IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero»;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia»;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;
Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche
elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»;
Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche
elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 63, 64 e 65 dell'art. 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella
pubblica
amministrazione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico della normativa in
materia di incandidabilita' alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente e di componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e
di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114 del testo
unico
delle
leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di presidente e di componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede
al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed
e' adottato secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in
materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici,
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a),
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del
codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre
anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e)
coordinare
le
disposizioni
relative
all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di
interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione,
nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di
elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla
carica di deputato e di senatore siano applicate altresi'
all'assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa
vigente in materia di incandidabilita' alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni,
consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui
al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e
componente degli organi delle comunita' montane,
determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in
coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere
a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di
incandidabilita' determinate da sentenze definitive di
condanna per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa
regionale sul sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e
degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei
consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle
elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli
organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza
di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di
sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi
successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono resi entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1957, n. 139, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1967, n. 106.
- Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
recante "Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.
- La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4.
- La legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1979, n. 29.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge della
legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193:
«Art. 1. (Ambito soggettivo di applicazione). 1. I
titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli
interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti
e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione
di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di
cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio
dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il
rispetto del principio di cui al comma 1.».
- L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante
"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1990, n. 69, e' stato abrogato dall'art. 274,
comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i
componenti degli organi comunque denominati delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, e i consiglieri regionali.
- Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O:
«Art. 58. (Cause ostative alla candidatura). 1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni,
consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e
componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo
73 del citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314, primo comma
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della
funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),
319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o
promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale e'
equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina e' di competenza:
a)
del
consiglio
provinciale,
comunale
o
circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta
comunale o del sindaco, di assessori provinciali o
comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.
L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell'elezione e' tenuto a revocare il
relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi e' stato condannato con
sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto
a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del
codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327.
Art. 59. (Sospensione e decadenza di diritto). 1. Sono
sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58,
comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata
in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo
l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per un delitto non
colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha
applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto
consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di
una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale nonche' di cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale,
quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge
il mandato elettorale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove
non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non
sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine
della verifica del numero legale, ne' per la determinazione
di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto
dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia
rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un
ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre
effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al
prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa
di sospensione, provvede a notificare il relativo
provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione
o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura
coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso
la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere
pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima
adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla
convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1
dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla
data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica
la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque
riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorita'
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la
sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei
servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono
trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo
2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater e 278 del codice di procedura penale:
«3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1
lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.»
«3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.»
"Art. 278. (Determinazione della pena agli effetti
dell'applicazione delle misure). 1. Agli
effetti
dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o
tentato. Non si tiene conto della continuazione, della
recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione
della circostanza aggravante prevista al numero 5)
dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza
attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale
nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e
di quelle ad effetto speciale."