I M P R E S E & P. A . Lunedì 5 Dicembre 2016 5 Con decreto 222/16 («Scia 2») si completa il quadro normativo per la sburocratizzazione Inizio attività, a ognuno il suo Procedimenti amministrativi semplificati e diversificati DI L Pagina a cura ANTONIO CICCIA MESSINA a semplificazione raddoppia. Dopo il primo decreto sulla «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività (dlgs 126/2016), arriva il decreto «Scia 2» (dlgs 222/2016). Il primo decreto ha tratteggiato le linee generali per la sburocratizzazione del procedimento amministrativo. Il secondo decreto ha scritto la mappa dei procedimenti in settori nevralgici dell’economia (commercio, edilizia, ambiente): la tabella allegata al decreto deve consentire all’interessato di sapere con certezza quale procedimento si applica a un singolo caso. Le possibilità sono tante: segnalazioni, comunicazioni, con o senza asseverazione, autorizzazioni, titolo abilitativo tipico, silenzio-assenso. Insomma le strade sono innumerevoli, ma almeno c’è un atto ufficiale che spiega che cosa fare. Il cuore del decreto Scia 2, dunque, è proprio la tabella allegata. Ma cerchiamo di tirare le fila di questa manovra in due tempi, figlia della legge delega n. 124/2015. Il primo decreto («Scia 1»). Il dlgs n. 126/2016 si muove su più binari. Innanzi tutto si agisce sull’obbligo dei singoli enti pubblici di predisporre e pubblicare in rete le informazioni e la modulistica necessaria per un singolo procedimento. Il senso è dare all’impresa e al cittadino tutte le informazioni e la modulistica di istanza, senza addossare a impresa/cittadino l’onere di dovere rintracciare i dati sparpagliati nelle leggi e nei regolamenti. L’obbligo è sostanziale, in quanto la pubbliche amministrazioni si autovincolano a non chiedere cose diverse da quelle dettagliate con le informazioni diffuse al pubblico. La p.a. inoltre non può bloccare una pratica se non per contrasto tra quanto pubblicamente richiesto e con quanto pervenuto dall’impresa/cittadino. Ma se l’impresa/ cittadino ha fatto l’istanza come ha detto la p.a. e ha consegnato esattamente i documenti richiesti, allora, non può subire trabocchetti o sorprese. I moduli predisposti dalla p.a., inoltre, devono prevedere la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. Sempre nel quadro di dare certezza all’impresa/cittadino il decreto «Scia 1» stabilisce limiti alla possibilità di sospendere una segnalazione certificata di inizio attività. Il dlgs 126/2016 (Scia 1) in sintesi Presentazione presso unico ufficio Modulistica online Divieto di chiedere documenti ulteriori Riforma della Scia, semplificazione procedimento amministrativo Provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio) Obbligo di rilascio di ricevuta della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: accoglimento dell’istanza La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento La ricevuta deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento Il dlgs 222/2016 (Scia 2) in sintesi Settori Contenuto Esempi Commercio Mappatura di Autorizzazione Edilizia procedimenti, Ambiente elencazione Segnalazione cerdei casi in cui tificata di inizio ci vuole... attività (Scia) Edilizia - ristrutturazione pesante Commercio su area privata - Apertura sede esercizio vicinato non alimentare Silenzio assenso Edilizia - ristrutturazione pesante Comunicazione Edilizia - manutenzione straordinaria leggera Con la Scia l’avvio è immediato Gli schemi procedimentali sono molti e ogni pratica ha il suo regime. Comunicazione. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella indica la comunicazione, questa produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Se per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello competente. Alla comunicazione devono essere allegate asseverazioni o certificazioni quando espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari. Scia. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella indica la Scia, l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 per l’edilizia) l’amministrazione deve effettuare i controlli sulla sussistenza dei requisiti. Se viene accertata la carenza dei requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di regolarizzarsi. Scia unica. Quando la tabella indica la Scia Unica, vuole dire che ci vogliono altre Scia, comunicazioni e notifiche, l’interessato presenterà una Scia unica allo Sportello del comune, che la trasmette alle altre p.a. coinvolte per i controlli di competenza. Scia condizionata. Quando la tabella indica la Scia condizionata ad autorizzazioni o pareri, vuole dire che l’interessato presenterà una Scia e l’istanza delle altre autorizzazioni allo Sportello unico, che convoca la conferenza dei servizi. Autorizzazione. Quando la tabella indica la autorizzazione, è necessario il provvedimento espresso della p.a., salvo i casi in cui si applica il silenzio-assenso. Autorizzazione più Scia. Quando la tabella indica l’autorizzazione più la Scia o la Scia unica o la comunicazione, l’interessato dovrà presentare insieme alla domanda per l’autorizzazione la Scia, la Scia unica o la comunicazione. Modalità. Le istanze, segnalazioni, comunicazioni sono presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del comune e l’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito e non può nemmeno chiedere informazioni o documenti già in possesso dell’ente. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo Sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione. Possono essere istituite più sedi di tale Sportello, per garantire la pluralità dei punti di accesso. La Scia e la comunicazioni devono essere corredate delle attestazioni e delle asseverazioni se richiesto dalla normativa di settore. Regioni ed enti locali si devono adeguare al decreto entro il 30/6/2017. Le amministrazioni possono ricondurre le attività non elencate nella tabella, anche in ragione delle specificità territoriali. In ogni caso la tabella sarà periodicamente aggiornata. Questa funziona così: l’impresa/cittadino, corredando la pratica con la documentazione del caso, segnala alla p.a. competente l’inizio della attività (ad esempio commerciale o edilizia), ed effettivamente la può iniziare subito. L’amministrazione ha un lasso di tempo per azzerare tutto. Nelle more, il decreto stabilisce che l’attività possa essere sospesa solo in alcuni casi circostanziati (falsità o interessi pubblici di altissimo rango, come ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale). L’altro punto importante è la ricevuta. Il decreto prevede in capo alla p.a. l’obbligo di rilascio di ricevuta della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento. Il secondo decreto «Scia 2». Il decreto «Scia 2» provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, e di quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Si prenda la tabella e si vede che i settori interessati sono: attività commerciali (alimentari e non alimentari, su aree private e su area pubblica), esercizi di somministrazione e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburanti, officine e carrozzerie, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie e le altre attività. C’è poi la sezione dedicata all’edilizia, compresi gli adempimenti successivi all’intervento e gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili. Per l’ambiente abbiamo il censimento di autorizzazioni e valutazioni di impatto, rifiuti, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe e altri procedimenti. Per ciascun procedimento viene specificato il regime amministrativo (se si applica la Scia, la comunicazione ecc.) e i riferimenti normativi. Si tratta di un’enciclopedia dei procedimenti, che funziona come una bussola. Una colonna dello schema è dedicata alla concentrazione dei procedimenti, e cioè alla ipotesi di più adempimenti che devono essere coordinati tra loro. © Riproduzione riservata