Strasburgo, 19 Settembre 2016 CDL-PI(2016)011 Engl. only1 COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO IL DIRITTO (COMMISSIONE DI VENEZIA) COMPILAZIONE DI PARERI E RAPPORTI DELLA COMMISSIONE DI VENEZIA RIGUARDANTE LA LIBERTA D'ESPRESSIONE E I MEDIA (*) _______________ (*) Questo documento verrà aggiornato regolarmente. Questa versione contiene tutti i pareri e i rapporti/studi adottati fino a e inclusa la 108° Sessione Plenaria della Commissione di Venezia (13-15 Ottobre 2016). 1 Traduzione: Laura Harth per il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito / Global Committee for the Rule of Law Marco Pannella INTRODUZIONE Questo documento è una raccolta di estratti tratti da pareri e rapporti/studi adottati dalla Commissione di Venezia su questioni relative alla libertà di espressione in generale e il ruolo dei media e dei giornalisti professionisti in particolare. Il suo scopo è quello di fornire una panoramica dell'approccio della Commissione di Venezia verso questi argomenti. La compilazione intende servire come fonte di riferimento ai redattori di costituzioni e di legislazione relativa alla libertà d'espressione e i mass-media, ai ricercatori, così come ai membri della Commissione di Venezia, ai quali viene richiesto di preparare pareri e rapporti relativi a legislazione in materia. Quando si fa riferimento a elementi contenuti in questa compilazione, si prega di citare il documento originale e non la compilazione in quanto tale. La compilazione è strutturata in maniera tematica al fine di facilitare l'accesso alle linee generali adottate dalla Commissione di Venezia sulle varie questioni in materia. Tuttavia, non dovrebbe impedire ai membri della Commissione di Venezia di introdurre nuovi punti di vista o divergenti da quelli precedenti se vi è buona ragione per farlo. La compilazione deve essere considerata meramente come quadro di riferimento. Il lettore dovrebbe anche essere consapevole che la maggior parte dei pareri (al contrario dei rapporti e degli studi generali) da cui provengono gli estratti citati nella compilazione sono relativi a singoli paesi e tengono conto della situazione specifica del caso. Pertanto, le citazioni non saranno necessariamente applicabili nel contesto di altri paesi. Questo non vuole dire che le raccomandazioni in esso contenute non possono essere rilevanti anche per altri sistemi. I rapporti e gli studi della Commissione di Venezia citati in questa compilazione cercano di presentare degli standard e dei principi generali per tutti gli Stati membri e osservatori della Commissione di Venezia. Le raccomandazioni formulate nei rapporti e negli studi sono dunque generalmente applicabili, anche se la specificità delle situazioni nazionali/locali rappresenta un fattore importante e dovrebbe essere presa in considerazione in modo adeguato. Ogni citazione nella compilazione è accompagnata da un riferimento che definisce la sua posizione esatta nel parere/rapporto/studio (numero di paragrafo, numero di pagina per pareri vecchi), consentendo al lettore di ritrovarla nel parere o nel rapporto/studio da dove deriva. Al fine di ottenere una piena comprensione della posizione della Commissione su una particolare questione, è utile leggere il testo intero del parere in questione e il capitolo intero sul tema rilevante nella compilazione. La maggior parte dei riferimenti e delle note ulteriori sono omessi nel testo delle citazioni; solo la parte essenziale del paragrafo rilevante è riprodotto. Questa compilazione non descrive situazioni particolari legate al ruolo dei media nel processo elettorale. La posizione della Commissione di Venezia su questo argomento è delineato nella Compilazione di pareri e rapporti in materia di media e elezioni (CDL-PI(2016)006 o aggiornamenti ulteriori di questo documento). La compilazione non è un documento statico e verrà aggiornato regolarmente con estratti di pareri recentemente adottati dalla Commissione di Venezia. La Segreteria sarà grata per i suggerimenti di miglioramento di questa compilazione ([email protected]). 1. PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI LIBERTA DI ESPRESSIONE 1.1. DIBATTITO PUBBLICO APERTO E ROBUSTO COME FONDAZIONE DELLA DEMOCRAZIA "Una democrazia non dovrebbe temere il dibattito, anche sulle idee più scioccanti o antidemocratiche. E' attraverso la discussione aperta che queste idee dovrebbero essere contrastate e che la supremazia dei valori democratici sono dimostrati. [...] La persuasione attraverso il dibattito pubblico aperto, contrariamente alla proibizione o la repressione, è il mezzo più democratico per preservare i valori fondamentali." CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §44 “[…] La libertà d'espressione […] è una condizione indispensabile, essenziale per l'auto-sviluppo di ogni individuo. […]. La libertà d'espressione, opinione e informazione consente al pubblico di tenere le autorità (nel senso più ampio del termine) responsabili, realizzando i principi di trasparenza e un dibattito pubblico ampio, aperto e robusto. [...] La libertà d'espressione ha un significato speciale in relazione ai media, il cane da guardia del pubblico; la libertà giornalistica copre il possibile ricorso fino ad un certo grado di esagerazione, o persino di provocazione." CDL-AD(2014)040, Amicus Curiae per la Corte Costituzionale della Georgia in materia di diffamazione dei deceduti, §§20-21; vedi anche CDL-AD(2015)004, §11 “[…] L'Articolo 10(2) CEDU lascia poco spazio alle restrizioni sul discorso politico o il dibattito sulle questioni di interesse pubblico, definito in senso ampio. […].” CDL-AD(2016)002, Parere sugli Articoli 216, 299, 301 e 314 del Codice Penale della Turchia, §67 1.2 RUOLO SPECIALE DELLA STAMPA E ALTRI MASS-MEDIA2 “Il ruolo della stampa in una società democratica è vitale. La Corte ha più volte sottolineato che la stampa e gli altri mezzi di comunicazione hanno una posizione speciale nella società democratica come 'fornitore di informazioni e cane di guardia pubblico'.[…]” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §22; vedi anche CDL-AD(2005)017, §36 “[…] [L'Articolo 10 § 1 della Convenzione europea] non fa menzione esplicita della libertà di stampa o della pluralità e diversità dei media. Si arriva alla libertà di trasmissione e di stampa come parte della libertà attiva a passiva di opinione tramite una interpretazione della seconda frase del paragrafo 1. La Corte europea dei Diritti Umani ha interpretato l'Articolo 10 § 1 innanzitutto in termini di diritti individuali […]. Il concetto del ruolo dei media in quanto servono l'obiettivo di promuovere la libertà d'informazione è stato tuttavia ripreso e applicato dalla Corte in relazione al paragrafo 2 dell'Articolo 10 della Convenzione europea. […] Lo Stato è il garante ultimo del pluralismo, soprattutto in relazione ai media audiovisivi, i cui programmi sono spesso trasmessi in modo molto ampio.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle leggi “Gasparri” e “Frattini” dell'Italia con gli standard del Consiglio d'Europa sulla libertà d'espressione e pluralismo dei media, §36 and §260 2 Vedi anche Sezione 7. 1.3 DIRITTO DEL PUBBLICO DI RICEVERE LE INFORMAZIONI “[…] [L'Articolo 10 protegge inter alia] il diritto di opinione e di ricevere informazioni e idee, così come il diritto di comunicarli. [...] I lettori di giornali/internet, i telespettatori o gli ascoltatori della radio possono pertanto far valere il loro diritto di ricevere informazioni e idee, un diritto che deve essere considerato in qualsiasi caso sulla base dell'Articolo 10 che coinvolge i media. Gli Stati contraenti, e in particolare le loro corti nazionali, devono debitamente tenere conto del fatto che l'impedimento ad una persona di comunicare o il subire un danno o una multa come conseguenza della comunicazione equivale ad una interferenza del diritto sia dell'oratore che del pubblico secondo l'Articolo 10. […].” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §21 “[…] Il diritto di accedere alle informazioni riguarda innanzitutto l'accesso alle fonti generali d'informazione e mira a vietare ad un Governo di impedire a chiunque di ricevere le informazioni che altri volevano o potrebbero aver voluto condividere. […] Tuttavia, la libertà di ricevere informazioni non potrà essere interpretata nel senso di imporre allo Stato degli obblighi positivi di raccogliere e diffondere informazioni di propria iniziativa. […] […] Anche se la Convenzione o la giurisprudenza (della CEDU) non consente di trarre regole vincolanti in materia, esiste una certa tendenza ad accettare che il diritto di ricevere informazioni, in quanto elemento del diritto alla libertà di espressione, implica in linea di principio il diritto di accedere alle informazioni delle amministrazioni - informazioni che devono essere rese pubbliche dietro specifica richiesta e fatti salvi i motivi consueti di limitazione.” CDL-INF(2000)015, Parere sulla Libertà d'Espressione e la Libertà di Accesso alle Informazioni come Garantiti nella Costituzione di Bosnia ed Erzegovina, §§13, 16 e 20 “La Commissione di Venezia accoglie con particolare favore l'inclusione, nei [termini della legge], di [...] l'obbligo di fornire l'accesso circostanziato ad un documento contenente soltanto alcune informazioni segrete e l'istituzione di una procedura per l'accesso rapido ai dati associati con rimedi efficaci […]. […] [La Commissione di Venezia] [...] condivide l'opinione che la protezione dei dati e l'accesso ai documenti ufficiali rappresentano a priori degli interessi ugualmente legittimi, il che implica che in caso di conflitti specifici questi interessi verranno misurati caso per caso e che l'ambito di protezione dovrebbe dipendere delle circostanze specifiche della richiesta d'accesso. […]” CDL-AD(2012)023, Parere sull'Atto CXII del 2011 sull'auto-determinazione informativa e la Libertà d'Informazione in Ungheria, §§51 e 53 1.4 LIMITI ALLA LIBERTA DI ESPRESSIONE E IL MARGINE D'APPREZZAMENTO DELLO STATO “[…] La Commissione di Venezia non sostiene il liberalismo assoluto. Mentre non vi è alcun dubbio che in teoria in una democrazia tutte le idee, anche se scioccanti o disturbanti, devono godere di protezione [...], è altrettanto vero che non tutte le idee meritano la circolazione. Dal momento che l'esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità, è lecito aspettarsi che ogni membro di una società democratica eviti, per quanto possibile, le espressioni che esprimono disprezzo o che siano gratuitamente offensive per gli altri e che violino i loro diritti.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §73 “Ai sensi del Paragrafo 2 dell'Articolo 10 e la giurisprudenza consolidata della Corte, l'esercizio del diritto alla libertà di espressione può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono 'previste dalla legge', mirano ad uno degli obiettivi individuati in maniera esaustiva nel secondo paragrafo dell'Articolo 10, e come 'necessari in una società democratica'. Come stabilito dalla Corte, l'interferenza da parte delle autorità deve corrispondere ad un 'bisogno sociale imperativo', essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito ai sensi dell'Articolo 10 (2), ed essere giustificato da decisioni giudiziarie che danno ragioni pertinenti e sufficienti. Mentre le autorità nazionali dispongono di un certo margine d'apprezzamento, quel margine non è illimitato per quanto monitorato della Corte europea.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §24 1.4.1 Forme diverse di "espressione" e di interferenza con esso “[…] Si può distinguere tra, da un lato, le opere d'arte (in qualsiasi forma, [...]), e, dall'altro, le dichiarazioni o pubblicazioni che esprimono un parere (discorso che è udibile in pubblico, giornalismo, parlare in pubblico, dibattito radio-televisivo, ecc). Tuttavia, un'opera d'arte può contenere commenti politici e un'espressione apparentemente politica può anche essere accettata o diventare come arte. Per quanto riguarda dunque entrambe le forme d'espressione, alcune restrizioni saranno possibili solo se causano una indebita ingerenza per un diritto garantito di un'altra persona o un altro gruppo […].” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §52 “Nella maggioranza dei procedimenti civili ex Articolo 10 che coinvolgono i mezzi di comunicazione, l'interferenza è costituita da una sentenza negativa, un risarcimento per danni, l'imposizione di un ordine che vieti una pubblicazione ('prior restraint order'), un ordine di pubblicazione della sentenza o delle scuse, un ordine di rivelare la fonte o il sequestro o la distruzione di materiale. Nel campo penale, le interferenze sono costituite da, tra l'altro, condanne, multe e pene detentive.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §25 “In secondo luogo, la rimozione di contenuti da e il blocco degli accessi a internet rappresentano restrizioni al diritto alla libertà di espressione che richiedono una giustificazione sulla base di uno dei motivi e le condizioni di cui al secondo comma dell'Articolo 10 CEDU. […]” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §64 1.4.2 Carattere legale delle restrizioni; livello regolamentare “[…] Il requisito di "riferimenti legali" si riferisce implicitamente ad una certa qualità della legge in questione. Una restrizione non sarebbe "lecita" se la legge non fosse sufficientemente chiara, accessibile o se la sua applicazione è imprevedibile. […]” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §22; vedi anche CDL-AD(2008)026, §50 “[…] I termini utilizzati nell'emendamento hanno il potenziale per una applicazione talmente vasta che mancano la chiarezza e la precisione necessaria per essere in regola con la condizione che una restrizione della libertà d'espressione deve essere 'prevista dalla legge'.” CDL-AD(2013)012, Parere sul Quarto Emendamento della Legge Fondamentale dell'Ungheria, §52; vedi anche CDL-AD(2005)017, §155 “Per quanto riguarda la sfera mediatica, può essere giustificabile cercare stabilità nel modo in cui è organizzata e funziona l'autorità regolatrice, e richiedere una larghissima maggioranza per correggere o modificare tali regole. [...] Tuttavia, la Commissione non vede alcun motivo particolare per usare le leggi cardinali per altre regolamentazioni, in particolare quelle dettagliate, mediatiche. Esse dovrebbero essere lasciate alla legislazione ordinaria o agli strumenti non-vincolanti sviluppati dall'organismo di regolamentazione di Stato o anche gli organi di auto-regolamentazione della comunità dei media […].” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §18 “La Corte [europea] accetta, per quanto riguarda il calcolo dei danni per lesioni alla reputazione, che le leggi nazionali devono tenere conto di una varietà illimitata di situazioni e che può essere necessario un notevole grado di flessibilità per consentire una valutazione dei danni su misura delle circostanze nel caso particolare. Tuttavia, le leggi nazionali in materia di diffamazione devono essere formulate in modo sufficientemente preciso per consentire ai cittadini di regolare la loro condotta: devono essere in grado - se necessario, con appropriato avviso - di prevedere, in termini ragionevoli nelle circostanze date, le conseguenze a cui un'azione particolare possa portare.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §18 “La Commissione è consapevole del fatto che non tutti i tipi di contenuti multimediali illegali possono essere definiti con precisione dalla legge. E' illusoria l'idea che una certezza giuridica assoluta possa essere raggiunta attraverso un testo legale. Così, ad esempio, può risultare difficile la descrizione di oscenità senza l'uso di termini e/o immagini osceni. In linea di principio, il legislatore può rinviare alle corti e lasciare che siano i giudici a sviluppare e chiarire tali concetti tramite la giurisprudenza. [...] Tuttavia, la legge dovrebbe essere rivisitata al fine di garantire che tali concetti vaghi [...] non vengano interpretati in modo troppo ampio dai tribunali. […] La Commissione di Venezia ritiene che [...] il Consiglio Mediatico debba sviluppare e pubblicare le proprie linee guida politiche. Lo scopo principale delle linee guida dovrebbe quello di limitare la discrezionalità del Consiglio Mediatico nell'interpretazione delle disposizioni di legge sui contenuti mediatici illegali e sull'applicazione dei suoi poteri sanzionatori. Le linee guida dovrebbero essere aggiornate regolarmente per tener conto degli sviluppi recenti nella giurisprudenza relativa all'applicazione della [legge], in particolare la giurisprudenza della Corte costituzionale e della CEDU. Le linee guida devono essere chiare e consentire l'interpretazione coerente da parte del Consiglio Mediatico dei principi generali contenuti nella legge, e aiutare gli operatori dei media nel pieno esercizio della loro libertà di espressione senza alcun effetto dissuasivo che possa essere conseguenza dalla vaghezza dei concetti utilizzati nella legge. Tali linee guida non dovrebbero essere vincolanti per i tribunali, che restano i garanti ultimi della libertà di stampa.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §27 and §32 1.4.3 Principi generali relativi alla “necessità” di restrizioni alla libertà d'espressione “Le autorità pubbliche devono rispettare il diritto dei giornalisti di diffondere informazioni su questioni di interesse generale, anche mediante il ricorso ad un grado di esagerazione o di provocazione, a condizione che essi agiscano in conformità con il giornalismo responsabile.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §81 “[…] In una vera democrazia l'imposizione di restrizioni alla libertà di espressione non dovrebbe essere utilizzata come mezzo per preservare la società da opinioni dissenzienti, anche se sono estreme. [...] Sono da vietare soltanto le pubblicazioni o le espressioni di idee tali da essere fondamentalmente incompatibili con un regime democratico perché incitano all'odio.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e la prosecuzione di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §46 “[…] La Commissione di Venezia ricorda che la difesa dell''ordine costituzionale', 'la morale pubblica' o la 'dignità' degli individui sono degli obiettivi legittimi che lo Stato può perseguire; tuttavia, di per sé non possono giustificare una interferenza con la libertà d'espressione. La Legge sulla Stampa dovrebbe chiarire che i limiti a questa libertà dipendono dal contesto e che la libertà di espressione può, in determinate circostanze, prevalere su altri interessi legittimi. Non ogni affermazione che può essere vista come un attacco all'ordine costituzionale, alla dignità o al morale è illegale. […].” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §30 “[…] Il principio dell''invadenza minima' costituisce un elemento importante del requisito di proporzionalità […].” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni sull'Internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §36 2. REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO MEDIATICO 2.1 OBBLIGO DELLO STATO DI FORNIRE LE CONDIZIONI PER UN MERCATO MEDIATICO PLURALISTICO “Il pluralismo dei mezzi di comunicazione può [...] essere considerato come un aspetto della libertà di espressione. [...] Il pluralismo mediatico è raggiunto quando vi è una molteplicità di media autonomi e indipendenti al livello nazionale, regionale e locale, garantendo una varietà di contenuti mediatici che riflettono diverse opinioni politiche e culturali.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §37 e §40 “L'Articolo 5, paragrafo 2, della Costituzione prevede che le associazioni pubbliche avranno il diritto di utilizzare i mass media statali. Tuttavia, questo non può essere interpretato in modo da implicare che non saranno impegnate in proprie attività mass-mediatiche. Tale tipo di monopolio statale nel settore dei mass media sarebbe contrario all'Articolo 10 della CEDU, in combinato disposto con l'Articolo 11. […].” CDL-AD(2010)053rev, Parere sull'avvertimento rivolto all'associazione bielorussa dei giornalisti il 13 gennaio 2010 dal Ministero della Giustizia della Bielorussia, §67 “Gli sviluppi nel settore dei nuovi servizi di comunicazione possono portare alla creazione di posizioni di mercato dominanti. Con riguardo alla radiodiffusione digitale, gli Stati sono chiamati a introdurre delle norme relative all'accesso equo, trasparente e non-discriminatorio ai sistemi e ai servizi. […].” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e del pluralismo mediatico, §60 “[…] Laddove un specifico gruppo politico ha una particolare influenza politica, il pluralismo dei media e l'indipendenza della professione giornalistica necessitano misure speciali di protezione. [...] Il specifico contesto politico e economico del paese deve essere preso in considerazione (quasi-monopolio della coalizione di governo nella sfera politica, poteri e struttura degli organismi di regolamentazione statali, dimensione e livello di concentrazione del mercato mediatico, ecc). […].” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §15 2.2 PLURALISMO ESTERNO E INTERNO: MODELLI DI PLURALISMO “Il pluralismo esterno o strutturale può essere distinto dal pluralismo interno. Il pluralismo esterno si riferisce alla pluralità degli attori attivi su un mercato specifico. […]. Il pluralismo interno si riferisce all'obbligo dei media di fornire un servizio pluralistico. […]. Mentre il pluralismo esterno è particolarmente rilevante con riguardo al settore privato, il pluralismo interno è in modo crescente associato al settore pubblico. […]. Nel contesto di pluralismo esterno, le restrizioni sulla proprietà dei media possono conservare diverse proprietà e contribuire alla diversità della produzione finché il consolidamento o la condivisione di contenuti editoriali tra i proprietari dei prodotti rivali è scoraggiato. In relazione al pluralismo interno invece, restrizioni sulla proprietà non sono sufficienti a garantire la diversità della produzione in termini di opinioni politiche e culturali diversi. Per favorire il pluralismo interno occorrono quindi altri strumenti politici, oltre alle restrizioni sulla proprietà. Secondo il parere della Commissione, il pluralismo interno deve essere ottenuto in ogni settore mediatico allo stesso tempo: non sarebbe accettabile, per esempio, se il pluralismo fosse garantito nel settore della carta stampata ma non in quello televisivo.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§4147 “Possiamo distinguere tre modelli di base per la pluralità dei media e la diversità dei contenuti mediatici. Il Modello 'Pure Market' si basa sulla premessa che il funzionamento libero di domanda e offerta fornisce l'accesso ai mezzi di comunicazione a tutte le "voci" che se lo possono permettere [...]. Ovviamente questo modello favorisce la concentrazione del capitale e della proprietà nei media. I Modello 'New Media' si basa sull'idea che la profusione di canali creati dalle nuove tecnologie incoraggia mittenti a cercare la redditività tramite l'individuazione di nicchie di mercato e mettendosi al servizio di un pubblico trascurato da altri media. […]. Il Modello 'Public-Policy' cerca di completare il modello di mercato per mezzo di un intervento pubblico nel suo funzionamento in modo da promuovere il pluralismo. […].” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§4851 2.3 MISURE “ANTI-TRUST”; CONFLITTI D'INTERESSE 2.3.1 Definire e limitare la quota di mercato di una singola azienda mediatica “La Commissione concorda [...] che la digitalizzazione porterà ad un aumento del numero di canali […]. […] [Tuttavia] molti dei nuovi canali disponibili sono suscettibili di avere quote di ascolto pubblico molto basse [...]. [...] Pertanto, [...] la soglia di tutela del pluralismo mediatico, come misurato dal 20 per cento dei canali, non è di per sé un chiaro indicatore della quota di mercato. Né è questa soglia un indicatore inequivocabile di equilibrio e pluralismo nel mercato audiotelevisivo complessivo. Le aziende più grandi potranno godere di un maggiore potere d'acquisto in una vasta gamma di attività quali l'acquisto dei programmi e potranno godere di notevoli vantaggi rispetto ad altri fornitori di contenuti nazionali. Essi possono anche godere di una quota illimitata del pubblico nel caso questo schema fosse istituito. In ultima analisi, la misura della concentrazione sulla base della quota dei canali o dei programmi non può [...] essere utile per la valutazione della posizione di un impresa nei mercati nazionali radiofonici e televisivi.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§8891 “La Commissione concorda [...] che il concetto del SIC [(SIC è un concetto di 'sistema di comunicazione integrato', coniato per stabilire una soglia di reddito ai fini delle misure di concentrazione dei media e tra cui una vasta gamma di media - carta stampata, mezzi radiotelevisivi, cinema, pubblicità ecc)] riflette una tendenza attuale: diversi mercati mediatici sono infatti propensi a convergere in modo da formare un giorno un mercato unico. […] […] [Tuttavia], è altamente improbabile che questa convergenza avverrà interamente nel prossimo futuro ed è improbabile che possa avere un impatto significativo sulla situazione attuale. Si ritiene pertanto che il SIC non debba essere utilizzato per sostituire, già in questa fase, il criterio di 'mercato rilevante'. […] Una singola azienda potrebbe avere dei gradi estremamente elevati di quote di reddito nei singoli mercati, e rimanere allo stesso tempo al di sotto della soglia del 20 per cento per l'intero settore. In conclusione, la Commissione ritiene che senza altri indicatori tale soglia di quota di pubblico e un indicatore di 'mercato rilevante' nelle soglie previste [...] [dalla legge] sono in gran parte superflui come indicatori di diversità.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§9597, e §106. 2.3.2 Definire l'affiliazione di società mediatiche con i funzionari pubblici “La Legge Frattini riguarda i conflitti d'interesse tra le cariche governative e le attività professionali e imprenditoriali. Intende in particolare fornire una soluzione adeguata alla situazione di conflitti d'interesse potenziali in cui il Primo Ministro si ritrova, essendo egli il proprietario (ma non il manager) di vasti interessi mediatici […]. La Legge dichiara soltanto una incompatibilità generale tra la gestione di una impresa e di un incarico di pubblico ufficio, non tra la proprietà in quanto tale e l'ufficio pubblico. Tuttavia, in Italia questo sembra essere l'aspetto importante dei conflitti d'interesse [...]. Di conseguenza, la Legge Frattini dovrebbe offrire una soluzione adeguata a questo problema. E' vero che la Sezione 3, paragrafo 2, fa riferimento ad 'un effetto specifico, preferenziale sul patrimonio del titolare d'ufficio pubblico o del suo coniuge o parenti fino al secondo grado, o di aziende o altre imprese da loro controllate a scapito del pubblico interesse'. Tuttavia, il fatto che tale effetto debba essere 'specifico' e 'a discapito dell'interesse pubblico' rende molto pesante l'onere della prova, e rende difficile l'applicazione concreta di questa disposizione." CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§233 e §§237-240 “[…] La Raccomandazione del Consiglio OSCE prevede una vasta gamma di obblighi, tra cui: la dismissione o liquidazione della partecipazione da parte del pubblico ufficiale; la ricusazione del pubblico ufficiale dal coinvolgimento in un processo decisionale interessato; la restrizione di accesso da parte del pubblico ufficiale a determinate informazioni; l'assegnazione degli interessi di conflitto in una disposizione di 'blind trust'; le dimissioni del pubblico ufficiale dalla funzione privata conflittuale e/o le dimissioni del pubblico ufficiale dall'ufficio pubblico in questione. Nessuna disposizione del genere è prevista dalla Legge Frattini. La Commissione ritiene che entrare nell'arena politica è la libera scelta di ogni individuo. Esso comporta prerogative e doveri. Un ufficio pubblico porta con sé alcune incompatibilità e limitazioni. Stabilito che queste siano ragionevoli, chiare, prevedibili e non compromettano la possibilità stessa di accesso alle cariche pubbliche, sta ad ogni individuo decidere se accettarle o meno. La semplice possibilità di subire qualche perdita finanziaria non dovrebbe essere, di per sé, un motivo per escludere un'attività dall'elenco delle attività incompatibili con cariche pubbliche.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e del pluralismo mediatico, §§ 243-244 e §251. 2.4 CONTENUTO DELLE TRASMISSIONI PUBBLICHE: NEUTRALITA', QUALITA', DIVERSITA' “Le trasmissioni pubbliche sono un servizio pubblico. Le emittenti pubbliche hanno degli obblighi che vanno dalla fornitura di un servizio universale, a qualche forma di rappresentanza sociale, alla fornitura di una vasta gamma di programmi di qualità. In cambio, essi godono di un accesso privilegiato alle risorse e alle strutture. Il servizio pubblico di trasmissione audio-televisivo deve essere libero dalle forze coercitive dello Stato e, d'altra parte, godere di autonomia e indipendenza dal mercato. [...] E' tipicamente universale in termini di contenuti e accesso; garantisce l'indipendenza e l'imparzialità editoriale; fornisce un punto di riferimento di qualità; offre una varietà di programmi e servizi destinati alle esigenze di tutti i gruppi presenti nella società ed è pubblicamente responsabile. […].” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§52 e 54 “La segnalazione delle notizie in modo equilibrato e neutrale è, infatti, uno standard professionale encomiabile per ogni giornalista. Inoltre, è perfettamente legittimo richiedere che 'il sistema mediatico in generale' sia organizzato in modo tale da 'fornire informazioni credibili, in modo rapido e preciso'[…]. Tuttavia, è lecito chiedersi se 'l'equilibrio' dovrebbe diventare un obbligo giuridico di ogni singola emittente mediatica. Le norme in esame creano un obbligo molto complesso per i media e mancano in precisione. Come può essere 'equilibrata' l'informazione? E' comprensibile l'equilibrio di opinioni, ma l'informazione in sé (i fatti) deve essere approfondita e accurata, non 'equilibrata'. Con quale velocità deve essere raggiunto 'l'equilibrio' quando il programma è 'una serie di programmi regolarmente mostrati'? Il 'bilancio' deve essere valutato in termini quantitativi o piuttosto in termini qualitativi? Inoltre, 'fatti' non possono sempre essere chiaramente distinti da 'opinioni'; dopotutto, è difficile immaginare che un presentatore non possa utilizzare nessun aggettivo, sapendo che ogni aggettivo dà un certo sapore di 'opinione' ad un dato di fatto. In sintesi, la vaghezza dei termini usati in due atti può trasformare tali disposizioni in uno strumento di soppressione della libertà di parola […].” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §§49-50 “La Commissione di Venezia raccomanda la modifica della Legge sui Media in modo da consentire ad ogni singolo medium di servizio pubblico di scegliere le proprie fonti di notizie o di creare la propria redazione. Non ci dovrebbe essere un monopolio della fornitura di notizie da un organismo con un direttore nominato politicamente.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §§90 2.5 ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE IMPRESE DI TRASMISSIONI PUBBLICHE 2.5.1 Composizione dei Consigli d'Amministrazione delle emittenti pubbliche “[…] L'Atto Mediatico non garantisce la composizione pluralistica degli organi di vigilanza dei MSP [(media di servizio pubblico)]; le sue disposizioni consentono al partito/alla coalizione di governo di assicurarsi della lealtà del Consiglio Mediatico, della MTVA e del BoT, e, attraverso loro, di controllare le finanze e il personale delle emittenti pubbliche. Questo crea uno spazio per l'intrusione segreta nella libertà giornalistica nel settore delle emittenti pubbliche - una intrusione che non è sempre possibile discernere, perché non si manifesta come ordini formalizzati e sanzioni, e non possono dunque essere prevenute mediante un controllo giudiziario. […] Non esiste un modello comune europeo di governance del settore mediatico pubblico. Pertanto, spetta alle autorità ungheresi sviluppare un quadro legislativo che potrebbe garantire il pluralismo all'interno degli organi di controllo dei MSP e una sufficiente indipendenza delle emittenti pubbliche. Tuttavia, a seguito di tale riforma, la struttura degli organi che governano il settore dei MSP dovrebbe essere semplificata, l'influenza del partito di governo nel processo di nomina dei membri degli organi di controllo e i dirigenti dei MSP deve essere ridotta, e all'interno di questi organi deve essere garantita una rappresentazione corretta di tutti i gruppi importanti politici, sociali e di rilevanza professionale.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §§86 e 88 “La Commissione ricorda che una delle caratteristiche più tipiche del servizio pubblico radiotelevisivo è che dovrebbe operare in modo indipendente da coloro che detengono il potere economico e politico. […] La Commissione osserva che, nel caso di un basso interesse nell'acquisto di quote RAI [nel processo di privatizzazione], il Ministro dell'Economia manterrà un certo controllo del Consiglio di Amministrazione. Esiste anche la possibilità che gli amministratori che rappresentano gli azionisti privati apparterranno ai partiti politici della maggioranza. […]” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e del pluralismo mediatico, §§162 e 168 2.5.2 L'indipendenza economica dei media di servizio pubblico 2.5.2.1 Finanziamento degli emittenti pubblici 3 “I metodi di finanziamento della RAI (definizione del livello del canone solo per un anno; possibili contratti con enti pubblici per servizi a pagamento) non sono pienamente in linea con la Raccomandazione No. R(96) 10 sulla Garanzia di Indipendenza del Servizio Pubblico Radiotelevisivo (SPR), che afferma nella sua appendice che: il potere decisionale delle autorità in materia di finanziamento non dovrebbe essere utilizzato per esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna influenza sulla indipendenza editoriale e l'autonomia istituzionale dell'organizzazione degli SPR; […] il pagamento del contributo o di canone dovrebbe essere fatto in modo tale da garantire la continuità delle attività dell'organizzazione di un SPR, permettendogli di impegnarsi in una pianificazione a lungo termine; e l'utilizzo del contributo o del canone da parte dell'organizzazione di servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe rispettare il principio dell'indipendenza e dell'autonomia. In termini più generali, con riferimento alla privatizzazione della RAI, la Commissione ricorda il dilemma tra il modello di mercato puro e il modello di public policy. La Commissione desidera inoltre fare riferimento all'avvertimento che l'AGCOM ha pubblicato recentemente con riferimento alla circostanza che la RAI, in quanto società per azioni, sarà sotto grande pressione per massimizzare la raccolta pubblicitaria, il quale interferirà con il raggiungimento degli obiettivi di public policy. [...] La privatizzazione non appare idonea a garantire che la RAI svolga il compito di public policy in modo efficiente, mentre si trova a dover competere efficacemente con altri operatori [...] nel settore della raccolta pubblicitaria. L'AGCOM ha infatti sottolineato la soluzione in vigore nel Regno Unito, dove il 'Public Broadcasting Service' è di proprietà pubblica e finanziato dal canone, mentre gli operatori commerciali, compresi quelli pubblici, sono finanziati attraverso la pubblicità.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§170-173 3 Vedi anche sezione “Pubblicità”. 2.5.2.2 Finanziamento della carta stampata “Diversi governi hanno introdotto delle agevolazioni finanziarie per i giornali, sotto forma sia di sovvenzioni dirette, [...] sussidi di costituzione, o sussidi indiretti sotto forma di agevolazioni fiscali a valore aggiunto, [...]. Diversi Stati europei impongono una tassa sulla pubblicità, e alcuni di loro la collegano al finanziamento di un sistema di sovvenzioni per la stampa. Il Governo italiano prende certe misure a sostegno della carta stampata. Sussidi finanziari vengono concessi, su richiesta, a quei giornali che dichiarano di essere stampa ufficiale di un partito politico. Questi sussidi permettono ad alcuni giornali con scarse risorse pubblicitarie di sopravvivere. Il sostegno al settore stampa è anche sancito dall'articolo 25 (6) della Legge Gasparri, che prevede che 'per ogni esercizio finanziario almeno il 60 per cento del bilancio complessivo stanziato da un ufficio della pubblica amministrazione o da un ente pubblico o una società pubblica per azioni limitata per l'acquisto di spazi pubblicitari per la comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa devono essere utilizzati per quotidiani e riviste.’ La Commissione ritiene che queste misure sono senza dubbio positive e costituiscono un buon contributo al pluralismo mediatico.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §178 e §§184-186 2.6 ORGANISMI REGOLATORI DEI MEDIA: COMPOSIZIONE, MANDATO E PROCEDURE “Un'appendice [alla CM Raccomandazione No. R(96) 10 stabilisce] che 'il quadro giuridico che disciplina le emittenti di servizio pubblico dovrebbe stabilire chiaramente la loro indipendenza editoriale e l'autonomia istituzionale'. […]. Il ruolo della Commissione parlamentare in materia di programmi radiotelevisivi [...] potrebbe anche essere problematico in questo senso. La Commissione ricorda che l'Appendice alla Raccomandazione (2000) 23 del Comitato dei Ministri [...] stabilisce che, al fine di preservare l'indipendenza editoriale del servizio pubblico radiotelevisivo, le autorità regolatrici non dovrebbero esercitare un controllo a priori sulla programmazione.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§148 e 150 “[…] Una componente parlamentare nei Consigli d'Amministrazione degli emittenti pubblici non esiste soltanto in Italia, ma anche in altri paesi europei. […]. Tuttavia, questo ruolo parlamentare dovrebbe riguardare principalmente la definizione delle linee guida e la soluzione ad alcuni problemi di opinione pubblica, e non dovrebbe essere estesa all'interferenza con il lavoro editoriale dell'emittente o anche con la nomina e la revoca dei giornalisti.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§152-153 In base alla legge Ungherese, i membri del Consiglio Mediatico devono ricevere il sostegno di una maggioranza qualificata in Parlamento per essere eletti. In circostanze normali, lo scopo di imporre tale obbligo di maggioranza qualificata è quello di garantire il sostegno trasversale dei partiti per delle misure significative o per delle personalità. Tuttavia, laddove il requisito di super-maggioranza è introdotto su iniziativa di un gruppo politico in possesso di tale super-maggioranza, questa regola, invece di garantire il pluralismo e il distacco politico dell'organismo regolatore, di fatto 'cementifica' l'influenza di questo particolare gruppo all'interno dell'organismo regolatore, e protegge tale influenza dal cambiamento del vento politico. […]. [La Commissione di Venezia raccomanda che] un sistema che riflette la diversità politica in relazione alla composizione del Consiglio Mediatico potrebbe essere considerato come opzione, al fine di garantire che tutti i principali partiti politici e gruppi sociali vi abbiano equa rappresentanza. [...] Un elemento di autogoverno dovrebbe essere introdotto nella composizione del Consiglio Mediatico. Se la comunità mediatica e l'industria delle telecomunicazioni delegano, attraverso organismi di autoregolamentazione o in altro modo, dei rappresentanti al Consiglio Mediatico, questo organismo diventerebbe più politicamente neutrale il che aumenterebbe la fiducia del pubblico nella sua indipendenza. Anche i gruppi della società civile potrebbero partecipare a questo processo. E' importante che i rappresentanti della società civile e del settore mediatico con delega al Consiglio Mediatico vengano selezionati tramite una procedura trasparente ed equa e che gli organismi che li delegano non abbiano forti legami finanziari, istituzionali o di altro tipo con il Governo o con il Consiglio Mediatico stesso. Lo status, i poteri e le modalità di nomina del Presidente dell'Autorità/Presidente del Consiglio Mediatico dovrebbero anche essere riconsiderati. Pertanto, sarebbe opportuno ridurre la durata dell'incarico e rimuovere alcuni dei suoi poteri di nomina nei confronti dei principali decision-maker delle strutture regolatrici. Prima di nominare il Presidente dell'Autorità, si potrebbe richiedere dal Presidente della Repubblica di condurre delle consultazioni formali obbligatorie con l'opposizione e la comunità mediatica. [...] Si suggerisce di dare al Presidente ungherese un vero potere di veto sul candidato proposto dal Primo Ministro. O, meglio ancora, che il Presidente del Consiglio Mediatico venga eletto direttamente al loro interno dagli altri membri del Consiglio. Più in generale, i poteri che sono attualmente concentrati all'interno del Consiglio Mediatico o nelle mani del suo Presidente potrebbero essere divisi tra diversi organismi autonomi. In particolare, si tratta dei poteri del Consiglio Mediatico nei confronti delle emittenti di servizio pubblico [...]. Idealmente, il Presidente dell'Autorità Mediatica non dovrebbe essere la stessa persona del Presidente del Consiglio Mediatico, non da ultimo perché il lavoro dell'Autorità Mediatica è in gran parte dedicato al settore delle telecomunicazioni, mentre il Consiglio Mediatico è essenzialmente legato a questioni di contenuto radiotelevisivo.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §64, e §§70-72 “[…] Le associazione giornalistiche forniscono il paradigma di autoregolamentazione dei giornalisti e definiscono il quadro di regole etiche che i giornalisti devono rispettare quando cercano di rivelare la verità.” CDL-AD(2010)053rev, Parere sull'avvertimento mandato all'Associazione dei Giornalisti bielorusso dal Ministro della Giustizia della Bielorussia il 13 gennaio 2010, §58 2.7 LICENZA, DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE RADIOTELEVISIVE, ACCREDITAMENTO, ECC. “Nel caso di Groppera Radio AD e altri c. la Svizzera, la Corte [europea] ha ritenuto che il potere delle autorità nazionali di regolamentare il sistema delle licenze non può essere esercitato per scopi diversi da quelli tecnici, ed in nessun modo deve interferire con la libertà di espressione contrariamente alle esigenza del secondo paragrafo dell'Articolo 10.” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni sull'Internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §91 “Ai sensi dell'Articolo 6A(10), il fornitori di servizi Internet che non sono membri dell'Unione dei fornitori d'Accesso non hanno diritto di operare. […] […] L'iscrizione obbligatoria all'Unione per i fornitori d'accesso potrebbe essere considerata una 'licenza' di operatività. […] Come accennato in precedenza, l'unica funzione dell'Unione è la diffusione di ordini di blocco di accesso ai suoi membri [...]. [...] La questione è se la mera fornitura di informazioni su una decisione di blocco d'accesso ai fornitori di tale accesso può essere considerata sufficientemente 'tecnica' per giustificare una iscrizione obbligatoria presso l'Unione [...]. [...] La Commissione ritiene che, al fine di essere in conformità con i requisiti di necessità democratica e proporzionalità [...] l'iscrizione obbligatoria ai sensi dell'Articolo 6A(10) dovrebbe essere giustificata con ulteriori motivi tecnici […].” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni sull'Internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §§87, 90, 92 “Il sistema di accreditamento basato sulla Legge sui mass media in Bielorussia non fornisce garanzie contro le esclusioni arbitrarie dall'accesso al giornalismo. Anche se così fosse, la questione delle licenze giornalistiche rimane molto controversa. […] Nell'obbligare il BAJ [(Associazione dei Giornalisti bielorusso)] ad assicurare che tutti i documenti d'iscrizione rilasciati ai membri del BAJ che mostrano la parola "PRESS" e "PRESS REPUBLIK OF BELARUS" sono ritirati, facendo in modo di garantire che non possono essere utilizzati in futuro, l'avvertimento ha violato il diritto del BAJ e dei suoi membri di ricevere e diffondere informazioni e idee come garantito dall'Articolo 19 del ICCPR e dall'Articolo 10 della CEDU.” CDL-AD(2010)053rev, Parere sull'avvertimento mandato all'Associazione dei Giornalisti bielorusso dal Ministro della Giustizia della Bielorussia il 13 gennaio 2010, §§86-87 3. DIFFAMAZIONE, INSULTI, COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI 3.1 ASPETTI DIVERSI DELLA “PRIVACY” “Oggi il diritto alla 'privacy' è riconosciuto in tutto il mondo come un principio di base, che copre vari campi ben distinti; la sua definizione varia nelle diverse giurisdizioni. La 'privacy' è spesso invocata per quanto riguarda la protezione contro le intercettazioni delle comunicazioni private - per telefono, posta, internet o in altro modo. A volte ci riferiamo alla 'privacy' al fine di tutelare la propria dignità o reputazione. Questo concetto è stato utilizzato come riferimento per il diritto di non vedere comunicate certe informazioni di carattere privato o, viceversa, di avere accesso a determinate informazioni. La privacy può anche riguardare alcune pratiche intime con cui il Governo non dovrebbe interferire (come le pratiche sessuali). L'elenco delle situazioni in cui si può far valere il diritto alla 'privacy' è lungo ed in espansione.” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §33 “A livello internazionale i concetti di 'onore e reputazione' sono considerati come diritti umani. L'Articolo 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) protegge esplicitamente 'l'onore e la reputazione', che sono concetti distinti dalla 'privacy'.” CDL-AD(2014)040, Amicus Curiae per la Corte Costituzionale della Georgia in materia di diffamazione dei deceduti, §13 “[…]Oltre all'obbligo prevalentemente negativo dello Stato di astenersi da interferenze arbitrarie nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare, ci sono anche obblighi positivi per garantire il rispetto effettivo della vita privata, in particolare il diritto alla protezione della propria reputazione. […].” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §16 3.2 EQUILIBRARE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE E IL DIRITTO ALLA PRIVACY DISPOSIZIONI GENERALI “[…] Nei casi di diffamazione la tutela della propria reputazione deve essere ponderata con l'interesse pubblico più ampio a garantire che le persone possano parlare e scrivere liberamente, disinibite dalla prospettiva di essere citate in giudizio per danni nel caso in cui si siano sbagliate o mal informate. Inoltre, [...] la protezione dell'Articolo 10 si applica non solo alle informazioni o alle idee che sono favorevoli e inoffensive, ma anche a quelle offensive, scioccanti, o che disturbano lo Stato o una parte della popolazione.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §31; vedi anche CDL-AD(2015)015, §25, CDL-AD(2013)038, §23 e CDLAD(2008)026, §43 “Il divieto di diffamazione solleva la questione del giusto equilibrio tra la libertà di espressione tutelata dall'Articolo 10 della CEDU, e il diritto al rispetto per la vita privata e familiare tutelata dall'Articolo 8 CEDU. La libertà d'espressione comporta doveri e responsabilità che sono di particolare importanza quando la reputazione di una persona individuata e i 'diritti altrui' sono a rischio.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §13; vedi anche CDLAD(2013)024, §§23 e 54 “[Le disposizioni della legge] creano l'impressione che i 'diritti di personalità' degli individui devono sempre prevalere sulla libertà di stampa. Tuttavia, questa interpretazione non è corretta: spetta al tribunale bilanciare gli interessi concorrenti e decidere quale di essi prevale nelle circostanze specifiche del caso: la libertà di parola o qualsiasi interesse privato sul quale questa libertà può incidere. Quindi, è sbagliato affermare categoricamente che tali espressioni sono sempre inammissibili. […]” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §26; vedi anche CDL-AD(2016)008, §22 3.3 CASI DI DIFFAMAZIONE E LIBERTA' DI ESPRESSIONE 3.3.1 Descrizione generale del test da applicare nei casi di diffamazione (e simili) “Ciò che manca chiaramente dal testo dell'Articolo 2.1.1 è che le dichiarazioni diffamatorie devono essere false o non vere. Nella giurisprudenza sui diritti umani, la diffamazione è intesa come l'atto di rendere dichiarazioni false/inesatte sui fatti altrui, colpendo la sua reputazione. La Corte [europea] ha dichiarato che la verità dovrebbe essere una difesa per l'accusa di diffamazione. […]” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §66 “Quale tipo di dichiarazioni diffamatorie equivalgono ad una interferenza con la 'vita privata' è discusso nella giurisprudenza della Corte. In tal modo, nel caso di Karakò c. Ungheria, la Corte ha dichiarato che tramite l'Articolo 8 la Convenzione protegge gli aspetti 'fondamentali' della reputazione di una persona; dà protezione da 'accuse fattuali [...] di natura offensiva talmente grave che la loro pubblicazione ha avuto un effetto diretto ed inevitabile sulla vita privata del ricorrente' e non soltanto sulla 'valutazione esterna dell'individuo'. Qualunque sia questa 'soglia', è chiaro che la CEDU riconosce il diritto di 'reputazione' come derivata dal concetto di vita privata.” CDL-AD(2014)040, Amicus Curiae per la Corte Costituzionale della Georgia in materia di diffamazione dei deceduti, §16 “[…] Laddove la libertà di parola [...] entra in conflitto con il diritto alla vita privata [...] la CEDU ha stabilito i seguenti criteri principali per l'esercizio di bilanciamento: Contributo ad un dibattito di interesse generale. Le dichiarazioni rilasciate nel corso di un dibattito politico come un commento equo su questioni di interesse pubblico godono della massima protezione ai sensi della Convenzione. Occorrono ragioni molto forti per giustificare delle restrizioni sul discorso politico. La penalizzazione di un mezzo di comunicazione mediatico, gli editori, o i giornalisti sulla base esclusiva di critica al Governo o un sistema politico sposato dal Governo, non può mai essere considerata una restrizione necessaria della libertà di espressione; Lo status pubblico di una persona sottoposta a critiche. Qualcuno attivo nel dominio pubblico deve avere un grado di tolleranza più elevato per le critiche. I limiti della critica accettabile sono più ampi per quanto riguarda i politici che agiscono nella loro capacità pubblica. Sono personaggi pubblici anche coloro che utilizzano risorse pubbliche, sono influenti nel settore economico o svolgono un ruolo nella vita pubblica; La condotta precedente della persona oggetto di critiche. Ci dovrebbe essere un collegamento ragionevole tra fatti conosciuti circa il comportamento, le opinioni, gli atteggiamenti, ecc della persona oggetto di critiche e il giudizio di opinione/valore negativo su questa persona; La difesa di verità (laddove il discorso contiene affermazioni di fatto); Contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione. Il semplice fatto che la forma di espressione venga considerata offensiva non è sufficiente a giustificare l'imposizione di sanzioni. Tuttavia, l'intensità del discorso e dei suoi effetti sulla reputazione della persona interessata sono un fattore da prendere in considerazione. Questo elenco non è esaustivo; per valutare se c'è stato un giusto equilibrio tra gli interessi di reputazione e la libertà di parola, la Corte valuta altri fattori rilevanti come, ad esempio, la gravità della sanzione imposta all'autore della dichiarazione diffamatoria. Nel contesto del caso presente potrebbe essere rilevante per la valutazione dell'impatto ('le conseguenze') della dichiarazione il fatto che la dichiarazione era stata fatta dal capo di Stato o di Governo, accusando, presumibilmente falsamente, la persona morta di un reato grave.” CDL-AD(2014)040, Amicus Curiae per la Corte Costituzionale della Georgia in materia di diffamazione dei deceduti, §23; vedi anche CDL-AD(2013)038, §17, CDL-AD(2014)040, §23, e CDLAD(2016)008, §§20-21 “Tutti i giudizi riprodotti nell'Appendice forniscono esempi di come altre Corti europee si occupano di questo bilanciamento di tutti i fattori in un caso specifico, al fine di stabilire se una persona che ha formulato un'accusa fattuale diffamatoria di cui non può dimostrare la veridicità sia comunque libera di farlo. Si richiama in particolare la lista di fattori inclusi nella decisione Reynolds della Camera dei Lord britannica […]: 1. La gravità delle accuse. Più grave è l'accusa, più è malinformato il pubblico e danneggiato l'individuo, se l'accusa non è vera. 2. La natura delle informazioni e la misura in cui l'oggetto rappresenta una questione di interesse pubblico. 3. La fonte delle informazioni. Alcuni informanti non hanno alcuna conoscenza diretta degli eventi. Alcuni hanno un interesse personale, o sono pagati per le loro storie. 4. Le misure adottate per verificare le informazioni. 5. Lo status delle informazioni. L'accusa potrebbe già essere stata oggetto di un'indagine che esige rispetto. 6. L'urgenza della questione. Le notizie sono spesso un bene deperibile. 7. Se il ricorrente è stato invitato a commentare. Egli può essere in possesso di informazioni che altri non possiedono o non hanno rivelato. Tuttavia non sarà sempre necessario includere il ricorrente. 8. Se l'articolo conteneva l'essenza dal lato della storia del ricorrente. 9. Il tono dell'articolo. Un giornale può sollevare domande o richiedere un'indagine. Non deve adottare delle accuse come dichiarazioni di fatto. 10. Le circostanze della pubblicazione, ivi compresa la tempistica.” CDL-AD(2004)011, Parere Amicus Curiae sulla relazione tra la Libertà di Espressione e la Diffamazione relativo alle accuse diffamatorie non provate come richiesto dalla Corte Costituzionale della Georgia, §12 “Il test proposto dalla Corte non è categorico: in altre parole, i vari elementi dovrebbero essere valutati per arrivare ad un risultato corretto.[…] E' difficile, se non impossibile, misurare in astratto il peso relativo di ogni elemento del testo applicato dalla Corte. Tuttavia, sarebbe giusto dire che quando la pubblicazione riguarda seri argomenti di interesse pubblico, altre considerazioni saranno in generale di minore importanza. […]”. CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§22-23 3.3.2 Difesa di veridicità e l'obbligo di verificare accuse fattuali: distinzione tra giudizi di valore e fatti Per ulteriori informazioni su questo tema vedere anche Sezione 7.3 “[…] La salvaguardia di 'interesse pubblico' offerta dall'Articolo 10 [della CEDU] ai giornalisti è subordinata alla condizione che agiscano in buona fede al fine di fornire informazioni accurate e affidabili in conformità con l'etica del giornalismo. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha distinto tra le dichiarazioni di fatto e giudizi di valore. Mentre l'esistenza di fatti è dimostrabile, la veridicità di giudizi di valore non è suscettibile alla prova. La Corte ha dichiarato l'impossibilità di dimostrare la verità di un giudizio di valore [...]. Laddove una dichiarazione equivale ad un giudizio di valore, la proporzionalità dell'interferenza può dipendere dal fatto 'che esista o meno una base fattuale sufficiente per la dichiarazione impugnata, dal momento che anche un giudizio di valore senza alcuna base fattuale può essere eccessiva'. In linea di principio, l'onere della prova spetta all'autore. Tuttavia, non deve essere imposta come obbligo la prova della verità sull'autore del reato nei casi in cui è impossibile dimostrare le verità o in cui sarebbero necessari degli sforzi irragionevoli, mentre il ricorrente ha accesso ai fatti rilevanti. Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, in McVicar c. Regno Unito, la Corte ha ricordato che 'sono necessari dei motivi speciali prima che un giornale possa essere dispensato dall'obbligo ordinario di verificare le dichiarazioni fattuali che erano diffamatorie per degli individui privati'. Allo stesso modo, come parte della difesa 'dell'interesse pubblico', la giurisprudenza della Corte ha fermamente stabilito il diritto del pubblico a ricevere informazioni e idee di ogni genere, anche se a volte non del tutto confermate. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, nel contesto del dibattito sull'interesse pubblico, la libertà giornalistica copre anche il ricorso possibile ad un grado di esagerazione, o persino di provocazione.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §§24-27; vedi anche CDLAD(2013)024, §§98-99 “[…] Ci possono essere delle situazioni in cui un giornalista distorce deliberatamente una conversazione intercettata, o travisa il contenuto in modo malizioso. Tali abusi dovrebbero essere punibili; la libertà di stampa non dovrebbe coprire falsi asserzioni fattuali fatte con cattiveria o con totale indifferenza per la verità. [...] Dovrebbe essere il dovere professionale del giornalista quello di verificare, adottando misure ragionevoli, l'autenticità di qualsiasi materiale egli intenda pubblicare. Tale verifica può includere, ad esempio, contattare le persone interessate dalla conversazione e chiedere i loro commenti. Detto questo, la veridicità del materiale pubblicato non sembra essere la preoccupazione principale della Legge sulla Privacy. Dal suo testo è chiaro che non era previsto come strumento per combattere i comportamenti maliziosi o imprudenti dei giornalisti. La Legge si occupa piuttosto della pubblicazione di materiali veri che possono essere, nonostante la loro veridicità, dannosi per la privacy di qualcuno. La pubblicazione di tali audio-cassette è simile alla pubblicazione di una vera fotografia. Tali audio-cassette, se pubblicate, possono distruggere la reputazione, causare sofferenze morali, perturbare le relazioni familiari, ecc, ma non perché non sono vere. La Commissione di Venezia aderisce al parere espresso dalla Corte Suprema statunitense secondi cui 'l'azione dello Stato per punire la pubblicazione di informazioni veritiere è raramente in linea con gli standard costituzionali'. Se la legge è finalizzata alla comunicazione onesta di materiali autentici ai cittadini – o di materiali che sembrano tali [Nota 31: Non necessariamente 'veri'; il giornalista può non essere tenuto alla dimostrazione della veridicità della sua affermazione al di là di ogni ragionevole dubbio; di solito si applica un test più flessibile per verificare che il giornalista abbia agito in modo professionale e, nelle circostanze date, che abbia fatto tutto ciò che si può ragionevolmente aspettare al fine di verificare l'esattezza delle informazioni] – che sono di interesse pubblico, la loro pubblicazione non può essere vietata solo perché possono danneggiare la reputazione di qualcuno. Il danno alla reputazione è un argomento rilevante, ma non sufficiente la legge deve anche tenere conto di altri elementi relativi al contenuto delle informazioni[…].” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§45-47; vedi anche CDL-AD(2013)038, §§36-42 3.3.3 Criteri di “interesse pubblico” e “figura pubblica” “Il discorso politico gode di una protezione speciale a causa della sua dimensione sociale.[…].” CDL-AD(2010)053rev, Parere sull'avvertimento mandato all'Associazione dei Giornalisti bielorusso dal Ministro della Giustizia della Bielorussia il 13 gennaio 2010, §58 “Nella sua giurisprudenza la Corte ha costantemente applicato il concetto di una soglia di tolleranza alta per la critica rivolta ai politici [...]. [...] I limiti della critica ammissibile sono più ampi per quanto riguarda i personaggi pubblici o politici che per quanto riguarda un privato. In una società democratica, l'azione governativa deve essere subordinata all'esame attento non soltanto delle autorità legislative e giudiziarie, ma anche della stampa e dell'opinione pubblica. […]” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §20; vedi anche CDLAD(2013)024, §28 “La Commissione di Venezia ricorda anche che il concetto di 'vita privata' viene applicata in modo diverso a privati, da un lato, e politica dall'altro. Questi ultimi 'si espongono inevitabilmente e consapevolmente ad attento esame delle loro parole e azioni dai giornalisti e dal pubblico in generale, e devono quindi mostrare un maggiore grado di tolleranza' [...]. I limiti della critica ammissibile sono di conseguenza più ampi per quanto riguarda un politico in quanto tale. Al contrario, lo status di persona comune 'amplifica il raggio di interazioni che possono rientrare nell'ambito della vita privata'.” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §24; vedi anche §48 di questo parere e CDLAD(2013)038, §20 “Ovviamente, i politici, gli uomini d'affari di primo piano, alti funzionari, membri delle famiglie reali, atleti e personaggi famosi, rientrano nell'ambito di applicazione della figura pubblica. Alcuni fatti relativi alla vita privata dei personaggi pubblici, in particolare i politici, possono effettivamente essere di interesse per i cittadini, e può quindi essere legittimo che i lettori, che sono anche elettori, siano informati di questi fatti. […]” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §78; vedi anche CDL-AD(2009)010, §26 “[…] Per quanto riguarda gli insulti che contengono parolacce pronunciate contro il Presidente della Repubblica e i membri della sua famiglia, senza - secondo le autorità - contenuto critico, bisogna fare una distinzione netta tra critiche e insulti. Se l'unico intento di qualsiasi forma di espressione è quella di insultare il Presidente, equivalente a denigrazione sfrenata o gratuito attacco personale, in linea di principio una sanzione non costituirebbe una violazione del diritto alla libertà di espressione. Tuttavia, la Commissione di Venezia è colpita dalle pene detentive e gli arresti e le detenzioni di custodia cautelare emesse per chi ha insultato il Presidente. Anche se le espressioni possono contenere parolacce, l'arresto in scuola di un ragazzo di 16 anni per aver insultato il Presidente e le pene detentive pronunciate da tribunali [...] creeranno molto probabilmente un effetto agghiacciante nella società nel suo complesso e non possono essere considerate proporzionate allo scopo legittimamente perseguito, vale a dire la protezione dell'onore e della dignità del Presidente.” CDL-AD(2016)002, Parere sugli Articoli 216, 299, 301 e 314 del Codice penale della Turchia, §68; vedi anche §126 3.3.4 Tipi di espressioni che godono di immunità assoluta “Le disposizioni del [...] Codice penale a tutela delle espressioni diffamatorie, in quanto dichiarazioni privilegiate, nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria e amministrativa potrebbero beneficiare di una maggiore chiarezza. [...] Si raccomanda inoltre che venga introdotta una difesa assolutamente privilegiata nel contesto di altre circostanze, come ad esempio i dibattiti nei parlamenti […]. Ai sensi dell'Articolo 599 § 2 del Codice penale, relativo a 'ritorsione e provocazione', le persone che hanno insultato o diffamato 'in uno stato di rabbia, che è stato causato da un atto ingiusto da parte di terzi [...]' sono esenti da sanzioni. E' sostanzialmente in linea con la giurisprudenza della Corte di tener conto della condotta e delle espressioni precedenti di una persona oggetto di diffamazione e il contesto particolare in cui la dichiarazione è stata fatta. Tuttavia, la discrezionalità nella legge (di non punire del tutto) può andare troppo lontano per quanto riguarda l'Articolo 8 CEDU, se il tribunale competente non bilancia gli interessi in gioco. […].” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §§52-54 “Ai sensi dell'Articolo 10.1.1, i membri degli organi legislativi o altri organi rappresentativi sono immuni da cause per diffamazione per le dichiarazioni rese nel corso dei procedimenti di questi organi. Il DDL dovrebbe dichiarare più chiaramente che queste persone godono del privilegio di cui sopra solo nell'esercizio della loro funzione pubblica. D'altra parte, vi è una omissione sorprendente in quanto, le dichiarazioni rese da, ad esempio, giudici, parti o testimoni in occasione di procedimenti giudiziari non sono menzionate tra le dichiarazioni privilegiate, anche se sono riconosciute come potenti ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'Articolo 6 e 10 CEDU. Si raccomanda vivamente che questa difesa sia inclusa nel DDL. Questa difesa permette anche la segnalazione corretta e precisa di queste dichiarazioni nei media […]. A questo proposito, è necessario un chiarimento per quanto riguarda la difesa ai sensi dell'Articolo 10.1.4. La persona o l'ente incaricato della relazione non dovrebbe essere responsabile per i contenuti, a meno che il querelante fornisca un argomento ben ragionato secondo il quale certe affermazioni diffamatorie contenute nella relazione non rispecchiano le informazioni riportate. Le dichiarazioni privilegiate di cui all'Articolo 10.3.1 e 10.3.2 includono le dichiarazioni ripubblicate che non sono state confutate dal denunciante. In sostanza, la dichiarazione deve riguardare una questione di interesse pubblico e ripubblicato da un giornalista senza adozione. [...] E' quindi importante che il giornalista/editore che non è in grado di verificare la veridicità delle dichiarazioni agisca responsabilmente, chiarendo che non c'è accordo con le accuse diffamatorie.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §§102-105 3.3.5 Sanzioni per diffamazione Vedi Sezione 5.1. 3.4 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI MATERIALI CLASSIFICATI, CONVERSAZIONI PRIVATE E INFORMAZIONI PERSONALI 3.4.1 Divulgazione di materiali classificati “Uno Stato deve essere in grado di mantenere alcune informazioni segrete, e di proteggere questa segretezza sia con meccanismi amministrativi che con il diritto penale. La segretezza può però anche nascondere incompetenza, secondi fini e corruzione. Inoltre, la segretezza rende la vita più facile alle autorità statali, poiché protegge loro e le loro politiche dal controllo da parte dei cittadini e dei media. Le autorità statali sono quindi continuamente tentate di mantenere le informazioni segrete e di secretare oltremodo le informazioni.” CDL-AD(2008)008, Parere sulla Legge sul Segreto di Stato della Repubblica Moldova, §5; vedi anche, mutatis mutandis, CDL-AD(2012)023, §63 3.4.2 Divulgazione di conversazioni intercettate illegalmente “La Legge introduce una responsabilità penale per la divulgazione di materiali intercettati illegalmente. Si può concludere che un divieto assoluto, contenuto nell'Articolo 4 par. 2, potrebbe essere giustificato per il solo fatto che il materiale è stato ottenuto in palese violazione della segretezza delle comunicazioni private. […]. Tuttavia, la questione è se questa ragione - vale a dire la provenienza illecita di quelle registrazioni - è un argomento pertinente e sufficiente a giustificare il divieto. Ai sensi dell'Articolo 10 la giurisprudenza CEDU prende il metodo con cui le informazioni sono state ottenute in considerazione. […]. Tuttavia, non è necessariamente un argomento sufficiente. L'interesse della popolazione a conoscere alcune informazioni di interesse pubblico può superare il dovere legale di confidenza. […]. Non vi è dubbio che la pratica delle intercettazioni illegali da parte delle forze dell'ordine dovrebbe essere combattuta. [...] Ad esempio, in alcune giurisdizioni i materiali ottenuti a seguito di intercettazioni illegali non possono essere utilizzati come prova nei procedimenti penali. Si suppone che tale regola scoraggi quel tipo di comportamento da parte delle forze dell'ordine. Tuttavia, questa logica non è applicabile qui. Lo scopo della Legge sulla Privacy è diverso: non dovrebbe scoraggiare i torti futuri, ma ha come obiettivo di affrontare fatti già accaduti. E' perfettamente legittimo cercare di individuare e punire gli individui che hanno ordinato o effettuato intercettazioni illegali. […] [Tuttavia, la Legge sulla Privacy] può essere applicata ai giornalisti rispettosi della legge che hanno ricevuto delle informazioni presumibilmente ottenute in violazione della legge, ma non sono direttamente responsabili delle intercettazioni illegali. [...] Se vi è prova che il giornalista ha agito come socio criminale degli 'attori senza scrupoli', tale comportamento può essere considerato non 'conforme ai principi del giornalismo responsabile'. Tuttavia, nella situazione molto particolare per cui la Legge sulla Privacy è stata concepita, sarebbe ragionevole presumere la buona fede dei giornalisti. [...] Inoltre, la punizione dei giornalisti non scoraggerebbe future intercettazioni illegali, in quanto, come già detto, la Legge sulla Privacy riguarda soltanto quelle intercettazioni che hanno già avuto luogo. La Commissione di Venezia non è chiamata a presentare una regola generale sulla legittimità o meno di un impedimento ai giornalisti di pubblicare materiali ottenuti illegalmente. Tuttavia, nelle circostanze in cui la Legge sulla Privacy è stata adottata, la Commissione di Venezia non sostiene l'idea di sanzionare i giornalisti per la pubblicazione di materiali per il solo fatto che essi hanno una provenienza dubbiosa. Il compito di un giornalista dovrebbe essere limitato alla valutazione dell'interesse pubblico contenuto nel materiale e se merita quindi di essere pubblicato, e se la sua pubblicazione potrebbe causare gravi danni ad alcuni interessi legittimi come, ad esempio, la privacy.” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§36-42 3.4.3 Divulgazione di informazioni altamente personali “[…] Sembra quindi che la Legge sia interessata soprattutto alla divulgazione di informazioni su alcuni aspetti molto intimi della vita privata e familiare. Questa è una lettura ragionevole; la protezione da divulgazione di tali informazioni è un obiettivo legittimo per lo Stato. Rimane tuttavia la questione di quali sono i limiti di tale 'privacy'. Come notato sopra, l'Articolo 4 par. 2 vieta qualsiasi divulgazione pubblica di tali informazioni private. Questo approccio non è corretto. […]. […] Alcune informazioni possono al contempo essere 'personali' e importanti per il dibattito pubblico […]. Da questo punto di vista, [...] sarebbe più appropriato - date le circostanze specifiche dello scandalo sulle intercettazioni – fare affidamento alla presunzione opposta, e cioè che le conversazioni che coinvolgono personaggi pubblici contengono elementi di interesse pubblico. I giornalisti dovrebbero pertanto essere autorizzati a pubblicare tali informazioni, ma dovrebbero sempre essere formulate come eccezioni, non come regola generale. […] La Legge sulla Privacy potrebbe essere modificata per richiedere ai giornalisti di prendere alcune misure pratiche al fine di distinguere le informazioni che possono essere rese pubbliche e quelle che devono rimanere segrete. [...] Dovrebbe essere un dovere dei giornalisti quello di evitare tali 'danni collaterali' e, quindi, di escludere quegli elementi di informazione personale che non riguardano personaggi pubblici e non toccano questioni di interesse pubblico. […]” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §49-50 e §§52-54 “La Legge sui Whistleblowers fornisce una protezione alle persone che vogliono - in buona fede rivelare un atto illecito 'che violi o minacci l'interesse pubblico' che scoprono nell'ambito del loro posto di lavoro. In sostanza, la Legge sui Whistleblowers crea una deroga al dovere legale di riservatezza, il quale è vincolante per tutti i dipendenti in circostanze normali. [...] In determinate condizioni [...] i whistleblowers hanno il diritto di fare divulgazioni pubbliche. Oggi è operativo un quadro giuridico per la protezione dei whistleblowers in molti paesi. Le divulgazioni considerati illegali o moralmente sospetti per lungo tempo hanno trovate protezione legale. La Legge sui Whistleblowers macedone segue questa tendenza ed è ampiamente ispirata all'acquis del Consiglio d'Europa. […].” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§59-60 3.4.4 Whistleblowers “[…] La Commissione di Venezia sottolinea che il whistleblower non dovrebbe essere tenuto a dimostrare [...] che le informazioni divulgate sono perfettamente accurate; potrebbe però essere tenuto a dimostrare che le informazioni divulgate erano credibili almeno a prima vista. […]. La seconda questione è fino a che punto dovrebbero essere determinanti i 'buoni motivi' del whistleblower per giustificare una protezione legale. […] […] Anche se il motivo del whistleblower è un elemento da valutare, il fatto che la divulgazione sia generata da motivazioni sbagliate non rimuove (del tutto) la protezione che l'interesse pubblico' può conferire a tale divulgazione. [...]. Le divulgazioni mala fides possono ancora servire una causa buona ed importante, mentre la bona fides non garantisce un contributo positivo all'interesse pubblico. ” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§71-73 “[…] E' ragionevole consentire le divulgazioni pubbliche solo a determinate condizioni specifiche. Tuttavia, [...] la Legge impone una soglia troppo alta. […] […] E' difficile accettare che una grave violazione dei diritti umani [...] non possa essere una giustificazione sufficiente per la divulgazione al pubblico. Lo stesso vale per le accuse gravi di corruzione, frode elettorale, ecc. Inoltre, per essere in grado di procedere con la divulgazione al pubblico, ai sensi della Legge, il whistleblower è tenuto a dimostrare che 'la prova dell'attività [illegale] può essere distrutta a breve' [...] Ma non in ogni caso grave vi è il rischio della distruzione delle prove. [...] Questa condizione è molto difficile da soddisfare e dovrebbe essere rimossa come conditio sine qua non. Infine, l'Articolo 6 par. 3 definisce tre obblighi supplementari per il whistleblower che divulga al pubblico informazioni protette: rispettare la presunzione di innocenza, rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, non minacciare il corso del conseguente procedimento giudiziario. Questi tre obblighi supplementari possono avere un effetto dissuasivo su chi è intenzionato a fare divulgazioni al pubblico. […] Si raccomanda che le condizioni per le divulgazioni di informazioni protette al pubblico includano una delle tre situazioni: (i) una divulgazione interna/esterna fallita in precedenza, (ii) la non-esistenza di un meccanismo di divulgazione interno/esterno o la sua inefficienza, (iii) il rischio di occultamento delle attività illecite o di abbandono di responsabilità da parte dei colpevoli nel caso di una divulgazione interna/esterna o la paura che i materiali possano essere distrutti. […]” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§77-79 e §84 “[…] La protezione fornita dalla Legge sui Whistleblowers sembra essere incentrata sulle eventuali sanzioni disciplinari contro il whistleblower. Ciò è in linea con l'approccio del Comitato dei Ministri […]. La questione successiva è se questa tutela debba andare al di là della sfera disciplinare e coprire eventuali sanzioni penali derivanti dalla divulgazione, o qualsiasi responsabilità civile in base a illecito civile o violazione di contratto. […] Ciò non implica che la Legge sui Whistleblower debba necessariamente diventare un codice comprensivo per tutti i tipi di divulgazione e fornire una difesa contro tutti i tipi di sanzioni legali. Probabilmente, rispetto ad alcuni tipi di divulgazione (ad esempio quelli relativi ai segreti di Stato o militari) devono essere applicate norme speciali. Tuttavia, la Legge dovrebbe essere più specifica circa la 'protezione' data ai whistleblowers. […]” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§92-94 4. DISCORSI INFIAMMATORI O OSCENITA' “Alcune giurisdizioni non ammettono restrizioni di espressione sulla base del contenuto, a meno che, ad esempio, non creino un pericolo chiaro e imminente o un'azione violenta illegale. La Corte Suprema statunitense distingue tra la mera advocacy generale di violenza e l'incitamento ad uno specifico atto violento. Il primo caso è protetto dal Primo Emendamento dalla Costituzione degli Stati Uniti, mentre il secondo può essere punibile. L'approccio europeo non è così categorico. Come tale, le restrizioni basate sul contenuto non sono escluse dall'Articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti Umani (CEDU) o l'Articolo 11 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'UE. A maggior ragione, ci sono numerosi strumenti internazionali che spingono gli Stati a prendere delle misure positive per combattere le espressioni d'odio o per proteggere bambini da contenuti mediatici sessualmente espliciti o violenti.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §§20-21 4.1 DISCORSI SEDIZIOSI “[…] Richiedere la modifica della Costituzione con mezzi legali potrebbe essere visto [secondo la legge nazionale in questione], come una violazione dell'ordine costituzionale - ma, più spesso, si tratta di una forma accettabile di espressione. Nel suo parere sulla Costituzione romena, la Commissione di Venezia ha sottolineato che 'in assenza di un elemento di 'violenza', il divieto di esprimersi a favore del separatismo territoriale (il che potrebbe essere visto come una legittima espressione di un punto di vista di una persona), può essere considerato oltre ciò che è ammissibile ai sensi della CEDU'. In un parere sulla legge dell'Azerbaigian sulle ONG, la Commissione di Venezia ha ritenuto che 'l'advocacy pacifico per una struttura costituzionale diversa [...] non è considerato come azione criminale, e dovrebbe al contrario essere visto come espressione legittima'.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §23, con riferimento a CDL-AD(2014)010, §73 e CDLAD(2014)043, §49; vedi anche CDL-AD(2007)043, §10; CDL-AD(2012)016, §33 “[…] La legislazione dovrebbe chiarire che va vietata soltanto la diffusione di materiali riguardanti appelli a partecipare a eventi di disordini di massa, in cui vi sia materiale di promozione di disordini di massa o dove l'editore sa che tali atti sono in programma o avranno luogo.” CDL-AD(2008)017, Parere sui Progetti di modifica del Codice Penale della Repubblica di Armenia , §14; vedi anche §§16-17 4.2 INCITAMENTO ALL'ODIO E SIMILE “La Commissione di Venezia sottolinea [...] che l'incitamento all'odio 'è in contraddizione con i valori alla base della Convenzione, in particolare la tolleranza, la pace sociale e la nondiscriminazione' e, in virtù dell'Articolo 17 della CEDU, non può beneficiare della protezione offerta dall'Articolo 10 CEDU.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §42; vedere anche CDL-AD(2008)026, §56 “[…] Laddove il discorso incita alla violenza nei confronti di un individuo o di un settore della popolazione, le autorità statali godono di un ampio margine di apprezzamento e possono disciplinare tali espressioni con l'introduzione di formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni. Anche il giornalismo politico ha i suoi limiti: una critica robusta delle politiche pubbliche, figure politiche o gruppi di persone dovrebbe comunque essere responsabile, e non contenere espressioni di odio o incitare alla violenza illegale. Ci sono documenti internazionali che richiedono attivamente agli Stati di adottare misure, ivi comprese misure di diritto penale, per combattere il crimine d'odio.” CDL-AD(2015)004, Parere sui Progetti di modifica della Legge sui Media del Montenegro, §12 “[…] Non è certo che ogni esercizio della libertà di espressione volto alla “violazione della dignità di una comunità etnica, razziale o religiosa" sia del tipo di discorso di incitamento all'odio menzionato. I termini utilizzati nell'emendamento sono potenzialmente applicabili ad una gamma talmente vasta che mancano la chiarezza e la precisione necessarie per essere in regola con la condizione che una limitazione della libertà di espressione deve essere 'prevista dalla legge'.” CDL-AD(2013)012, Parere sul Quarto Emendamento alla Legge Fondamentale dell'Ungheria, §52 “La Commissione di Venezia è del parere che, al fine di qualificare il 'fomento di discordia sociale, razziale, etnica o religiosa' come 'attività estremistica', la definizione dovrebbe esplicitamente richiedere un elemento di violenza. Questo sarebbe [...] più in linea con l'approccio generale del concetto di 'estremismo' nella Convenzione di Shanghai.” CDL-AD(2012)016, Parere sulla Legge Federale sulla Lotta alle Attività Estremiste della Federazione Russa, §36; vedi anche CDL-AD(2008)026, §21, e CDL-PI(2016)010, §40 “Il negazionismo, nel senso di negazione pubblica di fatti storici o di genocidio con obiettivo razziale, è un reato in pochi paesi (Austria, Belgio, Francia, Svizzera). In altri paesi come la Germania, determinate attività che equivalgono al negazionismo possono rientrare nella definizione del reato di incitamento all'odio.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulto religioso e incitamento all'odio religioso, §30 “Quando si tratta di affermazioni, certi elementi dovrebbero essere presi in considerazione nel decidere se una data dichiarazione costituisce un insulto o se può essere equiparato ad incitamento all'odio: il contesto in cui è stato fatto; il pubblico a cui si è rivolta; se la dichiarazione è stata fatta da una persona nella sua veste ufficiale, in particolare se questa persona svolge funzioni particolari. […] Per quanto riguarda il contesto, un fattore rilevante è se la dichiarazione (o un'opera d'arte) è stata diffusa in un ambiente ristretto o ampiamente accessibile al pubblico in generale, se è stata fatta in un luogo chiuso, accessibile su acquisto di un biglietto, o esposto in una zona pubblica. La circostanza che fosse, ad esempio, stata diffusa tramite i media è particolarmente importante alla luce del potenziale impatto dei mezzi di comunicazione in questione. […] Per quanto riguarda i contenuti, [...] in una società democratica, i gruppi religiosi, come anche altri gruppi, devono tollerare dichiarazioni pubbliche critiche e il dibattito sulle loro attività, insegnamenti e credenze, a condizione che tali critiche non equivalgano all'incitamento all'odio e non costituiscano un incitamento al disturbo della quiete pubblica o alla discriminazione dei seguaci di una particolare religione. Si dovrebbe anche accettare che per cui idee che, nei termini della formula utilizzata dalla Corte di Strasburgo, 'non contribuiscono ad alcuna forma di dibattito pubblico in grado di promuovere il progresso negli affari umani' provocano dei danni, deve essere possibile tenere responsabile chi le ha espresse. […]”. CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulto religioso e incitamento all'odio religioso, §§69-70, 72, 76 “[…] Si è spesso sostenuto che esiste una differenza essenziale tra gli insulti razzisti e gli insulti basati sull'appartenenza ad una data religione: mentre la razza è ereditata e immutabile, la religione non lo è, ed è invece basata su credenze e valori che il credente terrà come unica verità. Questa differenza ha spinto alcuni a concludere che si può accettare una gamma di critiche più vasta rispetto alla religione che rispetto alla razza. Questo argomento presuppone che mentre le idee di superiorità di una razza sono inaccettabili, le idee di superiorità di una religione sono accettabili, […]. A giudizio della Commissione, questo argomento è convincente solo nella misura in cui si tratta di una discussione vera e propria, ma non dovrebbe essere utilizzato per allungare indebitamente i confini tra una genuina discussione 'filosofica' su idee religiose e insulti religiosi gratuiti contro un credente di una fede 'inferiore'. D'altra parte, non si può dimenticare che gli strumenti internazionali e la maggior parte della legislazione nazionale mettono razza e religione in condizioni di parità come motivi proibiti di discriminazione e intolleranza. ” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e dell'accusa di blasfemia, insulto religioso e incitamento all'odio religioso, §§60-61 4.3 OSCENITA' E ALTRE FORME "IMMORALI" DI ESPRESSIONE “[…] Riferirsi alla 'morale pubblica' non è sufficientemente preciso per formare una base giuridica per una interferenza così grave come un divieto ex-ante. […] La morale è un concetto in rapida evoluzione e il suo contenuto è spesso incerto. In effetti, i requisiti della morale, [...] 'variano di volta in volta e di luogo in luogo, soprattutto nella nostra epoca, caratterizzata da una rapida e capillare evoluzione di opinioni sul tema'. Occorrono requisiti più stringenti per i casi di restrizioni a priori su pubblicazioni mediatiche, che richiedono che 'la legge deve fornire una chiara indicazione delle circostanze in cui tali restrizioni sono ammissibili, a maggior ragione se le conseguenze della restrizione devono completamente bloccare la pubblicazione di un periodico'. Quindi, a meno che non esista una giurisprudenza di lunga data che limita l'applicazione di questa misura a casi molto gravi che sono prevedibili, il mero riferimento alla 'morale' nella legge è troppo vaga.” CDL-AD(2015)004, Parere sui Progetti di modifica della Legge sui Media del Montenegro, §§35-36 “[…] Secondo la giurisprudenza della Corte, una dichiarazione umiliante, espressa in modo osceno e sanzionato ai sensi dell'Articolo 148, può ancora rientrare nella voce 'informazioni e idee che offendono, disturbano o sono scioccanti' protetta dall'Articolo 10 CEDU. […]” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §48 “La Commissione di Venezia ha appreso che al termine 'oscenità' [...] e al termine 'prostituzione' indicati [...] [nella Legge], viene data un'interpretazione estensiva dai giudici di pace e dalla Presidenza delle Telecomunicazioni quando bloccano l'accesso a siti web correlati a LGBT, come i siti web che difendono i diritti LGBT o siti d'incontro omosessuali. [...] E' stato affermato che, in pratica, qualsiasi sito web relativo a questioni LGBT può essere considerato come 'osceno' dalla Presidenza e dai giudici/dalle corti. Senza essere in grado di valutare il contenuto dei siti web di cui sopra e le singole decisioni sul blocco dell'accesso, la Commissione di Venezia ribadisce che l'interpretazione estensiva delle violazioni di cui all'Articolo 8, par. 1, come ad esempio 'oscenità', creerà innanzitutto un problema di prevedibilità, perché, a conoscenza della Commissione di Venezia, nella giurisprudenza stabilita dai tribunali penali della Turchia, il mero orientamento sessuale o le legittime espressioni di orientamento sessuale non sono considerate come 'oscenità' ai sensi dell'Articolo 226 del Codice Penale. […].” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §47 5. SANZIONI, RIMEDI E QUESTIONI PROCEDURALI “Esistono diverse forme di sanzione alla libertà di espressione, tra cui: sanzioni amministrative; rimedi di diritto civile, compresa la responsabilità per i danni; restrizioni sulla pubblicazione di periodici, riviste, giornali o libri, o su mostre d'arte; sanzioni penali, sia multe che reclusione.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulto religioso e incitamento all'odio religioso, §54 “[…] Invece di sanzioni penali, a parere della Commissione di Venezia adatte solo a prevenire l'incitamento all'odio, si dovrebbe utilizzare gli strumenti d'azione esistenti, ivi compresa la possibilità di richiesta di risarcimento dei danni da parte degli autori. Questa conclusione non impedisce il ricorso, se del caso, ad altri reati penali, in particolare i reati di ordine pubblico. Spetta ai giudici determinare se un danno è stato subito e, in caso affermativo, l'entità di tali danni (compresa la questione se un'azione è impedita dall'immunità parlamentare). Le corti sono in grado di far rispettare le norme di legge relative a queste questioni e di prendere in considerazione i fatti di ogni situazione; le loro decisioni devono riflettere l'opinione pubblica per non correre il rischio di non essere compresi e accettati, e dunque di mancare di legittimazione.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulto religioso e incitamento all'odio religioso, §§74-75 5.1 SANZIONI E RIMEDI NEI CASI DI DIFFAMAZIONE E SIMILI 5.1.1 Sanzioni penali e altre sanzioni punitive (reclusione, multe ecc) “Rimedi per diffamazione richiedono l'esame più attento. Essi devono tener conto delle circostanze specifiche del caso e le eventuali sanzioni devono mantenere un ragionevole rapporto di proporzionalità con il danno alla reputazione subito. Misure punitive eccessive dovrebbero essere evitati e l'imposizione di una pena detentiva dovrebbe essere limitata a circostanze eccezionali. […] Nel regolare l'esercizio della libertà di espressione in modo da garantire una adeguata protezione legale della reputazione degli individui, gli Stati dovrebbero evitare di prendere misure che potrebbero scoraggiare i media di adempiere al loro ruolo chiave di informare e allertare il pubblico su questioni di interesse pubblico.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §§38-39 “La Corte [europea] non ha proscritto disposizioni penali sulla diffamazione. A suo parere, sta alle autorità statali competenti adottare, se del caso, misure anche di carattere penale. Tuttavia, la Corte ha evidenziato l'effetto dissuasivo del semplice fatto che una sanzione è di natura penale e ha criticato l'uso eccessivo di disposizioni penali. Gli emendamenti proposti alla normativa vigente sono volti [...] a limitare l'uso di sanzioni penali per diffamazione, e introducono, come passo positivo notevole, l'abolizione della detenzione come sanzione per diffamazione. […]” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §29 e §59; vedi anche CDLAD(2013)024, §40 e §57, CDL-AD(2015)015, §38 “[…] La gravità delle sanzioni previste dalle disposizioni italiane sulla diffamazione [...] è una fonte di particolare preoccupazione. Pare difficile che pene detentive massime fino a uno, due o sei anni, e sentenze minime di sei mesi in determinate circostanze, sono - fatta eccezione per le situazioni eccezionali indicate dalla Corte - in linea con il principio di proporzionalità stabilito dalla giurisprudenza ex Articolo 10. […]” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §55 “L'assenza di un limite massimo per le sanzioni pecuniarie applicabili per diffamazioni pubblicate nei media dovrebbe essere riconsiderato […]. […] Inoltre, secondo i principi generali previsti dal Codice Penale per l'applicazione delle sanzioni, nel determinare l'importo delle multe entro i limiti di discrezionalità fissati dalla legge [...], il giudice deve inter alia tener conto della gravità del reato [...] così come della situazione economica del trasgressore e l'effetto della sanzione pecuniaria [...]. Sarebbe comunque opportuno fare esplicito riferimento al requisito di proporzionalità nelle disposizioni che trattano specificamente la diffamazione, per applicare più adeguatamente le garanzie di cui sopra. Secondo il DDL, la diffamazione diretta alle istituzioni e alle agenzie pubbliche non è più punibile con livelli più elevati di sanzioni. Questo è uno sviluppo molto positivo, che merita di essere lodato. […]” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §§56–57 e §63 “[…] Non vi è dubbio che gli importi massimi delle multe previste della Legge sui Media [per la pubblicazione di contenuti illegali (l'importo massimo della multa per un fornitore di servizi mediatici con un significativo potere di mercato è di circa 650.000 euro, mentre l'importo massimo della multa per un prodotto di stampa online è di circa 80.000 euro)] sono estremamente elevati, pur tenendo conto delle dimensioni e della condizione economica del potenziale trasgressore. […]” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §38 5.1.2 post Riconoscimento dei danni e altre forme di sanzioni compensative ex “Le leggi civili sulla diffamazione hanno un effetto meno dissuasivo sulla libertà di espressione rispetto alle leggi penali, a condizione che la legge sia formulata in modo da escludere abusi da parte delle autorità. E' essenziale garantire che coloro citati in giudizio siano in grado di metter su una difesa adeguata.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §78 “Le ammende pecuniarie applicate nei procedimenti civili devono tener conto delle circostanze specifiche del caso e mantenere un ragionevole rapporto di proporzionalità con il danno alla reputazione subito. [...] Le compensazioni finanziarie eccessive possono avere un 'effetto dissuasivo' sulla libertà di espressione e portare all'auto-censura. Questo effetto dissuasivo è altamente problematico quando colpisce, in particolare, coloro che cercano di fare luce sulla corruzione e sugli abusi nelle alte sfere. [...] D'altra parte, è consentito prevedere obblighi specifici per i media, come ad esempio la correzione di dichiarazioni false, il diritto di replica per il denunciante, o la pubblicazione di una sentenza del tribunale che stabilisce la falsità di una dichiarazione.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §32; vedi anche CDLAD(2013)024, §43 “Nella sua forma attuale, la Legge sulla Stampa prevede [...] il principio di proporzionalità in relazione all'ammontare del risarcimento che il danneggiato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi del Codice Penale [...]. Tuttavia, non viene fatto alcun riferimento esplicito alla situazione economica dell'imputato, che deve essere presa in considerazione in ogni caso, come richiesto dall'Articolo 133bis del Codice Penale.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §58; vedi anche CDLAD(2013)024, §§58 e 112 “[…] In linea di principio, in base alle disposizioni costituzionali nazionali, si può richiedere allo Stato di fornire una protezione alla reputazione del defunto. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo non richiede necessariamente l'introduzione di rimedi di diritto privato per la diffamazione di persone defunte. Inoltre, è consentito negare alcuni tipi di rimedi, purché tale politica miri ad evitare l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione o altre considerazioni altrettanto importanti. Nel contesto attuale, l'Articolo 6 della Legge sulla Libertà di Espressione [(che nega la causa di azione relativa a difendere la reputazione del defunto)] può essere considerato carente solo se la portata dei casi in cui si nega qualsiasi rimedio effettivo è sostanziale e potrebbe applicarsi nei casi in cui il danno alla reputazione del defunto è particolarmente grave. Gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento e spetta a loro scegliere il modo migliore per proteggere 'onore' e 'reputazione' senza, allo stesso tempo, intaccare la libertà di espressione. ” CDL-AD(2014)040, Amicus Curiae per la Corte Costituzionale della Georgia in materia di diffamazione dei deceduti, §67 5.2 SANZIONI PER INCITAMENTO ALL'ODIO “L'incitamento all'odio quindi giustifica sanzioni penali. Infatti, l'introduzione pan-europea di sanzioni contro l'incitamento all'odio ha un forte valore simbolico, che va oltre l'oggettiva difficoltà di definire e perseguire il reato di incitamento all'odio. [...] [La CEDU] ha dichiarato che 'per una questione di principio, può essere considerato necessario in alcune società democratiche sanzionare o addirittura prevenire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio sulla base di intolleranza (ivi inclusa l'intolleranza religiosa), a condizione che le eventuali 'formalità', 'condizioni', 'restrizioni' o 'sanzioni' imposte siano proporzionate al fine legittimo perseguito'. L'applicazione di legislazione contro l'odio deve essere ponderata in modo da evitare un risultato in cui le restrizioni che mirano potenzialmente alla protezione di minoranze da abusi, estremismo o razzismo, hanno invece l'effetto perverso di imbavagliare l'opposizione e le voci di dissenso, mettendo a tacere le minoranze e rafforzando il discorso e l'ideologia dominante in termini politici, sociali e morali.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e dell'accusa di blasfemia, insulto religioso e incitamento all'odio religioso, §§57-58; vedi anche §91 “La pena detentiva massima prevista per incitamento all'odio varia significativamente (da uno a dieci anni) tra gli Stati membri:19 un anno (Belgio, Francia, Paesi Bassi); diciotto mesi (Malta); due anni (Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Georgia, Islanda, Irlanda, Lituania, Slovenia, Svezia); tre anni (Azerbaigian, Bulgaria, Croazia, Estonia, Ungheria, Italia, Lettonia, Moldavia, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Turchia); quattro anni (Armenia); cinque anni (BosniaErzegovina, Germania, Monaco, Montenegro, Portogallo, Serbia, "ex-Repubblica jugoslava di Macedonia", Ucraina); dieci anni (Albania). In tutti i paesi, la detenzione è alternativa o cumulativa a una multa pecuniaria.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulto religioso e incitamento all'odio religioso, §40 5.3 SANZIONI PER COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI O CLASSIFICATE “[…] Gli errori sono inevitabili: giornalisti possono superare i limiti della loro libertà pubblicando delle informazioni che non contribuiscono al dibattito pubblico in alcun modo significativo e che, allo stesso tempo, rivelano informazioni personali molto sensibili. […] La 'privacy' è principalmente un interesse privato, che può essere efficacemente protetto con il diritto privato. Anche se non esiste uno standard comune europeo su questo tema, la Commissione di Venezia ritiene che si dovrebbero evitare, nella misura massima possibile, le sanzioni penali per le violazioni della privacy da parte dei giornalisti. E' particolarmente preoccupante che la stessa sanzione penale possa essere applicata per la 'rivelazione privata' di cui all'Articolo 4 par.1, ossia nelle situazioni in cui il danno alla privacy è certamente minimo e l'uso di tali mezzi gravi è chiaramente sproporzionato. Le sanzioni penali, e soprattutto le sanzioni così gravi come la detenzione, dovrebbero essere applicate solo in casi estremi - per esempio, per la maligna divulgazione pubblica di dati personali molto sensibili che non sono di alcun interesse pubblico, con conseguenze molto gravi e chiaramente percepibili per quest'ultimo. E anche le sanzioni di diritto civile dovrebbero essere commisurate al torto subito dalla 'vittima' o dal 'protagonista' della pubblicazione, e prendere la difesa dell''interesse pubblico' da parte dal giornalista in questione.” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§56-57 5.4 RESTRIZIONI A PRIORI, BLOCCO DI SITI WEB, DIVIETI DI PROFESSIONE, ECC “[…] La CEDU non vieta le restrizioni a priori. Tuttavia, dal momento che tali misure costituiscono una delle minacce più gravi per la libera circolazione delle informazioni e per il dibattito pubblico, saranno oggetto di un controllo più rigoroso. Di conseguenza, richiede la chiara indicazione di criteri per le restrizioni a priori nella legge, e garanzie procedurali per aiutare ad evitare delle violazioni arbitrarie della libertà di espressione. A questo proposito è di particolare importanza il principio di proporzionalità. Quanto sopra vale a maggior ragione per la censura relativa non a materiali già esistenti, ma per pubblicazioni future: in assenza di contenuti pubblicizzati, è difficile valutare il loro effetto nocivo, se c'è, al fine di condurre l'esercizio di bilanciamento e di progettare una misura appropriata. […] La Corte è stata estremamente critica dell'esclusione di singoli giornalisti dalla professione anche quando tale esclusione è provvisoria. La Corte ha ritenuto che una condanna penale che priva un giornalista professionista del suo diritto di esercitare la professione deve essere considerata una pena molto dura. L'ex Commissione europea per i Diritti Umani era dello stesso avviso. […] Per diversi motivi un divieto generale su tutte le pubblicazioni future è la sanzione più grave che si possa applicare ad un mezzo di informazione. Prima di tutto, le notizie sono un 'bene deperibile'; la censura preventiva dà l'opportunità alle autorità di ritardare una copertura mediatica che potrebbe danneggiarle per un periodo sufficientemente lungo da far perderne il valore mediatico. Inoltre, la censura preventiva consente alle autorità di sopprimere rapporti che nessuno ha visto, rendendo difficile se non impossibile al pubblico verificare se la soppressione fosse giustificata. Infine, un divieto generale priva il pubblico del suo diritto di essere informati da questo particolare organo di stampa.” CDL-AD(2015)004, Parere sui Progetti di modifica della Legge sui Media del Montenegro, §§14-16, e §31; vedi anche CDL-AD(2015)015, §40 “La Commissione di Venezia è disposta ad accettare che, in casi estremi, un arresto temporaneo nel caso in un organo di stampa abbia più volte pubblicato materiali che incitano all'odio associato alla violenza. La Commissione di Venezia ricorda che l'esercizio del diritto alla libertà di espressione da parte di media professionisti assume un significato particolare in situazioni di conflitto e di tensione. Particolare cautela è necessaria quando si considera la pubblicazione di opinioni di rappresentanti di organizzazioni che ricorrono alla violenza contro lo Stato. I media non devono diventare un veicolo per la diffusione di discorsi di odio e di promozione della violenza. Così, la riduzione temporanea delle operazioni di un organo di stampa può esser possibile nel caso in cui ripetute pubblicazioni non sono solo illegali (oscene, diffamatorie, blasfeme, ecc), ma rappresentano un gravissimo caso di cattiva condotta dei media - e cioè quando tali pubblicazioni incitano direttamente alla violenza illegale contro individui o gruppi, al rovesciamento violento dell'ordine costituzionale, e simili. Anche in questi casi, il divieto ex ante dovrebbe essere utilizzato come misura di ultima istanza; occorre una distinzione accurata tra l'incitamento reale e grave all'odio e alla violenza illegale e, d'altra parte, il diritto individuale (inclusi giornalisti e politici) di esprimere le proprie opinioni liberamente e di 'offendere, scioccare o disturbare' altri. Una varietà di opinioni è essenziale per il dibattito pubblico. Nella maggior parte dei casi le pubblicazioni illegali, anche se di natura oscena o diffamatoria, o se dimostrano intolleranza verso alcuni individui, gruppi o idee, o se mancano di rispetto per i simboli e le autorità, devono essere combattute con mezzi meno drastici (ad esempio una multa o una ingiunzione stretta per la non-pubblicazione di alcuni materiali).” CDL-AD(2015)004, Parere sui Progetti di modifica della Legge sui Media del Montenegro, §§40-43 “[…] [La Legge] dà ai tribunali il potere di ordinare la chiusura provvisoria dell'organo di stampa, non si limita a vietare una certa pubblicazione su un determinato argomento. Questo potere può essere utilizzato soltanto in circostanze estreme, dal momento che anche un arresto provvisorio delle attività può essere letale per l'attività di un giornale. […].” CDL-AD(2015)004, Parere sui Progetti di modifica della Legge sui Media del Montenegro, §32 “L'introduzione, come pena accessoria, di un divieto di esercitare la professione di giornalista da uno a sei mesi [...] è problematico in virtù del principio per cui la stampa deve essere in grado di svolgere il ruolo di cane da guardia pubblico in una società democratica, e dovrebbe essere riesaminato. In alternativa, la questione può essere deferita agli organi disciplinari della professione.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §69 “Inoltre, il 29 gennaio 2015, l'Assemblea Parlamentare ha adottato la Risoluzione 2035 (2015) sulla Tutela della Sicurezza dei Giornalisti e della Libertà Mediatica in Europa, nella quale ha considerato 'il blocco generale da parte delle autorità pubbliche di siti o servizi web come una grave violazione della libertà dei media, che priva un numero elevato e indiscriminato di utenti internet del diritto di accesso a internet'.” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §14 “[…] La Legge non si applica ai materiali che sono di già stati resi pubblici [...]. Si tratta di un approccio ragionevole, dal momento che qualsiasi divieto per l'ulteriore diffusione di materiali che sono già di dominio pubblico sarebbe inutile e non aiuterebbe a raggiungere l'obiettivo principale della Legge - la tutela degli interessi di privacy.” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §13 5.5 RICORRENTI E IMPUTATI IN CASI RELATIVI ALLA LIBERTA DI ESPRESSIONE “[…] E' fondamentale sottolineare che è 'l'autore' dell'affermazione diffamante a dover esser ritenuto responsabile di dichiarazioni non veritiere, se il giornalista si è limitato a citare l'autore. La Corte ha sottolineato che punire un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni rese da un'altra persona in un'intervista, ostacolerebbe seriamente il contributo della stampa alla discussione di questioni pubbliche. In relazione agli Articoli 5.1.1 e 5.1.3, nell'identificare giornalisti ed editori come responsabili delle dichiarazioni fatte nei mass media o in materiali oggetto di diffusione pubblica di massa, la Legge dovrebbe far ricadere la responsabilità giuridica primaria dei danni sull'editore che impiega il giornalista/editore, e che dovrebbe portare tutta o la maggior parte della responsabilità finanziaria, come incentivo per garantire elevati standard giornalistici negli organi di stampa. Allo stesso modo, anche gli speech writer non dovrebbero essere ritenuti responsabili per il discorso pronunciato da un personaggio pubblico [...], e persone che lavorano nella pubblica amministrazione non devono essere ritenuti responsabili per materiali 'oggetto di diffusione di massa al pubblico' [...]. Se tale materiale contiene degli errori evidenti, dovrebbe essere corretto. [...] Dovrebbe ricadere sull'ente d'impiego - Stato, municipio e altre autorità pubbliche - la responsabilità primaria per la pubblicazione o la preparazione di materiale potenzialmente 'diffamatorio'. Va inoltre chiarito nel testo che l'ente pubblico può essere ritenuto corresponsabile per la dichiarazione di un individuo soltanto se la dichiarazione in questione è stata fatta nell'esercizio di una funzione pubblica. ” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §§89-91 “La Commissione di Venezia è del parere che [...] l'obbligo dell'editore di giornale/pubblicazione di supervisionare, al fine di evitare violazioni della Legge, il contenuto della pubblicazione, compresa la sua presentazione, così come la relativa passività, sono in conformità con le norme CEDU […]. Allo stesso modo, secondo [...] [la Legge sulla Stampa], i reati commessi a mezzo stampa, il proprietario della pubblicazione e l'editore sono civilmente responsabili, sia reciprocamente e in modo congiunto con i trasgressori. La Commissione di Venezia è del parere che, come incentivo per garantire elevati standard giornalistici [...], le Legge sulla diffamazione dovrebbe far ricadere la responsabilità giuridica primaria dei danni sul proprietario/editore che impiega il giornalista/redattore, il quale dovrebbe portare tutto o la maggior parte della responsabilità finanziaria. Questo è di particolare importanza per i giornalisti impiegati da media meno prominenti, per i quali la minaccia di multe pesanti e compensazioni finanziarie sono un deterrente maggiore. […].” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §§49-51; vedi anche CDLAD(2008)026, §53 “Le disposizioni del nuovo proposto Articolo 57 del Codice Penale, relative alla responsabilità editoriale per diffamazione, sollevano diverse questioni. [...] Dal momento che la modifica consente all'editore di delegare il suo dovere di supervisione, [...] la delega da editore a giornalista può provocare un effetto dissuasivo nel senso che di fronte a multe molto elevate i giornalisti esiteranno a praticare quel giornalismo investigativo che spesso provoca una reazione dura da chi detiene il potere. L'editore/giornale dovrebbe essere responsabile per l'atto di un giornalista che fa il suo lavoro in conformità con l'etica giornalistica. L'assenza di qualsiasi spiegazione razionale per la riduzione della sanzione per violazione dell'Articolo 57 di un terzo 'in tutti i casi' può essere visto come arbitrario.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §66 “Le proposte di modifica devono mettere in chiaro che solo il mezzo di comunicazione mediatico (un giornale, una radio, un canale televisivo, ecc) responsabile della violazione della Legge sui Media può essere il destinatario della misura, e non l'azienda mediatica in quanto tale. In caso contrario, sarebbe possibile vietare la distribuzione di tutti i prodotti mediatici (giornali, canali televisivi, ecc) della stessa azienda, anche se una parte di essi non ha violato la legge. […] Inoltre, la legge (sia la legge vigente e le proposte di modifica) non chiarisce fino a che punto possa essere applicabile ai 'nuovi media' (come ad esempio i siti web) in cui i contenuti possono essere aggiunti liberamente dagli utenti. Data la complessità della questione, la Commissione di Venezia ritiene che l'area regolata dalla presente legge dovrebbe essere limitata ai media 'tradizionali' (stampa e audio-visivi) o ai fornitori di contenuti, che hanno una 'linea editoriale' e sono quindi responsabili per il contenuto pubblicato.” CDL-AD(2015)004, Parere sui Progetti di modifica della Legge sui Media del Montenegro, §§47-48; vedi anche CDL-AD(2013)038, §§70-71 “La Commissione di Venezia [...] ricorda che secondo la Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla Libertà di Comunicazione su Internet, 'gli Stati membri non dovrebbero imporre ai fornitori di servizi un obbligo generale di monitorare i contenuti su internet ai quali danno accesso, che trasmettono o memorizzano, né quello di cercare attivamente fatti o circostanze che possano indicare attività illegali'. Nel caso in cui i regolamenti menzionati in queste disposizioni impongano un obbligo di monitoraggio generale, questo non sarebbe un carico proporzionale per i fornitori di uso pubblico alla luce degli standard di cui alla suddetta Dichiarazione del Comitato dei Ministri. ” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §97 “[…] Si raccomanda di non escludere che un reclamo per diffamazione possa essere proposto da o per conto di un gruppo di persone la cui reputazione viene attaccata dalle stesse dichiarazioni diffamatorie.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §85 “Il suggerimento [...] che le dichiarazioni su una persona deceduta possono essere perseguibili su richiesta dei suoi parenti, se le dichiarazioni provocano danno a 'loro diritti e interessi', è discutibile in circostanze di dibattito pubblico riguardante personaggi pubblici. [...] Un diritto di adire la diffamazione per la reputazione dei deceduti potrebbe essere abusato per evitare un robusto dibattito pubblico relativo a eventi storici. Tuttavia, vi è una varietà di pratiche in Europa su questo punto. […]” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione di diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §86 “La maggior parte dei paesi a regime di common law, [...] di solito negano una causa [in casi di diffamazione] per i parenti del defunto. […]. In molti paesi appartenenti alla tradizione continentale, l'approccio è diverso e la reputazione del defunto è ritenuta meritevole di tutela. […]. […] Sembra che di recente la Corte abbia aperto alla possibilità per i familiari di una persona deceduta di affermare che i loro diritti fossero stati colpiti da una pubblicazione diffamatoria riguardante questa persona. Ciò può portare alla comparsa di un obbligo positivo per lo Stato ai sensi dell'Articolo 8 della Convenzione di proteggere le famiglie dei defunti dal 'danno secondario' causato loro da una dichiarazione diffamatoria su di lui o di lei. Detto ciò, questa è una tendenza che non può ancora essere considerata come 'una giurisprudenza consolidata'; sono necessarie pronunce più esplicite e favorevoli della Corte per concludere che l'Articolo 8 della Convenzione impone allo Stato di dare protezione legale alla reputazione di un defunto; dal momento che non esiste un consenso internazionale su tale questione, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se e come difendere la reputazione del defunto; nella maggior parte dei casi 'l'interesse di reputazione' dei parenti sarebbe molto debole e la libertà di parola prevarrebbe, in particolare laddove è trascorso parecchio tempo dalla morte della persona e la persona la cui reputazione è stata colpita era una figura pubblica e/o la questione discussa era di interesse pubblico; l'unica eccezione a quanto sopra può riguardare le pubblicazioni occorse in seguito alla morte della persona e che mancano di rispetto alla dignità del defunto e feriscono seriamente i sentimenti della famiglia in lutto (l'eccezione del 'periodo funerario'). Tuttavia, con il passare del tempo tali considerazioni diventano anche meno rilevanti. ” CDL-AD(2014)040, Amicus Curiae per la Corte Costituzionale della Georgia in materia di diffamazione dei deceduti, §§38, 45, e 60 5.6 GARANZIE PROCEDURALI “[…] Dovrebbe essere chiarito nella Legge che il Consiglio Mediatico può utilizzare i suoi poteri per imporre sanzioni pesanti (come multe elevate o interruzione delle trasmissioni, il blocco dell'accesso, ecc) soltanto come misura di ultima istanza, quando sono falliti tutti gli altri tentativi ragionevoli per guidare il mezzo di informazione sulla strada giusta, e dove le pubblicazioni hanno ripetutamente e gravemente (entrambe queste condizioni devono essere soddisfatte) messo in pericolo la pace e l'ordine pubblico. […].” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §41 “[…] La Commissione di Venezia è del parere che il potere della Presidenza [(qui - un'autorità amministrativa)] di dare l'ordine di bloccare ex officio, senza previo controllo giudiziario, dovrebbe essere rimosso e, come sottolineato in precedenza, l'obbligo di effettuare il bilanciamento tra il diritto alla privacy e alla libertà di espressione dovrebbe, nel caso di una decisione con conseguenze così gravi, incombere innanzitutto su un giudice e non su un organo amministrativo.” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §72 “Un nuovo paragrafo [...] stabilisce che, qualora un tribunale imponga un divieto ex post su un mezzo di informazione, dovrà emettere un avviso formale che ulteriori violazioni della Legge da parte di questo mezzo mediatico possono comportare il divieto ex ante (ossia la sospensione temporanea delle sue operazioni). Questa disposizione dovrebbe rendere l'applicazione di un divieto ex ante più prevedibile. E' opinabile se sia compito del tribunale emettere tali avvertimenti, anticipando così l'esito di casi futuri; dopo tutto, l'iniziativa di chiedere un divieto spetta al Procuratore di Stato. Inoltre, non è chiaro se questo avvertimento è tutt'altro che un semplice promemoria. Almeno, secondo il progetto di modifica l'imposizione del divieto ex ante non dipende dall'esistenza di un precedente avvertimento formale. ” CDL-AD(2015)004, Parere sui Progetti di modifica della Legge sui Media del Montenegro, §§50-51 “[…] L'applicazione immediata di una multa pesante o la cessazione/sospensione delle trasmissioni, anche se di qualche giorno soltanto, potrebbe distruggere il mezzo mediatico, soprattutto ora che i media tradizionali sono così fragili economicamente. [...] Le decisioni del Consiglio Mediatico che possono avere conseguenze irreversibili per il continuo funzionamento del mezzo di informazione in questione o sul lavoro dei giornalisti non dovrebbero essere immediatamente esecutive. Si dovrebbe dare tempo sufficiente alla parte interessata da tali misure gravi per proporre ricorsi giudiziari, e la misura deve rimanere sospesa fin quando la Corte stessa decide sulla questione di un'ulteriore sospensione. Inoltre, in tutti i casi i tribunali dovrebbero avere in qualsiasi momento il potere di sospendere l'applicazione di tutte le sanzioni, indipendentemente dal loro grado o carattere.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §44 “[…] Il controllo giurisdizionale da parte delle Corti amministrative della 'legalità' delle decisioni del Consiglio Mediatico dovrebbe non solo includere la verifica del rispetto formale della misura della Legge sui Media, ma anche questioni sulla proporzionalità delle misure contestate.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §45 “Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte on-line [...], poiché vi è un chiaro spostamento dalla stampa al giornalismo su internet, è sempre più importante che le leggi sulla diffamazione forniscano delle difese equivalenti a coloro che agiscono, rispettivamente, come semplici canali per il passaggio di informazioni su internet o che ospitano dei siti web. E' anche importante che gli host siano tenuti ad istituire una procedura efficace (self-policing) di segnalazione e rimozione. Richiedere a un denunciante di andare in tribunale per ottenere un ordine di rimozione non protegge sufficientemente il diritto della persona diffamata. Inoltre, questo scoraggia i fornitori di servizi internet dall'assunzione di responsabilità, una volta avvisati, per i siti web che ospitano. Più in generale, anche se non giuridicamente vincolante per l'Azerbaigian, la Direttiva dell'Unione Europea 2000/31/EC e le difese ivi stabilite possono essere utilizzate come riferimento utile per stabilire le difese disponibili per le varie forme di fornitori di servizi internet. […].” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §92 “Uno dei requisiti del principio di proporzionalità [nei casi di libertà di espressione] è che le motivazioni addotte dalle autorità nazionali per giustificare delle restrizioni al diritto alla libertà di espressione dovrebbero essere rilevanti e sufficienti. Inoltre, questo è anche un requisito del principio del giusto processo ai sensi dell'Articolo 6 CEDU: le sentenze delle corti e tribunali dovrebbero dare una motivazione sufficiente delle ragioni su cui si basano. Un tribunale di grado inferiore deve anche dare tali motivazioni per consentire alle parti di fare uso efficace di qualsiasi diritto di appello esistente. Alcune decisioni dei giudici di pace esaminate dalla Commissione di Venezia durante le riunioni ad Ankara non forniscono alcuna motivazione o ragione per giustificare l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione. [...] La Commissione di Venezia [...] ribadisce l'importanza cruciale della motivazione di una decisione del tribunale al fine non solo di rispettare il principio di proporzionalità di cui all'Articolo 10 CEDU, ma anche per soddisfare le esigenze del giusto processo ai sensi dell'Articolo 6 CEDU.” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §38 “In primo luogo, [...] [la Legge] non prevede alcuna procedura di notifica alla parte interessata sulla procedura [...] [del blocco d'accesso come un 'ingiunzione provvisoria' disposta dal giudici nel corso dei procedimenti]. [...] Una vera procedura di notifica dovrebbe essere implementata al fine di dare ai fornitori di contenuti la possibilità di essere a conoscenza del provvedimento di blocco e delle ragioni fornite dalle autorità per giustificare il provvedimento. [...] E' fortemente raccomandato che la disposizione sia modificata per imporre alle autorità l'obbligo di notificare la parte interessata circa la misura di blocco d'accesso e le sue ragioni. […]. In secondo luogo, la mancanza del ricorso in Cassazione contro il provvedimento di blocco d'accesso [...] può essere spiegato nella misura in cui la misura di blocco d'accesso ai sensi dell'Articolo 8(2) è solo una 'misura precauzionale', presa nel quadro di un procedimento penale concernente i reati elencati [...] [nella Legge]. In ogni caso, il giudice penale competente, vale a dire il giudice del tribunale penale, dovrebbe avere il potere di rivedere la necessità di mantenere la misura cautelare di blocco d'accesso e di revocare immediatamente questa misura se lui/lei ritiene che la misura non è necessaria al fine, ad esempio, di prevenire qualsiasi rischio di danni irreparabili. [...] Non è accettabile che la decisione presa da un giudice di pace come 'misura precauzionale' sia vincolante per il giudice del tribunale durante il procedimento penale. […]. Per quanto riguarda gli ordini di blocco ex officio emessi dalla Presidenza delle Telecomunicazioni nelle condizioni di cui all'Articolo 8(4), i.e. il fornitore di contenuti o hosting si trova al di fuori del paese o il contenuto delle pubblicazioni costituisce reato di sfruttamento sessuale dei bambini, oscenità e prostituzione, la necessità di questa disposizione non è chiara alla Commissione di Venezia. La misura di blocco d'accesso ai sensi dell'Articolo 8 è una misura precauzionale presa nel quadro di un procedimento penale e dovrebbe essere il ruolo e la responsabilità di un giudice valutare la necessità di tale misura durante un procedimento penale. Le ragioni di cui all'Articolo 8(4) non giustificano la competenza di un organo amministrativo per il rilascio di ordini di blocco d'accesso ex officio senza previo controllo giurisdizionale. Questa competenza della Presidenza dovrebbe essere abrogata.” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §§51-53 “[…] Il poco tempo concesso al giudice di pace per prendere una decisione sul blocco dell'accesso (24 ore secondo gli Articoli 8A e 9; 48 ore secondo l'Articolo 9A), senza tenere un'udienza (Articolo 9) e senza alcuna possibilità di appello davanti a un tribunale superiore contro la decisione del blocco dell'accesso, non può considerarsi come fornire le necessarie garanzie procedurali al fine di tutelare la libertà d'espressione su internet. […] Le procedure dovrebbero essere modificate profondamente in modo da dare al fornitore internet il tempo sufficiente e le facoltà di difendersi, e al giudice tempo e possibilità sufficienti per prendere una decisione ben motivata, e in particolare la competenza di tenere un'audizione al fine di effettuare una valutazione di proporzionalità adeguata sulla necessità di interferenza con la libertà di espressione. […]. Più in particolare, nel caso in cui debba essere mantenuto il carattere autonomo di tali procedure, un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contro la decisione di blocco dell'accesso dal giudice di pace dovrebbe quindi essere disponibile. E' vero che, a differenza dal Protocollo n 7 relativo alle cause penali, l'Articolo 6 CEDU non obbliga gli Stati membri di istituire un sistema di Corti d'appello e il diritto di ricorso ad un tribunale superiore non è previsto, e non è implicita, nell'Articolo 6.42. Tuttavia, come ha sottolineato la Commissione di Venezia [in un precedente parere], l'orientamento dei tribunali superiori è molto importante per i tribunali inferiori nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme sui diritti umani nella loro giurisprudenza. E' evidente che una procedura di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, come la più alta Corte, fornirebbe migliori garanzie alle parti interessate rispetto ad una procedura d'appello dinanzi ad un tribunale di medesimo livello. […]” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge n. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §§60, e 62-63 6. LIBERTA' DI ESPRESSIONE, LIBERTA RELIGIOSA E BLASFEMIA “[…] L'assenza di un concetto europeo uniforme sui requisiti di tutela dei diritti degli altri in relazione ad attacchi a convinzioni religiose amplia il margine d'apprezzamento degli Stati membri nel regolamentare la libertà d'espressione in relazione a questioni che possono offendere convinzioni personali intime all'interno della sfera della morale o della religione. Ciò che può causare notevole offesa a persone di una determinata convinzione religiosa varierà in modo significativo di volta in volta e da luogo a luogo, soprattutto in un'epoca caratterizzata da una serie sempre crescente di fedi e denominazioni: le autorità statali sono pertanto in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per apprezzare ciò che è 'necessario in una società democratica'.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e la prosecuzione di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §51 “[…] [La CEDU] ha dichiarato che, al fine di garantire la pace religiosa, gli Stati hanno l'obbligo di evitare per quanto possibile le espressioni che sono gratuitamente offensive per altri e quindi una violazione dei loro diritti, e che non contribuiscono ad alcuna forma di dibattito pubblico in grado di promuovere il progresso negli affari umani. E' legittimo pensare che il rispetto per i sentimenti religiosi dei credenti sia stato violato da raffigurazioni provocanti di oggetti di venerazione religiosa o attacchi offensivi su principi e dogmi religiosi; in certe circostanze questi possono essere considerati come violazione dannosa dello spirito di tolleranza, che deve anche essere una caratteristica di una società democratica.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §47 “La Commissione ritiene che ogni differenza nell'applicazione di restrizioni alla libertà di espressione, al fine di proteggere credenze o convinzioni religiose specifiche (anche per quanto riguarda la posizione di un gruppo religioso come vittima in contrapposizione al reo), dovrebbe essere evitata o debitamente giustificata. ” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §82 “Una nuova etica delle relazioni interculturali responsabili in Europa e nel resto del mondo è resa necessaria dalla diversità culturale nelle società moderne, e richiede che un esercizio responsabile del diritto alla libertà di espressione debba sforzarsi di rispettare le credenze e le convinzioni religiose di altri. In questo e altri campi può aiutare l'autocontrollo, a condizione naturalmente che quest'ultimo non sia dettato dalla paura di reazioni violente, ma soltanto da un comportamento etico. Tuttavia, ciò non significa che le società democratiche debbano diventare ostaggio delle sensibilità eccessive di alcuni individui: la libertà di espressione non deve ritirarsi indiscriminatamente di fronte a reazioni violente.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e dell'accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §§95-96 “[…] Il diritto alla libertà di espressione implica che dovrebbe essere consentito di controllare, discutere apertamente e criticare, anche in modo aspro e irragionevole, sistemi di credenze, opinioni e istituzioni, purché ciò non equivalga alla diffusione di odio nei confronti di un individuo o di un gruppo.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §49; vedi anche CDL-AD(2015)015, §25 “La Commissione non ritiene la semplice creazione di un reato di insulto religioso (cioè, insulto a sentimento religioso) necessario o auspicabile, senza un elemento di incitamento all'odio come componente essenziale. Né ritiene la Commissione indispensabile imporre una sanzione penale per un insulto basato sull'appartenenza ad una particolare religione. Se una dichiarazione o un'opera d'arte non si qualifica come incitamento all'odio, allora non dovrebbe essere oggetto di sanzioni penali. E' vero che la penalizzazione dell'insulto al sentimento religioso potrebbe dare un segnale forte a tutti, sia alle vittime potenziali sia agli autori potenziali, che le dichiarazioni e le pubblicazioni gratuitamente offensive non sono tollerate in una democrazia effettiva. D'altra parte, la Commissione ribadisce che il ricorso al diritto penale, che dovrebbe in via di principio di per sé essere riservato ai casi in cui nessun altro rimedio appare efficace, deve avvenire solo con estrema cautela in materia di libertà di espressione.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §§64-66 “E' vero che i confini tra insulto ai sentimenti religiosi (blasfemia inclusa) e i discorsi d'odio possono confondersi facilmente, cosicché la linea di demarcazione, in un discorso offensivo, tra l'espressione di un'idea e l'incitamento all'odio è spesso difficile da identificare. Comunque, questo problema dovrebbe essere risolto attraverso una interpretazione appropriata della nozione di incitamento all'odio piuttosto che attraverso l'applicazione di sanzioni per insulto ai sentimenti religiosi. […] Deve essere possibile criticare le idee religiose, anche se per alcuni tali critiche possono essere percepite come una ferita ai loro sentimenti religiosi. Eventuali risarcimenti devono essere attentamente e rigorosamente giustificati e motivati, e devono essere proporzionali, al fine di evitare un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione. Vale anche la pena ricordare che un insulto ad un principio o un dogma, o ad un rappresentante di una religione, non equivale necessariamente ad un insulto ad un individuo che crede in quella religione. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che un attacco ad un rappresentante di una chiesa non causa automatico discredito o denigrazione ad una fetta della popolazione sulla base della fede nella religione in questione, e che la critica ad una dottrina non contiene necessariamente attacchi al credo religioso in quanto tale. La differenza tra la calunnia individuale e la diffamazione di gruppo deve essere attentamente presa in considerazione.” CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e l'accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §§68, e 76-77 “[…] Il reato di blasfemia dovrebbe essere abolito (già il caso nella maggior parte degli Stati europei) e non dovrebbe essere reintrodotto." CDL-AD(2008)026, Rapporto sulla relazione tra la libertà di espressione e la libertà di religione: la questione della regolamentazione e accusa di blasfemia, insulti religiosi e incitamento all'odio religioso, §89; vedi anche §92 7. GIORNALISMO PROFESSIONALE “Lo scopo dell'Articolo 10 CEDU comprende molteplici attività relative alla diffusione di informazioni per mezzo della carta stampata. Non solo la pubblicazione di informazioni nella carta stampata da giornalisti o da editori, ma anche il rapporto fra giornalisti e editore, le condizioni generali delle attività del giornalista e l'attività del giornalista stesso sono protetti. In principio, l'Articolo 10 CEDU copre tutti i settori di attività professionale di un giornalista, in particolare il modo in cui un giornalista riceve le informazioni e come lui/lei le organizza o modifica. ” CDL-AD(2010)053rev, Parere sull'avvertimento mandato all'Associazione dei Giornalisti bielorusso dal Ministro della Giustizia della Bielorussia il 13 gennaio 2010, §62 7.1. NOZIONE DI “GIORNALISMO PROFESSIONALE” “[…] Il confine tra il giornalismo freelance e dipendente è offuscato, e non vi è alcuna ragione per cui i giornalisti freelance dovrebbero essere esclusi dalla regola generale. L'appendice alla Raccomandazione n° R(2000)7 [...] [del CM] definisce 'giornalisti' come 'qualsiasi persona fisica o giuridica regolarmente o professionalmente impegnata nella raccolta e diffusione di informazioni al pubblico attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione di massa'. Quindi, anche se il rapporto di lavoro con un mezzo mediatico è la migliore prova che una persona è un 'giornalista', non è l'unica prova possibile. Come spiegato dalle autorità, Sezione 6 viene interpretata come comprendente giornalisti freelance, blogger professionali e simili; tuttavia, dovrebbe essere più chiaro nel testo di questa disposizione.” Nota 43: "E' necessaria una riserva importante: la protezione delle fonti rimane il privilegio di giornalisti professionisti. Così, come dichiarato dal PACE, 'lo stesso rapporto di fiducia non esiste per quanto riguarda i non-giornalisti, ad esempio persone con il proprio sito web o blog online. Pertanto, i non-giornalisti non possono beneficiare del diritto giornalistico di non rivelare le loro fonti'. I blogger possono o non possono essere considerati come giornalisti professionisti che godono di questo privilegio; tuttavia, nei tempi moderni, la distinzione tra il giornalista e nongiornalista è difficile e può richiedere un ulteriore sviluppo nella giurisprudenza e la legislazione.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §52, e nota 43 di questo paragrafo “[…] I mass media non sono l'unica categoria che dovrebbe avere il diritto ad un elevato livello di libertà di espressione. Così, le persone che diffondono informazioni e idee su questioni di interesse pubblico e che contribuiscono al dibattito pubblico su tali questioni, inclusi gruppi attivi in alcune iniziative e rappresentanti eletti, dovrebbero godere di un elevato livello di libertà di espressione, tra cui un certo grado di esagerazione e persino di provocazione fintanto che agiscono in buona fede e con diligenza al fine di fornire informazioni accurate e affidabili.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §37 “Sia i giornalisti membri del BAJ [Associazione bielorussa dei Giornalisti], sia i giornalisti collegati a enti giuridici operanti nei mass media in base alla Legge sui Mass Media, perseguono attività giornalistiche. Entrambi hanno bisogno di raccogliere e ricevere informazioni. L'esercizio delle loro attività può essere effettuato soltanto, o almeno più facilmente, con l'utilizzo di una tessera stampa. Ci potrebbe essere un obiettivo legittimo che la Repubblica intende perseguire limitando la distribuzione e l'uso della tessera stampa a coloro che sono previsti ai sensi della Legge sui Mass Media, come ad esempio la necessità di stabilire agenzie a livello statale nell'ambito dei mass media. […]. Tuttavia, non vi è alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole per la discriminazione tra giornalisti come descritto nell'avviso. Sarebbe sufficiente, per esempio, distribuire specifiche tessere stampa a quei giornalisti che sono direttamente collegati alle persone giuridiche operanti nei mass media ai sensi della Legge sui Mass Media. Vietare qualsiasi riferimento alla parola "PRESS" nelle tessere di stampa di altre associazioni impegnate nel giornalismo non può essere considerato proporzionato.” CDL-AD(2010)053rev, Parere sull'avvertimento mandato all'Associazione dei Giornalisti bielorussa dal Ministro della Giustizia della Bielorussia il 13 gennaio 2010, §§93-95 7.2 PROTEZIONE DELLE FONTI “[…] Solo una ragione imperativa di interesse pubblico potrebbe giustificare l'interferenza con la protezione delle fonti […].” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §97 “[La Legge sulla Stampa] definisce le circostanze in cui ai giornalisti può essere richiesto di rivelare le proprie fonti. Nel 2012, [...] tale disposizione è stata modificata, limitando l'obbligo per i giornalisti di rivelare le loro fonti solo ai fini di procedimenti penali e a seguito di un ordine del tribunale. [...] Questo sviluppo è positivo: limitare l'obbligo di rivelazione ai casi penali aiuta a proteggere il giornalismo investigativo. Tuttavia, tale limitazione dovrebbe scaturire chiaramente dal testo della [Legge]. […] La norma contenuta nella [Legge] deve chiarire cosa si intende per 'casi [penali] giustificati' e 'circostanze eccezionali'. [...] Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 'un ordine di rivelazione delle fonti [...] non può essere compatibile con l'Articolo 10 della Convenzione, a meno che sia giustificato da un motivo imperativo di interesse pubblico'. Il giudice dovrebbe essere libero di rifiutare la rivelazione anche se l'indagine riguarda un reato grave, o, se del caso, di ordinare una rivelazione limitata o qualificata in modo da proteggere la rivelazione delle fonti nella massima misura possibile. […]. Inoltre, nella sua Raccomandazione N° R(2000)7 [...] il Comitato dei Ministri esprime l'opinione che la rivelazione può essere ordinata soltanto se non esistono ragionevoli misure alternative alla rivelazione o se esse sono state esaurite, e dove l'interesse legittimo nella rivelazione 'supera chiaramente l'interesse pubblico'. […]” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §§53-56 “La seconda questione riguarda l'intercettazione delle comunicazioni di altri professionisti che sono sottoposti anch'essi al dovere di riservatezza nei confronti dei loro clienti (ad esempio medici e mediatori). La Commissione di Venezia osserva che, come nel caso di avvocati e preti, niente nella Legge polacca impedisce alla polizia di ascoltare tali conversazioni, anche se le registrazioni poi non possono essere utilizzate come evidenza. Inoltre, ai sensi dell'Articolo 19 par. 15h, il tribunale deve accettare le registrazioni di tali conversazioni come prova 'se necessario dal punto di vista del sistema giudiziario' e in assenza di altri mezzi per stabilire i fatti del caso. La seconda parte di questo test (di sussidiarietà) è solida; tuttavia, la prima parte - la 'necessità' per la giustizia - è problematica. Tutte le informazioni utili per far luce sulle circostanze di un caso possono essere viste come 'necessarie dal punto di vista del sistema giudiziario'. Tuttavia, se l'utilità di una conversazione intercettata è l'unico criterio per il suo utilizzo come prova, 'il segreto professionale' diventa una parola vuota. Questo è particolarmente importante quando la sorveglianza riguarda un giornalista, poiché può facilmente rivelare le sue fonti. [...] La CEDU è pronta a porre gli ordini di rivelazione che possono portare all'identificazione delle fonti giornalistiche sotto il più stretto controllo. Così, nei casi in cui la libertà di stampa sia a rischio, occorrono standard più elevati nel processo decisionale. […] La Commissione di Venezia ritiene che, oltre a impedire l'intercettazione mirata di comunicazioni protette, la Legge dovrebbe contenere garanzie che danno una protezione supplementare a tali comunicazioni, anche quando sono state intercettate accidentalmente. […]. In sintesi, la Commissione di Venezia raccomanda al legislatore polacco di riflettere su una regola più stringente che, pur rispettando gli standard internazionali sui diritti umani, descriva le circostanze in cui le comunicazioni professionali privilegiate possono essere segretamente registrate e poi introdotte come prova.” CDL-AD(2016)012, Polonia – Parere sulla Legge del 15 gennaio 2016 di modifica della Legge sulla Polizia e alcuni altri Legge, §§81-85; vedi anche CDL-AD(2016)011, §83 “Normalmente i giornalisti non sono tenuti a rivelare le loro fonti giornalistiche, poiché la tutela di queste fonti è una delle condizioni fondamentali per la libertà di stampa. Pertanto, il possesso di una tessera stampa è di particolare importanza per essere in grado di ricevere informazioni. In effetti, il giornalista potrebbe non ricevere la stessa quantità o qualità di informazione dalle sue fonti se la sua identità come giornalista non può essere stabilita.” CDL-AD(2010)053rev, Parere sull'avvertimento mandato all'Associazione dei Giornalisti bielorusso dal Ministro della Giustizia della Bielorussia il 13 gennaio 2010, §§70 “[…] La Legge deve specificare che la rivelazione dell'identità di un whistleblower, anche se per decisione giudiziaria, dovrebbe essere possibile solo in casi eccezionali - per esempio dove la divulgazione riguarda un reato grave che non può essere indagato o perseguito a meno che il whistleblower stesso sia chiamato a testimoniare. In questo scenario, si potrebbe richiedere l'adozione di misure supplementari dal giudice per proteggere il whistleblower da eventuali ritorsioni (ad esempio, utilizzando lo status di un testimone anonimo o altro). […]. […] Evidentemente, la questione della rivelazione dell'identità del whistleblower deve essere decisa dal giudice con la partecipazione del whistleblower stesso, in modo da consentirgli/le di presentare le sue considerazioni in merito.” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §§87-88 7.3 INTERVISTE E SEGNALAZIONI ACCURATE SU DICHIARAZIONI ALTRUI “[…] [La Legge] dovrebbe chiarire [...] che alla persona intervistata non è consentito l'impedimento di pubblicazione o trasmissione dell'intervista per il solo fatto che i cambiamenti [al resoconto integrale dell'intervista] sono stati fatti 'a suo danno', quando i brani selezionati danno una presentazione complessiva accurata di ciò che la persona ha dichiarato. Il giornalista deve avere il diritto di pubblicare un'intervista se lui/lei ritiene che il testo o i filmati da pubblicare sono accurati (senza essere necessariamente 'testualmente'), mentre la persona intervistata deve avere il diritto di vedere la rettifica pubblicata con lo stesso risalto o il diritto di citare il giornalista ex post facto, se lui/lei crede che l'intervista sia sostanzialmente inesatta e dannosa per la sua reputazione, e spetta al lettore generale (nel caso di un diritto di replica) oppure alla tribunale (nel caso di azioni legali) di decidere se il giornalista abbia svolto il proprio lavoro in modo professionale o meno.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §35 “Le dichiarazioni privilegiate ex Articolo 10.3.1 e 10.3.2 includono le dichiarazioni ripubblicate che non sono state confutate dal denunciante. In sostanza, la dichiarazione deve riguardare una questione di interesse pubblico e ripubblicato da un giornalista senza modifiche. Eppure, basare la difesa sul fatto che le informazioni non sono state confutate dal denunciante può lasciare una protezione insufficiente per il diritto alla privacy. E' quindi importante che il giornalista/editore che non è in grado di verificare la verità delle dichiarazioni si comporti in modo responsabile, chiarendo che le accuse diffamatorie non vengono adottate o concordate. All'Articolo 10.3.3, l'eccezione di responsabilità per 'la diffusione di dichiarazioni che i mass media non possono modificare o non sono obbligati a modificare per ragioni legali o tecniche' è redatta in termini troppo vaghi e ampi, e rischia di scoraggiare la trasmissione o lo streaming responsabile. L'emittente deve sempre cercare di evitare dichiarazioni diffamatorie illegali durante le trasmissioni in diretta, ad esempio dando degli avvertimenti ai partecipanti prima della sezione in diretta del programma o prendendo cura delle tecniche interrogatorie degli intervistatori; o, se vengono fatte, cercando immediatamente di fornire un contesto e equilibrio, ad esempio chiarendo che non concorda con le dichiarazioni e che non esiste alcuna prova per sostenerle.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §§105-106 7.4 DIRITTO DI REPLICA “[…] D'altra parte, è consentito prevedere degli obblighi specifici per i media, come ad esempio la correzione di una dichiarazione falsa, dando al denunciante il diritto di replica o la pubblicazione di una sentenza del tribunale che dichiara falsa una dichiarazione.” CDL-AD(2013)024, Parere sulla legislazione relativa alla protezione dalla diffamazione nella Repubblica dell'Azerbaigian, §43 “[…] La Commissione di Venezia ricorda che, come la CEDU ha ritenuto nel caso di Wegrzynowski e Smolczewski v. Polonia, una rettifica o un commento aggiuntivo sul sito web può essere un rimedio sufficiente e adeguato, nel qual caso la misura di blocco dell'accesso o di rimozione del contenuto può essere considerata sproporzionata rispetto agli scopi legittimi perseguiti dalla restrizione e costituiscono quindi una violazione della libertà di espressione.[…].” CDL-AD(2016)011, Turchia - Parere sulla Legge No. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su internet e la lotta contro crimini commessi attraverso tali pubblicazioni (“The internet law”), §37 8. PUBBLICITA' “I limiti alla pubblicità in televisione e sulla radio possono perseguire l'obiettivo di salvaguardare l'indipendenza delle trasmissioni.[…]. Le emittenti [pubbliche] che dipendono pesantemente dal finanziamento commerciale, e che sono dunque entrate in diretta concorrenza con il settore commerciale, sono diventate molto sensibili alle esigenze degli inserzionisti e degli sponsor, e le loro strategie programmatiche sono guidate dalle esigenze degli inserzionisti e i numeri d'ascolto, piuttosto che dai requisiti dei loro obblighi.” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e pluralismo mediatico, §§67 e 58 “La Commissione di Venezia è consapevole del fatto che non esiste un consenso europeo su come regolamentare le pubblicità politiche pagate sulle emittenti radiotelevisive. [...] Nel parere della Commissione di Venezia, [...] il divieto di pubblicità politica pagata penalizza ingiustamente l'opposizione, e assicura il dominio della maggioranza di governo nei media, riducendo la probabilità di cambiamento politico. […] Questa misura può avere un effetto negativo, anche indirettamente, sulla qualità dei contenuti mediatici e la diversità del mercato mediatico.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §§100-101 “La Corte ha riconosciuto che 'gruppi finanziari potenti possono ottenere vantaggi competitivi nel settore della pubblicità commerciale e possono quindi esercitare pressioni su, ed eventualmente limitare la libertà delle emittenti radiotelevisive che trasmettono gli spot." La Corte continua: "Tali situazioni minano il ruolo fondamentale della libertà di espressione in una società democratica come sancito dall'Articolo 10 della Convenzione, in particolare laddove questa serve per comunicare informazioni e idee di interesse generale che il pubblico ha inoltre diritto di ricevere. […].” CDL-AD(2005)017, Parere sulla compatibilità delle Leggi “Gasparri” e “Frattini” in Italia con gli standard del Consiglio d'Europa nell'ambito della libertà di espressione e del pluralismo mediatico, §69 “Secondo il parere della Commissione, il legislatore ungherese dovrebbe aumentare la trasparenza del sistema di appalti per l'assegnazione del budget pubblicitario di Stato tra i fornitori mediatici sulla base di dati verificabili di audience e distribuzione, ed estendere questo sistema alle aziende in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante.” CDL-AD(2015)015, Parere sulla Legislazione dei Media (Act CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of the Press, and the Legislation on Taxation of Advertisement Revenues of Mass Media) dell'Ungheria, §95 “[…] Il divieto di qualsiasi pubblicità politica nei servizi commerciali mediatici, che sono utilizzati in maniera più ampia rispetto ai media di servizio pubblico in Ungheria, priverà i partiti d'opposizione della importante possibilità di esprimere efficacemente le loro opinioni e quindi di controbilanciare la posizione dominante del Governo nella copertura mediatica.” CDL-AD(2013)012, Parere sul Quarto Emendamento della Legge Fondamentale dell'Ungheria, §45 9. LIBERTA' DI ESPRESSIONE, GIUDICI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 9.1 LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI GIUDICI “Le disposizioni legislative e costituzionali europee, e la relativa giurisprudenza, dimostrano che le garanzie alla libertà di espressione si estendono anche ai dipendenti pubblici, tra cui i giudici. Ma, la specificità dei compiti e le responsabilità che incombono sui giudici, e la necessità di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza della magistratura sono considerati obiettivi legittimi al fine di imporre restrizioni specifiche sulla libertà di espressione, di associazione e riunione dei giudici, incluse le loro attività politiche. Tuttavia, la CEDU ha ritenuto che, tenuto conto in particolare della crescente importanza attribuita alla separazione dei poteri e l'importanza di salvaguardare l'indipendenza della magistratura, qualsiasi interferenza con la libertà di espressione di un giudice richiede un attento esame.” CDL-AD(2015)018, Rapporto sulla libertà di espressione dei giudici, §§80-81 “Nel contesto di un dibattito politico a cui partecipa un giudice, è importante prendere in considerazione il contesto politico nazionale del dibattito al fine di valutare la portata consentita della libertà dei giudici. Per esempio, sono di particolare importanza il contesto storico, politico e legale del dibattito, se la discussione include o meno una questione di interesse pubblico o se la dichiarazione impugnata è resa nel contesto di una campagna elettorale. Una crisi democratica o il crollo dell'ordine costituzionale sono naturalmente considerati come elementi importanti del contesto concreto di un caso, essenziali nel determinare lo scopo delle libertà fondamentali dei giudici.” CDL-AD(2015)018, Rapporto sulla libertà di espressione dei giudici, §84 “[…] Colleghi giudici dovrebbero criticare le decisioni dei loro colleghi con cautela, al fine di mantenere un'atmosfera di lavoro costruttiva e amichevole […].” CDL-AD(2016)013, Repubblica del Kazakistan - Parere sul Progetto di Codice di Etica Giudiziaria, §56 9.2 ATTACCHI VERBALI AI GIUDICI E AL SISTEMA GIUDIZIARIO “Per quanto riguarda la critica mediatica mirata ai giudici, la Corte, sottolineando la necessità di un equilibrio adeguato tra l'interesse pubblico nella buona amministrazione della giustizia e la libertà di espressione [...], ha sottolineato che, come tutte le altre istituzioni pubbliche, le corti non sono immuni da critiche e controllo, 'sia nelle riviste specializzate, nella stampa generale, o nel pubblico in generale'. La Corte ha tuttavia ricordato che, visto il suo ruolo speciale nella società, la magistratura deve godere della fiducia del pubblico per avere successo e, da questo punto di vista, può risultare necessario 'proteggere tale fiducia da attacchi distruttivi che sono essenzialmente infondati, soprattutto tenendo conto del fatto che i giudici sottoposti a critiche sono soggetti a un dovere di discrezione che impedisce loro di rispondere'.” Pertanto, bisogna fare distinzione tra le critiche legittime relative alle attività professionali dei giudici, cioè la motivazione di una sentenza, con i suoi limiti più ampi, e le accuse diffamatorie o insulti nei confronti di un singolo giudice. Quando la critica include accuse di comportamento illecito e abusivo da parte di membri della magistratura, essa dovrebbe essere supportata da prove rilevanti. Infine, nel bilanciamento degli interessi, la Corte ha prestato particolare attenzione ai media in quanto spazio per esprimere le critiche; ha sottolineato che, visto che il pubblico è più vasto, le critiche infondate nei confronti dei giudici/altri membri della magistratura nei media, o la divulgazione ai media di 'informazioni giudiziarie' non-pubbliche possono probabilmente causare lesioni più gravi alla reputazione dei giudici e di altri membri della autorità giudiziaria.” CDL-AD(2013)038, Parere sulla legislazione sulla diffamazione in Italia, §§21-22 9.3 PUBBLICAZIONI CHE INTERFERISCONO CON IL PROCEDIMENTO NORMALE DELLA GIUSTIZIA; TRASPARENZA DELLA GIUSTIZIA PER I MEDIA “[…] E' importante sottolineare che ci sono dei procedimenti che sono chiusi al pubblico, compresi i media. I tribunali dovrebbero compiere il loro dovere e trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti contrastanti della dignità umana, la privacy, la reputazione e la presunzione di innocenza da un lato, e la libertà di impartire informazioni dall'altro. Per esempio, la pubblicazione di immagini, dell'identificazione o dei record di minori devono essere vietati in ogni momento.” CDL-AD(2009)055, Parere sul Disegno di Legge sull'ottenimento delle informazioni sulle attività dei Tribunali dell'Azerbaigian, §27 “[…] Il principio di procedimento pubblico significa che i cittadini e i media dovrebbero avere accesso alle aule di tribunale in cui si svolgono i procedimenti. Tuttavia, c'è il rischio che la presenza di telecamere nelle aule potrebbe disturbare il procedimento e influenzare il comportamento delle parti coinvolte nel processo. Qualora venga autorizzata la copertura televisiva di procedimenti giudiziari, si dovrebbero utilizzare telecamere fisse e dovrebbe essere possibile per il presidente del tribunale decidere sulle condizioni in cui la registrazione è consentita. I giudici che presiedono devono anche avere il potere di interrompere la registrazione in qualsiasi momento. Allo stesso modo, quando si prendono le decisioni, anche il parere delle altre parti in causa dovrebbe essere preso in considerazione.” CDL-AD(2009)055, Parere sul Disegno di Legge sull'ottenimento delle informazioni sulle attività dei Tribunali dell'Azerbaigian, §§47-48 “[…] La condizione che le divulgazioni pubbliche [da whistleblowers] non dovrebbero 'minacciare conseguenti procedimenti giudiziari' è troppo vaga. E' legittimo prevenire la divulgazione pubblica in situazioni in cui la pubblicazione di determinate informazioni sensibili è in contrasto con interessi giudiziari chiaramente identificabili in una determinata causa pendente - ad esempio, laddove la divulgazione pubblica può rivelare il nome di un testimone anonimo. Tuttavia, il fatto che una divulgazione si riferisca ad una storia che può di seguito diventare oggetto di 'conseguenti' procedimenti giudiziari non è argomento sufficiente per impedire la pubblicazione. Il danno al normale corso della giustizia dovrebbe essere immediato, facilmente identificabile e sufficientemente serio per giustificare un divieto di divulgazione pubblica. […].” CDL-AD(2016)008, Parere in merito alla Legge sulla tutela della privacy e sulla Legge sulla protezione dei whistleblowers della Macedonia, §83 ANNEX Lista dei pareri e rapporti citati nella compilazione CDL-PI(2016)010, Azerbaijan - Preliminary Opinion on the Draft Modifications to the Constitution submitted to the Referendum of 26 September 2016 CDL-AD(2016)012, Opinion on the Act of 15 January 2016 amending the Police Act and certain other Acts CDL-AD(2016)011, Opinion on Law No. 5651 on regulation of publications on the internet and combating crimes committed by means of such publication (“the Internet Law”) of Turkey CDL-AD(2016)008, Opinion on the Law on the protection of privacy and on the Law on the protection of whistleblowers of “The Former Yugoslav Republic of Macedonia” CDL-AD(2016)002, Opinion on Articles 216, 299, 301 and 314 of the Penal Code of Turkey CDL-AD(2015)015, Opinion on Media Legislation (Act CLXXXV on Media services and on the mass media, act CIV on the freedom of the press, and the legislation on taxation of advertisement revenues of mass media) of Hungary CDL-AD(2015)004, Opinion on Draft Amendments to the Media Law of Montenegro CDL-AD(2014)043, Opinion on the Law of non-governmental organisations (public associations and funds) as amended of the Republic of Azerbaijan CDL-AD(2014)040, Amicus Curiae brief for the Constitutional Court of Georgia on the question of the defamation of the deceased CDL-AD(2014)010, Opinion on the Draft Law on the review of the Constitution of Romania CDL-AD(2013)038, Opinion on the legislation on defamation of Italy CDL-AD(2013)024, Opinion on the legislation pertaining to the protection against defamation of the Republic of Azerbaijan CDL-AD(2013)013, Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate for Justice and Human Dignity of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DG I) of the Council of Europe on the Draft Law on the temporary State Commission on miscarriages of justice of Georgia CDL-AD(2013)012, Opinion on the Fourth Amendment to the Fundamental Law of Hungary CDL-AD(2012)023, Opinion on Act CXII of 2011 on informational self-determination and freedom of information of Hungary CDL-AD(2012)016, Opinion on the Federal Law on combating extremist activity of the Russian Federation CDL-AD(2010)053rev, Opinion on the warning addressed to the Belarusian Association of Journalists on 13 January 2010 by the Ministry of Justice of Belarus CDL-AD(2009)055, Opinion on the Draft Law about obtaining information on activities of the Courts of Azerbaijan CDL-AD(2008)017, Opinion on the draft amendments to the Criminal Code of the Republic of Armenia CDL-AD(2008)008, Opinion on the Law on State secret of the Republic of Moldova CDL-AD(2007)043, Comments on the compatibility of Article 301 of the Criminal Code of Armenia with European standards CDL-PI(2016)011 CDL-AD(2005)017, Opinion on the compatibility of the Laws “Gasparri” and “Frattini” of Italy with the Council of Europe standards in the field of freedom of expression and pluralism of the media CDL-AD(2004)011, Amicus Curiae Opinion on the relationship between the freedom of expression and defamation with respect to unproven defamatory allegations of fact as requested by the Constitutional Court of Georgia CDL-INF(2000)15, Opinion on freedom of expression and freedom of access to information as guaranteed in the Constitution of Bosnia and Herzegovina CDL-AD(2015)018, Report on the freedom of expression of Judges CDL-AD(2008)026, Report on the relationship between freedom of expression and freedom of religion: the issue of regulation and prosecution of blasphemy, religious insult and incitement to religious hatred.