I M P R E S E & P. A .
Lunedì 5 Dicembre 2016
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Con decreto 222/16 («Scia 2») si completa il quadro normativo per la sburocratizzazione
Inizio attività, a ognuno il suo
Procedimenti amministrativi semplificati e diversificati
DI
L
Pagina a cura
ANTONIO CICCIA
MESSINA
a semplificazione raddoppia. Dopo il primo
decreto sulla «Scia»,
la segnalazione certificata di inizio attività (dlgs
126/2016), arriva il decreto
«Scia 2» (dlgs 222/2016). Il
primo decreto ha tratteggiato le linee generali per la
sburocratizzazione del procedimento amministrativo.
Il secondo decreto ha scritto
la mappa dei procedimenti
in settori nevralgici dell’economia (commercio, edilizia,
ambiente): la tabella allegata al decreto deve consentire
all’interessato di sapere con
certezza quale procedimento
si applica a un singolo caso.
Le possibilità sono tante:
segnalazioni, comunicazioni,
con o senza asseverazione,
autorizzazioni, titolo abilitativo tipico, silenzio-assenso.
Insomma le strade sono
innumerevoli, ma almeno c’è
un atto ufficiale che spiega
che cosa fare. Il cuore del decreto Scia 2, dunque, è proprio la tabella allegata. Ma
cerchiamo di tirare le fila di
questa manovra in due tempi, figlia della legge delega n.
124/2015.
Il primo decreto («Scia
1»). Il dlgs n. 126/2016 si
muove su più binari. Innanzi
tutto si agisce sull’obbligo dei
singoli enti pubblici di predisporre e pubblicare in rete le
informazioni e la modulistica
necessaria per un singolo procedimento.
Il senso è dare all’impresa e al cittadino tutte le informazioni e la modulistica
di istanza, senza addossare
a impresa/cittadino l’onere
di dovere rintracciare i dati
sparpagliati nelle leggi e nei
regolamenti. L’obbligo è sostanziale, in quanto la pubbliche amministrazioni si autovincolano a non chiedere cose
diverse da quelle dettagliate
con le informazioni diffuse al
pubblico. La p.a. inoltre non
può bloccare una pratica se
non per contrasto tra quanto
pubblicamente richiesto e con
quanto pervenuto dall’impresa/cittadino. Ma se l’impresa/
cittadino ha fatto l’istanza
come ha detto la p.a. e ha
consegnato esattamente i
documenti richiesti, allora,
non può subire trabocchetti o
sorprese. I moduli predisposti dalla p.a., inoltre, devono
prevedere la possibilità del
privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le
comunicazioni con l’amministrazione.
Sempre nel quadro di dare
certezza all’impresa/cittadino il decreto «Scia 1» stabilisce limiti alla possibilità di
sospendere una segnalazione
certificata di inizio attività.
Il dlgs 126/2016 (Scia 1) in sintesi
Presentazione presso unico ufficio
Modulistica online
Divieto di chiedere documenti ulteriori
Riforma
della Scia,
semplificazione
procedimento
amministrativo
Provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento
di interessi sensibili (ambiente, paesaggio)
Obbligo di rilascio di ricevuta della presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni: accoglimento dell’istanza
La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento
La ricevuta deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio
dell’amministrazione equivale ad accoglimento
Il dlgs 222/2016 (Scia 2) in sintesi
Settori
Contenuto
Esempi
Commercio Mappatura di Autorizzazione
Edilizia
procedimenti,
Ambiente
elencazione
Segnalazione cerdei casi in cui
tificata di inizio
ci vuole...
attività (Scia)
Edilizia - ristrutturazione
pesante
Commercio su area privata
- Apertura sede esercizio
vicinato non alimentare
Silenzio assenso Edilizia - ristrutturazione
pesante
Comunicazione
Edilizia - manutenzione straordinaria leggera
Con la Scia l’avvio è immediato
Gli schemi procedimentali sono molti e ogni
pratica ha il suo regime.
Comunicazione. Per lo svolgimento delle
attività per le quali la tabella indica la comunicazione, questa produce effetto con la
presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Se per l’avvio,
lo svolgimento o la cessazione dell’attività
siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica
comunicazione allo Sportello competente.
Alla comunicazione devono essere allegate
asseverazioni o certificazioni quando espressamente previste da disposizioni legislative
o regolamentari.
Scia. Per lo svolgimento delle attività per le
quali la tabella indica la Scia, l’attività può
essere avviata immediatamente. Entro 60
giorni (30 per l’edilizia) l’amministrazione
deve effettuare i controlli sulla sussistenza
dei requisiti. Se viene accertata la carenza
dei requisiti, l’amministrazione può vietare la
prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di regolarizzarsi.
Scia unica. Quando la tabella indica la Scia
Unica, vuole dire che ci vogliono altre Scia,
comunicazioni e notifiche, l’interessato presenterà una Scia unica allo Sportello del comune, che la trasmette alle altre p.a. coinvolte per i controlli di competenza.
Scia condizionata. Quando la tabella indica
la Scia condizionata ad autorizzazioni o pareri, vuole dire che l’interessato presenterà una
Scia e l’istanza delle altre autorizzazioni allo
Sportello unico, che convoca la conferenza
dei servizi.
Autorizzazione. Quando la tabella indica la
autorizzazione, è necessario il provvedimento espresso della p.a., salvo i casi in cui si
applica il silenzio-assenso.
Autorizzazione più Scia. Quando la tabella
indica l’autorizzazione più la Scia o la Scia
unica o la comunicazione, l’interessato dovrà
presentare insieme alla domanda per l’autorizzazione la Scia, la Scia unica o la comunicazione.
Modalità. Le istanze, segnalazioni, comunicazioni sono presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del comune e l’amministrazione non può chiedere informazioni
o documenti diversi da quelli pubblicati sul
sito e non può nemmeno chiedere informazioni o documenti già in possesso dell’ente.
Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo Sportello unico,
di regola telematico, al quale presentare la
Scia, anche in caso di procedimenti connessi
di competenza di altre amministrazioni o di
diverse articolazioni interne dell’amministrazione. Possono essere istituite più sedi di tale
Sportello, per garantire la pluralità dei punti
di accesso. La Scia e la comunicazioni devono essere corredate delle attestazioni e delle
asseverazioni se richiesto dalla normativa di
settore. Regioni ed enti locali si devono adeguare al decreto entro il 30/6/2017. Le amministrazioni possono ricondurre le attività non
elencate nella tabella, anche in ragione delle
specificità territoriali. In ogni caso la tabella
sarà periodicamente aggiornata.
Questa funziona così: l’impresa/cittadino, corredando la
pratica con la documentazione
del caso, segnala alla p.a. competente l’inizio della attività
(ad esempio commerciale o
edilizia), ed effettivamente la
può iniziare subito.
L’amministrazione ha un
lasso di tempo per azzerare
tutto. Nelle more, il decreto
stabilisce che l’attività possa
essere sospesa solo in alcuni
casi circostanziati (falsità o
interessi pubblici di altissimo
rango, come ambiente, paesaggio, beni culturali, salute,
sicurezza pubblica o difesa
nazionale).
L’altro punto importante è la
ricevuta. Il decreto prevede in
capo alla p.a. l’obbligo di rilascio di ricevuta della presentazione di istanze, segnalazioni
o comunicazioni. La ricevuta
costituisce comunicazione di
avvio del procedimento e deve
indicare i termini entro i quali
l’amministrazione è tenuta a
rispondere o entro i quali il
silenzio dell’amministrazione
equivale ad accoglimento.
Il secondo decreto «Scia
2». Il decreto «Scia 2» provvede alla precisa individuazione
delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di
comunicazione o segnalazione
certificata di inizio di attività
o di silenzio assenso, e di quelle per le quali è necessario il
titolo espresso.
Si prenda la tabella e si vede
che i settori interessati sono:
attività commerciali (alimentari e non alimentari, su aree
private e su area pubblica),
esercizi di somministrazione
e bevande, strutture ricettive
e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburanti,
officine e carrozzerie, acconciatori ed estetisti, panifici,
tintolavanderie, tipografie e
le altre attività.
C’è poi la sezione dedicata all’edilizia, compresi
gli adempimenti successivi
all’intervento e gli impianti
alimentati da fonti non rinnovabili.
Per l’ambiente abbiamo il
censimento di autorizzazioni
e valutazioni di impatto, rifiuti, emissioni in atmosfera,
inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe e altri procedimenti.
Per ciascun procedimento
viene specificato il regime
amministrativo (se si applica
la Scia, la comunicazione ecc.)
e i riferimenti normativi. Si
tratta di un’enciclopedia dei
procedimenti, che funziona
come una bussola.
Una colonna dello schema è
dedicata alla concentrazione
dei procedimenti, e cioè alla
ipotesi di più adempimenti
che devono essere coordinati
tra loro.
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