Deliberazione n.201/2015/PRSP REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA Nell’adunanza del 14 maggio 2015 composta dai Magistrati: Maurizio Graffeo Presidente Stefano Siragusa Consigliere - relatore Licia Centro Consigliere Giovanni Di Pietro Referendario Gioacchino Alessandro Referendario ****** VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; VISTI, in particolare, gli artt. 243 bis e ss. del d. lgs. n. 267/2000, introdotti dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTA la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012 con la quale sono state approvate le linee-guida ed i criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; VISTA la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2013/INPR del 6 marzo 2013 di integrazione delle predette linee-guida; VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64; VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013 con cui è stata data soluzione ad alcune questioni interpretative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; VISTA la pronuncia di questa Sezione n.9/2013/INPR (indicazioni alla Commissione); VISTE le pronunce specifiche adottate da questa Sezione nei confronti del comune di Tortorici (ME) ed in particolare, le delibere n. 423/2013/PRSP e n, 240/20147PRSP; 1 VISTA le deliberazioni del Consiglio comunale di Tortorici n. 31 del 30 ottobre 2012, n. 1 del 15 gennaio 2013 e n. 8 del 3 giugno 2013; VISTA la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, trasmessa con nota del Ministero dell’Interno, prot.n.34053 del 15.4.2015 acquisita al prot. Cdc. con il n. 2857-SC_SIC-R07A-A del 15.4.2015; VISTA la nota del magistrato istruttore prot. n. 46962473 del 29.4.2015; VISTA l'ordinanza n. 91/2015/CONTR del 5.5.2015, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione del controllo per gli adempimenti di cui al menzionato art. 243 quater del D. Lgs. n. 267/2000; VISTE le controdeduzioni prodotte dal Comune di Tortorici, acquisite al prot. Cdc. in data 8.5.2015 al n. 3891-SC-SIC-R14-A; UDITO il relatore Consigliere Stefano Siragusa; UDITO, all’adunanza pubblica del 14 maggio 2015, il rappresentante del Comune di Tortorici, nella persona del Dott. Rosario Contiguglia, Vice Sindaco, accompagnato dal Rag. Sebastiano Armeli, Responsabile del servizio finanziario. ****** In via preliminare, è necessario premettere una sintetica disamina della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dall’art. 3, c. 1, lettera r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e delle sue finalità nell’ambito delle misure tese a rafforzare il quadro dei controlli e dei presidii della gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del Paese. Tale procedura, finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari – sia in termini di competenza che di cassa – negli enti locali che versino in condizioni di squilibrio strutturale così grave da poterne causare il dissesto, valorizza in chiave prospettica e strutturale il principio di “pareggio di bilancio” ora assurto a rango costituzionale (L. cost. 20 aprile 2012, n. 1). La nuova fattispecie, contenuta negli artt. 243 bis e ss. del TUEL (d.lgs. 267/2000), si colloca sistematicamente tra la disciplina della deficitarietà strutturale (artt. 242 e 243) e quella del dissesto finanziario (artt. 244 e ss.), in una graduazione dei relativi livelli di criticità gestionale. Ad essa possono accedere tutti gli enti locali, nell’ambito delle rispettive politiche di risanamento, qualora ricorrano “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”, non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL, cui l’ente può far fronte attraverso l’approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale, della durata massima di dieci anni. 2 Si tratta, in buona sostanza, di uno strumento di “auto-risanamento” offerto agli enti locali in funzione preventiva rispetto all’ipotesi, ben più grave, del dissesto finanziario, che, in base all’art. 244 del TUEL, l’ente è obbligato a deliberare: - quando non sia più in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; - quando versi in un grave stato di insolvenza, dovuto a crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio. La procedura di riequilibrio finanziario comporta una serie cadenzata di adempimenti da parte dell’Ente, che coinvolgono anche la competente Sezione di controllo della Corte dei conti, cui spetta l’approvazione o meno del piano e – in caso di esito favorevole – il relativo monitoraggio degli effetti durante tutto il periodo di durata, sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie (delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR). Il disegno procedimentale dettato dal novellato art. 243 quater prevede, infatti, che il piano di riequilibrio adottato dall’Ente locale, corredato dal relativo parere dell’organo di revisione, debba essere trasmesso entro dieci giorni alla Sezione di controllo, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria presso il Ministero dell’Interno, cui sono intestate importanti funzioni istruttorie al cui esito viene redatta una relazione finale, trasmessa alla Corte, ai fini della delicata funzione decisoria finale, da espletarsi entro il termine ordinatorio di trenta giorni dal ricevimento. La decisione sull’approvazione o meno del piano, si basa su parametri che risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l’attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l’idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l’ordinamento contabile e consegue al termine di un’articolata procedura che coinvolge organi ministeriali e locali, valorizzando al massimo livello il ruolo di garanzia della magistratura contabile, nella propria neutralità ed indipendenza. L’art.243 quater, quarto comma, del TUEL stabilisce, inoltre, che la delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti sia comunicata al Ministero dell’Interno ed il successivo settimo comma prevede che il diniego della approvazione comporta l’applicazione della fase terminale dell’art.6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, con assegnazione al Consiglio dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 16 luglio 2013, la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, per le motivazioni già espresse nella deliberazione n. 321/2013/PRSP, cui si fa rinvio, nel caso di definitività dell’accertamento dei 3 presupposti del dissesto, potrà attivare, per il relativo adempimento, la procedura sostitutiva prevista dall’art. 109 bis dell’OREL (legge regionale 15 marzo 1963 e sue modificazioni). La Sezione, pertanto, trasmetterà gli atti al competente Assessorato regionale ai fini degli adempimenti strettamente conseguenziali, ossia la diffida e l’eventuale commissariamento dell’ente inottemperante, senza alcuna possibilità di interposizione di ulteriori adempimenti e/o verifiche di tipo amministrativo. L’art.243 quater, comma 5, del TUEL prevede, infine, che la deliberazione di approvazione o di diniego del piano possa essere impugnata, entro il termine di trenta giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione. A riguardo, la Sezione delle Autonomie (delibera n.22/SEZAUT/2013) ha specificato che, al fine di garantire l’effettività della tutela dell’Ente, agli adempimenti finalizzati all’attuazione coattiva dell’obbligo di deliberare il dissesto, la Sezione di controllo provveda non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano. ****** 1) Premessa: la situazione precedente alla presentazione del piano La situazione economico – finanziaria del comune di Tortorici viene già descritta nelle deliberazioni rese dalla Sezione in sede di esame dei documenti di bilancio degli ultimi esercizi finanziari. In particolare, con la delibera n. 260/2012/PRSP, relativa al rendiconto 2010, questa Sezione di Controllo riscontrava una serie di gravi irregolarità contabili e gestionali, invitando il Comune di Tortorici a porvi rimedio attraverso l'adozione di misure correttive nei termini di cui all’ art. 243 bis, co. 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL). Le gravi irregolarità contabili rilevate, che non avevano ricevuto sufficiente giustificazione da parte dell'Ente, erano relative a: 1. ritardi nell'approvazione del rendiconto 2010; 2. il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2010; 3. un persistente disavanzo della gestione di competenza; 4. l’elevato volume di residui attivi vetusti relativi al titolo I e III dell’entrata; 5. il basso grado di realizzo dei proventi da evasione tributaria; 6. l’esistenza di anticipazione di cassa inestinta al 31/12/2010 con impegni per interessi pari a €10.303,60; 7. consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere finanziati anche tramite l’anticipazione di cassa concessa dalla regione; 4 8. carente informazione riguardante gli organismi partecipati e difficoltà del reperimento dei dati necessari alla compilazione della sezione del questionario dedicata a tale aspetto; 9. l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio dio tassatività di cui al principio contabile n. 2,25, in particolare “Contributi regionali per il trasporto pubblico locale “Estate oricense, “contributo regione e altri enti”, “buono socio sanitario”, “borse di studio”, “carente attività di recupero dell'evasione tributaria TARSU e al tri tributi”. Diverse tra le criticità elencate (disavanzo corrente nel triennio; presenza debiti fuori bilancio da riconoscere; carente attività di recupero dell'evasione; impropria collocazione delle spese nei servizi conto terzi) erano state già evidenziate nella precedente deliberazione della Corte, n. 272/2011, relativa al rendiconto 2009. Si evidenzia, altresì, quanto successivamente osservato dalla Corte con deliberazione n. 423/2013/PRSP sul rendiconto 2011, laddove si rilevava il permanere della maggior parte delle sopra elencate criticità, con particolare riguardo a: 1. il ricorso ininterrotto all’anticipazione di tesoreria senza il preventivo utilizzo dell’entrate a specifica destinazione; 2. la totale assenza di recupero di evasione tributaria; 3. con riferimento alla gestione dei residui: a) l’elevata incidenza dei residui attivi dei titoli I e III sia derivante dalla gestione di competenza sia dagli stessi residui rispetto alle entrate accertate degli stessi titoli ; b) l’elevato ammontare dei residui derivanti da entrate accertate ante 2007; c) l’elevata incidenza dei residui passivi del titolo I rispetto agli impegni totali della spesa corrente; 4. la mancata formalizzazione del rapporto sulla tempestività dei pagamenti di cui all’art.9 del D.L. 78/2009; 5. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio per la somma di € 483.344,69 e ulteriori debiti in attesa di riconoscimento per € 1.065.193,83 per i quali non risultano individuati i mezzi di finanziamento; 6. l’impossibilità di verificare anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno la corretta imputazione delle spese per servizi conto terzi; 7. la violazione del limite di spesa di cui all’art.6, commi 7, 8, e 14; 8. la mancanza di informazioni riguardanti gli organismi partecipati; 9. la necessità di verificare l’ effettivo conseguimento degli obiettivi posti dal pa tto di stabilità alla luce della non corretta imputazione delle voci di entrata e di spesa ai fini 5 della determinazione del saldo con riferimento alle spese imputate nei servizi conto terzi e ai debiti formatisi durante l’esercizio e non riconosciuti; 10. il mancato rispetto del limite dell’art.1 comma 557 legge 296 del 2006 per la spesa del personale e l’elevata incidenza sulla spesa corrente. 2) La presentazione del piano di riequilibrio Con deliberazione del Consiglio comunale, n.31 del 30/10/2012, resa immedi atamente esecutiva, il Comune ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del TUEL. Con successiva deliberazione del Consiglio comunale, n.1 del 15/01/2013, l' Ente ha approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con decorrenza dall'esercizio 2013 della durata di nove anni. Con la delibera n.9/2013/PRSP questa Sezione, preso atto che il Piano di riequilibrio finanziario del comune di Tortorici era stato deliberato nelle forme e trasmesso nei termini previsti dall’art. 243 bis del TUEL, forniva, ai sensi del successivo art. 243 quater, comma 1, alla Commissione ministeriale incaricata dell’esame del Piano alcune indicazioni ai fini dell’istruttoria. In particolare, si rilevava che: “il Piano di riequilibrio predisposto dal Comune risulta essenzialmente incentrato sulla previsione di un programma decennale di maggiori entrate, determinate dall’aumento dei tributi e delle tariffe di pertinenza comunale, e destinato a finanziare debiti fuori bilancio rilevati per l’ammontare di euro 3.040.000. Non risultano viceversa indicate specifiche misure correttive in relazione comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria accertati dalla Sezione con particolare riferimento al mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e al perdurante disavanzo di gestione. Non risultano inoltre indicati, nello stesso Piano, a parte generiche dichiarazioni d’intento, concreti provvedimenti di riduzione della spesa”. Alla luce di tali considerazioni, si rappresentava la necessità di verificare, in sede istruttoria: 1. la permanenza, sulla base delle risultanze contabili del rendiconto della gestione dell’esercizio 2011, delle criticità già rilevate da questa Sezione regionale relative: - al rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno anche in relazione all’esatta imputazione delle voci bilancio comprese nel capitoli dei servizi per conto terzi; - al disavanzo nella gestione di competenza ed al mancato rispetto degli equilibri di parte corrente; - all’elevato ammontare dei residui attivi derivanti da entrate accertate in esercizi precedenti il 2007, con particolare riferimento ai residui dei titoli I e III delle entrate; 6 - alla bassa capacità di riscossione delle entrate di cui ai predetti titoli I e III ed alla bassa capacità di realizzazione dei residui attivi dei medesimi titoli; - al ricorso ininterrotto, e per importi rilevanti, all’anticipazione di tesoreria inestinta al termine dell’esercizio; - all’elevato ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere; - alla mancata informazione circa i rapporti finanziari tra l’ente e le società partecipate con particolare riferimento ai rapporti con ATO ME 1 S.p.a. anche agli effetti della corretta e completa esposizione della reale situazione debitoria dell’ente medesimo; 2. l’attendibilità delle maggiori entrate indicate nel Piano per effetto dell’aumento dei tributi e delle tariffe di pertinenza comunale, in considerazione della serie storica relativa a previsioni, accertamenti e riscossioni, risultanti, per le medesime voci di entrata, dai rendiconti della gestione degli ultimi esercizi finanziari; 3. l’idoneità delle risorse sopra richiamate ad assicurare, oltre alla copertura dei debiti fuori bilancio, il definitivo superamento degli ulteriori profili di criticità rilevati dalla Sezione (e ai quali non si è fatto cenno nella predisposizione del Piano) in modo che risultino garantiti in particolare: - il mantenimento dell’equilibrio di parte corrente; - il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e dei principali vincoli di finanza pubblica; - il rientro dall’anticipazione di tesoreria. A tal fine, si reputava altresì necessario considerare, tra l’altro: - gli effetti della riduzione dei trasferimenti statali e regionali; - la situazione contabile risultante dalle eventuali operazioni di riaccertamento dei residui che l’ente dichiara di voler adottare; - la mancanza, nel Piano approvato, di specifiche misure di riduzione della spesa con particolare riferimento alla spesa per il personale (anche per effetto dei processi di stabilizzazione portati a compimento nel corso dell’esercizio 2012) ed ai possibili oneri derivanti dai rapporti finanziari con le società partecipate come rilevato nel parere predisposto dall’Organo di revisione. Il Comune di Tortorici, peraltro, a seguito dell'attivazione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 35/2013 con la Cassa DD.PP., in data 23/05/2013, modificava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione consiliare n. 8 del 03/06/2013, entro il termine di cui all'art. 1, comma 15, della L. 64/2013. Dalla consultazione dei contratti stipulati dagli enti locali con la Cassa DD.PP. a norma del D.L. 102/2013 risulta che l’Ente ha ottenuto un’ulteriore anticipazione di € 69.394,75 in virtù della stipulazione in data 26/06/2014, cui non ha fatto seguito la trasmissione alla 7 Commissione del Ministero dell’interno del piano rimodulato entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto. Successivamente, l’Ente ha stipulato in data 9/10/2014 un altro contratto con la Cassa DD.PP. per l’ottenimento dell’anticipazione di ulteriore liquidità di € 160.406,62 a norma dell’art.32 del d.l. 66/2014, ma anche in questo caso non ha fatto seguito la trasmissione del piano rimodulato. Con nota prot. n.340583 del 15 aprile 2015, la Commissione del Ministero dell’Interno ha trasmesso la propria relazione finale ex art. 243 quater del TUEL, con la quale il piano di riequilibrio del Comune di Tortorici viene giudicato “non conforme ai contenuti richiesti dalle normative di riferimento ad alle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte dei conti”. 3) Il Piano di riequilibrio a seguito dell’esame della relazione istruttoria della Commissione ministeriale. a) Riscontri preliminari L’Ente, nel predisporre il piano ha tenuto conto, come esercizio finanziario iniziale, il 2012 anziché il 2013 e conseguentemente, già sotto questo aspetto, il piano risulta carente di elementi su cui basarne la valutazione di sostenibilità. Circa i documenti contabili, dalla documentazione prodotta si rileva che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013 con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 09/09/2013 ed il rendiconto della gestione relativo al 2012 con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 03/06/2013. La relativa documentazione da allegare alla delibera di bilancio non è consultabile, non essendo stata pubblicata sul sito internet del Comune. In ordine alla necessità di pervenire ad un quadro chiaro ed aggiornato della situazione dell’Ente e visto il tempo trascorso dall’approvazione del piano, anche se tali adempimenti non costituiscono condizione legale di ammissibilità, si rappresenta, tra l’altro, che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato in data 30/09/2014 con delibera del C.C. n.67 con il parere contrario dell’organo di revisione e quello di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari. Come precisato nella delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 22/2013/QMIG, la tempestiva approvazione dei documenti contabili non costituisce condizione legale di ammissibilità del piano, ma può rappresentare un elemento di valutazione per il successivo giudizio sul piano medesimo, con particolare riferimento all’idoneità dello stesso ai fini della verifica della congruenza per assicurare il riequilibrio dell’ente. Da rilevare, inoltre, che in ragione del protrarsi dell’istruttoria, è subentrato un nuovo esercizio finanziario, 8 cosicché il piano di riequilibrio dovrebbe essere allineato alle risultanze del rendiconto 2013 e del bilancio di previsione 2014. L’organo di revisione del Comune di Tortorici ha fatto pervenire una segnalazione ai sensi dell’art. 153, comma 6, del TUEL di significativi squilibri finanziari, avendo l’ente inserito in bilancio una previsione di entrata di 800.000 euro per ”ricavo taglio di bosco”, di cui, alla data di adozione dello schema del bilancio, non era stata ancora effettuata la gara. Inoltre le previsioni di spesa comunicate dai responsabili dei settori venivano ridotte, con ripercussioni negative sulla funzionalità dei servizi. In mancanza di dati sull’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014, non è possibile verificare se l’ente abbia proceduto ad espletare la gara e se sia stato affidato il servizio per la vendita del legname, con conseguente accertamento della relativa risorsa in entrata. Il Piano di riequilibrio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, n. 1 del 15/01/2013, è corredato del parere dell'Organo di revisione in pari data, che si esprime in maniera non favorevole, sussistendo a suo avviso diverse criticità nella gestione finanziaria a cui il piano non pone alcun rimedio. La modifica del piano, approvata con deliberazione consiliare n. 8 del 3/06/2013, è corredata del parere favorevole dell'Organo di revisione, datato 21/05/2013 , che tuttavia fa rinvio al parere non favorevole espresso sul piano originario. In particolare, l’organo di revisione, nel parere espresso sulla delibera del consiglio comunale n.1 del 15/01/2013, evidenzia la necessità di esaminare se le maggiori entrate previste dal Comune in € 3.040.000, analizzando le aspettative di acquisizione delle risorse, siano da ritenersi attendibili. Le difficoltà del Comune nel riscuotere le entrate proprie, derivanti dai tributi comunali e da correspettivi per l’erogazione dei servizi , sono già evidenti dai conti consuntivi del triennio 2009/2011. Le maggiori e nuove entrate previste dal piano non sono supportate né da una dettagliata descrizione delle caratteristiche del servizio, né da alcun supporto che possa giustificare l’attendibilità delle previsioni per le maggiori entrate. Inoltre la fattibilità del piano potrebbe risentire delle riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, della crisi economica che rende difficile l’incremento dei tributi locali , nonché potrebbe essere influenzato dall’avvenuta stabilizzazione, con delibera di giunta n.125 del 13/06/2012 corredata da pareri negativi di regolarità tecnica e contabile, di 20 lavoratori ASU/LSU con un onere complessivo per il comune di € 1.044.564,30 per cinque anni. Inoltre le situazioni di potenziale contenzioso con la società ATO ME I e la mancata indicazione della verifica dei rapporti con le società partecipate non hanno consentito all’organo di revisione di esprimersi favorevolmente sulla sostenibilità del piano. b) Patto di stabilità 9 Il Comune dichiara che ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità interno solo per il 2011. La Corte, peraltro, nella deliberazione n.423/2013/PRSP, ha osservato che la non corretta imputazione delle voci di entrata e di spesa ai fini del la determinazione del saldo con riferimento alle spese imputate nei servizi conto terzi e ai debiti formatisi durante l’esercizio e non riconosciuti, potrebbe portare al mancato rispetto del patto di stabilità anche per tale annualità, sebbene la violazione sia stata esclusa a seguito delle osservazioni dell'Ente rese a seguito del deferimento sul rendiconto 2011. La delibera n.240/2014/PRSP della Corte relazione al rendiconto 2012 dichiara il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2012 e prescrive misure correttive - ulteriori rispetto a quelle oggetto del piano di riequilibrio - entro i termini previsti dalla legge. L’Ente, non ha provveduto ad adottare le specifiche misure correttive richieste non essendo pervenuto a questa Sezione alcun provvedimento in merito. c) Andamenti di cassa Il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, con il conseguente pagamento di interessi passivi (euro 19.837,00 nel 2011, euro 16.351,00 nel 2012 e euro 23.750,00 nel 2013. Risultano somme non restituite alla data del 31 dicembre 2011 per euro 263.846,67 e nel 2012 per euro 352.864,50. La situazione al 2012 della gestione di fondi a destinazione vincolata, comunicata dall’Ente a seguito della richiesta istruttoria del Ministero, risulta presentare una massa di residui attivi (competenza e residui) di euro 1.070.728,53 e di residui passivi di euro 562.544,45. Si ribadisce che l’Ente ha tenuto conto del 2012 come anno di decorrenza del piano anziché il 2013. d) Equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale Il rendiconto 2011 riporta un saldo di parte corrente pari ad euro 139.231,91; nel 2012 il rendiconto riporta un saldo negativo di parte corrente pari ad euro 1 .057.245,42. Quanto agli equilibri di parte capitale, si registra un saldo pari a zero sia per il 2011 che per il 2012. La Commissione ministeriale nella relazione finale riporta l’indicazione per l'esercizio 2012 di un saldo negativo pari ad euro 1.502.085,62. Le entrate correnti a carattere non ripetitivo nel biennio 2011/2012, (come specificato prima non viene considerato il 2013), sono rappresentate, nel 2011, dal recupero dell'evasione tributaria per un importo complessivo di € 71.129,20 e, nel 2012, da proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, per un importo pari ad euro 3.859,92. Altra componente è rappresentata da fondi relativi al contributo dovuto per il rilascio dei permessi per costruire, per euro 8.005,32 nel 2011 con un aumento fino a 60.000,00 nel 2012. Inoltre vengono considerate come ulteriori entrate gli importi di euro 18.308,44 nel 2011 e di euro 60.000,00 nel 2012 per sanatoria di abusi edilizi. L’entrata derivante dalle sanzioni 10 per violazione del codice della strada nel 2011 è pari a 1.100,00 euro, che aumentano fino a 8.000,00 euro nel 2012. e) Risultato di gestione Il rendiconto 2010 riporta un avanzo di competenza pari ad euro 13.709,42; anche il rendiconto 2011 registra un avanzo pari ad euro 139.231,91 mentre nel 2012 è da rilevarsi un disavanzo di euro 1.057.245,42. f) Risultato di amministrazione Il risultato di amministrazione presenta nel 2010 un avanzo di euro 53.240,23, nel 2011 un avanzo di euro 15.868,37 non vincolato, e nel 2012 un disavanzo di euro 592.219,48. g) Capacità di riscossione La capacità di riscossione delle entrate correnti registra un andamento costante con una percentuale che varia dal 64 per cento del 2010 al 65 per cento del 2011 per arrivare al 73,08 per cento nel 2012. La capacità di riscossione in conto competenza si mantiene costante, attestandosi ad una media del 46 per cento nel triennio 2009/2011. h) Gestione dei residui Il pagamento dei residui passivi oscilla tra il 51 per cento nel 2009, il 31 per cento nel 2010 per poi risalire al 41 per cento nel 2011, rispetto agli impegni assunti nei rispettivi esercizi. La percentuale relativa alla riscossione dei residui attivi, considerati complessivamente, risulta pari al 44 per cento nel 2009 diminuendo al 37 per cento nel 2010 per poi risalire al 43 per cento nel 2011, rispetto alle entrate accertate in ciascun esercizio. Considerando solo le riscossioni relative ai residui attivi delle entrate correnti si registra il 44 per cento nel 2009, il 40 per cento nel 2010 (il 32% relativo alle sole entrate proprie) e il 45 per cento nel 2011 (in misura del 30% per le entrate proprie). La consistenza dei residui attivi al 31/12/2011 è complessivamente di euro 6.298.238,22 (la Commissione nella propria relazione riporta un dato di euro 5.970.208,82 che non tiene conto del titolo VI) di cui: al titolo I € 1.440.167,62; al titolo III: 1.884.806,58 e al titolo II 1.119.174,52. Alla fine dell’esercizio 2012 risultano complessivamente 4.622.895,64 euro di cui 3.334.458,10 riferibili ai primi tre titoli dell’entrate. L’Ente attesta, in risposta alla richiesta istruttoria del Ministero, di avere costituito un fondo svalutazione crediti per euro 62.862,00. 11 I residui passivi, indicati per un importo complessivo di euro 6.296.436,56 al 31/12/2011 sono così suddivisi: euro 2.586.556,69 (41,07%) relativi alle spese correnti del titolo I ed euro 2.008.225,56 (31,89%) relativi alle spese di investimento del titolo II . 3) Le criticità e le misure di risanamento proposte nel piano L'Ente, nel predisporre lo schema istruttorio della “sezione seconda risanamento”, così come prescritto dalla Sezione Autonomie nella delibera n.16 del 2012, non provvede alla compilazione del punto 4, relativo ai residui, non produce la documentazione richiesta relativa alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio a nor ma dell'art. 243-bis, comma 8, del TUEL, né comunica provvedimenti volti alla verifica dell’acquisizione delle attestazioni da parte dei responsabili dei servizi, al fine di valutarne la necessità di conservazione in bilancio. La mole dei residui attivi (competenza e residui), dall'esame dei prospetti consultabili sul sito della finanza locale, passa da un importo di euro 6.958.200,86 d el consuntivo 2010 a quello di euro 6.298.238,22 nel 2011. Nel 2013, con determinazioni dirigenziali n.77 e n.82 viene compiuta la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, il cui riaccertamento al 31/12/2012 conduce ad un’ ulteriore riduzione di quelli attivi di euro 1.675.342,82 portandone il totale a 4.622.895,64. I residui passivi, che nel 2010 sono pari ad euro 6.906.881,98, nel 2011 ad euro 6.296.436,56, nel 2012, per effetto del riaccertamento, vengono mantenuti in bilancio per un importo di euro 5.229.181,83 in conseguenza di insussistenze pari ad euro 1.067.254,73. a) Debiti fuori bilancio ed altre passività La delibera di approvazione del piano contiene un prospetto sintetico sul totale delle passività dell’Ente. I dati riportati per euro 1.646.109,48, (di cui euro 580.915,65 riferiti ad impegni assunti senza copertura finanziaria ed euro 1.065.193,83 per debiti fuori bilancio), vengono dettagliatamente indicati nella delibera n.31 di ricorso alla procedura del piano. Ulteriori debiti, pari ad euro 1.393.890,52, vengono rilevati successivamente alla delibera n.31, venendo a formare una massa debitoria complessiva pari ad euro 3.040.000 che costituisce l’elemento determinante della necessità dell’adozione del piano di riequilibrio finanziario. La Commissione ministeriale riferisce, invece, che l’Ente ha dichiarato debiti fuori bilancio risalenti ad esercizi precedenti al 2012 riconosciuti e non riconosciuti, per un importo di euro 1.118.484,15 derivante da sentenze esecutive, e di euro 1.305.839,68 da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 194, lett. e) del TUEL, per un totale di euro 2.424.323,83; evidenzia, inoltre, che non è possibile quantificare correttamente le passività dell’ente in quanto non vi è coincidenza con i dati riportati nel piano. La risposta fornita dal Comune, a 12 seguito di richiesta di chiarimenti, non fornisce indicazioni cui fare risalire la mancata corrispondenza degli importi costituenti la massa debitoria. Si rileva, inoltre, che l'Ente si limita ad un elenco delle varie situazioni debitorie, riportando l’indicazione dell'ammontare e della fattispecie legislativa (lett. a) oppure e) dell'art. 194 TUEL) e non chiarisce se tali debiti se siano stati o meno riconosciuti. Il ripiano della massa debitoria, costituito da debiti fuori bilancio per euro 3.040.000 (sulla cui quantificazione sussiste la discordanza prima evidenziata), è previsto in nove esercizi a partire dal 2013 fino al 2021. La Commissione ripropone la divergenza relativa all’anno di avvio del piano: nell’anno di decorrenza 2013 l’Ente descrive i dati riguardanti il 2012. Inoltre l’Ente non si uniforma alle indicazioni rese dalla Corte dei conti nella delibera n.16/Sez. Aut./2012/ in quanto l’azione di ripiano della massa passiva viene concentrata negli anni successivi al triennio 2013/2015, rendendo il piano ancora meno attendibile. Nulla si evince riguardo all’assenso dei creditori alla rateizzazione nei diversi esercizi, anche al fine di verificare la coerenza del piano complessivo dei pagamenti con le scadenze concordate con i singoli creditori. La situazione debitoria rappresentata dall’Ente si arresta alla previsione sopra esposta dei debiti fuori bilancio. Ogni riferimento a passività potenziali riferite a liti pendenti o a contenziosi in essere, non viene preso in alcuna considerazione. L'Ente intende far fronte ai debiti con misure di risanamento rappresentate da nuove entrate ed incrementi di entrate proprie, le cui concrete modalità di attuazione, tuttavia, non risultano sviluppate nel piano. Nel testo della delibera n.1 si propone semplicemente un prospetto che elenca risorse distribuite nei nove anni quali: una nuova entrata denominata “ compartecipazione servizio trasporto alunni” senza che risultino dettagliate le caratteristiche del servizio e il numero degli utenti; “maggiori entrate derivanti da adeguamento 100% canone, tariffe e servizio acquedotto”, “adeguamento al 100% dei costi dei servizi a domanda individuale“, “tariffe TOSAP e pubbliche affissioni“, ”dall’adeguamento al massimo dell’IMU”, ma anche per esse non viene fornito alcun riferimento concreto a delibere approvative o a prospetti dettagliati. b)Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto di terzi Lo schema istruttorio elaborato dall'Ente fornisce alcune informazioni sulla gestione dei servizi per conto di terzi. Si registrano disallineamenti tra riscossioni e pagamenti, essend o quest’ultimi inferiori rispetto alle riscossioni. Inoltre alla voce “altre” vengono comprese spese, definite come compiute per enti privati, di ingente importo (euro 150.462,15 nel 2010, euro 198.685,17 nel 2011, euro 63.247,37 nel 2012) senza nessuna indicazione sulla tipologia di spesa e degli enti per quali viene svolta. La carenza di tali informazioni non consente di superare le criticità già evidenziate come meritevoli di essere approfondite nella 13 delibera di questa Sezione della Corte n.9/2013/INPR, anche ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità. c)Indebitamento e strumenti di finanza derivata L'Ente attesta il rispetto del limite di indebitamento, facendo riferimento al triennio 2010/2012. Non viene, tuttavia, prodotta la prescritta attestazione dell'Organo di revisione. Non viene fornito lo schema debitamente compilato relativo all’utilizzo di strumenti quali leasing immobiliare o operazioni di project financing, ovvero di finanza derivata. d)Tributi locali e tariffe dei servizi a domanda individuale La Commissione riferisce che l'Ente non fornisce alcuna informazione per ciò che concerne i tributi locali, come invece richiesto nello schema istruttorio, non compilando la parte relativa, e non illustrando l'andamento di tali entrate, nelle fasi dell’accertamento e della riscossione né il grado di copertura per il triennio precedente. Per quel che concerne le misure di riequilibrio finalizzate all’incremento delle entrate tributarie, solo per l’IMU e non per tutte le tipologie degli immobili, l’Ente prevede, a decorrere dal 2013, una maggiore entrata rispetto al 2012 di circa 170.000 euro, indicando un incremento delle aliquote (che risulta dalla consultazione dall’albo pretorio on line del Comune della delibera n.62 del 25/03/2013). Tuttavia, l'Ente compila solo parzialmente lo schema istruttorio al punto 6 della sezione seconda per i soli primi quattro anni, omettendo ogni indicazione per le rimanenti annualità. Nel prospetto allegato alla delibera di approvazione del piano (n.1 del 15/01/2013) l’Ente prevede, aumentando al massimo l’IMU, una maggiore entrata di 100.000 euro annui per un totale complessivo di 900.000 euro. In ordine alle misure poste in essere per contrastare l'evasione, nulla viene riferito circa eventuali programmi, in quanto il Comune trascura la compilazione della parte relativa. Dal prospetto allegato alla delibera e dal parere reso dall’organo di revisione , risulta la previsione di una maggiore entrata derivante dalla TOSAP, di 10.000 euro per le nove annualità del piano per un totale di 90.000 euro. Tale previsione non risulta correlata ad una maggiorazione delle relative tariffe e l’andamento delle riscossioni rilevabili dall’esame dei rendiconti per il triennio 2009/2011, presente nel prospetto inserito nel parere dell’organo di revisione, risulta più basso rispetto ai relativi accertamenti, in una misura tale da non consentire la realizzazione dell’ipotesi di maggiore entrata. Quanto ai servizi a domanda individuale, l'Ente non compila la parte relativa dello schema istruttorio. Inoltre, dal prospetto allegato alla delibera e dal parere reso dall’organo di revisione, risulta la previsione di una nuova entrata denominata “compartecipazione servizio trasporto alunni” per un importo - non meglio specificato - di euro 610.000 per tutta la 14 durata del piano. La delibera G.C. n.137 del 10/07/2013 (reperita dall’albo pretorio on line del Comune) stabilisce una compartecipazione pari al 50% del costo dell’abbonamento mensile del trasporto a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, senza indicare o specificare le caratteristiche del servizio, il numero degli utenti che ne potrebbero usufruire e su quali basi si fondi l’attendibilità di tale risorsa. Inoltre è prevista una maggiore entrata di 10.000 euro in ragione dell’aumento delle tariffe per il servizio mensa per le nove annualità del piano per un totale di euro 90.000. La delibera G.C. n. 24 del 1/02/2013 (ricavata sempre dall’albo pretorio on line del Comune) ridetermina l’importo della quota di compartecipazione per l’erogazione del servizio di refezione scolastica da 1,50 a 3 euro a pasto, senza che sul punto vi siano sufficienti informazioni od indicazioni ulteriori. La previsione di una maggiore entrata di 150.000 per ciascun anno della durata del pi ano, per complessivi euro 1.350.000, si basa sulla delibera G.C.n.61 del 25/038/2013 che ridetermina le tariffe comunali per l’uso e la distribuzione dell’acqua potabile. L’attendibilità di tale previsione viene tuttavia compromessa dal trend storico delle annualità 2009/2011, riportato anche nel parere dell’organo di revisione, del rapporto fra accertamenti e riscossioni per la stessa entrata e dall’entità dei relativi residui al 31/12/2011. e) Spese per il personale A seguito di richiesta istruttoria da parte della Commissione ministeriale, l'Ente attesta che la spesa di personale risultante dal bilancio 2012 è pari ad euro 3.471.374,20, ma non ne specifica le componenti nè rende le ulteriori informazioni richieste dallo schema istruttorio. La carenza di indicazioni e la mancata produzione dei dati relativi alla spesa del personale hanno un rilievo determinante, considerando che già questa Corte nella delibera n.423/2013/PRSP relativa al rendiconto 2012 e nella delibera n.9/2013/INPR aveva indicato la necessità di riduzione della spesa del personale, che risulta irrigidita anche per effetto del processo di stabilizzazione di 20 ASU/LSU portato a termine nel 2012 con decorrenza 2013, nonostante i pareri contrari di regolarità tecnica e contabile. Il parere reso dall’organo di revisione, in particolare, sottolinea la necessità di adottare politiche di contenimento di tale spesa. L'Ente presenta una spesa per il personale pari ad euro 3.379.776 nel 2010 che passa nel 2011 ad euro 3.081.912,63 e nel 2012 ad euro 3.350.262,14, come si rileva dalle relazione sui rendiconti della gestione. Si evidenziano le forti incidenze ed oscillazioni delle spese di personale sul totale delle spese correnti, che nel 2010 incide nella misura del 59,73 per cento, del 48,73 per cento nel 2011 e del 62,13 nel 2012. Questa Sezione di controllo ha già evidenziato, con le delibere n.423/2013/PRSP sul rendiconto 2011 e n. 240/2014/PRSP sul rendiconto 2012, il mancato rispetto del limite imposto dall’art.1 comma 557 della legge n. 296 del 2006. L'Ente non fornisce indicazioni in ordine alla adozione di misure circa la 15 diminuzione della spesa. Si deve, peraltro, segnalare che, con decorrenza 2013, la Giunta comunale con delibera n.125 del 13/06/2012 (modificata nella decorrenza dall a deliberazione n.223 del 25/09/2012) ha proceduto alla stabilizzazione di 20 unità di personale ASU/LSU, pur in presenza di parere tecnico e contabile non favorevole che denuncia la mancata approvazione preventiva del piano del fabbisogno del personale e della determinazione della dotazione organica. Il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2012 (accertato nella delibera della Corte n.240/2014/PRSP), oltre al mancato rispetto del limite della spesa del personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 ex lege 296/2006, avrebbero dovuto precludere all’Ente la possibilità di effettuare le stabilizzazioni. A seguito di sollecito del Ministero, per la rideterminazione della pianta organica connessa al piano di riequilibrio, l’Ente con deliberazione di Giunta comunale n.111 del 13/06/2014 prende unicamente atto della nota ministeriale circa l’eccedenza nella dotazione organica di 26 unità di personale a tempo pieno, né riferisce di avere proceduto ad una ricognizione del personale ed alla verifica di eventuali situazioni di esubero o di eccedenza. Inoltre, nulla viene comunicato in ordine alle eventuali iniziative conseguenziali intraprese. f) Organismi partecipati La Commissione ministeriale nella propria relazione afferma che, in seguito a richiesta istruttoria, il Comune ha dichiarato di possedere unicamente una partecipazione nel ATO ME1, senza ulteriori indicazioni. Nel parere dell’organo di revisione si ravvisa che nel 2011, con del. C.C. n.30 e n.31, per quanto riguarda il servizio di smaltimento dei residui solidi urbani, il Comune ha previsto di gestirne direttamente la raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica, nonché l’accertamento e la riscossione del relativo tributo (TIA TARSU), abbandonando quindi la gestione a livello di ambito territoriale ottimale. Si rileva, tuttavia, che nello stesso anno l’ATO ha svolto l’attività di emissione delle bollette della TIA a carico dei cittadini di Tortorici. Successivamente è sopraggiunto un accordo tra il Sindaco e i componenti del collegio liquidatore del ATO ME 1 per la copertura integrale del debito da parte del Comune per l’importo delle fatture emesse inerenti il costo del servizio 2011 e la delibera della G.C. n.1 del 5/01/2012 di presa d’atto di tale accordo reca il parere tecnico contabile sfavorevole a seguito del mancato impegno da parte dell’ATO ME 1 per l’annullamento dei ruoli emessi. Tale circostanza potrebbe comportare lo sviluppo di contenziosi e relativi esborsi finanziari. Inoltre, nella citata delibera n.31 emergono ulteriori situazioni di potenziali contenziosi in merito ai piani finanziari 2005/2009, sulla comparazione con i costi sostenuti nei precedenti esercizi in vigenza della gestione affidata all’ATO e sulla quantificazione dei servizi resi. Ciò potrebbe avere un impatto sull’attendibilità della situazione debitoria riportata nel piano e 16 potrebbero affiorare ulteriori passività che non vengono previste né quantificate. La Corte aveva già chiesto un approfondimento istruttorio in ordine alla mancanza di notizie nei confronti delle società partecipate, ma l'Ente, tuttavia, non ha fornito informazioni, né risulta che abbia provveduto all’allineamento con i dati contabili degli organismi partecipati ai sensi ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.L. n.95/2012, fondamentale presupposto p er l’esame del piano finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza, secondo le linee guida della Sezione autonomie. g)Debiti di funzionamento L'Ente non compila lo schema istruttorio e non fornisce risposte ai punti richiesti. h) Misure di riequilibrio relative alle entrate ed alle spese Come già detto in precedenza, al fine di far fronte ai fattori di squilibrio finanziario e, segnatamente, alla consistente mole dei debiti fuori bilancio, non correttamente individuati in relazione alla discordanza prima evidenziata, il Comune di Tortorici ha approvato una serie di misure che vengono sommariamente indicate nel piano di riequilibrio e che dovrebbero spiegare i loro effetti a partire dall’esercizio 2013 anche se l’Ente nel predisporre il modello istruttorio ha tenuto conto della decorrenza del piano dal 2012 anziché dal 2013. Il Comune ha avuto la comunicazione dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 35 del 2013, in data 23/05/2013, cui è seguita la modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione consiliare n. 8 del 03/06/2013, entro il termine di cui all'art.1 comma 15 della L. 64/2013. Ulteriori anticipazioni sono state ottenute nel 2014 per € 69.394,75 ed € 160.406,62 senza che, tuttavia, facesse seguito la trasmissione del piano rimodulato (v. delibera C.C. n. 50 del 02/09/2014 e delibera C.C. n.74 del 6/11/2014). Le misure di risanamento indicate dall’Ente, sono rappresentate da nuove entra te e da incrementi di entrate proprie, le cui concrete modalità di attuazione, tuttavia, non risultano sufficientemente dimostrate e sviluppate nel piano. Per le misure di riequilibrio finalizzate all’incremento delle entrate tributarie, l'Ente ha previsto la rideterminazione delle aliquote e delle tariffe nella misura massima consentita dalla legge. Tuttavia, non viene svolta alcuna analisi dettagliata dell’impatto di tali aumenti sul gettito complessivo di ciascun tributo nel periodo di durata del piano, rimanendo non compilato il relativo punto 6 della sezione seconda dello schema istruttorio. L'Ente non fornisce informazioni esaustive per ciò che concerne i tributi locali per l'intero triennio precedente e, segnatamente, per l'andamento delle entrate, relativamente all'accertamento e alla riscossione con l'indicazione, come richiesto nello schema istruttorio, del grado di copertura per ciascun anno. 17 Non è prevista quale ulteriore azione finalizzata all’incremento delle entrate, alcuna alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente. Nulla viene riferito in ordine a programmi di contrasto all'evasione. i) Analisi dell’incremento delle entrate correnti L'Ente prevede un aumento delle entrate di oltre 1.500.000 euro dal 2013 fino alla previsione di euro 2.000.000 nell’ultimo anno, tuttavia non supportato da alcuna indicazione in ordine a provvedimenti o ad azioni che rendano attendibile detta previsione. A fronte di tali entrate, risulta invece un contestuale incremento delle spese. L'Ente non giustifica detto aumento né fornisce le informazioni ulteriori prescritte nello schema istruttorio, limitandosi ad indicare nel 2013 una riduzione di 8.000 euro delle spese di funzionamento . ****** Alla luce di tali risultanze, veniva pertanto richiesta da parte dell’Ufficio III di questa Sezione di controllo, l’acquisizione di chiarimenti ed elementi istruttori ulteriori in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione del piano, all’effettiva consistenza della massa passiva indicata, all’attendibilità delle previsioni di entrata e alle misure indicate dall’Ente per il risanamento, in relazione alle principali cause di squilibrio, come sopra illustrate, che hanno indotto il Comune a far ricorso alla procedura di cui all'art. 243-bis del TUEL. In particolare, si rendevano necessari approfondimenti istruttori relativi ai seguenti punti: 1. chiarire la discordanza rilevata dalla Commissione sulla data di decorrenza del piano, i cui dati inseriti nella prima parte del modello istruttorio si riferiscono al 2012 mentre l’anno di decorrenza del piano è il 2013; 2. motivare il mancato invio della rimodulazione del piano entro i termini di sessanta giorni prescritti dall’art. 1 comma 15 del D.L.35/2013 a fronte di ulteriori anticipazioni della Cassa DD.PP. in virtù dei contratti stipulati in data 26/06/2014 e in data 09/10/2014; 3. fornire informazioni esaustive in ordine all'accertamento e alla riscossione delle entrate, così come richiesto nello schema istruttorio, con l’indicazione dell'andamento e della capacità di riscossione nel triennio precedente, evidenziando le ragioni a cui ricondurre le eventuali difficoltà riscontrate nella riscossione; 4. relazionare dettagliatamente in ordine alle iniziative intraprese al fine di superare la mancanza di azioni di recupero dell’evasione tributaria, che risultano totalmente assenti fin dall’esercizio 2012; 5. comunicare la situazione aggiornata dei residui; 6. in merito ai debiti: 18 a. determinare con esattezza la complessiva esposizione l’eventuale integrazione relativa a sopraggiunte situazioni debitoria dell’Ente, con non precedentemente contabilizzate, a seguito delle difformità evidenziate tra i debiti riportati nello schema istruttorio e il prospetto riportato nella delibera C.C. n.31 del 30/10/2012 di accesso al piano; b. indicare se l’Ente abbia proceduto al riconoscimento di legittimità dei debiti con apposito atto deliberativo, ed in tal caso, produrre le relative delibere ed indicare gli estremi di trasmissione delle stesse alla Procura della Corte dei conti per la Regione siciliana; c. trasmettere il computo degli oneri accessori (spese ed interessi) che, in mancanza di atto di transazione, devono essere considerati in aggiunta al debito originario; d. indicare ed allegare, con riferimento a ciascun debito di cui è prevista la rateizzazione, l’atto di adesione dei creditori alle proposte transattive e/o di rateizzazione formulate dal Comune; e. chiarire se vi siano alla data della richiesta contenziosi in essere o vi siano liti pendenti alle quali riferire passività potenziali e di indicare se siano stati effettuati accantonamenti in bilancio per far fronte a tali eventualità; 7. chiarire su quali basi le misure di riequilibrio finalizzate all’incremento delle entrate contenute nel piano siano state effettivamente elaborate: se ciò sia avvenuto in relazione ai dati relativi alle riscossioni realizzate nell’ultimo triennio, indicando gli elementi a sostegno dell’attendibilità di tali previsioni; 8. fornire una quantificazione aggiornata dei debiti per spese di funzionamento ripetitive; 9. in relazione alle spese del personale, per le nove annualità del piano, riferire in ordine alla copertura finanziaria delle nuove spese derivanti dalla stabilizzazione di 20 unità con decorrenza 2013, considerando l’incertezza circa il finanziamento da parte della Regione siciliana, nonché riferire sull’ adozione di misure di contenimento di tale spesa; 10. indicare le iniziative concretamente intraprese conseguenziali all’eccedenza del personale di 26 unità nella dotazione organica ; 11. chiarire, con una quantificazione aggiornata, l’esatto ammontare del debito esistente verso la società ATO ME 1, in relazione ai piani finanziari precedenti l’abbandono da parte del Comune della gestione d’ambito territoriale e relazionare in merito ad eventuali contenziosi ulteriori. ***** In data 8.5.15 con nota inviata via p.e.c. il Comune faceva pervenire le proprie controdeduzioni, indicando gli estremi delle delibere di Giunta successive all’adozione del piano di riequilibrio, riguardanti l’adeguamento nella misura massima delle tariffe, la rideterminazione 19 delle aliquote IMU e della tariffa relativa la distribuzione dell’acqua, l’adeguamento dei canoni di locazione degli immobili patrimoniali, la determinazione dell’importo della quota di compartecipazione al costo del servizio di refezione scolastica e del trasporto alunni. Circa gli impegni di spesa, ne attribuiva l’adozione ai soli fini dello svolgimento dei servizi indispensabili, con ritardi nei pagamenti ed utilizzo delle anticipazioni di tesoreria dovute al ritardo nei trasferimenti regionali e statali. L’utilizzo di due anticipazioni di cassa da parte della Regione di € 1.400.000 ciascuna con rate annue di ammortamento di 240.000 euro a partire dal 2014, aveva consentito di pagare i debiti delle gestioni 2004-2009, con transazioni che avrebbero comportato risparmi per il Comune. Quanto ai residui attivi la loro crescita era dovuta anche al ritardo della riscossione da parte di Serit Sicilia (ora Riscossione Sicilia SpA)con la quale il Comune era in lite giudiziaria. Successivamente, l’Ente aveva ottenuto le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35 del 2013 per un importo complessivo di € 858,925,59. Quanto all’aumento dei residui passivi, ne veniva giustificata la produzione con l’insufficienza di cassa. La rimodulazione del piano di riequilibrio era stata fatta con deliberazioni di Consiglio e, trattandosi di anticipazioni di cassa e non di risorse aggiuntive, se ne riteneva la scarsa influenza sul piano anche per la produzione di interessi di ammortamento. Circa il fondo di svalutazione crediti, se ne dichiarava l’istituzione nel bilancio 2013 per € 62.862,00, mentre la mancata deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio era dipesa dalla circostanza che l’Ente aveva aderito al piano di riequilibrio. L’Ente confermava il rispetto del patto di stabilità per i soli anni 2011 e 2013. Negli altri esercizi, gli impegni per spese fisse e obbligatorie e senza altre spese in conto capitale, non ne avevano consentito il rispetto. In merito al recupero dell’evasione tributaria, si chiariva che nel bilancio 2012 non erano state previste risorse separate e che nel 2011 con “vari atti ammnistrativi si è provveduto al recupero dell’evasione.” Quanto al personale, l’Ente dichiarava di aver attuato la procedura di prepensionamento dalla quale risultavano beneficiari ben 10 dipendenti scaglionati fino al 2016, nonché quella di mobilità per ulteriori 14 unità come da disposizione del responsabile del procedimento allegata alla risposta. Da giugno 2014 era stata anche “azzerata” l’indennità di posizione ai responsabili di settore. Si dichiarava, altresì, la riduzione dei costi per esternalizzazione di alcuni servizi, quali la raccolta dei rifiuti, il traporto alunni, la manutenzione degli edifici e degli impianti comunali. Per la rinuncia al fondo di rotazione era venuto meno l’obbligo di ridimensionamento della pianta organica, tuttavia l’Ente aveva individuato una pianta organica rideterminata con 28 unità in meno e avviate le procedure di messa in mobilità. 20 Da ultimo, l’Ente riferiva di una proposta legislativa nazionale per una diversa forma di finanziamento ventennale con mutui della Cassa DD. e PP. per gli enti in situazione di predissesto, proposta che non aveva tuttavia avuto seguito. Nell’adunanza pubblica del 14 maggio 2015 venivano confermate le deduzioni contenute nella memoria scritta sopra riassunte, dichiarando altresì che il 2012 citato come data di inizio del piano era stato considerato solo come riferimento indicativo. ***** All’ esito della complessa istruttoria sopra riportata, si deve rilevare, come opportunamente evidenziato anche nella relazione della Commissione ministeriale, che alle indicazioni dello schema istruttorio, da elaborare nel rispetto delle linee guida della Sezione Autonomie (art. 243 quater, comma 1, TUEL), non corrispondono le prescritte ed adeguate informazioni da parte dell’Ente, ai fini della compiuta descrizione dei contenuti del piano. Il piano stesso, che è stato più volte e in più occasioni oggetto di esame e valutazione negativa, presenta tuttora numerose carenze in ordine alle misure di risanamento individuate, alla dimostrazione della loro efficacia, alla concreta realizzabiltà delle maggiori entrate previste, alla stima e valutazione degli andamenti di bilancio, sia relativi alla parte di entrata, per quanto riguarda le aspettative di acquisizione, scarsamente supportate da dati certi ed affidabili, che di quelli della spesa. Permangono, inoltre, molte incognite rilevanti in ordine alle reale incidenza degli oneri di personale, stante l’avvenuta trasformazione di rapporti di lavoro da temporanei a stabili - pur in presenza di limitazioni poste dal mancato rispetto del patto di stabilità- ovvero ancora per la parziale individuazione delle partite debitorie dell’Ente, con sottovalutazione di debiti aventi carattere potenziale, ovvero accertati o ancora da accertare, che esulano dalla determinazione contenuta nel piano di riequilibrio il quale presenta, peraltro, dati contrastanti con le quantificazioni contenute nei documenti contabili precedenti. Tra i profili che avrebbero necessitato di una definizione in termini di certezza ed ufficialità, permane, ad esempio, proprio l’evoluzione della situazione debitoria, alla luce della doverosa adozione delle deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale, dell’acquisizione del consenso dei creditori alla rateizzazione e delle azioni esecutive intentate contro l’Ente, così come occorrerebbe verificare attentamente, attraverso l’analisi dei dati ufficiali rilevabili dai documenti contabili, l’attendibilità delle previsioni di entrata, in ragione dell’effettivo incremento conseguito negli esercizi precedenti ed in considerazione della mole dei residui riscontrata. La mancanza di dati ed informazioni dettagliate - sulla quale non sono emersi, in sede di produzione di memorie scritte e documentali per l’adunanza pubblica, ulteriori elementi 21 rilevanti di novità – ad avviso del Collegio costituisce causa non secondaria della permanenza di dubbi circa la reale sostenibilità del piano, che ne condiziona, pertanto, in via pregiudiziale l’adeguatezza e la possibilità di una reale verifica di tipo prognostico sulla sussistenza di tutti i requisiti e gli elementi che possano consentire il superamento graduale, ma costante, degli squilibri di bilancio rivelatisi strutturali nell’arco temporale considerato. Le numerose criticità sopra illustrate non trovano, pertanto, allo stato degli atti, adeguate risposte nelle intenzioni manifestate nel piano, che risente di una eccessiva semplificazione in ordine alle soluzioni prospettate, scarsamente fornite, peraltro, di elementi di verifica ed attendibilità, Dal quadro complessivo coma sopra delineato e dalle considerazioni fin qui svolte si evince come la situazione finanziaria dell’Ente, responsabilmente descritta e riconosciuta anche dal rappresentante intervenuto nell’adunanza pubblica, sia da ritenere gravemente compromessa, pregiudicando non solo l’attendibilità del piano ma anche la sua congruenza ai fini del riequilibrio. Al di là delle incoerenze relative alla esatta quantificazione dei dati contabili - forniti in maniera non sempre univoca - risultano determinanti le dimensioni della massa passiva costituitasi negli esercizi finanziari in esame, comprensiva sia delle somme già individuate che delle ulteriori passività potenziali sopra descritte. In conclusione, la Sezione rileva il carattere decisivo dei punti di criticità, come sopra evidenziati, in relazione al mancato superamento della grave situazione finanziaria e contabile affrontata nel piano formalmente approvato dal Consiglio comunale, anche alla luce della evoluzione successiva rappresentata dall’Ente. Il giudizio di congruenza ai fini del riequilibrio è, pertanto, negativo. P. Q. M. la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, DELIBERA di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Tortorici (ME), avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del risanamento finanziario dell’Ente. DISPONE la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 243 quater, comma 7, ultimo capoverso, del TUEL, per 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, fino all’avvenuta comunicazione dell’esito dell’impugnazione, secondo l’orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012. 22 ORDINA che alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica per gli adempimenti strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 109 bis dell’O.R.E.L., richiamato dall’art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. ORDINA altresì che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata, contestualmente al deposito, al Sindaco, al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente ed all’Organo di revisione del Comune di Tortorici (ME). Analoga trasmissione sarà curata nei confronti della Commissione ex art. 155 del TUEL, del Ministero dell’Interno, nonché della Procura regionale della Corte dei conti. La presente deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni, a decorrere dalla data di deposito, “nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso” (art. 243 quater, comma 5, del TUEL). Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2015. Il Relatore Il Presidente Stefano Siragusa Maurizio Graffeo Depositato in Segreteria il 22 giugno 2015 IL FUNZIONARIO PREPOSTO (Boris Rasura) 23