brochure iter informativo S. Bortolo

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Unità Spinale
Unità Gravi Cerebrolesioni
A.ULSS n.6 Vicenza
AFFRONTARE UNA LESIONE
CEREBRALE ACQUISITA:
GUIDA AI DIRITTI ALL’ASSISTENZA E
AI SERVIZI TERRITORIALI
L’obiettivo di questa guida è aiutare le persone colpite da grave cerebrolesione
acquisita ed i loro familiari ad orientarsi sui loro diritti all’assistenza e sui servizi
territoriali attivati dalla ULSS 6 di Vicenza.
Il testo è stato redatto dalla nostra volontaria Sig.ra Maria Rosa Cingano a
sostegno e chiarimento della sua consulenza e presenza in Reparto.
Per informazioni:
Brain Onlus Associazioni Traumi Cranici
Via E. Fermi, 230 36100 Vicenza / tel. 0444 565665 | fax 0444 281828
[email protected] | www.associazionebrain.it
DOVE BUSSARE
dopo la dimissione dall’ospedale
Una lesione cerebrale acquisita è un evento traumatico che provoca grande
sofferenza e confusione non solo per chi lo vive in prima persona ma anche per i
famigliari che ne condividono le conseguenze.
Chi è costretto ad affrontare una problematica tanto complessa e difficile sa
che le grandi e piccole difficoltà quotidiane sono molte e necessitano di risposte
concrete, puntuali ed efficaci.
Per rispondere a questa emergenza silenziosa, dal 1993 Brain Onlus aiuta le
persone con grave disabilità e le loro famiglie a ricostruire un progetto di vita
dignitoso e sereno.
A questo scopo, Brain propone questa guida informativa e un ciclo di incontri
informativi sulle risorse presenti sul territorio per affrontare con consapevolezza
le problematiche socio-sanitarie e assistenziali dopo la dimissione ospedaliera.
Per informazioni:
Brain Onlus Associazioni Traumi Cranici
Via E. Fermi, 230 36100 Vicenza / tel. 0444 565665 | fax 0444 281828
[email protected] | www.associazionebrain.it
I diritti e le certificazioni
relative a invalidità,
handicap e disabilità
Le domande più frequenti
I PERMESSI E/O
CONGEDI RETRIBUITI
Esistono congedi e/o permessi spettanti al lavoratore disabile e ai
familiari che prestano assistenza?
Il malato ed il familiare che lo assiste hanno diritto ad usufruire di periodi di
congedo dal lavoro e precisamente:
•
•
•
congedo retribuito (Legge 104/1992)
congedo straordinario biennale retribuito
congedo biennale non retribuito (Legge 53/2000)
La possibilità di permessi di lavoro ai malati e ai familiari è subordinata al
riconoscimento dello stato di invalidità o di “handicap grave”. Una volta ottenuto
dalla Asl, basta rivolgersi al proprio datore di lavoro.
Chi è il portatore di handicap secondo la Legge 104?
Il “portatore di handicap” è colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
L’handicap assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/92) se
la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata
all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A chi spettano i permessi retribuiti?
Secondo la Legge 104/1992, art. 33 e il Decreto Legislativo 151/2001, art. 42, i
permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore
privato, ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti
locali privatizzate.
In particolare:
•
•
alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti
spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese.
al coniuge, ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come
dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore.
A titolo esemplificativo:
•
•
•
•
i genitori e i figli sono parenti di primo grado;
i nonni, fratelli, sorelle, nipoti - in quanto figli dei figli - sono parenti di
secondo grado;
suocero/a, nuora, genero sono affini di primo grado;
i cognati sono affini di secondo grado.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona
in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della
persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I permessi retribuiti non spettano a:
• lavoratori a domicilio
• addetti ai lavoro domestici e familiari
• lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi
né in qualità di genitori o familiari
• lavoratori autonomi
• lavoratori parasubordinati
Quali sono i requisiti per ottenere i permessi retribuiti?
Per ottenere i permessi è necessario:
• essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part- time)
e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps la
persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve essere in
situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92
riconosciuta dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4,
comma 1 L. 104/92);
• La persona in situazione di disabilità grave non deve essere sottoposta a
ricovero a tempo pieno. Per “ricovero a tempo pieno” si intende il ricovero
che si estende per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o
simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa
Come bisogna procedere per ottenere il permesso/congedo retribuito
previsto dalla Legge 104?
In presenza del certificato di invalidità e del riconoscimento dello stato di
handicap grave, va presentata, in duplice copia, la domanda all’Inps. La copia
protocollata dovrà essere consegnata al datore di lavoro per l’ottenimento dei
permessi retribuiti.
Il lavoratore disabile ha diritto (ex art. 33 della Legge 104/1992) a 2 ore al giorno
o tre giorni al mese di permesso retribuito, il familiare a tre giorni mensili. Se
viene riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, il malato può contare su 30
giorni all’anno di congedo retribuito. Tutti naturalmente aggiuntivi rispetto ai
giorni di malattia previsti dal contratto.
Che cosa si intende per prestazioni previdenziali?
Sono le prestazioni e i servizi erogati a favore dei lavoratori iscritti agli enti o
alle casse di previdenza, ai quali siano stati versati contributi previdenziali, e che
siano affetti da infermità fisica o mentale a causa di malattie gravi ed invalidanti.
Quali sono i benefici economici di natura previdenziale?
1. Assegno ordinario di invalidità (Legge 68/1999)
2. Pensione di inabilità (Legge 222/1984)
3. Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per
inabilità.
LE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI
1. L’assegno ordinario di invalidità
Quali sono i requisiti per avere diritto all’assegno ordinario di
invalidità?
Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato con una grave
cerebrolesione acquisita ha diritto all’assegno ordinario di invalidità se:
•
•
•
l’infermità fisica o mentale è tale da ridurre permanentemente la capacità
lavorativa;
è iscritto all’INPS da almeno 5 anni;
ha un’anzianità contributiva di almeno 5 anni.
L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con il lavoro?
Si, è proprio questa la caratteristica principale dell’assegno in questione; il
beneficiario può continuare a prestare la sua attività di lavoro pur percependo
l’assegno ordinario di invalidità che serve a riequilibrare la diminuita capacità
lavorativa.
Qual è la procedura da seguire?
Il percorso prevede che la domanda venga inoltrata all’INPS per via telematica,
con relativa certificazione medica, redatta dal MMG (medico di famiglia),
comprovante la diagnosi.
Nota Bene: In questa procedura il paziente verrà affiancato dalla Sig.ra
Cingano che si occuperà delle pratiche durante il ricovero.
Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità?
L’effettiva erogazione dell’assegno avviene in tempi brevi dalla presentazione
della relativa domanda all’INPS, il diritto alla prestazione economica matura
dal mese successivo alla presentazione di detta domanda. All’atto del primo
pagamento l’INPS verserà tutte le mensilità arretrate maggiorate degli interessi
legali maturati nel frattempo.
L’assegno ordinario d’invalidità è reversibile ai superstiti?
No, non è prevista la reversibilità.
2. LA PENSIONE DI INABILITA’
A che cosa ha diritto il lavoratore malato che non sia più in grado di
lavorare?
Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato che non è più in grado di
lavorare per infermità, ha diritto alla pensione di inabilità.
Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di inabilità?
Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato ha diritto all’assegno di
inabilità se:
• è affetto da infermità fisica o mentale tale da provocare l’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa;
• è iscritto all’INPS da almeno cinque anni;
• ha un’anzianità contributiva di almeno cinque anni.
Come si richiede la pensione di inabilità?
L’interessato, o un suo delegato (ente di patronato riconosciuto), deve
presentare all’INPS l’apposito modulo (SS3) di domanda compilato e corredato
dalla certificazione richiesta (tra cui il certificato medico attestante l’infermità
fisica o mentale che ha annullato la capacità lavorativa).
La domanda all’INPS può essere presentata soltanto quando il
lavoratore è in servizio?
L’istanza di pensione di inabilità può essere presentata anche dopo la cessazione
del lavoro e indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti?
Sì, a differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione è reversibile.
3. L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa
Chi ha diritto a percepire l’assegno mensile per l’assistenza personale
e continuativa?
Può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Legge 222/1984
art. 5) il pensionato per inabilità INPS, che non sia in grado di camminare senza
l’aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia bisogno di assistenza
continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene
personale, vestizione).
Se il pensionato che percepisce l’assegno per l’assistenza personale e
continuativa viene ricoverato che cosa succede?
L’assegno di assistenza non è compatibile con il ricovero in istituti di cura o
assistenza a carico della pubblica amministrazione e quindi viene sospeso per la
durata del ricovero.
L’assegno in questione è reversibile ai superstiti?
No, l’assegno di assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare.
Qual è l’iter da seguire per ottenere l’assegno di assistenza?
E’ lo stesso previsto per la pensione di inabilità. Il disabile o un suo delegato
presenta l’apposito modulo di domanda all’INPS, corredato dalla certificazione
richiesta (compresa quella attestante l’infermità fisica o mentale causata dalla
patologia). La richiesta di assegno per l’assistenza personale e continuativa può
essere depositata all’INPS, se del caso, anche congiuntamente alla richiesta per
la pensione di inabilità.
Quando ha inizio la decorrenza dell’assegno?
L’assegno di assistenza decorre dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda oppure dal mese successivo alla data di perfezionamento dei
requisiti.
I SERVIZI TERRITORIALI DELLA
ULSS 6 DI VICENZA
Ufficio Disabilità | Distretto di Vicenza
L’Ufficio Disabilità opera nell’ambito dei servizi a favore delle persone disabili
e delle loro famiglie. La gestione operativa dei servizi a favore delle persone
disabili è affidata alle singole Unità Organizzative Distrettuali per la Disabilità.
L’Ufficio Disabilità Distrettuale rappresenta il punto d’accesso del cittadino ai
servizi della disabilità.
La pagina internet dell’Ufficio Disabilita della ULSS 6 contiene numerose
informazioni relative alle varie tipologie di servizi (residenziali, di integrazione
sociale e lavorativa, ecc.) e strutture disponibili sul territorio:
www.ulssvicenza.it/nodo.php/2067.
Ufficio Disabilità | Distretto di Vicenza
Contrà Santi Apostoli 21 - 36100 Vicenza
Telefono: 0444 75-2034 | Fax: 0444 75-2029
Web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2067
Servizio Integrazione Lavorativa (SIL)
Il Servizio Integrazione Lavorativa dell’Azienda ULSS n. 6 agisce in raccordo
con i servizi territoriali distrettuali, con il Centro per l’Impiego e con le
agenzie educative, formative, sociali e sanitarie del territorio. Il SIL persegue
l’obiettivo dell’integrazione lavorativa assumendo il metodo della progettazione
personalizzata, diversa in funzione dei bisogni delle persone.
I destinatari degli interventi del Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) sono
le persone in età lavorativa con disabilità di natura mentale o intellettiva,
riconosciute invalide civili e in possesso dell’accertamento della disabilità
(ai sensi della L. 68/1999 “Diritto al lavoro dei disabili”), che aspirano a un
inserimento nel mondo del lavoro.
Servizio Integrazione Lavorativa (SIL)
Corso S.S. Felice e Fortunato 229 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 75-3005 | 0444 75-3052
Fax: 0444 75-3060
Email: [email protected]
Web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/784
COME FUNZIONANO
I SERVIZI TERRITORIALI
OSPEDALE S. BORTOLO
UNITÀ SPINALE E UNITÀ GRAVI CEREBROLESIONI
DISTRETTI SOCIO-SANITARI
SENZA ABILITA’
LAVORATIVE
CON ESIGENZE
LAVORATIVE
CON ABILITA’
LAVORATIVE
UFFICIO
DISABILITA’
OSPEDALI
CENTRI CONVENZIONATI
E PRIVATI
SERVIZIO
INTEGRAZIONE
LAVORO
CENTRI
DIURNI
FISIOTERAPIA
PROGETTI
PERSONALIZZATI
TERAPIA
OCCUPAZIONALE
SERVIZI
DOMICILIARI
LOGOPEDIA
NEUROPSICOLOGIA
SUPPORTO
PSICOLOGICO
INSERIMENTO
LAVORATIVO
IN AMBIENTE
PROTETTO
INSERIMENTO
IN AZIENDA
(CATEGORIE PROTETTE)
TIROCINI
SOCIALI
ASSOCIAZIONE BRAIN
onlus è membro attivo di:
Note
Per informazioni:
Brain Onlus Associazioni Traumi Cranici
Via E. Fermi, 230 36100 Vicenza / tel. 0444 565665 | fax 0444 281828
[email protected] | www.associazionebrain.it
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