la corte dei conti

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Deliberazione n.201/2015/PRSP
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
Nell’adunanza del 14 maggio 2015 composta dai Magistrati:
Maurizio Graffeo
Presidente
Stefano Siragusa
Consigliere - relatore
Licia Centro
Consigliere
Giovanni Di Pietro
Referendario
Gioacchino Alessandro
Referendario
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VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto
legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTI, in particolare, gli artt. 243 bis e ss. del d. lgs. n. 267/2000, introdotti dall’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del
13 dicembre 2012 con la quale sono state approvate le linee-guida ed i criteri per l’istruttoria
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
VISTA la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2013/INPR del 6
marzo 2013 di integrazione delle predette linee-guida;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64;
VISTA
la
delibera
della
Sezione
delle
Autonomie
della
Corte
dei
conti
n.
22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013 con cui è stata data soluzione ad alcune
questioni interpretative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale;
VISTA la pronuncia di questa Sezione n.9/2013/INPR (indicazioni alla Commissione);
VISTE le pronunce specifiche adottate da questa Sezione nei confronti del comune di Tortorici
(ME) ed in particolare, le delibere n. 423/2013/PRSP e n, 240/20147PRSP;
1
VISTA le deliberazioni del Consiglio comunale di Tortorici n. 31 del 30 ottobre 2012, n. 1 del 15
gennaio 2013 e n. 8 del 3 giugno 2013;
VISTA la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali,
trasmessa con nota del Ministero dell’Interno, prot.n.34053 del 15.4.2015 acquisita al prot.
Cdc. con il n. 2857-SC_SIC-R07A-A del 15.4.2015;
VISTA la nota del magistrato istruttore prot. n. 46962473 del 29.4.2015;
VISTA l'ordinanza n. 91/2015/CONTR del 5.5.2015, con la quale il Presidente ha convocato la
Sezione del controllo per gli adempimenti di cui al menzionato art. 243 quater del D. Lgs. n.
267/2000;
VISTE le controdeduzioni prodotte dal Comune di Tortorici, acquisite al prot. Cdc. in data
8.5.2015 al n. 3891-SC-SIC-R14-A;
UDITO il relatore Consigliere Stefano Siragusa;
UDITO, all’adunanza pubblica del 14 maggio 2015, il rappresentante del Comune di Tortorici,
nella persona del Dott. Rosario Contiguglia, Vice Sindaco, accompagnato dal Rag. Sebastiano
Armeli, Responsabile del servizio finanziario.
******
In via preliminare, è necessario premettere una sintetica disamina della procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dall’art. 3, c. 1, lettera r), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e delle sue finalità
nell’ambito delle misure tese a rafforzare il quadro dei controlli e dei presidii della gestione
delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance
finanziaria del Paese.
Tale procedura, finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari – sia in termini di
competenza che di cassa – negli enti locali che versino in condizioni di squilibrio strutturale così
grave da poterne causare il dissesto, valorizza in chiave prospettica e strutturale il principio di
“pareggio di bilancio” ora assurto a rango costituzionale (L. cost. 20 aprile 2012, n. 1).
La nuova fattispecie, contenuta negli artt. 243 bis e ss. del TUEL (d.lgs. 267/2000), si
colloca sistematicamente tra la disciplina della deficitarietà strutturale (artt. 242 e 243) e
quella del dissesto finanziario (artt. 244 e ss.), in una graduazione dei relativi livelli di criticità
gestionale.
Ad essa possono accedere tutti gli enti locali, nell’ambito delle rispettive politiche di
risanamento, qualora ricorrano “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario”, non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194
del TUEL, cui l’ente può far fronte attraverso l’approvazione di un piano di riequilibrio
pluriennale, della durata massima di dieci anni.
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Si tratta, in buona sostanza, di uno strumento di “auto-risanamento” offerto agli enti
locali in funzione preventiva rispetto all’ipotesi, ben più grave, del dissesto finanziario, che, in
base all’art. 244 del TUEL, l’ente è obbligato a deliberare:
- quando non sia più in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili;
- quando versi in un grave stato di insolvenza, dovuto a crediti liquidi ed esigibili di
terzi, cui non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di
riconoscimento di debiti fuori bilancio.
La procedura di riequilibrio finanziario comporta una serie cadenzata di adempimenti da
parte dell’Ente, che coinvolgono anche la competente Sezione di controllo della Corte dei conti,
cui spetta l’approvazione o meno del piano e – in caso di esito favorevole – il relativo
monitoraggio degli effetti durante tutto il periodo di durata, sulla base delle linee guida
approvate dalla Sezione delle Autonomie (delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR).
Il disegno procedimentale dettato dal novellato art. 243 quater prevede, infatti, che il
piano di riequilibrio adottato dall’Ente locale, corredato dal relativo parere dell’organo di
revisione, debba essere trasmesso entro dieci giorni alla Sezione di controllo, nonché alla
Commissione per la stabilità finanziaria presso il Ministero dell’Interno, cui sono intestate
importanti funzioni istruttorie al cui esito viene redatta una relazione finale, trasmessa alla
Corte, ai fini della delicata funzione decisoria finale, da espletarsi entro il termine ordinatorio di
trenta giorni dal ricevimento.
La decisione sull’approvazione o meno del piano, si basa su parametri che risiedono ex
lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l’attendibilità
della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l’idoneità e la sostenibilità
finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste
ultime con l’ordinamento contabile e consegue al termine di un’articolata procedura che
coinvolge organi ministeriali e locali, valorizzando al massimo livello il ruolo di garanzia della
magistratura contabile, nella propria neutralità ed indipendenza.
L’art.243 quater, quarto comma, del TUEL stabilisce, inoltre, che la delibera di
accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente
Sezione regionale della Corte dei conti sia comunicata al Ministero dell’Interno ed il successivo
settimo comma prevede che il diniego della approvazione comporta l’applicazione della fase
terminale dell’art.6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, con assegnazione al Consiglio dell’Ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 16 luglio 2013, la Sezione
di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, per le motivazioni già espresse nella
deliberazione n. 321/2013/PRSP, cui si fa rinvio, nel caso di definitività dell’accertamento dei
3
presupposti del dissesto, potrà attivare, per il relativo adempimento, la procedura sostitutiva
prevista dall’art. 109 bis dell’OREL (legge regionale 15 marzo 1963 e sue modificazioni).
La Sezione, pertanto, trasmetterà gli atti al competente Assessorato regionale ai fini
degli
adempimenti
strettamente
conseguenziali,
ossia
la
diffida
e
l’eventuale
commissariamento dell’ente inottemperante, senza alcuna possibilità di interposizione di
ulteriori adempimenti e/o verifiche di tipo amministrativo.
L’art.243 quater, comma 5, del TUEL prevede, infine, che la deliberazione di
approvazione o di diniego del piano possa essere impugnata, entro il termine di trenta giorni,
nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in
speciale composizione.
A riguardo, la Sezione delle Autonomie (delibera n.22/SEZAUT/2013) ha specificato che,
al fine di garantire l’effettività della tutela dell’Ente, agli adempimenti finalizzati all’attuazione
coattiva dell’obbligo di deliberare il dissesto, la Sezione di controllo provveda non prima del
decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della
decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della
deliberazione che decide sul piano.
******
1) Premessa: la situazione precedente alla presentazione del piano
La situazione economico – finanziaria del comune di Tortorici viene già descritta nelle
deliberazioni rese dalla Sezione in sede di esame dei documenti di bilancio degli ultimi esercizi
finanziari.
In particolare, con la delibera n. 260/2012/PRSP, relativa al rendiconto 2010, questa
Sezione di Controllo riscontrava una serie di gravi irregolarità contabili e gestionali,
invitando il Comune di Tortorici a porvi rimedio attraverso l'adozione di misure correttive nei
termini di cui all’ art. 243 bis, co. 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).
Le gravi irregolarità contabili rilevate, che non avevano ricevuto sufficiente giustificazione
da parte dell'Ente, erano relative a:
1.
ritardi nell'approvazione del rendiconto 2010;
2.
il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2010;
3.
un persistente disavanzo della gestione di competenza;
4.
l’elevato volume di residui attivi vetusti relativi al titolo I e III dell’entrata;
5.
il basso grado di realizzo dei proventi da evasione tributaria;
6.
l’esistenza di anticipazione di cassa inestinta al 31/12/2010 con impegni per interessi
pari a €10.303,60;
7.
consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere finanziati anche tramite
l’anticipazione di cassa concessa dalla regione;
4
8.
carente informazione riguardante gli organismi partecipati e difficoltà del reperimento
dei dati necessari alla compilazione della sezione del questionario dedicata a tale aspetto;
9.
l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare
riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio dio tassatività di cui al
principio contabile n. 2,25, in particolare “Contributi regionali per il trasporto pubblico locale
“Estate oricense, “contributo regione e altri enti”, “buono socio sanitario”, “borse di studio”,
“carente attività di recupero dell'evasione tributaria TARSU e al tri tributi”.
Diverse tra le criticità elencate (disavanzo corrente nel triennio; presenza debiti fuori
bilancio da riconoscere; carente attività di recupero dell'evasione; impropria collocazione
delle
spese
nei
servizi
conto
terzi)
erano
state
già
evidenziate
nella
precedente
deliberazione della Corte, n. 272/2011, relativa al rendiconto 2009.
Si evidenzia, altresì, quanto successivamente osservato dalla Corte con deliberazione n.
423/2013/PRSP sul rendiconto 2011, laddove si rilevava il permanere della maggior parte
delle sopra elencate criticità, con particolare riguardo a:
1.
il ricorso ininterrotto all’anticipazione di tesoreria senza il preventivo utilizzo dell’entrate
a specifica destinazione;
2.
la totale assenza di recupero di evasione tributaria;
3.
con riferimento alla gestione dei residui:
a) l’elevata incidenza dei residui attivi dei titoli I e III sia derivante dalla gestione di
competenza sia dagli stessi residui rispetto alle entrate accertate degli stessi titoli ;
b) l’elevato ammontare dei residui derivanti da entrate accertate ante 2007;
c) l’elevata incidenza dei residui passivi del titolo I rispetto agli impegni totali della
spesa corrente;
4.
la mancata formalizzazione del rapporto sulla tempestività dei pagamenti di cui all’art.9
del D.L. 78/2009;
5.
la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio per la somma di €
483.344,69 e ulteriori debiti in attesa di riconoscimento per € 1.065.193,83 per i quali
non risultano individuati i mezzi di finanziamento;
6.
l’impossibilità di verificare anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno la
corretta imputazione delle spese per servizi conto terzi;
7.
la violazione del limite di spesa di cui all’art.6, commi 7, 8, e 14;
8.
la mancanza di informazioni riguardanti gli organismi partecipati;
9.
la necessità di verificare l’ effettivo conseguimento degli obiettivi posti dal pa tto di
stabilità alla luce della non corretta imputazione delle voci di entrata e di spesa ai fini
5
della determinazione del saldo con riferimento alle spese imputate nei servizi conto terzi
e ai debiti formatisi durante l’esercizio e non riconosciuti;
10. il mancato rispetto del limite dell’art.1 comma 557 legge 296 del 2006 per la spesa del
personale e l’elevata incidenza sulla spesa corrente.
2) La presentazione del piano di riequilibrio
Con deliberazione del Consiglio comunale, n.31 del 30/10/2012, resa immedi atamente
esecutiva, il Comune ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui
all'art. 243-bis del TUEL.
Con successiva deliberazione del Consiglio comunale, n.1 del 15/01/2013, l' Ente ha
approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con decorrenza dall'esercizio 2013
della durata di nove anni.
Con la delibera n.9/2013/PRSP questa Sezione, preso atto che il Piano di riequilibrio
finanziario del comune di Tortorici era stato deliberato nelle forme e trasmesso nei termini
previsti dall’art. 243 bis del TUEL, forniva, ai sensi del successivo art. 243 quater, comma 1,
alla Commissione ministeriale incaricata dell’esame del Piano alcune indicazioni ai fini
dell’istruttoria.
In particolare, si rilevava che: “il Piano di riequilibrio predisposto dal Comune risulta
essenzialmente incentrato sulla previsione di un programma decennale di maggiori entrate,
determinate dall’aumento dei tributi e delle tariffe di pertinenza comunale, e destinato a
finanziare debiti fuori bilancio rilevati per l’ammontare di euro 3.040.000. Non risultano
viceversa indicate specifiche misure correttive in relazione comportamenti difformi dalla sana
gestione finanziaria accertati dalla Sezione con particolare riferimento al mancato rispetto degli
obiettivi posti dal patto di stabilità interno e al perdurante disavanzo di gestione. Non risultano
inoltre indicati, nello stesso Piano, a parte generiche dichiarazioni d’intento, concreti
provvedimenti di riduzione della spesa”.
Alla luce di tali considerazioni, si rappresentava la necessità di verificare, in sede istruttoria:
1.
la permanenza, sulla base delle risultanze contabili del rendiconto della gestione
dell’esercizio 2011, delle criticità già rilevate da questa Sezione regionale relative:
- al rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno anche in relazione all’esatta
imputazione delle voci bilancio comprese nel capitoli dei servizi per conto terzi;
- al disavanzo nella gestione di competenza ed al mancato rispetto degli equilibri di
parte corrente;
- all’elevato ammontare dei residui attivi derivanti da entrate accertate in esercizi
precedenti il 2007, con particolare riferimento ai residui dei titoli I e III delle entrate;
6
- alla bassa capacità di riscossione delle entrate di cui ai predetti titoli I e III ed alla
bassa capacità di realizzazione dei residui attivi dei medesimi titoli;
- al ricorso ininterrotto, e per importi rilevanti, all’anticipazione di tesoreria inestinta al
termine dell’esercizio;
- all’elevato ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere;
- alla mancata informazione circa i rapporti finanziari tra l’ente e le società partecipate
con particolare riferimento ai rapporti con ATO ME 1 S.p.a. anche agli effetti della
corretta e completa esposizione della reale situazione debitoria dell’ente medesimo;
2.
l’attendibilità delle maggiori entrate indicate nel Piano per effetto dell’aumento dei tributi
e delle tariffe di pertinenza comunale, in considerazione della serie storica relativa a
previsioni, accertamenti e riscossioni, risultanti, per le medesime voci di entrata, dai
rendiconti della gestione degli ultimi esercizi finanziari;
3.
l’idoneità delle risorse sopra richiamate ad assicurare, oltre alla copertura dei debiti fuori
bilancio, il definitivo superamento degli ulteriori profili di criticità rilevati dalla Sezione (e
ai quali non si è fatto cenno nella predisposizione del Piano) in modo che risultino
garantiti in particolare:
- il mantenimento dell’equilibrio di parte corrente;
- il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e dei principali vincoli di
finanza pubblica;
- il rientro dall’anticipazione di tesoreria.
A tal fine, si reputava altresì necessario considerare, tra l’altro:
- gli effetti della riduzione dei trasferimenti statali e regionali;
- la situazione contabile risultante dalle eventuali operazioni di riaccertamento dei
residui che l’ente dichiara di voler adottare;
-
la mancanza, nel Piano approvato, di specifiche misure di riduzione della spesa con
particolare riferimento alla spesa per il personale (anche per effetto dei processi di
stabilizzazione portati a compimento nel corso dell’esercizio 2012) ed ai possibili oneri
derivanti dai rapporti finanziari con le società partecipate come rilevato nel parere
predisposto dall’Organo di revisione.
Il Comune di Tortorici, peraltro, a seguito dell'attivazione dell'anticipazione di liquidità di cui
all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 35/2013 con la Cassa DD.PP., in data 23/05/2013,
modificava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione consiliare n. 8 del
03/06/2013, entro il termine di cui all'art. 1, comma 15, della L. 64/2013.
Dalla consultazione dei contratti stipulati dagli enti locali con la Cassa DD.PP. a norma del
D.L. 102/2013 risulta che l’Ente ha ottenuto un’ulteriore anticipazione di € 69.394,75 in
virtù della stipulazione in data 26/06/2014, cui non ha fatto seguito la trasmissione alla
7
Commissione del Ministero dell’interno del piano rimodulato entro 60 giorni dalla data di
perfezionamento dell’atto.
Successivamente, l’Ente ha stipulato in data 9/10/2014 un altro contratto con la Cassa
DD.PP. per l’ottenimento dell’anticipazione di ulteriore liquidità di € 160.406,62 a norma
dell’art.32 del d.l. 66/2014, ma anche in questo caso non ha fatto seguito la trasmissione
del piano rimodulato.
Con nota prot. n.340583 del 15 aprile 2015, la Commissione del Ministero dell’Interno ha
trasmesso la propria relazione finale ex art. 243 quater del TUEL, con la quale il piano di
riequilibrio del Comune di Tortorici viene giudicato “non conforme ai contenuti richiesti dalle
normative di riferimento ad alle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte
dei conti”.
3) Il Piano di riequilibrio a seguito dell’esame della relazione istruttoria della Commissione
ministeriale.
a) Riscontri preliminari
L’Ente, nel predisporre il piano ha tenuto conto, come esercizio finanziario iniziale, il 2012
anziché il 2013 e conseguentemente, già sotto questo aspetto, il piano risulta carente di
elementi su cui basarne la valutazione di sostenibilità.
Circa i documenti contabili, dalla documentazione prodotta si rileva che l'Ente ha
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013 con deliberazione del Consiglio comunale
n. 25 del 09/09/2013 ed il rendiconto della gestione relativo al 2012 con deliberazione del
Consiglio comunale n. 7 del 03/06/2013. La relativa documentazione da allegare alla
delibera di bilancio non è consultabile, non essendo stata pubblicata sul sito internet del
Comune.
In ordine alla necessità di pervenire ad un quadro chiaro ed aggiornato della
situazione dell’Ente e visto il tempo trascorso dall’approvazione del piano, anche se tali
adempimenti non costituiscono condizione legale di ammissibilità, si rappresenta, tra l’altro,
che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato in data 30/09/2014 con delibera del C.C.
n.67 con il parere contrario dell’organo di revisione e quello di regolarità tecnica e contabile
da parte del responsabile dei servizi finanziari.
Come precisato nella delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.
22/2013/QMIG, la tempestiva approvazione dei documenti contabili non costituisce condizione
legale di ammissibilità del piano, ma può rappresentare un elemento di valutazione per il
successivo giudizio sul piano medesimo, con particolare riferimento all’idoneità dello stesso ai
fini della verifica della congruenza per assicurare il riequilibrio dell’ente. Da rilevare, inoltre,
che in ragione del protrarsi dell’istruttoria, è subentrato un nuovo esercizio finanziario,
8
cosicché il piano di riequilibrio dovrebbe essere allineato alle risultanze del rendiconto 2013 e
del bilancio di previsione 2014.
L’organo di revisione del Comune di Tortorici ha fatto pervenire una segnalazione ai
sensi dell’art. 153, comma 6, del TUEL di significativi squilibri finanziari, avendo l’ente
inserito in bilancio una previsione di entrata di 800.000 euro per ”ricavo taglio di bosco”, di
cui, alla data di adozione dello schema del bilancio, non era stata ancora effettuata la gara.
Inoltre le previsioni di spesa comunicate dai responsabili dei settori venivano ridotte, con
ripercussioni negative sulla funzionalità dei servizi. In mancanza di dati sull’approvazione
del rendiconto della gestione finanziaria 2014, non è possibile verificare se l’ente abbia
proceduto ad espletare la gara e se sia stato affidato il servizio per la vendita del legname,
con conseguente accertamento della relativa risorsa in entrata.
Il Piano di riequilibrio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, n. 1 del
15/01/2013, è corredato del parere dell'Organo di revisione in pari data, che si esprime in
maniera non favorevole, sussistendo a suo avviso diverse criticità nella gestione finanziaria
a cui il piano non pone alcun rimedio.
La modifica del piano, approvata con deliberazione consiliare n. 8 del 3/06/2013, è
corredata del parere favorevole dell'Organo di revisione, datato 21/05/2013 , che tuttavia fa
rinvio al parere non favorevole espresso sul piano originario.
In particolare, l’organo di revisione, nel parere espresso sulla delibera del consiglio
comunale n.1 del 15/01/2013, evidenzia la necessità di esaminare se le maggiori entrate
previste dal Comune in € 3.040.000, analizzando le aspettative di acquisizione delle risorse,
siano da ritenersi attendibili. Le difficoltà del Comune nel riscuotere le entrate proprie,
derivanti dai tributi comunali e da correspettivi per l’erogazione dei servizi , sono già evidenti
dai conti consuntivi del triennio 2009/2011. Le maggiori e nuove entrate previste dal piano
non sono supportate né da una dettagliata descrizione delle caratteristiche del servizio, né
da alcun supporto che possa giustificare l’attendibilità delle previsioni per le maggiori
entrate. Inoltre la fattibilità del piano potrebbe risentire delle riduzioni dei trasferimenti
statali e regionali, della crisi economica che rende difficile l’incremento dei tributi locali ,
nonché potrebbe essere influenzato dall’avvenuta stabilizzazione, con delibera di giunta
n.125 del 13/06/2012 corredata da pareri negativi di regolarità tecnica e contabile, di 20
lavoratori ASU/LSU con un onere complessivo per il comune di € 1.044.564,30 per cinque
anni. Inoltre le situazioni di potenziale contenzioso con la società ATO ME I e la mancata
indicazione della verifica dei rapporti con le società partecipate non hanno consentito
all’organo di revisione di esprimersi favorevolmente sulla sostenibilità del piano.
b) Patto di stabilità
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Il Comune dichiara che ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità interno solo per il
2011. La Corte, peraltro, nella deliberazione n.423/2013/PRSP, ha osservato che la non
corretta imputazione delle voci di entrata e di spesa ai fini del la determinazione del saldo
con riferimento alle spese imputate nei servizi conto terzi e ai debiti formatisi durante
l’esercizio e non riconosciuti, potrebbe portare al mancato rispetto del patto di stabilità
anche per tale annualità, sebbene la violazione sia stata esclusa a seguito delle osservazioni
dell'Ente rese a seguito del deferimento sul rendiconto 2011.
La delibera n.240/2014/PRSP della Corte relazione al rendiconto 2012 dichiara il mancato
rispetto del patto di stabilità per il 2012 e prescrive misure correttive - ulteriori rispetto a
quelle oggetto del piano di riequilibrio - entro i termini previsti dalla legge. L’Ente, non ha
provveduto ad adottare le specifiche misure correttive richieste non essendo pervenuto a
questa Sezione alcun provvedimento in merito.
c) Andamenti di cassa
Il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, con il conseguente pagamento di
interessi passivi (euro 19.837,00 nel 2011, euro 16.351,00 nel 2012 e euro 23.750,00 nel
2013. Risultano somme non restituite alla data del 31 dicembre 2011 per euro 263.846,67
e nel 2012 per euro 352.864,50. La situazione al 2012 della gestione di fondi a destinazione
vincolata, comunicata dall’Ente a seguito della richiesta istruttoria del Ministero, risulta
presentare una massa di residui attivi (competenza e residui) di euro 1.070.728,53 e di
residui passivi di euro 562.544,45. Si ribadisce che l’Ente ha tenuto conto del 2012 come
anno di decorrenza del piano anziché il 2013.
d) Equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale
Il rendiconto 2011 riporta un saldo di parte corrente pari ad euro 139.231,91; nel 2012 il
rendiconto riporta un saldo negativo di parte corrente pari ad euro 1 .057.245,42.
Quanto agli equilibri di parte capitale, si registra un saldo pari a zero sia per il 2011 che per
il 2012. La Commissione ministeriale nella relazione finale riporta l’indicazione per l'esercizio
2012 di un saldo negativo pari ad euro 1.502.085,62.
Le entrate correnti a carattere non ripetitivo nel biennio 2011/2012, (come specificato prima
non viene considerato il 2013), sono rappresentate, nel 2011, dal recupero dell'evasione
tributaria per un importo complessivo di € 71.129,20 e, nel 2012, da proventi derivanti dalle
sanzioni per violazioni del codice della strada, per un importo pari ad euro 3.859,92. Altra
componente è rappresentata da fondi relativi al contributo dovuto per il rilascio dei permessi
per costruire, per euro 8.005,32 nel 2011 con un aumento fino a 60.000,00 nel 2012.
Inoltre vengono considerate come ulteriori entrate gli importi di euro 18.308,44 nel 2011 e
di euro 60.000,00 nel 2012 per sanatoria di abusi edilizi. L’entrata derivante dalle sanzioni
10
per violazione del codice della strada nel 2011 è pari a 1.100,00 euro, che aumentano fino a
8.000,00 euro nel 2012.
e) Risultato di gestione
Il rendiconto 2010 riporta un avanzo di competenza pari ad euro 13.709,42; anche il
rendiconto 2011 registra un avanzo pari ad euro 139.231,91 mentre nel 2012
è da
rilevarsi un disavanzo di euro 1.057.245,42.
f) Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione presenta nel 2010 un avanzo di euro 53.240,23, nel 2011 un
avanzo di euro 15.868,37 non vincolato, e nel 2012 un disavanzo di euro 592.219,48.
g) Capacità di riscossione
La capacità di riscossione delle entrate correnti registra un andamento costante con una
percentuale che varia dal 64 per cento del 2010 al 65 per cento del 2011 per arrivare al
73,08 per cento nel 2012.
La capacità di riscossione in conto competenza si mantiene costante, attestandosi ad una
media del 46 per cento nel triennio 2009/2011.
h) Gestione dei residui
Il pagamento dei residui passivi oscilla tra il 51 per cento nel 2009, il 31 per cento nel 2010
per poi risalire al 41 per cento nel 2011, rispetto agli impegni assunti nei rispettivi esercizi.
La percentuale relativa alla riscossione dei residui attivi, considerati complessivamente,
risulta pari al 44 per cento nel 2009 diminuendo al 37 per cento nel 2010 per poi risalire al
43 per cento nel 2011, rispetto alle entrate accertate in ciascun esercizio. Considerando solo
le riscossioni relative ai residui attivi delle entrate correnti si registra il 44 per cento nel
2009, il 40 per cento nel 2010 (il 32% relativo alle sole entrate proprie) e il 45 per cento nel
2011 (in misura del 30% per le entrate proprie).
La consistenza dei residui attivi al 31/12/2011 è complessivamente di euro 6.298.238,22 (la
Commissione nella propria relazione riporta un dato di euro 5.970.208,82 che non tiene
conto del titolo VI) di cui: al titolo I € 1.440.167,62; al titolo III: 1.884.806,58 e al titolo II
1.119.174,52. Alla fine dell’esercizio 2012 risultano complessivamente 4.622.895,64 euro di
cui 3.334.458,10 riferibili ai primi tre titoli dell’entrate.
L’Ente attesta, in risposta alla richiesta istruttoria del Ministero, di avere costituito un fondo
svalutazione crediti per euro 62.862,00.
11
I residui passivi, indicati per un importo complessivo di euro 6.296.436,56 al 31/12/2011
sono così suddivisi: euro 2.586.556,69 (41,07%) relativi alle spese correnti del titolo I ed
euro 2.008.225,56 (31,89%) relativi alle spese di investimento del titolo II .
3) Le criticità e le misure di risanamento proposte nel piano
L'Ente, nel predisporre lo schema istruttorio della “sezione seconda risanamento”, così come
prescritto dalla Sezione Autonomie
nella delibera n.16 del 2012,
non provvede alla
compilazione del punto 4, relativo ai residui, non produce la documentazione richiesta
relativa alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio a nor ma
dell'art. 243-bis, comma 8, del TUEL, né comunica provvedimenti volti alla verifica
dell’acquisizione delle attestazioni da parte dei responsabili dei servizi, al fine di valutarne la
necessità di conservazione in bilancio.
La mole dei residui attivi (competenza e residui), dall'esame dei prospetti consultabili sul
sito della finanza locale, passa da un importo di euro 6.958.200,86 d el consuntivo 2010 a
quello di euro 6.298.238,22 nel 2011. Nel 2013, con determinazioni dirigenziali n.77 e n.82
viene compiuta la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, il cui riaccertamento al
31/12/2012 conduce ad un’ ulteriore riduzione di quelli attivi di euro 1.675.342,82
portandone il totale a 4.622.895,64. I residui passivi, che nel 2010 sono pari ad euro
6.906.881,98, nel 2011 ad euro 6.296.436,56, nel 2012, per effetto del riaccertamento,
vengono mantenuti in bilancio per un importo di euro 5.229.181,83 in conseguenza di
insussistenze pari ad euro 1.067.254,73.
a) Debiti fuori bilancio ed altre passività
La delibera di approvazione del piano contiene un prospetto sintetico sul totale delle
passività dell’Ente. I dati riportati per euro 1.646.109,48, (di cui euro 580.915,65 riferiti ad
impegni assunti senza copertura finanziaria ed euro 1.065.193,83 per debiti fuori bilancio),
vengono dettagliatamente indicati nella delibera n.31 di ricorso alla procedura del piano.
Ulteriori debiti, pari ad euro 1.393.890,52, vengono rilevati successivamente alla delibera
n.31, venendo a formare una massa debitoria complessiva pari ad euro 3.040.000 che
costituisce l’elemento determinante della necessità dell’adozione del piano di riequilibrio
finanziario.
La Commissione ministeriale riferisce, invece, che l’Ente ha dichiarato debiti fuori bilancio
risalenti ad esercizi precedenti al 2012 riconosciuti e non riconosciuti, per un importo di
euro 1.118.484,15 derivante da sentenze esecutive, e di euro 1.305.839,68 da ricondursi
alla fattispecie di cui all'art. 194, lett. e) del TUEL, per un totale di euro 2.424.323,83;
evidenzia, inoltre, che non è possibile quantificare correttamente le passività dell’ente in
quanto non vi è coincidenza con i dati riportati nel piano. La risposta fornita dal Comune, a
12
seguito di richiesta di chiarimenti, non fornisce indicazioni cui fare risalire la mancata
corrispondenza degli importi costituenti la massa debitoria. Si rileva, inoltre, che l'Ente si
limita ad un elenco delle varie situazioni debitorie, riportando l’indicazione dell'ammontare e
della fattispecie legislativa (lett. a) oppure e) dell'art. 194 TUEL)
e non
chiarisce se tali
debiti se siano stati o meno riconosciuti.
Il ripiano della massa debitoria, costituito da debiti fuori bilancio per euro 3.040.000 (sulla
cui quantificazione sussiste la discordanza prima evidenziata), è previsto in nove esercizi a
partire dal 2013 fino al 2021. La Commissione ripropone la divergenza relativa all’anno di
avvio del piano: nell’anno di decorrenza 2013 l’Ente descrive i dati riguardanti il 2012.
Inoltre l’Ente non si uniforma alle indicazioni rese dalla Corte dei conti nella delibera
n.16/Sez. Aut./2012/ in quanto l’azione di ripiano della massa passiva viene concentrata
negli anni successivi al triennio 2013/2015, rendendo il piano ancora meno attendibile. Nulla
si evince riguardo all’assenso dei creditori alla rateizzazione nei diversi esercizi, anche al
fine di verificare la coerenza del piano complessivo dei pagamenti con le scadenze
concordate con i singoli creditori. La situazione debitoria rappresentata dall’Ente si arresta
alla previsione sopra esposta dei debiti fuori bilancio. Ogni riferimento a passività potenziali
riferite a liti pendenti o a contenziosi in essere, non viene preso in alcuna considerazione.
L'Ente intende far fronte ai debiti con misure di risanamento rappresentate da nuove entrate
ed incrementi di entrate proprie, le cui concrete modalità di attuazione, tuttavia, non
risultano sviluppate nel piano. Nel testo della delibera n.1 si propone semplicemente un
prospetto che elenca risorse distribuite nei nove anni quali: una nuova entrata denominata “
compartecipazione servizio trasporto alunni” senza che risultino dettagliate le caratteristiche
del servizio e il numero degli utenti; “maggiori entrate derivanti da adeguamento 100%
canone, tariffe e servizio acquedotto”, “adeguamento al 100% dei costi dei servizi
a
domanda individuale“, “tariffe TOSAP e pubbliche affissioni“, ”dall’adeguamento al massimo
dell’IMU”, ma anche per esse non viene fornito alcun riferimento concreto a delibere
approvative o a prospetti dettagliati.
b)Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto di terzi
Lo schema istruttorio elaborato dall'Ente fornisce alcune informazioni sulla gestione dei
servizi per conto di terzi. Si registrano disallineamenti tra riscossioni e pagamenti, essend o
quest’ultimi inferiori rispetto alle riscossioni. Inoltre alla voce “altre” vengono comprese
spese, definite come compiute per enti privati, di ingente importo
(euro 150.462,15 nel
2010, euro 198.685,17 nel 2011, euro 63.247,37 nel 2012) senza nessuna indicazione sulla
tipologia di spesa e degli enti per quali viene svolta. La carenza di tali informazioni non
consente di superare le criticità già evidenziate come meritevoli di essere approfondite nella
13
delibera di questa Sezione della Corte n.9/2013/INPR, anche ai fini del rispetto degli
obiettivi posti dal patto di stabilità.
c)Indebitamento e strumenti di finanza derivata
L'Ente attesta il rispetto del limite di indebitamento, facendo riferimento al triennio
2010/2012. Non viene, tuttavia, prodotta la prescritta attestazione dell'Organo di revisione.
Non viene fornito lo schema debitamente compilato relativo all’utilizzo di strumenti quali
leasing immobiliare o operazioni di project financing, ovvero di finanza derivata.
d)Tributi locali e tariffe dei servizi a domanda individuale
La Commissione riferisce che l'Ente non fornisce alcuna informazione per ciò che concerne i
tributi locali, come invece richiesto nello schema istruttorio, non compilando la parte
relativa, e non illustrando l'andamento di tali entrate, nelle fasi dell’accertamento e della
riscossione né il grado di copertura per il triennio precedente.
Per quel che concerne le misure di riequilibrio finalizzate all’incremento delle entrate
tributarie, solo per l’IMU e non per tutte le tipologie degli immobili, l’Ente prevede, a
decorrere dal 2013, una maggiore entrata rispetto al 2012 di circa 170.000 euro, indicando
un incremento delle aliquote (che risulta dalla consultazione dall’albo pretorio on line del
Comune della delibera n.62 del 25/03/2013). Tuttavia, l'Ente compila solo parzialmente lo
schema istruttorio al punto 6 della sezione seconda per i soli primi quattro anni, omettendo
ogni indicazione per le rimanenti annualità. Nel prospetto allegato alla delibera di
approvazione del piano (n.1 del 15/01/2013) l’Ente prevede, aumentando al massimo l’IMU,
una maggiore entrata di 100.000 euro annui per un totale complessivo di 900.000 euro.
In ordine alle misure poste in essere per contrastare l'evasione, nulla viene riferito circa
eventuali programmi, in quanto il Comune trascura la compilazione della parte relativa.
Dal prospetto allegato alla delibera e dal parere reso dall’organo di revisione , risulta la
previsione di una maggiore entrata derivante dalla TOSAP, di 10.000 euro per le nove
annualità del piano per un totale di 90.000 euro. Tale previsione non risulta correlata ad una
maggiorazione delle relative tariffe e l’andamento delle riscossioni rilevabili dall’esame dei
rendiconti per il triennio 2009/2011, presente nel prospetto inserito nel parere dell’organo di
revisione, risulta più basso rispetto ai relativi accertamenti, in una misura tale da non
consentire la realizzazione dell’ipotesi di maggiore entrata.
Quanto ai servizi a domanda individuale, l'Ente non compila la parte relativa dello schema
istruttorio. Inoltre, dal prospetto allegato alla delibera e dal parere reso dall’organo di
revisione, risulta la previsione di una nuova entrata denominata “compartecipazione servizio
trasporto alunni” per un importo - non meglio specificato - di euro 610.000 per tutta la
14
durata del piano. La delibera G.C. n.137 del 10/07/2013 (reperita dall’albo pretorio on line
del Comune) stabilisce una compartecipazione pari al 50% del costo dell’abbonamento
mensile del trasporto a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, senza indicare o
specificare le caratteristiche del servizio, il numero degli utenti che ne potrebbero usufruire
e su quali basi si fondi l’attendibilità di tale risorsa. Inoltre è prevista una maggiore entrata
di 10.000 euro in ragione dell’aumento delle tariffe per il servizio mensa per le nove
annualità del piano per un totale di euro 90.000. La delibera G.C. n. 24 del 1/02/2013
(ricavata sempre dall’albo pretorio on line del Comune) ridetermina l’importo della quota di
compartecipazione per l’erogazione del servizio di refezione scolastica da 1,50 a 3 euro a
pasto, senza che sul punto vi siano sufficienti informazioni od indicazioni ulteriori.
La previsione di una maggiore entrata di 150.000 per ciascun anno della durata del pi ano,
per complessivi euro 1.350.000, si basa sulla delibera G.C.n.61 del 25/038/2013
che
ridetermina le tariffe comunali per l’uso e la distribuzione dell’acqua potabile. L’attendibilità
di tale previsione viene tuttavia compromessa dal trend storico delle annualità 2009/2011,
riportato anche nel parere dell’organo di revisione, del rapporto fra accertamenti e
riscossioni per la stessa entrata e dall’entità dei relativi residui al 31/12/2011.
e) Spese per il personale
A seguito di richiesta istruttoria da parte della Commissione ministeriale, l'Ente attesta che
la spesa di personale risultante dal bilancio 2012 è pari ad euro 3.471.374,20, ma non ne
specifica le componenti nè rende le ulteriori informazioni richieste dallo schema istruttorio.
La carenza di indicazioni e la mancata produzione dei dati relativi alla spesa del personale
hanno
un
rilievo
determinante,
considerando
che
già
questa
Corte
nella
delibera
n.423/2013/PRSP relativa al rendiconto 2012 e nella delibera n.9/2013/INPR aveva indicato
la necessità di riduzione della spesa del personale, che risulta irrigidita anche per effetto del
processo di stabilizzazione di 20 ASU/LSU portato a termine nel 2012 con decorrenza 2013,
nonostante i pareri contrari di regolarità tecnica e contabile. Il parere reso dall’organo di
revisione, in particolare, sottolinea la necessità di adottare politiche di contenimento di tale
spesa.
L'Ente presenta una spesa per il personale pari ad euro 3.379.776 nel 2010 che passa nel
2011 ad euro 3.081.912,63 e nel 2012 ad euro 3.350.262,14, come si rileva dalle relazione
sui rendiconti della gestione. Si evidenziano le forti incidenze ed oscillazioni delle spese di
personale sul totale delle spese correnti, che nel 2010 incide nella misura del 59,73 per
cento, del 48,73 per cento nel 2011 e del 62,13 nel 2012. Questa Sezione di controllo ha già
evidenziato, con le delibere n.423/2013/PRSP sul rendiconto 2011 e n. 240/2014/PRSP sul
rendiconto 2012, il mancato rispetto del limite imposto dall’art.1 comma 557 della legge n.
296 del 2006. L'Ente non fornisce indicazioni in ordine alla adozione di misure circa la
15
diminuzione della spesa. Si deve, peraltro, segnalare che, con decorrenza 2013, la Giunta
comunale
con
delibera
n.125
del
13/06/2012
(modificata
nella
decorrenza
dall a
deliberazione n.223 del 25/09/2012) ha proceduto alla stabilizzazione di 20 unità di
personale ASU/LSU, pur in presenza di parere tecnico e contabile non favorevole che
denuncia la mancata approvazione preventiva del piano del fabbisogno del personale e della
determinazione della dotazione organica.
Il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2012 (accertato nella delibera della Corte
n.240/2014/PRSP), oltre al mancato rispetto del limite della spesa del personale ai sensi
dell’art. 1 comma 557 ex lege 296/2006, avrebbero dovuto precludere all’Ente la possibilità
di effettuare le stabilizzazioni.
A seguito di sollecito del Ministero, per la rideterminazione della pianta organica connessa al
piano di riequilibrio, l’Ente con deliberazione di Giunta comunale n.111 del 13/06/2014
prende unicamente atto della nota ministeriale circa l’eccedenza nella dotazione organica di
26 unità di personale a tempo pieno, né riferisce di avere proceduto ad una ricognizione del
personale ed alla verifica di eventuali situazioni di esubero o di eccedenza. Inoltre, nulla
viene comunicato in ordine alle eventuali iniziative conseguenziali intraprese.
f) Organismi partecipati
La Commissione ministeriale nella propria relazione afferma che, in seguito a richiesta
istruttoria, il Comune ha dichiarato di possedere unicamente una partecipazione nel ATO
ME1, senza ulteriori indicazioni. Nel parere dell’organo di revisione si ravvisa che nel 2011,
con del. C.C. n.30 e n.31, per quanto riguarda il servizio di smaltimento dei residui solidi
urbani, il Comune ha previsto di gestirne direttamente la raccolta, il trasporto ed il
conferimento in discarica, nonché l’accertamento e la riscossione del relativo tributo (TIA TARSU), abbandonando quindi la gestione a livello di ambito territoriale ottimale. Si rileva,
tuttavia, che nello stesso anno l’ATO ha svolto l’attività di emissione delle bollette della TIA
a carico dei cittadini di Tortorici. Successivamente è sopraggiunto un accordo tra il Sindaco
e i componenti del collegio liquidatore del ATO ME 1 per la copertura integrale del debito da
parte del Comune per l’importo delle fatture emesse inerenti il costo del servizio 2011 e la
delibera della G.C. n.1 del 5/01/2012 di presa d’atto di tale accordo reca il parere tecnico
contabile sfavorevole a seguito del mancato impegno da parte dell’ATO ME 1 per
l’annullamento dei ruoli emessi. Tale circostanza potrebbe comportare lo sviluppo di
contenziosi e relativi esborsi finanziari.
Inoltre, nella citata delibera n.31 emergono ulteriori situazioni di potenziali contenziosi in
merito ai piani finanziari 2005/2009, sulla comparazione con i costi sostenuti nei precedenti
esercizi in vigenza della gestione affidata all’ATO e sulla quantificazione dei servizi resi. Ciò
potrebbe avere un impatto sull’attendibilità della situazione debitoria riportata nel piano e
16
potrebbero affiorare ulteriori passività che non vengono previste né quantificate. La Corte
aveva già chiesto un approfondimento istruttorio in ordine alla mancanza di notizie nei
confronti delle società partecipate, ma l'Ente, tuttavia, non ha fornito informazioni, né
risulta che abbia provveduto all’allineamento con i dati contabili degli organismi partecipati
ai sensi ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.L. n.95/2012, fondamentale
presupposto p er
l’esame del piano finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza, secondo
le linee guida della Sezione autonomie.
g)Debiti di funzionamento
L'Ente non compila lo schema istruttorio e non fornisce risposte ai punti richiesti.
h) Misure di riequilibrio relative alle entrate ed alle spese
Come già detto in precedenza, al fine di far fronte ai fattori di squilibrio finanziario e,
segnatamente, alla consistente mole dei debiti fuori bilancio, non correttamente individuati
in relazione alla discordanza prima evidenziata, il Comune di Tortorici ha approvato una
serie di misure che vengono sommariamente indicate nel piano di riequilibrio e che
dovrebbero spiegare i loro effetti a partire dall’esercizio 2013 anche se l’Ente nel predisporre
il modello istruttorio ha tenuto conto della decorrenza del piano dal 2012 anziché dal 2013.
Il Comune ha avuto la comunicazione dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa
DD.PP., ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 35 del 2013, in data 23/05/2013, cui è
seguita la modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione
consiliare n. 8 del 03/06/2013, entro il termine di cui all'art.1 comma 15 della L. 64/2013.
Ulteriori anticipazioni sono state ottenute nel 2014 per € 69.394,75 ed € 160.406,62 senza
che, tuttavia, facesse seguito la trasmissione del piano rimodulato (v. delibera C.C. n. 50
del 02/09/2014 e delibera C.C. n.74 del 6/11/2014).
Le misure di risanamento indicate dall’Ente, sono rappresentate da nuove entra te e da
incrementi di entrate proprie, le cui concrete modalità di attuazione, tuttavia, non risultano
sufficientemente dimostrate e sviluppate nel piano. Per le misure di riequilibrio finalizzate
all’incremento delle entrate tributarie, l'Ente ha previsto la rideterminazione delle aliquote e
delle tariffe nella misura massima consentita dalla legge. Tuttavia, non viene svolta alcuna
analisi dettagliata dell’impatto di tali aumenti sul gettito complessivo di ciascun tributo nel
periodo di durata del piano, rimanendo non compilato il relativo punto 6 della sezione
seconda dello schema istruttorio.
L'Ente non fornisce informazioni esaustive per ciò che concerne i tributi locali per l'intero
triennio
precedente
e,
segnatamente,
per
l'andamento
delle
entrate,
relativamente
all'accertamento e alla riscossione con l'indicazione, come richiesto nello schema istruttorio,
del grado di copertura per ciascun anno.
17
Non è prevista quale ulteriore azione finalizzata all’incremento delle entrate, alcuna
alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente.
Nulla viene riferito in ordine a programmi di contrasto all'evasione.
i) Analisi dell’incremento delle entrate correnti
L'Ente prevede un aumento delle entrate di oltre 1.500.000 euro dal 2013 fino alla
previsione di euro 2.000.000 nell’ultimo anno, tuttavia non supportato da alcuna indicazione
in ordine a provvedimenti o ad azioni che rendano attendibile detta previsione. A fronte di
tali entrate, risulta invece un contestuale incremento delle spese. L'Ente non giustifica detto
aumento né fornisce le informazioni ulteriori prescritte nello schema istruttorio, limitandosi
ad indicare nel 2013 una riduzione di 8.000 euro delle spese di funzionamento .
******
Alla luce di tali risultanze, veniva pertanto richiesta da parte dell’Ufficio III di questa Sezione
di controllo, l’acquisizione di chiarimenti ed elementi istruttori ulteriori in ordine alla
sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione del piano, all’effettiva consistenza della
massa passiva indicata, all’attendibilità delle previsioni di entrata e alle misure indicate
dall’Ente per il risanamento, in relazione alle principali cause di squilibrio, come sopra
illustrate, che hanno indotto il Comune a far ricorso alla procedura di cui all'art. 243-bis del
TUEL.
In particolare, si rendevano necessari approfondimenti istruttori relativi ai seguenti punti:
1. chiarire la discordanza rilevata dalla Commissione sulla data di decorrenza del piano,
i cui dati inseriti nella prima parte del modello istruttorio si riferiscono al 2012
mentre l’anno di decorrenza del piano è il 2013;
2.
motivare il mancato invio della rimodulazione del piano entro i termini di sessanta
giorni
prescritti
dall’art. 1 comma 15 del
D.L.35/2013 a fronte di
ulteriori
anticipazioni della Cassa DD.PP. in virtù dei contratti stipulati in data 26/06/2014 e in
data 09/10/2014;
3. fornire informazioni esaustive in ordine all'accertamento e alla riscossione delle
entrate, così come richiesto nello schema istruttorio, con l’indicazione dell'andamento
e della capacità di riscossione nel triennio precedente, evidenziando le ragioni a cui
ricondurre le eventuali difficoltà riscontrate nella riscossione;
4. relazionare dettagliatamente in ordine alle iniziative intraprese al fine di superare la
mancanza di azioni di recupero dell’evasione tributaria, che risultano totalmente
assenti fin dall’esercizio 2012;
5. comunicare la situazione aggiornata dei residui;
6. in merito ai debiti:
18
a. determinare
con
esattezza
la
complessiva
esposizione
l’eventuale integrazione relativa a sopraggiunte situazioni
debitoria
dell’Ente,
con
non precedentemente
contabilizzate, a seguito delle difformità evidenziate tra i debiti riportati nello schema
istruttorio e il prospetto riportato nella delibera C.C. n.31 del 30/10/2012 di accesso al
piano;
b. indicare se l’Ente abbia proceduto al riconoscimento di legittimità dei debiti con
apposito atto deliberativo, ed in tal caso, produrre le relative delibere ed indicare gli
estremi di trasmissione delle stesse alla Procura della Corte dei conti per la Regione
siciliana;
c. trasmettere il computo degli oneri accessori (spese ed interessi) che, in mancanza di
atto di transazione, devono essere considerati in aggiunta al debito originario;
d. indicare ed allegare, con
riferimento a ciascun debito di
cui
è prevista la
rateizzazione, l’atto di adesione dei creditori alle proposte transattive e/o di
rateizzazione formulate dal Comune;
e. chiarire se vi siano alla data della richiesta contenziosi in essere o vi siano liti
pendenti alle quali riferire passività potenziali e di indicare se siano stati effettuati
accantonamenti in bilancio per far fronte a tali eventualità;
7. chiarire su quali basi le misure di riequilibrio finalizzate all’incremento delle entrate
contenute nel piano siano state effettivamente elaborate: se ciò sia avvenuto in
relazione ai dati relativi alle riscossioni realizzate nell’ultimo triennio, indicando gli
elementi a sostegno dell’attendibilità di tali previsioni;
8. fornire una quantificazione aggiornata dei debiti per spese di funzionamento ripetitive;
9. in relazione alle spese del personale, per le nove annualità del piano, riferire in
ordine alla copertura finanziaria delle nuove spese derivanti dalla stabilizzazione di
20 unità con decorrenza 2013, considerando l’incertezza circa il finanziamento da
parte della Regione siciliana, nonché riferire sull’ adozione di misure di contenimento
di tale spesa;
10. indicare le iniziative concretamente intraprese conseguenziali all’eccedenza del
personale di 26 unità nella dotazione organica ;
11. chiarire, con una quantificazione aggiornata, l’esatto ammontare
del debito esistente
verso la società ATO ME 1, in relazione ai piani finanziari precedenti l’abbandono da
parte del Comune della gestione d’ambito territoriale e relazionare in merito
ad
eventuali contenziosi ulteriori.
*****
In data 8.5.15 con nota inviata via p.e.c. il Comune faceva pervenire le proprie controdeduzioni, indicando gli estremi delle delibere di Giunta successive all’adozione del piano di
riequilibrio, riguardanti l’adeguamento nella misura massima delle tariffe, la rideterminazione
19
delle aliquote IMU e della tariffa relativa la distribuzione dell’acqua, l’adeguamento dei canoni
di locazione degli immobili patrimoniali, la determinazione dell’importo della quota di
compartecipazione al costo del servizio di refezione scolastica e del trasporto alunni.
Circa gli impegni di spesa, ne attribuiva l’adozione ai soli fini dello svolgimento dei
servizi indispensabili, con ritardi nei pagamenti
ed utilizzo delle anticipazioni di tesoreria
dovute al ritardo nei trasferimenti regionali e statali.
L’utilizzo di due anticipazioni di cassa da parte della Regione di € 1.400.000 ciascuna
con rate annue di ammortamento di 240.000 euro a partire dal 2014, aveva consentito di
pagare i debiti delle gestioni 2004-2009, con transazioni che avrebbero comportato risparmi
per il Comune. Quanto ai residui attivi la loro crescita era dovuta anche al ritardo della
riscossione da parte di Serit Sicilia (ora Riscossione Sicilia SpA)con la quale il Comune era in
lite giudiziaria.
Successivamente, l’Ente aveva ottenuto le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35 del
2013 per un importo complessivo di € 858,925,59. Quanto all’aumento dei residui passivi, ne
veniva giustificata la produzione con l’insufficienza di cassa.
La rimodulazione del piano di riequilibrio era stata fatta con deliberazioni di Consiglio e,
trattandosi di anticipazioni di cassa e non di risorse aggiuntive, se ne riteneva la scarsa
influenza sul piano anche per la produzione di interessi di ammortamento.
Circa il fondo di svalutazione crediti, se ne dichiarava l’istituzione nel bilancio 2013 per
€ 62.862,00, mentre la mancata deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio era
dipesa dalla circostanza che l’Ente aveva aderito al piano di riequilibrio.
L’Ente confermava il rispetto del patto di stabilità per i soli anni 2011 e 2013. Negli altri
esercizi, gli impegni per spese fisse e obbligatorie e senza altre spese in conto capitale, non ne
avevano consentito il rispetto.
In merito al recupero dell’evasione
tributaria, si chiariva che nel bilancio 2012 non
erano state previste risorse separate e che nel 2011 con “vari atti ammnistrativi si è
provveduto al recupero dell’evasione.”
Quanto al personale, l’Ente dichiarava di aver attuato la procedura di prepensionamento
dalla quale risultavano beneficiari ben 10 dipendenti scaglionati fino al 2016, nonché quella di
mobilità per ulteriori 14 unità come da disposizione del responsabile del procedimento allegata
alla risposta. Da giugno 2014 era stata anche “azzerata” l’indennità di posizione ai responsabili
di settore.
Si dichiarava, altresì, la riduzione dei costi per esternalizzazione di alcuni servizi, quali
la raccolta dei rifiuti, il traporto alunni, la manutenzione degli edifici e degli impianti comunali.
Per la rinuncia al fondo di rotazione era venuto meno l’obbligo di ridimensionamento
della pianta organica, tuttavia l’Ente aveva individuato una pianta organica rideterminata con
28 unità in meno e avviate le procedure di messa in mobilità.
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Da ultimo, l’Ente riferiva di una proposta legislativa nazionale per una diversa forma di
finanziamento ventennale con mutui della Cassa DD. e PP. per gli enti in situazione di predissesto, proposta che non aveva tuttavia avuto seguito.
Nell’adunanza pubblica del 14 maggio 2015 venivano confermate le deduzioni contenute
nella memoria scritta sopra riassunte, dichiarando altresì che il 2012 citato come data di inizio
del piano era stato considerato solo come riferimento indicativo.
*****
All’ esito della complessa istruttoria
sopra riportata, si
deve
rilevare, come
opportunamente evidenziato anche nella relazione della Commissione ministeriale, che alle
indicazioni dello schema istruttorio, da elaborare nel rispetto delle linee guida della Sezione
Autonomie (art. 243 quater, comma 1, TUEL), non corrispondono le prescritte ed adeguate
informazioni da parte dell’Ente, ai fini della compiuta descrizione dei contenuti del piano.
Il piano stesso, che è stato più volte e in più occasioni oggetto di esame e valutazione
negativa, presenta tuttora numerose carenze in ordine alle misure di risanamento individuate,
alla dimostrazione della loro efficacia, alla concreta realizzabiltà delle maggiori entrate
previste, alla stima e valutazione degli andamenti di bilancio, sia relativi alla parte di entrata,
per quanto riguarda le aspettative di acquisizione, scarsamente supportate da dati certi ed
affidabili, che di quelli della spesa. Permangono, inoltre, molte incognite rilevanti in ordine
alle reale incidenza degli oneri di personale, stante l’avvenuta trasformazione di rapporti di
lavoro da temporanei a stabili - pur in presenza di limitazioni poste dal mancato rispetto del
patto di stabilità- ovvero ancora per la parziale individuazione delle partite debitorie dell’Ente,
con sottovalutazione di debiti aventi carattere potenziale, ovvero accertati o ancora da
accertare, che esulano dalla determinazione
contenuta nel piano di riequilibrio il quale
presenta, peraltro, dati contrastanti con le quantificazioni contenute nei documenti contabili
precedenti.
Tra i profili che avrebbero necessitato di una definizione in termini di certezza ed
ufficialità, permane, ad esempio, proprio l’evoluzione della situazione debitoria, alla luce della
doverosa adozione delle deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del
consiglio comunale, dell’acquisizione del consenso dei creditori alla rateizzazione e delle azioni
esecutive intentate contro l’Ente, così come occorrerebbe verificare attentamente, attraverso
l’analisi dei dati ufficiali rilevabili dai documenti contabili, l’attendibilità delle previsioni di
entrata, in ragione dell’effettivo incremento conseguito negli esercizi precedenti ed in
considerazione della mole dei residui riscontrata.
La mancanza di dati ed informazioni dettagliate - sulla quale non sono emersi, in sede
di produzione di memorie scritte e documentali per l’adunanza pubblica, ulteriori elementi
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rilevanti di novità – ad avviso del Collegio costituisce causa non secondaria della permanenza
di dubbi circa la reale sostenibilità del piano, che ne condiziona, pertanto, in via pregiudiziale
l’adeguatezza e la possibilità di una reale verifica di tipo prognostico sulla sussistenza di tutti i
requisiti e gli elementi che possano consentire il superamento graduale, ma costante, degli
squilibri di bilancio rivelatisi strutturali nell’arco temporale considerato.
Le numerose criticità sopra illustrate non trovano, pertanto, allo stato degli atti,
adeguate risposte nelle intenzioni manifestate nel piano, che risente di una eccessiva
semplificazione in ordine alle soluzioni prospettate, scarsamente fornite, peraltro, di elementi
di verifica ed attendibilità,
Dal quadro complessivo coma sopra delineato e dalle considerazioni fin qui svolte si
evince come la situazione finanziaria dell’Ente, responsabilmente descritta e riconosciuta anche
dal
rappresentante
intervenuto
nell’adunanza
pubblica,
sia
da
ritenere
gravemente
compromessa, pregiudicando non solo l’attendibilità del piano ma anche la sua congruenza ai
fini del riequilibrio.
Al di là delle incoerenze relative alla esatta quantificazione dei dati contabili - forniti in
maniera non sempre univoca - risultano determinanti le dimensioni della massa passiva
costituitasi negli esercizi finanziari in esame, comprensiva sia delle somme già individuate che
delle ulteriori passività potenziali sopra descritte.
In conclusione, la Sezione rileva il carattere decisivo dei punti di criticità, come sopra
evidenziati, in relazione al mancato superamento della grave situazione finanziaria e contabile
affrontata nel piano formalmente approvato dal Consiglio comunale, anche alla luce della
evoluzione successiva rappresentata dall’Ente.
Il giudizio di congruenza ai fini del riequilibrio è, pertanto, negativo.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana,
DELIBERA
di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Tortorici
(ME), avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del risanamento finanziario dell’Ente.
DISPONE
la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 243 quater, comma 7, ultimo capoverso, del
TUEL, per 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di
ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, fino all’avvenuta
comunicazione dell’esito dell’impugnazione, secondo l’orientamento assunto dalla Sezione delle
Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre
2012.
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ORDINA
che alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa
all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica per gli adempimenti
strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti
di cui all’art. 109 bis dell’O.R.E.L., richiamato dall’art. 58 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 26.
ORDINA
altresì che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
deliberazione sia comunicata, contestualmente al deposito, al Sindaco, al Consiglio comunale
per il tramite del suo Presidente ed all’Organo di revisione del Comune di Tortorici (ME).
Analoga trasmissione sarà curata nei confronti della Commissione ex art. 155 del TUEL, del
Ministero dell’Interno, nonché della Procura regionale della Corte dei conti.
La presente deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni, a decorrere dalla data
di deposito, “nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della
Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso” (art. 243 quater, comma 5, del TUEL).
Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2015.
Il Relatore
Il Presidente
Stefano Siragusa
Maurizio Graffeo
Depositato in Segreteria il 22 giugno 2015
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(Boris Rasura)
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