ANCE PADOVA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale 80031160288 Prot. n. 218 – circ. n. 115 Padova, 9 marzo 2007 Piazza De Gasperi, 45/A tel. 049-666273/299 fax 049-8754369 E−mail: [email protected] Web: www.costruttoripadova.it LEGISLAZIONE LAVORO ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI OGGETTO: Contratto part-time e lavoro supplementare. Disciplina. Dossier Ance. Riportiamo di seguito un dossier elaborato dall'Ance in sui si illustra l'ambito della nuova normativa del parttime e del lavoro supplementare, con specifico riguardo al settore delle costruzioni. ***** Come e` noto, la disciplina del lavoro supplementare e` rinvenibile in alcune disposizioni, tra loro coordinate, oggetto di recenti interventi legislativi che le hanno in parte rinnovate. In particolare l`art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 276/03, autorizza il lavoratore part - time, con rapporto a tempo determinato o indeterminato, a svolgere - previo accordo individuale o collettivo con il datore di lavoro, come stabilito dal successivo comma 3 - prestazioni che eccedono l`orario normale ridotto praticato. L`art. 1, comma 2, lettera e) del medesimo decreto precisa che l`attivita` lavorativa deve comunque svolgersi ``entro il limite del tempo pieno``. Infine, per quanto attiene al numero massimo di ore supplementari effettuabili dal singolo lavoratore, alla relative causali, alle conseguenze del loro eventuale superamento, alle maggiorazioni applicabili, alla incidenza sui trattamenti indiretti e differiti, l`art. 3, comma 2, rinvia alle previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti territoriali o di quelli aziendali stipulati con le rsa e /o rsu. Si tratta peraltro di regolamentazioni collettive facoltative poiche`, come precisato dalla circolare n. 9/04 del Ministero del lavoro, pur in assenza di contrattazione, tutta la disciplina del part - time, rinnovata dopo il D.lgs. n. 276/03, e` ``immediatamente applicabile``. Disposizioni legislative Il combinato disposto delle norme succitate prevede pertanto sia alcuni vincoli generali di fonte legislativa, sia la possibilita` che l`autonomia negoziale, mediata dal confronto sindacale, introduca ulteriori gravami e/o procedure, adeguando le modalita` di utilizzo dell`istituto alle specificita` dei contesti in cui viene adottato. In particolare si consideri, in merito ai contenuti delle disposizioni legislative piu` recenti, che solo il lavoro supplementare, non lo straordinario, puo` essere effettuato dai lavoratori con contratto part - time di 1 tipo orizzontale ovvero fruitori di riduzioni giornaliere di orario. Viceversa i prestatori di lavoro a tempo determinato o indeterminato part - time di tipo verticale, ovvero misto, possono svolgere sia lavoro straordinario, sia lavoro supplementare, quest`ultimo ogni qual volta la durata della prestazione pattuita individualmente sia inferiore all`orario normale settimanale a tempo pieno. Inoltre, con l`entrata in vigore del citato D.lgs n. 276, non sono piu` considerate ex lege prestazioni supplementari o straordinarie quelle svolte oltre l`orario normale giornaliero. Cio` in armonia con la nuova disciplina dell`orario normale di lavoro inserita nel D.lgs. n. 66/03 che, confermando l`impostazione gia` introdotta nell`ordinamento dal D.lgs. n. 196/97, ha eliminato le limitazioni giornaliere alle prestazioni di lavoro adottando il principio della parametrazione settimanale, piu` consona alle sopravvenute esigenze di maggiore elasticita` organizzativa espressa dal mercato del lavoro. Contrattazione collettiva Sovrapponendo alla impostazione legislativa sopra riportata i possibili effetti dei rinvii alla contrattazione collettiva di categoria, si determinano rilevanti implicazioni. Ne consegue ad esempio: 1) in relazione ai limiti di ricorso al lavoro supplementare, i lavoratori con part - time orizzontale possono incrementare volontariamente le loro prestazioni sino al tetto individuato dagli accordi collettivi, che possono quindi anche impedire il raggiungimento dell`orario normale settimanale praticato dai dipendenti a tempo pieno; 2) eventuali superamenti del limite contrattuale originano ``conseguenze`` ex art. 3, comma 2, disciplinate dai contratti collettivi medesimi; 3) i lavoratori con part - time verticale o misto possono svolgere sia lavoro supplementare, entro il limite del tempo pieno settimanale ovvero quello definito dalla contrattazione collettiva, sia - come si e` detto - prestazioni eccedenti e qualificate come straordinario, cui si applica ai sensi dell`art.3, comma 3 del D.lgs n. 61/00 la normativa non solo legale ma anche contrattuale collettiva vigente per il tempo pieno. In base a quanto sopra, il ruolo del confronto sindacale appare quindi piuttosto incisivo. Le intese collettive possono infatti intervenire innanzitutto sugli aspetti prettamente economici del lavoro supplementare, incrementando il valore delle quote retributive orarie ed introducendo clausole di omnicomprensivita` delle erogazioni per prevenire crescite incontrollate del costo del lavoro. Inoltre hanno la facolta` di regolamentare dettagliatamente il quadro normativo entro cui trovano svolgimento gli schemi di orario praticati dai singoli lavoratori. Pertanto, sebbene la collocazione temporale dell`orario del lavoratore part - time debba essere concordata individualmente, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all`anno, secondo quanto previsto dall`art. 2, comma 2 del D.lgs. n. 61/00, l`accordo collettivo ha l`importante compito di disciplinare i vincoli esterni (economici e normativi) che intervengono sulle variazioni poi eventualmente adottate. Accordi individuali Cio` premesso, in merito alla legislazione ed alla contrattazione collettiva, occorre considerare che viceversa il ruolo degli accordi individuali, nella gestione delle prestazioni supplementari, non risulta disciplinato dalla normativa vigente con analoga ampiezza ne` con modalita` altrettanto esplicite. Il D.lgs n. 61 novellato infatti attribuisce espressamente e dettagliatamente alle intese sottoscritte dal datore di lavoro con uno o piu` singoli lavoratori solo la facolta` di regolamentare due altri istituti, ovvero le clausole elastiche e flessibili. Qualora adottate pattiziamente, tali clausole consentono, rispettivamente, l`allargamento o la modifica della distribuzione temporale della prestazione lavorativa, previa richiesta del datore di lavoro, che deve pervenire nel rispetto di uno specifico termine di preavviso e con il solo gravame rappresentato dal riconoscimento obbligatorio di una compensazione per il disagio sopportato. Si tratta quindi di strumenti di flessibilita` dell`orario di lavoro innovativi e importanti ma differenti, per natura e finalita`, dalle prestazioni supplementari. In relazione al lavoro supplementare, sembra piuttosto che le norme legislative riferite agli accordi individuali si limitino a disporre una tutela dei lavoratori di tipo indiretto, prevedendo ai sensi dell`art. 3, comma 3, che le eventuali inadempienze alle richieste datoriali di effettuare prestazioni eccedenti il 2 quantitativo normale, quand`anche vincolanti in forza di specifiche pattuizioni, non possano rappresentare giustificato motivo di licenziamento. Peraltro, tale formulazione legislativa e` stata depotenziata da una modifica introdotta dall`art. 46, comma 1, lettera f) del D.lgs n. 276. Il precedente criterio impediva anche qualsiasi intervento sanzionatorio a carico del dipendente non consenziente, mentre ora il rilievo disciplinare della inadempienza non appare escluso. La preclusione opera infatti solo in relazione agli atti risolutivi unilaterali, che il datore di lavoro non puo` produrre - stante il tenore letterale della norma considerata - nemmeno in presenza di reiterate ed ingiustificate inadempienze del lavoratore alle legittime richieste di prestare lavoro supplementare che abbia ricevuto. Tuttavia la citata carenza normativa non deve trarre in inganno. L`assenza di indicazioni esplicite, nel dettato legislativo vigente, riferite al ruolo esprimibile dalla contrattazione individuale in merito alle prestazioni supplementari svolte dai lavoratori part - time, non impedisce che datori di lavoro e singoli lavoratori possano condividere e formalizzare apposite intese, allo scopo di adeguare la regolamentazione dell`istituto alle proprie esigenze specifiche. Aspettati normativi La richiamata circolare ministeriale n. 9 ha precisato che, in presenza di regolamentazione collettiva che obblighi i dipendenti part - time alla prestazione di lavoro supplementare, non e` necessario acquisire preventivamente anche il loro consenso individuale. Viceversa l`assenza di contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, come nel caso dell`edilizia, che disponga vincoli implica il requisito della volontarieta` come condizione di legittimita` per ogni prestazione eccedente l`orario normale di lavoro. Inoltre per il Ministero la corretta interpretazione del dettato legislativo determina che le intese sottoscritte dal singolo lavoratore possano non essere predeterminate, poiche` il consenso e` manifestabile di volta in volta anche per fatti concludenti ovvero puo` essere acquisito all`inizio del turno, della settimana o del mese di lavoro. Tuttavia la legittimita` di queste soluzioni temporanee, citate nella circolare n. 9, a titolo meramente esemplificativo, non preclude, secondo la dottrina, la possibilita` che le parti - indipendentemente dalla sussistenza di una disciplina collettiva applicabile alla fattispecie - addivengono ad un accordo individuale il quale, similmente a quanto previsto nelle disposizioni dell`art. 3 del D.lgs n. 61 in merito alle clausole elastiche e flessibili, obblighi stabilmente il dipendente alla effettuazione del lavoro supplementare eventualmente richiesto dal datore di lavoro. Le disposizioni legislative non vietano infatti, in base a tale dottrina, tali intese individuali, che percio` sono da ritenere pienamente lecite e non soggiacenti ne` a obblighi di preavviso o di compensazione, ne` alla individuazione dettagliata di condizioni, modalita` e limiti di esercizio, come invece avviene nella regolamentazione delle clausole elastiche e flessibili, di cui si e` detto. Limiti del lavoro supplementare Inoltre si consideri che: - - in mancanza di regolamentazione collettiva, il lavoro supplementare e` ammesso senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno (circolare n. 9/04); tale principio vige pertanto per il settore delle costruzioni; non sono comunque previste sanzioni dirette a carico del datore di lavoro ovvero del lavoratore nell`ipotesi di superamento del limite legale o contrattuale di lavoro supplementare (art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 61/00). Conseguentemente, qualora le parti, in assenza di contrattazione collettiva, concordino individualmente e stabilmente l`obbligo di eseguire lavoro supplementare ogni qual volta richiesto dal datore di lavoro, senza definire vincoli o condizioni, tale formula e` da ritenersi legittima fino al limite del tempo pieno. Solo lo svolgimento di prestazioni ulteriori, pur se non sanzionato direttamente, puo` essere lecitamente rifiutato dal lavoratore per contrasto con le vigenti norme legislative. Invece si osserva, solo per inciso, che in presenza di contrattazione nazionale o aziendale riferita al lavoro supplementare, le intese individuali possono regolamentarne l`obbligo di prestazione per i soli aspetti non gia` disciplinati collettivamente, in quanto eventuali differenti accordi tra datore e singolo lavoratore 3 potrebbero risultare nulli, ai sensi dell`art. 2103 c.c., nella misura in cui risultassero derogare in senso peggiorativo rispetto alle previsioni dei contratti collettivi. Aspetti economici Il D.lgs n. 61/00 non prevede l`erogazione obbligatoria di maggiorazioni economiche per le prestazioni supplementari rese dai lavoratori part - time; tuttavia l`art.3, comma 4 precisa che i contratti collettivi hanno facolta` di introdurle, incrementando la ``retribuzione oraria globale di fatto``. La formulazione non e` stata alterata dal D.lgs n. 276/03, che nel ridisciplinare l`istituto si e` limitato ad abrogare l`onere retributivo consistente - in assenza di differente disposizione contrattuale collettiva nell`aumento del 50% del trattamento ordinario per l`eventuale attivita` supplementare eccedente la misura massima individuale consentita al singolo dipendente. Quest`ultima era stata transitoriamente definita, con specifica norma ora soppressa dall`art. 46, comma 1, lettera g) del D.lgs n. 276, nel ``10% della durata dell`orario a tempo parziale riferito a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell`arco di piu` di una settimana``, in attesa di successive discipline contrattuali. In primo luogo si ricorda che le ore di lavoro supplementare sono retribuite come normali ore di lavoro e, come queste, la relativa remunerazione concorre a formare sia la retribuzione indiretta che differita. Cio` alla luce del principio di eguaglianza tra lavoratori e tempo pieno e a tempo parziale. In secondo luogo si noti che, sebbene vari contratti collettivi nazionali in effetti abbiano dato compiuta applicazione al rinvio al confronto sindacale inserito nell`art. 3, comma 4 del citato decreto, introducendo specifiche maggiorazioni per il lavoro supplementare, altri non si sono ancora avvalsi di tale facolta`. In questa seconda ipotesi tuttavia la carenza di regolamentazione puo` essere comunque colmata dalla contrattazione aziendale, svolta dai soggetti individuati dall`art.1, comma 3, ovverosia le rsa e /o rsu operanti nelle unita` produttive interessate. Inoltre, anche eventuali intese condivise da singoli datori di lavoro e lavoratori, introduttive di maggiorazioni ad personam, sono da ritenere valide ai sensi del citato art. 2103 c.c., quand`anche non applicative di accordi collettivi, in quanto comunque disporrebbero condizioni di miglior favore per il dipendente. La funzione della maggiorazione in oggetto assolve ad una ratio diversa da quanto si dira` riguardo a quella forfettaria. Pertanto, trattandosi di un compenso finalizzato a compensare in misura maggiore la prestazione lavorativa, la maggiorazione in parola non potra` essere considerata utile al calcolo della retribuzione indiretta e differita. La normativa in esame attribuisce invece solo ai contratti collettivi la possibilita` di stabilire forfettariamente l`incidenza sugli istituti indiretti e differiti della retribuzione erogata per le ore supplementari. Tale criterio, citato dall`art. 3, comma 4, del D.lgs n. 61, conferma il contenuto dell`art. 3 della legge n. 402/96, che consente ai confronti sindacali l`adozione, con particolari procedure, delle cosiddette clausole di onnicomprensivita`. Una facolta` che non sembra esercitabile - per lo meno in base alla disciplina legislativa in esame - attraverso semplici intese individuali e quindi in edilizia, laddove carente di una specifica previsione in tal senso. Inoltre il lavoratore non ha piu` la facolta` di richiedere il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via meramente non occasionale, previa disciplina in proposito dettata dalla contrattazione collettiva. ***** I migliori saluti. IL DIRETTORE (dott. Leonardo Pesadori) 4