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La certificazione dei contratti di
lavoro e di appalto
Dott. Antonio Riccio
Assegnista di ricerca, Univ. degli Studi di Firenze
Membro delegato, Commissione istruttoria
Commissione di certificazione
dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam
Commissione di Certificazione dei contratti
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La certificazione
• 1) Premessa: volontà e derogabilità assistita
• 2) Fonti ed evoluzione normativa
• 3) Natura e finalità
• 4) Effetti
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VOLONTÀ ASSISTITA
ORIGINE DOTTRINALE E PRIME SPERIMENTAZIONI
• dalla proposta VALLEBONA (1992) al progetto BIAGI – TREU
(1997/98): valorizzazione della volontà delle parti (stare ai patti volontarietà)
• la sperimentazione modenese del 2000 con la Regione EmiliaRomagna
RAGIONI DELLA PROPOSTA:
• reazione alla deregolazione strisciante del diritto del lavoro italiano
(riforme al margine, flessibilità tipologica, economia sommersa,
co.co.co.)
• superamento dei paradigmi della economia fordista
(standardizzazione)
• modernizzazione del diritto del lavoro nel rispetto delle sue finalità
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VOLONTÀ ASSISTITA
Ciò che Vallebona ha in mente è un modello di
disciplina, ricalcato sull’art. 2113 c.c. in materia di
rinunzie e transazioni, che si estenda “dalla fase
di disposizione dei diritti alla fase della
regolazione del rapporto, al fine di consentire,
almeno per certi istituti, una disciplina
individualizzata e certa, sottratta al controllo
successivo del giudice circa il rispetto delle norme
inderogabili proprio in quanto valutata ed
approvata preventivamente dal soggetto garante
indicato dalla legge”
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VOLONTÀ ASSISTITA
L’idea è quella di mutuare le soluzioni c.d. di
“autonomia individuale assistita” o
“derogabilità assistita”, dal diritto agrario e dal
diritto delle locazioni, dove la disciplina
eteronoma può essere derogata con
l’assistenza di determinati soggetti sindacali
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VOLONTÀ ASSISTITA
“il modello della volontà assistita potrebbe
essere utilizzato non solo per fissare la
disciplina del rapporto di lavoro, ma anche per
la preliminare scelta del tipo negoziale con
particolare riferimento all’alternativa lavoro
autonomo-lavoro subordinato ora regolata
dalla norma inderogabile dell’art. 2094 c.c.
[…].
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VOLONTÀ ASSISTITA
“In questa ipotesi il soggetto terzo dovrebbe fornire ex
ante una valutazione inoppugnabile circa la
rispondenza dell’accordo proposto dalle parti al tipo
negoziale prescelto, eventualmente avvalendosi di
schemi predisposti in sede collettiva”; in tal modo si
“sdrammatizzerebbe il problema della qualificazione
del rapporto, comunque sottoposto alla
regolamentazione specifica e certa approvata in via
preventiva”, ferma restando “l’eventualità di
controversie fondate sull’affermazione di uno
scostamento di fatto nella fase esecutiva del
regolamento concordato”
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VOLONTÀ ASSISTITA
Per la prima volta con il termine “certificazione”,
l’idea viene raccolta e sviluppata qualche anno
più tardi da Marco Biagi e da Michele
Tiraboschi, nel c.d. “Statuto dei lavori”;
dapprima, nella
Ipotesi di lavoro per la predisposizione di uno
Statuto dei lavori del 1997
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VOLONTÀ ASSISTITA
Nello statuto dei lavori
l’obiettivo sotteso all’idea riformatrice non deve
consistere nel ripensare il diritto del lavoro nelle
sue strutture portanti, in particolare attraverso
una rimodulazione delle tutele verso il lavoro non
subordinato, ma in quello “meno ambizioso e,
allo stesso tempo, più pragmatico” di realizzare
uno “strumento diretto a garantire una maggiore
certezza del diritto in materia di rapporti di
lavoro”, e in proposito “sostanzialmente
preordinato alla riduzione del contenzioso in
materia di qualificazione dei rapporti di lavoro”
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VOLONTÀ ASSISTITA
•
•
•
•
TECNICHE CORRELATE
deroga alla norma di legge (nel rispetto dei
diritti fondamentali)
valorizzazione della contrattazione collettiva
(devoluzione e “delega”)
utilizzo delle clausole generali
certificazione: validazione delle manifestazioni
di volontà delle parti
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Le due “anime” della certificazione
1- Rimedio preventivo al conflitto sulla qualificazione.
2 - Risoluzione di un conflitto di interessi nella fase
genetica (e successiva)
il meccanismo di validazione amministrativa dei
rapporti di lavoro era strumentale all’individuazione di
un’area di INDEROGABILITA’ RELATIVA, gestibile dalle
parti collettive in sede di contrattazione collettiva e/o
dalle parti individuali in sede di costituzione del
rapporto di lavoro ma, in questo caso, solo davanti
all’organo amministrativo o sindacale”
L’istituto ha subito una vera e propria metamorfosi
durante la sua gestazione: l’asse si sposta dal fine della
derogabilità assistita a quello della certezza per le parti
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Fonti ed evoluzione normativa
• Nasce con il «decreto Biagi», d. lgs n. 276/2003
• Flessibilità delle tipologie contrattuali per la
soddisfazione di esigenze oggettive dell’impresa
• percorsi e sedi di sostegno della genuina
manifestazione della volontà delle parti: patti
chiari stabiliti in anticipo e sui quali le parti
chiedono una verifica o una legittimazione da
parte di un soggetto terzo
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Fonti ed evoluzione normativa
• In un primo momento:
 la certificazione è limitata alla tipologie di contratti flessibili previsti
nello stesso decreto (intermittente, ripartito, a tempo parziale e a
progetto), nonché ai contratti di associazione in partecipazione
(artt. 2549 ss. c.c.),
• poi
 viene estesa (d. lgs. n. 251/2004) a tutte le tipologie di contratti di
lavoro
• poi l. n. 183/2010
 ulteriormente ampliata «ai contratti in cui sia dedotta direttamente
o indirettamente una prestazione di lavoro» (es. contratto di
somministrazione tra agenzia e utilizzatore).
• Jobs act
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Cosa si può certificare?
• 1. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 e successive
modificazioni, la certificazione può essere richiesta per tutti i contratti in
cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
• 2. La Commissione di certificazione, inoltre, può svolgere le seguenti
attività:
• a) la certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie di cui all’art.
808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui
agli art. 412 e 412-quaterc.p.c. (art. 31 comma 10 L. n. 183/2010);
• b) la certificazione obbligatoria dei contratti di lavoro diversi dal contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dei contratti di appalto e
subappalto utilizzati per lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui
agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti
confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo
(art. 2, commi 1, lettera c) e 2, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177);
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Cosa si può certificare e quali
attività svolge la Commissione?
• c) il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso
di ricorso giurisdizionale contro la certificazione
(art. 80 comma 4 D.lgs.n. 276/2003);
• d) il tentativo facoltativo di conciliazione di cui
all’art. 410 e ss. c.p.c.(art. 31 comma 13 L. n.
183/2010);
• e) la conclusione di rinunzie e transazioni ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2113 comma 4 c.c. (art. 31
comma 13 L. n. 183/2010);
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Cosa si può certificare e quali
attività svolge la Commissione?
• f)la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui
all’articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti(art. 82 comma 1 D.lgs. n. 276/2003);
• g)la certificazione delle rinunzie e delle transazioni
riguardanti diritti derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 n. 3c.p.c.
ricondotti a un progetto ai sensi dell’art. 61 comma 1 D.lgs.
n. 276/2003 (art. 68 D.lgs. n. 276/2003);
• h) l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi
dell’art. 808-terc.p.c., delle controversie nelle materie di cui
all’art. 409c.p.c. (art. 31 comma 12 L. n. 183/2010);
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Cosa si può certificare?
• i) la certificazione del contenuto dei regolamenti
interni delle cooperative con riferimento alla
tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori, (art. 83 D.lgs. n. 276/2003);
• l) la certificazione dei contratti di appalto di cui
all’art. 1655 c.c.e delle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della
distinzione concreta tra somministrazione di
lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui
al Titolo III del D.lgs. n. 276/2003 (art. 84 D.lgs. n.
276/2003);
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Cosa si può certificare?
• m) la certificazione degli standard contrattuali e organizzativi
nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle
tipologie di lavoro flessibile ai fini della qualificazione delle imprese
con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 27
comma 1 D.lgs. n. 81/2008);
• n)le funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti
contrattuali sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro
e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche
del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei rapporti di
lavoro (art. 81 D.lgs. n. 276/2003);
• o) l’assistenza e la consulenza delle parti nella predisposizione e
nella stipula di contratti individuali nei quali siano tipizzati i casi di
giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento (art. 30
comma 3 L. n. 183/2010).
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Certificazione obbligatoria
• Devono essere obbligatoriamente certificati, ai sensi del
DPR n. 177/2011, i seguenti contratti, ove concernenti
attività anche da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a
rischio di inquinamento:
• A) contratti di lavoro: secondo una interpretazione
coerente con il tenore letterale della norma, è necessario
certificare i contratti di lavoro non standard (non a tempo
indeterminato) fino ad avere almeno il 30% dei lavoratori
con contratto di lavoro standard o, in alternativa,
certificato. In ogni caso, vista le finalità sottese
all’emanazione del DPR n. 177/2011, appare opportuna la
certificazione di tutti i contratti di lavoro non standard
(ovviamente relativi ai lavoratori che operano
concretamente all’interno del luogo confinato);
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Certificazione obbligatoria
• B) contratti di appalto/subappalto: sulla base della
interpretazione letterale della norma, sembrerebbe
obbligatoria la certificazione di tutti i contratti di
appalto. Appare però maggiormente coerente con la
ratio del DPR n. 177/2011 limitare l’obbligo di
certificazione dei contratti di appalto all’ipotesi in cui si
verifichino interferenze tre le organizzazioni del
committente e dell’appaltatore nel luogo confinato. Al
di fuori di tale ipotesi, la certificazione non risulterebbe
dunque obbligatoria, sebbene opportuna. Nessun
dubbio, invece, sulla obbligatorietà della certificazione
del contratto di subappalto per attività da svolgersi, in
toto o in parte, all’interno
di un luogo confinato
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Cosa si può certificare?
Jobs act
MANSIONI
L'art. 3 del DLgs n. 81/15 prevede il patto di
demansionamento, cioè è possibile stipulare
accordi individuali di modifica delle mansioni,
della categoria, del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione, nell'interesse del
lavoratore alla conservazione dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalità o al
miglioramento delle condizioni di vita. Tale
accordo deve, però, essere stipulato presso le
Commissioni di certificazione.
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Cosa si può certificare?
Jobs act
PART-TIME
L'art. 6 del DLgs n.81/15 prevede che, se il contratto
collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica
da parte del datore dell'orario stabilito nell'accordo
individuale part-time), queste possono essere pattuite
per iscritto solo presso le Commissione di
certificazione. Le clausole elastiche prevedono, a pena
di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il
datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi,
può modificare la collocazione temporale della
prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la
misura massima dell'aumento, che non può eccedere il
limite del 25% della normale prestazione annua a
tempo parziale. Commissione di Certificazione dei contratti
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Cosa si può certificare?
Jobs act
COLLABORAZIONI
L'art.2 del Dlgs n.81/15 prevede l'abrogazione del
contratto a progetto. Dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretizzano in prestazioni di
lavoro personali e continuative, le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti
possono richiedere alle Commissioni di certificare la
genuinità, cioè l'assenza di questi requisiti che
invaliderebbero l'autonomia del rapporto di lavoro, in
particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo
di lavoro da parte del committente (eteroorganizzazione). Commissione di Certificazione dei contratti
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Cosa si può certificare?
Jobs act
COLLABORAZIONI, PROGETTI E P IVA STABILIZZATE
L'art. 54 del DLgs n.81/15 prevede che al fine di promuovere la
stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla
assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di
partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro
autonomo, godono dell'estinzione degli illeciti amministrativi,
contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto
di lavoro, salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi
effettuati in data antecedente all'assunzione. Presso le sedi di
certificazione, i datori di lavoro possono stipulare accordi in cui il
collaboratore si impegna a non impugnare il pregresso rapporto, a
fronte di un obbligo del datore a non recedere (salvo giusta causa o
Commissione di Certificazione
dei contratti
giustificato motivo soggettivo)
per almeno
12 mesi.
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Cosa si può certificare?
Jobs act
CONCILIAZIONE
L'art.6 del Dlgs n. 23/15 ha introdotto l'offerta di
conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti
dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti). Per evitare di
andare in giudizio, si potrà fare ricorso alla nuova
conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il
datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del
rapporto di lavoro offre una somma, esente da
imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per
ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un
massimo di 18 mensilità. Con l'accettazione il
lavoratore rinuncia alla causa. Questa procedura
comporta ex lege l'estinzione del rapporto alla data del
licenziamento ela rinunzia all'impugnazione del
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licenziamento anche
il lavoratore
l'ha già proposta.
di lavorose
e di appalto
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Fonti ed
evoluzione normativa
• Le parti del contratto di lavoro possono
ottenere la certificazione dei contratti:
• secondo la procedura volontaria ad iniziativa
delle parti stesse che si rivolgono ad una
commissione di certificazione.
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Enti certificatori
• La legge consente di costituire commissioni di certificazione
presso soggetti molto diversi tra loro:
 Enti bilaterali,
 Direzione territoriale del lavoro, e Province
 Ministero del lavoro,
 Consigli provinciali dei consulenti del lavoro (solo
“nell’ambito di intese definite tra il ministero del lavoro e il
consiglio nazionale dei consulenti»)
 Università, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di
diritto del lavoro di ruolo.
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Fonti ed
evoluzione normativa
• Per essere abilitate alla certificazione le università
sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro.
• Inoltre le Università sono tenute a inviare studi ed
elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di
lavoro con riferimento a tipologie di lavoro
indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
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Fonti ed
evoluzione normativa
• delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 19
dicembre 2012 istitutiva della Commissione di
certificazione presso la medesima Università;
• Decreto direttoriale 8 maggio 2013 n. 43/2013 col quale la
Commissione di certificazione costituita presso l’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale è stata iscritta
nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso
le Università
• Tale commissione ha competenza su tutto il territorio
nazionale ed opera attraverso convenzioni
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Natura e
finalità della certificazione
• La finalità di ridurre il contenzioso in materia di
lavoro si attua prima di tutto attraverso
la prevenzione
• ossia attraverso la formazione di contratti
aderenti al dettato normativo e quindi il più
possibile privi di quegli elementi di incertezza che
generano contenzioso
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Natura e
finalità della certificazione
• Sul contenzioso pesano spesso scelte sbagliate circa la
scelta del contratto idoneo a realizzare gli interessi
voluti dalle parti, spesso non adeguatamente assistite
in sede di stipulazione dello stesso.
• Art. 79 del d. lgs. n. 276/2003 come modificato dalla
l.183/2010
• La commissione può suggerire integrazioni e modifiche
ai contratti per i quali è stata chiesta la certificazione
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Natura e
finalità della certificazione
• Attività di consulenza e assistenza alle parti (art. 81)
• “Le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di
consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali,
sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro
e del relativo programma negoziale sia in relazione alle
modifiche del programma negoziale medesimo
concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro,
con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e
alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro”.
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Natura e
finalità della certificazione
• In una FASE PRELIMINARE alla certificazione
può essere utile che le parti vengano
“accompagnate” nella predisposizione e nella
stipula del contratto che sia il più possibile
conforme al dato normativo e alla
interpretazione prevalente in giurisprudenza:
attività di analisi informale e attività di
consulenza e assistenza (predisposizione di
modelli contrattuali)
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Natura e
finalità della certificazione
•
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE:
 analisi documentale;
 audizione delle parti;
 motivazione del provvedimento di certificazione
o di diniego (art. 80, co. 3 d.lgs. 276/2003; art.
30, co. 2, l. 183/2010).
•
N.B. è possibile la certificazione anche di un contratto
già stipulato e in corso di esecuzione
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Natura e
finalità della certificazione
Istanza alla Commissione.
• 1. L’attività della Commissione ha inizio su istanza delle
parti richiedenti, previa stipulazione con il
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza della
convenzione di cui al Regolamento della Commissione
• 2. L’istanza di cui al comma 1 è inviata alla
Commissione per raccomandata a.r. ovvero mediante
consegna a mano ovvero mediante procedura
telematica
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Natura e
finalità della certificazione
Istanza alla Commissione.
• 3. Sono requisiti essenziali dell’istanza:
• a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, dei loro dati anagrafici e
fiscali, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda
interessata;
• b) l’indicazione dell’Attività richiesta alla Commissione;
• c) l’allegazione di copia dei contratti, anche in bozza, qualora la loro
certificazione costituisca l’oggetto dell’Attività richiesta alla Commissione;
• d) la dichiarazione esplicita che non vi siano Attività analoghe pendenti e
che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla
medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti,
l’allegazione di copia degli stessi;
• e) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe
le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità
dei firmatari;
• f) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.
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Natura e
finalità della certificazione
Istanza alla Commissione
•
4. La pendenza di Attività di analogo contenuto davanti a uno degli organi abilitati ai sensi
dell’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 rende improcedibile la riproposizione dell’istanza alla
Commissione.
•
5. Nel caso di diniego dell’Attività da parte dalla Commissione o di un altro organo abilitato
dall’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 una successiva istanza può essere presentata alla Commissione
soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi.
•
6. Le condizioni di procedibilità dell’istanza sono valutate dalla Commissione.
•
7. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere inviata dalla Commissione
alle parti interessate mediante raccomanda a.r. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
ricezione dell’istanza.
•
8. L’attività è portata a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal
ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissio
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Natura e
finalità della certificazione
• Provvedimento di certificazione
 attestazione da parte di un organo terzo e
imparziale della correttezza, rispetto alla
legge, dello strumento giuridico utilizzato in
relazione alla regolamentazione del rapporto
che le parti si intendono dare.
E’ un atto amministrativo
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Effetti della certificazione
Art. 79 “Effetti della certificazione” la
certificazione si estende “fino al momento in
cui sia stato accolto, con sentenza di merito,
uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili
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Effetti della certificazione
• Gli effetti della certificazione permangono, anche verso i terzi
fino a che non vi sia una sentenza di merito che accerti
 erronea qualificazione del contratto
 oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione.
 vizi del consenso
• (Ovviamente la commissione certifica quello che le parti le dicono e
non può essere responsabile di quello che fanno dopo o che non
corrisponde a quanto comunicato).
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Effetti della certificazione
Comunque, prima di adire il giudice le parti o i
terzi devono previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di
certificazione che ha adottato l'atto di
certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile.
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Effetti della certificazione
• Chi sono i terzi?
• Es: Autorità amministrative che nei riguardi del
rapporto di lavoro espletano funzioni ispettive e
di vigilanza (Inps, Inail, Amministrazione
finanziaria, Ministero del lavoro)
• Tali enti non possono adottare atti o
provvedimenti amministrativi da cui derivino o
che presuppongano una diversa qualificazione dei
contratti
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Effetti della certificazione
• Secondo la legge la certificazione non blocca l’ispezione del
lavoro né tanto meno quella previdenziale o assicurativa o
fiscale
Ma
• Direttiva del ministro del lavoro 18 settembre 2008
 La certificazione è considerata una forma di controllo
istituzionale alternativa
 gli ispettori devono dunque riservare una particolare
attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da
controllo o verifica preventiva.
 Forti limitazioni ai controlli sui contratti certificati
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Effetti della certificazione
• Circolare INPS n. 71/2005
In caso di discordanza fra il programma
negoziale certificato e quello concretamente
posto in essere dalle parti, l’esistenza di un
atto di certificazione comporta che l’Istituto
non può più passare direttamente dalla
constatazione delle pretese omissioni
contributive all’azione di recupero del credito.
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I vantaggi
La certificazione presenta notevoli vantaggi per i
lavoratori e per le aziende in quanto la
Commissione, costituita da soggetti altamente
qualificati, assiste attivamente le parti nella
redazione del contratto e ne verifica e convalida
la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia
il modello contrattuale prescelto dalle parti
(lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.).
Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure
della “qualità” dei contratti stipulati.
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I vantaggi
Gli effetti della certificazione sono importanti,
oltre che sul piano della certezza del diritto,
anche su quello della resistenza del contratto
in caso di controversia, in quanto la
certificazione dispiega i propri effetti non
solo nei confronti delle parti ma anche verso i
terzi e previene il contenzioso giudiziale in
materia di qualificazione del rapporto.
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I vantaggi
Il vero e proprio incentivo alla certificazione risiede
proprio negli effetti che essa ha nei confronti dei terzi,
compresi enti previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.),
Pubblica Amministrazione e Fisco.
(Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003 infatti “gli
effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato
accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi
giurisdizionali” promossi avanti al Giudice del lavoro o
al TAR).
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I vantaggi
• Gli organismi di vigilanza del Ministero del lavoro,
degli enti previdenziali, dell’Agenzia delle Entrate etc..
possono, dunque, contestare la certificazione soltanto
attraverso la promozione di un’azione giudiziale.
• Come precisato, infatti, dalla Direttiva Sacconi sulla
Vigilanza (Dir. Min. Lav. 18/9/2008) l’accertamento
ispettivo si dovrà concentrare solo sui contratti non
certificati e i contratti certificati saranno oggetto di
verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di
intervento del lavoratore interessato e sempreché sia
fallito il preventivo tentativo di conciliazione
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I vantaggi
Come tutte le forme di certificazione, anche la
certificazione dei contratti di lavoro e di
appalto ha un’importante valenza in termini di
responsabilità sociale d’impresa e presenta
indubbi riflessi positivi nei rapporti
dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con
i propri interlocutori (clienti, fornitori,
istituzioni, istituti di credito, ecc.).
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