Maria Antonia Silvestri La disciplina dei trapianti d’organo: aspetti pubblicistici. 1. Premessa – 2. Dal diritto alla salute alla disciplina dei trapianti – 3. Le strutture operative per i trapianti: il CNT e la Consulta permanente per i trapianti – 4. I Centri Regionali ed Interregionali – 5. Le strutture per i prelievi – 6. L’espressione di volontà: il silenzio-assenso – 7. Conclusioni 1. Premessa. Il progresso tecnologico ha favorito un’applicazione crescente della pratica dei trapianti offrendo un’opportunità di “cura” anche a soggetti con organi vitali gravemente compromessi. Sotto il profilo giuridico la problematica dei trapianti d’organo trae origine dalla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo nell’ambito dei diritti della personalità1. In particolare l’art. 5 cod. civ. limita gli atti di disposizione del corpo al carattere permanente della diminuzione dell’integrità fisica o alla loro contrarietà alla legge. In deroga all’art. 5 cod. civ., la legge 26/06/1967 n. 458 disciplina il trapianto del rene tra persone viventi, consentendo il compimento di atti di disposizione del proprio corpo solo se finalizzati alla salute di un altro soggetto2. 1 I diritti della personalità non possono costituire oggetto di atti di disposizione così come si definisce indisponibile il diritto al proprio corpo. Cfr. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 314 e ss. che tuttavia ritiene inaccettabile il collegamento tra proprietà e persona. 2 In dottrina, si opera una netta distinzione tra trapianto da vivente a vivente e da cadavere a vivente. Nel primo caso le norme devono rispondere alle esigenze di garanzia della vita sia del 1 La disciplina del divieto degli atti di disposizione del proprio corpo è posta in funzione della tutela del valore primario della persona espresso dalla nostra Costituzione. In assenza di una specifica previsione costituzionale, le norme di riferimento possono rintracciarsi negli artt. 2, 3 e 13 Cost. Mentre gli artt. 2 e 3 Cost. attribuiscono quale compito fondamentale della Repubblica la tutela della persona umana attraverso il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali, l’art. 13 Cost. sancisce l’inviolabilità del corpo, tutelando la libertà personale. Specificazione di tali principi è l’art. 32 Cost. che disciplina il diritto alla salute, unico diritto menzionato nel testo costituzionale come diritto “fondamentale” e “primo requisito essenziale per la libertà dell’individuo”3. La formulazione dell’art. 32 Cost. racchiude una varietà di significati: in una prima fondamentale accezione la norma è volta alla difesa dell’integrità psico-fisica disponente che del ricevente, per contemperare gli interessi, egualmente meritevoli di tutela, di due soggetti. Nel caso di trapianto da cadavere a vivente si contrappongono da una parte un soggetto titolare di diritti fondamentali e dall’altra un cadavere rispetto al quale si ritiene prevalente l’esigenza costituzionale di tutela della persona. In questo caso, sembra legittima una sorta di “espropriazione per pubblica utilità” di parti del cadavere per realizzare la salvezza di un altro soggetto. Cfr. CARNELUTTI, Problema giuridico della trasfusione del sangue, in Foro it., 1938, IV, p. 89. Per ulteriori approfondimenti sul punto, cfr. G. GIACOBBE, voce Trapianti in Enciclopedia del diritto, XLIV, p. 902; MOSCATI, Trapianto d’organi in Dizionario di diritto privato, Milano, 1980, p. 809; AA.VV., Il trapianto d’organi: problemi giuridici e morali, Roma, 1983; D’ARRIGO, Diritto alla salute in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, vol. V, p. 1009; MANTOVANI, Umanità e razionalità del diritto penale, in Scritti di biodiritto, trapianti d’organo: terapia e sperimentazione, Milano, 2008, 1225. Nell’ambito dei principi volti alla tutela dell’individuo e della sua integrità psicofisica (artt. 2 e 32 Cost.) e dei limiti dettati dal codice civile (art. 5), l’ordinamento interno consente il trapianto di ossa, superfici articolari, muscoli (l. 04/05/1990, n. 107), quello di rene tra persone viventi (l. 26/06/1967, n. 458), nonché i trapianti di organi e tessuti (l. 01/04/1999, n. 91). 3 MERIGHI, in Costituzione della Repubblica, nei Lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, II, 1219. 2 della persona umana e al diritto a vivere in un ambiente salubre4. Si configura in questo senso come un diritto inviolabile ed assoluto5. Sotto un secondo profilo, la disciplina costituzionale riconosce un diritto alle prestazioni sanitarie e demanda a tutti i livelli istituzionali di provvedere all’erogazione di interventi concreti prefigurando un servizio sanitario pubblico. Questa seconda accezione dell’art. 32 Cost. è conseguenza di una nuova lettura giurisprudenziale. L’originaria interpretazione delineava questa disposizione costituzionale come norma meramente programmatica6. Solo in seguito, si è riconosciuta alla norma natura precettiva, capace di vincolare lo Stato ad un nucleo minimo ed essenziale di interventi7. In passato, le Regioni hanno approvato leggi a tutela di situazioni soggettive, non ancora riconosciute dalla legislazione nazionale con l’obbiettivo di contribuire alla realizzazione dell’art. 32 Cost. Le Regioni poi, grazie al progressivo trasferimento di funzioni amministrative, hanno assunto competenze decisive di indirizzo e di controllo della sanità. 4 L’espressione “diritto alla salute” comprende una pluralità di diritti quali il diritto all’integrità psicofisica e ad un ambiente salubre, ma anche il diritto a ricevere prestazioni sanitarie. Nel trattato istitutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1946 viene recepito un concetto di salute come “stato di benessere” e, più precisamente, “la salute non è semplicemente l’assenza di malattia, ma lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”. 5 Cfr. Corte Cost. n. 184/1986 (sentenza sul “danno biologico”) che fonda proprio sull’art. 32 Cost. il diritto al risarcimento del singolo che abbia subito lesioni e/o menomazioni della propria integrità psicofisica. Anche le richieste risarcitorie nei confronti delle compagnie assicurative per danni da infortunistica stradale si fondano sulla pretesa lesione dell’art. 32 Cost. 6 Questa posizione fu sostenuta, seppur limitatamente al primo comma dell’art. 32 Cost., da S. LESSONA, La tutela della salute pubblica in Commentario sistematico alla Costituzione italiana di CALAMANDREI, LEVI, BARBERA, Firenze, 1950, pp. 333-340. 7 A supporto di questa seconda interpretazione, ormai prevalente in dottrina, cfr. G. SCARFIA, Sanità e Costituzione. Appunti, M. Ragno editore, Roma, 1978, p. 8; V. COLALILLO, La tutela della salute nella Costituzione italiana, Jovene, Napoli, 1979, pp. 38 e ss.; e, da ultimo, S. LUZZI, Salute e sanità nell’Italia repubblicana, Donzelli editore, 2004, pp. 125 e ss. 3 La riforma realizzata dalla legge costituzionale n. 3/2001 e la riproduzione nell’art. 117 Cost. dell’espressione “tutela della salute” conferma che allo Stato vengono mantenute le prestazioni che devono essere garantite a tutti in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale, e alle Regioni la possibilità di differenziazione in materia di organizzazione dei servizi sanitari8. 2. Dal diritto alla salute alla disciplina dei trapianti Al fine di rendere effettivo il diritto alle cure, sono state istituite strutture in grado di prelevare e trapiantare organi e/o loro derivati e porzioni. L’intento poi di dare una migliore organizzazione a tali strutture è stato oggetto soprattutto di iniziative regionali, che hanno affrontato l’esigenza dell’aumento notevole della richiesta di trapianti, senza riuscire purtroppo a risolvere i problemi relativi alle lunghe liste di attesa ed alla scarsità di organi disponibili9. Già in base all’art. 13 della legge n. 644/1975 veniva affidata alle Regioni la costituzione dei centri regionali o interregionali con il compito di fornire funzioni di supporto rispetto alle attività svolte dagli enti convenzionati e le modalità operative di organizzazione e di erogazione dei servizi. 8 Nel nostro sistema, la tutela di un diritto non corrisponde ad una competenza statale o regionale. I diritti infatti hanno una intrinseca caratteristica di a-territorialità. La Corte Costituzionale ha chiarito che la tutela dei diritti rientranti tra le competenze delle Regioni sia frutto di una concertazione inter-istituzionale. L’introduzione nell’art 117 Cost. di una competenza esclusiva dello Stato sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali richiama un sistema multilivello di attuazione dei diritti, regolato dal principio di leale collaborazione, che trova nel modello delle conferenze un punto di mediazione tra le diverse istanze espresse a livello statale, regionale e locale. 9 Per offrire una soluzione al problema della carenza degli organi, oggi la ricerca scientifica si è orientata verso la clonazione di cellule staminali embrionali ed adulte, per dare origine ad organi con lo stesso patrimonio genetico del ricevente. 4 Conseguentemente, a partire da questa legge, la scelta del soggetto ricevente e la creazione delle liste di trapianti avvengono o a livello regionale o interregionale. L’aver subordinato l’effettività della cura attraverso i trapianti alla adeguatezza delle strutture sanitarie e, conseguentemente, al contesto regionale, non ha escluso, tuttavia, che una parte del servizio di trapiantologia abbia una dimensione che vada oltre la Regione. La rinnovata sensibilità e disponibilità dei cittadini nei confronti della donazione ha spinto il legislatore nazionale ad affrontare un inquadramento quanto più possibile sistematico del settore trapianti con la legge n. 91 del 1 aprile 1999. Tale legge, arrivata dopo un periodo di forte contrasto tra Stato e Regioni10, ha rilanciato il ruolo delle Regioni e predisposto il riordino generale della disciplina in tema di trapianti attraverso l’introduzione di novità, sia per quanto attiene l’esercizio dei diritti connessi alla salute sia per l’intera disciplina organizzativa. Il procedimento per l’esecuzione dei trapianti è disciplinato nel rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, subordinando a parametri clinici ed immunologici l’accesso alle liste di attesa. La legge n. 483 del 16 dicembre 1999 sul trapianto parziale di fegato 10 Più volte lo Stato aveva tentato di comprimere le competenze regionali affidando ai centri regionali specifici e determinati compiti di coordinamento e gestione attinenti alle attività collegate alle operazioni di prelievo e di trapianto e più volte le Regioni avevano sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato lamentando l’invasione delle competenze garantite dalla Costituzione e dai decreti di trasferimento delle funzioni. Cfr. sent. Corte Cost. n.467/1990 che accogliendo il ricorso della regione Piemonte avverso il d.m. Sanità 16/2/1990, ha dichiarato che non spetta allo Stato individuare il centro interregionale di riferimento e attribuire ad esso poteri di coordinamento delle operazioni di supporto al prelievo e al trapianto da cadavere per scopi terapeutici; e le sentenze Corte Cost. n.550/1990 e n.267/1993, che hanno attribuito allo Stato (Ministero della Sanità), il potere di individuare i trapianti di organo e di comprendere il coordinamento interregionale dei prelievi multi organi tra le attività considerate ad alta specializzazione, da inserire nelle prestazioni erogabili dai centri di trapiantologia. 5 (trapianto da vivente11) ed il decreto legge dell’8 aprile 2000 in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti hanno provveduto ad integrare ulteriormente la legge 91/1999 che, lasciando del tutto invariata la legge n. 578 del 29 dicembre 1993 relativa all’accertamento della morte, ha introdotto in particolare norme assolutamente nuove sulla manifestazione di volontà di donazione e, sotto il profilo dell’organizzazione di prelievi e trapianti, ha riconosciuto (art. 1, 2° c.) che il coordinamento delle stesse attività di trapianto costituisce un obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale. Tralasciando la questione, tanto dibattuta, dell’opportunità di introdurre nel nostro Paese una legge sui trapianti basata sul principio del silenzio-assenso12, ai fini del presente lavoro, ci sembra importante mettere in luce come con la legge del 1999 si sia realizzata finalmente l’istituzione di un’organizzazione nazionale con il compito sia del prelievo di organi e tessuti per i trapianti che della gestione delle relative attività e della semplificazione dei rapporti con e tra le istituzioni nazionali, regionali ed estere. Questa organizzazione è costituita dal Centro Nazionale per i Trapianti (CNT), dalla Consulta Tecnica permanente, dai Centri Regionali ed Interregionali, dalle strutture per i prelievi e la conservazione degli organi per trapianto e dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). 11 Una prassi tecnicamente consolidata è la tecnica dello split, in cui uno stesso fegato viene diviso in due porzioni per ottenerne un doppio uso. 12 L’introduzione del principio del silenzio-assenso è stato il punto che ha scatenato maggiori polemiche, lamentando in molti una prevaricazione dello Stato sul volere del singolo. 6 3. Le strutture operative nei trapianti: il Centro Nazionale Trapianti e la Consulta permanente per i trapianti In posizione di preminenza strategica si colloca il Centro Nazionale Trapianti (CNT), istituito con l’art. 8 della legge 1 aprile 1999 n. 91, struttura alla quale è riconosciuto il compito precipuo di indirizzo, coordinamento e promozione dell’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule in Italia. Il CNT ha sede presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed è composto, a norma del 2° comma dell’art. 8, dal Presidente dell’ISS con la funzione di presidente, dai rappresentanti dei Centri Interregionali (CIR) o Regionali (CRT) di riferimento per i trapianti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e dal direttore generale del Centro13; quest’ultimo, scelto tra i dirigenti di ricerca dell’ISS ovvero tra i medici non dipendenti dall’Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti, è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, in analogia a quanto previsto per le aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche. Pertanto, il corrispondente rapporto contrattuale è regolato dalle disposizioni previste dall’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Tutti i componenti del CNT sono nominati con decreto del Ministro della Salute. Per adempiere alle proprie funzioni il CNT si avvale del personale dell’ISS e di una struttura operativa 13 In forza del decreto Ministero della Sanità del 21 maggio 2004, il CNT presentava tale composizione: prof. Enrico Garaci, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità con funzioni di presidente, prof. Gerardo Martinelli, rappresentante del centro interregionale A.I.R.T., dott. Vito Gaudiano, rappresentante del Centro interregionale O.C.S.T., dott. Mario Scalamogna, rappresentante del Centro interregionale N.I.T.p., dott. Alessandro Nanni Costa, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti. 7 articolata in tre grandi aree (Area Medica, Area Sistema Informativo Trapianti ed Area Organizzazione, Comunicazione e Relazioni Istituzionali) cui afferiscono i diversi uffici. Attraverso il sistema informativo trapianti, il CNT cura le liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di intervento, così come risultano dai dati trasmessi dai Centri Regionali o Interregionali o dalle strutture per i trapianti e dalle ASL, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità dei dati 24 ore su 24; definisce altresì parametri tecnici e criteri allo scopo di garantire l’omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all’urgenza del trapianto richiesto, e per l’individuazione dei riceventi; individua criteri per l’identificazione di protocolli operativi per l’assegnazione di organi e tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze e alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste d’attesa; definisce le linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali allo scopo di uniformare l’attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale; verifica l’applicazione dei criteri e dei parametri così come fissati; assegna gli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale; definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto; individua il fabbisogno nazionale di trapianti ed identifica la soglia minima annuale di attività per ogni struttura ed i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime; definisce i parametri per la verifica della qualità e di risultato delle strutture per i 8 trapianti; promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere del settore al fine di facilitare lo scambio di organi. A queste funzioni si aggiunge la collaborazione con il Ministero della Salute per la promozione attraverso programmi specifici quali campagne per la donazione di organi dell’informazione pubblica14. Le principali attività, oltre alle campagne informative, concernono una particolare attenzione per la comunicazione on line, mediante l’approntamento di un sito web dedicato, la realizzazione di una newsletter e di una rassegna stampa ed ancora la gestione di un numero verde per fornire un’informazione diretta ai cittadini. Di rilievo sono le attività condotte dal CNT in relazione alla formazione degli operatori del settore (rianimatori e coordinatori a vari livelli, medici di medicina generale, operatori ASL, ecc.)15. Altre importanti iniziative si sono realizzate anche nell’ambito degli scambi e dei progetti internazionali16, con 14 Art. 2 L. 91/99. Già dal 2005 il CNT collabora con la fondazione FITOT nella realizzazione dei piani di formazione realizzati con fondi di cui all’art. 2, comma ter L.138/2004 e con la Regione Toscana per la parte di corsi nazionali finanziati dall’art. 21 L. 91/99, che hanno portato alla realizzazione di corsi oltre che di carattere tecnico-scientifico anche di carattere manageriale. Cospicuo e qualificato è stato inoltre l’intervento del CNT nell’avvio di master nel 2007 in “Medicina e sicurezza dei trapianti”, ideato ed organizzato con l’Università degli Studi di Bologna, l’Università dell’Insubria e l’Universitat de Barcelona, ed inoltre nella conduzione della terza edizione del master internazionale sul trapianto di organi, tessuti e cellule, realizzato in collaborazione con la Fondaciò Bosch Timpera de Barcelona. 16 Nel 2005 ha preso l’avvio l’ufficio denominato Italian Gate for Europe che gestisce lo scambio degli organi con tutte le organizzazioni estere di trapianto; in particolare, nel 2008, sono stati conclusi scambi ed aggiornamenti di accordi con la Grecia e la Slovacchia. Va altresì rammentato che dal 2004 il CNT è membro dell’organizzazione intergovernativa denominata European Transplant Network (ETN), che riunisce oltre ad Italia, Grecia ed Austria, i dieci paesi dell’Europa dell’Est recentemente entrati nell’Unione Europea ed ha come obiettivo principale quello di promuovere la donazione di organi e tessuti, nel rispetto di regole di qualità e sicurezza e di attuare politiche e procedure comuni nel settore. Per quanto riguarda gli accordi di cooperazione sanitaria tra Ministeri della Salute, il CNT ha partecipato all’aggiornamento di accordi con la Tunisia, il Marocco e la Cina che prevedono scambi di esperienze formative e visite reciproche tra Centri Nazionali. Dal maggio 2007, con durata triennale, si è avviato il progetto Public Health EULIVING, concernente gli aspetti etici e legali della donazione da 15 9 apertura di uffici operativi specifici e accordi di cooperazione sanitaria. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il CNT si avvale del supporto e del sostegno della Consulta Permanente per i Trapianti17. Con decreto 27 ottobre 2004, il Ministero della Salute ha proceduto alla ricostituzione della Consulta Nazionale Tecnica permanente per i trapianti “con il compito di predisporre gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e di svolgere funzioni consultive a favore del Centro Nazionale Trapianti”. Ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti dell’Istituto Superiore di Sanità ed i dirigenti del Ministero della Salute con competenze nel trapianto di organi e tessuti18. 4. I Centri Regionali e Interregionali Ancor prima della legge n. 833/7819 istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale, la legge n. 644/75 ed il relativo regolamento di esecuzione20 avevano disciplinato le attività organizzative connesse ai servizi deputati ad individuare i soggetti idonei a ricevere l’organo da trapiantare e ad effettuare le operazioni e gli accertamenti a tal fine necessari, delegando alle Regioni le modalità di raccolta e vivente e dal gennaio 2008 è iniziato il progetto Public Health ETPOD per la formazione dei coordinatori alla donazione. 17 Art. 9 L. 91/99. 18 La Consulta è composta dal presidente dell’ISS o un suo delegato; dal direttore del CNT; dai coordinatori dei Centri interregionali per i trapianti; e dai coordinatori dei Centri regionali per i trapianti; dal coordinatore del Centro di coordinamento trapianti della provincia autonoma di Bolzano; dal coordinatore del coordinamento alla donazione e ai trapianti della provincia autonoma di Trento; da tre rappresentanti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della Salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. 19 Cfr. in particolare l’art. 6, lett. l della legge citata. 20 d. P.R. n. 409 del 1977. 10 distribuzione degli organi21. In particolare, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 644/1975, le Regioni assumevano due tipologie di competenze: a) promozione della costituzione di centri regionali di riferimento, incaricati di svolgere attività di supporto rispetto alle attività operative concrete di erogazione dei servizi sanitari svolte dagli enti convenzionati; b) attività operativa di organizzazione ed erogazione dei servizi, ad eccezione della fissazione degli standards genetici, biologici e tecnici, nonché l’autorizzazione che abilita gli istituti di cura e di ricerca in materia di trapianto. Al fine di rendere operative le norme contenute nelle leggi n.644/75 e n. 833/78, buona parte delle Regioni avviarono l’istituzione di centri specifici per trapianti, senza tuttavia riuscire a risolvere i problemi connessi con lo scarso reperimento di organi ed il conseguente allungamento delle liste d’attesa. Dunque, a fronte di difficoltà crescenti, il Piano Sanitario Nazionale 1994-96 introdusse l’adozione di un “Piano nazionale per il reperimento e il trapianto di organi” che consentisse la costituzione di tre centri 21 Nell’ambito della loro programmazione sanitaria, alcune Regioni hanno approvato norme che riconoscono nelle donazioni e nei trapianti elementi di “responsabilità e di solidarietà umana e sociale essenziale per la collettività”. In questo senso, la Regione Abruzzo con la legge n. 103 del 1995 “Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d’organo”. Altre Regioni, quali la Lombardia (legge regionale n. 47 del 1989 “Promozione delle attività di prelievo e di trapianto renale e rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all’estero”), hanno approvato leggi che prevedono il diritto al “rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per sottoporsi ad interventi di trapianto”. Oggi la gran parte delle Regioni ordinarie hanno introdotto disposizioni che riconoscono anche il rimborso delle spese non mediche effettuate a fini di trapianto per favorire tutte quelle persone che hanno la necessità, per sottoporsi ad interventi di trapianto, di spostarsi al di fuori della regione. Queste leggi, attraverso l’attribuzione di una precisa pretesa economica, contribuiscono a definire le cure necessarie alla protezione della salute della persona. Tali interventi non solo eliminano uno dei possibili ostacoli al pieno esercizio del diritto, cioè la lontananza dalla struttura che effettua il trapianto, ma sopratutto incidono su una posizione soggettiva riconducibile al diritto alle cure mediche indispensabili per la tutela dell’integrità fisica. Il livello indispensabile di cure idoneo a tutelare la salute forma oggetto di un diritto tutelabile erga omnes. Ovviamente il diritto al rimborso è diverso dal diritto alle cure gratuite, riguardando quest’ultimo le spese sostenute per la prestazione sanitaria stessa. 11 multiregionali22, coordinati da un Centro nazionale di coordinamento tecnico, garante e controllore della gestione e della qualità delle attività connesse ai trapianti23. Con la legge quadro n. 91/99 si procede alla razionalizzazione della normativa e si realizza una aggregazione delle strutture esistenti, attraverso l’organizzazione del servizio dei trapianti su tre livelli statale, regionale ed interregionale. In particolare, ex art. 10 della legge 91/99, lo Stato sollecita le Regioni, qualora non abbiano provveduto a farlo ai sensi della l. n. 644/75, ad istituire un centro regionale per i trapianti o, in alternativa, a realizzare, in associazione tra le Regioni, un centro interregionale per i trapianti. In quest’ultimo caso, le modalità di costituzione e di funzionamento dei centri interregionali devono essere disciplinati da apposite convenzioni sottoscritte tra le Regioni associande. La finalità del legislatore di dare un compiuto avvio all’attività di organizzazione e coordinamento in tema di trapianti traspare altresì dal 5° comma dello stesso art. 10, in cui espressamente si prevede l’attivazione di poteri sostitutivi ad opera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, qualora entro un anno dall’entrata in vigore della legge le Regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali. 22 I tre centri regionali erano così identificati: il Centro interregionale “Nord Italia Transplant” (NITp), comprendente la Liguria, la Lombardia, il Veneto, la provincia di Trento, il Friuli Venezia Giulia e le Marche; Il Centro interregionale “Associazioni Interregionale Trapianti” (AIRT) comprendente il Piemonte, la Valle d’Aosta, la provincia di Bolzano, l’Emilia-Romagna, la Toscana e la Puglia; il Centro interregionale “Organizzazione Centro Sud per i Trapianti” (OCST) comprendente la Sardegna, l’Umbria, il Lazio, la Campania, la Sicilia, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Calabria. 23 Per una conoscenza più dettagliata dei dati connessi alle attività trapiantologiche attuate dalle Regioni in epoca antecedente alla l. 91/99 si veda G. AGLIATA, Regioni e disciplina dei trapianti di organi, in Diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, L. CHIEFFI (a cura di), Torino - Giappichelli 1999, pag. 410. 12 Attualmente il livello di coordinamento regionale si avvale di 19 Centri Regionali per i Trapianti; ciascuno di essi gestisce all’interno della propria Regione le liste di attesa ed i rapporti con i centri periferici, le donazioni d’organo ed i rapporti con le strutture di rianimazione presenti sul territorio regionale, i trapianti ed i rapporti con i centri di trapianto, le allocazioni degli organi per i programmi di trapianto attivi in regione, i rapporti con il centro interregionale. Inoltre, pur nella diversità delle realtà regionali, tale livello di coordinamento riceve linfa - per così dire – anche da un livello più propriamente locale, rappresentato dal coordinatore locale (art. 12 della l. 91/99), scelto tra medici esperti nel processo di identificazione e mantenimento di potenziali donatori, istituiti per legge in ogni ospedale sede di prelievo, con il compito di seguire il management dei donatori, di tenere i rapporti con le loro famiglie, di organizzare campagne di informazione, di espletare tutte le procedure connesse al prelievo e di trasmettere al Centro Regionale i dati relativi ai potenziali donatori. In definitiva, il coordinatore locale è il responsabile unico a livello ospedaliero e deve garantire non solo l’efficienza in ogni fase di svolgimento del processo, ma anche un’adeguata e qualificata assistenza clinica al potenziale donatore al fine di mantenere nelle migliori condizioni possibili gli organi da prelevare. E’ evidente pertanto che, per il ruolo cui è chiamato, il coordinatore locale rappresenta uno dei punti cruciali dell’intero percorso “donazione-prelievo-trapianto”. Ne deriva che il presupposto indispensabile per una valida ed efficiente impalcatura organizzativa è l’esistenza di una figura dedicata full-time alla gestione clinica 13 del donatore da una parte, e all’organizzazione ed al coordinamento locale dall’altra24. Il livello di coordinamento interregionale si avvale delle tre organizzazioni NITp, AIRT e OCST25, che con la loro attività coprono l’intero territorio nazionale. Ciascuno dei centri interregionali gestisce, nell’ambito della propria area, i rapporti con i centri regionali per le segnalazioni dei donatori e l’allocazione degli organi eccedenti, nonché i rapporti con gli altri centri interregionali e con il CNT (per il programma nazionale pediatrico). La valutazione d’idoneità del donatore è coordinata a livello interregionale; lo screening spesso include i tests microbiologici ed altri effettuati presso laboratori diversi, quali quelli di anatomia patologica e tipizzazione tissutale. Sono inoltre adempimenti del Centro Interregionale la gestione delle urgenze, gli anticipi, le restituzioni, il mantenimento dei registri dei prelievi eseguiti sul territorio e quello degli organi trapiantati, nonché il monitoraggio ed il follow-up dei pazienti. Infine, pur prendendo atto di una possibile diversificazione dei criteri tra le tre diverse aggregazioni interregionali, è stata data l’indicazione di attenersi il 24 Il coordinatore locale viene nominato dal Direttore Generale dell’azienda sanitaria, sentito il parere del coordinatore regionale; nell’esercizio delle proprie funzioni dipende dalla direzione medica dell’azienda in cui svolge la propria funzione ed opera in stretta collaborazione con il Centro regionale. In alcune realtà territoriali con pochi presidii ospedalieri può essere previsto un unico coordinatore inter-aziendale. La rete di coordinamento abbraccia due settori principali: il reperimento e l’allocazione. Abitualmente, il coordinatore locale opera esclusivamente nell’area di reperimento; tuttavia, il coordinatore si troverà ad interagire con altri reparti del presidio ospedaliero capaci di generare donatori di tessuti. 25 Per il dettaglio della composizione delle tre organizzazioni ad opera delle diverse realtà regionali, vedi nota 22. 14 più possibile a criteri comuni e condivisi, validi sul piano scientifico, documentabili e trasparenti a richiesta di ogni cittadino26. In definitiva, con la successione di tale normativa, può definirsi oggi conclusa la fase relativa all’impianto strumentale preposto all’attività trapiantologica27. La complessità risultante deve ritenersi pienamente giustificata sia per rispondere adeguatamente alle esigenze di un corretto ed idoneo intervento per il pieno utilizzo degli organi disponibili, sia per selezionare correttamente i destinatari secondo precise regole di priorità e funzionalità28. 26 Si vedano in proposito le linee guida emanate per la gestione delle liste d’attesa e per l’assegnazione dei reni per i trapianti da donatore cadavere. In tale documento, discusso e condiviso dalle diverse strutture interregionali, vengono fissati in maniera netta i criteri di iscrizione in lista dei pazienti, le informazioni da fornire ad opera di ogni centro trapianti, la gestione di pazienti con trapiantabilità problematica. 27 Nel settore dei trapianti, l’Italia ha raggiunto i primi posti in Europa e nel mondo, sia per numero di donazioni che per qualità di trapianti. Dal 1991 alla fine del 2006 sono stati effettuati circa 35.000 trapianti, con sopravvivenza ad un anno dell’organo trapiantato superiore alle medie europee. Attualmente in lista di attesa per le diverse tipologie di trapianto vi sono 9763 persone; inoltre, nel 2010, il Sistema Informativo Trapianti ha segnalato 147 nuovi donatori con 95 trapianti e 5 trapianti da vivente. 28 Uno dei problemi cruciali della donazione d’organo è la priorità con cui assegnarli. Rispetto alla disponibilità degli organi i malati in lista di attesa sono tre volte più numerosi. Nel numero di aprile 2010 dell’American Journal of Transplantation , tre docenti italiani accusano la Regione Veneto per avere previsto, con la delibera n. 851 del 31 marzo 2009, l’esclusione delle persone con ritardo mentale dalle liste per i trapianti. Tutte le Regioni prevedono come unici criteri di esclusione la malattia psichiatrica grave; invece in Veneto c’è una controindicazione assoluta che riguarda tutte le malattie mentali. Si escludono i ritardati mentali sostenendo che non si può migliorare la qualità della loro vita. Questa tesi non è sorretta da dati scientifici come evidenzia un’analisi compiuta negli Stati Uniti: il trapianto nei confronti di soggetti con qualche forma di ritardo mentale evolve non differentemente dagli altri casi. Occorre ricordare come già alcuni anni fa fu ostacolato un programma di trapianti su pazienti sieropositivi in assenza di terapie come le attuali che consentono di sopravvivere all’AIDS a lungo. Anche in quell’occasione ci si chiese se rispondesse a criteri di giustizia sprecare organi e tanto denaro pubblico per chi non avrebbe potuto godere di quella nuova possibilità di vita. Il direttore del centro di bioetica della Cattolica Adriano Pessina sostiene invece il principio dell’universalità dei trattamenti “non devono essere ignorati i diritti dei disabili” (l’intervento viene riportato dal Corriere della Sera del 29/05/2010, p. 33). 15 5. Le strutture per i prelievi L’attività di prelievo di organi è effettuata presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione. Per quanto attiene invece il prelievo di tessuti, esso può essere svolto anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione e – su richiesta - persino i prelievi possono essere effettuati anche presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli alla sola condizione che tali strutture siano idonee all’accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi, che deve essere custodito nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo. Spetta alle Regioni individuare le strutture sanitarie aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati e di certificarne la idoneità e la sicurezza. I profili organizzativi sui prelievi e sui trapianti di organi si completano con l’attività svolta dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nell’ambito territoriale di competenza con la richiesta, notificata a tutti i cittadini, di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto. In tale richiesta deve essere precisata che la mancata dichiarazione viene considerata un assenso alla donazione stessa. Si realizza così quella che è stata definita un’usurpazione del diritto di scelta dei cittadini, sebbene in caso di mancata dichiarazione della persona interessata farà fede sempre e comunque l’assenso o il diniego dei familiari. La dichiarazione, secondo 16 i termini di legge, viene ricevuta dall’ASL, che provvede alla sua registrazione nella banca dati nazionale; inoltre questa stessa dichiarazione viene annotata anche nei documenti personali e nella tessera sanitaria del soggetto. 6. L’espressione di volontà: il silenzio-assenso Altro aspetto connesso con la disciplina dei trapianti è quello inerente la promozione della cultura della donazione e, quindi, dell’espressione della volontà del donatore e/o della ricerca di tale volontà, qualora fosse inespressa. Invero, uno degli elementi caratterizzanti la legge n. 91/99 è rappresentato dall’introduzione del principio del “silenzio-assenso”29. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 4, ogni cittadino sarà chiamato ad esprimere per iscritto la propria disponibilità alla donazione di organi e di tessuti: la mancata manifestazione della propria volontà è ritenuta equivalente all'assenso al prelievo. Tuttavia questo principio ingenera notevoli perplessità, in quanto assegna allo Stato, interprete non autorizzato del silenzio, quello che è un diritto inalienabile dell'individuo: il diritto alla disponibilità del proprio corpo. Tale diritto, rientrante nel campo strettamente personale del singolo e non coinvolgendo il bene comune della società, non dovrebbe rientrare sotto la giurisdizione dell’autorità. Di norma lo Stato non può avanzare nessuna pretesa di determinare il destino del corpo umano, nemmeno rivendicandone il cadavere; se non per esigenze di sanità e di giustizia in rari casi previsti per legge. 29 Numerosi giuristi hanno evidenziato la peculiarità dell’applicazione di questo principio in materia di donazione di organi post mortem, tra questi cfr. V. ROPPO, Il Contratto, Milano, Giuffrè, 2001, che evidenzia come “la regola che impone di parlare per escludere l’effetto legale ha una ratio diversa, perché riflette non un dato di tipicità sociale, bensì un modello etico”. 17 Il consenso alla donazione dovrebbe restare facoltativo e non può assolutamente essere reso obbligatorio per legge come se si trattasse di una sorta di dovere sociale30. In ogni caso non si procederà all’espianto qualora, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 della legge citata, venga esibita una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo da parte del soggetto di cui sia stata accertata la morte. I congiunti o il legale rappresentante del potenziale donatore (individuati secondo le modalità del 2° comma dell'art. 3) – ad accertamento di morte avviato - possono impedire il prelievo di organi, purché presentino tale documento autografo dal quale risulti il rifiuto alla donazione degli organi31. Al momento, la manifestazione di volontà del soggetto è regolamentata dall’art. 23 della stessa legge, inerente le disposizioni transitorie nonché dal decreto ministeriale dell’8 aprile 200032. Con l’art. 23 della legge n. 91/99 si stabilisce che prima 30 In relazione al problema dell’espressione del consenso al trapianto, la situazione in Europa appare piuttosto diversificata in quanto in alcuni Paesi quali Gran Bretagna, Olanda, Germania e Svezia il consenso deve essere esplicito. Non solo, ma in due dei Paesi nei quali vige il consenso presunto, Francia e Grecia, quest'ultimo è soggetto ad alcune non trascurabili limitazioni. Anche negli Stati Uniti è previsto il consenso esplicito e, oltre a questo, deve esserci l'assenso dei familiari. 31 La legge 644 del 2 dicembre 1975 invece permetteva il prelievo di organi e tessuti tranne che in due casi, cioè in caso di dissenso esplicito in vita dell’interessato e in caso di dichiarazione scritta, da parte dei familiari, alla fine del periodo di osservazione per l’accertamento della morte. I familiari avevano, in ogni caso, l’ultima parola; infatti, anche nel caso in cui il soggetto avesse dato il suo assenso in vita, l’opposizione post mortem dei familiari era preponderante. In assenza di dichiarazione avversa dei familiari, invece, si poteva procedere all’espianto. Questa disciplina restringeva al minimo le possibilità di donazione, realizzando un contemperamento tra i diversi interessi giuridici in questione del tutto avulso rispetto alla stessa volontà del singolo donatore. Vale la pena di ricordare come sia la Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina approvata il 19/11/1996 dal Consiglio d'Europa (art. 9: "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, dovranno essere tenuti in considerazione") che il nuovo Codice di Deontologia Medica (art. 34: "Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso) attribuiscano peraltro un grande valore alla volontà precedentemente espressa dal paziente per orientare il processo decisionale clinico nel caso in cui il soggetto stesso, per motivi clinici, perda la sua capacità di decisione autonoma. 32 In particolare, l’art. 2 del citato decreto ministeriale individua al 2° comma le strutture sanitarie deputate alla raccolta della dichiarazione di volontà; ad oggi, secondo il Sistema Informativo 18 dell’applicazione del silenzio-assenso, subordinata all’attivazione dell’Anagrafe informatizzata degli assistiti del SSN, sia data la possibilità a ciascun cittadino di esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi, senza esserne obbligato. Pertanto, con tale dichiarazione, tutti i cittadini possono esprimersi sia in senso favorevole che sfavorevole alla donazione, evitando che la propria volontà venga successivamente violata dalle altrui decisioni. Il favor alla donazione si coglie comunque dalle modalità con le quali è oggi possibile esprimere la propria volontà e che possono consistere nella compilazione on line del tesserino blu del Ministero della Salute, da conservare con i documenti personali; nella registrazione della propria volontà presso le ASL di riferimento o il medico di famiglia; nella dichiarazione scritta che il soggetto porta con sé insieme ai documenti33; nell’atto olografo dell’AIDO o di una delle altre associazioni inerenti il settore della donazione e dei trapianti d’organo34. Trattandosi di espressione di libera volontà è chiaro che il cittadino può Trapianti, sono circa centomila i cittadini che hanno registrato presso le ASL il loro consenso alla donazione di organi.. Tuttavia, in fase di applicazione pratica del disposto, si è ritenuto opportuno prevedere l’ampliamento dei punti di ricezione della dichiarazione di volontà coinvolgendo i Comuni ed i Centri di riferimento regionali per i trapianti. Coerentemente con tale assunto, il Ministero della Salute con decreto 11 marzo 2008 ha disposto una integrazione del decreto 8 aprile 2000, introducendo in esso un comma 2-bis, secondo il quale “le attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volontà di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere svolte anche dai Comuni, singoli od associati, previa convenzione con l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente […] e dai Centri di riferimento regionali per i trapianti, di cui all’art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91.La conservazione e la trasmissione delle dichiarazioni di volontà può avvenire tramite l’utilizzo di supporti informatici”. Ciò ha comportato la realizzazione di veri e propri “sportelli” per l’espressione di volontà sulla donazione d’organo presso i servizi demografici dei Comuni e le più importanti aziende ospedaliere presenti nell’ambito territoriale delle ASL, con segnalazione dei dati ottenuti ai relativi Centri regionali trapiantologici di riferimento. 33 A tal proposito, il decreto ministeriale 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta contenente nome, cognome, data di nascita e dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, deve essere considerata valida ai fini della dichiarazione. 34 Recentemente, con il decreto “mille proroghe”, si è prevista la possibilità di indicare in modo facoltativo sulla carta d’identità il si o no alla donazione. 19 modificare la propria dichiarazione in qualsiasi momento e sarà ritenuta valida sempre l’ultima, purchè resa secondo le modalità precedentemente riportate. Se invece il cittadino non ha espresso la propria volontà, la legge prevede che i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) abbiano la possibilità di opporsi al prelievo di organi durante il periodo di accertamento della morte35. Questa disciplina, ancora in vigore, sebbene prevista solo come fase transitoria dall’art. 23 della legge n. 91/99, conferisce la possibilità e non l’obbligo ai cittadini di esprimere la propria volontà36. Per i minorenni ogni decisione spetta ai genitori, ma il prelievo a scopo di trapianto non può essere effettuato se uno dei due genitori è contrario. Ai fini dell’autorizzazione alla donazione si richiedono le condizioni già previste dall’art. 2 della l. 26.06.1967 n. 458: la maggiore età, le integre capacità psichiche, la conoscenza dei limiti terapeutici del trapianto e la consapevolezza delle conseguenze personali che possono ricadere sul donatore. La gratuità della donazione resta un atto libero, non sottoposto a condizioni, e “non fa insorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente”. 35 La legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione della morte” stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello. Questa condizione può presentarsi a seguito di un arresto della circolazione sanguigna con elettrocardiogramma piatto per non meno di venti minuti, in presenza di accurati accertamenti clinico-strumentali che stabiliscano la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza, assenza di riflessi del tronco encefalico, assenza di respiro spontaneo, silenzio elettrico cerebrale. Successivamente, l’art . 4 del decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582, ha sancito che, per tutti ed indipendentemente dalla possibilità del prelievo di organi a fini di trapianto, la durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a : a) sei ore per gli adulti ed i bambini di età superiore ai cinque anni; b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni; c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore ad un anno. 36 In tal senso cfr. anche il DM Sanità dell’8 aprile 2000 n. 89, che prevede non il silenzio assenso, ma il consenso o dissenso esplicito. 20 Rimane comunque il fatto che la stessa legge n. 91/99 – all’art. 5 dispone che il Ministro della Sanità con proprio decreto stabilisca, tra l'altro, termini e modalità per notificare ai cittadini la necessità di dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di tessuti e organi; accertare l'esecuzione della notifica; consentire al cittadino di esprimere la propria volontà; sollecitare i soggetti che non l'abbiano espressa; consentire successivamente al cittadino di modificare la dichiarazione resa. Pertanto, la legge da un lato “invita” i cittadini a comunicare la loro disponibilità a donare gli organi; dall'altro rende donatori “per decreto” coloro che non ottemperano all'invito. Mentre per un verso, la legge stabilisce il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo che i criteri di accesso alle liste di attesa siano determinati da parametri clinici e immunologici, dall'altro la legge stessa non garantisce sufficientemente l'autonomia dell'individuo poichè prevede il ricorso ad un assenso presunto all'espianto, in contrasto con la necessità di ricevere un’accettazione o un diniego espliciti all’effettuazione di una donazione di organi37. L’applicazione compiuta della norma sul silenzio-assenso dovrebbe presupporre una giusta opera di informazione sul tema38. D’altronde, il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, rappresentando una forma di rispetto per la libertà dell’individuo ed un mezzo per 37 Il sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti, per tramite del sistema informativo, ha reso noti i dati relativi alle dichiarazioni di volontà registrate a tutt’oggi (febbraio 2010) in Italia; nel dettaglio, l’88,11% dei dichiaranti (pari a 94.744 individui) ha dichiarato una volontà favorevole alla donazione, mentre il rimanente 11,89% (pari a 12.780 individui) ha espresso una dichiarazione negativa e contraria. 38 E’ possibile invece che il cittadino per semplice disinteresse o fastidio burocratico non si pronunci sulla richiesta di donazione e che venga inserito tuttavia automaticamente nell’elenco dei “donatori”. 21 il perseguimento dei suoi migliori interessi. Tale principio, del resto, trova pieno riscontro in norme costituzionali: nell’art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell’art. 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo”39; nell’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che come interesse della collettività e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, comunque limitati al necessario rispetto della persona umana. Ancora, il principio del consenso informato è sancito dalla legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978 n. 833) e trova inoltre pieno riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997), che sebbene non sia stata a tutt’oggi ratificata dallo Stato italiano, dopo la legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 14540, può e deve essere utilizzata nell’interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad essa conforme. Del resto, la Corte Costituzionale41 ha implicitamente confermato che i principi da essa posti fanno già oggi parte del sistema e che da essi non si può prescindere. Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che il trattato di Lisbona ha reso vincolante per gli Stati membri, discende che il consenso informato rileva, non soltanto sotto il profilo della liceità del 39 Corte Cost. sentenza n. 471 del 1990. G.U. n. 95 del 24 aprile 2001. 41 Nell’ammettere le richieste di referendum su alcune norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente la procreazione medicalmente assistita, si è precisato (sentenze n. 46, 47, 48 e 49 del 2005) che l’eventuale vuoto conseguente al referendum non si sarebbe posto in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo. 40 22 trattamento, ma come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona42. 7. Conclusioni Appare di tutta evidenza che il trapianto di organi è il risultato di un complesso percorso che inizia con l’individuazione del potenziale donatore e si conclude con l’atto operatorio del prelievo. E’ necessario quindi un modello organizzativo efficiente e l’adozione di procedure codificate che possano assicurarne il normale svolgimento. In Italia la rete che coordina le attività di prelievo e di trapianto d’organo prevede un percorso di integrazione a vari livelli: locale, regionale, interregionale e nazionale. Se da un lato la diffusione della cultura e della pratica dei trapianti ha previsto la necessità di una sempre migliore organizzazione delle strutture sanitarie, dove la domanda continua a crescere in maniera costante e per la quale è indispensabile adeguare la quantità delle prestazioni e della loro diffusione territoriale, dall’altro l’ambito nazionale tende ad essere superato. Invero anche l’Unione Europea, con una specifica direttiva43, ha definito gli ambiti di applicazione e gli obblighi delle Autorità degli Stati membri in tema di vigilanza sull’approvvigionamento dei tessuti, sull’accreditamento delle strutture designate a svolgere attività trapiantologica, 42 Capo I, dignità; art. 3, Diritto all’integrità della persona. Il principio del consenso informato è ben saldamente rappresentato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: sentenze III Sez. Civile 25 gennaio 1994, n. 10014 , 15 gennaio 1997 , n. 364 e 14 marzo 2006, n. 5444; sentenza IV Sez. Penale 11 luglio 2001 – 3 ottobre 2001, I Sez. Penale 29 maggio 2002 – 11 luglio 2002. 43 La Direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004 è intervenuta sulla “definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo,la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”. 23 sulle ispezioni e le misure di controllo, sulla rintracciabilità e la registrazione dei tessuti, sulla protezione dei dati e la riservatezza per donatore e ricevente, sulle sanzioni da comminare in casi di violazione delle disposizioni. L’art. 31 di tale direttiva comunitaria ne disponeva il recepimento ad opera degli Stati membri entro il termine del 7 aprile 2006. Il 17 aprile 2007 la Commissione Europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per non avere provveduto alla trasposizione nel diritto interno della direttiva 2004/23. Infatti nel nostro Paese, l’iter corrispondente a tale recepimento è cominciato solo il 27 luglio 2007; il testo del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2004/23/CE avrebbe dovuto essere redatto su proposta del Ministro delle Politiche Comunitarie, o su proposta della Presidenza del Consiglio o del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia – dunque del Ministro della Salute – in accordo con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali. La posizione del Ministro della Salute è apparsa però subito diversa da quella del Ministro delle Politiche Comunitarie, specie in relazione alla possibilità di istituire banche private per la conservazione dei tessuti e delle cellule umane. Il testo del decreto legislativo redatto dall’ufficio legislativo del Ministero della Salute ha proposto una definizione restrittiva di “Istituto dei tessuti” limitandone la tipologia, in forza della legge 1° aprile 1999 n. 91, o ad un’unità di un ospedale pubblico, o ad un settore di un servizio trasfusionale come già previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, o ad una struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di 24 cellule e tessuti umani, o ad una struttura sanitaria autorizzata ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le attività compatibili con la legge medesima. Le indicazioni per l’autorizzazione e le linee guida per l’accreditamento di tali Istituti sono emanate dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per le rispettive competenze. L’iter si è concluso faticosamente con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 19144 ma, in realtà, si è ancora in attesa di una serie di decreti applicativi45. Vi è infine, nel decreto legislativo n. 191/2007, uno spazio applicativo concernente la cosiddetta “clausola di cedevolezza46: lo Stato, interlocutore primario dell’Unione Europea e degli altri Stati membri, è il soggetto responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’emanazione delle direttive comunitarie; pertanto, ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, ad esso competono tutti gli strumenti idonei ad evitare violazioni di norme comunitarie47. Nel caso della disciplina dei trapianti, lo Stato dunque è tenuto ad intervenire, con potere sostitutivo e cedevole in via preventiva, su ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province 44 G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 – suppl. ordinario n. 228. Cfr. in proposito il Capo VI, art. 28 del d.lgs. 6 novembre 2007 n. 191, pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 – suppl. ord. n. 228, in cui vengono appositamente previsti altri appositi decreti del Ministero della Salute circa il recepimento di specifiche disposizioni inerenti le seguenti materie: a) requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento degli istituti dei tessuti; b) requisiti per l’approvvigionamento di tessuti e cellule umani; c) sistema di qualità, compresa la formazione; d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule; e) esami di laboratorio richiesti per i donatori; f) procedure per l’approvvigionamento di cellule e/o tessuti e ricevimento all’istituto dei tessuti; g) requisiti per i procedimenti di tessuti e cellule; h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule; i) requisiti per la distribuzione diretta al ricevente di tessuti e cellule specifici. 46 Sul tema della cedevolezza e le sue residue applicazioni dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, M. SANTINI, in Federalismi.it n. 10/2003, pag. 8-11. 47 Cfr. Corte Cost., sentenze n. 126/66 e n. 425/99, ed anche Cons. Stato, adunanza generale del 25 febbraio 2002; infine sugli obblighi derivanti dagli artt. 11 e 117 Cost., C. PINOTTI Gli interessi pubblici nazionali in ambito comunitario – Convegno di Matera del 12 aprile 2002 su: “L’innovazione istituzionale: grandi disegni o vere riforme?”. 45 25 autonome pur con il contemperamento della clausola dell’entrata in vigore della disposizione suppletiva statale soltanto al momento della scadenza del termine per il recepimento dell’obbligo comunitario48. Occorre ricordare come la risoluzione del Parlamento Europeo del 22 aprile 200849 sottolinei, con preoccupazione, che il traffico di organi50, la commercializzazione51 ed il “turismo dei trapianti”52 siano in rapido sviluppo, determinando una sottovalutazione delle questioni di sicurezza quando il trapianto di organi praticato assume un carattere commercialmente illecito e 48 Vedasi in proposito il citato autorevole parere Cons. Stato (adunanza generale del 25 febbraio 2002) per il quale l’attuazione delle direttive comunitarie compete in prima istanza alle Regioni, ma qualora esse siano inadempienti, interviene lo Stato in via sostitutiva; trattasi, in ogni caso di norme cedevoli, destinate a perdere progressivamente efficacia in relazione all’avvenuta concreta attuazione degli obblighi comunitari ad opera delle stesse Regioni ancora inadempienti. 49 La risoluzione ha le sue premesse in una serie di direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio e segnatamente: la dir. 2004/23/CE in G.U. L102 del 7.4.2004, pag. 48; la dir. 95/46/CE in G.U. L281 del 23.11.1995, pag. 31; la dir. 2002/58/CE in G.U. L201 del 31.7.2002, pag. 37; la dir. 2001/20/CE in G.U. L121 del’1.5.2001, pag. 34. Nella massima considerazione sono state altresì tenute la “Guida alla sicurezza e alla garanzia della qualità degli organi, dei tessuti e delle cellule” nell’edizione del 2007, nonché il documento del 13 settembre 2007 facente seguito alla prima riunione a livello comunitario di esperti nazionali in materia di donazione e di trapianto di organi (SANCO C6 EFZ/gsc D, 360346, 2007). 50 Per traffico di organi si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’occultamento o la ricezione di persone viventi o decedute o dei loro organi attraverso la minaccia, l’uso della forza o di altre forme di coercizione oppure mediante il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o lo sfruttamento di una posizione di vulnerabilità. Si intende altresì l’offerta, o la ricezione di pagamenti o benefici da parte di terzi per ottenere il trasferimento del controllo sul potenziale donatore, al fine di sfruttamento mediante il prelievo di organi per il trapianto. Nella risoluzione 22 aprile 2008 [2007/2210 (INI)] si esortano gli Stati membri dell’UE a modificare, ove necessario, i rispettivi codici penali per far sì che i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti prevedendo sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico illecito, compiendo al contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico. 51 Il commercio dei trapianti è una politica o una prassi in cui l’organo è trattato come merce, tale da essere acquistata o venduta o utilizzata per ottenere un guadagno materiale. 52 Tale opinabile e piuttosto macabra definizione impone l’elaborazione di orientamenti volti a proteggere i donatori più poveri e vulnerabili contro il rischio di essere vittime del traffico di organi nonché l’adozione di misure che accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale e mediante lo scambio di registrazioni di liste di attesa fra le organizzazioni per lo scambio di organi per evitare iscrizioni multiple nelle liste. In definitiva, il viaggio ai fini di un trapianto è il movimento di organi, donatori, riceventi o di personale specializzato per il trapianto attraverso i confini giurisdizionali a fini di trapianto; il viaggio a fini di trapianto diventa turismo del trapianto se coinvolge il traffico di organi e/o il loro commercio o se le risorse (organi, professionisti e centri di trapianto) dedicate a fornire trapianti per i pazienti di un paese al di fuori del proprio compromettono la capacità di uno Stato di fornire servizi di trapianto alla propria popolazione. 26 mette in pericolo la vita del donatore e del ricevente. D’altronde va ribadito che il traffico di organi e tessuti rappresenta una forma di traffico di esseri umani, con gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, che può determinare al contempo un’accresciuta sfiducia da parte dei cittadini nel sistema dei trapianti legali, con la conseguenza di un’ulteriore riduzione nell’offerta di organi e tessuti donati volontariamente. Sulla base delle suddette considerazioni, si ravvisa la necessità di uno strumento giuridico che individui le esigenze di qualità e sicurezza per la donazione, il reperimento, il controllo, la conservazione, il trasporto e la distribuzione attraverso l’Unione Europea di organi. Va da sé che tale strumento, nell’adeguarsi ai progressi effettuati dalla scienza medica, dovrebbe tendere a completare e rafforzare gli sforzi attuati dagli Stati membri per giungere ad un’azione sempre più efficace di coordinamento. Rilevanti infatti, ancora oggi, appaiono i divari tra gli Stati membri quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza, dei vari approcci organizzativi alla donazione ed al trapianto di organi53, con altrettanto vistose differenze nell’istruzione e nella formazione di professionisti medici e paramedici. I succitati divari possono in parte essere spiegati dalle peculiarità nazionali circa fattori economici, strutturali, amministrativi, culturali, etico-religiosi, storici e giuridico-sociali, sebbene il fattore cruciale rimanga il modo in cui si è andato organizzando l’intero processo che porta alla donazione ed al trapianto. 53 Tra le esperienze esistenti, il modello spagnolo, il progetto belga GIFT, DOPKI e l’alleanza per la donazione di organi ed il trapianto (Alliance-O) hanno conseguito risultati positivi. Inoltre, sono già operative diverse organizzazioni europee per lo scambio di organi (Scandinaviatransplant, Eurotransplant) cosicchè parecchi organi sono stati oggetto di scambio tra gli Stati membri dell’UE. 27 Certamente il traffico illegale di organi, trattandosi di un fenomeno internazionale, dovrebbe essere disciplinato da norme internazionali anche se si avverte una generale resistenza degli Stati ad assumere nuovi impegni vincolanti, non potendosi trascurare che le norme internazionali debbano essere ratificate e recepite negli ordinamenti interni. L’incentivazione della donazione altruistica potrebbe influire positivamente sulla riduzione di taluni fenomeni ai limiti del traffico che comunque richiederebbero maggiore vigilanza, soprattutto a livello internazionale da parte di organizzazioni come l’UNICEF. In Italia, nel corso dell’ultimo decennio, il sistema trapianti è certamente cresciuto, specie se si considera l’incremento numerico degli interventi corrispondenti54. Tuttavia se da un lato, nelle Unità Operative di Rianimazione, si è assistito ad un incremento numerico degli accertamenti di morte cerebrale e quindi di un maggior numero di segnalazioni per trapianto, dall’altro lato è emerso il dato preoccupante delle opposizioni al prelievo, che registrano un significativo incremento dell’11,2% dal 2005 al 200855. Le ragioni di queste opposizioni possono poggiare su una crescente sfiducia nel sistema sanitario nazionale e regionale in particolare, ma anche dal disorientamento e dalla confusione determinati dalle difficoltà di coordinamento tra Centri regionali e 54 Si è passati dai 1.498 interventi del 1994 agli oltre 3.300 che il CNT ha effettuato nel 2009; in particolare, le regioni più produttive sono state la Toscana, il Friuli-Venezia Giulia, le marche e la provincia di Trento. Nonostante l’incremento registrato nel numero dei trapianti, il primato in Europa e nel mondo nell’ambito dell’attività trapiantologica compete però alla Spagna con oltre 1600 donatori, 4000 interventi nel 2009 ed un tasso di 34,3 donatori per milione di abitanti. 55 Su tale fenomeno bimodale, vedasi E. ANTONIOTTI, Trapianti al palo in Il Bisturi – 11 maggio 2009, pag. 1-3. Inoltre va segnalato che, tra le regioni italiane, la Calabria detiene il tasso più alto di opposizioni, probabilmente condizionato dall’atteggiamento ostile dei cittadini nei confronti della sanità pubblica regionale, finita ripetutamente sui giornali per fatti di cronaca nera. 28 nazionali, specie all’apparire di procedure diverse e non omogenee. Tuttavia il confronto frequente tra operatori di centri regionali ed interregionali ed il Centro Nazionale, basato sempre sulla discussione di problemi comuni, ha portato all’adozione di soluzioni condivise. Di fronte alle necessità crescenti di organi disponibili a fine di trapianto, gli operatori sanitari hanno cercato soluzioni alternative. Al di là del ricorso ad organi artificiali ad uso temporaneo, una delle soluzioni identificate è quella di ampliare i criteri per la selezione dei pazienti da cui prelevare gli organi. E’ stato così avviato un protocollo che prevede donatori over 60 anni, divenuti in alcune realtà territoriali il 50% dei donatori totali. La selezione di tali donatori anziani è basata su biopsie che prevedono la valutazione della qualità degli organi di pazienti in rianimazione. I dati attualmente disponibili dimostrano che la sopravvivenza di chi riceve organi provenienti da tali donatori è uguale a quella di chi viene trapiantato con organi di soggetti giovani. Un’altra strada, prevista dalla legge italiana, è la donazione tra viventi, ammessa attualmente nei limiti dell’eccezionalità. In questi casi, la donazione deve avvenire tra consanguinei ed essere gratuita. Infatti, l’art. 1 della l. 26.06.1967 n. 458 (legge che regolamenta la donazione di rene tra persone viventi) consente di ricorrere al trapianto da donatore non consanguineo solo nei casi in cui il ricevente non abbia congiunti consanguinei disponibili ed idonei. In Italia dal novembre 2006 è attivo il protocollo per la realizzazione del trapianto di rene da vivente in modalità incrociata (cross-over) predisposto dal CNT, secondo cui è consentita una 29 donazione incrociata tra coppie donatore-ricevente (consanguinei o emotivamente legati) ma biologicamente ed immunologicamente incompatibili. In tema di trapianto di rene si rileva che a tutt’oggi non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione previsto (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge!) dall’art. 8 della l. n.458/67. Recentemente56 il Consiglio Superiore di Sanità ha dato il via libera alle donazioni samaritane57 di organi, dando un parere sostanzialmente aderente a quello già espresso dal Comitato di Bioetica58. Tale parere muove dalla considerazione preliminare secondo cui “dal punto di vista medico, questo tipo di donazione non comporta per il donatore rischi maggiori rispetto a quelli che si corrono nelle procedure di prelievo di rene da donatori viventi consanguinei o affettivamente legati” e stabilisce che, per i primi dieci casi, la donazione “samaritana” dovrà rientrare in un programma nazionale, la cui gestione è affidata al CNT, che riferirà annualmente al Consiglio sull’andamento delle procedure. Il programma deve inserire prioritariamente il donatore samaritano nel programma di trapianti con modalità cross-over e qualora non fosse possibile procedere in questo senso tenere conto della provenienza regionale del donatore. E’ altresì necessario svolgere un’attenta valutazione psichiatrica e psicologica dei donatori e del loro nucleo familiare nonché una valutazione clinica per verificare 56 C.S.S. Seduta del 4 maggio 2010, sessione XLVII. Il “donatore samaritano” è un donatore che, per spirito di liberalità, offre gratuitamente un proprio organo in mancanza del ricevente identificato alla collettività. L’organo reso disponibile dal samaritano viene trapiantato ad un ricevente in lista di attesa scelto secondo criteri predeterminati. Negli anni scorsi l’offerta di donatori samaritani non ha trovato nessuna concretizzazione. Nei primi mesi del 2010 l’offerta di tre samaritani, senza alcuna relazione fra loro, ha determinato nell’opinione pubblica un significativo interesse. In ambito internazionale, questo tipo di donazione è ammessa negli Stati Uniti, in Olanda ed in alcuni paesi scandinavi. 58 Parere espresso dal CNB il 23 aprile 2010. 57 30 l’idoneità fisica degli stessi. Deve essere assicurato il rispetto dell’anonimato del donatore e del ricevente ed il loro follow up. Il via alle donazioni samaritane arriva nel momento in cui si registra nei primi mesi dell’anno un calo delle donazioni tradizionali da cadavere a cuore battente59. Attualmente in dottrina si dibatte sulla necessità di conciliare l’interesse collettivo del progresso della scienza medica con quello dei diritti intangibili della persona umana. Conseguentemente, il carattere terapeutico o meramente sperimentale dei diversi tipi di trapianto va deciso con un ”metro umano” che tenga conto di tutti gli effetti e le implicazioni, anche di ordine psicologico, del trapianto, considerata l’inscindibile unità psico-fisica dell’individuo. 59 I donatori di organi sono diminuiti in Italia da 35 per milione di abitanti nel 2005 ai 20 per milione di abitanti nel 2010. I recenti dati del Ministero (Maggio 2010) documentano un calo del 9% delle donazioni rispetto allo stesso periodo del 2009, con situazioni preoccupanti in Umbria, Basilicata, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. Alla luce di ciò, il 27 Luglio 2010 la Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale ha approvato l’avvio di un’indagine sull’effettiva equità di trattamento e sulla tutela della salute dei pazienti in tutte le regioni, prospettando un monitoraggio delle migrazioni sanitarie per trapianti che risultano in continuo aumento. 31