definizione tipologia La carta conducente: definizione e funzione

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Premessa
La carta cronotachigrafica: definizione
tipologia
La carta conducente: definizione e funzione
requisiti
competenza
modulistica
allegati
La carta azienda : definizione e funzione
requisiti
competenza
modulistica
allegati
La carta officina: definizione e funzione
requisiti
competenza
modulistica
allegati
La carta di controllo: definizione e funzione
competenza
modulistica
allegati
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L’introduzione delle carte cronotachigrafiche e dei correlativi cronotachigrafi digitali
risponde ad un’ esigenza non solo di stampo nazionale, bensì di livello comunitario, di armonizzare
la normativa sociale in materia di trasporto stradale volta a migliorare le condizioni di lavoro degli
autotrasportatori e di conseguenza la sicurezza stradale. In questa ottica l’Unione Europea ha deciso
di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo usufruendo
della nuova tecnologia digitale e con il Reg (CE) 2135/’98 (1) ha disposto l’introduzione di
tachigrafi digitali sugli automezzi di nuova immatricolazione i quali funzionano con un apposito
dispositivo digitale che è la carta tachigrafica.
Il Reg (CE) n° 561/2006 (2), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
11/04/2006 rende obbligatoria l’introduzione del tachigrafo digitale sui veicoli immatricolati per la
prima volta nell’Unione Europea dal 1 Maggio 2006 e precisamente dopo 20 giorni dalla
pubblicazione del Regolamento. La normativa si applica a tutti coloro che svolgono attività di
autista di un camion dotato di dispositivo digitale, ai proprietari dei camion stessi (sia che si tratti di
impresa individuale che di società), alle officine autorizzate per operazioni di montaggio, di
attivazione, di calibratura, riparazione e sostituzione di cronotachigrafi digitali, alle autorità
preposte per il controllo (esercitato nei confronti dell’ attività su strada dei camionisti). Allo stato
attuale la carta conducente è la carta tachigrafica più utilizzata, necessaria per la guida dei veicoli
che superano le 3,5 tonnellate di PMA (Peso Massimo Autorizzato) per il trasporto di merci su
strada (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con
carico che a vuoto. Anche gli automezzi adibiti al trasporto di merci di massa superiore alle 12
tonnellate e quelli adibiti al trasporto di persone di massa superiore alle 10 tonnellate, immatricolati
dopo il 1° gennaio 1996, devono avere il nuovo cronotachigrafo: l’ installazione sarà effettuata nel
caso sia necessario sostituire il vecchio apparecchio.
Il Decreto 20 giugno 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2007, ha
previsto i casi di esenzione dall’ obbligo di dotazione del cronotachigrafo digitale e, dunque,
dall’ obbligo di osservanza del rispetto dei tempi di guida e di riposo. In particolare, ai trasporti
effettuati impiegando:
- I veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5
tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’ art. 2, paragrafo 13, della
direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997,
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
ed il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ ambito del
servizio universale, utilizzati solamente entro un raggio di 50 KM dal luogo ove è basata
l’ impresa a condizione che la guida del veicolo costituisca l’ attività proncipale del
conducente;
- I veicoli impiegati nell’ ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di
manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete
stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione
e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e radio;
- Veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimento;
- Veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei
contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’ alimentazione animale;
- I veicoli adibiti a scuola guida per l’ ottenimento della patente di guida o dell’ attestato di
idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone
o di merci a fini di lucro;
non si applicano le disposizioni sui tempi di guida di cui agli articoli 5 e 9 del regolamento
561/2006 e sono dispensati dall’ obbligo di dotazione ed uso dell’ apparecchio di controllo.
/DFDUWDFURQRWDFKLJUDILFDGHILQL]LRQH
La carta cronotachigrafica è la smart-card che interagisce con il cronotachigrafo digitale per la
memorizzazione ed il conseguente controllo delle informazioni sui tempi di guida e di riposo dei
conducenti: essa consente di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un
conducente, un’ azienda proprietaria del veicolo, un’ officina di manutenzione o un’ autorità di
controllo. Contiene, inoltre, un sistema di conservazione di dati relativamente alle operazioni che
vengono eseguite con il tachigrafo digitale.
Viene rilasciata dalle Camere di Commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali
Autorità di rilascio in Italia (3).
VHJXHWLSRORJLD
Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto
che la deve utilizzare:
- la carta conducente;
-
1)
2)
3)
la carta dell’ azienda;
la carta dell’ officina;
la carta di controllo.
- Reg. (CE) 2135/98 il quale, emendando il Reg. 3821/85 ha introdotto il nuovo dispositivo digitale.
– Reg. (CE) n.561/2006 il quale ha abrogato e sostituito il reg. 3820/85 ed ha fissato il nuovo termine legale per l’ obbligo
del TD al 01 maggio 2006.
– DM 361 del 31 ottobre 2003.
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/DFDUWDFRQGXFHQWHGHILQL]LRQHHIXQ]LRQH
E’ personale (personalizzata tramite l’ apposizione della foto del conducente nello spazio
bianco in alto a destra del modello), deve essere inserita dall’ autista del veicolo nell’ apposito
cronotachigrafo digitale prima di iniziare la guida, permette di registrare i tempi di viaggio, di sosta,
di velocità, di distanza, ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla
guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni, la sua validità amministrativa è di cinque anni
ed è rinnovabile.
VHJXHUHTXLVLWL
Requisiti inderogabili per entrarne in possesso sono i seguenti:
2) – titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre
(sono ammesse le seguenti categorie: C, D, C-E, C-K, D-E, D-K, B-E): nel caso in cui la
patente sia scaduta è opportuno attendere il rinnovo. Tuttavia, nei casi di stretta necessità
se è in corso il procedimento amministrativo di rinnovo, nel lasso di tempo che intercorre
dalla data della scadenza ed il suo rinnovo il titolare può produrre il certificato medico che
dimostra di aver adempiuto all’ obbligo di sottoporsi a visita medica allo scadere del
periodo di validità della patente (1);
3) – non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente (mentre può benissimo essere
titolare di carta azienda, nel caso in cui sia anche titolare di un’ impresa individuale o legale
rappresentante di società proprietaria dell’ automezzo): la C.C.I.A.A. competente al
rilascio della carta può verificare che un certo conducente richiedente la carta non sia già
possessore di un’ altra carta conducente attraverso un sistema automatizzato di
interconnessione europea tra i vari stati aderenti all’ iniziativa che va sotto il nome di
“TACHOnet”;
4) – nel caso di FLWWDGLQLLWDOLDQL, la residenza del titolare nello stato italiano ed in particolare
nel territorio compreso nella provincia circoscritta dalla competenza territoriale della
C.C.I.A.A. abilitata al rilascio della carta;
5) - nel caso GL FLWWDGLQL GL DOWUR 6WDWR PHPEUR H GL FLWWDGLQL GHL 3DHVL GHOOR 6SD]LR
(FRQRPLFR (XURSHR 6YL]]HUD 5HSXEEOLFD GL 6DQ 0DULQR 1RUYHJLD ,VODQGD H
/LHFKHQWVWHLQ), QRQFKp GHL QXRYL FLWWDGLQL FRPXQLWDUL EXOJDUL H UXPHQL oltre alla
patente di guida della categoria appropriata in corso di validità, si richiede anche un
documento di identità personale dal quale si rilevi la residenza in Italia (e, precisamente,
nella circoscrizione di competenza della C.C.I.A.A. abilitata al rilascio della carta
conducente). In mancanza della prova della residenza sul documento di identità, si
potranno accettare, in alternativa:
a) - l'
attestazione dell'
avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, così come prevista dal Decreto
Legislativo 6 febbraio 2007 n.30, in caso di residenza non ancora ottenuta. In questo caso il
richiedente dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione aggiuntiva, a presentare alla C.C.I.A.A. -
entro 120 giorni - la prova dell’ avvenuta iscrizione anagrafica (attestazione nell’ anagrafe della
popolazione residente o nello schedario della popolazione temporanea o certificato di residenza).
Qualora l’ interessato non presenti la documentazione integrativa necessaria, la Camera provvederà
a richiedere formalmente la restituzione della carta e la invaliderà nell’ archivio informatico, anche
in assenza di risposta da parte dell’ interessato;
b) – un certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, art.46;
c) – la carta di soggiorno, solo se ancora in corso di validità, in quanto costituisce prova
dell’ iscrizione nei registri della popolazione residente, così come precisato dalla circolare del
Ministero dell’ Interno n.19 del 06/04/2007.
6) - nel caso di FLWWDGLQLH[WUDFRPXQLWDUL residenti in Italia, gli uffici dovranno acquisire i
seguenti documenti:
1. patente di guida della categoria appropriata in corso di validità. Qualora
l’ interessato sia munito della patente del suo Paese di origine e risieda da
oltre un anno in Italia, deve avere ottenuto la conversione della stessa da parte
della Motorizzazione (occorre l'
avvenuta conferma di conversione, dal
momento che la domanda di conversione non è requisito sufficiente per
ottenere la carta); se, invece, non è trascorso ancora un anno dalla residenza
in Italia, il soggetto è titolato ad avere la carta tachigrafica esibendo la sua
patente d'
origine;
2. un documento di identità personale dal quale risulti la residenza in Italia (e,
precisamente, nella circoscrizione di competenza della C.C.I.A.A. abilitata al
rilascio della carta conducente);
3. copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
4. copia dell'
attestato del conducente(2), documento, quest'
ultimo, obbligatorio
che accompagna l’ autista extracomunitario nell’ ambito di trasporti eseguiti
con licenza comunitaria e che viene rilasciato sulla base di un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro. Nel caso in cui l’ interessato sia in possesso di
permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo non è necessario
produrre l’ attestato del conducente ma solo il contratto di lavoro. In relazione
all'
attestato del conducente, si è successivamente accertato che lo stesso non è
obbligatorio qualora il soggetto extracomunitario sia impiegato
esclusivamente per attività di trasporto sul territorio nazionale: in questo caso,
va allegata una dichiarazione da parte del datore di lavoro in cui risulta che
l'
individuo lavora alle sue dipendenze ed è adibito al trasporto nazionale (in
alternativa, va presentata la copia del contratto di lavoro da cui si evince che
l’ interessato effettua trasporti nazionali).
VHJXHFRPSHWHQ]D
Competente al suo rilascio è la C.C.I.A.A. nel cui territorio risiede il conducente
dell’ automezzo, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda. Il modulo
di domanda deve essere presentato presso gli sportelli della C.C.I.A.A. competente o presso
un’ Associazione di Categoria convenzionata con la stessa Camera di Commercio alla quale sia
stata attribuita la competenza.
La Carta è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo; in caso
di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare richiesta di una carta
sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può
guidare sprovvisto di carta è di 15 giorni di calendario; dal canto suo la Camera di Commercio
deve emettere la carta sostitutiva entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui riceve
la richiesta.
VHJXHPRGXOLVWLFD
Il modello da presentare è di color blu recante la denominazione “domanda di carta del
conducente”, va compilato in ogni sua parte, datato e firmato per ben tre volte negli appositi
riquadri in fondo alle pagine n. uno, tre e quattro: nella prima pagina va specificato, in alto a
sinistra, se trattasi di prima emissione oppure di rinnovo o sostituzione, occorre apporre una
firma per esteso in grande in alto ed apporre una fotografia formato tessera, inserire i dati
anagrafici del titolare specificando la residenza (che è, per questo tipo di carta, il requisito che
legittima la competenza per territorio della Camera di Commercio a ricevere la domanda), ed i
dati della patente. Nel riquadro in basso della prima pagina, dove c’ è scritto “rilascio –
consegna”, va specificato che il ritiro della carta avverrà presso gli uffici della C.C.I.A.A.
cliccando nell’ apposito quadratino (è preferibile non spedire la carta onde evitare che venga
smarrita).
VHJXHDOOHJDWL
Alla domanda va allegata una fotografia formato tessera dalle dimensioni di 35x45 mmm. da
apporre nell’ apposito spazio in bianco in alto a destra (è necessario che la fotografia non sia
scattata da macchina digitale), una fotocopia leggibile della carta di identità del titolare
(oppure del passaporto o di altro documento di identità in corso di validità riconosciuto dalla
legge), la patente di guida in corso di validità di categoria superiore alla B e, l’ originale
dell’ attestazione di pagamento, sul conto corrente n.212373 intestato alla Camera di Commercio
di Verona, del prescritto diritto di segreteria di Euro 37,00 RSSXUH GL(XUR LQFDVR GL
VSHGL]LRQH. Qualora la domanda venga presentata allo sportello da persona diversa
dell’ interessato, occorre allegare altresì la delega del conducente (sia alla presentazione della
carta che al ritiro) sottoscritta dall’ interessato, con allegato il documento del delegante ed
altresì il documento del delegato.
1)
2)
– Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. del 18 luglio 1995.
– Regolamento CE n.484/2002.
/$&$57$$=,(1'$
/DFDUWDD]LHQGDGHILQL]LRQHHIXQ]LRQH
(¶ODFDUWDFKHLGHQWLILFDOD6RFLHWjRO¶LPSUHVDLQGLYLGXDOHSURSULHWDULDGHLPH]]LGL
WUDVSRUWRIDFLOLWDODJHVWLRQHGHOODIORWWDYHLFRODUHHFRQVHQWHGLLVSH]LRQDUHVFDULFDUHHR
VWDPSDUHLGDWLGLYLDJJLRGLWXWWLLYHLFROLGHOO¶D]LHQGDPXQLWLGLWDFKLJUDIRGLJLWDOHDOILQHGL
DJHYRODUHODJHVWLRQHHGLOFRQWUROORGHLWHPSLGLDWWLYLWjHGLULSRVRGHJOLDXWLVWL(¶
SHUVRQDOL]]DWDFRQLGDWLGHOO¶$]LHQGDKDYDOLGLWjDPPLQLVWUDWLYDGLDQQLHGqULQQRYDELOH
/¶LPSUHVDSXzULFKLHGHUHXQDRSLFDUWHFKHYHUUDQQRLQWHVWDWHWXWWHDOODVWHVVDD]LHQGD
2) segue: requisiti
Requisiti inderogabili per entrarne in possesso sono i seguenti:
a) – l’ impresa deve avere una sede operativa sul territorio italiano e nell’ ambito della
circoscrizione territoriale in cui opera la Camera di Commercio competente a ricevere la
domanda;
b) – deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e deve essere attiva;
c) – deve dichiarare di possedere almeno un veicolo equipaggiato con l’ apparecchio di
controllo tramite autodichiarazione nella quale indicare la targa del veicolo: nel caso in cui
manchi tale dichiarazione, l’ azienda deve attestare che è almeno in corso l’ acquisto di
veicoli muniti di cronotachigrafo digitale.
3VHJXHFRPSHWHQ]D
Competente al suo rilascio è la C.C.I.A.A. nel cui territorio l’ impresa ha la sede principale o
secondaria oppure un’ unità locale, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della
domanda. Il modulo di domanda deve essere presentato presso gli sportelli della C.C.I.A.A.
competente o presso un’ Associazione di Categoria convenzionata con la stessa Camera di
Commercio.
La Carta è strettamente personale nel senso che può essere utilizzata soltanto dall’ impresa che
ne ha fatto richiesta e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo; in caso di furto, smarrimento
o ritiro della carta essa viene sostituita, su richiesta dell’ azienda, e rilasciata entro 5 giorni lavorativi
dalla data della domanda.
VHJXHPRGXOLVWLFD
Il modello da presentare è di color arancione recante la denominazione “ domanda di carta
dell’ azienda” , va compilato in ogni sua parte (con i dati dell’ azienda e del titolare e rappresentante
della stessa), datato e firmato per ben tre volte negli appositi riquadri; nella prima pagina va
specificato, in alto, se trattasi di prima emissione oppure di rinnovo o di sostituzione e il numero
delle carte tachigrafiche richieste. Nel riquadro in basso della prima pagina, dove c’ è scritto
“ rilascio-consegna” , va specificato che il ritiro della carta avverrà presso gli uffici della C.C.I.AA.
cliccando nell’ apposito quadratino (è preferibile non spedire la carta onde evitare che venga
smarrita).
VHJXHDOOHJDWL
$OODGRPDQGDYDDOOHJDWDODIRWRFRSLDOHJJLELOHGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHO¶DXWRGLFKLDUD]LRQHGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHFLUFDLOSRVVHVVRGHOYHLFROR
RSSXUHLQDOWHUQDWLYDO¶DWWHVWD]LRQHGDSDUWHGHOO¶D]LHQGDFKHqLQFRUVRO¶DFTXLVWRGLYHLFROL
PXQLWLGLFURQRWDFKLJUDIRGLJLWDOHO¶RULJLQDOHGHOO¶DWWHVWD]LRQHGLSDJDPHQWRVXOFRQWR
FRUUHQWHQLQWHVWDWRDOOD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL9HURQDGHOSUHVFULWWRGLULWWRGL
VHJUHWHULDGL(XURoppure di Euro 40,00 nel caso di spedizione4XDORUDODGRPDQGDYHQJD
SUHVHQWDWDDOORVSRUWHOORGDSHUVRQDGLYHUVDGHOO¶LQWHUHVVDWRRFFRUUHDOOHJDUHDOWUHVuODGHOHJD
GHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOODVRFLHWjRSSXUHGHOWLWRODUHGHOO¶LPSUHVDLQGLYLGXDOHGHOHJDVLD
DOODSUHVHQWD]LRQHFKHDOULWLURGHOODFDUWDVRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRFRQDOOHJDWRLO
GRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOGHOHJDQWHHGDOWUHVuLOGRFXPHQWRGHOGHOHJDWR
/$&$57$2)),&,1$
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(¶ODFDUWDFKHVHUYHSHUODFDOLEUDWXUDHODSURJUDPPD]LRQHGHOWDFKLJUDIRLGHQWLILFD
XQ¶RIILFLQDDXWRUL]]DWDGDOO¶DXWRULWjQD]LRQDOHFRPHFRPSHWHQWHSHUO¶DWWLYD]LRQHOD
FDOLEUDWXUDHORVFDULFRGDWLSHUPHWWHGLULOHYDUHLGDWLLPPHVVLQHOWDFKLJUDIRHGLVFDULFDUOL
HGqO¶XQLFDFKHFRQVHQWHGLLQWHUYHQLUHVXOFURQRWDFKLJUDIRPRGLILFDQGRQHLOIXQ]LRQDPHQWR
9LHQHLQWHVWDWDDOO¶RIILFLQDHGqSHUVRQDOL]]DWDFRQO¶DSSRVL]LRQHGHOQRPHHGHOFRJQRPHGHO
5HVSRQVDELOH7HFQLFRFKHQHLORFDOLGHOO¶RIILFLQDXWLOL]]HUjLQPRGRHVFOXVLYRODFDUWDKD
YDOLGLWjGLDQQRHGqULQQRYDELOHDVFDGHQ]DDFRQGL]LRQHFKHO¶RIILFLQDSHUPDQJDQHO
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FKHODVWHVVDQHIDFFLDDSSRVLWDULFKLHVWDDOOD&DPHUDGL&RPPHUFLRFRPSHWHQWH3HULOVXR
ULODVFLRqQHFHVVDULRLOSRVVHVVRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGHO0$3DOULJXDUGRYDSUHFLVDWRFKHOH
DXWRUL]]D]LRQLVRQRGXHXQDSHUOHVROHRSHUD]LRQLGLPRQWDJJLRHGDWWLYD]LRQHGHOWDFKLJUDIR
SHUODTXDOHQRQqULFKHVWDODQRPLQDGLXQUHVSRQVDELOHWHFQLFRO¶DOWUDSHUOHRSHUD]LRQL
ROWUHFKHGLPRQWDJJLRHGDWWLYD]LRQHDQFKHGLFDOLEUDWXUDULSDUD]LRQHHVRVWLWX]LRQHSHUOD
TXDOHqULFKLHVWDQHFHVVDULDPHQWHODQRPLQDGLXQUHVSRQVDELOHWHFQLFR/¶2IILFLQDSXz
ULFKLHGHUHSLFDUWHRJQXQDGDDWWULEXLUHDGXQWHFQLFRVSHFLDOL]]DWRFKHSRWUjRSHUDUH
VROWDQWRVHLQSRVVHVVRGLXQRVSHFLILFRDWWHVWDWRGLIRUPD]LRQHULODVFLDWRGDOO¶D]LHQGD
SURGXWWULFHGHOWDFKLJUDIR
2) segue: requisiti
Requisiti inderogabili per entrarne in possesso sono i seguenti:
a) – l’ officina deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di
Commercio territorialmente competente;
b) – per effettuare operazioni di montaggio e attivazione durante le operazioni di fabbricazione
l’ officina deve aver ottenuto l’ apposita autorizzazione del Ministero delle Attività
Produttive: al fine di ottenere la suddetta autorizzazione occorre inviare la domanda al
M.A.P. tramite l’ ufficio Metrico della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione è ubicata
l’ officina. Per ottenere l’ autorizzazione è necessario possedere i requisiti indicati nel D.M.
11/03/2005; (1)
c) – per le operazioni di montaggio,attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione deve
avere ottenuto altresì l’ autorizzazione sempre dal M.A.P.: la domanda va presentata
direttamente al M.A.P., possedendo i requisiti di cui al D.M.11/03/2005; in questo caso deve
essere nominato un responsabile tecnico;
d) non deve svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una
Carta Azienda.
3VHJXHFRPSHWHQ]D
Competente al suo rilascio è la C.C.I.A.A. nel cui territorio l’ officina richiedente ha ottenuto
l’ Autorizzazione Ministeriale, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
Il modulo di domanda deve essere presentato presso gli sportelli della C.C. I. A.A. competente per
territorio dal titolare o dal legale rappresentante dell’ Officina autorizzata: unitamente alla Carta
dell’ Officina viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità tali da
consentirne di mantenere la riservatezza.
La Carta è strettamente personale nel senso che può essere utilizzata soltanto dall’ officina che
ne ha fatto richiesta e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo; in caso di furto, smarrimento
o difetto di funzionamento della carta, l’ officina può chiederne la sostituzione alla Camera
emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza dell’ originaria, salvo che la validità
residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno.Dal
momento in cui riceve la richiesta la Camera di Commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi per
emettere una carta sostitutiva.
VHJXHPRGXOLVWLFD
Il modello da presentare è di color rosso recante la denominazione “ domanda di carta
dell’ officina” , va compilato in ogni sua parte, datato e firmato per ben tre volte negli appositi
riquadri dal legale rappresentante ed eventualmente, nella prima pagina, anche dal responsabile
tecnico che la utilizzerà i via esclusiva nel caso in cui l’ officina sia abilitata per tutte le operazioni
da effettuare sul tachigrafo digitale. Nella prima pagina va specificato, in alto, se trattasi di prima
emissione oppure di rinnovo o di sostituzione; nel riquadro recante “ i dati dell’ unità operativa
autorizzata” vanno indicati tutti i dati dell’ officina autorizzata avendo cura di inserire il numero
dell’ autorizzazione ministeriale, nel riquadro relativo al “ titolare e legale rappresentante
dell’ officina” i dati del legale rappresentante, nel riquadro relativo alle “ attività svolte presso
l’ officina” specificare se si è in possesso di entrambe le autorizzazioni del M.A.P. oppure della sola
autorizzazione per le operazioni di montaggio e di attivazione del tachigrafo durante il processo di
fabbricazione dei veicoli: la precisazione è fondamentale perché nel caso in cui l’ officina sia
abilitata esclusivamente per le operazioni di montaggio e di attivazione, la carta rilasciata sarà
intestata all’ Officina e non sarà personalizzata con i dati del Responsabile Tecnico. Nel riquadro in
basso della prima pagina, dove c’ è scritto “ rilascio-consegna” , va specificato che il ritiro della carta
avverrà presso gli uffici della C.C.I.AA. cliccando nell’ apposito quadratino (è preferibile non
spedire la carta onde evitare che venga smarrita).
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UDSSUHVHQWDQWHRGHOWLWRODUHGHOO¶$]LHQGDXQDIRWRFRSLDOHJJLELOHGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWj
GHOUHVSRQVDELOH7HFQLFRO¶RULJLQDOHGHOO¶DWWHVWD]LRQHGLSDJDPHQWRVXOFRQWRFRUUHQWH
QLQWHVWDWRDOOD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL9HURQDGHOSUHVFULWWRGLULWWRGLVHJUHWHULDGL
(XURXQDPDUFDGDEROORGD(XURLQTXDQWRWUDWWDVLGLLVWDQ]DDVVRJJHWWDELOHDG
LPSRVWDGLEROORGDOPRPHQWRFKHLOUHODWLYRULODVFLRqGDPHWWHUVLLQUHOD]LRQHFRQODWHQXWD
GHOO
´(OHQFRGHL0RQWDWRULHGHOOH2IILFLQH$XWRUL]]DWH´QRQFKpFRQTXHOODGHO³5HJLVWUR
GHOOHFDUWH2IILFLQDHGL0RQWDWRUHDXWRUL]]DWR´GLFXLDO'0GHO4XDORUDOD
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DOWUHVuODGHOHJDGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOODVRFLHWjRSSXUHGHOWLWRODUHGHOO¶LPSUHVD
LQGLYLGXDOHGHOHJDVLDDOODSUHVHQWD]LRQHFKHDOULWLURGHOODFDUWDVFULWWDGLSXJQR
GDOO¶LQWHUHVVDWRHGDOXLILUPDWDFRQILUPDDXWRJUDIDFRQDOOHJDWRLOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHO
GHOHJDQWHHGDOWUHVuLOGRFXPHQWRGHOGHOHJDWR
1.
2.
– D.M. 11 marzo 2005 (emendato dal D.M. 21 febbraio 2006), sulle modalità e condizioni per il rilascio delle
omologazioni dell’ apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di
montaggio e di riparazione.
- Parere di UnionCamere del 25/01/2007, prot. n.876 man/ap.
/$&$57$',&21752//2
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'LIRQGRD]]XUURFRQVHQWHGLHVHUFLWDUHLOFRQWUROORULVSHWWRDWHPSLGLJXLGDHYHORFLWj
VLDDWWUDYHUVRO¶LVSH]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLUHJLVWUDWHVXOWDFKLJUDIRVLDDWWUDYHUVRODORUR
VWDPSDHORVFDULFRHYHQWXDOHVXDOWULVXSSRUWLLQIRUPDWLFL3HUPHWWHLQIDWWLO¶LVSH]LRQHGHL
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Competente al suo rilascio è la C.C.I.A.A. nel cui territorio l’ Autorità richiedente ha la propria
sede, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda. Il modulo di domanda
deve essere presentato presso gli sportelli della C.C.I.A.A. competente dal rappresentante
dell’ Autorità preposta al controllo o da un suo delegato.
La Carta può essere utilizzata solo dagli appartenenti all’ Autorità che ne ha fatto richiesta e non
può quindi essere ceduta a terzi per alcun motivo.
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Il modello da presentare è di color azzurro recante la denominazione “ domanda di carta di
controllo” , va compilato in ogni sua parte (con i dati dell’ Autorità di controllo), datato e firmato per
ben tre volte negli appositi riquadri; nella prima pagina va specificato, in alto, se trattasi di prima
emissione oppure di rinnovo o di sostituzione. Nel riquadro in basso della prima pagina, dove c’ è
scritto “ rilascio-consegna” , va specificato che il ritiro della carta avverrà presso gli uffici della
C.C.I.AA. cliccando nell’ apposito quadratino (è preferibile non spedire la carta onde evitare che
venga smarrita).
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