COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.1.2012 C(2011)10129 def. DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 11.1.2012 che rifiuta l'assegnazione al medicinale "Tecovirimat"della qualifica di medicinale orfano ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (IL TESTO IN LINGUA INGLESE È IL SOLO FACENTE FEDE) DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell’ 11.1.2012 che rifiuta l'assegnazione al medicinale "Tecovirimat"della qualifica di medicinale orfano ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (IL TESTO IN LINGUA INGLESE È IL SOLO FACENTE FEDE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, vista la domanda presentata il 23 marzo 2010 da SIGA Pharmaceuticals (Europe) Ltd a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000, visto il parere dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, emesso il 16 luglio 2010 dal comitato per i medicinali orfani e ricevuto dalla Commissione il 30 luglio 2010, riportato nell'allegato I, considerando quanto segue: IT (1) La domanda presentata da SIGA Pharmaceuticals (Europe) Ltd concernente il medicinale "Tecovirimat" è stata convalidata il 12 aprile 2010 a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 141/2000. (2) Il comitato ha emesso un parere, le cui conclusioni sono riportate nell'allegato I della presente decisione, nel quale raccomanda l'adozione di una decisione positiva sull'assegnazione della qualifica di medicinale orfano. (3) La Commissione ritiene che il "Tecovirimat" non risponda ai criteri per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000. (4) Il comitato permanente per i medicinali per uso umano non ha espresso alcun parere. Poiché era ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di ricorso per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, 1 GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1. 2 IT HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'assegnazione della qualifica di medicinale orfano al medicinale "Tecovirimat" per l'indicazione: Trattamento dell'infezione da virus del vaiolo è rifiutata per le ragioni esposte nell'allegato II. Articolo 2 La società SIGA Pharmaceuticals (Europe) Ltd, c/o Jordans Limited, 20-22 Bedford Row, London WC1R 4JS, Regno Unito, è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, 11.1.2012. Per la Commissione John DALLI Commissario IT 3 IT ALLEGATO I Parere emesso il 16 luglio 2010 dal comitato per i medicinali orfani sull'assegnazione della qualifica di medicinale orfano (estratti) Prodotto medicinale – Ingrediente attivo: Tecovirimat Indicazione orfana: Trattamento dell'infezione da virus del vaiolo Parere Il comitato per i medicinali orfani, esaminata la domanda a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999, emette il seguente parere: il medicinale risponde ai criteri per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999; lo sponsor ha dimostrato, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999, che non esistono metodi soddisfacenti di trattamento dell'affezione in questione autorizzati nell'Unione europea. Il comitato per i medicinali orfani, pertanto, raccomanda che sia assegnata al medicinale summenzionato, in relazione all'indicazione summenzionata, la qualifica di medicinale orfano. Motivi del parere Lo sponsor, SIGA Pharmaceuticals (Europe) Ltd, ha presentato, il 23 marzo 2010, una domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano ad un farmaco contenente tecovirimat per il trattamento dell'infezione da virus del vaiolo. Il comitato per i medicinali orfani (COMP), previo esame della domanda, è giunto alle seguenti conclusioni: l'infezione da virus del vaiolo (in appresso denominata "l'affezione") colpiva secondo le stime circa 0 persone su 10 000 nell'Unione europea al momento della presentazione della domanda; l'affezione è potenzialmente letale a causa dell'esiguo numero di casi di sopravvivenza; attualmente non esiste un trattamento soddisfacente autorizzato nell'Unione europea per i pazienti colpiti da tale affezione. Il COMP raccomanda la qualifica di questo medicinale, contenente tecovirimat, quale medicinale orfano per l'indicazione orfana: trattamento dell'infezione da virus del vaiolo. IT 4 IT ALLEGATO II MOTIVI DEL RIFIUTO DI ASSEGNARE AL TECOVIRIMAT LA QUALIFICA DI MEDICINALE ORFANO PER IL TRATTAMENTO DELL'INFEZIONE DA VIRUS DEL VAIOLO Il comitato per i medicinali orfani nel suo parere del 16 luglio 2010 ha raccomandato l'assegnazione al medicinale contenente tecovirimat della qualifica di medicinale orfano per il trattamento dell'infezione da virus del vaiolo. La Commissione ritiene, per i motivi di seguito esposti, di doversi discostare dal parere del comitato per i medicinali orfani, a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani ("il regolamento"), che prevede la possibilità per la Commissione di adottare, in casi eccezionali, una decisione non conforme al parere del comitato. La Commissione ritiene che l'assegnazione al tecovirimat della qualifica di medicinale orfano per il trattamento dell'infezione da virus del vaiolo debba essere rifiutata perché non risultano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento. I criteri enunciati alle lettere a) e b) di questa disposizione sono cumulativi ed entrambi devono essere soddisfatti perché un medicinale possa ottenere la qualifica di medicinale orfano. La Commissione ritiene che in questo caso particolare non sia soddisfatto il criterio della prevalenza indicato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma. Nel presente caso lo sponsor ha dimostrato che l'affezione, l'infezione da virus del vaiolo, comporta una minaccia per la vita in quanto la sopravvivenza generale è bassa, ma non ha dimostrato che, quando è stata presentata la domanda, vi erano nell'UE persone colpite da questa affezione. Lo sponsor ha riconosciuto che, al momento della presentazione della domanda, nell'UE non vi erano persone affette da vaiolo e che, grazie alle campagne di vaccinazione e al fatto che gli esseri umani sono i soli ospiti naturali e il solo serbatoio del virus del vaiolo, dal 1977 non sono più stati registrati nel mondo casi di trasmissione naturale del vaiolo. La sponsor ha affermato che nel mondo esistono due stock del virus dichiarati e ha fatto riferimento a una potenziale minaccia di attentati bioterroristici o di incidenti nella manipolazione degli stock. Secondo lo sponsor esiste una chiara possibilità che il virus possa riemergere o essere deliberatamente reintrodotto per contaminare alcune persone. Lo sponsor ha fatto riferimento alla possibilità che esistano altri stock non dichiarati e a quella di creare virus vivi mediante la biologia sintetica. Ai fini dell'assegnazione della qualifica di medicinale orfano, queste considerazioni sono però irrilevanti, in quanto non mutano il fatto che la prevalenza di questa affezione è nulla. Perché siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento, l'elemento da considerare, oltre alla gravità dell'affezione, è la sua occorrenza nell'UE al momento della presentazione della domanda. Il criterio dell'occorrenza implica non solo una prevalenza di non più di cinque individui su 10 000, ma che al momento della presentazione della domanda esistano casi dell'affezione. Lo si deduce dalla formulazione di questa disposizione: "… destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di una affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nella Comunità nel momento in cui è presentata la domanda". Perché questo criterio sia IT 5 IT soddisfatto è quindi necessario che nell'UE non più di cinque individui su diecimila siano colpiti dall'affezione. Non è perciò sufficiente che nell'UE non vi siano persone colpite dall'affezione. Questa interpretazione è coerente con lo scopo del regolamento, che è quello di incentivare lo sviluppo di medicinali destinati a pazienti che sono affetti da malattie rare, dato che questi pazienti hanno diritto alla stessa qualità di trattamento di cui godono nell'UE gli altri pazienti. Il comitato per i medicinali orfani ha riconosciuto (EMA/COMP Summary Report del 16 luglio 2010, pag. 27/28) che la malattia è stata eradicata e che la prevalenza, al momento in cui è stata presentata la domanda, era nulla. Pertanto, l'affermazione contenuta nella motivazione del parere del comitato per i medicinali orfani, secondo cui l'affezione era stimata colpire "circa" 0 persone su 10 000 nell'Unione europea al momento della presentazione della domanda, non rispecchia pienamente la situazione reale né la valutazione della situazione da parte del comitato. Questa affermazione non rispecchia inoltre i dati forniti dallo sponsor nella domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano, dati in base ai quali deve essere valutata l'assegnazione. Per le ragioni suesposte, il prodotto contenente tecovirimat per il trattamento dell'infezione da virus del vaiolo non soddisfa i criteri per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento. L'assegnazione al tecovirimat della qualifica di medicinale per il trattamento dell'infezione da virus del vaiolo deve pertanto essere rifiutata. IT 6 IT