Considerazioni della CFR sui lavori legislativi 2004

Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
Commission fédérale contre le racisme
Commissione federale contro il razzismo
Cumissiun federala cunter il rassissem
Considerazioni della CFR sui lavori legislativi
in corso nel campo della lotta al razzismo
Nel 2000 si sono verificati alcuni episodi di matrice di estrema destra, come
l’attacco con fucili d’assalto avvenuto a Berna il 10 luglio e l’azione di disturbo
durante il discorso del consigliere federale Kaspar Villiger il 1°agosto; inoltre,
diversi procedimenti penali hanno visto coinvolti esponenti dell’estrema destra.
Tali avvenimenti hanno esercitato un notevole impatto sull’opinione pubblica. La
popolazione svizzera ha avuto esplicita conferma dell’esistenza di gruppi di
estremisti di destra pronti a ricorrere alla violenza fisica e psicologica.
È emerso inoltre con particolare evidenza che, in Svizzera, la possibilità di
procedere giuridicamente contro tali gruppi è limitata.
Situazione giuridica attuale nel campo della lotta contro i
gruppi di estrema destra
Non esiste una normativa che vieti in modo efficace la costituzione
di gruppi di estrema destra in Svizzera
Dal punto di vista giuridico, in Svizzera i gruppi di estrema destra sono tollerati.
Anche se per sentenza del giudice è possibile sciogliere le associazioni che, nel
loro statuto, hanno fissato come scopo quello di compiere pubblicamente atti di
discriminazione razziale (art. 78 CC), è possibile aggirare questa disposizione di
legge semplicemente rinunciando a inserirvi simili formulazioni. Ciò non toglie che
i gruppi in questione possano poi perseguire nei fatti la finalità di diffondere e
consolidare un’ideologia razzista, nonché compiere atti discriminatori di matrice
razziale.
I gruppi di estrema destra possono diffondere legalmente il proprio
messaggio ideologico razzista
È possibile adire le vie legali solo nel momento in cui un gruppo di estrema destra
diffonde effettivamente messaggi ideologici razzisti in pubblico. In termini
concreti, la norma penale contro il razzismo – articolo 261bis del Codice penale
(CP) – vieta di:
CFR, SG-DFI, Inselgasse 1, CH-3003 Berne
Tél. +41 31 324 12 93, Fax +41 31 322 44 37, [email protected], www.ekr-cfr.ch
2
•
(...) incitare all’odio e alla discriminazione contro persone caratterizzate da
un differente colore della pelle o appartenenti a una diversa «razza», etnia o
religione;
•
(...) negare a tali soggetti il diritto a un’esistenza sul piano della parità o
imputare loro in modo indiscriminato un comportamento disonorevole.
Per essere perseguibili, tuttavia, queste azioni devono avvenire pubblicamente.
In altre parole: se durante raduni di gruppi di estrema destra viene diffusa una
propaganda di incitamento all’odio e al razzismo, i responsabili non possono
essere puniti se tra i presenti sussiste un legame di carattere personale. Tali
gruppi possono quindi divulgare i propri slogan ostili e trasmettere e consolidare il
messaggio ideologico razzista tra quanti sono loro vicini.
L’ostentazione di simboli nazisti non è punibile
L’ostentazione di simboli nazisti non è punibile. Così, in molti casi, la diffusione e
l’introduzione di rappresentazioni con significato razzista rimangono impunite.
Il saluto nazista è punibile solo se rivolto direttamente ad altre persone.
-> Il margine di manovra di cui dispongono i gruppi di estrema
destra è ancora troppo ampio.
Proposte per colmare le lacune della legislazione vigente
Dopo gli avvenimenti del 2000 che hanno visto coinvolti esponenti dell’estrema
destra, il Consiglio federale ha riconosciuto l’esistenza delle suddette lacune e, nel
medesimo anno, ha istituito il gruppo di lavoro «Coordinamento e attuazione dei
provvedimenti nell’ambito dell’estremismo di destra». Tra le altre cose, il gruppo
di lavoro ha suggerito di introdurre un divieto penale per gli atti elencati di
seguito e di completare la norma penale contro il razzismo con due aggiunte:
Aggiunta n. 1:
È vietato propagandare, offrire, esporre o rendere accessibili in altro modo
rappresentazioni con significato razzista.
Aggiunta n. 2:
È vietato costituire un’organizzazione di estrema destra, aderirvi o promuoverne
l’adesione.
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Considerazioni della CFR sulla possibile aggiunta n. 1
La Commissione federale contro il razzismo appoggia l’idea di punire penalmente
il commercio, l’introduzione in Svizzera e l’uso pubblico di rappresentazioni con
significato razzista come la svastica.
È inoltre del parere che debba essere dichiarato punibile dal punto di vista penale
anche l’utilizzo pubblico di slogan estremisti quali «Sieg heil» e di forme di saluto
come quello nazista.
La CFR sottolinea l’importanza di formulare in modo esatto ed equilibrato la
corrispondente norma penale.
Marcel Niggli, professore di diritto penale presso l’Università di Friburgo, propone
la seguente formulazione:
Art. 261ter Rappresentazioni con significato razzista
1
Chiunque utilizza pubblicamente o in occasione di assemblee rappresentazioni con
significato razzista, in particolare simboli ed emblemi del nazionalsocialismo o ad esso
ispirati, come bandiere, distintivi, insegne, uniformi o parti di esse, slogan e forme di
saluto,
2
chiunque diffonde le rappresentazioni di cui al capoverso 1 o simili, oppure scritti,
immagini o altre raffigurazioni che le comprendono,
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chiunque fabbrica, introduce o tiene in deposito oggetti che raffigurano o
comprendono le rappresentazioni di cui al capoverso 1 o simili, al fine di diffonderle o di
farne uso,
4
è punito con la detenzione o la multa.
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L’art. 261ter non trova applicazione se tali oggetti o azioni perseguono scopi
culturali o scientifici degni di protezione.
Considerazioni della CFR sulla possibile aggiunta n. 2
La Commissione federale contro il razzismo è favorevole all’idea di introdurre una
norma penale che sanzioni la costituzione di organizzazioni di estrema destra,
l’adesione alle stesse e il proselitismo.
Una simile norma penale mira a ...
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... tutelare la dignità di tutti gli esseri umani;
... proteggere i giovani adulti dall’influsso di militanti razzisti che cercano di
reclutarli nelle loro fila approfittando di situazioni di disorientamento;
... conservare la pace interna.
Per combattere con efficacia i gruppi di estrema destra è necessario che ogni
organizzazione di tal genere, indipendentemente dal fatto che eserciti la propria
azione nella sfera privata o sulla scena pubblica, sia direttamente toccata dalla
norma penale. Se venisse considerata punibile solo un’organizzazione volta a
incitare pubblicamente al razzismo, non si giungerebbe mai ad alcuna condanna.
È praticamente impossibile dimostrare che i vertici di un’organizzazione
progettano di compiere pubblicamente atti razzisti, anche se questa è la realtà dei
fatti. Una norma penale che contempli anche la sfera privata sarebbe l’unica
soluzione, al tempo stesso adeguata ed efficace.
Secondo il professor Marcel Niggli tale norma penale dovrebbe essere formulata
come segue:
Art. 261quater Discriminazione razziale in ambito non pubblico
1
Chiunque organizza o promuove assemblee o manifestazioni volte a compiere,
pubblicamente e non, gli atti contemplati negli articoli 261bis e 261ter CP, e chiunque vi
prende parte,
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chiunque, in qualità di organizzatore di assemblee o manifestazioni in cui vengono
compiuti, pubblicamente e non, atti contemplati negli articoli 261bis o 261ter CP, non cerca
di impedirne il verificarsi,
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è punito con la detenzione o la multa.
Queste proposte costituirebbero una «legge museruola» per la
popolazione?
In nessuna delle due proposte vengono dichiarati punibili esternazioni o atti
razzisti o discriminatori nell’ambito della sfera privata. Non si tratta quindi di una
«legge museruola». La sfera privata e la libertà di parola dell’individuo non
vengono intaccate.
Sono per contro perseguiti penalmente la costituzione di associazioni razziste,
l’adesione alle stesse e il proselitismo.
Inoltre occorre obbligare gli organizzatori di assemblee e manifestazioni a fare il
necessario per impedire il verificarsi di episodi di matrice razzista in occasione di
detti eventi.
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Deve essere dichiarato punibile anche l’offrire, l’esporre pubblicamente o il
rendere accessibili in altro modo rappresentazioni con significato razzista.
Quando saranno dibattute le proposte? Stato attuale
(novembre 2004)
I risultati della procedura di consultazione saranno presentati entro quest’anno
(2004) al Consiglio federale, che deciderà sull’ulteriore procedura. Probabilmente
si renderanno necessari ancora altri adeguamenti. È prevista per il prossimo anno
la presentazione di un avamprogetto in Parlamento (2005).
CFR, novembre 2004