l’80% del valore del fondo. I titoli a pronti contro termine sono inclusi in tale limite. Limiti d’investimento per gli emittenti pubblici La Società può investire di volta in volta fino al 35% del valore del fondo in titoli obbligazionari, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetario di particolari emittenti pubblici nazionali e sovranazionali. Sono considerati emittenti pubblici il Governo federale, gli Stati federati, gli Stati membri dell’Unione europea o dei suoi enti territoriali, gli Stati terzi e gli organismi pubblici sovranazionali dei quali faccia parte almeno uno Stato membro dell’UE. Questo limite può essere superato per titoli obbligazionari, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetario, qualora previsto dalle Condizioni di Investimento con menzione degli emittenti. Nella misura in cui si ricorra a tale possibilità, i titoli/gli strumenti del mercato monetario di questi emittenti dovranno essere composti da almeno sei emissioni diverse, in ordine alle quali non più del 30% del valore del fondo potrà corrispondere ad un’unica emissione. I titoli a pronti contro termine sono inclusi in tale limite. Combinazione di limiti d’investimento La Società può investire fino ad un massimo del 20% del valore del fondo in una combinazione dei seguenti valori patrimoniali: –– titoli o strumenti del mercato monetario emessi da un medesimo organismo, –– depositi presso lo stesso organismo, ovvero depositi bancari, –– ammontare dell’imputazione per il rischio del contraente relativo alle operazioni compiute con tale organismo sia in derivati, prestiti in titoli e operazioni repo. Nel caso di emittenti pubblici particolari (si veda il paragrafo “Criteri e limiti d’investimento – Valori patrimoniali – Limiti d’investimento per titoli e strumenti del mercato monetario anche con l’impiego di strumenti derivati e depositi bancari – Limiti d’investimento per emittenti pubblici”) l’investimento in una combinazione dei valori patrimoniali indicati non deve superare il 35% del valore del fondo. I singoli limiti massimi restano invariati. Limiti d’investimento con l’impiego di derivati Gli importi di titoli e strumenti del mercato monetario di un emittente che vengono calcolati in base ai limiti indicati possono essere ridotti mediante l’impiego di derivati in controtendenza rispetto al mercato che abbiano come valori sottostanti titoli o strumenti monetari dello stesso emittente. Per conto del fondo, oltre i limiti sopra indicati, possono essere inoltre acquisiti titoli o strumenti del mercato monetario di un emittente, se il rischio correlato all’emittente che risulta aumentato può essere nuovamente ridotto mediante operazioni di garanzia. Altri valori patrimoniali e loro limiti d’investimento La Società può investire complessivamente fino al 10% del valore del fondo nei seguenti altri valori patrimoniali: 1. Titoli non quotati ufficialmente in borsa ovvero non quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato, che per il resto soddisfano però completamente i criteri per i titoli. A differenza dei titoli negoziati o quotati, deve essere disponibile una valutazione affidabile per tali titoli sotto forma di valutazione a intervalli regolari che viene ricavata dalle informazioni sull’emittente o da un’analisi finanziaria competente. Devono essere presenti tramite il fondo informazioni adeguate su titoli non quotati o non negoziati sotto forma di informazioni regolari e precise oppure deve essere disponibile eventualmente il relativo portafoglio. 2. Strumenti del mercato monetario di emittenti che non rispondono ai requisiti sopra menzionati, qualora siano liquidi e il loro valore si possa stabilire con precisione in qualsiasi momento. Sono considerati liquidi gli strumenti del mercato monetario che si possono vendere a costi limitati entro un breve periodo di tempo. In questo caso la Società è tenuta a rimborsare le quote del fondo su richiesta degli investitori e deve essere in grado di vendere tali strumenti del mercato monetario in breve tempo. Per gli strumenti del mercato monetario deve essere presente inoltre un sistema di valutazione esatto e affidabile che consenta il rilevamento del valore netto dello strumento del mercato monetario o che si basi su dati di mercato o modelli di valutazione, come i sistemi, che comportano spese di acquisto. Il requisito di liquidità è considerato soddisfatto per gli strumenti del mercato monetario se questi ultimi sono quotati ufficialmente o negoziati su un mercato regolamentato all’interno del SEE o sono quotati ufficialmente o negoziati su un mercato regolamentato esterno al SEE, a condizione che la scelta di tale mercato regolamentato sia stata approvata dalla BaFin. 3. Azioni derivanti da nuove emissioni qualora, in base alle loro condizioni di emissione, la loro quotazione in borsa avvenga in uno Stato membro dell’UE o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure la loro quotazione o negoziazione su un altro mercato organizzato avvenga in uno Stato membro dell’UE o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in conformità con le condizioni di emissione, –– la loro quotazione in borsa o su un mercato regolamentato ovvero la loro negoziazione in uno Stato non membro dell’Unione europea o non aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo siano conformi alle condizioni di emissione, a condizione che la scelta di tale borsa o del mercato regolamentato sia stata approvata dalla BaFin, e –– la quotazione o la negoziazione avvengano entro un anno dall’emissione. 4. Prestiti obbligazionari, che dopo l’acquisto per il fondo possano essere ceduti almeno due volte e possano essere garantiti da uno dei seguenti organismi: –– il Governo federale, un fondo del Governo federale, uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato membro dell’OCSE, –– un altro ente territoriale nazionale o un governo regionale o un ente territoriale locale di un altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che il debito possa essere negoziabile secondo le disposizioni dei requisiti di vigilanza per gli istituti di credito e le società di investimento analogamente a un debito di un ente statale, sul cui territorio sia in vigore il governo regionale o l’ente territoriale, –– altri enti o autorità di diritto pubblico con sede in Germania o in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, –– società che hanno emesso titoli che sono quotati ufficialmente su un mercato regolamentato all’interno del SEE oppure su un altro mercato regolamentato che soddisfi la direttiva per gli strumenti finanziari sui mercati attualmente in vigore, oppure –– altri debitori, a condizione che uno dei soggetti indicati alle lettere da a) a c) abbia assunto la garanzia per la remunerazione e il rimborso. Quote d’investimento Nel paragrafo “Obiettivi e strategia di investimento – Strategia di investimento” della sezione specifica e nelle Condizioni di Investimento è riportato l’importo che la Società può investire per conto del fondo in quote di fondi target, a condizione che si tratti di fondi aperti nazionali ed esteri. La Società acquisisce per il fondo prevalentemente quote in Stati membri dell’UE, del SEE e del G20. I fondi target possono investire, in conformità con le loro Condizioni di Investimento o il loro statuto, fino a un massimo del 10% in quote di altri fondi di investimento aperti. Per le quote di fondi AIF valgono inoltre i seguenti requisiti: 1. Il fondo target deve essere autorizzato in base a norme giuridiche che prevedano che sia soggetto ad un controllo pubblico efficace per proteggere gli investitori e deve presentare una garanzia sufficiente per una collaborazione soddisfacente tra le autorità di vigilanza. 2. Il livello di protezione degli investitori deve essere equivalente a quello degli investitori in un OICVM nazionale, in particolare in considerazione della separazione fra amministrazione e custodia dei valori patrimoniali, per l’accensione e la concessione di crediti, nonché per le vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario. 3. Le operazioni del fondo target devono essere contenute nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale e consentire agli investitori una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle transazioni relativi al periodo di riferimento. 4. Il fondo target deve essere un fondo pubblico nel quale il numero delle quote non è limitato e gli investitori hanno diritto al rimborso delle quote. 15 Solo fino al 20% del valore del fondo può essere investito in quote di un unico fondo target. Nei fondi AIF deve essere investito complessivamente solo fino al 30% del valore del fondo. La Società non può acquistare per conto del fondo più del 25% delle quote emesse di un fondo target. I fondi target possono legittimamente sospendere temporaneamente il rimborso di quote. In questo caso la Società non può effettuare il rimborso delle quote del fondo target presso la Società di Gestione o l’ufficio di custodia dietro pagamento del prezzo di rimborso (si veda anche il paragrafo “Note sui rischi – Rischi di performance negative del fondo (rischio di mercato) – Rischi correlati all’investimento in quote”). Sulla homepage della Società, all’indirizzo dws.de, viene indicato se e in quale misura il fondo detiene quote di fondi target per i quali il rimborso delle quote è attualmente sospeso. Derivati La Società ha il diritto di effettuare operazioni su derivati per conto del fondo come parte della strategia d’investimento. La Società potrà effettuare operazioni con derivati per una gestione efficace del portafoglio e per l’ottenimento di proventi ulteriori e, pertanto, per scopi speculativi. In questo modo è possibile che il rischio di perdita del fondo aumenti temporaneamente. Un derivato è uno strumento il cui prezzo dipende dalle oscillazioni di corso o dalle aspettative di prezzo di altri valori patrimoniali (“valore sottostante”). Le informazioni riportate qui di seguito si riferiscono sia ai derivati che agli strumenti finanziari con componenti derivati (di seguito “derivati”). Tramite l’impiego di derivati può essere al massimo raddoppiato il rischio di mercato del fondo (“limite del rischio di mercato”). Il rischio di mercato è il rischio di perdite che deriva da oscillazioni del valore di mercato dei valori patrimoniali detenuti nel fondo da ricondurre alle modificazioni di prezzi variabili o corsi del mercato quali tassi di interesse, andamento dei cambi, prezzi di azioni e commodity o a variazioni nella solvibilità dell’emittente. La Società è tenuta a rispettare costantemente i limiti del rischio di mercato. La Società è tenuta a rilevare quotidianamente l’utilizzo del limite del rischio di mercato in base alle disposizioni di legge derivanti dalla disposizione sulla gestione e misurazione dei rischi nell’impiego di derivati, prestiti in titoli e operazioni repo in fondi di investimento secondo il KAGB (di seguito “Regolamento giuridico sui derivati”). Indicazioni precise su quali derivati la Società può acquisire per conto del fondo e quali metodi devono essere utilizzati per rilevare l’utilizzo del limite del rischio di mercato sono riportate nel paragrafo “Derivati” della sezione specifica. 16 Contratti futures I contratti futures rappresentano per entrambe le controparti accordi vincolanti di acquisto o di vendita in un determinato momento, ovvero alla data di scadenza, o entro un determinato periodo di tempo, di una determinata quantità di un determinato valore sottostante, a un prezzo precedentemente stabilito. La Società può stipulare per conto del fondo, nell’ambito dei criteri di investimento, contratti futures sui valori patrimoniali acquisibili per il fondo, tassi di interesse, tassi di cambio o valute e indici finanziari qualificati. Vengono stipulati contratti futures sia in forma di future che di forward. Le controparti dei forward devono presentare un rating minimo di A/A3. Operazioni di opzione Con le operazioni di opzione è possibile concedere a terzi, dietro compenso (premio di opzione) il diritto di richiedere, in un determinato momento o al termine di un determinato periodo di tempo, a un prezzo precedentemente concordato (prezzo base), la consegna o il ritiro di valori patrimoniali o la corresponsione di un importo di differenza ovvero l’acquisto dei relativi diritti di opzione. La Società può, per conto del fondo e nell’ambito dei criteri d’investimento, partecipare a negoziazioni di opzioni. Swap Gli swap sono contratti di scambio che prevedono tra le controparti lo scambio di flussi di pagamento o rischi sottostanti alla transazione. La Società può, per conto del fondo e nell’ambito dei criteri d’investimento, concludere swap su tassi di interesse, swap su valute, equity swap e credit default swap. Swaption Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l’obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate. Inoltre valgono i principi illustrati in relazione alle operazioni di opzione. La Società può stipulare per conto del fondo solo le swaption che si compongono delle opzioni e degli swap sopra descritti. Credit default swap I credit default swap sono strumenti derivati di credito che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all’assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio riconosce un premio alla propria controparte. Per il resto vale quanto detto per gli swap. Total return swap Un total return swap (“swap del rendimento complessivo”) è un derivato per cui una controparte trasferisce ad altri il rendimento complessivo di una passività di riferimento, compresi i redditi da interessi e commissioni, utili e perdite da oscillazioni di corso nonché le perdite di credito. I total return swap vengono utilizzati per la gestione efficace del portafoglio. Fondamentalmente tutti i valori patrimoniali del fondo possono essere soggetti a total return swap. La Società si riserva inoltre il diritto di trasferire effettivamente tutti i valori patrimoniali detenuti nel fondo in forma di total return swap, in relazione alle rispettive circostanze di mercato, con l’obiettivo di una gestione efficace del portafoglio nell’interesse degli investitori. Sia i proventi positivi che quelli negativi dei total return swap vengono interamente considerati nel patrimonio del fondo. Strumenti finanziari cartolarizzati in titoli La Società può acquistare, per conto del fondo, gli strumenti finanziari precedentemente descritti anche se sono stati cartolarizzati in titoli. In tal caso le operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari possono essere costituite anche solo parzialmente da titoli (ad esempio obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari garantiti è limitato al valore del titolo. Operazioni su derivati OTC La Società può effettuare, per conto del fondo, sia operazioni su derivati quotati ufficialmente in borsa ovvero quotati o negoziati su un altro mercato organizzato, sia operazioni fuori borsa, le cosiddette operazioni “over-the-counter” (OTC). La Società può effettuare operazioni su derivati che non sono quotati ufficialmente in borsa ovvero non sono negoziati o quotati su un altro mercato organizzato solo tramite appropriati istituti di credito o istituti di servizi finanziari sulla base di contratti quadro standardizzati. Per derivati negoziati fuori borsa, il rischio del contraente in relazione alla controparte deve essere limitato al 5% del valore del fondo. Se la controparte è un istituto di credito con sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure se ha sede in uno Stato terzo con un livello prudenziale assimilabile, il rischio dei contraenti può estendersi fino al 10% del valore del fondo. Le operazioni su derivati effettuate fuori borsa, concluse con una stanza di compensazione centrale di una borsa o di un altro mercato organizzato come controparte, non vengono imputate ai limiti dei contraenti nel caso in cui i derivati siano sottoposti a una valutazione giornaliera a corsi di mercato con compensazione giornaliera dei margini. Sono tuttavia da ascrivere nei limiti i diritti del fondo nei confronti di un intermediario, anche se il derivato è quotato in borsa o in un altro mercato organizzato. Operazioni di prestito in titoli Tutti i titoli detenuti nel fondo possono essere trasferiti a terzi a titolo di prestito contro corrispettivo conforme al valore di mercato per l’ottenimento di proventi ulteriori. In questo caso, l’intero portafoglio del fondo in titoli può essere trasferito a terzi come prestito in titoli solo a tempo indeterminato. La Società si riserva inoltre il diritto di trasferire effettivamente tutti i titoli detenuti nel fondo in forma di prestito, in relazione alle rispettive circostanze di mercato, con l’obiettivo di esaurire completamente la resa potenziale nell’interesse degli investitori. Un riassunto dell’attuale tasso di utilizzo è consultabile sul sito web dws.de. La Società ha la facoltà di revocare il prestito in titoli in qualsiasi momento. Contrattualmente si deve concordare che al termine dell’operazione di prestito vengano ritrasferiti al fondo valori patrimoniali dello stesso tipo, della stessa qualità e nella stessa quantità entro un periodo di liquidazione consueto. Il requisito per il trasferimento di titoli a titolo di prestito è che al fondo vengano concesse sufficienti garanzie. A tal fine si possono cedere o costituire in pegno depositi oppure trasferire o costituire in pegno titoli o strumenti del mercato monetario. I proventi derivanti dall’investimento delle garanzie vanno a beneficio del fondo. Alla scadenza, il mutuatario è inoltre obbligato a corrispondere all’ufficio di custodia per conto del fondo gli interessi maturati sui titoli ricevuti in prestito. Tutti i titoli trasferiti a un mutuatario non devono superare il 10% del valore del fondo. Qualora al prestito in titoli partecipassero aziende esterne, ciò verrà specificato al paragrafo “Fornitori di servizi”. La Società non potrà concedere a terzi prestiti in denaro per conto del fondo. Operazioni repo Per ottenere per conto del fondo proventi ulteriori e per investimenti garantiti a breve termine, la Società può stipulare operazioni repo con una durata massima di dodici mesi con istituti di credito e istituti di servizi finanziari. In questo caso può sia trasferire tutti titoli del fondo contro corrispettivo a un concessionario (operazione repo semplice) che acquisire titoli a pronti contro termine nell’ambito dei limiti di investimento di volta in volta in vigore contro contante (operazione repo inversa). La Società si riserva inoltre il diritto di trasferire effettivamente tutti i titoli detenuti nel fondo contro contante in forma di operazione repo, in relazione alle rispettive circostanze di mercato, con l’obiettivo di esaurire completamente la resa potenziale e di ottenere investimenti garantiti nell’interesse degli investitori. La Società ha la facoltà di revocare le operazioni repo in qualsiasi momento; ciò non vale per le operazioni repo con una durata fino a una settimana. In caso di revoca di un’operazione repo semplice, la Società è autorizzata a richiedere i titoli concessi a pronti contro termine. La revoca di un’operazione repo inversa può avere come conseguenza il rimborso dell’intero importo o dell’importo scaduto calcolato in base al valore di mercato attuale. Le operazioni repo sono consentite solo sotto forma di cosiddette operazioni di pronti contro termine puri. In tal caso il cessionario si assume l’impegno di restituire i titoli a una scadenza definita o definibile dal depositario o a corrispondere l’importo con l’aggiunta degli interessi. Rischio dei contraenti La conclusione di operazioni su derivati OTC compresi i total return swap, operazioni di prestito in titoli e operazioni repo è consentita solamente con istituti di credito o istituti finanziari sulla base di contratti quadro standardizzati. I contraenti devono sottoporsi alla sorveglianza continua di un ufficio pubblico, essere finanziariamente solidi e disporre di una struttura organizzativa e delle risorse necessarie alla prestazione dei servizi richiesti. In generale, tutti i contraenti hanno la propria sede centrale in Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del G-20 o a Singapore. È inoltre necessario che o il contraente stesso o la relativa società madre disponga dell’Investment Grade Rating di una delle principali agenzie di rating. Strategia di garanzia Nell’ambito di operazioni con derivati, prestiti in titoli e operazioni repo, la Società riceve garanzie per conto del fondo. Le garanzie servono a ridurre completamente o parzialmente il rischio di insolvenza della controparte di tali operazioni. Tipi di garanzie consentite In caso di operazioni con derivati/operazioni di prestito in titoli/operazioni repo, la Società accetta i seguenti valori patrimoniali come copertura o i valori patrimoniali che soddisfino i seguenti requisiti: 1. In caso di un’operazione di prestito in titoli, tali coperture dovranno essere ricevute prima o al momento del trasferimento dei titoli rimanenti. Il trasferimento dei titoli potrà avvenire prima della ricezione delle coperture se i titoli sono prestati tramite uffici di intermediazione che assicurano la regolare conclusione dell’operazione. Tali uffici di intermediazione potranno prestare le coperture al posto del beneficiario del prestito. 2. Di norma le coperture per le operazioni di prestito in titoli, operazioni repo inverse e operazioni con derivati OTC (escluse le operazioni valutarie a termine) dovranno essere prestate in una delle seguenti forme: –– valori patrimoniali liquidi come disponibilità liquide, depositi bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario ai sensi della definizione nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, crediti e garanzie esigibili a prima richiesta rilasciati da istituti di credito di prim’ordine non collegati con il contraente oppure obbligazioni emesse da uno Stato membro dell’OCSE o loro enti territoriali pubblici o istituzioni sovranazionali e autorità a livello comunale, regionale o internazionale, indipendentemente dalla scadenza residua; –– quote di un organismo di investimento collettivo (di seguito, “OIC”) che investe in strumenti del mercato monetario, che calcola giornalmente il valore patrimoniale netto e che dispone di un rating pari ad AAA o equiparabile; –– quote di un OICVM che investe principalmente nelle obbligazioni/azioni indicate nei due punti seguenti; –– obbligazioni, indipendentemente dalla scadenza residua, emesse o garantite da emittenti di prim’ordine con adeguata liquidità; oppure –– azioni ammesse o negoziate in un mercato regolato di uno Stato membro dell’Unione europea o in una borsa di uno Stato membro dell’OCSE, se tali azioni fanno parte di un indice rilevante. 3. Le coperture che non sono poste in forma di disponibilità liquida o quote di OIC o OICVM devono essere emesse da una persona giuridica non collegata con il contraente. Diversificazione delle garanzie Le garanzie emesse devono essere adeguatamente diversificate in relazione a emittenti, paesi e mercati. Si ritiene soddisfatto il criterio della diversificazione adeguata relativamente alla concentrazione degli emittenti quando il fondo di una controparte riceve, nell’ambito della gestione efficiente del portafoglio o di operazioni con derivati OTC, un paniere di coperture (Collateral Basket) nel quale il valore complessivo massimo delle posizioni aperte nei confronti di un determinato emittente non superi il 20% del valore patrimoniale netto. Se il fondo dispone di diverse controparti, i vari panieri di coperture dovranno essere aggregati per calcolare la soglia del 20% per il valore complessivo delle posizioni aperte nei confronti di un singolo emittente. Entità della garanzia Le operazioni di prestito in titoli sono interamente garantite. Il valore del corso dei titoli trasferiti come prestito in titoli costituisce il valore di garanzia insieme ai relativi proventi. Le prestazioni delle garanzie prestate dal mutuatario non devono superare il valore di garanzia maggiorato di una commissione normalmente applicata sul mercato. 17 Inoltre le operazioni con derivati, prestiti in titoli e operazioni repo devono essere garantite in modo tale che sia garantito che l’ammontare dell’imputazione per il rischio di insolvenza della controparte non superi il 5% del valore del fondo. Se la controparte è un istituto di credito con sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo in cui valgono regole di vigilanza equivalenti, l’ammontare dell’imputazione per il rischio di insolvenza deve ammontare al 10% del valore del fondo. Nelle operazioni di prestito in titoli in caso di una solvibilità eccellente delle controparti e della garanzia di un investimento si può rinunciare all’applicazione di uno scarto di garanzia. Nelle azioni con un rating inferiore e altri titoli, possono essere applicati scarti di garanzia superiori, a seconda della solvibilità delle controparti. Di norma nell’ambito di operazioni di prestito in titoli la sovrasicurezza è compresa nel seguente intervallo: Regole generali per la valutazione delle garanzie La Società (o il suo rappresentante) effettua giornalmente la valutazione delle coperture ottenute. Il contraente, se il valore delle coperture ottenute sembrerà non essere sufficiente rispetto all’importo da coprire, dovrà rapidamente porre a disposizione ulteriori garanzie. Se opportuno, si terrà conto dei rischi di cambio o di mercato collegati ai valori patrimoniali accettati come copertura mediante il ricorso a margini di copertura. Le garanzie quotate in borsa, ovvero quotate o negoziate su un altro mercato organizzato nonché i diritti di opzione per il fondo, vengono valutate alla quotazione di chiusura del giorno precedente ovvero alla quotazione di chiusura del giorno stesso, purché sia disponibile al momento della valutazione. La valutazione viene conseguentemente effettuata al fine di ottenere un valore delle garanzie il più possibile legato al mercato. 103% – 105% Strategia per le riduzioni della valutazione (strategia haircut) La Società dispone di una strategia per l’applicazione di scarti di garanzia su valori patrimoniali finanziari, che sono accettati come garanzie (la cosiddetta “strategia haircut”). Gli scarti di garanzia si riferiscono: a) alla solvibilità delle controparti, b) alla liquidità della garanzia, c) all’instabilità dei prezzi, d) alla solvibilità dell’emittente, e/o e)al paese o al mercato in cui la copertura viene negoziata. Di norma le garanzie emesse nell’ambito di operazioni su derivati OTC, ad esempio titoli di Stato a breve termine con un rating di prim’ordine, sono soggette a uno sconto minimo del 2%. Di conseguenza il valore di una tale garanzia deve superare il valore del diritto garantito almeno del 2%, di modo che venga raggiunto una sovrasicurezza almeno del 102%. Per i titoli con scadenze più a lungo termine o i titoli di emittenti con un rating inferiore viene calcolata una commissione proporzionalmente maggiore, attualmente del 33%, e di conseguenza una percentuale di sovrasicurezza più alta pari al 133%. Di norma nell’ambito delle operazioni su derivati OTC la sovrasicurezza è compresa nel seguente intervallo: quota di sovrasicurezza 18 102% – 133% Quota di sovrasicurezza prescritta per i titoli di Stato con un rating di prim’ordine Quota di sovrasicurezza prescritta per i titoli di Stato con un Investment Grade Rating inferiore 103% – 115% Quota di sovrasicurezza prescritta per obbligazioni societarie con un rating di prim’ordine Quota di sovrasicurezza prescritta per obbligazioni societarie con un Investment Grade Rating inferiore 105% 107% – 115% Quota di sovrasicurezza prescritta per Blue Chips e Mid Caps 105% Effetto leva (leverage) Il leverage è costituito da ogni metodo con cui la Società aumenta il grado di investimento del fondo (effetto leva). Ciò può avvenire mediante la stipula di prestiti in titoli, di operazioni repo tramite l’impiego di derivati oppure in altro modo. La possibilità di impiegare derivati e la conclusione di operazioni di prestito in titoli sono descritte nei paragrafi “Principi e limiti di investimento – Derivati”, “Sezione specifica – Derivati” e “Operazioni di prestito in titoli”. La possibilità di assunzione di prestiti è specificata al paragrafo “Assunzione di prestiti”. Con l’utilizzo di derivati è possibile sostanzialmente che il rischio di mercato raddoppi (cfr. paragrafo “Principi e limiti di investimento – Derivati”). Il rischio del mercato viene misurato per mezzo di un approccio VaR. Il leverage invece viene calcolato dividendo l’esposizione totale lorda del fondo per il suo valore patrimoniale netto. Per calcolare l’esposizione totale lorda, l’esposizione lorda viene sommata come numero assoluto ai valori patrimoniali singoli vincolati con un rischio di mercato. Le singole operazioni su derivati o le posizioni dei titoli in questo caso non sono fondamentalmente compensabili l’uno con l’altro, ovvero, i cosiddetti accordi netting e hedging non vengono presi in considerazione. A intervalli regolari, almeno ogni anno, le riduzioni applicate vengono verificate in termini di congruità e, se necessario, vengono opportunamente adeguate. In caso di operazioni di prestito in titoli e operazioni repo vengono considerati eventuali effetti derivanti dal reinvestimento di garanzie tramite il calcolo del leverage. Custodia e reinvestimento delle garanzie Le garanzie vengono custodite dall’ufficio di custodia oppure da un subcustode dell’ufficio di custodia. Le coperture in forma liquida sotto forma di depositi bancari devono essere detenute in conti vincolati presso l’ufficio di custodia del fondo o presso un altro istituto di credito dietro l’approvazione del fondo di custodia. Il reinvestimento di coperture in forma liquida può essere effettuato solo in titoli di Stato di alta qualità o in fondi del mercato monetario con struttura a breve durata. Inoltre è possibile investire in coperture in forma liquida sotto forma di operazioni repo inverse con un istituto di credito che garantisca in ogni momento il recupero del deposito maturato. Per contro, le garanzie in titoli non possono essere né vendute, né altrimenti messe a disposizione o costituite come garanzia. Salvo altrimenti specificato nel paragrafo “Sezione specifica – Derivati”, la Società attende che il valore patrimoniale netto del leverage del fondo calcolato tramite il metodo lordo non subisca un effetto leva pari a 5 volte. Accensione di crediti L’accensione di crediti a breve termine per conto comune degli investitori è consentita fino al 10% del valore del fondo, nella misura in cui le condizioni di accensione di crediti siano normalmente applicate sul mercato e che l’ufficio di custodia la autorizzi. In funzione delle condizioni di mercato, tuttavia, il leverage può oscillare, per cui si potrebbe verificare il superamento della soglia massima prevista, nonostante la costante sorveglianza esercitata dalla Società. I derivati possono essere impiegati dalla Società con diversi obiettivi, ad esempio per la copertura o l’ottimizzazione del rendimento. Il calcolo dell’esposizione totale lorda non distingue tuttavia tra i diversi obiettivi dell’impiego di derivati. Per questo motivo, il leverage stabilito sulla base del metodo lordo non costituisce una misurazione della perdita e un indicatore del livello di rischio del fondo. Valutazione Regole generali per la valutazione del patrimonio Valori patrimoniali quotati in borsa / negoziati su un mercato organizzato I valori patrimoniali quotati in borsa ovvero quotati o negoziati su un altro mercato organizzato e i diritti d’opzione per il fondo sono valutati fino all’ultimo corso negoziabile disponibile che garantisca una valutazione affidabile, salvo non diversamente stabilito nel paragrafo successivo “Criteri di valutazione speciali per singoli valori patrimoniali”. Valori patrimoniali non quotati in borsa o negoziati su mercati organizzati o valori patrimoniali senza corso negoziabile I valori patrimoniali non quotati in borsa né quotati o negoziati su un altro mercato organizzato o per i quali non sia disponibile un corso negoziabile, vengono valutati al valore commerciale attuale rilevato tramite attenta stima secondo appropriati modelli di valutazione, tenendo conto della situazione complessiva, qualora non diversamente stabilito nel paragrafo successivo “Valutazione – Criteri di valutazione speciali per singoli valori patrimoniali”. Criteri di valutazione speciali per singoli valori patrimoniali Titoli obbligazionari e prestiti obbligazionari non quotati Per la valutazione di titoli obbligazionari, che non sono quotati in borsa ovvero non sono quotati o negoziati su un altro mercato organizzato (per esempio obbligazioni, commercial paper e certificati di deposito non quotati) e per la valutazione di prestiti obbligazionari si applicano i prezzi concordati per titoli e prestiti obbligazionari assimilabili ed eventualmente le quotazioni di obbligazioni di emittenti equiparabili con durata e remunerazione corrispondenti, se necessario con una riduzione per compensare la minore cedibilità. Strumenti del mercato monetario Gli strumenti del mercato monetario vengono valutati secondo i rispettivi tassi di mercato. Diritti di opzione e contratti futures I diritti di opzione appartenenti al fondo e le passività per i diritti di opzione concessi a terzi, quotati ufficialmente in borsa ovvero negoziati o quotati su un altro mercato regolamentato, vengono valutati in base all’ultima quotazione negoziabile disponibile che garantisca una valutazione affidabile. Quanto detto si applica a crediti e debiti derivanti da contratti futures stipulati per conto del fondo. I margini di copertura versati a carico del fondo vengono imputati al suo valore, tenendo presenti gli utili e le perdite da valutazione registrati nel relativo giorno di apertura della borsa. Swap Gli swap vengono quotati in base al proprio valore commerciale rilevato tramite attenta stima secondo appropriati modelli di valutazione, tenendo conto della situazione complessiva. Depositi bancari, altri valori patrimoniali, passività, depositi a termine, quote d’investimento e prestiti Depositi bancari e altri valori patrimoniali determinati (p. es. interessi a credito), crediti, p. es. interessi attivi definiti e debiti sono valutati in base al valore nominale più gli interessi introitati. I depositi a termine vengono valutati in base al valore di mercato se possono essere disdetti in qualsiasi momento e se il rimborso al momento della disdetta viene effettuato al valore nominale maggiorato degli interessi. Le quote di investimento (quote di fondi target) sono fondamentalmente stabilite in base all’ultimo prezzo di rimborso fissato o valutate all’ultima quotazione disponibile negoziabile che garantisce una valutazione affidabile. Se questi valori non sono a disposizione, le quote di investimento sono valutate in base al valore di mercato attuale, che viene misurato grazie all’utilizzo accurato di modelli di valutazione tenendo conto delle attuali condizioni di mercato. Per i diritti al rimborso derivanti da operazioni di prestito è determinante la rispettiva quotazione dei valori patrimoniali trasferiti a titolo di prestito. Operazioni repo Se vengono venduti valori patrimoniali a pronti contro termine per conto del fondo, questi devono comunque essere considerati in corso di valutazione. È inoltre necessario indicare l’importo ricevuto a livello dei depositi bancari nell’ambito dell’operazione repo per conto del fondo. Se vengono acquistati pronti contro termine su valori patrimoniali per conto del fondo, questi non devono essere presi in considerazione nella valutazione. Sulla base del pagamento effettuato dal fondo, in corso di valutazione è necessario considerare i crediti nei confronti del cedente per l’ammontare dei diritti di rimborso al netto degli interessi. Valori patrimoniali denominati in valuta estera I valori patrimoniali denominati in valuta estera vengono convertiti nella valuta del fondo sulla base della quotazione indicata dalla piattaforma di negoziazione Thomson Reuters per la rispettiva valuta alle ore 10.00 (MEZ) dello stesso giorno. Fondi di investimento parziali Il fondo non è un fondo di investimento parziale di una struttura a ombrello. Quote I diritti degli investitori, all’atto dell’istituzione del fondo, vengono garantiti esclusivamente da certificati globali custoditi da una banca di deposito di titoli. L’investitore non avrà diritto all’emissione di certificati di quota singoli. L’acquisto di quote è possibile solo mediante custodia depositaria. I certificati di quote sono intestati al detentore e sono emessi su una quota unica o su più quote. Il trasferimento di un certificato di quote implica anche il trasferimento dei diritti in esso cartolarizzati. Requisiti per la consegna di certificati fisici In passato le quote al portatore per il fondo venivano emesse in forma di certificati fisici. Ai sensi del KAGB, tali certificati fisici non possono rimanere a lungo in possesso dell’investitore, ma devono essere affidati in custodia collettiva, insieme alle cedole non ancora esigibili, presso la banca per la raccolta dei titoli o ad un CSD autorizzato o riconosciuto nazionale o estero o a un altro custode estero adeguato. Gli investitori non possono richiedere la riconsegna di tali certificati fisici. La Società deve sostituire i certificati fisici consegnati tramite la cartolarizzazione delle corrispondenti quote in un certificato globale. Le cedole di quote al portatore che al 31 dicembre 2016 non siano ancora tenute in custodia collettiva presso uno degli uffici sopracitati risulteranno nulle. Questo è valido anche per le cedole non ancora esigibili. Dal 1 gennaio 2017 i diritti degli investitori interessati saranno garantiti da un certificato globale. Quindi gli investitori, in base alla quota del patrimonio del fondo detenuta, diventano comproprietari di tale certificato globale e della custodia collettiva a cui il certificato globale si riferisce. Successivamente possono presentare le proprie cedole di quote al portatore nulle presso l’ufficio di custodia del fondo e richiedere che le quote del fondo vengano accreditate su un conto di deposito. Emissione e rimborso di quote La Società non ammetterà pratiche collegate al market timing o ad esso assimilabili, riservandosi il diritto di rifiutare gli ordini di acquisto, vendita e conversione nei casi sospetti. La Società prenderà le eventuali misure necessarie per tutelare gli altri investitori del fondo. Emissione di quote Il numero delle quote emesse è fondamentalmente illimitato. Le quote possono essere acquistate presso l’ufficio di custodia. Esse vengono emesse dall’ufficio di custodia al prezzo di emissione, corrispondente al valore patrimoniale netto per quota (“valore della quota”) più una commissione di sottoscrizione. Inoltre è possibile l’acquisizione tramite l’intermediazione di terzi, nel qual caso si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi. La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l’emissione di quote. 19 Qualora per un investimento fosse prescritta una somma di investimento minimo, ciò viene indicato nel paragrafo “Importo minimo di investimento” della sezione specifica. Rimborso di quote Gli investitori possono richiedere il rimborso delle quote in ogni giorno di valutazione, a condizione che la Società non abbia sospeso temporaneamente il rimborso delle quote (si veda il paragrafo “Quote – Sospensione del rimborso delle quote”). Le richieste di rimborso devono essere presentate presso l’ufficio di custodia o la Società stessa. La Società è tenuta a rimborsare le quote al prezzo di rimborso valido alla data di riferimento del conteggio, che corrisponde al valore della quota rilevato in tale giorno, eventualmente al netto di una commissione di rimborso. Il rimborso può avvenire anche tramite l’intermediazione di terzi, nel qual caso si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi. Conteggio in caso di emissione e rimborso delle quote Sospensione del rimborso delle quote La Società può sospendere temporaneamente il rimborso delle quote, qualora sussistano condizioni straordinarie che rendano necessaria tale sospensione in considerazione degli interessi degli investitori. Tali circostanze straordinarie potrebbero ad esempio essere la chiusura straordinaria delle contrattazioni in una borsa nella quale viene scambiata una parte rilevante di titoli del fondo o l’impossibilità di determinare debitamente i valori patrimoniali del fondo. La sospensione temporanea dei rimborsi è consentita in modo particolare allorché gli obblighi di pagamento che ne derivano non possono essere soddisfatti con mezzi liquidi. Non potranno essere emesse nuove quote durante il periodo di sospensione dei rimborsi. La Società dovrà immediatamente comunicare la decisione di sospendere i rimborsi alla BaFin e agli uffici competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea oppure agli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo in cui distribuisce le proprie quote. La Società tiene conto del principio del trattamento equivalente degli investitori garantendo che nessun investitore possa trarre vantaggio dalla vendita o dall’acquisto di quote a valori già noti. Pertanto stabilisce un termine di accettazione degli ordini giornaliero. Il conteggio di ordini di emissione e rimborso accettati dall’ufficio di custodia o dalla Società entro il termine di accettazione degli ordini avviene regolarmente al valore della quota rilevato nel giorno di accettazione dell’ordine (giorno di conteggio). Gli ordini pervenuti presso l’ufficio di custodia o la Società dopo il termine di accettazione vengono conteggiati nel giorno di rilevamento del valore successivo (giorno di conteggio) al valore della quota rilevato in tale giorno. Nella sezione specifica potrebbero essere specificate norme diverse in base ai singoli casi. Il termine di accettazione degli ordini per questo fondo è pubblicato sulla homepage della Società all’indirizzo dws.de e può essere modificato dalla Società in qualsiasi momento. La Società si riserva il diritto di rimborsare o scambiare le quote al prezzo di rimborso valido in quel momento solo dopo aver immediatamente liquidato la quantità corrispondente di valori patrimoniali del fondo, pur tutelando gli interessi di tutti gli investitori. Inoltre terzi, ad esempio l’ufficio depositario, possono effettuare l’emissione o il rimborso di quote. In questo caso i tempi di conteggio possono risultare più lunghi. La Società non può influire sulle diverse modalità di conteggio degli uffici depositari. La Società ha stabilito per il fondo principi e procedure in forma scritta che le consentono di monitorare i rischi di liquidità del fondo e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del fondo sia coperto con le passività sottostanti al fondo. I principi e le procedure comprendono: Qualora non diversamente specificato nella sezione specifica, la contabilizzazione delle relative quote o il trasferimento dell’importo da ottenere avviene due giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conteggio. Questo arco di tempo si riferisce all’iter da sbrigare tra l’ufficio depositario e l’ufficio di custodia. Dopodiché si deve ancora procedere alla contabilizzazione o al trasferimento dall’ufficio depositario al conto del destinatario; tale operazione può comportare dei ritardi. Per questa ragione gli investitori non dovrebbero considerare un eventuale ritardo in presenza di termini di pagamento fissi. 20 La Società, in relazione alla sospensione e alla ripresa del rimborso delle quote, informerà gli investitori tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in quotidiani o giornali economici sufficientemente diffusi oppure sulla pagina internet dws.de. Inoltre gli investitori vengono informati tramite gli uffici depositari in forma scritta o elettronica. Se non possono essere soddisfatti tutti i diritti degli investitori relativi al rimborso delle quote, tali diritti dovranno essere soddisfatti seguendo l’ordine del loro esercizio, per i diritti esercitati lo stesso giorno. Gestione della liquidità –– La Società monitora i rischi di liquidità che possono sussistere a livello del fondo o dei valori patrimoniali. Nel fare ciò, effettua una valutazione della liquidità dei valori patrimoniali detenuti nel fondo in relazione al patrimonio del fondo e stabilisce a questo proposito una quota di liquidazione. La valutazione della liquidità comprende ad esempio un’analisi del volume delle transazioni, della complessità del valore patrimoniale, del numero dei giorni di contrattazione necessari per la vendita dei relativi valori patrimoniali, senza influire sul prezzo di mercato. La Società monitora pertanto anche gli investimenti in fondi target e i loro criteri di rimborso e gli effetti che possono ripercuotersi sulla liquidità del fondo. –– La Società monitora i rischi di liquidità che possono sussistere per via di maggiori pretese di rimborso delle quote da parte degli investitori. In questo modo crea previsioni sulle variazioni della liquidità netta tenendo conto delle informazioni disponibili sulla struttura dell’investimento e dei valori empirici derivanti da variazioni storiche della liquidità netta. Tiene inoltre conto degli effetti di rischi di recupero elevati e di altri rischi (ad esempio rischi correlati alla reputazione). –– La Società ha stabilito per il fondo limiti adeguati per i rischi di liquidità. Essa monitora il rispetto di questi limiti e ha stabilito procedure in caso di superamento o possibile superamento dei limiti. –– Tali procedure garantiscono coerenza tra la quota di liquidità, i limiti di rischio di liquidità e le variazioni degli afflussi di liquidità netta previste. La Società monitora regolarmente questi criteri e li aggiorna all’occorrenza. La Società esegue regolarmente, almeno una volta all’anno, degli stress test con i quali è in grado di valutare i rischi di liquidità del fondo. La Società conduce gli stress test sulla base di informazioni affidabili e quantitativamente aggiornate oppure, qualora esse non fossero disponibili, informazioni qualitative. In questo caso vengono incluse strategie di investimento, termini di rimborso, obblighi e termini di pagamento entro i quali possono essere venduti i valori patrimoniali, nonché informazioni relative a comportamenti di investimento generali e andamento dei mercati. Gli stress test simulano eventualmente la mancanza di liquidità dei valori patrimoniali nel fondo nonché numeri e caratteristiche atipiche delle richieste di rimborso delle quote. Essi rivelano i rischi di mercato e i loro effetti, compresi requisiti per il versamento successivo, requisiti delle garanzie o linee di credito. Tengono conto dei livelli di sensibilità della valutazione in condizioni di stress. Vengono eseguiti tenendo conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità, della struttura di investimento e dei criteri di rimborso del fondo con una frequenza adeguata al tipo di fondo. I diritti di rimborso in condizioni normali e straordinarie nonché la sospensione dei rimborsi sono illustrati nei paragrafi “Quote – Emissione di quote”, “Quote – Rimborso di quote” e “Quote – Sospensione del rimborso delle quote”. I rischi ad essi correlati sono illustrati in “Note sui rischi – Rischi correlati ad un investimento nel fondo – Sospensione del rimborso delle quote” e in “Rischi correlati a liquidità ridotta o aumentata del fondo (rischio di liquidità)”. Trattamento equo degli investitori e delle classi di quote Commissione di sottoscrizione e commissione di rimborso Salvo diversamente previsto nella sezione specifica, tutte le quote emesse presentano gli stessi elementi caratteristici e non vengono costituite classi di quote. Secondo quanto riportato nella sezione specifica circa la costituzione di classi di quote, tutte le quote emesse di una classe di quote presentano gli stessi elementi caratteristici. Non potranno essere costituite altre classi di quote. Le classi di quote possono differenziarsi, in particolare, per l’utilizzo dei proventi, la commissione di sottoscrizione e di rimborso, la valuta del valore della quota, la commissione di gestione, l’importo di investimento minimo o per una combinazione di questi fattori. Indicazioni precise sulla commissione di sottoscrizione e di rimborso sono riportate nei paragrafi “Commissione di sottoscrizione” e “Prezzi di emissione e di rimborso e spese” – Commissione di rimborso” della sezione specifica. La Società è tenuta a trattare equamente gli investitori del fondo. Nell’ambito della gestione del rischio di liquidità e del rimborso delle quote gli interessi di un investitore o di un gruppo di investitori non devono prevalere sugli interessi di altri investitori o di un altro gruppo di investitori. Per le procedure con le quali la Società garantisce il trattamento equo degli investitori, si veda il paragrafo “Quote – Conteggio in caso di emissione e rimborso delle quote”, “Quote – Gestione della liquidità” e “Trattamento equo degli investitori/gestione dei conflitti di interesse”. Prezzo di emissione e di rimborso Per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, l’ufficio di custodia, con la collaborazione della Società, rileva in ogni giorno di valutazione l’ammontare dei valori patrimoniali appartenenti al fondo al netto delle passività (valore patrimoniale netto). Dividendo il valore patrimoniale netto così calcolato per il numero di quote emesse si ottiene il valore di ogni quota (“valore della quota”). I giorni in cui viene rilevato il valore della quota del fondo sono tutte le giornate operative di borsa. La Società e l’ufficio di custodia potranno non determinare il valore nei giorni festivi previsti dal KAGB, che sono giorni di negoziazione, così come il 24 e il 31 dicembre di ogni anno. Attualmente si rinuncia al calcolo del valore delle quote il 1 gennaio, venerdì santo, lunedì dell’angelo, 1 maggio, Ascensione di Gesù, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Giorno della Riunificazione Tedesca, 24-25-26 dicembre e 31 dicembre. Nella sezione specifica possono inoltre essere escluse come giorni di valutazione ulteriori giornate, ad esempio festività estere. Pubblicazione dei prezzi di emissione e rimborso I prezzi di emissione e di rimborso vengono pubblicati ad ogni emissione e rimborso su un giornale finanziario e quotidiano con sufficiente diffusione oppure sul sito Internet dws.de. Nel caso in cui le quote vengano rimborsate tramite terzi, possono essere addebitate spese per il rimborso delle quote. In caso di vendita di quote tramite terzi possono essere addebitate anche spese superiori al prezzo di emissione. Spese Spese per l’emissione e il rimborso delle quote L’emissione e il rimborso delle quote da parte della Società o dell’ufficio di custodia avviene al prezzo di emissione (valore della quota più eventuale commissione di sottoscrizione) oppure al prezzo di rimborso (valore della quota eventualmente al netto della commissione di rimborso) senza addebito di ulteriori spese. Se l’acquisizione di quote da parte degli investitori avviene tramite l’intermediazione di terzi, possono essere addebitate anche spese superiori alla commissione di sottoscrizione. Nel caso in cui le quote vengano rimborsate agli investitori tramite terzi, possono essere addebitate spese per il rimborso delle quote. Spese di gestione e altre spese I dettagli sulle spese di gestione e altre spese sono riportati nel paragrafo “Prezzi di emissione e di rimborso e spese – Spese di gestione e altre spese” della sezione specifica. Particolarità per l’acquisto di quote d’investimento Oltre alla commissione per la gestione del fondo viene calcolata anche una commissione di gestione per le quote di fondi target detenute dal fondo. Le spese correnti per le quote di fondi target detenute dal fondo vengono incluse nel calcolo del total expense ratio (si veda il paragrafo “Spese – Total expense ratio”). Sospensione del calcolo del prezzo di emissione e rimborso In relazione all’acquisto di quote di fondi target, i seguenti tipi di tasse, spese, imposte, provvigioni e altre spese sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo: Per la durata di una sospensione del rimborso delle quote (meglio specificato nel paragrafo “Quote – Sospensione del rimborso delle quote”) la Società non pubblicherà né un prezzo di emissione né un prezzo di rimborso. –– la commissione di gestione/compenso forfettario del fondo target; –– le commissioni di performance del fondo target; –– le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di rimborso del fondo target; –– i rimborsi spese del fondo target; –– altre spese. Per le norme relative all’addebito della commissione di gestione e/o del compenso forfettario in caso di acquisto di quote di fondi target gestite direttamente o indirettamente dalla Società stessa o da un’altra società con gestione o controllo comuni, ovvero con una sostanziale partecipazione diretta o indiretta pari ad oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto (di seguito “fondi collegati”), fare riferimento al paragrafo “Particolarità per l’acquisto di quote di investimento” della sezione specifica. La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di rimborso che sono state addebitate al fondo nel periodo di riferimento per l’acquisto e il rimborso di quote del fondo target. In caso di acquisto di fondi collegati, la Società o l’altra società non potrà applicare alcuna commissione di sottoscrizione e di rimborso per l’acquisto e il rimborso. Inoltre, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale viene pubblicata la commissione che è stata calcolata per il fondo da una società nazionale o estera o da una società con cui la Società è collegata in virtù di una partecipazione diretta o indiretta sostanziale, come commissione di gestione per le quote del fondo target detenute dal fondo. Lo stesso varrà in riferimento al compenso forfettario, qualora se ne applichi uno a favore del fondo e/o del fondo collegato. Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari / Ripartizione delle provvigioni La Società impartirà ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari per conto del fondo direttamente a broker e operatori, concludendo con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard esecutivi di prim’ordine. La Società, nella scelta del broker o dell’operatore, tiene in considerazione tutti i fattori rilevanti quali la loro solvibilità e la qualità delle informazioni di mercato, delle analisi così come delle capacità di esecuzione messe a disposizione. La Società potrà concludere accordi con broker selezionati; nell’ambito di tali accordi il broker inoltra, direttamente o successivamente, parti del pagamento ricevuto in base agli accordi presi ed effettuato dalla Società per l’acquisto o la vendita di valori patrimoniali a terzi, i quali effettuano per la Società servizi di ricerca o analisi oppure, su istruzione della Società, trattiene i pagamenti per effettuare servizi propri di ricerca e di analisi. Questi servizi saranno impiegati dalla Società allo scopo di gestire il fondo (i cosiddetti accordi di ripartizione delle provvigioni). La Società, ricorrendo a tali prestazioni e alla conclusione degli accordi di ripartizione delle provvigioni, ottempererà a tutte 21 le regolamentazioni e standard vigenti, normativi e di settore. In particolare la Società non accetterà alcuna prestazione, né concluderà accordi di ripartizione delle provvigioni, qualora gli accordi in questione, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d’ausilio nel processo decisionale di investimento. Il presupposto fondamentale è che la Società assicuri sempre che le transazioni siano condotte alle migliori condizioni possibili, tenendo conto del mercato di riferimento all’epoca delle transazioni per quanto attiene al loro tipo e volume, e che non siano concluse operazioni superflue in base ad accordi di ripartizione delle provvigioni. La Società potrà fornire ai propri investitori maggiori particolari. Total expense ratio Nel rendiconto annuale vengono pubblicate le spese di gestione occorse a carico del fondo durante l’anno di esercizio e riportate come quota del volume medio del fondo (total expense ratio). Le spese di gestione si compongono della commissione per la gestione del fondo, della commissione dell’ufficio di custodia e delle spese che possono essere ulteriormente addebitate al fondo (si vedano i paragrafi “Spese di gestione e altre spese” della sezione specifica e “Spese – Particolarità nell’acquisto di quote di investimento”). Qualora il fondo investisse una quota rilevante del proprio patrimonio in altri fondi di investimento aperti, viene tenuto conto anche del total expense ratio di tali fondi target. Il total expense ratio non comprende spese aggiuntive e spese derivanti dall’acquisizione e dalla vendita di valori patrimoniali (spese di transazione). Il total expense ratio viene pubblicato nelle informazioni essenziali di investimento alla voce “Spese correnti”. Politica retributiva Alla Società si applica la strategia remunerativa del Gruppo Deutsche Bank. Tutte le occasioni retributive nonché il rispetto delle disposizioni regolamentari vengono sorvegliati dalle commissioni ufficiali del Gruppo Deutsche Bank. Il Gruppo Deutsche Bank adotta un approccio di retribuzione complessiva che comprende componenti fissi e variabili nonché quote dilazionate collegate sia alle prestazioni individuali future sia allo sviluppo sostenibile del Gruppo Deutsche Bank. Per la determinazione della quota di retribuzione dilazionata e degli strumenti collegati a una performance a lungo termine (ad es. azioni o quote di fondi), il Gruppo Deutsche Bank ha definito un sistema retributivo che previene una dipendenza significativa dai componenti variabili della retribuzione. Ulteriori dettagli sulla politica retributiva attuale sono disponibili su internet alla pagina https://www.db.com/cr/de/ konkret-verguetungsstrukturen.htm e tramite il collegamento alla Relazione sulle remunerazioni di Deutsche Bank AG. Ciò comprende una descrizione delle metodologie di calcolo per commissioni e donazioni a determinati gruppi di 22 dipendenti, nonché l’indicazione per l’attribuzione di persone competenti compresi gli appartenenti alla commissione di retribuzione. Su richiesta vengono messe a disposizione gratuitamente e in forma scritta le informazioni della Società. Calcolo dei proventi Calcolo dei proventi, procedura di compensazione degli utili Il fondo ricava i proventi dagli interessi, dai dividendi e dai proventi delle quote d’investimento maturati durante l’anno di esercizio e non utilizzati per la copertura delle spese, a cui si aggiungono i corrispettivi derivanti da operazioni di prestito e operazioni repo. Ulteriori proventi possono derivare dalla vendita di valori patrimoniali detenuti per conto del fondo. La Società utilizza per il fondo la cosiddetta procedura di compensazione degli utili. Ciò significa che i proventi delle quote relativi all’esercizio in corso, che l’acquirente delle quote deve pagare come parte del prezzo di emissione e che il venditore di certificati di partecipazione si vede accreditare come parte del prezzo di rimborso, vengono compensati progressivamente. Nel calcolo della compensazione degli utili vengono tenute in considerazione le spese maturate. La procedura di compensazione degli utili consente di conguagliare le oscillazioni del rapporto fra proventi e valori patrimoniali diversi, causate da afflussi o deflussi netti di liquidità sulla base di emissioni o rimborsi di quote. In caso contrario ogni afflusso netto di liquidità ridurrebbe la quota di proventi in base al valore d’inventario netto del fondo, mentre ogni deflusso la aumenterebbe. In caso di un fondo che distribuisca dividendi, la procedura di compensazione degli utili comporta che l’importo di distribuzione per quota non venga influenzato dall’andamento imprevedibile del fondo o della circolazione delle quote. In questo caso, si accetta di restituire agli investitori che, ad esempio, acquistino quote poco prima del termine di distribuzione, quella parte del prezzo di emissione composta da proventi sotto forma di dividendo, sebbene il capitale da loro versato non abbia contribuito alla loro costituzione. In caso di un fondo di reinvestimento, la procedura di compensazione degli utili comporta che i proventi per quota riportati nel rendiconto annuale non vengano influenzati dalla quantità di quote circolanti. In passato le quote al portatore per il fondo venivano emesse in forma di certificati fisici. Ai sensi del KAGB, tali certificati fisici devono essere affidati in custodia collettiva. Le cedole di quote al portatore che al 31 dicembre 2016 non fossero presenti nel certificato globale risulteranno nulle insieme alle cedole non ancora esigibili (si veda il paragrafo “Quote – Requisiti per la consegna di certificati fisici”). Le cedole che diventano esigibili prima del 1 gennaio 2017 possono essere presentate al rispettivo ufficio di pagamento per il pagamento dei proventi ad esse attribuibili. L’importo non può essere pagato in contanti, ma deve essere accreditato sul conto nazionale dell’investitore. Liquidazione, trasferimento e fusione del fondo Condizioni per la liquidazione del fondo Gli investitori non sono autorizzati a richiedere la liquidazione del fondo. La Società potrà rinunciare al proprio diritto di gestione del fondo con un preavviso di revoca di almeno sei mesi con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, quindi, nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale. Inoltre gli investitori vengono informati della revoca tramite gli uffici depositari in forma scritta o elettronica. Con l’entrata in vigore della revoca decade il diritto della Società a gestire il fondo. Inoltre, il diritto della Società di gestire il fondo si estingue, se sul patrimonio della Società viene aperta una procedura d’insolvenza o con il passaggio in giudicato della sentenza giudiziaria, con la quale viene respinta la domanda di apertura della procedura d’insolvenza per mancanza di massa fallimentare. Con l’estinzione del diritto di gestione della Società, il diritto di disporre del fondo passa all’ufficio di gestione che liquiderà il fondo o ne distribuirà i proventi agli investitori o ne trasmetterà la gestione a un’altra Società di investimento di capitali previa approvazione della BaFin. Procedura di liquidazione del fondo Con il trasferimento del diritto di disporre del fondo all’ufficio di custodia, l’emissione e il rimborso di quote vengono sospesi e il fondo viene liquidato. Il ricavo derivante dalla vendita dei valori patrimoniali del fondo, detratti i costi ancora da sostenere da parte del fondo e i costi derivanti dalla liquidazione, viene distribuito agli investitori che hanno diritto a riscuotere il ricavo derivante dalla liquidazione, in base alle quote rispettivamente detenute del fondo. La Società redige un verbale di liquidazione nel giorno in cui si estingue il suo diritto di gestione, che corrisponde ai requisiti di un rendiconto annuale. Il rendiconto di liquidazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Federale non oltre tre mesi dopo la data di liquidazione del fondo. L’ufficio di custodia, durante le operazioni di liquidazione del fondo, predisporrà sia annualmente sia il giorno in cui ha termine la liquidazione un rendiconto che corrisponde ai requisiti del rendiconto annuale. Anche questi rendiconti dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Federale non oltre tre mesi dopo la data di liquidazione del fondo. Conteggio in caso di distribuzione dei proventi derivanti dalla liquidazione Il conteggio ha luogo tre giorni lavorativi bancari dopo la data di liquidazione. Questo arco di tempo si riferisce all’iter da sbrigare tra l’ufficio depositario e l’ufficio di custodia. Dopodiché si deve ancora procedere alla contabilizzazione o al trasferimento dall’ufficio depositario al conto del destinatario; tale operazione può comportare dei ritardi. Per questa ragione gli investitori non dovrebbero considerare un eventuale ritardo in presenza di termini di pagamento fissi. Trasferimento del fondo La Società può trasferire il diritto di gestire i fondi e di disporne ad un’altra società di gestione di capitali. Il trasferimento richiede l’autorizzazione della BaFin. Il trasferimento approvato è reso noto nella Gazzetta Ufficiale Federale e, quindi, nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale del fondo. Inoltre gli investitori vengono informati del trasferimento pianificato e della revoca tramite gli uffici depositari tramite supporto di memorizzazione permanente, in forma scritta o elettronica. Il momento in cui entrerà in vigore il trasferimento sarà stabilito tramite un accordo contrattuale tra la Società e la Società di gestione di capitali incorporante. Tuttavia il trasferimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Federale non prima di tre mesi dalla notifica. Tutti i diritti e i doveri della Società in riferimento al fondo passano poi alla Società di gestione di capitali incorporante. Condizioni per la fusione del fondo Tutti i valori patrimoniali del fondo devono essere trasferiti con l’approvazione della BaFin a un altro fondo di investimento esistente o venutosi a creare in seguito alla fusione, il quale deve soddisfare i requisiti di un fondo OICVM emesso in Germania o in un altro Stato UE o SEE. Tutti i valori patrimoniali del fondo possono anche essere trasferiti a una società di investimento per azioni a capitale variabile nazionale esistente o formatasi in seguito alla fusione. Il trasferimento entrerà in vigore al termine dell’esercizio del fondo (data di trasferimento) a condizione che non venga stabilita una data di trasferimento diversa. Diritti degli investitori in caso di fusione del fondo Gli uffici depositari trasmettono agli investitori del fondo, in forma scritta o elettronica, al più tardi 37 giorni prima della data pianificata di trasferimento, le informazioni alla base della fusione, le conseguenze potenziali per gli investitori, i diritti degli stessi in relazione alla fusione e gli aspetti rilevanti della procedura. Gli investitori riceveranno inoltre le informazioni essenziali di investimento relative al fondo di investimento al quale vengono trasferiti i valori patrimoniali del fondo. Gli investitori avranno la possibilità, entro cinque giorni lavorativi prima della data pianificata di trasferimento, di restituire le proprie quote senza costi aggiuntivi, ad eccezione delle spese trattenute per la copertura della liquidazione del fondo, o di scambiare le proprie quote con quote di un altro fondo di investimento pubblico aperto che sia gestito dalla Società o da una Società dello stesso gruppo e i cui criteri di investimento concordino con quelli del fondo. Alla data di trasferimento saranno calcolati i valori di inventario netto del fondo e del fondo incorporante, sarà fissato il rapporto di conversione e l’intera procedura di conversione sarà esaminata dalla società di revisione. Il rapporto di scambio viene calcolato in base al rapporto dei valori netti di inventario per quota del fondo e del fondo incorporante al momento del trasferimento. Agli investitori viene consegnato il numero di quote del fondo di investimento incorporante, che corrisponde al valore delle loro quote nel fondo. Qualora gli investitori non intendano far valere i propri diritti di rimborso e scambio, alla data di trasferimento diverranno investitori del fondo incorporante. La Società può eventualmente stabilire anche con la Società di Gestione del fondo di investimento incorporante che agli investitori del fondo sia versato in contanti fino al 10% del valore delle quote in loro possesso. Il fondo si estingue con il trasferimento di tutti i suoi valori patrimoniali. Se il trasferimento ha luogo nel corso dell’esercizio del fondo, la società che lo gestisce dovrà predisporre un rendiconto alla data del trasferimento che corrisponda ai requisiti di un rendiconto annuale. La Società comunica nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in quotidiani e giornali economici sufficientemente diffusi oppure sul sito Internet dws.de quando il fondo è stato fuso con un altro fondo di investimento gestito dalla Società e quando la fusione ha avuto effetto. Qualora il fondo dovesse essere fuso con un fondo di investimento non gestito dalla Società, la Società di Gestione che gestirà il fondo incorporante o il fondo di investimento di nuova creazione è tenuta a comunicare l’entrata in vigore della fusione. Esternalizzazione Le seguenti attività sono state esternalizzate a Deutsche Asset Management Investment GmbH. Alcune di queste attività sono state trasferite ad altre società esterne: 23 No. prog. Società esterna 1 BlackRock Financial Management, Inc., New York Subordinato/esternalizzato a: 1a Oracle Financial Services Software Inc, Bangalore e Mumbai 2 Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno (ex DB Risk Center GmbH, Berlino) 3 Deutsche Asset Management (Hong Kong), Hong Kong 4 Deutsche Asset Management (UK) Limited, Londra 5 Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno Subordinato/esternalizzato a: 5a DBOI Global Services Private Ltd., Mumbai (India) 6 DWS Holding & Service GmbH, Francoforte sul Meno Subordinato/esternalizzato a: 6a Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno 7 Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno Subordinato/esternalizzato a: 7a DBOI Global Services Private Ltd., Mumbai (India) 8 Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno (ex DB Risk Center GmbH, Berlino) 9 Deutsche Investment Management Americas Inc., Filiale di New York 10 DWS Holding & Service GmbH, Francoforte sul Meno Subordinato/esternalizzato a: 10a Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno (ex DB Risk Center GmbH, Berlino) 10b Deutsche Investment Management Americas Inc., Filiale di New York 10c Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno (ex DB Risk Center GmbH, Berlino) 11 Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno Subordinato/esternalizzato a: 11a Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno 12 Securities Class Action Services LLC, Rockville (USA) 13 Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno (ex DB Risk Center GmbH, Berlino) 14 DWS Holding & Service GmbH, Francoforte sul Meno 24 Misura di esternalizzazione Conflitti di interesse* Utilizzo del Software IT per il supporto della gestione del portafoglio nonché la verifica del rispetto delle norme giuridiche (verifica dei limiti d’investimento e gestione dei rischi) parte della misura di esternalizzazione: Esternalizzazione di attività correlate con la creazione dei cosiddetti “Green Package Reports” (Gestione dei rischi del portafoglio e compliance report) Supporto in materia di gestione del rischio Variante 1 Esecuzione delle transazioni di titoli, derivati e valute dalla regione Asia-Pacifico. In casi eccezionali i titoli, i derivati e le valute possono essere negoziati da altre regioni. Esecuzione delle transazioni di titoli, derivati e valute principalmente, ma non esclusivamente, dalla Gran Bretagna e dai mercati emergenti internazionali. Misure interne di sicurezza per impedire il riciclaggio di denaro e i finanziamenti al terrorismo nonché altre attività illecite Parte della misura di esternalizzazione: Compliance – Preventive Crime Research (PCR) Controlli per prevenire il riciclaggio di denaro Consulenza legale e supporto per interessi giuridici Variante 1 Variante 2 Variante 2 Variante 2 Variante 2 Variante 2 Variante 2 Parte della misura di esternalizzazione: Consulenza legale generale Variante 2 Compliance: Variante 2 Verifica del rispetto delle norme giuridiche, verifica della conformità alla normativa sul riciclaggio di denaro, monitoraggio di transazioni e posizioni Parte della misura di esternalizzazione: Compliance: Variante 2 Verifica delle attività di negoziazione dei collaboratori Supporto per la verifica e il rispetto Variante 2 delle direttive di investimento Esecuzione delle transazioni di titoli, Variante 2 derivati e valute per tutte le regioni, ma con particolare attenzione all’ambito americano. Global Product Platform, gestione dei contratti, Variante 2 comprese la revisione e l’assunzione di clienti (KYC) Parte della misura di esternalizzazione: Supporto al Team Global Product Platform per laVariante 2 gestione dei contratti inclusa l’implementazione dei conti, delle linee guida di investimento e delle procedure di gara Applicazione (codifica) delle direttive di investimento Variante 2 Supporto alla revisione e l’assunzione di clienti (KYC/KYI) Variante 2 Revisione interna (IT) Parte della misura di esternalizzazione: Finanza: servizi di contabilità Servizi giuridici correlati a class action Variante 2 Supporto di attività legate ai prodotti, verifiche legali del fondo di investimento e dei documenti appartenenti al fondo, registrazione delle transazioni di negoziazione e supporto nell’ambito della redazione di contratti di esternalizzazione e consulenza Contabilità del fondo e delle operazioni Variante 2 Variante 1 Variante 2 Variante 2 No. prog. Società esterna Subordinato/esternalizzato a: 14a DBOI Global Services Private Ltd., Mumbai (India) 14b IDS GmbH, Monaco 14c StatPro GmbH, Francoforte sul Meno 15 State Street Bank International GmbH, Monaco 16 Telefon-Servicegesellschaft der Deutschen Bank mbH, Francoforte sul Meno 17 Deutsche Asset Management International GmbH, Francoforte sul Meno (ex Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH, Francoforte sul Meno) 18 Deutsche Bank AG, Francoforte (ex DB Risk Center GmbH, Berlino) 19 The Bank of New York Mellon, filiale di Londra, Gran Bretagna Subordinato/esternalizzato a: 19a BNY Mellon International Operations (India) Private Limited, Pune, India. 19b The Bank of New York Mellon, filiale di New York, USA Dell’unità indicata al punto 19b subordinata/esternalizzata a: 19ba The Bank of New York Mellon, filiale di Singapore, Singapore 19bb The Bank of New York Mellon, filiale di Bruxelles, Belgio Misura di esternalizzazione Conflitti di interesse* Parte della misura di esternalizzazione: Supporto per la contabilità del fondo e delle operazioni, in particolare riscontro di titoli e conti, redazione di resoconti, controllo incrociato dei dati Creazione di report e analisi Solvency II per le compagnie di assicurazione Misurazioni delle prestazioni Collateral Services per operazioni OTC, operazioni di prestito in titoli e operazioni repo su titoli Interazione con i clienti Variante 1 Outsourcing Client Interaction (Service Center) Variante 2 Variante 2 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Supporto per asset allocation, implementazione, analisi del Variante 2 modello di portafoglio per le aree di gestione attivi e passivi Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli Variante 1 comprese eventuali operazioni su derivati Parte della misura di esternalizzazione: Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli Variante 1 comprese eventuali operazioni su derivati Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli Variante 1 comprese eventuali operazioni su derivati Parte della misura di esternalizzazione Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli comprese eventuali operazioni su derivati Gestione delle garanzie per le operazioni di prestito in titoli comprese eventuali operazioni su derivati Variante 1 Variante 1 * Conflitti di interesse per l’esternalizzazione: Variante 1: N on sussiste alcun conflitto di interesse. I potenziali conflitti di interesse dovrebbero essere attenuati dall’implementazione dell’accordo di esternalizzazione. Variante 2: La società esterna è una società collegata alla Società di Gestione. Non è possibile escludere che il contratto sarebbe stato stipulato in altra forma qualora fosse stata coinvolta una società di gestione non implicata personalmente o dal punto di vista del diritto societario. 25 Trattamento equo degli investitori / Gestione dei conflitti di interesse Tema ricorrente La Società effettua le proprie operazioni affinché i conflitti di interesse vengano gestiti in modo equo, sia tra la Società, i suoi collaboratori e i clienti che tra i clienti stessi. In caso di conflitto tra la Società o i suoi collaboratori da un lato e i clienti dall’altro, gli interessi dei clienti hanno sempre la priorità. Introduzione Come fornitori di servizi finanziari a livello globale, la Società e le società del gruppo Deutsche Bank ad essa collegate (fra cui Deutsche Bank AG) devono gestire costantemente conflitti di interesse effettivi o potenziali. La Società adotta il principio di intraprendere tutte le misure adeguate per l’istituzione di strutture organizzative e per l’applicazione di misure amministrative efficaci con le quali sia possibile identificare, gestire e monitorare i conflitti. L’amministrazione della Società deve pertanto garantire responsabilmente che i sistemi, i controlli e le procedure applicati dalla Società per l’identificazione, il monitoraggio e la soluzione dei conflitti di interesse siano adeguati. La sezione giuridica e quella che si occupa della compliance della Società supportano l’identificazione e l’osservazione dei conflitti di interesse effettivi e potenziali. La Società dispone di procedure adeguate per poter effettuare l’identificazione, la gestione e il monitoraggio di conflitti di interesse effettivi e potenziali nella sua sfera di attività. La Società ha stabilito dei principi per la gestione dei conflitti di interesse che sono riportati alla pagina Internet di DeAM – dws.de – nella sua versione attuale. Obiettivi La Società attua procedure adeguate per l’identificazione e la gestione adeguata dei conflitti di interesse che pregiudicano in modo sostanziale gli interessi dei clienti. Le rispettive direttive specificano i requisiti delle procedure e delle misure adeguati a livello del gruppo e della Società per identificare, bloccare e, qualora ciò non fosse possibile, gestire tutti i conflitti di interesse principali nell’interesse dei clienti coinvolti. Trattamento equo degli investitori La Società è tenuta a trattare equamente gli investitori del fondo. Essa gestisce il fondo di investimento emesso secondo il principio del trattamento equo, non favorendo determinati fondi di investimento e investitori del fondo di investimento a discapito di altri. I processi decisionali e le strutture organizzative della Società sono organizzati nel rispetto di tale principio. 26 La Società è consapevole del fatto che le funzioni svolte dai collaboratori della Società di Gestione in qualità di appartenenti al gruppo Deutsche Bank possono originare conflitti di interesse. Tutti gli appartenenti al gruppo Deutsche Bank si sono impegnati in tali evenienze ad adoperarsi nel relativo ambito per la giusta risoluzione di questi conflitti di interesse (ognuno in relazione alle proprie responsabilità e funzioni) e a non pregiudicare gli interessi della Società e degli investitori. La Società ritiene che gli appartenenti al gruppo Deutsche Bank abbiano l’idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito. (Potenziali) conflitti di interesse sostanziali I conflitti di interesse sostanziali riportati qui di seguito possono influire negativamente sul risultato economico ottenibile dagli investitori e in particolare comportare ricavi ridotti per gli investitori (cfr. anche le note sui rischi). Inoltre possono sussistere ulteriori conflitti di interesse o possono nascere in futuro dei conflitti di interesse che possono influire negativamente in particolare sul risultato economico ottenibile dagli investitori e comportare ricavi ridotti per gli investitori. 1. Conflitti di interesse a livello della Società Deutsche Bank AG e la Società e le persone che agiscono presso la Società appartengono complessivamente al gruppo Deutsche Bank (insieme “Società collegate”). Possono essere impiegati o attivi temporaneamente anche in altri fondi con funzioni simili o identiche a quelle svolte per questo fondo oppure lo potranno essere in futuro. Ciò può causare conflitti di interesse. Le Società collegate sono collegate fra loro direttamente o indirettamente sul piano giuridico e personale. L’identità parziale delle società coinvolte e le implicazioni personali e dal punto di vista del diritto societario possono dare luogo a conflitti d’interesse. Non è possibile escludere che i contratti fondamentali per il fondo sarebbero stati stipulati in altra forma se fossero state coinvolte solo Società che non svolgono più funzioni e non sono implicate personalmente o dal punto di vista del diritto societario. Gli interessi delle società partecipanti e delle persone possono entrare in conflitto. Nel caso di conflitti di interesse che riguardano la Società, la Società si adopererà al fine di risolverli a favore degli investitori del fondo. Inoltre, se sono coinvolti anche gli interessi degli investitori, la Società si adopererà affinché vengano evitati conflitti di interesse e, qualora ciò non fosse possibile, si preoccuperà di risolvere i conflitti inevitabili a tutela degli interessi degli investitori. Il fondo potrà investire in strumenti finanziari (ad esempio fondi del mercato monetario) i cui valori sottostanti siano le società del Gruppo Deutsche Bank, le sue Società controllate o collegate. In alcuni casi può essere necessaria la valutazione di tali transazioni o contratti con derivati o simili sulla base delle informazioni fornite dalle controparti. In tali casi queste informazioni fungono da presupposto per la valutazione di specifici valori patrimoniali del fondo da parte dell’ufficio di custodia. Ciò può causare conflitti di interesse. I valori patrimoniali del fondo possono essere depositati sotto forma di depositi bancari, quote di fondi di investimento o titoli (qualora previsto dalle Condizioni di Investimento del relativo fondo) presso Società collegate, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative all’ufficio di custodia. I depositi bancari del fondo possono essere investiti in titoli e certificati di deposito emessi da una Società collegata o in depositi bancari da questa offerti. Ciò può comportare che, oltre all’ammontare degli interessi (ad esempio in caso di depositi bancari), siano rilevanti anche altri fattori relativi all’investimento (ad esempio flusso di informazioni, ma anche e in particolare l’interesse delle Società collegate all’investimento in prodotti propri o prodotti di Società collegate). Anche le operazioni bancarie o assimilabili potranno essere eseguite con o tramite una Società collegata. Allo stesso modo, le Società collegate possono costituire la controparte nelle transazioni o nei contratti con derivati. In questo caso si possono verificare conflitti di interesse nella valutazione di tali transazioni o contratti con derivati. Ferme restando eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente documento, la Società può eseguire attivamente transazioni per conto di altri fondi che comprendono le stesse quote, immobili, titoli, valori patrimoniali e strumenti in cui la Società intende investire. La Società può effettuare, per altri fondi e conti, servizi di gestione degli investimenti e consulenza o servizi di gestione che perseguano obiettivi di investimento simili o diversi da quelli del fondo e/o che eseguano programmi di investimento simili a quelli del fondo e ai quali essi non partecipano. Le strategie di portafoglio utilizzate per questi o altri fondi di investimento potrebbero entrare in conflitto con le transazioni e le strategie suggerite dalle Società collegate nella gestione del fondo e pregiudicare i prezzi e la disponibilità di quote, titoli e strumenti in cui il fondo intende investire. La Società dedica alle attività del fondo il tempo che considera necessario e adeguato. Essa non è soggetta a limitazioni nell’investimento di ulteriori fondi di investimento, in particolare per quanto riguarda la stipula di ulteriori rapporti di consulenza agli investitori o lo svolgimento di altre attività, anche qualora tali attività fossero in concorrenza con l’attività del fondo. Mancato esercizio dei diritti di voto Al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse, la Società non eserciterà i diritti i voto derivati dalle azioni di Deutsche Bank AG. 2. Conflitti di interesse a livello della controparte Per via del pagamento delle commissioni o altri pagamenti a potenziali controparti da parte della Società, vi è un forte interesse di vendita della controparte. 3. Rimborso e trasferimento della commissione di gestione incassata Alla Società non affluiscono rimborsi di commissioni per le commissioni e le spese erogate dal fondo all’ufficio di custodia o a terzi. La Società garantisce agli intermediari, ad esempio gli istituti di credito, in maniera ricorrente – per lo più una volta all’anno – corrispettivi di intermediazione, le cosiddette “provvigioni di intermediazione”, che possono anche essere quote importanti della commissione di gestione della Società. Ciò avviene per l’indennizzo di prestazioni di vendita. Su richiesta dell’investitore di un fondo, la Società gli renderà noti ulteriori particolari. La Società può concordare a propria discrezione con singoli investitori il rimborso parziale nei loro confronti della commissione di gestione incassata, in particolare nel caso in cui investitori istituzionali investano direttamente grandi importi in modo duraturo. Referente presso la Società per tali questioni è la divisione “Institutional Sales”. Società di revisione La società di revisione KPMG AG, THE SQUAIRE, Am Flughafen, 60549 Francoforte sul Meno, Germania, è incaricata della revisione del fondo e del rendiconto annuale. paragrafo “Presupposti – Documentazione di vendita e comunicazione delle informazioni”. Questi documenti sono inoltre disponibili anche presso l’ufficio di custodia. Fornitori di servizi Le società che svolgono funzioni per conto della Società sono indicate al paragrafo “Esternalizzazione”. La Società ha inoltre incaricato i seguenti fornitori di servizi: –– KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, THE SQUAIRE, Am Flughafen, 60549 Francoforte sul Meno, Germania, è incaricata della revisione del fondo e del rendiconto annuale. –– Institutional Shareholder Services, Ten Bishops Square, Londra E16EG, Regno Unito, è incaricata della creazione di proposte per l’esercizio del diritto di voto. –– WM Datenservice, Düsseldorfer Straße 16, 60329 Francoforte sul Meno, Germania, è incaricata delle pubblicazioni. –– Bloomberg, Neue Mainzer Straße 75, 60311 Francoforte sul Meno, Germania, è incaricata delle pubblicazioni. –– Smarthouse Media GmbH, Hirschstraße 2, 76133 Karlsruhe, è incaricata del servizio di hosting e del funzionamento del sito Web. –– Kneip Communication S.A., 26/28 rue Edward Steichen, 2540 Lussemburgo, è incaricata delle pubblicazioni a mezzo stampa. Dal conferimento degli incarichi ai fornitori di servizi possono derivare i seguenti conflitti d’interesse. Qualora fosse richiesto l’intervento di un consulente d’investimento, ciò è riportato nella sezione specifica. I nomi degli altri fornitori di servizi (ad esempio avvocati e fiscalisti incaricati) sono comunicati su richiesta da Deutsche Asset Management Investment GmbH. La società di revisione verifica il rendiconto annuale del fondo. Durante la revisione, la società di revisione deve anche verificare se nella gestione del fondo siano state rispettate le disposizioni del KAGB e le disposizioni delle Condizioni di Investimento. Il risultato della revisione deve essere riepilogato dalla società di revisione in una nota particolare che deve essere a sua volta riportata per intero nel rendiconto annuale. La società di revisione è tenuta a presentare la relazione sulla revisione del fondo su richiesta della BaFin. Pagamenti agli investitori / diffusione delle relazioni e di altre informazioni Tramite l’incarico conferito all’ufficio di custodia si garantiscono agli investitori le distribuzioni dei proventi e il rimborso delle quote. Le informazioni agli investitori citate nel presente prospetto possono essere reperite anche con le modalità indicate nel 27 Prospetto – Sezione specifica DWS Deutschland Fondi, comparti e classi di quote Il fondo può investire fino al 10% in contingent convertible. Il fondo DWS Deutschland è stato costituito in data 20 ottobre 1993 per una durata indeterminata. Gli investitori sono comproprietari dei valori patrimoniali del fondo per l’ammontare delle rispettive quote ovvero creditori delle frazioni di quote. I certificati di quote sono intestati al detentore e sanciscono i suoi diritti nei confronti della Società. Il fondo non è un comparto di una struttura a ombrello. Non è possibile garantire il raggiungimento effettivo degli obiettivi definiti nella strategia d’investimento. Per il fondo vengono costituite le seguenti classi di quote: LC, LD, FC, FD e IC. Il precedente fondo del fondo è stato incorporato nella classe di quote LC il 19 gennaio 2016. Obiettivi e strategia ­d’investimento Obiettivo d’investimento Il fondo ha come obiettivo d’investimento il conseguimento di un rendimento più elevato possibile. I proventi vengono reinvestiti nel fondo o distribuiti, secondo quanto riportato nella seguente tabella. Performance Per le classi di quote costituite di recente non è ancora disponibile una storia di performance rappresentativa. DWS Deutschland Performance delle classi di quote rispetto al benchmark (in euro) Classe di quote Codice ISIN 3 anni 5 anni 9,5% 31,0% 131,7% Classe LC DE0008490962 Classe FC DE000DWS2F23 10,7%1)– _ Classe IC DE000DWS2GT0 2,0%2)– – CDAX 9,6%26,0% 99,2% emessa il 29 gennaio 2016 2) emessa il 1 august 2016 1) Performance calcolata secondo il metodo BVI, ossia senza considerare la commissione di sottoscrizione. Le performance passate non sono indicative di quelle future. Situazione al: 30 settembre 2016 Il benchmark è il CDAX. 1 anno Dati in euro Le attuali informazioni relative alla performance vengono pubblicate nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali nonché su Internet al sito www.dws.de. Strategia d’investimento La Società, sulla base della valutazione della congiuntura economica e della situazione del mercato dei capitali, nonché delle ulteriori attese della borsa, acquista e vende i valori patrimoniali consentiti ai sensi delle disposizioni del KAGB e in base alle Condizioni di Investimento. Almeno il 51% del valore del fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi con una prevalenza di Blue Chips e di Small Caps e Mid Caps selezionate. Il valore dei titoli denominati in una valuta diversa da quella della Repubblica Federale di Germania non deve superare il 20% del valore del fondo. Fino al 20% del valore del fondo può essere investito in titoli obbligazionari. I prestiti obbligazionari sono da ascriversi nel limite di investimento valido per i titoli obbligazionari. I titoli obbligazionari convertibili e le obbligazioni cum warrant non hanno valore di titoli obbligazionari in tal senso. Fino al 49% del valore del fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario e in depositi bancari. La Società può investire fino al 10% del valore del fondo in quote di altri fondi (quote d’investimento). In questo caso, la parte di quote d’investimento eccedente il 5% del valore del fondo può essere costituita solo da quote di fondi del mercato monetario. 28 Note particolari sui rischi Volatilità elevata Per la sua composizione e per le tecniche impiegate dalla gestione del fondo, il fondo presenta una volatilità elevata, ossia il valore della quota può essere soggetto a oscillazioni più forti, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo. Spiegazione del profilo di rischio del fondo La performance del fondo viene particolarmente influenzata dai seguenti fattori, che generano sia opportunità che rischi: –– Rischio di variazione dei corsi delle azioni –– Rischio di concentrazione Inoltre, il fondo può concentrare temporaneamente i suoi investimenti più o meno marcatamente su determinati settori, paesi o segmenti di mercato. Anche in tal caso ne conseguono rischi e opportunità. Derivati La Società è in grado di rilevare e calcolare con precisione sufficiente tutti i rischi di mercato legati al fondo che si basano sull’impiego di strumenti derivati. Per il calcolo dell’utilizzo del limite di rischio, la Società fa ricorso al cosiddetto approccio qualificato ai sensi del regolamento giuridico sui derivati. A tal fine, la Società confronta il rischio di mercato del fondo con quello di un patrimonio di riferimento corrispondente in cui di norma non sono presenti derivati e che non ricorre al leverage. Il valore di mercato del patrimonio di riferimento corrisponde sempre al valore attuale del fondo. La composizione del patrimonio di riferimento deve corrispondere sostanzialmente agli obiettivi di investimento e alla strategia d’investimento validi per il fondo. Il patrimonio di riferimento privo di derivati per il fondo è costituito da un indice azionario la cui composizione corrisponde sostanzialmente agli obiettivi di investimento e alla strategia d’investimento del fondo. La composizione dettagliata del patrimonio di riferimento può essere richiesta alla Società. Mediante l’impiego di derivati e di strumenti finanziari con componenti derivati, il contributo al rischio da assegnare al fondo per il rischio di mercato non deve mai superare il doppio del contributo al rischio per il rischio di mercato del patrimonio di riferimento privo di derivati corrispondente. Il rischio di mercato del fondo e del patrimonio di riferimento corrispondente viene calcolato con l’ausilio del metodo Value-atRisk (VaR). In tal caso la Società utilizza come modello la simulazione storica. I parametri principali sono: un intervallo di confidenza del 99% e un periodo storico di osservazione di almeno un anno. Il VaR è la massima perdita possibile che con una probabilità pari al 99% non può essere superata nel periodo di possesso indicato. Pertanto il VaR non indica la massima perdita possibile. Il metodo VaR viene costantemente monitorato mediante back-testing. Inoltre vengono eseguiti regolarmente degli stress test. Qualora sia disponibile un adeguato sis­tema di gestione dei rischi, la Società può investire in qualsiasi derivato per conto del fondo purché tale investimento sia conforme agli obiettivi di investimento e alla strategia d’investimento del fondo. La condizione è che i derivati provengano dai valori patrimoniali che sono stati acquisiti per il fondo o dai seguenti valori sottostanti: –– –– –– –– tassi di interesse, tassi di cambio, valute, indici finanziari, la cui composizione sia sufficientemente diversificata, che rappresentino un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono e che siano pubblicizzati in modo adeguato. Ne fanno parte in particolare opzioni, contratti financial futures e swap, nonché combinazioni degli stessi. Profilo dell’investitore tipo Il fondo è concepito per l’investitore orientato alla crescita, le cui aspettative di guadagno siano superiori al livello dei tassi del mercato dei capitali e che desideri conseguire la crescita del capitale prevalentemente grazie a opportunità offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di valore. Quote Emissione di quote Le quote possono essere acquistate presso l’ufficio di custodia, la Società e tramite l’intermediazione di terzi. Tutti gli ordini vengono eseguiti sulla base di un valore della quota che non è noto. Gli ordini pervenuti alla Società o all’ufficio di custodia entro le ore 13.30 CET (termine di accettazione ordini) di un giorno di valutazione vengono processati sulla base del valore della quota in tale giorno di valutazione. Gli ordini pervenuti alla Società o all’ufficio di custodia dopo le ore 13.30 CET vengono conteggiati sulla base del valore della quota del giorno di valutazione successivo. Inoltre, Deut­sche Bank AG e Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG hanno in Germania la funzione di ufficio di pagamento secondario; nell’esercizio di tale funzione, anch’esse accettano ordini di acquisto fino al termine di accettazione ordini. Rimborso di quote Per il rimborso, è necessario rivolgersi all’ufficio di custodia. Tutti gli ordini vengono eseguiti sulla base di un valore della quota che non è noto. Gli ordini pervenuti alla Società o all’ufficio di custodia entro le ore 13.30 CET (termine di accettazione ordini) di un giorno di valutazione vengono processati sulla base del valore della quota in tale giorno di valutazione. Gli ordini pervenuti alla Società o all’ufficio di custodia dopo le ore 13.30 CET vengono conteggiati sulla base del valore della quota del giorno di valutazione successivo. Inoltre, Deutsche Bank AG e Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG hanno in Germania la funzione di ufficio di pagamento secondario; anch’esse nell’esercizio di tale funzione accettano ordini di vendita fino al termine di accettazione ordini. Investimento minimo Qualora le classi di quote prevedano importi d’investimento minimo, il relativo ammontare è riportato nella tabella seguente. Prezzi di emissione e di rimborso Commissione di sottoscrizione Nel determinare il prezzo di emissione, al valore della quota si può aggiungere una commissione di sottoscrizione. L’eventuale imposizione della commissione di sottoscrizione e il relativo importo vengono indicati nella tabella seguente. La commissione di sottoscrizione può ridurre ovvero eliminare completamente la performance del fondo in caso di breve durata dell’investimento. La commissione di sottoscrizione rappresenta sostanzialmente un compenso per il collocamento delle quote del fondo. La Società può inoltrare la commissione di sottoscrizione ad eventuali uffici d’intermediazione come remunerazione per le prestazioni di collocamento. Commissione di rimborso Non è richiesta una commissione di rimborso. Il rimborso viene effettuato al valore della quota. Spese di gestione e altre spese Compenso forfettario Per le classi di quote la Società riceve dal fondo un compenso forfettario sulla base del valore patrimoniale calcolato in ogni giorno di negoziazione. L’importo preciso è riportato nella tabella seguente. Tale forfait copre le seguenti commissioni e spese, che non verranno addebitate separatamente al fondo: –– commissione per la gestione del fondo (gestione del fondo, attività amministrative, costi di collocamento, commissione di servizio per resoconti e analisi); –– commissione dell’ufficio di custodia; –– spese bancarie di deposito e di conto, eventualmente comprendenti le spese bancarie per la custodia all’estero di valori patrimoniali esteri; –– spese per la stampa e la spedizione della documentazione di vendita destinata all’investitore prescritta dalla legge (rendiconto annuale e relazione semestrale, prospetti d’offerta, informazioni essenziali per gli investitori); –– spese per la notifica del rendiconto annuale e della relazione semestrale, dei prezzi di emissione e di rimborso e di eventuali distribuzioni o reinvestimenti e del rendiconto di liquidazione; –– spese per la revisione del fondo da parte della Società di revisione del fondo; –– spese per la notifica delle informazioni richieste ai fini fiscali e della certificazione relativa alla conformità del calcolo dei dati fiscali alle norme del diritto fiscale tedesco. Il compenso forfettario può essere detratto dal fondo in qualsiasi momento. Oltre ai compensi forfettari spettanti alla Società potranno essere addebitati al fondo le seguenti spese: –– spese derivanti dall’acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali; –– imposte correlate alle commissioni da pagare alla Società, all’ufficio di custodia e a terzi, nonché alle spese riportate di seguito, incluse le imposte correlate alla gestione e alla custodia; –– spese per l’esercizio e l’applicazione di diritti da parte della Società per conto del fondo, nonché per la difesa da diritti rivendicati contro la Società a carico del fondo; –– spese sostenute per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alle comunicazioni agli investitori tramite un supporto dati durevole in caso di –– fusioni del fondo e –– di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti d’investimento. Particolarità relative a operazioni di prestito in titoli e operazioni repo I proventi netti derivanti dalle operazioni di prestito in titoli e dalle operazioni repo sono di competenza del fondo. 29 La Società ha il diritto di applicare una commissione per l’avvio, la preparazione e l’esecuzione di operazioni di prestito in titoli e operazioni repo, che ammonta fino al 50% dei proventi derivanti da tali operazioni. Relativamente alle operazioni di prestito in titoli e alle operazioni repo possono essere addebitate ulteriori spese, quali ad esempio: –– commissione dell’ufficio di custodia; –– spese bancarie, eventualmente comprendenti le spese bancarie per la custodia all’estero di titoli esteri; –– corrispettivi da pagare a fornitori di servizi esterni a cui la Società si affida per eseguire le proprie attività (si veda in proposito anche la sezione sulle operazioni di prestito in titoli e sulle operazioni repo precedentemente riportata in questo prospetto). Tali ulteriori spese per la gestione delle attività sono a carico della Società. Particolarità per l’acquisto di quote d’investimento In caso di investimento in quote di fondi target, al fondo vengono interamente addebitati: le spese del fondo target, in particolare la commissione di gestione e/o il compenso forfettario, le commissioni di performance, le commissioni di sottoscrizione e di rimborso, i rimborsi spese o altre spese sostenute per il fondo target. In deroga a tale disposizione, al fondo non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione e di rimborso per l’acquisto o il rimborso di quote di fondi target collegati. Dalla commissione di gestione e/o dal compenso forfettario per la parte riguardante le quote di fondi target collegati verranno dedotti, eventualmente fino al totale azzeramento, la commissione di gestione e/o il compenso forfettario calcolati per il fondo target acquistato (metodo della differenza). Obbligo di autorizzazione Commissioni e rimborsi spese erogati dal fondo alla Società, all’ufficio di custodia e a terzi sono sottoposti all’obbligo di autorizzazione della BaFin. Borse e mercati La Società potrà autorizzare la quotazione delle quote del fondo in una borsa oppure la loro negoziazione su mercati organizzati; attualmente la Società non si avvale di questa possibilità. Anno d’esercizio L’anno d’esercizio del fondo inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. 30 Destinazione dei proventi Classi di quote di reinvestimento I proventi delle classi di quote di reinvestimento non vengono distribuiti, bensì riallocati nel fondo (reinvestimento). La Società si riserva tuttavia il diritto di eseguire una distribuzione, in casi particolari, entro due mesi dal termine dell’anno d’esercizio, in conformità con le disposizioni legislative vigenti. Se le quote vengono custodite in deposito presso l’ufficio di custodia, le relative filiali accrediteranno le distribuzioni gratuitamente. Inoltre, qualora il deposito venga gestito da altre banche o casse di risparmio, si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi. Quote che danno diritto a distribuzione Nel caso delle classi di quote che danno diritto a distribuzione, la Società sostanzialmente distribuisce agli investitori ogni anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, gli interessi, i dividendi e i proventi da quote d’investimento, purché la strategia d’investimento consenta un investimento di questo genere, nonché i corrispettivi derivanti da operazioni di prestito e operazioni repo maturati per conto del fondo durante l’anno d’esercizio e non utilizzati per la copertura delle spese. Possono essere inclusi nella distribuzione anche gli utili derivanti da vendite e gli altri proventi realizzati. La Società potrà decidere di pagare per il fondo acconti su dividendi ai sensi di legge. Gli utili soggetti a distribuzione possono essere portati a nuovo nei successivi esercizi nella misura in cui la somma degli utili portati a nuovo non superi il 15% del rispettivo valore del fondo al termine dell’esercizio. Gli utili di esercizi parziali possono essere interamente portati a nuovo. Se le quote vengono custodite in deposito presso l’ufficio di custodia, le relative filiali accrediteranno le distribuzioni gratuitamente. Qualora il deposito venga gestito da altre banche o casse di risparmio, si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi. Società di consulenza La Società non ha attualmente incaricato alcuna società di consulenza o alcun consulente d’investimento. Prospetto delle classi di quote Codice ISIN LC DE0008490962 FC DE000DWS2F23 LD DE000DWS2F15 FD DE000DWS2F31 ICDE000DWS2GT0 ID Viene stabilito al momento dell’emissione. Codice WKN LC 849096 FC DWS2F2 LD DWS2F1 FD DWS2F3 ICDWS2GT ID Viene stabilito al momento dell’emissione. Valuta del fondo Valuta della classe di quote EUR LC EUR FC EUR LD EUR FD EUR ICEUR IDEUR Data di sottoscrizione iniziale LC 20.8.1993 e data di emissione (a partire dal 19.1.2016 come classe di quote LC) FC 29.1.2016 LD Non ancora emessa. Il prospetto verrà aggiornato immediatamente dopo l’emissione della classe di quote. FD Non ancora emessa. Il prospetto verrà aggiornato immediatamente dopo l’emissione della classe di quote. IC1.8.2016 IDNon ancora emessa. Il prospetto verrà aggiornato immediatamente dopo l’emissione della classe di quote. Commissione di sottoscrizione LC 5% FC Assente LD 5% FD Assente ICAssente ID Viene stabilito al momento dell’emissione. Utilizzo dei proventi LC Reinvestimento FC Reinvestimento LD Distribuzione FD Distribuzione ICReinvestimento IDDistribuzione Compenso forfettario LC FC LD FD IC ID 1,4% annuo 0,8% annuo 1,4% annuo 0,8% annuo 0,6% annuo Viene stabilito al momento dell’emissione. Importo minimo di investimento LC FC LD FD IC ID Assente EUR 400.000,00 Assente EUR 400.000,00 EUR 25.000.000,00 Viene stabilito al momento dell’emissione. 31 Prospetto delle classi di quote (continuato) Prezzo di emissione iniziale 32 LC DEM 80,00 (incl. commissione di sottoscrizione) FC Valore della quota della classe di quote DWS Deutschland LC alla data di emissione della classe di quote FC LD Valore della quota della classe di quote DWS Deutschland LC alla data di emissione della classe di quote LD (più commissione di sottoscrizione) FD Valore della quota della classe di quote DWS Deutschland LC alla data di emissione della classe di quote FD ICValore della quota della classe di quote DWS Deutschland LC alla data di emissione della classe di quote IC. IDValore della quota della classe di quote DWS Deutschland LC alla data di emissione della classe di quote ID. Condizioni di Investimento Condizioni di Investimento Generali Disciplinano il rapporto giuridico intercorrente fra gli investitori e Deutsche Asset Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno (di seguito la “Società”) per il fondo comune di investimento conforme alle direttive OICVM gestito dalla Società, la cui validità si esprime unicamente in collegamento con le “Condizioni di Investimento Particolari” stilate per il fondo OICVM. Articolo 1 Presupposti 1. La Società è una società di gestione di capitali OICVM ai sensi delle disposizioni del Codice tedesco regolante l’investimento di capitali (Kapitalanlagegesetzbuch; KAGB). 2. La Società investe il capitale raccolto, a nome proprio e per conto comune degli investitori, in base al principio della diversificazione del rischio, in valori patrimoniali consentiti in base alle disposizioni del KAGB, separatamente dal proprio patrimonio, in forma di fondo OICVM. In relazione ai diritti derivanti per gli investitori, essa emette certificati (certificati di quote). 3. Il rapporto giuridico tra la Società e l’investitore è definito dalle Condizioni di Investimento Generali (Allgemeine Anlagebedingungen; AABen) e dalle Condizioni di Investimento Particolari (Besondere Anlagebedingungen; BABen) del fondo OICVM e dal KAGB. Articolo 2 Ufficio di custodia 1. La Società incarica per il fondo OICVM un istituto di credito in qualità di ufficio di custodia; l’ufficio di custodia agisce indipendentemente dalla Società ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. 2. I diritti e i doveri dell’ufficio di custodia sono regolati dal contratto sugli uffici di custodia stipulato con la Società, dal KAGB e dalle AABen e BABen. 3. L’ufficio di custodia può appaltare il compito di custodia a un’altra società (subcustode) come da articolo 73 KAGB. Ulteriori informazioni in proposito sono riportate nel prospetto. 4. L’ufficio di custodia è responsabile nei confronti del fondo OICVM o degli investitori in caso di smarrimento di uno strumento finanziario custodito dall’ufficio di custodia o da un subcustode da esso incaricato a cui è stata ceduta la custodia degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1 KAGB. L’ufficio di custodia non è ritenuto responsabile qualora fosse in grado di dimostrare che lo smarrimento sia imputabile a eventi esterni, le cui conseguenze, nonostante l’applicazione di tutte le contromisure necessarie, siano state ineluttabili. Ulteriori diritti, derivanti dalle norme del diritto civile sulla base di accordi o fatti illeciti, restano invariati. L’ufficio di custodia risponde inoltre nei confronti del fondo OICVM o degli investitori per tutte le altre perdite imputabili a una negligenza da parte dell’ufficio di custodia o all’intenzionalità da parte dell’ufficio di custodia di non adempiere ai propri obblighi in conformità con le disposizioni del KAGB. La responsabilità dell’ufficio di custodia resta invariata in caso di eventuale cessione dei compiti di custodia secondo il paragrafo 3, comma 1. Articolo 3 Gestione del fondo 1. La Società acquisisce e gestisce i valori patrimoniali in nome proprio e per conto comune degli investitori con la competenza, la lealtà, la diligenza e la coscienza necessarie. Nell’adempimento dei propri compiti, essa agisce indipendentemente dall’ufficio di custodia ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. 2. La Società è autorizzata ad acquistare valori patrimoniali con il denaro raccolto dagli investitori, a rivenderli e a investire i proventi in altra maniera; è inoltre autorizzata a eseguire tutti gli altri atti giuridici derivanti dalla gestione dei valori patrimoniali. 3. La Società non può concedere per conto comune degli investitori prestiti in denaro né assumere impegni derivanti da contratti di fideiussione o di garanzia; non può vendere valori patrimoniali che ai sensi degli articoli 193, 194 e 196 KAGB non appartengano al fondo OICVM all’atto della stipula del contratto. L’articolo 197 KAGB resta impregiudicato. Articolo 4 Principi di investimento La Società deve acquisire per il fondo OICVM solo i valori patrimoniali che comportano rendimento e/o crescita. La Società definisce nelle BABen quali valori patrimoniali possono essere acquistati per il fondo OICVM. Articolo 5 Titoli Nella misura in cui le BABen non contengono ulteriori restrizioni, la Società può acquistare titoli fatto salvo l’articolo 198 KAGB soltanto se a)sono quotati ufficialmente in una borsa di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati ufficialmente o negoziati in uno di quegli Stati su un altro mercato organizzato, b)sono quotati ufficialmente solamente in una borsa di uno Stato non facente parte dell’Unione europea o non aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati e negoziati in uno di tali Stati su un altro mercato organizzato, a condizione che la scelta di tale borsa o del mercato organizzato sia approvata dall’autorità di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin)1, c)viene richiesta, ai sensi delle condizioni di emissione, la quotazione ufficiale di tali titoli in una borsa di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure la quotazione ufficiale o la negoziazione degli stessi su un mercato organizzato di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che la quotazione o la negoziazione di tali titoli avvenga entro un anno dalla loro emissione, d)in base alle condizioni di emissione deve essere richiesta l’ammissione alla quotazione ufficiale in borsa o la quotazione su un mercato organizzato o la negoziazione in una borsa di uno Stato non facente parte dell’Unione europea o di un altro Stato non aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che la scelta della borsa o del mercato organizzato sia approvata dalla BaFin e che l’ammissione alla quotazione o la negoziazione dei titoli avvengano entro un anno dalla loro emissione, e)si tratta di azioni che spettano al fondo OICVM da risorse della Società in caso di un aumento di capitale, f)sono stati acquistati nell’esercizio di diritti d’opzione che appartengono al fondo OICVM, g)si tratta di quote di fondi chiusi che soddisfino i criteri specificati nell’articolo 193, paragrafo 1, comma 1, numero 7 KAGB, h)si tratta di strumenti finanziari che soddisfino i criteri specificati nell’articolo 193, paragrafo 1, comma 1, numero 8 KAGB. L’acquisto di titoli ai sensi del comma 1, lettere da a) a d) può avvenire unicamente se vengono soddisfatti anche i requisiti di cui all’articolo 193, paragrafo 1, comma 2 KAGB. Sono acquistabili anche i diritti d’opzione derivanti da titoli acquistabili a loro volta ai sensi dell’articolo 5. Articolo 6 Strumenti del mercato monetario 1. Qualora le BABen non presentino ulteriori restrizioni, la Società può acquistare per conto del fondo OICVM, fatto salvo l’articolo 198 KAGB, strumenti che vengono negoziati nel modo usuale sul mercato monetario e titoli obbligazionari che al momento del loro acquisto per il fondo OICVM presentano una durata residua non superiore a 397 giorni o il cui tasso d’interesse in base alle condizioni d’emissione venga periodicamente adeguato al mercato durante la loro intera durata, ma almeno una volta ogni 397 giorni o il cui profilo di rischio corrisponda a quello di tali titoli (strumenti del mercato monetario). 1La lista delle borse è pubblicata sulla homepage della BaFin: www.bafin.de 33 Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquistati per il fondo OICVM solo se a)sono quotati ufficialmente in una borsa di uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, oppure sono quotati ufficialmente o negoziati su un altro mercato organizzato, b)tali titoli sono quotati ufficialmente solamente in una borsa di uno Stato non facente parte dell’Unione europea o non aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati e negoziati su un altro mercato organizzato, a condizione che la scelta di tale borsa o del mercato organizzato sia approvata dalla BaFin2, c)sono emessi o garantiti dall’Unione europea, dal governo federale, da un fondo federale, da una regione federale, da un altro Stato membro o da un altro ente statale, regionale o locale oppure dalla Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell’Unione europea, d)sono emessi da una società i cui titoli siano negoziati su uno dei mercati citati alle lettere a) e b), e)sono emessi o garantiti da un istituto di credito sottoposto ai criteri di sorveglianza stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea o da un istituto di credito soggetto e rispettoso di norme di sorveglianza considerate dalla BaFin equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, f)sono emessi da altri emittenti e rispondono ai requisiti di cui all’articolo 194, paragrafo 1, comma 1, numero 6 KAGB. 2. Gli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 sono acquistabili solo qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 194, paragrafi 2 e 3 KAGB. Articolo 7 Depositi bancari La Società può detenere depositi bancari per conto del fondo OICVM che abbiano una durata massima di dodici mesi. I depositi da mantenere su conti vincolati possono essere detenuti presso un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo; i depositi possono essere mantenuti anche presso un istituto di credito con sede in uno Stato terzo, le cui disposizioni relative alla vigilanza a parere della BaFin siano equivalenti a quelle del diritto dell’Unione 2La lista delle borse è pubblicata sulla homepage della BaFin: www.bafin.de 34 europea. Salvo quanto diversamente disposto dalle BABen, i depositi bancari possono essere denominati anche in una valuta estera. Articolo 8 Quote d’investimento 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle BABen, la Società può acquistare per conto del fondo OICVM quote di fondi di investimento ai sensi della direttiva 2009/65/CE (OICVM). Le quote di altri fondi e di società d’investimento a capitale variabile nazionali, nonché le quote di fondi d’investimento alternativi UE ed esteri aperti possono essere acquistate a condizione che soddisfino i requisiti dell’articolo 196, paragrafo 1, comma 2 KAGB. 2. Le quote in fondi e Società d’investimento a capitale variabile nazionali, le quote d’investimento in OICVM UE e in fondi di investimento alternativi UE ed esteri aperti, possono essere acquistate dalla Società solo se, in base alle Condizioni di Investimento o allo statuto della Società di gestione dei capitali OICVM, della Società d’investimento a capitale variabile, del fondo d’investimento UE, della Società di Gestione UE, del fondo di investimento alternativo estero o della Società di investimento estera, possa essere investito non più del 10% complessivo del valore del loro patrimonio in quote di altri fondi nazionali, di Società d’investimento a capitale variabile, di fondi d’investimento aperti o di fondi d’investimento alternativi esteri aperti. Articolo 9 Derivati 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle BABen, la Società può utilizzare derivati nell’ambito della gestione di un fondo OICVM ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 1 KAGB e strumenti finanziari con componenti derivati ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 2 KAGB. A seconda del tipo e dell’entità dei derivati e degli strumenti finanziari con componenti derivati impiegati, essa può utilizzare per il calcolo dell’utilizzo del limite di rischio ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 2 KAGB per l’utilizzo di derivati e strumenti finanziari con componenti derivati l’approccio semplice o l’approccio qualificato ai sensi del “Regolamento sulla gestione e sul calcolo dei rischi nell’impiego di derivati, prestiti in titoli e operazioni repo nei fondi di investimento secondo le disposizioni del Codice tedesco regolante l’investimento di capitali” (DerivateV) di cui all’articolo 197, paragrafo 3 KAGB; i dettagli sono regolati dal prospetto. 2. Nel caso in cui la Società ricorra all’approccio semplice, può utilizzare regolarmente nel fondo OICVM solo le forme di base di derivati, strumenti finanziari con componenti derivati o combinazioni di tali derivati, strumenti finanziari con componenti derivati o combinazioni di valori sottostanti ammessi ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 1 KAGB. I derivati complessi ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 1 KAGB, derivanti da valori sottostanti consentiti possono essere impiegati solo in minima parte. L’ammontare dell’imputazione del fondo OICVM da calcolare in base all’articolo 16 DerivateV per il rischio di mercato non deve mai superare il valore del fondo. Forme di base di derivati: a)contratti futures sui valori sottostanti ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB fatta eccezione per le quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB; b)opzioni o warrant sui valori sottostanti ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB fatta eccezione per le quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB e su contratti futures ai sensi della lettera a), a condizione che presentino le seguenti caratteristiche: aa)l’esercizio è possibile durante l’intera durata o allo scadere della durata e bb)il valore dell’opzione al momento dell’esercizio dipende in modo lineare dalla differenza positiva o negativa tra il prezzo base e il prezzo di mercato del valore sottostante e si azzera quando la differenza ha l’altro segno aritmetico; c)swap su tassi d’interesse, swap su valute o swap su valute su tassi d’interesse; d)opzioni su swap di cui alla lettera c), a condizione che presentino le caratteristiche di cui alla lettera b), lettere aa) e bb) (swaptions); e)Credit Default Swap che si riferiscono a un singolo valore sottostante (Single Name Credit Default Swap). 3. Se la Società utilizza un approccio qualificato, salvo appropriato sistema di gestione dei rischi, può investire in tutti i derivati o strumenti finanziari con componenti derivati che derivano da un valore sottostante ammesso ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, comma 1 KAGB. Il contributo potenziale al rischio per il rischio di mercato (“contributo al rischio”) sottostante al fondo OICVM non potrà, in nessun momento, superare di due volte il contributo potenziale al rischio per il rischio di mercato del relativo patrimonio di riferimento ai sensi dell’articolo 9 DerivateV. Alternativamente il contributo al rischio non potrà mai superare il 20% del valore del fondo OICVM. 4. La Società non può in nessun caso derogare in queste operazioni dai principi e limiti d’investimento indicati nelle AABen o BABen o nel prospetto. 5. La Società utilizzerà derivati e strumenti finanziari con componenti derivati allo scopo di copertura, di una gestione efficiente del portafoglio e per il conseguimento di proventi aggiuntivi, se e nella misura in cui lo ritenga opportuno nell’interesse degli investitori. 6. Nel calcolo del limite del rischio di mercato per l’utilizzo di derivati e strumenti finanziari con componenti derivati, la Società può passare in qualsiasi momento dall’approccio semplice a quello qualificato ai sensi dell’articolo 6, comma 3 DerivateV. Il passaggio non necessita dell’autorizzazione della BaFin, ma la Società Articolo 10 Altri strumenti d’investimento 5. Per i titoli e gli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente il limite di cui al paragrafo 3 può essere superato ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 2 KAGB, a condizione che ciò sia previsto dalle BABen con indicazione degli emittenti interessati. In tali casi, i titoli e gli strumenti del mercato monetario detenuti per conto del fondo OICVM devono essere composti da almeno sei emissioni diverse, di cui non più del 30% del valore del fondo OICVM rientranti in un’unica emissione. Salvo quanto diversamente disposto dalle BABen, la Società può acquistare per conto del fondo OICVM fino al 10% del valore del fondo OICVM in altri strumenti di investimento ai sensi dell’articolo 198 KAGB. 6. La Società può investire di volta in volta fino a un massimo del 20% del valore del fondo OICVM in depositi bancari ai sensi dell’articolo 195 KAGB presso lo stesso istituto di credito. Articolo 11 Limiti dell’emittente e limiti d’investimento 7. La Società deve garantire che una combinazione di deve notificare tale passaggio immediatamente alla BaFin e pubblicarlo nella relazione semestrale o nel rendiconto annuale immediatamente successivo. 7. Nell’applicazione di derivati e strumenti finanziari con componenti derivati, la Società dovrà osservare le disposizioni del DerivateV. 1. Nella gestione, la Società deve osservare i limiti e le restrizioni fissate dal KAGB, dal DerivateV e dalle Condizioni di Investimento. 2. Possono essere acquistati titoli e strumenti del mercato monetario, compresi i titoli a pronti contro termine e gli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente per una quota di valore compreso fra il 5% e il 10% del fondo OICVM; in tal caso, il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di questo emittente non può superare il 40% del fondo OICVM. 3. La Società può investire complessivamente fino a un massimo del 35% del valore del fondo OICVM in titoli obbligazionari, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dal governo federale, da una regione federale, dall’Unione europea, da uno Stato membro dell’Unione europea o dai suoi enti territoriali, da un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o da un altro Stato terzo o da un’organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno Stato membro dell’Unione europea. 4. La Società può investire fino al 25% del valore del fondo OICVM in titoli ipotecari e obbligazioni comunali nonché titoli obbligazionari, emesse da istituti di credito con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, se tali istituti di credito sono soggetti a uno specifico controllo pubblico ai sensi di legge volto alla tutela dei detentori di detti titoli obbligazionari e i fondi ricavati dall’emissione delle obbligazioni vengono investiti in valori patrimoniali che coprono a sufficienza le passività risultanti da tali titoli obbligazionari per tutta la loro durata e che in caso di inadempienza dell’emittente vengano utilizzati in via prioritaria per i rimborsi e il pagamento degli interessi giunti a scadenza. Nel caso in cui la Società investa oltre il 5% del valore del fondo OICVM in titoli obbligazionari dello stesso emittente ai sensi del comma 1, il valore complessivo di detti titoli non potrà superare l’80% del valore del fondo OICVM. a)titoli e strumenti del mercato monetario emessi da un medesimo organismo, b)depositi presso lo stesso organismo, c) l’ammontare dell’imputazione per il rischio del contraente relativo alle operazioni compiute con tale organismo non superi il 20% del valore del fondo OICVM. Il comma 1 vale per gli emittenti e i garanti citati nei paragrafi 3 e 4 tenendo in considerazione che la Società deve garantire che la combinazione dei valori patrimoniali di cui al comma 1 e dell’ammontare dell’imputazione non superi il 35% del valore del fondo OICVM. I singoli limiti massimi restano invariati in entrambi i casi. 8. I titoli obbligazionari, i prestiti obbligazionari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non vengono considerati nell’applicazione del limite del 40% indicato nel paragrafo 2. In deroga a quanto disposto nel paragrafo 7, i limiti indicati nei paragrafi da 2 a 4 e nei paragrafi da 6 a 7 non possono essere accumulati. 9. La Società può investire in quote di un unico fondo come da articolo 196, paragrafo 1 KAGB fino a un massimo del 20% del valore del fondo OICVM. La Società può investire in fondi come da articolo 196, paragrafo 1, comma 2 KAGB solo fino a un massimo del 30% del valore del fondo OICVM. La Società può acquistare per conto del fondo OICVM non più del 25% delle quote emesse da un altro fondo di investimento aperto nazionale, europeo o estero investite, in base al principio della diversificazione del rischio, in valori patrimoniali ai sensi degli articoli da 192 a 198 KAGB. Articolo 12 Fusione del fondo 1. Ai sensi degli articoli da 181 a 191 KAGB, la Società può b)acquisire tutti i valori patrimoniali e le passività di un altro fondo di investimento aperto, di un OICVM UE o di una Società di investimento a capitale variabile in questo fondo OICVM. 2. La fusione necessita dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza di volta in volta competente. I dettagli della procedura sono indicati agli articoli da 182 a 191 KAGB. 3. Il fondo OICVM può essere fuso solo con un fondo d’investimento, che non è un OICVM, se anche il fondo di investimento incorporante o nuovo è un OICVM. Le fusioni di un fondo OICVM UE in un fondo OICVM possono essere inoltre effettuate in conformità alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii) della direttiva 2009/65/CE. Articolo 13 Prestito in titoli 1. La Società è autorizzata, per conto del fondo OICVM, a concedere a un mutuatario un prestito in titoli terminabile in ogni momento contro un corrispettivo adeguato all’andamento del mercato, a seguito del conferimento di sufficienti garanzie ai sensi dell’articolo 200, paragrafo 2 KAGB. La quotazione dei titoli da trasmettere insieme alla quotazione dei titoli già trasmessi come prestito in titoli a tale mutuatario, compresa una Società appartenente al gruppo, per conto del fondo OICVM non può superare il 10% del valore del fondo OICVM ai sensi dell’articolo 290 del Codice commerciale tedesco. 2. Se la garanzia prestata dal mutuatario per i titoli trasferiti è in depositi, tali depositi devono essere detenuti su conti vincolati ai sensi dell’articolo 200, paragrafo 2, comma 3, numero 1 KAGB. In alternativa, la Società potrà avvalersi della possibilità di investire tali depositi nei seguenti valori patrimoniali nella valuta dei depositi: a)in titoli obbligazionari di alta qualità ed emessi dal governo federale, da una regione federale, dall’Unione europea, da uno Stato membro dell’Unione europea o dai suoi enti territoriali, da un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o da un altro Stato terzo, b)in fondi del mercato monetario con struttura a breve durata ai sensi delle direttive rilasciate dalla BaFin sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, o c)in forma di operazione repo con un istituto di credito che garantisca in ogni momento il recupero del deposito maturato. I proventi derivanti dall’investimento delle garanzie spettano al fondo OICVM. a)trasferire tutti i valori patrimoniali e le passività di tale fondo OICVM a un altro fondo esistente o a un nuovo fondo appositamente costituito o a un OICVM UE o a una Società di investimento OICVM a capitale variabile; 35 3. Per l’intermediazione e l’esecuzione dei prestiti in titoli, la Società può anche servirsi di un sistema organizzato da una banca per la raccolta dei titoli o da un’impresa menzionata nelle BABen, il cui oggetto di attività consista nelle operazioni internazionali con effetti per conto di terzi, che deroghi ai requisiti degli articoli 200 e 201 KAGB, se tramite le condizioni di questo sistema vengono comunque garantiti gli interessi degli investitori e non vi sono deroghe al diritto di revoca in ogni momento di cui al paragrafo 1. 4. Salvo diversamente disposto dalle BABen, la Società può concedere prestiti in titoli anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote d’investimento, a condizione che tali valori patrimoniali siano acquistabili per il fondo OICVM. A tale riguardo si applicano per analogia le norme dei paragrafi da 1 a 3. Articolo 14 Operazioni repo 1. La Società può stipulare, contro corrispettivo, operazioni repo su titoli revocabili in qualsiasi momento con istituti di credito o istituti finanziari per conto del fondo OICVM, ai sensi dell’articolo 340b, paragrafo 2 del Codice commerciale tedesco sulla base di contratti quadro standardizzati. 2. Le operazioni repo devono avere per oggetto titoli che possono essere acquistati per il fondo OICVM in base alle Condizioni di Investimento. 3. Tali contratti possono avere una scadenza massima di dodici mesi. 4. Salvo diversamente disposto dalle BABen, la Società può concedere operazioni repo anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote d’investimento, a condizione che tali valori patrimoniali siano acquistabili per il fondo OICVM. A tale riguardo si applicano per analogia le norme dei paragrafi da 1 a 3. Articolo 15 Accensione di crediti La Società può accendere crediti a breve termine per conto congiunto degli investitori fino a un ammontare pari al 10% del fondo OICVM, se le condizioni dell’accensione del credito sono normalmente applicate sul mercato e l’ufficio di custodia acconsente all’accensione del credito. Articolo 16 Certificati di quote 1. I certificati di quote sono intestati al detentore e sono emessi su una quota unica o su più quote. 2. Le quote possono presentare elementi caratteristici diversi, in particolare per quanto concerne la destinazione dei proventi, la commissione di sottoscrizione, la commissione di rimborso, la valuta del valore della quota, la commissione di gestione, l’importo d’investimento minimo o una combinazione di tali caratteristiche (classi di quote). I particolari sono stabiliti nelle BABen. 36 3. I certificati di quote recano almeno le firme, a mano o riprodotte, della Società e dell’ufficio di custodia. quote immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale tramite un supporto di memorizzazione permanente. 4. Le quote sono trasferibili. Il trasferimento di un certificato di quote implica il trasferimento dei diritti in esso cartolarizzati. In ogni caso, l’unico avente diritto nei confronti della Società è il detentore del certificato di quote. Articolo 18 Prezzi di emissione e di rimborso 5. I diritti degli investitori, in particolar modo i diritti degli investitori di una classe di quote, vengono garantiti da un certificato globale. Il diritto alla certificazione individuale è escluso. Qualora i certificati fisici emessi in passato per il fondo OICVM non fossero presenti nel deposito collettivo di uno degli uffici citati nell’articolo 97, paragrafo 1, comma 2 KAGB a partire dal 31 dicembre 2016, tali certificati a decorrere dal 31 dicembre 2016 risulterebbero nulli. Le quote degli investitori invece sono rappresentate da certificati globali e accreditate su un deposito disgiunto dell’ufficio di custodia. Con la presentazione di un certificato fisico nullo presso l’ufficio di custodia, il proponente può richiedere l’accredito di una quota corrispondente su un conto di deposito a suo nome e gestito da lui. I certificati fisici che sono presenti nel deposito collettivo di uno degli uffici citati nell’articolo 97, paragrafo 1, comma 2 KAGB a decorrere dal 31 dicembre 2016 possono essere trasferiti in un certificato globale in qualsiasi momento. Articolo 17 Emissione e rimborso di quote, sospensione del rimborso 1. Il numero delle quote emesse è fondamentalmente illimitato. La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l’emissione di quote. 2. Le quote possono essere acquistate presso la Società, l’ufficio di custodia o con l’intermediazione di terzi. 3. Gli investitori possono richiedere alla Società il rimborso delle quote. La Società è tenuta a rimborsare le quote al prezzo di rimborso valido in quel momento per conto del fondo OICVM. Per il rimborso, è necessario rivolgersi all’ufficio di custodia. 4. La Società si riserva tuttavia il diritto di sospendere il rimborso delle quote ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2 KAGB, qualora sussistano condizioni straordinarie che rendano necessaria tale sospensione in considerazione degli interessi degli investitori. 5. La Società, in relazione alla sospensione ai sensi del paragrafo 4 e alla ripresa del rimborso, dovrà informare gli investitori tramite una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure sui mezzi di informazione elettronica indicati del prospetto. Gli investitori dovranno essere informati della sospensione e della ripresa del rimborso delle 1. Per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, vengono rilevati i valori delle voci patrimoniali appartenenti al fondo OICVM al netto dei crediti acquisiti e delle altre passività (valore di inventario netto) e vengono divisi per il numero di quote circolanti (valore della quota). Qualora per il fondo OICVM vengano introdotte classi di quote diverse ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, il valore unitario delle quote e il prezzo di emissione e di rimborso per ogni classe di quote devono essere rilevati separatamente. La valutazione dei valori patrimoniali avviene in base agli articoli 168 e 169 KAGB e al Regolamento sul rendiconto degli investimenti di capitali e sulla valutazione (Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung; KARBV). 2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota del fondo OICVM più una commissione di sottoscrizione eventualmente stabilita nelle BABen ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, numero 8 KAGB. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota del fondo OICVM al netto di una commissione di rimborso eventualmente stabilita nelle BABen ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, numero 8 KAGB. 3. La data di riferimento del calcolo per le richieste di quote e gli ordini di rimborso è fissata al più tardi nel giorno di rilevamento del valore successivo alla richiesta della quota o all’ordine di rimborso, salvo diversamente specificato nelle BABen. 4. I prezzi di emissione e di rimborso vengono calcolati nei giorni di apertura della borsa. Salvo diversamente specificato nelle BABen, la Società e l’ufficio di custodia possono rinunciare al calcolo del valore nei giorni festivi stabiliti per legge, corrispondenti a giornate operative di borsa, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno. Le BABen previste per i fondi con fulcro degli investimenti specifico per paese potranno prevedere inoltre ulteriori eccezioni specifiche per il paese. Il prospetto d’offerta regola i dettagli relativi alla determinazione dei prezzi di emissione e di vendita. Articolo 19 Spese Nelle BABen vengono indicate le spese e le commissioni spettanti alla Società, all’ufficio di custodia e a terzi, che possono essere addebitate al fondo OICVM. Per le commissioni di cui al comma 1, nelle BABen si deve inoltre indicare il metodo, l’ammontare e in base a quale calcolo devono essere corrisposte. Articolo 20 Rendiconto 1. Entro e non oltre quattro mesi dopo il termine dell’anno di esercizio del fondo OICVM, la Società rende noto il rendiconto annuale, comprendente il conto economico, ai sensi dell’articolo 101, paragrafi 1, 2 e 4 KAGB. 2. Entro e non oltre due mesi dalla metà dell’anno d’esercizio, la Società rende nota una relazione semestrale ai sensi dell’articolo 103 KAGB. 3. Se il diritto di gestione del fondo OICVM sarà trasferito, durante l’anno d’esercizio, ad un’altra società di gestione di capitali o se il fondo OICVM sarà fuso, durante l’anno d’esercizio, con un altro fondo o fondo OICVM UE, la Società dovrà, il giorno fissato per il trasferimento, predisporre un rendiconto provvisorio che corrisponde ai requisiti del rendiconto annuale ai sensi del paragrafo 1. 4. Qualora il fondo OICVM sia liquidato, l’ufficio di custodia dovrà, sia annualmente che il giorno in cui ha termine la liquidazione, predisporre un rendiconto di liquidazione che corrisponda ai requisiti del rendiconto annuale ai sensi del paragrafo 1. 5. I rendiconti saranno disponibili presso la Società, l’ufficio di custodia e ulteriori uffici, da indicare nel prospetto e nelle informazioni essenziali per gli investitori; saranno inoltre pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Federale. Articolo 21 R evoca e liquidazione del fondo OICVM 1. La Società potrà revocare la gestione del fondo OICVM con un preavviso di almeno sei mesi mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale. Gli investitori dovranno essere informati immediatamente della revoca comunicata ai sensi del comma 1 tramite un supporto di memorizzazione permanente. 2. Con l’entrata in vigore della revoca decade il diritto della Società a gestire il fondo OICVM. In questo caso, il fondo OICVM o il diritto di disporre del fondo OICVM viene ceduto all’ufficio di custodia, che deve liquidarlo e distribuire i proventi agli investitori. Per la durata della liquidazione, l’ufficio di custodia ha il diritto di richiedere la commissione relativa all’attività di liquidazione nonché il rimborso delle spese da esso sostenute per la liquidazione. Con l’autorizzazione della BaFin, l’ufficio di custodia può astenersi dall’eseguire le funzioni di liquidazione e distribuzione e trasferire a un’altra società di gestione di capitali la gestione del fondo OICVM, in base alle Condizioni di Investimento in vigore fino a quel momento. 3. La Società è tenuta a redigere, nel giorno in cui si estingue il suo diritto di gestione ai sensi dell’articolo 99 KAGB, un verbale di liquidazione che soddisfi i requisiti di un rendiconto annuale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1. 4. Le modifiche entrano in vigore non prima del giorno dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Federale; in caso di modifica dei costi e dei principi di investimento, tuttavia, non prima di tre mesi dopo la relativa comunicazione. Articolo 22 P assaggio della Società di Gestione di capitali e dell’ufficio di custodia Articolo 24 L uogo di adempimento, foro competente 1. La Società può trasferire il diritto di gestione e disposizione relativo ai fondi ad un’altra società di gestione di capitali ai sensi dell’articolo 100b, paragrafo 1 KAGB. Il trasferimento richiede l’autorizzazione della BaFin. 1. Il luogo di adempimento è la sede della Società. 2. Se l’investitore non ha un foro competente generale a livello nazionale, il foro della sede della Società non sarà il foro competente esclusivo. 2. Il trasferimento approvato è reso noto nella Gazzetta Ufficiale Federale e, quindi, nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale. Gli investitori dovranno essere informati immediatamente del trasferimento comunicato ai sensi del comma 1 tramite un supporto di memorizzazione permanente. Il trasferimento entrerà in vigore non prima di tre mesi dalla notifica nella Gazzetta Ufficiale Federale. 3. La Società può cambiare l’ufficio di custodia per il fondo. Il passaggio richiede l’autorizzazione della BaFin. Articolo 23 M odifiche alle Condizioni di Investimento 1. La Società può modificare le Condizioni di Investimento. 2. Le modifiche alle Condizioni di Investimento richiedono l’autorizzazione della BaFin. Qualora le modifiche di cui al comma 1 riguardino i criteri di investimento del fondo OICVM, necessitano del previo consenso del Consiglio di Sorveglianza della Società. 3. Tutte le modifiche previste saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure su mezzi di informazione elettronici indicati del prospetto. In una delle pubblicazioni di cui al comma 1 si deve far riferimento alle modifiche previste e alla loro entrata in vigore. In caso di modifica dei costi ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 2, numero 11 KAGB, modifica dei principi di investimento del fondo OICVM ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 3 KAGB o modifica relativa ai diritti fondamentali degli investitori, dovranno essere inoltrati agli investitori, contemporaneamente alla comunicazione di cui al comma 1, i contenuti essenziali delle modifiche previste delle Condizioni di Investimento e le loro motivazioni, così come informazioni relative ai propri diritti ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 3 KAGB, in modo comprensibile e tramite un supporto di memorizzazione permanente ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 4 KAGB. 37 Condizioni di Investimento Particolari mercato monetario a pronti contro termine devono essere soggetti ai limiti di investimento dell’articolo 206, paragrafi da 1 a 3 KAGB. che disciplinano il rapporto giuridico intercorrente fra gli investitori e Deutsche Asset Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno, (di seguito la “Società”) per il fondo, amministrato dalla Società secondo la direttiva OICVM, 6. Fino al 49% del valore del fondo OICVM può essere detenuto in depositi bancari ai sensi dell’articolo 7, comma 1 delle Condizioni di Investimento Generali. DWS Deutschland, la cui validità si esprime unicamente in collegamento con le “Condizioni di Investimento Generali” stilate dalla Società per il fondo conforme alla direttiva OICVM. Principi e limiti d’investimento Articolo 25 Valori patrimoniali La Società può acquistare per il fondo OICVM i seguenti valori patrimoniali: 1. Titoli ai sensi dell’articolo 193 KAGB, 2. Strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 194 KAGB, 3. Depositi bancari ai sensi dell’articolo 195 KAGB, 4. Quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB, 5. Derivati ai sensi dell’articolo 197 KAGB, 6. Altri strumenti d’investimento ai sensi dell’articolo 198 KAGB. Articolo 26 Limiti d’investimento 1. Almeno il 51% del valore del fondo OICVM deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi. I titoli a pronti contro termine devono essere soggetti ai limiti di investimento dell’articolo 206, paragrafi da 1 a 3 KAGB. 2. Il valore dei titoli denominati in una valuta diversa da quella della Repubblica Federale di Germania non deve superare il 20% del valore del fondo OICVM. 3. Fino al 20% del valore del fondo OICVM può essere investito in titoli obbligazionari. I prestiti obbligazionari sono da ascriversi nel limite di investimento valido per i titoli obbligazionari. Le obbligazioni convertibili e cum warrant non hanno valore di titoli obbligazionari ai sensi del comma 1. 4. I derivati che si riferiscono ad altre valute o titoli obbligazionari e non servono da copertura devono essere soggetti al limite indicato nel paragrafo 2 o 3 con il loro valore da attribuire ai sensi del DerivateV. 5. Fino al 49% del valore del fondo OICVM può essere investito in strumenti del mercato monetario. Non vengono operate restrizioni relativamente agli strumenti del mercato mone­tario acquisibili ai sensi dell’articolo 6 delle “Condizioni di Investimento Generali (Allgemeine Anlagebedingungen; AABen)”. Gli strumenti del 38 7. Fino al 10% del valore del fondo OICVM può essere investito in tutte le quote d’investimento ammesse come da articolo 8, paragrafo 1 delle Condizioni di Investimento Generali. La parte di quote d’investimento eccedente il 5% del valore del fondo OICVM può essere costituita solo da quote di fondi del mercato monetario. Le quote d’investimento a pronti contro termine devono essere soggette ai limiti di investimento degli articoli 207 e 210, paragrafo 3 KAGB. Per il fondo OICVM non verranno acquistate quote di fondi feeder ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 19, numero 11 KAGB. Classi di quote Articolo 27 Classi di quote Per il fondo OICVM possono essere costituite classi di quote ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 delle “Condizioni di Investimento Generali”, che si distinguono per destinazione dei proventi, commissione di sottoscrizione, commissione di rimborso, valuta del valore della quota oltre che per l’utilizzo di operazioni di garanzia dei tassi valutari, compenso forfettario, importo di investimento minimo o per una combinazione di tali caratteristiche. La costituzione di classi di quote è ammessa in qualsiasi momento e rientra nel potere discrezionale della Società. È ammessa la conclusione di operazioni di garanzia dei tassi valutari a esclusivo beneficio di ciascuna classe di quote valutarie. Per le classi di quote valutarie che dispongono di garanzia dei tassi valutari a favore della valuta della classe di quote (valuta di riferimento) la Società potrà, anche in deroga all’articolo 9 delle “Condizioni di Investimento Generali”, impiegare derivati ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB, su tassi di cambio o su valute, allo scopo di evitare perdite di valore delle quote causate da perdite legate all’andamento dei tassi di cambio dei valori patrimoniali del fondo OICVM non denominati nella valuta di riferimento della classe di quote. Il valore della quota viene calcolato separatamente per ciascuna classe di quote, imputando esclusivamente alla classe di quote in questione i costi di costituzione di nuove classi di quote, le distribuzioni (incluse le eventuali imposte da detrarre dal patrimonio del fondo), i compensi forfettari e i risultati delle operazioni di garanzia dei tassi valutari relative a una specifica classe di quote, eventualmente inclusa la compensazione degli utili. Le classi di quote esistenti vengono riportate singolarmente nel prospetto, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale. Gli elementi caratteristici che contraddistinguono le classi di quote (destinazione dei proventi, commissione di sottoscrizione, valuta del valore della quota, compenso forfettario, importo d’investimento minimo o la combinazione di tali caratteristiche) vengono illustrati dettagliatamente nel prospetto, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale. Quote, prezzo di emissione, prezzo di rimborso, rimborso di quote e spese Articolo 28 Quote Gli investitori sono comproprietari per frazioni di quote dei valori patrimoniali del fondo OICVM per l’ammontare delle rispettive quote. Articolo 29 Prezzo di emissione e di rimborso La Società indica nel prospetto, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale la commissione di sottoscrizione applicata a ciascuna classe di quote. La commissione di sottoscrizione per le classi di quote LC e LD è pari al 5% del valore della quota. La Società è libera di applicare una commissione di sottoscrizione inferiore. La commissione di sottoscrizione per le classi di quote FC, FD e IC è pari allo 0% del valore della quota. La Società deve fornire indicazioni sulla commissione di sottoscrizione nel prospetto come da articolo 165, paragrafo 3 KAGB. Articolo 30 Spese e servizi ricevuti 1. Per le classi di quote LC e LD la Società riceve dal fondo OICVM un compenso forfettario giornaliero pari all’1,4% annuo, per le classi di quote FC e FD allo 0,8% annuo e per la classe di quote IC allo 0,6% annuo del fondo OICVM, sulla base del valore patrimoniale calcolato in ogni giorno di negoziazione (cfr. articolo 18 delle “Condizioni di Investimento Generali”). Tale forfait copre le seguenti commissioni e spese, che non verranno addebitate separatamente al fondo OICVM: a)commissione per la gestione del fondo OICVM (gestione del fondo, attività amministrative, costi di collocamento, commissione di servizio per resoconti e analisi); b)commissione dell’ufficio di custodia; c)spese bancarie di deposito e di conto, eventualmente comprendenti le spese bancarie per la custodia all’estero di valori patrimoniali esteri; d)spese per la stampa e la spedizione della documentazione di vendita destinata all’investitore prescritta dalla legge (rendiconto annuale e relazione semestrale, prospetti d’offerta, informazioni essenziali per gli investitori); e)spese per la notifica del rendiconto annuale e della relazione semestrale, dei prezzi di emissione e di rimborso e di eventuali distribuzioni o reinvestimenti e del rendiconto di liquidazione; f)spese per la revisione del fondo OICVM da parte della Società di revisione del fondo OICVM; g)spese per la notifica delle informazioni richieste ai fini fiscali e della certificazione relativa alla conformità del calcolo dei dati fiscali alle norme del diritto fiscale tedesco. Il compenso forfettario può essere detratto dal fondo OICVM in qualsiasi momento. 2. Oltre ai compensi forfettari spettanti alla Società potranno essere addebitati al fondo OICVM le seguenti spese, in conformità al paragrafo 1: a)imposte correlate alle commissioni da pagare alla Società, all’ufficio di custodia e a terzi, nonché alle spese riportate di seguito, incluse le imposte correlate alla gestione e alla custodia; b)spese per l’esercizio e l’applicazione di diritti da parte della Società per conto del fondo OICVM, nonché per la difesa da diritti rivendicati contro la Società a carico del fondo OICVM; c)spese sostenute per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alle comunicazioni agli investitori tramite un supporto dati durevole in caso di –– fusioni del fondo e –– di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti d’investimento. 3. La Società riceve per l’avvio, la preparazione e l’esecuzione di operazioni di prestiti di titoli e operazioni repo per conto del fondo una commissione forfettaria di un importo pari a non oltre il 50% dei proventi derivanti da tali operazioni. I costi che insorgono in relazione alla predisposizione ed esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a carico della Società. 4. Oltre alle suddette commissioni e spese vengono addebitate al fondo OICVM le spese derivanti dall’acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali. La Società ha il diritto di avvalersi di vantaggi monetizzabili, ammessi ai sensi dell’articolo 2 KAVerOV, di broker e agenti in relazione alle operazioni commerciali effettuate per conto del fondo OICVM, i quali verranno impiegati nell’interesse dei detentori di quote per le decisioni relative agli investimenti. Tali servizi comprendono, ad esempio, prestazioni come ricerche e analisi finanziarie nonché sistemi di informazioni sul mercato e sulle quotazioni, che possono essere fornite direttamente da broker e operatori oppure da terzi. 5. La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale l’importo delle commissioni di sottoscrizione e delle commissioni di rimborso che sono state addebitate al fondo OICVM nel periodo di riferimento per l’acquisto e il rimborso di quote ai sensi dell’articolo 196 KAGB. Per l’acquisto di quote gestite direttamente o indirettamente dalla Società o da un’altra società collegata alla Società in virtù di una partecipazione diretta o indiretta sostanziale, la Società o l’altra società non può applicare alcuna commissione di sottoscrizione e di rimborso per l’acquisto e il rimborso. La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale la commissione di gestione per le quote detenute applicata al fondo OICVM dalla Società stessa, da un’altra società d’investimento di capitali, da una società d’investimento o da un’altra società con cui la Società sia collegata in virtù di una partecipazione indiretta o diretta sostanziale o da un’altra società d’investimento estera, compresa la sua Società di Gestione. 3. Nell’interesse del mantenimento del patrimonio gli utili possono essere destinati parzialmente, e in casi particolari anche interamente, al reinvestimento nel fondo OICVM. 4. La distribuzione viene eseguita annualmente entro tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. Articolo 33 Anno d’esercizio L’anno d’esercizio del fondo OICVM inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. Destinazione dei proventi e anno d’esercizio Articolo 31 Classi di quote di ­reinvestimento 1. Per le classi di quote di reinvestimento la Società reinveste nel fondo OICVM gli interessi, i dividendi e gli altri proventi maturati per conto del fondo OICVM durante l’anno di esercizio e non utilizzati per la copertura delle spese, tenendo conto della relativa compensazione degli utili, nonché gli utili derivanti da vendite realizzati. 2. La Società si riserva tuttavia il diritto di eseguire una distribuzione, in casi particolari, entro due mesi dal termine dell’anno d’esercizio. In tal caso la distribuzione viene annunciata almeno tre mesi prima della relativa data, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Federale. Articolo 32 Quote che danno diritto a distribuzione 1. Nel caso delle classi di quote che danno diritto a distribuzione la Società sostanzialmente distribuisce gli interessi, i dividendi e gli altri proventi maturati per conto del fondo OICVM durante l’anno di esercizio e non utilizzati per la copertura delle spese, tenendo conto della relativa compensazione degli utili. Possono essere inclusi nella distribuzione anche gli utili derivanti da vendite realizzati, tenendo conto della relativa compensazione degli utili. 2. Gli utili soggetti a distribuzione di cui al paragrafo 1 possono essere portati a nuovo nei successivi esercizi nella misura in cui la somma degli utili portati a nuovo non superi il 15% del rispettivo valore del fondo OICVM al termine dell’esercizio. Gli utili di esercizi parziali possono essere interamente portati a nuovo. 39 Gestione e Amministrazione Societá di gestione di capitali Amministrazione Ufficio di custodia Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Francoforte sul Meno, Germania Capitale di rischio al 31.12.2015: EUR 179,2 milioni Capitale sottoscritto e versato al 31.12.2015: EUR 115 milioni Holger Naumann Portavoce del Consiglio di Amministrazione Amministratore di DWS Holding & Service GmbH, Francoforte sul Meno Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo Amministratore di DB Finanz-Holding GmbH, Francoforte sul Meno Membro del Consiglio di Amministrazione di Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Lussemburgo Membro del Consiglio di Sorveglianza di Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Colonia Membro del Consiglio di Sorveglianza di Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Colonia State Street Bank International GmbH Brienner Straße 59 80333 Monaco, Germania Fondi propri dopo la definizione del bilancio annuale al 31.12.2015: 2.154,4 Mio. Euro Capitale sottoscritto e versato al 31.12.2015: EUR 109,3 milioni Consiglio di Sorveglianza Nicolas Moreau Presidente Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno Christof von Dryander Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG Francoforte sul Meno Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Partner della Banca B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Francoforte sul Meno Alain Moreau Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno Prof. Christian Strenger Francoforte sul Meno Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Soci di Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Francoforte sul Meno Reinhard Bellet Amministratore di DWS Holding & Service GmbH, Francoforte sul Meno Membro del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo Stefan Kreuzkamp Amministratore di DWS Holding & Service GmbH, Francoforte sul Meno Membro del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo Dr. Matthias Liermann Membro del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo Membro del Consiglio di Amministrazione di Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Lussemburgo Membro del Consiglio di Amministrazione di Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Lussemburgo Membro del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Treuinvest Stiftung, Francoforte sul Meno Thorsten Michalik Petra Pflaum Situazione al: 1.1.2017 Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Francoforte sul Meno, Germania Tel.:+49 (0) 69-910-12371 Fax:+49 (0) 69-910-19090 www.dws.com